Come nasce la Costituzione

ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 22 LUGLIO 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

cxcv.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 22 LUGLIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

indi

DEL VICEPRESIDENTE TARDETTI

INDICE

Congedo:

Presidente

Comunicazione del Presidente:

Presidente

Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):

Presidente

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione

Romano

Moro

Fuschini

Codignola

Camposarcuno

Persico

Nobile

Paris

La seduta comincia alle 10.30.

MOLINELLI, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo l’onorevole Pignatari.

(È concesso).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che in sostituzione dell’onorevole Cicerone, dimissionario, ho chiamato a far parte della seconda Commissione permanente per l’esame dei disegni di legge l’onorevole Carboni.

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana».

Siamo giunti all’articolo 122 per il quale vi è una proposta della Commissione di rinviarlo, perché in esso si fa riferimento agli organi di controllo; e non si è ancora affrontato questo problema.

Ha facoltà di parlare l’onorevole Ruini.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il motivo è evidente. Sono state rinviate le norme sullo scioglimento dei Consigli regionali e sulle dichiarazioni di incostituzionalità delle leggi regionali. Un caso analogo di norme da rinviare è quello dei controlli amministrativi sugli atti delle regioni e degli enti locali. Si tratta anche qui di conoscere prima quali sono i criteri ed i principî che regolano gli organi fondamentali dello Stato in queste varie materie. Poiché si tratta in ogni modo di questioni e momenti secondari della vita regionale, che si possono rinviare, senza che sia turbata la determinazione, che abbiamo fatto, della struttura e del funzionamento fondamentale della Regione, anche per il 122, propongo il rinvio.

PRESIDENTE. Vi è dunque questa proposta della Commissione. Se nessuno chiede di parlare in proposito, resta stabilito che l’esame dell’articolo 122 viene rinviato e sarà ripreso quando saranno stati risolti i problemi che si riferiscono alla materia degli Statuti regionali.

(Così rimane stabilito).

L’onorevole Romano ha richiamato l’attenzione sul fatto che egli ha presentato la seguente proposta di articolo 121-bis.

«I Comuni e le Provincie esercitano la potestà regolamentare nei modi e nei limiti che la legge stabilirà».

L’onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il suo parere.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi pare che questa norma possa essere esaminata dopo le altre, perché è una norma aggiuntiva. Non vedo come possa essere collocata qui, dove si parla di altri argomenti. Ad ogni modo, se si deve entrare in materia, dichiaro che il Comitato non è favorevole a questa disposizione, perché stabilire che la legge determinerà i modi di fare i regolamenti, da parte di Comuni e Provincie, non è necessario, perché questi regolamenti sono ammessi fin d’ora.

Se mettiamo la parola «regolamento» entriamo nel dibattito che abbiamo voluto evitare; non parliamo di regolamento ma di norma legislativa della Regione. L’articolo proposto, quindi, non lo si ritiene né necessario – ché questo potere vi sarà sempre, la legge lo determinerà sempre – né opportuno perché farebbe aprire la questione dei regolamenti. Ad ogni modo, ripeto, non credo che dovrebbe essere collocato qui; si dovrebbe esaminare, in ogni caso, a proposito delle Provincie e dei Comuni. Comunque, la Commissione non è favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Romano, dopo le dichiarazioni dell’onorevole Ruini, mantiene il suo emendamento?

ROMANO. Lo mantengo, e rilevo che all’articolo 121 si prendono in esame i Comuni. Ecco perché avevo collocato qui il mio emendamento.

Effettivamente l’articolo aggiuntivo proposto non fa che affermare quanto già è acquisito al nostro ordinamento giuridico; ma io penso che quanto in esso è detto debba trovare il suo posto naturale nella Carta costituzionale.

