Come nasce la Costituzione

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POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCCXIX.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

indi

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

Sul processo verbale:

Rodi

Presidente

Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):

Presidente

Ambrosini

Bubbio

Rescigno

Lami Starnuti

Musolino

Camposarcuno

Mortati

Uberti

Tosato

Moro

Grazi

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione

Persico

Gullo Fausto

Lussu

Conti

Dozza

Codacci Pisanelli

Perassi

Corbino

Nobile

Perlingieri

Recca

Fabbri

Colitto

Morelli Renato

Mastino Pietro

Laconi

Tozzi Condivi

Zuccarini

Benvenuti

Coppi

Votazione segreta:

Presidente

Risultato della votazione segreta:

Presidente

Mozione (Annunzio):

Presidente

Interrogazione con richiesta d’urgenza (Annunzio):

Presidente

Interrogazioni (Annunzio):

Presidente

La seduta comincia alle 16.

DE VITA, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

Sul processo verbale.

RODI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODI. Ieri io ed altri colleghi abbiamo esposto le ragioni per le quali, a nostro avviso, doveva essere soppresso l’articolo 131 della Costituzione.

Queste nostre considerazioni furono accolte con calma, se non che ad un certo momento la calma è finita e si è dovuto deplorare un episodio pugilistico. Comunque, era forse fatale che avvenisse questo pugilato, perché abbiamo aperto i lavori della Costituente con un pugilato, ed era logico che li chiudessimo con un pugilato. (Commenti).

Ma quello che mi preme mettere in evidenza, la cosa per la quale ho chiesto di parlare sul processo verbale, è la faccenda dello scrutinio segreto, che noi abbiamo chiesto ieri e sulla quale richiesta si è fatta una speculazione, per lo meno ingiusta.

Noi abbiamo chiesto lo scrutinio segreto ed abbiamo insistito su di esso, prima di tutto perché il regolamento della Camera ci dà facoltà di chiedere lo scrutinio segreto e poi perché, con lo scrutinio segreto, il voto è molte volte la più esatta espressione della coscienza dell’Assemblea e quindi si può anche chiedere lo scrutinio segreto per avere la temperatura dell’Assemblea in un determinato momento.

E v’è ancora un fatto: siccome abitualmente nei banchi di sinistra si abbina la qualifica di monarchico a quella di fascista, è chiaro che qualcuno potrebbe rimanere anche indeciso di fronte alla eventualità quasi certa di una accusa diventata ormai metodica, di una accusa che certamente viene come reazione ad una qualunque di queste manifestazioni. E, ad ogni modo, mi sono stupito che si sia chiesto il ritiro della richiesta riguardante lo scrutinio segreto, facendo financo appello alla lealtà dei votanti. Qui non si tratta di lealtà.

PRESIDENTE. Onorevole Rodi, la prego, noi siamo in sede di processo verbale. Sul processo verbale, o si rettifica o si chiarisce; io suppongo che ella intenda chiarire. Ma chiarisca qualche punto preciso, la prego.

RODI. Sto appunto chiarendo, onorevole Presidente, i motivi della nostra richiesta di procedere a scrutinio segreto e dell’insistenza con cui noi abbiamo tenuto ferma tale richiesta.

PRESIDENTE. Sta bene, ma resti almeno a questo argomento, onorevole Rodi: ella ha già fatto un lungo preambolo non precisamente aderente al tema.

RODI. Io desidero appunto lamentarmi di questo. Si sapeva, del resto, benissimo quale sarebbe stato il nostro voto. Mi lamento di questo appello alla lealtà, specialmente poi ove si consideri che noi sappiamo benissimo come si sono condotti i lavori di questa nostra Costituente, quante volte cioè sia stato richiesto lo scrutinio segreto, quante volte ci si sia adattati a dei compromessi, ad accordi forse non del tutto felici; e tutto questo per condurre in porto la nostra nave.

Nessun appello alla lealtà dunque. E poiché mi trovo a parlare agli amici della estrema sinistra, sono io che rivolgo ora un appello: che essi siano cioè nei nostri confronti almeno un po’ più calmi e un po’ più riguardosi.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s’intende approvato.

(È approvato).

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Onorevoli colleghi, essendo, nella seduta di questa mattina, stati svolti tutti gli emendamenti relativi all’articolo 122, invito l’onorevole Ambrosini a esprimere su di essi il parere della Commissione.

AMBROSINI. Come è stato rilevato nello scorcio della seduta antimeridiana, la Commissione è divisa su questo, che è uno dei punti fondamentali dell’ordinamento regionale. Mentre alcuni egregi colleghi vorrebbero arrivare alle precisazioni, altri ritengono invece più opportuno, in considerazione specialmente della brevità del tempo che ci resta per i nostri lavori, di fare l’affermazione di principio e di rimandare il resto a quanto vorranno stabilire le future Assemblea legislative quando si occuperanno di tutta la materia riguardante le amministrazioni locali.

Sono state sollevate, con gli appassionati interventi dell’onorevole Lami Starnuti e dell’onorevole Mortati, delle considerazioni di interesse veramente grande. Bisogna tuttavia ricordare che tutte queste considerazioni furono già fatte, per molte sedute consecutive, in seno al Comitato di redazione, su questo Titolo della Costituzione, che furono poi ripetute con maggior passione nella seconda Sottocommissione e ancora una volta davanti alla Commissione dei settantacinque. Ciò dimostra la complessità e la delicatezza della materia, e ciò spiega la perplessità ad arrivare ad una determinazione particolareggiata, avulsa dalla soluzione dei problemi pregiudiziali e correlativi, propri dell’ordinamento amministrativo; problemi che dovranno essere assieme trattati e risolti, specialmente quando sarà elaborata la legge comunale e provinciale.

È per questa ragione che il Presidente della Commissione, onorevole Ruini, io e altri colleghi riteniamo, data l’urgenza di finire i nostri lavori, di aderire all’emendamento proposto dagli onorevoli Uberti e Moro. Crediamo nel contempo che si possa andare incontro ai desideri e alle esigenze espresse in diversi emendamenti con talune aggiunte come le seguenti. Nella proposta Uberti, là dove si dice: «il controllo sugli atti dell’ente regionale è esercitato dagli organi» ecc., aggiungeremmo: «è esercitato in forma decentrata»; in modo da affermare il principio che gli organi che il futuro legislatore istituirà debbano esercitare il loro compito «in loco», cioè nella Regione.

Ed inoltre cambieremmo una delle parole adoperate nel primo comma dell’emendamento dell’onorevole Uberti. Dove si dice: «è esercitato dagli organi nelle forme e nei modi indicati dalla legge della Repubblica», diremmo: «nelle forme e nei limiti indicati dalla legge della Repubblica», in modo da affermare esplicitamente il principio dei «limiti»; con la quale precisazione riteniamo di dare in certo modo soddisfazione alle esigenze fatte presenti specialmente dall’onorevole Lami Starnuti.

Credo poi che l’Assemblea potrebbe inoltre fare un accenno specifico alla Corte dei conti. Data l’impossibilità di consultare i colleghi della Commissione, valutando l’estrema delicatezza del problema, non mi permetterei di fare una proposta tassativa; mi limiterò soltanto a sottoporre una suggestione all’Assemblea in riguardo al primo comma dell’emendamento Uberti. Dove si dice: «il controllo è esercitato in forma decentrata», si potrebbe aggiungere: «coordinatamente al servizio della Corte dei conti».

Riguardo alle Provincie, ai Comuni e agli altri enti ed istituzioni locali, sembra alla Commissione che il secondo comma dell’emendamento proposto dall’onorevole Uberti sia sufficiente ad acquietare in gran parte le apprensioni da varie parti manifestate, giacché in esso si stabilisce in modo tassativo che gli organi di controllo devono essere organi regionali, e che il controllo sarà sottoposto ai limiti stabiliti dalla legge.

Noi ci rendiamo perfettamente conto delle obiezioni sollevate dall’onorevole Lami Starnuti; senonché, per la verità, non vediamo la ragione perché debba nutrirsi verso le future Assemblee legislative una diffidenza pregiudiziale, quasi che tali Assemblee non nascano dalle elezioni, alle quali partecipa tutto il corpo elettorale, e quasi che dette Assemblee possano, nel nuovo clima del diritto pubblico italiano e nel sistema della Costituzione rigida, non uniformarsi ai principî fondamentali stabiliti nella Costituzione. Nel campo specifico del quale ci occupiamo, questi principî sono segnati, dal punto di vista generale, da tutto lo spirito della Costituzione e in modo specifico dall’articolo 106, e precisamente dal terzo comma là dove si dice: «Adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento». Aggiungo che, oltre a questa norma fondamentale, che il futuro legislatore non potrà violare, senza violare la Costituzione e quindi senza rendere annullabile la legge da parte della Corte costituzionale, c’è quella del primo comma dell’articolo 120, già approvato, nel quale si fa espressa dichiarazione del carattere autonomo degli enti comunali e provinciali.

A parte l’opportunità di non nutrire pregiudiziale sfiducia verso le future Assemblee legislative, riteniamo che il sistema del limite, che esse incontrano nelle disposizioni della Costituzione e che rende sindacabili le leggi ordinarie, rappresenti un fattore in questo momento sufficiente per rassicurarci ed indurci ad approvare l’emendamento proposto dall’onorevole Uberti, con le aggiunte suindicate.

Riguardo all’emendamento dell’onorevole Sardiello, fatto proprio dall’onorevole Musolino, osservo che la loro richiesta si trova già consacrata – per quanto non con le stesse parole, ma sicuramente in modo intero nella sostanza – nell’ultima parte del terzo comma dell’articolo 122 del progetto.

Infatti, dopo essersi detto che «nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l’ordinamento da stabilire con legge della Repubblica», si aggiunge che «possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».

Indubbiamente questa affermazione espressa fu fatta perché queste sezioni vengano istituite nei capoluoghi di provincia. Quindi, approvando questo terzo comma, credo che gli onorevoli Sardiello e Musolino possano vedere sodisfatta l’esigenza da essi presentata.

BUBBIO. Onorevole Presidente, chiedo di parlare contro l’emendamento dell’onorevole Lami Starnuti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per quanto già l’onorevole Ambrosini abbia assolto a questo compito.

BUBBIO. L’onorevole Ambrosini ha assolto benissimo questo compito, ma mi si consenta che anch’io mi dichiari contro l’emendamento del collega onorevole Lami Starnuti. Il suo emendamento invero tende a trasformare l’attuale controllo degli enti locali nell’esplicazione di un semplice parere, il che in sostanza è larvatamente derisorio. Si dichiara insomma che rimane una specie di controllo, ma lo si risolve soltanto in un parere, che gli enti sono padronissimi di accettare o di non accettare, senza sanzione alcuna se essi non vorranno seguire il consiglio; e ciò non è un controllo, ma solo la esplicazione di un’opera consultiva ad effetto ritardato, che del controllo ha il colore, ma non la sostanza.

Ora, se tutti siamo autonomisti in teoria, tuttavia dobbiamo onestamente riconoscere che l’abolizione radicale dei controlli non sia ancora matura, specialmente in questo periodo di ricostruzione, in cui tanti enti locali si dibattono in difficoltà funzionali e finanziarie gravissime. Né si dimentichi che se non mancano saggi e competenti amministratori, è generale la lagnanza sulla deficienza dei quadri, giacché si è perduto un po’ lo stampo degli antichi amministratori, più o meno togati, ma muniti di lesina e di occhiali, che per preparazione e serietà davano pieno affidamento. Penso quindi che al momento attuale non sia matura questa specie di riforma rivoluzionaria, come l’ha chiamata, l’onorevole proponente; ed in base alla modesta esperienza che ho potuto acquisire quale funzionario prima ed amministratore poi, posso dire che, malgrado i controlli attuali di legittimità e di merito sugli enti locali a mezzo della Prefettura e della G.P.A., infiniti errori ancora si commettono da parte degli enti stessi; donde una ragione maggiore per mantenere ancora in vita, almeno in questo periodo, tali controlli. Conseguentemente sono d’accordo con l’onorevole Ambrosini, che in fondo è dello stesso parere dell’onorevole Uberti, di rimandare a leggi speciali questa materia.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori degli emendamenti se intendono mantenerli.

I seguenti emendamenti si intendono decaduti, per assenza dei proponenti:

«Sostituirlo col seguente:

«In ogni Regione è costituita una sezione distaccata della Corte dei conti, cui compete il controllo preventivo di legittimità sugli atti dell’Amministrazione regionale, e quello successivo sulla gestione del bilancio della Regione.

«Sono inoltre istituiti organi elettivi di giustizia amministrativa di primo grado, i cui membri possono essere scelti soltanto fra cittadini in possesso di determinati requisiti tecnici, secondo le disposizioni che saranno dettate per legge.

«Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni è esercitato dalle medesime sezioni regionali della Corte dei conti.

«Codignola».

«Sostituire il secondo e il terzo comma col seguente:

«Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e delle Provincie è esercitato nei modi e nei termini che la legge stabilirà.

«Romano».

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti pubblici locali è esercitato da un organo dello Stato con sede nel capoluogo di Provincia. Il controllo di merito è esercitato dalla Giunta provinciale.

«Zotta, Dominedò».

Segue l’emendamento dell’onorevole Rescigno:

«Al secondo comma, dopo le parole: Il controllo di legittimità sugli atti, aggiungere le altre: delle Provincie e».

Onorevole Rescigno, lo mantiene?

RESCIGNO. Lo mantengo perché mi sembra una conseguenza del fatto che la Provincia è rimasta come ente autonomo.

PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Lami Starnuti, così modificato su proposta dell’onorevole Persico:

«Sostituire il secondo periodo del secondo comma col seguente comma:

«Per le deliberazioni amministrative degli enti locali sottoposte dalla legge a controllo di merito, l’organo di tutela ha soltanto facoltà di chiedere al Consiglio dell’ente deliberante, con provvedimento motivato, il riesame della deliberazione».

Onorevole Lami Starnuti, lo mantiene?

LAMI STARNUTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Segue un altro emendamento dell’onorevole Rescigno:

«Al terzo comma, sostituire l’ultimo periodo col seguente:

«Possono istituirsi sezioni nei capoluoghi delle Provincie».

Onorevole Rescigno, lo mantiene?

RESCIGNO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Sardiello:

«Al terzo comma, sostituire il secondo periodo col seguente:

«Sezioni degli organi di giustizia predetti devono sorgere nel capoluogo di ciascuna Provincia con giurisdizione sulla Provincia stessa».

Questo emendamento è stato fatto proprio dall’onorevole Musolino, al quale chiedo se lo mantiene.

MUSOLINO. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Camposarcuno:

«Aggiungere il seguente comma:

«Il controllo di merito avrà luogo quando è impegnato il bilancio della Regione per oltre cinque anni, a meno che la relativa deliberazione non sia sottoposta a referendum popolare su richiesta di un ventesimo degli elettori entro un mese dalla pubblicazione della deliberazione».

Onorevole Camposarcuno, lo mantiene?

CAMPOSARCUNO. Siccome questo grave problema dei controlli, in definitiva la Commissione ha proposto che sia rinviato alla legge ordinaria ed ha dichiarato di accettare la proposta dell’onorevole Uberti, aderisco a tale proposta e non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Mortati:

«Sugli atti amministrativi della Regione il controllo di legittimità è esercitato in forma decentrata da organi costituzionali in ogni Regione, coordinati con la Corte dei conti. Il controllo di merito sulla gestione finanziaria della Regione, limitato ai casi in cui questa richieda contributi straordinari, sarà regolato dalle leggi».

Onorevole Mortati, lo mantiene?

MORTATI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Vi è poi l’emendamento dell’onorevole Uberti:

«Sostituire i primi due commi coi seguenti:

«Il controllo sugli atti dell’Ente regionale è esercitato dagli organi e nelle forme e modi indicati dalle leggi della Repubblica.

«Sono istituiti, nei modi stabiliti dalla legge, organi regionali di controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali».

Onorevole Uberti, lo mantiene?

UBERTI. Per venire incontro alle preoccupazioni dell’onorevole Mortati sostituisco alla dizione «Il controllo» l’altra «controllo di legittimità», in modo che viene escluso per le Regioni il controllo di merito.

PRESIDENTE. Onorevole Ambrosini, la Commissione è d’accordo con la proposta dell’onorevole Uberti?

AMBROSINI. Accettiamo.

TOSATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO. Nel testo dell’onorevole Uberti, modificato e accettato dalla Commissione, alla espressione: «è esercitato in forma decentrata» sostituirei l’altra: «è esercitato da organi decentrati dello Stato».

PRESIDENTE. È necessario che si raggiunga un accordo su questi emendamenti.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Se al signor Presidente non dispiacesse, pregherei di sospendere brevemente la seduta, per tentare di trovare un punto d’incontro fra gli emendamenti che sono in discussione, o quanto meno apportare quelle variazioni di forma che appaiono necessarie dopo le varie osservazioni che sono state fatte.

