[Abrogato]
Testo della Commissione dei 75
Già art. 120
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.
Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate da corpi elettivi nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica.
Vedi nota art. 128.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
17/07/1947 Pomeridiana
discussione generale:
27/05/1947
28/05/1947
29/05/1947
30/05/1947
31/05/1947
03/06/1947
04/06/1947 Antimeridiana
04/06/1947 Pomeridiana
06/06/1947 Antimeridiana
06/06/1947 Pomeridiana
07/06/1947
10/06/1947 Antimeridiana
12/06/1947 Antimeridiana
13/06/1947 Antimeridiana
27/06/1947
Leggi di modifica
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) ha disposto (con l’art. 9, comma 2) l’abrogazione dell’art. 129.