Come nasce la Costituzione

GIOVEDÌ 10 APRILE 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

LXXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 APRILE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Congedi:

Presidente                                                                                                        

Comunicazione del Presidente:

Presidente                                                                                                        

Sulla comunicazione alla Camera dei Comuni del Canadà del messaggio del Presidente dell’Assemblea:

Presidente                                                                                                        

Dichiarazione del deputato Russo Perez circa un’accusa mossagli:

Russo Perez                                                                                                      

Presentazione di una relazione:

Vernocchi                                                                                                        

Presidente                                                                                                        

Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):

Presidente                                                                                                        

Basso, Relatore                                                                                                  

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione                                                 

                                                                                                                          

Nobili Tito Oro                                                                                                

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione                                      

Patricolo                                                                                                         

Bulloni                                                                                                            

Costantini                                                                                                        

Bettiol                                                                                                             

Gabrieli                                                                                                            

Caroleo                                                                                                           

Murgia                                                                                                             

Lucifero                                                                                                           

Crispo                                                                                                               

Preziosi                                                                                                            

Grilli                                                                                                                

Veroni                                                                                                              

Cifaldi                                                                                                              

Tonello                                                                                                            

Russo Perez                                                                                                      

Baldini Confaloneri                                                                                       

Laconi                                                                                                              

Rossi Paolo                                                                                                      

Maffi                                                                                                                

Codacci Pisanelli                                                                                            

Sui lavori dell’Assemblea:

Barbareschi                                                                                                     

D’Aragona                                                                                                       

Corbino                                                                                                            

Tupini                                                                                                                

Galati, Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni                          

La seduta comincia alle 16.

SCHIRATTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 28 marzo.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati: Parri, Fuschini, Pallastrelli, Penna Ottavia, Simonini e Mastino Pietro.

(Sono concessi).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte della Commissione per la Costituzione l’onorevole Bettiol, in sostituzione dell’onorevole Froggio.

Sulla comunicazione alla Camera dei Comuni del Canadà del messaggio del Presidente dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei Comuni del Canadà, signor Gaspard Fauteux, ha informato il Rappresentante diplomatico italiano ad Ottawa di aver dato conoscenza ai capi dei partiti politici, rappresentati in quel Parlamento, del messaggio inviato a nome dell’Assemblea Costituente italiana.

Nella sua comunicazione, ispirata a viva cordialità verso l’Italia, il signor Fauteux dice fra l’altro:

«Credo di rispecchiare i sentimenti che animano i membri della Camera dei Comuni, assicurandovi della profonda simpatia e dell’ammirazione del Canadà verso i vostri compatrioti, perché non ignoriamo le sofferenze morali e fisiche del popolo italiano, nonché lo sforzo supremo dell’Italia per migliorare la sorte della sua popolazione e riprendere il posto che dovrebbe occupare nel mondo internazionale».

La risposta della Camera dei Comuni canadese conferma che la voce dell’Assemblea Costituente va trovando sempre maggiormente eco nei più alti consessi del mondo; fatto di cui abbiamo ragione di compiacerci non solo per il prestigio dell’Assemblea, ma anche e specialmente per il bene del Paese. (Vivissimi, generali applausi).

Auguri dell’Assemblea al Capo dello Stato.

PRESIDENTE. Dopo la sospensione dei lavori, ho inviato al Capo dello Stato, onorevole Enrico De Nicola, il seguente telegramma:

«Sicuro di esprimere il sentimento unanime dell’Assemblea Costituente, i cui rappresentanti d’ogni Gruppo già vollero, recentemente, farsi interpreti diretti, presso di Lei, del rispetto, della fiducia e della simpatia di tutte le correnti politiche, Le invio, in occasione delle festività pasquali, annunciatrici del sereno e pacifico risveglio delle feconde forze del creato, auguri di felicità personale, intimamente connessa con le sorti della rinascita della Nazione».

Il Capo dello Stato ha risposto nei termini seguenti:

«La ringrazio vivamente del cortese telegramma augurale che in occasione della Pasqua ha voluto inviarmi e formulo i voti più fervidi per la prosecuzione degli storici lavori dell’Assemblea Costituente, da Lei autorevolmente presieduta». (Vivissimi, generali applausi).

Dichiarazione del deputato Russo Perez circa un’accusa mossagli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l’onorevole Russo Perez. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Se fossero in giuoco solo il mio interesse e la mia dignità, non prenderei la parola per smentire certe voci calunniose messe in giro a mio danno da avversari poco scrupolosi, dato che il Governo, per bocca dell’onorevole Carpano, ha già dichiarato che le accuse sono senza fondamento. Ma parmi che sia in giuoco anche la dignità dell’Assemblea, perché da tempo assistiamo con dolore al dilagare di un malcostume, per cui uomini facenti parte di questo Consesso, non solo non si attengono alle regole di cortesia che una volta (e vi sono autorevoli colleghi che ricordano, incarnano e rimpiangono quel tempo) erano vanto del Parlamento italiano, ma spesso trascendono a ingiurie e arrivano alla diffamazione non documentata né documentabile, e anche alla calunnia ed alla istigazione al delitto, come è avvenuto a mio danno.

Quando si pone in questa Assemblea il dilemma «o un cospiratore o un calunniatore», e sia stato dimostrato che non vi è un cospiratore, occorre che vi sia una sanzione contro il calunniatore, ove si voglia veramente riparare l’offesa e il danno e, nello stesso tempo, tutelare la dignità di questa Assemblea, che dovrebbe accogliere il fior fiore del popolo italiano, non soltanto per intelligenza e cultura, ma anche per onestà e buone maniere.

Quello che stava contro di me nelle interrogazioni che mi riguardavano era la difficoltà, per una persona normale, di ammettere che un giornalista, un uomo politico possa, pur di far male al proprio avversario, attribuirgli dei fatti assolutamente inesistenti.

Eppure il caso non è nuovo.

Durante la scorsa campagna elettorale, a Castronovo di Sicilia, vi furono dei fatti di sangue ed io, che avevo tenuto un comizio in quella città esortando il popolo alla tolleranza ed alla concordia, fui accusato dal giornale diretto dal deputato Li Causi di avere eccitato il popolo alla reazione e quindi indirettamente al misfatto. Si noti che la stessa sera si era acclarato, e il detto giornale ne faceva cenno, che dal fatto esulavano i moventi politici.

E, per i fatti ultimi, dopo che il Sottosegretario di Stato agli interni dichiarò che le accuse a me rivolte erano prive di fondamento, lo stesso giornale ha osato scrivere che io sono stato «pubblicamente svergognato alla Costituente».

Si tratta di una invincibile tendenza alla invenzione e alla diffamazione. Pensate che, alla sola Procura della Repubblica di Palermo, sono annotate 27 querele per diffamazione contro l’onorevole Li Causi, il doppio o il triplo di quante, in un’intera legislatura burrascosa, se ne possono addensare sul capo di 500 deputati. E pensate che vi sono altre otto provincie in Sicilia. In una di queste, perché un pretore emise una sentenza che non garbava all’onorevole interrogante, egli additò tutta la Magistratura al disprezzo dei suoi elettori e fu denunciato per vilipendio delle istituzioni.

L’articolo del giornale del deputato Li Causi, di cui le proteste e le interrogazioni non sono che amplificazioni, minimizzazioni o svolgimenti, porta la data del 25 marzo e mi accusa, anzitutto, di eccitamento alla guerra civile. Come sarà certamente risultato dalle indagini fatte, io ho eccitato i miei ascoltatori, come sempre, alla tolleranza. L’Umanità ha scritto recentemente che gli iscritti al Partito socialista lavoratori italiani debbono provvedere energicamente alla loro difesa personale. Io ho detto di meno. Non «energicamente reagire», ma nei limiti che la legge assegna al diritto di difesa, e rimanendo piuttosto al di qua che al di là di essi.

Che la data in cui parlavo fosse una data importante per il caduto regime potrei dire che lo ignoravo, tanto ciò era lontano dalla mia mente. Chi scelse quella data fu il Presidente del Comitato elettorale, che non appartiene al nostro partito.

Mi si accusò di apologia del fascismo. Mi è penoso discolparmi da una accusa che offende soprattutto la mia intelligenza, una accusa contro cui sono insorti migliaia di cittadini anche di altri partiti, che, in nome della verità, in nome dell’onestà, hanno inondato il mio studio di proteste, alcune delle quali troppo vivaci per essere lette in questa Assemblea. Eccone una firmata da 22 ufficiali superiori, quasi tutti mutilati e decorati al valore.

Si è chiesto un rapporto alla polizia. Io mi permetto di trovare un po’ strano il procedimento. Alla fine di ogni comizio elettorale il funzionario di servizio riferisce al superiore su quanto è accaduto. E così avvenne a Palermo. Se nulla di illegale fu rilevato, nulla di illegale avvenne. Bisognava chiedere quel rapporto. Chiederne uno nuovo avrebbe potuto essere interpretato da un funzionario timido come desiderio di ottenere una nuova versione dei fatti. Comunque l’onestà dei funzionari, anche col secondo rapporto, smentì in pieno gli interroganti circa l’apologia, circa i monumenti e circa la bandiera.

Ma debbo fermarmi un istante sull’episodio della bandiera, perché voi possiate esser certi che l’incredibile può esser vero: che, cioè, un mio atto di lealismo è stato trasformato dai calunniatori in un atto di ribellione. Prima che si iniziasse il comizio mi si disse che vi era disponibile una sola bandiera, ma con lo stemma sabaudo. Proibii che la si esponesse, preferendo la critica degli amici monarchici alla speculazione degli avversari, nel desiderio di evitare atti ed atteggiamenti contrari alle direttive del mio partito e alle idee già manifestate su tale materia dal Ministro dell’interno onorevole Scelba. Mentre io parlavo, alcuni amici coprirono tutta la parte centrale della bandiera con l’insegna dell’«Uomo Qualunque», e allora soltanto la bandiera fu esposta sul tavolo degli oratori. Ecco una dichiarazione rilasciatami sull’argomento. Ebbene, il giornale del deputato Li Causi afferma che fu esposta la bandiera col «ranocchio» sabaudo tra gli applausi delle «pervertite» dame della aristocrazia palermitana. Per tutte le accuse fattemi ho già presentato querela per diffamazione con facoltà di prova. Ma chiamo anche giudice dei fatti questa alta Assemblea.

Il deputato Montalbano ha svolto l’interrogazione. Alle risposte dell’onorevole Carpano avrebbe dovuto dichiararsi lieto che i fatti non si fossero svolti nel modo immaginato dagli interroganti. Ebbene, l’onorevole Montalbano, imperterrito, cocciuto e assurdo rispose: «Sta di fatto che lo stemma c’era e che Russo Perez ha fatto l’apologia del fascismo, ha proposto erezione di monumenti ai giustiziati di Dongo»… e simili castronerie.

Cosicché, se io faccio una interrogazione per sapere se sia vero che egli esercita la tratta delle bianche e che tutte le case di piacere del nord-Africa siano gestite da lui, e se le informazioni della polizia smentiscono in pieno l’assunto, io, dato il sistema inaugurato dall’onorevole Montalbano, posso dire: Sta di fatto che egli gestisce quelle case.

Ebbene, con lo stesso, anzi con minor fondamento, egli ha osato dire che da diversi mesi io cerco di riorganizzare su larghe basi il disciolto partito fascista per il ritorno della monarchia e sa perfino chi sarà il mio Ministro dell’interno, risum teneatis: l’ispettore generale di polizia Messana.

Che io non riorganizzo nessun partito egli lo sa bene, lo sanno le Autorità, lo sanno tutti. E, se quanto ha detto il deputato Montalbano non fosse assolutamente fanciullesco, potrei dire che egli ha mentito sapendo di mentire.

Ma poiché i fatti attribuitimi, se fossero veri, costituirebbero reato, ed egli ha lanciato le sue stolte accuse sotto l’usbergo dell’immunità parlamentare, che fa lecito, di questi tempi, come ho già lamentato, diffamare e indicare al pubblico odio e al pubblico disprezzo ogni Deputato che non appartenga al gruppo degli intoccabili, io penso che il deputato Montalbano, se vuole aspirare ad essere considerato un galantuomo; ha due sole vie dinanzi a sé: o ritrattare quanto ha detto, e la ritrattazione, per le persone a modo, non è vergogna, ma onore, ove sia caduto in errore; oppure denunziarmi al magistrato. Io lo querelerò subito per calunnia.

Ma, onorevoli colleghi, questa è la mia azione. Se voi volete che il sistema della diffamazione e della calunnia contro gli avversari politici sia bandito da questo consesso, avete i mezzi per farlo. Ho finito. (Applausi a destra).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. L’onorevole Vernocchi ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VERNOCCHI. Mi onoro di presentare all’Assemblea la relazione sul disegno di legge relativo all’ordinamento della cinematografia nazionale.

PRESIDENTE. Do atto all’onorevole Vernocchi della presentazione della relazione sul disegno di legge relativo all’ordinamento dell’industria cinematografica nazionale. Sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Non essendovi altri oratori iscritti a parlare sul Titolo I, darò la parola all’onorevole Basso, Relatore su questo Titolo, e all’onorevole Tupini, Presidente della prima Sottocommissione.

Ha facoltà di parlare l’onorevole Basso.

BASSO, Relatore. Onorevoli colleghi, parlando a nome della Commissione e per esporre un suo pensiero collettivo, io sarò ancora più sobrio del solito, perché cercherò di eliminare da queste mie brevi dichiarazioni qualunque posizione di partito o qualunque considerazione di carattere personale. E sarò sobrio anche perché la discussione generale, cui dovrei rispondere, non ha offerto, per la verità, molti spunti di carattere generale, che rendano possibili dei chiarimenti approfonditi. Quasi tutti gli oratori – direi, tutti gli oratori – che sono intervenuti nella discussione generale su questo Titolo hanno in realtà trattato ciascuno argomenti speciali, attinenti a determinati articoli, hanno svolto in precedenza emendamenti, o hanno criticato e difeso singoli testi, più che enunciare dei criteri di carattere generale. E poiché la Commissione si riserva, in sede di discussione e votazione dei singoli emendamenti, di esprimere su ciascuno il proprio punto di vista, dichiaro che non farò in questo mio breve intervento riferimenti specifici alle cose che sono state dette in ordine ai singoli articoli, limitandomi quindi a dei concetti generali.

Non ho molte cose da aggiungere a quello che il nostro Presidente Ruini ha già detto nella sua Relazione relativamente a questo Titolo.

Con quali criteri noi abbiamo cercato di elaborare questi articoli sulle libertà civili che oggi sono in discussione, e di cui il collega La Pira ed io siamo stati relatori davanti alla prima Sottocommissione?

Dalle osservazioni che sono state fatte e dagli emendamenti che sono stati presentati, io vedo che i colleghi si sono indirizzati verso due forme di osservazioni assolutamente opposte. Vi sono coloro i quali propongono di semplificare, di scarnire al massimo questi articoli, limitandosi quasi senz’altro ad un semplice rinvio alla legge; vi sono altri, viceversa, che trovano che i nostri articoli sono insufficienti e che occorrerebbe maggiormente precisare, maggiormente inserire particolari nella Costituzione, per dare il massimo possibile di garanzie sui temi delle libertà individuali.

Io credo che noi ci siamo attenuti ad una giusta via di mezzo, preoccupati di evitare da un lato il semplice rinvio alla legge; abbiamo, cioè, pensato che il tipo di norme, come, per esempio, quella dell’articolo dello Statuto albertino relativo alla stampa – «La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi» – un tipo cioè di norma costituzionale che si limita semplicemente al rinvio ad una legge futura – come parecchi emendamenti presentati in questa sede ci richiedono ancora oggi – sia un tipo di norma vuota, assolutamente da scartare in questa nostra Carta costituzionale. Noi non abbiamo, purtroppo, nella nostra storia recente, una tradizione di libertà e di democrazia che abbia creato un costume politico nel nostro Paese; usciamo, al contrario, da un periodo di dittatura e di larghi abusi, proprio nel campo delle violazioni della libertà individuale. Quindi un semplice rinvio alla legge, senza che nella Costituzione siano indicati per lo meno i limiti entro cui il legislatore si può muovere, senza che nella Costituzione siano affermati i fondamenti delle garanzie che devono essere date al cittadino, sembrava veramente – e sembra ancora oggi – alla Commissione (la quale in questo difenderà i proprî testi nelle linee generali, salvo emendamenti particolari) una cosa impossibile. Sembra sia assolutamente da evitare, dall’altro lato, che si debba inserire nella Costituzione tutto ciò che rivesta carattere di eccessiva particolarità: una disciplina integrale non può essere fatta nella Costituzione; ed in tale ordine di idee abbiamo appunto cercato di costruire questi articoli relativi alla difesa delle libertà fondamentali.

Un altro inconveniente è che si tratta di norme contenute in disposizioni ormai tradizionali le quali, dalla Magna Carta inglese, ci derivano attraverso le Costituzioni più moderne. Non c’è, in fondo, mentalità più conservatrice di quella del giurista, il quale continua a ripetere le formule più vecchie e più logore per disciplinare una materia che, più di qualsiasi altra, è nuova e cambiata.

Noi troviamo che quasi tutti i giuristi, e comunque tutti coloro che si accingono a discutere ed a vagliare norme in questo campo, non riescono mai a distaccarsi da quelli che sono i testi e le forme tradizionali. È quindi molto difficile incapsulare in questa formula una realtà nuova, che abbraccia situazioni giuridiche e politiche e di fatto completamente diverse.

La stessa concezione dello Stato tende oggi, direi, ad essere diversa. Noi cerchiamo oggi infatti di avere uno Stato che sia veramente democratico, cioè del popolo; ed evidentemente, nella misura in cui cerchiamo di realizzare una Costituzione che risponda a questi criteri, e che sia veramente una Costituzione di tutto il popolo italiano, non possiamo conservarvi immutata la mentalità che inspirava determinati articoli, i quali nascevano da una situazione storica diversa, in cui i singoli cittadini si dovevano difendere da un potere esecutivo che era loro nemico.