Credo che questo breve periodo sarebbe facilmente riguadagnato.

PRESIDENTE. Non credo sia il caso di sospendere formalmente la seduta. Invito i colleghi che hanno nuove proposte da fare, ad accordarsi in Aula, su di una formula unica.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Ambrosini ad informare l’Assemblea del risultato dello scambio di idee.

AMBROSINI. L’onorevole Mortati pare che sia disposto a ritirare il suo emendamento, in considerazione della difficoltà di trovare una nuova formula di accordo. Comunque penso che l’onorevole Mortati voglia chiarire la sua determinazione.

PRESIDENTE. L’onorevole Mortati ha facoltà di parlare.

MORTATI. Tenuto conto delle difficoltà incontrate per giungere ad un accordo più sostanziale, penso che ci si potrebbe limitare ad affermare il principio che le due forme di controllo sugli atti delle Regioni e degli enti minori si effettuino in modo decentrato, rinviando alla legge le ulteriori determinazioni.

PRESIDENTE. Quindi l’onorevole Mortati accetta il testo originario dell’emendamento Uberti, senza l’aggiunta al primo comma delle parole: «di legittimità» e con le modificazioni apportate dalla Commissione.

Comunico che l’onorevole Lami Starnuti ha sostituito il suo precedente emendamento con il seguente, che porta le firme anche degli onorevoli Dozza e Fedeli:

«Il controllo di merito è limitato alle deliberazioni indicate dalla legge e si esplica soltanto promuovendo con richiesta motivata il riesame da parte dell’Ente deliberante».

Passiamo allora alla votazione.

Il testo base accettato dalla Commissione è il seguente:

«Il controllo sugli atti dell’Ente regione è esercitato, in forma decentrata e coordinatamente ai servizi della Corte dei conti, dagli organi, nelle forme e nei limiti indicati dalle leggi della Repubblica.

«Sono istituiti nei modi stabiliti dalla legge organi regionali di controllo sugli atti delle provincie, dei comuni e degli altri Enti locali.

«Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l’ordinamento da stabilire con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».

Al primo comma l’onorevole Rescigno ha proposto che dopo le parole: «atti dell’Ente regione» siano aggiunte le parole: «e delle Provincie».

La Commissione accetta questo emendamento?

AMBROSINI. Accettiamo l’emendamento Uberti, in cui si parla solo di Regione.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per divisione del testo Uberti modificato e accettato dalla Commissione.

Pongo in votazione le parole del primo comma:

«Il controllo sugli atti della Regione».

(Sono approvate).

Pongo in votazione la proposta aggiuntiva dell’onorevole Rescigno:

«e delle Provincie».

(Non è approvata).

Passiamo alla votazione della seconda parte del primo comma:

«è esercitato in forma decentrata e coordinatamente ai servizi della Corte dei conti dagli organi, nelle forme e nei limiti indicati dalle leggi della Repubblica».

GRAZI. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZI. Tutto questo articolo non ha nessun senso. (Vivi rumori al centro). Pertanto voterò contro. Oggi stiamo prendendo decisioni gravissime su problemi molto seri con estrema leggerezza. (Rumori al centro). Stiamo prendendo decisioni non applicabili…

Voci al centro. Non è vero!

GRAZI. È così! Bisogna non aver alcuna pratica amministrativa per accettare le proposte fatte in questo momento. (Vivi rumori al centro).

TOSATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO. Mi pare che si sia caduti in un equivoco, onorevole Presidente, perché l’emendamento dell’onorevole Uberti, accettato in definitiva dall’onorevole Mortati, non faceva nessun accenno all’obbligo del coordinamento degli organi locali con l’organo centrale della Corte dei conti, ma si limitava soltanto ad indicare il principio del controllo in forma decentrata degli organi regionali, coordinandolo con la Corte dei conti.

PRESIDENTE. Non si tratta di equivoco, onorevole Tosato. L’onorevole Ambrosini, a nome della Commissione, ha dichiarato di includere questa formula, allo scopo di venire incontro all’idea manifestata dall’onorevole Mortati e l’onorevole Uberti aveva acceduto. Quindi io ero nel dovere di redigere in questa forma il testo da sottoporre alla votazione.

RUINI. Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Desidero precisare questo: in un primo tempo l’onorevole Ambrosini si riferì agli emendamenti. Poi vi fu quel breve intervallo in cui ci siamo riuniti e, vista la complessità delle questioni, l’onorevole Mortati acconsentì ad adottare il testo proposto dall’onorevole Uberti, senza altra aggiunta, che quella: «in forme decentrate».

PERSICO. Chiedo che si dia di nuovo lettura del testo posto in votazione.

PRESIDENTE. Il testo è il seguente: Il primo comma dice:

«Il controllo sugli atti della Regione è esercitato in forma decentrata e coordinatamente ai servizi della Corte dei conti dagli organi, nelle forme e nei limiti indicati dalle leggi della Repubblica».

Il secondo comma è del seguente tenore:

«Sono istituiti, nei modi stabiliti dalla legge, organi regionali di controllo sugli atti delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali».

Il terzo comma è quello del vecchio testo:

«Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l’ordinamento da stabilire con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».

LAMI STARNUTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMI STARNUTI. Non vorrei che sulla votazione avvenisse un equivoco. Sulla materia che abbiamo ora trattato vi era, nel progetto, un preciso e dettagliato articolo. Il Comitato dei Diciotto, all’ultim’ora, propone di abbandonare quel testo per intiero. Ma il nostro emendamento riguarda soltanto l’ultima parte dell’articolo 122 del progetto, perché noi accettiamo la prima parte dell’articolo stesso. Di conseguenza di fronte all’abbandono, da parte del Comitato dei Diciotto, del testo del progetto, dichiariamo di far nostre le prime parti dell’articolo 122 del progetto e di votare contro l’emendamento Uberti, perché questo emendamento Uberti elude il problema dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali che noi abbiamo posto.

Quando l’Assemblea Costituente discusse le modificazioni alla legge comunale e provinciale e noi sollevammo allora il problema del controllo di merito, chiedendo, come aveva già chiesto il Congresso Nazionale dei Sindaci d’Italia, l’abolizione di quel controllo, si rispose da altri banchi che la tenuità delle proposte di legge allora in discussione non consentiva di affrontare questo problema essenziale alla vita dei comuni. Si disse allora che, essendovi nel progetto di Costituzione un articolo 122, che risolveva nelle linee generali il problema, lasciando intatta come deve essere, la tutela di legittimità, ma sopprimendo il controllo di merito, il quale è sempre ingiusto e qualche volta iniquo, noi ritirammo le nostre proposte, abbandonammo la discussione in quella sede ed in quel giorno, per riportare il problema della autonomia della Regione e degli enti locali in sede di discussione della Costituzione. Stamani, l’onorevole Uberti, forse per dare unità negativa alla discordia dei suoi amici politici su questo problema, (Commenti al centro) vuole rinviare alla legge il controllo amministrativo sugli enti locali. Dobbiamo opporci a questo tentativo dilatorio. Chiedendo la soppressione del controllo di merito, noi siamo nella tradizione democratica e socialista d’Italia. Per trent’anni, prima del fascismo, si era combattuto perché i controlli di merito sparissero dalla vita degli enti locali. Ritornati ora ad un regime di democrazia e di libertà, noi riprendiamo quella battaglia per la libertà e l’autonomia degli enti locali. (Interruzioni – Commenti). Forse voi che gridate non sentite l’importanza politica e morale di questa battaglia. Peggio per voi. Noi continuiamo, ripeto, la tradizione democratica e socialista di questa parte della Camera e chiediamo all’Assemblea Costituente di volere oggi sancire in modo definitivo la libertà e l’autonomia degli enti locali.

Quando il relatore onorevole Ambrosini dice che nel progetto di Costituzione c’è già, a garanzia, l’articolo 121, fa un’affermazione che non è del tutto esatta. L’articolo 121 dichiara l’autonomia dei Comuni nell’ambito dei principî fissati dalle leggi generali della Repubblica, il che significa tutto e significa niente, essendo l’articolo 121 un semplice rinvio alla legge ordinaria. Quando l’onorevole Ambrosini ci dice che non dobbiamo essere diffidenti verso le Assemblee legislative future, io rispondo che la questione non si pone in questi termini: non si tratta di essere diffidenti verso le Assemblee legislative; si tratta di chiedere per i Comuni, per le Provincie, per le Regioni, la garanzia costituzionale di libertà e di autonomia, che anche le persone fisiche ricevono dalla Carta costituzionale repubblicana. Ecco perché noi manteniamo il nostro emendamento; ecco perché noi chiediamo all’Assemblea Costituente di respingere le proposte dell’onorevole Uberti. (Applausi a sinistra).

PRESIDENTE. La questione della procedura mi pare, quindi, che sia stata abbastanza chiarita; c’è il testo dell’onorevole Uberti, che è divenuto testo base della Commissione e c’è il vecchio testo della Commissione che è stato riassunto dall’onorevole Lami Starnuti, come proprio emendamento, salvo la sostituzione del secondo comma con la formula della quale ho dato lettura poco fa. Così si pone la questione attualmente. Possiamo quindi procedere alla votazione.

LAMI STARNUTI. Noi chiediamo l’appello nominale su questo articolo 122.

GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO FAUSTO. A nome del Gruppo comunista mi associo alle parole dell’onorevole Lami Starnuti. Che cosa significa rinviare alla legge la modalità cui deve informarsi il controllo dell’attività amministrativa della Regione, dei Comuni e delle Provincie?

Rinviare alla legge il dettaglio può capirsi e si capisce. Ma qui è necessario che la Costituente affermi il principio direttivo. Perciò io ritengo che non si possa né si debba prescindere da questa necessità.

Ho parlato qui contro l’ordinamento regionale dello Stato; ma ora penso che se l’Assemblea ha approvato questo ordinamento, nulla sarebbe di più dannoso per il Paese che non cercare con tutti i mezzi di ricavare dall’ordinamento stesso quanto di vantaggioso e di utile esso può dare. Non ci potrebbe essere nulla di più dannoso che dar luogo, invece, a qualcosa di ibrido e di non ben definito. Aver creato le Regioni, affermare di voler dare ai comuni ed alle Provincie la loro piena autonomia e, nello stesso tempo, assoggettarli al continuo controllo di merito dell’autorità centrale significa una sola cosa: avere dei due sistemi tutti i danni, senza conseguire nessun vantaggio.

Ma io intendo parlare di ciò anche come meridionale. Sentivo dire poco fa dall’illustre Presidente della Commissione dei Settantacinque: «Ma come si fa a prescindere da un controllo di merito ogni qualvolta lo Stato sovvenzioni una regione, una provincia, un comune?». Lo Stato, così, acquista il diritto – secondo il Presidente della Commissione dei Settantacinque – di esaminare anche nel merito l’attività della Regione…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. No, no.

GULLO FAUSTO. Come meridionale, rispondo: quando avete creato la Regione e avete ad essa demandato un’attività legislativa attraverso la quale la Regione deve provvedere da sola ai propri interessi, sodisfare i propri bisogni, voi sapevate che vi sono regioni dell’Italia meridionale che non possono avere risorse bastevoli a tale bisogna. Una volta che voi le scindevate, sia pure soltanto amministrativamente, dall’unità dello Stato, voi sapevate bene che creavate un ente che non poteva bastare a se stesso. Questo significa senz’altro condannare fin da questo momento tutte le regioni del Mezzogiorno d’Italia a sottostare ad un controllo ancor più penoso, ancor più dannoso di quello finora avuto, perché non vi sarà Regione del Mezzogiorno d’Italia che, avendo assoluto bisogno dell’aiuto dell’autorità centrale, non venga sottoposta in tal guisa al pesante controllo di merito dell’autorità centrale stessa.

Abbiamo creato le Regioni, affermiamo di volere l’autonomia dei comuni e delle provincie, ebbene diamo a queste regioni, a queste provincie, a questi comuni la possibilità di esplicare la loro attività in un regime di piena libertà, senza vedersi continuamente ostacolati e controllati da un’invadente autorità centrale. Con ciò non si otterrebbe che questo scopo solo: che noi, nonché risvegliare le attività locali e dare ad esse un impulso maggiore, le aduggeremmo e le mortificheremmo.

Non vi è motivo perché si rinvii alla legge speciale la affermazione del principio generale. Noi siamo qui adunati come Costituente; abbiamo come tale approvato l’ordinamento regionale dello Stato; abbiamo come tale affermato il diritto all’autonomia degli enti locali. Noi dobbiamo oggi affermare che un solo controllo è lecito da parte dell’autorità centrale, ed è il controllo di legittimità.

Ha detto, e ben detto, l’onorevole Lami Starnuti che il diritto alla libertà, così come agli individui deve essere riconosciuto agli enti locali. Solo così noi possiamo fare degli enti locali forze operose ed attive nell’ambito della Patria comune. (Applausi a sinistra).

UBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Gli onorevoli colleghi Lami Starnuti e Fausto Gullo, nei loro accesi interventi hanno tentato di far apparire che quelli come noi che hanno maggiormente difeso e nelle Commissioni e qui in Assemblea le autonomie regionali e locali, ripieghino oggi. L’onorevole Lami Starnuti, certo conoscendo il mio preciso pensiero, pur usando parole forti, ha detto espressamente che non poteva trattarsi di manovra.

Coloro che sono stati presenti questa mattina quando l’ho illustrato, hanno certo compreso che ben altro è il valore del mio emendamento, cioè come vi siano nel problema dei controlli così vasti e complesse questioni, che non è possibile risolvere in una discussione tanto affrettata come quella che stiamo ora, per forza di cose, conducendo. Si rischierebbe veramente di non risolvere nulla. Una volta deliberata una soluzione, con una norma costituzionale, non potrebbe essere modificata senza una revisione della Costituzione.

Non solo – dissi – vi è distinzione fra controllo di merito e controllo di legittimità, ma anche fra controllo interno e controllo esterno alla Regione; e l’onorevole Lami Starnuti non può non ricordare che, durante i lavori della seconda Sottocommissione, noi abbiamo sostenuto che il controllo debba essere interno, nella Regione.

Consegue da ciò evidentemente che una interpretazione come quella dell’onorevole Gullo è completamente illegittima e arbitraria. Consegue che egli ha falsato completamente tutti i precedenti del mio emendamento, che vuole semplicemente dire che, di fronte alla difficoltà odierna di stabilire i controlli nei confronti dei vari enti, come, per esempio, per quello che riguarda la provincia, che noi abbiamo deciso sia un ente autarchico, ma per la quale non abbiamo stabilito come questo ente autarchico dovrà essere organizzato, se cioè vi dovrà essere ancora il Consiglio provinciale e così via; di fronte, dicevo, a questa estrema difficoltà, a questa assoluta carenza di necessaria determinazione e precisazione, appare assolutamente impossibile pretendere di definire oggi i controlli.

Sarebbe dunque, a mio vedere, fare opera per lo meno pericolosa, se noi persistessimo nell’idea di voler legare le mani al futuro Parlamento su quello che dovrebbe essere domani il controllo degli enti locali.

Perché ho presentato questo emendamento? Perché noi non sappiamo come dovrà funzionare l’ente che dovrebbe esercitarlo. Ho sentito, infatti, formulare la proposta di affidare questo controllo alla Corte dei conti. Ora – io ho detto – potrà anche darsi che la Corte dei conti sia idonea ad assolvere a questo compito, ma è evidente che, prima di decidere intorno a questa questione, dovremo vedere se il nuovo Parlamento manterrà la Corte dei conti così come oggi essa è costituita, o se vorrà invece modificarla.

Non è quindi legandoci le mani attraverso norme improvvisate che noi possiamo pretendere di risolvere questa questione. Noi abbiamo discusso, onorevole Lami Starnuti, in moltissime sedute questo problema dei controlli, ed una cosa sola è certa: che ad una soluzione veramente perfetta, che dia a tutti piena tranquillità, siamo ben lungi dall’essere pervenuti. Non è infatti, come ho già detto, soltanto questione di distinzione o di misura, ma è anche e soprattutto dell’organo adatto ad esercitare il controllo.

Non basta che noi semplicemente indichiamo quest’organo, ma occorrerà che precisiamo come esso debba funzionare.

È dunque per queste ragioni che io mi ribello a che si dia un’interpretazione antiautonomistica, antiregionalistica al mio emendamento. Voi volete negare ogni controllo o limitarlo al massimo. Non è qui che sta la vera autonomia. Anche lo Stato – che realizza il massimo di autonomia – organizza nel suo interno i controlli con la Corte dei conti e tutta la giurisdizione amministrativa. Forse che un comunello, che può essere amministrato faziosamente, ha meno necessità di controlli che l’ente massimo, lo Stato? Il mio emendamento sta nello spirito della riforma autonomistica che abbiamo votato. Rimandiamo al Parlamento nuovo, dove, con più calma, con più largo esame, invece del poco tempo di cui possiamo ancora disporre in questa Assemblea, si potrà arrivare ad una soluzione concreta, positiva, conforme a quello che è il tenore, lo spirito, l’anima della nuova Costituzione. (Applausi al centro – Commenti a sinistra).

