Come nasce la Costituzione

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Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
La corte elegge il Presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione d’avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 127
La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi l’età di almeno quarant’anni.
I giudici della Corte sono nominati dall’Assemblea Nazionale. Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto, la nomina ha luogo su designazione, in numero triplo di nomi, rispettivamente da parte delle magistrature ordinarie ed amministrative, del Consiglio superiore forense, e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Università.
La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituirlo col seguente:
“La Corte costituzionale è composta di 15 membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature dell’ordine giudiziario e amministrativo. l membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori dell’ordine giudiziario e amministrativo; professori universitari di ruolo in materie giuridiche; avvocati dopo venti anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere iscritti nell’albo professionale. La Corte elegge il Presidente fra i suoi componenti. Il presidente e i giudici durano in carica sette anni. L’ufficio di presidente o giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento e dei Consigli regionali e con ogni carica od ufficio indicati dalla legge”.
CONTI (PRI); MONTICELLI, LEONE GIOVANNI, BETTIOL, CASSIANI (DC); ROSSI PAOLO (PSLI); AVANZINI (DC).
Sostituirlo col seguente:
“La Corte costituzionale è composta di 15 membri, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento riunito in seduta comune e per un terzo dal Consiglio superiore della magistratura.
I membri della Corte costituzionale debbono appartenere alle seguenti categorie: magistrati dell’ordine giudiziario e amministrativo anche a riposo; docenti universitari di diritto; avvocati dopo 15 anni di esercizio, che con la loro nomina cessano di essere inscritti nell’albo professionale. La Corte elegge il Presidente fra i suoi componenti. Il presidente e i giudici durano in carica nove anni e non sono rieleggibili.
l’ufficio di presidente o giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del parlamento o dei consigli regionali e con ogni altra carica od ufficio pubblico”.
MARTINO GAETANO (DC).
Approvato per quanto concerne la non rieleggibilità.
I giudici durano in carica dodici (o nove) anni e sono rinnovabili per un terzo ogni quattro (o tre) anni. La rinnovazione avverrà per estrazione a sorte nell’ambito di ognuno dei tre gruppi di membri della Corte rispettivamente nominati dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento riunito in seduta comune e dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Alla sostituzione dei giudici cessati dall’ufficio si procede con lo stesso sistema di nomina di cui al primo comma del presente articolo.
AMBROSINI, CAPPI, TOSATO, MORO, UBERTI, CODACCI PISANELLI (DC).
Approvato il primo comma con la variante: “12 anni”; decaduti i restanti commi.
Alle parole: “professori di ruolo”, sostituire le parole: “professori universitari ordinari”.
PERSICO (PSLI).
Al secondo comma sostituire alla parola: “membri”, la parola: “giudici”.
UBERTI (DC).
Sub-emendamento all’emendamento Conti.
I giudici sono rinnovabili secondo le norme che saranno stabilite dalla legge.
AMBROSINI (DC).
l giudici non sono immediatamente rieleggibili.
MORTATI (DC).
Sub-emendamento all’emendamento Martino Gaetano.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.
La corte elegge il Presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione d’avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore.
28/11/1947 Antimeridiana
28/11/1947 Pomeridiana
29/11/1947 Antimeridiana
29/11/1947 Pomeridiana
02/12/1947
03/12/1947 Antimeridiana
03/12/1947 Pomeridiana
discussione generale:
06/11/1947 Pomeridiana
07/11/1947 Pomeridiana
11/11/1947 Pomeridiana
12/11/1947 Pomeridiana
14/11/1947 Pomeridiana

Nota
In sede di coordinamento il testo approvato il 2 dicembre 1947 divenne primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 135 testo definitivo. Per l’ultimo comma vedi nota all’articolo 134.

Leggi di modifica
Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, «Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale» (G.U. n. 62 del 14 marzo 1953).
La legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 «Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967) ha disposto (con l’art. 1) la modifica dell’art. 135.
La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989) ha disposto (con l’art. 2, comma 2)la modifica dell’art. 135, settimo comma.