Procedendo al nuovo ordinamento dello Stato, noi abbiamo riconosciuto l’esistenza della Regione, della Provincia e del Comune. Per la Regione, abbiamo stabilito all’articolo 109 la potestà di emanare norme giuridiche relativamente ad alcune materie che incidono sulla fisionomia etnica della Regione; non può quindi farsi a meno di affermare in quale maniera la Provincia ed i Comuni debbano emettere quei comandi nei quali si concretizza la loro vita. Specie il Comune, che è un piccolo Stato, le cui molteplici funzioni sintetizzano la vita del Paese. Sia il Comune che la Provincia debbono poter emettere delle norme, che possono riguardare materie diverse. Vi possono essere norme di polizia, che in virtù di un pubblico interesse impongono limiti negativi. Altre norme possono sottoporre i singoli, che vogliono spiegare una determinata attività, o al vincolo della preventiva denunzia da dare all’autorità amministrativa, o al vincolo della preventiva autorizzazione. Si può presentare la necessità di imporre limiti alla proprietà individuale, di imporre ai cittadini prestazioni di opere per l’espletamento di servizi pubblici; vi può essere la necessità di norme che disciplinino i servizi pubblici, di norme riguardanti l’igiene sanitaria, l’urbanistica, ecc.

A tutto questo si provvede con regolamenti: quindi necessità di una potestà regolamentare. E vero che questo è un istituto già acquisito dal nostro ordinamento giuridico, ma per ampiezza di espressione ritengo che sia naturale l’impostazione di questa norma nella Carta costituzionale.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il collocamento non può essere qui, dopo articoli che abbiamo rinviato ma non depennato e quindi torneranno a suo tempo. L’emendamento aggiuntivo Romano riguardante le Provincie ed i Comuni dovrebbe venire dopo l’articolo 121. Nel merito, il Comitato ritiene che l’esercizio di poteri regolamentari delle Provincie e dei Comuni nelle forme e nei modi di legge è istituto acquisito, che non ha d’uopo in una norma di Costituzione. Si aggiunga che questa nostra Costituzione delinea la figura delle Provincie e dei Comuni in un modo estremamente sintetico; e non entra in determinazioni più particolari, quale sarebbe questa dei regolamenti. Infine, e per il Comitato è decisivo, voi sapete perché non abbiamo voluto parlare di potestà e norme regolamentari, pur ammettendole, per la Regione. Tacere per la Regione, e parlare per gli altri enti locali, sarebbe asimmetria.

PRESIDENTE. L’onorevole Romano conserva il suo emendamento?

ROMANO. Molte cose sono acquisite nell’ordinamento giuridico: si è parlato del diritto al lavoro; si è parlato anche del paesaggio, ecc. Comunque io insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento Romano.

L’onorevole Moro ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MORO. Dichiaro che aderendo alle considerazioni fatte dal Presidente della Commissione, circa la superfluità di questa norma, noi voteremo contro l’emendamento Romano.

(L’emendamento non è approvato).

PRESIDENTE. Segue l’articolo 123. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«Le Regioni sono così costituite:

Piemonte;

Valle d’Aosta;

Lombardia;

Trentino Alto-Adige;

Veneto;

Friuli e Venezia Giulia;

Liguria;

Emiliana lunense;

Emilia e Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Salento;

Lucania;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

«I confini ed i capoluoghi delle Regioni sono stabiliti con legge della Repubblica».

PRESIDENTE. Per questo articolo è pervenuta alla Presidenza una proposta del seguente tenore: «L’Assemblea rinvia la discussione dell’articolo 123 alla ripresa dei lavori». La proposta è firmata dagli onorevoli Fuschini, Nasi, Salvatori, Colitto, Spallicci, Mazza, Cannizzo, Carboni, Balduzzi e numerosi altri. L’onorevole Fuschini ha facoltà di svolgerla.

FUSCHINI. Mi pare che la ragione del rinvio di questo articolo 123 sia evidente. L’articolo 123 comporterà una discussione che non può essere compiuta in breve termine. Siccome ci troviamo di fronte allo scorcio dei lavori parlamentari – e del resto anche l’Assemblea è stanca del lungo lavoro fatto – credo che questa discussione, la quale riscalderà gli animi – perché si difendono interessi ritenuti legittimi per molti sensi – debba essere fatta in una situazione di quiete spirituale ed anche fisica.

Per questo io ho sottoscritto questa proposta, perché sia rinviata la discussione alla ripresa dei lavori parlamentari; cioè, questo sarà il primo argomento da discutere, salvo imprevisti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Ruini.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Si tratta di una questione di tecnica e di procedura dei lavori, che non implica un senso piuttosto che un altro di soluzione e non ha nessun significato sostanziale.

