Come nasce la Costituzione

Come nasce la Costituzione
partner di progetto

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 101
L’azione penale è pubblica. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitarla e non la può mai sospendere o ritardare.
Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubbliche o di moralità disponga altrimenti.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

Già art. 102
Contro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso per cassazione secondo le norme di legge.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
La legge sull’ordinamento giudiziario regolerà l’istituto della Corte di cassazione.
TARGETTI, COSTA, FEDELI ALDO, CALDERA, FACCIO, AMADEI, TOMBA, BERNARDI, MERLIN ANGELINA, PIERI (PSI).
Presentato nel corso della discussione sull’art. 95 del progetto come art. 95 bis.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
27/11/1947 Antimeridiana
27/11/1947 Pomeridiana
discussione generale:
06/11/1947 Pomeridiana
07/11/1947 Antimeridiana
07/11/1947 Pomeridiana
08/11/1947
11/11/1947 Antimeridiana
11/11/1947 Pomeridiana
12/11/1947 Antimeridiana
12/11/1947 Pomeridiana
13/11/1947 Antimeridiana
14/11/1947 Antimeridiana
14/11/1947 Pomeridiana
15/11/1947
20/11/1947 Pomeridiana

Nota
In sede di coordinamento i testi approvati il 27 novembre 1947 vennero scissi in due distinti articoli: 111 e 112 testo definitivo.

Leggi di modifica
La legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 «Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della costituzione» (G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999) ha disposto, con l’art. 1 comma 1, l’introduzione di nuovi commi all’art. 111 Cost.
Legge 25 febbraio 2000, n. 35 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo» (G.U. n. 50 del 1° marzo 2000).