ASSEMBLEA COSTITUENTE
LXXXIV.
SEDUTA POMERIDIANA DI VENERDÌ 11 APRILE 1947
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI
INDICE
Congedi:
Presidente
Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana (Seguito della discussione):
Presidente
Maffi
Chiostergi
Tonello
Tupini, Presidente della prima Sottocommissione
Andreotti
Conti
Rossi Paolo
Bettiol
Perassi
Corsanego
Caroleo
Di Gloria
Cappi
Della Seta
Lucifero
Interrogazioni con richiesta d’urgenza (Annunzio):
Presidente
Cappa, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
La seduta comincia alle 16.
RICCIO, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.
(È approvato).
Congedi.
PRESIDENTE comunica che hanno chiesto congedo i deputati Bucci, Cacciatore, Carpano Maglioli, D’Amico Michele, Fiore, Gavina, Li Causi, Montalbano, Nenni, Orlando Vittorio Emanuela, Saccenti, Selvaggi e Togliatti.
(Sono concessi).
Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana».
La discussione e lo svolgimento degli emendamenti all’articolo 11, si sono conclusi nella seduta antimeridiana. Dobbiamo ora procedere alle votazioni.
Al primo comma dell’articolo, l’onorevole Patricolo ha proposto di sopprimere la seconda parte, ed ha chiesto che si proceda alla votazione per divisione di questo primo comma.
Pertanto, pongo in votazione la prima parte del primo comma:
«La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge».
(È approvata).
Il testo della Commissione aggiunge:
«in conformità delle norme e dei trattati internazionali».
L’onorevole Patricolo ha già proposto la soppressione di questa seconda parte del comma.
Pongo ai voti questa proposta di soppressione.
(Non è approvata).
Pongo ai voti la seconda parte del primo comma:
«in conformità delle norme e dei trattati internazionali».
(È approvata).
Al secondo comma sono stati presentati emendamenti dall’onorevole Ravagnan ed altri; dall’onorevole Basso ed altre dall’onorevole Patricolo. Avverte, poi, che gli onorevoli Trevs, Bulloni e Cappi, che avevano presentato emendamenti per loro conto, li hanno sostituiti con il seguente, accettato dalla Commissione:
«Lo straniero, al quale sia impedito l’effettivo esercizio dei diritti derivanti dalle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana».
Chiedo intanto all’onorevole Nobile se insiste ancora nel suo emendamento.
NOBILE. Non insisto.
PRESIDENTE. Di questi emendamenti si allontana di più dal testo della Commissione quello presentato dagli onorevoli Ravagnan, Laconi e Grieco. Esso ha, d’altra parte, un carattere più ampio degli altri emendamenti. Mentre, infatti, negli altri si fa richiamo espresso ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, nell’emendamento Ravagnan è soppresso ogni richiamo alla Costituzione italiana.
Esso è del seguente tenore:
«Lo straniero perseguitato per avere difeso i diritti della libertà e del lavoro ha diritto di asilo nel territorio italiano».
MAFFI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAFFI. Tengo a dichiarare che voterò per l’emendamento Ravagnan, perché sono d’avviso che esso significhi e riproduca nella forma più completa il testo stesso della Commissione, poiché la Costituzione della Repubblica italiana è la Costituzione di una Repubblica «fondata sulla libertà e sul lavoro», (come è detto nella formula ormai adottata per la nostra Costituzione). Il diritto di asilo che ha ogni straniero perseguitato per aver difeso i diritti della libertà e del lavoro, equivale all’espressione usata dalla Commissione; ma si espone in una forma immensamente più esatta, più conforme al concetto fondamentale espresso nel testo della Commissione stessa.
Non solo; la formula dell’emendamento proposto dal compagno Ravagnan ha, per conto mio, un grande vantaggio, quello di liberare il nostro Paese dalle immigrazioni indesiderabili.
Badate che la perorazione e la contro-orazione Ravagnan da una parte e Tonello dall’altra hanno forse peccato per una eccessiva asprezza di tono.
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. È sempre dolce l’onorevole Tonello! (Si ride).
MAFFI. Ci sono sostanze dolci che allo stomaco possono sembrare irritanti: sentiremo cosa pensa delle dichiarazioni Tonello lo stomaco svizzero. Ma questo è un particolare. Dicevo che l’onorevole Ravagnan e l’onorevole Tonello hanno posto in evidenza i gravi pericoli costituiti per lo Stato dall’avere ospiti indesiderati, che rappresentano elementi di conflitto nella vita della Nazione, e che dobbiamo cercare di eliminare.
Per queste ragioni, allo scopo di eliminare l’arrivo in Italia di elementi che siano contrari ai concetti della libertà e dei diritti del lavoro, voterò per l’emendamento Ravagnan.
CHIOSTERGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CHIOSTERGI. Durante lunghissimi anni sono stato ospite della libera Elvezia, e non ho personalmente che da lodare l’atteggiamento tenuto verso di me dalle autorità e dalla popolazione. Però ho potuto constatare, a più riprese, quando ho dovuto occuparmi di espulsioni di miei connazionali, che c’era in Svizzera, come in altri Paesi, una tendenza ad interpretare il diritto di asilo non come un diritto dello straniero, ma come un diritto dello Stato verso gli altri Stati, il che permetteva, in realtà, di sopprimere nel fatto il diritto di asilo.
Per questa ragione, e solo per questa ragione, voterò l’emendamento Ravagnan, perché mi pare sia quello che giustifica meglio di ogni altro il diritto del singolo al diritto di asilo, senza trasferirne il riconoscimento ad uno Stato nei confronti di altri Stati.
TONELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONELLO. È bene che io precisi il mio concetto, forse non chiaramente espresso stamane.
Io dissi che quasi tutti gli Stati che hanno nelle loro Costituzioni il diritto di asilo, in pratica non lo realizzano, sicché il diritto di asilo diviene una menzogna.
Fortunato il collega che ha parlato, il quale, da buon figliuolo, non ha avuto noie, ma vicino a lui c’è l’onorevole Rodolfo Pacciardi. Ora, se noi abbiamo combattuto contro il fascismo nella Svizzera, se abbiamo dato dei fastidi alla Svizzera, ciò è dovuto al fatto che Motta era un noto fascista. (Interruzioni – Commenti).
PRESIDENTE. Onorevole Tonello, la prego di considerare che siamo in tema di discussione sulla nostra Costituzione, e che non è questa la sede per esprimere giudizi sopra Paesi che hanno sempre dimostrato la loro amicizia verso la nostra Nazione. (Vivi applausi).
TONELLO. Anch’io posso gridare «Viva la Svizzera», perché se vado in Svizzera ho molti amici, anche tra quelli che sono nelle vostre file. Io combattevo il fascismo in Svizzera, perché dovevamo difenderci contro tutte le spie che il fascismo aveva sparse anche in quel Paese.
Ora, non voglio che si creda che in Svizzera io sia stato un rompicollo ed abbia voluto dare fastidio ad un Paese che mi dava ospitalità. Ho semplicemente scritto una poesia contro Dollfuss e il Papa che avevano fatto perire la Repubblica austriaca. (Proteste – Rumori al centro).
