Come nasce la Costituzione

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POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CLXXXVIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Sostituzione di un Commissario:

Presidente

Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):

Presidente

Perassi

Lami Starnuti

Mattarella

Codignola

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione

Colitto

Camporsarcuno

Mortati

Caroleo

Amadei

Cevolotto

Nobile

Uberti

Laconi

Lussu

Tonello

Grassi

Persico

Dominedò

Amadei

Cremaschi Carlo

Votazione nominale:

Presidente

Risultato della votazione nominale:

Presidente

La seduta comincia alle 17.

MOLINELLI, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

(È approvato).

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico che in sostituzione dell’onorevole Guido Giacometti, dimissionario, ho chiamato a far parte della seconda Commissione permanente per l’esame dei disegni di legge l’onorevole Enrico Grazi.

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l’articolo 113.

Passiamo quindi all’articolo 114, che, nel progetto, era del seguente tenore:

«Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.

«Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei deputati.

«Il Presidente ed i membri della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale, che elegge pure nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza per i propri lavori.

«I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni».

Il Comitato di coordinamento ha ora presentato un nuovo testo che servirà di base per la discussione. Il nuovo testo è così formulato:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

«Il numero ed il sistema di elezione dei consiglieri ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con leggi dello Stato.

«Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento o di altro Consiglio regionale.

«I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

«Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza, per i propri lavori.

«Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

All’articolo 114 sono stati presentati vari emendamenti.

Vi è anzitutto quello proposto dall’onorevole Parassi, così formulato:

«Sostituirlo col seguente:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

«Il numero ed il sistema di elezione dei membri del Consiglio ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con l’ufficio di consigliere regionale sono stabiliti con legge dello Stato.

«Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento nazionale o di un altro Consiglio regionale.

«Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di presidenza.

«Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, se non è presente la maggioranza dei suoi membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

«Il Consiglio adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri.

«I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

«Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale».

L’onorevole Perassi ha facoltà di svolgerlo.

PERASSI. L’emendamento sostitutivo che avevo presentato è stato già esaminato dal Comitato di coordinamento e, a seguito di questo esame, il Comitato ha presentato il testo che è stato distribuito. Le modificazioni da me proposte, rispetto al testo primitivo, risultano dalla lettura e non sono molto rilevanti.

Alcune sono modificazioni di pura forma o di terminologia. Così, in luogo di «Deputazione», ho proposto «Giunta».

Questa sostituzione di parola è stata suggerita da due considerazioni:

1°) Si era usata la denominazione di Deputazione, quando il progetto prevedeva la soppressione della Provincia come ente. Una volta deciso il mantenimento della Provincia, il cui organo esecutivo si chiama Deputazione, è opportuno evitare che la denominazione sia usata per i due enti;

2°) La denominazione «Giunta» è già in applicazione per quanto concerne la Sicilia e la Val d’Aosta. Sarebbe un po’ strano che un organo avente medesime funzioni si chiami ad Aosta «Giunta» e a Torino «Deputazione».

Per queste considerazioni, avevo proposto questa modificazione. Il Comitato di coordinamento l’ha accolta.

Un’altra modificazione riguarda la soppressione di una disposizione che era inserita nel testo primitivo, nel quale si diceva che, per l’elezione dei membri del Consiglio regionale, dovrà, obbligatoriamente seguirsi la legge elettorale della Calmerà dei deputati. Ora, anche da diversi altri colleghi, è stato fatto presente che non si vede la necessità di stabilire nella Costituzione questa correlazione obbligatoria fra le leggi: elettorali dei due organi.

Ciò che basta dire è che il sistema di elezione dei Consiglieri sarà regolato dalla legge dello Stato come crederà. Il Comitato di coordinamento ha pure accolto questo punto di vista nel nuovo testo da esso presentato. Esso ha anche aderito ad inserire nell’articolo la disposizione, con la quale si prevede che la legge dello Stato regolerà anche i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. In particolare è parso opportuno stabilire direttamente nella Costituzione un caso di incompatibilità, e cioè che nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento o di altro Consiglio regionale.

Per quanto mi concerne, io avevo proposto questo emendamento, che è stato accolto dal Comitato, partendo dall’idea che conviene evitare questo cumulo di cariche e che vi sia una certa divisione di lavoro. È bene, cioè, che coloro che sono eletti a far parte di Consigli regionali si occupino di questa funzione e non siano distratti da altre cariche. In particolare, il cumulo della carica di consigliere regionale con quella di membro di una delle Camere del Parlamento sarebbe dannoso per la Regione e per lo Stato.

Le modificazioni, alle quali ho finora accennato, sono quelle formulate nel mio emendamento, che sono state accolte dal Comitato di coordinamento, nel nuovo testo da esso presentato.

Nel mio emendamento vi erano altri due commi, i quali stabilivano alcune disposizioni fondamentali circa il funzionamento del Consiglio regionale. Uno diceva:

«Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non presentate a maggioranza dei suoi membri, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale».

Il secondo comma diceva:

«Il Consiglio adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri».

Questi due commi ripetono testualmente le disposizioni corrispondenti che figurano nell’articolo 61 per quanto concerne le Camere. Mi pare opportuno che questi principî fondamentali, relativi al modo di funzionare dei Consigli regionali, siano inseriti nella Costituzione.

Comunque, su questo punto io attendo che il Presidente della Commissione esponga le ragioni per le quali il Comitato ha ritenuto opportuno di non inserirli nel testo che ha presentato. Mi riservo, pertanto, di esporre il mio punto di vista definitivo circa questa parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue l’emendamento a firma dell’onorevole Preti, così formulato:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«La legge delta Stato disciplina l’elezione e la composizione del Consiglio regionale».

Non essendo presente l’onorevole Preti, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l’emendamento a firma dell’onorevole Lami Starnuti così formulato:

«Al secondo comma, sopprimere le parole: che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei deputati».

L’onorevole Lami Starnuti ha facoltà di svolgerlo.

LAMI STARNUTI. Il mio emendamento è già accolto dal nuovo testo presentato dal Comitato di coordinamento, e perciò ritengo superfluo svolgerlo.

PRESIDENTE. Segue l’emendamento a firma dell’onorevole Micheli, così formulato:

«Al secondo comma, dopo le parole: per la formazione della Camera dei deputati, aggiungere: adottandosi le circoscrizioni provinciali».

Non essendo presente l’onorevole Micheli, s’intende che vi abbia rinunciato.

Segue l’emendamento presentato dall’onorevole Preti, così formulato:

«Sostituire il terzo comma col seguente:

«Il Consiglio regionale elegge nel suo seno:

il proprio Presidente;

il Presidente e i membri della Deputazione regionale».

Non essendo presente l’onorevole Preti si intende che vi abbia rinunziato.

Segue l’emendamento dell’onorevole Mattarella, così formulato:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L’appartenenza al Consiglio regionale è incompatibile con l’appartenenza ad altro Consiglio regionale o ad una delle Assemblee legislative nazionali».

L’onorevole Mattarella ha facoltà di svolgerlo.

MATTARELLA. Rinuncio a svolgerlo, perché il mio emendamento fa parte integrante del nuovo testo del Comitato di coordinamento.

PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Bruni, così formulato:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Sono incompatibili le funzioni di deputato al Parlamento e di consigliere regionale. Un consigliere regionale eletto senatore non decade dalla carica».

Non essendo presente l’onorevole Bruni, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l’emendamento dell’onorevole Codignola, così formulato:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«I membri di un Consiglio regionale non possono far parte del Parlamento nazionale».

CODIGNOLA. Anche il mio emendamento è accolto nel nuovo testo del Comitato di redazione.

PRESIDENTE. L’onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi sembra che tutti gli emendamenti siano caduti.

Io non devo fare altro che invitare l’Assemblea a votare il testo nella dizione ultima che è stata presentata dal Comitato e che, in sostanza, rispecchia le proposte che sono state fatte dal collega Perassi, tranne due punti.

