Come nasce la Costituzione

POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

cxc.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Congedi:

Presidente

Per l’onomastico del Capo provvisorio dello Stato:

Presidente

Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):

Presidente

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione

Tonello

Nobile

Lussu

Piemonte

Uberti

Laconi

Targetti

Camposarcuno

Colitto

Bubbio

Dominedò

Codignola

Biagioni

Costa

Persico

Rescigno

Recca

Caroleo

Carbonari

Monterisi

Moro

Nitti

Interpellanze ed interrogazioni con richiesta d’urgenza (Annunzio):

Presidente

Bernini

Lussu

Cingolani, Ministro della difesa

Rivera

Faralli

Macrelli

Sui lavori dell’Assemblea:

Presidente

Scoccimarro

Interrogazioni (Annunzio):

Presidente

La seduta comincia alle 17.

RICCIO, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Parri ha chiesto congedo all’Assemblea con questa lettera che leggo:

«A seguito della grave sciagura che a Loano ha funestato una colonia della Fondazione solidarietà nazionale, La prego di voler chiedere all’Assemblea di autorizzarmi ad un’assenza di alcuni giorni, necessari per i provvedimenti del caso».

L’onorevole Vigorelli, vicepresidente dell’Ente organizzatore di queste colonie, ha chiesto, a sua volta, congedo con la stessa motivazione.

L’Assemblea avverte l’estrema pietà dell’accaduto, particolarmente sottolineata dall’innocenza delle vittime. Accogliendo la richiesta dei nostri due colleghi, sento che essi portano con loro il sentimento di tutta l’Assemblea.

A nome di questa, desidero esprimere solidarietà con le famiglie delle vittime, con la popolazione milanese tutta che, per la seconda volta, in breve volger di tempo, è colpita da una così grave, dolorosa sciagura ed anche con l’Istituto che aveva organizzato questa colonia, e che rappresentando l’eroismo dei nostri partigiani, aveva desiderato raccogliere sui loro figli non lutti come quelli che piangiamo, ma un poco di serenità e di gioia. (Segni di assenso).

(I congedi sono concessi).

Per l’onomastico del Capo provvisorio dello Stato.

PRESIDENTE. Nella ricorrenza dell’onomastico del Capo provvisorio dello Stato, gli ho inviato il seguente telegramma:

«Assemblea Costituente già raccoltasi sul suo nome unanime senso fiducia et ammirazione in occasione recente soluzione grave congiuntura politica mezzo mio rinnova oggi ricorrendo data che celebra il suo nome in serena festività espressioni affettuosa profonda deferenza».

Il Capo provvisorio dello Stato si è compiaciuto di rispondere con il seguente telegramma:

«Gli auguri della Assemblea Costituente giungono particolarmente graditi all’animo mio che non saprà mai manifestare adeguatamente i sentimenti di gratitudine per le continue prove di benevolenza da parte della Rappresentanza nazionale, a cui ricambio infiniti voti augurali e cordialissimi saluti». (Vivissimi, generali, prolungati applausi).

Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

I nostri lavori sono stati sospesi ieri sera in seguito alla constatazione della mancanza del numero legale; dobbiamo oggi riprenderli al punto, in cui essi si erano arrestati.

Come l’Assemblea rammenta, nella seduta di ieri è stato posto ai voti l’articolo 116 nel testo proposto dal Comitato di redazione.

La prima parte di esso è stata approvata in questa formulazione:

«Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato».

Sulla seconda parte:

«e le coordina con quelle esercitate dalla Regione»,

era stato presentato dall’onorevole Amadei il seguente emendamento sostitutivo:

«e coordina con esse quelle esercitate dalla Regione».

Indetta la votazione su tale emendamento – per appello nominale su richiesta degli onorevoli Cremaschi Carlo, Uberti, Camposarcuno ed altri – e fatta la chiama, risultò dal computo dei voti la mancanza del numero legale.

Poiché i presentatori della domanda di appello nominale hanno ora comunicato alla Presidenza di rinunziarvi, pongo ai voti l’emendamento proposto dall’onorevole Amadei, per alzata e seduta.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo della Commissione: «e le coordina con quelle esercitate dallo Stato».

(È approvato).

L’articolo 116 rimane quindi formulato secondo il testo proposto dalla Commissione:

«Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare all’articolo 117.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRES0IDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Quando noi abbiamo deciso di modificare l’ordine dei lavori e di anticipare la materia della Regione, abbiamo, nello stesso tempo, determinato che, quando questa materia si fosse trovata in connessione con altre di titoli diversi, così che non fosse possibile deliberare, senza avere sott’occhi le soluzioni adottate per queste altre materie, si sarebbe allora dovuto, per tali punti, rinviare.

Ciò che propongo ora è conseguenza del criterio di massima allora stabilito. L’articolo 117 riguarda lo scioglimento dei Consigli regionali, e dispone che debba intervenire una deliberazione conforme della Camera dei senatori. Qualcuno ha annunziato, nel Comitato di redazione, che si proporrebbe di sostituire la Camera dei deputati a quella dei senatori. D’altra parte vi sono emendamenti che farebbero intervenire la Corte costituzionale. Non sembra opportuno decidere, prima che la Costituzione non abbia definito d’esistenza e la natura di tali organi. Formalmente non sappiamo ancora se vi sarà una Camera dei senatori ed una Corte di garanzia.

Viene poi l’articolo 118, per il quale si riproduce la stessa ragione di rinvio. Tutta l’economia dell’articolo riposa sull’intervento della Corte costituzionale, in materia di dichiarazione di incostituzionalità delle leggi della Regione. Evidentemente, fino a che non si sa se e cosa sia la Corte costituzionale, questa materia non può essere regolata.

Viene, infine, l’articolo 119, che riguarda il referendum ed il diritto di iniziativa che si esercita non solo sulle leggi regionali, ma anche su determinati provvedimenti amministrativi; e dice che gli statuti regionali debbono regolare questa materia in relazione ed in armonia con le norme generali stabilite sul referendum. Il Comitato ha fatto il rilievo che – in materia di referendum regionale – v’è un consenso che potrebbe non esservi in materia di referendum nazionale ed ha ritenuto che non sia il caso, qui, di un vero e proprio rinvio a quando si sarà deciso sul referendum per le leggi dello Stato; salvo provvedere, in sede di coordinamento, quando anche queste norme saranno stabilite. Vi è però una necessità di chiedere rinvio; nel senso che l’articolo 124 si occupa degli statuti regionali, in cui dovrebbero essere regolate appunto le modalità per il referendum nella Regione. È, dunque, opportuno esaminare insieme il 117 ed il 124; e qui si tratta o di farlo subito, a proposito del 117, o di rinviare (come si vede è un rinvio diverso dagli altri) al prossimo articolo 124.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. L’Assemblea si trova di fronte, improvvisamente, ad una proposta di rinvio di tre articoli di notevole importanza, in blocco, quasi per dividere le discussioni, rimandarne una ed affrontarne un’altra. Ci sono delle strane premure in questa discussione… (Rumori).

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma no, onorevole Micheli!

MICHELI. …che non riesco a comprendere e che ho piacere che comprendano gli altri colleghi, coloro che hanno rumoreggiato, indubbiamente per avere compreso. Ora… (Interruzione del deputato Preti). …Ora – e mi scusi l’onorevole Preti se io non rispondo alla sua interruzione, perché risponderò più volentieri ai discorsi che egli farà, piuttosto che alle sue interruzioni, che da qualche tempo sembrano alquanto insipide (Si ride) ora, dal punto di vista della procedura, non si può discutere, in questo momento, del rinvio in blocco di tre articoli, le cui cause di rinvio sono fra di loro diverse.

Incominciamo dall’articolo 117. Io riterrei opportuno che fosse messa in discussione la domanda di rinvio proposta dal signor Presidente della Commissione. Io non sarei del suo avviso, con mio grande rammarico, perché il rinvio è motivato dal fatto che nell’articolo 117 vi è un accenno alla Camera dei senatori, Camera dei senatori che ci sarà, e che potrebbe anche non esserci, che si sapeva che c’era nel progetto o che non c’era nella mente di molti di noi. E allora la questione è incerta ed io non potrei accettare, quindi, questa ragione di rinvio. La Camera dei senatori la possiamo mettere in riserva.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. No, perché la questione del suo intervento è decisiva.

MICHELI. Non è decisiva, onorevole Ruini, perché, fra le altre cose, debbo ripetermi, lei non sa nemmeno questo: se l’Assemblea l’approverà, o meno.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Appunto per questo, non si può parlarne ora.

MICHELI. L’accenno, quindi, alla Camera dei senatori non sarebbe poi quella difficoltà insormontabile. Ed ecco che l’articolo 117 si presta anche ad una discussione di principio assai grave, quale quella della Camera dei senatori. Se vogliamo discuterla ora io sono pronto, e sono pronti certamente anche altri colleghi che da tempo si sono preparati ed hanno represso il loro dissenso su questo argomento. A me pare che, unicamente per questo, non valga la spesa di rimandare tutto l’importante articolo, che stabilisce la competenza del Consiglio regionale. Ritengo sia opportuno, dal momento che abbiamo approvato la Regione, di concretarla nel modo migliore possibile. Non mi sembra lecito, che da parte di coloro che sono stati i più autorevoli, vivaci ed efficaci sostenitori della Regione si venga ad eliminare tutta una parte la quale serve a fissare le linee vere e proprie della Regione. Noi con questo rinvio avremo creato una Regione appariscente, solo e «vana fuor che nell’aspetto», come direbbe il poeta. Io credo che una buona volta ci dobbiamo spiegare chiaramente. Noi desideriamo completamente fissare tutte le linee della Regione, affinché si sappia come deve essere e come deve funzionare domani. Questo continuo rinvio di configurazione, di attribuzioni…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma quali altre cose si sono rinviate, onorevole Micheli?

MICHELI. Lei ora ha proposto di rinviare diversi articoli, ed io parlo, intanto, sull’articolo 117.

DUGONI. È questione di logica… (Interruzione del deputato Tonello).

MICHELI. Onorevole Tonello, e chi ha nominato lei custode della logica; forse l’onorevole Dugoni? (Ilarità).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con l’onorevole Micheli le interruzioni non valgono, perché sa rispondere a tutte! (Si ride).

Continui, onorevole Micheli.

MICHELI. Le sono grato, onorevole Presidente, di questa constatazione di fatto. Ed allora, ritornando alla questione in discussione, io penso ancora che non si debba rinviare questa discussione. L’abbiamo appena incominciata. Siamo arrivati al punto nel quale noi dobbiamo disegnare e stabilire quella che effettivamente dovrà essere la Regione attraverso i suoi organi.

Per quanto riguarda il Consiglio regionale, chi ha raccontato al Presidente della Commissione che l’Assemblea approverà il testo presentato…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. …Nessuno ha raccontato niente; è la Commissione che ha deciso così.

MICHELI. Sta bene ricordarlo ora, si tratta dell’antico progetto che il nostro valorosissimo collega Ambrosini ha predisposto attraverso tante diuturne e diligenti fatiche e che la Camera, la Commissione e lei hanno spesso modificato in modo così notevole. Col consenso ed il voto dell’Assemblea, beninteso; capisco, onorevole Ruini cosa intenda significare il suo gesto larghissimo, e lo potrei amplificare anche, se crede, perché ho le braccia ancora più comprensive delle sue; sta di fatto che il progetto è stato presentato dall’onorevole Ambrosini come relatore, ma è stato in molti punti variato, ed in qualcuno anche sostanzialmente. Ed allora, che cosa mi viene a raccontare lei che questo è il progetto della Commissione?

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sì, della Commissione dei Settantacinque e delle Sottocommissioni.

MICHELI. Sia pure, ma quello modificato frettolosamente stamane. Ad ogni modo, ritengo che non sia il caso di rinviare l’articolo 117.

Per quanto riguarda gli articoli 118 e 119, ne parleremo poi, perché sono altre le ragioni che il signor Presidente della Commissione ha creduto di addurre, ed altre saranno le eccezioni che io o altri dell’Assemblea potremo presentare.

Per questo io penso non sia il caso di accettare la proposta di rinvio ma invece di discutere, quando saremo al punto controverso e cruciale, della Camera dei senatori; e, se la maggioranza dell’Assemblea non riterrà di impegnarsi per una Camera dei senatori, che effettivamente può anche non essere nel cuore di molti di noi, cercheremo di eliminarla, il che faremo presentando un semplice emendamento, e sentiremo allora se il signor Presidente potrà o meno accettarlo in virtù dei suoi poteri. Per ora la mia proposta è in questo senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Ruini.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Voglio precisare all’onorevole Micheli che non vi sono storie da raccontare, ma vi è stato, ed egli lo dovrebbe sapere, un continuo esame di proposte, passate successivamente come attraverso a crogioli. Prima decideva la Sottocommissione, poi intervenivano i Comitati di coordinamento fra le Sottocommissioni; ha, infine, deliberato in adunanza plenaria la Commissione dei Settantacinque. I documenti sono lì; è un lavoro imponente che si può discutere, ma si deve rispettare, onorevole Micheli; non ho bisogno che nessuno mi racconti, come facezie, cose che sono serie.

L’onorevole Micheli parte, a quanto sembra, dall’assillante desiderio di completare il titolo della Regione e di non fare rinvii. Teme, poi, che vi sia una manovra per affrettare altri temi e deciderli di sorpresa.

Tutto ciò non è esatto. Che cosa è avvenuto? Domando perdono al nostro Presidente se ricordo che egli, che è stato autorevole Presidente della seconda Sottocommissione, ha messo in luce l’opportunità di esaminare la questione dei rinvii; in relazione anche a ciò che abbiamo stabilito quando anticipammo il titolo della Regione.

E indubbio che per l’articolo 117 vi sia la connessione e la necessità di rinvio. L’onorevole Micheli dice che possiamo anche respingere l’intervento del Senato in materia di scioglimento dei Consigli regionali. Sia pure, ma per decidere se farne senza o no bisogna sapere se c’è il Senato, se è a base regionale, e cosa sia. D’altra parte l’onorevole Codignola propone l’intervento della Corte costituzionale; il che mi sembra inammissibile; ma per decidere bisogna sapere se c’è e quale fisionomia ha la Corte costituzionale.

Volete discutere subito? E sia; ma sarà una discussione campata, per un punto decisivo, nell’aria.

L’onorevole Micheli ha parlato, con frase energica, di un «blocco» di disposizioni essenziali che si vorrebbero rinviare. Ma non sono disposizioni che toccano, nella sua essenza, l’istituto della Regione: ciò che riguarda l’istituzione e le funzioni essenziali della Regione l’abbiamo stabilito. Si rinvia soltanto il modo di scioglimento del Consiglio regionale; e non è questione da tragicizzare. Decidete come volete; l’importante è che non si perda più tempo in questioni procedurali.

Io non so se l’ho già ricordato all’Assemblea: uno scrittore belga di molto valore, il Lavelege, diceva che gli italiani, quando si mettono a discutere per una settimana, impiegano sei giorni sulle questioni di procedura e l’ultimo giorno si mettono a correre per esaurire la sostanza.

Non credo che se noi rinviamo una materia non essenziale, e non attinente alla istituzione della Regione possiamo incorrere per questo in inconvenienti gravi come quelli temuti dall’onorevole Micheli.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Le ragioni addotte dal Presidente della Commissione mi paiono così evidenti che non valeva la pena di fare la lunga discussione che abbiamo fatto, resa pesante dall’ora e dalla noia del pomeriggio. L’onorevole Micheli si dà l’aria di tutore e di guardiano della nascente istituzione; ma egli si convinca che non si può attribuire ad un organo che ancora non abbiamo istituito, cioè al Senato, delle funzioni di tutela.

Di più noi non vogliamo nemmeno toglierlo; vogliamo solo che questo argomento sia trattato al momento dovuto: verrà il momento di sollevare questa questione e allora metteremo a posto il Senato. Molte volte, del resto, nel passato, si sono trasferite delle questioni da un articolo ad un altro; mi pare, quindi, che nessuna insidia possa celarsi nel fatto che l’Assemblea, eventualmente, accetti la proposta della Commissione. Questo perciò io mi auguro che avvenga e che si possa andare avanti.