Il Comitato, che ha esaminato stamane la proposta, pur dolendosi che col rinvio si debba prolungare la discussione, ha ritenuto che, allo scopo di evitare, in questo scorcio di lavori, una affrettata e non completa disamina del problema, si debba rinviare.

Il Comitato, pertanto, aderisce alla proposta dell’onorevole Fuschini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(È approvata).

Si passa all’articolo 124, che nel progetto è del seguente tenore:

«Lo statuto di ogni Regione è stabilito in armonia alle norme costituzionali, con legge regionale deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri e a due terzi dei presenti; e deve essere approvato con legge della Repubblica».

Il Comitato ha proposto la seguente nuova formulazione, comprensiva anche dell’articolo 119, che fu rinviato appunto per la sua connessione con l’articolo 124:

«Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione, all’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione ed alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

«Lo Statuto è adottato con legge deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, ed è approvato con leggi della Repubblica».

Ricordo che l’articolo 119 era nel progetto così formulato:

«Gli statuti regionali regolano l’esercizio dei diritti d’iniziativa e del referendum popolare in armonia con i principî stabiliti dalla Costituzione per le leggi della Repubblica.

«Gli statuti regionali regolano altresì il referendum su determinati provvedimenti amministrativi».

Sull’articolo 119 l’onorevole Codignola aveva presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«Gli statuti regionali regolano l’esercizio dei diritti d’iniziativa e di referendum popolare nei limiti delle attribuzioni deferite dalla presente Costituzione alla Regione».

L’onorevole Codignola, vi inviste?

CODIGNOLA. Rinunzio, perché la nuova formulazione proposta dalla Commissione mi sodisfa.

PRESIDENTE. Sempre sull’articolo 119 l’onorevole Perassi aveva presentato il seguente emendamento:

«Fondere gli articoli 119 e 124 nel seguente:

«Ogni Regione ha uno Statuto, il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione, all’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione ed alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

«Lo Statuto è adottato con legge deliberata del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri».

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. L’emendamento Perassi è stato sostanzialmente accolto dalla Commissione. La differenza sola è questa: la Commissione ha ritenuto di aggiungere che lo Statuto, pur essendo adottato con legge della Regione, deve essere approvato con legge della Repubblica, perché riguarda materia di grande importanza e non deve mancare il coordinamento fra i criteri vigenti per le varie Regioni.

PRESIDENTE. Poiché l’Assemblea decise di esaminare contemporaneamente i due articoli, esaminiamo subito anche gli emendamenti presentati sull’articolo 124.

L’onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

Lo Statuto di ogni Regione è stabilito in armonia alle norme costituzionali con legge deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri, e deve essere approvato con legge della Repubblica».

L’onorevole Codignola insiste?

CODIGNOLA. Rinunzio.

PRESIDENTE. L’onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente, che risulta dalla fusione e coordinazione del primo, secondo e terzo alinea dell’articolo 109, dell’articolo 119, del secondo comma dell’articolo 121 e dell’articolo 124 del progetto:

«Lo Statuto di ogni Regione è stabilito, in armonia con la Costituzione e le leggi della Repubblica, mediante legge deliberata dal Consiglio regionale, alla presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

«Esso conterrà le norme per l’organizzazione interna della Regione, per la modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali, per l’ordinamento della polizia locale urbana e rurale, per l’esercizio del diritto di iniziativa popolare e di referendum, e per quanto altro occorra all’adempimento dei compiti affidati all’ente».

Poiché l’onorevole Mortati è assente, l’emendamento si intende decaduto.

L’onorevole Camposarcuno ha presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere:

«Ogni Statuto regionale deve contenere le norme per la propria revisione».

L’onorevole Camposarcuno vi insiste?

CAMPOSARCUNO. Insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Ruini.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato non ritiene di potere accettare l’emendamento Camposarcuno, redatto poco felicemente e tale da far pensare che la revisione possa esser fatta soltanto dalla Regione.

PRESIDENTE. Onorevole Camposarcuno, conserva il suo emendamento?

CAMPOSARCUNO. Il mio emendamento non ha bisogno di giustificazione, in quanto ogni statuto regionale deve contenere le disposizioni che possono dare la possibilità di modificarlo, quando le condizioni locali ed ambientali lo rendano necessario. È una norma che io penso sia utile inserire nella Costituzione, perché lo statuto regionale possa, a suo tempo, essere modificato, se le circostanze rendono ciò necessario. Perciò lo mantengo.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ripeto, per l’emendamento Camposarcuno, che la Commissione non lo ritiene opportuno.

