Come nasce la Costituzione

POMERIDIANA DI LUNEDÌ 14 APRILE 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

LXXXVIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI LUNEDÌ 14 APRILE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

 

Congedi:

Presidente                                                                                                        

Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):

Presidente                                                                                                        

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione                                                 

Ghidini                                                                                                              

Cappa                                                                                                                

Cevolotto                                                                                                        

Andreotti                                                                                                        

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione                                      

Relazione della Commissione degli Undici:

Presidente                                                                                                        

Rubilli, Presidente della Commissione e Relatore                                               

Grilli                                                                                                                

Costantini                                                                                                        

Manzini                                                                                                            

Filippini                                                                                                             

Lucifero                                                                                                           

Zerbi                                                                                                                 

Crispo                                                                                                               

De Gasperi, Presidente del Consiglio dei Ministri                                               

Tupini                                                                                                                

Corbino                                                                                                            

Piemonte                                                                                                          

Micheli                                                                                                             

Dugoni                                                                                                              

Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana:

Presidente                                                                                                        

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione                                                 

Ghidini                                                                                                              

Perassi                                                                                                              

Colitto                                                                                                             

Moro                                                                                                                

Lucifero                                                                                                           

Badini Confaloneri                                                                                         

Cappa                                                                                                                

Bulloni                                                                                                            

Cevolotto                                                                                                        

Cifaldi                                                                                                              

Grieco                                                                                                              

Carboni                                                                                                            

Giannini                                                                                                            

Gronchi                                                                                                            

Vigorelli                                                                                                          

Piemonte                                                                                                          

Molinelli                                                                                                         

Dugoni                                                                                                              

Coccia                                                                                                              

Ruggiero                                                                                                          

Mortati                                                                                                            

Crispo                                                                                                               

Corbino                                                                                                            

Andreotti                                                                                                        

Condorelli                                                                                                      

La seduta comincia alle 16.

MATTEI TERESA, Segretaria, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bernardi, Pellizzari e Falchi.

(Sono concessi).

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sopra l’articolo 16 del progetto di Costituzione. Ha facoltà di parlare l’onorevole Tupini per esprimere l’avviso della Commissione sopra gli emendamenti che sono stati mantenuti.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevoli colleghi, come già ebbi occasione di dire all’Assemblea, dopo aver presa visione dei vari emendamenti, io, in armonia col pensiero della maggioranza della Commissione, sosterrò l’articolo del progetto in esame.

Esso rappresenta uno sforzo notevole di elaborazione, durante il quale furono vagliati tutti gli argomenti contrari e favorevoli che poi sono nuovamente affiorati nella discussione dell’Assemblea. Sui primi due commi – procediamo per eliminazione – non sono stati presentati emendamenti.

CAPPA. Sì, sì.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Un momento: incominciamo dal primo comma, cioè dalla prima parte dell’articolo. Onorevole Cappa, lei non ha partecipato intensamente a questi lavori e quindi la sua interruzione può non essere appropriata.

Comunque, e certo sulla prima parte dell’articolo, non c’è alcun emendamento specifico, salvo quello dell’onorevole Andreotti, che investe tutto l’articolo.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. No, no.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Ripeto sì, se l’emendamento è quello che ho sotto gli occhi; e a proposito di esso, che è sostitutivo della formula del progetto, osservo che la prima parte ne è fatta salva, ad eccezione di «i cittadini» da aggiungere alla parola «tutti» del progetto.

CAPPA. È quello che volevo dire.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Bene, onorevole Cappa: stavo appunto venendo a questo; ed ora posso rispondere all’onorevole Andreotti. Personalmente sono d’accordo con lui, perché l’aggiunta delle parole «i cittadini» all’altra «tutti» serve a differenziare tra di loro i cittadini e gli stranieri, ai quali ultimi – in via di massima e come ebbi occasione di dire a proposito di analoga questione per il diritto di associazione – molti sono esitanti a riconoscere con uguale estensione gli stessi diritti dei primi.

Comunque, la Commissione si rimette all’Assemblea, sempre che l’onorevole Andreotti insista nel suo emendamento.

ANDREOTTI. Sì.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Quanto al resto dell’emendamento, che dovrebbe sostituire la formula dell’articolo 16 del progetto, so che l’onorevole Andreotti ci tiene fino ad un certo punto, e allora credo che il voto dell’Assemblea debba riguardare unicamente l’aggiunta: «i cittadini».

Per la prima parte dell’articolo 16 non vi sono altri emendamenti, e così per il secondo comma.

Il terzo comma invece è investito da vari emendamenti. Cominciamo da quello dell’onorevole Perassi ed altri: «Sostituire i commi 3 e 4 coi seguenti…».

Prima di procedere all’esame di esso, domando all’onorevole Perassi se vi insiste.

PERASSI. Sì, e mi riservo di rispondere alle sue osservazioni.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Sta bene. La Commissione, nella sua maggioranza è contraria all’emendamento Perassi ed è disposta ad accogliere quello dell’onorevole Grassi, che in parte lo comprende e lo assorbe. L’emendamento Grassi si esprime con questa formula: «Si può procedere al sequestrò soltanto per atto motivato dall’Autorità giudiziaria nei casi di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo consenta e nei casi di violazione delle norme relative all’obbligo dell’indicazione dei responsabili».

Io già ho fatto presente all’onorevole Grassi che sarebbe più opportuno e più proprio dire «reati» al posto di «delitti», comprendendo quindi, nei casi in cui si può procedere al sequestro per atti motivati dall’autorità giudiziaria, non soltanto i delitti stricto nomine, ma anche i reati nei quali sono comprese le contravvenzioni, che riguardano pubblicazioni che offendono la pubblica decenza e contravvenzioni di altra natura, e quindi dare all’emendamento dell’onorevole Grassi un carattere più estensivo di quello che non avrebbe se si limitasse soltanto alla parola «delitti».

Ho ragione di ritenere che l’onorevole Grassi non abbia ragioni speciali per insistere sulla sua formula su questo punto, e credo che possa accettare la mia proposta.

Dunque, la Commissione, nella sua maggioranza, sarebbe favorevole ad accettare l’emendamento dell’onorevole Grassi, piuttosto che quello dell’onorevole Perassi. In questo caso, l’emendamento dell’onorevole Grassi dovrebbe sostituire il terzo comma dell’articolo 16, così com’è proposto dalla Commissione.

Anche il quarto comma ha avuto l’onore di vari emendamenti da parte degli onorevoli Gabrieli, Schiavetti, Ghidini, Lami Starnuti ed altri. Mirano tutti alla soppressione pura e semplice del comma.

La Commissione, in maggioranza, è disposta ad accogliere la proposta soppressiva.

Circa il quinto comma, gli onorevoli Bellavista, Mastrojanni, Montagnana e Cavallari, ne propongono in emendamenti separati la soppressione. Mentre, però, gli onorevoli Bellavista e Mastrojanni ne vorrebbero la soppressione pura e semplice, gli onorevoli Montagnana e Cavallari condizionano la soppressione all’accoglimento da parte dell’Assemblea degli emendamenti aggiuntivi da loro proposti al primo e al secondo comma dell’articolo.

L’emendamento aggiuntivo al primo comma degli onorevoli Montagnana e Cavallari, si esprime nei seguenti termini: «Al fine di garantire a tutti i cittadini l’effettivo esercizio di questo diritto e di escludere ogni monopolio di fatto, lo Stato può disporre il controllo per l’accertamento dei mezzi di finanziamento e può regolare l’impiego dei mezzi di produzione».

Così pure l’aggiunta proposta dagli stessi onorevoli Montagnana e Cavallari al secondo comma in fondo si riferisce a quello che è espresso al quinto comma dell’articolo 16 del progetto, dove si dice che la legge può stabilire controlli per l’accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica. Anche questo emendamento aggiuntivo al secondo comma si riferisce presso a poco al testo del quinto comma dice: «Lo Stato può disporre controlli sulle agenzie di informazione al fine di accertarne le fonti di notizie e i mezzi di finanziamento».

A questo punto devo osservare che nei riguardi del quinto comma proposto dalla Commissione i pareri dei colleghi che sono intervenuti nella discussione sono stati diversi e talvolta opposti. Ci sono colleghi che hanno reclamato, attraverso i loro emendamenti, la soppressione pura e semplice del quinto comma dell’articolo, e ne hanno spiegato le ragioni, alle quali mi riferisco, senza ripeterle. Ci sono poi colleghi, come gli onorevoli Montagnana e Cavallari, che non solo insistono, ma aggiungono specificazioni che rendono ancora più grave, più pesante, il quinto comma proposto dalla Commissione.

La Commissione a questo riguardo non si è trovata d’accordo. Non è d’accordo per la soppressione; non è d’accordo per l’accoglimento degli emendamenti degli onorevoli Cavallari e Montagnana. Se devo esprimere il pensiero della Commissione, questa è favorevole al testo del progetto.

Personalmente io mi rendo conto delle difficoltà che presenta l’applicazione di questo articolo, tanto maggiori, ove si tenga nel dovuto conto l’emendamento proposto dall’onorevole Ruggiero, il quale, pur facendo buon viso a questo comma, domanda di modificare «può stabilire» con l’espressione «stabilisce» o «dispone». Personalmente ritengo la formula del progetto migliore, perché più elastica. La questione dei controlli in mano al potere esecutivo è molto delicata e bisogna quindi procedere su questo terreno con molta cautela.

Non mi nascondo che la concezione della democrazia varia da partito a partito e da settore a settore dell’Assemblea. Per me, democratico oltre che cristiano, anche se e soprattutto perché cristiano, (Interruzioni – Commenti) un sano e reale regime democratico deve garantire nel modo più efficace e sicuro tutte le libertà umane e popolari di fronte a ogni tentativo sopraffattore dell’esecutivo. L’idea cristiana suffraga e rafforza la concezione integrale della democrazia. (Interruzioni).

Ciò premesso, mi corre l’obbligo di dire che, se mai, io avrei persino qualche esitazione circa la formula da noi proposta. Se l’accetto è soltanto per sottolineare che in democrazia tutto deve essere trasparente e come contenuto entro una campana di vetro. Da qui l’opportunità del comma del progetto.

Andare oltre mi sembra pericoloso. E questo pericolo potrebbe accentuarsi ove l’Assemblea facesse buon viso agli emendamenti degli onorevoli Montagnana e Cavallari, ai quali rivolgo la preghiera di ritirarli.

PIEMONTE. Ma Cristo non ha mandato fuori del Tempio i mercanti, attendendo che i Filistei decidessero!

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Se ho ben capito, onorevole Piemonte, la sua interruzione non c’entra. Comunque, la Commissione, in maggioranza, non è favorevole alla proposta degli onorevoli Montagnana Mario e Cavallari; non è favorevole alla proposta di soppressione venuta dagli altri colleghi, e preferisce – se mai – la formula del progetto.

E veniamo all’ultimo comma. Gli onorevoli Mortati e Moro propongono un emendamento aggiuntivo: «preventive e repressive», alle parole: «misure adeguate». In linea di massima siamo favorevoli all’emendamento, se l’Assemblea sarà dello stesso avviso.

Mi pare a questo punto di avere esaminato tutti gli emendamenti, perché quelli riguardanti la morale, il buon costume e il sentimento religioso, sono stati ritirati; quello dell’onorevole Schiavetti è decaduto per assenza del proponente.

L’assenza dell’onorevole Calosso fa decadere anche il suo emendamento. Me ne dispiace. Se l’avesse mantenuto, mi sarei pronunziato a suo favore con viva cordialità.

All’onorevole Preziosi, infine, noterò che il suo è un emendamento al quarto comma e lo potremo esaminare solo nel caso che l’Assemblea respingesse la proposta di soppressione del comma stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Tupini, con sua sopportazione devo comunicarle che mi è pervenuto un altro emendamento. Chiedo alla Commissione se, data l’importanza della materia, voglia tenerne, conto.

Gli onorevoli Bulloni, Grieco, Laconi, Montini, Cappi, Ravagnan, Montagnana Mario, Roselli, Bianchini Laura, Cavallari e Bazoli hanno proposto di sostituire al quarto comma il seguente:

«Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro del periodico può essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza, che debbono immediatamente, e non mai oltre dodici ore, inoltrare denuncia all’autorità giudiziaria».

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Ove l’Assemblea accogliesse la proposta di emendamento soppressivo, la risposta, da me data all’onorevole Preziosi, varrebbe anche per l’onorevole Bulloni. Ma se l’Assemblea fosse di contrario avviso, evidentemente io direi che una certa attenzione va portata a questa proposta di emendamento che, come mia prima impressione, non esiterei ad accettare.

Poiché l’emendamento stesso, tra l’altro, sostituisce il termine «polizia giudiziaria» a quello di «pubblica sicurezza», osservo che, conformemente a quanto abbiamo l’altro giorno stabilito in relazione ad analogo intervento dell’onorevole Crispo, la proposta emendativa è più appropriata e quindi preferibile alla formula del progetto.

PRESIDENTE. È stata presentata anche una diversa formulazione da parte dell’onorevole Cappa, che riprende quella degli onorevoli Perassi e Natoli, e che tende a sostituire il terzo e quarto comma coi seguenti:

«Il sequestro delle edizioni dei giornali o di altri stampati, la cui pubblicazione sia eseguita con l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, non può aver luogo che per sentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria.

«Tuttavia, nei casi di reati di offesa ai Capi di Stato, di istigazione a commettere delitti, o di pubblicazioni oscene o contrarie alla pubblica decenza, il sequestro può essere disposto dal pubblico ministero o dal giudice all’inizio o nel corso del procedimento penale, ovvero quando vi è assoluta urgenza, e non è possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, da ufficiali di polizia giudiziaria. In tale ipotesi il sequestro decade, se non è confermato dall’autorità giudiziaria nel termine di ventiquattr’ore».

Chiedo il parere della Commissione su questa proposta.

TUPINI. Io credo che potremo mettere in votazione, i due primi comma, sui quali non ci sono stati emendamenti.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell’articolo 16, comma per comma. Il primo comma, nel testo della Commissione, è così formulato:

«Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione».

L’onorevole Andreotti ha proposto di aggiungere, dopo la parola: «Tutti» le altre «i cittadini».

GHIDINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Dichiaro che non voterò la prima parte di quest’articolo con l’emendamento Andreotti, nel senso cioè di sostituire alla dizione ordinaria «Tutti hanno diritto», l’altra «Tutti i cittadini». La ragione è questa: se si tratta di una disposizione la quale abbia una finalità politica, non vedo la ragione della distinzione che si debba fare fra cittadini e stranieri. Credo che il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, attraverso ogni forma, non appartenga al cittadino in quanto facente parte dello Stato italiano, ma appartenga alla personalità umana. E questo diritto io lo riconosco a tutti: stranieri o cittadini che siano. Se invece con questa sostituzione si mira a creare una misura di carattere protezionista nei riguardi dell’industria editoriale, le opportune misure potranno essere prese in altra sede.

Per questa ragione non voto l’emendamento Andreotti, ma voto invece la prima parte dell’articolo così come è stata deliberata dalla Commissione.

CAPPA. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Non voto l’emendamento Andreotti; osservo che può essere opportuno limitare la facoltà di dirigere un giornale o di essere editore di un giornale; penso che per questo forse sarà opportuno stabilire la cittadinanza italiana; ma penso anche che non si possa distinguere lo straniero dal cittadino in rapporto a un diritto fondamentale. In questo senso si è pronunciata la Commissione ministeriale che ha redatto il progetto di legge; a questo criterio si ispira il disegno di legge che è stato dal Governo rassegnato all’Assemblea. Voterò la formula come proposta dalla Commissione.

CEVOLOTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEVOLOTTO. Mi associo alla dichiarazione dell’onorevole Ghidini, osservando che se l’aggiunta che viene proposta fosse approvata, si potrebbe arrivare a tanto da negare il diritto, da parte di un editore, di pubblicare opere le quali ci portino il pensiero degli stranieri nel campo politico, nel campo artistico, nel campo scientifico; specialmente nel campo politico. Quindi, l’aggiunta avrebbe una portata molto maggiore di quel che sembra a prima vista e potrebbe limitare la estrinsecazione della prima libertà del pensiero. Per queste ragioni, voterò contro.

TUPINI. Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Preferisco la formula della Commissione. Per quanto riguarda la stampa, poi, si vedrà in altra sede. Qui si tratta del diritto fondamentale di ognuno di parlare, di pensare, di esprimersi nel modo come egli ritiene più conforme ai principî di libertà. Quindi, sono d’accordo con l’onorevole Cappa; mi dispiace di non esserlo altrettanto con l’onorevole Andreotti. Ma è un mio pensiero personale che non impegna quello dell’intera Commissione.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La prego di specificare il motivo.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare per motivare il ritiro dell’emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Avevo presentato questa specificazione non per togliere qualcosa ai diritti essenziali che noi dobbiamo riconoscere agli stranieri, ma perché mi pare che si possa lasciare aperta la strada, al legislatore di domani, di porre alcune limitazioni. Comunque, siccome sono certo che, dato anche l’andamento delle dichiarazioni di voto, il mio emendamento non passerebbe, lo ritiro interamente, ma specifico che non avrei voluto affatto che fosse considerato come una limitazione che noi potevamo mettere. L’ipotesi fatta, che si potesse vietare in Italia la traduzione di un libro storico, non regge in quanto nessuno avrebbe potuto mai invocare che un tal diritto sarebbe stato da noi negato; era solo una specificazione che si faceva in favore dei cittadini. Comunque, per facilitare la votazione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione:

«Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione».

