Come nasce la Costituzione

POMERIDIANA DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

cccv.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):

Presidente

Mannironi

Lussu

Perlingieri

Preti

Gasparotto

Leone Giovanni

Bozzi

Targetti

Laconi

Gullo Fausto

Molè

Mastino Pietro

Moro

Condorelli

Persico

Carboni Angelo

Caccuri

Dominedò

Scalfaro

Costantini

Abozzi

Nobili Tito Oro

Fabbri

Lami Starnuti

Perrone Capano

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione

Bubbio

Perassi

Grassi

Pignatari

Votazione segreta

Presidente

Risultato della votazione segreta:

Presidente

Presentazione di relazioni:

Bovetti

Presidente

Interrogazioni con richiesta d’urgenza (Annunzio):

Presidente

Turco

Interrogazioni (Annunzio):

Presidente

La seduta comincia allo 16.

RICCIO, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

(È approvato).

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere alle votazioni relative all’articolo 97.

Dei vari emendamenti presentati e svolti sono stati mantenuti quelli degli onorevoli Conti, Targetti, Grassi, Perlingieri, Scalfaro, Abozzi, Perrone Capano, Nobili Tito Oro, Preti, Condorelli.

L’onorevole Ruini ha dichiarato stamane di accettare come testo base, da sostituirsi al testo della Commissione, l’emendamento presentato dagli onorevoli Conti, Leone Giovanni, Bettiol, Cassiani, Rossi Paolo, Dossetti, Perassi, apportandovi alcune modificazioni, sicché esso risulta del seguente tenore:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.

«Il Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, del procuratore generale della Corte medesima, e di membri designati per quattro anni, metà dai magistrati, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, e metà dal Parlamento, fra persone che appartengono alle seguenti categorie: magistrati dell’ordine giudiziario e amministrativo a riposo; professori ordinari di materie giuridiche nelle Università; avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio superiore della Magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale.

«Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari».

Passiamo alla votazione del primo comma:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere».

L’onorevole Preti ne ha proposto la soppressione. L’onorevole Nobili Tito Oro, ha proposto di sostituirlo col seguente:

«La Magistratura costituisce un potere autonomo e indipendente, retto da un proprio Consiglio».

Questo emendamento è collegato a tutto lo sviluppo che egli dà alla struttura del Consiglio Superiore della Magistratura.

Alcuni colleghi avevano proposto la soppressione di questo comma; ma, come di consueto, la proposta soppressiva non sarà esplicitamente posta in votazione.

MANNIRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI. Proporrei che fosse messo in votazione per divisione il primo comma del testo Conti ed altri, votando prima le parole: «La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente» poi le altre.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il primo comma dell’emendamento dell’onorevole Nobili:

«La Magistratura costituisce un potere autonomo e indipendente, retto da un proprio Consiglio».

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione per divisione del primo comma del testo accettato della Commissione. Pongo in votazione le parole:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le seguenti parole:

«da ogni altro potere».

(Dopo prova e controprova sono approvate).

Passiamo al secondo comma del testo Conti accettato dalla Commissione.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del Primo Presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, del Procuratore generale della Corte medesima, e di membri designati per quattro anni, metà dai magistrati, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, e metà dal Parlamento; fra persone che appartengono alle seguenti categorie: magistrati dell’ordine giudiziario e amministrativo a riposo; professori ordinari di materie giuridiche nelle Università; avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio Superiore della Magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale».

Si pone anzitutto la questione della Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Dice il testo in esame:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica».

L’onorevole Abozzi ha proposto il seguente emendamento:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto del Primo presidente della Corte di cassazione che lo presiede».

L’onorevole Nobili Tito Oro ha proposto analogo emendamento:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione».

Pongo in votazione la formulazione proposta dall’onorevole Nobili.

(Non è approvata).

Pongo in votazione il testo della Commissione:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica».

(È approvato).

Il testo della Commissione prosegue:

«È composto del primo presidente della Corte di cassazione, vicepresidente».

Si pone ora la questione dell’inclusione nel Consiglio Superiore della Magistratura del primo presidente della Corte di cassazione quale vicepresidente.

Gli onorevoli Targetti, Grassi e Scalfaro hanno egualmente proposto che vicepresidente sia il primo presidente della Corte di cassazione, mentre l’onorevole Perlingieri ha proposto che vicepresidente sia il Ministro Guardasigilli.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Voterò contro i primi emendamenti, compreso quello del collega onorevole Targetti, al quale rivolgerei la preghiera di riflettere sulla gravità della decisione che dobbiamo prendere. In sede di Commissione ebbi già l’onore di esprimere molto brevemente questa mia preoccupazione, che riassumo qui altrettanto brevemente.

Il Presidente della Repubblica in pratica difficilmente potrà presiedere il Consiglio superiore della Magistratura; e in questo caso, è evidente che il presidente effettivo sarebbe il primo presidente della Corte di cassazione: il che non corrisponde, io credo, al desiderio della maggioranza di questa Assemblea.

CACCURI. Lo crede lei!

LUSSU. Lo credo. Allora avverrebbe questo fatto strano e pericoloso per la nostra Costituzione: noi scopriremmo la responsabilità del Presidente; mentre è obbligatorio che non sia scoperto. Sono i Ministri responsabili, e non il Presidente, che rispondono al Parlamento ed al Paese.

In pratica avverrà che il Presidente della Repubblica difficilmente presiederà il Consiglio Superiore della Magistratura; ed allora dovrebbe essere il Vicepresidente effettivo a presiedere, cioè il primo presidente della Corte di cassazione.

Ora, io credo che per molto tempo ancora, finché la Costituzione non si sarà affermata nel costume parlamentare e nel Paese, sia necessario che il Ministro di grazia e giustizia abbia un posto nel Consiglio Superiore, non solo per coprire la posizione del Presidente della Repubblica che è necessario politicamente sia garantita, ma anche per un certo controllo di carattere esecutivo e parlamentare, indispensabile nel primo periodo del funzionamento della Magistratura, che abbiamo voluto indipendente.

Non vi è ombra di dubbio – parlo con serena coscienza e, credo, con obiettività – che, se noi avessimo avuto la possibilità (come era nel desiderio di molti magistrati e di molti parlamentari) di riformare la Magistratura, evidentemente avremmo minori preoccupazioni. Ritengo che i colleghi considerino fondate le preoccupazioni di quanti pensano che siamo lontani dall’avere una Magistratura nella quale possiamo porre completa fiducia (Commenti); nel primo periodo è necessario un controllo.

Per queste ragioni io voterò contro e sono favorevole all’emendamento presentato dall’onorevole Perlingieri, perché mi sembra più esattamente rispondente alle nostre esigenze politiche.

PERLINGIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Ricordo che la formulazione da me proposta è la seguente:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del Guardasigilli, Ministro della giustizia, vicepresidente, e di membri designati per sette anni da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie».

Ora, faccio presente la mia perplessità di mettere in votazione il mio emendamento per divisione: perché in tanto ho proposto la vicepresidenza del Ministro guardasigilli, in quanto il Consiglio Superiore sia composto esclusivamente di magistrati, senza alcuna ingerenza, all’infuori del capo della Magistratura.

Se si dovesse mettere in votazione per divisione il mio emendamento, potremmo avere una soluzione, che non risponderebbe al mio intendimento.

Quindi prego l’onorevole Presidente di mettere in votazione per intero il mio emendamento.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Stamane ho dichiarato di fare mia la prima parte dell’emendamento presentato dall’onorevole Perlingieri.

PRESIDENTE. L’onorevole Perlingieri lo considera ancora proprio, salvo una obiezione fondata. Si tratta di vedere in qual modo potremo tenerne conto.

L’onorevole Perlingieri fa presente che la struttura da lui delineata del Consiglio Superiore della Magistratura è coordinata nelle sue varie parti; e che in tanto egli propone che la vicepresidenza del Consiglio sia assunta dal Ministro Guardasigilli, in quanto egli pensa ad un Consiglio costituito soltanto di magistrati.

L’onorevole Perlingieri chiede pertanto che il secondo comma da lui proposto sia votato unitariamente e non per divisione, come avevamo incominciato a fare, per ciò che si riferisce alla Presidenza, alla vicepresidenza ed alla struttura interna del Consiglio.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Onorevole Presidente, ripeto, io ho fatto mia la prima parte dell’emendamento Perlingieri. Perciò noi chiediamo che sia posta in votazione – e ho presentato anche una regolare domanda – la prima parte dell’emendamento Perlingieri. Se l’onorevole Perlingieri non è di questo parere, di questo parere siamo io e l’onorevole Lussu, che abbiamo dichiarato di far nostro il suo emendamento.

PERLINGIERI. Presenti un emendamento.

PRESIDENTE. Si tratta di una sottigliezza verbale, onorevole Preti. Non dichiari che ha fatta sua la prima parte dell’emendamento dell’onorevole Perlingieri, ma dica che lei propone un proprio emendamento, a tenore del quale la vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura – comunque questo venga costituito – spetta al Ministro Guardasigilli.

GASPAROTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Dichiaro di votare l’emendamento Perlingieri nella sua integrità, perché c’è il pericolo di costituire i vari poteri, organi dello Stato, in tanti compartimento stagni. Invece la vicepresidenza del Ministro di grazia e giustizia assicura il collegamento fra i vari poteri. (Approvazioni a sinistra).

Del resto l’articolo 83 della Costituzione francese stabilisce appunto quale vicepresidente il Ministro di grazia e giustizia.

LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE GIOVANNI. Il mio Gruppo voterà per quell’emendamento che porta la introduzione, di diritto, nel Consiglio Superiore della Magistratura, con la funzione di Vicepresidente, del primo Presidente della Cassazione.

Non convincono le osservazioni testé formulate dall’onorevole Lussu. Non la prima, per quanto concerne la eccezione che noi formuleremmo al principio della responsabilità del Capo dello Stato; perché, trattandosi di una Costituzione che andiamo sviluppando, è possibile porre in un certo momento un’eccezione ad una precedente formulazione e ciò indipendentemente dal fatto che si tratta di un atto collegiale. D’altra parte la preoccupazione, espressa come seconda obiezione testé dall’onorevole Lussu, è già sodisfatta nel progetto che andiamo votando. Quando si dice che, finché non si è affermata la Costituzione nel Paese (e si pone una premessa di contingenza, che dobbiamo respingere, perché dobbiamo votare una Costituzione che resti e che sia rispondente alla coscienza e al costume del Paese), quando si dice che finché la Costituzione non si è affermata nel Paese occorre la presenza del Ministro nel Consiglio Superiore per un certo controllo esecutivo e parlamentare, io mi permetto di rispondere che questo congegno è nel progetto che andiamo votando, in quanto il Ministro di grazia e giustizia, come è detto esplicitamente in una successiva norma che voteremo pure oggi stesso e come risulta da alcuni emendamenti che voteremo, conserva, nei confronti della Magistratura il potere di procedere ad inchieste e di azionare il procedimento disciplinare. Se controllo vi deve essere da parte del potere esecutivo nei confronti del potere giudiziario, se un momento di agganciamento vi deve essere, di saldatura fra potere giudiziario e altri poteri dello Stato, questo momento a me pare più felicemente sia stato identificato nel conservare nelle mani del Ministro della giustizia e il potere di inchiesta e il potere di azionare i procedimenti disciplinari.