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Io una volta tanto, su questo argomento, sono quasi completamente d’accordo con l’onorevole Micheli. Non vedo infatti perché si debba rinviare la discussione di tutto l’articolo, quando l’unica questione che non si può oggi risolvere è quella dell’organo legislativo il quale debba deliberare lo scioglimento. A me pare che, se noi ci limitassimo a rinviare le nostre eccezioni su questo corpo che non sappiamo ancora quello che sarà, per deliberare soltanto dopo che sarà stata espletata la discussione sul titolo del Parlamento, tutto il resto potrebbe essere discusso e deliberato ora.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io credo che, se noi perdiamo del tempo su questa questione di procedura – mi duole il dirlo – si debba attribuire la colpa alla Commissione. Se la Commissione infatti avesse rispettato l’ordine scritto precedente dei lavori, non si sarebbe perduto questo tempo. Ma debbo aggiungere che, con queste proposte di sospensione, di rinvio, qualcuno di noi – ed io sono fra questi – si sente in certo modo preoccupato.

Dirò poi all’onorevole Tonello che noi non pensiamo per niente che la Regione sia insidiata da lui; ma non potrei certo dire la stessa cosa nei confronti dell’illustre collega onorevole Ruini. L’onorevole Ruini incomincia, infatti, ad apparirci come una balia colta, ma estremamente pericolosa, di questa nostra bambina che è la Regione. Ieri, davanti alla culla, ci ha fatto danzare…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma io non c’entro! Avevo preparato le discussioni. Fu il Comitato a dire, ed io consentii, che era opportuno il rinvio. Non c’è manovra perturbatrice. Anzi…

LUSSU. Allora, quand’è così, passo le mie critiche al Comitato, perché in realtà, quando il Comitato propone una questione in cui molti di noi non sono d’accordo, certamente esso fa una cosa che vorrei giudicare per lo meno non utile, perché ci fa perdere del tempo.

Chiedo pertanto al Comitato: perché si deve rinviare la discussione sugli articoli 117, 118 e 119?

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. L’ho spiegato.

LUSSU. Quelli di noi che hanno preso parte ai lavori della seconda Sottocommissione sanno che queste difficoltà le abbiamo in quella sede sempre superate affrontandole immediatamente e facendo di tutto per non rinviare nulla. Questa è stata la procedura seguita in seno alla seconda Sottocommissione ed io credo che la medesima procedura dovrebbe essere rispettata ora.

Debbo, inoltre, farvi considerare che non è già questa una questione politica, ma è una questione tecnica.

Affrontiamo, dunque, senz’altro la discussione: poi vedremo i singoli punti.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma decidiamo, insomma!

LUSSU. Mi permetta, onorevole Ruini, perché si deve rinviare l’articolo 117? Perché si parla del Senato? Ma il Senato è una delle due Camere che figurano nel progetto di Costituzione; e vedremo che molti di noi sono favorevoli, invece, a che entri la prima Camera e non la seconda. Quindi, la seconda Camera può essere abolita del tutto, e, comunque, può essere messo un riferimento a quello che faremo dopo. Ma la questione deve essere affrontata immediatamente, perché noi entreremo nel vivo della questione stessa. (Commenti). Non c’è nessuna ragione di rinviare. L’articolo 118…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma parliamo del 117!

LUSSU. Parlo di questione analoga. L’articolo 118 contempla la competenza della Corte costituzionale. Ora la Corte costituzionale potrà avere anche un aspetto diverso da quello fissato nel progetto; e noi subordineremo le nostre decisioni a quella che sarà la figura definitiva della Corte costituzionale, ma non vi è nessuna ragione al mondo perché si rinvii le discussioni. Lo stesso si dica per il referendum. È chiaro che sono questi problemi che vanno affrontati tutti immediatamente, e che non si deve rinviare nulla.

PRESIDENTE. Faccio osservare che c’è una proposta concreta di tutto il Comitato di coordinamento, unanime. (Commenti – Interruzione del deputato Miccolis).

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Vorrei far presente che siccome l’inceppo è costituito dal Senato, e nell’articolo si parla di proposta del Consiglio dei Ministri su deliberazione conforme della Camera dei senatori…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non c’è più il Consiglio dei Ministri; è il testo vecchio.

PRESIDENTE. Onorevole Ruini, la prego, anche lei, non interrompa!

PIEMONTE. …si potrebbe, per il momento, parlare genericamente di organi legislativi e procedere nella discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Piemonte, lei entra nel merito. Non stiamo discutendo l’articolo. Potrà fare la sua proposta quando passeremo all’esame dell’articolo.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Siccome si è parlato da parte dell’onorevole Tonello di insidia, io credo di aver diritto di replicare a lui, per assicurarlo che le insidie nella mia mente non esistono.

TONELLO. Chiedo di parlare. (Commenti).

MICHELI. Non aggiungo altro per lei!

Ho chiesto la parola per rispondere solamente al Presidente Ruini contestando quanto egli ha affermato, che cioè nella Costituzione nessun rinvio si è fatto. Onorevole Presidente, veda gli articoli accantonati in fondo al testo del progetto. Veda, inoltre, il titolo secondo «Capo dello Stato» ed il titolo terzo. Noi abbiamo rinviato tutti questi titoli, che per il nuovo regime e per la Costituzione ed il funzionamento del nuovo Stato repubblicano italiano erano importantissimi, per andare difilati alla Regione. Quindi i rinvii ci sono stati. Questo per la esattezza storica delle cose da me affermate e non per altro! Siccome le smentite (io ho parlato in modo piuttosto preciso) dànno fastidio anche a me, io respingo onorevole Ruini, la sua negativa e dico: Si ricordi che la prima parte (per non parlare di altre minori), per la quale si è fatto il rinvio è quella dei titoli, che ho ora citato, per parlare subito della Regione. Del resto faccio osservare che ieri un emendamento dell’onorevole Camposarcuno…

PRESIDENTE. Onorevole Micheli, non entri nell’esame dell’articolo, la prego!

MICHELI. Dico questo per dimostrare la consistenza e la verità della mia proposta. Io sono perfettamente a posto e mi perdoni l’onorevole Ruini se non posso consentire il suo richiamo in questa materia. L’onorevole Camposarcuno tendeva ad incardinare la competenza in materia del Consiglio di Stato a sezioni riunite. Quindi era un’altra forma. Allora non vi poteva essere, come qualcuno suggeriva, una mia invenzione per mandare le cose in lungo. Esisteva effettivamente nel fascicolo a stampa, che ci si presenta ogni giorno, un emendamento che affermava una cosa ben diversa, e quelli di noi che sono nell’incertezza se ammettere o no la Camera dei senatori, si sarebbero adattati ben volentieri a creare una competenza particolare al Consiglio di Stato, che ella presiede così degnamente, onorevole Ruini.

Dopo questo non ho altro da aggiungere (Applausi), lieto di ottenere il vostro applauso una volta tanto.

PRESIDENTE. Vi è dunque una proposta formale del Comitato, unanime, di rinviare la discussione dell’articolo 117 nel testo della Commissione. Le motivazioni sono state esposte dal Presidente della Commissione. I colleghi che hanno fatto obiezioni hanno esposto anch’essi i loro argomenti.

Pongo in votazione la proposta del Comitato, di rinviare cioè la discussione dell’articolo 117 a quando si sarà risolto il problema delle materie in esso toccate, sia pure per incidenza.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Dovremmo ora passare all’articolo 118. Da parte del Comitato unanime vi è però la proposta di rinviare anche l’articolo 118 per i motivi già espressi dall’onorevole Ruini. La proposta del Comitato dice testualmente:

«Rinviare l’articolo in quanto in esso si fa riferimento alla Corte costituzionale».

Onorevole Micheli, lei si era riservato di dire le ragioni per cui si opponeva al rinvio dell’articolo 118.

MICHELI. L’articolo 118 mi pare sia collegato con il 117, perché se si richiede che il Consiglio regionale debba essere rinviato evidentemente valgono anche qui le ragioni che si riferiscono all’articolo 118. Non insisto, per omaggio alla decisione dell’Assemblea nell’oppormi al rinvio di questo secondo articolo, per quanto, per le ragioni esposte, io non possa approvarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Comitato di rinviare la discussione dell’articolo 118.

(È approvata).

Una proposta di rinvio il Comitato fa anche per l’articolo 119. Esso propone, infatti, di rinviarlo all’articolo 124.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Voglio ribadire che qui non è un rinvio come gli altri due. Vi è un nesso fra il 119 e il 124. Vediamoli assieme, subito, o fra breve quando verrà in discussione il 124.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Io dico, per non fare una opposizione che potrebbe ad una parte dell’Assemblea sembrare sterile e infeconda, che si potrebbe anticipare la discussione dell’articolo 124 in sede di articolo 119. Ed allora, siccome l’articolo 124 dice: «Lo Statuto di ogni Regione è stabilito in armonia alle norme costituzionali, con legge regionale deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri ed a due terzi dei presenti; e deve essere approvato con legge della Repubblica», ciò che effettivamente il Comitato ritiene è che vi sia un collegamento tale da dovere sospendere anche questo. Siccome l’articolo 124 non ha collegamento con altri articoli, chiedo che per economia della discussione si discutano abbinati gli articoli 119 e 124; e credo con questo di venire incontro ai desideri del Comitato facendo conto di quella sua unanimità che una volta tanto ci è stata fatta sapere.

UBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Poiché in realtà si tratta di due articoli che si fondono in uno, tanto vale portare la materia dell’articolo 124 nell’articolo 119.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Porrò dunque in votazione la proposta di rinviare l’articolo 119 all’articolo 124.

MICHELI. La mia proposta era dello stesso tenore e deve essere essa messa in votazione.

PRESIDENTE. Quando c’è il rinvio, è questo che deve essere posto in votazione.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Vorrei rammentare all’Assemblea ed al Presidente della Commissione che i motivi che suggerivano il rinvio dell’articolo 119 non consistevano unicamente nell’affinità di questo articolo con il 124, bensì anche in un’altra considerazione che io feci presente stamani alla Commissione dei Diciotto, cioè il fatto che nell’articolo 119 c’è un riferimento ai principî stabiliti dalla Costituzione per il referendum nazionale. Ora, è difficile risolvere questa questione prima che si esamini se vi sarà il referendum esteso a tutta la Repubblica; perché è chiaro che se vi sarà il riferimento ad esso in questo punto potrà essere fatto; ma se non vi sarà una procedura qualsiasi deve essere prevista in questa sede.

So bene che vi è una proposta dell’onorevole Perassi per cui il riferimento non si farebbe alla procedura adottata per il referendum nazionale, bensì allo Statuto particolare delle Regioni. Ma su questo non tutti siamo d’accordo. Insomma vi è un dissenso, per cui io penso che la questione dell’esistenza o meno di un referendum nazionale deve essere pregiudizialmente risolta.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei fare osservare all’onorevole Laconi, che egli stesso, questa mattina, in Comitato, ha riconosciuto che per il referendum regionale vi possono essere ragioni in cui tutti sono unanimi anche se vi sono dubbi per il referendum nazionale. Non vi è dunque ragione di aspettare che la Costituzione stabilisca le norme per il referendum sulle leggi dello Stato.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Devo chiarire semplicemente che non mi riferivo a un legame fra il referendum regionale ed il referendum nazionale. Già stamani ho dichiarato che le questioni sono differenti, e si può prendere posizione in modo diverso. La questione che preoccupa è di procedura. Quando si parla di referendum, si deve pure o prevedere esplicitamente la procedura in questa sede o fare riferimento a una procedura nazionale prevista in altro luogo, o riferirsi allo Statuto. Sono tre tipi di proposte, ma perché si risolva la questione pregiudiziale di scegliere fra queste tre diverse proposte per la procedura, è evidente che dobbiamo conoscere i termini della questione; cioè conoscere se esiste o non esiste una procedura nazionale, se esiste o non esiste uno Statuto al quale fare riferimento. È una questione che non può essere risolta prima che siano risolte le due questioni pregiudiziali e che vi sia o non vi sia un referendum nazionale e che vi siano o meno gli statuti regionali. Per questo insisto non contro la proposta dell’onorevole Ruini, con la quale concordo, ma contro la proposta dell’onorevole Uberti e prego che si ritorni eventualmente a quella proposta che fu accettata stamane dal Comitato dei Diciotto. Votazione di principio per il referendum regionale, salvo l’approvazione dell’articolo nei suoi dettagli e nel suo contenuto procedurale.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Sono perfettamente d’accordo con la proposta fatta dall’onorevole Uberti che coincide colla mia dichiarazione. Ma desidero rappresentare all’Assemblea quello che è il mio pensiero. Si è parlato tanto di preoccupazioni; ne ha espresse il nostro Presidente della Commissione e ne ha espressa qualcuna anche il Presidente della nostra Assemblea; potrò averne ed esporne, se egli me lo permette, qualcuna anche io. La mia preoccupazione è questa: che noi dobbiamo arrivare a discutere con calma e serenità le questioni più importanti che sono inserite nella Costituzione e fra esse quella del referendum. La questione del referendum c’è; lo abbiamo visto discutere in tante occasioni, nei comizi elettorali, nei giornali; se ne è parlato spesso per tante ragioni; qui nell’articolo 119 è accennato di volo, ma non lo possiamo sorpassare. Ecco perché io temo che quando noi arriviamo all’articolo 124 con quei criteri, che ha già così opportunamente spiegati l’onorevole Laconi ed ai quali io in gran parte aderisco, quando si dice che lo statuto di ogni Regione è stabilito in armonia con le norme costituzionali precisamente e semplicemente e quando vedo che nell’articolo 124 di referendum non si parla…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. C’è…

MICHELI. Io ho il testo dell’onorevole Ambrosini…

PRESIDENTE. Quello è superato.

MICHELI. Me ne rincresce che si sia fatto senza opportuno richiamo. Ed allora, se così è, l’articolo 124 del nuovo testo, che sostituisce quello dell’onorevole Ambrosini, mi spinge a fare un’altra dichiarazione che io mi sarei astenuto dal fare per non inciprignire la discussione, ma che adesso devo fare di fronte alla presentazione del nuovo testo, ed è questa.

Sono parecchi mesi che noi discutiamo della Regione; abbiamo un testo sopra il quale abbiamo concretato tutti i nostri studi ed abbiamo informato le nostre discussioni. All’ultima ora, ci si presenta qui un gruppo (non dirò un blocco se la parola non piace) di articoli i quali vengono a cambiare in modo notevole e importantissimo tutto quello che è lo spirito informatore dello statuto che abbiamo in mano da quattro mesi. Io sento con molto piacere che il Comitato è unanime, non so però, se il Comitato avesse convocato la Commissione dei Settantacinque, se ci sarebbe stata la stessa unanimità. La Commissione dei Settantacinque è stata messa da tempo nel dimenticatoio. Io, per esempio, che ne faccio parte da qualche tempo, non sono stato convocato mai, mentre invece se avessi partecipato a questa sostituzione d’infante, avrei avuto l’occasione di esporre questi miei convincimenti allora e non li avrei portati qui col rammarico di far perdere (secondo alcuni, o di far guadagnare secondo il mio convincimento) del tempo all’Assemblea. Certo è che noi ci troviamo di fronte a 4-5 articoli nuovi, i quali congegnano diversamente da quello che era proposto, l’organizzazione regionale. Le Provincie sono state considerate in altro modo; l’articolo 123 elimina tacitamente le Regioni minori sorte ora con tante speranze e stabilisce una categoria di Regioni le quali non so che basi abbiano, se storica o tradizionale, perché il Comitato non si spiega: dobbiamo capire ed intuire noi. L’articolo 124 è quello appunto che parla incidentalmente del referendum. Ed allora io domando, illustrissimo signor Presidente, se sia consentito che noi siamo chiamati a discutere improvvisamente queste proposte cambiate all’ultima ora in questo modo, delle quali noi abbiamo avuto conoscenza in particolari confidenze di corridoio, alterne alle volte e contrastanti; e che vengono a cambiare in modo notevolissimo l’impostazione della discussione.

Ecco perché, o signori, io credo che di fronte a questo, sia opportuno, per lo meno, che se il Comitato ha diritto di fronte ad un emendamento che un deputato propone di chiedere 24 ore per poterlo esaminare e discutere, abbiamo il diritto anche noi di chiederne altrettante per potere esaminare tutta questa complessa materia variata nel modo che ho chiaramente spiegato.,

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l’onorevole Targetti. Ne ha facoltà.

TARGETTI. A me sembra che non ci possono essere dubbi sulla necessità di discutere insieme il disposto del 119 e quello del 124. Basta ricordare che nell’uno si parla dell’esercizio dell’iniziativa individuale e del diritto di referendum secondo gli statuti regionali, mentre di statuti regionali non si è ancora parlato. È l’articolo 124 che li prevede. Questi legami tra il 119 e il 124 sono evidenti e indissolubili.

