Come nasce la Costituzione

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POMERIDIANA DI VENERDÌ 24 OTTOBRE 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCLXXII.

SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 24 OTTOBRE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

indi

DEI VICEPRESIDENTI TARGETTI E BOSCO LUCARELLI

INDICE

Congedi:

Bosco Lucarelli

Presidente

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

Laconi

Rossi Paolo

Moro

Bozzi

Presidente

Disegno di legge (Presentazione):

Sforza, Ministro degli affari esteri

Presidente

Perassi

Conti

La Rocca

Clerici

Mastino Pietro

Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):

Presidente

Colitto

Targetti

Stampacchia

Rubilli

Fuschini

Mazzei

Mortati

Corbino

Corbi

Nitti

Russo Perez

Tonello

Tosato

Martino Gaetano

Arata

Persico

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione

Nobile

Benvenuti

Costantini

Dominedò

Carpano Maglioli

Romano

Bettiol

Fabbri

Votazione segreta:

Presidente

Risultato della votazione segreta:

Presidente

Presentazione di relazioni:

Bozzi

Piemonte

Presidente

Interrogazioni (Annunzio):

Presidente

La seduta comincia alle 16.30.

MOLINELLI, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Cavallari e Rumor.

(Sono concessi).

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Storchi per il reato di cui all’articolo 595, secondo capoverso, e 57, n. 1, del Codice penale.

Sarà inviata alla Commissione competente.

Presentazione di un disegno di legge.

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Mi onoro di presentare il seguente disegno di legge:

«Approvazione del Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, firmato all’Avana il 30 giugno 1947, e relativo scambio di Note».

PRESIDENTE. Do atto al Ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato alla Commissione competente.

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Do lettura del testo concordato dalla Commissione, che sostituisce gli articoli 87 e 88 del progetto di Costituzione, fondendoli in un articolo unico:

«Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

«Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata ad appello nominale.

«Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

«Un voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

I colleghi che avevano presentato emendamenti al testo dell’articolo 88 possono adesso, sulla base di questa nuova redazione, considerare l’opportunità o meno di mantenere i loro emendamenti. Coloro che li conservano avranno naturalmente il diritto di svolgerli.

L’onorevole Colitto aveva presentalo i seguenti emendamenti all’articolo 88:

«Al primo comma, alla parola: Un, con la quale il comma si inizia, sostituire: Il, ed aggiungere, dopo le parole: o dell’altra Camera, le seguenti: o di entrambe, o dell’Assemblea Nazionale.

«Al terzo comma, sopprimere le parole: di una delle Camere, ed aggiungere dopo le parole: deve convocare, le seguenti: entro otto giorni dal voto».

Li mantiene?

COLITTO. Il primo emendamento da me proposto è stato incluso nel nuovo testo predisposto dalla Commissione, quindi non ho più ragione di insistere.

Quanto all’altro emendamento pure da me proposto, esso non ha più ragione di essere in quanto il testo è stato modificato sopprimendosi l’ultimo comma.

PRESIDENTE. L’onorevole Targetti e altri avevano presentato i seguenti emendamenti all’articolo 77:

«Sopprimere il primo comma.

«Sostituire gli altri commi col seguente:

«Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per chiederne la fiducia. La fiducia è accordata da ciascuna delle Camere con voto nominale e a maggioranza assoluta dei presenti. Il rifiuto della fiducia anche da parte di una sola Camera importa dimissioni».

Ora l’onorevole Targetti ha proposto di sostituire all’ultimo comma del testo concordato dalla Commissione alle parole: «un quinto» le altre: «un decimo».

Ha facoltà di svolgere il nuovo emendamento.

TARGETTI. Noi ritiriamo i nostri emendamenti, perché in sostanza la nuova formulazione dell’articolo presentata dalla Commissione accoglie quanto avevamo proposto. In un punto solo non si può aderire al nuovo testo, cioè nella determinazione del numero minimo di presentatori della mozione di sfiducia. La proposta della Commissione stabilisce un quinto come minimo. Noi riteniamo che se si mantenesse così alto il minimo dei presentatori di una mozione di sfiducia, si verrebbe in pratica a ledere il diritto delle minoranze, che, anche quando sono numericamente deboli, hanno sempre il diritto di non trovare ostacoli nel far valere la loro opinione. Anche se i pareri sono ancora discordi sopra il numero dei componenti del nuovo Parlamento, giacché mentre abbiamo deciso che deve esserci un rappresentante per ogni 80 mila abitanti, ci si chiede se la popolazione da tenersi a base debba essere quella stabilita dall’ultimo censimento che è del 1936, o, come parrebbe più logico, quella risultante dai dati aggiornati dall’Istituto di statistica, in qualunque ipotesi l’Assemblea vorrà riconoscere che la necessità dell’adesione di un quinto dei membri componenti la Camera dei Deputati per avere una mozione di sfiducia, toglierebbe la possibilità alle minoranze di farsi valere.

D’altra parte la riduzione ad un decimo ci sembra che non presenti nessun pericolo, perché un decimo dei componenti la Camera rappresenta sempre un numero ragguardevole di deputati ed anche di senatori. D’altra parte, quando manchi una fondata possibilità di buon esito, non sarà facile trovare il numero sufficiente di componenti, rispettivamente nell’una o nell’altra Camera, per iniziare una discussione inutile.

PRESIDENTE. L’onorevole Stampacchia aveva proposto all’articolo 88 i seguenti emendamenti:

«Al secondo comma, sostituire alle parole: un quarto dei, la parola: quaranta, ed alla parola: tre, l’altra: cinque».

«Sopprimere il terzo comma».

Onorevole Stampacchia, li mantiene?

STAMPACCHIA. Li mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerli.

STAMPACCHIA. Poche parole per dire che lo scopo del primo emendamento è quello di ridurre, come risulta dall’emendamento stesso, il numero dei presentatori della mozione di sfiducia. A mio avviso, la ragione che giustifica la mia proposta non è soltanto quella a cui il compagno e collega onorevole Targetti ha accennato, ma anche l’altra: che, quando occorre raccogliere le firme, il Parlamento possa trovarsi chiuso; deputati e senatori lontani, perciò, da Roma, con dimora spesso sconosciuta. In tale ipotesi, assai ardua diventa la raccolta delle firme di un quinto o anche di un decimo dei componenti la Camera o il Senato. Quindi anche la sessantina di firme – quante, all’incirca, attenendoci al decimo, ne occorrerebbero, calcolando che il Parlamento possa raccogliere seicento deputati col prossimo censimento – costituisce cifra eccessiva.

Ed eccessiva appare anche se si consideri che è doveroso, in regime democratico, dare la possibilità ai piccoli partiti di potersi muovere sopra questo terreno parlamentare, e perciò è doveroso assicurare loro praticamente il diritto di presentare mozioni di sfiducia. Tali mozioni non sempre per fini di schermaglia parlamentare vengono presentate, ma assai spesso per parlare al Paese.

La proposta non credo abbia bisogno di maggiori illustrazioni. Ho poi anche proposto che il termine prima del quale non deve esser messa in discussione la mozione non sia di tre giorni, ma di cinque. I tre giorni mi sembrano troppo brevi perché i deputati possano tempestivamente essere avvertiti (specialmente se la Camera non è aperta) e possano così giungere a Roma in tempo per discutere la mozione. È perciò che ho proposto cinque giorni, anziché i tre di cui nel progetto.

Infine, ho proposto l’abolizione dell’ultimo capoverso di questo articolo, il quale importerebbe che il Governo, avuto il voto di sfiducia da una delle Camere, possa appellarsi all’Assemblea Nazionale. Ma di codesta Assemblea ho detto questa mane, e non mi ripeterò.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Macrelli e De Vita avevano presentato il seguente emendamento all’articolo 88:

«Sopprimere il terzo comma».

Non essendo presenti, si intende che abbiamo rinunziato a svolgerlo.

L’onorevole Rubilli aveva proposto di sopprimere il terzo comma dell’articolo 88. Mantiene l’emendamento?

RUBILLI. Ho visto dal nuovo testo dell’articolo 88 che l’emendamento è già accolto: se altri non si oppone a quello che ha proposto la Commissione, prendo atto e ringrazio, ben lieto che sia stato eliminato quel poco serio appello da parte del Governo all’Assemblea Nazionale in caso di voto di sfiducia.

PRESIDENTE. L’onorevole Fuschini aveva presentato il seguente emendamento all’articolo 88:

«Sostituire il terzo comma col seguente:

«Dopo il voto di sfiducia di una delle Camere, dato con voto nominale ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo deve dimettersi».

Ha facoltà di svolgerlo.

FUSCHINI. Mi limiterò a dichiarare che sono favorevole al nuovo testo concordato fra la Commissione e i proponenti dei vari emendamenti. Però, mi permetto di fare una osservazione sull’ultimo comma, e cioè sul comma che suona così: «La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Ora, questa limitazione alla possibilità da parte dei deputati, singolarmente considerati, di poter presentare mozioni di sfiducia, ritengo che sia molto grave. L’iniziativa di chiedere una discussione politica, anche se si intende iniziarla con una manifestazione di sfiducia, non deve essere sottoposta ad una così forte limitazione, cioè di un quinto dei membri di ciascuna Camera che la sottoscrivano. Con ciò, secondo me, si offende quello che è il principio del rispetto delle minoranze che, anche se modeste, hanno una funzione utile nelle Assemblee politiche. Un quinto della Camera dei Deputati, che sarà forse di 550 membri, vorrebbe significare che soltanto con centodieci deputati si può presentare una mozione politica. Ciò sarebbe veramente enorme.

Bisogna dunque correggere queste esagerazioni e fissare un numero minore. Vi sono, nel Regolamento della Camera, delle disposizioni molto equilibrate. Si chiedono per l’appello nominale 15 sottoscrittori; per la votazione segreta 20 sottoscrittori. La mozione, con questo Regolamento, poteva essere firmata anche da un solo deputato. Con la proposta del progetto si rende quasi impossibile ai gruppi minori, che non sono pochi, provocare discussioni di politica generale.

Voi credete, mettendo questa limitazione, di impedire le discussioni.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. No, no.

CONTI. Gli assalti alla diligenza!

FUSCHINI. Gli assalti alla diligenza si impediscono con l’altra disposizione che stabilisce che una mozione non può essere posta all’ordine del giorno prima di tre giorni dalla sua presentazione. Io vorrei che la Commissione si persuadesse che questa limitazione, rappresentata dall’alto numero di firmatari di una mozione, è eccessiva ed offende la libertà di discussione.

D’altra parte, una disposizione di tal genere non vi è bisogno di metterla nella Carta costituzionale; potrà essere oggetto di una disposizione del Regolamento delle due Camere, anche perché il loro numero di membri è differente e il numero dei sottoscrittori di una mozione deve essere messo in rapporto con il complesso numerico di ogni Camera.

La Commissione non creda di salvare i Governi: quando essi hanno delle forti maggioranze, non possono temere le discussioni; se sono deboli è meglio spazzarli via al più presto.

Le discussioni politiche servono per valutare la forza del Governo e per educare il popolo; non credo siano inutili, ma siano invece necessarie ed indispensabili. Se non ci sono o se si vogliono limitare, credo non si possa instaurare un vero regime democratico. (Applausi).

PRESIDENTE. L’onorevole Mazzei ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell’articolo 88:

«Una mozione di sfiducia non può essere presentata alla Camera se non è motivata. La discussione della mozione non può aver luogo prima di tre giorni dalla sua presentazione e se non vi consente almeno un quarto dei componenti della Camera».

Ha facoltà di svolgerlo.

MAZZEI. Il nostro emendamento va riferito all’ultimo comma del nuovo testo presentato dalla Commissione.

Il concetto ispiratore dell’articolo del progetto, nonché della nuova formulazione data dalla Commissione, è di assicurare quanto più possibile la stabilità dei Governi in regime parlamentare e cercare di far sì che il regime parlamentare non decada facilmente in parlamentarismo.

Questo criterio generale è avallato da noi repubblicani, che sentiamo fermamente l’esigenza della stabilità dei Governi, esigenza inderogabile per chi non vuole ricadere nel vecchio parlamentarismo e vuole viceversa creare una democrazia nuova, rettificando alla luce dell’esperienza politica del nostro e degli altri Paesi, lo schema tradizionale del regime parlamentare per adeguarlo di tempi nuovi.

Però, noi ci siamo anche preoccupati del pericolo che potrebbe nascere dal richiedere un numero troppo alto di firmatari della mozione di fiducia, come condizione di presentabilità di una mozione del genere ed abbiamo adottato un criterio del tutto diverso da quello del progetto, non solo nella procedura, e che contempera, secondo noi, sia l’esigenza della stabilità dei Governi e dell’eliminazione dei dibattiti che non hanno probabilità di alcun concreto risultato, sia l’altra esigenza di non escludere e non menomare l’esercizio pieno del diritto di opposizione da parte dei gruppi di scarsa consistenza numerica e dei singoli deputati.

Vi rileggo il testo dell’emendamento: «Una mozione di sfiducia non può essere presentata alla Camera se non è motivata. La discussione della mozione non può aver luogo prima di tre giorni dalla sua presentazione e se non vi consenta almeno un quarto dei componenti della Camera». Cosa si mantiene in questa forma del vecchio testo? L’esigenza generale e basta. Perché, adottando la nostra formula, una mozione di sfiducia può essere presentata anche da un solo deputato, in applicazione del principio dell’iniziativa parlamentare di ogni rappresentante del popolo, che, secondo me, è essenziale a qualsiasi sistema democratico a base parlamentare. Si rispetta questo principio, ma non si dà adito alla possibilità che si abbia una discussione dilagante per giorni e giorni, quando questa discussione non ha probabilità alcuna di consenso. Infatti, può essere presentata da chiunque, dal singolo o da un gruppo per piccolo che sia, una mozione di sfiducia; ma perché possa procedersi alla discussione si richiede – secondo la mia proposta – che consenta alla discussione della mozione almeno un quarto dei componenti dell’Assemblea. Se la cifra di un quarto sembrasse eccessiva, si potrebbe forse, limitare ad un quinto, ma la questione della cifra ha un’importanza minore nel sistema sostenuto da me e da altri amici repubblicani. L’importante è, per noi, che il quarto (o il quinto) dei componenti dell’Assemblea non debba avallare a priori la mozione che un singolo o un piccolo gruppo presenta: basta che una parte notevole dell’Assemblea ritenga che la mozione di sfiducia presentata meriti di essere discussa e che essa sia fondata su motivi sufficienti a dar luogo a un dibattito politico capace di minare le basi di maggioranza su cui il Governo poggia.

Basta, in altri termini, che, dopo trascorsi tre giorni dalla presentazione di una mozione di sfiducia, e precisamente prima dell’apertura della discussione, il Presidente dell’Assemblea chieda e si accerti che vi sia un quarto dei componenti della Camera che consente alla discussione della mozione.

Posta in questi termini la questione, è sufficiente, perché si proceda alla discussione della mozione di sfiducia, che vi sia un certo numero di deputati i quali, senza impegnarsi preventivamente ed in modo assoluto ad appoggiarla e votarla, nella Camera dicano: «Sì, mette conto di discutere questa mozione». Non si tratta di avere a priori oltre un centinaio di impegnativi consensi precostituiti, come nel sistema previsto dal progetto della Commissione dei Settantacinque, che è perciò molto più limitativa della libertà delle opposizioni di quanto non sia il sistema da me illustrato. Il quale non richiede alcun preciso e preventivo impegno di una parte notevole della Camera su di una determinata mozione di sfiducia. Chiunque voglia proporre una mozione di sfiducia può farlo, ma perché abbia luogo la discussione occorre che una parte rilevante dei componenti della Camera la ritenga utile.

Secondo noi la formula illustrata risponde – ripeto – all’esigenza della libera e piena iniziativa parlamentare dei piccoli gruppi delle minoranze, rispettando anche il principio di liberà iniziativa di ogni deputato, e risponde altresì all’esigenza della stabilità del Governo, fondamentale per chiunque non voglia correre il rischio della degenerazione parlamentaristica, che è uno dei più pericolosi incentivi ai colpi di Stato ed alle dittature, forse più pericoloso di quanto non sia l’attribuzione di troppo vasti poteri al Governo.

PRESIDENTE. L’onorevole Mortati aveva presentato il seguente emendamento al vecchio testo dell’articolo:

«Sostituire il terzo comma col seguente:

«Il voto di sfiducia, emesso nelle condizioni di cui al comma precedente, obbliga il Governo alle dimissioni, salvo l’applicazione dell’articolo 84».

Ha facoltà di svolgerlo.

MORTATI. Si trattava di un chiarimento, ma mi rimetto al testo della Commissione.

PRESIDENTE. L’onorevole Corbino ha presentato il seguente emendamento al nuovo testo della Commissione:

«Sopprimere il primo comma.

«Invertire l’ordine del secondo e del terzo comma, ponendo il terzo comma come primo».

L’onorevole Corbino ha facoltà di svolgerlo.

CORBINO. Credo che non ci sia molto da dire. Ho l’impressione che fra il primo e il terzo comma del nuovo testo ci sia una affermazione generica sulla maniera con cui la fiducia deve essere votata. Quindi, io direi: poniamo al Governo l’obbligo di presentarsi entro 10 giorni per chiedere la fiducia, con il che l’affermazione del primo comma diventa inutile, e poi stabiliamo le norme per la concessione della fiducia e per la presentazione della mozione di sfiducia.

PRESIDENTE. L’onorevole Corbi aveva presentato il seguente emendamento al testo iniziale della Commissione:

«Sostituire il terzo comma dell’articolo 87 col seguente:

«La fiducia o la sfiducia sono deliberate su mozione motivata con voto nominale»

Aveva anche proposto di sopprimere l’articolo 88. Mantiene gli emendamenti?

CORBI. Signor Presidente, avendo la Commissione presentato un nuovo testo nel quale vengono accolte talune delle nostre richieste, ritiro gli emendamenti.

NITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI. Il nuovo testo ha accolto alcune proposte che erano nei miei emendamenti. Sono contento che il primo comma sia riuscito in una forma semplice: «II Governo deve avere la fiducia delle due Camere».

Passiamo all’altro comma: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata ad appello nominale». Io comprendo che si accordi la fiducia o la sfiducia (sono due cose diverse), ma la sfiducia deve essere motivata, mentre la fiducia non è mai motivata. Se non vi è nessuna osservazione vuol dire che si accoglie quello che il Governo dice. Perché motivare la fiducia, cioè dare un certificato di buona condotta? Si può respingere, ma non spiegare perché si accoglie una proposta del Governo.

Quindi, credo che la motivazione non sia completamente felice. Laddove si dice che entro 10 giorni il Ministero dovrà presentarsi alle Camere per avere il consenso o il dissenso di questa Assemblea, credo che il termine di 10 giorni sia arbitrario. Perché in 10 giorni?

Io non so quali siano i termini in altri Paesi. Non ricordo. Ricordo che da noi non vi era mai un termine stabilito di 3, 10, 15 giorni: il Ministero si presentava alla Camera appena poteva, perché il Ministero ha spesso delle difficoltà per cui non può dare immediate e concrete proposte su taluni avvenimenti. Qui si dice che un Ministero si deve presentare alla Camera, naturalmente, ma determinare il termine non è una cosa facile né, spesso, conveniente.

Quanto poi all’ultimo comma, che dice che la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera e non può essere messa in votazione prima di tre giorni dalla sua presentazione, debbo osservare che in questa Assemblea attuale non vi sono che tre partiti, o forse due partiti, che hanno il quinto della Camera. Anche la proposta di un decimo non mi pare accettabile. Quando avete detto un decimo voi avete già detto una cifra importante: sarebbero 50 persone che desiderano che si voti la sfiducia.

Io pregherei di non mettere limiti di questa natura. Si potrà stabilire secondo la convenienza, onde io propongo che si riduca il più possibile questo numero.

RUBILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBILLI. Mi pare di aver compreso che siamo tutti d’accordo sulla impossibilità o quasi di raccogliere cento firme, che sarebbero anche inutili o per lo meno non indispensabili.

Si tratta di stabilire dunque quale è il numero più adatto da preferire. Io proporrei trenta persone, perché bene hanno il diritto trenta deputati di inoltrare la mozione, provocando un serio dibattito sulla politica dal Governo. Formulo quindi questa proposta concreta: che il numero dei proponenti la mozione sia ridotto a trenta.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Vorrei domandare alla Commissione se esistono altre Costituzioni nelle quali è stabilito il numero delle firme necessario per presentare una mozione di sfiducia. Se non esistono, io chiederei che si abolisse, perché mi pare sia materia regolamentare.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Avevo proposto al terzo comma dell’articolo 87 di aggiungere, dopo le parole: «con voto nominale» le altre: «al quale i membri del Governo non possono partecipare».