Riteniamo, pertanto, che oltre questo non si possa andare; e che, riaffermandosi in questo momento con una composizione mista del Consiglio Superiore una esigenza espressa non solo sul piano politico e parlamentare, ma espressa dalla stessa coscienza dei magistrati, quella di congegnare un organo il quale nella sua composizione mista identifichi le due opposte necessità, quella di tutelare l’indipendenza della Magistratura e quella di fare sentire un soffio esterno all’ordine giudiziario per quanto attiene al governo della carriera del magistrato; ritenendo, d’altra parte, che non si possa andare al di là di una partecipazione di elementi estranei che non debbano superare come maggioranza la partecipazione dei magistrati; ritenendo infine che la Vicepresidenza affidata al Presidente della Cassazione significhi riconoscimento alla più alta carica della Magistratura, della sua funzione altissima nello Stato moderno, soprattutto in uno Stato repubblicano; rivendicando la necessità politica dell’indipendenza della Magistratura sia per quanto attiene all’esercizio della funzione giurisdizionale sia per quanto attiene all’indipendenza dello sviluppo della propria carriera, dichiaro che il nostro Gruppo voterà per l’emendamento il quale comporta la partecipazione di diritto del Primo Presidente della Cassazione, con funzioni di Vicepresidente.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L’onorevole Bozzi ha facoltà di parlare.

BOZZI. Onorevoli colleghi, voterò contro l’emendamento dell’onorevole Preti, il quale tende ad affidare la vice-presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura al Ministro di grazia e giustizia. Ciò non solo per le considerazioni svolte or ora dal collega Leone, ma perché, affidando la vice presidenza, che di fatto sarebbe la Presidenza, al Ministro Guardasigilli, faremmo un passo non verso l’indipendenza, ma a ritroso. (Rumori a sinistra). Oggi il Consiglio Superiore della Magistratura non ha, né in qualità di Presidente, né come membro, il Ministro della giustizia; ed io ricordo ai colleghi di sinistra che nella riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, fatta nel maggio del 1946 dal Ministro onorevole Togliatti, non si pensò di introdurre come membro il Ministro Guardasigilli.

Per queste considerazioni voterò contro l’emendamento dell’onorevole Preti.

PRESIDENTE. Avverto che gli onorevoli Preti, Binni, Lussu, Pieri, Zanardi, Momigliano, Carpano Maglioli, Mancini, Giacometti, Bianchi Costantino, Lombardi Carlo, Tega, Laconi, Vischioni, Fornara, Villani, Costantini, Mariani, Lombardo Ivan Matteo, Gullo Fausto hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sulla prima parte dell’emendamento Perlingieri al secondo comma dell’articolo 57:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del Guardasigilli, Ministro della giustizia, vicepresidente».

Desidero che si tenga presente che si tratta di decidere non soltanto chi deve essere il Vicepresidente del Consiglio Superiore, ma anche se vi deve essere un solo Vicepresidente. Infatti vi sono proposte che contemplano due Vicepresidenti, ed il secondo Vicepresidente viene di volta in volta indicato nel Procuratore generale della Corte di Cassazione o in un magistrato a riposo, eletto da quei membri del Consiglio Superiore che devono essere prescelti tra i magistrati a riposo, o infine, in un Vicepresidente nominato dal Presidente della Repubblica.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Vorrei chiedere alla Presidenza se non ritenga opportuno, prima di procedere alla votazione sulla nomina di un vicepresidente, di interrogare l’Assemblea e di farla decidere se il Consiglio Superiore della Magistratura debba avere uno o due vicepresidenti, perché, per ragioni intuitive, vi è una differenza sostanziale anche nel determinare chi debba essere vicepresidente, se si tratta di un vicepresidente unico, o di due vicepresidenti.

Alla esposizione da lei fatta, onorevole Presidente, mi permetto di aggiungere che il testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque contemplava già due vicepresidenti: uno nella persona del primo presidente della Cassazione ed un altro da eleggersi dal Parlamento. Ora qui, nella discussione, di fronte all’Assemblea, la Commissione di Diciotto, a maggioranza, avrebbe deciso di eliminare il secondo vicepresidente. Nel mio emendamento invece si propone di sostituire il vicepresidente eletto dal Parlamento con un vicepresidente nominato dal Presidente della Repubblica. Quindi io chiedo alla Presidenza se non ritenga opportuno procedere prima alla votazione sopra il numero dei vicepresidenti.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Mi pare che la richiesta dell’onorevole Targetti non sia accettabile, perché è evidente che chi vota per due determinati vicepresidenti, non può votare astrattamente per due vicepresidenti. Noi siamo favorevoli a votare per due vicepresidenti che siano il Ministro Guardasigilli ed il primo presidente della Corte di cassazione. Non saremmo affatto disposti a votare per due vicepresidenti che fossero, per esempio, il procuratore generale o qualche altro magistrato.

Chiedo pertanto che si pongano in votazione le vicepresidenze definite, e per prima la vicepresidenza assegnata al Ministro di giustizia, perché è evidente che coloro che intendono fare vicepresidente il Ministro di giustizia gli assegnano la funzione di sostituto del Presidente della Repubblica. Quindi fra queste due vicepresidenze c’è un ordine gerarchico. Per prima mi pare debba essere votata la vicepresidenza del Ministro di giustizia.

PRESIDENTE. L’obiezione sollevata dall’onorevole Laconi non riesce ad eliminare la questione, perché se è vero che ciascuno pensa alla vicepresidenza affidata ad una sola persona o a due non a capriccio ma per un certo criterio generale del sistema che ha in sé, è evidente tuttavia che ciascuno può anche rivedere poi tale suo criterio iniziale a seconda che l’Assemblea giunga alla conclusione che vi debbano essere una o due vicepresidenze. Se ponessimo in votazione successivamente le formulazioni, così come sono state presentate, correremmo il rischio che nessuna a sé stante ottenga la maggioranza, e noi resteremmo con nessuna decisione. Mentre per intanto possiamo avere una decisione sul problema se le vicepresidenze devono essere una o due. Successivamente si deciderà sulle persone a cui devono essere affidate le due vicepresidenze – se questa soluzione prevalesse – ciascuno rivedendo in correlazione la propria posizione iniziale.

GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO FAUSTO. Le osservazioni fatte dall’onorevole Laconi mi paiono decisive, perché non è questione di una o due vicepresidenze, ma è questione di quella determinata vicepresidenza o di quelle due determinate vicepresidenze. Io penso che la votazione potrebbe avvenire così: votare il Consiglio Superiore della Magistratura, nel suo complesso così come è proposto. Noi proponiamo che ne sia presidente il Presidente della Repubblica e che vi siano due vicepresidenti, uno il Ministro della giustizia e l’altro il Presidente della Cassazione. Gli altri membri, metà Magistratura e metà eletti dalle due Camere. Ed è una soluzione che secondo me va votata integralmente, perché noi non vorremmo mai due vicepresidenze, una delle quali dovesse essere affidata, per esempio, al procuratore generale, essendo l’altro vicepresidente il presidente della Cassazione. Non vedrei la ragione di queste due vicepresidenze tratte dallo stesso seno della Magistratura.

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, noi abbiamo già deciso di votare per divisione, ma in questo momento stiamo passando alla votazione dell’emendamento dell’onorevole Preti, che è a sé stante ponendo il problema di una sola e determinata vicepresidenza.

GULLO FAUSTO. Votiamo prima la vicepresidenza al Ministro di grazia e giustizia; ma, onorevole Presidente, può darsi che vi sia qualche deputato disposto ad affidare una Vicepresidenza del Consiglio Superiore al Ministro a condizione che l’altra Vicepresidenza si affidi al primo presidente della Corte di cassazione.

Ora, se lei dice che, respinta la proposta dell’onorevole Preti, porrà in votazione la doppia vicepresidenza, ossia al Ministro e al primo presidente della cassazione, mi spiego che si voti prima la proposta dell’onorevole Preti; ma non vorrei che, respinta la proposta Preti, non si parlasse più del Ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Non c’è proposta, onorevole Gullo, nella quale sia contenuta la formulazione di cui lei parla; nessuno l’ha presentata e non è più tempo di nuove proposte, perché siamo in sede di votazione. Quindi restiamo alle due proposte degli onorevoli Preti e Perlingieri in cui si parla del Ministro Guardasigilli.

PERLINGIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLINGIERI. Ritengo che debba avere la precedenza la votazione dell’intero mio emendamento, poiché sarebbe risolutivo della questione.

PRESIDENTE. Ha sempre la precedenza la votazione per divisioni, quando viene chiesta.

PERLINGIERI. Ed allora desidero sapere se la votazione sull’emendamento Preti lascia inalterata la votazione sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Se l’Assemblea respinge una determinata proposta, non si potrà più riproporla.

MOLÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Io volevo dir questo: che chi vota per la vicepresidenza del Ministro Guardasigilli, non può logicamente votare che per un solo vicepresidente. Come noi giustifichiamo la nomina del Guardasigilli come Vicepresidente? Per due motivi:

1°) in quanto sia opportuno, per tener fede al principio che il Capo dello Stato non ha la responsabilità degli atti di Governo, porgli accanto il suo Ministro responsabile;

2°) per assicurare il collegamento dei vari poteri.

Ora tanto l’una che l’altra finalità sarebbero eluse da una doppia vicepresidenza. Se vi saranno due sezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, una sezione avrà un vicepresidente politico – il Guardasigilli – un’altra avrà un vicepresidente non politico: il magistrato: in una sezione si opererà questo collegamento e questo agganciamento fra questi vari poteri; nell’altra no: il che mi pare assurdo e inammissibile.

MANCINI. Perché due sezioni?

MOLÈ. Perché esistono in molti ordinamenti vigenti e comunque ci saranno. E del resto, anche se una sola sezione fosse presieduta dai due vicepresidenti, la situazione non muterebbe. Ci sarebbe sempre una mescolanza di due criteri, una contaminazione, supremamente illogica. Senza poi contare che metteremmo sullo stesso piano il Ministro Guardasigilli ed il primo presidente della Corte di cassazione. E anche questo rappresenta una confusione, una parificazione, una contaminazione fra due funzioni, che devono essere separate e che, da un punto di vista gerarchico ed amministrativo, non sono sullo stesso piano. È perciò prima necessario stabilire se ci sarà un solo o ci saranno due vicepresidenti, per stabilire poi se alla vicepresidenza chiameremo il Guardasigilli.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Vorrei che l’onorevole Presidente chiarisse il quesito: se fosse respinta la mia proposta, possiamo poi votare per due vicepresidenze, una delle quali vada al Ministro della giustizia, oppure no? (Commenti).

