Come nasce la Costituzione

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Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 95
La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.
Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi per determinate materie sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due camere.
Non possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopraindicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale.
I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.

Già art. 96
Il popolo partecipa direttamente all’amministrazione della giustizia mediante l’istituto della giuria nei processi di Corte d’assise.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela, nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi, ed anche per la tutela di diritti soggettivi nelle particolari materie determinate dalla legge. La Corte dei conti ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica ed in altre materie specialmente indicate dalla legge.
I tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
CONTI (PRI); REALE VITO (UDN); BETTIOL (DC); PERASSI (PRI); FABBRI (MISTO); LEONE GIOVANNI (DC).
Aggiungere il seguente comma:
“La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l’indipendenza dei giudici e del pubblico ministero militari di fronte al Governo”.
LEONE GIOVANNI (DC).
Sostituire il penultimo comma con il seguente:
“l tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate”.
PERSICO (PSLI).
Sub-emendamento all’emendamento Conti.

Al già art. 96
La legge regolerà i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia.
MASTINO PIETRO (GA); ZANARDI (PSLI); LUSSU (GA).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
21/11/1947 Pomeridiana
22/11/1947 Pomeridiana
24/11/1947 Antimeridiana
24/11/1947 Pomeridiana
discussione generale:
06/11/1947 Pomeridiana
07/11/1947 Antimeridiana
07/11/1947 Pomeridiana
08/11/1947
11/11/1947 Antimeridiana
11/11/1947 Pomeridiana
12/11/1947 Antimeridiana
12/11/1947 Pomeridiana
13/11/1947 Antimeridiana
14/11/1947 Antimeridiana
14/11/1947 Pomeridiana
15/11/1947
20/11/1947 Pomeridiana

Nota
In sede di coordinamento i testi approvati il 21 e il 24 novembre 1947 vennero scissi in 3 distinti articoli 102, 103 e 108 testo definitivo.

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