(È approvato).

Dovrei ora porre in votazione l’emendamento degli onorevoli Montagnana Mario e Cavallari per il quale, dopo il primo comma, si dovrebbe aggiungere:

«Al fine di garantire a tutti i cittadini l’effettivo esercizio di questo diritto e di escludere ogni monopolio di fatto, lo Stato può disporre controlli per l’accertamento dei mezzi di finanziamento e può regolare l’impiego dei mezzi di produzione».

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei che per semplificare, possibilmente, la discussione, si rinviasse l’esame di questo comma al quinto a cui è legato per la materia, restando ben inteso che, se l’adottiamo, lo sposteremo poi subito dopo il primo. Desidererei, se il nostro Presidente consente, che si procedesse ora alla votazione sul complesso dei primi tre commi sui quali sembriamo ormai tutti d’accordo.

Il primo l’abbiamo già votato; il secondo non solleva difficoltà; e così è da ritenersi del terzo nella formula Grassi accettata dalla Commissione. Esauriamo prima questi tre punti.

Che cosa viene dopo? Vengono le questioni più grosse e più contese che riguardano altri punti: il primo concerne la facoltà all’autorità di polizia, o di pubblica sicurezza, di intervenire nei casi urgentissimi; il secondo riguarda i controlli sui mezzi di finanziamento e sulle fonti di notizie; infine, con l’emendamento proposto dagli onorevoli Montagnana Mario e Cavallari, vi è la disposizione sui mezzi di produzione. Questi punti sollevano vive controversie.

La Commissione aveva in maggioranza ritenuto che in casi di assoluta urgenza potesse ammettersi anche l’intervento della pubblica sicurezza. Nella mia relazione è detto che sarebbe desiderabilissimo che un magistrato, e più precisamente un funzionario del pubblico ministero, con una destinazione ed un’opera continua, potesse provvedere sempre a tempo, eliminando ogni altro intervento. Era il concetto di Ghidini e lo ho registrato. La maggioranza ritenne che bisognava mirare a tale assetto; ma ove non sia possibile l’azione tempestiva d’un magistrato, è meglio che intervenga la pubblica sicurezza, piuttosto che ricorrere a quel famoso articolo 19 della legge di pubblica sicurezza che autorizza, nei casi di necessità, a stracciare la legge. Questo era il concetto della Commissione. Risorta ora dopo qualche tempo la questione, in sede d’Assemblea, io personalmente dichiaro – e il Comitato di redazione stamane nel suo riesame sembrava assentire – che, al punto in cui siamo, di fronte alle manifestazioni della stampa ed alle orientazioni della pubblica opinione, si possa arrivare a togliere il quarto comma stabilendo che deve essere sempre l’autorità giudiziaria a procedere al sequestro, con quegli affidamenti di rapidità a cui si era fin da principio accennato. Si sono però ora presentati o si presenteranno emendamenti degli onorevoli Bulloni, Laconi ed altri che tornano ad ammettere eccezionalmente il sequestro da parte della pubblica sicurezza.

Restano inoltre i dissensi sul controllo dei mezzi di informazione e dei mezzi di finanziamento; e, con l’ultima aggiunta, dei mezzi di produzione e della tipografia.

Giacché alcuni emendamenti sono stati proposti all’ultima ora, e la Commissione sarebbe altrimenti costretta a chiedere la sospensione per 24 ore, come il regolamento le dà diritto, per poterli esaminare, pregherei di consentire una sospensione di 10 minuti, in modo che si possa, con l’intervento dei presentatori e dei rappresentanti delle varie tendenze, vedere se è possibile arrivare ad accordi, e comunque precisare le linee di contrasto con vantaggio delle future votazioni.

PRESIDENTE. Resta inteso che se, nel tentativo lodevole che farà la Commissione di trovare un accordo, questo non fosse malauguratamente raggiunto, l’emendamento proposto dagli onorevoli Cavallari e Montagnana Mario sarà posto nel corpo dell’articolo in votazione trovandogli poi il suo posto naturale.

CAPPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Mi sembra che potremmo adesso limitarci ad approvare il secondo comma, perché il terzo e il quarto comma possono essere modificati a seguito delle trattative per raggiungere una intesa.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. È inutile complicare le cose; siamo già d’accordo sulla formula Grassi.

CAPPA. Ci sono delle varianti al terzo e quarto comma; c’è l’emendamento Perassi che contempla proprio il terzo e quarto comma, e il mio lo stesso. Quindi potremo votarli insieme.

PRESIDENTE. Onorevole Cappa, l’emendamento Perassi era già noto alla Commissione, la quale conosceva già anche gli altri emendamenti, e tuttavia è giunta alla conclusione di non poter accedere alla proposta Perassi. Pertanto mi pare difficile – anche se adesso si rinvia – che la Commissione possa tornare su questa sua decisione che è stata lungamente ponderata.

Passiamo, quindi, al secondo comma dell’articolo 16:

«La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(È approvato).

Il terzo comma nel testo del progetto è così concepito:

«Si può procedere al sequestro soltanto per atto dell’autorità giudiziaria nei casi di reati e di violazioni di norme amministrative per i quali la legge sulla stampa dispone il sequestro».

Sul terzo comma vi è l’emendamento dell’onorevole Perassi, che è stato mantenuto, e resta l’emendamento Grassi-Mortati e altri, fatto proprio dalla Commissione, del seguente tenore:

«Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei casi di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo consenta, e nei casi di violazione delle norme relative all’obbligo dell’indicazione dei responsabili».

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Con la sostituzione della parola: «reati» al posto di «delitti».

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Di fronte al desiderio che è stato manifestato – sebbene complichi la discussione – credo che si potrebbe rimandare la votazione del terzo comma, anche per la questione «reati»-«delitti», su cui vi è diversità d’opinioni, fermandoci per ora ai primi due commi.

PRESIDENTE. Se tutto questo può servire a concordare gli emendamenti, sta bene.

(La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17,35).

Relazione della Commissione degli Undici.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, interrompiamo brevemente l’esame dell’articolo 16, poiché il presidente della Commissione, a suo tempo costituita su proposta dell’onorevole Natoli, mi ha comunicato che è pronto a fare la relazione sui risultati di uno degli incarichi che alla Commissione stessa erano stati affidati dall’Assemblea. Ritengo pertanto che si debbano ascoltare le sue dichiarazioni.

Ha facoltà di parlare l’onorevole Presidente della Commissione e Relatore.

RUBILLI, Presidente della Commissione e Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, premetto che la Commissione, nominata dal signor Presidente ha votato all’unanimità la presente relazione.

Nelle sedute del 14, 15 e 17 febbraio 1947 l’onorevole Finocchiaro Aprile formulò delle accuse contro alcuni onorevoli deputati, due dei quali, e cioè gli onorevoli Campilli e Vanoni, appartenenti al Governo.

Nella seduta successiva del 18 febbraio si passò da una interrogazione dell’onorevole Natoli a formali proposte dallo stesso così formulate:

«L’Assemblea Costituente invita l’Ufficio di Presidenza a richiedere a ogni deputato se fa parte di istituti finanziari, economici o imprese private.

«L’Assemblea Costituente invita l’Ufficio di Presidenza a richiedere al Presidente del Consiglio l’elenco dei deputati i quali coprano una carica retribuita e affidata dal Governo, presso enti parastatali, economici, finanziari, o in altri organismi che abbiano relazione con lo Stato, indicando anche l’ammontare della retribuzione o dell’indennità».

«L’Assemblea Costituente, udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in risposta all’interrogazione Natoli, delibera di deferire al suo Presidente la nomina di una Commissione incaricata di esaminare gli elementi che saranno comunicati dal Governo e le dichiarazioni che i deputati faranno alla Presidenza dell’Assemblea.

«La Commissione riferirà altresì alla Presidenza le proposte circa eventuali casi di incompatibilità morale e politica e circa l’opportunità di stabilire nel regolamento della futura Camera, o nella legge elettorale, norme riguardanti il problema generale delle incompatibilità».

Le proposte furono accolte e approvate dall’Assemblea: il dì seguente il Presidente comunicò i nomi dei deputati da lui prescelti per la Commissione.

Questa si riunì il giorno 21 febbraio e si propose pregiudizialmente di esaminare l’indole e i limiti del compito ad essa affidato; considerò tra l’altro che non si trattava soltanto di proporre o stabilire i nuovi casi di incompatibilità, che hanno sempre un carattere esclusivamente giuridico, ma di scendere a una valutazione morale e politica che non poteva prescindere dalle accuse che nelle sedute precedenti erano state lanciate contro alcuni membri dell’Assemblea e avevano immediatamente determinato la proposta dell’onorevole Natoli. Quindi nessun serio giudizio poteva essere pronunciato, se non si fosse concessa alla Commissione un’ampia facoltà di indagini, atta a stabilire la sussistenza o meno degli addebiti e la valutazione della loro entità dal punto di vista morale e politico. In tali sensi fu formulato ad unanimità il seguente ordine del giorno consegnato poi al Presidente dell’Assemblea:

«La Commissione, nominata dal Presidente dell’Assemblea Costituente nella seduta del 19 febbraio 1947, in seguito all’approvazione della proposta Natoli;

considerato che la proposta stessa assegna alla Commissione tre ordini d’indagini:

1°) esaminare gli elementi che saranno comunicati dal Governo e dalla Presidenza dell’Assemblea, concernenti i deputati i quali «coprano una carica retribuita e affidata dal Governo presso enti parastatali, economici, finanziari o in altri organismi che abbiano relazione con lo Stato»; ovvero facciano parte «di istituti finanziari, economici o imprese private»;

2°) riferire alla Presidenza dell’Assemblea le «proposte circa eventuali casi di incompatibilità morale e politica»;

3°) riferire circa «l’opportunità di stabilire nel regolamento della futura Camera o nella legge elettorale norme riguardanti il problema generale delle incompatibilità»;

ha espresso all’unanimità l’avviso che, mentre per formulare le proposte di legge sulle future incompatibilità, potranno essere sufficienti gli elementi che il Governo e la Presidenza dell’Assemblea si sono impegnati di fornire alla Commissione, per adempiere al compito, assai più delicato e che più vivamente interessa l’opinione pubblica, previsto dal n. 2, è necessario che la Commissione disponga dei poteri per indagare sulla fondatezza delle accuse, lesive dell’onorabilità, formulate contro deputati nella pubblica discussione dell’Assemblea».

L’Assemblea Costituente, nella seduta del 6 marzo 1947, approvò all’unanimità il seguente ordine del giorno:

«L’Assemblea, udite le dichiarazioni del Presidente della Commissione degli Undici e quelle del Presidente del Consiglio, accoglie la richiesta della Commissione e passa all’ordine del giorno».

Apparve chiaro, dopo quanto si è ricordato innanzi, che la Commissione doveva esclusivamente occuparsi degli addebiti che erano stati formulati nelle sedute dell’Assemblea.

Quindi si cominciò con l’esaminare l’onorevole Finocchiaro Aprile, il quale, nella riunione del 12 marzo, precisando e, in qualche punto, ampliando ciò che aveva detto all’Assemblea, riferì, nei rapporti del Ministro Campilli, che questi era giunto rapidamente con un’attività affaristica a una elevatissima posizione finanziaria formatasi senza ostacoli e successivamente aumentata fino al punto da non potersi riportare a mezzi sempre leciti.

E aggiunse che la cennata attività avrebbe dovuto consigliare l’onorevole De Gasperi a non richiedere la collaborazione al Governo dell’onorevole Campilli, essendo tanto discussa da non poter dare al Paese alcuna garanzia di corretta amministrazione del pubblico denaro. Proseguì affermando che il fatto fondamentale da lui deplorato era quello relativo ai due provvedimenti del Ministero Campilli, cioè del deposito in contanti del 25 per cento del prezzo dei titoli negoziati in borsa per consegne differite e della denunzia dei riporti a fine mese e testualmente dichiarò:

«Tali provvedimenti non sarebbero stati censurabili per se stessi, poiché potevano esercitare, come già in passato, un effetto salutare ai fini del riequilibrio del mercato, spinto troppo in alto dalla speculazione e dalla progressiva svalutazione della lira.

«La questione tuttavia non è qui. Sanno tutti al Ministero del tesoro che al tempo di Bertone alcuni finanzieri, non certo disinteressati, avevano premuto su di lui, perché emettesse i suddetti provvedimenti, ma Bertone ebbe ad opporre un netto diniego, dopo conosciuto il parere del Direttore generale della Banca d’Italia Menichella, il quale si era mostrato contrario per evitare il perturbamento del mercato in un momento difficile e delicato. Il Direttore generale Ventura o fu presente al colloquio Bertone-Menichella o ne fu informato.

«Succeduto Campilli a Bertone, gli stessi finanzieri dovettero tornare alla carica e il Ministro, ben più pratico del predecessore in affari di borsa, non poté non informare il Direttore generale Ventura delle sue idee al riguardo e dei suoi divisamenti che trovarono in questo ultimo un puntuale esecutore.

«Dei provvedimenti quei tali finanzieri dovettero essere informati e poterono così operare a piacer loro al ribasso, prima che i provvedimenti stessi fossero resi di pubblica ragione, realizzando cospicui guadagni.

«Soltanto dopo le proteste dei compratori di Milano, Campilli dovette avvertire il pericolo e finì col riversare la colpa sul Ventura, il quale si addossò con una lettera sorprendente la responsabilità dei provvedimenti: lettera alla quale nessuno prestò fiducia, non essendo mai avvenuto al Ministero del tesoro che un Direttore generale abbia preso iniziative del genere e di così gravi conseguenze. Così non persuasero alcuno le giustificazioni ad usum delphini addotte dal Campilli e ripetute incontrollatamente dal Capo del Governo.

«Sul terreno politico la responsabilità è dunque di Campilli, e io non ho che a ripetere che, se egli ordinò i provvedimenti, informandone i suoi amici, prima della pubblicazione, perché essi speculassero in borsa, compì opera disonesta, mentre egli è manifestamente un inetto, se i provvedimenti furono presi da altri a sua insaputa. In quest’ultimo caso egli avrebbe almeno avuto il dovere di destituire il Ventura e non di premiarlo.

«Comunque, si tratta di fatti di eccezionale gravità sui quali la Commissione, superando le difficoltà che saranno frapposte, dovrà nel pubblico interesse e per la pubblica moralità compiere una indagine a fondo».

Nella successiva riunione del 13 marzo l’onorevole Finocchiaro Aprile aggiunse:

«Dichiaro che desidero pregare la Commissione di assumere debite informazioni su di un’ingente importazione di zucchero ad una compagnia cubana, della quale fa parte il fratello dell’onorevole Campilli, allora Ministro del commercio estero».

Come si vede, l’onorevole Finocchiaro Aprile non offrì elementi di prova sulle accuse da lui formulate. La Commissione quindi avrebbe potuto anche senz’altro fare a meno di attendervi, ma pensò che instai modo non avrebbe compiuto il suo dovere, né avrebbe bene risposto ai fini per i quali era stata nominata, sia di fronte all’Assemblea, sia di fronte all’opinione pubblica. Le accuse erano state pronunziate e i fatti denunziati rimanevano senza spiegazioni e senza chiarimenti, con quel discredito che ne era inevitabile conseguenza e rappresentava un danno enorme non solo per la dignità di chi ne era fatto segno, ma anche per il pubblico interesse, trattandosi di uomini cui era affidato il Governo dello Stato.

E così volle assumersi l’obbligo di fare direttamente le più ampie indagini per esaminare con ogni sforzo e con ogni pazienza, se e fino a qual punto fosse possibile giungere a validi accertamenti e a serene valutazioni.

Premesse in breve e ricordate le più importanti circostanze di fatto, si rileva, per quanto riguarda la attuale consistenza del patrimonio dell’onorevole Campilli, che questi, all’uopo interpellato, dichiarò che, per quanto concerneva la sua condizione economica, poteva anche pregare la Commissione di fare tutte quante le indagini che ritenesse opportune, perché ciò che egli possiede deriva soltanto da lecita attività e da fortunate combinazioni svolte quasi esclusivamente nel campo fondiario edilizio; respinse fermamente che la sua fortuna derivasse in tutto o in parte da speculazioni borsistiche.

La Commissione, pur essendo assai discutibile che eventuali addebiti sulle origini della fortuna economica del Campilli rientrassero nei limiti della sua competenza, osserva che l’accusa formulata dall’onorevole Finocchiaro Aprile è così generica e priva di ogni concreto elemento, che non permette in alcun modo una qualsiasi seria indagine.

Del resto, egli ne fece cenno al solo scopo di rilevare che la scelta del Ministro del tesoro e delle finanze in persona dell’onorevole Campilli non era la migliore né la più adatta; ma anche un rilievo di tal genere non può evidentemente, per la sua natura, formare oggetto di esame da parte della Commissione.