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. A mio parere si può votare con tutta tranquillità per divisione la prima parte, che comprende il Ministro di grazia e giustizia come vicepresidente. Ciò non esclude affatto che si possa successivamente votare per un altro vicepresidente; e in questo senso noi avevamo concordato con l’onorevole Preti ed altri. Ma è una difficoltà che può essere risolta dal Comitato di redazione.

Prima votiamo per la vicepresidenza del Ministro Guardasigilli e poi votiamo per la vicepresidenza anche del primo presidente della Corte di cassazione. Io credo che, così facendo, si può venire incontro alle preoccupazioni testé espresse dal collega Leone Giovanni, il quale sostiene che il primo presidente della Corte di cassazione debba essere vicepresidente.

MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO PIETRO. A me pare che dobbiamo anzitutto decidere se il Consiglio Superiore della Magistratura debba avere un solo vicepresidente, oppure due. Quando, poi, ci sia deciso in un senso o nell’altro, si procederà ad indicare quali siano quelli che dovranno ricoprire l’una o le due vicepresidenze.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Aderisco, a nome del mio Gruppo, alla proposta fatta dall’onorevole Mastino. A noi sembra, infatti, che la discussione che si è svolta abbia dimostrato la difficoltà di attuare una diversa procedura. Sembra quindi anche a noi che si debba prima procedere alla determinazione del principio se si debba avere un’unica vicepresidenza o se si debbano avere invece due vicepresidenze, e successivamente votare chi questa vicepresidenza o queste vicepresidenze debba o possa ricoprire.

CONDORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Mi permetto di proporre che sia messo per primo ai voti l’emendamento dell’onorevole Perlingieri, essendo ovvio che si può essere favorevoli alla vicepresidenza del Guardasigilli, se tutto il Consiglio Superiore della Magistratura sarà composto di magistrati, come si può essere contrari nel caso opposto, per cui non mi sembra che l’emendamento dell’onorevole Perlingieri si possa votare per divisione.

Esso mi sembra strettamente connesso, per le ragioni che ho ora segnalato: io, per esempio, voterei per l’emendamento Perlingieri, perché trovo in esso appagata la duplice esigenza del collegamento fra il potere esecutivo e il potere giudiziario e dell’indipendenza del potere giudiziario. Viceversa, in un Consiglio Superiore della Magistratura in cui i due elementi, giudiziario e politico, si equilibrino, la posizione del Guardasigilli come vicepresidente dell’organismo potrebbe, a mio avviso, turbare questo equilibrio.

PRESIDENTE. La richiesta presentata e sostenuta dall’onorevole Condorelli mi pare non possa essere accolta, per la semplice ragione che ciò che vale per la proposta dell’onorevole Perlingieri, vale per tutte le altre proposte. È pertanto evidente che se noi ponessimo in votazione questi testi nella loro interezza, sarebbe difficile all’Assemblea di prendere una decisione d’insieme.

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevoli colleghi, a me sembra che i due punti su cui ci dobbiamo fermare sono: la duplice od unica vicepresidenza, e la formazione del Consiglio o misto, in parte laico e in parte togato, o tutto di magistrati. Io prego quindi l’onorevole Presidente di voler innanzitutto sottoporre all’Assemblea questi due quesiti. Dopo che l’Assemblea si sarà pronunciata su queste due questioni pregiudiziali, allora soltanto sarà da vedere chi dovranno essere i due eventuali vicepresidenti e come dovrà essere composto il Consiglio.

Propongo, in altre parole, di andare dall’astratto al concreto: mi sembra il sistema più logico.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Vorrei insistere per questo sistema di votazione che, visto sul testo base, mi pare sia abbastanza semplice.

Che cosa considera, in sostanza, il testo base? Considera prima il Presidente, poi i vicepresidenti, indi la formazione del Consiglio.

La prima questione l’abbiamo risolta; adesso ci troviamo dinanzi alla seconda questione: cioè alla vicepresidenza.

Propongo che si voti sulla vicepresidenza nella sua complessità, mettendo in votazione successivamente le diverse proposte che la concernono, nell’ordine solito, cioè a seconda che si allontanino dal testo base.

Ora, il testo propone un’unica vicepresidenza, quella del primo presidente della Corte di cassazione; a me pare quindi evidente che le proposte che più si allontanano dal testo sono quelle che parlano di due vicepresidenti, con una vicepresidenza politica. Quindi si potrebbe votare in quest’ordine: prima votare le diverse soluzioni che contemplano due vicepresidenti e poi venire a mano a mano a soluzioni che contemplano un solo vicepresidente. (Commenti – Interruzioni).

Mi dichiaro contrario alla proposta dell’onorevole Persico, perché la questione non può essere posta in astratto. Noi dobbiamo votare la questione della vicepresidenza nella sua complessità. (Commenti).

CARBONI ANGELO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI ANGELO. Ci troviamo arenati su questo punto: un vicepresidente o due vicepresidenti?

Se dovessimo votare secondo il testo, la questione non si potrebbe risolvere, perché il testo presuppone un solo vicepresidente nella persona del Primo presidente della Corte di cassazione.

Forse mi si potrà obiettare che presento tardivamente un emendamento; ma ciò deriva dalla situazione in cui ci troviamo, per uscire della quale propongo che, di seguito alle parole già approvate: «Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica», si metta in votazione la seguente formula: «è composto di due vicepresidenti, dei quali, ecc.».

In questo modo decideremo della duplice o dell’unica vicepresidenza; e secondo che il voto dell’Assemblea sarà per l’una o per l’altra soluzione, passeremo poi a considerare le altre ipotesi; altrimenti noi saremo sempre arenati al punto in cui ci siamo fermati.

Quindi, propongo formalmente questo emendamento al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Non mi rammarico di avere, prima di passare alla votazione, richiamato l’attenzione dell’Assemblea su questo punto, sul quale nessuno si era soffermato.

La proposta dell’onorevole Carboni Angelo, che riprende quella dell’onorevole Persico, mi pare appunto la migliore.

Ripeto all’onorevole Laconi che la sua proposta di votare le varie formule avrebbe sicuramente questo effetto: che nessuna formula otterrebbe la maggioranza, perché ciascun deputato respingerebbe quelle che non rispondono al proprio punto di vista, riservandosi di votare la formula che vi risponde. Invece l’emendamento Carboni obbligherà ciascuno a fare una sceverazione, lasciando cadere ciò che della propria formula non può essere mantenuto.

Passiamo, intanto, alla votazione della formula proposta dagli onorevoli Carboni Angelo e Persico: «è composto di due vicepresidenti».

CACCURI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne Ha facoltà.

CACCURI Vorrei sapere quale dei due dovrebbe presiedere in assenza del presidente. (Commenti).

PRESIDENTE. Il quesito che lei pone, onorevole Caccuri, potrà essere risolto successivamente se sarà approvato l’emendamento Carboni Angelo.

DOMINEDÒ Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ. Dichiaro a nome dei miei colleghi di Gruppo che voteremo contro l’emendamento che contempla la doppia vicepresidenza, sia per le ragioni costituzionali testé accennate, sia per le difficoltà tecniche inerenti alla eventuale distribuzione dei compiti nel caso di duplicazione della figura del vicepresidente.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione la seguente formula proposta dall’onorevole Carboni Angelo: «è composto di due vicepresidenti».

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Vengono con ciò a decadere gli emendamenti che proponevano due vicepresidenti.

Porrò in votazione pertanto le proposte relative ad un solo vicepresidente.

Onorevole Preti, mantiene la sua proposta?

PRETI. La mantengo.

PRESIDENTE. E allora voteremo per prima la proposta dell’onorevole Preti, secondo la quale la vicepresidenza deve essere affidata al Ministro di grazia e giustizia.

Su questa proposta è stata chiesta, come ho già annunziato, la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la votazione segreta.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti                               326

Votanti                                325

Astenuto                             1

Maggioranza           163

Voti favorevoli        129

Voti contrari                        196

(L’Assemblea non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abozzi – Adonnino – Aldisio – Allegato – Arcaini – Arcangeli – Ayroldi – Azzi.

Bacciconi – Badini Confalonieri – Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bardini – Barontini Ilio – Basso – Bastianetto – Bazoli – Bei Adele – Bellato – Bellusci – Belotti – Bencivenga – Benedettini – Benvenuti – Bernamonti – Bernini Ferdinando – Bertola – Biagioni – Bianchi Bruno – Bianchi Costantino – Bianchini Laura – Bibolotti – Binni – Bitossi – Bocconi – Boldrini – Bonino – Bonomelli – Bonomi Ivanoe – Bonomi Paolo – Bordon – Bosco Lucarelli – Bovetti – Bozzi – Braschi – Bubbio – Bucci – Bulloni Pietro.

Cacciatore – Caccuri – Calamandrei – Camangi – Camposarcuno – Canepa – Canevari – Caporali – Cappi Giuseppe – Cappa – Carbonari – Carboni Angelo – Carboni Enrico – Carignani – Caristia – Caronia – Carpano Maglioli – Carratelli – Cartia – Caso – Cassiani – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Cavalli – Cerreti – Chatrian – Chiaramello – Chieffi –Chiostergi – Ciampitti – Cianca – Ciccolungo – Cimenti – Clerici – Coccia – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombo Emilio – Colonna di Paliano – Colonnetti – Conci Elisabetta – Condorelli – Conti – Coppi Alessandro – Corbino – Corsi – Corsini – Cortese Guido – Cortese Pasquale – Costantini – Cotellessa – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo.

D’Amico – Del Curto – Della Seta – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Martino – De Michele Luigi – De Michelis Paolo – De Palma – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Dominedò – D’Onofrio – Dossetti.

Fabbri – Fabriani – Fantoni – Faralli – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Armando – Federici Maria – Ferrario Celestino – Ferreri – Fietta – Filippini – Fiore – Fiorentino – Firrao – Foa – Foresi – Fornara – Franceschini – Fresa – Fuschini.

Gabrieli – Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gasparotto – Gatta – Gavina – Germano – Gervasi – Geuna – Ghidetti – Giacchero – Giacometti – Giolitti – Giordani – Giua – Gorreri – Gortani – Gotelli Angela – Grassi – Gronchi – Guariento – Guerrieri Emanuele – Guerrieri Filippo – Gullo Fausto – Gullo Rocco.

Imperiale.

Jacometti – Jervolino.

Labriola – Laconi – Lami Starnuti – Landi – La Pira – La Rocca – Lazzati – Leone Giovanni – Lettieri – Lizier – Lombardi Carlo – Lombardo Ivan Matteo – Longhena – Longo – Lozza.