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Impostata la questione così come è stata presentata, e attraverso le proposte del collega Uberti e quelle del collega Lami Starnuti, io, in coscienza, a questo punto non potrei fare altro che votare l’emendamento Lami Starnuti.

Però è indispensabile che io faccia qui alcune dichiarazioni per chiarire, se è possibile, questo punto, che è fondamentale nella vita amministrativa del nostro Paese. Credo che se questo emendamento Lami Starnuti fosse approvato dalla maggioranza di questa Assemblea, farebbe apparire gran parte dei colleghi della Democrazia cristiana oppositori di questo principio, mentre in realtà così non è stato. E che così non sia stato ce lo dice la nostra esperienza nelle discussioni della seconda Sottocommissione. Noi dobbiamo dichiarare, invece, che il collega Uberti principalmente, e non solo il collega Uberti, ma altri colleghi della Democrazia cristiana hanno come noi affermato il principio dell’autonomia, la necessità di sopprimere il controllo di merito, attraverso il quale arbitrariamente poteva esercitarsi il potere esecutivo. Su questo noi eravamo d’accordo. E io credo che il collega Uberti e gli altri colleghi hanno presentato l’ultimo emendamento esclusivamente come un onesto espediente per evitare una lunga discussione e rimandare alla legge; rimandare alla legge non già con uno scopo equivoco e fazioso, ma per non perdere tempo.

Poiché questo effetto non è stato raggiunto – e, infatti, noi in questo momento perdiamo del tempo – io credo che tanto il collega Uberti quanto i suoi colleghi possono rivedere la questione e che possiamo accordarci insieme su questo punto, sul quale tutti ci siamo già trovati d’accordo. Su questo principio fra noi non c’è stata nessuna opposizione. E allora, perché reclamiamo un voto, dal quale non potrebbe nascere che un equivoco?

CONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Mi associo alle considerazioni dell’onorevole Lussu.

DOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOZZA. Tutti o quasi tutti i partiti del nostro Paese, dopo la liberazione, si sono affermati fautori dell’autonomia comunale e dell’autonomia degli enti locali. Questa autonomia si esprimeva in modo fondamentale attraverso l’abolizione del controllo di merito e il mantenimento del solo controllo di legittimità.

Se vi è ora qualcuno che abbia cambiato opinione, è bene che questo sia affermato chiaramente e apertamente, in modo che si voti in piena chiarezza. Noi siamo rimasti della stessa opinione. Noi pensiamo che gli organi di controllo debbono esercitare il controllo di legittimità e non il controllo di merito. (Commenti al centro).

Oggi ci si viene a dire che si tratta di stabilire quali sono gli organi che devono esercitare questo controllo. Non mi pare che questo sia il problema in discussione, perché anche attraverso l’emendamento che è stato presentato dall’onorevole Lami Starnuti, e al quale io ho aderito, il problema in dettaglio di quali siano gli organi, di quali siano i modi attraverso i quali questo controllo deve essere esercitato, non è risolto e rimane impregiudicato.

Noi però restiamo fermi sul punto che il controllo deve essere di legittimità è non di merito.

Su questo punto noi restiamo fermi, perché, pensiamo che la difesa del solo controllo di legittimità sia la difesa di uno dei postulati della democrazia; di uno dei postulati ai quali l’onorevole Lami Starnuti si è giustamente richiamato e che è stato oggetto di lotte per le conquiste democratiche, non solo prima della liberazione, ma anche per molti decenni prima che il fascismo abolisse completamente ogni forma di funzionamento autonomo degli enti locali nel nostro Paese. Io credo che queste siano delle resistenze che riproducono o vogliono mantenere qualcosa di quel controllo centralizzato che fu realizzato dal fascismo e che oggi non è ancora completamente abolito.

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI. Se a questa discussione, che va assumendo carattere politico, si fosse premessa una precisazione di concetti, penso che non avrebbe potuto accalorarsi tanto.

Tutta la questione è se ammettere o non ammettere il controllo di merito, inquantoché è stato detto che il controllo di merito è stato uno strumento della tirannia, e che quindi esso va escluso a garanzia della libertà.

Faccio presente ai colleghi che si trattava soprattutto degli uomini che si servivano di quel tipo di controllo, non del controllo in se stesso. (Commenti a sinistra).

E adesso spiego. Se i colleghi hanno tanto timore per il controllo di merito, mentre ammettono il controllo di legittimità, sarà bene considerino che chi abbia veramente intenzione di giungere alla tirannia, potrà farlo ugualmente in base al solo controllo di legittimità. Tale controllo, infatti, consentendo anche di sindacare l’eventuale sviamento di potere, cioè l’eventuale uso di un potere per fini diversi da quello per cui è stato attribuito dalla legge, permette di giungere ad un sindacato che quasi equivale a un controllo di merito.

Noi con la nostra formula abbiamo voluto lasciare impregiudicata la questione. Abbiamo parlato di controllo, non perché vogliamo ammettere sempre il controllo d merito, ma perché, in casi particolari, non sia escluso dalla legislazione futura anche questo controllo, che ha pure la sua importanza.

E infine mi permetto di ricordare che, contrariamente a quanto è stato affermato, non c’è un movimento degli esperti contro il controllo di merito, contro questa possibilità di rilevare la invalidità degli atti per vizio di merito, ma anzi si è affermato che le norme in base a cui si procede al controllo di merito devono avere anch’esse una esistenza reale ed oggettiva, cosicché sia consentito agli organi superiori di giustizia amministrativa di intervenire, nel caso in cui si faccia abuso della potestà di controllo.

Per tale ragione abbiamo proposto di porre semplicemente la formula «controllo», lasciando impregiudicata la questione per quanto riguarda la legge futura.

Ma non si tenti di dare significato politico a questa nostra proposta, perché si tratta soltanto di correttezza amministrativa. Non vogliamo assolutamente consentire abusi che, del resto, sarebbero ugualmente possibili – come ho detto – anche attraverso il controllo di legittimità (Interruzione del deputato Gullo Fausto) estensibile fino al sindacato per sviamento di potere.

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Mi pare che la discussione si sia eccessivamente allargata. Intanto richiamo l’attenzione dell’Assemblea sul fatto che il primo oggetto su cui si deve deliberare concerne il controllo sugli atti amministrativi della Regione. Ora, su questo punto abbiamo due formule; una è quella del testo del progetto iniziale che dice: «Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità da un organo centrale composto in maggioranza di elementi elettivi secondo l’ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica».

Nel testo dell’emendamento Uberti, per quanto concerne questa parte, vi è questa differenza: da un lato non si parla più di controllo di legittimità, ma di controllo in genere, dall’altro però si dice: «il controllo sarà esercitato da organi decentrati dello Stato (o qualcosa di simile) nei modi e forme stabiliti dalla legge».

Ora, a me pare che vi siano due problemi distinti che bisogna tener presenti: da un lato l’estensione del controllo, e dall’altro l’organo che esercita il controllo. Sul primo punto ritengo, personalmente, che per quanto concerne le Regioni (non c’è dubbio per me) il controllo debba limitarsi alla legittimità. Quindi sarei d’avviso di mantenere nel testo quella che era la formula del progetto iniziale, cioè a dire: «Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità». Viceversa, per quanto concerne l’organo che è chiamato ad esercitare questo controllo, mi pare che sia più aderente a un concetto di autonomia e di decentramento la formula che è inserita nell’emendamento dell’onorevole Uberti. Ed era del resto inserita soprattutto nell’emendamento Mortati.

Perciò, in conclusione, per trovare una formula conciliativa, proporrei di dire così, per il primo comma: «Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità da organi decentrati dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge della Repubblica».

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Vorrei, se fosse possibile, pregare i colleghi di estraniare la nostra discussione da ogni presupposto politico desumibile dalle dichiarazioni dell’onorevole Lami Starnuti.

Vorrei richiamare, soprattutto, l’attenzione dei colleghi su un fatto fondamentale: che quando noi parliamo di controllo sugli enti locali, dal Comune alla Provincia, dalla Provincia alla Regione, questo controllo lo vogliamo per una ragione di ordine elementare: per mantenere allo Stato la possibilità di coordinare l’azione di questi enti locali in un quadro armonico che tenga conto di tutte le possibilità economiche. (Commenti a sinistra).

Noi stiamo allargando il concetto dell’autonomia degli enti locali fino al punto che a un certo momento allo Stato resteranno degli obblighi da adempiere senza nessuna possibilità di trovare i mezzi corrispondenti perché lo Stato non ha un patrimonio proprio. Di tutti gli enti locali, di tutte le persone fisiche e giuridiche (scusate se io parlo un momento da finanziere) lo Stato è il più pezzente che esiste perché non ha nulla. Ora, se lasciamo che gli enti locali attingano ad libitum nella materia tributaria e spendano come a loro piaccia i proventi e tributi riscossi, evidentemente togliamo allo Stato la possibilità perfino di compiere quell’azione perequatrice alla quale l’onorevole Gullo molto opportunamente si riferiva (ed io condivido perfettamente il suo punto di vista, perché la spesa media delle provincie e dei comuni nell’Italia meridionale era di un quarto e talvolta anche al di sotto della spesa media dei comuni e delle provincie dell’Italia centrale e settentrionale prima della guerra). Ed allora cerchiamo di coordinare un po’ gli obiettivi comuni, che sono quelli di accentuare il senso di autonomia degli enti locali, perché si affini negli uomini che li amministrano il senso di responsabilità, ma non facciamo in maniera che lo Stato resti privo della possibilità di adempiere alle sue funzioni. E badate che di funzioni allo Stato nella Costituzione ne abbiamo date tante che se dovesse assolverle tutte, i mezzi di cui dispone non basterebbero. Quindi accedo alla proposta fatta di trovare una formula che possa conciliare le varie tendenze, in maniera da arrivare ad una votazione nella quale tutti si possa essere concordi.

PRESIDENTE. Ritengo che attraverso le discussioni, le posizioni si siano chiarite. Il problema è questo: deve nell’articolo, così come aveva deciso la Commissione dei Settantacinque, parlarsi specificatamente di controllo di merito e di legittimità? Da una parte vi è chi sostiene che non occorra dire nulla a questo proposito, lasciando alla legge futura qualunque determinazione. Secondo altri occorre, invece, che l’Assemblea dica se sussiste il solo controllo di merito o se sussiste anche il controllo di legittimità.

Seconda questione: quale organo deve eventualmente esercitare questi controlli qualora l’Assemblea dichiari che questi controlli debbano sussistere. Vi è una proposta la quale vuole che si affermi che l’organo che dovrà esercitare il controllo di legittimità sia un organo centrale.

Vi è un’altra proposta, quella dell’onorevole Uberti, che sostiene la tesi di un organo decentrato. In questa proposta si parla veramente di «un controllo esercitato in forma decentrata», il che potrebbe lasciare supporre che l’organo potrebbe essere centrale, ma funzionante in forma decentrata.

Vi è poi un terzo punto sul quale l’onorevole Perassi non ha richiamato l’attenzione. Mentre nel testo della Commissione dei Settantacinque si stabilisce che l’organo chiamato ad esercitare funzioni di controllo e di legittimità debba essere in maggioranza formato da elementi elettivi, negli altri testi non c’è alcun accenno in questo senso. Il che potrebbe far supporre che gli organi di controllo potrebbero anche essere di carattere burocratico.

Comunico una nuova formulazione proposta dagli onorevoli Piccioni e Moro:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato per le Regioni e da un organo regionale per gli altri enti con le forme e con i limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica.

«La legge potrà, in determinati casi, consentire un controllo di merito al solo effetto di richiedere all’ente locale deliberante con istanza motivata il riesame della deliberazione».

Desidererei conoscere il parere dei presentatori di emendamenti su questa formulazione.

Onorevole Lami Starnuti, vi aderisce o insiste nella sua?

LAMI STARNUTI. Il nuovo emendamento che l’onorevole Presidente ha testé letto ripete in sostanza l’emendamento che noi avevamo presentato. La difformità mi pare sia data da quella parte del primo comma, nella quale il controllo di legittimità sulle Regioni è affidato ad un organo dello Stato.

Nel nostro emendamento, questo concetto di un controllo esterno, proveniente dai centro, era nettamente affermato. Infatti noi dicevamo: «Sugli atti delle Regioni è esercitato il controllo di legittimità da un organo centrale»; e per centrale s’intendeva un organo di Stato. Aggiungevamo soltanto: «composto in maggioranza di elementi elettivi». L’emendamento Piccioni diversifica dal nostro soltanto su questo punto.

Ci parrebbe eccessivo da parte nostra insistere e rendere impossibile una probabile unanimità dei voti dell’Assemblea per questa parte del problema.

Senza dubbio l’onorevole Piccioni nella sua formulazione non intende dire che l’organo dello Stato sia un organo necessariamente composto di elementi non elettivi e penso che egli aderirà al concetto che questa parte della questione sia rimandata alla legge.

Quando la legge comune preciserà nel dettaglio, nelle forme, nelle modalità il controllo di legittimità sulla Regione, stabilirà anche il modo di composizione dell’organo centrale, che questa tutela di legittimità dovrà compiere.

In questo senso e per queste ragioni noi aderiamo all’emendamento presentato dall’onorevole Piccioni e confidiamo che l’Assemblea vorrà unanimemente accoglierlo.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Ringrazio l’onorevole Lami Starnuti della sua adesione al nostro articolo sostitutivo e confermo che per parte nostra la interpretazione da dare alla formulazione in discussione è esattamente quella data dall’onorevole Lami Starnuti.

PRESIDENTE. L’onorevole Conti ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

«Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità da organi decentrati dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica.

«Il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, è esercitato da organi della Regione nei modi e limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica.

«Per il merito delle deliberazioni dei Comuni e delle Provincie e degli altri enti può farsi luogo soltanto a richiesta motivata all’ente deliberante di riesaminare la deliberazione».

Sottolineo che la differenza fra la proposta dell’onorevole Conti e quella dell’onorevole Piccioni consiste in questo: l’onorevole Conti sostiene che sugli atti della Regione non è mai ammesso il controllo di merito.

L’onorevole Conti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CONTI. Questo rilievo del Presidente è molto importante e mi toglie l’obbligo di ripetere ciò che egli ha detto all’Assemblea: quindi nessun controllo di merito sugli atti delle Regioni.

Ma c’è un’altra differenza; io ho tenuto a distinguere i controlli di legittimità, che si possono ammettere per le Regioni, da quelli per i comuni e per le provincie. La Regione non si deve confondere con le provincie ed i comuni. Tengo molto a questa distinzione e credo che i colleghi regionalisti saranno d’accordo con me. Infatti la Regione non è un ente amministrativo, come lo sono i comuni e le provincie; la Regione è l’ente che abbiamo creato con la sua competenza anche legislativa. La differenza è evidente. Chiedo agli onorevoli Piccioni e Moro di consentire che la prima parte del loro emendamento sia formulata così come io l’ho redatta, e cioè si chiuda con un punto fermo. Seguirà la proposizione concernente i comuni e le provincie. Per il resto insisto perché sia stabilito che il controllo di merito sulle deliberazioni dei comuni, delle provincie e degli altri enti non può andare al di là del limite proposto e cioè oltre la richiesta motivata di un riesame della deliberazione, perché se si va al di là si viola il principio della autonomia e della libertà comunale. Per queste ragioni ho presentato una formulazione diversa da quella dell’onorevole Piccioni, più precisa e più incisiva, per stabilire i principî che hanno dominato questa Assemblea, quando ha deliberato la istituzione della Regione ed ha affermato la inviolabilità dell’autonomia regionale, provinciale e comunale.

PRESIDENTE. L’onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:

«Per le funzioni amministrative delegate alle Regioni dallo Stato, questo potrà, a mezzo dei suoi organi, esercitare anche un controllo di merito».

Ha facoltà di svolgerlo.

NOBILE. A me pare evidente, onorevoli colleghi, la necessità di questo emendamento. Con l’articolo 12, ultimo comma, noi abbiamo dato la facoltà allo Stato di delegare alcune sue funzioni amministrative alle Regioni. Ora, lo Stato, delegando alle Regioni alcune sue funzioni amministrative, non può rinunciare a quel controllo di merito che egli eserciterebbe su quelle stesse funzioni se le adempisse in proprio. Questo è chiaro. Se, per esempio, lo Stato delegasse l’amministrazione delle scuole elementari, come potrebbe rinunciare anche ad un controllo di merito? Potrebbe darsi, come mi ha fatto osservare l’onorevole Tosato, che la facoltà dello Stato di istituire in siffatti casi un controllo di merito sia implicita; in ogni modo, chiarire questo punto a me sembra necessario.