Siccome nell’ultimo testo formulato dalla Commissione non vedo cenno di accoglimento di questo emendamento, vorrei sapere quale è l’atteggiamento della Commissione al riguardo.

PRESIDENTE. L’onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

TOSATO. Credo sia opportuno, anziché soffermarmi a considerare distintamente e successivamente i singoli emendamenti che sono stati presentati – dei quali veramente non saprei con esattezza quali sono confermati e fino a che punto, e quali sono stati ritirati – credo sia opportuno illustrare il significato e la logica del testo che la Commissione ha presentato. Chiarendovi il testo della Commissione, verranno in considerazione alcune osservazioni che a questo proposito sono state fatte durante lo svolgimento dei vari emendamenti.

Il testo della Commissione segue questo ordine di idee: fissa, nei primi due commi i principî fondamentali; nei commi successivi stabilisce norme di carattere consequenziale e procedurale.

Secondo l’onorevole Corbino, si potrebbe senz’altro sopprimere il primo comma. Da un certo punto di vista l’onorevole Corbino ha anche ragione; infatti, se si dice che ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia, è chiaro che il Governo deve godere la fiducia delle due Camere…

CORBINO. C’è anche il mio secondo emendamento con il quale chiedo di invertire l’ordine del secondo e del terzo comma, ponendo il terzo comma come primo.

TOSATO. La Commissione è partita da un altro punto di vista, fissando anzitutto il principio del Governo parlamentare, in base al quale il Governo deve avere la fiducia delle Camere. Stiamo facendo la Costituzione e la Costituzione deve essere semplice e procedere per principî. Il principio fondamentale che, a nostro avviso, è anzitutto necessario affermare, è quello che il Governo deve godere la fiducia delle Camere.

In questo primo comma presentato dalla Commissione è risolta la questione che ha tanto preoccupato l’Assemblea. Il testo del progetto parlava di Assemblea Nazionale; sono stati accolti tutti gli emendamenti, si è stabilito che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, le quali – secondo il principio bicamerale – agiranno sempre separatamente.

L’orientamento prevalso in questa Assemblea è così rispettato e sancito. Permettetemi però di manifestarvi al riguardo le mie gravi preoccupazioni. Noi lasciamo aperta la porta a situazioni molto difficili e molto gravi, e che potranno mettere a dura prova, e non so con quale risultato, l’intero edificio costituzionale.

Abbiamo creato due Camere composte ed elette diversamente, l’una col sistema proporzionale, l’altra a collegio uninominale.

So che qualcuno di voi è molto ottimista a questo proposito, in quanto pensa che tra le due Assemblee non si verificheranno mai gravi e profondi conflitti. Me lo auguro. Con tutta franchezza, debbo però confessarvi che personalmente non sono altrettanto ottimista e penso che fra le due Camere gravi dissensi potranno spesso e facilmente verificarsi. Può darsi, ed è molto probabile, data la diversità dei sistemi elettorali, che in una Camera domini una maggioranza di un dato colore, e nell’altra Camera una maggioranza di colore ben diverso. Non so, in questa ipotesi, come si potrà costituire e come potrà funzionare un Governo se questo, come vuole l’onorevole Fabbri, deve reggersi poggiando su due piedi. Andremo incontro a scioglimenti continui? Ad ogni modo, l’Assemblea si è pronunciata contro la riunione delle due Camere per risolvere la questione della fiducia al Governo e non è il caso di insistere sotto questo riguardo.

Il secondo comma, fissa un essenziale requisito di forma. «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante votazione motivata e ad appello nominale». Resta così esclusa qualsiasi possibilità di dubbi e di incertezze. Secondo il testo che noi vi proponiamo, sia per quanto riguarda la concessione, sia per quanto riguardarla revoca della fiducia – revoca che porta come necessaria conseguenza le dimissioni del Governo, occorre un atto specifico, quello appunto che si denomina mozione. Pertanto, al fine di rovesciare il Governo, e di obbligarlo a dimettersi, non è sufficiente, anzi è esclusa, qualsiasi altra forma di manifestazione della volontà – quale, ad esempio, l’ordine del giorno – delle Camere. Occorre un apposito atto, la mozione.

E non basta una mozione pura e semplice: si richiede che la mozione sia motivata. A questo proposito, l’onorevole Nitti ha fatto alcune osservazioni. Egli ha detto – se non ho mal compreso – che, se si possono intendere le ragioni che consigliano l’obbligatorietà della motivazione per l’espressione della sfiducia, non è invece altrettanto facile poter intendere quali siano le ragioni che consigliano la motivazione per la concessione della fiducia. Ora, a me pare che il problema posto dall’onorevole Nitti sia soltanto apparente. È chiaro infatti che quando un Governo si presenta con un determinato programma per chiedere la fiducia alle Camere e riesce ad ottenerla, la mozione che approva le dichiarazioni del Governo e accorda la fiducia, risulta pienamente motivata. Il richiamo e l’approvazione delle dichiarazioni del programma del Governo non costituiscono implicitamente la motivazione della mozione di fiducia?

Il requisito della motivazione si propone di conseguire un duplice effetto. Da un lato, nella concessione della fiducia, di impegnare Governo e Camera ad un dato programma; dall’altro, nella revoca della fiducia, di fissare esattamente i termini del contrasto fra Governo e Parlamento, il che è particolarmente importante nell’ipotesi che si addivenga allo scioglimento delle Camere, affinché il popolo possa pronunziarsi sui termini del contrasto stesso. D’altra parte, attraverso la motivazione, si riesce ad identificare l’opposizione o le opposizioni, e quindi ad accertare se esistono le condizioni che giustificano la caduta del Governo, e la formazione, in sua vece, di una nuova compagine ministeriale.

Che poi la mozione debba essere votata ad appello nominale, è cosa ovvia, intorno alla quale non ci può essere discussione.

Viene in considerazione, a questo punto, una proposta formulata dall’onorevole Tonello. Secondo il collega Tonello, i membri del Governo dovrebbero venire esclusi dal diritto di partecipare alle votazioni di mozioni di fiducia o di sfiducia al Governo. Io confesso che non comprendo quale sia l’intendimento che ha animato l’onorevole Tonello nel presentare questa sua proposta; i membri del Governo sono anch’essi deputati; e il Governo, nella forma parlamentare, non è un insieme che deve stare, come il Presidente, super partes, con i relativi obblighi di astensione, ecc. D’altra parte l’onorevole Tonello consentirà che se i deputati si presentano come Ministri, è sperabile abbiano almeno fiducia in se stessi.

La proposta dell’onorevole Tonello sarebbe accettabile in una sola ipotesi, ipotesi peraltro che non si vede in qual modo potrebbe praticamente tradursi in realtà: nell’ipotesi cioè che quei deputati dell’opposizione, i quali saranno poi eventualmente chiamati, dopo il rovesciamento del Governo, a succedere ad esso, si potessero in qualche modo identificare in tempo utile – il che appunto è impossibile – così da poter escludere ancor essi dal diritto di voto. (Si ride).

La fiducia dunque si accorda al Governo mediante un atto specifico, la mozione, la quale deve essere motivata e approvata ad appello nominale. Una volta costituito, il Governo deve presentarsi alla Camera, per ottenere, si intende, la fiducia. Il testo che la Commissione vi propone stabilisce a questo proposito un termine di 10 giorni, accogliendo così l’emendamento presentato dall’onorevole Targetti.

Contro questo termine della presentazione entro dieci giorni sono state fatte osservazioni, specialmente da parte dell’onorevole Nitti. L’onorevole Nitti ha osservato che è un termine arbitrario. Siamo perfettamente d’accordo. Tuttavia si è ritenuto che stabilire un obbligo del Governo di presentarsi entro un certo termine di fronte alle Camere sia una garanzia per l’attuazione della forma del Governo che si intende costituire, e per il controllo politico da parte delle Assemblee legislative.

Il quarto comma del testo proposto stabilisce che «un voto contrario dell’una o dell’altra Camera su una proposta del Governo non importa l’obbligo di dimissioni». Su questo punto, giustificato da ragioni ben note, e che d’altronde si ricollega strettamente alla disciplina del Governo parlamentare che intendiamo istituire, non ci sono state osservazioni, e non è quindi il caso che io mi soffermi.

«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera».

Questo requisito, contenuto nella prima parte dell’ultimo comma dell’articolo, ha incontrato vivaci resistenze, anzi ostilità. Si è detto che questa disposizione rappresenta una violazione dei diritti delle minoranze; che è una imposizione del tutto arbitraria; perché, in definitiva, nelle Assemblee rappresentative ciascuno può chiedere una discussione sulla politica del Governo, allo scopo anche di rovesciarlo, ecc.

Ora, io vorrei osservare a questo proposito che una discussione sulla politica del Governo può sempre avvenire; basta che anche un solo deputato presenti un’interpellanza. Qui si regola la mozione di sfiducia, che ha un fine specifico: quello di rovesciare il Governo, per costituire un nuovo Governo. Ora, è evidente che un atto di così grande importanza – che segna l’inizio di una vera e propria battaglia politica allo scopo di rovesciare il Governo in carica e sostituirlo con nuovo Governo – può essere giustificato soltanto in quanto ci siano determinate garanzie di serietà, e qualche probabilità di successo.

Non si dà battaglia – una battaglia che determina un lungo periodo di stasi nella attività del Governo e delle Camere – per il solo gusto di dare battaglia. Tutti ricordano gli inconvenienti del passato, quando si aveva continuamente il cosiddetto «assalto alla diligenza». Ciò è inammissibile.

D’altra parte, in pratica, se effettivamente sussiste una qualche possibilità e probabilità di rovesciare il Governo, il requisito che la mozione sia firmata da un quinto dei deputati o dei senatori, non è affatto eccessivo. Ciò che è insopportabile è lasciare libero corso, con grave danno della cosa pubblica, e delle stesse istituzioni democratiche, a qualsiasi velleità crisaiuola. (Commenti). Non basta perciò che la mozione di sfiducia sia firmata da pochi. (Interruzioni dei deputati Russo Perez, Rubilli e Conti).

Ad ogni modo, bisogna scegliere fra due punti di vista diversi ed opposti. Si ritiene opportuno di lasciare a qualsiasi gruppo, anche minimo, di deputati, la possibilità di presentare mozioni di sfiducia, di aprire continuamente discussioni di carattere generale sulla politica del Governo, allo scopo di rovesciarlo, senza che vi sia un minimo di probabilità che questa mozione di sfiducia venga presa veramente in considerazione, agli effetti che essa si propone? O, invece, si vuole che la mozione di sfiducia possa essere presentata soltanto in quanto vi siano già delle probabilità o delle possibilità che la mozione che viene presentata abbia successo? Noi della Commissione seguiamo questo secondo punto di vista, e intendiamo rigorosamente mantenerlo. Decida ora l’Assemblea.

Per quanto riguarda l’esigenza che la mozione di sfiducia non possa essere posta in discussione se non dopo tre giorni dalla presentazione, l’onorevole Stampacchia, mi pare, propone sia stabilito un termine diverso, di cinque giorni. Ora osservo anzitutto che, dato lo stato odierno delle comunicazioni, in tre giorni si viene da tutto il mondo. Aggiungo poi che il testo stabilisce semplicemente questo, che la mozione non può essere posta in discussione prima di tre giorni, ma non esclude che non possa discutersi dopo tre giorni. Quindi, in definitiva, l’esigenza fatta presente dall’onorevole Stampacchia se non è direttamente sodisfatta, non è nemmeno esclusa.

PRESIDENTE. Chiederò ai presentatori di emendamenti se li mantengono.

Onorevole Corbino, ella mantiene il suo emendamento?

CORBINO. Lo mantengo. Ma sarei disposto a ritirarlo se si potesse convenire di sopprimere il terzo comma, venendo così incontro anche alla proposta dell’onorevole Nitti, dato che il terzo comma è la conferma del primo con l’aggiunta dell’obbligo della presentazione del Governo entro dieci giorni. Ove si faccia l’ipotesi che il Presidente del Consiglio al decimo giorno abbia un mal di testa e non si possa presentare, si cadrebbe fuori della Costituzione. Propongo, quindi, di sopprimere il terzo comma e di affermare il principio che il Governo deve avere la fiducia. Se la Commissione accetta, allora io consento a ritirare il mio emendamento; se no insisto.

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Tosato di esprimere il parere della Commissione in proposito.

TOSATO. La Commissione insiste nel suo testo.

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, ella mantiene il suo emendamento?

TARGETTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzei, ella mantiene il suo emendamento?

MAZZEI. Lo mantengo e chiedo di conoscere cosa ne pensa la Commissione, dato che ha mostrato di non prenderlo in esame.

PRESIDENTE. La risposta della Commissione era implicita nelle dichiarazioni che sono state fatte.

MAZZEI. Si trattava di una questione del tutto diversa.

PRESIDENTE. Prego allora l’onorevole Tosato di esprimere chiaramente in proposito il pensiero della Commissione.

TOSATO. Se ho ben compreso, l’onorevole Mazzei vorrebbe che la mozione di sfiducia possa essere firmata anche da un solo deputato, ma che non possa essere posta in discussione se essa non ottiene l’adesione di almeno un quarto dei componenti le Camere, dopo di che soltanto la discussione potrebbe avvenire.

Date le ragioni per cui abbiamo stabilito il requisito di un decimo, non mi pare che possiamo accogliere la proposta dell’onorevole Mazzei.

PRESIDENTE. Onorevole Stampacchia, mantiene i suoi emendamenti?

STAMPACCHIA. Li mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Rubilli, mantiene la sua proposta?

RUBILLI. La mantengo.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Può darsi che la mia proposta non fosse sufficientemente motivata; ma la risposta che mi ha dato l’onorevole Tosato non è sodisfacente (Commenti) perché ella, onorevole Tosato, è venuto a dire che se si dovessero astenere dalla votazione i Ministri e i Sottosegretari, dovrebbero astenersi anche quelli che aspirano al Governo. (Commenti – Si ride).

Non è una ragione seria questa che mi si porta avanti. Io ho fatto una questione di dignità e di morale che ha il suo valore anche politico e che praticamente può avere grande importanza. Perché se il Ministero resta in piedi per i voti dei Ministri e dei Sottosegretari, quel Ministero è esautorato. (Approvazioni – Commenti). Questa è la verità!

Voi non potete esautorare la Camera in tal modo! La Camera è sovrana, ed è essa che giudica il Governo. Servirà a voi e servirà anche agli altri, non importa niente. Ma io dico che quando la Camera giudica il Governo, il Governo è sub judice ed è la Camera che deve decidere se il Governo deve o non deve rimanere. Si capisce che coloro che sono al potere vogliono rimanervi finché possono, ma rimanervi senza dignità, non è degno di un Governo. Quindi mantengo la mia opinione e mi appellerò anche al Paese! (Commenti).

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Io speravo che i chiarimenti dell’onorevole Tosato mi avrebbero meglio illuminato sul significato e sullo scopo dell’ultimo comma di questo nuovo testo che ci è presentato.

Credo di capire che, in sostanza, lo scopo per il quale si specifica o si vuole specificare nella Carta costituzionale la modalità con la quale deve essere discussa una mozione di sfiducia, (cosa che apparentemente non dovrebbe trovar posto in una Carta costituzionale ma, se mai, in un Regolamento della Camera o in un Regolamento del Senato) è da ricercare nel fatto che questa mozione di sfiducia rappresenta un istituto nuovo nel nostro diritto pubblico. Che io sappia, non è mai esistita infatti la mozione di sfiducia. È sempre esistita la richiesta della fiducia da parte del Governo. E se questa è la ragione per la quale la Commissione ritiene che, sulle modalità di discussione della mozione di sfiducia, si debba soffermare la Carta costituzionale, non ho nulla da obiettare. Ma avrei desiderato, allora, aver chiarito meglio perché si richiede un numero di firme di un quinto, di un quarto o di meno o di più membri dell’Assemblea per la discussione di una mozione di sfiducia.

Ha detto poc’anzi l’onorevole Mazzei che, secondo la Commissione, lo scopo è quello di assicurare la stabilità del Governo e, poiché l’onorevole relatore non ha smentito questa affermazione dell’onorevole Mazzei, devo ritenere che veramente questo è il pensiero della Commissione.

Ed allora consentitemi che io esprima la mia meraviglia, onorevoli colleghi! Ma come può essere in giuoco la stabilità del Governo? Se la mozione ha un numero di firme che è pari a un quarto o a un quinto dei membri dell’Assemblea, non è in giuoco la stabilità del Governo; se invece è in numero inferiore, allora è in giuoco la stabilità del Governo! Spiegatemi questo: se non è in giuoco la stabilità del Governo per una mozione di sfiducia che porti un gran numero di firme, come può essere compromessa la stessa stabilità del Governo per una mozione che porti un numero troppo limitato di firme? Può essere – è vero – che, nel corso della discussione, quella che prima era una minoranza diventi maggioranza.. Ma non vi pare allora, che questa è una. ragione sufficiente proprio perché non si imponga un numero così cospicuo di firme per la presentazione della mozione di sfiducia? Se questa possibilità c’è, che nel corso della discussione i deputati si convincano delle buone ragioni di chi ha firmato la mozione di sfiducia, non deve allora essere ritenuta sufficiente anche una sola firma perché la mozione di sfiducia venga discussa? Ma voi potete dirmi che c’è un’altra ragione, non quella della stabilità del Governo: il non far perdere tempo all’Assemblea per sterili discussioni. Potrebbe non essere un argomento serio quello che è portato alla ribalta della opinione pubblica e per cui è invocata la discussione in Assemblea. Questa potrebbe essere una plausibile ragione. Ma allora, non esistono forse i mezzi nella procedura ordinaria, perché tale discussione non abbia luogo? Quando si tratterà di iscrivere all’ordine del giorno, entro il limite di tempo prestabilito di 3 giorni, una mozione di sfiducia, che non è una mozione seria, non potrà il Governo appellarsi alla Camera, e chiedere che venga respinta la richiesta della iscrizione di essa all’ordine del giorno? In verità, io non vedo serie ragioni perché nella nostra Carta costituzionale si abbia a consacrare uno sproposito come questo.

Io penso che noi voteremo per divisione su quest’ultimo comma dell’articolo proposto dalla Commissione. Se così sarà, dichiaro che voterò contro la prima parte di quest’ultimo comma, cioè quella che dice: «la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera».

ARATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARATA. Avevo presentato questa mattina un emendamento. Poiché due dei tre concetti da me svolti furono accolti nel testo della Commissione, vi rinunzio senz’altro.

Ma ce n’è un terzo, quello che riguarda la soppressione della «motivazione» per la «mozione di fiducia» e sono lieto di aver avuto in questo il consenso dell’onorevole Nitti.

Ora, la Commissione, mentre è rigida nel richiedere la motivazione per la mozione di sfiducia, mi sembra che non lo sia altrettanto per quel che riguarda la mozione di fiducia.

Vorrei chiedere alla Commissione se insiste nel chiedere che anche la mozione di fiducia sia motivata.

PRESIDENTE. L’onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TOSATO. Ma di fatto è sempre motivata, è una motivazione in bianco. Anche adesso quando un Governo si presenta alle Camere ed ottiene la fiducia, l’ordine del Giorno di fiducia reca: «Udite le dichiarazioni del Governo ecc.».

«Udite le dichiarazioni del Governo» è una motivazione in bianco, ma è una motivazione; che richiama il programma esposto dal Governo come motivo della fiducia.

ARATA. Ne prendo atto e in questi sensi rinunzio al mio emendamento anche su questa parte.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Ritiro il mio emendamento soppressivo del primo comma, ma insisto sulla soppressione del terzo.

PRESIDENTE. L’onorevole Tonello, mantiene il suo emendamento?

TONELLO. Piuttosto che ostinarmi a mantenerlo, vorrei che rimanesse come una raccomandazione, affidandomi, una volta, tanto, alla coscienza dei colleghi che saranno al Governo. (Commenti).

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione per divisione dell’articolo.

Pongo in votazione il primo comma:

«Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma:

«Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata ad appello nominale».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, del quale l’onorevole Corbino ha proposto la soppressione:

«Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia».

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma:

«Un voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni».

(È approvato).

Passiamo al quinto comma:

«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Su questo comma vi sono alcuni emendamenti, fra i quali ha la precedenza quello dell’onorevole Mazzei, che più si discosta dal testo della Commissione:

«Una mozione di sfiducia non può essere presentata alla Camera se non è motivata. La discussione della mozione non può aver luogo prima di tre giorni dalla sua presentazione e se non vi consente almeno un quarto dei componenti la Camera».