Maffi – Magnani – Magrini – Malagugini – Maltagliati – Mancini – Mannironi – Marazza – Marchesi – Mariani Enrico – Marinaro – Marinelli – Martinelli – Marzarotto – Massola – Mastino Gesumino – Mastino Pietro – Mattarella – Mattei Teresa – Mazza – Mazzoni – Meda Luigi – Mentasti – Merlin Angelina – Merlin Umberto – Miccolis – Minella Angiola – Minio – Molè – Molinelli – Momigliano – Montagnana Rita – Montalbano – Monterisi – Monticelli – Morandi – Moranino – Morelli Renato – Morini – Moro – Mortati – Mùrdaca – Murgia – Musolino.

Nasi – Nicotra Maria – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro– Notarianni – Novella – Numeroso.

Orlando Camillo.

Pallastrelli – Paolucci – Parri – Pastore Raffaele – Pat – Pecorari – Penna Ottavia – Pera – Perassi – Perlingieri – Perrone Capano – Persico – Perugi – Pesenti – Piccioni – Piemonte – Pieri Gino – Pollastrini Elettra – Ponti – Preti – Priolo – Proia – Pucci.

Quintieri Adolfo – Quintieri Quinto.

Raimondi – Rapelli – Reale Eugenio – Reale Vito – Recca – Rescigno – Restagno – Ricci Giuseppe – Rodi – Rodinò Ugo – Rognoni – Romano – Romita – Rossi Maria Maddalena – Ruggeri Luigi – Ruini.

Saccenti – Saggin – Salerno – Salizzoni – Salvatore – Sampietro – Sansone – Santi – Sapienza – Scalfaro – Scarpa – Schiavetti – Schiratti – Scoca – Scoccimarro – Scotti Alessandro – Sicignano – Silipo – Spallicci – Spataro – Stampacchia – Stella – Storchi – Sullo Fiorentino.

Targetti – Tega – Tessitori – Titomanlio Vittoria – Togliatti – Tonello – Tozzi Condivi – Tremelloni – Treves – Trimarchi – Tumminelli – Turco.

Uberti.

Valenti – Varvaro – Venditti – Vicentini – Vigo – Villabruna – Villani – Vischioni – Volpe.

Zaccagnini – Zanardi – Zerbi – Zuccarini.

Si è astenuto:

Tomba.

Sono in congedo:

Arata.

Bergamini.

Carmagnola – Cavallari.

Dugoni.

Jacini.

Lizzadri.

Pellizzari – Preziosi.

Ravagnan – Rubilli.

Tambroni – Tosi.

Vanoni – Viale.

Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L’Assemblea ha deliberato che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia un solo Vicepresidente ed ha escluso che questo Vicepresidente possa essere il Ministro Guardasigilli.

Ora, vorrei chiedere ai colleghi che avevano proposto due Vicepresidenti di indicare il Vicepresidente che intendono conservare.

SCALFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Avevo proposto due Vicepresidenti: il Primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Ora propongo a Vicepresidente unico il Primo Presidente della Corte di Cassazione aderendo alla proposta della Commissione.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Propongo la seguente formula:

«Un Vicepresidente scelto fra i membri designati dal Parlamento».

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Propongo che invece di «scelto» si dica «eletto».

COSTANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTANTINI. Chiedo all’onorevole Lussu se sia disposto a specificare meglio nell’emendamento proposto se il designato o l’eletto debba essere membro del Parlamento.

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Accettiamo la formula «eletto» tra i membri designati dal Parlamento, il che importerebbe l’elezione del Vicepresidente da parte del Consiglio Superiore. Si potrebbe completare la formula dicendo: «eletto dal Consiglio Superiore tra i membri designati dal Parlamento».

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Desidererei di far rilevare agli onorevoli colleghi la portata di questo emendamento aggiuntivo. È chiara la preoccupazione della grande maggioranza dell’Assemblea per l’influenza eventuale che il potere esecutivo potrebbe domani esercitare sulla Magistratura. Questa proposta elimina questa preoccupazione, poiché il Vicepresidente del Consiglio Superiore non sarà un rappresentante del potere esecutivo, ma sarà uno di quegli elementi tecnici e quindi perfettamente capaci, designati dal Parlamento, ed eletto dal Consiglio Superiore, quindi dai tecnici e dai magistrati. A noi pare che una proposta di questo genere possa perfettamente tranquillizzare le preoccupazioni che giustamente sono sorte in gran parte di questa Assemblea.

ABOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABOZZI. Onorevole Presidente, penso che la proposta dell’onorevole Lussu non possa essere messa in votazione se prima non si decide se vi saranno membri eletti dal Parlamento nel Consiglio Superiore. Qualche emendamento propone che il Consiglio debba essere formato solo di magistrati. Quindi, a me pare che prima bisogna risolvere questo problema. (Approvazioni a destra).

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Volevo obiettare la stessa cosa: abbiamo la proposta dell’onorevole Perlingieri di comporre un Consiglio tutto estratto dalla Magistratura. Non possiamo stabilire nulla se non abbiamo prima chiarito la questione pregiudiziale: Consiglio composto tutto di magistrati o Consiglio misto.

PRESIDENTE. Sono dello stesso parere e sospendo pertanto la votazione sulla questione della Vicepresidenza. Esaminiamo quindi la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura. Passando in rassegna i vari emendamenti e il testo, risulta che, quasi tutti propongono che ne faccia parte il Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Pongo pertanto in votazione la partecipazione di diritto al Consiglio Superiore della Magistratura del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

(È approvata).

Vi è ora la proposta che faccia parte del Consiglio Superiore della Magistratura quale membro di diritto il Procuratore generale della Corte di Cassazione. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Ed ora, onorevoli colleghi, passando agli altri componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, si pone il primo quesito se si debba, nel testo costituzionale, fissarne il numero, oppure rimetterlo alle leggi che regoleranno l’ordinamento generale della Magistratura. Il testo lascia indeterminato il numero, così come la maggior parte degli emendamenti. Vi è solo il testo dell’onorevole Abozzi che indica in otto il numero dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

Onorevole Abozzi, conserva la sua proposta?

ABOZZI. La ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Ed allora, a questo proposito possiamo conservare senza altro il testo indeterminato della Commissione, che è ripreso da alcuni degli emendamenti.

Pongo in votazione l’espressione:

«e di membri».

(È approvata).

Ed ora si pone la questione della durata in carica dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Faccio presente che il testo della Commissione indica questo tempo in quattro anni.

Vi è poi la proposta dell’onorevole Targetti che la fissa in tre anni; quella dell’onorevole Nobili Tito Oro che la fissa in sei; poi la proposta degli onorevoli Scalfaro e Perlingieri, che la elevano a sette ami, e dell’onorevole Abozzi che la precisa in cinque anni.

SCALFARO. Rinuncio alla mia proposta e mi associo a quella della Commissione.

PERLINGIERI. Mi associo anch’io alla proposta della Commissione e ritiro la mia.

ABOZZI. Intendo associarmi anch’io alla proposta della Commissione.

TARGETTI. Ritiro la mia proposta dei tre anni per accettare la proposta della Commissione.

NOBILI TITO ORO. Io avevo proposto sei anni, ma con la rinnovazione periodica, di due anni in due anni, di un terzo del Consiglio; comunque mi accontento della proposta della Commissione per la durata di 4 anni e ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta della Commissione, del seguente tenore: «designati per quattro anni».

(È approvata).

Ora c’è la questione se i membri eletti nel Consiglio Superiore della Magistratura siano rieleggibili oppure no. Gli onorevoli Costantini e Nobili Tito Oro hanno proposto che questi membri non possono essere rieletti immediatamente. Onorevole Costantini, mantiene la sua proposta?

COSTANTINI. La mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formulazione dell’onorevole Costantini del seguente tenore:

«I membri del Consiglio Superiore della Magistratura non sono rieleggibili».

(È approvata).

Ed ora, onorevoli colleghi, si tratta di vedere tra quali categorie di persone debbano essere scelti i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.

A questo proposito vi sono numerosi emendamenti. Molti riprendono la proposta stessa della Commissione, come quelli degli onorevoli Targetti, Grassi, Perrone Capano. L’onorevole Scalfaro propone che siano scelti due terzi tra i magistrati e un terzo dal Parlamento.

Vi sono, infine, gli emendamenti degli onorevoli Abozzi e Perlingieri, che propongono che tutti i membri del Consiglio Superiore della Magistratura siano magistrati.

Prego gli onorevoli Abozzi e Perlingieri di dichiarare se conservano le loro proposte.

ABOZZI. La conservo.

PERLINGIERI. La ritiro.

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Desidererei che restasse chiarito che i tre membri di diritto sottraggono un numero corrispondente a questa quota della metà. In sostanza, questi tre membri sarebbero fuori del computo della metà?

PRESIDENTE. È chiaro, qui si parla dei membri eletti..

Allora, onorevoli colleghi, restano soltanto tre proposte.

Proposta dell’onorevole Abozzi: tutti magistrati; proposta dell’onorevole Scalfaro: due terzi magistrati; proposta della Commissione uguale a quella degli onorevoli Targetti, Grassi, Perrone Capano: metà magistrati e metà eletti dal Parlamento.

Sulla proposta dell’onorevole Abozzi è stata chiesta dallo stesso onorevole Abozzi e da altri la votazione a scrutinio segreto.

Onorevole. Abozzi, desidererei pregarla di considerare quale significato abbia, ai fini delle previsioni che si possono fare sul voto, il fatto che non vi è che la sua proposta in questi termini, dato che l’onorevole Perlingieri ha ritirato la propria e che tutti gli altri emendamenti ammettono la partecipazione al Consiglio Superiore della Magistratura di una parte di membri che non siano magistrati.

ABOZZI. Non insisto sulla domanda di votazione a scrutinio segreto; però mantengo l’emendamento.

LAMI STARNUTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMI STARNUTI. Il testo del progetto e l’emendamento degli onorevoli Targetti, Grassi e Perrone Capano concepivano il Consiglio Superiore della Magistratura composto in perfetta metà di magistrati e membri eletti dal Parlamento.

Quando l’emendamento degli onorevoli Targetti e altri fu presentato, la situazione era che le proposte sino allora avanzate non designavano alcun membro di diritto. Dopo le votazioni ora avvenute, le quali hanno creato due membri di diritto nella persona del Primo Presidente di Cassazione e del Procuratore generale, se l’emendamento Targetti mantiene la primitiva dizione di metà e metà, si viene a dare la maggioranza ai membri scelti dai magistrati.

Ora, io credo che questa non fosse l’intenzione dei proponenti l’emendamento e pregherei quindi i colleghi onorevole Targetti e onorevole Grassi di modificare il loro emendamento nel senso che il Consiglio Superiore della Magistratura risulti composto per metà da membri eletti dai giudici e per metà da membri eletti dal Parlamento.

NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI TITO ORO. Mi pare, onorevole Presidente, che noi abbiamo già votato il primo comma del testo originario della Commissione, col quale si stabilisce che la Magistratura è un ordine autonomo ed indipendente. Ora vogliamo confermare questo principio, vogliamo osservarlo veramente, oppure seppellirlo?

Questo è quello che dobbiamo decidere. Se questo vogliamo stabilire ed osservare, non dobbiamo stare a fare la questione di un rappresentante di più o di un rappresentante di meno, quando è stata già strappata, nella formazione di quel Consiglio Superiore che avrebbe dovuto essere l’organo e la garanzia dell’autonomia e della indipendenza, una rappresentanza paritetica della Magistratura e del Parlamento; quando cioè a quel Consiglio che avrebbe dovuto essere strumento di autonomia, e quindi rappresentanza esclusiva della Magistratura, si è portata una duplice contrapposta rappresentanza, che è espressione di dualismo e di controllo e quindi negazione di autonomia e di indipendenza. (Applausi).

Pongo il quesito alla Commissione, la quale, a mio modesto avviso, dovrebbe opporsi a votazioni di emendamenti che sono preclusi dalle deliberazioni già assunte, anche se presentati sub specie di chiarimenti. (Approvazioni).

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Ho chiesto di parlare per fare osservare prima di tutto all’Assemblea, che, come ha già accennato l’onorevole Lami Starnuti, quando abbiamo presentato la proposta della parità fra magistrati e membri laici, si partiva dai presupposto che non facessero parte di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura due magistrati, ma uno: quindi oggi ci troviamo, in seguito alle votazioni avvenute poco fa, di fronte due magistrati membri di diritto. Uno di più, quindi.

Ora, sarebbe difficile rimettere in perfetto equilibrio la composizione del Consiglio. Ecco perché, da parte nostra, ci rassegniamo a questa disparità di rappresentanza.

PERRONE CAPANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRONE CAPANO. Mantengo l’emendamento così come è formulato.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Abozzi secondo il quale il Consiglio Superiore deve essere composto esclusivamente di magistrati.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l’emendamento dell’onorevole Scalfaro, il quale propone che il Consiglio Superiore della Magistratura sia costituito di membri designati per due terzi di magistrati e per un terzo dal Parlamento.

SCALFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Desidererei sostituire alla parola «designati» l’altra «eletti».

CONDORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. La parola «eletti» contrasta con la sostanza del mio emendamento, che esclude l’elezione e vuole la designazione ope legis.

PRESIDENTE. Sta bene, ma per ora decidiamo soltanto della qualità dei componenti e la sua proposta rimane impregiudicata.

Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Scalfaro che il Consiglio Superiore della Magistratura sia composto per due terzi da magistrati – salvo ad indicare poi il modo della scelta o della designazione – e per un terzo da membri eletti o, comunque, designati dal Parlamento.

(Dopo prova e controprova e votazione per divisione, è approvata).

Si tratta ora di determinare il modo col quale i due terzi di magistrati e il terzo degli altri membri debbano essere eletti o designati. Tutti gli emendamenti ed anche il testo della Commissione impiegano il termine «designati». Poco fa, si è parlato della sostituzione della parola «eletti» alla parola «designati». Io chiedo, sia alla Commissione, che ai presentatori dei vari emendamenti, se intendano procedere a questa sostituzione.

Prego l’onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Su due piedi io proporrei «nominati» perché «nominati» è più vasto di «designati» e comprende l’elezione senza accentuare il colorito elettoralistico. Ma, se volete, va bene anche «eletti», che è se ben ricordo, la parola adoperata nella legge attuale sul Consiglio della Magistratura.

Una voce. Nominati da chi?

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Da loro, dalle categorie.

PRESIDENTE. L’onorevole Ruini ha trovato così un terzo termine, il che non semplifica la questione, ma anzi, la rende più difficile da risolvere.

PERSICO. Propongo la dizione «eletti».

PRESIDENTE. Adoperiamo intanto questo termine, salvo nella redazione finale vedere quello che è più opportuno.

Per la scelta dei due terzi dei membri del Consiglio Superiore, che devono essere magistrati, vi è la proposta della Commissione, che è poi quella di tutti gli emendamenti, a tenore della quale si deve procedere ad una elezione, salvo poi a vederne le modalità; dall’altra parte v’è la proposta dell’onorevole Condorelli, che propone che i magistrati non siano eletti, ma siano invece designati direttamente dalla legge, in base ad anzianità di carriera e con criteri di distribuzione territoriale per categoria.

Tengano dunque presente che si tratta della contrapposizione di due mezzi: l’elezione da una parte, dall’altra parte invece una indicazione fatta dalla legge.

Secondo la proposta dell’onorevole Condorelli, il testo dovrebbe suonare così:

«fra tutti i magistrati direttamente dalla legge, in base all’anzianità di carriera e con criteri di distribuzione territoriale per categoria».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Il testo della Commissione suona così: «secondo le norme dell’ordinamento giudiziario».

Vi sono a questa parte del testo della Commissione degli emendamenti i quali cercano di dare già alcune indicazioni. Così gli onorevoli Scalfaro, Perlingieri e Abozzi propongono che si dica: «da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie».

L’onorevole Targetti va ancora oltre e propone: «da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle varie categorie, in rappresentanza di ciascuna di queste». Egli pone quindi delle condizioni sia per l’elettorato attivo come per l’elettorato passivo in questo particolare collegio elettorale.

Passiamo alla votazione del testo proposto dall’onorevole Targetti: «fra gli appartenenti alle varie categorie in rappresentanza di ciascuna di queste».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la formulazione dell’onorevole Perlingieri, simile a quella degli onorevoli Abozzi e Scalfaro: «da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie».

(È approvata).

Onorevoli colleghi, io penso che la votazione che abbiamo fatto in questo momento debba essere considerata come un emendamento aggiuntivo, perché non vi è dubbio che con la semplice indicazione testé votata non è tutto esaurito il problema di queste elezioni, ed è bene quindi rimettere all’ordinamento giudiziario la determinazione dei restanti particolari.

Pongo in votazione il testo della Commissione, restando così inteso che la votazione precedente si considera un emendamento aggiuntivo:

«secondo le norme dell’ordinamento giudiziario».

(È approvato).

Ed allora passiamo all’altra parte dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, cioè a quel terzo la cui nomina dovrebbe essere rimessa al Parlamento. Il testo Conti, accettato dalla Commissione dice a questo punto: «…fra persone che appartengono alle seguenti categorie: magistrati dell’ordine giudiziario e amministrativo a riposo; professioni ordinari di materie giuridiche nelle Università; avvocati dopo quindici anni di servizio».

A questo testo sono stati presentati vari emendamenti. L’onorevole Targetti vuole rimettere completamente alla legge la determinazione delle norme di eleggibilità per questi membri designati dal Parlamento. L’onorevole Scalfaro intende anch’egli lasciare alla legge la determinazione dei modi e delle forme, ma con una condizione posta immediatamente, e cioè che il Parlamento debba scegliere fuori dal proprio seno coloro che elegge a rappresentanti nel Consiglio Superiore della Magistratura. Vi è poi l’onorevole Perrone Capano che aggiunge anche la condizione che gli avvocati debbano essere fuori dall’albo forense.

PERRONE CAPANO. Ritiro l’emendamento.

BUBBIO. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Qual è il pensiero della Commissione?

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei chiarire: la questione che i designati non possono far parte dell’Assemblea e che debbono essere tolti temporaneamente dall’albo è in una disposizione successiva del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare che l’onorevole Perrone Capano volesse intendere che gli avvocati fossero fuori dall’albo forense prima di essere eletti. Comunque prego l’onorevole Bubbio, che ha fatto proprio l’emendamento, di chiarire in quale senso lo interpreta.

BUBBIO. Nel senso che non siano eleggibili coloro che sono iscritti all’albo forense.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. L’ineleggibilità di chi è avvocato equivale ad eliminare dalle categorie di eleggibili quella degli avvocati. Qui si deve trattare di incompatibilità, non di ineleggibilità.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Ho chiesto di parlare per spiegare la ragione per cui ritiro il mio emendamento. Il mio emendamento era ispirato dalla considerazione della eccezionale importanza che questo ufficio avrebbe ricoperto.

Quando si trattava di nominare per metà il Consiglio Superiore della Magistratura da parte del Parlamento e di nominare a questa importantissima carica dei laici, io ritenevo che la scelta dovesse esser molto cauta e dovesse presentare gravi difficoltà; e non mi sembrava che le tre categorie proposte dalla Commissione potessero sodisfare interamente questa grave esigenza.

Ma l’Assemblea ha votato l’emendamento Scalfaro, il quale porta a queste conseguenze: ammesso che i membri elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura siano 21, 16 saranno magistrati, 8 saranno laici, e siccome ai 16 magistrati eletti andranno aggiunti il primo presidente della Cassazione ed il procuratore generale, questi poveri e disgraziati 8 laici si troveranno di fronte ad una forte maggioranza che ridurrà ai minimi termini la loro influenza. Pertanto ritiro il mio emendamento.

SCALFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Il mio emendamento, poiché questa mattina ho aggiunto «per un terzo dal Parlamento fuori del proprio seno» pone le tre categorie. Ora, io chiederei che si votassero anzitutto le parole: «fuori del proprio seno», e quindi le categorie.

PRESIDENTE. Pongo dapprima in votazione la formula proposta dall’onorevole Scalfaro:

«fuori del proprio seno».

(È approvata).

Passiamo alla questione delle categorie.

Secondo la Commissione, questi membri del Consiglio Superiore della Magistratura da eleggersi dal Parlamento, devono essere scelti o appartenere alle seguenti categorie: «magistrati dell’ordine giudiziario e amministrativo a riposo; professori ordinari di materie giuridiche nelle università; avvocati dopo quindici anni di esercizio». L’emendamento presentato dall’onorevole Grassi riprende la stessa elencazione di categorie, con la condizione, però, che gli avvocati siano cancellati dagli albi professionali.

Infine vi è la proposta dell’onorevole Scalfaro, che a sua volta elenca le stesse tre categorie.

SCALFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Vorrei precisare che la prima categoria è formulata nel mio emendamento in modo un po’ diverso. Gli altri propongono «magistrati a riposo»; io, invece, propongo «magistrati, anche a riposo». (Commenti).

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. L’onorevole Scalfaro mi darà atto che la sua proposta non è, per così dire, originale, perché è stata da lui ripresa dal testo primitivo dell’emendamento a firma dell’onorevole Conti ed altri.

In realtà, in quel primo testo si parlava di «magistrati dell’ordine giudiziario ed amministrativo anche a riposo».

Senonché, si è considerato che quell’«anche» doveva essere tolto, per evidenti ragioni: per evitare, cioè, che magistrati in servizio attivo concorrano alla elezione da parte del Parlamento. È bene che i magistrati in servizio attivo siano eletti dal Consiglio e non curino di essere eletti da parte del Parlamento.