PRESIDENTE. L’onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

AMBROSINI. Non mi sento autorizzato a parlare a nome della Commissione, che non c’è tempo di consultare. Io personalmente posso dire che aderisco all’emendamento Piccioni.

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. L’emendamento che avevo presentato è stato sostanzialmente accolto in quello dell’onorevole Piccioni. Vi è però un’osservazione, che è già stata svolta dall’onorevole Conti, il quale ha pure ripreso il mio emendamento come primo comma del suo. Noi riteniamo opportuno – ed a questo riguardo faccio un appello particolare a tutti coloro che hanno sostenuto il principio dell’autonomia regionale – che le disposizioni concernenti il controllo degli atti delle Regioni siano distinte, anche formalmente, da quelle relative agli altri enti locali, che vanno dalla Provincia fino alle Opere pie. Quindi, il primo comma del testo iniziale della Commissione dovrebbe restare con la formulazione Conti, la quale formulazione implica, come già è stato osservato, che sugli atti amministrativi della Regione non si fa luogo se non al controllo di legittimità.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Mi pareva che intorno al nostro articolo si fosse andata determinando una certa unità di vedute, molto desiderata nel corso di questa agitata discussione. Ora non so, se questa unità di vedute che si era costituita possa essere messa in forse dall’accettazione di alcuni dei punti prospettati dagli onorevoli Conti e Perassi.

Per quanto riguarda la struttura dell’articolo si può rimettere al Comitato di coordinamento la formulazione nel senso richiesto dall’onorevole Conti, una volta fissato il concetto.

Per quanto riguarda poi l’estensione alla Regione del controllo di merito, così come è stato formulato col nostro articolo, poiché non si tratta altro che di un invito ad un riesame per una più matura decisione, io non vedo come questo possa comunque vulnerare l’autonomia regionale.

Quindi pregherei, proprio in vista di questa unità o quasi unità che l’Assemblea potrebbe raggiungere intorno al nostro articolo, di non insistere su questa richiesta, salvo il coordinamento formale dell’articolo in sede di Comitato.

PRESIDENTE. Onorevole Nobile, la pregherei di dire se non ritiene che il suo emendamento sia assorbito nella formulazione ultima degli onorevoli Piccioni e Moro. Lei propone che per certe determinate funzioni vi sia il controllo di merito. Nella tesi dell’onorevole Piccioni si prevede un controllo di merito in certi determinati casi. Nulla esclude che quando la legge stabilirà questi casi la tesi da lei proposta possa essere eventualmente compresa. Ora, se lei ritiene, che, essendo stata posta la questione in Assemblea Costituente, questo richiamo è sufficiente, la prego di dichiararlo.

NOBILE. Sono d’accordo con quanto dice l’onorevole Presidente; però vorrei che il Comitato dicesse la sua parola in merito alla proposta che ho fatto.

PRESIDENTE. L’onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TOSATO. Il Presidente ha già fatto una osservazione pertinente all’emendamento dell’onorevole Nobile. Per quanto riguarda la sostanza di questo emendamento dirò che la questione del controllo di merito è stata accettata relativamente alle funzioni proprie della Provincia, dei Comuni e della Regione. Qui si tratta però di funzioni delegate, cioè tali che restano allo Stato e che lo Stato trasferisce per quanto riguarda l’esercizio (non la titolarità) alla Regione, alla Provincia e ai Comuni.

È evidente che in questo caso lo Stato ha anche tutti i poteri di subordinare l’esercizio di queste funzioni trasferite alla Regione ad ogni possibile specie di controllo, sia preventivo, sia successivo, sia di legittimità, o di merito ecc. In questo senso ritengo che sia superfluo l’emendamento presentato dall’onorevole Nobile, perché l’esigenza che lo motiva è sodisfatta implicitamente dal fatto che si tratta di funzioni delegate.

PRESIDENTE. L’onorevole Nobile ha facoltà di dichiarare se insiste sul suo emendamento.

NOBILE. Dopo le dichiarazioni fatte dall’onorevole Tosato a nome della Commissione mi ritengo sodisfatto e ritiro l’emendamento.

DOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOZZA. Dichiaro che voterò l’emendamento Piccioni-Moro unicamente per il fatto che l’onorevole Moro ha dichiarato di accettare l’interpretazione che dell’emendamento stesso ha dato l’onorevole Lami Starnuti.

PRESIDENTE. Onorevole Conti, lei mantiene la sua formulazione?

CONTI. Sì, la mantengo.

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Pregherei l’onorevole Conti di non insistere sul suo emendamento al primo comma. La Commissione, in sede di coordinamento, potrà mettere a posto le cose ed accedere alle richieste di distinguere i controlli concernenti le Regioni da quelli concernenti gli altri enti.

CONTI. Mi rimetto alla Commissione per l’emendamento al primo comma e mantengo quello al secondo comma.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori della richiesta di votazione per appello nominale, se vi insistano.

LAMI STARNUTI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Sta bene. Il testo base della votazione è quello degli onorevoli Piccioni e Moro.

Pongo in votazione il primo comma:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato per le Regioni e da un organo regionale per gli altri enti, con le forme e i limiti stabiliti per le leggi della Repubblica».

(È approvato).

Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Conti, sostitutivo del secondo comma:

«Per il merito delle deliberazioni dei Comuni, delle Provincie e degli altri enti può farsi luogo soltanto a richiesta motivata all’ente deliberante di riesaminare la deliberazione».

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione il secondo comma nel testo Piccioni-Moro:

«La legge potrà in determinati casi consentire un controllo di merito, al solo effetto di richiedere all’ente locale deliberante, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione».

(È approvato).

Pongo in votazione il primo periodo dell’ultimo comma:

«Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l’ordinamento da stabilire con legge della Repubblica».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l’emendamento sostitutivo del secondo periodo dell’onorevole Rescigno:

«Possono istituirsi sezioni nei capoluoghi delle provincie».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la formulazione della Commissione:

«Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione».

(È approvata)

L’articolo 122 è stato così approvato nella formulazione degli onorevoli Piccioni e Moro accettata dalla Commissione.

L’onorevole Romano ha presentato il seguente articolo 122-bis:

«I Consigli comunali e le Giunte provinciali possono essere sciolti quando compiono gravi violazioni di legge, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta della Deputazione regionale e conforme deliberazione del Consiglio regionale».

Non essendo egli presente, l’articolo si intende decaduto.

Dobbiamo ora passare all’esame dell’articolo 125.

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Prima di passare all’esame dell’articolo 125, mi permetto di fare una breve osservazione.

L’onorevole Presidente ricorderà che nella seduta successiva a quella nella quale venne adottato dall’Assemblea l’articolo 124, io ed il collega Mortati abbiamo fatto una riserva per quanto riguarda l’ultima frase di quell’articolo 124, secondo il quale lo statuto di ogni Regione, nel quale sono regolati certi aspetti del funzionamento interno della Regione, è adottato con legge deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è approvato con legge della Repubblica. La riserva riguardava quest’ultima condizione, quella cioè di esigere che quella particolare legge regionale che è lo statuto, preveduto dall’articolo 124, debba essere sottoposta ad un regime di controllo diverso e più severo di quello che è previsto per le altre leggi regionali, prescrivendo che per lo statuto sia richiesta l’approvazione dello Stato mediante una legge formale. E la riserva che avevamo fatto era di riproporre il problema in sede di coordinamento. Ora, è sopravvenuto un fatto nuovo che autorizza, sotto un certo aspetto, a dar seguito a quella riserva.

Il fatto nuovo è che questa mattina, modificando il testo proposto dalla Commissione per quanto concerne lo scioglimento dei Consigli regionali, abbiamo sostituito alla deliberazione del Senato, che era prevista nel progetto, il parere di una Commissione parlamentare. È evidente che nessuno, il quale non si voglia nascondere la portata di questa modificazione, potrà disconoscere come con essa si sono, in qualche misura, diminuite le garanzie della Regione, in quanto il provvedimento del Presidente della Repubblica, che scioglie un Consiglio regionale, può essere preso sentito il parere di una Commissione parlamentare, anziché essere vincolato ad una previa deliberazione conforme del Senato.

Ora, per compensare, in certo senso, quanto si è tolto all’autonomia della Regione, mi pare che in sede di coordinamento il Comitato potrebbe ritenersi autorizzato a ristabilire un po’ di equilibrio, nel senso cioè di ritoccare la disposizione dell’articolo 124, sostituendo all’espressione «approvato con legge della Repubblica» una formula diversa e più tenue che potrebbe essere precisamente suggerita dalla modificazione adottata questa mattina. Quella Commissione permanente parlamentare, alla quale si è attribuita la delicatissima funzione di esprimere un parere, sulla necessità o meno di procedere allo scioglimento di un Consiglio regionale, mi sembra possa essere anche un organo perfettamente adatto per esaminare lo Statuto di una Regione, il quale contiene le norme relative a quelle particolari materie che sono indicate nell’articolo 124.

In questa maniera, il procedimento di formazione degli Statuti e di modificazione dei medesimi sarebbe notevolmente alleggerito, mentre le garanzie sarebbero pur sempre sufficienti. Faccio presente che, se invece la norma del progetto restasse, la conseguenza sarebbe che domani una qualsiasi modificazione di un qualsiasi comma dello statuto di una Regione non potrebbe essere fatta senza il procedimento macchinoso di una legge di approvazione adottata dalle due Camere. Mi pare che la sproporzione sarebbe tale che non vi sia bisogno di spendere altre parole per persuadere dell’opportunità di coordinare l’ultima frase dell’articolo 124 con lo spirito dell’ordinamento regionale.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Quale Presidente del Comitato di redazione dichiaro di acconsentire alla proposta dell’onorevole Perassi. Si cercherà, in sede di Comitato, la più adatta formulazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Vuol dire allora che il Comitato riproporrà all’Assemblea la formulazione nuova.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Precisamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo allora all’esame dell’articolo 125, il cui testo originario della Commissione non è stato da essa modificato. Se ne dia lettura.

DE VITA, Segretario, legge:

«Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni con un minimo di 500 mila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

«Si può, con referendum e legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, i quali ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati a un’altra».

PRESIDENTE. A questo articolo, l’onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La determinazione delle Regioni e dei rispettivi confini e capoluoghi è stabilita con legge costituzionale. La creazione di nuove Regioni con un minimo di 500.000 abitanti o la fusione di Regioni esistenti può essere disposta, con legge costituzionale, quando ne facciano richiesta il Senato della Repubblica, a maggioranza di due terzi dei membri, ovvero tanti Consigli comunali che rappresentino non meno della metà delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata dalle popolazioni stesse mediante referendum. Il passaggio di Comuni da una ad altra Regione, previo referendum delle popolazioni interessate, può essere disposto per legge, sentiti i relativi Consigli regionali».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L’onorevole Persico ha presentato il seguente emendamento:

«Sopprimere il primo comma».

Ha facoltà di svolgerlo.

PERSICO. Onorevoli colleghi, brevissime parole per illustrare la finalità che mi sono proposto coll’emendamento soppressivo del primo comma dell’articolo 125.

Noi abbiamo stabilita l’esistenza delle Regioni, e, attraverso una discussione piuttosto difficile, abbiamo anche stabilito il loro numero. Se nella stessa Carta costituzionale fissiamo ora il principio che con legge costituzionale – anzi, c’è chi vuol sopprimere anche la parola «costituzionale», e quindi con legge semplice – sentiti i Consigli regionali interessati, si possano o fondere Ragioni esistenti (ipotesi, per la verità, che assai difficilmente si potrà verificare) o creare nuove Regioni con un minimo di 500 mila abitanti, data l’enorme quantità di Regioni che si volevano formare e dato che l’Italia ha 46 milioni di abitanti, noi arriveremmo a 92 Regioni, perché ogni zona di 500 mila abitanti si agiterà per diventare Regione e per avere nel suo seno il capoluogo della nuova Regione.

Mi pare che questo sia uno stimolo a creare sempre nuove Regioni; tanto più che la richiesta si può fare dai Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione, cioè 166 mila abitanti, e basta che ci sia in via di referendum l’approvazione della maggioranza della popolazione, cioè di 251 mila abitami. Di modo che sorgerebbe probabilmente il pericolo di avere una quantità di nuove Regioni che immediatamente chiederebbero di essere costituite.

Io non dico che in avvenire non si potranno, eventualmente, o fondere delle Regioni, o sodisfare ai bisogni di popolazioni che dimostrino la maturità necessaria e le possibilità economiche per formare una Regione; che non ci possano essere ragioni storiche, geografiche, etnografiche, per cui una nuova Regione possa sorgere; anche per lo sviluppo improvviso che può avere una certa zona, per esempio, per la scoperta di giacimenti minerari, per cui vi affluisca una nuova massa di popolazione, per la formazione di un nuovo centro industriale, ecc. Ma mettere nella Costituzione stessa un articolo nel senso proposto, significherebbe mettere un potente veleno nel nostro ordinamento regionale; perché immediatamente sorgerebbero queste nuove richieste, le quali avrebbero un duplice effetto: non solo di creare delle aspettative per lo più infondate a favore delle nuove Regioni che vorrebbero istituirsi, ma anche quello di disintegrare quelle esistenti, perché, quando in una Regione si formano dei movimenti centrifughi per spartirla in tre o quattro Regioni minori, la Regione finisce col perdere il suo carattere autonomo, di ente amministrativo che deve decentrare i poteri dello Stato, ma diventa un campo di lotta, in cui ognuno cerca di far prevalere la sua tesi o il suo interesse.

E allora avremmo la possibilità, che in certe zone d’Italia sorgano delle lotte intestine per far diventare capoluoghi di Regione gli antichi capoluoghi di Provincia, e, a poco a poco, come ho detto, il numero delle Regioni supererà anche quello delle antiche Provincie.

Ecco perché nella Costituzione non metterei questa norma. Certo, bisognerà stabilire un meccanismo, attraverso il quale, eventualmente, possa essere sodisfatta la necessità che sorga legittimamente, di creare una nuova Regione; ma se noi mettiamo questo articolo nella Costituzione, noi creiamo una ragione per la dissoluzione delle Regioni e per la discordia intestina fra le stesse parti di una unica Regione.

Ad evitare questi gravissimi inconvenienti, io propongo la soppressione del primo comma dell’articolo 125.

PRESIDENTE. L’onorevole Recca ha già svolto il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Si può con legge della Repubblica, senza che occorra il preventivo parere dei rispettivi Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di muove Regioni, con un minimo di 500 mila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno i due terzi delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse».

L’onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, può essere disposta la creazione di nuove Regioni, mediante fusioni o scissioni di quelle esistenti, su proposta dei Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo dell’intera popolazione della Regione o delle Regioni interessate, e con l’approvazione, in via di referendum, della maggioranza della popolazione stessa, sempreché la nuova Regione raggiunga un minimo di un milione e mezzo di abitanti».

Ha facoltà di svolgerlo.

MORTATI. Il mio emendamento riproduce sostanzialmente il testo originario della Commissione, con qualche modifica di forma che vorrebbe avere lo scopo di introdurre perfezionamenti tecnici nella prima parte, nella quale propongo di dire: «creazione di nuove Regioni mediante fusioni o scissioni di quelle esistenti», mentre il testo della Commissione, non sembra molto esattamente, tratta distintamente di creazione di nuove Regioni, o di fusione. Evidentemente, entrambi questi casi danno luogo alla creazione di nuove Regioni. Ma, a parte questo dettaglio tecnico, l’emendamento differisce dal testo originario soprattutto per la fissazione del requisito del minimo di popolazione richiesto per creare una nuova Regione. Mentre il testo esige, per la creazione di nuove Regioni, un minimo di 500 mila abitanti, io propongo di elevare questo minimo ad un milione e mezzo di abitanti.

Le ragioni sono ovvie. Una l’ha enunciata poco fa l’onorevole Persico, facendo il computo di quante Regioni potrebbero sorgere col minimo di 500 mila abitanti. Evidentemente questo pericolo non è molto probabile. C’è piuttosto da invocare a favore della proposta una considerazione di carattere generale inerente ai fini che hanno presieduto all’ordinamento regionale. Sembra infatti che, perché una Regione possa aspirare all’autonomia, debba rappresentare un nucleo abbastanza rilevante d’interessi. Non si potrebbero raggiungere gli effetti utili che la riforma regionale si ripromette, se la Regione si presentasse con carattere di esigua consistenza demografica. Se così fosse, mancherebbe la possibilità sia di risolvere problemi di equilibrio interno di forze ed interessi sodali, necessario a dare solidità alla struttura della Regione, sia di conferire alla azione di questa nei consessi nazionali, quel rilievo politico che è condizione per la sua proficuità.

