Come nasce la Costituzione

Art. 128

[Abrogato]

Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 120
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.
Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate da corpi elettivi nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica.

Già art. 121
Il Comune è autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.
Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni o modificate le circoscrizioni esistenti.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Aggiungere, dopo il primo comma dell’art. 120 del progetto, il comma seguente: “Può suddividere le circoscrizioni provinciali in circondari di carattere esclusivamente amministrativo per un ulteriore decentramento”.
BUBBIO, BELOTTI (DC).
Premettere al terzo comma del nuovo testo le parole: “Il cambiamento delle circoscrizioni provinciali”, continuando poi il testo come proposto.
MICHELI (DC).
Sostituire il terzo comma dell’articolo con la seguente formulazione:
“L’istituzione di nuove province è stabilita con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni interessati, sentita la Regione a cui appartengono”.
RECCA, MONTERISI, BORSELLINO, CLERICI, CARIGNANI, BARACCO, GARLATO, FERRERI, GERMANO, BIAGIONI (DC).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
17/07/1947 Pomeridiana
discussione generale:
27/05/1947
28/05/1947
29/05/1947
30/05/1947
31/05/1947
03/06/1947
04/06/1947 Antimeridiana
04/06/1947 Pomeridiana
06/06/1947 Antimeridiana
06/06/1947 Pomeridiana
07/06/1947
10/06/1947 Antimeridiana
12/06/1947 Antimeridiana
13/06/1947 Antimeridiana
27/06/1947

Nota
In sede di coordinamento il testo approvato il 17 luglio 1947 venne scisso in 3 distinti articoli: 128, 129 e 133 testo definitivo.

Leggi di modifica
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) ha disposto, con l’art. 9, comma 2, l’abrogazione dell’art. 128.