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Vorrei fare un’altra proposta, cioè quella di sopprimere quest’ultimo capoverso, perché, mentre le speciali modalità per il voto di sfiducia si potevano capire nella legge 16 marzo 1946 di fronte all’Assemblea Costituente, che era eletta soltanto per fare la Costituzione e che non aveva carattere strettamente legislativo, non si comprende come nella Costituzione dello Stato si debbano fissare speciali modalità per il voto di sfiducia. Se mai, è questione di Regolamento.

PRESIDENTE. C’è una proposta dell’onorevole Rubilli a questo proposito.

PERSICO. Allora mi associo alla proposta Rubilli.

MAZZEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZEI. Desidero chiarire che, secondo il nostro emendamento, la mozione di sfiducia va messa senz’altro all’ordine del giorno, ma per procedersi alla discussione bisogna che vi consenta un quarto dei componenti dell’Assemblea. E ciò è cosa diversa dall’appoggio di cui si parla nel Regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Mazzei, di chiarire il valore e il significato di questa sua proposta. È evidente che, nel momento in cui si chiederà alla Camera o al Senato della Repubblica se un quarto dei componenti appoggiano la mozione di sfiducia presentata da un solo deputato, comincia di fatto la discussione di merito sulla mozione di sfiducia. Ritengo perciò che anche soltanto per chiedere se un quarto dei presenti acconsenta che la mozione di sfiducia sia presa in considerazione, sarà necessario mettere all’ordine del giorno la questione, che non si potrà insinuare in fine della seduta, come una qualsiasi comunicazione ordinaria.

Pongo in votazione l’emendamento Mazzei testé letto:

(Non è approvato).

Passiamo all’emendamento dell’onorevole Rubilli:

«Sostituire le parole dell’ultimo comma: La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera, con le seguenti: La mozione di sfiducia deve essere presentata secondo le modalità che sono stabilite dai Regolamenti delle due Camere».

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Rimandare al Regolamento potrebbe apparire inutile perché si sa che tutte le norme sulla votazione sono stabilite dal Regolamento. La formula del rinvio non migliorerebbe poi, dal lato stilistico, non darebbe lustro al testo della Costituzione.

Vi è un certo stile delle Costituzioni a cui bisogna badare. In quanto al merito è un po’ strano quanto avviene. La seconda Sottocommissione era partita col fermo e concorde proposito di impedire più che fosse possibile l’instabilità e l’eccessiva mutevolezza dei Governi. A tal fine si era pensato da alcuni, perfino, che il Parlamento eleggesse il Governo per un certo tempo; e così via, con una gamma di proposte e di procedure perché i voti di sfiducia non fossero improvvisi e poco meditati. L’idea dell’Assemblea Nazionale venne fuori specialmente qui, per rendere possibile il ricorso contro il voto di sfiducia pronunciato in prima istanza da una Camera. Si avanzarono poi cifre di maggioranze speciali e di quorum, tenendo conto che un Governo può essere in minoranza davanti alle opposizioni, ma queste possono essere non concordi fra loro, e nessuna più forte numericamente del partito al Governo. Non entrerò in particolari, e non esaminerò più a lungo questi temi, che anche fuori d’Italia destano molte preoccupazioni; ed una maggiore stabilità di Governi è quasi una parola d’ordine. Ecco che qui, nell’Assemblea, tutto muta. Nella Commissione dei Settantacinque io dovevo reagire a chi voleva troppo consolidare i Governi, e troppo irrigidire i procedimenti per tenerli in vita. Ma qui si passa da un eccesso all’altro. E viene in prima linea, l’opposta preoccupazione che non sia ferita la libertà di discussione del Parlamento e non siano imposti vincoli alla sua facoltà, di dare o no la fiducia ai Governi.

Insisto soprattutto sulla necessità di non consentire gli «assalti alla diligenza», e le «bucce di limone», su cui si facevano scivolare i Governi, quando, per esempio, a fine seduta si veniva fuori ad un tratto con un ordine del giorno, o dando significato di sfiducia ad un voto qualunque, e si votava di sorpresa. È indispensabile: primo: stabilire che la sfiducia non può essere votata che in base a mozione motivata, da presentarsi almeno tre giorni primi della discussione.

Secondo: che la mozione sia motivata; e ciò non solo per un argomento generale di serietà, nel senso che le decisioni delle Camere siano espressamente ragionate (non dirò come debbono esserlo gli atti dell’Amministrazione) almeno nelle questioni più importanti; ma per la specifica opportunità, quando si apre una crisi, di dare un’indicazione sul modo di risolverla. Terzo: occorre un quorum per la presentazione della mozione di sfiducia. E qui specialmente si apre il dissenso.

La questione diventa impensatamente politica; le estreme sinistre e gli stessi liberali (che pur hanno, nei loro scritti, invocato la stabilità del governo) protestano ora a gran voce perché, richiedendo il quorum di presentazione, si… soffocherebbe la libertà di discussione al Parlamento. Per verità non riesco a capire. La discussione sulla politica del Governo si potrà fare sempre, in mille modi, con interpellanze, con mozioni ordinarie, con l’esame dei progetti di legge. Non si toglie il diritto di discutere alle minoranze. Ma la questione di mutar il governo deve essere posta esplicitamente; con una speciale forma di mozione – la mozione di sfiducia – che, sia pure istituto nuovo nella nostra vita parlamentare, si rivela istituto necessario.

Si tratta di una procedura speciale ed eccezionale. Non solo per render meno instabili i Governi, ma – l’onorevole Martino ha visto bene – per evitare discussioni all’infinito. Sappiamo cosa avviene in simili occasioni, di mozioni di sfiducia come di presentazioni del governo: ciascuno si sente in diritto ed in obbligo di dire la sua; si parla de omnibus rebus et de quibusdam aliis, e le discussioni durano settimane e settimane; sono discussioni panoramiche su tutto ciò che avviene nell’Italia e nel mondo; si va a frugare in ogni angolo dell’amministrazione; si portano questioncelle locali; è un bucato generale, che non si addice alla serietà del Parlamento.

Libertà di discussione, sì; ma norme e cautele per le questioni di sfiducia, e per l’istituto di una speciale mozione, che appunto si stabilisce. Il quorum d’un quinto non può ritenersi eccessivo; se non si trova un quinto dei membri della Camera per dare battaglia, vuol dire che è inutile dare battaglia.

Onorevoli colleghi, credete voi che il Paese sia contento delle continue logomachie sulle questioni di fiducia? Bisogna ricorrere a tali discussioni quand’è necessario; non per perdere tempo. Si eserciti la libera critica nelle forme ordinarie, ma si tenga presente quanto di serietà richiede l’onore ed il prestigio del Parlamento. (Applausi).

RUBILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBILLI. Desidero chiarire all’onorevole Ruini che nell’emendamento da noi presentato non si nasconde alcuna buccia di limone; vi è un equivoco da parte sua. Noi abbiamo chiesto la soppressione della prima parte del quinto comma, non della seconda parte; non chiediamo la soppressione dell’intero comma; rimarrebbe la dizione «non può essere posta in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

La seconda parte del comma costituisce materia di legge costituzionale, appunto perché deve rappresentare una garanzia per tutti, per il Governo, per le Camere, per la serietà della discussione.

Per la prima parte sono d’accordo con l’onorevole Ruini che occorrono delle garanzie, per quanto riguarda la discussione relativa al voto di sfiducia. Ma dovremmo essere d’accordo anche su questo: che non si tratta in tal caso di materia costituzionale, ma di materia regolamentare, e sono i Regolamenti delle Camere legislative che dovranno provvedere in proposito.

Mi è sembrato di notare che forse la maggioranza dell’Assemblea neppure condivida il concetto della Commissione, cioè che un quinto dei deputati (cento-centoventi) debba firmare la mozione, tanto meno poi io, lo condivido.

Ed allora abbiamo pensato: a prescindere dalle discordi opinioni sul numero dei deputati firmatari della mozione, effettivamente si tratta di materia regolamentare – perché sono i regolamenti delle rispettive Assemblee che stabiliscono le modalità delle discussioni – e già troppe materie regolamentari abbiamo inserite nella Costituzione (ho di già in precedenza notato, ad esempio, che l’articolo 69 riguarda integralmente solo materie regolamentari); perciò mi sembra che, trattandosi pure di una questione abbastanza delicata, impegnare fin da ora le Camere che verranno sulle modalità con le quali andrà presentata la mozione per un voto di sfiducia ci induca ad assumere una responsabilità che esula un poco dai limiti delle nostre attribuzioni. La seconda parte sì, lo ripeto, può rimanere, poiché riguarda materia costituzionale e perciò noi non ci opponiamo; ma per quanto si riferisce alla prima parte, sia perché c’è pieno dissenso nella maggioranza della Camera rispetto alla proposta della Commissione, sia perché si tratta di materia esclusivamente regolamentare, noi crediamo che il nostro emendamento all’articolo 88 debba essere accolto.

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Desidero soltanto dire che allora non sono più d’accordo con l’onorevole Rubilli.

PRESIDENTE. Comunico che sull’emendamento Rubilli è stata chiesta la votazione segreta dagli onorevoli Pajetta Giuliano, Iotti Leonilde, Moranino, Barontini Anelito, Carini, Saccenti, Ricci, Bucci, Laconi, Chiarini, Landi, Grieco, Corbi, Allegato, Imperiale, Pucci, Cavallotti, Ruggeri, Mezzadra, Pajetta Giancarlo.

Si tenga presente che secondo le ultime spiegazioni date dall’onorevole Rubilli questo emendamento non è sostitutivo di tutto l’ultimo comma dell’articolo, ma solo della prima parte che si riferisce al modo di presentazione della mozione e non al termine di tempo entro cui va posta in discussione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta.

Presidenza del Vicepresidente TARGETTI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Presidenza del Presidente TERRACINI

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti     341

Maggioranza           171

Voti favorevoli        165

Voti contrari            176

(L’Assemblea non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberti – Aldisio – Allegato – Amadei – Ambrosini – Amendola – Angelini – Arata – Arcaini – Arcangeli – Assennato – Azzi.

Badini Confalonieri – Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bardini – Barontini Anelito – Barontini Ilio – Basile – Bazoli – Bei Adele – Bellato – Bellusci – Belotti – Bencivenga – Benedettini – Bennani – Benvenuti – Bernamonti – Bertola – Bertone – Bettiol – Bianchi Bruno – Bianchini Laura – Bibolotti – Bocconi – Bonomelli – Bonomi Ivanoe – Bonomi Paolo – Bordon – Bosco Lucarelli – Bovetti – Bozzi – Brusasca – Bubbio – Bucci – Bulloni Pietro.

Caccuri – Camangi – Camposarcuno – Candela – Canevari – Cannizzo – Caporali – Cappa Paolo – Cappi Giuseppe – Cappugi – Carbonari – Carboni Angelo – Carboni Enrico – Carignani – Caronia – Carpano Maglioli – Carratelli – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Cavalli – Cavallotti – Cerreti – Cevolotto – Chatrian – Chiaramello – Chiarini – Chieffi – Chiostergi – Ciampitti – Ciccolungo – Cimenti – Cingolani Mario – Clerici – Coccia – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombi Arturo – Colombo Emilio – Colonnetti – Conci Elisabetta – Condorelli – Conti –Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbi – Corbino – Corsi – Corsini – Cosattini – Costa – Costantini – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo.

De Falco – De Gasperi – Del Curto – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Michele Luigi – De Michelis Paolo – De Palma – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Di Gloria – Dominedò – D’Onofrio – Dossetti.

Einaudi – Ermini.

Fabbri – Fabriani – Facchinetti – Fanfani – Fantoni – Fantuzzi – Faralli – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Aldo – Fedeli Armando – Federici Maria – Ferrarese – Ferrari Giacomo – Ferrario Celestino – Ferreri – Fietta – Filippini – Fiore – Fiorentino – Firrao – Flecchia – Foresi – Fornara – Fresa – Fuschini.

Gabrieli – Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gasparotto – Gavina – Germano – Gervasi – Geuna – Ghidetti – Ghislandi – Giacchero – Giacometti – Giolitti – Giordani – Gonella – Gorreri – Gortani – Grassi – Grazi Enrico – Grazia Verenin – Grieco – Guerrieri Emanuele – Guerrieri Filippo – Gui – Guidi Cingolani Angela.

Imperiale – Iotti Leonilde.

Jervolino.

Labriola – Laconi – Lagravinese Pasquale – La Malfa – Landi – La Pira – La Rocca – Lizier – Lizzadri – Lombardi Carlo – Longhena – Lozza – Lussu.

Macrelli – Maffi – Magnani – Magrini – Malagugini – Maltagliati – Malvestiti – Mancini – Mannironi – Manzini – Marazza – Marchesi – Mariani Enrico – Marina Mario – Martinelli – Martino Gaetano – Marzarotto – Massini – Mastino Gesumino – Mattarella – Mazza – Mazzei – Meda Luigi – Medi Enrico – Mezzadra – Miccolis – Micheli – Minio – Molinelli – Momigliano – Montagnana Rita – Monterisi – Morandi – Moranino – Morelli Luigi – Morelli Renato – Moro – Mortati – Moscatelli – Murgia.

Nasi – Negarville – Nenni – Nicotra Maria – Nitti – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro – Novella.

Orlando Camillo.

Pajetta Gian Carlo – Pajetta Giuliano – Pallastrelli – Paolucci – Parri – Pastore Raffaele – Pat – Patrissi – Pecorari – Penna Ottavia – Perassi – Perrone Capano – Pertini Sandro – Perugi – Pesenti – Piccioni – Piemonte – Pistoia – Pollastrini Elettra – Ponti – Pressinotti – Preti – Preziosi – Priolo – Proia – Pucci – Puoti.

Quarello – Quintieri Adolfo.

Raimondi – Rapelli – Reale Eugenio – Reale Vito – Recca – Restagno – Restivo – Ricci Giuseppe – Riccio Stefano – Rivera – Rodinò Ugo – Rognoni – Romano – Rossi Giuseppe – Rossi Paolo – Rubilli – Ruggeri Luigi – Ruini – Russo Perez.

Saccenti – Salerno – Salizzoni – Sampietro – Santi – Sapienza – Scalfaro – Scarpa – Scelba – Schiratti – Scoca – Scoccimarro – Scotti Alessandro – Segni – Sforza – Sicignano – Siles – Spataro – Stampacchia – Stella – Storchi.

Tambroni Armaroli – Targetti – Taviani – Tega – Terranova – Tessitori – Tieri Vincenzo – Titomanlio Vittoria – Togliatti – Togni – Tomba – Tonello – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi – Tremelloni – Treves – Trimarchi – Trulli – Tupini – Turco.

Uberti.

Valenti – Varvaro – Vernocchi – Veroni – Viale – Vicentini – Vigna – Villabruna – Villani – Vischioni.

Zaccagnini – Zanardi – Zerbi – Zotta – Zuccarini.

Sono in congedo:

Abozzi – Angelucci.

Cairo – Caldera – Caristia – Carmagnola – Caroleo – Caso – Cavallari.

De Caro Raffaele – Dozza – Dugoni.

Guariento.

Jacini.

Lazzati.

Mentasti.

Pignatari – Porzio.

Ravagnan – Romita – Rumor.

Sardiello.

Presentazione di una relazione.

BOZZI. Chiedo di parlare per la presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge: Disposizioni relative al soggiorno nel territorio dello Stato ed ai beni degli ex regnanti di casa Savoia.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento dell’onorevole Targetti, il quale propone di sostituire alle parole «un quinto» le altre «un decimo» in maniera che il testo risulti del tenore seguente:

«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti la Camera».

Gli onorevoli Bordon, Giacometti, Vernocchi ed altri hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto di questo emendamento.

TOSATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO. Volevo domandare se, dato l’esito della votazione, non potrebbe forse essere più utilmente messo in votazione prima di tutti gli altri, l’emendamento presentato dall’onorevole Mazzei che mi sembra forse più adatto per conciliare le tendenze opposte.

L’emendamento Mazzei si potrebbe trasformare in questo senso:

«La discussione di una mozione di sfiducia non può avere luogo prima di tre giorni dalla presentazione e se non vi consenta il quarto dei componenti della Camera».

PRESIDENTE. Onorevole Tosato, ma è lo stesso emendamento dell’onorevole Mazzei che l’Assemblea ha già respinto: l’abbiamo votato per primo.

Comunico che sull’emendamento Targetti è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dagli onorevoli Carpano Maglioli, Fiorentino, Tomba, Barbareschi, Fedeli Aldo, Faralli, Vischioni, Pistoia, Vernocchi, Tega, Fornara, Bordon, Costa, Giacometti, Stampacchia, Corbi, Pajetta Giancarlo, Iotti Leonilde, Fantuzzi. Moranino.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta.

Presidenza del Vicepresidente BOSCO LUCARELLI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Presidenza del Presidente TERRACINI

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti     325

Maggioranza           163

Voti favorevoli        170

Voti contrari             155

(L’Assemblea approva).

Hanno preso parte, alla votazione:

Alberti – Aldisio – Allegato – Amadei – Ambrosini – Amendola – Angelini – Arata – Arcaini – Arcangeli – Assennato – Azzi.

Badini Confalonieri – Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bardini – Barontini Anelito – Basile – Bastianetto – Bazoli – Bei Adele – Bellato – Bellusci – Belotti – Bencivenga – Bennani – Benvenuti – Bernamonti – Bertola – Bertone – Bettiol – Bianchi Bruno – Bianchini Laura – Bibolotti – Bocconi – Boldrini – Bonomelli – Bonomi Paolo – Bordon – Bosco Lucarelli – Bovetti – Braschi – Bubbio – Bucci – Bulloni Pietro.

Caccuri – Camangi – Camposarcuno – Candela – Canevari – Cannizzo – Caporali – Cappa Paolo – Cappi Giuseppe – Cappugi – Carbonari – Carboni Angelo – Carboni Enrico – Caronia – Carpano Maglioli – Carratelli – Cassiani – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Cavallotti – Cerreti – Cevolotto – Chatrian – Chiarini – Chieffi – Ciampitti – Ciccolungo – Cimenti – Cingolani Mario – Clerici – Coccia – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombi Arturo – Colombo Emilio – Colonnetti – Condorelli – Conti – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbi – Corbino – Corsanego – Corsini – Cosattini – Costa – Costantini – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo.

De Falco – De Gasperi – Del Curto – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Michelis Paolo – De Palma – Di Fausto – Dominedò – D’Onofrio – Dossetti.

Einaudi – Ermini.

Fabbri – Fabriani – Fanfani – Fantuzzi – Faralli – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Aldo – Fedeli Armando – Federici Maria – Ferrarese – Ferrari Giacomo – Ferrario Celestino – Ferreri – Filippini – Fiore – Firrao – Fogagnolo – Foresi – Fornara – Fresa – Fuschini.

Gabrieli – Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gasparotto – Gavina – Germano – Gervasi – Geuna – Ghidetti – Giacchero – Giacometti – Giolitti – Giordani – Gonella – Gorreri – Gortani – Grassi – Grazi Enrico – Grazia Verenin – Grieco – Gronchi – Guerrieri Emanuele – Guerrieri Filippo – Gui – Guidi Cingolani Angela.

Imperiale – Iotti Leonilde.

Jervolino.

Labriola – Laconi – Lagravinese Pasquale – La Malfa – Lami Starnuti – Landi – La Pira – La Rocca – Lizier – Lombardi Carlo – Longhena – Longo – Lozza – Lussu.

Macrelli – Maffi – Magnani – Magrini – Malagugini – Maltagliati – Malvestiti – Mancini – Mannironi – Mariani Enrico – Marina Mario – Marinaro – Martinelli – Martino Gaetano – Marzarotto – Massini – Mastino Gesumino – Mastino Pietro – Mastrojanni – Mattarella – Mazzei – Meda Luigi – Medi Enrico – Mezzadra – Miccolis – Micheli – Minio – Momigliano – Monterisi – Monticelli – Montini – Morandi – Moranino – Morelli Luigi – Morelli Renato – Moro – Mortati – Moscatelli.

Nasi – Negarville – Nenni – Nicotra Maria – Nitti – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro – Novella.

Orlando Camillo.

Pajetta Gian Carlo – Pajetta Giuliano – Pallastrelli – Paolucci – Paratore – Parri – Pastore Raffaele – Pat – Penna Ottavia – Perassi – Perrone Capano – Persico – Pertini Sandro – Perugi – Pesenti – Petrilli – Piccioni – Piemonte – Pieri Gino – Pistoia – Pollastrini Elettra – Ponti – Pressinotti – Preti – Proia – Pucci – Puoti.