TUPINI. Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Dichiaro che la Commissione, alla quasi unanimità, è contraria all’emendamento Ravagnan.
ANDREOTTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANDREOTTI. Questa mattina ho presentato una richiesta di votazione per appello nominale sull’emendamento dell’onorevole Treves. Analoga richiesta presento ora per la votazione nell’emendamento Ravagnan. Essa porta le firme anche degli onorevoli Orlando Camillo, Cremaschi, Quintieri Adolfo, Tambroni, Leone Giovanni, Valenti, Dominedò, Maffioli, Tosi, De Palma, Zerbi, Bubbio, Marazza e Castelli Avolio.
PRESIDENTE. Mi consentano i colleghi di far presente una considerazione che può valere per valutare pienamente le conseguenze eventuali della richiesta di votazione nominale. Nella ipotesi che l’Assemblea non risulti in numero legale quando si procederà all’appello nominale, si verrebbe ad immobilizzare per 24 ore il nostro lavoro, a termini del Regolamento.
Se l’Assemblea non è in numero, il Regolamento prescrive, infatti, che il Presidente possa rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un’ora, oppure scioglierla. In quest’ultimo caso l’Assemblea s’intende convocata per il prossimo giorno non festivo all’ora medesima del giorno prima, il che significherebbe domani alle ore 17,30.
Se i presentatori della richiesta di appello nominale ritengono che abbiamo molto tempo a disposizione per i nostri lavori, oppure ritengono che la votazione abbia una tale importanza da giustificare la loro richiesta, io darò ad essa senz’altro corso.
ANDREOTTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANDREOTTI. Io insisterei nella richiesta di votazione per appello nominale, anche perché mi pare che sia veramente deplorevole il fatto che numerosi nostri colleghi non sono presenti alle sedute dell’Assemblea. D’altra parte, non mi sembra serio votare articoli della Costituzione, che sono tutti importanti, con la presenza nell’Aula di non più di un quinto dei membri dell’Assemblea Costituente.
PRESIDENTE. Desidero far presente all’onorevole Andreotti che nessuno più di me è già intervenuto, e più d’una volta, per lamentare questo spiacevole assenteismo dei membri della nostra Assemblea. Mi sembra, però, che vi siano due fatti da tener separati: l’assenza di molti dei membri di questa Assemblea e la necessità che l’Assemblea svolga i suoi lavori. Ed io ritengo che sarebbe una doppia responsabilità quella che ci assumeremmo, se, oltre a dover constatare l’assenza di tanti colleghi dalle sedute, non giungessimo a terminare il nostro lavoro entro il tempo che la legge ha stabilito. (Commenti).
Io sono contento di constatare che nessuno pensa alla possibilità di non tener fede al termine stabilito. D’altra parte, non ritengo che facilitiamo il nostro lavoro se ci obbligheremo per 24 ore a restare inattivi.
Comunque, poiché la domanda è mantenuta, passerò senz’altro alla votazione per appello nominale.
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. L’Assemblea ha già sottolineato in modo abbastanza eloquente la proposta dell’onorevole Andreotti, con la quale egli ha inteso di deplorare l’assenteismo dei nostri colleghi, che il 2 giugno furono eletti essenzialmente, se non esclusivamente, per fare la Costituzione dello Stato. Poiché siamo tutti consenzienti con lo spirito della proposta e con il fine cui essa tende, mi associo all’onorevole Presidente nell’invito all’onorevole Andreotti a voler recedere dalla richiesta di appello nominale.
Valga questa presa di posizione dell’Assemblea a deplorare l’assenteismo dei colleghi che non sono presenti, e ad invocare il loro intervento; e, soprattutto, a richiamare l’Ufficio di Presidenza alla constatazione di quelle assenze che, come tutti sanno, sono produttive di qualche conseguenza.
PRESIDENTE. L’onorevole Tupini sa che l’Ufficio di Presidenza si è già posto il problema, ed io credo che l’appello dell’onorevole Tupini voglia significare che egli ritiene giunto il tempo – e tutti noi lo riteniamo, con lui – di passare a delle forme di controllo le quali significhino che la fiducia che si poteva in precedenza porre sullo spirito di diligenza dei nostri colleghi può forse cominciare ad attenuarsi.
Di questo parleremo nella prossima seduta dell’Ufficio di Presidenza.
Per ora, prego l’onorevole Andreotti di rispondere all’appello rivoltogli dall’onorevole Tupini.
ANDREOTTI. Mi dispiace di non poter aderire (Rumori – Interruzioni) all’appello che viene sia dal Presidente dell’Assemblea, sia dall’onorevole Tupini, ma ritengo che per le ragioni sostanziali che ho detto prima, forse ai colleghi che non sono intervenuti, pur potendo intervenire, sia alla seduta di stamane che a questa, può giungere come un richiamo efficace quello di una constatazione fatta attraverso un appello nominale della loro assenza formale da questa seduta. L’onorevole Presidente può, avvalendosi del Regolamento, stabilire che la seduta possa riprendersi fra un’ora. Noi faremo il possibile affinché un certo numero di Deputati, che sono in Roma e che potrebbero venire alla seduta, siano presenti fra un’ora. Se ciò non avvenisse, l’onorevole Presidente potrebbe rinviare la seduta a domani. In questa maniera noi potremmo avere forse una partecipazione che renda, mi pare, degna l’adesione ad una formula o all’altra degli articoli che stiamo votando.
CONTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONTI. Ho chiesto la parola per rilevare che la proposta dell’onorevole Andreotti non può essere accolta. Se egli si fosse limitato a chiedere la votazione per appello nominale per stabilire una maggioranza e una minoranza sul testo dell’emendamento del collega Ravagnan, egli avrebbe perfettamente ragione e non gli si potrebbe opporre nessun diniego. Ma l’onorevole Andreotti ha spiegato qual è lo scopo: egli ha richiesto l’appello nominale per constatare l’assenteismo dei nostri colleghi. Ora, è evidente che per questo scopo non può essere indetta la votazione per appello nominale. Io chiedo al Presidente di respingere la domanda.
PRESIDENTE. Onorevole Conti, le faccio presente, per spiegarle le ragioni per le quali, nonostante le sue osservazioni, nel merito comprensibili, dispongo di passare all’appello nominale, che ogni membro dell’Assemblea, quando riesca a trovare nove colleghi che concordino con lui, può chiedere la constatazione del numero legale, in occasione di ogni votazione che si debba eseguire; e, ciò può giovare a sottolineare il numero degli assenti. Dato ciò, la richiesta dell’onorevole Andreotti avrà seguito. (Interruzione dell’onorevole Conti).
Si dà inizio all’appello nominale sull’emendamento proposto dagli onorevoli Ravagnan, Laconi e Grieco così formulato:
«Sostituire il secondo comma col seguente:
«Lo straniero perseguitato per aver difeso i diritti della libertà e del lavoro ha diritto di asilo nel territorio italiano».