Conviene passare perciò immediatamente a quello che lo stesso onorevole Finocchiaro Aprile definisce come il più grave addebito, sorretto, come si vedrà, da alcuni fatti la cui sussistenza materiale non può mettersi in dubbio, salvo ad esaminare se e quale responsabilità se ne possa far risalire all’onorevole Campilli.

I provvedimenti ai quali si riferisce l’onorevole Finocchiaro Aprile sono due: trattasi cioè di due telegrammi circolari, l’uno in data 11 febbraio 1947 e l’altro del 12 dello stesso mese.

Il primo telegramma è il seguente:

«4844-/131177 Riferimento telegramma 2 settembre 1946 n. 138334 pregasi comunicare urgenza ammontare depositi effettuati mese gennaio per acquisti termine titoli azionari».

E il secondo è così formulato:

«4955/131197 Decorrere giorno prossimo riporti ripristinasi obbligo denunzia mensile operazioni riporti borsistici titoli azionari da parte agenti cambio commissionari et banche. Pregasi darne comunicazione interessati et assicurazione scrivente».

Entrambi i telegrammi portano la firma del dottor Ventura, Direttore generale del Tesoro.

In proposito è bene rilevare che, effettivamente, nel periodo del Ministero Bertone, vi fu una ascesa lenta, ma continua, dei titoli azionari. Da varie parti, e con lettere e con segnalazioni dirette, si faceva osservare al Ministro che, allo scopo di indurre i risparmiatori a sottoscrivere in maggior misura al prestito, sarebbe stato opportuno adottare qualche provvedimento che frenasse l’ascesa dei titoli in borsa. Tra quelli che maggiormente facevano sollecitazioni in proposito, era il dottor Enrico Giammei, che è a capo di una delle più importanti Ditte commissionarie di borsa in Roma; egli scrisse al riguardo sia al Ministro Bertone, sia al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale mandò la sua lettera per competenza all’onorevole Bertone. Pare che vi sia stato anche qualche colloquio tra il Giammei e l’onorevole Bertone, che però respinse sempre decisamente, e dopo essersi consigliato con persone competentissime, qualsiasi richiesta di nuovi e più rigorosi provvedimenti, ed oppose fermo diniego ad ogni insistenza, non volendo turbare in alcun modo l’andamento delle Borse e non volendo prestarsi, come chiarisce anche il Direttore generale Ventura, a interventi a tendenza ribassista delle quotazioni.

Rimaneva così fermo soltanto l’obbligo del deposito in contanti del 25 per cento del prezzo dell’acquisto di titoli a termine, e cioè a consegna differita. Quest’obbligo fu abolito nel febbraio 1946, perché, come ha dichiarato l’onorevole Corbino, allora Ministro, la situazione del mercato azionario presentava i sintomi di una notevole depressione e il freno del 25 per cento alle operazioni a termine poteva costituire un notevole ostacolo al ristabilimento dei corsi normali. Lo stesso onorevole Corbino non aderì ad altre insistenze che ebbe per ripristinarlo, e preferì invece adottare provvedimenti di carattere fiscale. Quando però egli decise di dare le dimissioni, decise contemporaneamente di ripristinare l’obbligo del versamento del 25 per cento sulle operazioni a termine, proponendosi in tal modo d’impedire che la notizia delle dimissioni potesse dar luogo a un movimento speculativo non controllato. Ciò avvenne precisamente il 2 settembre 1946.

Giunse poi, dopo l’onorevole Bertone, al Ministero l’onorevole Campilli, ai primi di febbraio 1947.

Rinnovò il dottor Giammei al nuovo Ministro il suo puntò di vista relativo alla necessità di interventi in Borsa?

All’uopo il primo ha dichiarato che non aveva avuto occasione di parlare con l’onorevole Campilli da quando era Ministro delle finanze e del tesoro.

L’onorevole Campilli a sua volta ha precisato che conosceva il commissionario di borsa dottor Giammei, che aveva avuto parecchie volte occasione d’incontrarsi con lui, forse anche dopo la sua nomina a Ministro, ma escludeva che col Giammei egli avesse mai parlato di affari di borsa.

Intanto si ebbero il giorno 11 e il giorno 12 i due telegrammi sopra riportati. Quale ne fu la conseguenza? In quali limiti influirono sui movimenti di borsa? Secondo voci non facilmente controllabili, i due telegrammi ebbero una non lieve né momentanea ripercussione sulle quotazioni delle borse e dei dopoborsa, ma può darsi pure che si esageri. Certo la Commissione non ha avuto modo di fare troppo estese indagini al riguardo su tutte le Borse, ma non si è limitata neppure a interpellare soltanto il Direttore generale Ventura e l’ispettore generale sulle Borse Marzano; ha sentito anche l’onorevole Corbino, il commendatore Zeitun, Presidente del Comitato degli agenti di cambio presso la Borsa di Roma, e l’onorevole avvocato Stefano Siglienti, il quale dà affidamento per le sue qualità personali e anche per la sua competenza, come Presidente dell’Associazione bancaria italiana. Vi è all’uopo in atti anche un suo dettagliato e lungo rapporto diretto al Ministro. Costoro sono stati concordi nell’affermare che, come ad essi constava, sia a Roma, sia a Milano, vi era stata soltanto una lieve flessione dei titoli azionari nel dopoborsa e nella mattina seguente. Poi la Borsa riprese il suo andamento normale.

Del resto tale indagine, se utile e forse anche indispensabile, non è per se stessa decisiva. Può anche verificarsi in linea d’ipotesi che si adotti un qualsiasi provvedimento sulle Borse e se ne dia intanto notizia anticipata a qualche amico, perché profitti delle inevitabili conseguenze che ne derivano; ma che poi, per quelle manovre e contromanovre che rientrano negli imperscrutabili misteri delle speculazioni borsistiche, i previsti effetti non si verifichino o non risultino di alcuna notevole entità. Se ciò per caso avvenisse, ad onta della mancanza o quasi mancanza del danno, non sarebbe né eliminata né attenuata la gravissima scorrettezza commessa da chi dette l’anticipata notizia.

Comunque, per stabilire i fatti in esame integralmente nella loro verità e farne poi una completa ed esatta valutazione, non può omettersi che le informazioni raccolte non autorizzano a ritenere che vi sia stata una grave o protratta ripercussione sulla Borsa a seguito dei due telegrammi in data 11 e 12 febbraio; tuttavia, anche se limitata, l’avvenuta ed improvvisa flessione non sfuggì all’attenzione e alla critica della stampa che la commentò in vario senso, e fu rilevata persino dal Ministro Morandi, che ne chiese spiegazioni all’onorevole Campilli.

Il quesito più importante è però un altro, poiché si tratta di esaminare se e quale parte, direttamente o anche indirettamente, il Ministro Campilli abbia avuta nella trasmissione dei cennati telegrammi e se ne sia stato o pur no a conoscenza.

Egli dichiarò all’Assemblea, ed ha ripetuto anche alla Commissione, cui presentò un memoriale con un fascicolo di dichiarazioni allegate, che i due telegrammi erano da lui completamente ignorati; ne ebbe notizia soltanto il 14 febbraio mentre si trovava al Ministero degli affari esteri, ove il Ministro Morandi, come or ora si è detto, richiamò la sua attenzione sulle notizie che giungevano da Milano in ordine a oscillazioni di Borsa; fece telefonare immediatamente al Ministero del tesoro dal commendator Antonucci, che era con lui, e solo così seppe dei telegrammi che erano stati spediti nei giorni precedenti. A sua volta l’onorevole Finocchiaro Aprile, nelle sue accuse, non sa dare alcun elemento preciso e concreto al riguardo. Si è stimato opportuno riferire innanzi completamente e testualmente le sue accuse, perché potessero meglio da chiunque valutarsi, tanto più che non vi può essere alcun equivoco, anche di forma, in proposito, essendo state le accuse medesime presentate per iscritto alla Commissione e quindi ben valutate e ponderate.

Ora da queste accuse appare che l’onorevole Finocchiaro Aprile non riferisce circostanze che personalmente gli constino o che siano comunque di sua scienza diretta. Prospetta soltanto delle induzioni, delle possibilità, sulle quali peraltro non offre alcuna prova. E poi non si sente neppure in grado di esprimere un convincimento sicuro e preciso; fa una doppia ipotesi: o l’onorevole Campilli, egli dice, sapeva dei telegrammi, informandone i suoi amici, e in tal modo fece opera disonesta; o li ignorava, perché furono opera di altri, e in questo caso ha dato prova d’inettitudine.

Mal si comprende poi perché mai il Ministro, volendo adottare provvedimenti borsistici, sia pure anche col proposito di favorire i suoi amici, dovesse nascondersi dietro i propri funzionari e affidarsi così all’opera di altri, in difformità di quanto si era sempre prima praticato, mentre avrebbe dovuto ben comprendere che un nuovo metodo senza precedenti poteva complicare le cose e dar luogo a più facili sospetti.

Lo stesso onorevole Finocchiaro Aprile disse, ripetendolo poi dinanzi alla Commissione, che i provvedimenti per se stessi non erano censurabili, poiché potevano esercitare, come già in passato, un effetto salutare ai fini del riequilibrio del mercato, spinto troppo in alto dalla speculazione e dalla progressiva svalutazione della lira. Quindi il Ministro ben poteva, senza sottrarsi a censure ed a sospetti, provvedere come credeva nell’ambito della sua esclusiva competenza e nessuno poteva trovar da ridire; una propalazione anticipata soltanto avrebbe costituito una grave e deplorevole scorrettezza, per il fine di profittare o di far profittare altri delle costanti oscillazioni che ogni provvedimento produce sulla Borsa; e ciò avrebbe potuto verificarsi egualmente sia che il Ministro firmasse i telegrammi, sia che li facesse firmare da funzionari.

A prescindere dalle esposte osservazioni, non sono acquisiti elementi che facciano dubitare della sincerità di quella sorpresa manifestata dall’onorevole Campilli, quando al Ministero degli affari esteri l’onorevole Morandi gli dette le prime notizie dei telegrammi e della relativa ripercussione in Borsa, come non può negarsi la conversazione telefonica, non fatta neppure da lui direttamente, ma ordinata senza por tempo in mezzo al commendator Antonucci, per caso presente. Nel pomeriggio, poi, l’onorevole Campilli va al Ministero e chiede spiegazioni al Direttore generale Ventura in presenza del suo Capo di gabinetto e dell’Ispettore Petitto.

Non deve poi dimenticarsi che il Direttore generale, l’ispettore Marzano e gli Uffici dipendenti, sin dal principio e con dichiarazioni persistenti, sempre mantenute, si assumono intera ed esclusiva la responsabilità dei due telegrammi, pur non potendo ignorare che trattasi di fatti di non poco conto e di non tenue gravità, come si dirà meglio di qui a poco.

In conclusione, le indagini che sono state fatte con la maggiore diligenza e scrupolosità possibile, ed i risultati ottenuti inducono a ritenere che non è sorto alcun elemento per ammettere che le affermazioni del Ministro Campilli in sua difesa non sieno rispondenti a verità.

Resta da esaminare come e da chi i due telegrammi in data 11 e 12 febbraio furono ideati e spediti: qui il fatto si complica e appare veramente strano e incomprensibile.

Non è il caso di cavillare e sofisticare, fermandosi su di una nuda parola, per stabilire se quei provvedimenti fossero o meno di esclusiva competenza del Ministro. È vero che a proposito di provvedimenti borsistici tanto la legge 19 febbraio 1931, n. 950, quanto quella del 4 dicembre 1939, n. 1913, dicono «il Ministero» e non indicano tassativamente «il Ministro». Ma è scritto assai di frequente in disposizioni legislative «Ministero» anziché «Ministro». Peraltro il capo del Ministero è sempre il Ministro. Occorre unicamente esaminare l’indole, la natura, la portata di un provvedimento, per stabilire se sia di pertinenza del Ministro o possa anche rientrare nell’attività e nei poteri delle Direzioni generali. Chi non vede che i criteri direttivi per la disciplina delle Borse sono di tale importanza che rappresentano tutto un orientamento politico e personale del Ministro in materia tanto delicata? D’altra parte, come è stato riconosciuto e dichiarato anche dall’onorevole Bertone, dall’onorevole Corbino, dall’onorevole Campilli e dallo stesso Direttore generale Ventura, non vi è un solo esempio, un solo caso fra i precedenti in cui provvedimenti di tal genere non sieno stati adottati esclusivamente dal Ministro. Ciò è confermato altresì dai documenti che la Commissione ha chiesti e ottenuti dal Ministro del tesoro.

Ma vi è di più. Come si è sopra riferito, l’onorevole Bertone, per quante insistenze avesse avute, si rifiutò sempre di adottare provvedimenti di maggiori vincoli sulle operazioni borsistiche. E tale indirizzo fu anche ribadito in una discussione che all’uopo ebbe luogo tra l’onorevole Bertone, il dottore Menichella e l’onorevole Einaudi, con la presenza del Direttore generale Ventura, di cui esiste in atti un lungo rapporto diretto proprio al Ministro Bertone, concludente sempre sulla inopportunità di qualsiasi ulteriore vincolo.

Succede all’onorevole Bertone il Ministro Campilli, e non appare affatto che sia mutata la politica sulle Borse. Da un rapporto del Ragioniere generale si desume che il Ministro Campilli, preso possesso del suo ufficio solo ai primi di febbraio, aveva detto al Ventura che, a proposito delle Borse, occorreva essere molto cauti prima di disturbarle, trattandosi di organismi molto sensibili che nel momento attuale hanno da assorbire o far assorbire ingenti somme di titoli azionari di nuova emissione. E il Ventura conferma quanto scrive il Ragioniere generale e con lui riconosce che nell’accennata conversazione col Ministro Campilli si parlò soltanto dell’importo dei depositi in contanti in ragione del 25 per cento per i contratti a termine, come dal provvedimento in data 2 settembre 1946 emanato dal Ministro Corbino.

Intanto l’ispettore generale del Tesoro dottor Marzano dichiarò alla Commissione che nel febbraio di quest’anno si stabilì di adottare e seguire per le Borse criteri più rigorosi.

Ma chi, come e quando stabilì tali criteri? Nulla si è potuto accertare in proposito. L’Ufficio, senza ordini superiori, prepara i telegrammi (e non si è potuto neppure precisare quale funzionario li abbia materialmente scritti); son portati al Direttore generale, che esita un momento, e poi firma, pur sapendo che il Ministro ignorava, e si riserva di informarlo dopo. Ma neppur dopo si pensò al Ministro, che solo il 14 e a mezzo dell’onorevole Morandi ne ebbe notizia.

Che procedimento amministrativo è mai questo? Anche la forma di quei telegrammi non si spiega in alcun modo. Ordini che si potevano dare contemporaneamente e con un solo telegramma, e come di consueto a borsa chiusa, anziché a metà settimana, ed in prossimità del giorno per la determinazione dei prezzi di compenso, si danno invece con due telegrammi a distanza di ventiquattro ore e col secondo si ripristina un obbligo che non era destinato certamente a raccogliere le simpatie degli operatori di borsa ed era stato abolito dal Ministro Soleri sin dal febbraio del 1945.

Non basta: allorché il Ministro Corbino il 2 settembre 1946 ristabilì il versamento del 25 per cento sulle operazioni a termine, gli si chiese se volesse ristabilire anche la norma sul controllo dei riporti di fine mese, che forma oggetto del secondo telegramma sopra indicato del 12 febbraio 1947; ed egli rispose che per il momento non gli pareva necessario e che eventualmente si poteva riesaminare la cosa, tenendosi conto del movimento del mercato.

Ora chi non vede che il ripristino di un obbligo di già abolito e poi contrastato e negato da precedenti Ministri non rappresenta un semplice richiamo di disposizioni vigenti o soltanto di istruzioni impartite dalla Direzione del Tesoro?

E come mai si poté ritenere giunto il momento del ripristino di una norma di non lieve importanza, senza interpellare e informare in alcun modo il Ministro? Certo, tanto l’onorevole Bertone quanto l’onorevole Corbino hanno detto che il Direttore generale Ventura è un galantuomo e non potrebbero in alcun modo mettere in dubbio la sua rettitudine.

Ma quei telegrammi che si succedono quasi immediatamente a pochi giorni dall’arrivo di un nuovo Ministro, sì da far prevedere un mutamento di indirizzo politico sulle Borse, potevano anche produrre un movimento e una scossa assai più violenti di quanto per fortuna ebbe a verificarsi.

Insomma, ciò che avvenne per i menzionati telegrammi al Ministero del tesoro è così anormale, che non poteva non produrre in chicchessia una grande impressione e potette certamente e a buon diritto impressionare anche l’onorevole Finocchiaro Aprile.

La Commissione non può occuparsi che di quanto riguarda il Ministro; ogni altra indagine spetta al Governo.

Ma perché non manchi qualche considerazione di utilità pratica, non si vuol fare a meno di esprimere il bisogno di un maggiore e più oculato controllo sull’andamento delle pubbliche Amministrazioni.

