La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 97
La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del Primo Presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, di un altro vicepresidente nominato dall’Assemblea Nazionale e di membri designati per sette anni, metà da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, metà dall’Assemblea Nazionale fuori del proprio seno. Gli eletti dall’Assemblea Nazionale iscritti agli albi forensi non possono esercitare la professione finché fanno parte del Consiglio.
Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede e di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il Governo della magistratura ordinaria, sono di competenza del consiglio superiore secondo le norme dell’ordinamento giudiziario.
Il Ministro della giustizia promuove l’azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire il secondo comma col seguente: “Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto dal primo presidente della Corte di cassazione che lo presiede e di otto membri eletti per cinque anni da tutti i magistrati, fra gli appartenenti alle diverse categorie”.
ABOZZI (UQ).
Solo l’espressione: “fra gli appartenenti alle diverse categorie”; parzialmente ritirato.
Sostituire il secondo comma col seguente: “Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di cassazione, vicepresidenti, e di membri designati per sette anni, per due terzi fra tutti i magistrati appartenenti alle diverse categorie, e per un terzo dall’Assemblea Nazionale fuori dal proprio seno”.
SCALFARO (DC).
Solo le espressioni: “Per due terzi”; “fra tutti i magistrati delle diverse categorie”; “fuori dal proprio seno”.
La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto dal primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, del procuratore generale della corte medesima, e di membri designati per quattro anni, metà dai magistrati, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, e metà dal parlamento, fra persone che appartengono alle seguenti categorie: magistrati dell’ordine giudiziario e amministrativo a riposo; professori ordinari di materie giuridiche nelle università; avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel consiglio superiore della magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale. Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari.
CONTI (PRI); LEONE GIOVANNI, BETTIOL, CASSIANI (DC); ROSSI PAOLO (PSLI); DOSSETTI (DC); PERASSI (PRI).
Modificato su richiesta della Commissione: non approvata la frase: “Magistrati dell’ordine giudiziario e amministrativo a riposo”.
Aggiungere: che appartengano alle seguenti categorie: 1) magistrati dell’ordine giudiziario o amministrativo anche a riposo; 2) professori universitari di diritto di ruolo; 3) avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio superiore della magistratura cessa di essere iscritto nell’albo professionale.
SCALFARO (DC).
Sub-emendamento al primo emendamento Scalfaro: ultimo comma approvato con la soppressione della parola “anche”.
Il ministro di grazia e giustizia assicura il funzionamento, secondo la legge, dell’organizzazione della giustizia.
COLITTO (UQ); MORTATI (DC).
L’organizzazione dell’amministrazione della giustizia spetta al ministro di grazia e giustizia, che ne risponde innanzi al Parlamento.
TARGETTI, COSTA, CARPANO MAGLIOLI, FEDELI ALDO, MANCINI (PSI).
Presentato come articolo 97 bis e modificato al momento della approvazione.
Un vicepresidente scelto fra i membri designati dal parlamento.
LUSSU (GA).
Sub-emendamento all’emendamento Conti.
Sostituire alla parola: “scelto”, la parola: “eletto”.
PERSICO (PSLI).
Sub-emendamento all’emendamento Lussu.
Sostituire alla parola: “designati”, la parola: “eletti”.
SCALFARO (DC).
Sub-emendamento al primo emendamento Scalfaro.
I membri del Consiglio Superiore della Magistratura non sono rieleggibili.
COSTANTINI (PSI).
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio Regionale.
25/11/1947 Antimeridiana
25/11/1947 Pomeridiana
discussione generale:
06/11/1947 Pomeridiana
07/11/1947 Antimeridiana
07/11/1947 Pomeridiana
08/11/1947
11/11/1947 Antimeridiana
11/11/1947 Pomeridiana
12/11/1947 Antimeridiana
12/11/1947 Pomeridiana
13/11/1947 Antimeridiana
14/11/1947 Antimeridiana
14/11/1947 Pomeridiana
15/11/1947
20/11/1947 Pomeridiana
Nota
In sede di coordinamento il testo approvato il 25 novembre 1947 venne scisso in 3 distinti articoli: 104, 105, 110 testo definitivo.
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