Il collega Perassi aveva proposto alcune norme sul funzionamento del Consiglio – quorum di maggioranza, modi di approvazione del regolamento del Consiglio – norme che evidentemente hanno un valore. Ma il Comitato ha ritenuto che non conviene stabilire soltanto alcune norme, che riguardano il funzionamento dei Consigli; le altre, non inserite, poteva sembrare fossero escluse. Ad ogni modo – ed in questo spero che il collega Perassi aderisca – ha dichiarato che queste norme debbano far parte degli statuti regionali, dove saranno accolti principî, che già vigono pel Parlamento nazionale, e sono di evidente giustizia.

Non debbo far altro che pregare l’Assemblea di votare il testo, così come è stato proposto dal Comitato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l’onorevole Perassi. Ne ha facoltà.

PERASSI. Prendo atto della dichiarazione del Presidente del Comitato, nel senso che la determinazione dei principî relativi al funzionamento del Consiglio regionale sarà di competenza dello statuto regionale previsto nell’articolo 124. Secondo il mio avviso, sarebbe stato forse opportuno farne cenno nella Costituzione. Comunque, di fronte alla dichiarazione dell’onorevole Ruini, non insisto nei due commi dell’emendamento che avevo proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell’articolo 114:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta ed il suo Presidente».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

«Il numero ed il sistema di elezione dei consiglieri ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con leggi dello Stato».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

«Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento o di altro Consiglio regionale».

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma:

«I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni».

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma:

«Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Ufficio di Presidenza, per i propri lavori».

(È approvato).

Pongo in votazione l’ultimo comma dell’articolo 114:

«Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

(È approvato).

Pongo ai voti l’articolo 114 nel suo complesso, secondo il nuovo testo proposto dalla Commissione, testé approvato nei singoli commi.

(È approvato).

Vi è ora un articolo aggiuntivo, 114-bis, proposto dall’onorevole Persico, del seguente tenore:

«In ogni Regione è costituito un Consiglio economico regionale, composto nei modi stabiliti dalla legge.

«Il Consiglio economico regionale è organo di consulenza dei pubblici poteri nelle materie interessanti l’economia regionale, ed esercita tutte le altre funzioni che gli sono dalla legge attribuite».

Non essendo presente l’onorevole Persico, s’intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all’articolo 115. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione e quella regolamentare delegata dallo Stato. Può proporre disegni di legge al Parlamento nazionale. Adempie le altre funzioni conferite dalle leggi.

«La Deputazione regionale è l’organo esecutivo della Regione.

«Il presidente della Deputazione rappresenta la Regione».

PRESIDENTE. Il Comitato di coordinamento propone ora il seguente nuovo testo, che sarà tenuto come base nella discussione:

«Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può proporre disegni di legge al Parlamento.

«La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

A questo articolo è stato proposto dall’onorevole Codignola, il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La potestà legislativa sulle materie di cui all’articolo 109 e quella regolamentare sulle materie di cui l’amministrazione sia delegata dallo Stato alla Regione a norma dell’articolo 112, sono esercitate dal Consiglio regionale. Esso può inoltre proporre al Parlamento nazionale, nei modi previsti dagli statuti, voti e progetti di legge su materie d’interesse regionale.

«La potestà esecutiva, nonché la potestà regolamentare sulle materie di diretta pertinenza della Regione, spetta alla Deputazione ed al suo presidente.

«A quest’ultimo spettano altresì la rappresentanza della Regione, la promulgazione delle leggi regionali e l’emanazione dei regolamenti».

Non essendo presente l’onorevole Codignola, s’intende che vi abbia rinunciato.

Segue un emendamento dell’onorevole Caroleo:

«Al primo comma, sostituire il primo periodo col seguente:

«Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa delegata alla Regione».

Non essendo presente l’onorevole Caroleo, s’intende che vi abbia rinunciato.

Segue un emendamento dell’onorevole Colitto:

«Nel primo comma, alle parole: e quella regolamentare delegata dallo Stato, sostituire: e quella delegata da leggi della Repubblica».

L’onorevole Colitto ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. Il primo comma dell’articolo 115, nel vecchio testo presentato dalla Commissione, era così redatto:

«Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione e quella regolamentare delegata dallo Stato. Può proporre disegni di legge al Parlamento nazionale. Adempie le altre funzioni conferite dalle leggi».

In riferimento ad esso io proposi che fosse soppressa la parola «regolamentare».

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma nella formulazione del nuovo testo è stata già soppressa.

COLITTO. È esatto. Io ho constatato con piacere che l’emendamento da me proposto è stato accolto dal Comitato. Ma io ho proposto anche un altro emendamento. Ho proposto che alle parole del primo comma «e quella regolamentare delegata dallo Stato», vengano sostituite le seguenti altre: «e quella delegata da leggi della Repubblica». La ragione dell’emendamento è nel fatto che anche negli articoli in precedenza approvati si parla di potestà legislativa delegata non dallo Stato, ma da leggi della Repubblica. Il mio emendamento ha, quindi, una ragione di mera euritmia legislativa, che ha anche la sua importanza.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dell’onorevole Camposarcuno, di cui do lettura:

«Sostituire l’ultimo comma col seguente:

«Il presidente della Deputazione rappresenta il Governo centrale nella Regione per le materie di competenza dello Stato o delegate da questo alla Regione per la esecuzione».

L’onorevole Camposarcuno ha facoltà di svolgerlo.

CAMPOSARCUNO. Con la modificazione da me proposta all’ultimo comma dell’articolo 115, io ho inteso di dare una rappresentanza al Governo centrale nella Regione. Mi pare che il presidente della Deputazione possa esercitare funzioni di rappresentanza per le materie di competenza dello Stato o delegate da questo alla Regione per la esecuzione.

Né vale osservare che ciò sia già previsto dal nuovo articolo 116, il quale è del seguente tenore:

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

Non vale, dicevo, invocare tale formulazione, perché questo commissario di Governo, di cui qui è fatto cenno, sovraintende soltanto alle funzioni amministrative, mentre, con il mio emendamento, io intendo che vi sia proprio un rappresentante del Governo per le materie, ripeto, che siano di competenza dello Stato e vengano delegate alla Regione per l’esecuzione. Con questo emendamento, intendo, in altre parole, che per l’esecuzione della funzione statale delegata alla Regione vi sia il presidente della Deputazione in veste di rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti altri emendamenti dall’onorevole Mortati:

«Aggiungere al primo comma, dopo la frase: Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione, le parole: nonché quella regolamentare delegata ad essa dallo Stato».

«Sostituire il terzo comma col seguente testo:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, promulga le leggi regionali, emana i regolamenti delle materie attribuite alla competenza legislativa della Regione».

«Sopprimere le parole: conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

L’onorevole Mortati ha facoltà di svolgerli.

MORTATI. A me pare che il nuovo testo proposto dal Comitato presenti questo inconveniente di lasciare incerta la determinazione della competenza normativa in ordine alla potestà legislativa delegata dal Governo centrale.

Noi sappiamo che la Regione può esercitare una potestà normativa delegata e una potestà regolamentare delegata, e si tratta di stabilire – il che mi pare importante, dal punto di vista della certezza del diritto – quale sia l’organo competente a provvedere in materia di legislazione delegata. Ora, mentre dalla disposizione proposta si desume chiaramente la competenza del Consiglio regionale per la prima, rimane incerta quella relativa alla seconda. Credo opportuno si chiarisca che la potestà normativa dell’esecutivo regionale è limitata semplicemente ai regolamenti nella materia legislativa propria della Regione.

Il secondo emendamento tende a precisare questo punto: che il presidente della Giunta non solo promulga, ma emana i regolamenti nelle materie attribuite alla competenza regolamentare propria della Regione: mancherebbe altrimenti ogni determinazione in ordine all’organo titolare di tale potere di emanazione, il che mi pare un’impostazione da evitare.