Nel caso in esame si è cercato di approfondire le indagini per sapere se qualcuno avesse potuto influire sui funzionari del Ministero. Il Giammei ha dichiarato che egli ai tempi del Ministero Bertone nelle sue richieste era sospinto da un interesse pubblico e non da fini privati; ha persino aggiunto che non conosce affatto né il Direttore generale Ventura, né l’ispettore generale Marzano. Di altri nomi non vi è traccia di sorta, e semmai si potrebbe solo entrare nel campo dei sospetti, mentre la Commissione non può che rimaner ferma sul terreno della realtà e delle indagini concrete.

Certo è che troppe voci corrono, e tutt’altro che favorevoli, specialmente per quei Ministeri dai quali dipendono concessioni più o meno importanti. Può darsi pure che sieno voci esagerate, forse anche in gran parte infondate, perché chi non ottiene accoglie troppo facilmente il sospetto che altri, ottenendo, abbia dovuto ricorrere a mezzi tutt’altro che leciti. Ma d’altra parte non si può negare che è assai difficile il controllo su queste voci. Si parla anche troppo per le piazze, per i ritrovi e forse anche nelle redazioni dei giornali, ma quando si è chiamati da organi autorevoli e responsabili, ostinatamente si nega o si sbiadisce ciò che si è detto, fino a distruggerlo. Coloro che veramente sanno, sono poi vincolati al silenzio, perché corruttori e corrotti sono egualmente colpevoli. Forse non vi sono che due mezzi in certo modo efficaci. Prima di ogni altra cosa bisogna vietare rigorosamente che vadano girando per i Ministeri faccendieri o persone non guidate da propri e legittimi interessi, o anche coloro che, privi di ogni carica pubblica, non hanno altra qualità che quella di essere più o meno in vista nei partiti; non può fare buona impressione al pubblico tutta quella gente che ha sempre l’aria di vantare amicizie cospicue e di offrire protezioni non sempre disinteressate. In secondo luogo, specialmente ora, è indispensabile che Ministri e Sottosegretari, con la più oculata e personale vigilanza, seguano le pratiche più importanti e specialmente quelle di notevole entità economica.

Non possono oggi i Governi e i governanti esimersi dall’obbligo di dare il sicuro convincimento che i sistemi di un tempo tutt’altro che lieto sieno completamente banditi dalle Amministrazioni della Repubblica italiana.

Per quanto riguarda l’addebito d’inettitudine, fatto al Ministro Campilli, che in ogni caso, come sostiene l’onorevole Finocchiaro Aprile, avrebbe dovuto punire severamente il Direttore generale Ventura, anziché premiarlo, va osservato che non è risultato affatto dalle indagini che al Ventura sia stato assegnato o promesso alcun premio.

Sulla mancanza poi di severi provvedimenti, il Campilli, all’uopo interpellato dalla Commissione, si è giustificato dicendo che, quando nel pomeriggio del 14, dopo le informazioni assunte per telefono, si recò al Ministero, «fece le sue rimostranze al Direttore generale Ventura, ma rapidamente, perché nello stesso tempo fu chiamato all’Assemblea, dove si erano verificate le prime rivelazioni dell’onorevole Finocchiaro Aprile».

E aggiunse che aveva anche in animo, per il fatto dei telegrammi, di «adottare qualche provvedimento, dopo le successive e più insistenti rivelazioni dell’onorevole Finocchiaro Aprile»; era stato questo il suo primo divisamento, ma, consigliandosi all’uopo e nello stesso giorno anche col dottor Menichella e con l’onorevole Siglienti, questi lo dissuasero, dicendogli che non sarebbe stato opportuno in quel momento, poiché poteva anche apparire che egli volesse riversare su altri eventuali sue responsabilità; trovò giusto il suggerimento datogli e maggiormente lo seguì per sua delicatezza dopo che fu nominata la Commissione d’indagini.

Le spiegazioni date dall’onorevole Campilli non dispensano peraltro la Commissione dal dover notare che meglio il Ministro si sarebbe regolato, adottando provvedimenti immediati nei confronti di coloro che fossero risultati responsabili di quanto si era verificato.

Come è indicato sopra, l’onorevole Finocchiaro Aprile pregò anche la Commissione di assumere informazioni su di una ingente importazione di zucchero che si diceva consentita ad una compagnia cubana dall’onorevole Campilli, quando era Ministro al commercio estero.

E la Commissione non ha trascurato opportune indagini in proposito. Ma nulla è risultato in ordine a concessioni che si dicono fatte a compagnie o a società cubane.

L’onorevole Campilli chiarì che come Ministro del commercio estero ebbe domanda dalla società C.I.C.A., che è una società italiana e non cubana, per una importazione di ventimila tonnellate di materia zuccherina dal Perù. Dato l’ingente quantitativo, egli pose tre condizioni:

1°) che l’importazione fosse fatta nell’interesse non di una ditta ma di tutti gli industriali dolciari d’Italia e dei commercianti in materia dolciaria e di liquori; il che doveva risultare da impegni e dichiarazioni della Federazione nazionale rappresentante le categorie industriali e commerciali;

2°) che il Ministero dell’industria e commercio riconoscesse l’utilità dell’importazione ai fini dell’industria nazionale;

3°) che venisse dichiarato il nome dell’ente o della persona che metteva a disposizione la valuta estera necessaria per l’importazione.

La società richiedente portò dichiarazioni di adempimento della prima e della seconda condizione: rimaneva ancora da dare l’indicazione dell’ente che offriva la valuta; quando l’onorevole Campilli uscì dal Ministero del commercio estero non ebbe occasione di seguire ulteriormente la pratica. Furono sentiti anche i funzionari del Ministero che detta pratica avevano l’uno dopo l’altro istruita, e cioè il dottor Arturo Colombo, Direttore generale per le esportazioni al commercio estero e il dottor Giuseppe Ferretti, Ispettore generale presso lo stesso Ministero. Entrambi confermarono le dichiarazioni dell’onorevole Campilli e spiegarono pure che in seguito a qualche reclamo e a qualche articolo di giornale che criticava la concessione, la pratica fu per alcun tempo sospesa, ma, dopo una riunione tenuta dai Ministri Vanoni e Morandi e cioè quando l’onorevole Campilli era di già uscito dal Ministero del commercio estero, con l’intervento del dottor Ferretti e del dottor Santoro, Direttore generale dell’industria, il 22 febbraio, fu dato corso alla domanda. Per le indicate circostanze nulla è emerso di concreto che potesse inficiare la regolarità della pratica e della concessione.

Certo è che Cuba produce lo zucchero ma senza poterlo liberamente esportare, mentre il Perù ne produce in esigua quantità. Per ciò può darsi pure che dietro la ditta italiana con denominazione C.I.C.A., che pare avesse capitali molto limitati, sì da non poter fronteggiare una importazione di tale entità da costituire quasi un monopolio, si nascondessero altri o altre società, forse anche di origine cubana. Ma non è stato possibile alla Commissione, dati anche i limiti dei suoi poteri, accertare elementi precisi al riguardo, sebbene in materia di concessioni, specialmente se rilevanti, i sospetti non sieno sempre infondati. Gli organi governativi competenti e responsabili, con i mezzi di cui dispongono, possono ben rilevare tutta l’opportunità di approfondire le indagini in proposito.

Sugli incarichi in società o enti privati, l’onorevole Campilli ha assicurato ancora una volta che non ha avuto mai alcuna parte e alcun interesse nella Società dell’Acqua Marcia e nel Banco di Santo Spirito; che dalla società, di cui era amministratore, si era dimesso prima ancora di presentarsi come candidato alle elezioni politiche e che successivamente aveva vendute integralmente le sue partecipazioni nella società medesima, per avere piena e intera la sua libertà d’azione.

Nessun elemento per dubitare di tali dichiarazioni o per essere autorizzati a ritenere che possa trattarsi di dimissioni fittizie.

Nei rapporti del Ministro Vanoni l’onorevole Finocchiaro Aprile, nella riunione del 12 marzo, precisò così le sue accuse:

«Io effettivamente equivocai quando dissi la prima volta, parlando di lui, che aveva avuto come compenso, quale Commissario della Banca Nazionale dell’Agricoltura, lire 4.000.000. Ne aveva avuto, come poi rettificai, 2.800.000. Vanoni non smentì ciò.

«Ma furono questi soltanto i suoi emolumenti? Non ebbe egli dalla Sezione ammassi della stessa Banca il secondo compenso di lire 2.400.000 che fa ascendere il suo guadagno a lire 5.200.000 per appena undici mesi di gestione, come può la Commissione di inchiesta controllare all’ispettorato del credito?

«E, avendo Vanoni confessato pubblicamente di aver versato al Partito democratico cristiano una parte delle prime lire 2.800.000, non ha fatto lo stesso per le seconde lire 2.400.000? E quale fondamento hanno le voci insistenti di altri emolumenti percepiti per trattative di altri affari?

«Ora a me sembra necessario e urgente che la Commissione faccia diligenti indagini sulla gestione Vanoni per la Banca Nazionale dell’Agricoltura, gestione che appare per tanti aspetti inficiata da irregolarità e da scorrettezze. Mi dicono, ad esempio, che egli, contro il parere dell’apposita Commissione della Banca, avrebbe ammesso allo sconto cambiali per oltre un centinaio di milioni di lire, non poche delle quali cambiali sarebbero cadute in sofferenza».

La Commissione esaminò l’avvocato Jurgens, Presidente della Banca Nazionale dell’Agricoltura, il quale si dichiarò in grado di dare i più precisi chiarimenti e anche più di qualsiasi altro funzionario.

Egli affermò che durante la gestione Vanoni numerose cambiali furono ammesse allo sconto per una somma complessiva anche superiore ai cento milioni di lire; ma nessuna delle dette cambiali è andata in sofferenza. Fu ammessa tra l’altro allo sconto una partita di 40 milioni; su questa ammissione sorse divergenza di parere tra i funzionari della Banca e vari furono i commenti che si fecero al riguardo dopo che il Vanoni lasciò la carica di Commissario. Ciò ebbe a verificarsi perché alle prime scadenze il debitore non aveva mantenuto puntualmente i suoi impegni. Ma, dopo, l’intera somma è stata riscossa dalla Banca anche con notevoli vantaggi.

Resta così a vedere quale compenso abbia effettivamente riscosso l’onorevole Vanoni.

Egli fu nominato Commissario della Banca Nazionale dell’Agricoltura dalle Autorità alleate e successivamente confermato nella carica dal Governo italiano, poiché il Consiglio di Amministrazione di detta Banca si era dimesso nel luglio 1944 immediatamente dopo la liberazione di Roma, in previsione di un eventuale scioglimento, dato che i suoi componenti erano troppo legati al regime fascista.

Rimase in carica per sedici mesi.

Prima di allontanarsi dalla Banca, fece la sua relazione all’Assemblea dei soci il 28 novembre 1945. L’Assemblea medesima affidò al Consiglio di Amministrazione il mandato di liquidare le indennità spettanti al Vanoni e il Consiglio assegnò la stessa somma che, come percentuale sugli utili, avrebbe riscosso l’amministratore delegato, se fosse stato in carica.

Rimase altresì accertato a mezzo dell’avvocato Jurgens che, all’infuori di questa percentuale che complessivamente ascende a lire 2.761.000, l’onorevole Vanoni non ha percepito altro sotto alcuna forma e sotto alcun titolo. Nella somma medesima è compreso quanto si riferisce alla Sezione ammassi.

Furono invitati dinanzi alla Commissione anche il dottor Paolo Ambrogio, addetto al servizio vigilanza presso la Banca d’Italia e il dottor Alfredo De Liguoro, Ispettore generale del Tesoro, per avere anche da essi maggiori chiarimenti. Il primo disse che il servizio finanziamento ammassi rappresenta una normale operazione d’impiego della Banca, che rientra nel complesso dei servizi e per il quale nessun compenso speciale può spettare a funzionari o commissari o amministratori. E il secondo, come del resto è noto, poté soltanto affermare che il compenso a un commissario di Banca è determinato da vari coefficienti che si desumono dalla entità finanziaria della Banca, dalla qualità della persona, dalla durata dell’incarico, dai poteri conferiti e dal lavoro espletato, nonché dalle varie circostanze e modalità con cui è compiuto il lavoro.

Senonché l’onorevole Finocchiaro Aprile aveva una lettera a lui diretta, in data 26 febbraio scorso, dal dottor Giuseppe Giunta, domiciliato in Milano, Corso d’Italia 6, con la quale si affermava che l’onorevole Vanoni non ebbe soltanto a titolo di compenso dalla Banca Nazionale dell’agricoltura per la sua opera di commissario lire 2.800.000; ma percepì ancora lire 2.400.000 per la Sezione ammassi. Si ritenne così utile interpellare il dottor Giunta, per sapere se potesse confermare quanto aveva scritto all’onorevole Finocchiaro Aprile e quali elementi fosse in grado di fornire a sostegno delle sue asserzioni.

Se ne affidò quindi l’incarico al commissario di pubblica sicurezza dottor Calogero Marrocco, che si recò a Milano, dove non poté rintracciare il Giunta, che si era recato a Firenze presso la madre inferma. Ebbe però con lui una conversazione telefonica dalla Questura di Milano e apprese che le notizie comunicate all’onorevole Finocchiaro Aprile gli erano state riferite dall’avvocato Albasini Vittorio e che egli non era affatto in condizione di dare maggiori chiarimenti di quelli che con la sua lettera aveva segnalati. Fu allora interrogato l’avvocato Albasini, il quale confermò di avere fornito al Giunta le notizie in questione e aggiunse di non poter dare altre delucidazioni in proposito in quanto le notizie stesse egli le aveva apprese dal professore Libero Lenti. (Commenti).

Il Commissario Marrocco voleva interrogare anche il professor Lenti, il quale rappresentava la fonte originaria della circostanza degli emolumenti che si dicevano percepiti dall’onorevole Vanoni per la Sezione ammassi della Banca, ma seppe che egli era partito per Roma per suoi affari professionali, e si ignorava dove avesse preso alloggio.

Fatte a Roma le debite ricerche, si rintracciò il professor Lenti all’albergo Minerva; quindi, regolarmente invitato, fu sentito dalla Commissione. E il professor Lenti chiarì che nulla gli constava di sua scienza (Si ride) e che si trattava di un episodio insignificante, di una chiacchiera per la strada. (Commenti). Non conosceva il dottor Giunta ma solo l’avvocato Albasini Vittorio, che incontrò un giorno a Milano, mentre si pubblicavano sui giornali con cifre varie le propalazioni fatte all’Assemblea Costituente sulle somme che avrebbe riscosso l’onorevole Vanoni quale Commissario della Banca nazionale dell’agricoltura. L’Albasini disse: «Vedi che avviene? Vi sono troppi appetiti. Si prendono per compensi somme esorbitanti. Si parla per Vanoni di lire 2.800.000». Al che il Lenti soggiunse: «Ma forse anche di più». E ha dichiarato che ciò disse sol perché i giornali parlavano di somme varie e in qualcuno di essi era riportata una somma anche maggiore di quella sopra indicata.

Dai risultati delle indagini adunque si può desumere che egli riscosse solo la somma di lire 2.800.000 o meglio di lire 2.761.000, come con maggiore precisione ha indicato il Presidente della Banca avvocato Jurgens e come del resto ha sempre detto e ammesso l’onorevole Vanoni sia dinanzi all’Assemblea Costituente, sia dinanzi alla Commissione.

Che si può dire al riguardo?

Possono farsi due osservazioni soltanto. È vero che il compenso fu liquidato all’onorevole Vanoni dal Consiglio di amministrazione della Banca all’uopo delegato dall’Assemblea dei soci e nella misura delle percentuali che sarebbero state percepite dall’Amministratore delegato; ma non si può non rimanere assai sorpresi e impressionati da questi speciali sistemi bancari per cui si assegnano emolumenti assai fuori dell’ordinario e in misure veramente eccessive e assai sproporzionate ai guadagni di solito tratti dal proprio lavoro anche dai più elevati funzionari o da insigni professionisti; mentre occorrerebbe un maggiore e più scrupoloso rispetto per il danaro dei soci, azionisti e altri interessati nell’azienda bancaria. In secondo luogo va notato che altro è il compenso per un amministratore delegato altro è quello che può spettare, e di solito è assegnato a un Commissario governativo, cui la legge affida una speciale funzione di pubblico interesse. Difatti la Commissione ha accertato che in casi analoghi furono assegnati dal Ministro del tesoro compensi incomparabilmente inferiori: così per la Banca nazionale del lavoro e per il Banco di Roma.

Va anche notato che l’onorevole Vanoni riscosse soltanto una parte del compenso assegnatogli e l’altra, la parte maggiore, la fece ritirare da persona rimasta completamente ignota, per conto del suo partito. (Commenti).

Occorre però rilevare altresì che quanto si è riferito avveniva e si espletava in un tempo in cui l’onorevole Vanoni non era né Ministro né deputato.