Ritengo che per raggiungere i risultati indicati non sia possibile scendere al di sotto di un milione e mezzo di abitanti, ed è perciò che raccomando all’Assemblea l’accoglimento della mia proposta.

PRESIDENTE. L’onorevole Codacci Pisanelli ha proposto di aggiungere all’emendamento dell’onorevole Mortati le seguenti parole: «specialmente per quanto riguarda il Salento».

Non essendo presente si intende che abbia rinunziato a svolgere l’emendamento.

Ho l’impressione che le votazioni avvenute in precedenza in questa Assemblea debbano avere un carattere preclusivo alla votazione di un tale emendamento.

L’onorevole Lami Starnuti ha presentato il seguente emendamento:

«Nella prima linea dell’articolo, sopprimere la parola: costituzionale».

Ha facoltà di svolgerlo.

LAMI STARNUTI. Il mio emendamento, col quale si richiede la soppressione della parola «legge costituzionale», ha lo scopo principale, se non esclusivo, di richiamare l’attenzione del Comitato di coordinamento su questa questione.

Il progetto e gli emendamenti danno due sistemi per creare nuove Regioni e per modificare le Regioni esistenti: un sistema che dirò permanente e un sistema transitorio, a cui si rivolgono un emendamento e un articolo aggiuntivo dell’onorevole Mortati.

Io non so se per le modificazioni immediatamente successive alla creazione delle Regioni, per il periodo intermedio – dirò così – fra la formazione delle nuove Regioni e lo stato normale della nuova formazione amministrativa italiana, non so se sia opportuno che tutte le modificazioni avvengano con legge costituzionale o se non sia invece più opportuno che, almeno per il periodo transitorio a cui si rivolgono le proposte dell’onorevole Mortati, si provveda, anziché con legge costituzionale, con legge ordinaria della Repubblica.

Per questo emendamento io mi rimetto completamente al giudizio del Comitato di coordinamento.

PRESIDENTE. L’onorevole Preti ha presentato il seguente emendamento: «Al primo comma, alle parole: 500 mila, sostituire le parole: 2 milioni di».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

L’onorevole Lussu ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, alle parole: 500 mila, sostituire: 400 mila».

Ha facoltà di svolgerlo.

LUSSU. L’Assemblea che ha seguito la discussione sulle Regioni mi dispenserà dall’indicare le ragioni per le quali io ho presentato l’emendamento. Ma siccome vedo successivamente negli emendamenti pubblicati per la seduta del 3 dicembre un articolo aggiuntivo dell’onorevole Mortati che comincia così: «Fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione ecc.» e finisce con riferimento «all’articolo 125», io nutro fiducia che l’Assemblea aderisca a questo emendamento del collega Mortati e perciò ritiro il mio emendamento associandomi a quello dell’onorevole Mortati.

PRESIDENTE. L’onorevole Camposarcuno ha presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma: «Il parere della Regione deve esser richiesto dal Governo e dal Parlamento quando si tratti di provvedimenti o disegni di legge riflettenti le modificazioni delle circoscrizioni regionali, la creazione di Provincie o la modificazione delle circoscrizioni di Provincie».

Ha facoltà di svolgerlo.

CAMPOSARCUNO. Onorevoli colleghi, l’articolo 125 del testo della Commissione contempla i casi di fusione di Regioni esistenti e di creazione di nuove Regioni e contempla poi un terzo caso, quello cioè che i Comuni, i quali ne facciano richiesta, possono essere staccati da una Regione ed essere «aggregati a un’altra».

Non sono contemplati i casi che riguardano «le modificazioni delle circoscrizioni regionali, la creazione di Provincie o la modificazione delle circoscrizioni di Provincie».

Penso che queste altre modificazioni debbano essere considerate in questo articolo, perché in tal modo è certamente completato l’articolo stesso. Ed in questo senso ho presentato il mio emendamento ed insisto in esso.

PRESIDENTE. L’onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il secondo comma dell’articolo 125 col seguente:

«Modificazioni alle circoscrizioni delle Regioni quali sono stabilite dall’articolo 123 possono apportarsi soltanto mediante legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati».

Ha facoltà di svolgerlo.

NOBILE. Onorevoli colleghi, l’emendamento che ho presentato tende a rendere più difficile qualsiasi modificazione all’ordinamento regionale quale è stato sancito dall’articolo 123, a rendere difficile qualsiasi variazione sia al numero che alle circoscrizioni regionali già definite.

Io penso che in un periodo di tempo così difficile come è questo, lo Stato ha bisogno soprattutto di riassestare la sua compagine sconvolta dalla guerra. Noi abbiamo già fatto cosa assai rischiosa introducendo tutte queste novità di ordinamento regionale. Cerchiamo di non peggiorare ora, perché, per le ragioni che così bene ha riferito l’onorevole Persico, se diamo con questo articolo, come è stato concepito nel testo che ci viene presentato, la possibilità, la tentazione a qualsiasi Regione o a qualunque gruppo di popolazione di chiedere l’istituzione di una nuova Regione o la modificazione di una circoscrizione esistente, creeremo il caos della vita politica italiana. Sono per questo motivo recisamente contrario all’articolo 123 proposto dalla Commissione, a meno che nelle disposizioni transitorie non si stabilisca che per 10 o 20 anni quell’articolo non potrà essere applicato.

Per queste ragioni mi associo all’emendamento dell’onorevole Persico col quale si tende a sopprimere il primo comma. In quanto al secondo comma, intendo che sia sostituito dall’emendamento che ho presentato.

In linea subordinata, se l’articolo venisse approvato così come è stato concepito nel testo della Commissione, mi riservo di presentare una disposizione transitoria con la quale si vieti qualunque modificazione per un certo periodo di tempo dopo la promulgazione della Costituzione.

PRESIDENTE. L’onorevole Perlingieri ha presentato il seguente emendamento: «Alle parole: 500 mila, sostituire le parole: un milione».

Ha facoltà di svolgerlo.

PERLINGIERI. Lo mantengo rinunziando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sono stati così svolti tutti gli emendamenti all’articolo 125.

L’onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

AMBROSINI. Tutto sommato, la Commissione ritiene di stare al testo del progetto.

Quanto all’emendamento presentato dall’onorevole Camposarcuno, osservo che la norma relativa alla creazione di nuove Province o alla modificazione delle circoscrizioni esistenti è stata in precedenza approvata dall’Assemblea. Riguardo agli altri emendamenti: per quello presentato dall’onorevole Mobile, la Commissione ritiene che sia necessario mantenere ferme le condizioni stabilite perché possa procedersi alla creazione di nuove Regioni o alla modificazione della circoscrizione delle Regioni esistenti. Riguardo alla proposta dell’onorevole Lami Starnuti, la Commissione ritiene che debba essere mantenuto il sistema della legge costituzionale, di cui all’articolo 125, per addivenire alla creazione di nuove Regioni. Ritiene però che, per le piccole modificazioni circoscrizionali, ritenute opportune, possa procedersi alla loro attuazione semplicemente con legge ordinaria, senza bisogno cioè di ricorrere alla legge costituzionale.

Resta la questione del numero degli abitanti, che nell’articolo 125 è determinato in 500.000 e che nell’emendamento dell’onorevole Mortati è elevato a un milione e mezzo e in quello dell’onorevole Perlingieri ad un milione. La Commissione mantiene la cifra del testo del progetto, senza però insistervi decisamente.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Desideravo un chiarimento dall’onorevole Ambrosini. Nel fare riferimento all’articolo aggiuntivo dell’onorevole Mortati, l’onorevole Ambrosini ha fatto cenno alla forma con cui una Regione può essere riconosciuta ma, per il resto, non si è pronunziato.

AMBROSINI. L’articolo aggiuntivo va nelle norme transitorie e non è stato ancora posto in discussione. Io ho fatto riferimento ad esso semplicemente per fare presente all’Assemblea che la disposizione dell’articolo 125 avrà un seguito nelle disposizioni transitorie; ed anche l’onorevole Lami Starnuti credo sia d’accordo.

LUSSU. La Commissione è favorevole all’articolo aggiuntivo dell’onorevole. Mortati?

AMBROSINI. Già la Commissione si pronunziò in senso favorevole quando si trattò del rinvio della discussione dell’articolo 125.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di emendamenti se li mantengono.

Non essendo presenti gli onorevoli Codignola e Preti, i loro emendamenti si intendono decaduti.

Anche l’onorevole Persico non è presente, ma, essendo il suo un emendamento soppressivo, anche senza la sua presenza sarà tenuto in considerazione.

Onorevole Recca, mantiene il suo emendamento?

RECCA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Mortati?

MORTATI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Lami Starnuti?

LAMI STARNUTI. Mi rimetto al giudizio del Comitato di redazione.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu?

LUSSU. Ritiro il mio emendamento, poiché la Commissione ha dichiarato di accogliere l’articolo aggiuntivo dell’onorevole Mortati, al quale aderisco.

PRESIDENTE. Onorevole Camposarcuno?

CAMPOSARCUNO. Mi rimetto alle decisioni del Comitato di coordinamento per quanto riguarda i casi da me segnalati e non compresi nell’articolo 125.

PRESIDENTE. Onorevole Nobile?

NOBILE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Perlingieri?

PERLINGIERI. Insisto.

PRESIDENTE. Quanto all’emendamento dell’onorevole Codacci Pisanelli, ho già detto che lo ritenevo improponibile, in quanto riguarda una questione sulla quale l’Assemblea si è già pronunziata.

CODACCI PISANELLI. Intendevo esprimere un voto per il Salento e lo mantengo come tale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del primo comma. Ricordo che vi è la proposta dell’onorevole Persico di soppressione del primo comma.

Ugualmente la proposta dell’onorevole Nobile porta alla soppressione del primo comma.

Vi è poi la proposta dell’onorevole Recca di sostituire il primo comma col seguente:

«Si può con legge della Repubblica, senza che occorra il preventivo parere dei rispettivi Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni, con un minimo di cinquecentomila abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno i due terzi delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse».

La pongo in votazione.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la prima parte del testo della Commissione:.

«Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali interessati, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni con un minimo».

(È approvata).

Pongo prima in votazione l’emendamento Mortati:

«di un milione e cinquecentomila abitanti».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l’emendamento Perlingieri:

«di un milione di abitanti».

(È approvato).

Pongo in votazione l’ultima parte nel testo della Commissione:

«quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse».

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma dello stesso testo:

«Si può, con referendum e legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, i quali ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati a un’altra».

(È approvato).

Passiamo agli articoli aggiuntivi.

L’onorevole Camposarcuno ha proposto il seguente articolo 125-bis:

«Il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni avverrà mediante decreti del Presidente della Repubblica per ogni ramo della pubblica Amministrazione».

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. La VIII disposizione transitoria dice al primo comma:

«Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il trapasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni e quella di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento».

Pertanto ritengo che in questa sede si dovrà esaminare l’articolo aggiuntivo dell’onorevole Camposarcuno.

PRESIDENTE. Onorevole Camposarcuno, in sede di discussione dell’VIII disposizione transitoria potrà svolgere il suo emendamento.

CAMPOSARCUNO. Va bene.

PRESIDENTE. L’onorevole Mortati, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

«Fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione si potrà procedere, con legge costituzionale, alla modificazione delle circoscrizioni regionali stabilite dall’articolo 123, anche senza il concorso delle condizioni di cui all’articolo 125».

Ha facoltà di svolgerlo.

MORTATI. Non spenderò molte parole per illustrare questo articolo, perché mi pare si sia ormai determinato un consenso diffuso intorno alla necessità di adottare la proposta da me presentata, che nasce dalla consapevolezza generalmente avvertita della necessità di dare alla ripartizione delle circoscrizioni regionali un fondamento più razionale di quello che non sia stato possibile finora per la mancanza degli elementi informativi, che sarebbero stati necessari. Fin dall’inizio dei lavori della Sottocommissione, che doveva elaborare il progetto regionale, si è sentito questo bisogno di possedere un complesso di elementi di varia natura (geografica, linguistica, economica e finanziaria), che avrebbero dovuto servire di base per una razionale delimitazione delle Regioni. Fu proposto, fin dal principio dei nostri lavori, nel 1946, che si creasse un organo apposito e si pensò, più specificamente, ad una inchiesta parlamentare, che raccogliesse i dati di cui ho parlato e li sottoponesse all’Assemblea, che avrebbe dovuto servirsene come elementi di giudizio per la ripartizione delle Regioni nel territorio nazionale. Per molte ragioni, che non starò ad elencare e senza colpa di nessuno, questa iniziativa non ebbe quel successo che forse si poteva conseguire e dovemmo decidere sulla delimitazione delle Regioni senza essere in possesso delle necessarie conoscenze, onde l’approvazione avvenuta dell’articolo 123, con riferimento alle regioni cosiddette tradizionali, alcune delle quali non hanno altra tradizione se non negli annuari statistici, mentre altre, insieme ad una tradizione storica consolidata, presentano quei caratteri di unità, di armonicità, di complementarietà degli elementi interni costitutivi necessari a renderle vitali.

Si è sentito pertanto il bisogno di dare all’articolo 123 un carattere di provvisorietà: è stato questo un espediente al quale si è dovuto ricorrere, in conseguenza delle deficienze di informazioni di cui ho fatto parola. Era sottinteso, nell’approvare l’articolo 123, che si fosse riservata la possibilità di una revisione straordinaria della ripartizione provvisoria, anche all’infuori delle condizioni poste in via ordinaria dall’articolo 125, onde potere sodisfare sia all’esigenza di particolari gruppi di popolazione, sia a quella degli interessi generali dello Stato. Il mio articolo tende a svolgere e realizzare tale intenzione, proponendo che «fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione, si possa procedere alla modifica delle circoscrizioni stabilite dall’articolo 123», per i primi 5 anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, prescindendo dalle condizioni previste in via generale dagli articoli che precedono. Nell’intento che ha ispirato il mio emendamento le condizioni di cui si può fare a meno sono tutte quelle considerate dell’articolo 125 sia relative al numero della popolazione, sia relative al procedimento da seguire per la creazione di nuove regioni. Né mi pare conveniente limitare in qualche modo la libertà del futuro costituente di determinazione dell’assetto regionale, ed insisto per l’accoglimento della mia proposta, nella fiducia che attraverso tale procedura eccezionale si possa giungere a una razionale delimitazione delle circoscrizioni regionali.

Non mi fermo sull’esigenza che, anche pel periodo transitorio dei cinque anni, non si prescinda dalla legge costituzionale (nonostante qualche accenno in contrario sia affiorato nella discussione), parendomi ovvio che non possa la legge semplice disporre di una struttura che si ripercuote sulla formazione e sul funzionamento degli organi costituzionali dello Stato (Senato e Presidente della Repubblica).

PRESIDENTE. L’onorevole Ambrosini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

AMBROSINI. In linea di massima, la Commissione già dichiarò, a proposito dell’articolo 123, di accettare l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Mortati.

PRESIDENTE. Sta bene.

Gli onorevoli Nobile, Cifaldi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

«Nessuna variazione al numero e alle circoscrizioni delle Regioni quali sono definite nell’articolo 123 potrà essere apportata nei primi dieci anni dopo la promulgazione della Costituzione».

L’onorevole Nobile ha facoltà di svolgerlo.

NOBILE. Lo mantengo rinunziando a svolgerlo.

PRESIDENTE. L’onorevole Codacci Pisanelli desidera che io precisi all’Assemblea che il suo emendamento, del quale ho dato lettura poco fa e sul quale si è brevemente discusso, doveva intendersi riferito all’articolo aggiuntivo dell’onorevole Mortati, il quale prevede appunto che fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possa procedere alla modificazione delle circoscrizioni regionali, senza il concorso delle condizioni stabilite dell’articolo 125, e, aggiunge l’onorevole Codacci Pisanelli, «specialmente per quanto riguarda il Salento».

L’onorevole Ambrosini, ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sulla proposta Nobile.

AMBROSINI. Debbo dichiarare che l’approvazione dell’articolo aggiuntivo proposto dall’onorevole Mortati, non è conciliabile con l’adesione all’emendamento proposto dall’onorevole Nobile. La Commissione non può quindi aderire all’emendamento proposto dall’onorevole Nobile.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Perlingieri, De Caro Raffaele, Carignani, Bosco Lucarelli, Angelini, Bozzi, Covelli, Mazza, Bonino e Finocchiaro Aprile hanno presentato il seguente emendamento all’articolo aggiuntivo proposto dall’onorevole Mortati:

«Alle parole: anche senza il concorso delle condizioni di cui all’articolo 125, sostituire le seguenti: senza il procedimento di cui all’articolo 125, fermi restando i requisiti in esso stabiliti».

L’onorevole Perlingieri ha facoltà di svolgerlo.