Per quanto riguarda il terzo punto, non credo opportuno insistere nell’emendamento, anche perché l’esame di questo dovrebbe farsi in correlazione con l’altro proposto pel successivo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Ruini.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. L’articolo 115 è, in sostanza, il testo vecchio, con alcuni piccoli ritocchi, che non credo possano sollevare difficoltà nell’Assemblea.

L’onorevole Colitto ha chiesto che sia tolta «la facoltà regolamentare delegata dallo Stato»; ed è stata tolta nel nuovo testo; il suo desiderio è quindi sodisfatto. Quanto all’altra espressione che egli propone «delegata da leggi della Repubblica», noi abbiamo messo «attribuita», che è frase più larga e giuridicamente preferibile.

L’onorevole Mortati vuole si parli specificamente delle potestà regolamentari, cioè di emanare regolamenti, che la legge può dare alla Regione. È un problema che abbiamo esaminato; e si è ritenuto che non occorra specificare, per un insieme di considerazioni, che hanno anche fatto capo ad una mia frase – sarà una «boutade», ma un fondamento c’è – che ormai una vera e propria distinzione tra leggi e regolamenti non esiste più; esisteva quando c’era un taglio netto fra ciò che deliberava il Parlamento e le norme esecutive che faceva il Governo. Ora vi sono tanti gradi intermedi: i decreti legislativi, i regolamenti che emanano dalle norme che hanno forza legislativa, ecc. Volutamente l’Assemblea si astenne dal parlare di regolamenti. Parlò bensì in generale di facoltà di emanare le norme secondo la delegazione che avrebbe fatto la legge dello Stato. In ciò è compreso il regolamento, senza specificarlo. Non vorrei che, aggiungendo quello che propone l’onorevole Mortati, si creasse una specie di asimmetria, perché ora verremmo a parlare di regolamenti, mentre non ne abbiamo parlato allora. Entreremmo poi in un campo minuto: regolamenti che spettano al Consiglio, quelli che spettano alla Giunta, ecc. Pregherei di rimanere al testo della Commissione; secondo il quale non è dubbio che, tra le funzioni che le leggi della Repubblica possono conferire alla Regione, vi è la facoltà di emanare regolamenti.

L’emendamento dell’onorevole Camposarcuno, che è assorbito in altre parti dalle nostre proposte, solleva incidentalmente un problema di una certa importanza: il presidente della Giunta dovrebbe rappresentare il Governo centrale nella Regione non solo – come dice il testo nostro – per le materie che lo Stato delega alle Regioni, ma anche per le materie di competenza dello Stato. Questo problema va meglio esaminato nell’articolo successivo, quando parleremo del Commissario del Governo.

CAMPOSARCUNO. Allora si rinvia.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io mantengo il testo della Commissione, ed eventualmente risponderò nella discussione del prossimo articolo; ma il luogo di trattare non è questo.

CAMPOSARCUNO. Il secondo emendamento si potrebbe accettare?

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione non è favorevole, nel senso che la responsabilità del Presidente di fronte al Consiglio è norma generale di diritto amministrativo, e vale nelle province, nei comuni ed in tutti gli enti. Non v’è motivo di metterlo soltanto per le Regioni. Aggiungo che lo statuto delle Regioni potrà dare norme precise al riguardo.

CAMPOSARCUNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPOSARCUNO. Il Presidente Ruini, in definitiva, per quanto riguarda il primo emendamento da me proposto, pur convenendo sulla sua importanza, ha espresso il desiderio che se ne parli nella discussione del prossimo articolo, dove potrebbe trovare utilmente posto.

Dopo i chiarimenti dati in merito al mio secondo emendamento – che sostanzialmente viene accettato, ma che non si ritiene opportuno inserire nel testo della Costituzione, in quanto il regolamento della Regione potrebbe contenerlo – dichiaro di non insistervi.

PRESIDENTE. L’onorevole Mortati insiste nel suo emendamento?

MORTATI. Sono perplesso, perché mi pare che il testo del Comitato peggiori la dizione del progetto dei Settantacinque, ingenerando l’incertezza della quale ho parlato. Non mi pare che l’incertezza sia sanata dalla frase generica, con cui si fa riferimento alle altre funzioni. Di quali funzioni si vuol parlare? Se solo di quelle legislative, è bene precisare il punto relativo all’attività Regolamentare, tanto più in presenza dell’altro comma, con cui si fa riferimento a tale attività. Se invece si intendono comprese anche altre funzioni, di indole amministrativa, si dice qualcosa di inesatto.

Comunque non insisto, ma con questo chiarimento.

PRESIDENTE. Allora, essendo ritirati o decaduti tutti gli emendamenti, resta soltanto il testo della Commissione, che sarà votato comma per comma.

Pongo in votazione il primo comma:

«Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può proporre disegni di legge al Parlamento».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

«La Giunta regionale è l’organo esecutiva delle Regioni».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

«Il presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».

(È approvato).

Pongo ai voti l’articolo 115 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all’articolo 116. Ricordo che, nel progetto, l’articolo era del seguente tenore:

«Il presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell’amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all’esercizio di quelle riservate allo Stato».

Il Comitato di coordinamento, soppresso il primo comma, inserito nell’articolo precedente, ha ora proposto il seguente nuovo testo dell’articolo:

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

A questo articolo l’onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«Il presidente della Deputazione regionale è anche il rappresentante del Governo centrale nella Regione. Esso vigila e coordina le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione e presiede all’esercizio di quelle riservate allo Stato ed ai suoi organi locali. Partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio dei Ministri quando esse abbiano per oggetto argomento di interesse specifico per la Regione.

«Il Governo centrale si accerta dell’efficace tutela degli interessi dello Stato nel territorio della Regione mediante propri ispettori e, ove grandi ragioni lo consiglino, affidando temporaneamente la cura delle funzioni dello Stato non delegate alla Regione a un proprio commissario straordinario, che assume in tal caso i poteri di rappresentante dello Stato nella Regione».

Non essendo presente l’onorevole Codignola, l’emendamento s’intende decaduto.

Vi è poi un emendamento dell’onorevole Caroleo, del seguente tenore:

«Al primo comma, dopo le parole: alla Regione, aggiungere: e controlla anche l’esercizio di quelle riservate allo Stato».

L’onorevole Caroleo ha facoltà di svolgerlo.

CAROLEO. Ho già accennato, a proposito di un precedente emendamento che aveva quasi l’identico contenuto, alla necessità che dagli enti locali siano controllati i servizi di stretta competenza statale. Ricordo che l’onorevole Ruini disse che il mio rilievo era fondato, e che si sarebbe tenuto conto di questo in sede di coordinamento delle varie norme. Quindi non faccio che ripetere la raccomandazione, a suo tempo accolta dall’onorevole Ruini, sulla necessità che gli enti locali controllino anche i servizi di competenza statale.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento al nuovo testo a firma degli onorevoli Amadei, Jacometti, Carpano Maglioli, Dugoni, Tega, Priolo, Vernocchi, Fornara, Cacciatore, Mariani Enrico e Bonomelli, così formulato:

«Alle parole: e le coordina con quelle esercitate dalla Regione, sostituire: coordina con esse quelle esercitate dalla Regione».

L’onorevole Amadei ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMADEI. L’emendamento mio e di altri colleghi riguarda una questione di forma ed una questione di sostanza. Una questione di forma, perché a noi sembra che l’emendamento sia più chiaro del testo e meglio si adatti allo spirito che ha informato il nostro lavoro costituzionale; una questione di sostanza, perché è evidente che se coordinare significa aggiungere, togliere, trovare uno spirito di adattamento ed uno spirito di collaborazione, è evidente che questo spirito debba essere adoperato più dalla Regione che dallo Stato. Il lavoro di coordinamento, che deve essere indubbiamente fatto, deve essere tale da far sì che sia la funzione amministrativa della Regione che si accosti alla funzione amministrativa dello Stato, e non il contrario. Bisogna, in una parola, che la funzione amministrativa della Regione sia subordinata alla funzione amministrativa dello Stato. Per queste ragioni abbiamo proposto l’emendamento. Confidiamo che sia accolto dall’Assemblea.

CEVOLOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEVOLOTTO. Vorrei chiedere all’onorevole Ruini di voler chiarire quali saranno i rapporti di questo commissario del Governo con il prefetto, perché non li ho capiti. Vorrei sapere se il prefetto resta o è soppresso. Se i prefetti dovessero restare (e si tratta di una grossa questione che non pare ancora decisa) non vorrei che si costituisse un commissario del Governo col relativo Gabinetto, con i relativi uffici, con il relativo palazzo, vicino al quale vi sarebbe il palazzo del Governo della Regione con i relativi uffici, mentre resterebbe l’attuale «Palazzo del Governo» con il prefetto ed altri uffici. Mi sembra che, come semplificazione burocratica, noi stiamo facendo cosa che raggiunge vertici eccelsi.

PRESIDENTE. Salvo la risposta che l’onorevole Ruini le darà, le faccio presente che in tutto il testo del progetto di Costituzione non vi è cenno dell’esistenza, di un istituto, organo, funzionario, che si chiami prefetto o che adempia una funzione correlativa. Mi sembra, pertanto, che la questione che lei pone ne implichi una che non esiste. Comunque l’onorevole Ruini risponderà alla sua domanda.

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Vorrei un chiarimento. L’articolo 116, come era nel primitivo testo approvato dalla Commissione, diceva così: «Un commissario del Governo residente nel capoluogo della Regione, vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell’amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni…». Il testo nuovo presentato dal Comitato sopprime la parola «vigila» e con la parola sopprime anche una funzione che io ritengo importante e vitale, perché lo Stato, il quale delega alla Regione una parte delle sue funzioni, ha il diritto, ha il dovere di vigilare e controllare come questo esercizio viene fatto.

Pertanto vorrei chiedere spiegazioni, perché al testo primitivo votato dalla Commissione è stato sostituito un nuovo testo, il quale ne differisce in questa parte così essenziale.

PRESIDENTE. L’onorevole Ruini ha facoltà di rispondere.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. V’è una questione importante che cadrebbe con la decadenza dell’emendamento Codignola, ma che è stata sollevata incidentalmente dall’onorevole Camposarcuno, ed è l’esistenza del Commissario del Governo nel capoluogo della Regione.

La tesi dell’onorevole Camposarcuno, accennata così per incidenza e non come una formale proposta, è che non vi sia commissario del Governo e che il Presidente della Giunta ne eserciti le funzioni.

La Commissione, dopo aver esaminato lungamente questa tesi e l’altra, che si stabilisca un Commissario ad hoc, ha ritenuto che la prima soluzione non sia da accettare. Le funzioni esercitate dallo Stato nella Regione richiedono criteri uniformi di applicazione nelle varie Regioni, e sono così strettamente connesse alla qualità di rappresentante dello Stato, di suo delegato, di suo funzionario, di persona di sua fiducia, che non possono essere senza pericolo affidate ad un elemento elettivo della Regione, senza pericolo di attriti e di complicazioni, anziché semplificazione. In conformità allo spirito che ha animato la nostra riforma, e che mantiene allo Stato la maggior parte delle funzioni che ora ha nella Regione, si è ritenuto che non possa sopprimersi la figura del Commissario del Governo. Ad ogni modo, quella dell’onorevole Camposarcuno è sorta incidentalmente e non è una vera proposta.

Vi è poi un’altra questione che ha sollevato, mi pare, l’onorevole Caroleo.

CAROLEO. Vi rinunzio.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vi è anche una domanda dell’onorevole Cevolotto, relativa ai rapporti fra il commissario governativo della Regione ed il prefetto.

Il Presidente dell’Assemblea ha notato che dei prefetti non si parla affatto nel nuovo testo della Costituzione. Anche nei lavori della Commissione dei Settantacinque, non vi è a questo riguardo nessuna deliberazione formale della Commissione. Le discussioni della seconda Sottocommissione si sono ispirate e si orientano complessivamente contro la conservazione del prefetto, almeno come ora è; vale a dire il prefetto di tipo napoleonico, che è un rappresentante del potere politico ed ha dato luogo ad abusi ed inconvenienti nel regime passato. Comunque, se vi è stata, per così dire, una conclusione tragica, non vi è stata una vera deliberazione o proposta di disposizione, così che la questione dovrà essere rimessa al nuovo ordinamento comunale e provinciale e si potranno allora tener presenti gli atti della Sottocommissione.

L’onorevole Nobile si è lagnato che nell’ultimo testo sia stata tolta la parola «vigila». Nel primo testo si diceva che un commissario del Governo vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell’Amministrazione regionale per le funzioni delegate alla Regione. È sembrato che (poiché abbiamo già detto nell’articolo precedente che per tali funzioni il presidente della Giunta deve conformarsi alle istruzioni del Governo centrale) sia evidente ed implicito che il Governo centrale si varrà del commissario per esercitare i suoi poteri di vigilanza e di coordinamento. L’obbligo di conformarsi alle istruzioni governative è più vasto di ogni altra formulazione.

Abbiamo inoltre un ultimo emendamento dell’onorevole Amadei, che capovolge un po’ la dizione del Comitato, secondo la quale il commissario coordina le funzioni dello Stato con quelle della Regione. Per l’onorevole Amadei, invece, il commissario coordina le funzioni della Regione con quelle dello Stato.

Intendiamoci bene. Il Comitato ha voluto mirare a qualche cosa di sostanziale, al coordinamento che è opportuno ed anzi necessario nelle funzioni amministrative che si svolgono nella Regione, come è indispensabile, e quasi una esigenza, uno stato d’animo, una parola d’ordine per tutta la vita del Paese, in un momento di minacce, di dissolvimento e di discrasia, specialmente economica. La maggioranza del Comitato non ha ritenuto di accettare la formula Amadei. Si teme che, se si attribuisse al commissario del Governo di coordinare le funzioni proprie della Regione, si verrebbe a dare al Governo facoltà di vigilanza, di ispezione, di ingerenza negli atti della Regione, non conformi alla autonomia di questo ente. Personalmente io ritengo che il coordinamento si otterrebbe meglio con la formula Amadei; ma – data la posizione del Comitato – bisogna cercare di ottenere il risultato nella via da esso indicata.

Il commissario del Governo sovrintende a tutte quelle che sono le funzioni proprie dello Stato, e poi coordina queste funzioni che dipendono da lui, che sono sue, con quelle che spettano per potere proprio alla Regione.

PRESIDENTE. L’emendamento dell’onorevole Codignola essendo decaduto e quello dell’onorevole Caroleo risultando assorbito dal nuovo testo della Commissione, rimane l’emendamento proposto dall’onorevole Amadei.

Domando all’onorevole Amadei se, di fronte alle spiegazioni date dell’onorevole Ruini, egli mantenga il suo emendamento.

AMADEI. Sì, vi insisto.

UBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UBERTI. L’onorevole Ruini, rispondendo all’onorevole Cevolotto e parlando della configurazione della provincia, ha detto che la questione è rimasta accantonata; mentre nella seconda Sottocommissione si è stabilito di non prendere una deliberazione positiva, in quanto tutte le norme escludevano quella figura.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ho detto che non vi è stata né proposta di norma né deliberazione formale. Ed è la pura verità.

UBERTI. Non possiamo accettare la proposta Amadei, inquantoché essa sovvertirebbe la configurazione della Regione, poiché porrebbe la Regione alle dipendenze del Commissario governativo regionale, così come oggi la Provincia è alle dipendenze del prefetto.

Sull’emendamento Amadei chiediamo la votazione per appello nominale.