Con le osservazioni e le conclusioni esposte la Commissione ritiene di aver compiuto interamente il suo dovere e di non essere venuta meno agli impegni che assunse dinanzi all’Assemblea Costituente, procedendo sempre con ogni diligenza e serenità. Non si può dire con sicura coscienza se sia riuscita ad accertare tutta quanta la verità, ad onta di ogni sforzo di fronte a non lievi difficoltà e anche talora a mal celate reticenze. Ma è apparso evidente e indispensabile che una oculata vigilanza e un efficace controllo elevino il prestigio delle Amministrazioni dello Stato, liberandole da ogni residuo del passato e rassicurando in pari tempo completamente la pubblica opinione. (Vivi applausi).

GRILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLI. Chiedo che questa relazione, che è indubbiamente ampia e importante, sia stampata e distribuita a tutti i Deputati. (Commenti – Approvazioni).

COSTANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTANTINI. Mi associo all’istanza formulata dall’onorevole Grilli. Mi sia consentito anche di rivolgere, in questa occasione, un ringraziamento ai membri della Commissione, per il lavoro diligente ed accurato da essi compiuto nell’interesse della dignità e del prestigio di questa Assemblea. (Applausi).

MANZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Ho ascoltato con intimo compiacimento l’esposizione accurata e diligente della Commissione e mi rendo conto della complessità del lavoro e, soprattutto, del senso di responsabilità, che ha mosso la Commissione nel misurare, direi, e nel circoscrivere i propri giudizi; però non posso nascondere una penosa impressione. La mia impressione diverge, cioè, da quella dei colleghi che mi hanno preceduto, poiché intorno a persone che sono state colpite da una accusa esplicita, diretta e clamorosa, che ha avuto grandi ripercussioni nel Paese, ci si nasconde spesso nell’indeterminato in questa relazione, nella quale si trovano delle espressioni crepuscolari, delle reticenze sfumate. Perciò la mia impressione è alquanto penosa.

Prima di tutto la Commissione, ad un certo momento, per quanto riguarda l’onorevole Campilli, dice che è corsa voce che delle profonde ripercussioni sono avvenute in borsa; ma, continua: «può darsi che queste voci non siano esatte». Subito dopo, riconosce che alla borsa di Milano e di Roma le ripercussioni sono state pressoché nulle.

Ora, io ricordo esattamente che nelle dichiarazioni dell’onorevole De Gasperi sono state citate delle cifre accurate ed attinte alle fonti, dalle quali si desumeva che, nei tre giorni successivi ai telegrammi diramati dal Ministero, le ripercussioni in borsa erano state minori nei confronti della settimana immediatamente precedente. Ricordo, con esattezza assoluta, che il Presidente citava appunto come nei mesi precedenti le mutazioni erano state molto più ampie e profonde. Quindi, non ci si può nascondere dietro una parola così evanescente e dire che forse «non era vero». Io desidero avere delle cifre esatte al riguardo, e se ci sono state delle statistiche è necessario poterle conoscere. (Commenti).

FILIPPINI. Chiedo di parlare per mozione d’ordine.

PRESIDENTE. L’onorevole Manzini è entrato nel merito della questione; ma, per entrare nel merito occorre una deliberazione dell’Assemblea, ed è possibile che l’onorevole Filippini, che ha chiesto di presentare una mozione d’ordine, si pronunci appunto in questo senso. L’Assemblea discuterà la mozione d’ordine, e lei, onorevole Manzini, potrà esporre le sue ragioni in quella sede.

Ha facoltà di parlare l’onorevole Filippini.

FILIPPINI. Onorevole signor Presidente, ella mi ha preceduto, interpretando il mio pensiero: la relazione testé letta costituisce un documento morale e politico di notevole importanza e di particolare gravità.

Essa, starei per dire, non investe soltanto le persone degli interessati e le accuse specifiche che sono state a loro dirette, ma investe tutti i fenomeni più gravi di questa ripresa, di questa ricostituzione morale del nostro Paese, che riguarda gli individui, i partiti, il Governo e la società tutta. Ma, perché questo è, io penso, signor Presidente, che l’Assemblea non possa in questo momento procedere ad una discussione affrettata e dare senz’altro il proprio apprezzamento sulla relazione.

La mia mozione d’ordine, pertanto, consiste in ciò: di rivolgere preghiera al nostro signor Presidente affinché egli voglia stabilire, come meglio gradirà, il giorno e l’ora in cui l’Assemblea Costituente possa prendere atto della relazione che ci è stata testé letta e procedere, poi, ad esprimere il proprio giudizio.

MANZINI. Chiedo di parlare sulla mozione d’ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Ritengo che la natura dell’argomento che ha portato all’interruzione della discissione sul progetto di Costituzione sia tale, per le sue ripercussioni delicatissime di carattere morale, psicologico e politico, che si debba immediatamente discutere.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Onorevole Presidente, senza entrare menomamente nel merito della questione, perché – e mi associo a quanto è stato detto da altri – non mi sentirei di essere uomo responsabile, se affrontassi la discussione di un documento di tale mole, senza averlo studiato ed esaminato, io credo che la mozione d’ordine dell’onorevole Filippini sia senz’altro da accettare.

Qualunque discussione affrettata non potrebbe che nuocere al prestigio delle decisioni alle quali una simile discussione potrebbe eventualmente portare.

Bisogna che il Paese sappia che, quando esaminiamo cose di questa gravità, le esaminiamo dopo averle studiate e nel pieno possesso degli elementi, e quindi della nostra responsabilità. (Approvazioni).

ZERBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZERBI. Mi associo a quanto ha detto precedentemente l’onorevole Manzini. Mi permetto di notare come dalla relazione della Commissione degli Undici non siano emersi sufficienti accertamenti… (Commenti).

Una voce. Questo è merito!

ZERBI. …in ordine al fatto principale, se cioè vi furono variazioni di borsa che potevano essere cagionate dai noti telegrammi. (Rumori – Commenti).

PRESIDENTE. Onorevole Zerbi, la prego di non entrare nel merito.

ZERBI. Ritengo che non possiamo, comunque, consapevolmente affrontare una serena e fondata discussione, se non avremo ulteriori accertamenti e dati di fatto, che la Commissione non ci ha esposto nella sua relazione.

Abbiamo i corsi di Borsa, e possiamo avere a disposizione anche i fissati bollati relativi. È necessaria un’ulteriore documentazione. (Commenti – Rumori).

PRESIDENTE. Prego vivamente di mantenere il silenzio.

ZERBI. Chiedo, quindi, che sia fatta una indagine sui prezzi di Borsa, e particolarmente su quelli della Borsa di Milano, affinché, questi dati siano portati a cognizione dell’Assemblea. (Commenti).

CRISPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPO. Aderisco alla proposta dell’onorevole Filippini. Non mi pare che il caso abbia precedenti, né mi pare che trovi una norma nel Regolamento.

Comunque, mi sembra che si possa affermare questo concetto: che le conclusioni della Commissione di inchiesta non possano comunque vincolare il parere dell’Assemblea, e che l’Assemblea abbia innegabilmente il diritto di rivendicare a sé il giudizio intorno alle accuse che furono formulate. Onde, a me sembra che la proposta dell’onorevole Filippini debba essere anche allargata, nel senso che ciascuno di noi abbia il diritto di compulsare i documenti, di dare a questi documenti stessi il contributo del proprio esame e della propria valutazione, per potere, in questa Assemblea, quando l’onorevole Presidente avrà posto la questione all’ordine del giorno, dare consapevolmente giudizio sulle eventuali responsabilità.

PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Crispo, nel desiderio di portare un contributo alla questione in esame, ha detto, che non vi sono precedenti del genere nel Parlamento italiano, voglio rendere noto – ed i vecchi parlamentari lo ricorderanno – che un precedente c’è, e lo richiamo brevemente per chiarire ai colleghi il problema che ci è dinanzi.

Il precedente si riferisce al noto caso Drago-Vacirca. In quella occasione, nel momento in cui la Commissione riferì alla Camera, al Parlamento, furono presentati quattro ordini del giorno, uno dei quali richiedeva la discussione, un altro la pubblicazione dei documenti e della relazione, un terzo la pubblicazione della relazione salva la discussione, ed il quarto affermava invece semplicemente di procedere alla pubblicazione e di non fare nessuna discussione. Io non dirò adesso, onorevoli colleghi, le motivazioni di questi vari ordini del giorno. Coloro i quali hanno interesse potranno trovarle nella collezione degli atti della Camera. In conclusione, fra i quattro ordini del giorno messi in votazione, risultò approvato a maggioranza, con appello nominale, l’ordine del giorno per il quale la relazione doveva essere pubblicata, ma la Camera riteneva che la discussione non dovesse farsi, poiché la Commissione aveva rappresentato nel suo complesso la Camera nell’esprimere un suo giudizio; ed un giudizio dato non poteva essere materia di un rinnovato giudizio.

Questo per richiamare i precedenti e perché si abbiano dinanzi a noi le decisioni prese, in tempo passato, dai nostri predecessori.

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri. Mi permetto di ricordare all’Assemblea che il Governo, allorché l’Assemblea approvò l’ordine del giorno della Commissione, fece le seguenti dichiarazioni: «Per quanto riguarda le accuse mosse dall’onorevole Finocchiaro Aprile ad alcuni suoi componenti, il Governo ha già accertato che nessun addebito può essere ad essi fatto, così come risulta dalle dichiarazioni qui pronunziate dal Presidente del Consiglio, le quali hanno raccolto la fiducia dell’Assemblea Costituente. Tuttavia, il Governo fa espressa e formale richiesta che, anche per gli addebiti mossi a Ministri, la Commissione inviti l’onorevole Finocchiaro Aprile a produrre gli elementi che egli considera come prove delle sue affermazioni, affinché si possa valutarne l’attendibilità e trarne un giudizio, che valga anche, nei confronti di chi ha lanciato l’accusa, come tutela della dignità e del decoro dell’Assemblea». (Approvazioni).

Non ho che da ripetere testualmente questa dichiarazione e convalidarne il senso. Dalla relazione, se bene ho compreso, non è risultato che l’onorevole Finocchiaro Aprile abbia portato alcuna prova che possa in qualche modo corroborare le sue generiche o particolari accuse contro Ministri. (Commenti).

Una voce. Questa è una discussione nel merito. (Commenti – Rumori).

PRESIDENTE. Ritengo che il Governo, in qualunque momento, possa dire di fronte all’Assemblea, piacente o non piacente, ciò che ritiene di dover dire. In secondo luogo rilevo che a me pare che sino a questo momento il Governo si attenga alla mozione d’ordine. Onorevole De Gasperi, prosegua.

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri. Desidero turbare il meno che sia possibile l’Assemblea e non intendo, comunque diminuire o intaccare i diritti dell’Assemblea stessa, anzi mi rimetto alla maggioranza di questa Assemblea. Però c’è un diritto anche del Governo, specialmente se membri del Governo sono stati attaccati e su di essi possano restare delle ombre: c’è un diritto e un dovere di difesa e di chiarimento, e questo atteggiamento devo prenderlo subito, poiché credo di avere il diritto di dedurre dalla relazione che nessuna prova è stata portata che aggravi la situazione dei due Ministri. (Applausi al centro).

Tuttavia aggiungo un particolare, che è necessario, per chiarire l’atteggiamento dell’onorevole Campilli. Nel Consiglio dei Ministri tenuto subito dopo quelle che la Commissione classifica come rivelazioni – e per le quali io avrei un altro nome – si discusse sull’opportunità, o meno di prendere disposizioni immediate contro il direttore responsabile della spedizione dei telegrammi circa le borse. I pareri furono diversi: vi furono quelli che erano talmente convinti e persuasi che il Ministro era fuori questione, che volevano che subito se ne desse la prova licenziando il direttore; ve ne furono altri invece – e furono la maggioranza – che per un debito riguardo di delicatezza verso l’Assemblea, verso la Commissione, verso la discussione che si doveva fare ed eventualmente le indagini che si dovevano provocare, ritennero che il Governo, come tale, amministrativamente, non prendesse nessuna disposizione. Se ciò è biasimevole, ripeto che è stato fatto per un riguardo verso l’Assemblea e per nessun’altra ragione.

La Commissione ha fatto una relazione in cui si esprimono, accanto alle conclusioni negative circa la fondatezza delle accuse, anche dei giudizi generici di carattere amministrativo e si fanno in proposito delle raccomandazioni. Ne prendo atto e mi riservo, insieme con i colleghi del Consiglio, di esaminarle più attentamente per vedere ciò che ne possiamo trarre ad integrazione della nostra attività e intensificazione della nostra vigilanza. Aggiungo solo che desidero – e mi riservo di sentire al riguardo anche il parere dei miei colleghi – che rapidamente si venga ad una conclusione, perché un Governo che deve agire in condizioni difficilissime anche nel settore delle borse, come si è fatto recentemente, non può stare sotto il sospetto di agire in questo settore per interessi che non siano quelli del Paese. (Applausi al centro).

Prego i colleghi di astrarre completamente dall’interesse politico del Governo che siede oggi su questi banchi. Tutti sanno le difficoltà della nostra situazione finanziaria, l’urgenza di provvedimenti, e tutti sanno che è più facile accusare con vaghe formule e lasciare delle ombre con le insinuazioni, che difendere con un contegno retto e con prove sicure; e si meraviglieranno che alla fine di questa relazione nulla sia stato fatto – e forse la Commissione se lo riserverà alla fine della sua inchiesta – per la tutela del decoro e della dignità dell’Assemblea nei confronti dell’accusatore. (Applausi al centro).

PRESIDENTE. Vi è la proposta formale della pubblicazione della relazione e della distribuzione di essa ai membri dell’Assemblea; e mi pare che questa proposta non coinvolga o pregiudichi nessun’altra decisione; rappresenterebbe, se mai, eventualmente proprio l’avvio a decisioni ulteriori che l’Assemblea prenderà nel momento in cui essa lo riterrà necessario.

Non credo di poter io stesso prestabilire una data per la discussione, perché in primo luogo occorrerà decidere se la discussione si debba fare ed essa resta subordinata sempre alla distribuzione della relazione, che io mi impegno di far eseguire nel modo più sollecito possibile.

Dovrei, quindi, porre in votazione la proposta dell’onorevole Grilli, di far pubblicare e distribuire la relazione.

RUBILLI, Presidente della Commissione. La Commissione dichiara di astenersi.

MANZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Mi associo alla proposta della pubblicazione, ma credo che l’Assemblea desideri anche sapere che al più presto si addivenga a questa discussione.

PRESIDENTE. Sta bene. Chiunque può, in qualunque momento, farne la proposta: anche in questo momento l’Assemblea deciderà. Frattanto è stata formulata una sola proposta precisa: quella di procedere rapidamente alla pubblicazione e alla distribuzione della relazione.

FILIPPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPINI. La proposta della discussione io l’ho già fatta: mi sono rivolto a lei, onorevole Presidente, perché stabilisse il giorno e l’ora. Se l’onorevole Presidente ritiene che prima debba decidere l’Assemblea, così si faccia; ma rimane ferma senz’altro la mia proposta perché si svolga la discussione.

TUPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. L’onorevole Presidente del Consiglio ha sollecitato che una discussione dell’Assemblea, in ordine alle conclusioni della Commissione degli Undici, avvenga quanto prima. Noi partecipiamo a questa esigenza interpretata e manifestata dal Presidente del Consiglio, ma devo ricordare all’Assemblea che proprio nella seduta di sabato essa sollecitò il Governo per essere nel più breve termine possibile messa in grado di discutere il programma finanziario, in relazione anche al decreto su cui aspettiamo la relazione dell’onorevole La Malfa. Penso che la discussione sulle conclusioni della Commissione degli Undici debba avvenire al più presto, e in ogni caso prima che si inizi la discussione sul programma finanziario del Governo. (Applausi al centro).

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposte: la proposta della pubblicazione della relazione e la proposta della fissazione di una data per la discussione.

COSTANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTANTINI. Mi sembra che, pur avendo tutta la buona volontà e riconoscendo la necessità di accelerare la discussione, possiamo fissarne la data soltanto dopo che sarà distribuita la relazione (Commenti); diversamente, onorevole Presidente, su che cosa discuteremo? Discuteremo sul nostro ricordo allora potremmo discutere anche subito, perché il ricordo è più recente.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. A mio giudizio vi è, come ha detto l’onorevole Presidente del Consiglio, una duplice necessità: per noi membri della Assemblea di studiare il documento per poterne, qualora l’Assemblea lo decida, discutere; per il Governo, di affrontare una questione che è forse ancora più importante della nostra, perché ciascuno di noi si deve rendere conto della fondatezza delle parole pronunziate dall’onorevole Presidente del Consiglio.

Di fronte a questa duplice necessità, aderendo alla proposta dell’onorevole Tupini che tale discussione debba in ogni caso precedere l’altra sulla situazione economica e finanziaria, io penso che, se la Presidenza giudica che nella giornata di domani si possano distribuire le copie già stampate, noi possiamo fissare per giovedì la data della discussione. Ne faccio, quindi, oggetto di una mia proposta subordinatamente alla questione della pubblicazione.

PRESIDENTE. Egregi colleghi, vi sono elementi di carattere materiale con i quali bisogna fare i conti: la relazione – ci è stato segnalato da un preciso registratore – ha occupato 65 minuti per la lettura: sono trenta pagine; per domani non è possibile distribuirla. Penso potrà essere distribuita mercoledì, e per giovedì, se i colleghi ritengono di poterla aver letta e ponderata per quel giorno, si potrà fissare la discussione.