PERLINGIERI. Il mio emendamento, onorevole Presidente, non credo che abbia bisogno di un lungo commento. L’onorevole Mortati ha posto una disposizione transitoria ai fini di agevolare la revisione delle circoscrizioni regionali, così come sono state fissate in una precedente seduta. Ora, io non riesco a comprendere l’opportunità e la necessità di questa disposizione transitoria. Infatti, una disposizione transitoria diretta a consentire la revisione delle circoscrizioni territoriali sarebbe stata comprensibile, se noi avessimo fissato in maniera definitiva e irrevocabile le Regioni storiche. Ma, già la Costituzione prevede all’articolo 125 un procedimento di revisione, e non comprendo perché si debba creare in aggiunta, con una disposizione transitoria, un altro procedimento a questo medesimo scopo.

D’altra parte, se si vuole concedere una agevolazione, se si vuole, cioè, in linea transitoria, agevolare il procedimento di revisione, io potrei anche aderire, ma in limiti precisi e determinati; cioè nel senso di rendere più sciolta, dare una maggiore facilità alla procedura, non già nel senso di annullare completamente quelli che sono i presupposti essenziali per l’esistenza di un ente regionale. In altri termini: se è vero che si deve prestare ossequio alla volontà popolare, democraticamente espressa, non è men vero che questo ossequio non può essere prestato ad una volontà arbitraria e tirannica, diretta a sovvertire le stesse basi, e le condizioni obbiettive dell’istituto regionale, come accadrebbe se noi annullassimo ogni e qualsiasi condizione all’esercizio del diritto di revisione delle circoscrizioni territoriali.

Noi potremmo così cadere addirittura nell’assurdo: renderemmo ammissibile e potremmo veder proporre una istanza di erezione a Regione persino del quartiere Trastevere o del paese di Rocca di Papa, perché nulla lo impedirebbe. È necessario, quindi, che vi sia un minimum territoriale, un minimum di popolazione, una pluralità di associazioni volontarie e involontarie, etniche e territoriali, senza di che non è possibile neppure concepire un ente regionale. Ed è necessario che questo sia stabilito nella Carta costituzionale, altrimenti noi correremo il rischio di porre in pericolo lo stesso istituto regionale e di pregiudicare l’intera collettività nazionale, correndo verso la polverizzazione delle Regioni. Io non dico che si debbano stabilire condizioni con criteri di rigore o di indulgenza: l’Assemblea deciderà in proposito nella sua sovranità. Potrà, ad esempio, stabilire un minimo di popolazione di centomila abitanti, o di un milione, ma un limite dovrà pure porlo, altrimenti il legislatore futuro si troverà di fronte alle domande più impensate. Il mio emendamento ha questo preciso scopo: se si vuole accedere al concetto della opportunità di una disposizione transitoria per la revisione delle circoscrizioni regionali, se si vuole concedere questa agevolazione transitoria, che questa sia mantenuta sul terreno del procedimento, ma non intacchi la sostanza, i presupposti essenziali dell’esistenza di un ente regionale, così come fissati nell’articolo 123 della Costituzione, ponendo praticamente nel nulla, sia pure a titolo provvisorio, quanto già deciso in precedenza.

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Io penso che l’onorevole Mortati, che è sempre molto logico nelle sue proposte, debba ammettere che è diminuito l’interesse del suo emendamento transitorio facilitativo, perché egli ha visto diminuire da un milione e mezzo ad un milione l’elemento demografico e territoriale indispensabile per costituire la Regione. E, quindi, mi pare che la eventuale eliminazione dell’emendamento Mortati tolga anche di mezzo la necessità della medicina, che è venuta dalla parte opposta alle intenzioni dell’onorevole Mortati, con la proposta di introdurre con l’emendamento contrario una remora forse eccessiva, di fronte all’ordinamento regolare che noi abbiamo stabilito con la norma di carattere definitivo già votata; e quindi mi pare che i due emendamenti di carattere transitorio, ispirati a criteri nettamente eccessivi e opposti dall’una e dall’altra parte, potrebbero essere eliminati. Dichiaro pertanto che voterò contro i due emendamenti.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Dichiaro che voterò a favore dell’emendamento Mortati e, naturalmente, contro l’emendamento che è stato testé illustrato dall’onorevole Perlingieri. A me pare che l’emendamento Mortati costituisca l’unico mezzo, rebus sic stantibus, perché l’Assemblea possa rivedere qualche deliberazione presa nei giorni scorsi e correggere l’errore che, secondo me, dall’Assemblea una certa sera, in danno del Molise, è stato commesso. Io ho avuto il piacere di veder controllata da rappresentanti autorevoli di questa Assemblea – che nel mio Paese si sono recati – la situazione particolarmente grave, in cui esso, a seguito di quella deliberazione si è venuto a trovare. Occorre assolutamente correggerla. Con l’emendamento Mortati resta almeno nel nostro cuore la speranza che, non con accertamenti superficiali, ma con accertamenti precisi e concreti, si arriverà alla costituzione della nostra Regione.

MORELLI RENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI RENATO. Mi associo alle dichiarazioni dell’onorevole Colitto e dichiaro a mia volta che voterò a favore dell’emendamento Mortati, perché una ingiustizia è stata commessa ai danni del Molise, come risulta dalla stessa indicazione delle Regioni. Nell’articolo relativo è consacrata, infatti, l’esistenza degli Abruzzi e del Molise ed è legittimo sperare che queste due Regioni, aggiunte, possano essere riconosciute autonome.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Dichiaro che il nostro Gruppo voterà in favore dell’emendamento Mortati, in quanto esso consente, mediante una deroga alle normali procedure e condizioni, di attuare il riassetto nei primi anni di applicazione della Costituzione dell’ordinamento regionale dello Stato italiano.

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Sono favorevole ad una norma transitoria, che vada incontro all’esigenza che per un certo periodo di tempo sia disciplinata una specie di assestamento della configurazione e della distribuzione delle Regioni. Ora, questo assestamento può concretarsi sotto due aspetti: in primo luogo con qualche variazione della circoscrizione territoriale di talune Regioni. Io ho presente un esempio che interessa la regione alla quale appartengo, il Piemonte, e che già ha dato luogo ad un movimento; è il caso della zona del lago Maggiore, che fa ora parte della provincia di Novara, mentre sotto tutti i riguardi fa capo più a Milano che a Novara e Torino. Casi analoghi si hanno per altre Regioni. La costituzione dell’ordinamento li rende di più vivo interesse pratico. Un eventuale ritocco delle delimitazioni territoriali, dovrebbe potersi fare, in questo periodo di assestamento con legge ordinaria.

L’altro aspetto, più delicato, è quello della creazione, durante questo periodo di assestamento, di eventuali nuove Regioni.

Mi sembra opportuno, quindi, distinguere i due casi: per le semplici variazioni di innovazione, ritengo che sia sufficiente la legge ordinaria, mentre per la creazione di nuove Regioni, è giustificato esigere una legge costituzionale, sia pure con qualche deviazione dalla revisione permanente contenuta nell’articolo 125.

Se l’onorevole Mortati intende in questo senso il suo emendamento, la formulazione definitiva potrebbe essere rimessa al Comitato di coordinamento.

MORTATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTATI. L’onorevole Perassi ha sollevato una questione circa l’interpretazione dell’articolo 125 da me proposto.

A me pare che il dubbio da lui prospettato non abbia una vera ragion d’essere, perché evidentemente il riferimento alla legge costituzionale, contenuto nel mio emendamento, offre l’indubbia riprova, che esso riguarda solo i casi di fusione o di creazione di nuove Regioni, considerate nel primo comma dell’articolo 125.

L’altra revisione delle circoscrizioni regionali, accennata dall’onorevole Perassi, consistenti nel riassestamento, nella delimitazione dei confini delle singole Regioni, mi pare non abbia bisogno di legge costituzionale, come risulta dall’ultimo comma dell’articolo 125, secondo cui basta una legge semplice della Repubblica per trasferire un comune o un gruppo di comuni da una Regione ad un’altra.

Evidentemente il mio articolo aggiuntivo si riferisce solo ai casi del primo comma dell’articolo 125. Ad ogni modo, se si vuole eliminare l’equivoco, possibile a sorgere, non ho nessuna difficoltà ad aggiungere al testo da me proposto la espressa menzione al primo comma dell’articolo 125.

Insomma, precisare che queste modificazioni da apportare con legge costituzionale si riferiscono a quei casi di variazione che sono contemplati nel primo comma dell’articolo 125 e non toccano invece il secondo comma dell’articolo stesso, come del resto è previsto dalla legge comunale e provinciale.

MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO PIETRO. Secondo la proposta Mortati si potrebbe procedere all’unificazione delle circoscrizioni regionali contemplate nel primo comma dell’articolo 125, senza il concorso delle condizioni previste dall’articolo 125 stesso. Non è giusto che ciò possa avvenire senza che sia sentito il parere delle Regioni interessate.

Desidero, pertanto, sapere se ho bene interpretato la proposta Mortati, perché, in questo caso, voterò contro, in quanto ritengo che le Regioni interessate debbono essere sempre sentite.

MORTATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTATI. Per quanto mi sembri più opportuno non mettere limiti di alcun genere alla revisione in via transitoria delle circoscrizioni regionali, tuttavia non avrei difficoltà ad aggiungere l’inciso che faccia salvo il parere delle Regioni interessate, se questo potrà servire a raggiungere un accordo più ampio.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Sono lieto del chiarimento che ha dato l’onorevole Mortati al collega Pietro Mastino, perché penso che, dopo questi chiarimenti, molti dei colleghi che avrebbero votato contro, voteranno invece a favore. Io voterò contro l’emendamento presentato dal collega onorevole Nobile, e firmato, se non erro, da molti altri colleghi dei Gruppi comunista e socialista.

Mi permetto di ricordare in modo particolare ai colleghi comunisti e socialisti che, ove essi si risolvessero a votare a favore dell’emendamento Nobile, verrebbero con ciò a trovarsi in contrasto con le dichiarazioni fatte in quest’Aula a proposito delle Regioni. È, infatti, indubitabile che verrebbe in tal modo esclusa la possibilità che potessero in prosieguo di tempo costituirsi in Regioni alcune zone che oggi ancora non lo sono.

Io penso, quindi, che sia un dovere, ad evitare il pericolo di nuovi errori, non votare l’emendamento presentato dall’onorevole Nobile; io voterò pertanto contro di esso, aderendo all’emendamento dell’onorevole Mortati.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Dichiaro che il mio Gruppo, coerentemente agli impegni assunti, voterà a favore dell’emendamento Mortati e contro l’emendamento Perlingieri.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo dunque alla votazione. Abbiamo in primo luogo una proposta presentata dall’onorevole Nobile, poi abbiamo quella dell’onorevole Mortati e quella dell’onorevole Perlingieri, che è un emendamento all’emendamento Mortati.

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Dichiaro che per il momento ritiro il mio emendamento, riservandomi di ripresentarlo in sede di disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora alla votazione del testo proposto dall’onorevole Mortati. Esso risulta del seguente tenore:

«Fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione si potrà procedere con legge costituzionale a modificazioni delle circoscrizioni regionali stabilite dall’articolo 123, anche senza il concorso delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 125, fatto salvo il disposto circa il consenso delle popolazioni interessate».

MORTATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTATI. Per quanto riguarda l’aggiunta proposta dall’onorevole Mastino Pietro, credo sia opportuno darle quest’altra formulazione:

«fatto salvo il parere delle popolazioni interessate».

Mi sembra che il dire così corrisponda meglio al carattere che il testo originario dell’articolo 125 ha voluto dare alla consultazione popolare.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la prima parte dell’articolo aggiuntivo Mortati:

«Fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione si potrà procedere con legge costituzionale a modificazioni delle circoscrizioni regionali stabilite dall’articolo 123».

(È approvata).

Passiamo alla votazione dell’emendamento Perlingieri:

«senza il procedimento di cui all’articolo 125, fermi restando i requisiti in esso stabiliti».

Su questo emendamento hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto gli onorevoli Perlingieri, Bosco Lucarelli, Sicignano, Veroni, Notarianni, Caporali, Bocconi, Musolino, De Caro Raffaele, Piemonte, Stampacchia, Nobile, Costa, Crispo, Gullo Fausto, Pastore Raffaele, Costantini, Cifaldi e Lopardi.

Faccio presente che dopo la votazione, con una breve sospensione, la seduta proseguirà. Se non vi sono osservazioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull’emendamento dell’onorevole Perlingieri testé letto.

Presidenza del Vicepresidente TARGETTI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Presidenza del Presidente TERRACINI.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti     303

Maggioranza           152

Voti favorevoli        78

Voti contrari                        225

(L’Assemblea non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abozzi – Adonnino – Aldisio – Allegato – Amadei – Ambrosini – Angelucci – Arata – Arcangeli – Avanzini.

Bacciconi – Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bardini – Bargagna – Barontini Anelito – Bartalini – Bastianetto – Bazoli – Bei Adele – Bellato – Belotti – Benedetti – Benvenuti – Bernamonti – Bertola – Bertone – Bettiol – Bianchi Bruno – Bianchini Laura – Bibolotti – Bitossi – Bocconi – Bonomelli – Bordon – Bosco Lucarelli – Bovetti – Bubbio.

Caiati – Cairo – Calamandrei – Calosso – Camangi – Camposarcuno – Candela – Canepa – Canevari – Caporali – Cappa Paolo – Cappi Giuseppe – Cappugi – Carbonari – Carboni Angelo – Carboni Enrico – Caronia – Carpano Maglioli – Carratelli – Cartia – Cassiani – Castelli Avolio – Castiglia – Cevolotto – Chieffi – Chiostergi – Cianca – Ciccolungo – Cifaldi – Cimenti – Clerici.– Coccia – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombi Arturo – Colombo Emilio – Colonna di Paliano – Colonnetti – Conci Elisabetta – Conti – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbino – Corsi – Cortese Pasquale – Costa – Costantini – Cotellessa – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo – Crispo.

Damiani – D’Amico – De Caro Gerardo – De Caro Raffaele – Del Curto – Della Seta – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Martino – De Mercurio – De Michele Luigi – De Michelis Paolo – De Palma – De Unterrichter Maria – De Vita – Di Fausto – Di Gloria – Di Vittorio – D’Onofrio – Dossetti – Dozza.

Fabbri – Fantoni – Fantuzzi – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Aldo – Fedeli Armando – Federici Maria – Ferrarese – Ferrario Celestino – Filippini – Finocchiaro Aprile – Fiorentino – Firrao – Foresi – Fornara – Froggio – Fuschini.

Gabrieli – Gallico Spano Nadia – Gavina – Germano – Gervasi – Geuna – Ghidetti – Giacchero – Giolitti – Giua – Gorreri – Gotelli Angela – Grassi – Grazi Enrico – Grieco – Gronchi – Guariento – Guerrieri Emanuele – Guerrieri Filippo – Gullo Fausto – Gullo Rocco.

Imperiale – Iotti Leonilde.

Jervolino.

Laconi – Lagravinese Pasquale – Lami Starnuti – Landi – La Pira – La Rocca – Lazzati – Leone Francesco – Lettieri – Lizier – Lizzadri – Lombardi Carlo – Lombardi Riccardo – Longhena – Longo – Lopardi – Lozza – Lussu.

Macrelli – Magnani – Magrassi – Maltagliati – Marinaro – Martinelli – Marzarotto – Massini – Mastino Gesumino – Mastino Pietro – Mattarella – Mazza – Mazzei – Mazzoni – Meda Luigi – Merighi – Merlin Angelina – Miccolis – Micheli – Minella Angiola – Minio – Molinelli – Momigliano – Montagnana Rita – Montemartini – Monterisi – Monticelli – Moranino – Morelli Renato – Morini – Moro – Mortati – Musolino – Musotto.

Nasi – Negro – Nicotra Maria – Nobile Umberto – Noce Teresa – Notarianni – Numeroso.

Pacciardi– Pallastrelli – Paolucci – Paris – Parri – Pastore Raffaele – Pat – Pecorari – Pellegrini – Penna Ottavia – Pera – Perassi – Perlingieri – Persico – Pertini Sandro – Pesenti – Piccioni – Piemonte – Pistoia – Platone – Pollastrini Elettra – Ponti – Porzio – Preti – Priolo – Pucci – Puoti.

Quarello – Quintieri Adolfo.

Raimondi – Rapelli – Reale Eugenio – Recca – Rescigno – Restagno – Ricci Giuseppe – Rodinò Ugo – Romita – Roselli – Rossi Maria Maddalena – Rossi Paolo – Ruggeri Luigi – Ruini – Rumor – Russo Perez.

Saccenti – Saggin – Salizzoni – Salvatore – Sampietro – Santi – Scalfaro – Scarpa – Schiratti – Scoca – Scoccimarro – Sicignano – Siles – Silipo – Simonini – Spataro – Stampacchia – Stella – Sullo Fiorentino.