Per questo noi abbiamo soppresso la parola «anche». Credo che l’onorevole Scalfaro dovrà egli pure convenire sulla opportunità di questa soppressione.

SCALFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Aderisco a quanto ha dichiarato l’onorevole Perassi.

PRESIDENTE. Quindi, l’unica formulazione per la prima categoria resta quella proposta dalla Commissione:

«magistrati dell’ordine giudiziario ed amministrativo a riposo».

La pongo in votazione.

(Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, non è approvata).

Passiamo alla seconda categoria.

La formula della Commissione è la seguente:

«professori ordinari di materie giuridiche nelle Università».

La formula dell’onorevole Grassi è questa:

«professori ordinari di Università in materie giuridiche».

La formula dell’onorevole Scalfaro è la seguente: «professori universitari di ruolo in materie giuridiche».

Lei mantiene il suo emendamento, onorevole Scalfaro?

SCALFARO. Dichiaro di aderire alla formula della Commissione.

PRESIDENTE. E lei, onorevole Grassi?

GRASSI. Aderisco al testo della Commissione, perché in esso è detto: «professori ordinari».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la seguente formulazione:

«professori ordinari di materie giuridiche nelle Università».

(È approvata).

Infine vi è la categoria:

«avvocati dopo quindici anni d’esercizio».

Pongo in votazione questa formula.

(È approvata).

Pongo in votazione la formula della Commissione, che è poi uguale a quella dell’onorevole Scalfaro:

«cessa, finché dura tale carica, di essere iscritto negli albi professionali».

(È approvata).

Vi è ancora nel testo della Commissione questa ulteriore condizione per tutti i membri del Consiglio Superiore della Magistratura:

«e non può essere membro del Parlamento, o di un Consiglio regionale».

Poiché non vi sono proposte di emendamento, la pongo in votazione.

(È approvata).

Resta ora aperta la questione della vicepresidenza. Poiché ormai è stato stabilito che fanno parte del Consiglio Superiore della Magistratura per un terzo membri desinati, o eletti, o nominati dal Parlamento, è rimasta impregiudicata la proposta dell’onorevole Lussu, che il vicepresidente sia eletto fra i membri designati dal Parlamento.

Su questa proposta l’onorevole Lussu ed altri hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto.

LUSSU. Ritiro la richiesta votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ed allora passiamo alla votazione.

MORO. Chiedo la votazione pei appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Avevo ritirata la richiesta di scrutinio segreto per non far perdere tempo all’Assemblea; ma se si chiede l’appello nominale, io insisto nella richiesta di scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto dell’emendamento proposto dall’onorevole Lussu:

«da un vicepresidente eletto tra i membri designati dal Parlamento».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Presenti                               311

Votanti                                310

Astenuti                  1

Maggioranza           156

Voti favorevoli        159

Voti contrari            151

(L’Assemblea approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abozzi – Adonnino – Alberti – Aldisio – Allegato – Amadei – Angelucci – Arcaini – Arcangeli – Ayroldi – Azzi.

Bacciconi – Badini Confalonieri – Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bardini – Barontini Anelito – Barontini Ilio – Basile – Basso – Bastianetto – Bei Adele – Bellato – Bellusci – Benedetti – Benvenuti – Bernamonti – Bertola – Biagioni – Bianchi Bruno – Bianchi Costantino – Bianchini Laura – Bibolotti – Binni – Bitossi – Bocconi – Boldrini – Bonino – Bonomi Ivanoe – Bordon – Bosco Lucarelli – Bovetti – Bozzi – Braschi – Brusasca – Bubbio – Bucci – Bulloni Pietro.

Cacciatore – Caccuri – Calamandrei – Camangi – Camposarcuno – Canepa – Cannizzo – Caporali – Cappi Giuseppe – Cappugi – Carbonari – Carboni Angelo – Carboni Enrico – Caristia – Caronia – Carpano Maglioli – Carratelli – Caso – Cassiani – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Cevolotto – Chiaramello – Chieffi – Cianca – Ciccolungo – Cimenti – Clerici – Coccia – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombo Emilio – Colonna di Paliano – Colonnetti – Conci Elisabetta – Condorelli – Conti – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbino – Corsi – Corsini – Cortese Pasquale – Costantini – Cotellessa – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo.

D’Amico – Del Curto – Della Seta – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Michele Luigi – De Michelis Paolo – De Palma – De Unterrichter Maria – De Vita – Di Fausto – Dominedò – Donati – D’Onofrio – Dossetti.

Ermini.

Fabbri – Fabiani – Facchinetti – Fantoni – Faralli – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Armando – Federici Maria – Ferrario Celestino – Ferreri – Fietta – Filippini – Finocchiaro Aprile – Fiore – Fiorentino – Firrao – Fornara – Fresa – Fuschini.

Gabrieli – Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gasparotto – Gavina – Germano – Gervasi – Geuna – Ghidetti – Giacchero – Giacometti – Giordani – Giua – Gorreri – Gortani – Gotelli Angela – Grassi – Gronchi – Guariento – Guerrieri Emanuele – Guerrieri Filippo – Guidi Cingolani Angela – Gullo Fausto – Gullo Rocco.

Imperiale.

Jacometti.

Laconi – Lagravinese Pasquale – Lami Starnuti – Landi – La Pira – La Rocca – Lazzati – Leone Giovanni – Lettieri – Lizier – Lombardi Carlo – Lombardo Ivan Matteo – Longhena – Longo – Lozza – Lussu.

Maffi – Magnani – Malagugini – Maltagliati – Mancini – Mannironi – Manzini – Marazza – Mariani Enrico – Marinelli – Martinelli – Marzarotto – Massola – Mastino Gesumino – Mastino Pietro – Mattarella – Mattei Teresa – Mazza – Mazzoni – Meda Luigi – Merighi – Merlin Angelina – Miccolis – Micheli – Minella Angiola – Molè – Molinelli – Momigliano – Montagnana Rita – Monterisi – Monticelli – Morandi – Moranino – Morini – Moro – Mortati – Murdaca – Murgia – Musolino.

Nasi – Nicotra Maria – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro – Notarianni – Novella.

Orlando Camillo – Orlando Vittorio Emanuele.

Pallastrelli – Paolucci – Paratore – Pastore Raffaele – Pecorari – Penna Ottavia – Pera – Perlingieri – Perrone Capano – Persico – Piccioni – Piemonte – Pignatari – Pistoia – Pollastrini Elettra – Ponti – Preti – Priolo – Proia – Pucci – Puoti.

Quintieri Adolfo.

Raimondi – Rapelli – Reale Eugenio – Recca – Rescigno – Ricci Giuseppe – Rivera – Rodi – Rognoni – Romano – Romita – Rossi Maria Maddalena – Rossi Paolo – Ruggeri Luigi – Ruini – Rumor.

Saccenti – Saggin – Salerno – Salizzoni – Salvatore – Sampietro – Sansone – Santi – Sapienza – Scalfaro – Scarpa – Schiavetti – Schiratti – Scoca – Scoccimarro – Scotti Alessandro – Selvaggi – Sicignano – Silipo – Simonini – Spallicci – Spataro – Stampacchia – Stella – Storchi – Sullo Fiorentino.

Targetti – Taviani – Terranova – Togliatti – Tomba – Tonello – Tozzi Condivi – Treves – Trimarchi – Turco.

Uberti.

Valenti – Varvaro – Venditti – Veroni – Vicentini – Vigo – Villabruna – Vischioni.

Zaccagnini – Zanardi – Zerbi – Zuccarini.

Si è astenuto:

Minio.

Sono in congedo:

Arata.

Bergamini.

Carmagnola – Cavallari.

Dugoni.

Jacini.

Lizzadri.

Pellizzari – Preziosi.

Ravagnan – Rubilli.

Tambroni – Tosi.

Vanoni – Viale.

Sì riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Passiamo all’ultimo comma dell’articolo 97:

«Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari».

A questo testo è stato presentato il seguente emendamento dall’onorevole Grassi:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, nomina le commissioni per le assunzioni in carriera e per le promozioni dei magistrati; procede agli scrutini; delibera sulla dispensa, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o destinazione ad altra funzione, quando non vi sia il consenso del magistrato; provvede in materia disciplinare; esprime il parere, nei casi indicati dalla legge, per i magistrati del pubblico ministero».

Ha facoltà di svolgerlo.

GRASSI. Insisto nel mio emendamento per le ragioni che ho spiegato questa mattina. In altri termini, il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, deve nominare le commissioni per le assunzioni e le promozioni dei magistrati e deve procedere agli scrutini. Ossia, bisogna che la legge costituzionale stabilisca le funzioni e i limiti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Di conseguenza, se noi omettiamo di indicare espressamente ciò, possiamo correre il rischio, così come mi è stato prospettato dagli uffici responsabili, che il Consiglio Superiore debba procedere direttamente a queste funzioni, mentre, secondo l’attuale ordinamento, il Consiglio Superiore procede soltanto agli scrutini per i gradi superiori, ossia per i gradi quinto, quarto e terzo, perché, secondo l’ordinamento attuale, le promozioni ai gradi secondo e primo sono riserbate al Consiglio dei Ministri (mentre ora, s’intende, passerà tutto al Consiglio Superiore).

Mi pare quindi che con questi emendamenti, accettati anche, se non erro, dalla Commissione, secondo la dichiarazione dell’onorevole Parassi, si possa meglio precisare quello che è l’indirizzo della competenza del Consiglio Superiore.

PERASSI. Avevo accettato qualche emendamento, ma non avrei potuto parlare a nome della Commissione.

GRASSI. Il punto fondamentale del mio emendamento, onorevoli colleghi, è invece la parte che riguarda la Magistratura requirente: è questo il punto sostanziale sul quale domando l’attenzione dalla Commissione e dall’Assemblea. Non è possibile infatti lasciare che anche la Magistratura requirente, che oggi è sotto la direzione del Ministro della giustizia e che svolge un’attività d’ordine anche esecutivo nel campo giudiziario ed anche fuori dal campo giudiziario – perché tutto l’ordinamento delle carceri, dei minori, dello stato civile, e nell’interesse della legge, per cui bisogna molte volte fare dei ricorsi, è mosso dal Ministro dalla giustizia attraverso l’ufficio del pubblico ministero – non è possibile, dicevo, cha la Magistratura requirente venga distaccata dal Ministro della giustizia.

La mia proposta quindi è che, per quanto riguarda il pubblico ministero, il Consiglio Superiore della Magistratura possa soltanto dare dei pareri non vincolanti.

