Come nasce la Costituzione

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Art. 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 27
L’arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facoltà di formare scuole ed istituti d’educazione.
Le scuole che non chiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica.
La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni.
Per un imparziale controllo ed a garanzia della collettività è prescritto l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale e per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Sostituire l’articolo 27 col seguente:
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione, ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno diritto di istituire scuole con la sola osservanza delle norme di diritto comune. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parificazione, deve assicurare ad esse libertà effettiva ed ai loro alunni parità di trattamento con gli alunni degli istituti statali. per garantire l’eguaglianza di condizioni a tutte le scuole e la serietà degli studi nell’interesse della collettività, un esame di Stato è prescritto al termine degli studi secondari e per l’abilitazione all’esercizio delle professioni.
Alle istituzioni di alta cultura, Università e Accademie, è riconosciuto il diritto di darsi autonomi ordinamenti.”
DOSSETTI, GRONCHI, MORO, MONTERISI, DI FAUSTO, FRANCESCHINI, BIANCHINI LAURA, FORESI, CARONIA, GUERRIERI FILIPPO, BERTOLA (DC).
Parzialmente approvato; parzialmente sostituito da successivi emendamenti.
“Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni equipollenza di trattamento scolastico rispetto agli alunni degli istituti statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la maturità e per l’abilitazione all’esercizio professionale. alle istituzioni di alta cultura, Università e Accademie, è riconosciuto il diritto di darsi autonomi ordinamenti.”
DOSSETTI, GONELLA (DC); BERNINI (PSI); GRONCHI (DC); MARCHESI (PCI); FRANCESCHINI, CREMASCHI CARLO (DC); TUMMINELLI (UQ); LOZ-ZA, SILIPO, BERNAMONTI (PCI).
Parzialmente approvato; terzo comma sostituito da successivo emendamento.
Sostituire il terzo comma con il seguente: “È prescritto un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi, nonché per l’abilitazione all’esercizio professionale”.
DOSSETTI, GONELLA (DC); BERNINI (PSI); GRONCHI (DC); MARCHESI (PCI); FRANCESCHINI, CREMASCHI CARLO (DC); TUMMINELLI (UQ); LOZZA, SILIPO, BERNAMONTI (PCI).
Sub-emendamento al secondo emendamento Dossetti.
Al terzo comma aggiungere: “senza oneri per lo stato”.

segue emendamenti
CORBINO (MISTO); MARCHESI (PCI); PRETI, BINNI (PSLI); LOZZA (PCI); FABBRI (MISTO); ZAGARI (PSLI); PACCIARDI (PRI); RODINÒ MARIO (UQ); SILIPO (PCI); CODIGNOLA (PA); BERNINI (PSI); BADINI CONFALONIERI, CORTESE, PERRONE CAPANO (PLI).
Alla fine dell’articolo aggiungere: “nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato”.
MARCHESI, SCOCCIMARRO (PCI).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
24/04/1947
28/04/1947
29/04/1947
discussione generale:
15/04/1947 Pomeridiana
17/04/1947 Antimeridiana
17/04/1947 Pomeridiana
18/04/1947 Antimeridiana
18/04/1947 Pomeridiana
19/04/1947 Pomeridiana
21/04/1947 Antimeridiana
21/04/1947 Pomeridiana
22/04/1947 Antimeridiana
22/04/1947 Pomeridiana

Leggi di modifica
La Legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 (in G.U. 07/10/2023, n.235) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) l’introduzione di un comma in fine all’art. 33.