Come nasce la Costituzione

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 117
Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari all’unità nazionale o altre gravi violazioni di legge; e quando, non ostante la segnalazione fatta dal Governo, non procede alla sostituzione della Deputazione o del Presidente della Deputazione, che hanno compiuto analoghi atti e violazioni.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme del Senato, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, con l’astensione dal voto dei rappresentanti della Regione interessata.
Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento ed intanto provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione ed alle misure improrogabili, da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Al primo comma, dopo le parole: “contrari all’unità”, aggiungere: “e all’interesse”.
Al secondo comma, dopo le parole: “su proposta del Consiglio dei ministri”, aggiungere: “e su parere conforme del Consiglio di Stato in adunanza generale”. Al terzo comma, alla dizione: “entro due mesi”, sostituire: “entro tre mesi”. CAMPOSARCUNO (DC).
Approvato solo l’emendamento al terzo comma.
Al terzo comma del nuovo testo, sostituire le parole: “Senato della Repubblica”, con: “Consiglio dei ministri e sentita una commissione di deputati e senatori composta nei modi stabiliti dalla legge”.
PERASSI (PRI).
Al secondo comma del nuovo testo aggiungere: “o per ragioni di sicurezza nazionale”.
TOSATO (DC).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
17/07/1947 Pomeridiana
04/12/1947 Antimeridiana
discussione generale:
27/05/1947
28/05/1947
29/05/1947
30/05/1947
31/05/1947
03/06/1947
04/06/1947 Antimeridiana
04/06/1947 Pomeridiana
06/06/1947 Antimeridiana
06/06/1947 Pomeridiana
07/06/1947
10/06/1947 Antimeridiana
12/06/1947 Antimeridiana
13/06/1947 Antimeridiana
27/06/1947

Leggi di modifica
La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999) ha disposto, con l’art. 4, comma 1, la modifica dell’art. 126.