L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 11, comma 3
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
11/04/1947 Antimeridiana
11/04/1947 Pomeridiana
discussione generale:
26/03/1947
27/03/1947 Pomeridiana
28/03/1947 Pomeridiana
29/03/1947
Leggi di modifica
La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «Estradizione per i delitti di genocidio» (G.U. n. 164 del 3 luglio 1967) stabilisce (art. unico): “L’ultimo comma dell’articolo 10 e l’ultimo comma dell’articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio”.