Quarello – Quintieri Adolfo.

Raimondi – Rapelli – Reale Eugenio – Reale Vito – Recca – Restagno – Restivo – Ricci Giuseppe – Riccio Stefano – Rivera – Rodinò Ugo – Rognoni – Romano – Rossi Giuseppe – Rossi Paolo – Rubilli – Ruggeri Luigi – Ruini – Russo Perez.

Saccenti – Salerno – Sampietro – Santi – Sapienza – Scalfaro – Scelba – Schiratti – Scoca – Scoccimarro – Scotti Alessandro – Segni – Sforza – Siles – Spallicci – Spataro – Stampacchia – Stella – Storchi – Sullo Fiorentino.

Tambroni Armaroli – Targetti – Taviani – Tega – Terranova – Tessitori – Titomanlio Vittoria – Togliatti – Togni – Tomba – Tonello – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi – Treves – Trimarchi – Trulli – Tupini – Turco.

Uberti.

Valenti – Varvaro – Venditti – Vernocchi – Veroni – Viale – Vicentini – Vigna – Villabruna – Villani – Vischioni.

Zaccagnini – Zanardi – Zerbi – Zotta – Zuccarini.

Sono in congedo:

Abozzi – Angelucci.

Cairo – Caldera – Caristia – Carmagnola – Caroleo – Caso – Cavallari.

De Caro Raffaele – Dozza – Dugoni.

Guariento.

Jacini.

Lazzati.

Mentasti.

Pignatari – Porzio.

Ravagnan – Romita – Rumor.

Sardiello.

Presentazione di una relazione.

PIEMONTE. Chiedo di parlare per presentare una relazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Mi onoro di presentare all’Assemblea la relazione sul disegno di legge: Approvazione dell’Accordo fra l’Italia e l’Argentina in materia di emigrazione, concluso a Roma il 21 febbraio 1947.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell’ultima parte dell’ultimo comma dell’articolo nel testo della Commissione:

«e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

(È approvata).

Il testo unificato degli articoli 87 e 88 risulta, nel suo complesso, così approvato:

«Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

«Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata ad appello nominale.

«Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

«Un voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa l’obbligo di dimissioni.

«La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

L’onorevole Mortati ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 88-bis:

«Il Presidente della Repubblica può subordinare l’accettazione delle dimissioni del Governo, presentate all’infuori del caso di cui all’articolo precedente, all’espressione di un esplicito voto da parte del Parlamento intorno alla politica governativa».

Ha facoltà di svolgerlo.

MORTATI. Questo emendamento si ricollega ad una prassi già esistente nel vecchio ordinamento costituzionale, di cui ho parlato questa mattina in un altro breve intervento, tendente a rendere chiare le relazioni fra Governo e Parlamento, allo scopo di mettere il popolo, il quale può ad un certo momento essere chiamato giudice di eventuali contrasti, in condizioni di valutarne i termini. Ad ogni modo, mi rimetto a quanto la Commissione riterrà opportuno di fare.

PRESIDENTE. L’onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. La Commissione non ha potuto esaminare questo emendamento dell’onorevole Mortati. Quindi credo opportuno che lo si rinvii. Resta approvato l’articolo com’è. Si vedrà in seguito se sia il caso di fare un articolo aggiuntivo o anche un nuovo comma dell’articolo che abbiamo deliberato. Pronunciarsi su due piedi, non mi sembra opportuno.

PRESIDENTE. Vi è, dunque, la proposta da parte del Presidente della Commissione dei Settantacinque di rinviare la decisione in merito alla proposta di un articolo aggiuntivo dell’onorevole Mortati. Se non vi sono osservazioni si intende accettata.

(Così rimane stabilito).

TOSATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO. Mi pare che a questo punto dovremmo passare all’esame dell’articolo 84, in relazione alla domanda di sospensiva fatta a suo tempo dall’onorevole Corbino, di rinviare la votazione di questo articolo dopo la votazione degli articoli 87 e 88.

PRESIDENTE. Allora riprendiamo l’esame dell’articolo 84. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere».

PRESIDENTE. Parte degli emendamenti presentati a questo articolo sono stati già svolti in una seduta precedente.

L’onorevole Nobile ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire l’articolo 84 col seguente:

«Su proposta del Consiglio dei Ministri e sentito il parere dei Presidenti delle due Camere, il Presidente della Repubblica può decretare lo scioglimento delle Camere legislative solo nel caso in cui in un medesimo periodo di 18 mesi siano avvenute due crisi ministeriali.

«In nessun caso, però, le Camere potranno essere sciolte prima che siano trascorsi diciotto mesi della legislatura».

L’onorevole Nobile ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

NOBILE. L’emendamento non è che la riproduzione di un articolo della Costituzione francese e corrisponde, su per giù, a quello presentato dall’onorevole Carpano. La sola differenza consiste nei limiti di tempo.

Nell’emendamento Carpano si stabilisce che le Camere possono essere sciolte, quando siansi verificate due crisi ministeriali nel corso di sei mesi. Con ciò si verrebbe ad ammettere la possibilità che si abbia una crisi ogni tre mesi! Purtroppo, qualche volta ciò è accaduto in Italia, ma parlarne nella Costituzione mi sembra inammissibile.

Se un emendamento del genere va approvato dall’Assemblea, vorrei, perciò, raccomandare i termini di tempo stabiliti nell’articolo 51 della Costituzione francese, che a me sembrano più ragionevoli. E non ho altro da aggiungere. A me piacerebbe veder approvata una proposta simile per due considerazioni: da un lato essa limiterebbe i poteri di scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica; dall’altro, contribuirebbe implicitamente ad una maggiore stabilità del Governo, perché inviterebbe le Camere ad una maggiore riflessione prima di dare per la seconda volta un voto di sfiducia.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere sugli emendamenti.

TOSATO. Relativamente all’articolo 84 sono stati presentati vari emendamenti.

Circa gli emendamenti presentati dagli onorevoli Benvenuti e Dominedò ho avuto occasione di esprimere il pensiero della Commissione. La Commissione è contraria ad ammettere una possibilità di scioglimento della Camera da parte del Presidente della Repubblica in via di prerogativa, cioè, secondo il significato attribuito a questo termine dai presentatori degli emendamenti, senza il concorso di un Ministro che assuma la responsabilità dell’atto del Presidente.

La Commissione resta ferma al principio fondamentale che nessun atto del Presidente possa aver luogo senza la controfirma di un Ministro responsabile.

Per quanto riguarda l’emendamento presentato dall’onorevole Costantini secondo il quale «il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere con il consenso espresso dei rispettivi Presidenti» la Commissione è dolente di dover esprimere un apprezzamento negativo. Quando mai i Presidenti delle Camere vorranno assumersi la responsabilità, di accordare al Presidente l’assenso per lo scioglimento delle Camere? Quando mai questi Presidenti, eletti dalle Camere, vorranno assumersi questa responsabilità di fronte ai membri delle Camere? L’emendamento proposto affida ai Presidenti un compito estraneo alle loro funzioni, e li mette, senza ragione, in una situazione impossibile. Praticamente, l’onorevole Costantini se ne renderà conto, lo scioglimento delle Camere non avrà mai luogo, e se avverrà, avrà luogo quando i Presidenti siano sicuri del consenso delle Camere. (Interruzione del deputato Costantini).

Secondo l’emendamento dell’onorevole Nitti i Presidenti delle Camere non dovrebbero essere nemmeno sentiti. Ora, è evidente onorevole Nitti, che il testo della Commissione rappresenta precisamente una transazione: transazione nei limiti del possibile per conservare la natura e gli scopi dell’istituto tra due tendenze opposte, la tendenza che vuol subordinare assolutamente la possibilità del Presidente di sciogliere le Camere all’assenso di organi diversi da quelli del Governo, e l’altra tendenza che vuol realizzare puramente e semplicemente la discrezionalità del Presidente col suo Governo per lo scioglimento delle Camere. Il progetto rappresenta questo tentativo di conciliazione nel senso che per un atto così importante si deve bensì sentire il parere dei Presidenti delle Camere, salvo però l’apprezzamento che di esso faranno il Governo e sopra tutto il Presidente della Repubblica. L’emendamento dell’onorevole Nitti però – leggo meglio – vuole anche limitare il potere del Capo dello Stato allo scioglimento della Camera dei deputati. Ora, la Commissione non può accogliere tale proposta.

L’emendamento presentato dall’onorevole Nitti ha una sua ragion d’essere in relazione alla sua proposta originale relativamente al Senato. L’onorevole Nitti suggeriva, come ricordate, un Senato avente una durata maggiore della durata della Camera dei deputati, e soprattutto un Senato rinnovabile parzialmente ogni biennio o triennio. Ora, dato che l’Assemblea ha respinto questo suggerimento, escludendo il rinnovamento parziale del Senato, non v’è alcuna ragione di limitare lo scioglimento alla Camera dei deputati, escludendone la possibilità per il Senato. Non sarebbe più giustificato, questo trattamento diverso per le due Camere.

Secondo l’onorevole Colitto bisognerebbe precisare che il Presidente può sciogliere entrambe le Camere o anche una di esse.

Il testo della Commissione è generico, dice semplicemente: il Presidente può sciogliere le Camere. Ma io credo che il testo del progetto comprenda implicitamente questa proposta esplicita fatta dall’onorevole Colitto.

Faccio una ipotesi. La Camera dei deputati dura cinque anni, il Senato sei anni. Nel giro di poche legislature l’elezione del Senato, salvo scioglimenti anticipati, potrà cadere dopo due o tre anni da quella della Camera dei deputati; e con l’elezione del Senato manifestarsi una situazione politica totalmente cambiata, cambiata tanto da infirmare il valore rappresentativo della Camera dei deputati, eletta precedentemente.

Ritengo che in questo caso, il Presidente della Repubblica possa sciogliere soltanto la Camera dei deputati, e non il Senato appena uscito dal suffragio popolare.

Comunque, la Commissione non è contraria a questa precisazione proposta dall’onorevole Colitto.

Secondo l’emendamento presentato dall’onorevole Carpano ed altri, il Presidente della Repubblica potrebbe, sì, sciogliere le Camere, ma non prima di un anno dalla loro elezione, e nel caso che si siano verificate due successive crisi di Governo, in seguito a voto di sfiducia, nel periodo di un semestre.

Quindi, secondo questo emendamento, il potere di scioglimento del Presidente sarebbe subordinato a due condizioni: una generale, in ogni caso nessuno scioglimento prima che sia trascorso un anno dalle elezioni delle Camere stesse; seconda condizione, scioglimento possibile soltanto in quanto nel giro di un semestre siano intervenute due crisi ministeriali per voto di sfiducia delle Camere.

La Commissione osserva che, per quanto riguarda il termine di un anno – e questo vale per l’emendamento analogo, sotto questo aspetto, dell’onorevole Nobile (che propone invece un termine di diciotto mesi) – esso evidentemente ha qualcosa di arbitrario e in definitiva servirebbe a frustrare quelle esigenze che si intendono sodisfare precisamente col potere di scioglimento. Può darsi infatti che le esigenze, che giustifichino il potere di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, si manifestino prima di un anno o di diciotto mesi dalla elezione delle Camere.

Questa arbitrarietà di un termine vale anche per l’altro requisito positivo posto dall’onorevole Carpano: cioè lo scioglimento è possibile soltanto in quanto siano intervenute due crisi nel giro di un semestre. Questo requisito positivo da un lato è arbitrario, dall’altro, in definitiva, potrebbe portare alla conseguenza di subordinare sempre l’esercizio del potere di scioglimento da parte del Presidente alla volontà delle Camere; perché è evidente che, se lo scioglimento è possibile soltanto in quanto le Camere votino la sfiducia al Governo due volte nel giro del semestre, le Camere che non vogliono restare sciolte, potranno facilmente rinviare il voto di sfiducia poco dopo il decorso del semestre dalla crisi precedente, rendendo così sempre impossibile lo scioglimento.

Per queste ragioni la Commissione non può accettare l’emendamento Carpano e quello, analogo, proposto dall’onorevole Nobile.

L’emendamento proposto dall’onorevole Bosco Lucarelli vorrebbe aggiungere un comma: «In tal caso i poteri delle Camere non sono prorogati fino alla riunione delle nuove Camere».

Tutti ricordano che l’Assemblea ha approvato l’istituto della prorogatio, in forza del quale le Camere, anche scadute, possono essere convocate; s’intende, in circostanze straordinarie, che ne rendono opportuna, anzi necessaria, la convocazione. Secondo l’onorevole Bosco Lucarelli si dovrebbe fare una eccezione a questo istituto della prorogatio nel caso in cui le Camere cessino non per morte naturale, ma per scioglimento.

Ora, credo che questo emendamento sia determinato da preoccupazioni che, in fondo, non hanno effettiva giustificazione. Vi sono due ipotesi da fare: o il Governo è posto in minoranza delle Camere: in Questo caso il Governo può suggerire al Presidente, ed il Presidente consentire, lo scioglimento delle Camere: ed è evidente che in questo caso le Camere non potranno essere convocate per discutere e votare la sfiducia al Governo: ciò è escluso dal fatto che il Presidente ha fatto esercizio del potere di scioglimento; oppure il Governo conserva la fiducia delle Camere. Se ciò nonostante queste vengono sciolte, questo implica tra il Governo e l’Assemblea e tra l’Assemblea ed il Paese un dissidio in forza del quale il Presidente ha ritenuto opportuno sciogliere le Camere ed indire nuove elezioni. Lo scioglimento può essere anche giustificato dal manifestarsi della necessità di risolvere gravi questioni, questioni del tutto nuove, sulle quali il corpo elettorale non ha avuto occasione di prendere posizione attraverso le elezioni. È evidente che in questi casi non si può invocare la prorogatio dei poteri delle Camere, per discutere della fiducia al Governo. In ambedue le ipotesi indicate si abuserebbe della proroga dei poteri per combattere il Governo e, in definitiva, per porre in discussione lo scioglimento, il che è evidentemente inammissibile e escluso. Per tutte le altre questioni, non attinenti la fiducia al Governo, la possibilità della convocazione dev’essere sempre ammessa, e tanto più, aggiungo, quando le Camere sono sciolte. Gli eventi straordinari che giustificano la convocazione delle Camere scadute possono verificarsi anche a Camere sciolte – si pensi ad esempio al caso di emanazione di decreti-legge di urgenza – e quindi, anche nell’ipotesi di scioglimento, anzi a maggior ragione, la prorogatio ha ragion d’essere. D’altronde ripeto: la proroga non può essere invocata, data la sua natura e la sua funzione, se non per casi ed eventi veramente straordinari e urgenti.

Vengo all’emendamento dell’onorevole Romano, il quale propone di aggiungere questo comma: «Allo scioglimento delle due Camere seguirà l’elezione del Presidente della Repubblica da farsi entro sei mesi dalla elezione delle Camere stesse». Evidentemente questo emendamento, dopo gli articoli che abbiamo già approvato, non ha più ragion d’essere e cade.

La Commissione non è aliena dall’accettare l’emendamento dell’onorevole Laconi, sebbene ritenga sia superfluo. Infatti abbiamo già votato un articolo in forza del quale non si procede ad elezione del Presidente della Repubblica nel caso in cui questa elezione cada nell’ultimo semestre di vita delle Camere. È evidente che una norma di correttezza costituzionale imporrà identica condotta da parte del Presidente della Repubblica per quanto riguarda lo scioglimento.

Tuttavia, se l’onorevole Laconi insiste, la Commissione non ha difficoltà ad accettare la sua proposta.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se intendono mantenerli.

Onorevole Benvenuti, mantiene il suo emendamento?

BENVENUTI. Lo ritiro, riservandomi di ripresentarlo quando si discuterà il problema della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Sta bene. E lei, onorevole Costantini?

COSTANTINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Nitti, lo mantiene?

NITTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. E lei, onorevole Dominedò?

DOMINEDÒ. Lo ritiro, ma a proposito di questo emendamento debbo una parola di risposta all’onorevole Orlando, il quale mi ha fatto l’onore di un apposito intervento.

Mi è sembrato, in primo luogo, che l’onorevole Orlando collegasse eccessivamente l’ipotesi prospettata nel mio emendamento a quella delle prerogative in via personale. Viceversa, fra i due casi, a prescindere dal distacco obiettivo, vi è questo divario: che nelle prerogative in via strettamente personale, classiche e tradizionali, è senza altro esclusa la controfirma del Governo, mentre qui la controfirma è sempre possibile, anche se non necessaria, agli effetti della validità.

In secondo luogo, l’obiezione che la proposta in parola risulti inconciliabile col principio di irresponsabilità, viene del tutto meno quando invece si postuli un’ipotesi di responsabilità a seguito dell’esercizio di questo potere autonomo e indipendente; ciò che espressamente mi riservavo di fare.

In terzo luogo, ed ultimo, la proposta, piuttosto che rivolta al passato, appare protesa verso il futuro, in quanto tendente ad accogliere un aspetto del potere presidenziale del Capo dello Stato per inserirlo organicamente nel sistema del Governo parlamentare da noi adottato.

Mi rendo conto che questo tentativo di sintesi possa forse eccessivamente turbare lo schema già predisposto dalla Commissione, e perciò, in omaggio alla maggioranza prevalsa nell’ambito del mio Gruppo, non insisto a che l’emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. L’emendamento dell’onorevole Colitto è stato accettato dalla Commissione.

Onorevole Carpano Maglioli, mantiene il suo emendamento?

CARPANO MAGLIOLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. E lei, onorevole Bosco Lucarelli?

BOSCO LUCARELLI. Dopo le dichiarazioni della Commissione, che devono essere intese come una interpretazione autentica, secondo le quali in questi casi le Camere funzionerebbero solo per gli atti di ordinaria amministrazione, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. L’emendamento dell’onorevole Romano è stato assorbito.

Onorevole Laconi, mantiene l’emendamento?

LACONI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Nobile, mantiene l’emendamento?

NOBILE. Ritiro il mio emendamento in quanto sostanzialmente non differisce da quello dell’onorevole Carpano Maglioli al quale mi associo. Vorrei però, quando verrà in votazione l’emendamento Carpano, proporre che sia votato per divisione, separando quanto concerne il termine di tempo.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione.

LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Il nostro Gruppo voterà favorevolmente all’emendamento che porta il mio nome, in quanto è stata approvata nell’articolo 81 la disposizione che in caso di scioglimento delle Camere i poteri del Presidente sono automaticamente prorogati. Se noi a questo punto non stabilissimo un certo limite nella facoltà del Presidente, riguardo allo scioglimento delle Camere, il Presidente della Repubblica avrebbe la possibilità di fare un piccolo colpo di stato legale, e cioè potrebbe sciogliere le Camere per avere prorogati i poteri e avvalersi di questo potere prorogato per influenzare le nuove elezioni. Se domani il Presidente della Repubblica, allo scadere del suo mandato, si trovasse con due Camere le quali in modo evidente non gli fossero favorevoli, egli potrebbe benissimo sciogliere le Camere e prorogare i suoi poteri per avere nuove Camere che potrebbero essere a lui più favorevoli.

Ora, questo sarebbe tanto più grave se per caso non dovesse passare l’emendamento dell’onorevole Carpano, perché allora il diritto di scioglimento del Presidente sarebbe senza limiti in quanto il Presidente potrebbe sciogliere le Camere appena elette. Siccome una tradizione democratica in Italia non vi è ancora, penso che non sia male di stabilire delle clausole a questo riguardo.

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO. Volevo precisare che il nostro Gruppo voterà il testo della Commissione salvo l’emendamento dell’onorevole Laconi, che accetta, e voterà contro tutti gli altri emendamenti. È un problema grave questo, che abbiamo accuratamente esaminato. Non c’è nessun dubbio che nel sistema della nostra Costituzione lo scioglimento anticipato sia una necessità. Si potrebbe pensare diversamente se avessimo ammesso il sistema della legislatura breve, ma con Camere che durano cinque o sei anni e con la mutevolezza della pubblica opinione in Italia, sarebbe impossibile immaginare un sistema diverso. Lo scioglimento è inevitabile. Si deve osservare che l’istituto dello scioglimento è postulato necessario dell’altro istituto che è rappresentato dal referendum popolare introdotto dalla nostra Costituzione. Sarebbe un assurdo intollerabile ed un evidente pericolo politico che una maggioranza parlamentare battuta da un massiccio referendum popolare potesse e dovesse sopravvivere per cinque o sei anni. Ammesso il principio ci pare che la formula più esatta sia quella concordata dalla Commissione e riteniamo pertanto che gli altri emendamenti siano nettamente da respingere.