Noi ci riferiamo oggi a poteri pubblici che sono emanazione del popolo, e non dobbiamo concepire in partenza gli atti di questi poteri pubblici come arbitri di un potere tradizionale monarchico contro cui i cittadini debbano difendersi; è evidente quindi che oggi sono da ricercarsi formule rispondenti a questa esigenza di una società che non è più quella di un tempo. Ed in questo senso credo che gli articoli, così come la Commissione li ha elaborati attraverso una serie di discussioni, possano, salvo marginali emendamenti, rispondere alle esigenze della nostra Costituzione.

Ma si è detto da taluno che la libertà individuale e personale vi risulta scarsamente tutelata e che il rinvio alla legge delle disposizioni particolari non può essere ritenuto sufficiente. Sotto tale punto di vista, però, noi abbiamo cautelato queste nostre norme in un triplice modo: con il rinvio alla legge generale, cioè con il rinvio alla volontà popolare consacrata in norme giuridicamente valide, senza lasciare margini alla discrezionalità del potere esecutivo; con l’intervento dell’autorità giudiziaria la quale controlli che l’applicazione di queste norme sia fatta in modo legale, e con quelle determinate limitazioni e criteri generali che abbiamo stabilito nella Costituzione, a cui anche la legge dovrà informarsi.

Noi abbiamo pertanto affermato dei concetti che riteniamo rispondano veramente alla difesa dei diritti del cittadino. Non abbiamo infatti soltanto fissato nella Costituzione dei principî fondamentali, quali la necessità dell’intervento dell’autorità giudiziaria e la necessità di rispettare determinati termini, ma abbiamo fissato altresì qualche cosa di nuovo, che cioè, non potendosi disconoscere il diritto della pubblica sicurezza di intervenire in determinati casi di necessità e di urgenza, debba esservi l’obbligo non solo di denunziare tali casi per averne la convalida da parte dell’autorità giudiziaria quando si voglia mantenerli, ma anche di denunciarli all’autorità giudiziaria, pur se la stessa pubblica sicurezza rinunzi all’arresto o al fermo operato. Ossia, non che l’Autorità di pubblica sicurezza debba chiedere all’Autorità giudiziaria di intervenire soltanto per mantenere l’arresto o la conferma del provvedimento, ma debba anche far conoscere all’Autorità giudiziaria tutti i casi in cui essa ha proceduto a questo determinato fermo o arresto, perché l’Autorità giudiziaria si pronunzi, in ogni caso, sulla legalità del provvedimento. Abbiamo pensato che questa norma, collegata a quella dell’articolo 22, che stabilisce la responsabilità personale dei funzionari che violino le norme e i diritti di libertà sanciti da questa Costituzione, dovrebbe dare al cittadino una sufficiente garanzia che i suoi diritti saranno rispettati.

È stata fatta da qualcuno l’osservazione che questo articolo 8, così come formulato, non tutelava abbastanza la libertà del domicilio, e la Commissione è d’accordo nello staccare da questo articolo 8, secondo le proposte già pervenute, l’articolo 9, nel quale si parlerà della inviolabilità di domicilio in modo espresso. Anche qui ci siamo trovati di fronte alla necessità di tener conto della vita moderna, diversa da quella di sei o sette secoli fa, ed un articolo – come da taluno è stato proposto – che dicesse che il domicilio è inviolabile sarebbe insufficiente, perché paralizzerebbe alcuni aspetti della vita del giorno d’oggi, in cui bisogna riconoscere che pubblici ufficiali debbono avere, in determinati casi, il diritto di entrare nel domicilio privato per ragioni diverse da quelle di polizia, e, per esempio, anche per ragioni fiscali.

Ma queste norme le abbiamo circondate da alcune necessarie cautele, perché la libertà del cittadino sia garantita e soprattutto non sia trascurato il punto fondamentale per cui questi articoli furono dettati e devono essere mantenuti, cioè la garanzia contro l’arbitrio della pubblica sicurezza, stabilendo che leggi speciali potranno dettare norme nei casi in cui questi interventi saranno consentiti e solo per quei casi speciali.

Abbiamo cercato, nel limite di queste considerazioni, che sono essenzialmente tecniche per la formazione di questi articoli, di ampliare più che possibile i diritti di libertà del cittadino, anche per reazione a quello che è il periodo da cui usciamo.

Ed abbiamo fatto innovazioni che rappresentano un progresso della nostra Carta costituzionale rispetto ad altre; abbiamo riconosciuto, per esempio, il diritto di associazione, in una forma sconosciuta non solo nello Statuto albertino, che non lo menzionava, ma anche in altre Costituzioni. Abbiamo detto che il diritto di associazione è riconosciuto senza limitazione per fini che non sono vietati ai singoli da leggi penali, cioè tutto quello che un cittadino può fare da solo, che può compiere senza urtare i precetti della legge penale, può essere oggetto e scopo di associazione ed è la forma più ampia che si trovi in qualsiasi Costituzione. È un passo avanti per noi; e anche in ordine al diritto di riunione, essendosi affermato che non è soggetto a preavviso, quando si tratta di luogo di riunione aperta al pubblico, abbiamo esteso lo stesso diritto di riunirsi senza preavviso per la riunione privata e per quella fatta in luogo privato, ma aperta al pubblico.

Sono state mosse critiche in vario senso all’articolo relativo alla libertà di stampa. È questo un articolo su cui la Commissione si è più a lungo soffermata, perché ha sentito che era più che mai necessario soppesare le singole parole. Noi ritorneremo su questo articolo e diremo quali sono gli emendamenti che accettiamo e quelli che respingiamo. Un punto fermo, comunque, è che qualche principio limite debba essere inserito nella Carta costituzionale e che non si possa in questa delicatissima materia fissare semplicemente il rinvio ad una legge che possa poi disciplinare la stampa senza un controllo costituzionale.

È stato in modo particolare criticato l’istituto del sequestro preventivo, che la Commissione ha ammesso. Io credo che vi siano dei casi in cui non vi dovrebbe essere nessuna possibilità di discutere sull’opportunità di questo sequestro preventivo, e sono i casi in cui vi è una violazione delle norme amministrative sulla pubblicazione della stampa; quando, ossia, si pubblica il giornale, la rivista, la pubblicazione periodica senza l’indicazione del gerente responsabile, quando si stampa qualsiasi cosa senza l’indicazione del tipografo, quando cioè ci sia in chi stampa il desiderio di sottrarsi alla responsabilità che deve assumere. Evidentemente in tali casi è giusto che la legge intervenga ed ordini l’immediato sequestro di questa stampa, perché se noi vogliamo difendere la libertà dei cittadini e della stampa, la vogliamo però difendere nella stessa misura in cui colui che ritiene di valersi di questa libertà, si assume la responsabilità relativa; e sarebbe veramente un non senso che difendessimo la libertà di stampare da parte di colui che non si assume la responsabilità delle cose che dice e che stampa. Vi è quindi una connessione fra il principio di responsabilità e il principio di libertà, e giustamente, io credo, la Commissione ha ritenuto che nei casi di violazione di norme amministrative si possa introdurre il sequestro preventivo.

Riguardo al sequestro preventivo per reati che siano il risultato del contenuto di quello che si è stampato, la cosa evidentemente è più delicata e potrebbe prestarsi più facilmente ad arbitrio.

Io credo – ed esprimo qui un mio parere strettamente personale – che in questa materia sia bene affidarsi soltanto al magistrato; naturalmente ad un magistrato che abbia questa specifica funzione di sorveglianza sulla stampa, che possa intervenire prontamente contro i reati di stampa e il cui intervento costituisca senz’altro l’inizio di un procedimento contro colui che si è reso responsabile del delitto.

Ma quello che bisogna distinguere sono le due ipotesi: quella di violazione delle norme amministrative e quella del reato contenuto nel testo che si stampa. In questa materia vi è una norma che è stata oggetto di critiche ed è quella relativa al comma ove si dice che la legge può stabilire dei controlli sulle fonti di finanziamento e di informazioni. Io credo che questa norma vada collegata nel quadro accennato di un rapporto fra il senso di responsabilità e la libertà dei cittadini. È giusto che sia riconosciuta la libertà di stampa; è giusto però che questa libertà sia accompagnata dalle responsabilità che non sono soltanto le responsabilità di colui che firma, ma sono anche le responsabilità di colui che finanzia e di colui che dà le notizie che si pubblicano. Credo che questa sia una nuova conquista della libertà di stampa. Ma qui rientreremmo in norme particolari, sulle quali ci ritroveremo a parlare quando discuteremo dei singoli articoli.

Quello che la Commissione ritiene dover riaffermare è soltanto che essa ha creduto di mantenere nella formulazione che ha dato e che sostanzialmente risponde anche al pensiero della Commissione, un giusto equilibrio fra la necessità della libertà personale e l’autorità dello Stato, fra la necessità di dare alla Costituzione alcune direttive fondamentali e la necessità di non scendere a particolari, che avrebbero inutilmente appesantito il testo della Costituzione.

In tali limiti, credo che, senza gravi difficoltà per questi articoli, potremo senz’altro procedere rapidamente; e che la grande maggioranza degli emendamenti presentati potrà essere facilmente superata, senza discussioni, perché non vi sono in giuoco, per la maggior parte di essi, preoccupazioni politiche, ma è in tutti noi la preoccupazione tecnica di formulare articoli, che rispondano nel modo migliore alle esigenze, che ho affermate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Presidente della prima Sottocommissione.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevoli colleghi, più che per necessità sostanziali, per onore di firma prendo la parola. Dopo le delucidazioni e le spiegazioni date dal Relatore onorevole Basso, anche a nome del collega onorevole La Pira, a me non rimane che rilevare come tutti coloro che sono intervenuti nella discussione (ben 20 o più colleghi) si siano, in via di massima, pronunziati favorevolmente all’insieme degli articoli che vanno dall’8 al 22.

Dovrei, anzi, ringraziare di questa adesione gli onorevoli colleghi, i quali l’hanno data, talvolta, anche con un certo fervore di esaltazione, che ha fatto piacere a tutti noi della Commissione che abbiamo elaborato e formulato questi articoli.

Naturalmente ci riserviamo, in sede di discussione degli emendamenti, di precisare in modo concreto e specifico il nostro pensiero, anche perché la stessa discussione, che abbiamo chiamata generale, è stata generale per modo di dire, poiché ciascuno degli oratori non ha fatto che abbordare ed esaminare l’uno o l’altro degli articoli del primo capitolo, la cui formulazione sarà da noi difesa nei confronti degli emendamenti da varie parti presentati e che sono – a mio avviso – di tre ordini: stilistici, formali e sostanziali.

Mentre per i primi due sarà facile intenderci, per quelli di sostanza ci consentirete una maggiore intransigenza.

Alcuni colleghi, infine, sono intervenuti nella discussione senza presentare emendamenti. A questi io debbo qualche risposta fin da questo momento e in modo particolare all’onorevole Tieri, il quale ha investito il capitolo ora in esame e – si può dire – l’intero progetto con particolare accento di critica negativa.

In fondo egli si è espresso nei seguenti termini: «Ciascun articolo ha in comune con i precedenti il pregio di cominciare bene e di terminare male». E ancora: «Comincia bene l’articolo allorquando fa delle affermazioni fondamentali, sostanziali di diritto, e finisce male quando si riferisce o alla legge o al magistrato».

Faccio osservare all’onorevole Tieri (a parte le risposte che hanno già dato a lui gli onorevoli Bettiol e Leone Giovanni) che il riferimento alla legge o al magistrato è una necessità in un progetto costituzionale, che non può esaurire una serie di casi, e che la legge ed il magistrato, in un paese democraticamente organizzato, rappresentano appunto la garanzia della libertà e della democrazia. Il nostro sforzo è stato precisamente quello di sottrarre all’arbitrio del potere esecutivo ogni possibilità di menomare la libertà dei cittadini, preferendo così la garanzia della legge e della magistratura, che non dovrebbero preoccupare lo spirito libero e democratico dell’onorevole Tieri.

Ci sono poi alcuni colleghi che hanno domandato la soppressione di alcune disposizioni. Mi riferisco agli onorevoli Mastino Pietro, Grilli, Veroni e Carboni, i quali hanno criticato l’ultima parte dell’articolo 8, che prevede la punizione di ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Noi, invece, teniamo in modo speciale a questa disposizione, che del resto altri colleghi hanno giustamente apprezzata ed esaltata, e desideriamo che rimanga così com’è nel testo della nuova Costituzione per ragioni di umanità e anche a titolo di condanna di un periodo nefasto della nostra storia politica, durante il quale la polizia, o giudiziaria o politica o carceraria, ha creduto di servire la tirannide con sistemi tutt’altro che rispettosi della dignità dell’uomo e del cittadino.

Ecco perché vogliamo dare al legislatore futuro una direttiva precisa, al fine di assicurare ai cittadini, qualunque sia il motivo della loro detenzione, il pieno rispetto della loro integrità e dignità personale. (Interruzione dell’onorevole Grilli).

Onorevole Grilli, so benissimo che ella condivide questi miei apprezzamenti, ma allora non insista nella domanda di soppressione della norma da noi proposta.

All’onorevole Basile, che, pur limitando il tema delle sue critiche, si è mostrato tutt’altro che tenero verso l’insieme del nostro progetto, rispondo di non poter consentire con lui nella proposta di soppressione di quella parte dell’articolo 8 che si riferisce alle misure provvisorie.

Ci sono dei casi veramente eccezionali di necessità, di urgenza, di sanità e incolumità pubblica, di flagranza di reato, ecc., in cui l’adozione di misure provvisorie si manifesta estremamente opportuna. L’importante è che queste misure siano veramente provvisorie e durino il minor tempo possibile. Perciò le abbiamo limitate a 48 ore. Un tale limite mi sembra così modesto da garantire ogni possibilità di arbitrio e di trattamento vessatorio.

Dopo ciò non credo di dover aggiungere altro. L’onorevole Basso ha già dato uno sguardo di insieme ed ha reso edotta l’Assemblea dei motivi ispiratori di questo titolo del progetto, i quali hanno trovato già, attraverso la vostra elevata e approfondita discussione, il generale consentimento che non rimane oscurato né diminuito da qualche critica di dettaglio.

E io sono particolarmente lieto di fare questo rilievo che reputo di buon auspicio per la definitiva approvazione dei singoli articoli, per il cui eventuale affinamento la Commissione darà tutto il suo appoggio e la più schietta collaborazione. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sopra il primo titolo del progetto di Costituzione.

Dobbiamo ora passare allo svolgimento degli emendamenti.

Penso che ogni collega abbia esaminato con una certa preoccupazione il fascicolo degli emendamenti, che sono ben 116 per 15 articoli; anzi 117 poiché in questo momento ne è stato presentato un altro.

Di questi 117 emendamenti, 39 sono già stati svolti. Ne restano ancora da svolgere 78, e se ogni presentatore si varrà della facoltà riconosciuta di parlare per 10 minuti, abbiamo una prospettiva di giornate e giornate esclusivamente dedicate allo svolgimento degli emendamenti.

Prima di passare a questa fase, tuttavia necessaria, del nostro lavoro, desidero pregare ancora una volta gli onorevoli colleghi di non voler presentare gli emendamenti all’ultimo momento. Questo pone delle difficoltà al lavoro della Commissione, la quale deve esaminarli, se desideriamo che essa dia, prima che si passi alla votazione, il proprio parere, in una forma ponderata e ragionata, e non si esprima succintamente e con improvvisazione.

Pregherei anche gli onorevoli colleghi di evitare di presentare emendamenti di carattere puramente stilistico o addirittura grammaticale, poiché una revisione finale, da questo punto di vista, dovrà essere fatta. Ora, non c’è nulla di male nel segnalare alcune di queste modificazioni necessarie; ma è anche necessario non appesantire eccessivamente i lavori.

Rammento che i presentatori di emendamenti possono parlare per dieci minuti, e desidero preannunciare che sarò molto severo nel richiamare gli oratori a questa norma.

Molti onorevoli colleghi hanno presentato emendamenti su vari articoli. Penso che sia opportuno che essi li svolgano tutti insieme nel modo più succinto possibile, per economizzare del tempo.

Vi sono emendamenti che mirano a mutare di sede un determinato articolo. Questa discussione, a mio parere, si potrebbe fare alla fine, quando si tratterà di dare la forma conclusiva al complesso della Costituzione.

Vi sono emendamenti che propongono di sdoppiare o di riunire articoli; ma ritengo che sia soprattutto essenziale soffermarsi a definire quali principî devono essere contenuti nella Costituzione, rinviando a un lavoro successivo le questioni di forma.

L’onorevole Nobili Tito Oro ha presentato, dopo la chiusura della discussione generale, il seguente ordine del giorno, che pertanto non può essere svolto ma sarà posto in votazione a suo tempo:

«L’Assemblea Costituente, sciogliendo la riserva concordata in sede di discussione generale, delibera di rinviare a un Proemio la riconsacrazione delle libertà già acquisite per le conquiste storiche del secolo passato e di sostituire in conseguenza la enunciazione, che ne è contenuta nel Titolo I di questa Parte, con un richiamo generico accompagnato dalla riaffermazione delle garanzie ad esse dovute».

Ha poi presentato anche i seguenti emendamenti:

Sostituire il titolo: Diritti e doveri dei cittadini, con l’altro: Il Popolo.

Premettere all’attuale Titolo «Rapporti Civili» un nuovo Titolo I che, sotto la intestazione «Diritti essenziali della Personalità», riporti, nel testo già approvato, gli ex articoli 6 e 7, ora 2 e 3.