LACONI. Chiedo di parlare, per far mio come emendamento il testo originario della Commissione dei Settantacinque.

PRESIDENTE. Le do facoltà di parlare; ma le ricordo che proprio ieri sera ho fatto presente che le proposte si presentano prima che il Presidente della Commissione esprima il suo parere sui vari emendamenti.

LACONI. Le cose che dirò probabilmente sono note al Presidente della Commissione.

Il testo originario della Commissione ci sembra più rispondente a quella differenziazione di competenze attribuite alla Regione nei precedenti articoli.

Quel testo della Commissione dei Settantacinque, infatti, diceva:

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, vigila e coordina, secondo le direttive generali del Governo, gli atti dell’Amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all’esercizio di quelle riservate allo Stato».

Nell’emendamento accettato, e ripresentato come nuovo testo dalla Commissione dei Diciotto, è completamente perduta la differenziazione tra le funzioni delegate dallo Stato alla Regione e quelle invece riservate allo Stato; ed è rimasta al commissario governativo soltanto la competenza sulle materie riservate allo Stato.

Noi pensiamo che, trattandosi di materie delegate, non si possa evitare del tutto un minimo di controllo da parte dello Stato. Se noi precludessimo allo Stato la possibilità di esercitare questo controllo, attraverso quel suo rappresentante locale, che è il commissario, ciò significherebbe unicamente che lo Stato dovrebbe esercitare direttamente, attraverso i suoi organi centrali, questo controllo; cosa che porterebbe disordine nell’amministrazione, inquantoché lo Stato dovrebbe esercitare il controllo con organi diversi, diminuendo l’autorità di quell’organo qualificato, che è il commissario regionale.

Per questo preferiamo la formula originaria della Commissione dei Settantacinque e la ripresentiamo come emendamento.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Prima che si passi alla votazione desidererei che l’onorevole Ruini, come Presidente della Commissione, fosse molto più chiaro e sulla funzione e sulla personalità del commissario, rispondendo anche alle richieste fatte sul prefetto. L’onorevole nostro Presidente dell’Assemblea è stato, in proposito, infinitamente più esplicito dell’onorevole Ruini.

Si tratta di una questione estremamente importante, e sarebbe veramente lamentevole se questa questione dell’istituto prefettizio dovesse improvvisamente risolversi o in quest’Aula, o in sede di interpretazione, in altra sede. Desidererei quindi che l’onorevole Ruini fosse esplicito e dicesse chiaramente qual è stata la sostanza dei lavori concordemente fatti in seno alla seconda Sottocommissione, per cui non vi sia nessun dubbio, e l’onorevole Cevolotto possa essere totalmente tranquillizzato, prima che si voti questo testo. Ed a mio parere l’onorevole Cevolotto ha diritto ad essere tranquillizzato, perché egli non ha preso parte ai lavori della seconda Sottocommissione.

Personalmente, prima di finire, debbo dichiarare – e servirà come dichiarazione di voto – che, se l’onorevole Codignola fosse stato presente ed avesse sostenuto l’articolo 116 con l’emendamento presentato, io avrei sostenuto l’onorevole Codignola. Penso cioè che sarà estremamente pericolosa, nella pratica, questa figura di commissario del Governo, il quale può rischiare di assumere un atteggiamento antagonistico di fronte al capo della Regione, cioè al Presidente della Deputazione regionale. Non vi è dubbio che questo è un pericolo. L’emendamento dell’onorevole Codignola evitava questo pericolo e dava al Presidente della Deputazione regionale, investito delle funzioni per delega dello Stato, una figura preminente ed una personalità morale obbligata ad immedesimarsi nei doveri dello Stato e ad essere quindi un vero e leale interprete, nella Regione, degli interessi reali dello Stato. Credo che l’onorevole Codignola si sia ispirato a questo principio quando…

PRESIDENTE. Onorevole Lussu! Avrebbe potuto far suo l’emendamento Codignola a suo tempo, ma poiché questo emendamento è decaduto, sarebbe bene parlare del testo.

LUSSU. La mia è una dichiarazione di voto. Per finire: non faccio nessun emendamento in questa sede, ma pregherei la Commissione, se si è ancora in tempo, di cambiare la denominazione di commissario del Governo, perché c’è il giustificato timore che attorno a questo commissario si creino confraternite locali, clan locali e si stringano interessi locali che interferiscano nelle funzioni dello Stato, e che risorga, attraverso la figura del commissario del Governo, la funzione prefettizia che tutti abbiamo voluto sopprimere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Ruini.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Onorevole Lussu, le mie affermazioni, assolutamente ineccepibili, non contrastano con quanto ha detto il Presidente dell’Assemblea, quando ha osservato che la Costituzione non parla in nessun luogo del prefetto. Non ho nulla da mutare, e mi dispiace di dover ripetere che in seno alla Sottocommissione si è manifestata l’opinione contraria al prefetto e vi è stato in questo senso un orientamento generale, ma non è stato né deliberato, né proposto di mettere una norma nella Costituzione; ed allora bisogna rimettersi al futuro legislatore.

LUSSU. Allora, bisogna inserire un articolo in cui risulti che la funzione prefettizia è soppressa. Altrimenti c’è equivoco.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. L’equivoco è dell’onorevole Lussu, che prende un orientamento per una norma che non è stata proposta. Perché non l’ha proposta lei prima? Anche ora siamo nel campo delle aspirazioni vaghe… Tutto ciò osservo a prescindere dalla questione se l’istituzione o no del prefetto sia tema di Costituzione, o non sia da rinviarsi alla legge ordinaria, come si dovrebbe logicamente dedurre da ciò che fece la seconda Sottocommissione.

Venendo alla proposta che ora ha avanzato l’onorevole Laconi, io devo dire che la colpa è sua, perché egli è membro del Comitato di redazione; e noi lavoriamo con lui molto volentieri; ma egli non ha presentato questo dubbio in seno al Comitato. Ho già detto – quante volte debbo ripetere! ma la colpa non è mia – che, avendo stabilito che il presidente della Giunta, per le funzioni delegate dallo Stato alla Regione, si deve attenere alle istruzioni del Governo centrale, era parso inutile stabilire che queste istruzioni dovevano passare, come normalmente passeranno, attraverso il commissario del Governo. Tutto è qui. È un punto di così scarso rilievo, che non dovrebbe farci perdere del tempo. Se per non perdere tempo e per evitare discussioni può giovare il ritorno al vecchio testo, lo faccia pure quando lo creda, l’Assemblea Costituente.

Il punto su cui debbo insistere è nel respingere l’idea dell’onorevole Lussu (che non è ancora una proposta) di lasciar cadere la figura del commissario del Governo, attribuendo i suoi compiti al presidente della Giunta, cioè al presidente regionale, e nel respingere la proposta Amadei, di cui ho già parlato.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Lussu?

LUSSU. Siccome non siamo ancora in votazione, posso ancora parlare…

PRESIDENTE. Lei, poco fa, ha detto di fare una dichiarazione di voto.

LUSSU. La questione è troppo grave! Chiedo all’Assemblea di consentirmi di chiarirla. Le osservazioni dell’onorevole Ruini – lo dico con tutta deferenza – sono non dico equivoche, ma poco chiare.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma come, dopo quello che ho detto?

LUSSU. Ho ancora il diritto di presentare un emendamento!

PRESIDENTE. Sì, onorevole Lussu, lei ha questo diritto. Se intende presentare un emendamento, la invito a farlo per iscritto, con la firma di almeno dieci colleghi.

Ha facoltà di parlare l’onorevole Ruini.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non è questo il momento – parliamo dell’ente Regione – di esaminare la questione del prefetto. Se ella, onorevole Lussu, che trova tutto poco chiaro, ma non formula mai proposte concrete, vuol sopprimere nella Costituzione il prefetto, presenti un emendamento, che sarà esaminato a suo luogo.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, ha udito le precedenti dichiarazioni fatte dall’onorevole Ruini circa la sua proposta? L’onorevole Ruini ha dichiarato che non ha nulla in contrario ad accettare la sua formulazione.