All’autorevole parola dell’onorevole Orlando si può rispondere che non occorre stabilizzarsi su formule scientifiche; tanto più che, avendo già votato l’articolo 84, abbiamo escluso la interpretazione di un potere personale del Presidente della Repubblica, ed abbiamo creato, non un atto di prerogativa, ma un atto di Governo circondato da una garanzia nuova: la garanzia del parere favorevole dei Presidenti delle due Assemblee.

E vengo all’emendamento presentato dall’onorevole Costantini, nei confronti del quale osservo che le Camere non hanno una naturale tendenza al suicidio, e che, se si dovesse ottenere sempre che i due Presidenti di entrambe le Camere si dichiarassero favorevoli allo scioglimento anticipato della Camera che rappresentano, non arriveremmo mai ad ottenere lo scioglimento quando dall’esito di elezioni parziali la coscienza pubblica deducesse l’assoluta necessità di un mutamento di Governo.

Ma l’emendamento dell’onorevole Carpano è quello che più ci ha preoccupato. Io a questo vorrei opporre la seguente considerazione: supponga l’onorevole Carpano che tre crisi successive rivelino l’impossibilità di costituire un Governo. Abbiamo il caso del comune di Roma, per esempio: può darsi che lo stesso succeda sul piano nazionale… (Interruzione del deputato Carpano Maglioli).

Ma, onorevole Carpano, qui non c’è la possibilità di nominare un Commissario.

Si può nominare un Commissario per l’amministrazione del comune di Roma, ma non per l’amministrazione dell’Italia. Ed io suppongo che se, come si è proposto, non potranno votare i membri del Governo e la maggioranza effettiva è soltanto di quattro o cinque voti, possano anche manifestarsi quattro o cinque successivi dinieghi di fiducia. Ed allora cosa può fare il Capo dello Stato se non può ricorrere alle nuove elezioni? È un caso che si può anche verificare e bisogna, necessariamente, valutarlo.

Del resto dico all’onorevole Carpano: delle due l’una: o le crisi non si verificheranno ed allora è evidente che non c’è bisogno dello scioglimento; o vi saranno crisi multiple, ed allora sarebbe pericoloso porre un limite di tempo prima del quale non sia possibile procedere allo scioglimento.

Del resto, mi pare ovvio che il Presidente della Repubblica, che è anch’egli figlio della stessa maggioranza, sarà estremamente cauto nel valersi di questa facoltà, così come sarà estremamente cauto il Governo. C’è il mito di Saturno nella leggenda, ma non c’è il mito opposto dei figli che mangino il padre. I membri del Governo sono figli della maggioranza e si suppone che non possano battersi contro la maggioranza che li ha espressi. Credo che il Presidente sarà estremamente cauto nel valersi di questa somma sua facoltà. Se poi la maggioranza nuova gli darà ragione tanto meglio; se gli darà torto tanto peggio per lui. Farà come tanti altri Presidenti: se ne andrà.

MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Dichiaro che il nostro Gruppo, ritenendo che il potere di scioglimento delle Camere sia uno strumento indispensabile per adeguare la rappresentanza popolare ai reali mutamenti dell’opinione pubblica, al di fuori della durata normale delle legislature, voterà in favore dell’articolo 84 e contro tutti gli emendamenti modificativi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento sostitutivo dell’onorevole Costantini:

«Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere col consenso espresso dei rispettivi Presidenti».

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione il testo della Commissione con l’emendamento Colitto, accettato dalla Commissione:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse».

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell’emendamento presentato dall’onorevole Carpano Maglioli e altri, tendente ad aggiungere al testo ora votato le seguenti parole:

«non prima di un anno dalla loro elezione e nel caso che abbiano dato luogo a due mutamenti di Governo a seguito di voto di sfiducia nello spazio di un semestre».

Su questo emendamento è pervenuta una richiesta di votazione per scrutinio segreto degli onorevoli Maltagliati, Laconi, Vernocchi, Giacometti, Fedeli Aldo, Pistoia, Scoccimarro, Sicignano, Corbi, Grieco, Pesenti, Gallico Spano Nadia, Fedeli Armando, Saccenti e altri.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta.

Presidenza del Vicepresidente TARGETTI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Presidenza del Presidente TERRRACINI

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti     309

Maggioranza           155

Voti favorevoli         116

Voti contrari                        193

(L’Assemblea, non approva).

Hanno preso parie alla votazione:

Alberti – Aldisio – Allegato – Amadei – Ambrosini – Amendola – Angelini – Arata – Arcaini – Arcangeli – Assennato – Azzi.

Bacciconi – Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bardini – Barontini Anelito – Basile – Bastianetto – Bazoli – Bei Adele – Bellato – Bellusci – Belotti – Bencivenga – Bennani – Benvenuti – Bernamonti – Bertola – Bertone – Bettiol – Bianchi Bruno – Bianchini Laura – Bocconi – Boldrini – Bonomi Paolo – Bordon – Bosco Lucarelli – Bovetti – Braschi – Bubbio – Bulloni Pietro.

Caccuri – Calamandrei – Camangi – Camposarcuno – Candela – Caporali – Cappa Paolo – Cappi Giuseppe – Cappugi – Carbonari – Carboni Enrico – Caronia – Carpano Maglioli – Carratelli – Cassiani – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Cavalli – Cavallotti – Cerreti – Cevolotto – Chatrian – Chiaramello – Chiarini – Chieffi – Ciampitti – Ciccolungo – Cimenti – Cingolani – Clerici – Coccia – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombi Arturo – Colombo Emilio – Condorelli – Conti – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbi – Corbino – Corsanego – Corsini – Cosatimi – Costa – Costantini – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo.

D’Aragona – De Gasperi – Del Curto – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Michele Luigi – De Michelis Paolo – De Palma – De Unterrichter Maria – De Vita – Di Fausto – Dominedò – Donati – D’Onofrio – Dossetti.

Einaudi – Ermini.

Fabbri – Fabriani – Facchinetti – Fanfani – Fantuzzi – Faralli – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Aldo – Fedeli Armando – Federici Maria – Ferrarese – Ferrari Giacomo – Ferrario Celestino – Ferreri – Filippini – Fiore – Fiorentino – Firrao – Fogagnolo – Foresi – Fornara – Fuschini.

Gabrieli – Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gasparotto – Gavina – Germano – Gervasi – Geuna – Ghidetti – Giacchero – Giacometti – Giolitti – Giordani – Gonella – Gorreri – Gortani – Grassi – Grazi Enrico – Grazia Verenin – Grieco – Grilli – Gronchi – Guerrieri Emanuele – Guerrieri Filippo – Gui – Guidi Cingolani Angela.

Imperiale – Iotti Leonilde.

Jervolino.

Laconi – Lami Starnuti – Landi – La Pira – La Rocca – Lizier – Lombardi Carlo – Longhena –Longo – Lozza – Lussu.

Maffi – Magnani – Magrini – Maltagliati – Malvestiti – Mancini – Mannironi – Manzini – Marazza – Mariani Enrico – Martinelli – Martino Enrico – Martino Gaetano – Marzarotto – Mastino Gesumino – Mastino Pietro – Mattarella – Mazza – Meda Luigi – Medi Enrico – Mezzadra – Miccolis – Micheli – Minio – Molinelli – Momigliano – Montagnana Rita – Monterisi – Monticelli – Montini – Morandi – Moranino – Morelli Renato – Moro – Mortati – Moscatelli – Murgia.

Nasi – Negarville – Nicotra Maria – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro – Novella.

Orlando Camillo.

Pajetta Gian Carlo – Pajetta Giuliano – Pallastrelli – Paolucci – Pastore Raffaele – Pat – Pecorari – Penna Ottavia – Perassi – Perrone Capano – Pesenti – Petrilli – Piccioni – Piemonte – Pistoia – Pollastrini Elettra – Ponti – Pressinotti – Preti – Priolo – Pucci.

Quarello – Quintieri Adolfo.

Raimondi – Rapelli – Reale Eugenio – Recca – Restagno – Restivo – Ricci Giuseppe – Riccio Stefano – Rivera – Rodi – Rodinò Ugo – Rognoni – Romano – Rossi Giuseppe – Rossi Maria Maddalena – Rossi Paolo – Rubilli – Ruggeri Luigi – Ruini – Russo Perez.

Saccenti – Salerno – Sampietro – Santi – Scalfaro – Scarpa – Scelba – Schiratti – Scoca – Scoccimarro – Segni – Sforza – Sicignano – Siles – Spallicci – Spataro – Stampacchia – Stella – Storchi – Sullo.

Tambroni Armaroli – Targetti – Taviani – Tega – Terranova – Tessitori – Titomanlio Vittoria – Togliatti – Togni – Tomba – Tonello – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi – Trimarchi – Tupini – Turco.

Uberti.

Valenti – Vernocchi – Veroni – Vicentini – Vigna – Villani.

Zaccagnini – Zanardi – Zerbi – Zotta – Zuccarini.

Sono in congedo:

Abozzi – Angelucci.

Cairo – Caldera – Caristia – Carmagnola – Caroleo – Caso – Cavallari.

De Caro Raffaele – Dozza – Dugoni.

Guariento.

Jacini.

Lazzati.

Mentasti.

Pignatari – Porzio.

Ravagnan – Romita – Rumor.

Sardiello.

Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Laconi, accettato dalla Commissione, tendente ad aggiungere il seguente comma:

«Non può usare di tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

(È approvato).

L’articolo 84 risulta nel suo complesso, salvo coordinamento, così approvato:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse.

«Non può usare di tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».

Siamo così arrivati quasi al termine di questo Titolo. Occorre che terminiamo l’approvazione degli articoli 89, 90, 91, 92 e 93 entro la giornata di domani.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Credo sia difficile, perché dobbiamo esaminare l’articolo relativo al Consiglio economico.

PRESIDENTE. Onorevole Ruini, è necessario che finiamo domani, perché nella prossima settimana dovremo esaminare una serie di disegni di legge che sono pronti e devono essere votati prima dell’interruzione dei nostri lavori. D’altra parte, la prossima settimana dovremo risolvere la questione delle Regioni. Se concludiamo domani questa parte, la prossima settimana potremo terminare il nostro programma.

Dovremo, pertanto, domani anticipare l’inizio della seduta.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Io credo sarebbe più conveniente, e molti colleghi sarebbero più contenti, se, anziché anticipare la seduta di domani, si interrompesse adesso fino alle 22, per riprendere con una seduta notturna.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la proposta dell’onorevole Corbino.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

(La seduta, sospesa alle 20.45, è ripresa alle 22.30).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo l’esame del secondo comma dell’articolo 52, nel quale, per la prima volta nel progetto di Costituzione, si parla dell’Assemblea Nazionale. Nel testo del progetto esso è di questo tenore:

«Le Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale nei casi preveduti dalla Costituzione».

L’onorevole Perassi ha proposto il seguente emendamento sostitutivo:

«Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei casi stabiliti dalla Costituzione»,

Gli onorevoli Bozzi e Nitti avevano proposto il seguente emendamento:

«Nei soli casi preveduti dalla Costituzione le due Camere deliberano congiuntamente».

Onorevole Bozzi, mantiene l’emendamento?

BOZZI. Lo mantengo senza svolgerlo,

PRESIDENTE. L’onorevole Corbino aveva presentato, insieme agli onorevoli Condorelli e Russo Perez, il seguente emendamento sostitutivo:

«Il Parlamento si riunisce in seduta plenaria nei casi stabiliti dalla Costituzione».

Onorevole Corbino, mantiene il suo emendamento?

CORBINO. Aderisco al lesto proposto dall’onorevole Perassi.

PRESIDENTE. L’onorevole Macrelli aveva presentato il seguente emendamento sostitutivo:

«Le due Camere si riuniscono in seduta plenaria nei casi stabiliti dalla Costituzione».

Non essendo l’onorevole Macrelli presente, il suo emendamento si intende decaduto.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Se vi ricordate, onorevoli colleghi, avevamo soprasseduto all’esame di questo secondo comma dell’articolo 52 perché non sapevamo che cosa sarebbe stato della riunione in comune delle due Camere. Il concetto della riunione in comune delle due Camere è ormai affermato, sia pure in casi limitati; come l’elezione del Capo dello Stato, e la sua messa in accusa. La riunione delle due Camere c’è; dobbiamo darle un nome? Vi è la proposta dell’anonimato, del nome x; e si informa a tale criterio l’emendamento Nitti-Bozzi, che parla di «deliberazioni» in comune delle due Camere; e come sostanza mi potrebbe bastare, anche perché si mette l’accento sulla «deliberazione» e si dà così alle due Camere riunite un contenuto che va al di là della semplice funzione elettorale o di accusa; e lascia aperte le porte all’avvenire, ad altri casi in cui con modifiche costituzionali si potrà richiedere la riunione delle due Camere.

Non vi ho nascosto, e vi ho detto altre volte, le ragioni per cui fui e sono favorevole a questo istituto, mentre sono nettamente contrario al monocameralismo. Le due Camere lavorano, normalmente, e per definizione, in modo separato; ma – posto che sono tutte due elettive ed a piena parità – nulla vieta che si possano riunire assieme, in date occasioni, per funzioni che possono meglio adempiere che se fossero separate. Con la nostra Costituzione non vogliamo fare salti nel buio; ma anche tentare qualche via nuova, con cautela e prudenza; e così si fa, rendendo possibili le riunioni comuni in casi che debbono essere stabiliti tassativamente dalla Costituzione. Mi sembra strano che siano proprio deputati d’estrema sinistra a non comprendere la portata dell’istituto; e ad aver paura della «terza Camera»; mentre vi è dall’opposta parte chi ha paura che ci si avvia, per siffatta strada, ad una Camera sola. Né una né tre; c’è una riunione, per dati casi, delle due Camere; e l’avete ammessa nella Costituzione: ed è bene che le diamo un nome.

Gli onorevoli Corbino e Perassi propongono di tirar fuori il nome glorioso e tradizionale di Parlamento per designare le riunioni dei membri delle due Camere. Niente di male; significherebbe per un certo aspetto dar maggiore rilievo all’istituto. Parlando di adunanze «plenarie» o «comuni», si sottolinea di più una certa unità e quasi normalità del Parlamento a Camere riunite. Ma può forse sorgere qualche incertezza ed equivoco sul nome di Parlamento; che è usato appunto tradizionalmente per designare le due Camere, quando lavorano separatamente; ora invece verrebbe spostato ad indicare più specificamente i casi – in realtà eccezionali – in cui le due Camere si riuniscono insieme. La dizione Perassi parla di riunione dei membri delle due Camere, e non di riunione delle due Camere; è una sottile distinzione; e può essere accettata, anche se non si chiama la riunione col nome di Parlamento.

Confesso che vorrei ritornare alla espressione originariamente proposta di Assemblea generale; che è adoperata spesso anche all’estero; e che comunque dà la più diretta impressione – meglio che adunanza plenaria o comune – di ciò che si ha, quando le due Camere si riuniscono assieme. La parola, che ha sollevato tante apprensioni e fobie, non le desta più, ora che tutti hanno accolto – seppure a scartamento ridotto, per ora (verranno poi le revisioni costituzionali) – l’istituto della riunione. Ma, qualunque nome si adotti, resta ormai la sostanza.

PRESIDENTE. L’onorevole Perassi ha facoltà di svolgere l’emendamento presentato:

«Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere solo nei casi stabiliti dalla Costituzione».

PERASSI. Il Presidente della Commissione ha manifestato l’opinione che convenga mantenere la dizione: «Assemblea Nazionale» usata nel progetto per denominare la riunione delle due Camere. Io non avrei difficoltà, tuttavia mi pare che sia da considerare una soluzione anche più semplice.

Noi abbiamo nel progetto il Titolo: «Il Parlamento». Vi si dice anzitutto: «Il Parlamento è composto dalle due Camere». Poiché abbiamo determinato i casi in cui i componenti le due Camere si riuniscono insieme, si tratta ora di dare il nome a questa formazione.

Osservo anzitutto che la formula: «Camere riunite», che è stata da taluni proposta, dal punto di vista tecnico non sarebbe molto felice, perché in realtà non è che le Camere come tali si riuniscono; è che i componenti le due Camere formano insieme un collegio, che prende deliberazioni collegiali, distinte da quella che è la volontà delle singole Camere. La deliberazione di quel che si chiamerà il Parlamento o Assemblea Nazionale non è né un accordo né un atto collettivo, ma l’atto di un organo collegiale, i cui componenti sono individualmente i membri delle Camere. Volendo raffigurare le cose – direi quasi – cinematograficamente, supposto che si tenga in quest’Aula la riunione delle due Camere, è molto probabile che non si vedrebbe distinzione di seggi tra deputati e senatori.

Ora, una volta ben stabilito giuridicamente che questi atti, sia pure pochi (l’elezione, la messa in istato d’accusa e qualche altra elezione che forse verrà), sono di competenza di questo organo in tal modo costituito, si rende necessario di dargli un nome appropriato. Quale nome? Qui sorge la questione: quale scegliere? Se si consultano le Costituzioni dei diversi Stati esteri, nei quali esiste un istituto analogo, si ritrovano diverse denominazioni: Congresso, Assemblea Nazionale, Skupcina, Soviet supremo. Sono tutti nomi che indicano l’organo corrispondente a quello di cui stiamo parlando. Quale di queste diverse denominazioni scegliere? Mi pare che la parola «Parlamento» sia innanzitutto italianissima e poiché è già usata nel Titolo, mi pare convenga usarla anche in questo significato specifico, cioè per indicare il collegio formato con i componenti le due Camere.

Senza voler dare un peso particolare ad esempi stranieri, ricordo che la nuova Costituzione francese segue il medesimo sistema. Voi sapete che nella nuova Costituzione francese la prima Camera si chiama Assemblea Nazionale, la seconda Consiglio della Repubblica. Ora, la parola «Parlamento», nella nuova Costituzione francese, è usata precisamente per indicare l’organo collegiale risultante dall’insieme dei membri dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio della Repubblica. Così si dice che l’elezione del Presidente della Repubblica è fatta dal Parlamento.

Per queste considerazioni, prendendo lo spunto dalla proposta fatta dall’onorevole Corbino, mi sono indotto a proporre la parola «Parlamento», formulando il testo nella seguente maniera: «Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere solo nei casi stabiliti dalla Costituzione». Dicendosi «solo» nei casi preveduti dalla Costituzione, si precisa rigorosamente quale è la competenza di quest’organo e si toglie quindi qualsiasi preoccupazione che possa essere affiorata nel corso della discussione.

Per queste considerazioni propongo che si adotti questa formula.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Io sono autorizzato a difendere, come Presidente della Commissione, la designazione di Assemblea Nazionale, che essa ha fin dall’inizio adottato. Non c’è ragione di accettare l’espressione di «Parlamento» proposta all’ultima parola. Con l’espressione «Parlamento» – ripeto – sembra che si vada più in là che con l’altra «Assemblea Nazionale»; che non è altro che il nome della riunione (eccezionale) delle due Camere; mentre invece, secondo la proposta testé fatta, si vuol parlare proprio di Parlamento in sua adunanza plenaria o comune; come se tale fosse funzione normale; e come se il Parlamento avesse ragione di essere proprio pel suo lavoro in comune. Ho detto perché preferisco «Assemblea generale», che dovrebbe spaventare meno gli ortodossi.

Ma le questioni di nomenclatura contano poco. Andiamo avanti.

PRESIDENTE. Pongo dapprima in votazione la formula degli onorevoli Bozzi e Nitti, che massimamente si allontana dal testo del progetto:

«Nei soli casi preveduti dalla Costituzione le due Camere deliberano congiuntamente».

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Pongo ora in votazione la formula proposta dall’onorevole Perassi:

«Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere soltanto nei casi stabiliti dalla Costituzione».

(Dopo prova e controprova, è approvata).

L’articolo 52 risulta nel suo complesso così approvato:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

«Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere soltanto nei casi stabiliti dalla Costituzione».

Ricordo che abbiamo già approvato il primo comma dell’articolo 60; resta da approvare il secondo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«La Presidenza dell’Assemblea Nazionale è assunta per la durata di un anno, alternativamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Camera dei senatori».

L’onorevole Bosco Lucarelli aveva presentato e svolto il seguente emendamento:

«Al secondo comma, alla parola: anno, sostituire la parola: semestre».

L’onorevole Fuschini aveva proposto di sopprimere il comma ma vi ha rinunziato.

L’onorevole Corbino aveva presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

Quando le due Camere siedono congiuntamente l’Ufficio di Presidenza è quello della Camera dei deputati».