Sopprimere gli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 16 e sostituirli col seguente:

Art. 8. – La Repubblica garantisce con apposite leggi la più ampia tutela delle libertà storicamente acquisite e riconsacrate in Proemio, nonché i diritti che ne discendono.

Quando l’esercizio di tali diritti ponga in pericolo l’ordine pubblico, la pubblica salute o il buon costume, il magistrato o il funzionario di polizia che, in virtù delle leggi speciali, ne abbia determinata la sospensione o la restrizione, risponderà penalmente di ogni arbitrio e di ogni eccesso.

È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà.

L’onorevole Nobili Tito Oro ha facoltà di svolgerli.

NOBILI TITO ORO. Il primo emendamento riguarda la proposta di sostituire il titolo di questa parte. Aderendo alla raccomandazione dell’onorevole Presidente e a quella già fatta dall’onorevole Tupini, accetto di rinviare questa proposta alla Commissione di redazione.

Per quanto riguarda l’emendamento relativo al collocamento in questa sede di quelli che furono inizialmente gli articoli 6 e 7, che poi furono trasferiti ai numeri 2 e 3, mi rimetto parimenti alla proposta dell’onorevole Presidente di parlarne alla fine.

Viene pertanto in esame l’emendamento sull’articolo 8, emendamento, onorevoli colleghi, che presuppone necessariamente la risoluzione della questione da me posta con l’ordine del giorno, che non è una questione nuova che si presenta in questo momento, ma che è stata sollevata fin dal primo discorso pronunciato in questa Aula in sede di discussione generale: la proposta, cioè, di redigere un Proemio (o Preambolo, come si è chiamato) ove si tratti delle libertà e ciò per un complesso di ragioni che potrò esporre brevemente, ma che furono già esposte in questa Assemblea.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Nobili, se lei svolge, sia pure brevemente, il suo ordine del giorno, evidentemente la preghiera che ho fatta in principio non verrebbe esaudita.

NOBILI TITO ORO. Questo potrebbe portare in certo qual modo anche all’abbreviazione del nostro lavoro perché, qualora quell’ordine del giorno non dovesse essere approvato, dichiaro subito che cadrebbe l’emendamento relativo al trasferimento degli articoli 6 e 7, ora 2 e 3, sotto un titolo nuovo di questa parte, da intestarsi ai «Diritti essenziali della personalità», nonché quello da me proposto sull’articolo 8 per sopprimere gli articoli 9 e 10, 12, 13 e 16, non in quanto ne escluderebbe il contenuto dal Progetto, ma in quanto la parte relativa alle «libertà» dovrebbe essere trasferita nel Preambolo e solo sommariamente richiamata nel testo.

Siccome l’onorevole Presidente della Commissione dichiarò alla chiusura della discussione generale che egli non avrebbe avuto niente in contrario a formulare questo Preambolo e che se ne sarebbe parlato proprio alla fine della discussione sulla parte introduttiva, mi pare che la sede opportuna per risolvere la questione sia proprio questa.

PRESIDENTE. E quindi ha presentato l’ordine del giorno che l’Assemblea voterà e, approvandolo, ne accetterà il concetto.

NOBILI TITO ORO. Allora, ammesso che l’ordine del giorno sia approvato, svolgo l’emendamento all’articolo 8 che non è emendamento a questo articolo, ma è anche emendamento sostitutivo degli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 16, cioè è un articolo che riassume sostanzialmente il contenuto di tutti gli articoli che riguardano le varie libertà contemplate negli articoli da me richiamati; che prevede in un comma successivo le restrizioni rese indispensabili da ragioni di ordine pubblico, di pubblica salute, di buon costume, ma prevede anche un’altra necessità – quella sulla quale insisto in questo emendamento – di rendere penalmente responsabili i magistrati, gli ufficiali di polizia, che col pretesto o in occasione dell’applicazione delle disposizioni eccezionali, abbiano commesso arbitrii o siano caduti in eccessi. Questo è il mio emendamento. Non ho altro da dire. Si discute male, quando si sa che c’è un presupposto sospeso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l’onorevole Tupini. Ne ha facoltà.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Se non c’è altri che parli in sostegno della proposta dell’onorevole Nobili Tito Oro, faccio osservare al collega che il suo ordine del giorno, presentato dopo la chiusura della discussione, press’a poco ha dei punti di contatto con la proposta di sopprimere gli articoli che vanno dall’8 al 16, sostituendovi un solo articolo. Sono due proposte che hanno molti punti di contatto fra di loro, perché entrambe parlano della eventualità di portare in un proemio le disposizioni contenute in ciascuno di questi articoli, come pure di riportare senz’altro ad un proemio tutte le dichiarazioni dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Ricordo all’onorevole Nobili Tito Oro e all’Assemblea che la Commissione è contraria a questo ordine del giorno, come all’emendamento; ed è contraria per le ragioni che già il Presidente della Commissione, onorevole Ruini, ha esposto nella sua relazione, che l’onorevole Basso ha ribadito poc’anzi e che io stesso ho accennato nel mio intervento a chiusura della discussione generale, allorquando ho detto che una Costituzione la quale si basa sulla legge, sulla razionalità della legge – perché questo è il concetto fondamentale che anima le Costituzioni moderne – ha per ciò stesso una garanzia indistruttibile delle libertà umane. Che la garanzia sia sempre completa ed esauriente non si può pretendere. Meglio sarebbe che la legge esaminasse tutti i casi, ma ove questo non sia possibile, meglio è appagarsi di quanto finora abbiamo conseguito. Volere di meno, cioè rimandare il tutto a una generica dichiarazione di principio da inserire in un proemio o in un articolo unico, significherebbe venir meno a quelle esigenze fondamentali postulate da tutte le Costituzioni moderne e a maggior ragione dalla nostra, se si vuole tener conto del momento storico speciale nel quale si forma e si realizza il processo costituente della Repubblica italiana.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, vi domando di voler respingere la proposta dell’onorevole Nobili Tito Oro e di passare senz’altro alla discussione del titolo, cominciando dall’articolo 8.

NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI TITO ORO. Mi trovo di fronte ad una situazione completamente diversa da quella che avevo considerato nel momento in cui formulai l’ordine del giorno, che costituisce il presupposto necessario del mio emendamento all’articolo 8; completamente diversa, perché se si voglia richiamare il resoconto sommario, l’unico che abbiamo fino ad ora, mi pare, della seduta del 12 marzo, vi troveremo proprio la dichiarazione esplicita del Presidente della Commissione che egli non sarebbe stato contrario all’introduzione del Proemio di cui all’ordine del giorno che mi è interdetto di illustrare..

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Glielo confermo.

NOBILI TITO ORO. Ora, non contesto il diritto della Commissione di mutare avviso; ma bisognerà pure che io sia messo in condizioni di poter rispondere a quella che è stata l’ultima opinione di chi per essa ha parlato.

Per quali motivi infatti è stato chiesto che si inserisse anche nella nostra Costituzione un Proemio? Non già per ispirito di imitazione di quanto fatto in Francia, ma perché ricorrono da noi circostanze analoghe? Per un motivo semplicissimo: la Costituzione è atto storico che non può conservare come proprio ciò che è stato oggetto di conquista di altri tempi. Queste libertà erano state già conquistate; esse appartenevano già al patrimonio morale, politico e sociale del nostro popolo: questo potrà essere chiamato responsabile di non averle difese, ma ciò non toglie che esse costituissero già una sua precedente conquista.

Non siamo noi dunque, onorevoli colleghi, non è questa Assemblea che possa proclamarle e conferirgliele.

Questo va evitato; altrimenti andiamo incontro ad un plagio storico. D’altra parte, queste libertà, dopo il periodo tenebroso che le sommerse, vanno pure riconsacrate; ed a ciò non potrebbe meglio provvedersi che mediante un Proemio.

Orbene, la Relazione dell’onorevole Presidente della Commissione, che ha pregi notevolissimi e che ricorda le pagine poderose degli statisti e dei giuspubblicisti del Risorgimento che illustrarono gli istituti fondamentali del nuovo Stato, la relazione, dicevo, dell’onorevole Ruini, là dove si occupa di questa parte del progetto di Costituzione, accenna a questo problema e vi accenna in senso opposto a quello or ora enunciato…

PRESIDENTE. Mi perdoni, onorevole Nobili, ma tutta la discussione sul proemio è già stata fatta. Lei, in questo momento, ha presentato la proposta di sciogliere una riserva. Ciò non significa però che si possa rifare una discussione sul proemio. C’è un ordine del giorno, e lo voteremo. La Commissione aveva il diritto di dichiarare, come ha dichiarato, che in questo momento non aveva la possibilità di prendere una deliberazione.

NOBILI TITO ORO. Mi limiterò allora a rispondere alle osservazioni specifiche che l’onorevole Ruini ha fatto al mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Nobili, lei ha fatto una proposta; l’onorevole Tupini le ha risposto e la discussione è finita.

NOBILI TITO ORO. Mi perdoni, onorevole Presidente. Lei avrà notato che, mentre io parlavo, l’onorevole Tupini è intervenuto, credendo che io avessi finito. Per rispetto alla sua autorità, io allora ho taciuto, anche per conoscere il suo pensiero sull’argomento.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo scusa, onorevole Nobili: non avevo compreso che lei non avesse finito.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Spero che, quando avrò dato alcuni chiarimenti all’onorevole Nobili, egli comprenderà che non c’è nessuna ragione di dissenso e che il suo ordine del giorno può essere, per il momento almeno, sospeso.

Le dichiarazioni che feci a nome della Commissione sono le seguenti. Nella discussione generale era stato da varie parti, fra gli altri dall’onorevole Calamandrei, dall’onorevole Cevolotto, dall’onorevole Lucifero, proposto che la Costituzione si aprisse con un preambolo. Il Comitato – ed io ne fui fedele eco all’Assemblea Costituente – ritenne che la questione del preambolo poteva essere più opportunamente decisa quando sarebbe stata esaurita la discussione della prima parte della Costituzione sui diritti e doveri dei cittadini, e non soltanto delle disposizioni generali. L’Assemblea consentì.

Senza anticipare ogni decisione, che deve essere rinviata, dissi che la Commissione era favorevole, in linea di massima, ad un preambolo di natura storico-espositiva. Vi erano invece dissensi se e quali dichiarazioni contenute nel progetto possano e debbano collocarsi nel preambolo. Per mio conto, non l’ho mai nascosto, sono favorevole al preambolo anche non soltanto storico-espositivo. L’Assemblea deciderà a suo tempo.

Debbo però fare osservare all’onorevole Nobili che altra è la questione da lui sollevata; e cioè di imitare l’ultima Costituzione francese, non limitandosi a trasferire alcune dichiarazioni generali che possono trovare posto più opportuno nel preambolo, ma di eliminare dal testo metà della Costituzione, tutta la parte che riguarda i diritti e doveri, riassumendo nel preambolo pochi cenni di diritti di libertà, perché è già materia acquisita alla storia costituzionale. La Commissione fu unanime nello scartare questa tesi. L’ho detto nella relazione che l’onorevole Nobili è stato così benevolo di ricordare in modo troppo lusinghiero.

NOBILI TITO ORO. Adesso l’avrei criticata.

RUINI, Presidente della Commissione. Nella mia relazione è detto questo: la Francia nella sua seconda Costituzione, non nella prima, ha rinviato in poche parole al preambolo tutta la parte dei diritti e dei doveri, la parte economica, la parte sociale. Si è limitata soltanto a mettere nella Costituzione l’ordinamento costituzionale. Perché ha fatto questo? Ha accolto la proposta di Herriot, che era risuonata nella prima discussione e che fu respinta, ma poi implicitamente accolta con la reiezione che il plebiscito fece di quel primo testo. La Francia ritiene di avere già, nelle sue anteriori Costituzioni, posto in modo lapidario la tavola dei valori fondamentali di libertà dei cittadini. La Francia non ha bisogno di ripetere oggi l’affermazione di diritti che sono acquisiti dalla famosa dichiarazione settecentesca in poi. Basta richiamarli. L’esempio non può aver seguito da noi, perché non abbiamo quei precedenti. La tradizione repubblicana è stata quella che è stata. Quali sono i precedenti? Forse lo Statuto albertino? Parlando, della stampa esso dice semplicemente che la stampa è libera e la legge ne reprime gli abusi. Tace sul diritto di associazione. Non abbiamo un documento nel quale siano acquisiti i diritti di libertà cui l’onorevole Nobili allude.

La Commissione è stata unanime nel riconoscere che non si può rinunciare a mettere nel testo i diritti e doveri dei cittadini (salvo poi vedere se alcuni principî generali potranno o no collocarsi nel preambolo). Non si può dimenticare che non abbiamo i precedenti costituzionali che ha la Francia. Né possiamo dimenticare che usciamo da un grande tormento e che un anelito di libertà deve essere rispecchiato nella Costituzione.

Ho ascoltato con molto piacere quello che hanno detto il Relatore Basso ed il Presidente della Sottocommissione Tupini. Noi abbiamo affermato qui alcuni principî – lo ha già riconosciuto qualcuno anche all’estero – come quello sulla garanzia per le limitazioni della libertà personale da parte della pubblica sicurezza (ogni atto della quale deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria) e quello che vi è diritto d’associazione per ogni attività che sia concesso di svolgere come diritto individuale. Principî nuovi, che non vi sono in nessuna Costituzione. Perché dobbiamo rinunciarvi?

L’onorevole Nobili, così acuto e sagace, si accontenti di questa impostazione. Sulla questione concreta della natura e del contenuto del preambolo decideremo poi. Diciamo intanto qui le parole di libertà che il Paese attende.

PRESIDENTE. Credo che questa discussione abbia messo in chiaro che sarebbe unanime intendimento votare senz’altro sull’ordine del giorno dell’onorevole Nobili Tito Oro, perché, nel caso che fosse accolto dall’Assemblea, non sarebbe più necessario discutere poi su tutta una serie di articoli successivi e quindi numerosi emendamenti non avrebbero ragion d’essere. Nell’ipotesi contraria, noi seguiteremo nell’ordine lo svolgimento degli emendamenti.

Metto pertanto ai voti l’ordine del giorno Nobili Tito Oro:

«L’Assemblea Costituente, sciogliendo la riserva concordata in sede di discussione generale, delibera di rinviare a un Proemio la riconsacrazione delle libertà già acquisite per le conquiste storiche del secolo passato e di sostituire, in conseguenza, la enunciazione, che ne è contenuta nel Titolo I di questa Parte, con un richiamo generico accompagnato dalla riaffermazione delle garanzie ad esse dovute».

(Non è approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 8, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti già svolti:

Sostituirlo col seguente:

La persona umana è inviolabile.

Mastino Pietro.

Al secondo comma, dopo la parola: domiciliare, aggiungere le seguenti: sequestro di cose o atti.

Crispo.

Al terzo comma, sostituire le parole: autorità di pubblica sicurezza, con le seguenti: autorità di polizia.

Crispo.

Al terzo comma, sopprimere l’ultimo periodo: Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto, sostituendolo col seguente: La quale ha l’obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto.

Preziosi.

Sopprimere l’ultimo comma.

Grilli.

All’ultimo comma, alle parole: È punita, sostituire le parole: È repressa e punita.

Veroni.

All’ultimo comma, aggiungere: È assolutamente vietato privare della libertà personale chiunque sia estraneo al fatto pel quale l’autorità di polizia procede.

Crispo.

Procediamo ora all’esame degli emendamenti non ancora svolti.

L’onorevole Patricolo ha presentato i seguenti emendamenti:

Raggruppare gli articoli 8, 17, 18, 21, 20, 19, 22 nell’ordine.

Raggruppare gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 nell’ordine.

Raggruppare gli articoli 16, 9 nell’ordine.

Porre in ultimo l’articolo 11.

La disposizione degli articoli sarebbe, pertanto, la seguente: 8 (8), 9 (17), 10 (18), 11 (21), 12 (20), 13 (19), 14 (22), 15 (10), 16 (12), 17 (13), 18 (14), 19 (15), 20 (16), 21 (9), 22 (11).

Trasferire l’ultimo comma dell’articolo 8 all’articolo 22, quale ultimo comma.

PRESIDENTE. Ha la parola l’onorevole Patricolo per svolgere il suo emendamento.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Se ella mi consente, onorevole Patricolo, desidererei premettere alcune dichiarazioni.

PATRICOLO. Senz’altro.

TUPINI. Presidente della prima Sottocommissione. Ella sa che io l’ho incoraggiata anche quando ha chiesto il nostro parere in merito al suo emendamento, e quindi conosce che io, in fondo, ho guardato con simpatia, almeno personale, l’ordine di posizione degli articoli da lei previsto. La Commissione, però, nel prendere in esame il suo emendamento, ha ritenuto di doverle sottoporre, a mio mezzo, alcune considerazioni d’ordine pregiudiziale.

Nel merito potremmo essere d’accordo con lei. Senonché, una discussione in questo momento potrebbe portarci troppo lontani, perché si dovrebbe dare uno svolgimento adeguato alle ragioni per le quali, sul filo logico del suo pensiero, si dovrebbe accogliere la sua proposta. La prego perciò di voler rinviare la presentazione e l’illustrazione del suo emendamento alla fine della discussione del capitolo. In quella occasione, la Commissione di coordinamento terrà un’apposita seduta per la posizione definitiva degli articoli ed anche lei vi potrà intervenire. Potremo allora stabilire di comune accordo se e in quali limiti potrà essere accolta la sua proposta.

PATRICOLO. Ringrazio l’onorevole Tupini delle sue dichiarazioni. Senz’altro potrei accedere alla sua richiesta; ma occorrerebbe che quanto egli ha detto si facesse veramente al più presto; perché il mio emendamento, nel trasporre gli articoli secondo una linea logica, come l’onorevole Tupini ha affermato, tende a far sì che alcuni emendamenti di carattere sostanziale siano discussi in precedenza per determinati articoli, onde evitare che si debba tornare indietro sulla discussione, dopo aver accettato una dizione che dovrebbe essere modificata.

