Come nasce la Costituzione

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 94
La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.
I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano e applicano secondo coscienza.
I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o associazioni segrete.

Vedi nota art. 98

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
20/11/1947 Pomeridiana
05/12/1947 Antimeridiana
discussione generale:
06/11/1947 Pomeridiana
07/11/1947 Antimeridiana
07/11/1947 Pomeridiana
08/11/1947
11/11/1947 Antimeridiana
11/11/1947 Pomeridiana
12/11/1947 Antimeridiana
12/11/1947 Pomeridiana
13/11/1947 Antimeridiana
14/11/1947 Antimeridiana
14/11/1947 Pomeridiana
15/11/1947
20/11/1947 Pomeridiana

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