Ha facoltà di svolgerlo.

CORBINO. Onorevole Presidente, il contenuto di questo mio emendamento è così chiaro! Si tratta di integrare l’indicazione del Presidente per il Parlamento, ai termini del secondo capoverso dell’articolo 52, con il concetto più largo dell’ufficio di Presidenza. Infatti, quando un’Assemblea così numerosa si riunisce, non sorge soltanto il problema della scelta del presidente, ma sorge anche quello dell’indicazione di tutto l’ufficio di presidenza.

A ciò tende quindi il mio emendamento, il quale indica nell’ufficio di Presidenza della Camera dei deputati l’ufficio competente per presiedere le sedute del Parlamento a Camere riunite.

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non ho alcuna difficoltà ad accoglierlo, salvo il coordinamento dal punto di vista della forma.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l’emendamento presentato dall’onorevole Corbino, accettato dalla Commissione:

«Quando le due Camere siedono congiuntamente, l’Ufficio di Presidenza è quello della Camera dei deputati».

(È approvato).

L’emendamento dell’onorevole Bosco Lucarelli si intende, così, assorbito.

Passiamo al primo comma dell’articolo 61, sul quale è rimasta in sospeso la decisione relativa alle parole: «e l’Assemblea Nazionale».

Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«Ciascuna Camera e l’Assemblea Nazionale adottano il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei loro membri».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Costantini, Fedeli Aldo, Tonello, Fiorentino, Pistoia, Carpano Maglioli, Fornara, Vernocchi, De Michelis e Mariani Enrico, avevano presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri; l’Assemblea Nazionale applicherà il regolamento della Camera dei deputati.

L’onorevole Conti aveva presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per la seduta dell’Assemblea Nazionale si applica il regolamento della Camera dei deputati».

Invito l’onorevole Ruini a esprimere il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. A me pare che sarebbe più opportuno non mettere nulla a questo proposito nella Costituzione: il Parlamento riunito sceglierà il regolamento che vuole.

PRESIDENTE. Onorevole Ruini, a me sembra che sarebbe opportuno introdurre una disposizione a questo riguardo. Le due Camere riunite dovrebbero funzionare di rado, in occasione di circostanze del tutto eccezionali e dovrebbero, quel che è più, riunirsi per poche ore. Se esse dovessero darsi un regolamento, penso che dovrebbero invece protrarre molto a lungo i loro lavori, il che non mi pare sia nell’intendimento di questa Assemblea.

FUSCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI. Desidero far osservare che la riunione delle due Camere comporta delle esigenze che non sono naturalmente le stesse delle due Camere che lavorano separatamente. È ben vero che noi abbiamo detto che l’ufficio di presidenza sarà quello della Camera dei deputati; ma, per esempio, circa il modo di fare la votazione per il Presidente della Repubblica, come sul modo di discutere eventualmente la messa in istato di accusa dello stesso Presidente, vi potranno essere delle norme che solo il Parlamento riunito in Assemblea potrà stabilire caso per caso. Non tutte le disposizioni, io penso, del Regolamento della Camera possono essere efficaci per un’Assemblea dove vi sono senatori e deputati. Non basterà in diversi casi applicare sic et simpliciter il Regolamento della Camera; bisognerà lasciare la possibilità che a questo Regolamento siano apportate quelle eccezioni che deriveranno dal modo di funzionare delle Camere riunite.

Ho fatto questa osservazione, perché ne sia tenuto conto dalla Commissione, la quale potrà, se lo creda, trovare un inciso che rispecchi questa mia preoccupazione.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Si potrebbe trovare una soluzione in questo senso: noi potremmo non parlare nella Costituzione del regolamento del Parlamento, e nelle Disposizioni transitorie stabilire che per la prima elezione del Presidente, successiva all’entrata in vigore della Costituzione, varranno le norme del Regolamento della Camera, in quanto siano applicabili, salvo poi al Parlamento il diritto di darsi quel regolamento che considererà più opportuno.

PRESIDENTE. L’onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TOSATO. Io ritengo che questa del regolamento del Parlamento non sia materia di Disposizioni transitorie; discende dai principî che un organo costituzionale ha un’autonomia interna per quanto riguarda il modo di procedere nell’esercizio delle sue funzioni. Riterrei, quindi, quasi una scorrettezza, dal punto di vista costituzionale, dato il principio dell’autonomia del Parlamento, come di qualsiasi altro organo costituzionale, imporre ad esso il regolamento interno di un’Assemblea piuttosto che di una altra. È una questione questa del regolamento interno del Parlamento, che sarà facile risolvere, soddisfacendo a quelle che sono le esigenze particolari dell’Assemblea, tenendo presenti quelle particolari esigenze cui giustamente faceva cenno l’onorevole Fuschini.

Per questo propongo che nel testo costituzionale non si faccia parola del regolamento interno del Parlamento.

PRESIDENTE. La Commissione, in sostanza, non presenta a questo proposito alcuna proposta.

Chiedo all’onorevole Conti se mantiene il suo emendamento.

CONTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei proponenti dell’emendamento Costantini è presente, si intende decaduto.

Pertanto nella Costituzione non si farà cenno di questo particolare problema.

(Così rimane stabilito).

Nello stesso articolo 61 la formula: «Assemblea Nazionale» è riportata al secondo comma, dove si dice che «le sedute sono pubbliche; tuttavia le Camere e l’Assemblea possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto», e al terzo comma, dove si dice che «le deliberazioni delle Camere e dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri, ecc.».

Chiedo il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Propongo che si sostituisca la parola: «Assemblea Nazionale» con l’altra: «Parlamento».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Commissione di sostituire nei commi secondo e terzo dell’articolo 61 alla parola: «Assemblea» l’altra: «Parlamento».

(È approvata).

Abbiamo così completato l’esame di tutti gli articoli di questo Titolo.

Passiamo all’articolo 89. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri.

«I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro Dicasteri.

«La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri».

PRESIDENTE. Gli onorevoli La Rocca, Grieco, Gallico Spano Nadia, Pajetta Giuliano, Mattei Teresa, Scotti Francesco, Maltagliati, Laconi, Mancini, Corbi, Priolo e Baldassari, hanno proposto il seguente emendamento:

«Sostituire il primo periodo del primo comma col seguente:

«Il Presidente del Consiglio è responsabile della politica generale del Governo».

L’onorevole La Rocca ha facoltà di svolgerlo.

LA ROCCA. Il concetto informatore di questo emendamento sta in questo: si intende dare al Presidente del Consiglio – come è giusto – un certo rilievo, ma non s’intende fare del Presidente del Consiglio colui che domina, che sovrasta, che dà la sua impronta personale all’indirizzo generale della politica del Paese, che concentra se non nella lettera del testo costituzionale, nella pratica, un po’ tutti i poteri: quelli dell’Assemblea, in quanto egli, come capo dell’esecutivo governativo, finisce essere lo strumento, il braccio, l’azione della volontà delle Camere popolari; quelli del Presidente della Repubblica, in quanto il Presidente del Consiglio risponde degli atti del Presidente della Repubblica con la firma.

Con tale somma di attribuzioni nelle sue mani, infatti, ha il modo di spianare la strada alla dittatura, come afferma e teme lo stesso onorevole Orlando, che indubbiamente è il più alto, il più autorevole tecnico di questa Assemblea nel campo costituzionale, ed è l’espressione più schietta della corrente liberale.

L’onorevole Nitti, l’altro giorno, in sede di discussione dell’articolo 86 per la designazione del Presidente del Consiglio, si riferiva a quella che è la pratica in alcuni paesi a regime parlamentare; e cioè il Presidente è l’uomo che meglio rappresenta ed esprime l’opinione pubblica in un dato momento e raccoglie la fiducia generale; è la persona più indicata a dirigere la politica, in una determinata situazione.

Ma, in tutti i paesi, non c’è nessuna formula costituzionale che attribuisca dei particolari poteri al Capo del Governo, al Presidente del Consiglio, il quale potrà per suo prestigio personale, per circostanze particolari esistenti nella Nazione, porre il suo sigillo sulla politica generale. Tutti si augurano che possano dalle assemblee popolari esprimersi tanti Cavour, ma non possiamo assolutamente concepire che vi siano dei Cavour per legge, per testo costituzionale; perché, in fondo, quando si attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di dirigere la politica generale del Governo, si ammette che l’indirizzo politico possa essere dato dal Presidente del Consiglio e non più dal Consiglio dei Ministri, nel suo insieme, nel suo complesso, com’è necessario, se non si vuole uscire dal binario del sistema democratico, parlamentare, e mettersi su un altro terreno.

Non è il caso, a quest’ora, di entrare in tanti dettagli sull’argomento. Ma poiché, in sede di discussione dell’articolo 86, è stata richiamata la pratica per sostenere la tesi della prevalenza del premier inglese, c’è qui da ricordare un fatto estremamente semplice. È vero che in Inghilterra il Primo Ministro ha un particolare rilievo: però questo rilievo al Primo Ministro, in Inghilterra, non deriva dalla lettera e neppure dallo spirito della Costituzione. È una questione di fatto; basato su elementi che, fuori del Regno Unito, non esistono al riguardo, e non si possono temere smentite.

Fin dal tempo di Pitt che cosa è avvenuto? È avvenuto che il Primo Ministro, cioè colui che praticamente dà la sua impronta a tutta la politica, colui che dirige il Gabinetto e dirige il lavoro legislativo, è l’uomo più popolare, per essere veramente il Capo di un partito, che, di un determinato periodo storico ha la reale maggioranza nel Paese. Questo accade in Inghilterra dove è sempre esistito il sistema dei due poteri dei Wighs e dei Tories, dei conservatori, e dei liberali; dei conservatori e dei laburisti. Noi qui agiamo in un clima storico completamente diverso, con forze politiche frazionate. Ci auguriamo che si possa giungere ad una situazione che divida il Paese in due forze politiche. (Commenti).

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Proprio no.

LA ROCCA. Ed allora è proprio il caso di pensare anche a questo. Ma oggi noi dobbiamo tener conto di quella che è la realtà concreta.

In Inghilterra il Primo Ministro ha l’autorità che esercita non alla stregua del testo della Costituzione, ma per il fatto che il Primo Ministro è il Leader, cioè il Capo del Partito della maggioranza nel Paese e nel Parlamento; e tutti sanno, e qui non è il caso di ricordare, che il Gabinetto inglese è veramente il Comitato, l’espressione schietta della volontà della maggioranza parlamentare. Perciò i poteri, attribuiti concretamente al Primo Ministro in Inghilterra, nascono dal fatto che il Primo Ministro ha un suo rilievo, ha una sua personalità, ha una sua autorità che gli deriva dalla situazione politica particolare. In Italia, allo stato delle cose, non è ammissibile che il Primo Ministro abbia un suo ruolo distinto, in forza di una legge costituzionale. Abbiamo già troppo concesso, consacrando un articolo, nel testo della Costituzione, alla figura del Presidente del Consiglio. Questo non esiste in nessuna Costituzione. Noi rischiamo di fare del Presidente del Consiglio un uomo a cavallo, una statua equestre, alla stregua della legge fondamentale dello Stato. È giusto che egli coordini l’attività dei vari Dicasteri. Ma affermare che il Presidente del Consiglio dirige, cioè è veramente la leva, è il timone, è il motore di tutto il Gabinetto, che dà la sua impronta, la sua fisonomia alla politica generale del Governo, cioè all’indirizzo politico generale del Paese, a me pare che significhi attribuire al Presidente un potere troppo grande, un potere tale da consentirgli di prendere e seguire una sua strada, pure se in contrasto con altri membri del Gabinetto. Ed alla luce dell’esperienza pratica che abbiamo compiuto, credo che non sia il caso di creare le premesse politiche della rinascita di un bonapartismo in Italia. (Applausi a sinistra – Commenti al centro).

PRESIDENTE. L’onorevole Clerici ha presentato il seguente emendamento:

«Al terzo comma, dopo le parole: e l’organizzazione dei Ministeri, aggiungere le seguenti: e può stabilire un Consiglio di Gabinetto formato da alcuni Ministri».

Ha facoltà di svolgerlo.

CLERICI. Il mio emendamento non ha altro scopo che quello di dare un valore costituzionale ad un istituto che non è né nella prassi costituzionale italiana, né soprattutto in quella di molti altri Paesi. Quando i Ministeri diventano, non direi pletorici ma, per necessità di cose, formati da un numero sempre più notevole di Ministri, spontaneamente, specialmente in momenti gravi ed importanti, si impone la necessità di istituire un Comitato ridotto e riservato a quelli che sono i Ministri principali, cioè a coloro che hanno non solo una responsabilità amministrativa notevole, ma altresì una prevalente responsabilità politica. In Inghilterra, ormai da molti decenni, accanto al Ministero, che è formato da diecine di Ministri, alcuni dei quali con funzioni antiquate, funziona un Consiglio o Gabinetto, che non è stabilito preventivamente secondo la importanza e la natura dei Dicasteri, formato dai più autorevoli rappresentanti delle correnti che esistono anche in un partito e in un governo di partito e dai più autorevoli personaggi del Governo, e cioè il Presidente del Consiglio, il Ministro degli esteri, e il Cancelliere dello Scacchiere, presso a poco il nostro Ministro del Tesoro, che in Inghilterra ha notevole importanza, ed è il secondo Ministro, il capo economico del Ministero, quasi quello che nel Ministero attuale nostro è il Vice Presidente Einaudi. Vi sono a volte altri Ministri, spesso a titolo personale.

Durante l’altra guerra, 1915-18, tanto in Inghilterra, quanto in Francia, quanto in Italia, quanto in Belgio, ed in altri Stati minori, naturalmente per le necessità belliche, sorsero questi comitati ristretti di Ministri, i quali avevano in realtà una prevalenza politica verso i loro colleghi. Ed anche da noi, dopo Salerno, finché è durata l’esarchia, e poi ancora col secondo Ministero De Gasperi, dopo il 2 di giugno, funzionò un Consiglio di Gabinetto il quale, se non vado errato, delibava le principali questioni e dirigeva la politica del Ministero nelle materie più importanti. Basterebbe ricordare la serie delle decisioni e dei decreti, che hanno formato il mezzo di trapasso, così felice, dalla Monarchia alla Repubblica. Dopo era formato dal rappresentante principale di ciascuno dei sei partiti e poi dei tre partiti. Ora, questo istituto, a mio avviso, potrà essere assai fecondo per l’avvenire, anche perché, io penso, che, anziché diminuire, il numero dei Ministri andrà aumentando. È la vita moderna che si complica; e la vita politica, che della prima non è che il riflesso e la sintesi, non può non complicarsi a sua volta. I Ministri dell’epoca del 1848 e del Risorgimento erano 7 o 8. I Ministri dei primi Parlamenti francesi di Luigi XVIII e di Carlo X da cinque e sei. I Ministri nel Seicento si riducevano a 4-5 personaggi intorno al Re.

Però è da chiedersi, e lo chiedo soprattutto ai numerosi onorevoli colleghi che hanno seduto nei vari Ministeri, se è opportuno che la tavola ministeriale si allunghi sempre di più; se questo è efficiente agli effetti di governare, agli effetti di non perdere eccessivo tempo nelle deliberazioni; se è utile ed indispensabile che in tutte le deliberazioni, Ministri, i quali pure hanno grande rilevanza amministrativa, abbiano a sedere sempre con gli altri, o se non sia invece forse auspicabile che i Ministri principali abbiano a formare un più ristretto ed agile comitato permanente per le questioni più importanti di vera rilevanza e sostanza politica.

A questo vuole tendere il mio emendamento, il quale altro non stabilisce se non la facoltà per le leggi future di organizzare un Consiglio di Gabinetto, formato da alcuni Ministri di una frase generica, ma che dà la possibilità di sorgere a questo nuovo istituto, o per dir meglio, lo istituisce e consacra costituzionalmente; giacché io ritengo che di questo istituto, che dovrebbe avere un carattere permanente e, quindi, distinguersi da altri Comitati, suggeriti man mano da ragioni particolari e contingenti, come attualmente è il Comitato Italiano della Ricostruzione, venga fatto un cenno nella nostra Costituzione. Perché questo? Perché in realtà non è soltanto un istituto di carattere amministrativo, al quale le leggi che regolano i Ministeri, provvedano opportunamente, direi naturalmente, ma è anche un istituto che ha riflessi costituzionali, in quanto modifica e persino abroga il principio della parità dei Ministri tra loro, e stabilisce fra i membri di un Governo una posizione per alcuni, che non direi di privilegio, ma per la quale di certo essi collegialmente divengono primi inter pares, caratteristica una volta soltanto del Presidente del Consiglio.

Ritengo cioè che, dato che facciamo una Costituzione che speriamo duri parecchi decenni, sia opportuno inserirvi questo accenno specifico a un istituto, che probabilmente andrà sviluppandosi secondo i bisogni e le necessità future.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Carpano Maglioli, Targetti, Costa, Giacometti e Fedeli Aldo hanno presentato i seguenti emendamenti:

«Al primo comma dell’articolo 89 sopprimere le parole: e ne è responsabile».

«Sopprimere, pure, la parola: promuovendo».

«Al terzo comma, alle parole: della Presidenza del Consiglio, sostituire le altre: del Consiglio dei Ministri».

«Sopprimere le parole: e l’organizzazione».

L’onorevole Carpano Maglioli ha facoltà di svolgere l’emendamento.

CARPANO MAGLIOLI. Proponiamo che al primo comma, dove si dice «Il primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile» si sopprima la dizione «e ne è responsabile».

Ciò perché prima di tutto la responsabilità è dell’intero Governo e non solo del Primo Ministro; secondariamente, perché è in contrasto con quanto è disposto nel secondo comma, dove si legge: «I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro dicasteri». Perciò ci sembra opportuno, anche per togliere questa caratteristica di Primo Ministro che ci ricorda una figura certo non simpatica, di sopprimere la dizione: «e ne è responsabile».

Pensiamo sia opportuno anche sopprimere il «promuovendo», perché pensiamo che ogni Ministro debba avere una certa libertà in materia di attività politica; ed il Presidente del Consiglio dovrà coordinare questa attività al fine di avere il massimo rendimento nella direzione della cosa pubblica.

Infine, al terzo comma, dove dice «La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio» vogliamo sostituire «del Consiglio dei Ministri»: perché non vogliamo né un solo Ministero, né un Primo Ministro, né una Presidenza del Consiglio; ma che il Presidente del Consiglio sia un primus inter pares.

Chiediamo di sopprimere la parola «organizzazione», sempre al terzo comma, dove si legge «e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri». Ogni Ministro deve avere la libertà di organizzare i proprî dicasteri seguendo le linee generali programmate, ma deve poter dare una impronta propria, pur coordinata sempre con gli altri Ministeri, all’azione di direzione del Presidente del Consiglio.

FUSCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI. Desidero intervenire nella discussione di questo articolo, specialmente per rilevare che l’articolo 89 non è una novità nel nostro ordinamento costituzionale. Le attribuzioni ed i compiti del Presidente del Consiglio non derivano nella nostra tradizione legislativa parlamentare dalla legge fascista «sul Capo del Governo», ma risalgono ad un periodo molto più lontano, risalgono cioè alla legge, anzi al decreto del 14 novembre 1901, n. 466, col quale si stabilivano quali fossero le competenze, le responsabilità ed i poteri che aveva il Presidente del Consiglio dei Ministri nel passato regime monarchico. È bene ricordare che la figura del Presidente del Consiglio in quel decreto fu stabilita in una maniera molto precisa e molto chiara, che – direi – era più specificata di quanto non sia nell’articolo 89 che stiamo discutendo. Il Presidente del Consiglio aveva, per questo decreto, un potere di controllo ed un potere di rappresentanza di tutto il Gabinetto e l’articolo 6 precisava in una maniera chiara ed esplicita che il «Presidente del Consiglio» doveva mantenere l’unità – come dice il nostro articolo 89 – di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Ministeri e doveva curare l’adempimento degli impegni presi dal Governo nelle sue relazioni col Parlamento e nelle manifestazioni fatte al Paese. Il Presidente del Consiglio presentava al Parlamento i disegni di legge che riguardavano l’amministrazione generale dello Stato ed aveva diritto di chiedere ai Ministri l’elenco dei decreti reali che si portavano alla firma; ciascun Ministro doveva comunicarne la nota preventivamente al Presidente del Consiglio; il Presidente del Consiglio aveva diritto di non mettere all’ordine del giorno determinate pratiche e determinate trattazioni di affari.