TUPINI. Presidente della prima Sottocommissione. Domani stesso, se possibile.

PATRICOLO. Su questa assicurazione, aderisco senz’altro alla sua richiesta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cairo, Persico, Di Gloria, Rossi Paolo e Pera hanno proposto di sostituire l’articolo 8 col seguente:

La libertà personale è inviolabile.

Solamente la legge, nei casi, nei modi e nei termini da essa espressamente previsti, può limitarla.

Non essendo presente nessuno dei firmatari, l’emendamento s’intende decaduto.

Segue l’emendamento presentato dagli onorevoli Bulloni ed Avanzini:

Sostituire l’articolo 8 col seguente:

La libertà personale è inviolabile.

Nessuno può esserne privato, salvo flagranza di reato, ovvero per atto dell’Autorità giudiziaria, e nei modi previsti dalla legge.

Il fermo di polizia non è ammesso che per fondato sospetto di reato o di fuga.

Il fermo e l’arresto di polizia non possono durare più di quarantotto ore.

Decorso tale termine, la persona fermata o arrestata deve essere rimessa in libertà, a meno che nel frattempo sia intervenuta denuncia all’Autorità giudiziaria, o questa abbia, nei termini di legge, convalidato il provvedimento.

È punita ogni violenza fisica o morale nei confronti delle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà.

L’onorevole Bulloni ha facoltà di svolgerlo.

BULLONI. Onorevoli colleghi, il mio emendamento all’articolo 8 del progetto muove da una duplice preoccupazione: quella, innanzi tutto, di rendere più effettiva la tutela della libertà personale del cittadino, e l’altra, di garantire la difesa della società dagli attacchi della delinquenza.

Alla prima preoccupazione la sodisfazione è data dalla indicazione precisa dei casi, nei quali il cittadino può essere privato della libertà personale: cioè, soltanto nel caso di flagranza di reato o di provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, in relazione a inchiesta, che abbia dato risultati, per l’accertamento d’un reato per cui il cittadino possa essere privato della libertà personale.

Di fatti, è espressamente detto nell’emendamento:

«Nessuno può esserne privato, salvo flagranza di reato, ovvero per atto dell’autorità giudiziaria, e nei modi previsti dalla legge».

Fuori di questi casi, la necessità pratica ha posto ai legislatori precedenti ed ai giuristi il caso del «fermo di polizia».

È bene, per l’abuso che dell’istituto è stato fatto, che una parola chiara e precisa sia detta nella Carta fondamentale dello Stato italiano in relazione al fermo di polizia, che non deve essere ammesso, se non per fondato sospetto di reato o di fuga.

Si rende in tal modo effettiva la tutela della libertà del cittadino ed a questo riguardo si è proposto il termine di 48 ore. Decorso questo termine, il provvedimento restrittivo della libertà personale, attraverso il fermo o l’arresto della polizia, resta senza effetto ed il fermato deve essere senz’altro rimesso in libertà, a meno che non sia intervenuta, nel termine delle 48 ore, la denuncia alla autorità giudiziaria, nel qual caso l’autorità stessa provvede a norma di legge, o a meno che non sia intervenuta la convalida del fermo ad opera dell’autorità giudiziaria.

In questo si manifesta la preoccupazione di difendere la società. Chi ha la conoscenza pratica dell’attività giudiziaria si rende conto di questa fondamentale esigenza per cui, in omaggio a supremi principî, non si violino anche altri supremi interessi.

Il termine delle 48 ore indicato dal progetto non sodisfa a queste necessità; nelle 48 ore l’autorità giudiziaria deve essere informata e deve dare la possibilità alla polizia di svolgere e di completare quelle ulteriori indagini che verranno a concludere la denuncia all’autorità stessa. Per cui è bene chiarire che il provvedimento di convalida dell’autorità giudiziaria deve avvenire nel termine espressamente indicato dalla legge con la larghezza che la necessità pratica suggerisce in materia.

Propongo poi, insieme con i colleghi Avanzini, Bettiol, Benvenuti, Leone Giovanni, un articolo 8-bis:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre senza ordine dell’autorità giudiziaria. Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, la forza pubblica può disporre sequestri di cose, ispezioni o perquisizioni personali o domiciliari. Tali provvedimenti devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria».

All’attenzione del legislatore deve porsi un limite ai facili sequestri, che troppo spesso finiscono per violare anche la proprietà, come in questi ultimi tempi si è verificato.

Il provvedimento del sequestro di cose, la perquisizione domiciliare o personale, debbono e possono essere eseguite dalla forza pubblica in casi di urgenza, ma immediatamente, nel termine di 48 ore, devono essere comunicati all’autorità giudiziaria, la quale deve avere il controllo su questi atti che ledono una libertà fondamentale del cittadino, ad ogni fine; perché, quando si dice che, se l’autorità giudiziaria non convalida il provvedimento, questo rimane senza effetto, non si dice ancora che l’autorità giudiziaria, attraverso la segnalazione che è resa obbligatoria, deve svolgere i controlli necessari per giudicare dei motivi e della condotta che la pubblica forza ha seguito nei determinati casi tassativamente indicati dalla legge.

Dissento dal criterio che sarebbe stato adottato con lo stabilire questa specie di istituto della convalida da parte dell’autorità giudiziaria degli atti della pubblica forza. In modo particolare, per quanto si riferisce ai provvedimenti relativi alla libertà personale, tutti questi provvedimenti dovrebbero essere comunicati all’autorità giudiziaria e sottoposti alla convalida della medesima.

Se, come ho detto, i provvedimenti di urgenza relativi a sequestro di cose e ad ispezioni domiciliari e personali devono essere comunicati, non tutti quelli relativi alla libertà personale devono essere comunicati. Chi non sa, per esempio, che la polizia talvolta finge di operare dei fermi di persone precedentemente da lei scelte, per svolgere opera di collaborazione attraverso la confidenza, che è uno strumento essenziale della attività e dell’indagine poliziesca? Non è forse una ingenuità od una incongruenza pretendere che la polizia debba dare notizia all’autorità giudiziaria dei fermi, quali quelli per il caso che in via di esemplificazione ho accennato? Perché non varrà la semplice segnalazione; la segnalazione dovrà essere corredata da una motivazione, da una esposizione, che contrasta con la natura e con le necessità del fermo al quale ho fatto riferimento.

Garanzia del cittadino per quanto ha tratto alla libertà personale è questa: il fermo non può durare più di 48 ore, a meno che non sia intervenuta la denunzia alla autorità giudiziaria, che svolgerà la sua azione a termini di legge, o a meno che l’autorità giudiziaria, informata del fermo stesso, non abbia convalidato, nei termini indicati dalla legge, il provvedimento. Questa segnalazione, invece, si rende senz’altro necessaria per le ispezioni personali e domiciliari di cui ho fatto cenno nell’emendamento proposto sotto l’articolo 8-bis.

Propongo inoltre un altro emendamento, firmato anche dal collega Mortati:

«Misure di polizia restrittive della libertà personale a carico di persone socialmente pericolose possono essere disposte solo per legge e sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria.

«In nessun caso la legge può consentire tali misure per motivi politici».

La società deve difendersi dagli oziosi, dai vagabondi, dai senza mestiere, dalle persone socialmente pericolose.

Abbiamo ora considerato i casi della limitazione della libertà personale in relazione all’accertamento del reato in una fase pre-processuale, si potrebbe dire. Dobbiamo noi considerare il caso che il cittadino possa essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale, quando egli rappresenti un pericolo per la società? Riteniamo debba affermarsi che misure di polizia restrittive della libertà personale a carico di persone socialmente pericolose possono essere disposte solo per legge e sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, ed aggiungere che in nessun caso la legge può consentire tali misure per motivi politici.

Erano già sufficientemente indicati la ragione e il titolo per cui si possa procedere a misure restrittive della libertà personale anche fuori dell’accertamento di reato a carico di persona socialmente pericolosa; ma, a dirimere ogni legittima preoccupazione fatta sorgere dalla tragica e dolorosa esperienza che molti di noi abbiamo vissuto, è ben chiaro che questi provvedimenti, in ogni caso, non possono essere adottati per motivi politici; che i casi di misure restrittive della libertà nei confronti di persone socialmente pericolose devono essere tassativamente indicati dalla legge, ed il controllo per l’applicazione di queste misure è riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria, e non anche all’autorità di polizia.

Continuando nello svolgimento degli emendamenti presentati, mi soffermerò brevemente su quello proposto, insieme con i colleghi Benvenuti e Avanzini, all’articolo 9:

«Alle parole: nei casi stabiliti dalla legge, sostituire le altre: nei casi di inchiesta penale».

Il progetto dice che la libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge. È un diritto, quello della segretezza della corrispondenza, cui dobbiamo assicurare una garanzia di tutela e di difesa. Non possiamo, quindi, non considerare nella Carta costituzionale le limitazioni che questo diritto può subire. La sua limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge. Il legislatore futuro può fare una casistica che sostanzialmente ferisca e vulneri lo spirito che ha determinato la formulazione dell’inviolabilità di questo diritto. È necessario dire nella Carta costituzionale che tale diritto può essere sospeso soltanto nel caso di inchiesta penale; ed anche qui per provvedimento dell’autorità giudiziaria.

All’uopo mi permetto di sottoporre alla considerazione del Comitato di redazione che un altro caso deve essere previsto nella limitazione dell’esercizio del diritto di segretezza di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione: caso di inchiesta penale, ma altresì caso di stato di guerra. Si dovrà necessariamente formulare un articolo aggiuntivo nel quale si dica che determinati diritti considerati nella Carta costituzionale saranno sospesi nel caso di guerra.

PRESIDENTE. Onorevole Bulloni, mi permetta. Per non allungare troppo la materia nello svolgimento degli emendamenti, possiamo restare a quelli che lei ha già svolto.

BULLONI. Avevo raccolto l’invito del Presidente di esaurire tutti gli emendamenti in una sola volta.

PRESIDENTE. Siccome ho visto che è difficile tenere dietro a tutte queste varie argomentazioni, possiamo fermarci per adesso agli articoli che lei ha trattato. A suo tempo avrà facoltà di svolgere gli altri emendamenti.

BULLONI. Va bene.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Costantini e Fedeli Aldo hanno proposto di sostituire l’articolo 8 col seguente:

«La libertà personale ed il domicilio sono inviolabili, salvo le limitazioni tassativamente fissate dalla legge.

«Nei casi di necessità ed urgenza o flagranza di reato, gli organi di pubblica sicurezza possono adottare misure provvisorie, soggette alla convalida dell’Autorità giudiziaria entro le quarantotto ore, a pena di decadenza».

L’onorevole Costantini ha facoltà di svolgere l’emendamento.

COSTANTINI. Le ragioni che mi hanno determinato a presentare l’emendamento sostitutivo all’articolo 8, possono trovarsi nella relazione dell’onorevole Presidente della Commissione dei Settantacinque, là dove egli afferma, e condivido la sua opinione, che la Costituzione deve essere il più possibile breve, semplice, chiara e accessibile a tutto il popolo. Sembra a me che le disposizioni contenute nell’articolo 8 possano trovare, sotto l’aspetto formale più che sostanziale, un’espressione più concisa e più accessibile al popolo, cioè meglio rispondente a quei principî che l’onorevole Presidente della Commissione ha enunciati quasi come presupposto di ogni norma costituzionale.

Mi permetto di richiamare l’attenzione degli onorevoli colleghi sulla prima parte dell’articolo 8, in cui si dice che la libertà personale è inviolabile, che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Oso ritenere che quando noi affermassimo nella Carta costituzionale, come io ho proposto, che la libertà personale e il domicilio sono inviolabili, salvo le limitazioni tassative fissate dalla legge, avremmo stabilito i presupposti fondamentali delle norme contenute nei primi due commi dell’articolo 8. Invero, tutto ciò che riguarda la libertà della persona e non soltanto l’arresto o il fermo, ma anche la perquisizione, la ispezione personale, ecc., entra nel concetto lato del diritto alla libertà e alla protezione o tutela della personalità umana, diritto o tutela della libertà, in senso assoluto, che noi intendiamo proteggere.

Nella seconda parte, cioè col terzo comma dell’articolo 8, il progetto determina quelle che noi potremmo chiamare le eccezioni alla norma generale, e che sono dettate – come ha osservato esattamente il Relatore della Commissione, onorevole Basso – dalle necessità dello svolgersi della vita quotidiana, dalle necessità di operare degli organi di pubblica sicurezza. Si tratta di limitazioni, oltre che provvisorie, eccezionali. Ciò nonostante, seguendo il concetto espresso nell’articolo 8 come è formulato dalla Commissione, ho ritenuto di dire che nei casi di necessità e urgenza o flagranza di reato gli organi di pubblica sicurezza possono adottare misure provvisorie, soggette alla convalida dell’autorità giudiziaria entro le 48 ore a pena di decadenza. Decadenza, si intende, che colpirà quelle misure provvisorie ed eccezionali che l’autorità di pubblica sicurezza avesse ritenuto necessario di adottare in determinate circostanze, tra le quali specificamente è indicata anche la flagranza del reato.

Ritengo, come qualche collega che mi ha preceduto nella discussione generale, che debba essere soppresso l’ultimo capoverso dell’articolo 8. A mio avviso, è ben vero che noi usciamo dalla tragica situazione causata da un regime il quale ha violato tutte le libertà e la dignità umana, per cui anche gli organi di polizia non potevano che risentire e riflettere questa situazione particolarissima, ma non è men vero che quel regime è stato una eccezione, e non costituisce un’abitudine; che è stato un regime di sopraffazione della volontà popolare e non un regime sentito e voluto dal popolo italiano. Non possiamo dimenticare altresì che le leggi ordinarie, il codice penale, il regolamento di polizia e il regolamento carcerario stabiliscono quale debba essere la tutela del detenuto e dell’arrestato, stabiliscono altresì le sanzioni punitive nei riguardi di chi manchi di rispetto all’integrità fisica e morale, alla dignità personale del detenuto. Pertanto che da noi si debba, come ha detto l’onorevole Tupini, «per ricordare il periodo nefasto, durante il quale abbiamo personalmente pagato lo scotto della violazione di codesta norma», inserire nella Carta costituzionale del nostro Paese – che non è neanche una Carta limitata ad uso interno, ma è destinata alla diffusione anche all’estero – una disposizione che offende i principî fondamentali delle tradizioni di civiltà, della dignità e della libertà umane, e quindi stabilire nella Costituzione stessa che gli agenti della pubblica sicurezza, i tutori dell’ordine in generale, i custodi delle carceri, non devono maltrattare i detenuti, mi sembra significhi andare un po’ al di là delle nostre colpe recenti, a tutto danno della nostra tradizione civile.

Ecco perché, onorevoli colleghi, oltre che per la questione di forma, che interessa i primi commi dell’articolo 8, io credo di dover richiamare la vostra attenzione sull’ultimo comma, perché dissento profondamente da quanto ha detto l’onorevole Tupini. Se il fascismo è passato come una bufera, noi vogliamo dimostrare – perché è vero, e noi tutti lo sappiamo – che esso non ha lasciato traccia nell’animo dei cittadini e che bastano le leggi ordinarie per assicurare il massimo rispetto dei detenuti, senza che debba formare oggetto della nostra Carta costituzionale questa garanzia, la quale è talmente elementare da considerarla soltanto i popoli che sono di civiltà embrionale e non appartengano a quel grado avanzato di civiltà che l’Italia ha diritto ed orgoglio di rivendicare per sé. (Applausi a sinistra).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bettiol, Leone Giovanni e Meda hanno proposto di sostituire l’articolo 8 col seguente:

La libertà personale è inviolabile.

Nessuno può esserne privato, salvo il caso di flagranza di reato, se non per atto dell’autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Il fermo di polizia non è ammesso che per fondato sospetto di reato e di fuga. Il fermo e l’arresto di polizia non possono durare più di quarantotto ore.

Decorso tale termine, la persona fermata o arrestata deve essere rimessa in libertà, a meno che l’Autorità giudiziaria, informata del caso, non abbia convalidato il provvedimento.

È vietata ogni violenza fisica o morale nei confronti delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

L’onorevole Bettiol ha facoltà di svolgere l’emendamento.

BETTIOL. Vorrei chiedere all’onorevole Presidente se mi è concesso di parlare su tutti gli emendamenti presentati, che sono quattro o cinque, o soltanto sugli emendamenti dell’articolo 8.

PRESIDENTE. Soltanto sugli emendamenti all’articolo 8. Lei, oltre ad aver presentato quello testé letto, ha firmato l’articolo 8-bis, già svolto dall’onorevole Bulloni.

BETTIOL. Ho presentato un emendamento, e poi ho firmato un secondo emendamento, i quali tendono a sbloccare l’articolo 8 dal progetto costituzionale, in nome più che di un’esigenza logica astratta, di un’esigenza logica concreta, cioè di quella esigenza logica che porta a distinguere i beni giuridici che vengono ad essere tutelati e che formano l’anima dei diritti qui riconosciuti e categoricamente affermati.

Col mio emendamento all’articolo 8, firmato anche dai colleghi Leone Giovanni e Meda, dopo avere affermato che la libertà personale è inviolabile, vengo a considerare due casi nettamente distinti: il caso in cui la limitazione o la privazione della libertà personale sia conseguenza di un atto o di un provvedimento dell’autorità giudiziaria; il caso, in cui questa limitazione avvenga per opera della polizia: è il famoso «fermo» di polizia.

