Testo della Commissione dei 75
Già art. 109
La Regione ha potestà di emanare, per le seguenti materie, norme legislative che siano in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell’ordinamento dello Stato, e rispettino gli obblighi internazionali e gli interessi della Nazione e delle altre Regioni:
ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali;
modificazioni delle circoscrizioni comunali;
polizia locale e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica;
scuola artigiana;
urbanistica;
strade, acquedotti e lavori pubblici di esclusivo interesse regionale;
porti lacuali;
pesca nelle acque interne di carattere regionale;
torbiere.
Già art. 110
La Regione ha potestà di emanare, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti del precedente articolo, e con l’osservanza dei principi e delle direttive che la Repubblica ritenga stabilire con legge allo scopo di una loro disciplina uniforme:
assistenza ospedaliera;
istruzione tecnico-professionale;
biblioteche di enti locali;
turismo e industria alberghiera;
agricoltura e foreste;
cave;
caccia;
acque pubbliche ed energia elettrica, in quanto il loro regolamento non incida sull’interesse nazionale e su quello di altre Regioni;
acque minerali e termali;
tramvie;
linee automobilistiche regionali.
Già art. 111
La Regione ha potestà di emanare norme legislative di integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali, in materia di:
igiene e sanità pubblica;
istruzione elementare e media;
antichità e belle arti; disciplina del credito, dell’assicurazione e del risparmio;
industria e commercio;
miniere;
navigazione interna;
e in tutte le materie indicate da leggi speciali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari per la loro esecuzione.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire il primo periodo col seguente:
“La Regione ha potestà di emanare norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle singole leggi dello Stato, nelle seguenti materie:”
TOSATO (DC).
La Regione emana norme legislative nelle materie seguenti:
MORTATI (DC).
Sopprimere nell’emendamento Tosato la parola: “singole”, in maniera che il testo sarebbe il seguente:
“La Regione ha potestà di emanare norme legislative nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.
PERASSI (PRI).
Nell’elenco delle materie alle parole “tramvie; linee automobilistiche regionali”, sostituire le altre: “tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale”.
COLITTO (UQ).
Sopprimere il tredicesimo alinea.
NOBILE (PCI); PRETI (PSLI).
Sostituire il sesto alinea col seguente: “istruzione artigiana e di avviamento professionale”.
FORESI (DC).
Approvata solo l’espressione: “istruzione artigiana”.
Sostituire il sesto alinea col seguente: “istruzione artigiana e professionale”.
MORO (DC).
Al sesto alinea aggiungere: “assistenza scolastica e patronati scolastici”.
PERASSI (PRI).
Approvata solo l’espressione: “assistenza scolastica”.
Sostituire il dodicesimo alinea col seguente: “navigazione e porti lacuali”.
DOMINEDÒ (DC).
Dopo l’elenco delle materie, aggiungere: “sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale o con quello di altre Regioni”.
MORELLI RENATO (PLI).
Sostituire il diciottesimo alinea col seguente: “agricoltura, foreste, artigianato, industria e commercio”.
PERASSI (PRI).
Approvata solo la parola: “artigianato”.
All’ultimo comma sostituire alla parola: “esecuzione”, la parola: “attuazione”.
PERASSI, CAMANGI, ZUCCARINI, DELLA SETA, PAOLUCCI (PRI); LUSSU (GA); CONTI (PRI); PERSICO (PSLI); BELLUSCI, PACCIARDI, AZZI (PRI).
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni:
Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
Circoscrizioni comunali;
Polizia locale urbana e rurale;
Fiere e mercati;
Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
Musei e biblioteche di enti lo cali;
Urbanistica;
Turismo ed industria alberghiera;
Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
Navigazione e porti lacuali;
Acque minerali e termali;
Cave e torbiere;
Caccia;
Pesca nelle acque interne;
Agricoltura e foreste;
Artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
01/07/1947 Pomeridiana
02/07/1947 Pomeridiana
03/07/1947
04/07/1947 Pomeridiana
08/07/1947
09/07/1947 Pomeridiana
10/07/1947 Pomeridiana
11/07/1947 Pomeridiana
discussione generale:
27/05/1947
28/05/1947
29/05/1947
30/05/1947
31/05/1947
03/06/1947
04/06/1947 Antimeridiana
04/06/1947 Pomeridiana
06/06/1947 Antimeridiana
06/06/1947 Pomeridiana
07/06/1947
10/06/1947 Antimeridiana
12/06/1947 Antimeridiana
13/06/1947 Antimeridiana
27/06/1947
Leggi di modifica
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) ha disposto, con l’art. 3 comma 1, la modifica dell’art. 117.
Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012) ha disposto, con art. 3 comma 1 lettera a), la modifica dell’art. 117 Cost., secondo comma lettera e); con art. 3 comma 1 lettera b), la modifica dell’art. 117 terzo comma; con art. 6 comma 1, la modifica dell’art. 117.