Estraggo a sorte il nome del Deputato dal quale comincerà la chiama.
(Esegue il sorteggio).
Comincerà dall’onorevole Cappa.
Si faccia la chiama.
RICCIO, Segretario, fa la chiama.
Rispondono sì:
Alberganti – Allegato – Amadei – Amendola – Assennato.
Baldassari – Barbareschi – Bardini – Barontini Anelito – Barontini Ilio – Bellusci – Bianchi Bruno – Bibolotti – Bitossi – Bonomelli – Buffoni Francesco.
Caldera – Camangi – Carmagnola – Cavallari – Cerretti – Cevolotto – Chiostergi – Cianca – Conti – Corbi – Costa – Costantini – Cremaschi Olindo.
Della Seta – De Michelis Paolo – Di Vittorio – D’Onofrio.
Facchinetti – Fantuzzi – Farina Giovanni – Farini Carlo – Ferrari Giacomo – Flecchia – Fogagnolo – Fornara.
Gervasi – Ghidetti – Giua – Grazi Enrico – Grieco – Gullo Fausto.
Imperiale – Iotti Nilde.
Jacometti.
Laconi – La Malfa – Landi – La Rocca – Lizzadri – Lombardi Carlo – Longo – Lopardi – Lozza.
Macrelli – Maffi – Magnani – Magrini – Malagugini – Maltagliati – Mancini – Marchesi – Mariani Francesco – Massini – Massola – Mattei Teresa – Merighi – Merlin Angelina – Modigliani – Moranino – Moscatelli – Musolino.
Negro – Nobile Umberto – Nobili Oro – Noce Teresa.
Pacciardi – Paolucci – Paris – Pastore Raffaele – Pertini Sandro – Pieri Gino – Platone – Pressinotti – Preziosi – Priolo.
Ravagnan – Reale Eugenio – Ricci Giuseppe – Romita – Roveda – Ruggieri Luigi.
Schiavetti – Scoccimarro – Scotti Francesco – Secchia – Sereni – Silipo – Spallicci – Stampacchia.
Targetti – Tega – Tonello – Tonetti.
Vernocchi – Vischioni.
Zuccarini.
Rispondono no:
Andreotti – Angelucci – Arcaini.
Badini Confalonieri – Balduzzi – Bassano –Bastianetto – Belotti – Bencivenga – Benedetti – Bergamini – Bertini Giovanni – Bertola – Bertone – Bettiol – Biagioni – Bianchini Laura – Bocconi – Bonomi Ivanoe – Bosco Lucarelli – Bovetti – Bozzi – Braschi – Bubbio – Bulloni Pietro – Buonocore – Burato.
Cairo – Calosso – Campilli – Canevari – Cappa Paolo – Cappi Giuseppe – Cappugi – Capua – Carbonari – Carignani – Caroleo – Carratelli – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Chatrian – Chiaramello – Chieffi – Cifaldi – Coccia – Colitto – Colonna di Paliano – Conci Elisabetta – Condorelli – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbino – Corsanego – Corsini – Cremaschi Carlo.
De Caro Gerardo – De Falco – Del Curto – De Martino – De Michele Luigi – De Palma – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Di Gloria – Dominedò.
Ermini.
Fabbri – Fabriani – Fanfani – Federici Maria – Ferrario Celestino – Firrao – Foresi – Franceschini – Fresa– Fusco.
Gabrieli – Garlato – Geuna – Ghidini – Giacchèro – Giannini – Giordani – Gotelli Angela – Grassi – Grilli – Gronchi – Guariento – Guerrieri Filippo.
Jervolino.
Lazzati – Leone Giovanni – Lettieri – Lucifero.
Maffioli – Mannironi – Marazza – Marconi – Marina Mario – Marinaro – Marzarotto – Mastrojanni – Mazza – Merlin Umberto – Miccolis – Micheli – Montini – Morelli Luigi – Morelli Renato – Morini – Moro – Mortati – Murgia.
Nitti – Notarianni.
Orlando Camillo.
Paratore – Pastore Giulio – Patricolo – Pecorari – Pella – Perugi – Piccioni – Piemonte – Ponti – Proia.
Quintieri Adolfo – Quintieri Quinto.
Recca – Restagno – Riccio Stefano – Rivera – Rodi – Rognoni – Rossi Paolo – Rubilli – Ruggiero Carlo – Ruini.
Salizzoni – Sampietro – Sartor – Scalfaro – Scelba – Schiratti – Spataro – Stella – Storchi – Sullo Fiorentino.
Tambroni Armaroli – Taviani – Titomanlio Vittoria – Togni – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi – Tremelloni – Treves – Tumminelli – Tupini – Turco.
Uberti.
Valenti – Valmarana – Venditti – Veroni – Vicentini – Vilardi.
Zerbi.
Si sono astenuti:
Binni – Bruni.
D’Aragona.
Lombardo Ivan Matteo.
Martino Enrico.
Perassi – Preti.
Zanardi.
Deputati in congedo:
Bucci, Cacciatore, Carpano Maglioli, D’Amico Michele, Fiore, Fuschini, Gavina, Li Causi, Mastino Pietro, Montalbano, Nenni, Orlando Vittorio Emanuele, Pallastrelli, Parri, Penna Ottavia, Selvaggi, Simonini, Saccenti, Togliatti.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.
(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).
Comunico il risultato della votazione nominale:
Presenti e votanti 289
Maggioranza 145
Hanno risposto sì 112
Hanno riposto no 169
Astenuti 8
(L’Assemblea non approva l’emendamento Ravagnan).
Dobbiamo ora procedere all’emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dall’onorevole Basso ed altri.
ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSI PAOLO. Dichiaro che voteremo contro, per la stessa ragione che ci ha indotti a votare contro l’emendamento Ravagnan: intendiamo votare l’emendamento Treves.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento proposto dall’onorevole Basso ed altri:
«Sostituire il secondo comma col seguente:
«Lo straniero, che sia perseguitato nel proprio paese per aver difeso i diritti della libertà e del lavoro garantiti dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica».
(Non è approvato).
Pongo ora in votazione l’emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dall’onorevole Patricolo ed altri:
«Lo straniero perseguitato nel proprio paese per azioni commesse in difesa delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio italiano».
(Non è approvato).
Pongo ora in votazione l’emendamento presentato dagli onorevoli Treves, Bulloni, e Cappi, che la Commissione ha dichiarato di accettare:
«Lo straniero, al quale sia impedito l’effettivo esercizio dei diritti derivanti dalle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana».
(È approvato).
Pongo in votazione l’emendamento proposto dall’onorevole Perassi, fatto proprio dall’onorevole Conti e accettato dalla Commissione:
«Al secondo comma, aggiungere le parole: «nelle condizioni stabilite dalla legge».
(È approvato).
Dobbiamo ora procedere alla votazione dell’emendamento presentato dall’onorevole Corsanego:
«Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
«Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita da convenzioni internazionali».
La Commissione ha accettato l’emendamento ed ha proposto di sostituire alla parola: «convenzioni» l’altra: «trattati», e di trasferire il comma, se approvato, all’articolo 10.
