Come nasce la Costituzione

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Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, Io scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente Io autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 16
Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere al sequestro soltanto per atto dell’autorità giudiziaria nei casi di reati e di violazioni di norme amministrative per i quali la legge sulla stampa dispone il sequestro.
Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, chiedere la convalida dei loro atti all’autorità giudiziaria.
La legge può stabilire controlli per l’accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina misure adeguate.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Dopo il primo comma, aggiungere: “Al fine di garantire a tutti i cittadini l’effettivo esercizio di questo diritto e di escludere ogni monopolio di fatto, lo stato può disporre controlli per l’accertamento dei mezzi di finanziamento e può regolare l’impiego dei mezzi di produzione”.
Dopo il secondo comma, aggiungere: “Lo Stato può disporre controlli sulle agenzie d’informazione al fine di accertarne le fonti di notizie e i mezzi di finanziamento”.
Sopprimere il quinto comma.
MONTAGNANA MARIO, CAVALLARI (PCI).
Parzialmente approvato; parzialmente assorbito.
aggiungere in fine dell’articolo le parole: “preventive e repressive”.
MORO, TOSATO, DI FAUSTO, BIANCHINI LAURA, DOMINEDÒ, TOZZI CONDIVI, CICCOLUNGO, RECCA, CREMASCHI CARLO, BALDUZZI (DC).
Sostituire il terzo comma col seguente: “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nei casi di delitto, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo consenta, e nei casi di violazione delle norme relative all’obbligo dell’indicazione dei responsabili”.
GRASSI (UDN); MORTATI, CAMPO-SARCUNO, CASTELLI AVOLIO, DOMINEDÒ, RECCA (DC); DE MICHELIS (PSI); FANFANI, BIANCHINI LAURA, PASTORE GIULIO, MONTINI (DC).
Sostituire al quarto comma il seguente:
“Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza, che debbono immediatamente, e non mai oltre dodici ore, inoltrare denuncia all’Autorità giudiziaria”.
BULLONI (DC); GRIECO, LACONI (PCI); MONTINI, CAPPI (DC); RAVAGNAN, MONTAGNANA MARIO (PCI); ROSELLI, BIANCHINI LAURA (DC); CAVALLARI (PCI); BAZOLI (DC).
Approvato con la modifica proposta dalla Commissione della sostituzione della parola: “dodici” con la parola “ventiquattro”.
Sostituire il secondo comma con il seguente: “La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica”.
MORTATI, CAPPI, BETTIOL, RAPELLI, MORO, VALENTI, CARBONARI, BELOTTI, BALDUZZI, FERRARIO CELESTINO (DC).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, Io scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente Io autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
14/04/1947 Antimeridiana
14/04/1947 Pomeridiana
15/04/1947 Antimeridiana
discussione generale:
26/03/1947
27/03/1947 Pomeridiana
28/03/1947 Pomeridiana
29/03/1947

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