Si può anticipare, come mi sembra abbia proposto l’onorevole Uberti, la discussione del 124? Mi sembra che a questa proposta osti una ragione procedurale insuperabile. Se si anticipa la discussione di un articolo, si viene ad impedire l’esercizio del diritto di presentare emendamenti all’articolo stesso. Oggi che si discutono articoli precedenti l’articolo 124, chi si proponga di presentare emendamenti a quest’articolo, non ha l’obbligo di essere presente. Ma gli si toglierebbe questo diritto se si discutesse l’articolo immediatamente. Si può, insomma, posporre la discussione di un articolo, ma non anticiparla.

In quanto alla proposta dell’onorevole Laconi, di limitarci in questo momento della nostra discussione ad una affermazione del principio sia dell’esercizio dell’iniziativa individuale sia dell’esercizio del diritto di referendum, neppure questa mi sembra accettabile. Non siamo in tema di discussione generale; non siamo quindi in una sede, in cui si possa affermare un principio o l’altro, in un ordine del giorno. Noi stiamo approvando articoli di legge, stiamo facendo la Costituzione.

Quindi, non vi è possibilità di andare incontro alla proposta dell’onorevole Laconi.

Bisogna rassegnarsi a rimandare la discussione dell’articolo 119 al momento in cui discuteremo l’articolo 124.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. All’onorevole Micheli devo dire che i Settantacinque non sono stati convocati per questa semplicissima ragione: quando cominciò la discussione del progetto di Costituzione presentato all’Assemblea, i Settantacinque proposero, essi stessi, e l’Assemblea confermò, con particolare deliberazione, che, per agevolare il ritmo dei lavori, il Comitato dei Diciotto avrebbe funzionato in luogo dei Settantacinque, pronunziandosi sugli emendamenti.

Tutte le mattine io convoco i Diciotto; alle volte ne intervengono pochi. Se fossero Settantacinque, come potrebbe funzionare il Comitato?

Non facciamo, quindi, questioni che non esistono.

L’onorevole Micheli ha parlato di metodo strano del Comitato, il quale propone all’ultim’ora degli emendamenti.

Intendiamoci bene! È l’Assemblea: essa propone continuamente emendamenti; di questi emendamenti, secondo l’onorevole Micheli, il Comitato non dovrebbe tener conto.

MICHELI. Non è vero.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Per non decidere su due piedi e per dar modo all’Assemblea di riflettere, il Comitato, esaminati gli emendamenti, ed in occasione delle riflessioni che sollevano, formula esso stesso emendamenti alle sue prime proposte. Se non lo facesse, non terrebbe conto del lavoro dell’Assemblea. Le nuove formule vengono subito comunicate all’Assemblea per evitare discussioni tumultuose ed eventualmente sospensive per riesami.

Nel tema che oggi consideriamo, si sono presentati due emendamenti: uno dell’onorevole Perassi e l’altro dell’onorevole Mortati.

Il Comitato, nel desiderio di raggiungere un largo consenso e di perfezionare sempre le sue proposte, ha accolto sostanzialmente questi due emendamenti. A pagina 11 del fascicoletto di emendamenti che avete sott’occhio c’è l’emendamento Perassi, che è stato in gran parte accettato dal Comitato. Stamattina l’onorevole Mortati ha proposto un emendamento che non è stato ancora pubblicato, ma ne abbiamo tenuto conto. Facciamo tutti gli sforzi per rendere rapida e coordinata una discussione che diventerebbe caotica coi metodi dell’onorevole Micheli.

Lasciando stare i duelli sulla procedura, potremmo discutere subito gli articoli che riguardano le Province ed i Comuni: ne abbiamo parlato per due mesi e c’è una serie di emendamenti che potremo discutere in tutta tranquillità. Vi è poi il pensiero della Commissione che, come resumé, tenendo conto degli emendamenti stessi, ha formulato un suo nuovo testo. Dedichiamo a tale materia la giornata di oggi; quando saremo all’articolo 124, riprenderemo la questione degli statuti e del referendum.

PRESIDENTE. Abbiamo dunque una proposta conciliativa dell’onorevole Ruini. Come l’Assemblea ha udito, da tre diverse parti è stata sostenuta la tesi del rinvio: l’onorevole Micheli, perché non ha avuto tempo di prendere visione del nuovo testo, ritiene che è un diritto riconosciuto di poterlo esaminare; l’onorevole Targetti, per motivi di procedura; c’è poi la proposta del Comitato. L’onorevole Laconi, per parte sua ha fatto una proposta transattiva.

Io ritengo, d’accordo con l’onorevole Targetti, che non sia questa la sede per votare un principio. Siamo davanti a degli articoli e dobbiamo decidere in merito a questi articoli.

C’è poi la proposta dell’onorevole Uberti, che si differenzia da una proposta di rinvio più o meno lunga. Egli propone di affrontare subito, senz’altro, l’esame dell’articolo 124, nel quale è assorbito l’esame dell’articolo 119, ma poiché ci troviamo di fronte a una proposta formale di rinvio da parte della Commissione, e questa proposta non ammette emendamenti, la pongo in votazione. Con ciò mi pare che anche l’onorevole Micheli veda sodisfatto il suo desiderio di aver tempo per esaminare il nuovo testo.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Micheli, volevo mettere in votazione questa proposta di rinvio, se lei permette.

MICHELI. Io non debbo permetterle nulla, onorevole Presidente. Poiché posso aver usata qualche parola più ardita e conclusiva di quella che il Presidente della Commissione mi ha attribuita, debbo dire che non volevo nemmeno lontanamente assumere la sua funzione (Si ride) in alcun modo. Volevo avvertire solo questo: la situazione per me è questa: ci sono proposte di rinvio per tre articoli.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma per due articoli è stato già deciso!

MICHELI. Ad ogni modo c’erano proposte per tre articoli. Per i primi due è stato votato. Per il terzo articolo, c’è la proposta dell’onorevole Uberti, di riunire la discussione nell’articolo 124. Ma, la mia decisione è indipendente da questi tre articoli, perché si riferisce agli articoli 120, 121, 123 e 124. Quindi, mi riservo di svolgere la mia proposta a questo riguardo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di rinvio della discussione dell’articolo 119 a quando si discuterà l’articolo 124.

(È approvata).

Si dovrà ora passare all’esame degli articoli 120 e 121 secondo il nuovo testo proposto dalla Commissione.

Ricordo all’Assemblea che il testo dell’articolo 120 del progetto era del seguente tenore:

«La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.

«Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate da Corpi elettivi nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica».

Vi era poi il successivo articolo 121, così formulato:

«Il Comune è autonomo nell’ambito dei principî fissati dalle leggi generali della Repubblica.

«Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni o modificate le circoscrizioni esistenti».

Il Comitato di redazione presenta ora il seguente nuovo testo in cui i due articoli sono unificati:

«Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano i compiti e le funzioni.

«Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

«La istituzione di nuove Province è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate.

«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Io ho da ripetermi un po’ perché effettivamente non è una cosa nuova quella che si presenta. L’onorevole Presidente della Commissione ha detto: Noi del Comitato facciamo quello che possiamo; esaminiamo gli emendamenti, veniamo incontro ai colleghi in quanto è possibile e cerchiamo di coordinare il pensiero nostro con quello degli altri presentando un nuovo testo. Questa è una innovazione geniale senza dubbio, perché viene da una mente che veramente ha qualcosa di più della genialità, ma effettivamente non è il sistema al quale noi vecchi parlamentari siamo abituati. Noi abbiamo un testo sul quale discutiamo, sul quale ci prepariamo, e sul quale presentiamo i nostri emendamenti. Ecco perché do perfettamente ragione all’onorevole Targetti, quando dice che noi non possiamo mettere un articolo al posto di un altro perché verremmo a toglierci il diritto di presentare emendamenti, in quanto che l’unione di due articoli, uno antecedente e l’altro posteriore, sminuisce quasi questo diritto. Tutti gli emendamenti presentati su questi articoli verrebbero a decadere. Non ho difficoltà quindi ad aderire a questo concetto, che è di larga affermazione della libertà parlamentare. E questo è quello che ci capita oggi, in quanto che il Comitato avrà fatto benissimo a fare quello che ha fatto, avrà fatto anche opera meritoria, ma un poco di merito dovremo averlo anche noi. E per giungere a questo, aderisco a quanto ha detto l’onorevole Targetti, che se non è il rovescio della medaglia, poco manca, cioè che si diminuisce la nostra facoltà di presentare emendamenti, eliminando di un colpo tutti quelli che sono già stati presentati

Ora, se c’è un punto nel quale è stato sminuito e modificato il progetto predisposto dalla Commissione dei Settantacinque, cioè il progetto Ambrosini, è proprio quello della Provincia.

La Provincia, nel progetto Ambrosini, restava come l’organo di decentramento. Oggi è rimasta quella che è, e non si sa bene ancora quali altre facoltà e competenze ad essa si intende e si voglia aggiungere. Quindi è un ente a linee nuove da definire. Il Comitato si è dato conto di questo, e nelle sue adunanze (limitate a cinque o sei persone, che si alternano secondo gli impegni; i Settantacinque non si convocano per le ragioni addotte dal Presidente della Commissione – e per questo egli è autorizzato a ritenere che se i Diciotto non arrivano, i Settantacinque si troverebbero ancora meno nel numero necessario –) ha predisposto questo nuovo articolo, che parla delle Province e dei Comuni come enti autonomi. Ora, questo articolo è il primo di quelli che riformano tutto quello che noi abbiamo avuto dinanzi, per quattro, cinque mesi, per la discussione. Non dico di essere contrario alla nuova impostazione. Solamente bisognerà vedere cosa si debba fare.

Io voglio pregare i colleghi del Comitato di non aversene a male, ma noi siamo molto meno pratici, avveduti e sapienti in queste amministrative vicissitudini, da poter correntemente approvare da un momento all’altro il completo mutamento della impostazione in un problema così difficile e grave come quello che riguarda la funzione della Provincia nella nuova organizzazione regionale dello Stato unitario.

Quando il Presidente dice che di questo io debbo ancora prendere visione, si sbaglia, perché la visione si prende subito, in un batter d’occhio, ed io ho la vista ancora buona, signor Presidente; ma qui si tratta non di vedere, ma di osservare, di esaminare e di studiare in profondità, perché ogni parola ha la sua importanza, e può avere un notevole riferimento per il domani.

Questo è servito nell’Assemblea a correnti divergenti al riguardo come un compromesso fra il pensiero dei regionalisti più accesi, e quello di coloro che non possono e non vogliono dimenticare lo statalismo antico.

FUSCHINI. Sono piccole fiammelle.

MICHELI. Poco illuminano esse, e necessita che in questa gara di compromesso, ciascuno veda cogli occhi suoi, ma ciascuno di noi sa come quattro occhi vedano ancora meglio di due. Ecco perché io domando che sopra la questione tuttora controversa, almeno nella pratica applicazione, si debba riflettere bene. Non credo di avere detto nulla di men che opportuno sopra questo articolo 123 per cui tanto reo tempo di volse.

Noi siamo stati mandati dalle nostre popolazioni per introdurre questi liberi sensi di nuova vita e questa necessità di rivolgimento nella organizzazione dello Stato, e dopo tante discussioni ci crediamo di essere giunti in fondo quando ci troviamo di fronte ad un articolo che con bel garbo rimanda tutto a quel paese! Onorevoli colleghi, noi abbiamo il diritto di parlare alto e forte e dire: discutiamo. L’Assemblea potrà respingere, se crederà. Io ho detto quello che in coscienza dovevo dire. L’Assemblea voterà come crede.

Questo concetto del referendum è troppo importante per essere sfiorato appena. Se noi crediamo di ammetterlo o di non ammetterlo, ed in caso affermativo si dovrà stabilire come congegnarlo, ciò deve avvenire dopo esauriente discussione e non con una semplice presentazione e relativo rinvio di tre articoli presentati qui all’ultimo momento con una forma alla quale io mi ribello.

RUINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Presidente della Commissione per la Costituzione. L’onorevole Micheli chiede forse una sospensiva?

Se noi non avessimo avuto lo scrupolo di presentare questo foglietto di carta che esprime il nostro pensiero sugli emendamenti presentati, e che cerca di incanalare la discussione, l’onorevole Micheli non avrebbe detto niente. Io domando perdono di essere andato incontro, per deferenza all’Assemblea, e di aver disposto che questo foglio fosse pubblicato e distribuito. Qualcuno mi ha detto: tu non dovevi pubblicarlo, bastava che tu esprimessi il pensiero della Commissione a voce, dopo di che si poteva discutere e votare. Ma nessuno vieta di discutere ancora finché si vuole, sebbene sia un tema già discusso e forse ridiscusso. Ripeto, esaminiamo subito, senza fare ostruzionismi, il 120 e il 121.

MICHELI. Facciamo il 120 e il 121, io non mi oppongo: ma temo che questo possa spostare le basi della discussione.

PRESIDENTE. Chiedo all’onorevole Micheli se concretamente egli fa la proposta, come emendamento, di riprendere il vecchio testo della Commissione, perché desidero precisare che io stesso replicate volte ho pregato l’onorevole Ruini di procedere in questo lavoro di considerazione, valutazione e riordinamento degli emendamenti, affinché non avvenisse ciò che nei primi tempi del nostro lavoro avveniva, che cioè al momento in cui si doveva affrontare un testo conclusivo, ci si convinceva di non poterlo redigere.

D’altra parte, questo è il lavoro che abbiamo deferito, che l’Assemblea ha deferito, al Comitato di coordinamento.

Come già altre volte è avvenuto prima della seduta di oggi, i membri dell’Assemblea hanno pieno diritto di riprendere in proprio nome il vecchio testo presentato dalla Commissione e proporlo come emendamento.

Quanto alla questione di principio, mi permetto ricordare che l’Assemblea ha votato l’articolo 107, nel quale la conservazione della Provincia nella forma attuale è stata formalmente stabilita. L’articolo 107, approvato dall’Assemblea, dice: «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni». Votando questa formulazione, è evidente che l’Assemblea ha annullato quel particolare allineamento della Provincia che, invece, la Commissione dei Settantacinque aveva accettato nella sua formulazione iniziale.

Il problema è quindi risolto in via di principio, e oggi si tratta di passare alle forme pratiche di attuazione.

Quindi, le preoccupazioni dell’onorevole Micheli non rispondono più ad una situazione di fatto, sicché, se l’Assemblea lo ritiene, si può passare alla discussione degli articoli 120 e 121.

MICHELI. Può darsi, e senza dubbio è, che l’Assemblea ha ritenuto nell’articolo cui ella ha accennato, di votare la conservazione della Provincia. E siccome in quella occasione ho espresso, sia pur brevemente, il mio pensiero non so se a questa votazione si possa dare l’estensione a cui arriva il nostro Presidente, perché effettivamente la Provincia era considerata anche nell’antico testo, ma come ente di decentramento; ora non siamo ancora entrati a discutere come possa essere effettivamente congegnata la Provincia, in base a tale deliberazione.

PRESIDENTE. Se lei riprende il verbale, sommario o stenografico, della seduta, potrà constatare che la Provincia è stata in quel momento voluta e decisa dall’Assemblea, non come organo di decentramento amministrativo, ma come un ente autonomo, autarchico.

MICHELI. Autonomo sì, ma non autarchico.

TONELLO. Autonomo è più che autarchico.

MICHELI. Ma è tutto diverso il significato.

FUSCHINI. Ma questa è una discussione sul merito!

MICHELI. Non facciamo né aggiunte né diminuzioni; quello che è, è. Ci sono i verbali.

PRESIDENTE. Onorevole Micheli, lei sta facendo una discussione sul merito: restiamo al problema di procedura. È una questione di procedura e non di merito.

MICHELI. È una questione di procedura; ma effettivamente, per forza di cose, nella procedura c’è nascosto un pochettino di merito.

PRESIDENTE. Ma non bisogna che prevalga il merito sulla procedura.

MICHELI. Ma se affiora di per sé il merito!

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma lei, onorevole Micheli, ha già accettato il criterio di accedere alla discussione degli articoli 120 e 121.

MICHELI. Sul testo antico della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma non esiste più il vecchio testo.

PRESIDENTE. Onorevole Micheli, può presentare, come emendamento, il vecchio testo della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma se l’onorevole Micheli presenta, quale suo emendamento, il vecchio testo della Commissione degli articoli 120 e 121, lo prego di tener conto di quanto dell’articolo 120 è stato trasferito nell’articolo 112.