L’onorevole Corsanego ha accettato la modificazione e la nuova collocazione.
Pongo in votazione l’emendamento così modificato.
(È approvato).
Si passa ora al terzo comma:
«Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici».
A questo comma sono stati presentati alcuni emendamenti. L’onorevole Corsanego ha proposto che dopo la parola: «estradizione» si aggiunga: «del cittadino e». Dopo l’approvazione della precedente proposta dello stesso onorevole Corsanego, questo emendamento si intende assorbito.
Vi è poi un emendamento proposto dagli onorevoli Bettiol, Leone Giovanni, Benvenuti:
«All’ultimo comma, aggiungere le parole: e in nessun caso quella del cittadino».
Poiché, in seguito alla votazione precedente, sono state trasferite all’articolo 10 tutte le disposizioni relative al cittadino, anche questo emendamento dovrebbe considerarsi assorbito.
BETTIOL. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BETTIOL. Mi pare vi sia un equivoco, perché il mio emendamento ha una sua logica ed un suo spirito ben precisi, e non consente in nessun caso l’estradizione del cittadino, mentre, con l’emendamento dell’onorevole Corsanego, questa estradizione è possibile.
PERASSI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERASSI. Mi pare che qui vi siano due questioni nettamente diverse. Vi è, cioè, la questione se si debba ammettere l’estradizione del cittadino o no: su questo punto l’Assemblea ha già votato l’emendamento dell’onorevole Corsanego, nel senso che essa non è ammessa, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali. La seconda questione riguarda l’affermazione nella Costituzione del principio che in nessun caso è ammessa l’estradizione del cittadino per reati politici. Ora, siccome ciò è stato affermato per lo straniero nell’articolo 11, e siccome, in seguito all’emendamento votato, si è parlato dell’estradizione del cittadino nell’articolo 10, è evidentemente necessario che nell’articolo 10 si aggiunga che l’estradizione del cittadino in nessun caso è ammessa per reati politici.
PRESIDENTE. Lei ha parlato, onorevole Perassi, a nome proprio o della Commissione?
PERASSI. A nome mio.
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Questa mattina la Commissione che ha esaminato la proposta, ha deciso, come ho risposto tanto all’onorevole Corsanego che all’onorevole Bettiol, di non accettare la proposta di emendamento dell’onorevole Bettiol.
PRESIDENTE. L’onorevole Perassi ha sottolineato che si tratta di due questioni diverse, per modo che la votazione avvenuta poco fa dell’emendamento Corsanego non esclude la possibilità della votazione dell’emendamento Bettiol.
Vi è poi la dichiarazione dell’onorevole Tupini, a tenore della quale, la Commissione, nel merito dell’emendamento Bettiol, si è dichiarata contraria, cioè la Commissione ritiene che non si possa affermare, in maniera assoluta, che non può concedersi la estradizione al cittadino in relazione ai reati di carattere politico.
PERASSI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE; Ne ha facoltà.
PERASSI. Se non mi inganno, la proposta dell’onorevole Bettiol era nel senso di escludere in via assoluta l’estradizione del cittadino. Era la riaffermazione del principio del Codice penale del 1889. L’Assemblea ha già votato, a maggioranza, a questo riguardo un emendamento nel senso di riprodurre nella Costituzione la disposizione dell’articolo 13 del Codice penale vigente, secondo la quale «non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali». Ma questa formula non dice nulla circa i reati politici. Conseguentemente, resterebbe aperta la possibilità che in una Convenzione internazionale venisse prevista anche la estradizione del cittadino per reato politico. Ora, a me pare che la Costituzione debba in maniera espressa escludere questa possibilità, ristabilendo un principio nettamente affermato nel Codice del 1889. Il Codice fascista lo aveva soppresso. Per fortuna, però, tutte le convenzioni internazionali che sono state stipulate, anche durante il regime fascista, hanno escluso l’estradizione per reato politico. Ora, essendosi stabilito nell’articolo 11 che lo straniero che si trova in Italia non potrà mai essere estradato per reato politico, mi pare che sia una necessità logica e politica che questo principio si affermi, anche e soprattutto, per il cittadino.
Siccome nell’articolo 10 è stata aggiunta quella disposizione, che è stata già votata, al fine di coordinare i due articoli, mi sembra necessario che nell’articolo 10, ossia nel comma votato si dica: «Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali, ma in nessun caso per reato politico».
CORSANEGO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORSANEGO. Io mi associo alle osservazioni fatte dall’onorevole Perassi, perché coincidono con la proposta del mio secondo emendamento; cioè si tratta in realtà di dichiarare nettamente nella nostra Costituzione, dopo di avere negata l’estradizione allo straniero per reati politici, che a maggior ragione questa estradizione debba essere negata al cittadino, ed è per questo motivo che io avevo proposto un emendamento apposito.
PRESIDENTE. Vi è dunque un emendamento all’emendamento.
Abbiamo votato l’emendamento dell’onorevole Corsanego, da trasferire all’articolo 10, che suona così: «Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita da trattati internazionali». Si tratta ora di aggiungere le parole: «ma in nessun caso per reati politici».
Pongo in votazione questa formulazione aggiuntiva.
(È approvata).
Rimane, pertanto, assorbito il terzo comma dell’emendamento Patricolo ed altri.
L’articolo 11 resta pertanto così formulato:
«La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
«Lo straniero, al quale sia impedito l’effettivo esercizio dei diritti derivanti da libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica nelle condizioni stabilite dalla legge».
Abbiamo poi approvato il seguente comma da inserirsi all’articolo 10:
«Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita da trattati internazionali ma in nessun caso per reati politici».
Passiamo all’esame dell’articolo 12:
«Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
«Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
«Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».
L’onorevole Mastino Pietro ha proposto di sopprimere l’articolo; ma non essendo egli presente, l’emendamento si intende decaduto. L’onorevole Caroleo ha presentato i seguenti due emendamenti:
«Sostituire il primo comma col seguente:
«Tutti hanno diritto di riunirsi dovunque senz’armi».
«Sopprimere il secondo comma».
L’onorevole Caroleo ha facoltà di svolgerli.
CAROLEO. Poiché si riconosce, in via di regola, il diritto di riunione in senso generale, penso che basterà aggiungere al primo comma l’avverbio «dovunque», per affermare senza limitazioni questa regola generale. L’eccezione è una sola; che delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso.
E allora, facendo la rettifica accennata al primo comma, può, in conseguenza, sopprimersi il comma secondo, e così si evita anche la preoccupazione che ha suggerito l’altro emendamento dell’onorevole Lami Starnuti, a proposito della esclusione espressa del preavviso per le riunioni private.
Vi è poi l’eliminazione dell’avverbio «pacificamente», che mi sembra per una parte superfluo e d’altro lato eccessivo. Superfluo, se si intende riferirsi alla necessità che la riunione sia tranquilla e non dia luogo a preoccupazioni per l’ordine pubblico, in quanto dei cittadini a cui si riconosce il diritto di riunirsi senz’armi non possono dare preoccupazione di questa indole; eccessivo, se si intende fare riferimento alle intenzioni, perché non possono introdursi limitazioni di questo genere.
