Come nasce la Costituzione

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La Legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 19
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Articoli aggiuntivi al Progetto della Commissione dei 75
Già art. 100 bis
La Repubblica assicura mediante apposite istituzioni, la difesa ai non abbienti in ogni grado di giurisdizione.
LA ROCCA (PCI).

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La Legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
15/04/1947 Antimeridiana
15/04/1947 Pomeridiana
26/11/1947 Pomeridiana
discussione generale:
26/03/1947
27/03/1947 Pomeridiana
28/03/1947 Pomeridiana
29/03/1947

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