Quindi vi era un rapporto di subordinazione dei Ministri rispetto al Presidente del Consiglio: questo per precise disposizioni di questo decreto che fu sempre applicato senza attenuazioni.

La responsabilità politica di fronte alle Camere era sì del Governo nel suo complesso, ma la responsabilità specifica di questo indirizzo era riservata di fatto ed anche, direi, di diritto, per disposizione specifica, al Presidente del Consiglio.

Ora, io non voglio tediare l’Assemblea con osservazioni che sarebbero fuori luogo in questo momento, ma mi sembra che quando l’onorevole La Rocca, nel proporre il suo emendamento, dichiara che «il Presidente del Consiglio è responsabile» ma non «dirige» la politica del Governo, cada in una palese contraddizione, perché non si comprende come si possa concretare una responsabilità qualsiasi in colui che non ha la facoltà di dirigere. Se il Presidente del Consiglio non ha la facoltà di dirigere, di coordinare e di mantenere l’indirizzo politico e le direttive politiche del suo Ministero, quale responsabilità gli si potrebbe attribuire? Quindi se si ammette la responsabilità, come afferma l’onorevole La Rocca, si deve anche ammettere la potestà di dirigere e di mantenere l’unità dell’indirizzo politico.

Gli onorevoli colleghi socialisti mi pare che propongano emendamenti diversi dalla posizione assunta dall’onorevole La Rocca. Ed a questo riguardo trovo che è pure contradittorio il loro emendamento: essi vorrebbero che il Presidente dirigesse la politica generale e non ne fosse responsabile. Qui si invertono i termini: ma come si può pretendere che si diriga e che non si sia nel tempo stesso responsabile?

CARPANO MAGLIOLI. Il decreto del 1901 non parla affatto della responsabilità del primo Ministro.

FUSCHINI. Non è esatto, onorevole Carpano. Se deve mantenere l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo, vuol dire che egli dirige il Gabinetto e ne è quindi il maggior responsabile. Anche quando si fa riferimento alla teoria del primo fra eguali, si deve sempre riconoscere che si chiama primo colui che è più responsabile degli altri, altrimenti anche questa frase primus inter pares non avrebbe significato se non si volesse dire che il primo è responsabile prima di tutti gli altri. Il singolo Ministro è responsabile dell’amministrazione che egli dirige sotto l’osservanza delle direttive del Presidente, e quando un Ministro singolo è colpito dalla sfiducia del Parlamento, voi potete ben comprendere che non è ferito nel suo prestigio soltanto il singolo Ministro, ma indirettamente un po’ tutto il Ministero.

Mi sia consentito poi di fare una osservazione molto semplice a proposito dell’emendamento proposto dall’onorevole Carpano al terzo comma. L’onorevole Carpano propone che il numero e l’organizzazione dei Ministeri deve essere stabilito per legge. Ora, se il numero dei Ministeri deve essere stabilito per legge, non capisco per quale ragione la Presidenza del Consiglio non dovrebbe costituirsi in un Ministero. L’onorevole Carpano, che è stato Sottosegretario, e simpatico Sottosegretario, al Ministero dell’interno, avrà facilmente capito e compreso quale somma di servizi oggi sia attribuita alla Presidenza del Consiglio. Ora, questi servizi debbono avere un loro ordinamento burocratico e una loro direzione organica come tutti gli altri servizi che compongono i diversi Ministeri.

In conclusione, ritengo che tanto l’emendamento dell’onorevole La Rocca come quello dell’onorevole Carpano non possano essere accolti dall’Assemblea. Aderisco quindi completamente alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. L’onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

TOSATO. La Commissione non può accettare nessuno dei tre emendamenti che sono stati presentati relativamente all’articolo 89. L’emendamento dell’onorevole La Rocca e quello dell’onorevole Carpano sembra a noi che si elidano a vicenda. Secondo l’emendamento dell’onorevole La Rocca, il primo comma dovrebbe ridursi alla affermazione generale che il Presidente del Consiglio è responsabile della politica del Governo.

Ora, veramente, questa formulazione non è tale da rispondere alle esigenze cui l’onorevole La Rocca si riferiva. Se noi ci fermassimo ad una considerazione così generica, della responsabilità del Presidente del Consiglio per la politica generale del Governo, probabilmente, anzi certamente, i poteri del Presidente del Consiglio risulterebbero più ampi di quanto non risultino dal testo presentato dalla Commissione, la quale, sì, indica e stabilisce alcuni poteri derivanti dalla responsabilità del Presidente del Consiglio, ma, fissandoli, al tempo stesso li limita.

Per quanto riguarda l’emendamento presentato dall’onorevole Carpano, anche questo emendamento non trova concorde la Commissione. In un certo senso è un emendamento anche questo un po’ contradittorio. Secondo l’onorevole Carpano, l’articolo 89 dovrebbe limitarsi a stabilire che il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo, sopprimendo la frase: «e ne è responsabile».

L’onorevole Carpano sostiene che questo inciso del progetto è superfluo perché il secondo comma stabilisce chiaramente che i Ministri sono corresponsabili degli atti del Consiglio dei Ministri; ma la verità è che se fosse tolto quell’inciso, e restasse solo l’affermazione del secondo comma, per cui i Ministri sono collegialmente responsabili degli atti del Consiglio dei Ministri, la posizione del Primo Ministro sarebbe completamente svuotata di ogni significato. La conclusione sarebbe questa: che il Primo Ministro dirige e coordina la politica generale del Governo col concorso e col consenso di tutti i Ministri collegialmente responsabili; cosicché la politica del Governo dovrebbe essere diretta totalmente ed esclusivamente dal Consiglio dei Ministri. Per tal modo si affermerebbe una concezione diversa da quella prevalsa nel testo del progetto.

D’altra parte io non comprendo bene le preoccupazioni che sono derivate da questa proposta di emendamento, vero è che è dato al Primo Ministro il potere di dirigere la politica generale del Governo, ma se il secondo comma dell’articolo 89 stabilisce che i Ministri rispondono collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, è evidente che questa responsabilità collettiva dei Ministri in Consiglio dei Ministri implica una necessaria adesione dei Ministri stessi alla politica generale del Presidente del Consiglio, e quindi sostanzialmente una limitazione dei poteri del Presidente del Consiglio: perciò io credo non ci sia ragione di preoccupazione, in quanto i poteri del Presidente del Consiglio non sono così assoluti ed esclusivi, come potrebbe sembrare a prima vista. Ma la figura del Presidente del Consiglio è un’esigenza e un fatto che non si può e non si deve eliminare. È il Presidente del Consiglio che dà tono e fisionomia al Governo; è il Presidente che imprime l’indirizzo fondamentale al Ministero; è il Presidente del Consiglio che mantiene l’unità di indirizzo, che promuove e coordina, nell’armonica generale intesa dei suoi collaboratori, l’attività dei Ministri, individualmente e in Consiglio dei Ministri. La formula proposta dalla Commissione vuol essere l’espressione di un necessario equilibrio ponderato, al fine di assicurare l’unità organica del Governo.

La Commissione non può neppure accogliere la proposta di emendamento presentata dall’onorevole Carpano Maglioli relativamente al terzo comma. L’onorevole Carpano Maglioli propone di specificare che l’ordinamento rinviato alla legge deve riferirsi non già genericamente alla Presidenza del Consiglio, ma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Orbene: o si tratta di una precisazione di carattere meramente formale, e allora essa mi sembra del tutto superflua; o si tratta invece di una precisazione che vuole avere un intendimento sostanziale, quello di attenuare la figura del Presidente del Consiglio, e allora è inaccettabile, in quanto è evidente che l’organizzazione della Presidenza del Consiglio non può riguardare soltanto ciò che si riferisce al Consiglio dei Ministri in senso stretto. La Presidenza del Consiglio ha compiti più vasti, che non attengono soltanto all’attività del Consiglio.

Così pure la Commissione non può accettare l’eliminazione della parola «organizzazione», suggerita pure dall’onorevole Carpano. L’organizzazione del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri sfugge alla potestà regolamentare di competenza propria dell’esecutivo; si tratta di organi di primaria importanza costituzionale il cui regolamento non può essere rilasciato al Governo. È da ricordare d’altra parte che nella prima parte della Costituzione abbiamo fissato una norma di grande portata. Abbiamo stabilito il principio generale della responsabilità diretta dei pubblici funzionarî. È pertanto necessario che in questa materia intervenga assolutamente una legge. Si intende che questa legge non distruggerà una certa potestà dei Ministri di ordinare, in certo modo, gli uffici dipendenti: ma purché ciò avvenga sempre nell’ambito di binari fondamentali stabiliti dalla legge. Ripeto che siamo in sede costituzionale e non in sede regolamentare.

La Commissione non può neppure accogliere l’emendamento presentato dall’onorevole Clerici, il quale suggerisce una formula in base alla quale dovrebbe essere esplicitamente accordata al Presidente del Consiglio la facoltà di stabilire un Consiglio di Gabinetto formato da alcuni Ministri. La proposta non sembra accettabile: essa è superflua o contrastante col principio della determinazione legislativa del numero e dell’ordinamento dei Ministeri. E superflua in quanto il Presidente del Consiglio può sempre istituire, a dati scopi, comitati ristretti di Ministri; è contradittoria al principio indicato, in quanto il numero dei Ministri è fissato per legge, e tutti i Ministri fanno parte del Consiglio. D’altra parte: a che serve una norma che consenta al Presidente di costituire nell’ambito del Consiglio un più ristretto Gabinetto? Essa avrebbe giustificazione in quanto si determinassero le funzioni e i rapporti del Gabinetto col Consiglio e con i singoli Ministri. Il collega onorevole Clerici pensa all’esempio inglese. Ma appunto l’esempio inglese è il risultato di circostanze varie, e per quanto sia entrato ormai fra le istituzioni costituzionali, circa la sua composizione e i suoi compiti rimane un’ampia discrezionalità al Primo Ministro.

In Italia non abbiamo né la tradizione né l’esperienza che consenta di dettare in proposito norme di un qualche contenuto.

Per queste ragioni vorrei consigliare l’onorevole Clerici di non insistere sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di emendamenti se vi insistono. Onorevole La Rocca, lei mantiene il suo emendamento?

LA ROCCA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Clerici?

CLERICI. Date le ragioni esposte dall’onorevole Tosato, ritiro il mio emendamento e lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Carpano Maglioli?

CARPANO MAGLIOLI. Mantengo solo quello relativo a! primo comma, soppressivo delle parole «e ne è responsabile».

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora alle votazioni.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Noi chiediamo che l’articolo sia posto in votazione per divisione, e cioè separando la prima parte che dice: «Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile», dalla seconda parte, costituita dal periodo successivo.

Chiediamo questa divisione perché siamo dell’opinione – ed è questa la ragione per la quale abbiamo ritirato l’emendamento che si riferiva alla soppressione della parola «promuovendo» – che sarebbe opportuno sopprimere tutta la seconda parte che comincia dalle parole: «mantiene» e finisce con le parole «dei Ministri». A questo proposito noi ci riportiamo anche a quello che ci ha ricordato l’onorevole Fuschini con la sua specifica competenza in materia; ci riportiamo, cioè, alle disposizioni della legge che regola il Consiglio dei Ministri (legge, se non erro, del 1901) e osserviamo che questa legge, questo decreto reale diceva che il Presidente del Consiglio mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo di tutto il Ministero. (L’Assemblea vede che vi è corrispondenza esatta con la formula proposta dal testo della Commissione). Allora noi diciamo: fino a che si tratta di ripetere una formula, una norma che è nel decreto reale relativo al Consiglio dei Ministri, si fa una cosa evidentemente fuori posto.

PERASSI. Perché?

TARGETTI. Perché la considerazione che fa parte di questo decreto dimostra come non sia materia costituzionale, tant’è che vi sono molte Costituzioni che non ne fanno parola.

Poi si aggiunge quello che a noi dispiace, cioè «promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri». Perché? Perché in linea di fatto si intende che debba accadere e sia accaduto che vi sia stata una certa opera di propulsione e di coordinamento da parte del Presidente del Consiglio, il quale, forse, necessariamente è portato ad esercitare. Ma trasformando una situazione di fatto in una situazione giuridica, in una situazione di diritto, si accentua il significato della cosa stessa.

Questa non è una mia semplice osservazione. Uno studioso che si è occupato di queste nostre proposte ha osservato a questo proposito che in questa dizione vi era, si risentiva un po’ il ricordo della figura del primo Ministro dell’epoca fascista; perché questo studioso osservava che in realtà, nella pratica della nostra vita politica prima del fascismo, il Presidente del Consiglio ha avuto sì una posizione di preminenza, ma in realtà è stato sempre il suo Ministero, il suo Governo, che ha rappresentato un determinato indirizzo, tanto che si sono avuti casi in cui il Ministero prendeva nome non solo dal Presidente del Consiglio ma anche da qualche Ministro. Ricordo ai più anziani il Gabinetto Zanardelli-Giolitti, ai meno anziani il Gabinetto Sonnino-Salandra. Questo per dire che nella pratica il Presidente del Consiglio non era quello che da sé solo dava, il colorito al Ministero, ma vi erano casi in cui questo tono, questo colorito veniva dato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli interni. Ed in genere il colore era dato dall’insieme del Ministero. Questa figura del Presidente del Consiglio noi vorremmo che fosse mantenuta nell’Italia repubblicana invece di porre il Presidente del Consiglio in una posizione di assoluta preminenza che lo fa un po’ assomigliare al Primo Ministro di così infausta memoria.

Tanto meno noi concordiamo con quanto ha detto l’onorevole Fuschini che per la nomina fatta sopra sua proposta i Ministri fossero quasi in uno stato di subordinazione rispetto al Presidente del Consiglio.

TOSATO. Non è subordinazione.

TARGETTI. D’accordo, tutt’altro che subordinazione. Per queste considerazioni, affrettatamente esposte, proponiamo la soppressione del secondo periodo dell’articolo.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Farò una brevissima dichiarazione di voto, pur riconoscendo alle osservazioni fatte dal collega onorevole Targetti rispetto al loro contenuto storico, un fondamento di verità. Ma, appunto perché le sue osservazioni hanno carattere solamente storico, mi pare che non siano conciliabili con la realtà del momento presente, realtà che ad un certo punto è incompatibile con l’emendamento proposto dall’onorevole La Rocca.

In sostanza nessuno meglio di me sarebbe felicissimo se noi potessimo avere un Presidente del Consiglio che lasciasse ai suoi Ministri il compito di fare quel che vogliono e se ne potesse andare a spasso dalla mattina alla sera. Vuol dire che lo Stato non si occuperebbe più d’altro che di quelli che erano i suoi compiti secondo la concezione del vecchio Stato liberale.

Ma noi abbiamo fatto una Costituzione in cui abbiamo imposto allo Stato tanti di quegli obblighi, per cui deve provvedere dall’assistenza ai lattanti negli stabilimenti dove vi sono gestanti od altro, al latifondo, all’organizzazione dell’industria e dei trasporti, per cui quel Governo che verrà da domani in poi dovrà provvedere a centomila cose che richiederanno un’unità strettissima di indirizzo e l’obbligo del Capo del Governo di esercitare un’effettiva direzione politica di tutti i rami del Ministero.

Ecco perché, pur riconoscendo nelle osservazioni dell’onorevole Targetti qualcosa che mi ricorda i bei tempi antichi e che ho letto sui libri (Interruzione del deputato Targetti) …e allora, onorevole Targetti, che tutti e due abbiamo letto sui libri; credo che il testo della Commissione risponda meglio alle caratteristiche del Governo che noi dovremo formare dal 1948 in poi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che anche il primo periodo del primo comma dell’articolo 89 dovrà essere votato in due parti distinte. Infatti vi è l’emendamento dell’onorevole Carpano, a tenore del quale bisogna sopprimere le parole: «e ne è responsabile». E pertanto faremo una prima votazione su questa frase: «Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo»; successivamente su quest’altra frase: «e ne è responsabile»; ed infine voteremo il secondo periodo di questo primo comma.

Pongo quindi in votazione la prima parte del primo comma:

«Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo».

(È approvata).

Pongo ora in votazione le parole:

«e ne è responsabile»

delle quali l’onorevole Carpano Maglioli ha chiesto la soppressione.

(Dopo prova e controprova, sono approvate).

Passiamo al secondo periodo del primo comma:

«Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri».

Ricordo che l’onorevole Targetti ha proposto di sopprimere questo secondo periodo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

«I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro Dicasteri»

TOSATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO. La Commissione sostituisce la parola: «personalmente» con l’altra: «individualmente».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il secondo comma testé letto, con la modifica di forma proposta dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

«La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri».

(È approvato).

L’articolo 89 risulta pertanto votato nel testo proposto dalla Commissione, salvo la modificazione apportatavi dalla stessa all’ultimo momento, sostituendo la parola: «individualmente» all’altra: «personalmente».

Passiamo all’articolo 90. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«Il Primo Ministro ed i Ministri possono essere messi in istato d’accusa dalle due Camere per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni».

TOSATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO. La Commissione propone direttamente due emendamenti a questo articolo. Anzitutto: sostituire al «Primo Ministro», il «Presidente del Consiglio dei Ministri», secondo la terminologia accolta dall’Assemblea; alle parole «possono essere messi», sostituire le parole «sono messi», secondo la formula già usata per il Presidente della Repubblica. E infine, alle parole «dalle due Camere per atti compiuti» sostituire: «dal Parlamento per reati commessi».

PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura del nuovo testo, quale risulta dopo le proposte della Commissione:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono messi in istato di accusa dal Parlamento per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni».

A questo articolo l’onorevole Corsanego, aveva proposto il seguente emendamento:

«Alle parole: essere messi in stato di accusa dalle due Camere, sostituire le parole: essere messi in stato di accusa da ciascuna delle due Camere».

Analogo emendamento aveva presentato l’onorevole Bettiol.

Questi emendamenti sono però integralmente accolti nel nuovo testo formulato dalla Commissione.

MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO PIETRO. Nel testo è detto che per la messa in istato di accusa del Presidente del Consiglio e dei Ministri occorre la decisione dell’una e dell’altra Camera. Io credo invece che basterebbe una delle due Camere e quindi propongo la seguente formulazione:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri possono essere messi in istato di accusa da ciascuna delle due Camere per i reati compiuti nell’esercizio delle loro funzioni».

Se si tratta di un reato non c’è motivo che alla denuncia si arrivi solo attraverso la deliberazione di entrambe le Camere.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento presentato nel corso della discussione, domando se è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il nuovo testo dell’articolo 90 proposto dalla Commissione, di cui do ancora una volta lettura:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono messi in istato di accusa dal Parlamento per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni».

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti aggiuntivi.

L’onorevole Romano ha proposto due articoli aggiuntivi. Il primo (art. 90-bis) è del seguente tenore:

«Il Governo non può battere moneta senza la previa autorizzazione del Parlamento».

L’onorevole Romano ha facoltà di svolgerlo.

ROMANO. Pare che l’articolo aggiuntivo proposto sia stato appreso da qualcuno come una stranezza; ebbene, penso che non vi sia nulla di strano giacché una norma consimile è esistita anche in Inghilterra. Ho voluto appositamente controllare un commento della Costituzione inglese in modo da essere sicuro del precedente costituzionale.

Per illustrare l’emendamento aggiuntivo proposto, ritengo necessario richiamare i precedenti legislativi riguardanti gli istituti di emissione. La legge fondamentale, che regolava i tre istituti di emissione, cioè Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia, legge che in gran parte regge tuttora l’unico istituto di emissione, è quella del 10 agosto 1943, n. 449, che fu detta di riordinamento degli istituti di emissione.

Insieme con varie modificazioni successive essa venne fusa in un primo testo unico del 1900 approvato con regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, ed in un secondo testo unico del 1910, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Modificazioni di capitale importanza del testo unico del 1910 si ebbero col regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377, decreto col quale furono sanzionati gli accordi conclusi il 5 maggio 1928 tra il Tesoro e la Banca d’Italia. Altre modificazioni pur esse importanti si ebbero nel 1935 in ordine alla circolazione dei biglietti. In ultimo vi è stato il decreto di riforma bancaria del 1936 per effetto del quale, oltre ad essere state mutate la figura giuridica e la costituzione della Banca d’Italia, nuove norme sono state stabilite nei riguardi del suo ordinamento, delle sue operazioni e delle sue funzioni.

Nell’articolo primo del decreto del giugno 1928 si legge: «Saranno presi accordi tra il Ministero delle finanze e la Banca d’Italia per evitare aumenti di circolazione negli stessi margini risultanti dal rapporto proporzionale considerato nell’articolo 4 del regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325».