Che se poi si intendesse fare riferimento a quelle manifestazioni sediziose, di cui si occupano il testo unico della legge di pubblica sicurezza e gli articoli 654 e 655 del Codice penale, mi sembra che anzitutto il «pacificamente» non esprimerebbe appieno il significato delle disposizioni legislative indicate; e poi non sarebbe ciò materia della Costituzione, ma delle norme particolari, che già si occupano di questi fatti, i quali costituiscono reato e sono perseguibili specificamente, a termini delle leggi penali.
PRESIDENTE. Gli onorevoli Lami Starnuti, Tremelloni e Carboni, hanno presentato il seguente emendamento:
«Al secondo comma, sostituire alla parola: anche, le altre: private o».
DI GLORIA. Fo mio l’emendamento e chiedo di svolgerlo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GLORIA. La dizione dell’articolo 12, che cioè: «per le riunioni anche in luogo pubblico non è richiesto preavviso», contiene implicitamente, a fortiori, anche il diritto di tenere riunioni private senza preavviso. Tuttavia è preferibile sostituire la dizione seguente:
«Per le riunioni private o in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso».
In fatto di chiarezza non si è mai chiari abbastanza!
D’altra parte, se sarà accolto l’emendamento Caroleo, noi siamo disposti a ritirare il nostro; ma finché non lo sappiamo, insistiamo in quello che abbiamo presentato.
PRESIDENTE. Gli onorevoli Mazzei e Santi hanno presentato i seguenti emendamenti:
«Aggiungere al primo comma:
«In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche».
«Sostituire l’ultimo comma col seguente:
«Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso all’autorità, che può, con provvedimento motivato, vietarle per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica».
Non essendo gli onorevoli Mazzei e Santi presenti, gli emendamenti si intendono decaduti.
Parimenti s’intende decaduto, per l’assenza dell’onorevole Crispo, il seguente emendamento da lui presentato e già svolto:
«Al terzo comma, dopo le parole: in luogo pubblico, aggiungere le seguenti: o esposto al pubblico».
L’onorevole Cappi ha ora proposto di fondere gli articoli 12 e 13 nella seguente formulazione:
«I cittadini sono liberi di riunirsi pacificamente e senza armi e di associarsi per fini che non siano penalmente illeciti.
«Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».
L’onorevole Cappi ha facoltà di svolgere l’emendamento.
CAPPI. Il mio emendamento ha un lato che si riferisce alla forma e un lato che si riferisce alla sostanza.
Per la forma, mira ad una maggiore concisione dei due articoli: li riduce presso a poco alla metà. Mi sembra, infatti, che per omogeneità di materia, ciò che riguarda il diritto di riunione e quello di associazione possa essere compreso in un unico articolo.
Quanto alla sostanza, riconosco che si va contro i criteri generali adottati dalla Commissione, perché si tratta di omettere nell’articolo le particolari condizioni alle quali si vuole subordinare il diritto di riunione, cioè il preavviso, la possibilità di proibizione e via dicendo.
Pare a me, che si dovrebbe affermare il diritto di riunione, di associazione e che le eventuali limitazioni, per ragioni di incolumità pubblica o altre, si debbano rimettere a quella che sarà la legge di pubblica sicurezza, la quale potrà con maggiore concretezza disciplinare questo diritto.
Ad ogni modo, se questa seconda parte sostanziale non è accettata dalla Commissione, io insisto almeno per la parte formale, per dare maggiore stringatezza e brevità ai due articoli.
PRESIDENTE. Prego la Commissione per la Costituzione di esprimere il proprio parere sugli emendamenti.
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Comincio dall’emendamento proposto dall’onorevole Cappi, il quale involge una questione di carattere generale, cioè la fusione in uno degli articoli 12 e 13. La Commissione non accetta questo emendamento, che lo stesso onorevole Cappi ha dichiarato di valore soltanto formale. Anche per questa ragione prego l’onorevole Cappi di non insistervi. I due articoli devono rimanere distinti per meglio accentuare gli elementi specifici del loro contenuto.
Altro è dire riunione, altro dire associazione. Una riunione può avvenire anche tra cittadini, che non sono associati tra di loro in partiti o in speciali organizzazioni. Le riunioni poi hanno finalità contingenti e distinte da quelle permanenti delle associazioni.
Quanto all’emendamento di carattere sostanziale proposto dall’onorevole Cappi allo stesso articolo, potremo riservarci di discuterlo nel merito quando verrà il turno dell’articolo 13.
CAPPI. D’accordo.
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Allora esaminiamo gli emendamenti proposti per l’articolo 12.
Basta leggere quelli degli onorevoli Lami Starnuti e Caroleo, per capire subito che essi hanno valore puramente formale. Vogliamo proprio insistere in queste modificazioni di forma?
L’onorevole Caroleo propone:
«Tutti hanno diritto di riunirsi dovunque senz’armi».
Faccio notare all’onorevole Caroleo che tutte le Costituzioni (e ciò senza volere essere pedissequi imitatori) che hanno trattato il diritto di riunione, si esprimono allo stesso modo, cioè nel senso di riconoscere il diritto stesso ai cittadini che intendano riunirsi, purché lo facciano pacificamente e senz’armi.
Sopprimere il «pacificamente» e lasciare soltanto «senz’armi», mi pare che costituisca una mutilazione impropria e, quindi, inaccettabile, come inaccettabile è l’altro emendamento aggiuntivo dello stesso onorevole Caroleo, relativamente all’avverbio «dovunque». Insisto, dunque, nella formula del progetto. La legge penserà al resto.
Circa l’emendamento dell’onorevole Lami Starnuti: «Per le riunioni private o in luogo aperto al pubblico», ritengo che anch’esso sia di valore formale e peggiori, piuttosto che migliorare, la nostra formula. Prego perciò l’onorevole Lami Starnuti di volerlo ritirare. E poiché l’onorevole Mazzei ha già ritirato il suo, e l’onorevole Cappi ha aderito alla mia proposta di mantenere distinti i due articoli, penso che si potrà senz’altro addivenire alla votazione della nostra formula.
PRESIDENTE. Onorevole Caroleo, ella mantiene i suoi emendamenti?
CAROLEO. Non mi oppongo a che sia mantenuto l’avverbio «pacificamente», ma insisterei per la soppressione del secondo comma.
PRESIDENTE. Onorevole Di Gloria, ella mantiene il suo emendamento?
DI GLORIA. Noi possiamo votare senz’altro l’emendamento dell’onorevole Caroleo.
PRESIDENTE. Onorevole Cappi, ella mantiene il suo emendamento?
CAPPI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo comma nella formula proposta dall’onorevole Caroleo, il quale ha accettato di mantenere la parola: «pacificamente»:
«Tutti hanno diritto di riunirsi dovunque pacificamente e senz’armi».
(Non è approvato).
Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione: «Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi».
(È approvato).