Mi sono preoccupato di espressamente richiamare nella Costituzione questo istituto, il quale ormai esiste nella nostra prassi; non è stato affatto una creazione ibrida o perniciosa del ventennio, ma già esisteva prima che il fascismo venisse a travolgere le libertà fondamentali dell’individuo, come necessità concreta, pratica della società, come strumento di difesa per fermare, bloccare, colpire i più pericolosi delinquenti. Ora, mi pare che anche sul terreno costituzionale questo istituto debba ottenere un riconoscimento e debba essere anche limitato in modo chiaro e preciso, nel senso che per il fermo di polizia sia necessario che sussista un fondato sospetto di reato e di fuga; non basta soltanto il sospetto di reato, né è sufficiente il puro e semplice sospetto di fuga, ma devono concorrere entrambi perché questo provvedimento possa essere preso dall’autorità di polizia. Naturalmente, tanto il fermo, quanto l’arresto di polizia, non possono durare più di. 48 ore, perché, se il provvedimento non è poi convalidato dall’autorità giudiziaria, la persona deve essere immediatamente rimessa in libertà.

Ho voluto poi, con l’ultimo comma dell’emendamento, ribadire categoricamente il principio che ogni violenza fisica o morale, nei confronti di persone comunque sottoposte a restrizione di libertà, deve essere, vietata. Prego di fare attenzione sulla scelta di questa espressione: «vietata». Nel progetto di Costituzione, si dice «punita». Ma il termine «punita» richiama troppo da vicino il Codice penale; è, un’espressione tecnica, propria della legislazione penale e, come tale, presupporrebbe la previsione d’una sanzione specifica che non può essere invece prevista nella Carta costituzionale. Meglio dunque, dal punto di vista tecnico, usare l’espressione «vietata».

Concordo poi perfettamente con l’onorevole Tupini sulla necessità di mantenere fermo quest’ultimo comma dell’articolo, e dissento al riguardo da quanto l’onorevole Costantini ha testé affermato. La nostra Costituzione deve essere, infatti, una Costituzione antipoliziesca, in quanto è antifascista; e, purtroppo, sino a tanto che non verrà meno quel diaframma, quella diffidenza reciproca che c’è tra polizia da una parte e cittadini dall’altra, io credo sia opportuno che tale divieto sia espressamente e categoricamente sancito nella Carta costituzionale.

PRESIDENTE. L’onorevole Gabrieli ha proposto di sostituire il terzo comma col seguente:

«L’arresto di una persona senza ordine o mandato dell’Autorità giudiziaria può avere luogo nei soli casi contemplati dalla legge e con le garanzie ch’essa stabilisce».

L’onorevole Gabrieli ha facoltà di svolgere l’emendamento.

GABRIELI. L’emendamento muove dal proposito di rendere più rigorosa la garanzia della libertà umana, di limitare ogni forma di restrizione della libertà personale, senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, a casi tassativamente indicati dalla legge.

Come è noto, l’arresto senza ordine o mandato dell’autorità giudiziaria ha luogo solamente nei casi di flagranza del reato. E a tali casi conviene si limiti l’attenzione del legislatore. Il fermo, così come è stato previsto dall’articolo 238 del Codice di procedura penale e dalla legge di pubblica sicurezza, va abolito. Esso, nel ventennio fascista, servì a legittimare lunghi periodi di detenzione in carcere di innocenti, vittime dei sospetti e delle apprensioni della polizia. Né vale il dire che le misure provvisorie debbono essere convalidate dal giudice nelle 48 ore. Chi ha pratica degli affari giudiziari sa quanto siano scarsamente rispettati tali termini e come spesso le misurò provvisorie si convertano in misure permanenti.

Il comma 3° non può essere perciò approvato; la sua redazione non sodisfa le esigenze di una legislazione informata all’assoluto rispetto della libertà personale, né le esigenze di una precisa terminologia giuridica.

I casi di necessità e di urgenza richiamati nel comma rispondono a concetti vaghi ed indeterminati, praticamente affidati all’arbitrio di chi deve applicarli. I soli casi di necessità e di urgenza, in un Codice ispirato a criteri di libertà, sono quelli determinati dalla flagranza del reato; ed in presenza di essi può essere autorizzato l’immediato intervento della polizia.

L’espressione poi «misure provvisorie» ci lascia ancor più perplessi, in quanto si tratta di un termine generico, che non ha, nella dottrina e nella pratica del diritto, un significato preciso ed un contenuto determinato. La formulazione del comma è anche imperfetta, perché prevede l’ipotesi che la limitazione della libertà personale è eseguita solo dalla pubblica sicurezza, mentre, come è noto, l’articolo 242 del Codice di procedura penale prevede la limitazione della libertà personale, ed aggiunge che può essere compiuta anche dal privato in caso di flagranza di reato perseguibile d’ufficio.

Per questa ragione chiedo che il mio emendamento venga a sostituire il 3° comma dell’articolo 8.

PRESIDENTE. L’onorevole Caroleo ha presentato il seguente emendamento.

«Al terzo comma, alle parole: misure provvisorie, premettere: prestabilite; inserire la parola: immediatamente, tra le parole: sono e revocate; sopprimere le parole: e restano prive di ogni effetto».

Ha facoltà di svolgerlo.

CAROLEO. Il mio emendamento si fonda sul presupposto che resti ferma la formulazione del progetto di cui stiamo discutendo, e si rivolge a premettere alle parole «misure provvisorie», per cui si lascerebbe un certo potere discrezionale all’Autorità di pubblica sicurezza, la parola «prestabilite», perché quello che preme in questa materia è soprattutto di disciplinare l’eccezione alla regola generale. È un luogo comune, onorevoli colleghi, che la eccezione confermi la regola, e questo principio è esatto; però, ad una condizione, che l’eccezione sia tassativamente e rigorosamente disciplinata. Nello statuto albertino noi avevamo una formulazione rigorosa, pressoché identica nella prima parte a quella del nostro progetto di Costituzione: «La libertà personale è garantita. Nessuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive».

Però noi sappiamo che cosa di questo principio si è fatto durante il regime fascista, attraverso quella legge di pubblica sicurezza vigente, che dall’articolo 1, in cui si autorizza l’Autorità di pubblica sicurezza ad ingerirsi anche nelle materie di diritto privato dei cittadini, va ai pieni poteri dell’articolo 5, che stabilisce una sanzione di arresto contro chi non adempia all’invito di comparizione, fino ad un articolo 170, nel quale si concedono i pieni poteri ad una Commissione di ammonizione, e ad un articolo 173, in cui quei pieni poteri non si limitano neppure nel caso di un errore al fatto della Commissione stessa. Quindi, dove si parla di misure provvisorie, poiché abbiamo dei precedenti, che non si devono dimenticare, è bene premettere la parola «prestabilite».

In altri termini, devono cessare i poteri dispotici degli organi di polizia ed anche del Pubblico Ministero, cui dovranno segnarsi dei limiti anche per l’emissione di quei mandati, per i quali non può consentirsi un potere discrezionale, non può ammettersi il così detto mandato di cattura facoltativo, di cui si abusa nella pratica di tutti i giorni.

Un’altra aggiunta va fatta fra le parole «sono» e «revocate», inserendovi l’avverbio «immediatamente».

Penso che ciò sarebbe opportuno per evitare il verificarsi dei soliti palleggiamenti burocratici. Chi dovrà provvedere per la revoca? Quando si dovrà provvedere? In altri termini, quell’«immediatamente» serve a stabilire che ci sarà una decadenza di diritto e di fatto immediata, se la convalida di quella tale misura provvisoria prestabilita non interverrà nei termini fissati dalla legge.

E da ultimo, mi pare che non sia utile mantenere le parole «restano prive di ogni effetto», perché quando le misure provvisorie, che possono essere una perquisizione, un’ispezione o un arresto, si sono tradotte praticamente nella realtà, non c’è nessuno che le possa togliere ed il dire «restano senza effetto» potrebbe significare ciò che la nostra Costituzione non vuole e che non vuole l’ultimo capoverso dello stesso articolo, cioè un esonero o una limitazione della responsabilità della pubblica sicurezza per tutto quello che si traduce in una violazione dei diritti del cittadino.

Perciò io mi auguro che l’onorevole Commissione voglia accettare questo mio emendamento, e l’Assemblea ne voglia confermare l’accettazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Murgia, Avanzini e Benvenuti hanno proposto di aggiungere alla fine dell’articolo 8:

«La legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva».

L’onorevole Murgia ha facoltà di svolgere l’emendamento.

MURGIA. La ragione del mio emendamento è quasi ovvia. Non esiste, infatti né nella Costituzione, né nel Codice di procedura penale alcun principio o norma che fissi un limite all’attesa dell’imputato detenuto. La ragione unica e sola della privazione della libertà di un cittadino è quella di una presunzione di colpevolezza. E qui due sono i casi: o tale presunzione ha a sostegno una prova sicura di responsabilità dell’imputato, e in tal caso esso deve essere rinviato a giudizio senza ritardo, o tale prova difetta o vi sono soltanto degli indizi che non assurgono a serietà di prova e in tal caso l’imputato deve essere scarcerato per assoluzione, o quanto meno deve essergli concessa la libertà provvisoria, la quale non è assoluzione; libertà provvisoria che è legittimata dalla vaghezza degli indizi e sancita dalle più grandi Costituzioni, da quella degli Stati Uniti a quella inglese.

Nella formulazione originaria del mio emendamento avevo, anzi, stabilito in 90 giorni il limite massimo della custodia preventiva per i reati di competenza del Tribunale; ciò in considerazione che la legge del 1944 fissa in sei mesi tale limite e in otto per alcuni reati di competenza della Corte di assise; termini troppo lunghi, se si pensa che essi segnano non la data della scarcerazione o della fissazione del dibattimento, ma quella della chiusura dell’istruttoria, dal quale termine decorrono, come si sa, dei mesi e talvolta anche, per reati di Corte di assise, qualche anno, prima che sia effettivamente celebrato il dibattimento.

Quindi, poiché, come ho detto, solo la prova di colpevolezza e quindi la previsione della condanna può giustificare la carcerazione preventiva, ragioni di giustizia e di umanità comandano che sia fissato un limite insuperabile, entro il quale devono essere raccolte le prove e chiusa l’istruttoria, o, in difetto, concessa la libertà provvisoria.

Ritengo, quindi, che per queste ragioni, che non illustro ulteriormente per aderire all’invito dell’onorevole Presidente che ci ha raccomandato il massimo della brevità e concisione, la Commissione debba riconoscere opportuno l’emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lucifero, Russo Perez, Corbino, Condorelli, Colonna, Bellavista, Quintieri Quinto, Perrone Capano, Cortese e Badini Confalonieri hanno presentato il seguente emendamento all’articolo 8-bis proposto dall’onorevole Bulloni ed altri:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi di legge o per ordine dell’Autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanità o di pubblica incolumità.

«Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’Autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie che debbono essere comunicate entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria. Per la convalida valgono le disposizioni dell’articolo precedente.

«Gli ufficiali della pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi, diversi dall’abitazione, ove la persona esplichi la sua attività, per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale».

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevoli colleghi, l’onorevole Lucifero mi consenta di prendere la parola prima di lui per una mozione d’ordine. Viene proposto un articolo 8-bis a titolo di sdoppiamento dell’articolo 8 e al fine di dare un rilievo speciale alla libertà del domicilio.

La Commissione è favorevole a questo emendamento e se del pari vi consentirà l’Assemblea, l’articolo 8-bis potrà diventare l’articolo 9 della Costituzione.

Se l’onorevole Presidente consente, potrei, a questo punto, rispondere a tutti coloro che hanno parlato sull’articolo 8, eccettuata la questione riguardante il domicilio.

PRESIDENTE. Onorevole Tupini, alcuni presentatori di emendamenti hanno già trattato di questo particolare problema. Ora l’onorevole Lucifero presenta un suo emendamento in materia. Il primo emendamento, quello dell’onorevole Bulloni, è già stato svolto, e quindi, il parere che ella potrebbe pronunciare in merito a nome della Commissione sarebbe tardivo.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Vi è la proposta di un articolo 8-bis anche da parte dell’onorevole Basso e altri.

PRESIDENTE. Questa proposta mi è pervenuta adesso. Ad ogni modo penso che siccome la proposta di redigere separatamente un articolo 8-bis è sorta nell’esame dell’articolo 8, si possono esaminare insieme i due articoli che disciplinano la stessa materia.

L’onorevole Lucifero ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LUCIFERO. Volevo dire la stessa cosa. Il mio emendamento, come quelli dell’onorevole Bulloni e dell’onorevole Basso, si riferisce all’articolo 8. Esso consiste innanzitutto nella proposta di sdoppiare nell’articolo 8 quello che riguarda la libertà personale da quanto riguarda la libertà domiciliare; e in secondo luogo nel contenuto dell’emendamento stesso.

Non mi soffermo sull’opportunità dello sdoppiamento, perché già è stata illustrata.

La libertà di domicilio era già stata accennata di striscio in una parola «o domiciliare», mentre invece noi troviamo che il domicilio è una cosa talmente sacra e così integrante della persona umana che non possiamo non garantirlo in modo particolare ed evidente.

Non m’intratterrò nemmeno sui primi tre commi del mio emendamento, i quali più o meno corrispondono a quelli presentati da altri colleghi.

Ho tenuto solamente a chiarire che non costituisce violazione di domicilio la penetrazione in esso, quando si faccia in applicazione di leggi dettate per esigenze di incolumità o sanità pubblica.

È evidente che, se ufficiali sanitari, in caso di epidemia, fanno visite domiciliari, per constatare l’esistenza di ammalati o di condizioni sanitarie adeguate, questo non può considerarsi violazione di domicilio.

Io richiamo l’attenzione dell’Assemblea sull’ultimo comma del mio emendamento:

«Gli ufficiali di pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi diversi dall’abitazione, ove la persona esplichi le sue attività, per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale».

Io mi riporto ad una frase detta dal relatore onorevole Basso, cioè: Vi sono degli urti, certe volte, tra le formule tradizionali e le realtà nuove.

Ora, l’inviolabilità del domicilio ha qualcosa di sacro, di religioso nelle sue origini. Ma la vita moderna, ha sempre dovuto porre a questo asilo, che è la casa dell’uomo, nuovi limiti, per le necessità della vita sociale e collettiva.

Oggi siamo arrivati ad un punto, in cui veramente la casa e l’ufficio non sono più la stessa cosa per il cittadino. Ed allora, di fronte a questa nuova realtà, dobbiamo anche avere il coraggio, non solo di pensare in termini nuovi, ma di parlare in termini nuovi. Cioè: visto che questa realtà c’è, che casa ed ufficio non sono più la stessa cosa, visto che l’uomo svolge una quantità di attività nel suo ufficio, sulle quali lo Stato deve esercitare sorveglianza e controllo per ragioni fiscali e per l’applicazione di leggi economiche, è evidente che dobbiamo garantire questa distinzione fra casa ed ufficio.

E noi possiamo garantire la inviolabilità del domicilio, che è il tetto del cittadino e della sua famiglia, soltanto quando avremo chiarito che per questo non valgono le stesse norme che valgono per il suo ufficio, dove egli tiene le sue carte.

Né si dica che, alla fine, questa differenziazione potrebbe facilitare l’evasione del cittadino a determinati obblighi, trasportando dall’ufficio a casa quello che non vuole sia visto; perché, anzi, accadrà proprio il contrario. Quando il cittadino saprà che, se nel suo ufficio la «tributaria» non trova quel tale registro, non solo gli appioppa una multa, ma viene a frugargli dentro casa, il registro sarà tenuto in ufficio.

Sarà un incentivo per obbligare il cittadino a fare il suo dovere.

D’altra parte io, conservatore, sono del parere che dobbiamo avere il coraggio di adattare ai tempi alcune formule tradizionali.

Oggi i tempi sono quelli che sono e l’evoluzione ha portato a questo: che il domicilio comprende la casa e l’ufficio; la casa privata del cittadino ed anche l’ufficio dell’ente e delle società.

Se vogliamo garantire la casa, dobbiamo distinguerla dall’ufficio. È una cosa nuova che introduciamo nella Costituzione.

D’altra parte, le Costituzioni si fanno per introdurre novità; e delle novità quando sono sagge, non bisogna aver paura.

Noi, conservatori, amiamo certe novità, perché esse rinverdiscono e garantiscono gli istituti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Basso, Laconi, Mortati e Perassi hanno presentato la seguente formulazione dell’articolo 8-bis, che rinunciano ad illustrare:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

«Per i casi eccezionali di necessità e di urgenza valgono le disposizioni dell’articolo precedente a tutela della libertà della persona.

«Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

Sono stati così svolti tutti gli emendamenti relativi agli articoli 8 e 8-bis. Dobbiamo ora passare alla votazione sugli emendamenti stessi.

Alcuni di essi si contrappongono comma per comma, altri in una maniera non così precisa.

Vi è anzitutto l’emendamento dell’onorevole Mastino Pietro, che tende a sostituire l’articolo 8 col seguente:

«Sostituire col seguente:

«La persona umana è inviolabile».

Non essendo presente l’onorevole Mastino Pietro, l’emendamento si intende decaduto.

Chiedo alla Commissione di esprimere il suo avviso sugli emendamenti.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Faccio notare prima di tutto all’onorevole Bulloni che, come già si è detto in precedenza, la Commissione è stata favorevole ad accogliere, non già il testo dell’emendamento che riguarda la inviolabilità del domicilio, ma l’idea che per quanto attiene al domicilio si debba fare un articolo a parte. Questo emendamento è stato già proposto da vari oratori e l’onorevole Lucifero ha proposto a sua volta un emendamento all’emendamento, ma di questo parleremo dopo.

Per ora io mi limiterei a proporre alla Assemblea, per la regolarità della discussione dei vari emendamenti, che, poiché si è deciso di accettare l’idea dello sdoppiamento dell’articolo 8 per fare un posto speciale alla questione della libertà e della inviolabilità del domicilio, l’articolo così come è presentato dalla Commissione rimanesse integro, meno l’inciso «o domiciliare» alla terza riga del primo capoverso.