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI, Presidente del Consiglio dei Ministri. Prego che questa discussione sia stabilita per il pomeriggio di mercoledì. Tutti i colleghi sanno di che cosa si tratta. È della sostanza che basta decidere, e, su di essa, bisogna decidere subito. Sulle questioni particolari, la discussione potrà anche prolungarsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di procedere subito alla stampa della relazione dell’onorevole Rubilli.

(È approvata).

Pongo ora in votazione la proposta di fissare per il pomeriggio di mercoledì la discussione.

PIEMONTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Dichiaro che voterò contro questa deliberazione, non già perché io non consideri l’interesse che abbiamo a far presto, ma perché mi pareva più giusta la proposta dell’onorevole Filippini che la Presidenza fosse in grado di giudicare il momento opportuno della discussione. (Commenti).

Io credo che il minimo necessario per noi, per esaminare l’importanza di questo documento, sia costituito da un periodo di ventiquattr’ore dopo la distribuzione.

PRESIDENTE. La Presidenza è venuta nella convinzione, dopo tutto quanto è stato osservato, che la giornata di mercoledì sia la più indicata per la discussione. Pongo ai voti la proposta che la discussione sulla relazione degli Undici sia svolta nella seduta di mercoledì.

(La proposta è approvata).

Resta, dunque, inteso che domani sera si procederà alla distribuzione del testo della relazione e nel pomeriggio di mercoledì sarà posta all’ordine del giorno la relativa discussione. Naturalmente la Commissione continua nei suoi lavori per l’altro mandato che ha ricevuto dall’Assemblea.

Si chiede ora da qualche collega di sospendere per dieci minuti la seduta. Rammento che stamane ho fatto presente l’opportunità che ci si predisponesse a proseguire nelle ore tarde di questa sera l’esame del progetto della Costituzione. Credo che si possano coordinare le due proposte in questo senso: sospendiamo la seduta per due ore e poi la riprendiamo. (Commenti).

Fo presente – e la seduta di oggi ne è un esempio – che i lavori dell’Assemblea non possono svolgersi secondo un programma preordinato, perché di momento in momento problemi nuovi si presentano e devono essere affrontati. Così nella giornata di oggi dovevamo condurre a termine l’esame degli articoli del primo Titolo della prima parte del progetto. Ci siamo trovati nella impossibilità di adempiere a questo compito che ci eravamo prefissati ed è per questo che ritengo necessario di proseguire questa sera i nostri lavori. Citerò un piccolo dato: sulla discussione generale del secondo Titolo gli iscritti a tutto stamane sono 73, e poiché ritengo che non possiamo pretendere che essi rinuncino alla parola, dobbiamo pensare di avere il tempo necessario anche per questo lavoro. Per questa ragione ritengo assolutamente necessaria la seduta di stasera. Potremo, se mai, venire nella determinazione di non tenere seduta domattina. (Commenti).

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Segnalo l’opportunità di tenere seduta domani sera, poiché molti deputati hanno viaggiato la notte scorsa e hanno quindi bisogno di riposo.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Devo dichiarare il mio dissenso circa l’opportunità di tener seduta questa sera. Il signor Presidente poco fa ha parlato di coordinamento ed io parlo contro un coordinamento fatto in questo modo, perché mi pare che non riesca a coordinare nulla. Dopo le comunicazioni fatte ieri abbiamo bisogno di poterci affiatare con i nostri colleghi, e credo non solo noi, ma tutti quanti. Abbiamo bisogno di intenderci nei nostri Gruppi. Questo gioverà assai per una maggiore serenità domani o dopo nelle discussioni che si stanno preparando. Quindi io prego il signor Presidente di consentire che anche coloro che ieri hanno votato a favore della proposta per l’acceleramento delle discussioni oggi siano di diverso avviso, perché mi pare che siano eccessive tre sedute in un giorno. Domani, se del caso, potremo continuare per tutta la giornata. Stasera la cosa è imprevista, e molti di noi hanno altri impegni, adunanze, commissioni, giacché ella stessa, signor Presidente, ci aveva invitato a ciò. (Rumori). Ce lo ha detto lei: lavorate la sera. Ed ecco che stasera parecchi di noi hanno preso degli impegni.

Voglia quindi il signor Presidente tener conto di questa necessità nella quale ci troviamo. Se vuole, domani e posdomani potremo fare sedute notturne, se sarà necessario; ma è bene saperlo prima: ciascuno di noi così provvederà ad organizzare di conseguenza il proprio lavoro. Prego quindi il Presidente di modificare in questo senso la sua proposta.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Sono dell’opinione che noi dobbiamo continuare a discutere questa sera appunto per non far la seduta domani sera, in quanto domani sera ci verrà distribuita la relazione stampata della Commissione e dobbiamo avere il tempo di leggerla. (Commenti).

PRESIDENTE. Faccio una proposta transattiva: accogliendo anche in parte l’idea dell’onorevole Micheli, propongo di proseguire fino alle ore 21 per votare almeno l’articolo 16. Domattina e domani pomeriggio terremo seduta, riservandoci sempre, d’ora innanzi – e prego i colleghi di tenerlo presente – la possibilità di sedute serali.

(La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 19,55).

Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del progetto di Costituzione.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Come l’Assemblea rammenta, sono stati votati i due primi commi dell’articolo 16. Al momento in cui si doveva votare sul terzo comma è stata chiesta una sospensiva dell’Assemblea per 10 minuti al fine di concordare con i presentatori dei vari emendamenti una formula definitiva. La Commissione nella sua maggioranza si è trovata d’accordo su quanto avevo io stesso proposto prima che venisse sospesa la seduta, nel senso di accettare – salvo il voto dell’Assemblea, s’intende – l’emendamento sostitutivo dell’onorevole Grassi al 3° comma dell’articolo 16, con la modifica dalla Commissione proposta e dall’onorevole Grassi accettata, e cioè che al posto di «delitti» si dovesse invece mettere «reati».

Quindi prego l’onorevole Presidente di mettere ai voti questo emendamento, salvo poi a parlare sugli altri commi dell’articolo.

GHIDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Fo mio l’emendamento originario dell’onorevole Grassi, nel senso che manteniamo la parola «delitti» al posto di «reati», e ciò per una ragione molto ovvia: che un provvedimento di questa natura e gravità come il sequestro, sia disposto per semplice contravvenzione ci pare un’esagerazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti al terzo comma.

Vi è anzitutto il comma presentato dagli onorevoli Perassi, Natoli, Facchinetti, Chiostergi, Pacciardi, Conti, De Mercurio, Bellusci, Spallicci, Macrelli:

«Sostituire i commi terzo e quarto coi seguenti:

«Il sequestro della edizione dei giornali o di altri stampati, la cui pubblicazione sia eseguita con l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, non può aver luogo che per sentenza irrevocabile dell’Autorità giudiziaria.

«Tuttavia, nei casi di reati di istigazione a commettere delitti o di pubblicazione oscena, il sequestro dell’edizione di giornali o di altri stampati può essere disposto dal pubblico ministero o dal giudice all’inizio o nel corso del procedimento penale».

Seguirà poi la votazione dell’emendamento Grassi nel suo testo iniziale; successivamente, quella dello stesso emendamento modificato dalla Commissione.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Poiché l’onorevole Grassi ha accettato la sostituzione della parola «reati» a «delitti», penso che si possa votare l’emendamento così concordato.

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su quale argomento?

PERASSI. Siccome l’onorevole Presidente della Commissione mi ha pregato di non insistere nel nostro emendamento, desidero rispondere a questo invito con una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PERASSI. Desidero indicare brevemente le condizioni e lo spirito in cui noi abbiamo proposto l’emendamento. Ci è parso che l’Assemblea non dovesse introdurre nella Costituzione dei principî, che prevedono un regime di libertà di stampa che segue un passo indietro rispetto a quello esistente prima del fascismo.

Ora, il testo presentato dalla Commissione colpisce in quanto che il terzo comma, e soprattutto il quarto, verrebbe a creare un regime, che sarebbe profondamente regressivo rispetto allo stato del diritto italiano, quale risultava dopo la legge del 1906, come ha già accennato stamani l’onorevole Ghidini. Sovrattutto per il quarto comma, che introduce un sequestro, in via amministrativa, che era ignoto alla legislazione italiana anteriore al fascismo.

In conseguenza, noi avevamo proposto un emendamento, il quale nella prima parte sostanzialmente ripete la disposizione dell’articolo primo della legge Sacchi del 1906 e del decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 561, vale a dire che il sequestro non può essere eseguito se non per sentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, rendendoci conto dei caratteri speciali di alcuni reati di stampa, avevamo previsto di aggiungere una eccezione, ma una eccezione che stesse nella linea dei principî già acquisiti, vale a dire che un sequestro, prima che sia accertata l’esistenza di un reato, possa essere disposto solo dal pubblico ministero o dal giudice istruttore all’inizio o nel corso di un procedimento penale e limitatamente al caso di determinati reati; e cioè: istigazione a commettere delitti (articolo 414 del Codice penale) e pubblicazione oscena.

Di fronte all’invito fatto dal Presidente della Commissione di non insistere, io osservo che è stato presentato un emendamento dall’onorevole Ghidini, il quale propone la soppressione del comma 4. Il comma 4 costituisce, in realtà, la deviazione più profonda dal regime anteriore al fascismo. Esso ammette il sequestro per opera della pubblica sicurezza. Sarebbe un passo indietro assolutamente inammissibile.

Di fronte all’emendamento proposto dall’onorevole Ghidini, e tenuto conto delle discussioni avvenute, noi dichiariamo di non insistere nel nostro emendamento e che ci associamo all’emendamento Ghidini.

Augurandoci che l’Assemblea adotti l’emendamento Ghidini soppressivo del comma 4, formuliamo anche l’augurio che la legge sulla stampa, che sarà presto elaborata, delimiti in maniera precisa i delitti per i quali sarà ammissibile il sequestro ordinato dal pubblico ministero o dal giudice istruttore, mantenendo l’elencazione di tali delitti in un ambito ristretto per evitare una legislazione che leda il principio della libertà di stampa.

PRESIDENTE. Poiché l’onorevole Perassi ha dichiarato di ritirare il suo emendamento, procediamo alla prima votazione sopra l’emendamento Grassi nella sua formulazione iniziale, fatto proprio dall’onorevole Ghidini.

COLITTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Poiché le argomentazioni svolte dall’onorevole Ghidini sembrano molto chiare e convincenti, noi dichiariamo di votare a favore dell’emendamento Grassi nella sua prima formulazione.

MORO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Dichiaro che noi voteremo contro l’emendamento dell’onorevole Ghidini ed a favore dell’emendamento dell’onorevole Grassi nella sua formulazione ultima. Credo che non sia più il caso di giustificare le ragioni per le quali non abbiamo potuto accettare l’emendamento Perassi, poi ritirato. Pensiamo che sia eccessivamente restrittivo e non corrispondente alle esigenze di difesa della collettività, gravi e serie quanto le esigenze di difesa della libertà, un regime della stampa, nel quale all’autorità giudiziaria sia consentito di intervenire soltanto a seguito di sentenza irrevocabile.

Da un altro punto di vista noi siamo favorevoli all’espressione ultima adoperata dall’onorevole Grassi – reati anziché delitti – in quanto vi possono essere delle ipotesi di contravvenzioni per le quali, in vista della possibilità che hanno di incidere (mi riferisco a quanto ho detto stamattina sull’educazione della gioventù e sul buon costume) sulla dignità della persona e sugli interessi della comunità, la legge sulla stampa ritenga opportuno autorizzare il sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. Ho appena bisogno di osservare che con questa norma costituzionale noi non impegniamo la futura legge sulla stampa, alla quale offriamo soltanto una possibilità, di cui dovrà fare un uso molto discreto. Essa determinerà espressamente – come è detto nell’emendamento Grassi – le figure di reati, delitti e contravvenzioni, per i quali intende concedere, per la difesa della collettività (e noi soggiungiamo: della moralità), alla autorità giudiziaria questo potere di sequestro, del quale si parla nell’emendamento Grassi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l’emendamento Grassi, fatto proprio dall’onorevole Ghidini:

«Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei casi di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo consenta, e nei casi di violazione delle norme relative all’obbligo dell’indicazione dei responsabili».

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Passiamo ora al quarto comma. È stato mantenuto l’emendamento degli onorevoli Ghidini, Lami Starnuti, Tremelloni, Carboni, Cairo tendente a sopprimere il quarto comma.

MORO. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Voteremo contro la soppressione del quarto comma dell’articolo 16. Ci rendiamo conto delle ragioni di delicatezza e di sensibilità, per le esigenze di libertà che noi tutti vogliamo garantite, che hanno spinto i nostri colleghi a chiedere la soppressione del quarto comma dell’articolo 16. E noi siamo, come loro, preoccupati che un abuso, da parte della polizia, possa infirmare la libertà di stampa che tutti vogliamo piena. Ma, da un altro punto di vista, non possiamo non aver presenti delle esigenze fondamentali, di difesa della collettività di fronte a taluni casi che presentino tali caratteri di urgenza e di necessità, da non consentire un tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria. È un voto al quale noi ci associamo quello formulato da alcuni colleghi questa mattina, che vi siano dei magistrati addetti a questo lavoro. Vorremmo che così fosse; ma, poiché abbiamo l’esperienza la quale ci dice del lento, lentissimo lavoro della Magistratura, non possiamo sottrarre al potere esecutivo – che speriamo, ed anzi siamo certi, ne farà, in regime democratico, un uso estremamente discreto – questo potere per casi eccezionali di necessità e di urgenza. Questo potere, del resto, corrisponde ad altro analogo che noi abbiamo conferito al medesimo potere esecutivo in ordine ad altre libertà che sono sacre quanto la libertà di stampa. Così per la libertà personale. Anche lì, attraverso qualche tentennamento, attraverso qualche esitazione, siamo tuttavia giunti a riconoscere la necessità che in casi eccezionali di necessità e di urgenza al potere esecutivo sia dato di prendere quelle misure provvisorie, le quali peraltro debbono essere comunicate all’autorità giudiziaria e da questa convalidate. Anche in questo comma dell’articolo 16 vi è una analoga precauzione. L’autorità giudiziaria è in ogni caso chiamata a conoscere del provvedimento (Commenti), che dev’essere nel più breve termine convalidato. Guardando dunque a questa situazione, avendo presente questa necessità di un intervento tempestivo, che in taluni casi è assolutamente indispensabile, temendo che l’autorità giudiziaria non possa provvedere essa stessa con la necessaria sollecitudine, nella certezza che la convalida che l’autorità giudiziaria deve dare al provvedimento sia di remora nei confronti di quei funzionarî – i quali volessero abusare di questo potere funzionarî i quali del resto rispondono personalmente, a norma dell’articolo 22 – noi voteremo in favore del quarto comma dell’articolo 16.

PRESIDENTE. Comunico che sull’emendamento soppressivo del quarto comma dell’articolo 16 è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Cairo, Bassano, Morini, Ruini, Preti, Calosso, Tremelloni, Ruggiero, Bocconi, Carboni, Foa, Veroni, Filippini, Canevari, Ghidini, Zanardi, Taddia.

LUCIFERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Voteremo a favore dell’emendamento Ghidini, che è un altro emendamento tendente a garantire quella che dovrebbe essere la nostra maggiore preoccupazione, cioè la vera libertà di ogni opinione e di ogni forma di manifestazione di una opinione. (Approvazioni).

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Voterò a favore dell’emendamento Ghidini, in quanto che ogni volta che si esorbita da quei limiti che sono propri dell’autorità giudiziaria e si lascia la porta aperta all’autorità di polizia, non si sa se questa porta non si spalancherà. L’unica osservazione in contrario che è stata portata dall’onorevole Moro, quella della non tempestività dell’intervento dell’autorità giudiziaria, potrà essere un inconveniente ovviato da norme che in parte sono state attuate con un recente decreto dei primi dello scorso marzo, il quale prevede nei giudizi di diffamazione a mezzo della stampa il procedimento per direttissima. Altre disposizioni di legge in questo senso potranno essere adottate, ma la Costituzione deve sancire il principio che il potere di controllo spetta unicamente all’autorità giudiziaria. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale. Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Esegue il sorteggio).

Comincerà dall’onorevole De Caro Gerardo. Si faccia la chiama.

RICCIO, Segretario, fa la chiama:

Rispondono sì:

Azzi.

Badini Confalonieri – Barbareschi – Bassano – Bellusci – Benvenuti – Bergamini – Bernini Ferdinando – Binni – Bocconi – Bonomelli – Bozzi.

Cairo – Calosso – Camangi – Canevari – Capua – Carboni – Carmagnola – Cevolotto – Chiostergi – Cicerone – Cifaldi – Colitto – Condorelli – Conti – Corbino – Corsi – Costa – Costantini – Crispo.

Damiani – D’Aragona – Della Seta – De Mercurio – De Michelis Paolo – Dugoni.

Einaudi.

Fabbri – Facchinetti – Faccio – Fantuzzi – Fietta – Filippini – Foa – Fornara.