Dobbiamo ora votare la proposta dell’onorevole Caroleo di sopprimere il secondo comma.
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. A maggior ragione insisto perché l’onorevole Caroleo ritiri il suo emendamento.
CAROLEO. Vi rinuncio.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nel testo proposto dalla Commissione: «Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso».
(È approvato).
Pongo in votazione il terzo comma:
«Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso all’autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».
(È approvato).
Il testo dell’articolo 12 è, quindi, nel suo complesso il seguente:
«Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
«Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
«Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».
Passiamo all’articolo 13.
«I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
«Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».
Sono stati presentati a questo articolo alcuni emendamenti. L’onorevole Mastino Pietro, ha proposto di sopprimere il primo comma.
Non essendo egli presente, l’emendamento che aveva già svolto, si intende decaduto.
L’onorevole Corsanego ha presentato il seguente emendamento:
«Al primo comma, alle parole: che non sono vietati, sostituire: che non siano vietati».
Ha facoltà di svolgerlo.
CORSANEGO. Non è necessario svolgere questo emendamento, perché basta leggerlo: è soltanto una garbata ribellione all’eccessivo amore che l’illustre Presidente della nostra Commissione ha per il modo indicativo.
PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Della Seta:
«Sostituire il secondo comma con i seguenti:
«Sono proibite quelle associazioni che, per tener celata la loro sede, per non compiere nessun pubblico atto che accerti della loro esistenza, per tener celati i principî che esse professano, debbono considerarsi associazioni segrete e, come tali, incompatibili in un disciplinato regime di libertà.
«Sono proibite, altresì, quelle associazioni che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».
L’onorevole Della Seta ha facoltà di svolgerlo.
DELLA SETA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi; in tempi oscuri, sotto i dispostici regimi, le associazioni segrete sorgono per generazione spontanea; e non v’è occhio scaltro di polizia, non ferocia di reazionario Governo, che valga a scoprirle o a sopprimerle.
Quando la libertà è un mito, quando un delitto è il pensiero, quando anche uno sguardo, anche un sospiro è sospetto, allora le anime fiere e generose si raccolgono nell’ombra e da quell’ombra scaturiscono le prime luci annuncianti l’aurora della libertà.
Noi italiani non possiamo dimenticare che con i primi moti carbonari del 1820 e del 1821 l’Italia ha dato i primi fremiti per la propria indipendenza, per la propria unità, per la propria libertà. E noi legislatori non dobbiamo dimenticare che, come sospetto di appartenere alla Carboneria, fu denunciato e vessato il principe della scienza giuridica italiana; colui il cui libro postumo, meraviglioso, sulla «Scienza delle Costituzioni» dovrebbe oggi essere presente ad ognuno di noi, a quanti qui siamo per elaborare una Costituzione; colui che ebbe come discepolo prediletto, come «pupilla dei suoi occhi » Carlo Cattaneo; colui che ancora oggi, dopo morto, è più vivo di prima, intendo Gian Domenico Romagnosi.
Ma quando siamo in democrazia, quando la libertà non è un mito, quando libera la parola può farsi ascoltare dalla cattedra, dalla tribuna, nel foro, quando la stampa su tutto e su tutti può esercitare il suo diritto di critica, allora le associazioni segrete, di qualsiasi colore e di qualsiasi genere, rosse o nere, laiche od ecclesiastiche, non hanno alcuna ragione di essere. Se sono, solo una cosa testimoniano, cioè che un qualcosa di poco onesto e di poco confessabile in esse e per esse si compie.
E, perciò, io mi spiego il divieto che, per le associazioni segrete, nell’articolo 13 è stato consacrato. Si potrà discutere, in linea teorica, sulla opportunità o meno di rendere esplicito quanto è già implicito nello spirito di una Costituzione repubblicana; ma se il divieto è stato consacrato nella Costituzione, rimanga pure; rimanga, ma senza equivoci. Questo il punto.
Si è detto da taluno che con questo articolo si è voluto colpire di traverso, senza nominarla, una qualche associazione ritenuta erroneamente segreta. Io non do credito a questo giudizio. Se così fosse, dovrei ripetere quanto, per altro argomento, già dissi, cioè essere questa una Costituzione reticente, e, in quanto reticente, mortificante. Dovrei dire essere questa anche una Costituzione poco cauta, perché riaprirebbe, nel Paese, la discussione su quali sono e non sono le organizzazioni veramente segrete, che, operando nell’ombra, minano la struttura democratica e repubblicana del nuovo Stato.
Ma io, ripeto, non posso dar credito a questo giudizio. Preferisco, prendendone atto, ricordare a me stesso quello che con tanta insistenza e con tanto fervore è stato ricordato dall’onorevole Ruini, Presidente della Commissione, e anche ieri dallo stesso onorevole Tupini; cioè che questa nostra Costituzione non è, e non vuole essere, una semplice platonica affermazione di principî, ma ha un carattere storico, nel senso che una qualche parola, una qualche locuzione, una qualche affermazione, una qualche norma suonano come negazione, come condanna di quanto, sotto il passato regime dittatoriale, è stato, per mire reazionarie e liberticide, perpetrato.
Quindi, ad impedire che taluno – e questo taluno potrebbe essere un uomo di Governo, un uomo di parte, un partito o una chiesa – sotto la maschera di fare appello al rispetto della Costituzione, possa domani farsi iniziatore, in pieno regime repubblicano, di una nuova azione reazionaria e liberticida, la triplice necessità, morale, giuridica e politica, di ben precisare quali siano le note, onde una data associazione possa o no ritenersi segreta.
È un’associazione che tiene celata la sua sede o si trasferisce di sede in sede per sfuggire al controllo della pubblica autorità? È, senza dubbio, un’associazione segreta. Se riuscite a scoprirla, cada sotto la sanzione della legge.
È un’associazione che non ha una persona o più persone, degne moralmente e intellettualmente, che la rappresentino e ne assumano, pubblicamente, di ogni suo atto la piena responsabilità? È un’associazione che nessun atto compie che sia reso di pubblica ragione? È anche questa un’associazione segreta. Se riuscite a scoprirla, cada pur essa sotto la sanzione della legge.
È un’associazione che si fa assertrice di taluni principî? Ed allora, prima di condannarla, si ha il dovere di esaminare e di valutare questi principî, cioè se siano contro il sentimento religioso o se, nel rispetto di tutte le fedi, siano per la libertà di coscienza; se siano per la patria o contro la patria; se siano a favore o contro la democrazia, a favore o contro l’ordinamento repubblicano; se favoriscano il divampare del più esasperante nazionalismo o siano invece per l’armonia tra gli Stati, per la fratellanza tra i popoli.
Tutto questo, onorevole Presidente e signori della Commissione, ho voluto significare col mio emendamento, onde non si abbia, nell’articolo 13, questa latente, patente contradizione: mentre nel primo comma si ha il riconoscimento pieno della libertà di associazione, col secondo comma, per una troppo generica dizione, si apre la via a possibili deprecabili violazioni di quella libertà anteriormente, esplicitamente consacrata.