Taviani – Tega – Terranova – Titomanlio Vittoria – Tomba – Tonello – Tosato – Tozzi Condivi –Treves – Trimarchi – Tripepi – Turco.

Uberti.

Valenti – Valmarana – Veroni – Vicentini – Vigna – Vigo – Villani – Vinciguerra – Vischioni – Volpe.

Zaccagnini – Zanardi – Zappelli – Zuccarini.

Sono in congedo:

Angelini.

Carmagnola – Caso – Cavallari.

Dugoni.

Garlato – Ghidini – Gortani.

Jacini.

Pignatari – Preziosi.

Ravagnan.

Sardiello.

Vanoni – Varvaro – Viale – Villabruna.

(La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 20.55).

Presidenza del Vicepresidente TARGETTI

Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Poiché l’Assemblea ha respinto l’emendamento dell’onorevole Perlingieri, pongo in votazione l’ultima parte dell’emendamento Mortati così modificata:

«anche senza il concorso delle condizioni di cui ai primo comma dell’articolo 125, fatto salvo il parere delle popolazioni interessate».

(È approvata).

Segue la proposta di un articolo aggiuntivo fatta dall’onorevole Mortati:

«Lo Stato, nel difetto di iniziativa degli enti interessati, promuove gli accordi necessari fra le Regioni per la coordinazione delle attività di interesse comune.

«La costituzione di enti interregionali per la gestione in comune di servizi affidati alle Regioni deve ottenere la preventiva approvazione dello Stato.

«Analoghi poteri di coordinamento dell’attività degli enti autonomi regionali sono attribuiti alla Regione».

L’onorevole Mortati non è presente.

TOZZI CONDIVI. Faccio mia la proposta e rinuncio a svolgerla.

PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Prego di non insistere su questo emendamento, perché spezzerebbe la linea da noi data alla trattazione della Regione. È evidente che lo Stato può promuovere gli accordi necessari fra le Regioni per la coordinazione delle attività di interesse comune. È perfettamente possibile e perfettamente desiderabile che siano presi accordi e costituiti a determinati scopi formazioni interregionali. Si potrà cercare, nel coordinamento, di inserire qualche espressione al riguardo, ma non è il caso di farne una norma vera e propria nella Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, dopo le dichiarazioni dell’onorevole Ruini insiste ancora sull’articolo aggiuntivo dell’onorevole Mortati?

TOZZI CONDIVI. Dopo le dichiarazioni dell’onorevole Ruini lo ritiro, purché se ne tenga conto nel coordinamento.

PRESIDENTE. Segue un articolo aggiuntivo proposto dall’onorevole Codignola, del seguente tenore:

«Le norme relative all’ordinamento autonomistico dello Stato andranno in vigore non oltre due anni dall’approvazione della Costituzione».

È presente l’onorevole Codignola?

LUSSU. Faccio mia la proposta.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di svolgerla.

LUSSU. Questo emendamento vuole evitare il pericolo, che non è certo, ma probabile, che, volontariamente o non, si possa sabotare l’attuazione della riforma autonomistica regionale. In questo emendamento è stabilito un termine massimo di due anni. È ragionevole il lasso di tempo richiesto. Se si prolungasse, evidentemente, il rischio di non avere la riforma sarebbe chiaro. Ecco perché io prego la Commissione di accettare questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L’onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi pare che l’effetto di questo articolo aggiuntivo sarebbe perfettamente il contrario di quello espresso dall’onorevole Lussu, perché permetterebbe per due anni di non applicare le norme che riguardano l’ordinamento regionale.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, ritira il suo articolo aggiuntivo?

LUSSU. No, piuttosto lo chiarisco, nel senso che la riforma debba essere attuata prima dei due anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo aggiuntivo Codignola fatto proprio dall’onorevole Lussu.

(Non è approvato).

Passiamo all’articolo aggiuntivo proposto dall’onorevole Basile:

«Per eliminare la disuguaglianza di sviluppo delle Regioni, lo Stato costruirà le opere di pubblica utilità occorrenti nelle Regioni centro-meridionali, Sicilia e Sardegna, costituendo un Comitato di erogazione in seno al Ministero del tesoro con rappresentanze regionali paritetiche.

«Lo stanziamento dei fondi necessari nel bilancio annuale dello Stato si farà nei modi e coi limiti che saranno stabiliti da apposita legge, che disciplinerà le provvidenze per realizzare le perequazioni fra le Regioni italiane».

Non essendo presente il proponente, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l’articolo aggiuntivo proposto dall’onorevole Persico:

«In ogni Regione è costituito un Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, composto, nei modi stabiliti dalla legge, da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro è organo di consulenza dei pubblici poteri nelle materie interessanti l’economia regionale, ed esercita tutte le altre funzioni che gli sono dalla legge attribuite».

Ha facoltà di svolgerlo.

PERSICO. Onorevoli colleghi, il mio emendamento non ha bisogno di dimostrazioni, perché è il corollario logico dell’articolo 92 che abbiamo approvato. L’articolo 92, con una innovazione molto importante, una delle più importanti della nostra Costituzione, ha stabilito che vi sarà un Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, ecc., come organo di consulenza del Parlamento e del Governo, e con iniziativa legislativa nella elaborazione della legislazione sociale, ecc.

Ora io ho proposto logicamente, come necessario corollario della esistenza di un Consiglio economico nazionale, la istituzione in ogni Regione di un Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, composto analogamente a quello che è il Consiglio nazionale economico, con funzioni però diverse, perché dovrebbe essere un organo di consulenza dei pubblici poteri nella materie interessanti l’economia regionale e capace di esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. La mia proposta non è che il coronamento della istituzione del Consiglio economico del lavoro, il quale se rimanesse unico in tutta Italia, non avrebbe modo di esplicare tutte le sue funzioni. È logico quindi che ogni Regione abbia il suo Consiglio economico del lavoro; anzi, dirò che in pratica avrà maggiore importanza il Consiglio economico regionale di quella che non possa avere quello centrale, perché, mentre quest’ultimo è un organo di consulenza del Governo – che ha mille modi di sopperire ai suoi bisogni di ordine nazionale – nella Regione mancherebbe un organo che possa dare precise e consapevoli direttive circa i problemi del lavoro. Quindi mi pare che la Commissione possa accettare questi concetti e conseguentemente il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L’onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. L’esigenza che l’onorevole Persico espone è chiarissima, ma anche qui non v’è bisogno di una disposizione della Costituzione, perché la Regione possa costituire un organo economico di questo genere. Si potrà esaminare in sede di coordinamento se sia possibile accennare nell’articolo sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro anche ad organi regionali. Non mi impegno; ma si potrà cercare. Ma non è necessaria una apposita norma come l’onorevole Persico desidera.

PRESIDENTE. Onorevole Persico, insiste dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione per la Costituzione?

PERSICO. Accetto la spiegazione data ora dal Presidente della Commissione, rinnovando la preghiera, se sarà possibile, di aggiungere all’articolo 93 un cenno agli organi periferici del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. In assenza dell’onorevole Basile desidero fare mio il suo articolo aggiuntivo. Non perché io credo che questa sera l’emendamento possa essere votato ed approvato, ma, se non altro, per provocare una dichiarazione del Presidente della Commissione per la Costituzione; una dichiarazione che assicuri che si verrà incontro al Mezzogiorno d’Italia. Quindi io ripropongo l’emendamento Basile facendolo mio.

PRESIDENTE. Ritengo che l’esigenza prospettata dall’onorevole Nobile sia sodisfatta dal seguente ordine del giorno proposto dagli onorevoli Conti, Zuccarini ed altri:

«L’Assemblea Costituente, ritenendo che per assicurare lo sviluppo delle Regioni del Mezzogiorno e delle Isole e per ridurre la loro attuale inferiorità in confronto delle condizioni delle Regioni più progredite debba essere assicurata l’esecuzione sollecita delle opere pubbliche già previste da leggi speciali come di altre ritenute necessarie; afferma il dovere dello Stato di provvedervi con stanziamenti di carattere straordinario nei bilanci annuali e con precedenza su tutte le opere con carattere nazionale da deliberare con il concorso di un comitato di rappresentanti delle Regioni».

L’onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Noi abbiamo già votato un articolo della nostra Costituzione che dice che lo Stato deve, per particolari scopi e soprattutto per valorizzare il Mezzogiorno, dare contributi alle Regioni.

Il principio dunque è già stato stabilito. Ora si tratta di votare un ordine del giorno, che possiamo accettare come espressione di un voto e di una volontà generale, ma non nell’espressione proposta, e senza una portata concreta di mozione al Governo, che dovrebbe caso mai pronunciarsi al riguardo.

PRESIDENTE. Chiedo all’onorevole Nobile se insiste nel far proprio l’emendamento Basile.

NOBILE. Insisto, perché desidero sentire su di esso il parere del Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Ruini di voler esprimere il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Devo esprimere lo stesso parere che ho espresso poco fa.

Se si tratta di esprimere un voto generico, sia pure chiaro, limpido, forte, ma generico, io potrei accettarlo. Ma come facciamo a stabilire improvvisamente delle norme particolari di questo genere?

Pregherei, quindi, l’onorevole Nobile di voler tener presente che in un articolo della Costituzione è già detto che lo Stato concederà contributi speciali per le Regioni del Mezzogiorno. Non possiamo entrare ora in dettagli e fare quasi un programma.

L’Assemblea, se crede, può fare un’affermazione ed una domanda di attuazione di quel principio che è già stato stabilito.

NOBILE. Dopo le dichiarazioni dell’onorevole Ruini, non insisto sull’emendamento.

PRESIDENTE. Invito ora l’onorevole Conti a svolgere il suo ordine del giorno.

CONTI. Cedo la parola all’onorevole Zuccarini.

PRESIDENTE. L’onorevole Zuccarini ha facoltà di parlare.

ZUCCARINI. Mi sembra che l’onorevole Presidente della Commissione, con il suo rifiuto di accettare…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma non respingo il concetto, onorevole Zuccarini: non accetto la formula.

ZUCCARINI. …di accettarne allora la formula, mi sembra, dico, che egli non abbia bene interpretato lo spirito del nostro ordine del giorno. L’ordine del giorno del Gruppo repubblicano, infatti, non è già un articolo della Costituzione; è invece un invito rivolto alle Assemblee legislative che verranno. Esso è soprattutto – ha voluto essere da parte nostra – una specie di ordine del giorno conclusivo, che desse all’ordinamento regionale il suo specifico significato, che per noi autonomisti era appunto questo, di mettere cioè le Regioni meno ben trattate ed in condizioni di inferiorità di fronte alle altre nella possibilità di sviluppare meglio tutte le loro energie.

Se, infatti, gli ordinamenti regionali sono stati chiesti dalla Sicilia, dalla Sardegna e da altre Regioni d’Italia, ciò è avvenuto appunto per questo motivo; perché tali Regioni, attraverso l’ordinamento che l’Italia ha sin qui avuto, si son viste diminuite e dimenticate. Noi invece, nel porre tutte le Regioni sullo stesso piano per quanto si riferisce alla possibilità di sviluppare le loro attività, le loro energie e le loro risorse, non possiamo dimenticare che molte di queste Regioni si trovano oggi veramente in condizione di patente inferiorità di fronte alle altre.

Una delle obiezioni, infatti, che sono state mosse all’ordinamento regionale, è stata appunto che per alcune Regioni, le più disgraziate, difetta l’autosufficienza. Noi vogliamo eliminare tale insufficienza: e, se vogliamo eliminarla, dobbiamo chiedere allo Stato italiano, come un dovere di solidarietà, come un dovere di utilità nazionale, di contribuire a mettere queste Regioni alla pari con le altre.

E come può farlo lo Stato italiano? Può farlo ponendo intanto in applicazione molte leggi speciali che sono rimaste sulla Carta o che non hanno avuto una integrale applicazione. L’onorevole Ruini non deve dimenticare che, in sede di Sottocommissione, quando si discusse dell’ordinamento regionale, noi avevamo contemplato la costituzione di un fondo di solidarietà appunto a questo scopo.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma è stato poi soppresso: non era una cosa possibile.

ZUCCARINI. Sì, è stato soppresso, ma v’era, e a questo fondo erano anche state impegnate a contribuire le Regioni più prospere. Ora è appunto tale concetto che noi vogliamo affermare; vogliamo dire soprattutto questo: che se l’Italia vuole veramente mettersi in condizioni di sviluppo progressivo, cioè di civiltà, bisogna che lo Stato italiano contribuisca esso a rimettere le Regioni più disgraziate alla pari delle altre, perché possano camminare insieme sulle vie di tale sviluppo progressivo. È un’opera di solidarietà che deve precedere ogni altra opera. Questo è il concetto. Noi repubblicani vogliamo, cioè, con questo ordine del giorno attestare alle Regioni meridionali, alle Regioni del Centro-Italia e alle Isole, questo sentimento di solidarietà nazionale verso di loro; è un impegno che prendiamo, un impegno di carattere generico…

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Lo abbiamo già.

ZUCCARINI. …che le Assemblee legislative di domani dovranno sentire e cercare di applicare nel miglior modo. Come si fa questo? Con le leggi ordinarie? No, si potrà farlo solo con disposizioni straordinarie; non col bilancio ordinario delle ordinarie spese dello Stato. È bene che questo concetto sia affermato. Dipenderà poi dalle Assemblee legislative di domani stabilire il come e il quando dell’applicazione pratica. Così facendo, non impegniamo niente; non fissiamo cifre; affermiamo solamente un concetto. E crediamo, affermandolo, di dare a questa parte della Costituzione di carattere regionale un alto valore nazionale, che sarà certamente bene inteso dalle Regioni del Mezzogiorno d’Italia, e contribuirà a far accettare il nuovo ordinamento regionale come una forma di elevazione e di progresso nella vita nazionale. Questo è il nostro scopo; questa è la ragione del nostro ordine del giorno, e per questo noi lo raccomandiamo alla votazione dell’Assemblea. (Applausi).

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei chiarire all’onorevole Zuccarini due punti, prima di ritornare sopra questa materia.

Noi abbiamo votato, con un articolo esplicito, che lo Stato ha il dovere di dare dei contributi speciali per valorizzare le Regioni del Mezzogiorno e delle Isole. Quindi, il contributo è già votato.

In quanto al fondo di solidarietà nazionale, al quale ha alluso l’onorevole Zuccarini, vi era in una formula iniziale, che poi venne modificata nel progetto portato all’Assemblea, e ciò con il consenso di tutte le correnti, giacché un fondo di solidarietà alla cui gestione avessero partecipato anche le Regioni del nord, avrebbe dato occasione ad attriti ed a forme poco simpatiche. Abbiamo stabilito che è obbligo dello Stato dare questi contributi di solidarietà, senza la formalità e la complicazione di un fondo generale; darli attingendo direttamente al bilancio dello Stato con necessari stanziamenti. Questo è un progresso a vantaggio delle Regioni.

Tenga poi ben fermo, onorevole Zuccarini, che io non ho mai dichiarato di essere contrario ad un’affermazione per i lavori pubblici nel Mezzogiorno e nelle Isole. Ma, mi scusi, la formulazione proposta non è in nessun modo accettabile. Prescindiamo pure dal fatto che il concetto di poter togliere l’inferiorità di alcune Regioni con lavori pubblici non è possibile; ma illusorio. Occorrono i lavori pubblici, ma occorre anche altro. Andiamo avanti: l’ordine del giorno parla di stanziamenti straordinari, parla di bilanci annui. Chi ha la più elementare esperienza in queste materie sa che gli stanziamenti per i lavori pubblici sono tutti per opere straordinarie, salvo le manutenzioni. E quali bilanci vi possono essere se non annuali? L’ordine del giorno stabilisce poi che il programma dei lavori, diciamo così, di perequazione nel Sud e nelle Isole, debba avere la precedenza su ogni altro lavoro pubblico; ma vi sono lavori indispensabili, che non possono essere messi in seconda linea per la ricostruzione e la riparazione dei danni di guerra, anche altrove che nel Mezzogiorno.

Creda, onorevole Zuccarini, a me che sono vissuto tanti anni nell’amministrazione dei lavori pubblici ed ascrivo a mio vanto di aver promesso leggi e lavori concreti pel Mezzogiorno; creda a me, il suo ordine del giorno non regge. Era mio dovere dirlo; del resto faccia l’Assemblea come crede.

PRESIDENTE. L’onorevole Ruini si rimette all’Assemblea. Del resto, non trattandosi di materia costituzionale, la Commissione non avrebbe neppure la veste per accettare o non accettare la proposta stessa.

