Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 10
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio italiano, nei limiti e nei modi stabiliti in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche.
Ogni cittadino ha diritto di emigrare, salvo gli obblighi di legge.
La Repubblica tutela il lavoro italiano all’estero.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire ai due ultimi commi dell’articolo 10 del testo della commissione, il seguente:
“Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.
Trasferire i due ultimi commi del testo della commissione al titolo III sui rapporti economici.
BULLONI, SCHIRATTI (DC).
Trasfuso nell’art. 30 del progetto come comma aggiuntivo della Commissione (vedi art. 35 testo definitivo).
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
11/04/1947 Antimeridiana
11/04/1947 Pomeridiana
discussione generale:
26/03/1947
27/03/1947 Pomeridiana
28/03/1947 Pomeridiana
29/03/1947
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