Io desidero pertanto sapere se la Commissione accetta tale mio punto di vista, perché, ove tale mio criterio non dovesse prevalere, mancherebbe ogni raccordo fra il potere esecutivo e il potere giudiziario; mancherebbe quella possibilità di responsabilità, che voi stessi volete dare, con un articolo aggiuntivo, al Ministro di giustizia. Ma la responsabilità sarebbe perfettamente inutile, se non vi fossero indicate anche le funzioni, alle quali deve attendere nell’interesse dell’amministrazione giudiziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Ruini, vuole esprimere il parere della Commissione?

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Per quanto riguarda il testo dell’onorevole Grassi, egli sa quello che io ho detto questa mattina. Ormai, del resto, questo articolo è stato votato così caoticamente a destra e a sinistra, che quelli stessi che hanno presentato emendamenti hanno votato contro: temo che si possa continuare così.

Questa mattina io ho detto che il Comitato era entrato nell’ordine di idee, di stabilire con maggiore semplicità i compiti del Consiglio Superiore della Magistratura, riducendoli ai quattro punti essenziali. Se cominciamo a dire: nomina la Commissioni per i concorsi, fa gli scrutini, ecc., questo diventa un regolamento. Posso assicurare l’onorevole Grassi che, evidentemente, non ci sarà il pericolo che il Consiglio Superiore della Magistratura nomini i magistrati senza fare regolari esami, eccetera. Vi sarà la legge sull’ordinamento giudiziario, che sarà stabilita dalle Camere, e darà ogni garanzia a questo riguardo.

Credo che, per una ragione di stile, non sia il caso di scendere in minute specificazioni. Se entriamo nelle specificazioni, potranno essere incomplete; e sarà dubitabile se altre ne possano introdursi per legge.

La questione del pubblico ministero è una questione non semplice, onorevoli colleghi. Vi dirò la mia impressione in due parole. La questione se debba avere tutte e le stesse garanzie del magistrato dipende dalla figura che avrà il pubblico ministero. Se noi avessimo un pubblico ministero come è nei Paesi anglosassoni, in cui è una parte che discute con l’altra parte, credo si dovrebbero richiedere le garanzie che spettano alla Magistratura, perché avrebbe un altro profilo. Ma da noi il pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, ha una veste che, per certi profili, implica funzioni di magistrato (basta che voi pensiate a ciò che è nel giudizio sommario) mentre d’altra parte ha funzioni che non attengono alla funzione giudiziaria vera e propria. Ha dunque una figura composita, mista e, se volete, ibrida.

Il Comitato non fa proposte sue, è perplesso, e non si sente di accettare la proposta dell’onorevole Grassi, che il Consiglio della Magistratura dovrebbe pel pubblico ministero non deliberare, ma esprimere parere. Ad ogni modo la questione va sospesa e rinviata, sia pure di pochissimo (e così potremo risolverlo meglio) all’articolo successivo del testo originario, in cui si proponeva la parificazione perfetta, per le garanzie, del magistrato requirente e del giudicante. La decisione su questo capoverso dell’onorevole Grassi sulle funzioni del Consiglio Superiore – di deliberazione o di semplice parere – per le garanzie del pubblico ministero è evidentemente subordinata a quanto si deciderà sulle garanzie del pubblico ministero.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Se l’onorevole Grassi è d’accordo con l’onorevole Ruini di separare le due parti del secondo comma del suo emendamento, cioè di rimandare ciò che si riferisce alla posizione del pubblico ministero a quando passeremo all’esame dell’articolo successivo, noi siamo favorevoli ad accettare l’emendamento Grassi nell’altra parte.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io devo insistere, perché qui si tratta delle funzioni del Consiglio Superiore. Nell’articolo 99 si parla poi delle funzioni dei magistrati, e si dice che il pubblico ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati.

Il giorno in cui passa questo articolo, che dice che spetta al Consiglio Superiore di decidere circa l’assunzione, i provvedimenti disciplinari, ecc., non lo potete più escludere dopo, perché ormai la competenza è affermata in maniera precisa e chiara.

Quindi devo insistere dicendo che, mentre le promozioni, lo scrutinio, i trasferimenti ecc. sono affidati al Consiglio Superiore, il Consiglio Superiore, come sua competenza – siamo in tema di competenza – esprime solamente i pareri per i magistrati dell’ordine requirente.

Da questo non si può prescindere: in questo articolo bisogna dire qual è la competenza, e in un altro articolo qual è la posizione del magistrato.

Io aggiungo un’altra considerazione, che in questo mio emendamento era compresa anche un’altra parte, che altrimenti verrebbe a sfuggire. Si era detto che quando c’è la domanda da parte del magistrato, anche della parte requirente, non c’è bisogno di andare dinanzi al Consiglio Superiore per i trasferimenti da sede a sede.

Invito l’Assemblea a considerare questo punto, perché di fronte ad una semplice domanda del funzionario non è il caso di muovere il Consiglio Superiore; ma questo trasferimento può effettuarsi in seguito a semplice domanda con semplice atto del pubblico ministero.

Ecco le ragioni del mio emendamento.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Devo far osservare che l’onorevole Grassi ha confermato quello che ho detto io. Se decidiamo ora che il Consiglio Superiore della Magistratura dà soltanto parere, e non decide per la carriera del Magistrato requirente, veniamo a risolvere incidentalmente e senza discuterla la questione delle sue garanzie e della sua equiparazione o no (qui sarebbe il no) al magistrato giudicante. Il prius è di decidere tale questione, e lo faremo quando tratteremo delle garanzie pei magistrati; all’articolo successivo, se decideremo che il pubblico ministero deve avere le garanzie stesse dei magistrati giudicanti, non vi sarà più luogo a tornare all’emendamento Grassi a questo articolo. Se invece decideremo in senso diverso, riprenderemo l’esame dell’emendamento che ora abbiamo sott’occhio, e lo approveremo. Mi sembra questione di chiarezza logica.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. È una questione di competenza.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sì; qui è questione di competenza del Consiglio Superiore; e nell’articolo successivo è questione di garanzie del pubblico ministero; ma la logica vuole che questa seconda questione vada risoluta prima dell’altra. La Commissione ritiene che non vi possa essere dubbio.

LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE GIOVANNI. Io sono del modesto parere che si debba rinviare all’esame dell’articolo 99 l’emendamento proposto dall’onorevole Grassi, perché, come esattamente rilevava or ora il Presidente della Commissione dei Settantacinque, il problema è più ampio. Non si tratta di stabilire quali sono i limiti di attribuzione del Consiglio Superiore nei confronti del Ministro della giustizia per quanto attiene alla carriera del pubblico ministero; ma si tratta di definire le funzioni, la natura, l’essenza del pubblico ministero.

Poiché a proposito dell’articolo 99 il problema viene in discussione – e segnalo che c’è un mio emendamento nel quale io vado molto più in là della richiesta dell’onorevole Grassi – io penso che quella sia la sede più propria per impostare il problema, e cioè per definire le funzioni del pubblico ministero.

Se noi diremo che il pubblico ministero è organo del potere giudicante, dovremo estendere ad esso necessariamente tutte le garanzie dei giudici così come è previsto dal progetto. Se, come sostengo, il pubblico ministero è organo del potere esecutivo, lo dobbiamo metter fuori dalle garanzie disposte per i giudici, salvo nella legge a dettagliare quel minimo complesso di garanzia che occorre per la sua funzione giudiziaria.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Forse non riesco a farmi capir bene, ma capisco bene quello che hanno detto l’onorevole Ruini e l’onorevole Leone. Ossia, l’Assemblea deve decidere se dare le stesse garanzie ai magistrati giudicanti e ai requirenti. Siamo perfettamente d’accordo; però non potete riservare una questione di competenza, tranne il caso che non si dica espressamente che è riservata. Perché, il fatto che domani direte, quando si parlerà di magistrati, che i magistrati requirenti non hanno le stesse garanzie, non equivale a stabilire la competenza del Consiglio Superiore per i magistrati requirenti.

Sono dunque due cose perfettamente distinte. Non capisco come un Presidente del Consiglio di Stato non si renda conto di una situazione così diversa. Qui siamo in tema di competenza. Nel tema di competenza, bisogna chiarire la competenza del Consiglio Superiore. Parliamo adesso del Consiglio Superiore, non del singolo magistrato.

Caso mai, possiamo dire di sospendere, di rimandare.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma che cosa era la mia proposta se non una proposta di sospensione?

GRASSI. Lei ha detto che possiamo trattare la questione in sede di articolo 99, che è un’altra cosa. Possiamo sospendere la questione e non ho difficoltà, ma il giorno che non fosse sospesa, la questione sarebbe pregiudicata.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. E che cosa ho detto io?

GRASSI. Noi, votando l’articolo così com’è, senza questa parte del mio emendamento, senza dire che è sospesa, pregiudichiamo la questione. Ad ogni modo, sospendendo, siamo d’accordo.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sono lieto che l’onorevole Grassi si sia raso conto della mia vera opinione. C’è voluto un po’ di tempo, ma ci siamo riusciti! Non occorre che faccia appello a tutta l’Assemblea perché dichiari che quanto avevo detto era chiarissimo; la ringrazio dei suoi segni di consenso; l’onorevole Grassi, dopo aver molto discusso, finisce con l’accettare tale e quale la mia proposta.

PRESIDENTE. Vi è la richiesta dell’onorevole Ruini di sospendere la decisione in merito all’ultima parte dell’emendamento Grassi. Resta inteso che quando si sarà deciso in sede di articolo 99, la decisione relativa al testo dell’emendamento dell’onorevole Grassi dovrà essere trasferita nell’articolo 97, dove vengono indicate le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura.

(Così rimane stabilito).

Ora decidiamo sulle altre parti dell’ultimo comma, dove vengono indicate le competenze del Consiglio Superiore. Vi sono gli emendamenti degli onorevoli Bozzi, Abozzi, Perrone Capano e Varvaro, i quali considerano però soltanto una parte del testo complessivo.

Mentre infatti nel testo della Commissione, come nell’emendamento dell’onorevole Grassi, si parla di ciò che attiene alle assunzioni, assegnazioni e trasferimenti e promozioni dei magistrati, e poi infine ai provvedimenti disciplinari, negli emendamenti degli onorevoli Abozzi, Perrone Capano e Varvaro ci si riferisce soltanto ai provvedimenti disciplinari.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Aderisco al testo della Commissione, insistendo soltanto nella seconda parte del mio emendamento:

«delibera sulla dispensa, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o destinazione ad altra funzione, quando non vi sia il consenso del magistrato».

GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO FAUSTO. Volevo fare osservare questo: si dice nell’emendamento dell’onorevole Grassi (del resto l’osservazione vale anche per il testo): «Il Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, nomina le commissioni per le assunzioni in carriera e per le promozioni dei magistrati».

Mi fermo «per le assunzioni in carriera».

V’è un mio emendamento circa l’origine, diciamo così, dei magistrati. Perché io propongo che entri l’elemento elettivo nella Magistratura. Ora contradirebbe senz’altro questa parte dell’emendamento dell’onorevole Grassi con quanto è il contenuto dell’emendamento da me presentato.