Pongo in votazione l’ordine del giorno Conti-Zuccarini di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Segue l’ordine del giorno presentato dall’onorevole Sardiello, del seguente tenore:

«L’Assemblea Costituente,

convinta che è condizione essenziale perché l’ente Regione risponda pienamente ai suoi compiti che esso promuova ed alimenti una effettiva diretta ed armonica partecipazione di tutti i centri e gli enti del territorio alla esplicazione ed allo sviluppo delle attività regionali, nonché alla difesa degli interessi generali della Regione;

ritenuto che a tal fine conviene evitare che il capoluogo divenga un centro assorbente della vita regionale;

afferma la necessità che le emanande leggi della Repubblica nell’ambito delle previsioni di cui al Titolo V, Parte II della Costituzione, gli Statuti regionali destinati a stabilire le norme per l’organizzazione interna della Regione e l’attività dei Consigli e delle Giunte regionali siano sempre ispirati alle suddette finalità».

Non essendo presente il proponente, si intende che vi abbia rinunziato.

Passiamo al secondo comma dell’articolo 50. Se ne dia lettura.

DE VITA, Segretario, legge:

«Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino».

PRESIDENTE. Come l’Assemblea ricorda, questo secondo comma dell’articolo 50 fu a suo tempo rinviato.

Sono stati presentati vari emendamenti soppressivi, che sono stati tutti svolti, dagli onorevoli Colitto, Bozzi, Crispo, Bosco Lucarelli, Rodi, Caroleo, Della Seta, Azzi e Terranova.

L’onorevole Caroleo ha presentato pure il seguente emendamento:

«Subordinatamente, sostituirlo col seguente:

«Non è punibile la resistenza ai poteri pubblici, nei casi di violazione delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione».

L’onorevole Caroleo non essendo presente, s’intende abbia rinunziato a svolgerlo.

L’onorevole Mortati ha già svolto il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«È diritto e dovere dei cittadini, singoli o associati, la resistenza che si renda necessaria a reprimere la violazione dei diritti individuali e delle libertà democratiche da parte delle pubbliche autorità.

MORTATI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato pure svolto il seguente emendamento:

«Sopprimere le parole: all’oppressione.

«Carboni Angelo, Preti».

Segue un emendamento dell’onorevole Benvenuti del seguente tenore:

«Sostituirlo col seguente:

«Non è punibile la resistenza opposta dal cittadino ad atti compiuti dai pubblici poteri in forza di atti legislativi incostituzionali».

Ha facoltà di svolgerlo.

BENVENUTI. Io condivido il concetto della Commissione e del collega Mortati, di introdurre nella Costituzione il diritto di resistenza. L’istituto mi sembra necessario sotto un particolare profilo: ossia sotto il profilo dell’intervallo di tempo che può intervenire fra una legge incostituzionale e la dichiarazione di incostituzionalità che venga pronunciata dalla Corte costituzionale. Durante questo periodo di tempo, cioè fra la promulgazione della legge e la dichiarazione di incostituzionalità, l’unica garanzia costituzionale che resta al cittadino è il diritto di resistenza. Ecco perché tale diritto va fissato nel testo della Costituzione. Ma penso che la norma debba andare inquadrata nell’ambito del nostro sistema legislativo.

Come abbiamo già ristabilito, attraverso un decreto luogotenenziale – se non erro – del 19 settembre 1944, il diritto dei cittadini di non essere perseguiti per atti di resistenza contro gli arbitri del potere esecutivo, così ritengo che si debba addivenire ad una innovazione estensiva nel senso di statuire la non punibilità per atti che il cittadino compia nella resistenza ad atti del potere esecutivo i quali non siano arbitrari, non siano illegittimi, ma siano compiuti in forza di una legge incostituzionale. Sostanzialmente si tratta di fornire con una disposizione espressa al cittadino, che sia incriminato del delitto di resistenza, la possibilità di opporre l’eccezione di incostituzionalità delle leggi in forza delle quali il pubblico funzionario ha, legittimamente in quel momento, agito nei suoi confronti.

Sull’incostituzionalità della legge si fonda l’eccezione difensiva che tutela il diritto di resistenza.

LACONI. È un dovere.

BENVENUTI. È un diritto e una facoltà. Quando la legge, in forza della quale il pubblico funzionario addetto al pubblico servizio ha agito, sia dichiarata incostituzionale, la resistenza del cittadino cessa di esser punibile. Con questa formulazione mi pare che il diritto di resistenza si inquadri legalitariamente nella nostra tradizione giuridica. In quanto alla collocazione, mi permetto di suggerire alla Commissione che la norma venga collocata fra le garanzie costituzionali.

PRESIDENTE. L’onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato non può che mantenere il suo testo, ma lo mantiene a un titolo puramente formale, a base alla votazione, perché nel Comitato vi sono opinioni diverse, e ciascuno dei suoi membri voterà come crede.

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Voglio chiedere qualche chiarimento sulla portata e sul significato preciso di questo testo della Commissione. Si parla di poteri pubblici i quali violino le libertà fondamentali. Allora, per esempio, fra le libertà fondamentali v’è anche quella, io penso, che stabilisce l’inviolabilità del proprio domicilio. Ora, se a casa mia si presentasse un commissario di polizia il quale, non dimostrando di esservi autorizzato, volesse perquisirla, sarei autorizzato, in virtù di questo comma, a resistere a mano armata alla polizia? E in tal caso non mi si potrebbe applicare quel certo articolo del Codice penale il quale dice che nessuno può esercitare arbitrariamente le proprie ragioni?

È un dubbio. Voglio sapere quale sia la portata pratica dell’articolo proposto. Si dovrà, se venisse approvato, modificare il nostro Codice penale? Io non capisco. Prego di spiegarmelo.

Una voce a destra. V’è il Codice penale.

PRESIDENTE. La Commissione ha facoltà di esprimere il suo parere.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non ho altro da aggiungere; è questione di Codice penale.

PRESIDENTE. Onorevole Benvenuti insiste nel suo emendamento?

BENVENUTI. Insisto.

MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO PIETRO. Ho chiesto la parola per un chiarimento. Io presentai un emendamento che ebbi anche a discutere…

PRESIDENTE. Non lo vedo.

MASTINO PIETRO. …quando venne in discussione l’articolo 50, mesi or sono.

L’emendamento rimane. Se non c’è io lo ripropongo adesso.

PRESIDENTE. Lo riproponga. Se ci fosse stato ne avrei dato lettura.

MASTINO PIETRO. Io fondevo allora il primo comma col secondo dell’articolo 50. Il primo comma è stato già votato, però separatamente dal secondo e quindi, adesso, dell’emendamento proposto allora leggo solo la seconda parte, che è conforme a quanto risulta dal resoconto stenografico che ho dinanzi: «Il cittadino (questa è la seconda parte che risponderebbe a quella che intendevo fosse la formulazione della parte seconda dell’articolo 50 di allora) ha l’obbligo di difendere contro ogni violazione le libertà fondamentali, i diritti garantiti dalla Costituzione e l’ordinamento dello Stato».

In definitiva io riconoscevo al cittadino il diritto che è affermato nel capoverso dell’articolo 50, ma invece di parlare di diritto del cittadino, parlavo di dovere, di modo che il cittadino aveva, oltreché il diritto, anche l’obbligo d’intervenire a difesa dei diritti garantiti dalla Costituzione, e a difesa dell’ordinamento dello Stato.

In questo modo si evitava e si evita l’audacia di un’affermazione in base alla quale nel campo del diritto costituzionale viene riconosciuto il diritto dell’insurrezione. Si è quasi, poc’anzi, posto in dubbio il diritto di resistenza dell’individuo, ma questo è già ammesso nel Codice penale. Lo stesso Codice penale fascista lo ammetteva ripetendo un concetto già affermato nell’articolo 199 del Codice Zanardelli. Non è, quindi, in discussione il diritto di resistenza dell’individuo verso i soprusi esercitati a suo danno. Si tratta di un diritto da trasportare dall’individuo alla collettività. Ad evitare difficoltà teoriche e pratiche e soprattutto ad evitare che questo principio riconosciuto dalla legge possa domani servire per scopi che siano violatori delle leggi fondamentali dello Stato, io proponevo e ripropongo l’emendamento che ho testé letto.

PRESIDENTE. L’onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione anche su questo emendamento.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ho già dichiarato che la Commissione su un emendamento presentato all’ultima ora non si può pronunciare.

La Commissione rimane fedele al suo testo. Ho l’impressione personale che il testo Mastino, mentre mantiene il concetto della difesa, sia tale da poter avere un consenso più largo anche da parte di quelli che non avrebbero acceduto al testo originario della Commissione. Ma il Comitato come tale non si pronuncia; ed il suo testo, lo ripeto, è mantenuto soltanto per l’ordine formale della discussione.

UBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. Domando che, data la stanchezza dell’Assemblea… (Proteste a sinistra). Siamo qui dalle nove di stamattina e poi dalle sedici quasi ininterrottamente. Non è possibile continuare la discussione in questa situazione di pesantezza per chi segue assiduamente l’elaborazione degli articoli della Costituzione. Avevamo chiesto di non fare sedute notturne. Le facciamo invece con la sola interruzione di mezz’ora. Chiedo al signor Presidente che si rinvii la discussione a domani mattina.

PRESIDENTE. Si tratta di una proposta d’ordine: si deve dare facoltà di parlare ad un oratore che la sostenga ed a uno che sia contrario.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Vorrei far notare che noi abbiamo già un programma fissato che contempla l’esame di questi articoli residui e poi delle Disposizioni finali e transitorie. Ora nessuno di noi ignora che fra le norme transitorie ve ne sono alcune che daranno luogo a un dibattito di grande importanza.

Io sarei favorevole alla proposta dell’onorevole Uberti se non avessi la preoccupazione che, perdendo ora del tempo, l’esame di questi articoli si debba poi fare nella serata di sabato. Le norme transitorie daranno luogo a una discussione politica, probabilmente di maggiore rilievo, e noi sappiamo per comune esperienza che il sabato vi è un minor numero di presenti. Quindi, vorrei soltanto che l’Assemblea esaminasse il suo programma nel complesso e che stabilisse la successione degli argomenti che deve discutere affinché non si corra questo pericolo.

Sono pertanto contrario alla proposta dell’onorevole Uberti. Anzi, non solo mi dichiaro contrario, ma sarei del parere che converrebbe possibilmente cominciare almeno a svolgere gli emendamenti alle Disposizioni transitorie questa sera stessa, in modo da guadagnare tempo per potere esaurire almeno entro sabato mattina la discussione.

COPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI. Vorrei fare questa proposta: che questa sera non si proceda alla votazione sull’articolo 50 e si inizi invece la discussione sugli emendamenti alle Disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Io non posso entrare in merito alla proposta dell’onorevole Uberti: mi permetto di rilevare che, almeno per quanto mi riguarda, non ho avuto mai la sensazione, né in questi giorni né oggi, di essere sottoposto ad una fatica insopportabile.

Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Uberti.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Il seguito di questa discussione è pertanto rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente mozione:

«L’Assemblea Costituente, considerando che i conferimenti dei cereali (e particolarmente del grano) agli ammassi hanno raggiunto nel complesso i quantitativi previsti, ed è, conseguentemente, venuta meno la indispensabilità di perseguire anche singole piccole evasioni dovute, non a intenti di speculazione, ma a comprensibili preoccupazioni di alimentazione familiare e di fabbisogno aziendale, ravvisa la necessità di adottare un provvedimento di amnistia a favore dei produttori agricoli, imputati o condannati per mancato conferimento di modeste quantità di cereali.

«L’atto di clemenza, oltre a costituire un elemento di pacificazione sociale, sarebbe altresì di incitamento all’incremento della produzione cerealicola e all’adempimento dei doveri inerenti al prossimo ammasso per contingente.

«Bonomi Paolo, Micheli, Bertone, Cotellessa, Baracco, Castelli Avolio, Bovetti, Bubbio, Coppa, Giacchero, Stella, Ferreri, Valenti, Monticelli, Perrone Capano, Ferrario Celestino, Camangi, Rapelli, Simonini, Pera, Coppi, Carbonari, Zerbi, Belotti, Sampietro, Villani, Froggio, Camposarcuno, Burato, Valmarana, Schiratti, Restagno, Vicentini, Ferrarese, Raimondi, Cappi, Benedettini, Meda Luigi, Conti, Rodinò Mario, Fabriani, Uberti, Morini, Bosco Lucarelli».

Ne darò notizia ai Governo affinché comunichi il giorno in cui ritiene possa essere discussa.

Interrogazione con richiesta d’urgenza.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente interrogazione con richiesta di risposta urgente:

«Al Ministro della difesa, sulle ragioni tecniche o politiche della recente sostituzione del Segretario generale dell’Esercito, che ha allarmato l’opinione repubblicana del Paese.

«Lussu».

Interpellerò il Governo affinché comunichi quando intenda rispondere.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se e come intenda provvedere perché siano migliorati e resi più efficienti i servizi ferroviari sul tratto Bologna-Ancona. Si chiede in particolare la sostituzione dei carri bestiame, o merci in uso per passeggeri anche in questo periodo invernale e un migliore, più celere e diretto collegamento coi treni rapidi che, attraverso Bologna e Ancona, portano a Roma e a Milano. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Braschi».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere quali provvedimenti intenda prendere per favorire il desiderio di quei cittadini che desiderano ritornare in America e che per effetto di servizio militare o per aver preso parte alle elezioni politiche, hanno perduto la cittadinanza americana. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Scotti Alessandro».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga giusto e moralmente doveroso concedere una generale amnistia a favore degli agricoltori sottoposti a procedimenti penali per inosservanza alle disposizioni annonarie da cui esulava lo scopo speculativo. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Scotti Alessandro».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda urgentemente prendere per fare rientrare il fiume Orco (Torino) nel suo antico letto onde provvedere al ricupero di una grande quantità di terreno soggetto alla distruzione ed evitare la minaccia di invasione di altri terreni fertilissimi, di casolari e l’interruzione della strada provinciale e ferroviaria tra Ozegna e Rivarolo. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Scotti Alessandro».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro del tesoro, perché voglia sollecitare, da parte del suo Dicastero, il pagamento dei mandati, che il comando francese, di stanza a Roma, va giornalmente emettendo, a favore degli abitanti della zona dove ha infuriato la battaglia di Cassino, per il risarcimento dei danni causati dal passaggio delle truppe marocchine.

«Si tratta di accelerare, a favore di una quantità di povera gente, per ragioni ben note tra le vittime più disgraziate della guerra, il pagamento di un modesto contributo che, specialmente con l’avvicinarsi dell’inverno, renderebbe meno tristi le loro miserrime condizioni: opera quindi di giustizia riparatrice e di doverosa umanità. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Persico».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell’agricoltura e foreste, circa l’organizzazione e l’applicazione della giustizia agraria, per la quale con i decreti-legge 5 aprile 1945, n. 157; 1° aprile 1947, n. 273 e 1° aprile 1947, n. 577, vennero istituite commissioni agrarie presso ogni Tribunale per la concessione di proroghe di contratti agrari, per la determinazione dell’equo affitto, commissioni che funzionano con lentezza, perché presiedute da un giudice di Tribunale già aggravato per le sue funzioni di magistrato ordinario e perché costituite nei grandi Tribunali da una sola sessione e normalmente senza supplenti.

«La grave situazione si è complicata per la dichiarazione di incostituzionalità deliberata dalla Corte di appello di Torino e dal Tribunale di Venezia relativamente al decreto per l’equo affitto 1° aprile 1947, n. 277, con pericolo che altrettanta declaratoria avvenga anche per il decreto 1° aprile 1947, n. 273, per il motivo che tali decreti non sono stati sottoposti all’Assemblea Costituente a sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Bastianetto».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’interno, per conoscere se non ritenga opportuno aumentare le «congrue» dei parroci e dei canonici delle cattedrali.

«Premesso che lo Stato, in virtù dei Patti Lateranensi, s’impegnava a corrispondere loro un contributo integrativo di lire 3500 annue e che, con l’articolo 30, secondo capoverso del Concordato, s’impegnava a supplire alle deficienze dei redditi dei beneficiari ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi «attualmente» in vigore (anno 1929), sembra all’interrogante che sia giusto affrontare e risolvere la questione. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Russo Perez».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno trasmesse ai Ministri competenti per la risposta scritta.

La seduta termina alle 21.50.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11:

  1. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi in Roma, tra l’Italia e la Francia, il 22 dicembre 1946.

Approvazione dei seguenti atti internazionali: a) Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all’Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra 1’11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936; b) Annesso al Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all’Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra 1’11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936.

Approvazione dello scambio di Note relativo ai danni di guerra ed all’articolo 79 del Trattato di Pace, effettuato in Roma fra l’Italia e la Cina il 30 luglio 1947.

Approvazione dei seguenti Atti internazionali conclusi a Neuchâtel, tra l’Italia ed altri Stati, l’8 febbraio 1947: a) Accordo per la conservazione o la reintegrazione dei diritti di proprietà industriale colpiti dalla seconda guerra mondiale; b) Protocollo di chiusura; c) Protocollo di chiusura addizionale.

  1. – Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Alle ore 16:

Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.