I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 91
I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione.
I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Già art. 94
La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.
I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.
I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire il terzo comma dell’art. 94 col seguente:
“La legge potrà stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati; per i militari in servizio attivo; per i funzionari e gli agenti di polizia; per i rappresentanti consolari e diplomatici all’estero”.
CLERICI (DC).
Dopo la parola: “militari”, aggiungere le parole: “di carriera”.
NOBILE (PCI).
Sub-emendamento all’emendamento Clerici.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
24/10/1947 Pomeridiana
05/12/1947
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana
Nota
In sede di coordinamento il testo approvato il 20 novembre 1947 divenne articolo 101 testo definitivo; il testo approvato il 5 dicembre 1947 divenne l’ultimo comma testo definitivo articolo 98; per i primi due commi vedi nota articolo 97.
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