Testo della Commissione dei 75
Già art. 114
Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.
Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei Deputati.
Il Presidente ed i membri della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale, che elegge pure nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza per i propri lavori.
I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Vedi nota art. 121.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
16/07/1947 Pomeridiana
discussione generale:
27/05/1947
28/05/1947
29/05/1947
30/05/1947
31/05/1947
03/06/1947
04/06/1947 Antimeridiana
04/06/1947 Pomeridiana
06/06/1947 Antimeridiana
06/06/1947 Pomeridiana
07/06/1947
10/06/1947 Antimeridiana
12/06/1947 Antimeridiana
13/06/1947 Antimeridiana
27/06/1947
Leggi di modifica
La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999) ha disposto, con l’art. 2, comma 1, la modifica dell’art. 122.