L’articolo 120 diceva che «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento».

Questo disposto lo abbiamo già contemplato nell’articolo 112 dove, parlando della Provincia, su proposta dell’onorevole Mortati, l’Assemblea ha votato che normalmente la Regione esercita le sue funzioni attraverso la Provincia.

Quanto al secondo comma, esso diceva: «Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite giunte nominate dai corpi elettivi, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica». Ma, evidentemente, anche questo è caduto, quando abbiamo stabilito di conservare le Province come enti autonomi.

L’articolo 120 quindi non è più da discutersi e sei lei, onorevole Micheli, vuol tornare al vecchio testo, la sua proposta equivale a rimettere in questione ciò che è stato già deciso.

LUSSU. Ma questo problema non è stato mai affrontato; qui si tratta di circoscrizioni provinciali.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma se è passato integralmente! Evidentemente l’aver stabilito che rimane la Provincia costituisce un insieme di problemi che gli articoli 119 e 121 nella nuova formulazione considerano. Il problema è qui. Io non saprei dunque come si possa ripescare una disposizione che già è stata inclusa in altri articoli. Se lei vuole, onorevole Micheli, la faccia pure sua, ma io mi alzerò e dirò che si tratta di materia già acquisita alla Costituzione.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Chiedo scusa, ma non intendevo già di prendere la parola sulla discussione generale, perché ritenevo che i colleghi i quali non hanno fatto parte della Sottocommissione avessero essi il diritto di parlare e noi di tacere. Ma se ora mi trovo sorpreso da fatti improvvisi e strani, è evidente che sento in coscienza il dovere di intervenire. Come mai dunque viene soppressa la discussione intorno ad una questione…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma, onorevole Lussu, la discuteremo in sede di articolo 120 e di articolo 121.

LUSSU. Mi dispiace, ma la questione non è stata affrontata ed io credo che noi abbiamo il diritto di parlarne. (Commenti).

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, mi permetta. Mi pare, a sentirla, come a sentire anche altri colleghi, che qualcuno voglia intendere che gli articoli 120 e 121 siano già senz’altro acquisiti senza discussione. Tutte le cose, infatti, che lei dice e che prima diceva l’onorevole Micheli costituiscono i motivi o gli argomenti o le tesi che saranno sostenute in quella sede.

LUSSU. Il mio intervento è originato, onorevole Presidente, da quanto ha detto l’onorevole Ruini.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma no.

PRESIDENTE. Desidererei chiarire la questione. Abbiamo un resoconto sommario n. 164, che potrà essere controllato e confrontato sulla base del resoconto stenografico. Comunque, per intanto, dal resoconto sommario della seduta del 27 giugno 1947 risulta che tutti gli argomenti che in questo momento preoccupano gli onorevoli colleghi, tutte le dichiarazioni e le proposte che si vogliono fare per gli articoli 120 e 121 sono già state fatte presenti.

L’onorevole Micheli, in quella seduta, ha parlato, in sede di dichiarazione di voto, contro la formulazione che includeva la Provincia fra le suddivisioni dello Stato, proprio con gli argomenti che in questo momento ha brevemente accennato. E l’onorevole Lussu, a sua volta, ha proprio trattato di questa questione, ampiamente, in quella sede. Ciò nonostante l’Assemblea, anche dopo una dichiarazione di voto dell’onorevole Piccioni, ha votato quella formula che ho detto poco fa, con quel preciso significato.

Quindi, non è vero che noi ci troviamo di fronte ad una questione nuova: noi abbiamo una decisione presa. Secondo le norme generali, una decisione presa è acquisita; ed è naturale che il Comitato di coordinamento valuti oggi gli emendamenti e li svolga in relazione a quanto già acquisito da quella decisione avvenuta. E pertanto, dato che l’Assemblea ha deciso che le Province restino, e restino con quella particolare caratteristica, oggi noi possiamo passare all’esame degli articoli 120 e 121 nel nuovo testo proposto dalla Commissione. Direi anzi che, se come emendamento – e lo diceva già l’onorevole Ruini – si volesse proporre la vecchia formulazione che escludeva questo carattere della Provincia, e che la rappresentava appunto semplicemente come una base di decentramento della Regione, noi non potremmo prendere in esame questo emendamento che andrebbe contro una decisione che è già stata presa. E, come si sa, il Regolamento esclude che sotto forma di emendamenti ad articoli successivi si possa inficiare una decisione già formalmente votata dall’Assemblea.

Mi pare, onorevoli colleghi, che possiamo comunque decidere – se c’è una proposta formale di rinvio – se il rinvio debba farsi; oppure se dobbiamo esaminare il testo degli articoli.

Se nessuno presenta una proposta formale di rinvio, si passerà senz’altro all’esame del testo degli articoli 120 e 121.

CODIGNOLA. C’è una proposta di rinvio. Si stanno raccogliendo le firme.

PRESIDENTE. La proposta può farla lei personalmente; non ha bisogno di firme.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma che cosa significa il rinvio?

PRESIDENTE Avverto l’Assemblea che gli onorevoli Camposarcuno, Codignola ed altri hanno fatto pervenire alla Presidenza una richiesta di rinvio della discussione sugli articoli 120 e 121, nonché sul relativo testo unificato proposto dal Comitato di redazione. La richiesta si basa sull’articolo 90, quinto comma, del Regolamento, che prevede il rinvio esclusivamente di ventiquattr’ore.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Io chiederei che i colleghi i quali hanno proposto il rinvio di ventiquattr’ore dicessero le ragioni di questa loro proposta.

FUSCHINI. Si dovrà studiare il nuovo testo…

TARGETTI. Non si tratta di un testo presentato all’ultima ora. La dizione di oggi è un po’ diversa da quella che già figurava negli stampati antecedenti, ma l’argomento è ben conosciuto.

PRESIDENTE. L’onorevole Camposarcuno, primo firmatario della richiesta di rinvio, ha facoltà di parlare.

CAMPOSARCUNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo pomeriggio, venendo alla Camera, abbiamo visto un po’ sconvolto tutto quello che era stato in precedenza scritto ed anche un po’ discusso intorno alla Regione. Anzi, noi che avevamo studiato gli articoli proposti dalla Commissione, articoli non improvvisati, articoli sui quali noi avevamo portato il nostro esame, sui quali noi avevamo presentato i nostri emendamenti, abbiamo veduto questi articoli all’improvviso, senza alcun motivo…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma come senza alcun motivo!

CAMPOSARCUNO. …presentati completamente modificati alla discussione. Noi ci preoccupiamo soprattutto di questi articoli 120 e 121 e poi di quel famoso articolo 123.

FUSCHINI. Di quello facciamo un’altra questione.

CAMPOSARCUNO. Non si può negare che questo nuovo testo dei due articoli 120 e 121 formula proposte concrete nuove, sulle quali penso che i deputati abbiano il diritto ed il dovere di portare l’esame e di proporre eventuali emendamenti.

FUSCHINI. Ci sono già.

CAMPOSARCUNO. Ma ci sono sul vecchio testo, tanto è vero che quando ci siamo trovati dinanzi ai nuovi articoli proposti dal Comitato di coordinamento, ci si è detto che chi non aveva presentato emendamenti su questo nuovo testo, non aveva il diritto di discutere gli emendamenti presentati sulla base dei vecchi articoli.

Ora io mi domando, e domando soprattutto a quelli che non sono nuovi della vita parlamentare: l’articolo 90 del Regolamento della Camera dice: «Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno ventiquattr’ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono».

Questo articolo che si dovrebbe discutere, cioè il nuovo testo degli articoli 120 e 121, è stato presentato nel pomeriggio di oggi 17 luglio. Penso che noi abbiamo il diritto di poterlo esaminare e di essere quindi messi nei termini per presentare eventuali emendamenti.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Attenda un momento, la prego, onorevole Targetti.

Onorevole Camposarcuno, tanto perché si chiariscano bene le ragioni di queste varie prese di posizione, che hanno carattere procedurale ma che tuttavia è interessante fissare, faccio osservare che ella ha presentato un emendamento al nuovo testo il che significa che non le è mancato completamente il tempo di esaminare questo nuovo testo!

In secondo luogo desidero osservare che la prima parte, che è quella che dà luogo a tutte le preoccupazioni, del nuovo testo dell’articolo 120 e 121 è ripresa dal testo precedente che era stato presentato 1’8 luglio; e che pertanto un semplice confronto del testo dell’8 luglio con questo di oggi sarebbe sufficiente a dimostrare che non ci sono proposte nuove a questo proposito. C’è qualche modificazione di parole, e non di concetti.

TARGETTI. Rinuncio a parlare, perché volevo dire quello che ha detto ora il signor Presidente.

CAMPOSARCUNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPOSARCUNO. È vero che ho presentato un emendamento al nuovo testo dell’articolo 123; ma era tale da potersi scrivere in un minuto. Il contenuto di quell’emendamento è l’espressione della passione ardente e indomita dei miei molisani, di tutti i molisani e non solo di quelli che mi hanno eletto alla Costituente. Sostituire alle parole «Abruzzi e Molise» la parola «Molise» non richiedeva né studio, né attenzione, né termini di sorta. (Interruzioni).

Quando io leggo il testo dell’articolo 123 del progetto di Costituzione che considera il Molise come Regione a sé stante, così come era stato proposto dalla seconda Sottocommissione e quando leggo alla pagina 131 del progetto stesso una nota che dice: «Su questo testo, proposto dalla seconda Sottocommissione, la Commissione, in seduta plenaria, ha sospeso ogni decisione, in attesa che siano raccolti gli elementi di giudizio mediante la inchiesta in corso presso gli organi locali delle Regioni di nuova istituzione»; e mi risulta che su questo argomento non c’è stata nessuna discussione, che la Commissione dei Settantacinque non è stata convocata e, di conseguenza, non s’è trattato affatto, sino ad oggi, un problema di sì grande importanza, mi domando se è cosa che può far piacere vedere in un pomeriggio, all’improvviso, mutate o soppresse le Regioni, non sappiamo ad opera di chi, come se si trattasse di cose di nessun rilievo. (Interruzioni).

Io sono stato sempre parco di parole in questa Assemblea; ho avuto premura di parlare soltanto nel momento opportuno ed in caso di necessità. Ma quando appaiono problemi che toccano vivamente, in modo così decisivo ed irrimediabile le popolazioni rappresentate, alzo fieramente la mia voce in difesa del mio Molise. Questo è un mio diritto e soprattutto un mio dovere. Quell’emendamento che mi ha ricordato il Presidente si poteva scrivere in un minuto, come ho detto. Io ho presentato sul problema regionale tanti emendamenti e sono riuscito a discuterne solo alcuni, perché quando sono venuto all’Assemblea ho trovato sovente un nuovo testo proposto dalla Commissione; e mi si è detto sempre che i miei emendamenti non si potevano discutere perché gli articoli erano stati mutati. Questa è stata la sorte non lieta di tutti noi, onorevoli colleghi.

Ora, quando vedo il nuovo testo degli articoli 120 e 121 e 123, io dico che ho il diritto ed il dovere di esaminarlo e con tutto il tempo che mi consente il Regolamento della Camera. (Approvazioni).

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi dispiace dover ritornare su questo argomento; ma è stato detto qui, dall’onorevole Camposarcuno che ci siamo divertiti a fare e a disfare. Facciamo presente questo: noi abbiamo presentato dei testi; è venuta una selva di emendamenti. Se avessimo dichiarato che non tenevamo conto di nessun emendamento e lasciavamo cadere tutto, che cosa avrebbe detto l’Assemblea? Noi abbiamo seguito doverosa norma di riguardo verso l’Assemblea. Quindi non è affatto permesso che lei, onorevole Camposarcuno, possa accusarci di aver fatto così a capriccio dei continui cambiamenti. I cambiamenti sono stati fatti tenendo conto degli emendamenti dell’Assemblea.

Veniamo alla questione che l’onorevole Camposarcuno ha toccato più direttamente. Egli ha parlato dell’articolo 123. Il Comitato dei Settantacinque aveva deciso di fare una inchiesta e di riprendere poi la questione. Essendo stato stabilito dal Comitato dei Settantacinque che i suoi poteri erano trasferiti ai Diciotto, i Diciotto erano perfettamente in diritto e in dovere di esaminare essi queste questioni da decidere.

Stamattina c’è stata una discussione in seno ai Diciotto. Di questi, alcuni erano favorevoli al mantenimento del testo dell’antico progetto, altri volevano rinviare. È noto, onorevole Camposarcuno, che ci sono otto emendamenti che volevano rinviare ad una futura legge ogni decisione quali saranno le Regioni. (Interruzione del deputato Camposarcuno). Questa tesi non è prevalsa. C’erano altri emendamenti, quattro o cinque, che chiedevano di stabilire che per ora le Regioni dovevano essere quelle tradizionali e che dopo si sarebbe proceduto alla modifica. Questa tesi è venuta in votazione ed ha prevalso, contro il mio voto.

Ora io dico: cosa volete di più democratico e di più corretto? I Diciotto si sono pronunciati in questo senso. Voi, come Assemblea, potete benissimo distruggere questa deliberazione. Ma c’è bisogno di nuovi elementi? Che cosa è questo dire: vogliamo rinviare? Il Comitato ha esercitato il suo diritto e il suo dovere: l’Assemblea decida.

Aggiungo di più, onorevole Camposarcuno: qui non c’è questione di parte, perché la tesi che è prevalsa l’hanno votata tutti quelli che erano della sua parte. Quindi è inutile voler vedere delle manovre. L’hanno votata proprio quelli che sono stati favorevoli alla Regione. Quando verremo all’articolo 123, esporrò le ragioni che sono state dette in Comitato.

Voi conoscete la questione nel modo più perfetto; discuterete e delibererete.

Veniamo alla proposta di rinvio degli onorevoli Camposarcuno e Codignola.

È un diritto che quando un dato numero di deputati propone il rinvio dell’emendamento, si accolga la richiesta. Ma io chiedo all’onorevole Codignola: è proprio necessario? Anche queste, non sono questioni che abbiamo esaminato da tempo? Cosa c’è di nuovo? Nell’articolo presentato otto giorni fa, dicevamo: «Le Province e i Comuni sono autonomi nell’ambito dei principî fissati, ecc.». E questo è conservato. Nell’articolo presentato stamani, tenendo conto degli emendamenti presentati si è aggiunto qualche cosa. Come voi potevate accettare o respingere l’emendamento, accetterete o respingerete questa decisione della Commissione. Quindi, pregherei i proponenti di rinunziare alla loro domanda di rinvio. Discuteremo sul merito e l’Assemblea deciderà se accettare o meno l’articolo.

Che cosa c’è da meditare ancora su questioni che ormai sono state sviscerate mille volte?

Se si mantiene la proposta di rinvio, evidentemente, in base al Regolamento, dovremo rinviare e allora discuteremo questa sera stessa se si debba rimandare il 122 ed affrontare il 123. Invece io credo sia opportuno esaminare la questione dell’autonomia provinciale e regionale. Deciderete come volete. Ma che cosa vogliamo ancora rinviare dopo che se ne è parlato tanto tempo?

Iniziamo la discussione!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo una domanda dell’onorevole Camposarcuno, ed altri per rinviare l’esame dell’articolo 120 e seguenti; il che vuol dire di tutti gli articoli proposti dalla Commissione.

Pertanto mi sento in dovere di esaminare con una certa attenzione questa richiesta anche se dovessi giungere ad una conclusione che non corrisponde alla prima affermazione che ho fatto. Esaminando la richiesta, mi sono posto questa domanda: in realtà il nuovo testo della Commissione rappresenta un articolo aggiuntivo? Ed ho risposto: No, non è un articolo aggiuntivo. Rappresenta un emendamento? No, non è un emendamento. È un nuovo testo, il che è una cosa completamente diversa. Ora, l’articolo 90 del Regolamento, al suo quinto comma, parla specificatamente di articoli aggiuntivi e di emendamenti e pertanto io non dico che non debba essere tenuto conto di questa domanda di rinvio, ma che essa debba essere considerata come una domanda sulla quale l’Assemblea decide e non come una domanda che automaticamente porta ad una conseguenza. Mi pare che questa mia interpretazione non pecchi, o non pecchi eccessivamente, quanto meno; e perciò, onorevoli colleghi, considero questa nuova domanda di rinvio eguale alla domanda di rinvio sulla quale l’Assemblea ha votato poco fa.

