[Abrogato]
Testo della Commissione dei 75
Già art. 120
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.
Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate da corpi elettivi nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica.
Già art. 121
Il Comune è autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.
Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni o modificate le circoscrizioni esistenti.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Aggiungere, dopo il primo comma dell’art. 120 del progetto, il comma seguente: “Può suddividere le circoscrizioni provinciali in circondari di carattere esclusivamente amministrativo per un ulteriore decentramento”.
BUBBIO, BELOTTI (DC).
Premettere al terzo comma del nuovo testo le parole: “Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali”, continuando poi il testo come proposto.
MICHELI (DC).
Sostituire il terzo comma dell’articolo con la seguente formulazione:
“L’istituzione di nuove province è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni interessati, sentita la Regione a cui appartengono”.
RECCA, MONTERISI, BORSELLINO, CLERICI, CARIGNANI, BARACCO, GARLATO, FERRERI, GERMANO, BIAGIONI (DC).
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
17/07/1947 Pomeridiana
discussione generale:
27/05/1947
28/05/1947
29/05/1947
30/05/1947
31/05/1947
03/06/1947
04/06/1947 Antimeridiana
04/06/1947 Pomeridiana
06/06/1947 Antimeridiana
06/06/1947 Pomeridiana
07/06/1947
10/06/1947 Antimeridiana
12/06/1947 Antimeridiana
13/06/1947 Antimeridiana
27/06/1947
Nota
In sede di coordinamento il testo approvato il 17 luglio 1947 venne scisso in 3 distinti articoli: 128, 129 e 133 testo definitivo.
Leggi di modifica
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) ha disposto, con l’art. 9, comma 2, l’abrogazione dell’art. 128.