Come nasce la Costituzione

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Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 95
La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.
Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi per determinate materie sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei membri delle due camere.
Non possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopraindicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale.
I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.
Vedi nota art. 102

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.
21/11/1947 Pomeridiana
24/11/1947 Antimeridiana
discussione generale:
06/11/1947 Pomeridiana
07/11/1947 Antimeridiana
07/11/1947 Pomeridiana
08/11/1947
11/11/1947 Antimeridiana
11/11/1947 Pomeridiana
12/11/1947 Antimeridiana
12/11/1947 Pomeridiana
13/11/1947 Antimeridiana
14/11/1947 Antimeridiana
14/11/1947 Pomeridiana
15/11/1947
20/11/1947 Pomeridiana

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