MICHELI. Onorevole Presidente, l’accetta come domanda di rinvio? Perché diversamente si dovrebbe fare la questione se il nuovo testo non entri, per analogia, fra quelli che sono contemplati dall’articolo 90 del Regolamento.

PRESIDENTE. È evidente che il comma quinto di questo articolo del Regolamento si preoccupa di creare al Governo o alla Commissione alcune garanzie nei confronti di improvvisi emendamenti o formulazioni presentati da membri dell’Assemblea. In questo caso, invece, la situazione si capovolgerebbe e il Regolamento verrebbe invocato come una salvaguardia dell’Assemblea o di alcuni membri dell’Assemblea nei confronti di una iniziativa della Commissione, con uno spirito diverso cioè da quello che ha ispirato l’articolo 90.

Comunque, se l’interpretazione che ho data è riconosciuta valida, porrò in votazione la richiesta di rinvio e se questa viene accettata, sarà tolta la seduta.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. È una questione di Regolamento. Se la Commissione non cambiava le cose…

PRESIDENTE. La prego, non facciamo recriminazioni. Ponga la questione nei suoi termini esatti.

LUSSU. Io credo che l’interpretazione che il Presidente ha data non sia esatta. Credo che questo testo nuovo sia ancor più che un emendamento, e quindi dia ancor maggiore diritto a che sia chiesto il rinvio.

PRESIDENTE. Il rinvio può essere chiesto, ma deve essere deciso dall’Assemblea.

LUSSU. Io sostengo, ripeto, che questo è un emendamento. Infatti si riferisce ad articoli nei quali l’emendamento rivive ancora e non è un totale capovolgimento o una trasformazione. In termini letterari, siamo di fronte ad un emendamento vero e proprio e pertanto non si può mettere ai voti di fronte all’Assemblea se dovrà esserci o no il rinvio.

Il rinvio è automatico. Me ne duole per la Commissione, ma nessuno di noi le ha dato talmente carta bianca, da poter essa presentare un testo totalmente nuovo, al quale noi non eravamo preparati. La responsabilità ricade sulla Commissione.

PRESIDENTE. Le ragioni dei proponenti il rinvio sono state ampiamente svolte.

Hanno parlato gli onorevoli Camposarcuno e Lussu, cioè due dei firmatari della richiesta; e quindi ognuno, che si sia convinto della validità delle loro ragioni, può esprimere il proprio giudizio, votando a favore del richiesto rinvio.

LUSSU. Non si può mettere ai voti.

PRESIDENTE. Io, invece, lo porrò ai voti; perché, in definitiva, la interpretazione del Regolamento, quando vi sono casi controversi, è rimessa al Presidente. In questo caso, poi, non decido di autorità, perché l’Assemblea è chiamata essa a decidere del rinvio. (Interruzione del deputato Lussu).

Voci a sinistra. Basta! Basta!

LUSSU. Non basta affatto! Con questo sistema, con un colpo di maggioranza si può sopraffare la minoranza e il Regolamento.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che il Regolamento ha braccia molto larghe e permette anche di trovare un arbitro della questione.

L’articolo 85, infatti, dice che, quando un deputato fa appello al Regolamento, è la Camera che decide di questo appello.

Io do un’interpretazione dell’articolo 90; lei, onorevole Lussu, si appella contro la mia interpretazione; l’Assemblea decide.

Pertanto, porrò all’Assemblea il quesito.

MICHELI. Chiedo di parlare.

Voci a sinistra. Basta! Basta!

PRESIDENTE. Su che cosa chiede di parlare?

MICHELI. Domando che il signor Presidente abbia la compiacenza di annunciare in modo preciso la questione, in modo che si possa comprendere qual è l’appello al Regolamento, sopra il quale noi dobbiamo votare. (Interruzione del deputato Nobili Tito Oro).

Lei lo sapeva già onorevole Nobili. Io no: sono in ritardo forse anche perché non posso fruire dei consigli del suo vicino onorevole Dugoni. (Si ride).

PRESIDENTE. Preciso la questione. L’onorevole Camposarcuno ed altri, appellandosi al quinto comma dell’articolo 90 del Regolamento, chiedono che la discussione di questi articoli sia rinviata di 24 ore.

L’articolo 90 del Regolamento, al suo quinto comma, prevede la facoltà di questa richiesta esclusivamente per gli articoli aggiuntivi o per emendamenti.

MICHELI. Qui si tratta di emendamento sostitutivo. (Rumori a sinistra).

PRESIDENTE. Onorevole Micheli, io desidero avere il massimo rispetto e un’estrema benevolenza nei confronti di tutti i colleghi, e particolarmente dei più anziani; ma desidero che anche i colleghi comprendano che vi è una norma alla quale attenersi, che è essenzialmente quella di non turbare o procrastinare troppo i nostri lavori. Lei ha avuto il diritto – che ha esercitato – di prendere numerosissime volte la parola: il processo verbale ne farà testo. Le stavo dando una spiegazione. Mi permetta di portarla a termine. Vi è la richiesta dell’onorevole Camposarcuno perché, in base al quinto comma dell’articolo 90, si rinvii a domani l’esame del nuovo testo della Commissione. Il comma quinto dell’articolo 90 parla dell’esercizio di questo diritto, quando ci si trova di fronte ad un articolo aggiuntivo o ad un emendamento.

MICHELI. Ma si rientra, perché qui si tratta di un emendamento sostitutivo! (Rumori a sinistra).

PRESIDENTE. Onorevole Micheli, la prego di non interrompermi più. Consideri che il nuovo testo formulato dalla Commissione non è, per quanto si vogliano storcere gli argomenti, né un emendamento, né un articolo aggiuntivo. È il nuovo testo e pertanto ritengo che l’invocazione all’articolo 90 non sia valida. Poiché l’onorevole Lussu contesta la validità di questa mia interpretazione, in base al disposto dell’articolo 85, investo l’Assemblea della decisione e chiedo che voti su questo argomento, cioè se la richiesta dell’onorevole Camposarcuno, dell’onorevole Lussu e di altri colleghi è fondata sull’articolo 90, comma quinto: se l’Assemblea dirà sì, accetterà la proposta di rinvio; se l’Assemblea dirà no, chiuderemo definitivamente questa troppo lunga discussione procedurale e passeremo senz’altro alla discussione sul merito del testo formulato dalla Commissione.

LUSSU. Chiedo di parlare.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso dare più la parola a nessuno.

LUSSU. È per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non c’è dichiarazione di voto, in questa materia. Pongo, quindi, in votazione l’interpretazione che ho data dell’articolo 90, in base alla quale non è ammissibile la richiesta di rinvio, di ventiquattro ore, del nuovo testo proposto dalla Commissione.

(È approvata).

Passiamo finalmente all’esame di questo testo. Invito l’onorevole Segretario a dare lettura del nuovo testo degli articoli 120 e 121, così come è stato formulato dalla Commissione.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano i compiti e le funzioni.

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

«La istituzione di nuove Provincie è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate.

«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».

PRESIDENTE. Ricordo che, in sede di discussione generale, sono già stati svolti dai presentatori i seguenti emendamenti, attinenti alla prima formulazione del progetto:

«Sostituire il primo comma dell’articolo 120 col seguente:

«La Regione esercita normalmente le sue funzioni a mezzo delle circoscrizioni circondariali che risultano dalla divisione delle Provincie.

«Bruni».

«Al secondo comma, sostituire la dizione: circoscrizioni provinciali, con l’altra: circoscrizioni circondariali.

«Bruni».

«Sostituire l’articolo 120 del progetto col seguente:

«La Provincia, oltre che circoscrizione amministrativa di decentramento statale e regionale, è ente autarchico territoriale, con gli organi e le funzioni determinati dalla legge.

«Rescigno».

Sono stati successivamente presentati altri emendamenti al testo primitivo, emendamenti dei quali la Commissione ha tenuto conto per la redazione del nuovo testo. Al penultimo testo, che è quello che più si avvicina all’attuale, e che, anzi, è in parte ripreso dalla Commissione, avevano presentato emendamenti gli onorevoli Colitto, Bubbio e Belotti.

L’emendamento dell’onorevole Colitto è del seguente tenore:

«Sostituirli col seguente:

«La Provincia ed il comune sono autonomi nei limiti delle leggi dello Stato, che ne determinano le funzioni ed i poteri».

Questo emendamento, in sostanza, è stato assorbito dal nuovo testo della Commissione.

COLITTO. Non completamente.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

COLITTO. Lo svolgerò rapidamente.

Il mio emendamento non tocca la sostanza della norma, ma tende a migliorarne la forma. Chi legge l’articolo proposto dalla Commissione intende subito che la Costituzione vuole fissare questo concetto: che lo Stato emana leggi per precisare le funzioni delle Provincie e dei Comuni e che la Provincia ed il Comune sono autonomi nell’ambito di esse. Non è necessario, pertanto, a mio avviso, parlare di leggi «generali», che presuppongono anche quelle «particolari», essendo difficile stabilire dove finiscono le prime ed incominciano le altre, ed anche perché principî, cioè direttive, si possono ben ricavare anche da leggi particolari.

Penso, poi, che, invece di «compiti e funzioni», sia meglio parlare di «funzioni e poteri». Compiti e funzioni mi sembrano due parole, che esprimono lo stesso concetto, il che non penso che si possa egualmente dire per le due parole da me indicate.

Prendo atto, infine, con piacere che il Comitato di coordinamento, nella nuova formulazione dell’articolo, non ha parlato più di leggi, attribuenti alle Regioni funzioni di coordinamento. Non si comprende, infatti, in che cosa tali leggi, occupandosi delle funzioni e dei poteri della Provincia e del Comune, si differenziano dalle altre leggi, sì da poter essere indicate a parte.

Insisto, perciò, in quei miei emendamenti, non seguiti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bubbio e Belotti, hanno presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere, dopo il primo comma dell’articolo 120 del progetto, il comma seguente:

«Può suddividere le circoscrizioni provinciali in circondari di carattere esclusivamente amministrativo per un ulteriore decentramento».

L’onorevole Bubbio ha facoltà di svolgerlo.

BUBBIO. Onorevoli colleghi, il mio emendamento si è reso necessario dopo che era stato radicalmente cambiato il testo della Commissione.

Il testo del progetto, presentato dalla Commissione, all’articolo 120 suonava in questo modo: «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento».

Ora, viceversa, per questo nuovo articolo 120-121, la Commissione ha senz’altro soppresso questa disposizione, cioè la possibilità di suddividere in circondari le circoscrizioni provinciali; il che ha causato una certa sorpresa. Non va dimenticato d’altra parte che molte città italiane avevano manifestato replicatamente le loro aspirazioni per la ricostituzione di questi circondari, a titolo unicamente di decentramento amministrativo, senza alcuna forma autonoma o autarchica. Ritengo, quindi, che la Costituente possa nuovamente soffermarsi su questo problema.

Posso aggiungere anche un’altra considerazione: ad iniziativa della città di Fermo, se non vado errato, fu creata un’Associazione dei Comuni che durante il periodo preparatorio aveva discusso la possibilità di introdurre nella Costituzione, appunto, la riforma attinente alla ricostituzione dei circondari.

Questa Associazione, a cui hanno preso parte molte città illustri per storia e fiorenti per industria e commercio, avevano visto accolte le loro aspirazioni nel progetto di Costituzione, che – come dissi – riconosceva la facoltà di suddividere in circondari le circoscrizioni provinciali. Talmente questa Associazione era persuasa e sicura che la riforma fosse assicurata, che ha mandato a tutti i deputati che rappresentavano le città interessate, un ringraziamento per aver ottenuta una tale riforma!

Quindi è grande la delusione di queste città, nel vedersi in ultimo defraudate di questa loro speranza. Mi permetto, perciò, di insistere su questo emendamento che ripristina l’originaria disposizione. Il fatto che si sia di nuovo ricostituita la Provincia quale ente autonomo, non può far venire meno la necessità della creazione del circondario, che anzi tale necessità ne può riuscire maggiormente affermata. D’altra parte, il mio emendamento non impone la istituzione di queste circoscrizioni; esso invero è un po’ diverso da quello dell’onorevole Bruni, che dice senz’altro che le Provincie debbono essere suddivise in circondari, mentre qui la istituzione del circondario è lasciata come facoltà. Notisi che se una legge del 1923 ha abolito la Sottoprefettura come ufficio di carattere politico locale, tuttavia i circondari, di fatto, ancora esistono relativamente a diversi servizi; e così nel campo giudiziario molti tribunali sono stati ricostituiti; e così si hanno gli Ispettorati finanziari circondariali, gli Ispettorati circondariali per le scuole, gli Uffici tecnici della Provincia, con circoscrizioni circondariali, ecc. In radice, quindi, i circondari già esistono e si tratta soltanto di fare affermare il principio della possibilità della loro ricostituzione. D’altronde, non bisogna deludere le aspirazioni di molte città, perché tutta l’Italia nostra non è costituita soltanto dalle grandi città e dai capoluoghi di provincia; ci sono numerose piccole città, forti per tradizioni storiche e fiorenti nel lavoro e nell’industria, che debbono essere esaudite in queste aspirazioni. Solo in Piemonte, Alba, Saluzzo, Acqui, Mondovì, Pinerolo, Novi, Tortona, Pallanza, Biella, ecc., attendono che sia riparata l’ingiustizia in loro danno perpetrata.

Conseguentemente, mi auguro che il mio emendamento possa essere accolto, ancora una volta insistendo che il circondario non appesantirà la macchina burocratica; trattandosi soltanto di un organo di decentramento amministrativo di carattere esecutivo, che soprattutto nelle Provincie si paleserà indispensabile. (Approvazioni).

PRESIDENTE. L’onorevole Dominedò ha proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 120-bis.

«La Provincia è ente autonomo e costituisce circoscrizione amministrativa di decentramento statale e regionale».

L’onorevole Dominedò ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

DOMINEDÒ. Io avevo presentato, per l’eventuale aggiunta, un articolo 120-bis, proponendo una formula che posso ritenere, sostanzialmente, assorbita nel nuovo testo redatto dal Comitato e sottoposto all’Assemblea. Cosicché il mio emendamento aggiuntivo di un articolo 120-bis resta assorbito nel nuovo testo, essendo fermi questi due concetti: che la Provincia è considerata come persona giuridica e, perciò stesso, è definita con la formula generale di ente autonomo, che ci sembra la più appropriata, per il possibile sviluppo futuro del concetto, senza ricadere in terminologie, tipo ente autarchico, che potrebbero far nascere eventuali perplessità interpretative di carattere restrittivo.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, in cui la Provincia – analogamente al Comune – è chiamata a svolgere funzioni di decentramento sia statuale che regionale, mi pare perfettamente corretto che il testo debba contemperare questo secondo aspetto, in coerenza alle norme già approvate nella Costituzione, che contemplano, per un verso l’attribuzione di funzioni amministrative statuali alla provincia e, per altro verso, il decentramento nell’ambito della Regione, con attribuzione delle funzioni amministrative regionali alla Provincia.

Concludo, perciò, considerando il mio emendamento come assorbito nel testo della Commissione, in favore del quale – dato questo equilibrio armonico di visione, per cui si tengono presenti in modo adeguato gli aspetti della personalità giuridica dell’ente locale e la funzione di decentramento ad esso affidata – voterò, nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. L’onorevole Persico ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire l’articolo 120 del progetto col seguente:

«L’Amministrazione della Regione potrà istituire nei capoluoghi delle Province in essa comprese Sezioni distaccate degli Uffici tecnici, finanziari e sanitari regionali, per un più agile e perfetto espletamento delle proprie funzioni, nell’interesse delle popolazioni locali».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Seguono gli emendamenti agli articoli 120 e 121 del progetto proposti dall’onorevole Codignola:

«Sostituire l’articolo 120 col seguente:

«La Provincia è un organo di decentramento burocratico, così per le funzioni amministrative di diretta competenza dello Stato, come per quelle di competenza originaria o delegata delle Regioni.

«Un funzionario dello Stato, residente nel capoluogo di provincia, coordina l’attività amministrativa degli uffici statali decentrati nell’ambito provinciale, alle dipendenze del Presidente regionale nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, ovvero del Commissario straordinario previsto dal capoverso dell’articolo 116.

«La Regione può promuovere, nel proprio ambito, consorzi di province, ovvero altri raggruppamenti territoriali, che si dimostrino meglio idonei all’organica soddisfazione d’interessi comuni e al migliore decentramento delle sue funzioni.

«Consorzi di tal genere possono estendersi anche al di fuori dei limiti territoriali di una sola Regione, previo accordo delle Deputazioni interessate».