Ghidini – Giacchèro – Giannini – Giua – Grassi – Grazi Enrico – Grilli.

La Gravinese Nicola – Lombardo Ivan Matteo – Lucifero – Luisetti.

Maffioli – Malagugini – Mancini – Marinaro – Martino Enrico – Mastrojanni – Mazza – Merighi – Mezzadra – Montemartini – Morandi – Morini.

Natoli Lamantea – Nobili Oro.

Perassi – Pertini Sandro – Piemonte – Preti – Preziosi – Priolo – Puoti.

Quintieri Quinto.

Rodi – Rubilli – Ruggiero Carlo.

Spallicci – Stampacchia.

Taddia – Tieri Vincenzo – Tonello – Tonetti – Tremelloni – Treves – Tumminelli.

Valiani – Venditti – Vernocchi –Veroni – Vigorelli – Vilardi – Villabruna – Vischioni.

Zanardi – Zannerini – Zerbi.

Rispondono no:

Allegato – Amadei – Andreotti – Angelini – Angelucci – Arcaini – Arcangeli.

Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barontini Anelito – Bastianetto – Bazoli – Bei Adele – Belotti – Bernamonti – Bertola – Bertone – Bettiol – Biagioni – Bianchi Bruno – Bianchini Laura – Bibolotti – Bitossi – Bosco Lucarelli – Bosi – Bovetti – Braschi – Brusasca – Bubbio – Bulloni Pietro.

Caccuri – Caiati – Camposarcuno – Cappa Paolo – Cappi Giuseppe – Cappugi – Caprani – Carbonari – Carignani – Caroleo – Carratelli – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Cavallari – Cavalli – Cerreti – Chatrian – Chieffi – Ciampitti – Ciccolungo – Coccia – Colombi Arturo – Colombo Emilio – Colonnetti – Coppi Alessandro – Corsanego – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo.

De Caro Gerardo – De Gasperi – Del Curto – De Martino – De Michele Luigi – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Di Vittorio – Dominedò – D’Onofrio – Dossetti.

Ermini.

Fanfani – Farina Giovanni – Ferrarese – Ferrario Celestino – Ferreri – Firrao – Flecchia – Foresi – Franceschini – Froggio – Fuschini.

Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gatta – Gemmano – Gervasi – Ghidetti – Giolitti – Gonella – Gortani – Grieco – Gronchi – Guariento – Guerrieri Filippo.

Imperiale – Iotti Nilde.

Jervolino.

Laconi – Landi – Lazzati – Leone Giovanni – Lombardi Carlo – Longo – Lozza.

Maffi – Magnani – Maltagliati – Malvestiti – Mannironi – Manzini – Marazza – Marina Mario – Marzarotto – Massola – Mastino Gesumino – Mattei Teresa – Meda Luigi – Medi Enrico – Merlin Umberto – Micheli – Molinelli – Montagnana Mario – Montini – Moranino – Moro – Mortati – Mùrdaca – Murgia – Musolino.

Nobile Umberto – Notarianni – Numeroso.

Orlando Camillo.

Pallastrelli – Pastore Giulio – Pat – Pecorari – Pella – Perlingieri – Petrilli – Piccioni – Pignedoli – Platone – Ponti – Pratolongo – Proia – Pucci.

Quarello – Quintieri Adolfo.

Raimondi – Ravagnan – Recca – Rescigno –  Restagno – Ricci Giuseppe – Riccio Stefano – Rivera – Roselli – Rossi Giuseppe – Ruggeri Luigi – Rumor.

Sampietro – Sartor – Scalfaro – Scarpa – Schiratti – Scoca – Secchia – Sicignano – Siles – Silipo – Stella – Storchi.

Tambroni Armaroli – Taviani – Titomanlio Vittoria – Togni – Tosato – Tozzi Condivi – Trimarchi – Tupini – Turco.

Uberti.

Valenti – Valmarana – Viale – Vicentini.

Zotta.

Sono in congedo:

Abozzi.

Bernardi – Bucci.

Cacciatore – Carpano Maglioli – Cingolani – Corsini.

D’Amico Michele.

Falchi – Fiore.

Gavina.

La Malfa – Li Causi.

Macrelli – Mastino Pietro – Montalbano.

Nenni.

Pacciardi – Parri – Pellizzari – Penna Ottavia.

Rapelli.

Saccenti – Selvaggi – Simonini.

Tega – Tosi.

Dichiaro chiusa la votazione per appello nominale e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti       291

Maggioranza             146

Hanno risposto        102

Hanno risposto no     189

(L’Assemblea non approva).

Dobbiamo ora prendere in esame gli emendamenti degli onorevoli Mastrojanni, Crispo e Preziosi, i quali si differenziano dal testo e dagli altri emendamenti perché aboliscono completamente ogni intervento di polizia nei casi di sequestro che il quarto comma prevede, mentre gli emendamenti degli onorevoli Cappa, Bulloni ed altri prevedono l’intervento degli organi di polizia, salva poi la ratifica dell’autorità giudiziaria.

L’emendamento dell’onorevole Mastrojanni, che ha la precedenza nella votazione, è del seguente tenore:

«Sostituire il quarto comma col seguente:

«Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza, il sequestro può essere eseguito con provvedimento anche non motivato dall’Autorità giudiziaria».

In esso manca l’indicazione di un termine di tempo, che invece è compreso negli emendamenti degli onorevoli Crispo e Preziosi. Lo pongo in votazione ricordando che la Commissione non lo ha accettato.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l’emendamento a firma degli onorevoli Crispo, Cifaldi, Einaudi, Vassallo:

«Nei casi predetti, su richiesta dell’autorità di polizia, l’autorità giudiziaria, entro le ventiquattro ore, può ordinare il sequestro».

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l’emendamento dell’onorevole Preziosi:

«Sostituire il quarto comma col seguente:

«Nei casi predetti, quando vi è assoluta urgenza, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, l’autorità giudiziaria medesima deve, entro ventiquattro ore, procedere al sequestro, qualora riscontri violazioni contemplate dalla legge sulla stampa».

(Non è approvato).

Dovrei ora porre in votazione l’emendamento presentato dall’onorevole Cappa.

CAPPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Accetto il testo della Commissione e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione dell’emendamento a firma degli onorevoli Bulloni, Laconi, Grieco, Montini, Cappi, Ravagnan, Montagnana Mario, Roselli, Bianchini Laura, Cavallari, Bazoli:

«Nei casi predetti, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza che debbono immediatamente, e non mai oltre dodici, ore, inoltrare denuncia all’autorità giudiziaria».

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Data la brevità del termine di 12 ore, che potrebbe non consentire l’intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria, chiedo ai presentatori dell’emendamento se consentono di portare tale termine a 24 ore. Faccio soltanto notare che dobbiamo formulare articoli la cui applicazione si prevedaì possibile.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell’emendamento se aderiscono alla richiesta della Commissione.

BULLONI. Fo presente che si tratta di stampa periodica, per cui si richiede il più ristretto termine perché sia inoltrata la denunzia all’autorità giudiziaria. Il protrarre ulteriormente questo termine mi sembra un diminuire la garanzia che con l’emendamento proposto si è voluto stabilire contro possibili arbitri da parte della pubblica sicurezza.

CEVOLOTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEVOLOTTO. Voterò contro l’emendamento Bulloni, anche perché alle parole «ufficiali di polizia giudiziaria», come è nel testo, sostituisce «agenti di pubblica sicurezza». Fo presente la gravità estrema di questa modificazione sostanziale.

Voci. È la stessa cosa.

BULLONI. Il Questore non è ufficiale di polizia giudiziaria. Se abbiamo commesso un errore non dobbiamo commetterne altri.

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Voterò contro l’emendamento proposto per non commettere l’errore, al quale faceva cenno l’onorevole Bulloni, già commesso dalla legge fascista di dare facoltà di sequestro preventivo non soltanto all’autorità giudiziaria, ma ancora al potere esecutivo. Se non che quella legge si riferiva quanto meno al Prefetto; oggi ci riferiremmo ad un ufficiale di polizia giudiziaria, cioè in parole povere, ad un appuntato dei carabinieri.

CIFALDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFALDI. Voterò contro, perché non si fa nell’emendamento nessuna indicazione del termine entro il quale l’autorità dovrebbe provvedere. Si pretende che nelle 12 ore si dia comunicazione dell’avvenuto sequestro, ma non si stabilisce in che termine debba avvenire la convalida.

BULLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULLONI. Consento nella proroga del termine da 12 a 24 ore e nella soppressione nel testo della parola «periodica».

PRESIDENTE. Gli altri firmatari dell’emendamento concordano con l’onorevole Bulloni?

GRIECO. Solo per quanto riguarda le 24 ore. Non accetto la soppressione della parola «periodica».

CAPPA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Non voto questo emendamento, poiché non comprendo perché si debba parlare soltanto della stampa periodica e non di tutta la stampa.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Poiché alcuni presentatori dell’emendamento non accettano una parte della formulazione proposta, chiedo che si voti l’emendamento per divisione.

CARBONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI. Penso che si debba mettere prima in votazione la formula comprensiva della parola «periodica», altrimenti alcuni deputati porrebbero essere indotti a votare favorevolmente contro il loro stesso pensiero, in quanto che votare «stampa» è il presupposto indispensabile per votare in un secondo momento «periodica». Mettendo in votazione «stampa periodica», se la votazione fosse favorevole non ci sarebbe bisogno di altra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula che più si allontana dal testo, e cioè senza l’aggettivo: «periodica»: «Nei casi predetti quando vi sia assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa può essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, inoltrare denunzia all’autorità giudiziaria».

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione la stessa formula includendo l’aggettivo «periodica».

(Si procede alla votazione per divisione – L’emendamento è approvato).

GIANNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Da questa formulazione scaturisce un problema importantissimo, che è questo: qual è l’autorità che stabilisce le condizioni di urgenza nelle quali possono essere presi quei provvedimenti che testé abbiamo votato? Io non avrei parlato su questo, che è un argomento squisitamente tecnico, perché non ho avuto la possibilità di farlo in sede politica. Dopo l’approvazione di questo articolo, nel quale si stabilisce che in speciali circostanze di urgenza l’autorità di polizia può sequestrare un giornale, chiedo agli onorevoli colleghi di dire quale è l’autorità che deve stabilire le circostanze di urgenza. (Commenti).

PRESIDENTE. Mi permetto di risponderle – penso che tutti le potrebbero rispondere così – che è la stessa autorità di polizia la quale procede al sequestro e che risponderà poi delle sue decisioni, a norma degli articoli successivi della Costituzione. (Commenti).

GIANNINI. Vuol dire allora che abbiamo ucciso la libertà di stampa. (Commenti prolungati).

PRESIDENTE. Onorevole Giannini, lei ha chiesto la parola non per fare dei commenti, ma per un chiarimento. Non è questa la sede per fare dei commenti alla Costituzione; in questa sede lei è invitato a collaborare per fare la Costituzione.

GIANNINI. Mi scusi, io non ritenevo di avere fatto un commento e se l’ho fatto la prego di perdonarmi. Io ho detto che la mia osservazione scaturisce dal fatto che l’articolo è stato approvato ora. Prima non potevo fare questa osservazione perché l’articolo non era stato ancora approvato.

PRESIDENTE. Lei ha posto una questione ed io ho cercato di darle una risposta.

GIANNINI. La ringrazio per la sua risposta. Vuol dire che mi guarderò dall’autorità di polizia. (Interruzioni – Commenti).

PRESIDENTE. Tutto ciò che lei ha detto, sarà molto utile per il commento dei giornali di domani; ma posto di fronte ad un voto dell’Assemblea cui lei stesso appartiene, forse non era opportuna la protesta. (Commenti).

Passiamo al quinto comma dell’articolo 16:

«La legge può stabilire controlli per l’accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica».

Gli onorevoli Mastrojanni, Montagnana Mario e Cavallari hanno proposto di sopprimerlo.

CEVOLOTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEVOLOTTO Domando se il problema, molto grave, che noi affrontiamo e risolviamo votando il comma quinto in questa dizione non sarebbe meglio riservarlo a quando discuteremo la legge sulla stampa. Per questo io voterò l’emendamento soppressivo.

Faccio presente che l’indagine sulle fonti di notizie implica questioni assai gravi. Fra l’altro, essa potrebbe persino sopprimere la possibilità della cronaca e ridurre i giornali ad altrettanti bollettini delle comunicazioni ufficiali del Governo. Non svolgo questi concetti perché l’ora non lo consente.

Quanto, poi, alle fonti del finanziamento, guardiamoci dal fare una cosa inutile, perché quando bene avremo deliberato che la legge stabilisca le indagini e i controlli sulle fonti del finanziamento, noi non sapremo mai da dove vengono i fondi per i giornali, perché basterà, per eludere ogni ricerca, che il giornale apra una sottoscrizione con molti N.N., o che il finanziamento avvenga attraverso le sezioni dei partiti, attraverso le parrocchie, attraverso le persone dei componenti il partito. L’origine vera di questi fondi, se ci sarà un interesse a tenerla celata, non si saprà mai.

Del resto, io osservo che nel progetto della legge sulla stampa vi è un articolo apposito che concerne la indagine sulle fonti di finanziamento e tale articolo noi potremmo, in quella sede, discuterlo molto meglio e più a fondo che non ora; tanto più che nel progetto della legge sulla stampa vi è già chi ha trovato il modo di eludere l’obbligo di dimostrare da dove trae i fondi per i propri giornali. Perché, infatti, l’articolo 14 dice: «Le disposizioni di cui all’articolo 11 – cioè dell’articolo sull’indagine circa le forme del finanziamento – non si applicano alle pubblicazioni promosse da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici, da accademie e società scientifiche, artistiche e letterarie riconosciute come persone giuridiche o da autorità religiose riconosciute dallo Stato». Così vi è già chi, mettendo il proprio giornale sotto l’egida dell’autorità religiosa, si propone forse di sfuggire all’indagine sulle fonti di finanziamento. (Rumori Commenti al centro). Ed allora, non è meglio che tutto questo lo discutiamo con calma e con la dovuta attenzione quando parleremo della legge sulla stampa?

Per queste ragioni, io accetto l’emendamento soppressivo.

GRONCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI. Noi votiamo per l’emendamento soppressivo, perché ne abbiamo presentato uno sostitutivo.

LACONI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Questa questione deve essere chiarita, e cioè tutti coloro che votano per emendamenti sostitutivi, possono votare per la soppressione del comma? Io non credo.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Laconi. Se la maggioranza vorrà che di questo problema non si tratti nella Costituzione, è evidente che non c’è nulla da fare; ma se invece ve lo inserirà, dobbiamo esaminare la formula che deve essere adottata.

LACONI. Il che significa che qualora l’emendamento soppressivo abbia la maggioranza, tutti gli emendamenti sostitutivi decadono. Allora, l’onorevole Gronchi non potrà votare.

CAPPA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Dichiaro che voto per la soppressione, perché a parte ciò che sarà per decidersi per la legge sulla stampa, mi sembra inutile che si includa nella Costituzione questa disposizione, la quale potrà essere esaminata in sede di discussione della legge sulla stampa.

Vorrei rispondere brevemente all’onorevole Cevolotto, a proposito dell’articolo 12 del disegno di legge sulla stampa che è stato rassegnato all’Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Cappa, non stiamo discutendo la legge sulla stampa, e, vorrei aggiungere, se me lo consente, che non vi è affatto contradizione nel fatto che vi siano leggi che sviluppano dei principî contenuti nella Costituzione nello stesso tempo che si vota una formula adeguata nella Costituzione stessa. Si può votare un articolo di Costituzione e votare insieme la legge sulla stampa, naturalmente facendo in maniera che le due votazioni non si contraddicano.

CAPPA. Onorevole Presidente, mi sembra inutile che oggi si faccia una grande discussione e si includa questa norma nella Costituzione.

Se Ella me lo consente, dirò all’onorevole Cevolotto che la disposizione alla quale ha accennato non si applica che alle pubblicazioni di esclusivo carattere amministrativo, religioso, tecnico, scientifico e letterario. Quindi, non si trattava di eliminare dal controllo quotidiani e stampe che si mettessero sotto il manto della religiosità. Si tratta di esenzione da questo controllo di tutte le pubblicazioni di esclusivo carattere amministrativo, religioso, tecnico, scientifico e letterario.

GRONCHI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI. Se il votare per la soppressione del quinto comma vieta di presentare emendamenti sostitutivi, noi non possiamo votare tale soppressione. (Commenti).

CALOSSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALOSSO. Mi pare che l’Assemblea non sia abbastanza matura per risolvere questo problema. Non so se il regolamento prescriva qualche cosa in materia, ma penso che sia profondamente interessante il violarlo, in ogni caso, per sapere quello che si fa. Noi votiamo un articolo di Costituzione di cui sentiamo che non siamo al corrente. Io stesso in questo momento, benché abbia fatto parte della Commissione della legge sulla stampa, non riesco a capire chiaramente cosa dobbiamo fare. Si dovrebbe procrastinare. Credo che questo avvenga appunto per il metodo che abbiamo di non poter fare colloqui, per cui si fanno lunghi discorsi che noi stiamo a sentire e poi non siamo pronti a deliberare. Non possiamo in coscienza votare senza essere pronti. Non credo che il regolamento ce lo imponga.