Riprendendo quindi in esame l’emendamento dell’onorevole Bulloni, mi affretto a dire al collega che le idee in esso contenute non ci trovano sostanzialmente avversi; ma noi riteniamo che il concetto espresso nel suo emendamento sia meglio formulato nell’articolo del progetto dove, quando si dice che non è ammessa alcuna forma di detenzione o qualsiasi altra restrizione della libertà personale, intendiamo riferirci anche a quel fermo di polizia, o arresto di polizia, che non vorremmo nemmeno vedere onorato di menzione in un articolo di Costituzione, in quanto che ci basta, con termine più tecnico e più appropriato, comprendervi anche il fermo, quando diciamo «detenzione o qualsiasi altra restrizione».

Quanto poi al resto dell’emendamento, faccio osservare all’onorevole Bulloni che, in fondo, la preoccupazione di che è saturo tutto l’articolo del progetto è quella che io ho avuto l’onore di svolgere poc’anzi e cioè di fissare dei punti fermi di garanzia della libertà del cittadino. Ed è perciò che l’articolo del progetto fa continuo riferimento alla legge e all’autorità del magistrato.

Crediamo, con questa formula, di avere esaurito e di avere anche accolto tutte le preoccupazioni di cui si è fatto eloquente interprete l’onorevole Bulloni allorquando ha svolto il suo emendamento; per cui io, arrivato a questo punto, mi permetto di pregare l’onorevole Bulloni di non insistere nella sua proposta e l’Assemblea di votare l’articolo così come è stato da noi presentato.

Segue nell’ordine l’emendamento dell’onorevole Costantini. Valgono per questo, a me sembra, le considerazioni che ho avuto l’onore di svolgere a proposito dell’emendamento dell’onorevole Bulloni. Solo faccio osservare all’onorevole Costantini che la sua preoccupazione di stringatezza, che rappresenta il criterio direttivo del suo emendamento, potrebbe essere pericolosa, dato che si parla soltanto della flagranza e non si precisa, così come noi abbiamo creduto – sia pure in limiti il più possibile concisi – questa esigenza razionale di tutela della libertà personale. Noi crediamo che queste esigenze siano meglio sodisfatte dalla nostra formula, anche se all’onorevole Costantini sembra troppo ridondante. L’onorevole Costantini sa che sono affiorate nella discussione generale delle preoccupazioni di carattere opposto: che fossimo stati, cioè, troppo stringati; e noi abbiamo detto le ragioni per cui crediamo che si possano vedere esaudite e sodisfatte tanto le esigenze di coloro che vorrebbero dire di meno, quanto le esigenze di coloro che vorrebbero dire di più.

Analoga considerazione devo fare all’onorevole Bettiol. In fondo, egli riproduce, quasi negli stessi termini, quello che l’onorevole Bulloni ha compreso nel suo emendamento. Valgano anche per lei, onorevole Bettiol, le considerazioni da me svolte a sostegno della formulazione presentata dalla Commissione.

Circa l’emendamento aggiuntivo proposto dall’onorevole Crispo in ordine al sequestro di cose o atti, faccio osservare che la Commissione è disposta ad accettarlo, ma con riserva di proporne il collocamento nel comma dell’articolo 8-bis relativo alla libertà del domicilio.

L’emendamento dell’onorevole Gabrieli si esprime in termini così concisi e stringati da superare quelli stessi dell’onorevole Costantini. Devo osservare all’onorevole Gabrieli che a voler essere troppo brevi si rischia di diventare oscuri, e perciò lo invito a non insistere per le stesse ragioni che mi hanno indotto a respingere l’emendamento dell’onorevole Costantini, tanto più che la formula del progetto può sodisfare, a mio avviso, le nobili preoccupazioni dell’onorevole Gabrieli.

All’onorevole Caroleo osservo, a proposito del suo emendamento, col quale propone di premettere alle parole «misure provvisorie» l’altra «prestabilite», che ove la nostra formula fa riferimento alla legge, il concetto di prestabilito o di previsto è implicito. Si tratta quindi di un’aggiunta superflua o pleonastica e perciò lo preghiamo di non insistervi. Quanto poi all’emendamento dello stesso onorevole Caroleo, col quale si propone la soppressione delle parole «e restano prive di ogni effetto», osservo che la formula del progetto contempla due ordini di casi: il caso di privazione della libertà personale ed il caso di perquisizione di carattere personale.

Ella comprende, onorevole Caroleo, che se togliamo le parole «restano prive di ogni effetto», rimane senza senso la conservazione dell’ipotesi di perquisizione che, quando è avvenuta, almeno nella sua materialità, non può rimanere priva di effetto. Non si può revocare ciò che è irrevocabile. La perquisizione quando è fatta è fatta. Il più che possiamo dire è che le misure provvisorie restano prive di ogni effetto giuridico. Ed è per questa ragione, proprio in relazione al valore che questa formulazione ha ed al concetto a cui si riferisce, che noi preghiamo l’onorevole Caroleo di non insistere nel suo emendamento. E così pure di ritirare il terzo emendamento diretto ad aggiungere «immediatamente» alla parola «revocate». Evidentemente nella parola «revocate» è implicito il concetto dell’immediatezza. Ogni aggiunta inutile è superflua e perciò confido nel consentimento dell’onorevole Caroleo.

CAROLEO. È per chiarire: immediatamente se non avviene la convalida.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Questo lo dice la legge: quindi «immediatamente» può effettivamente essere anche qui un termine pleonastico, perché è automatico che vengano revocate di diritto. Se mai potremmo dire «di diritto». Proponga, se crede, onorevole Caroleo, un emendamento in questo senso.

CAROLEO. Lo propongo senz’altro.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. All’onorevole Crispo rivolgo la preghiera di voler ritirare il suo emendamento che sostituisce «autorità di polizia» ad «autorità di pubblica sicurezza». Noi abbiamo sempre parlato in tutti questi articoli di autorità di pubblica sicurezza che riteniamo sia più proprio. Questa è veramente una questione che potrebbe rientrare in quelle di stile e che hanno quindi un valore formale e non sostanziale. Comunque, onorevole Crispo, per noi «autorità di pubblica sicurezza» è preferibile all’altra «autorità di polizia» da lei proposta.

CRISPO. L’autorità di pubblica sicurezza è un corpo determinato, e ciò potrebbe dar luogo ad equivoci. Potrebbe far pensare che non comprende anche i carabinieri.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. No, è più estesa, perché l’autorità di pubblica sicurezza comprende tutta la forza pubblica.

CRISPO. Il mio concetto è che questa dizione potrebbe dare luogo ad equivoco.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. L’onorevole Grilli propone la soppressione dell’ultima parte dell’articolo 8. Altrettanto vorrebbe l’onorevole Costantini. Altri colleghi hanno sostenuto il pensiero opposto. Noi siamo con questi ultimi, non soltanto per le ragioni già dette, ma anche per un’altra ragione, cioè per il senso di umanità che vi si afferma e che rappresenta un titolo d’onore, un sigillo speciale di questa nostra Costituzione. Spero che l’onorevole Grilli vorrà condividere questo apprezzamento, nel quale la Commissione è stata e si mantiene unanime.

L’onorevole Patricolo vorrà consentire di rinviare la sua proposta di trasferimento di questo articolo a quando dovremo prendere in esame i suoi precedenti emendamenti che riguardano l’intero capitolo.

L’onorevole Murgia desidera stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva. A ciò, io penso, dovrà provvedere la legge. In sede costituzionale mi sembra sufficiente il costante riferimento del progetto alla legge e all’autorità giudiziaria. Noi diamo le direttive generali, dalle quali il legislatore non potrà né dovrà mai allontanarsi. Domando perciò all’onorevole Murgia di non insistere nel suo emendamento, la cui esigenza mi sembra sodisfatta dalla nostra formula.

L’onorevole Veroni ha proposto un emendamento che vorrei chiamare formale, non sostanziale. Esso riguarda l’ultima parte dell’articolo 8, perché alle parole: «È punita» si premetta «repressa» e precisamente: «È repressa e punita».

Onorevole Veroni, nell’affermazione di punizione, mi pare sia implicito il concetto di repressione. Se è punita, è evidentemente repressa. Noi crediamo che il suo emendamento sia pleonastico e preferiamo perciò la nostra formula.

Preferiamo del pari questa formula anche nei confronti di coloro che hanno domandato nei loro emendamenti di sostituirla con l’altra: «è vietata». Noi abbiamo fatto oggetto, in sede di Commissione, di attento esame anche questo emendamento ed abbiamo ritenuto che fosse più fortemente espresso il concetto nel verbo: «è punita», cioè è repressa con punizione.

Credo così di avere risposto a tutti coloro che sono intervenuti nella discussione, o che hanno presentato emendamenti.

PREZIOSI, Non ha risposto al mio.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Scusi, onorevole Preziosi, non l’avevo veduta.

L’onorevole Preziosi ha proposto di sostituire l’ultimo periodo del terzo comma col seguente:

«La quale ha l’obbligo di provvedere alla convalida di esso entro le successive quarant’otto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto».

Lei, onorevole Preziosi, ha pratica forense, forse anche più di me, perché esercita la professione legale con maggiore intensità di quello che non faccia io, almeno in questi momenti: lei sa quanto sia difficile in un termine così breve, tassativamente stabilito – nientemeno! – dalla Costituzione, di poter fare tutti quegli accertamenti che possono portare ratione cognita, o cognita causa, a un provvedimento successivo dell’autorità giudiziaria. Abbiamo esaminato con molta attenzione questa sua proposta in sede di Commissione, e ci siamo resi conto della difficoltà di dover fissare nella Costituzione un termine così perentorio, soprattutto per questo ordine di considerazioni: se questo termine è possibile mantenerlo, sarebbe facile anche accoglierlo; ma, come noi siamo convinti che non è possibile esaurire in così breve termine l’intervento dell’autorità giudiziaria, allora possono derivarne due conseguenze opposte: o che il termine cada in desuetudine, o che occorra prorogarlo mediante una modifica della Costituzione. L’onorevole Preziosi vorrà quindi rendersi conto della gravità delle conseguenze, ad evitare le quali non c’è che da tener ferma la formula del progetto. Naturalmente il legislatore futuro non potrà non attenersi a termini brevi in omaggio alle considerazioni espresse dall’onorevole Preziosi, e che sono da noi tutti condivise, ma volerli fissare fin da ora mi sembra imprudente e pericoloso. Lo stesso onorevole Veroni, nel richiamare i provvedimenti legislativi da me a suo tempo adottati come Ministro di grazia e giustizia, ha voluto associarsi alle stesse mie preoccupazioni. Del che lo ringrazio, mentre prego l’onorevole Preziosi di non voler insistere nel suo emendamento.

L’onorevole Crispo, a sua volta, ha presentato il seguente emendamento: «All’ultimo comma, aggiungere: È assolutamente vietato privare della libertà personale chiunque sia estraneo al fatto pel quale l’autorità di polizia procede».

Rispondo che l’esigenza manifestata dall’onorevole Crispo può essere sodisfatta dal primo comma dell’articolo 21. Se mai, potremo meglio chiarire, nel senso da lui indicato, la portata di questo comma.

CRISPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPO. Desidero dare solo un chiarimento. L’articolo 21 si riferisce ad un concetto di diritto penale. L’articolo 8, col comma che io proponevo di aggiungere, si riferisce, invece, ad un provvedimento di polizia, e precisamente a quel caso frequentissimo di persone di famiglia che vengono fermate allo scopo di indurre gli indiziati a presentarsi. È noto che ciò avviene ogni giorno: si ferma il padre, si ferma il fratello, si fermano i familiari del prevenuto.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevole Crispo, le rispondo subito. Quando lei tiene fermo il concetto fondamentale che la responsabilità è personale, è evidente che la legge non potrà se non adottare criteri idonei al fine da lei desiderato, e ciò anche in relazione ai procedimenti di polizia.

Giunti a questo punto, credo di avere esaurito le mie risposte ai vari emendamenti, e perciò potremo, dopo la votazione di questo articolo, passare all’esame del successivo.

PRESIDENTE. Credo che, per prima cosa, dobbiamo decidere se il testo dell’articolo 8, così come è stato inizialmente proposto dalla Commissione, debba essere sdoppiato o no, dato che la Commissione ha dichiarato di aderire al concetto dello sdoppiamento.

Pongo pertanto in votazione il principio della separazione della materia dell’articolo 8 in due articoli, che per adesso chiameremo 8 e 8-bis, salvo poi a mutare la numerazione, tenendo presente che la Commissione ha aderito al principio dello sdoppiamento.

(È approvato).

BULLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULLONI. Convengo con l’onorevole Tupini che, in sostanza, l’emendamento da me formulato trova corrispondenza nell’articolo proposto dall’onorevole Commissione. È però su una questione di tecnica giuridica che mi permetto richiamare l’attenzione dell’onorevole Commissione e la benevolenza degli onorevoli colleghi. Non è ammessa alcuna restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria. Ma noi dobbiamo avere presente il caso di flagranza del reato. Pretendere la motivazione dell’Autorità giudiziaria per limitare la libertà personale nel caso di flagranza è un assurdo. (Commenti).

Si dice che l’arresto in flagranza potrebbe rientrare nei casi eccezionali di necessità e di urgenza e quindi tassativamente indicati dalla legge. Ed ecco la questione di tecnica giuridica che io ho fatto, perché l’arresto in flagranza non è un caso eccezionale, di necessità e di urgenza: è un caso normale che legittima la limitazione della libertà personale; per cui ritengo che l’articolo proposto dalla Commissione possa essere accettato, purché si aggiungano, alla fine del secondo comma, le parole: «salvo il caso di flagranza di reato».

È la tecnica giuridica che vuole questa aggiunta, onde chiarire meglio il concetto. Il caso di flagranza non è un caso eccezionale, che richieda misure provvisorie.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Non possiamo accedere alla proposta dell’onorevole Bulloni, perché la sua esigenza è sodisfatta dalla formulazione contenuta nel secondo capoverso dell’articolo. Tutt’al più, per quelle esigenze di tecnica giuridica alle quali tanto tiene l’onorevole Bulloni, potremmo consentire di togliere la parola «eccezionali» e lasciare solo «in casi di necessità e di urgenza», che contemplino anche il caso di flagranza. Se questo sodisfa meglio lo squisito senso di tecnica giuridica al quale si riferisce l’onorevole Bulloni, noi saremmo disposti a togliere la parola «eccezionali».

PRESIDENTE. Allora s’intende tolta la parola eccezionale.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. D’accordo.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Ritengo invece che la parola «eccezionali» sia necessaria e ne spiego le ragioni.

Essa era nel testo. La Commissione della quale faccio parte l’ha ritirata. Credo di dover illustrare qui brevissimamente le ragioni per le quali ritengo di mantenerla, perché in questo capoverso, che è inspirato proprio da quei sentimenti di reazione legislativa ai fatti che si sono svolti precedentemente, l’accento era proprio sulla parola «eccezionali», e noi adesso verremmo a togliere la parola che intendevamo porre in evidenza. Quindi sono del parere che la soppressione di questa parola muti profondamente il significato di quel capoverso. Ecco la ragione per la quale sostengo che la parola «eccezionali» debba restare.

Il caso di flagranza è un caso di legge, non è un caso eccezionale. Quindi noi parliamo di casi eccezionali: cioè, questa facoltà che noi, obtorto collo, abbiamo dato alla polizia di provvedere al fermo, la consentiamo solo in casi eccezionali. La parola «eccezionali» è la parola sulla quale tutto il capoverso regge.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Mi consenta l’onorevole Presidente di rispondere brevemente all’onorevole Lucifero, il quale ha compreso che solo per condiscendenza verso l’onorevole Bulloni la Commissione era disposta a sopprimere la parola «eccezionali». Se l’onorevole Lucifero, al contrario, v’insiste e l’Assemblea è del suo parere, noi non ce ne dorremo.

Mi permetto di ricordare la fine del secondo capoverso, dopo la modifica accolta dalla Commissione, verrebbe modificata così: «restano prive di effetti giuridici» invece di «prive di ogni effetto».

PRESIDENTE. Onorevole Caroleo, ella insiste sull’emendamento?

CAROLEO. Io, dopo quanto ha spiegato e in parte ammesso il Presidente della Sottocommissione, non insisto. Però vorrei domandare all’onorevole Tupini un chiarimento, che egli non mi ha dato, a proposito delle conseguenze della frase: «Restano prive di ogni effetto» che è divenuta ora «prive di effetti giuridici», in relazione a quel sospetto, che potrebbe sorgere, di esonero di responsabilità dell’agente resosi colpevole di violazione di diritti, in contrasto con quanto è detto nell’articolo 22. La mia preoccupazione è suggerita principalmente dal fatto che nel vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all’articolo 7, è stabilito l’esonero completo. Vi sono stati casi molto gravi, finiti con la liberazione totale dei funzionari e dello Stato.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Questo si riferisce soltanto alla persona per la quale si fosse addivenuti a misure di prevenzione, ma l’articolo 22 resta fermo. Siamo perfettamente d’accordo.

BETTIOL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL. Dopo lo sdoppiamento dell’articolo 8 sono venute in gran parte meno le ragioni che mi avevano portato a formulare il mio articolo; per cui ritiro il mio emendamento, insistendo soltanto sulla formula: «È vietata ogni violenza fisica o morale», perché dal punto di vista costituzionale è il termine più appropriato. Qui non siamo in sede di Codice penale, ma siamo in sede costituzionale, dove deve essere posta la norma fondamentale che poi, in sede penale, deve trovare la sua specificazione.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione mantiene la parola «punita» perché contiene anche il concetto del divieto.

PRESIDENTE. L’onorevole Costantini mantiene il suo emendamento?

COSTANTINI. Si, lo mantengo.

PRESIDENTE. L’onorevole Crispo rimette il suo primo emendamento all’articolo 8-bis. Però l’altro suo emendamento lo mantiene o lo ritira?

CRISPO. Lo mantengo, perché ritengo sia un concetto del tutto diverso da quello espresso nell’articolo 21.