PRESIDENTE. Vi è, infine, l’emendamento degli onorevoli Bellavista e Candela:
«Al secondo comma, alle parole: Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, sostituire le altre: Sono proibite le associazioni che perseguono».
Non essendo presenti gli onorevoli presentatori, l’emendamento s’intende decaduto.
Prego la Commissione di esprimere il suo parere sugli emendamenti Corsanego e Della Seta.
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Credo che l’onorevole Corsanego, per la motivazione stessa che verbalmente ha dato del suo emendamento, non vi insisterà e accetterà la formulazione indicativa che è così cara – come egli diceva – al Presidente della nostra Commissione e, quindi, rinuncerà a far mettere ai voti la sua proposta. Eventuali perfezionamenti di forma e di stile potranno essere fatti dopo che avremo approvato l’intero progetto.
Così pure mi dichiaro contrario all’emendamento dell’onorevole Della Seta. Io sono un grande estimatore dell’onorevole Della Seta, e penso che mi crederà sulla parola se gli dico che nella nostra formula non si annida alcuno dei sottintesi da lui temuti e denunciati. È evidente che le associazioni previste dall’articolo in esame sono quelle veramente segrete, e non quelle che per caso avessero i requisiti illustrati dall’onorevole Della Seta. Nessuno di noi pensa di sancire cose contrarie alla libertà e alla democrazia.
Ma l’onorevole Della Seta vorrà convenire che proprio nell’interesse della libertà e della democrazia non sono tollerabili e nemmeno concepibili delle associazioni con fini occulti ed inconfessabili. Prego, perciò, l’onorevole Della Seta di volersi appagare della nostra formula e ritirare il suo emendamento.
Quello dell’onorevole Bellavista deve intendersi decaduto per l’assenza del suo proponente. Non avrei, quindi, da rispondere ad altri colleghi, e mi pare che si possa procedere senz’altro alla votazione.
PRESIDENTE. Onorevole Corsanego, ella aderisce alla richiesta della Commissione?
CORSANEGO. Non è il caso di insistere per un verbo; però mi permetto di raccomandare che tutte le volte, in cui stilisticamente il modo soggiuntivo esprima meglio il pensiero del legislatore, sia adoperato.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. È una questione grammaticale; me lo ha insegnato Gianturco, che se ne intendeva più di lei e di me.
PRESIDENTE. L’onorevole Della Seta insiste sul suo emendamento?
DELLA SETA. Io sono sempre per la massima concisione, lapidaria, tacitiana; ma questa volta la concisione potrebbe tradire un po’ quella che è la sostanza. Io debbo riferirmi a quel senso storico a cui lei ieri s’è riferito…
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Non lo tradisco.
DELLA SETA. Se lei accetta il divieto, non dovrebbe aver nulla in contrario ad accettare quelle note particolari per cui le associazioni segrete si distinguono da quelle non segrete. È per quel senso storico cui ella stessa ha fatto appello. Noi stiamo legiferando dopo il regime dittatoriale. Quindi, ad eliminare ogni equivoco, credo necessario porre quelle note.
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Mi permetto di insistere, onorevole Della Seta.
DELLA SETA. Se avessimo legiferato in altro momento, consentirei con lei pienamente.
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Proprio perché deliberiamo in questo momento.
DELLA SETA. Mi duole molto, ma debbo insistere nell’emendamento.
PRESIDENTE. L’onorevole Cappi propone che l’articolo 13 si inizi con le parole: «Tutti» in luogo di: «I cittadini», in armonia con la dizione usata nell’articolo precedente.
Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?
TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Vorrei fare una domanda all’onorevole Cappi. Egli ha proposto di sostituire il termine: «tutti» alle parole: «i cittadini». Poiché alcuni dei colleghi della Commissione hanno dei dubbi al riguardo, propongo che, per la migliore intelligenza dell’Assemblea, l’onorevole Cappi illustri il suo emendamento. Si potrà così addivenire al voto con maggiore chiarezza.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Cappi.
CAPPI. Non comprendo, finché non mi sia spiegata, la discriminazione fra i cittadini e gli stranieri. Gli stranieri, infatti, che hanno diritto di soggiorno nel nostro territorio, perché non potrebbero associarsi, per fini leciti, in associazioni di studio o culturali in genere?
TUPINI. Presidente della prima Sottocommissione. Ma ci insiste proprio, onorevole Cappi? Guardi che sorge in taluno il dubbio che consentire agli stranieri di associarsi per fini politici propri, i quali potrebbero anche evidentemente essere in contrasto con i fini politici italiani, possa costituire un pericolo per il Paese. Prego, quindi, l’onorevole Cappi di voler apprezzare questa considerazione.
CAPPI. Rinunzio.
PRESIDENTE. Devo avvertire che pervengono ancora alla Presidenza emendamenti all’articolo 13, che non possono prendersi in considerazione, sia pure a malincuore, perché presentati in ritardo.
Ricordino gli egregi colleghi, che gli emendamenti non fioriscono all’ultimo minuto. I numerosi presentatori di questi emendamenti li avranno, presumo, meditati da parecchi giorni e avrebbero almeno potuto presentarli all’inizio della seduta.
Una voce a sinistra. La discussione può farli sorgere.
PRESIDENTE. Sì, può farli sorgere, ma relativamente agli emendamenti in discussione, non già rispetto al testo originario.
Pongo in votazione il comma nel testo della Commissione:
«I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».
(È approvato).
Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Della Seta, non accettato dalla Commissione:
«Sostituire il secondo comma con i seguenti:
«Sono proibite quelle associazioni che, per tener celata la loro sede, per non compiere nessun pubblico atto che accerti della loro esistenza, per tener celati i principî che esse professano, debbono considerarsi associazioni segrete e, come tali, incompatibili in un disciplinato regime di libertà.
«Sono proibite, altresì, quelle associazioni che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».
Avverto che per questa votazione è stato chiesto l’appello nominale dagli onorevoli Andreotti, Camposarcuno, Gotelli Angela, Carignani, Biagioni, Grilli, Gabrieli, Mannironi, Zerbi, Conti, Paolucci, Tozzi Condivi, Magrini, Bellusci, Zuccarini, Cappi, Firrao, Marazza, Taviani, Dominedò, Spallicci.
CAPPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPPI. Voterò contro l’emendamento Della Seta, sia per le ragioni dette dall’onorevole Tupini, sia perché trovo incompleta la elencazione delle note caratteristiche della segretezza di un’associazione, perché mi sembra che la nota più caratteristica di una associazione segreta sia quella di non rendere pubblico l’elenco dei propri soci.
LUCIFERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCÌFERO. Dichiaro che voterò a favore dell’emendamento proposto dall’onorevole Della Seta, perché sono favorevole a qualunque disposizione che chiarisca quali sono gli intendimenti del legislatore e renda, pertanto, impossibile arbitrî successivi che vadano al di là delle sue intenzioni.
PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale. Estraggo il nome del Deputato dal quale essa dovrà cominciare.
(Esegue il sorteggio).
Comincerà dalla onorevole Delli Castelli Filomena.