LACONI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Avverto che l’onorevole Lussu, ha presentato, corredato dalle firme necessarie, un emendamento così formulato:

«Alle parole: un commissario del Governo, sostituire le altre: un rappresentante del Governo (in sostituzione del prefetto, il cui istituto è soppresso)».

Ha facoltà di parlare l’onorevole Lussu.

LUSSU. Per la ragione che ho detto poc’anzi, un commissario può tramutarsi in un alto commissario e diventare un duplicato del prefetto molto pericoloso. Proporrei un rappresentante del Governo, ma non un commissario. Inoltre vorrei aggiungere – dopo la questione del rappresentante del Governo – una formulazione di questo genere: «in sostituzione del prefetto, il cui istituto è soppresso». Resta inteso che questa affermazione può entrare in un’altra parte della Costituzione, in un altro articolo, con altra forma. Desidero solo che la sostanza dell’affermazione sia chiarita in questo momento, per evitare che, dopo questa votazione, ci sia ancora qualcuno qui e fuori di qui, nel Paese, il quale pensi che l’istituto prefettizio rimane a fianco della provincia.

Mi sia poi consentito fare appello ai colleghi della Democrazia cristiana: avvertite voi il pericolo o non lo avvertite? Credete che la dichiarazione dell’onorevole Ruini risponda alla richiesta molto giustificata dell’onorevole Cevolotto, oppure no? È un problema che deve richiamare l’attenzione comune, oppure è una questione secondaria?

Voglio che voi rispondiate con la coscienza di democratici e di autonomisti.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, le faccio osservare che il suo emendamento non ha nulla a che fare con la materia che è al nostro esame. È un inciso che ha il suo valore; ma, allo stesso titolo, avrebbe potuto essere inserito in qualunque articolo già votato. Se si tratta soltanto di ottenere dall’Assemblea un’affermazione in proposito, io vorrei pregarla di ripresentare la sua proposta in altra sede, quando parleremo della Provincia, perché questa parentesi che si apre d’improvviso a proposito di un funzionario che la tradizione e la legge stabiliscono essere un funzionario nella Provincia, non avrebbe alcun significato.

LUSSU Credo che il momento più tempestivo per presentare questa affermazione, sia pure dando ad essa un contenuto sostanziale, non formale, sia proprio questo. La Commissione avrà poi sempre il diritto di collocare questa affermazione dove vuole, al posto più opportuno. L’onorevole Cevolotto ha espresso preoccupazioni non sue soltanto, ma di parecchi in quest’Aula; e noi abbiamo chiesto un chiarimento che dal Presidente della Commissione non è venuto. Anzi, il Presidente della Commissione ha fatto una dichiarazione che ha preoccupato tutti, comunque ha preoccupato moltissimi fra noi in quest’Aula, i quali erano convinti che dell’istituto prefettizio non fosse più il caso di parlare, poiché era pacifico che sarebbe stato soppresso.

Ora, mi pare, onorevole Presidente, che sia questo il momento più tempestivo. Ella mi dice: Può essere presentato in qualsiasi momento della discussione. Perfettamente; ma io preferisco questo momento e chiedo all’onorevole Presidente di mettere in votazione la mia proposta.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Io pongo una pregiudiziale, perché ricordo che proprio il collega Lussu contro una mia proposta sollevò la pregiudiziale che essa era fuori di luogo.

Ora, se c’è una proposta fuori di luogo, è questa della soppressione del prefetto in questo momento.

Quando verrà l’ora e quando parleremo della Provincia, potremo a nostro bell’agio discutere e vedere se si tratta di una soppressione definitiva, oppure di un cambiamento di denominazione, per arrivare alle conclusioni che dovremo prendere. Ma adesso, onorevole Lussu, non possiamo votare questa proposta, mentre non abbiamo ancora parlato della provincia, delle sue funzioni, ecc.

Domando quindi che, non essendo la proposta Lussu pertinente all’argomento di cui si tratta in questo momento, venga aggiornata.

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Ruini a esprimere l’avviso della Commissione al riguardo.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Presidente dell’Assemblea ha portato un’argomentazione di carattere assolutamente decisivo. All’onorevole Lussu osservo che, a prescindere da ogni altra considerazione, il voler decidere, improvvisamente e senza discussione, dell’abolizione del prefetto, può essere anche controproducente, perché se il suo emendamento venisse respinto, sarebbe compromessa la questione, che poteva essere esaminata da noi in altra sede o lasciata impregiudicata per il futuro. Ad ogni modo, non essendo questo il luogo per parlare del prefetto, è necessario un rinvio.

Se l’onorevole Lussu poi non dovesse addivenire a questo mio punto di vista, domando formalmente, come me ne dà diritto il Regolamento, che si sospenda la discussione, perché il Comitato abbia la possibilità di esaminare con la dovuta ponderazione ih problema.

LAMI STARNUTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMI STARNUTI. Onorevoli colleghi, la questione sollevata dal collega onorevole Lussu pare anche a me che sia stata posta in anticipo. Soprattutto mi pare che la Carta costituzionale non possa contenere una norma come quella proposta dall’onorevole Lussu; siamo infatti tutti d’accordo sulla sostanza del problema, che cioè il prefetto debba scomparire, in quanto la nuova struttura dello Stato esclude non soltanto la figura del prefetto, ma soprattutto le funzioni che al prefetto sono affidate dall’attuale legge comunale e provinciale.

Io penso pertanto che, piuttosto che con una norma di carattere costituzionale – sono su questo punto completamente d’accordo con l’onorevole Ruini – questa questione dovrà essere risolta quando il Parlamento discuterà e approverà la legge sulle Amministrazioni locali, sui Comuni e le Province. Penso cioè che l’Assemblea Costituente debba, se mai, limitarsi a manifestare la sua opinione attraverso un ordine del giorno vincolativo per il Governo e, in certo modo, per la futura Camera legislativa, nel quale l’Assemblea stessa affermi la sua volontà ed il suo proposito di voler vedere soppressa la figura e la funzione del prefetto.

FUSCHINI. Alcune delle funzioni, non la funzione.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevole Presidente, l’onorevole Ruini ha fatto appello al diritto che gli dà il Regolamento ed io sono troppo cortese avversario per non comprendere che si tratta di un diritto che va riconosciuto: né io voglio far perdere tempo all’Assemblea. Aderirei pertanto all’opinione espressa dal collega onorevole Lami Starnuti, confermando peraltro un principio già esposto per cui il prefetto, in virtù di tutto quanto consegue dal complesso dei nostri lavori compiuti fino a questo momento, scompare come istituto, perché le funzioni prefettizie vengono trasferite e alla Regione e ai Comuni. (Commenti).

FUSCHINI. Alcune funzioni, non tutte!

LUSSU. Ciò che io, in altri termini, desidero, è che la consacrazione del chiarimento di questo problema avvenga in sede di articoli aggiuntivi, di disposizioni transitorie. Forse quello è il momento più opportuno; ma resti ben chiaro che noi sempre abbiamo lavorato nella seconda Sottocommissione nel senso – né l’onorevole Ruini ci ha mai annunciata alcuna conclusione contradittoria – che l’istituto prefettizio scompare, e che non esisterà più, con l’ordinamento autonomistico, il prefetto nelle Provincie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l’onorevole Grassi. Ne ha facoltà.

GRASSI. Avevo chiesto di parlare quando l’onorevole Lussu aveva detto di voler presentare un emendamento a questo articolo 116, perché la soppressione del prefetto mi sembra inopportuna in questo istante. Ma ora pare che l’onorevole Lussu abbia cambiata la proposta, nel senso di voler presentare questo suo emendamento in occasione della discussione sulle disposizioni transitorie.

