Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 101
L’azione penale è pubblica. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitarla e non la può mai sospendere o ritardare.
Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubbliche o di moralità disponga altrimenti.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.
Vedi nota art. 111.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
27/11/1947 Pomeridiana
discussione generale:
06/11/1947 Pomeridiana
07/11/1947 Antimeridiana
07/11/1947 Pomeridiana
08/11/1947
11/11/1947 Antimeridiana
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13/11/1947 Antimeridiana
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14/11/1947 Pomeridiana
15/11/1947
20/11/1947 Pomeridiana
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