Si faccia la chiama.
RICCIO, Segretario, fa la chiama.
Rispondono sì:
Azzi.
Bassano – Bernabei – Bocconi – Buffoni Francesco.
Cairo – Carmagnola – Cevolotto – Chiaramello – Chiostergi – Cianca – Costantini.
D’Aragona – De Caro Raffaele – Della Seta.
Fabbri – Faccio – Fusco.
Ghidini – Giua – Grilli.
Labriola – Lombardi Riccardo – Lopardi – Lucifero.
Macrelli – Merighi.
Pacciardi – Paolucci – Paris – Pieri Gino – Pignatari.
Rodi – Rossi Paolo – Ruggiero Carlo.
Schiavetti – Spallicci.
Taddia – Tonello.
Vischioni.
Zanardi.
Rispondono no:
Allegato – Amadei – Amendola – Andreotti – Angelini – Angelucci – Arcaini – Arcangeli – Assennato.
Badini Confalonieri – Baldassari – Balduzzi – Barbareschi – Bardini – Barontini Anelito – Barontini Ilio – Bastianetto – Bellusci – Belotti – Benedetti – Bergamini – Bernini Ferdinando – Bertini Giovanni – Bertola – Bertone – Bettiol – Biagioni – Bianchi Bruno – Bianchini Laura – Bibolotti – Binni – Bonomelli – Bosco Lucarelli – Bovetti – Bozzi – Braschi – Brusasca – Bubbio – Bulloni Pietro – Burato.
Camangi – Camposarcuno – Cappa Paolo – Cappi Giuseppe – Capua – Carbonari – Carignani – Caroleo – Carratelli – Cassiani – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Cavallari – Cavalli – Chatrian – Chieffi – Cicerone – Cifaldi – Coccia – Colitto – Colonna di Paliano – Conci Elisabetta – Condorelli – Conti – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbi – Corbino – Corsanego – Corsini – Costa – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo.
D’Amico Diego – De Caro Gerardo – De Gasperi – Del Curto – De Martino – De Michele Luigi – De Michelis Paolo – De Palma – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Di Gloria – Dominedò – D’Onofrio – Dossetti.
Ermini.
Fabriani – Fanfani – Fantuzzi – Farina Giovanni – Farini Carlo – Federici Maria – Ferrari Giacomo – Ferrario Celestino – Ferreri – Firrao – Flecchia – Fogagnolo – Foresi – Fornara – Franceschini.
Gabrieli – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gatta – Germano – Gervasi – Ghidetti – Giacchèro – Giannini – Gonella – Gotelli Angela – Grassi – Grazi Enrico – Grieco – Gronchi – Guariento – Guerrieri Filippo – Gullo Fausto.
Imperiale – Iotti Nilde.
Jacometti – Jervolino.
Laconi – La Rocca – Leone Giovanni – Lettieri – Lombardi Carlo – Lozza.
Maffi – Magrini – Malagugini – Maltagliati – Mancini – Mannironi – Marazza – Marchesi – Marinaro – Martino Enrico – Marzarotto – Massini – Massola – Mastrojanni – Mattei Teresa– Mazza – Merlin Angelina – Merlin Umberto – Miccolis – Micheli – Monticelli – Montini – Morini – Moro – Mortati – Murgia – Musolino.
Nobile Umberto – Nobili Oro.
Pastore Giulio – Pastore Raffaele – Pella – Perassi – Pertini Sandro – Petrilli – Piccioni – Piemonte – Platone – Ponti – Preti – Preziosi – Priolo – Proia – Puoti.
Ravagnan – Reale Eugenio – Recca – Ricci Giuseppe – Riccio Stefano – Rivera – Rognoni – Romita – Rubilli – Ruggeri Luigi – Ruini.
Sampietro – Sartor – Scalfaro – Scelba – Schiratti – Secchia – Silipo – Spataro – Stampacchia – Stella – Storchi – Sullo Fiorentino.
Tambroni Armaroli – Targetti – Taviani – Tega – Titomanlio Vittoria – Togni – Tonetti – Tosato – Tozzi Condivi – Treves – Tupini – Turco.
Uberti.
Valenti – Valmarana – Venditti – Vernocchi – Viale – Vicentini – Villabruna.
Zerbi – Zuccarini.
Si sono astenuti:
Canevari.
Patricolo.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.
(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).
Comunico che dalla numerazione dei voti risulta che l’Assemblea non è in numero legale. Pertanto, valendomi della facoltà concessami dall’articolo 36 del Regolamento, rinvio la seduta, con l’intervallo di un’ora, alle 20,30.
(La seduta, sospesa alle 19,30, è ripresa alle 20,30).
PRESIDENTE. Domando agli onorevoli firmatari se insistono nella loro richiesta di votazione per appello nominale.
ANDREOTTI. Rinunziamo.
PRESIDENTE. Sta bene.
Si procede allora alla votazione dell’emendamento Della Seta di cui precedentemente è stata data lettura.
(Non è approvato).
Passiamo alla votazione del secondo comma dell’articolo nel testo della Commissione:
«Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».
(È approvato).
Il testo dell’articolo 13 risulta, quindi, nel suo complesso, così formulato.
«I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
«Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».
Il seguito della discussione è rinviato a domani.
Interrogazioni con richiesta d’urgenza.
PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di urgenza:
«Al Presidente del Consiglio, perché dica se il Governo, di fronte alla decisione di serrata presa dai conduttori dei pubblici esercizi di Roma, alla minaccia analoga agitata dai commercianti di Torino, alla deliberazione dei proprietari di case di Milano di rifiutare il pagamento delle tasse, tipici esempi di una mentalità avida e incapace di comprendere le necessità del momento, atteggiamenti che nettamente contrastano con quelli delle masse lavoratrici che, sopportando da anni i durissimi pesi della sventura nazionale, danno diuturno spettacolo di rinuncia e di sacrificio, non ritenga di dovere immediatamente disporre le misure più severe consentite dalla legge per punire tanta manifestazione di chiuso egoismo ed ammonire ognuno della sua ferma volontà di svolgere senza esitazione il programma annunciato in materia economica e finanziaria.
«Massini, Farini, D’Onofrio, Pertini, Barbareschi, Grieco».
«Al Ministro dell’interno, sulle violenze commesse il 7 aprile in Guastalla contro il deputato Alberto Simonini per impedirgli di pronunciare un discorso politico.
«Grilli, Badini Confalonieri, Bonomi Ivanoe, Cifaldi, Tremelloni, Chiaramello, Calosso, Ghidini, Canevari, De Caro Raffaele, Ruggiero, D’Aragona, Cairo, Rossi Paolo, Di Gloria, Veroni».
Chiedo al Governo quando intende rispondere.
CAPPA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Domani il Governo risponderà o comunicherà quando potrà rispondere.
PRESIDENTE. Avverto che domani vi sarà seduta alle 10 e alle 16.
La seduta termina alle 20.40.
Ordine del giorno per le sedute di domani.
Alle ore 10:
- – Interrogazioni.
- – Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Alle ore 16:
Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.