«Sostituire l’articolo 121 del progetto col seguente:

«Il Comune è un ente autarchico, fornito dei mezzi e dei poteri necessari al suo funzionamento, e di facoltà normative nei limiti fissati dalla legge».

«Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere costituiti consorzi di Comuni a fini determinati. Possono egualmente essere costituiti nuovi Comuni, soppressi o suddivisi Comuni esistenti, modificate le rispettive circoscrizioni».

CODIGNOLA. Dichiaro di rinunciare a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Seguono due emendamenti presentati rispettivamente dagli onorevoli Canepa e Pera e dall’onorevole Chieffi:

«Al primo comma, alle parole: Il Comune è autonomo, sostituire: Provincie e Comuni sono autonomi.

«Canepa, Pera».

«Al primo comma, alle parole: Il Comune è autonomo, sostituire: La Provincia ed il Comune sono autonomi.

«Chieffi».

Questi emendamenti sono assorbiti, essendo stati accolti nel nuovo testo della Commissione.

Seguono tre emendamenti proposti dai colleghi Biagioni e Clerici all’articolo 121 del progetto:

«Al primo comma aggiungere:

«La legge assicura al Comune l’autosufficienza finanziaria».

«Al secondo comma, dopo le parole: nuovi Comuni, aggiungere: purché esistano le condizioni di autosufficienza finanziaria».

«Aggiungere il seguente terzo comma:

«La legge regola il ritorno ai Comuni dei beni patrimoniali incamerati dallo Stato».

L’onorevole Biagioni ha facoltà di svolgerli.

BIAGIONI. Poiché ho la ventura di ricoprire la carica di sindaco e dovendo combattere in situazioni disastrose la lotta continua tra i grandi bisogni e la scarsità di mezzi finanziari, mi sia concesso, onorevoli colleghi, di sottoporre alla vostra cortese attenzione gli emendamenti da me proposti.

Dare ai Comuni l’autonomia è una gran bella cosa come principio; ma questa autonomia non ha ragion d’essere, se non si dà ai Comuni la possibilità di disporre dei mezzi necessari per vivere. Se si pensa che almeno il 99 per cento dei Comuni ha bilanci deficitari, e con deficit che arrivano a cifre paurose (si giunge fino ai miliardi), si può dire che, se la Repubblica non sarà in grado di dare ai Comuni la possibilità di vita finanziaria, sarà inutile – è meglio dire pericoloso – enunciare il principio della completa autonomia comunale. Se si pensa che molti Comuni non hanno potuto vivere, in questi due anni dopo la liberazione, se non ricorrendo a delle percentuali sui giuochi d’azzardo, è evidente che la famiglia comunale è scesa, per provvedere ai propri vitali bisogni, al livello morale di colui che specula sui più bassi istinti umani.

Quante sollecitazioni sono giunte a noi deputati da parte di sindaci dei nostri collegi, perché si possa sostenere il loro desiderio di istituire in tutti i capoluoghi di comune delle bische! Essi sanno di chiedere a noi delle cose, diciamo, immorali, ma lo chiedono perché sono spinti dal bisogno e dalle necessità per la vita delle loro amministrazioni.

Pensate che il 99 per cento, ripeto, dei Comuni italiani non riesce neppure a corrispondere con regolarità gli stipendi e i salari ai propri dipendenti. Cerchiamo dunque, onorevoli colleghi, di togliere i gloriosi Comuni italiani da questa posizione di ignominia. Pensate – lo dico per esperienza personale – che molte farmacie si rifiutano di dare i medicinali ai poveri con i buoni del Comune; pensate che i fornitori si rifiutano di dare al Comune persino il cemento di cui esso ha bisogno per i propri piccoli lavori e non è raro il caso in cui il sindaco debba dare un fido personale, perché il Comune possa avere queste materie di primaria necessità.

Si ha sfiducia nel Comune, perché se ne teme la insolvenza. Cerchiamo quindi di risollevare i Comuni da questo così degradante stato di inferiorità in cui versano che, oltre a togliere loro il decoro, toglie anche a questi enti la capacità amministrativa: a questi enti che pure sono quelli che stanno più vicini alla massa del popolo.

Il mio Comune – ab uno disce omnes – non riesce, con tutte le tasse, a riscuotere neppure la cifra necessaria a pagare i suoi dipendenti, perché gli stipendi e i salari dei dipendenti superano essi soli tutte le entrate. Ed io che, ringraziando Iddio, non ho ancora contratto dei debiti personali, sono costretto a vedere quotidianamente davanti alla porta del mio ufficio fornitori che protestano perché il Comune non è in condizioni di pagare quanto è loro dovuto da mesi o anche da anni.

Io prego gli onorevoli colleghi di meditare un poco su queste considerazioni da me esposte e di volermi aiutare perché, oltre che con l’articolo 112, anche con il 121 sia sancito nella Carta costituzionale che la Repubblica si impegna a dare ai Comuni una vera vita autonoma nel campo finanziario.

Così dicasi per i nuovi Comuni, per quei Comuni cioè che dovranno essere costituiti in seguito. Troppi paesi infatti, per divergenze campanilistiche, attendono che l’ente Regione riesca a erigerli a Comune. Non creiamo, onorevoli colleghi, nuovi organismi claudicanti! Se un paese non dà garanzie sufficienti perché possa essere autonomo, se una popolazione non dà garanzie sufficienti che potrà mantenere il suo Comune, non è lecito dargli il consenso per la sua istituzione.

Ci insegni per questo la Sardegna. Io, dopo l’8 settembre, mi sono trovato con i miei soldati in un paese della provincia di Nuoro: Suni, che ha tre frazioni. Ebbene, ho avuto occasione di tornare dopo tre anni in quel paese e invece di un Comune ne ho trovati quattro, uno dei quali non aveva che 240 abitanti! Naturalmente, i nuovi Comuni non riescono neppure a comperare una macchina da scrivere e non riescono a pagare non dico lo stipendio all’applicato di segreteria, ma neppure al segretario.

È per queste considerazioni, onorevoli colleghi, che io vi esorto ad approvare i miei due emendamenti.

L’ultimo mio emendamento aggiuntivo dice: «La legge regola il ritorno ai Comuni dei beni patrimoniali incamerati dallo Stato».

Farò alcune brevissime considerazioni. Per esempio, c’è la questione dei boschi. Lo Stato, ad un certo momento, ha creato il famoso demanio forestale ed ha espropriato i Comuni di montagna delle loro proprietà boschive. Ora, dal giorno in cui i Comuni di montagna sono stati privati dei loro boschi, si è iniziato il deficit dei loro bilanci. Ho elementi in mano per dimostrarlo. Ho pure delle prove per dimostrarvi che, per esempio, nell’Appennino tosco-emiliano il demanio è stato costituito per volontà di Carlo Scorza, il quale costrinse i podestà a vendere i boschi al 60 per cento del loro valore.

Un’altra proprietà che dovrebbe tornare ai Comuni sono le cosiddette «case del fascio». In ogni città d’Italia, si può dire, o in quasi tutte, nacque la «casa del fascio», non per contributo statale, ma coll’obolo, più o meno forzato, dei cittadini. Oggi lo Stato dice che le «case del fascio» sono sua proprietà. Non è giusto! Le «case del fascio» sono proprietà dei cittadini di quel paese, che hanno col proprio obolo contribuito alla loro costruzione.

Prego quindi l’Assemblea di accogliere i miei emendamenti come un atto doveroso verso i Comuni.

PRESIDENTE. L’onorevole Bovetti ha presentato il seguente emendamento all’articolo 121 del progetto:

«Sostituirla col seguente:

«Il Comune e la Provincia sono autonomi nell’ambito delle leggi generali della Repubblica.

«Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, sentito il parere delle rispettive Amministrazioni provinciali, possono essere creati nuovi Comuni o modificate le circoscrizioni esistenti».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L’onorevole Costa ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

«In fine dell’articolo 121 aggiungere: o mutate denominazioni».

COSTA. Rinunzio a svolgerlo.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. L’abbiamo accettato.

COSTA. Appunto; e ringrazio la Commissione per averlo accettato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione, per esprimere il parere della stessa sui vari emendamenti.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Seguirò gli emendamenti nell’ordine in cui si trovano nel fascicolo, per maggiore semplicità e chiarezza.

L’emendamento dell’onorevole Rescigno è stato, in sostanza, accettato. Quindi, non credo si possa più discutere a questo proposito.

L’onorevole Persico non ha svolto il suo emendamento; ad ogni modo, sta di fatto – ed egli l’ha perfettamente compreso – che questa disposizione è contenuta nell’articolo 112, già votato: è lo stessissimo concetto, per cui non credo che egli insisterà sul suo emendamento.

L’emendamento dell’onorevole Codignola parla, in sostanza, di un organo di decentramento burocratico, cioè ammette il concetto da noi accolto.

CODIGNOLA. Ho ritirato l’emendamento.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sta bene.

C’è poi l’emendamento dell’onorevole Bruni, che è stato svolto, e parla di circoscrizioni circondariali. Vi sono vari emendamenti che parlano di circoscrizioni circondariali, di consorzi di Provincie, di consorzi di Comuni.

Ora, il Comitato ha ritenuto che sono temi da non mettere nella Costituzione e da riservare alle leggi ordinarie amministrative.

Poi vi è un altro emendamento dell’onorevole Dominedò, il quale ha preso atto che noi abbiamo introdotto il suo concetto nella nostra formula nuova.

L’emendamento dell’onorevole Bovetti non è stato svolto.

Vi è poi un emendamento dell’onorevole Biagioni sull’autosufficienza finanziaria dei Comuni. Qui parliamo in generale di funzioni dei Comuni; e non è il caso di entrare nel tema dell’autosufficienza finanziaria; tanto più che non è possibile adottare questa espressione di autosufficienza, che non ha consistenza precisa. Abbiamo parlato di autonomia finanziaria che è espressione più attendibile, a proposito della Regione, ed abbiamo parlato di coordinamento con le finanze delle Provincie e dei Comuni; abbiamo adombrato l’estensione del concetto anche a tali enti. Di più non si può fare.

L’onorevole Biagioni propone poi di regolare il passaggio di certi beni dallo Stato ai Comuni. Questa non è proprio materia costituzionale. Il problema più generale che l’onorevole Biagioni ha sollevato incidentalmente è importante, in quanto i Comuni e le Province non possono ricorrere continuamente alla integrazione dello Stato e vivere una vita grama e stentata; mentre, d’altra parte, il metodo delle integrazioni è un incoraggiamento ad abitudini spendereccie. Nell’esposizione finanziaria Campilli e poi in dichiarazioni del Ministro Pella, si promette che alle integrazioni si porrà fine col nuovo esercizio finanziario e che ai Comuni e alle Provincie sono ormai assicurati cespiti tali che non vi sia più bisogno di integrare i bilanci degli enti locali.

Vi è poi un emendamento dell’onorevole Colitto per mettere la parola «poteri». L’onorevole Colitto osserva che la dizione nostra «compiti e funzioni» non è felice. Possiamo togliere «compiti». Resta «determinate funzioni» ed evidentemente nelle funzioni sono compresi anche i poteri.

Vi è infine l’emendamento dell’onorevole Bubbio. Il Comitato ha ritenuto che, quando non v’era, si sopprimeva la provincia come ente autonomo. Poteva essere opportuno parlare nella Costituzione di decentramento attraverso le provincie ed i circondari. Le cose ora sono mutate; ed il richiamo costituzionale non ha più ragione di essere. Questo dei circondari – come gli altri dei consorzi fra Provincie, fra Comuni ed anche fra Regioni – è tema che decideranno le leggi sull’amministrazione. Il non metterlo qui, non vuol dire che il circondario debba essere sistematicamente escluso. Potrà ammettersi in alcuni casi, sempreché non si moltiplichino i gradini e le complicazioni burocratiche.

BUBBIO. Era la promessa fatta nel primo testo.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Va bene, ma nel primo testo non c’era la Provincia.

PRESIDENTE. L’onorevole Micheli ha presentato ora un emendamento, proponendo di premettere nel terzo comma del testo le parole: «Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali», continuando poi il testo come proposto.

Prego l’onorevole Presidente della Commissione di esprimere il suo parere in merito.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non ho difficoltà ad accogliere la proposta dell’onorevole Micheli.

MICHELI. Ringrazio di aver accettato ed avverto che fra le molte variazioni vi è specialmente quella della circoscrizione di Pontremoli. (Commenti). Questa è la ragione che mi ha spinto a fare questa proposta.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli presentatori degli emendamenti di dichiarare se li mantengono.

Onorevole Persico?

PERSICO. Rinunzio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole Bruni non è presente; pertanto decadono i suoi due emendamenti.

L’onorevole Dominedò ha dichiarato di rinunciare al suo emendamento, essendo stato accolto dalla Commissione, e così pure l’onorevole Codignola ha rinunziato ai suoi emendamenti.

L’onorevole Bovetti non è presente; s’intende che abbia anch’egli rinunziato.

Onorevole Biagioni, mantiene il suo emendamento?

BIAGIONI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene. Lei, onorevole Colitto?

COLITTO. Il Presidente della Commissione ha già dichiarato che accetta un’altra parte dei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Quindi lei rinunzia alla sua proposta. Sta bene.

Onorevole Bubbio?

BUBBIO. Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Ruini; ma debbo mantenere il mio emendamento; si tratta invero di una questione di onore, in quanto è stato preso un impegno verso tante piccole città italiane, che hanno sperato e creduto nella promessa fatta dalla Commissione dei Settantacinque.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Bubbio.

L’emendamento dell’onorevole Costa è stato accettato dalla Commissione.

Onorevole Rescigno, mantiene il suo emendamento?

RESCIGNO. Vi rinunzio, ma nell’intesa che autonomia ed autarchia, contrariamente a quello che ha affermato l’onorevole Micheli, sono la stessa cosa.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Desidero chiarire a questo punto che non intendo affatto confermare le proposizioni dell’onorevole Rescigno. In Italia si è sempre parlato di enti autonomi. V’è un significato nelle leggi e nelle tradizioni che rimane fermo, e al quale io non intendo derogare.

È venuto uno scienziato eminente, il Santi Romano, che ha fatto una teoria dell’autarchia, teoria discutibilissima; che può essere accettata o no in sede dottrinale. Ma, nonostante le lezioni che ci vuol dare l’onorevole Rescigno, non intendiamo abbandonare il solido terreno della tradizione legislativa e politica.

RESCIGNO. Ed allora io debbo mantenere il mio emendamento. (Commenti).

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Lei, così, diminuisce la forza di questi enti, perché autarchia è meno di autonomia.

PRESIDENTE. Viene ora presentato un altro emendamento, a firma dell’onorevole Recca e di altri colleghi. A questo proposito osservo che se i colleghi che lamentano che la Commissione porta in ritardo gli emendamenti, si rendessero conto che il ritardo è provocato innanzi tutto da questo sistema da essi adottato, di presentare emendamenti all’ultimo momento, potremmo tutti evitare di prolungare il nostro lavoro.

L’emendamento dell’onorevole Recca, che reca anche le firme dei colleghi Monterisi, Borsellino, Clerici, Carignani, Baracco, Garlato, Ferreri, Germano e Biagioni, sostituisce il terzo comma dell’articolo con la seguente formulazione:

«L’istituzione di nuove Provincie è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni interessati, sentita la Regione a cui appartengono».

L’onorevole Recca ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RECCA. Rinunzio a svolgerlo, poiché sono evidenti le ragioni di praticità e di logica che lo hanno determinato.

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Presidente della Commissione di dichiarare il suo parere in proposito.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi pare che quando si dice «sentite le popolazioni interessate» si usi già l’espressione più opportuna, e che dà sufficienti garanzie.

RECCA. Le popolazioni interessate come vengono sentite? Per mezzo di referendum?

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Definiremo poi queste forme.

CAMPOSARCUNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPOSARCUNO. Io ero firmatario di un emendamento all’articolo 107 circa la creazione di nuove Provincie. L’onorevole Ruini disse, quando si discusse detto articolo, che ne avremmo riparlato quando si sarebbe trattato della Provincia secondo il nuovo ordinamento costituzionale. Vedo con compiacimento che la Commissione ha accettato sostanzialmente il mio emendamento; quindi lo ritiro e aderisco a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ai voti il primo comma nel nuovo testo unificato della Commissione, che vi ha apportato una ulteriore modifica, sopprimendo le parole «i compiti e». La dizione è pertanto la seguente:

«Le Provincie ed i Comuni sono enti autonomi nell’ambito, dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

(È approvato).