PRESIDENTE. L’onorevole Gabrieli mantiene il suo emendamento?

GABRIELI. Dopo le dichiarazioni dell’onorevole Tupini, non insisto e ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. L’onorevole Preziosi mantiene il suo emendamento?

PREZIOSI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L’onorevole Grilli mantiene la sua proposta?

GRILLI. Io avevo presentato la mia proposta, non perché fossi contrario al principio contenuto nel capoverso dell’articolo 8, ma perché la norma è già contenuta nel Codice penale e mi sembra inutile. Comunque rinuncio all’emendamento, augurandomi che la nuova parola della Costituzione sia più efficace della vecchia parola del Codice penale.

PRESIDENTE. Onorevole Veroni, ella insiste nel suo emendamento?

VERONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Murgia, ella insiste nel suo emendamento?

MURGIA. Io voglio precisare che se il mio emendamento fosse respinto nessun limite vi sarebbe alla carcerazione preventiva degli imputati. Il 20 per cento dei detenuti sono assolti in istruttoria dopo lunghissima carcerazione, talvolta anche di anni; escono dal carcere semidistrutti nel fisico e nello spirito e molte volte anche economicamente rovinati, senza che nessuna seria prova abbia legittimato tale lunga carcerazione. E ciò per qual motivo? Per il fatto che nessuna norma di legge né principio costituzionale imponevano al giudice, fino alla legge, inadeguata però, del 1944, un limite alla carcerazione preventiva. La Commissione pare – da ciò che ha affermato l’onorevole Presidente – che non ritenga materia costituzionale, ma di legislazione ordinaria il mio emendamento. Ma se ciò è, cito a sostegno della mia tesi la Costituzione degli Stati Uniti d’America e l’Habeas Corpus inglese, che impongono tassativamente non solo dei limiti alla custodia preventiva, ma sanciscono l’obbligo della concessione della libertà provvisoria ad eccezione di reati gravissimi come l’omicidio e qualche altro. Questo principio, che è insieme una garanzia fondamentale dell’imputato e un’alta esigenza di umanità, deve essere sancito nella Costituzione per far trovare al giudice il tempo onde chiudere entro il più breve termine l’istruttoria. Sono dunque costretto a mantenere il mio emendamento e sottoporlo al voto dell’Assemblea. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Onorevole Bulloni, ella mantiene il suo emendamento?

BULLONI. Rinunzio, alla condizione che si aggiungano, come ho già detto, alla fine del secondo comma, le parole: «salvo il caso di flagranza di reato».

PRESIDENTE. Poiché la Commissione ha dichiarato che non accetta questa sua aggiunta, ella insiste soltanto su di essa o su tutto l’emendamento?

BULLONI. Soltanto sull’aggiunta.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Domando un chiarimento per evitare forse una votazione. L’onorevole Tupini mantiene al terzo comma l’espressione: «in casi eccezionali»?

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. La mantengo.

LUCIFERO. Allora non ho bisogno di insistere.

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti presentati mantengono la dizione del primo comma, e pertanto metto in votazione il primo comma dell’articolo:

«La libertà personale è inviolabile».

(È approvato).

Nell’emendamento proposto dall’onorevole Costantini si unisce il primo al secondo comma. Si tratta di vedere se l’Assemblea accetta questo criterio.

Pongo pertanto ai voti la proposta di fusione dei primi due commi dell’articolo.

(Non è approvata).

Si passa, quindi alla votazione del secondo comma.

L’onorevole Costantini intende che il secondo comma assuma la formula sintetica: «Le limitazioni sono tassativamente fissate dalla legge»?

COSTANTINI. Essendosi già fatta la votazione, ritengo sia inutile.

PRESIDENTE. Desidero chiarire che la votazione fatta non influisce assolutamente sulla formula da lei proposta, che potrà esser messa in votazione. Ritiene che la votazione già fatta assorba il suo emendamento?

COSTANTINI. Per me, sì.

PRESIDENTE. Resta, dunque, la formulazione nel testo della Commissione, salvo a votare successivamente la proposta Bulloni.

Pongo ai voti il secondo comma nel testo della Commissione, salvo la soppressione delle parole «o domiciliare»:

«Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Bulloni:

«salvo il caso di flagranza di reato».

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevole Bulloni, noi potremmo accogliere il suo emendamento e metterlo in testa al secondo capoverso, senza togliere quella euritmia dell’articolo, che noi vogliamo conservare, e ciò anche al fine di una maggiore garanzia.

VERONI. Ma la flagranza è un caso di legge…

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Noi siamo disposti ad accettare l’emendamento Bulloni, che riguarda i casi di flagranza di reato e inserirlo nel primo rigo del secondo capoverso dell’articolo, dicendo perciò: «In casi eccezionali di necessità ed urgenza, ed in casi di flagranza di reato».

BULLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULLONI. Si tratta di una misura provvisoria. L’esigenza del rispetto della tecnica giuridica non è però soddisfatta. L’arresto in flagranza è un caso normale. È poi una incongruenza dire che nel caso di arresto in flagranza si possono prendere delle misure provvisorie. Un’altra osservazione è questa: all’arresto in flagranza non deve seguire la segnalazione all’autorità giudiziaria, ma deve seguire la denuncia. Io mi domando: a che scopo portare nella prima parte del terzo comma ciò che logicamente si fa a chiusura del secondo comma?

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. La ragione è evidente: perché nel primo caso abbiamo soltanto contemplata la ipotesi di competenza dell’autorità giudiziaria. Le misure provvisorie si riferiscono solo ai casi di flagranza. Comunque la Commissione mantiene il testo proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Bulloni di aggiungere alla fine del secondo comma le parole: «salvo il caso di flagranza di reato».

(Non è approvata).

Passiamo alla votazione del 3° comma. Gli emendamenti degli onorevoli Gabrieli e Caroleo sono stati ritirati.

Restano i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le parole: autorità di pubblica sicurezza, con le seguenti: autorità di polizia.

Crispo.

Al terzo comma, sopprimere l’ultimo periodo: Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto, sostituendolo col seguente: La quale ha l’obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto.

Preziosi.

Pongo in votazione il primo periodo del terzo comma nel testo della Commissione:

«In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l’emendamento proposto dall’onorevole Crispo:

«Al terzo comma, sostituire le parole: autorità di pubblica sicurezza, con le seguenti: autorità di polizia».

CIFALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFALDI. Ritengo che sia opportuno aderire alla richiesta avanzata dall’onorevole Crispo, perché non si tratta di una questione di forma, ma di sostanza.

L’onorevole Tupini, a mio parere, non ha dato chiarimenti sufficienti: ha solo affermato che la Commissione era attaccata a quella forma.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Ho detto che l’espressione «autorità di pubblica sicurezza» comprende sia la polizia che ogni altro ramo o settore dì forza pubblica.

CIFALDI. A mio avviso, sembra che si faccia più che altro riferimento a quel corpo speciale che si chiama Corpo di pubblica sicurezza. Quando, invece, si vuol dire che tutte le autorità hanno questa facoltà, bisogna usare una frase più lata, diversamente andremmo a provocare delle interpretazioni che potrebbero lasciare gravi dubbiezze.

In effetti, i carabinieri possono essere autorità di polizia, così come, nei casi specifici, la «Celere» o qualunque altra forma di Corpo di polizia costituito.

E allora, quali possono essere le autorità che hanno questa facoltà? La forma più lata di «autorità di polizia» renderebbe indiscutibilmente più chiara la dizione.

Dichiaro quindi che voterò a favore della proposta Crispo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento proposto dall’onorevole Crispo.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione della seconda parte del terzo comma. Vi è a questo proposito l’emendamento Preziosi che tende a sostituire l’ultimo periodo col seguente: «La quale ha l’obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto». La diversità sostanziale dell’emendamento Preziosi sta nello stabilire un limite entro il quale deve avvenire la convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

LUCIFERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Voteremo a favore dell’emendamento Preziosi, perché se non stabiliamo un termine, daremo la possibilità al legislatore o di non stabilirne nessuno o di stabilire quello che vuole. La passata esperienza ci impone di stabilire dei limiti alla detenzione dell’individuo il quale non sia colpevole di un fatto specifico, ma sia tenuto, per semplice sospetto, in carcere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento Preziosi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Vi è la proposta dell’onorevole Caroleo – cui la Commissione ha dichiarato di accedere – di aggiungere al terzo comma, dopo le parole: «sono revocate» le altre: «di diritto».

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. È pleonastico mettere «di diritto», perché, quando non si impone nessuna motivazione al provvedimento, si intende ché esso è di diritto. Non ripetiamo parole inutili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo «di diritto».

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Vi è poi la formula proposta dalla Commissione, di sostituire nel terzo comma all’espressione «prive di ogni effetto» l’altra «prive di effetti giuridici». L’emendamento è stato accettato dalla Commissione.

COSTANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTANTINI. A me sembra più ampia la dizione «prive di ogni effetto», piuttosto che la dizione «prive di effetti giuridici». Mi pare che questa ultima formula sia limitata e circoscritta al solo campo legale o giuridico. Io proporrei quindi che si lasciasse il testo attuale: «prive di ogni effetto», nel quale è incluso anche l’effetto giuridico.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione non insiste in questa formulazione.

PRESIDENTE. Allora la proposta decade. Il terzo comma resta pertanto così formulato:

«In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di polizia può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicato entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, la quale ha l’obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto».

Vi è poi l’ultimo comma dell’articolo:

«È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà».

COSTANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTANTINI. Penso che sia opportuno che l’Assemblea si pronunci sulla questione se il comma stesso debba o non rimanere.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Costantini, di dirle che v’era una proposta di soppressione dell’onorevole Grilli, la quale è stata ritirata. Non so quindi su quale base si possa mettere ai voti la soppressione.

COSTANTINI. Anche nel mio emendamento vi è in sostanza la proposta di soppressione dell’ultimo comma, in quanto si domanda di sostituire l’articolo 8, come è formulato dalla Commissione, con un altro articolo che non contiene la disposizione dell’ultimo comma. Senza dirlo espressamente quindi, se ne domanda la soppressione.

PRESIDENTE. Onorevole Costantini, si può anche accedere alla sua interpretazione, ma lei aveva presentato il testo di un articolo completo ed è evidente che è soltanto su quello che si vota. In ogni modo, avendo l’onorevole Grilli ritirato la sua proposta di soppressione, lei può farla sua.

COSTANTINI. Allora faccio mia la proposta dell’onorevole Grilli per la soppressione dell’ultimo comma dell’articolo 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento soppressivo dell’onorevole Costantini.

(Non è approvato).

Vi è ora da porre ai voti la proposta dell’onorevole Bettiol e altri tendente a sostituire alle parole: «È punita» le altre: «È vietata».

LUCIFERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Noi voteremo a favore della proposta dell’onorevole Bettiol, perché pensiamo che «vietata» sia una dizione tecnicamente più esatta.

TONELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Mi pare che sia bene lasciare la dizione «È punita», in quanto in essa è implicito anche il divieto.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Ritengo che si debba dire «È vietata», nella Costituzione; la pena poi sarà stabilita dalla legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell’onorevole Bettiol, di sostituire: nell’ultimo comma dell’articolo 8 alle parole: «È punita» le altre: «È vietata».

(È approvata).

Pongo ai voti l’ultimo comma così modificato: «È vietata ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà».

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell’emendamento presentato dall’onorevole Crispo:

«All’ultimo comma aggiungere: È assolutamente vietato privare della libertà personale chiunque sia estraneo al fatto per il quale l’autorità di polizia procede».

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Ritengo che sia opportuno votare l’emendamento dell’onorevole Crispo per la seguente considerazione: Noi abbiamo adesso approvato una limitazione all’autorità di polizia. L’emendamento dell’onorevole Crispo costituisce altra opportuna limitazione ad eventuali arbitrî della polizia. Chiunque abbia esperienza di prassi giudiziaria sa che talora la polizia, non trovando l’inquisito, arresta i familiari nella speranza che l’inquisito si presenti. Questo si vuole vietare con l’emendamento dell’onorevole Crispo.

Mi pare che l’osservazione fatta dal Relatore della Commissione, cioè che l’articolo 21 stabilisce che la responsabilità penale è personale, sia un fuor di luogo, perché l’articolo 21 è una norma di carattere penale, mentre nella fattispecie ci troviamo di fronte – ripeto – ad una limitazione ed inibizione contro possibili arbitrî della polizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Crispo.

(È approvato).

Vi è ora l’emendamento proposto dagli onorevoli Murgia, Avanzini, Benvenuti:

Aggiungere in fine:

«La legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva».

LACONI. Chiedo di parlare por dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Dichiaro che voteremo contro questo emendamento, per quanto ci rendiamo perfettamente conto dell’esigenza contenuta nella proposta. L’esigenza è giusta, però l’emendamento non dice nulla; è così vago e generico che il suo contenuto può ritenersi già implicito. Ed è una questione, soprattutto, che deve essere trattata dal Codice di procedura penale, non dalla Costituzione. Per tutte queste ragioni noi voteremo contro.

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO. Personalmente voterò l’emendamento, perché è difficile che la Costituzione prestabilisca i termini della carcerazione preventiva. Ma se la Costituzione non li stabilisce, il Codice di procedura penale può stabilirli a sua volta. Una delle cose veramente gravi della riforma penale fu precisamente l’abolizione dei termini della carcerazione preventiva. Se noi, pertanto, non stabiliamo indiscutibilmente questo principio nella Costituzione, può darsi che il legislatore lo dimentichi. È per questo che io voterò a favore.

LUCIFERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Noi voteremo a favore della proposta di emendamento presentata dall’onorevole Murgia. È necessario, infatti, che un limite sia stabilito: tutti gli emendamenti che stiamo votando sono nello stesso spirito; un limite ci deve essere, così che noi non apprenderemo più che degli innocenti vengano assolti dopo 16 o 20 mesi di detenzione.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Vorrei ricordare che in alcuni nostri Codici, come in quello anteriore alla legge del 1913, i limiti della carcerazione preventiva non esistevano; ed accadeva così che un individuo facesse mesi ed anche anni di carcerazione preventiva per poi sentirsi dichiarare innocente.

Se, quindi, nella Carta costituzionale non venga stabilito che i limiti della carcerazione preventiva debbono essere fissati dalla legge, il Codice di procedura penale potrebbe farne a meno.

BETTIOL. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL. Il Codice di procedura penale stabilisce i termini delle istruttorie, che vengono calpestati, per garantire la libertà individuale. Credo sia opportuno di fissare limiti precisi di là dai quali non si possa andare. Dichiaro pertanto di votare a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Murgia: «La legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva».

(È approvato).

Con ciò è stato approvato tutto il testo dell’articolo 8, di cui do lettura nella sua formulazione complessiva:

«La libertà personale è inviolabile.

«Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

«In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di polizia può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria, la quale ha l’obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto.

«È vietata ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

«È assolutamente vietato privare della libertà personale chiunque sia estraneo al fatto per il quale l’Autorità di polizia procede.

«La legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva».

Vi è ora da esaminare l’articolo 8-bis, per il quale la Commissione accetta il testo proposto dall’onorevole Basso e da altri che è del seguente tenore:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

«Per i casi eccezionali di necessità ed urgenza valgono le disposizioni dell’articolo precedente a tutela della libertà della persona.

«Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica, o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

Vi è poi il testo proposto dagli onorevoli Bulloni, Avanzini, Bettiol, Benvenuti, Leone Giovanni:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre senza ordine dell’autorità giudiziaria. Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, la forza pubblica può disporre sequestri di cose, ispezioni o perquisizioni personali o domiciliari. Tali provvedimenti devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria».

Chiedo all’onorevole Bulloni se lo mantiene.

BULLONI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Vi è, infine, il testo proposto dagli onorevoli Lucifero, Russo Perez, Corbino, Condorelli, Colonna, Bellavista, Quintieri Quinto, Perrone Capano, Cortese e Badini Confalonieri:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi di legge o per ordine dell’Autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanità o di pubblica incolumità.

«Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’Autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie che debbono essere comunicate entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria. Per la convalida valgono le disposizioni dell’articolo precedente.

«Gli ufficiali della pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi, diversi dall’abitazione, ove la persona esplichi la sua attività per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica o fiscale».

Chiedo all’onorevole Lucifero se lo mantiene.

LUCIFERO. Mantengo il mio emendamento per due ragioni: innanzi tutto, perché nella formulazione Basso non si parla delle leggi sanitarie.

PRESIDENTE. Se ne parla all’ultimo comma.

LUCIFERO. In secondo luogo trovo che è troppo generico rimandare alla legge per avere la bella cosa che, quello che abbiamo vietato ai carabinieri, si consente alle guardie di finanza.

PRESIDENTE. Abbiamo, quindi, un testo proposto dall’onorevole Basso, ed accettato dalla Commissione, ed un testo dell’onorevole Lucifero che, sostanzialmente, è un emendamento al testo proposto dall’onorevole Basso.

Le due proposte sono costituite da quattro commi i quali trattano approssimativamente la stessa materia. Il primo comma è comune ed è del seguente tenore: «Il domicilio è inviolabile».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione ha già esaminato questa mattina, sia il testo Basso-Mortati che l’aggiunta dell’onorevole Lucifero, e si è pronunziata, in via di massima, favorevole al testo Basso-Mortati per la ragione che vedeva in esso sodisfatte, non solo le esigenze della inviolabilità del domicilio, ma anche quelle di cui si è reso interprete con la sua proposta l’onorevole Lucifero. Questi, infatti, si preoccupa di salvaguardare. gli studi dei liberi professionisti, le sedi delle società legali, limitandovi le possibilità di accesso degli ufficiali di pubblica sicurezza ai soli casi di accertamenti finanziari o fiscali.