Su questo possiamo essere perfettamente d’accordo, nel senso che non c’è dubbio che, dato il nuovo ordinamento regionale, la figura del prefetto, così come è stata concepita nel passato non può più mantenersi.

D’altra parte, è necessario studiare ed approfondire questo punto, che rappresenta una sostanziale modifica costituzionale e amministrativa, perché la Provincia non è soltanto un ente amministrativo, ma è un ente che ha anche funzioni governative, in quanto l’azione centrale dello Stato si realizza nella periferia oggi attraverso il prefetto. Bisogna trovare la maniera e il modo e gli organi che devono sostituire quest’organo, se dobbiamo sopprimerlo. Non si può improvvisare in questa materia, perché si tratta di tutta la parte per mezzo della quale si irradia l’attività centrale dello Stato, e questa, non tutta, potrà essere attribuita alla Regione, ma una parte dovrà essere sempre riservata alla organizzazione statale.

MICHELI. Ma non governativa!

GRASSI. È una materia molto delicata e molto complessa, che non si può improvvisare, e che non credo sia stata ancora studiata nella sua essenza da parte della Commissione per la Costituzione.

Importante è oggi affermare la Regione, come entità di decentramento delle funzioni dell’ordinamento centrale. Vedremo, quando parleremo della Provincia, la competenza riservata alla Provincia, e quella della Regione. È in quell’occasione che si vedrà come dividere e come organizzare le funzioni veramente amministrative che prima erano date alle Amministrazioni provinciali, e quelle governative affidate alla prefettura. Questo dovremo esaminare con molta calma e serenità. Bisogna non improvvisare in questa materia una decisione, perché improvvisarla potrebbe portare ad una eventuale paralisi della vita dello Stato.

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Se gli onorevoli colleghi consentono, mi permetto di osservare che noi stiamo cadendo in un grosso equivoco. Qui ci occupiamo della Regione, e nella Regione il prefetto non esiste: esiste nella Provincia. Ma, anche quando parleremo della Provincia, nel campo che riguarda l’attività del prefetto non potremo entrare perché ci occuperemo soltanto dell’Amministrazione autarchica provinciale, cioè del presidente della Deputazione, del Presidente del Consiglio, della Deputazione provinciale, dei consiglieri provinciali, ecc., quali organi funzionali della Provincia come ente autarchico.

Il prefetto è l’organo dello Stato nelle province e la sua funzione risponde a tutt’altri criteri; ce ne potremo occupare solo il giorno che ci sarà sottoposto un disegno di legge sulla riforma della legge comunale e provinciale (Commenti), perché quel famoso articolo 19, contro cui si appuntano tutti gli strali (compresi i miei) sta nella legge comunale e provinciale, e quella è l’unica sede nella quale potremo ampiamente parlarne.

PRESIDENTE. Comunque, non anticipiamo quella discussione, che lei stesso riconosce sarebbe ora prematura.

L’onorevole Lussu ha già aderito indirettamente alle sollecitazioni rivoltegli da varie parti, accettando il rinvio alle norme transitorie.

PERSICO. Comunque, è una discussione fuori luogo.

PRESIDENTE. E non prolunghiamola.

Resterebbe da esaminare la proposta dell’onorevole Lami Starnuti.

LAMI STARNUTI. Non c’è più ragione che io mantenga la proposta di un ordine del giorno, dal momento che l’onorevole Lussu non insiste, almeno per ora, nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Lussu non insiste nel suo emendamento, la questione è rimandata ad altro momento.

Passiamo pertanto alla votazione sull’articolo 116.

Rammento che la Commissione ha dichiarato di accettare – in massima – il ritorno alla primitiva formulazione del progetto, che l’onorevole Laconi aveva dichiarato di far sua.

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Dichiaro di far mio il testo dell’articolo 116 concordato dalla Commissione. Secondo me dovrebbe essere votato per primo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Ruini.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io ho dichiarato che il testo nuovo del Comitato era stato formulato nel perfetto spirito del testo antecedente, e che non occorreva ritornare a questo; mi sono comunque rimesso, appunto perché la questione non è importante, all’Assemblea. Come ordine di votazione, mi è indifferente partire dall’un testo o dall’altro.

PRESIDENTE. Onorevole Ruini, il problema che io le pongo è questo: che cosa si dovrà votare? La votazione deve avvenire su un certo testo, a seconda della posizione che assume la Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Partiamo pure dal nuovo testo. L’Assemblea è libera di accettarlo o di tornare al testo anteriore.

DOMINEDÒ Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ. Dichiaro, anche a nome dei colleghi di Gruppo, che accogliamo il nuovo testo della Commissione nella formulazione ultima dell’articolo 116, perché riteniamo che rappresenti un miglioramento, in quanto, se nell’articolo precedente è stabilito che il presidente della Giunta dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni, mi sembra più coerente nella successiva disposizione dire che la funzione del commissario si limita esattamente al potere di coordinamento con le funzioni esercitate dallo Stato. Sotto questo profilo noi voteremo per questo testo, rimettendoci alla Commissione per quanto riguarda la scelta fra il testo originario ed il nuovo. Noi voteremo per la nuova formulazione.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, nell’emendamento che lei ha presentato vi era, oltre alla questione del prefetto che abbiamo accantonato, un’altra proposta: invece di dire «un commissario del Governo» lei proponeva «un rappresentante del Governo».

LUSSU. Se la Commissione accetta…

FUSCHINI. No, no!

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Un Comitato non si può raccogliere all’improvviso; ma avendo sentito alcuni colleghi, dichiaro di mantenere la espressione «commissario»; che ha un significato ed una tradizione. «Rappresentante» è dizione molto generica che non avrebbe nessun profilo chiaro di una funzione amministrativa continuativa. Resti «commissario». In sede di coordinamento, se non si volesse la frase «del Governo», si potrebbe mettere «un commissario della Repubblica». Ma vedremo di scegliere allora.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, mantiene il suo emendamento?

LUSSU. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione. Poiché la Commissione ha dichiarato di conservare il nuovo testo proposto e l’onorevole Laconi ha dichiarato di far proprio il vecchio testo come emendamento, voteremo questo per primo. Ricordo che la dizione del vecchio testo è la seguente:

«Un commissario del Governo residente nel capoluogo della Regione vigila e coordina, secondo le direttive generali del Governo, gli atti dell’Amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni…».

Qui occorre fermarsi, perché sull’ultima parte vi è l’emendamento dell’onorevole Amadei.

Avverto l’Assemblea che è pervenuta alla Presidenza una domanda di votazione per appello nominale di questa prima parte dell’articolo 116, nella formulazione del vecchio testo della Commissione, ripresentato come emendamento dall’onorevole Laconi.

La domanda è firmata dagli onorevoli Cremaschi Carlo, Giordani, Medi, Nicotra, Foresi, Clerici, Mortati, Moro, Castelli Avolio, Fabriani, De Palma, Carbonari, Mastino Gesumino, Lazzati, Alberti e Adonnino.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sull’emendamento dell’onorevole Laconi.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

La chiama comincerà dal deputato Coccia.

Si faccia la chiama.

MOLINELLI, Segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Abozzi – Allegato – Amadei – Amendola – Arata – Assennato.

Badini Confalonieri – Baldassari – Barbareschi – Bardini – Barontini Anelito – Barontini Ilio – Basso – Bei Adele – Bencivenga – Benedetti – Bergamini – Bernamonti – Bernini Ferdinando – Bianchi Bianca – Bianchi Bruno – Bibolotti – Binni – Bitossi – Bocconi – Boldrini – Bonomelli – Bonomi Ivanoe.

Cacciatore – Canevari – Caporali – Caprani – Carboni Angelo – Carmagnola – Carpano Maglioli – Cartìa – Cavallotti – Cerreti – Cevolotto – Cianca – Cifaldi – Colitto – Condorelli – Corbi – Corbino – Costa – Cremaschi Olindo – Crispo.