PRESIDENTE. Se c’è una questione che è chiarissima e non presenta quelle difficoltà e quelle complicazioni di carattere giuridico che forse nei precedenti commi si potevano trovare, è proprio questa. Noi stiamo per votare una disposizione la quale prevede il controllo delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento.

CALOSSO. Io confesso la mia ignoranza, ma vedo diversi volti che mostrano la stessa mia preoccupazione. Desidero evidentemente votare sul controllo di queste fonti, ma si fa osservare dall’onorevole Cevolotto e da altri che votando questo comma di fatto noi apriamo la strada a che si controlli noi od altri, ma viceversa vi saranno delle persone che non saranno controllate.

PRESIDENTE. Ciò dipende dalla confusione che si è fatta da parecchi oratori tra la discussione del progetto di Costituzione e la discussione del disegno di legge sulla stampa. Forse ciò si deve all’onorevole Cevolotto, il quale ha accennato a quell’ipotesi alla quale l’onorevole Calosso si richiama. L’onorevole Cevolotto non parlava del testo della Costituzione, ma del disegno di legge sulla stampa. Restiamo dunque a ciò che dobbiamo fare. Quando l’Assemblea avrà votato il testo della Costituzione, non voterà certo una legge sulla stampa che sia in contrasto con le disposizioni in esso contenute. L’articolo 16 in esame stabilisce le linee fondamentali di una legislazione sulla stampa e al comma quinto si dice che «la legge può stabilire controlli per l’accertamento delle fonti di notizie e dei mezzi di finanziamento della stampa periodica». Se l’Assemblea approva il comma, nella legge sulla stampa si svolgerà questo principio; se non lo approva, è evidente che gli articoli della legge sulla stampa che l’onorevole Cappa ha elaborato con tanta fatica e tanta preoccupazione dovranno decadere.

CAPPA. Non è vero, signor Presidente.

VIGORELLI. Chiedo di parlare per mozione d’ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGORELLI. Ho l’impressione che ci avviamo, su questo argomento, ad una discussione che non è possibile fare alle 22.5.

PRESIDENTE. Non siamo più in tema di discussione, ma in tema di votazione. Si possono solo fare delle dichiarazioni di voto.

VIGORELLI. L’argomento è troppo importante perché sia strozzato.

PRESIDENTE. È stato discusso per otto giorni.

VIGORELLI. Ho l’impressione che alle 22.5 non si possa votare su una questione di tale importanza.

PRESIDENTE. Si può votare a qualunque ora, salvo ad avere idee precise su ciò che si vota.

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Dichiaro che voterò per la soppressione del comma, in quanto si parla di fonti di notizie, il che significa addirittura inaridire la possibilità di una libera stampa. Avremo tutt’al più una stampa di partito, unicamente una stampa di partito; e anche per cotesto verso si limiterà la libertà di stampa. Comunque, parlare di accertare le fonti di notizie, è norma inapplicabile; perché inapplicabile, è inutile, superflua; perché inutile e superflua, è dannosa. Quindi voterò contro.

GIANNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Desidero far presente che la discussione su questo comma si presta ad equivoci, poiché c’è qualcuno che può non essere disposto a votare per la soppressione di un comma che vuole indagare sul finanziamento del giornale. Ora, noi potremmo anche accettare questa indagine sul finanziamento, poiché è un’indagine amministrativa, nella quale può rilucere la chiarezza di un giornale e di un giornalista; ma non possiamo in nessun modo accettare un’indagine sulle fonti di notizie.

LACONI. Chieda la votazione per divisione.

GIANNINI. Proporrei, quindi, che si votasse – se possibile – per divisione; cioè separando il controllo sui mezzi di finanziamento da quello sulle fonti di notizie. Siamo almeno liberi di avere le notizie.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Mi associo alla proposta dell’onorevole Giannini.

MOLINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Mi pare che la questione si sia spostata. Non si tratta di discutere come sarà formulato questo comma: si tratta di votare se il comma debba essere soppresso o no. Soltanto successivamente, quando avremo deciso che il comma non deve essere soppresso, discuteremo come esso debba essere formulato.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Credo che si possa benissimo votare per divisione: cioè se dobbiamo sopprimere la prima parte o la seconda o tutto il comma nel suo complesso.

COCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCIA. È piuttosto un chiarimento che vorrei domandare. Se votiamo per la soppressione di un comma, non potremo poi votare i relativi emendamenti, perché, se non c’è l’articolo, come possiamo emendarlo? Se viceversa votiamo a favore, come possiamo emendare un articolo che è già approvato?

PRESIDENTE. Se la maggioranza non vuole l’articolo, è evidente che non c’è posto per alcun emendamento.

COCCIA. Ma anche se la maggioranza lo vuole, come sarà possibile emendarlo, se è stato già votato?

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Vorrei rilevare che lei, onorevole Presidente, pone in votazione soltanto il fatto se si debba o no mantenere un comma che genericamente si riferisca all’argomento in esame e che in un secondo momento porrà in votazione i diversi emendamenti presentati. (Commenti).

PRESIDENTE. In relazione alla proposta dell’onorevole Giannini, fatta propria anche dall’onorevole Piemonte, l’emendamento soppressivo deve essere messo in votazione per divisione, perché si tratta di due questioni diverse e si possono avere due maggioranze diverse a seconda che si tratti del controllo sulle fonti di notizie oppure del controllo sui mezzi di finanziamento.

Pongo quindi in votazione la soppressione della parte del comma relativa al controllo per l’accertamento delle fonti di notizie.

(È approvata).

Pongo ora in votazione la soppressione della parte relativa al controllo per l’accertamento dei mezzi di finanziamento.

(Non è approvata).

Gli onorevoli Ruggiero e Canevari hanno proposto che al quinto comma le parole:

«La legge può stabilire», siano sostituite dalle altre: «La legge stabilisce». Debbo quindi porre in votazione la seguente formulazione del quinto comma:

«La legge stabilisce i controlli per l’accertamento dei mezzi di finanziamento della stampa periodica».

LACONI. Chiedo di parlare per mozione d’ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Desideravo osservare che, fra gli altri emendamenti, questo è il più vicino al testo e, come tale, dovrebbe essere votato per ultimo.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, devo farle rilevare in primo luogo che l’emendamento degli onorevoli Montagnana Mario e Cavallari, già svolto, e che riguarda la stessa materia, è un emendamento aggiuntivo al primo comma.

In secondo luogo occorre tener presente che gli onorevoli Mortati, Cappi, Bettiol, Rapelli, Moro, Valenti, Carbonari, Belotti, Balduzzi, Ferrario Celestino hanno proposto di sostituire il quinto comma col seguente:

«La legge potrà stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica».

LACONI. È esatto; ma l’unico rilievo che io intendessi fare era che questi due emendamenti si distaccano dal testo più di quello dell’onorevole Ruggiero ed hanno quindi il diritto di precedenza: null’altro che questo.

PRESIDENTE. L’emendamento dell’onorevole Montagnana Mario conserva la dizione del testo della Commissione, perché dice «può stabilire», mentre il testo dell’onorevole Ruggiero dice «stabilisce». Esso non limita quindi la facoltà, ma dà una norma imperativa e si distacca appunto per questo dal testo.

Quindi la votazione sull’emendamento dell’onorevole Ruggiero deve indubbiamente avere la precedenza.

CARBONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE; Ne ha facoltà.

CARBONI. Se non ho inteso male, sembra che ella, signor Presidente, abbia detto questo, che qualunque sia la formulazione definitiva, di debba prima decidere se si deve dire: «può stabilire», o «stabilisce».

Mi pare che sia una votazione poco organica, perché o noi mettiamo in votazione l’emendamento Ruggiero, così come esso è formulato, e se esso sarà approvato, sarà chiusa la discussione; se invece l’emendamento proposto dall’onorevole Ruggiero sarà respinto, allora si potrà passare alla discussione di un altro emendamento. Ma che si voti in questo momento soltanto sul principio se adottare la parola «stabilisce» in luogo delle parole «può stabilire», lasciando impregiudicato tutto il resto, a me pare non sia possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Carboni, lei deve convenire che non ci sono molte alternative: o si vota il testo dell’onorevole Ruggiero o si vota il testo presentato dalla Commissione.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Vorrei ricordare che vi è anche l’emendamento Mortati, che è sostitutivo come quello Ruggiero.

PRESIDENTE. L’emendamento Mortati è del seguente tenore:

«La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica».

Chiedo all’onorevole Ruggiero se il suo emendamento vale come emendamento a quello dell’onorevole Mortati.

RUGGIERO. Vale come emendamento a quello dell’onorevole Mortati e lo mantengo.

PRESIDENTE. Nel testo della Commissione si parla di controlli che la legge può stabilire; in quello dell’onorevole Mortati si dice che la legge può stabilire che siano resi noti i mezzi di finanziamento, e suppongo che ciò significhi che dovranno essere coloro stessi che fanno parte delle aziende giornalistiche che dovranno fornire i dati. Pertanto, nella formulazione dell’onorevole Mortati mi pare si escluda qualsiasi disposizione che autorizzi il controllo da parte dello Stato dei mezzi di finanziamento. Desidererei che l’onorevole Mortati confermasse ciò, perché altrimenti non capirei il motivo per cui egli ha presentato l’emendamento.

MORTATI. Effettivamente lo spirito dell’emendamento sta nel sopprimere ogni potere di controllo dello Stato su queste fonti di entrata e di limitare semplicemente l’obbligo alla pubblicazione dei bilanci, in modo da affidare il controllo alla pubblica opinione.

PRESIDENTE. Così chiarito il significato dell’emendamento Mortati, devo porlo in votazione con la sostituzione proposta dall’onorevole Ruggiero della parola «stabilisce» alle parole «può stabilire», perché in questa maniera l’emendamento si allontana maggiormente dal testo della Commissione.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Mi permetto di richiamare l’attenzione dell’Assemblea sulle varie dizioni degli emendamenti nei confronti del testo del progetto. In ciascuno di questi emendamenti, ed anche nel testo del progetto, si dice «può disporre» «può stabilire». Così negli emendamenti Ravagnan, Laconi e Cavallari, così nell’emendamento Mortati, ecc.

A questo punto, qualunque sia il testo che noi voteremo nel merito, io credo che fosse nel vero il Presidente dell’Assemblea quando proponeva all’Assemblea stessa di fissare la sua attenzione sul verbo «può» o «stabilisce» o «dispone» o «può disporre», per cui qualunque sia il testo cui noi andremo a votare, poiché ciascuno degli emendamenti proposti mostra di preferire il concetto di facoltà a quello di norma, è su questo punto che dobbiamo in primo luogo votare. Poi voteremo il resto degli emendamenti. Così potremo procedere con una certa chiarezza e con una certa tranquillità, in quanto altro è parlare di norma e altro di facoltà.

CRISPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPO. Aderisco all’emendamento Ruggiero. La ragione della mia adesione è chiara. La Costituzione fissa un principio, vale a dire riconosce la necessità del controllo sull’accertamento dei mezzi che finanziano la stampa. Evidentemente al legislatore può essere demandato il modo dell’esercizio di questo controllo, ma non si può, per una tecnica legislativa evidente, fissare il principio nella Costituzione e lasciare l’eventuale applicazione al legislatore, perché significherebbe demandare all’arbitrio del legislatore di stabilire o meno questo controllo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento Ruggiero che propone di dire: «La legge stabilisce» anziché «può stabilire».

(Dopo prova e controprova l’emendamento non è approvato).

Pongo in votazione l’emendamento Mortati, per cui il quinto comma sarebbe così sostituito:

«La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica».

(È approvato).

Con l’approvazione di questa formula, restano assorbiti i due emendamenti degli onorevoli Montagnana Mario e Cavallari, se i proponenti non hanno osservazioni in contrario.

(Così rimane stabilito).

Resta da approvare l’ultimo comma, così formulato:

«Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni che siano contrarie al buon costume. La legge determina misure adeguate».

L’onorevole Moro ha proposto di aggiungere, infine, le parole: «preventive e repressive».

TUPINI. Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Presidente della prima Sottocommissione. Propongo che le due parti del comma siano poste ai voti per divisione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’ultimo comma:

«Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli, e tutte le manifestazioni che siano contrarie al buon costume».

(È approvata).

Metto ora in votazione la seconda parte con raggiunta delle parole proposta dall’onorevole Moro:

«La legge determina le misure adeguate preventive e repressive».

(È approvata).

Vi è ora la proposta di un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Fanfani e Gronchi:

«Per garantire a tutti i cittadini l’effettivo esercizio di questo diritto, la legge può regolare l’utilizzazione delle imprese tipografiche e di radiodiffusione».

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Pare impossibile ammettere l’esistenza di imprese editoriali, di qualsiasi genere, qualora esse fossero esposte al rischio di dover fare quello, che non è o nelle loro funzioni o nelle loro intenzioni o nelle loro possibilità. Noi riteniamo la disposizione tale da sopprimere, di fatto, il diritto di proprietà di tutte le aziende editoriali italiane. Per queste ragioni voteremo contro.

CAPPA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA. Sono spiacente di non poter votare a favore dell’emendamento presentato dai miei amici.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. In conformità con quanto ho detto stamani, ad illustrazione del mio emendamento, pur comprendendo le ragioni obiettive che possono spingere, in buona fede, a presentare un emendamento del genere, credo che noi, approvandolo, apriremmo la possibilità d’una gravissima intromissione piena di incognite.

Pertanto, voterò contro l’emendamento.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare per esprimere il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione è divisa nel suo apprezzamento circa l’emendamento Gronchi.

Però la maggioranza di essa è contraria, per le stesse ragioni illustrate dall’onorevole Andreotti.

GIANNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Concordo con le dichiarazioni degli onorevoli Cappa e Andreotti.

BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BADINI CONFALONIERI. Sono contrario e approfitto dell’occasione per protestare contro il fatto che la radio è in mano dei partiti al Governo.

DUGONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Io voterò a favore dell’emendamento Gronchi per questa ragione: in città di provincia esiste molto spesso un solo impianto tipografico in condizioni di stampare un giornale.

LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Voterò a favore dell’emendamento – e penso che debba essere posto subito dopo il primo comma – in quanto ritengo che questa sia l’unica disposizione, che miri a rendere effettivo il diritto solennemente enunciato nel primo comma.

A tutti coloro i quali hanno trovato in questo emendamento una limitazione della libertà di stampa o altro, faccio notare che inutilmente sono state affermate nel primo comma le più grandi libertà, quando lo Stato non lasci nessuna possibilità per rendere effettivo questo diritto. (Interruzioni).

Sappiamo qual è oggi la situazione, per quanto riguarda le tipografie, le stazioni radio trasmittenti e tutti i mezzi di informazione.

L’ultima ragione per cui voterò a favore dell’emendamento consiste nel fatto che nel recente Congresso a Palermo, con l’unanimità di tutte le correnti politiche, si è votato un ordine del giorno i cui criteri dominanti sono rappresentati e riassunti nel comma proposto.

RUGGIERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGIERO. Colgo questa occasione per protestare dal più profondo del cuore per l’assassinio della libertà di stampa che è stato consumato qui questa sera. (Rumori).

PRESIDENTE. Lei non si rende conto che con queste parole – formalmente dignitose – lei ha offeso l’Assemblea che, votando a maggioranza, avrebbe compiuto secondo lei un grave delitto. Queste parole andranno indubbiamente al di là del suo pensiero; ma appunto per evitare che ciò avvenga è bene che i colleghi evitino parole arrischiate.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Non vedo che cosa c’entri la radio in questo articolo. Bisognerebbe votare per divisione.

PRESIDENTE. L’articolo 16 non parla soltanto della stampa, ma di ogni altro mezzo di diffusione, e pertanto è ben giustificato che si richiami questo concetto nell’ultimo comma. Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo all’ultimo comma degli onorevoli Fanfani e Gronchi:

«Per garantire a tutti i cittadini l’effettivo esercizio di questo diritto, la legge può regolare l’utilizzazione delle imprese tipografiche e di radiodiffusione».

(Dopo prova e controprova, l’emendamento non è approvato).

Il testo completo dell’articolo 16 sarà letto domattina, all’inizio di seduta.

Il seguito della discussione è rinviato a domani alle 10. Vi sarà seduta anche alle 16.

CONDORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Vorrei ricordare al Presidente la promessa fatta di sottoporre all’Assemblea gli emendamenti da me presentati agli articoli 17 e 18, che devo rinunciare a svolgere perché sono costretto a partire per la Sicilia a causa delle elezioni, ed ho a tal fine chiesto congedo.

PRESIDENTE. Onorevole Condorelli, lei è l’unico dei deputati siciliani che non si è ancora trasferito in Sicilia per la campagna elettorale; è comprensibile che debba dunque ormai partire. Prendo atto di quanto lei mi dice e le assicuro che i suoi emendamenti, anche in sua assenza, saranno ritenuti validi e saranno sottoposti all’Assemblea.

CONDORELLI. La ringrazio, signor Presidente.

La seduta termina alle 22.40.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10 e alle ore 16:

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.