Il testo dell’emendamento dell’onorevole Lucifero è, infatti, il seguente: «Gli ufficiali di pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi diversi dall’abitazione dove la persona esplichi la sua attività per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale». Io comprendo la ragione di questa formula e la condivido, ma penso che ove fosse adottata ne deriverebbero conseguenze diverse o addirittura contrarie a quelle volute dall’onorevole Lucifero. Infatti, questi vorrebbe declassare i domicili legali e professionali in confronto di quelli personali e familiari. Ma il risultato si risolverebbe in un privilegio a favore dei primi.

Per queste ragioni noi ci dichiariamo contrari all’emendamento Lucifero, mentre accettiamo la formula Basso-Mortati. In base a quest’ultima il legislatore avrà una sicura direttiva, perché gli accertamenti domiciliari saranno condizionati dal fine che essi si propongono, e speciali corpi di polizia saranno utilizzati a seconda che si tratti di indagini fiscali, edilizie, sanitarie o di qualsiasi altra natura.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. L’onorevole Tupini mi ha già esposto questa sua strana teoria questa mattina. Confesso che non l’ho capita, stamane e che ancor meno la capisco ora. Io creo un privilegio per la casa di abitazione per la semplicissima ragione che mentre resta uguale per tutti i domicili (cioè tanto per il domicilio di abitazione, quanto per il domicilio di affari) il principio dell’inviolabilità, e solo nei termini stabiliti dal terzo comma l’uno e l’altro possono essere visitati dalla polizia, per le case invece di abitazione si crea effettivamente un privilegio in quanto, mentre l’Autorità di polizia tributaria (e veda, onorevole Tupini, che io parlo di ufficiali e non di agenti, il che stabilisce che per queste operazioni devono essere scelti corpi e persone che diano determinate garanzie), mentre quest’Autorità, dicevo, potrà senz’altra particolare autorizzazione visitare gli uffici o le sedi di società o le sedi di affari o i magazzini ove possono essere nascosti materiali ammassati, ecc.; per fare eguale verifica in una abitazione privata dovrà chiedere l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, cioè bisogna che ci sia un fondato sospetto. Quindi, è vero che si costituisce un privilegio; ma si costituisce proprio per le case di abitazione.

Devo poi rilevare che l’onorevole Tupini ha proprio ragionato e parlato in quei termini tradizionali che in questa sede dobbiamo abbandonare. Io ho cercato di parlare in termini nuovi, come si è espresso l’onorevole Basso, e noi dobbiamo trarre da ciò le conseguenze, perché la situazione nella vita moderna è questa, che le case e gli uffici hanno un carattere diverso e, quindi, la legge le deve tutelare in modo diverso; Noi non possiamo restare nell’800 mentre siamo in pieno 1947.

PRESIDENTE. Io penso che forse introducendo alcune parole si chiarirebbe il concetto dell’ultimo comma, perché le confesso, onorevole Lucifero, che io stesso, alla prima lettura, avevo avuto l’impressione che con questo suo emendamento si creasse una situazione di privilegio nei confronti di luoghi diversi dall’abitazione.

LUCIFERO. Sono ben lieto se si potrà chiarire il concetto.

PRESIDENTE. Credo che si potrebbe dire così: «Gli ufficiali di pubblica sicurezza potranno, senza l’autorizzazione di cui al primo comma, introdursi nei luoghi diversi dall’abitazione, ove la persona esplichi la sua attività, ma solo per gli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale.

LUCIFERO. Accetto questa formula.

CRISPO. Chiedo di parlare;

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPO. A proposito dell’ultimo comma, che demanda a leggi speciali di regolare le perquisizioni e le visite domiciliari per accertamenti fiscali, riterrei opportuno, per evitare che l’arbitrio fosse domani consacrato nelle leggi speciali – perché la Costituzione non dà alcuna norma al legislatore per disciplinare questa eventuale misura – che si aggiungesse che la legge speciale, stabilirà apposite sanzioni per i casi arbitrari.

BASSO. V’è un articolo in proposito nella Costituzione.

CRISPO. Bisogna evitare che sia preso a pretesto il caso di un qualunque malato per dar luogo a perquisizioni domiciliari, perché altrimenti rientrerebbe dalla finestra l’arbitrio che si è voluto cacciare dalla porta.

E sarebbe un arbitrio sconfinato se mancasse una precisa direttiva al legislatore per regolare la materia.

Dichiaro che se l’ultima parte resta così com’è, io voterò contro.

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Desidero chiedere alla cortesia del Presidente di voler interpellare gli onorevoli proponenti se non convenga sostituire alle parole «ufficiali di pubblica sicurezza» l’espressione «ufficiali di polizia», in conformità, del resto, a ciò che già è stato approvato dalla maggioranza dell’Assemblea pochi istanti fa.

MAFFI Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFI. Osservo che quello che diceva prima l’onorevole Lucifero, a proposito del privilegio che deve garantirsi all’abitazione privata, potrebbe diventare un pericolo in certi casi. Ricordo che nel 1911, in provincia di Bergamo, vi fu un lavoro di occultamento degli ammalati di colera per un pregiudizio che era diffuso nella popolazione. Questo naturalmente rappresenta un gravissimo pericolo.

Io lascio agli uomini di legge il compito di trovare la formulazione adatta per evitare abusi, ma certo non bisogna limitare gli accertamenti sanitari. Occorre che questi siano regolati in modo che non si presenti un privilegio dell’abitazione familiare ad impedire verifiche di importanza sociale.

PRESIDENTE. Onorevole Maffi, sia nel testo proposto dall’onorevole Basso, sia in quello proposto dall’onorevole Lucifero, le sue preoccupazioni trovano un preciso riflesso. Si stabilisce, infatti, la possibilità di norme speciali fissate per legge allo scopo di visite dovute a ragioni sanitarie. Pertanto la disposizione restrittiva del primo comma non vale per i motivi che ella ha fatto presenti.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Dichiaro che voteremo contro la proposta dell’onorevole Lucifero, perché, per quanto la modifica proposta dal Presidente ed accettata dal proponente giovi ad attenuare l’equivoco rilevato dall’onorevole Tupini, rimane un’altra difficoltà sostanziale, che ci impedisce di aderire. La difficoltà consiste in questo: che nella realtà non è possibile stabilire una distinzione in questo articolo, a seconda dei luoghi nei quali le ispezioni o le perquisizioni dovrebbero essere fatte, in quanto vi è tutta una serie di aziende, la cui sede è fusa col domicilio familiare; parlo delle aziende artigiane, di talune aziende agricole, degli studi professionali. Unica distinzione che possa utilmente farsi è quella che si fonda sugli scopi che persegue una determinata indagine, ed è appunto la distinzione che ricorre nell’emendamento accettato dalla Commissione.

Per queste ragioni e perché credo che, in pratica, sia irrealizzabile, in quanto verrebbe a sottrarre alla sorveglianza ed alle ispezioni della pubblica autorità una grandissima parte delle aziende, ritengo non si possa accedere alla proposta Lucifero e dichiaro di votare contro.

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISÀNELLI. Sarebbe opportuno tener conto della differenza fra residenza e domicilio, allo scopo di evitare antinomie col Codice civile.

Qui si parla di domicilio; ma, in pratica, parliamo di residenza.

Sottopongo alla Commissione l’opportunità di evitare confusioni.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Quella è un’altra questione.

PRESIDENTE. Rilevo che sia nel testo Basso, sia in quello Lucifero si svolge, al secondo comma, lo stesso concetto, salvo che nel testo Lucifero viene preso in considerazione l’elemento delle esigenze di sanità, di pubblica incolumità, che nella proposta dell’onorevole Basso sono rinviate all’ultimo comma, insieme alle esigenze di carattere economico e fiscale. V’è quindi una parte della proposta dell’onorevole Lucifero che coincide completamente con la proposta dell’onorevole Basso.

Pongo, quindi, in votazione la prima parte del secondo comma nella formulazione dell’onorevole Lucifero.

«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi di legge e per ordine dell’Autorità giudiziaria.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nella formulazione dell’onorevole Basso:

«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni, perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dell’Autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge».

(È approvato).

La seconda parte del comma dell’onorevole Lucifero è così formulata: «salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanità o di pubblica incolumità».

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Vorrei far notare che intenzionalmente ho diviso i due casi, perché già il fatto di voler confondere insieme l’accertamento fiscale e l’indagine o l’intervento per pubblica incolumità, per epidemie od altro, dimostra il pericolo contenuto nella frase dell’onorevole Basso, cioè una estensione che va al di là delle intenzioni stesse dell’onorevole Basso; questo è un articolo che dà la possibilità ad una qualunque maggioranza di fare il comodo proprio, facendo la legge come vuole ed intervenendo come vuole.

La funzione limite della Costituzione, che è la sua funzione fondamentale, con quell’articolo e con quella formulazione verrebbe a cessare. Ritengo quindi che i due casi debbano essere tenuti distinti.

BASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

BASSO. Posso rispondere facendo presente che la differenza fra l’articolo che ho proposto insieme con gli onorevoli Mortati, Laconi e Perassi, e l’articolo proposto dall’onorevole Lucifero, non sta in questo. Il concetto nostro è stato già illustrato dall’onorevole Laconi ed è il seguente: che la diversità di garanzia si riferisce alla diversità di materia. Noi ereditiamo delle antiche tradizioni, ed abbiamo degli articoli e delle formulazioni che sono state fatte per difendere il privato cittadino dall’arbitrio poliziesco, in un’epoca in cui vi erano altre esigenze.

Noi non possiamo impedire, per esempio, al fisco di andare a fare degli accertamenti, non possiamo impedire all’autorità di fare accertamenti di natura sanitaria, come quelli ricordati dall’onorevole Maffi.

Ora, noi riteniamo che in questi casi la garanzia debba essere ricercata nella finalità specifica, per cui queste ispezioni sono ammesse e, naturalmente, nella tutela che deriva dal fatto che sono ammesse solo da una legge. Quindi, riconosciamo al legislatore il diritto di fare leggi che permettano all’autorità di far funzionare la vita civile, la quale può funzionare solo con quelle autorizzazioni previste da una legge e limitate a quegli scopi che abbiamo richiamati.

Non c’è nessuna ragione, per questi motivi, di accettare la distinzione tra casa privata ed ufficio: il collega Laconi ricordava già che questo potrebbe dar luogo a confusioni; ma io vorrei aggiungere che, per quanto riguarda gli accertamenti fiscali, se si accettasse la proposta dell’onorevole Lucifero, noi favoriremmo le frodi fiscali, perché basterebbe portare i registri a casa per impedire gli accertamenti.

Ora, ricordo ai colleghi che in un paese che è geloso delle tradizioni di libertà e di difesa della persona, dove queste disposizioni sono nate molti secoli fa, in Inghilterra, il funzionario del fisco – e questo non si ritiene affatto una violazione di nessun diritto riguardante la libertà del cittadino – si installa nella casa del contribuente e va a fare i bilanci, e va a vedere i registri: e questa è una manifestazione di civiltà.

Non dobbiamo ammettere che, sotto il coperto di difendere il domicilio, si favoriscano frodi al fisco.

Ritengo quindi che la formulazione che la Commissione ha approvato questa mattina sia quella che risponda e che contemperi la necessaria difesa dell’individuo e la difesa non solo della sua abitazione, ma anche di tutti i locali che esso occupa a titolo privato. Non dobbiamo difendere soltanto l’abitazione, ma anche, per esempio, l’azienda, la sede di un partito o di un’associazione, da arbitrî polizieschi. Per ragioni di polizia non si può entrare, se non con l’ordine della autorità giudiziaria; ma per ragioni di sanità, di incolumità pubblica, ecc., si deve poter entrare in tutte le case. Naturalmente, la garanzia ai cittadini è data dal fatto che l’ingresso nei domicili privati è in questi casi consentito solo per gli scopi specifici previsti dalle singole leggi.

Per questo insistiamo nel mantenere la nostra formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa formulazione aggiuntiva dell’emendamento Lucifero al secondo comma:

«salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanità o di pubblica incolumità».

(Non è approvata).

Passiamo al terzo comma.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Per quanto riguarda il terzo comma, accetto la formulazione Basso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma, nella formulazione proposta dall’onorevole Basso:

«Per i casi eccezionali di necessità e urgenza valgono le disposizioni dell’articolo precedente a tutela della libertà personale».

(È approvata).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell’ultimo comma proposto dall’onorevole Lucifero:

«Gli ufficiali di polizia potranno, senza l’autorizzazione di cui al primo comma, introdursi nel luogo o nei luoghi diversi dall’abitazione ove la persona esplichi la sua attività, ma solo per gli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale».

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Vorrei dare ancora un chiarimento, anche se abuso della vostra tolleranza.

Si tratta di una cosa alla quale annetto grande importanza: sarebbe effettivamente una parola nuova e moderna nella nostra Costituzione. E, dopo le dichiarazioni dell’onorevole Basso, la mia proposta acquista ancora maggiore importanza: l’onorevole Basso ritiene che sia prova di civiltà il fatto che la polizia tributaria possa frugare nei conti di cucina di ogni famiglia; io ritengo che daremo, invece, prova di civiltà il giorno in cui potremo credere alle dichiarazioni del contribuente italiano e non avremo bisogno di mandargli nessuno in casa.

Questa è la differenza fondamentale che ci divide gli uni e gli altri. Io sono del parere che sia giusto che l’ispezione ci sia quando c’è un fondato sospetto; ma non è necessario che sia consentito l’arbitrio, con la scusa dell’accertamento fiscale di entrare, in qualunque momento, nella casa privata del cittadino. Ecco perché, ancora più dopo le dichiarazioni di Basso, sono costretto a richiamare l’attenzione sull’importanza di questa materia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il terzo comma nella formulazione dell’onorevole Lucifero.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nella formulazione dell’onorevole Basso.

«Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica, o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

(È approvato).

La formulazione dell’articolo 8-bis resta pertanto la seguente:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre eseguendo ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.

«Per i casi eccezionali di necessità e urgenza valgono le disposizioni dell’articolo precedente a tutela della libertà della persona.

«Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

Il seguito della discussione è rinviato a domani alle ore 10. Avverto che saranno prima svolte le interrogazioni.

La seduta pomeridiana avrà inizio alle 16.

Sui lavori dell’Assemblea.

BARBARESCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARESCHI. In seguito alle agitazioni di numerose categorie di dipendenti dello Stato, agitazioni aggravatesi nei giorni precedenti le festività di Pasqua, il Gruppo parlamentare, al quale appartengo, aveva chiesto l’anticipata convocazione dell’Assemblea per discutere della situazione economico-finanziaria e delle agitazioni dei dipendenti dello Stato.

L’intervento tempestivo della Segreteria della Confederazione del lavoro, ha ottenuto una sospensiva delle agitazioni e, quindi, è mancata la ragione della convocazione urgentissima dell’Assemblea. Tuttavia, data la gravità della situazione, facemmo passi presso la Presidenza dell’Assemblea per chiedere che questa discussione fosse fatta subito dopo le vacanze pasquali. Ottenemmo dalla Presidenza dell’Assemblea, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la discussione avesse luogo nei primi giorni della riapertura dell’Assemblea Costituente. In questi giorni sono stati emanati dal Consiglio dei Ministri provvedimenti per fronteggiare la situazione. Questi provvedimenti noi desideriamo discuterli. A nome del Gruppo parlamentare al quale appartengo, chiedo che questa discussione sia fissata nel più breve termine.

D’ARAGONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ARAGONA. Naturalmente il mio Gruppo si associa alla proposta dell’onorevole Barbareschi. Ho detto naturalmente, perché noi, ancora prima che l’Assemblea deliberasse la chiusura di propri lavori pasquali, avevamo chiesto che l’Assemblea fosse invitata a discutere i problemi economico-finanziari del Paese. Sono quindi lieto di quanto l’onorevole Barbareschi ha detto a nome del suo Gruppo, aderendo alla proposta che avevamo presentato nell’ultima discussione. Mi associo quindi alla proposta dell’onorevole Barbareschi, anche perché ritengo che se questa discussione fosse stata fatta in precedenza, probabilmente avremmo evitato qualche agitazione nel Paese, e nell’associarmi voglio augurarmi che la proposta sia accettata.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Nell’ultima seduta ero stato il proponente di una discussione immediata e quindi non posso che aderire oggi alla proposta del collega Barbareschi perché la situazione economica e finanziaria sia considerata con la massima urgenza dall’Assemblea. Non credo che ciò si possa rimettere al giorno in cui verrà di fronte all’Assemblea il progetto di imposta sul patrimonio, perché dovremo discutere di molte altre cose che con l’imposta sul patrimonio non hanno niente a che fare e quindi vorrei pregare la Presidenza dell’Assemblea e il Governo di fissare con la data più prossima, possibilmente di sabato, l’inizio della discussione generale sulla situazione economica e finanziaria.

TUPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Non credo che sia una novità apprendere che anche il nostro Gruppo è dell’ordine di idee che questa questione debba essere discussa e portata dinanzi all’Assemblea con la massima rapidità. Tanto è esatto questo, onorevole Lucifero, che fummo proprio noi l’altro giorno a prendere questa iniziativa… (Interruzioni Commenti).

Una voce. E poi la lasciaste cadere.

TUPINI …la quale se non ebbe seguito, fu per gli ostacoli che furono posti proprio da parte di coloro che poi si sono fatti zelanti per reclamare questa discussione al più presto possibile. E poiché noi siamo coerenti al nostro atteggiamento, diciamo che da parte nostra non solo non abbiamo nulla in contrario, ma intendiamo rivendicare la priorità dell’iniziativa, così come è stata da noi presa nella passata adunanza. (Applausi al centro Commenti).

GALATI. Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALATI, Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni. Il Governo si riserva di rispondere in proposito nella seduta di domani mattina.

La seduta termina alle 20.15.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10:

  1. – Interrogazioni.
  2. – Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Alle ore 16:

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.