A questo punto vi è la proposta aggiuntiva dell’onorevole Biagioni del seguente tenore:

«La legge assicura ai Comuni l’autosufficienza finanziaria».

La Commissione ha dichiarato di non accettare questo emendamento.

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato).

Passiamo al secondo comma del testo, sul quale non sono stati presentati emendamenti:

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Vi è a questo punto l’emendamento dell’onorevole Bubbio del seguente tenore:

«Aggiungere il comma seguente:

«Può suddividere le circoscrizioni provinciali in circondari di carattere esclusivamente amministrativo per un ulteriore decentramento».

Ricordo che la Commissione non ha accettato questo emendamento aggiuntivo non per una ragione di principio, ma in quanto non ritiene che tale specificazione debba essere inserita nel testo costituzionale.

CAROLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLEO. A me pare che si dovrebbe dire qualche cosa dei circondari, anche perché c’è l’articolo 125 in cui si prevede la costituzione in Regione di Provincie che abbiano più di 500 mila abitanti. Per queste eventuali nuove costituzioni di Regioni il decentramento come avverrà? Creando nuove provincie, oppure mantenendo i vecchi circondari. Ed allora è utile, anzi, direi, è necessario parlarne.

Io voto pertanto a favore dell’emendamento.

CARBONARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONARI. Mi associo all’emendamento proposto dall’onorevole Bubbio e prendo atto della spiegazione data dall’onorevole Ruini, Presidente della Commissione, in merito a tale emendamento, spiegazione con la quale egli dichiarava che la Regione stessa ha la competenza di legiferare in materia di decentramento comunale ed anche circondariale.

In questo senso, voterò a favore dell’emendamento dell’onorevole Bubbio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Bubbio.

(È approvato – Applausi al centro).

Essendo stato approvato il comma aggiuntivo resta, naturalmente, inteso che si fa riserva di coordinarlo con il comma precedente.

Passiamo al terzo comma. Su questo comma vi è l’emendamento dell’onorevole Micheli alla prima parte, emendamento che la Commissione ha dichiarato di accettare. L’emendamento risulta del seguente tenore:

«Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Provincie sono stabiliti con leggi della Repubblica».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Sulla seconda parte del testo della Commissione così concepito: «su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate», vi è l’emendamento presentato dall’onorevole Recca. Onorevole Recca, lo mantiene?

RECCA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L’emendamento Recca è così concepito: «su iniziativa dei Comuni interessati, sentita la Regione a cui appartengono».

Lo pongo ai voti.

MONTERISI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTERISI. Mi associo all’emendamento Recca, perché più democratico. Bisogna che l’iniziativa parta non dall’alto, ma dal basso, cioè sono le popolazioni interessate che devono dire se vogliono formare una nuova Provincia, sono i Comuni interessati che devono chiedere al Governo la possibilità di formare una Provincia.

È inoltre da considerare un’altra cosa, che è questa: vi sono vecchie aspirazioni di Provincie che credono di aver avuto lesi i loro diritti dal passato regime. Per questa ragione, che è soprattutto una ragione di giustizia, e per assecondare i desideri delle popolazioni, voterò a favore di questo emendamento.

(L’emendamento Recca è approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all’ultimo comma. Il testo della Commissione è del seguente tenore:

«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».

Su questo comma vi è un emendamento dell’onorevole Biagioni, il quale propone che dopo le parole «possono essere istituiti nuovi Comuni» venga inserito l’inciso «purché esistano le condizioni di autosufficienza finanziaria».

La Commissione ha dichiarato di non accettare questo emendamento.

Pongo intanto in votazione la prima parte del comma.

(È approvato).

Porrò adesso in votazione l’inciso condizionale proposto dall’onorevole Biagioni.

Ha chiesto di parlare l’onorevole Ruini. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mentre per gli altri emendamenti che avevano un’importanza tecnica, la Commissione si è rimessa, per questo insiste perché non sia accolto. Che cosa significa «autosufficienza» per un Comune? Evidentemente si cercherà, quando si istituisce un Comune, che in base alle leggi possa assicurarsi i mezzi sufficienti; ma inserire questa formula, non mi sembra che abbia alcun significato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l’onorevole Moro. Ne ha facoltà.

MORO. Dichiaro che voteremo secondo il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento Biagioni.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l’ultima parte del comma nel testo della Commissione.

(È approvata).

Vi è infine un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Biagioni e Clerici:

«La legge regola il ritorno ai Comuni dei beni patrimoniali incamerati dallo Stato».

BIAGIONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il testo unificato degli articoli 120 e 121, risulta, dopo le votazioni testé fatte, approvato nel seguente testo:

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

«Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari, di carattere esclusivamente amministrativo, per un ulteriore decentramento.

«Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Provincie sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione a cui appartengono.

«Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».

(È approvato).

Passiamo all’esame di un articolo aggiuntivo, proposto dall’onorevole Nitti, per il quale sarà poi da indicare il numero o l’incorporamento in altro articolo. L’articolo aggiuntivo è del seguente tenore:

«Le Regioni, per la formazione dei loro uffici, trarranno il personale occorrente dalla Amministrazione dello Stato e da quelle degli enti locali».

L’onorevole Nitti ha già trattato di questo suo emendamento in alcuni suoi interventi precedenti; non so se intenda ancora parlarne.

NITTI. Vorrei dire brevi parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Nitti.

NITTI. Faccio notare che adesso, oltre ad un milione e 200 mila impiegati statali, i quali, in buona parte, non sanno cosa fare, abbiamo 200 mila impiegati presso gli enti locali ed un buon numero di impiegati presso amministrazioni parastatali; numero enorme, che supera, in realtà, la nostra efficienza contributiva.

Bisogna cercare di utilizzare questi impiegati, fra cui vi sono uomini di valore.

Perché le Regioni, prima di prendere impiegati estranei all’Amministrazione, non utilizzano gli elementi migliori? La situazione è da considerare sotto questo punto di vista: scelta del personale, secondo la convenienza, fra quello già esperto di amministrazione.

Credo di non dover aggiungere altro argomento, perché mi sembra evidente e penso che anche gli amici più appassionati della Regione non possano dire nulla in contrario.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Circa l’aumento degli impiegati, che è veramente impressionante in Italia, devo dire con sincerità che lo stesso avviene in altri Paesi.

Studiando questo problema, ho notato che in Inghilterra da prima della guerra ad oggi vi è stato un aumento di 900 mila unità; quindi, nella poco burocratica Inghilterra, l’aumento è stato maggiore che in Italia.

È un inconveniente grave, al quale bisogna rimediare. Noi dobbiamo vederlo sotto il riflesso in cui l’ha messo l’onorevole Nitti, per la prima Costituzione della Regione.

Il Comitato accoglie nella sua portata essenziale il concetto dell’onorevole Nitti. Ma fa presente che questo concetto era stato adombrato nell’articolo VIII delle disposizioni transitorie, dove è detto che la legge della Repubblica determina il passaggio di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrale, che si renda necessario in conseguenza del nuovo ordinamento.

Quanto alle Provincie, abbiamo stabilito che la Regione dovrà decentrare il più possibile le sue funzioni attraverso la Provincia; queste avranno quindi ben poca disponibilità di impiegati.

Sono disposto ad accogliere il concetto dell’onorevole Nitti, ma vi sono alcuni limiti. Lo stesso onorevole Nitti ha ammesso, nel suo intervento, che in certi casi si deve poter prendere al di fuori di quegli impiegati che già sono in servizio dello Stato o degli enti locali. Pertanto deve essere temperata la dizione rigida, che egli aveva proposto. Penso che si potrà, a suo luogo, stabilire che quando è necessario, si potrà procedere a nuove assunzioni, nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, alle quali abbiamo accennato nell’articolo, da me già ricordato, contenuto nelle disposizioni transitorie.

L’onorevole Nitti, anche nel suo ultimo intervento, ha detto che la Regione non sorgerà mai; è la sua idea fissa. Ci consenta di ammettere che, come la Costituzione vuole, la Regione nasca e cominci a funzionare. Il precetto di ricorrere, tranne casi eccezionali, soltanto a chi è già impiegato dello Stato o di enti locali può valere per la prima istituzione della Regione. Ma quando essa, contro le prevenzioni dell’onorevole Nitti, funzioni già da tempo, non vi è più ragione di un precetto così assoluto. La norma proposta dall’onorevole Nitti dovrebbe dunque andare piuttosto nelle disposizioni transitorie.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. C’è un precedente. Già abbiamo deliberato che la Regione, normalmente, si avvale degli uffici esistenti nelle Provincie e nei Comuni e quindi non vi sarebbe la necessità dell’emendamento dell’onorevole Nitti. Se mai, si tratterà della nomina di un personale particolare, che non può essere ereditato da altri dal momento che la Regione – secondo un articolo precedente – normalmente si avvale del personale e degli uffici della Provincia. Allora, se è già così, quel resto di burocrazia, che fosse necessaria, evidentemente deve essere di tal natura da corrispondere ai bisogni locali e quindi scelto con criteri diversi da quelli che sono stati suggeriti dall’onorevole Nitti.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Io, timidamente, ma con convinzione, esprimo il mio dissenso da quanto ha sostenuto l’onorevole Nitti. In questi termini: è un desiderio di tutti evitare che la costituzione di questo nuovo ente dia luogo ad una nuova burocrazia (usando la parola «burocrazia» in un cattivo senso mentre questa parola ha anche un significato buono che non va dimenticato). Però da questa giusta preoccupazione non si deve essere trascinati ad una affermazione che contrasta con quella che sarà la realtà insuperabile ed inoppugnabile del domani.

Con la disposizione proposta si verrebbe a dire che si creano le Regioni, ma che queste non possono assumere nessun impiegato che già non faccia parte dell’Amministrazione statale o dell’Amministrazione provinciale.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io ho proposto un emendamento.

TARGETTI. Mi permetta, onorevole Ruini. Questo desiderio poteva essere, se non totalmente, in parte attuabile qualora si fosse abolito l’ente Provincia. Con l’abolizione dell’ente Provincia, la Regione avrebbe avuto da utilizzare un tal numero di funzionari che avrebbe potuto limitarsi all’assunzione di pochi nuovi elementi. Ma oggi che – fortunatamente – la Provincia sopravvive alla Regione, che cosa si spera? Che quel tanto di decentramento statale che potremo ottenere attraverso l’istituzione della Regione porti una diminuzione tale di impiegati statali da poter con questi sopperire a tutti i bisogni che avranno le Regioni? Evidentemente, questo mi sembra un proposito irraggiungibile. Elementi nuovi saranno assolutamente necessari.

Infine, mi permetto un’altra osservazione contro l’inclusione di questo articolo nella Costituzione. Non mi sembra argomento da Costituzione. (Approvazioni). La Carta costituzionale non può occuparsi di questa assunzione di impiegati.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Presidente della Commissione per la Costituzione. Voglio far presente all’onorevole Targetti che egli ha votato l’articolo 8 delle norme transitorie. Le norme transitorie prevedono espressamente il passaggio di funzionari e dipendenti dello Stato alla Regione. Egli certamente ha presente che noi abbiamo attribuito alla Regione delle funzioni che ora ha lo Stato. Dobbiamo lasciare la burocrazia centrale così com’è, o non dobbiamo cercare di scaricarla? Questa possibilità c’è.

Si tratta di una norma transitoria di Costituzione. Siccome noi abbiamo detto che delle leggi particolari determinano il passaggio alla Regione di funzioni che sono dello Stato, e del passaggio di funzionari dello Stato alla Regione, credo che non ci sarebbe niente di male stabilire anche il principio che la Regione deve, nel suo sorgere, avvalersi prevalentemente di questo personale, salvo (e l’ho detto in modo esplicito, onorevole Targetti) stabilire che è possibile che ne assuma dell’altro, quando è necessario.

Bisogna evitare che la Regione, costituita per semplificare, ingrossi la burocrazia. Io accetto l’emendamento Nitti e faccio le seguenti proposte:

1°) di rinviarlo alle norme transitorie;

2°) di ammettere che sia possibile assumere anche dell’altro personale, ove sia necessario.

PRESIDENTE. Dovrò ora porre in votazione la proposta di articolo aggiuntivo dell’onorevole Nitti, salvo poi a determinare, nel caso fosse accettata, il suo inserimento.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io proporrei il rinvio alle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. La sua proposta, onorevole Ruini, è di rinviare anche la decisione al momento in cui si esamineranno quelle norme, oppure di votare rinviando poi a quel momento?

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io propongo il rinvio. Ho aggiunta la mia opinione personale, opinione di cui si potrà tener conto al momento opportuno. Ora propongo il rinvio.

PIEMONTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Io voto contro questo rinvio, appellandomi all’articolo 112, già approvato, il quale dice: «La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative, delegandole alle Provincie, ai Comuni e agli enti locali».

PRESIDENTE. Non ritorniamo ora, onorevole Piemonte, sulla questione di merito.

Pongo allora ai voti la proposta della Commissione di rinvio dell’esame di questo articolo aggiuntivo dell’onorevole Nitti al momento in cui si esamineranno le norme transitorie.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Interpellanze ed interrogazioni con richiesta d’urgenza.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente interpellanza con richiesta di svolgimento urgente:

«Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali siano i motivi di urgenza che lo hanno consigliato ad emanare il decreto 30 giugno 1947, relativo al nuovo ordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione, decreto che non offre sufficienti garanzie democratiche, presenta notevoli deficienze tecniche ed è stato emesso senza l’osservanza di precise disposizioni di legge.

«Gli interpellanti chiedono, altresì, per quali ragioni un decreto di tanta importanza, che ha evidenti aspetti costituzionali, sia stato sottratto alla competenza dell’Assemblea Costituente.

«Codignola, Lami Starnuti, Carboni, Lussu».

Io penso, salvo il parere del Ministro della pubblica istruzione, che lo svolgimento di questa interpellanza possa essere abbinato con quello di altra analoga presentata dall’onorevole Lozza ed altri.

A questo proposito, faccio presente che il Ministro della pubblica istruzione, impegnato domattina al Consiglio dei Ministri, ha chiesto di rinviare la discussione dell’interpellanza Lozza-Bernini alla seduta di lunedì.

Credo che, di fronte ai motivi addotti dal Ministro, non vi sia nulla da obiettare. Pertanto lo svolgimento di questa interpellanza – come dell’altra analoga oggi presentata – potrebbe essere fissata per la seduta di lunedì.

BERNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI. Quale firmatario della interpellanza Lozza, mi permetto di fare presente che in essa avevamo pregato il Ministro di rinviare le elezioni del Consiglio Superiore indette per il 26 luglio. Se il Ministro si riserva di rispondere soltanto lunedì, sarà sempre minore il tempo a nostra disposizione per poter prendere i provvedimenti del caso, qualora il Ministro rifiuti il rinvio.

Protesto, perché quando nel corso della seduta precedente avevo pregato il Ministro della pubblica istruzione di voler fissare lo svolgimento dell’interpellanza al più presto, egli mi assicurò che sarebbe stata certamente discussa venerdì.

PRESIDENTE. La richiesta di rinvio fattami pervenire dal Ministro Gonella non indica, veramente, per la discussione, la giornata di lunedì; tale indicazione mi è stata fatta a voce.

BERNINI. Pregherei di voler discutere l’interpellanza o venerdì nel pomeriggio o sabato mattina; in ogni modo prima di lunedì, perché sarebbe troppo tardi per le ragioni che ho esposto.

PRESIDENTE. Mi riservo di fare presente al Ministro il desiderio da lei espresso.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Proporrei che la discussione delle interpellanze fosse stabilita in seduta diversa da lunedì per modo che in tal giorno possa aver luogo la discussione sulla mozione riguardante la Sardegna.

«PRESIDENTE. Evidentemente, oggi non è possibile stabilire l’ordine del giorno della seduta di lunedì.

Mi riservavo di far presente ai colleghi che sarebbe utile, nella prossima settimana, fare un’eccezione alla norma consueta di non tenere seduta il lunedì mattina per potere appunto accelerare lo svolgimento dei nostri lavori. Come è noto, vi sarebbe il desiderio di poter chiudere, nel corso della prossima settimana, l’attuale sessione e pertanto lo svolgimento della mozione sullo statuto sardo potrebbe aver luogo senz’altro lunedì se si venisse nella determinazione di fare, come ho detto, seduta anche lunedì mattina.

