Come nasce la Costituzione

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Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 122
Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità da un organo centrale composto in maggioranza di elementi elettivi secondo l’ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica.
Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato dalle Regioni per mezzo di organi in maggioranza elettivi nei modi e limiti stabiliti con leggi della Repubblica. Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge, l’autorità deliberante può essere invitata a riesaminare il merito della deliberazione.
Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l’ordinamento da stabilire con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire i primi due commi coi seguenti:
“Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato per le regioni e da un organo regionale per gli altri enti con le for-me e con i limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica.
La legge potrà, in determinati casi, consentire un controllo di merito al solo effetto di richiedere all’ente locale deliberante con istanza motivata il riesame della deliberazione”.
PICCIONI, MORO (DC).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
22/07/1947 Antimeridiana
04/12/1947 Antimeridiana
04/12/1947 Pomeridiana
discussione generale:
27/05/1947
28/05/1947
29/05/1947
30/05/1947
31/05/1947
03/06/1947
04/06/1947 Antimeridiana
04/06/1947 Pomeridiana
06/06/1947 Antimeridiana
06/06/1947 Pomeridiana
07/06/1947
10/06/1947 Antimeridiana
12/06/1947 Antimeridiana
13/06/1947 Antimeridiana
27/06/1947

Nota
In sede di coordinamento il testo approvato il 4 dicembre 1947 venne modificato e scisso in due di-stinti articoli: 125 e 130 testo definitivo.

Leggi di modifica
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) ha disposto (con l’art. 9, comma 2) l’abrogazione del primo comma dell’art. 125.