PRESIDENTE. Vi è ora un emendamento dell’onorevole Persico al nuovo testo, così formulato:

«Al secondo comma, alle parole: con legge della Repubblica, sostituire le altre: dal Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato».

Onorevole Persico, lo mantiene?

PERSICO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato ha considerato che gli statuti regionali conterranno norme in materia molto delicata, ad esempio, per il regolamento e le funzioni dell’Assemblea, che la Costituzione, come vi ricordate, non ha creduto di disciplinare direttamente, ma di rinviare agli statuti. Sembra al Comitato necessario che, all’approvazione degli statuti, occorra una legge dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione.

Sul primo comma non vi sono emendamenti; esso sarà quindi votato nel testo proposto dalla Commissione, che è del seguente tenore:

«Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione, all’esercizio del diritto d’iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione ed alla pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali».

NOBILE. Chiedo di parlare, per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Voterò contro questa dizione, perché ritengo che lo Statuto dovrebbe essere uguale per tutte le Regioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell’articolo 124, nel testo proposto dalla Commissione, testé letto.

(È approvato).

Sul secondo comma di questo articolo 124 vi è l’emendamento dell’onorevole Persico:

«Al secondo comma, alle parole: con legge della Repubblica, sostituire le altre: dal Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato».

Pongo pertanto in votazione la prima parte del testo della Commissione, così formulata:

«Lo statuto è adottato con legge deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri».

(È approvata).

Dovrò ora porre ai voti l’emendamento Persico, sostitutivo della seconda parte del comma.

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. La preoccupazione per la quale ho proposto l’emendamento è questa: lo statuto della Regione viene già approvato con una legge regionale e con una maggioranza qualificata, cioè assoluta. Poi, secondo il testo concordato dal Comitato di coordinamento, questo statuto regionale, già approvato con questa maggioranza…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non approvato, ma adottato.

PERSICO. In sostanza dovrebbe essere approvato con una legge dello Stato, cioè dalla Camera e dal Senato, attraverso un curriculum legislativo che può durare comodamente qualche anno; per cui tale statuto resterebbe in sospeso per un tempo indeterminato, con danno di quelle che debbono essere le funzioni della Regione. Io ho proposto di abbreviare questo curriculum, che non serve a nulla, perché noi abbiamo già la legge regionale, poi avremo la legge della Camera e del Senato, ecc., e si verrebbe a creare una superfetazione inutile.

Occorre che ci sia invece un organo amministrativo che esamini lo statuto regionale sotto il profilo formale e sostanziale, e questo organo è il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, il quale darà un parere, dopo di che lo statuto regionale verrebbe approvato dal Presidente della Repubblica. Vi sarebbe così un parere interno, espresso in adunanza generale dal Consiglio di Stato, sotto il profilo della legalità formale e sostanziale e poi l’approvazione da parte del Presidente della Repubblica. Con questo sistema si risparmierà tempo, e si arriverà ad avere, con una certa rapidità, la serie degli statuti regionali.

Forse l’onorevole Nobile è nel vero quando vorrebbe uno statuto standardizzato per tutte le Regioni; ma, siccome ogni Regione ha le sue caratteristiche peculiari, non è inopportuno che ogni Regione abbia uno statuto diverso; è opportuno però che tali statuti entrino in vigore con una certa rapidità, e non siano soggetti a lungaggini di approvazioni.

Noi sappiamo per esperienza che molte volte una legge, attraverso il palleggiamento che viene a determinarsi tra Camera e Senato, può rimanere per tre o quattro anni non approvata, così da andare addirittura sommersa per la chiusura della legislatura. Questo è avvenuto per molte leggi, e noi lo ricordiamo anche come esperienza personale.

Dichiaro perciò di mantenere l’emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Ruini.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato non è favorevole all’emendamento dell’onorevole Persico, per le ragioni già dette. A me personalmente, l’intervento del Consiglio di Stato sarebbe gradito: e si potrà sempre sentirne il parere; ma non sembra che il Capo dello Stato, cui spetta promulgare ogni legge dello Stato, sia il più adatto ad approvare una legge regionale; è per lo meno una cosa un po’ strana.

