Come nasce la Costituzione

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f ) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo; e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni:
Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
Circoscrizioni comunali;
Polizia locale urbana e rurale;
Fiere e mercati;
Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
Musei e biblioteche di enti lo cali;
Urbanistica;
Turismo ed industria alberghiera;
Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
Navigazione e porti lacuali;
Acque minerali e termali;
Cave e torbiere;
Caccia;
Pesca nelle acque interne;
Agricoltura e foreste;
Artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 109
La Regione ha potestà di emanare, per le seguenti materie, norme legislative che siano in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell’ordinamento dello Stato, e rispettino gli obblighi internazionali e gli interessi della Nazione e delle altre Regioni:
ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali;
modificazioni delle circoscrizioni comunali;
polizia locale e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica;
scuola artigiana;
urbanistica;
strade, acquedotti e lavori pubblici di esclusivo interesse regionale;
porti lacuali;
pesca nelle acque interne di carattere regionale;
torbiere.

Già art. 110
La Regione ha potestà di emanare, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti del precedente articolo, e con l’osservanza dei principi e delle direttive che la Repubblica ritenga stabilire con legge allo scopo di una loro disciplina uniforme:
assistenza ospedaliera;
istruzione tecnico-professionale;
biblioteche di enti locali;
turismo e industria alberghiera;
agricoltura e foreste;
cave;
caccia;
acque pubbliche ed energia elettrica, in quanto il loro regolamento non incida sull’interesse nazionale e su quello di altre Regioni;
acque minerali e termali;
tramvie;
linee automobilistiche regionali.

Già art. 111
La Regione ha potestà di emanare norme legislative di integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali, in materia di:
igiene e sanità pubblica;
istruzione elementare e media;
antichità e belle arti; disciplina del credito, dell’assicurazione e del risparmio;
industria e commercio;
miniere;
navigazione interna;
e in tutte le materie indicate da leggi speciali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari per la loro esecuzione.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire il primo periodo col seguente:
“La Regione ha potestà di emanare norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle singole leggi dello Stato, nelle seguenti materie:”
TOSATO (DC).
La Regione emana norme legislative nelle materie seguenti:
MORTATI (DC).
Sopprimere nell’emendamento Tosato la parola: “singole”, in maniera che il testo sarebbe il seguente:
“La Regione ha potestà di emanare norme legislative nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”.
PERASSI (PRI).
Nell’elenco delle materie alle parole “tramvie; linee automobilistiche regionali”, sostituire le altre: “tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale”.
COLITTO (UQ).
Sopprimere il tredicesimo alinea.
NOBILE (PCI); PRETI (PSLI).
Sostituire il sesto alinea col seguente: “istruzione artigiana e di avviamento professionale”.
FORESI (DC).
Approvata solo l’espressione: “istruzione artigiana”.
Sostituire il sesto alinea col seguente: “istruzione artigiana e professionale”.
MORO (DC).
Al sesto alinea aggiungere: “assistenza scolastica e patronati scolastici”.
PERASSI (PRI).
Approvata solo l’espressione: “assistenza scolastica”.
Sostituire il dodicesimo alinea col seguente: “navigazione e porti lacuali”.
DOMINEDÒ (DC).
Dopo l’elenco delle materie, aggiungere: “sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale o con quello di altre Regioni”.
MORELLI RENATO (PLI).
Sostituire il diciottesimo alinea col seguente: “agricoltura, foreste, artigianato, industria e commercio”.
PERASSI (PRI).
Approvata solo la parola: “artigianato”.
All’ultimo comma sostituire alla parola: “esecuzione”, la parola: “attuazione”.
PERASSI, CAMANGI, ZUCCARINI, DELLA SETA, PAOLUCCI (PRI); LUSSU (GA); CONTI (PRI); PERSICO (PSLI); BELLUSCI, PACCIARDI, AZZI (PRI).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni:
Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
Circoscrizioni comunali;
Polizia locale urbana e rurale;
Fiere e mercati;
Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
Musei e biblioteche di enti lo cali;
Urbanistica;
Turismo ed industria alberghiera;
Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
Navigazione e porti lacuali;
Acque minerali e termali;
Cave e torbiere;
Caccia;
Pesca nelle acque interne;
Agricoltura e foreste;
Artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
01/07/1947 Pomeridiana
02/07/1947 Pomeridiana
03/07/1947
04/07/1947 Pomeridiana
08/07/1947
09/07/1947 Pomeridiana
10/07/1947 Pomeridiana
11/07/1947 Pomeridiana
discussione generale:
27/05/1947
28/05/1947
29/05/1947
30/05/1947
31/05/1947
03/06/1947
04/06/1947 Antimeridiana
04/06/1947 Pomeridiana
06/06/1947 Antimeridiana
06/06/1947 Pomeridiana
07/06/1947
10/06/1947 Antimeridiana
12/06/1947 Antimeridiana
13/06/1947 Antimeridiana
27/06/1947

Leggi di modifica
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) ha disposto, con l’art. 3 comma 1, la modifica dell’art. 117.
Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012) ha disposto, con art. 3 comma 1 lettera a), la modifica dell’art. 117 Cost., secondo comma lettera e); con art. 3 comma 1 lettera b), la modifica dell’art. 117 terzo comma; con art. 6 comma 1, la modifica dell’art. 117.