Comunico che sono pervenute inoltre le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:

«Ai Ministri dell’agricoltura e delle foreste e dell’aeronautica, per sapere se intendano intervenire urgentemente ed efficacemente per combattere la diffusione della lyda, che sta distruggendo i boschi di pini, faticosamente impiantati nell’Appennino centrale nell’ultimo cinquantennio.

«Rivera».

«Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se e quando intenda di provvedere all’assegnazione di terre da coltivare alla popolazione del comune di Campotosto (Aquila), messa alla disperazione ed alla fame da circa sei anni, per perdita del proprio territorio coltivato, a causa della istituzione di un lago artificiale.

«Rivera».

«Al Ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per andare tempestivamente incontro, attraverso facilitazioni nei trasporti ferroviari, ai bisogni dell’Alta Italia circa l’approvvigionamento della legna da ardere, specie a quelli delle provincie, dei comuni, degli enti ospedalieri e di ricovero e degli enti comunali del consumo, in vista dei contratti di acquisto dagli stessi stipulati nelle Regioni centro-meridionali, stante la grave scarsità di legna nell’Alta Italia, dove, in previsione del consumo invernale, i prezzi della legna sono già fin d’ora divenuti proibitivi per il bilancio familiare delle classi meno abbienti.

«Bulloni, Cappi».

Ha facoltà di parlare il Ministro della difesa.

CINGOLANI, Ministro della difesa. Assicuro l’onorevole Rivera che, per quanto riguarda l’interrogazione sulla diffusione della lyda nell’Appennino centrale, il mio Ministero ha disposto l’invio di appositi aerei con il compito di cospargere disinfettanti sulla zona infetta.

Per le altre due interrogazioni interesserò i Ministri competenti affinché facciano sapere quando intendono rispondere.

RIVERA. Ringrazio.

FARALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARALLI. Vorrei chiedere al Ministro della marina mercantile, anche a nome dell’onorevole collega Barbareschi firmatario con me di una interrogazione allo stesso Ministro, che cosa pensi il Governo circa le dicerie che corrono intorno ad una probabile liquidazione della Finmare.

PRESIDENTE. Nel giorno che verrà fissato per lo svolgimento delle due interpellanze al Ministro della pubblica istruzione, poiché non è pensabile che tutta la seduta debba venir consacrata allo svolgimento stesso, si potrebbe anche fissare lo svolgimento di questa interpellanza degli onorevoli Faralli e Barbareschi.

MACRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Ricordo che nella seduta di lunedì è stata rinviata la discussione su due mie interrogazioni urgenti, per le quali il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Andreotti, si era dichiarato pronto a rispondere. Chiedo che siano poste all’ordine del giorno della seduta antimeridiana di lunedì prossimo, qualora questa sia dedicata alle interpellanze e alle interrogazioni urgenti.

PRESIDENTE. Sta bene, se ne prenderà nota, onorevole Macrelli.

Sui lavori dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico all’Assemblea che vi è una richiesta del Ministro delle finanze, perché si voglia discutere sia nella seduta della mattina come in quella del pomeriggio di domani e poi anche nella seduta di sabato, il disegno di legge sulla patrimoniale, allo scopo di poterne accelerare l’esame.

Poiché è opportuno concludere anche l’esame di questo progetto di legge prima di sospendere i nostri lavori, ritengo che la richiesta del Ministro debba essere accolta.

Propongo pertanto che le due sedute di domani e quella di sabato siano destinate solo alla discussione sulla patrimoniale.

(Così rimane stabilito).

SCOCCIMARRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Propongo che si faccia seduta anche domani sera, per proseguire la discussione sulla patrimoniale. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata).

Domani, allora, si terranno due sedute, alle 10 e alle 17, con l’intesa che la seduta pomeridiana, dopo un intervallo, sarà proseguita nella serata.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, Segretario, legge.

«Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, per sapere quali provvedimenti intendano prendere per la messa in efficienza con massima urgenza dei piccoli porti in Sicilia – e particolarmente dei piccoli porti pescherecci – che sviluppano una grande attività economico-commerciale.

«Borsellino».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare ili Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei riguardi di quei dipendenti dell’Università di Perugia (siano essi professori, aiuti, assistenti, ecc.), i quali, in base alle risultanze delle inchieste tecnico-sanitarie, amministrativa ed universitaria, a suo tempo disposte dalle superiori autorità e già concluse, risultino gravemente compromesse nelle malversazioni compiute a danno della Amministrazione degli Ospedali riuniti e Policlinico della su nominata città.

«Vernocchi».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica), per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per l’assistenza del gran numero di tubercolotici che vivono in provincia di Agrigento, espressione questa delle condizioni di estrema miseria di quelle popolazioni e della mancanza assoluta di sanatori antitubercolari, per cui non possono effettuarsi ricoveri in provincia.

«E per sapere – inoltre – se non intenda provvedere con la costruzione d’urgenza di qualche sanatorio, o con l’adattare altri edifici in condizioni di contingenza.

«Borsellino».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non reputa giusto ed opportuno concedere qualche facilitazione – dando disposizioni all’intendenza di finanza di Pavia – per l’esazione di imposte dovute dai coltivatori diretti ed agricoltori dei comuni di Miradolo, Chignolo Po, Inverno ed altri vicini, posti in provincia di Pavia, i quali furono colpiti il 22 giugno ultimo scorso da una furiosa grandinata di cui, a memoria d’uomo, non si ricorda l’eguale e per effetto della quale, specie in Miradolo, andarono distrutti totalmente o quasi i vigneti. Il raccolto dell’uva, non solo risulta per quest’anno definitivamente compromesso per molti piccoli agricoltori, ma si richiederanno spese notevoli per il ripristino delle viti, ed anche per l’anno venturo il reddito risulterà diminuito. D’altronde la vite è la coltura prevalente della zona e quindi le spese occorrenti da una parte ed il mancato ricavo dall’altra, pongono i modesti coltivatori in serie difficoltà finanziarie.

«Come le autorità locali, consapevoli del disagio, hanno concesso agevolazioni per la esazione dei tributi locali, così l’interrogante chiede ali Ministro delle finanze se non ritiene equo provvedere perché l’esazione dei tributi erariali, e, specialmente, dell’imposta patrimoniale proporzionale sia congruamente rinviata almeno per le prossime rate, al fine di permettere ai contribuenti di fare i fondi senza ricorrere ad onerose operazioni patrimoniali. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Ferreri».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della pubblica istruzione, perché sia accertata la notizia secondo la quale il comune di Ravello avrebbe dato inizio ai lavori della progettata strada carrozzabile di allacciamento fra la piazza Vescovado (a pochi metri dall’ingresso della Villa Rufolo) e la piazza Fontana, secondo il primitivo progetto, eludendo le cautele e le modifiche che avrebbero dovuto salvaguardare il complesso incomparabile della villa stessa, secondo le assicurazioni del 24 novembre 1946, a seguito della precedente interrogazione a riguardo.

«L’interrogante chiede che siano precisate le eventuali responsabilità. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Di Fausto».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere, con riferimento alla risposta data ad una precedente interrogazione, risposta della quale l’interrogante non si reputa del tutto soddisfatto:

1°) se non ritenga opportuno, per evitare il deplorato mercimonio nell’assegnazione di tradotte per il trasporto di legna da ardere, pubblicare un elenco col quale si stabilisca un turno di precedenza;

2°) se non ritenga opportuno prendere analoghe misure anche per l’assegnazione di carri ferroviari, per i quali risulta esercitarsi su vasta scala un illecito traffico;

3°) se non ritenga necessario, a salvaguardia dei funzionari onesti, che fortunatamente sono la grandissima maggioranza, affidare ai carabinieri un’indagine sul tenore di vita dei funzionari da cui dipendono le assegnazioni anzidette per accertare se alcuno di essi si sia disonestamente arricchito;

4°) se frattanto non ritenga opportuno preporre al servizio per l’assegnazione delle tradotte e dei carri ferroviari funzionari al disopra di qualunque possibilità di sospetto. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Nobile».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non ritenga opportuno adeguare al valore attuale della moneta le polizze rilasciate ai combattenti della guerra 1915-18, elevando cioè le polizze di lire 1000 a lire 15.000 e quelle di lire 5000 a lire 30.000. All’interrogante sembra che, aderendo alla presente richiesta, si compirebbe un atto di alta giustizia verso i valorosi soldati della prima guerra mondiale. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Biagioni».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro delle finanze, per sapere perché si ostina a voler assegnare agli uffici finanziari la casa dell’ex fascio di Viareggio, invece che cederla in uso al Municipio. L’interrogante ricorda che detta casa del fascio fu costruita col contributo dei cittadini e non col denaro dello Stato  e sembra quindi giusto che torni proprietà del popolo di Viareggio, che intende sistemare nell’edificio un ufficio turistico, indispensabile per la vita della città. L’interrogante ricorda inoltre che gli uffici finanziari statali hanno già in Viareggio una sistemazione adeguata e tale da non dover costringere ad occupare un edificio assai più utile, data la sua ubicazione, per lo scopo predetto. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Biagioni».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore dei radianti d’Italia, i quali, in seguito a documentata domanda, hanno avuto un permesso provvisorio di un mese (il solo mese di giugno) per eseguire esperimenti di trasmissioni radiantistiche.

«Tale categoria di studiosi, che ammonta a parecchie migliaia, si è vista vessata dal nefasto regime passato, perché, per quanto la legge 13 agosto 1926, n. 1159, contenesse norme per l’impianto e l’uso di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi a scopi di esperimento e di studio, in effetto nessuna licenza è stata mai concessa. Ora, in regime democratico e di libertà, si vedono trascurati e anche il recentissimo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, n. 428, non si interessa per nulla di dette stazioni radioelettriche trasmittenti a scopo di esperimento e di studio.

«È strano che in Italia, a differenza di tanti altri Stati, si continui una forma di ostracismo non giustificata. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Ferrarese».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi dei ritardi frapposti dai competenti uffici del Ministero nell’espletamento delle pratiche concernenti l’applicazione delle leggi sul credito agrario e particolarmente di quelle che trattano i seguenti argomenti:

1°) da alcuni anni la liquidazione dei contributi statali sui mutui di miglioramento agrario, ammessi al beneficio del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi con regolari pareri dei competenti Ispettorati agrari compartimentali e concessi in base a deliberazioni regolarmente approvate dal Ministero, viene, in numerosi casi, sospesa, sebbene i lavori siano stati eseguiti e collaudati dagli Ispettorati agrari anzidetti. Ciò perché sembra che gli uffici preposti alla liquidazione dei detti contributi non siano d’accordo nel definire quali siano le opere, e particolarmente i fabbricati rurali che, in base all’articolo 43 della legge sulla bonifica integrale, possono essere ammessi al beneficio del contributo statale. Il parere tecnico degli Ispettorati agrari e l’interpretazione che del citato articolo 43 è stata uniformemente data anche da parte di coloro che provvidero, a suo tempo, alla formulazione dell’articolo medesimo, avrebbero dovuto far superare qualsiasi incertezza, mentre invece perdura da anni una sospensiva senza dichiarato motivo nel pagamento della quota dovuta per tali operazioni dal Ministero dell’agricoltura, con evidente danno per gli interessati e con grave perturbamento al funzionamento di questa particolare branca di credito;

2°) con l’articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, è stata disposta la revoca del contributo statale in caso di estinzione dei mutui di ricostruzione e di miglioramento, prima che sia trascorso un quinquennio dalla data d’inizio dell’ammortamento.

«Questa norma che determina una ingiusta sperequazione tra coloro che, per l’esecuzione di opere di miglioramento, disponendo di mezzi propri, possono ottenere un contributo in capitale e coloro che per il raggiungimento delle stesse finalità debbono ricorrere al credito, si vorrebbe applicare anche ai mutui stipulati sotto l’impero di disposizioni che prevedevano e consentivano l’assoluta libertà di affrancare anticipatamente i mutui, rendendo, per tal modo, retroattiva la disposizione stessa, in contrasto con tutti i principî generali del diritto e delle norme che regolano l’applicazione e la interpretazione delle leggi.

«Nel segnalare l’urgente necessità di una precisazione circa l’inapplicabilità della norma anzidetta ai mutui stipulati anteriormente all’emanazione del citato decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, si chiede che la predetta disposizione dell’articolo 3 sia abrogata in quanto questa, oltre ad appesantire il sistema dei mutui agrari, già di per sé ponderoso e costoso, contrasta con le esigenze non solo della vita e del necessario avvicendarsi dei rapporti giuridici, finanziari ed economici, ma anche con le esigenze degli Istituti mutuanti che trovano negli anticipati rimborsi di capitale mutuato un sollievo alle gravi difficoltà che debbono superare per procurarsi i mezzi, oggi ingentissimi, occorrenti per rispondere alle richieste degli agricoltori, ansiosi di ricostruire ed incrementare l’agricoltura italiana.

«Sulle dette richieste, avanzate da quasi un anno, si chiede di conoscere il pensiero dell’onorevole Ministro. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Jacini».

«Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e del tesoro, perché si compiacciano far conoscere il proprio divisamento sui punti di cui appresso:

1°) estensione – ai soli fini del godimento dello speciale trattamento economico di cui all’articolo 5 del regio decreto-legge 14 maggio 1947, n. 384 – anche agli ufficiali generali del beneficio dell’elevazione dei limiti di età, già previsto nello stesso articolo 5 per gli ufficiali superiori.

«Al riguardo si osserva che per gli ufficiali generali, mancando per essi un ruolo mobilitazione, l’adeguamento potrebbe esser fatto rispetto ai limiti di età fissati per i corrispondenti gradi dei ruoli servizio, il cui riferimento non sarebbe una innovazione in quanto è già contemplato nell’ultimo comma del predetto articolo 5;

2°) adeguamento del trattamento economico summenzionato agli aumenti di stipendio concessi successivamente al 16 giugno 1946 (su questo punto l’interrogazione è rivolta in particolare al Ministro del tesoro);

3°) estensione dell’uso del libretto ferroviario agli ufficiali collocati nella riserva, in applicazione del citato decreto sullo sfollamento dei quadri per il tempo in cui tali ufficiali godono dello speciale trattamento economico previsto in detto decreto;

4°) adeguamento all’attuale costo della vita dell’indennità di riserva prevista dall’articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, la quale indennità, se in un primo tempo aveva una effettiva consistenza, oggi ne ha una del tutto irrisoria (anche su questo punto la interrogazione è rivolta in particolare al Ministro del tesoro). (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Jacini».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere come intenda risolvere la pratica, da lungo tempo pendente, per la nazionalizzazione del Museo di Reggio Calabria, tenuto presente che da molti mesi è stata stipulata una convenzione fra lo Stato ed il comune di Reggio e che è urgente per la vita stessa di quel Museo troncare ogni incertezza sul suo avvenire. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Sardiello».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere:

  1. a) se intende eliminare il contrasto risultante dal criterio adottato nell’ordinanza ministeriale n. 6790 del 31 maggio 1947, circa ha valutazione del servizio provvisorio prestato nei corsi di avviamento professionale – considerato nella sola durata – e di quello, anch’esso provvisorio, dell’ordine elementare, considerato invece nella durata e nella qualità, in modo che non si determini una condizione di privilegio di una categoria ai danni dell’altra, trattandosi dello stesso ordine di scuola e non essendovi sostanziale differenza ai fini della classificazione annuale di merito;
  2. b) se nei prossimi bandi di concorso, per conferimento di cattedre in tutti gli ordini di scuola, sia stata tenuta presente la speciale categoria dei cennati insegnanti non di ruolo incaricati nei corsi di avviamento in base ad annuale selettiva graduatoria e siano state o siano per essere emanate a favore della stessa provvidenze intese a facultarne l’immissione nel ruolo, tenendo presente che l’insegnamento delle materie di cultura generale nei corsi è stato sempre demandato ad insegnanti elementari di ruolo, in base alle leggi 7 gennaio 1929, n. 8; 22 aprile 1932, n. 490; regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964; 27 gennaio 1933, n. 153 e 29 giugno 1933, n. 1015, o ad insegnanti elementari non di ruolo incaricati anno per anno;
  3. c) se intende disporre in ogni caso, come appare equo, che la cennata attività scolastica prestata nei corsi di avviamento, in via di incarico annuale, sia equiparata senza alcuna disparità a quella provvisoria espletata nell’ordine elementare. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Riccio Stefano».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all’ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 20.35.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10:

  1. – Svolgimento di una interrogazione.
  2. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947 n. 143, concernente l’istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).

Alle ore 17:

Seguito della discussione sul disegno di legge:

Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l’istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).