De Caro Raffaele – De Michelis Paolo – Di Giovanni – Di Vittorio – D’Onofrio – Dugoni.

Fabbri – Faccio – Fantuzzi – Farina Giovanni – Fedeli Aldo – Ferrari Giacomo – Filippini – Finocchiaro Aprile – Fiore – Fiorentino – Flecchia – Foa – Fornara – Fusco.

Gallico Spano Nadia – Gasparotto – Gavina – Gervasi – Ghidetti – Ghislandi – Giacometti – Giolitti – Giua – Grassi – Grazi Enrico – Grazia Verenin – Grieco – Gullo Fausto.

Iotti Nilde.

Jacometti.

Laconi – Lami Starnuti – La Rocca – Leone Francesco – Li Causi – Lizzadri – Lombardi Carlo – Lombardi Riccardo – Lozza.

Maffi – Magnani – Malagugini – Maltagliati – Mancini – Marchesi – Mariani Enrico – Marinaro – Massola – Mattei Teresa – Matteotti Carlo – Merighi – Merlin Angelina – Mezzadra – Miccolis – Minio – Molinelli – Montagnana Rita – Montalbano – Morandi – Moranino – Morini – Musolino.

Nasi – Negro – Nenni – Nitti – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro – Noce Teresa – Novella.

Pajetta Gian Carlo – Paratore – Pastore Raffaele – Pellegrini – Perugi – Pesenti – Pieri Gino – Pistoia – Platone – Porzio – Pratolongo – Pressinotti – Preti – Preziosi – Priolo – Pucci.

Ricci Giuseppe – Rodi – Rodinò Mano – Romita – Rossi Giuseppe – Rossi Maria Maddalena – Rossi Paolo – Roveda – Rubilli – Ruggeri Luigi.

Saccenti – Sansone – Scarpa – Scoccimarro – Secchia – Segala – Selvaggi – Sereni – Sicignano – Silipo – Stampacchia.

Targetti – Tega – Togliatti – Tonello.

Venditti – Vernocchi – Veroni – Vigna – Vischioni.

Zanardi – Zannerini – Zappelli.

Rispondono no:

Adonnino – Alberti – Aldisio – Ambrosini – Andreotti – Arcaini – Arcangeli – Avanzini – Azzi.

Balduzzi – Baracco – Bastianetto – Bazoli – Bellato – Bellusci – Belotti – Bernabei – Bertola – Bertone – Bettiol – Biagioni – Bianchini Laura – Bonino – Borsellino – Bosco Lucarelli – Bovetti – Braschi – Brusasca – Bubbio – Bulloni Pietro.

Caccuri – Caiati – Camangi – Camposarcuno – Cappa Paolo – Cappelletti – Cappi Giuseppe – Carbonari – Carboni Enrico – Carignani – Carìstia – Caroleo – Caronia – Caso – Cassiani – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Castiglia – Cavalli – Chatrian – Chiostergi – Ciampitti – Ciccolungo – Cimenti – Cingolani Mario – Clerici – Codacci Pisanelli – Colonnetti – Conci Elisabetta – Conti – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corsanego – Cremaschi Carlo.

D’Amico Diego – De Caro Gerardo – De Gasperi – Del Curto – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Mercurio – De Michele Luigi – De Palma – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Dominedò – Dossetti.

Ermini.

Fabriani – Facchinetti – Fanfani – Fantoni – Federici Maria – Ferreri – Firrao – Foresi – Franceschini – Froggio – Fuschini.

Gabrieli – Galati – Garlato – Gatta – Germano – Geuna – Giacchèro – Giordani – Gonella – Gotelli Angela – Grilli – Gronchi – Guariento – Guerrieri Filippo – Gui – Guidi Cingolani Angela.

Jacini – Jervolino.

Lazzati – Lizier – Lussu.

Macrelli – Magrassi – Malvestiti – Marazza – Martinelli – Martino Gaetano – Marzarotto – Mastino Gesumino – Mastrojanni – Mattarella – Mazzei – Medi Enrico – Mentasti – Merlin Umberto – Micheli – Monterisi – Monticelli – Morelli Luigi – Moro – Mortati – Motolese – Mùrdaca.

Nicotra Maria.

Pallastrelli – Paolucci – Paris – Parri – Pastore Giulio – Pat – Pecorari – Pella – Penna Ottavia – Pera – Perassi – Perlingieri – Persico – Petrilli – Piccioni – Piemonte – Pignedoli – Ponti – Proia.

Quintieri Adolfo.

Rapelli – Recca – Rescigno – Restagno – Rivera – Romano – Roselli – Rumor.

Saggin – Salizzoni – Sampietro – Sardiello – Scalfaro – Schiratti – Scoca – Scotti Alessandro – Segni – Siles – Spallicci – Spataro – Storchi.

Taviani – Terranova – Tessitori – Titomanlio Vittoria – Tosi – Tozzi Condivi – Trimarchi.

Uberti.

Valenti – Valmarana – Vanoni – Viale – Vicentini.

Zaccagnini – Zerbi – Zuccarini.

Sono in congedo:

Bassano – Bellavista – Bianchi Costantino.

Carratelli.

Ferrario Celestino – Ferrarese – Fogagnolo.

Galioto.

Lombardo Ivan Matteo.

Mannironi – Matteotti Matteo – Musotto.

Raimondi – Ravagnan.

Saragat.

Tomba.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della votazione nominale.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per appello nominale:

Presenti e votanti          364

Maggioranza                183

Hanno risposto           173

Hanno risposto no         191

(L’Assemblea non approva l’emendamento Laconi).

Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte dell’articolo 116 nel nuovo testo proposto dal Comitato di redazione:

«Un commissario del Governo residente nel capoluogo della Regione sovraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato».

(È approvata).

Segue, nel testo proposto dalla Commissione, la dizione:

«e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

A queste parole, un emendamento dell’onorevole Amadei ed altri, propone di sostituire le altre:

«e coordina con esse quelle esercitate dalla Regione».

Onorevole Amadei, mantiene il suo emendamento?

AMADEI. Sì.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata presentata domanda di votazione per appello nominale dagli onorevoli Cremaschi Carlo, Cimenti, Uberti, Camposarcuno, Adonnino, Baracco, Valenti, Carbonari, Clerici, Medi, Bosco Lucarelli, Sampietro, Firrao, Avanzini e Rescigno. (Commenti).

La domanda è mantenuta?

CREMASCHI CARLO. Sì.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sull’emendamento proposto dall’onorevole Amadei ed altri:

«e coordina con esse quelle esercitate dalla Regione».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dal deputato Pella.

Si faccia la chiama.

LAMI STARNUTI. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole collega, essendo cominciato l’appello non si possono – a termini del Regolamento – fare dichiarazioni di voto, e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto.

LAMI STARNUTI. Onorevole Presidente, ella non ha inteso prima la mia richiesta per il chiasso che v’era nell’Aula, non perché io non avessi domandato la parola al momento opportuno.

PRESIDENTE. Comunque, la sua richiesta è stata notata quando io avevo già estratto il nome del deputato che doveva essere chiamato come primo nell’appello.

Si faccia dunque la chiama.

AMADEI, Segretario, fa la chiama.

CREMASCHI CARLO. Ritiriamo la richiesta di appello nominale.

PRESIDENTE. L’appello è ormai cominciato e non è possibile tornare indietro.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli Segretari procedono al computo dei voti).

Comunico che dal computo dei voti è risultato che l’Assemblea non è in numero legale.

Il nome degli assenti sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La seduta è sciolta e rinviata a domani alle ore 17, per riprendere i lavori al punto in cui sono stati lasciati questa sera.

Rammento che domattina si terrà seduta alle ore 10.30 per il seguito della discussione sull’imposta patrimoniale.

La seduta termina alle 20.35.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10.30:

Seguito della discussione sul disegno di legge:

Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l’istituzione di un’imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. (14).

Alle ore 17:

Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.