L’onorevole Persico si preoccupa giustamente che non vi siano delle lungaggini; ma, se noi deferiamo il potere di approvazione di questi statuti al potere esecutivo, esponiamo le Regioni a pericoli e lentezze maggiori, perché, evidentemente, il potere esecutivo può non approvare, e quindi ritardare finché vuole. Mentre che, se noi deferiamo al Parlamento questo compito, vi saranno le varie correnti politiche che stimoleranno l’approvazione, specialmente nel Senato a base regionale. Si potranno adottare procedure ben rapide, e ricorrere a deleghe del Parlamento al potere esecutivo, restando però fermo che il potere di approvazione è del Parlamento.

Io credo che il testo della Commissione tuteli gli interessi della Regione più di quello che non avverrebbe con la formulazione proposta dall’onorevole Persico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento proposto dall’onorevole Persico del seguente tenore:

«ed è approvato dal Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato».

(Non è approvato).

Pongo ai voti la formulazione della Commissione:

«ed è approvato con legge della Repubblica».

(È approvato).

L’articolo risulta pertanto approvato nel testo proposto dalla Commissione.

Vi è ora l’emendamento aggiuntivo proposto dall’onorevole Camposarcuno:

«Ogni statuto regionale deve contenere le norme per la propria revisione».

La Commissione ha dichiarato di non essere favorevole a questo emendamento aggiuntivo.

CAMPOSARCUNO. Domando se lo statuto regionale deve contenere o meno le norme per la sua eventuale revisione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Nulla lo vieta.

CAMPOSARCUNO. Questo non può essere inserito?

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato si è opposto.

PRESIDENTE. Il Comitato ha fatto una dichiarazione esplicita a questo proposito. Onorevole Camposarcuno, mantiene il suo emendamento?

CAMPOSARCUNO. Sì.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l’emendamento aggiuntivo proposto dall’onorevole Camposarcuno.

(Non è approvato).

Presidenza del Vicepresidente TARGETTI

PRESIDENTE. L’onorevole Codignola aveva proposto il seguente articolo aggiuntivo:

«La Repubblica garantisce il pieno e libero sviluppo, nell’ambito della Costituzione, delle minoranze etniche e linguistiche esistenti sul territorio dello Stato».

Egli l’ha successivamente sostituito col seguente:

«La Repubblica detta norme per la protezione delle minoranze linguistiche».

L’onorevole Codignola ha già svolto il suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l’onorevole Ruini per manifestare il parere della Commissione in merito al suddetto emendamento.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato ha ritenuto che si possa accogliere questa proposta dell’onorevole Codignola, ma è del parere che non debba essere collocata qui nel Titolo delle Regioni, perché non è il luogo adatto. Si tratta, infatti, di leggi generali dello Stato che debbono tutelare le minoranze linguistiche. La disposizione dovrà essere messa in altro luogo, che decideremo a suo tempo.

PRESIDENTE. Porrò allora ai voti l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Codignola, accettato dalla Commissione, restando inteso che la norma – ove fosse approvata – sarà collocata al posto debito in occasione della redazione definitiva del testo della Costituzione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io proporrei di sostituire alla parola «protezione» la parola «tutela».

PRESIDENTE. L’onorevole Codignola accetta la sostituzione della parola «tutela» alla parola «protezione»?

CODIGNOLA. Sì.

PARIS. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARIS. Bisognerebbe distinguere fra le Regioni che non hanno uno statuto speciale e le Regioni che lo hanno, perché la Repubblica non dovrebbe intervenire quando l’Assemblea Costituente ha sanzionato col suo voto uno Statuto particolare ad una Regione. Quindi, accetto l’emendamento se non va inserito in sede di Regione.

PRESIDENTE. Come si è detto, questo articolo si approva con l’intesa che in sede di coordinamento sia collocato nella sede più adatta, allorché si procederà alla redazione definitiva.

Pongo allora in votazione l’emendamento dell’onorevole Codignola così modificato:

«La Repubblica detta norme per la tutela delle minoranze linguistiche».

(È approvato).

Come l’Assemblea ricorda, l’articolo 123 è stato rinviato. Per connessione anche la discussione sull’articolo 125 si intende rinviata.

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 11.15.