Quindi l’istituto unico di emissione, supremo regolatore del mercato, ha il dovere di mantenere la circolazione dei propri biglietti in determinati limiti e di non accrescerla in modo non rispondente al migliore andamento del mercato monetario.

In tal maniera il limite della circolazione effettiva rimaneva affidato alla prudenza dell’istituto di emissione, che doveva tener conto del mercato monetario e della riserva, che veniva distinta in ordinaria e straordinaria. Questo sistema fu temporaneamente modificato nel 1935, disponendosi la sospensione in linea provvisoria ed eccezionale dell’obbligo della riserva (regio decreto-legge 21 luglio 1935, n. 1293, e regio decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1647).

Col sistema fino ad oggi adottato siamo venuti a trovarci nella condizione di non conoscere il volume della massa circolante, anche perché, dopo l’invasione del nostro territorio, hanno funzionato più torchi in Italia: quello italiano, quello tedesco e quello americano. Altra confusione è stata originata dall’abbandono delle nostre intendenze in Jugoslavia e in Africa.

Penso che sia venuto il momento di tenere una buona volta conto che a parità di circolazione e di volume di merci le variazioni dei prezzi sono proporzionate a quelle della quantità di moneta.

Tutto ciò mi ha indotto, col conforto del precedente avanti accennato, a proporre una norma che possa costituire un freno alla circolazione cartacea. Nell’emissione della moneta il legislatore deve preoccuparsi di costringere il Governo ad una condotta seria. La carta moneta è un credito, fonte di questo credito è la fiducia. Le industrie, l’agricoltura ed il commercio ruotano intorno a questa fiducia.

La vita di questa fondamentale attività dell’uomo si svolge appunto in quel complesso di operazioni che avvengono attraverso le banche, le quali sono diventate tanti sistemi planetari ruotanti intorno a quegli astri di fiducia che sono le banche di emissione. Lasciare incontrollata l’emissione di carta moneta significa lasciare aperto il varco a pericoli diversi. Quando un Governo intende preparare una guerra fa prima girare il torchio e con la carta-moneta mette in moto gli alti forni. Allo stesso espediente ricorre quando vuole attuare un protezionismo industriale.

Il Parlamento, rimasto estraneo a questi atti, che incidono nella vita del Paese, viene a trovarsi in un secondo tempo di fronte al fatto compiuto. Penso quindi che sia doveroso controllare l’emissione della carta moneta, giacché la fiducia nella moneta è in rapporto alla condotta più o meno seria del Governo. Controllare questa condotta è dovere dei Parlamenti.

Oggi prevale la tendenza a tutto controllare, anche quando il controllo costituisce un intralcio.

Invece per l’emissione della moneta ci si rimette alla prudenza dell’istituto di emissione.

Se la moneta rappresenta in qualche modo la fiducia che si può riporre in un popolo, questo ha il diritto ed il dovere di vigilare e controllare a mezzo dei suoi rappresentanti la nascita della moneta, strumento onnipotente ed onnipresente della vita economica del Paese. (Commenti).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull’articolo aggiuntivo 90-bis proposto dall’onorevole Romano.

TOSATO. La Commissione non può accettare questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L’onorevole Romano ha proposto inoltre un articolo aggiuntivo 90-ter del seguente tenore:

«Durante la stessa legislatura nessun membro del Parlamento può essere chiamato più di una volta a far parte del Governo.

«Tale divieto è limitato a due terzi dei membri del Governo».

Ha facoltà di svolgerlo.

ROMANO. Lo scopo del mio articolo aggiuntivo era di ravvivare la legge della circolazione dell’élite, di quella circolazione che mira appunto a formare la classe dirigente del Paese e ad impedire il formarsi del «feudo politico», come lo chiamava Gaetano Mosca, feudo alle volte più preoccupante di quello terriero; ma, vista la temperatura dell’Assemblea, ritiro la mia proposta. (Commenti prolungati).

Questi commenti denotano in chi li fa una mancanza di riguardo e quelli fatti alla mia proposta precedente, sul controllo parlamentare delle emissioni monetarie, dimostrano che alcuni non hanno compreso l’importanza del problema. (Commenti). Questa è un’offesa che si fa al Paese. (Commenti).

PRESIDENTE. Onorevole Romano, le ho permesso di esprimere alcune parole di protesta, ma la prego di contenersi.

ROMANO. Nessuno di coloro che hanno dimostrato di non comprendere la serietà del problema può affermare che il Paese non desideri un controllo parlamentare sulle emissioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla Sezione II del Titolo III: La Pubblica Amministrazione. Per questa sera occorrerebbe deliberare in merito all’articolo 91. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

«Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

«I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

«I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è quello dell’onorevole Corbino, tendente a sopprimerlo.

L’onorevole Corbino ha facoltà di svolgere l’emendamento.

CORBINO. Ho proposto la soppressione di tutto l’articolo per non presentare una serie di emendamenti che per essere illustrati avrebbero fatto perdere molto tempo all’Assemblea. Ho l’impressione che questo articolo contenga alcune norme completamente superflue. Qualcuna potrebbe restare, qualche altra potrebbe essere trasferita più opportunamente ad altri articoli già approvati. Ma in fondo, tutto o quasi l’articolo potrebbe essere soppresso. Se tuttavia l’Assemblea decide di esaminare i singoli capoversi, vedremo quello che si può salvare. Sin d’ora vorrei raccomandare alla Commissione di spostare all’articolo 62 l’ultimo capoverso, perché credo che sarebbe meglio collocare la relativa disposizione insieme con quella che determina i casi di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Colitto, tendente a sostituire l’intero articolo 91 con il seguente:

«L’organizzazione dell’Amministrazione centrale e di quella locale è regolata dalla legge».

Ma l’onorevole Colitto non è presente.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Faccio mio, come subordinato a quello soppressivo da me proposto, l’emendamento Colitto, con il quale la materia dell’articolo 91 sarebbe riassunta in una formula assai breve.

PRESIDENTE. Sta bene. Seguono due emendamenti degli onorevoli Numeroso e Bettiol, del seguente tenore:

«Al primo comma, sopprimere le parole: in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione».

«Sostituire il terzo comma col seguente:

«I pubblici impiegati esercitano le toro funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione».

BETTIOL. Vi rinunziamo.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l’emendamento dell’onorevole Romano, tendente a sopprimere l’ultimo comma.

L’onorevole Romano ha facoltà di svolgerlo.

ROMANO. L’articolo così come è formulato nella sua ultima parte, di cui ho chiesto la soppressione, contiene una vera e propria sanzione contro i funzionari dello Stato, colpevoli unicamente di essere stati eletti membri del Parlamento. Tanto valeva dichiarare la incompatibilità tra il mandato politico ed il pubblico impiego.

L’ultima parte dell’articolo 91 contiene quasi un implicito incoraggiamento al professionismo politico. Il funzionario, il quale sa che, accettando il mandato politico, dovrà rassegnarsi alla fine della sua carriera, è indotto a rinunziare ad un cammino ormai sbarrato e a darsi al professionismo politico. È di questo che bisogna preoccuparsi, è questa la mala pianta di oggi; ed è quasi puerile preoccuparsi nella Carta costituzionale della eventuale promozione dell’impiegato dello Stato, promozione che potrebbe essere sospettata di acceleramento in dipendenza della veste di deputato e di senatore.

Non aumentiamo per via indiretta le file del professionismo politico. Tutti sappiamo che la promozione per un impiegato statale importa un misero giovamento, cioè l’aumento di qualche centinaio di lire mensili. Sono le funzioni occulte, quelle che incidono nell’alta banca e nella grande industria, che possono turbare la serenità e la obiettività del mandato politico, non lo scatto del povero Travet.

Con l’ultimo capoverso, di cui ho chiesto la soppressione, per via indiretta si pongono d’altra parte i funzionari più retti dello Stato nella condizione di rinunziare a qualsiasi attività politica, e si sottrae quindi alla libera scelta dell’elettore tutta una classe benemerita, che oggi in Italia ha raggiunto quasi un milione di uomini.

Ho dato una fugace lettura all’elenco dei deputati di questa Assemblea: solo una quarantina sono alle dipendenze dello Stato: professori di Università, pochi consiglieri di Stato, tre magistrati, alcuni professori di scuole medie, qualche impiegato ferroviario e, se non erro, un maestro elementare. Se si tiene conto che gli impiegati dello Stato oltrepassano il milione, la percentuale non è preoccupante.

Bisogna poi considerare il sistema delle promozioni nel nostro ordinamento amministrativo. Le modalità variano da una amministrazione all’altra: si può essere promossi per concorso per esame, per concorso per titoli, per merito distinto, per merito comparativo, per scrutinio, per anzianità. I meno capaci arrivano con quest’ultimo sistema, cioè, per anzianità. Ebbene, all’impiegato dello Stato eletto deputato si lascia aperta solo questa via. A nulla vale che egli si distingua con esami o con pubblicazioni; la via è sbarrata. L’Amministrazione non potrà valersi di un buon elemento condannato a rimanere nel grado inferiore perché eletto deputato. È opportuno poi osservare che le influenze politiche ordinariamente operano meglio dal di fuori, quando il protetto non è nell’agone politico.

Concludendo, la norma di cui ho chiesto la soppressione è inopportuna o quanto meno eccessiva. Anche vi fosse qualche caso sporadico di quelli che hanno preoccupato i compilatori del progetto, la rarissima eccezione non deve far nascere la sensazione di carattere generale, che preventivamente colpisce tutta una classe, che più si sente legata alla vita dello Stato. (Applausi).

PRESIDENTE. L’onorevole Calamandrei ha presentato il seguente emendamento

«Sostituire l’ultimo comma col seguente:

«I componenti del Parlamento, che siano pubblici impiegati, o impiegati di enti pubblici o controllati dallo Stato, non possono conseguire promozioni nell’impiego, né nomine ad uffici direttivi, anche temporanei, né trasferimenti».

Non essendo l’onorevole Calamandrei presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Invito l’onorevole Tosato ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti testé svolti.

TOSATO. La Commissione non può accettare la proposta radicale fatta dall’onorevole Corbino di sopprimere l’intero articolo 91, perché questo articolo contiene disposizioni aventi grande importanza costituzionale: si fissa il principio che l’organizzazione dei pubblici uffici deve essere fatta per legge; si fissa quello che nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza al fine di precisare la responsabilità personale dei funzionari; si stabilisce il principio fondamentale dell’obbligo del concorso per coprire i pubblici uffici, ed infine quelli che i pubblici impiegati sono esclusivamente al servizio dell’Amministrazione e non possono, quando sono membri del Parlamento, conseguire promozioni se non per anzianità.

Sono tutti principî di carattere fondamentale, di importanza costituzionale, che la Commissione ritiene opportuno vengano fissati nella Costituzione. Si vedrà poi, in sede di coordinamento, se sia opportuno togliere qualche sovrabbondanza verbale: ma la sostanza dell’articolo dovrebbe rimanere.

Per quanto riguarda poi l’emendamento presentato dall’onorevole Romano, la Commissione dichiara di essere di parere avverso e pertanto non può accoglierlo. È da notarsi infatti che tale emendamento non tiene alcun conto della linea di conciliazione fra opposte esigenze seguita dalla Commissione. Fra la esclusione infatti di qualsiasi possibilità di promozione, di trasferimento od altro, e l’assoluto mantenimento di ogni diritto in questo senso da parte degli impiegati dello Stato che siano stati eletti deputati, la Commissione ha seguito una linea intermedia sulla quale intende rimanere ferma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli La Rocca e Togliatti hanno presentato il seguente comma aggiuntivo:

«La legge determina i modi e le forme in cui si esercita il controllo popolare sulle pubbliche amministrazioni».

Domando se sia appoggiato.

(È appoggiato).

L’onorevole La Rocca ha facoltà di svolgerlo.

LA ROCCA. Signor Presidente, a me parrebbe di ingiuriare l’Assemblea se illustrassi questo emendamento, che è basato su un concetto universalmente accolto, che cioè debba essere esercitato un controllo sulla pubblica Amministrazione. Da chi? Evidentemente da chi è la fonte, la sorgente della sovranità, del potere. Noi, in sede costituzionale, non possiamo entrare in particolari e dobbiamo pertanto rinviare alla legge la determinazione dei modi e delle forme in cui questo controllo, quanto mai necessario, si esercita sulla pubblica Amministrazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere su questo emendamento.

TOSATO. Alla Commissione sembra che questo emendamento sia per lo meno superfluo, nel senso che la legge può sempre stabilire forme di controllo non previste dalla Costituzione e non previste ancora dalle leggi vigenti. Vi sono d’altra parte già leggi fondamentali che assicurano un controllo popolare sulle pubbliche amministrazioni. Per l’Amministrazione centrale, vi sono infatti i controlli esercitati dai membri delle assemblee rappresentative; per quanto riguarda gli enti locali di pubblica amministrazione, sia regionali che provinciali e comunali, il controllo è esercitato attraverso gli organi rappresentativi di questi enti locali.

La possibilità di stabilire ulteriori forme di controlli popolari sulla pubblica Amministrazione, secondo le esigenze fatte presenti dagli onorevoli presentatori, non è affatto esclusa; non essendovi alcuna disposizione costituzionale che ponga in materia divieti, una estensione e un ulteriore incremento dei controlli popolari è sempre possibile. Perciò l’emendamento proposto appare superfluo.

PRESIDENTE. Domando agli onorevoli colleghi che hanno presentato emendamenti all’articolo 91 se, dopo le dichiarazioni dell’onorevole Tosato, li mantengano. Onorevole Corbino?

CORBINO. Rinunzio al mio emendamento e anche a quello dell’onorevole Colitto.

PRESIDENTE. Onorevole Romano?

ROMANO. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendo presente l’onorevole Calamandrei, l’emendamento si intende decaduto. Onorevole La Rocca?

LA ROCCA. Insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo allora alle votazioni. Voteremo l’articolo 91 comma per comma.

Pongo in votazione il primo comma, del quale do nuovamente lettura:

«I pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

«Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Io pregherei di mettere questo comma ai voti per divisione, in quanto sono d’accordo per il concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, ma credo eccessivo, e credo anche che possa essere un grave errore, quello di rendere obbligatorio il concorso anche per gli impiegati degli enti di diritto pubblico, perché con l’espressione generica di enti di diritto pubblico si abbraccia un’infinità di enti, molti dei quali, fra l’altro, regolano il rapporto di impiego con i loro dipendenti in base alla legge sull’impiego privato, con la competenza, quindi, dei tribunali ordinari per le relative controversie, le quali non rientrano nella competenza del Consiglio di Stato.

Se, ad esempio l’Ente per la protezione degli animali, per cambiare un cassiere o un usciere, dovesse fare un pubblico concorso, la spesa per il pubblico concorso sarebbe superiore allo stipendio di molti mesi dell’impiegato.

L’espressione «enti pubblici» è di una genericità tale che vi sarebbero compresi innumerevoli enti: è inutile fare un’esemplificazione. Comunque, se per ogni impiegato si dovesse fare un concorso, sarebbe la fine del mondo.

TOSATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO. Indubbiamente l’osservazione dell’onorevole Fabbri è pertinente date la molteplicità e la varietà degli enti di diritto pubblico.

Noi ci rendiamo perfettamente conto del fondamento della obiezione da lui sollevata. Vorrei pregare però l’onorevole Fabbri di trasformare la sua richiesta in suggerimento alla Commissione, la quale cercherà una formula più esatta.

Sul principio generale che per gli uffici pubblici, intesi in senso stretto, occorra un pubblico concorso, credo siamo tutti d’accordo, perché esso rappresenta una garanzia.

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Il mio spirito è il più vicino possibile alla richiesta dell’onorevole Tosato; solo mi domando se è una questione di coordinazione e di sola opportunità di dicitura, che possa rientrare nella competenza del Comitato di redazione, quella di far sparire gli enti pubblici, oppure di farne una precisazione tale di determinate categorie, onde per lo meno si comprenda che si tratta di quegli enti pubblici, ad esempio, i cui dipendenti sono soggetti alla giurisdizione del Consiglio di Stato. Stabilendo un criterio direttivo si potrà pervenire in senso lato ad una certa classificazione, ma, in difetto, varianti di pura forma alla norma potrebbero far nascere un pasticcetto.

Mi rimetto comunque al parere dell’Assemblea.

TOSATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO. Volevo accennare appunto alla possibilità e al compito della Commissione di trovare una formula restrittiva rispetto a quella generica e amplissima di «enti di diritto pubblico». Comunque, mi permetto di far osservare all’onorevole Fabbri che nell’ultima proposizione del comma si dice «salvo i casi stabiliti dalla legge»; in questa formula si ha precisamente la possibilità di venire incontro alle difficoltà sollevate dallo stesso onorevole Fabbri.

PRESIDENTE. Di fronte alla richiesta dell’onorevole Fabbri, occorre comunque votare per divisione.

Pongo in votazione le parole:

«Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole:

«e negli enti di diritto pubblico»

(Non sono approvate).

Pongo in votazione le restanti parole:

«si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

(Sono approvate).

Pongo ai voti il terzo comma nel testo del progetto:

«I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».

(È approvato).

Ricordo che l’onorevole Romano ha presentato un emendamento soppressivo dell’ultimo comma, il quale, nel testo del progetto, è del seguente tenore:

«I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità».

Pongo in votazione questo comma, ricordando che i colleghi favorevoli all’emendamento soppressivo manifesteranno la loro volontà votando contro il comma stesso.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Pongo ora in votazione il comma aggiuntivo proposto dagli onorevoli La Rocca e Togliatti che rileggo:

«La legge determina i modi e le forme in cui si esercita il controllo popolare sulle pubbliche amministrazioni».

(Non è approvato).

Il testo approvato dell’articolo 91 è pertanto quello del progetto, con la soppressione, nel secondo comma, delle parole «e negli enti di diritto pubblico».

Il seguito della discussione è rinviato alle ore 10.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RICCIO, Segretario, legge:

«Il sottoscritto chiede d’interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere se, dato il grave onere che l’aumento delle tasse universitarie costituisce per gli studenti con modesti mezzi di fortuna, non ritengano opportuno procedere ad una conveniente ed equa riduzione.

«L’interrogante chiede risposta urgente.

«Priolo».

«I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti abbiano presi per evitare che la ristampa dell’Enciclopedia Treccani venga affidata ancora a quegli elementi fascisti che già ne avevano diretto la compilazione.

«Spallicci, Chiostergi, Camangi, Azzi, Magrini, Paolucci, Zuccarini, Longhena».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno sistemare in pianta stabile gli insegnanti delle scuole elementari, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio provvisorio, ripetendosi il trattamento di favore – che fu accolto da tutti con grande soddisfazione – usato a taluni gruppi di personale assunti appunto in servizio nella scuola prima del 1937 a titolo provvisorio. (Vedasi regio decreto 22 novembre 1937, n. 1998). (L’interrogante chiede la risposta scritta).

Colitto.

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere le ragioni, per le quali la città di Campobasso non è stata ancora riconosciuta come stazione climatica montana. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

Colitto.

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni per le quali è stato improvvisamente soppresso il servizio automobilistico Miranda-Isernia, in provincia di Campobasso, che di tanta utilità era anche per numerosi lavoratori dei due paesi e per studenti; e per sapere se non ritenga necessario senz’altro ripristinarlo. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

Colitto.

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se, di fronte ai gravi e numerosi inconvenienti verificatisi nella funzione dei giudici conciliatori, non ritenga opportuno:

  1. a) di ridurre il limite della competenza per valore dei giudici conciliatori;
  2. b) di ripristinare le preture soppresse dal fascismo, con congruo aumento delle sezioni distaccate;
  3. c) di affidare ai pretori la sistematica assistenza e sorveglianza dei giudici conciliatori, in modo da rendere possibile l’efficace svolgimento della loro funzione, che di fatto in tanti piccoli Comuni è ora sovente costretta a rinunziare a far valere in tale sede le proprie ragioni. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Bubbio».

«I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere che cosa intende fare per accelerare l’istituzione a Napoli del Centro raccolta emigranti per l’Argentina.

«Il ritardo nell’attuazione, per difficoltà burocratico-amministrative, danneggia gravemente non solo la città e il porto napoletano, ma soprattutto gli emigranti meridionali che sono costretti, pur essendo numerosi, a sacrifici notevoli per raggiungere altri porti. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

«Sullo, Bosco Lucarelli, Firrao, Nicotra Maria, Carratelli, Quintieri Adolfo, Castelli Avolio, Codacci Pisanelli, Reale Vito, Rodinò Ugo».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte all’ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 0.35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10:

Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.