Chiederei pertanto di rimandare anche questa parte dell’emendamento Grassi.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole Gullo. Io sono sempre stato pronto ai rinvii ma penso che siamo giunti ad un momento in cui ogni rinvio è divenuto inopportuno.

In quanto alla sua osservazione, mi permetta di dirle che non la ritengo giustificata perché nel testo non si dice che tutte le assunzioni avvengono per mezzo di concorso e quindi di commissioni, ma là dove è detto: «nomina le commissioni» è indicato uno dei modi di procedere, senza che se ne faccia una norma assoluta ed esclusiva.

GULLO FAUSTO. Con questa interpretazione, ossia nei casi in cui è necessario nominare delle commissioni, credo che possa andare. Comunque bisogna dirlo.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe, con l’aggiunta di una o due parole, dissolvere il suo dubbio.

Dove si dice: «nomina le commissioni per le assunzioni in carriera» si può specificare quando naturalmente l’assunzione avviene attraverso concorso.

Ma v’è un altro articolo in cui si parla dell’assunzione per concorso. Qui si tratta di dire chi nomina le commissioni che devono giudicare dei concorsi.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sono nuovamente lieto che il collega Grassi riconosca, anche per questo punto, che la Commissione aveva ragione, e ne accetti il testo, molto più semplice ed inciso e di stile costituzionale del suo che entra in particolari minuti ai quali provvederà la legge sull’ordinamento giudiziario.

Faccio poi notare all’onorevole Gullo che il luogo per trattare il suo emendamento è all’articolo successivo, dove si parla delle nomine dei magistrali. Anche l’altra questione dell’onorevole Grassi, che pei trasferimenti basti il consenso del magistrato e non occorra l’intervento del Consiglio superiore della Magistratura, lo vedremo quando parleremo dell’inamovibilità dei magistrati.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Sono lieto che si sia venuti incontro alla mia osservazione, nell’interesse di fare una cosa possibilmente più esatta. Possiamo essere d’accordo nelle grandi linee, però non sono d’accordo nel ritenere che la questione sollevata del trasferimento per domanda del magistrato possa essere compresa nell’articolo 99, in quanto che nell’articolo 99 si parla di trasferimenti, di designazioni ad altra sede, ma per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’autorità giudiziaria. Sorge il dubbio – e non è sorto a me soltanto, ma anche a magistrati – che invece quando si tratta di semplice trasferimento (in cui non interviene l’eventualità di un fatto per cui il trasferimento dev’essere fatto, ma esclusivamente per ragioni di servizio), bisognerebbe dirlo, perché potrebbe rimanere che anche per movimenti di semplice servizio, in cui vi sia la domanda da parte del magistrato, occorra sempre il parere del Consiglio superiore della Magistratura. Questo è il punto. Se vogliamo semplificare, se vogliamo snellire, se vogliamo eliminare il peso maggiore del Consiglio, che ne ha già abbastanza, possiamo dire se è necessario il parere della Magistratura anche quando v’è la domanda del magistrato.

L’articolo 96 si riferisce ad un altro tipo di trasferimento, quando cioè avviene in seguito a qualche infrazione per cui, salvo la difesa e le garanzie del magistrato, possa essere fatto.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo, di parlare.

PRESIDENTE. Ritengo che il dialogo già prolungato fra il Presidente della Commissione e l’onorevole Grassi abbia chiarito la questione. Ormai non può essere che l’Assemblea a risolvere.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Perdoni, ma sono proprio costretto a dire due parole. Bisogna mettere in luce questo, che se la proposta dell’onorevole Grassi vuole dire che basta la domanda di un magistrato perché il Guardasigilli lo possa trasferire, senza l’assenso del Consiglio superiore della Magistratura, io credo che questo incrini ed intacchi tutto il sistema che abbiamo stabilito, che cioè i trasferimenti sono di competenza del Consiglio superiore della Magistratura. Quindi la questione è di sostanza. Se ammettessimo che, quando v’è una domanda di trasferimento, il Ministro di giustizia può trasferire senza che intervenga il Consiglio della Magistratura, ciò aprirebbe l’adito ai favori ed alle influenze del potere esecutivo che vogliamo eliminare. Senza aggiungere che vi possono essere varie domande per un posto, che bisogna anche valutare la capacità del richiedente a coprire quel dato posto ed è necessario l’intervento a tal riguardo del Consiglio superiore della Magistratura.

PRESIDENTE. Mi pare che la questione di merito si presta, dato il modo con cui è risolta dall’articolo 99, alla stessa critica; perché anche in questo articolo si dice che il magistrato non può essere trasferito se non con il consenso o con deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura. Pertanto si ripresenta là il pericolo che lei ha messo in rilievo in questo momento.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Nell’ultimo testo accettato, quello dell’onorevole Conti ed altri, è detto che il magistrato non può essere trasferito se non dal Consiglio superiore della Magistratura, in base a suo consenso o a procedura per l’imposizione obbligatoria del trasferimento. Il dubbio accennato quindi non può sorgere.

Propongo meramente di rinviare le due proposte Gullo e Grassi alla sede opportuna.

PRESIDENTE. Procediamo alle votazioni. Il testo accettato dalla Commissione è il seguente:

«Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni».

Per ciò che si riferisce ai trasferimenti entra in campo la proposta di emendamento dell’onorevole Grassi. L’onorevole Grassi ha dichiarato che per questa prima parte accetta la formulazione della Commissione testé letta. La pongo in votazione.

(È approvata).

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Per l’ultima parte, non è che respingiamo il testo dell’onorevole Grassi; ne parleremo in sede di articolo 99.

PIGNATARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATARI. Mi sembra che sia accettabile la proposta dell’onorevole Ruini di rinviare la parte relativa ai trasferimenti all’articolo 99, che prevede fra l’altro l’inamovibilità dei magistrati. Ora, se per avventura l’Assemblea non approvasse la inamovibilità, la questione dei trasferimenti sarebbe regolata in maniera diversa.

PRESIDENTE. Suppongo che nessuno sostenga il criterio che i magistrati non siano inamovibili. Tutti hanno rivendicato tale perogativa nella discussione generale; è un principio accettato.

PIGNATARI. È perché ho sentito delle voci in proposito. In tanto l’inamovibilità del magistrato era una garanzia in quanto il magistrato era sottoposto al potere esecutivo; acquistata l’indipendenza, potrebbe essere una garanzia, una guarentigia inutile.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Faccio la proposta formale di rinvio all’articolo 99, con l’impegno di accettare in quella sede la formula dell’onorevole Grassi.

PRESIDENTE. Allora, per ciò che si riferisce ai trasferimenti, v’è una proposta di rinvio.

Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle altre competenze. Pongo in votazione le parole: «le promozioni».

(Sono approvate).

V’è ora la proposta dell’onorevole Abozzi di aggiungere:

«Il primo presidente della Corte di cassazione promuove l’azione disciplinare contro i magistrati».

L’onorevole Perrone Capano propone a sua volta questa formulazione:

«L’azione disciplinare contro i magistrati può essere esercitata dal Ministro della giustizia e dai procuratori generali della cassazione e delle Corti di appello».

Infine l’onorevole Varvaro propone:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura assicura l’indipendenza e la disciplina dei magistrati».

Ritengo che quest’ultima formulazione riprenda lo stesso concetto della Commissione, la quale deferisce al Consiglio superiore della Magistratura la competenza in materia disciplinare.

Pertanto, ritengo che la proposta dell’onorevole Varvaro non rappresenti in realtà un emendamento di sostanza, ma una diversa formulazione; mentre la proposta dell’onorevole Perrone Capano è nettamente diversa da quella della Commissione.

Invito l’onorevole Ruini ad esprimere il parere della Commissione.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Sono perfettamente d’accordo che il Ministro della giustizia deve avere la facoltà di compiere questa azione disciplinare.

Però – mi dispiace insistere – questa è materia da rimandare all’articolo 99, in contesto con quella questione, che abbiamo rinviato, della facoltà disciplinare e di tutti i particolari, che riguardano questa materia.

Pertanto, anche per questo faccio la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. L’onorevole Ruini propone di rinviare anche questa materia all’articolo 99.

Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Vi è ora un emendamento aggiuntivo proposto dall’onorevole Targetti ed altro analogo proposto dagli onorevoli Colitto e Mortati, sui quali già stamane l’onorevole Ruini ha espresso il parere della Commissione. Si tratta di passare alla votazione, salvo collocamento, che sarà deciso in sede di coordinamento.

Poiché i due testi differiscono solo nella forma, pongo ai voti la formulazione proposta dall’onorevole Targetti che, nella redazione definitiva, è del seguente tenore:

«L’organizzazione ed il funzionamento secondo legge di tutti i servizi della giustizia sono di competenza del Ministro della giustizia, che ne è responsabile innanzi al Parlamento».

(È approvata).

Do pertanto lettura del testo dell’articolo 97, quale risulta dalle votazioni testé effettuate:

«La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

«Il Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto di un vicepresidente eletto fra i membri designati dal Parlamento, del primo presidente della Corte di cassazione, del procuratore generale della Corte medesima e di membri designati per quattro anni, e non rieleggibili nel Consiglio successivo, per due terzi da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie secondo le norme dell’ordinamento giudiziario e per un terzo dal Parlamento fuori del proprio seno fra persone che appartengono alle seguenti categorie: professori ordinari di materie giuridiche nelle Università e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Chi è nominato nel Consiglio superiore della Magistratura cessa, finché dura in tale carica, di essere iscritto negli albi professionali e non può essere membro del Parlamento o di un Consiglio regionale.

«Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, le promozioni.

«L’organizzazione e il funzionamento secondo legge di tutti i servizi della giustizia sono di competenza del Ministro della giustizia, che ne è responsabile innanzi al Parlamento».

Resta quindi da esaminare ancora la competenza del Consiglio superiore in relazione ai trasferimenti ed all’azione disciplinare.

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani alle 11.

Presentazione di relazioni.

BOVETTI. Chiedo di parlare per la presentazione di alcune relazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOVETTI. Mi onoro di presentare le relazioni ai seguenti disegni di legge:

«Approvazione degli Accordi di carattere economico, conclusi in Roma, tra l’Italia ed i Paesi Bassi, il 30 agosto 1946».

«Approvazione degli Accordi di carattere economico, conclusi in Roma, tra l’Italia e la Danimarca, il 2 marzo 1946».

«Approvazione degli Accordi di carattere economico, conclusi in Roma, tra l’Italia e l’Ungheria, il 9 novembre 1946».

«Approvazione dei seguenti Accordi conclusi ad Ankara tra l’Italia e la Turchia il 12 aprile 1947:

  1. a) Accordo commerciale;
  2. b) Accordo di pagamento;
  3. c) Scambio di Note».

«Approvazione degli Accordi commerciali e di pagamento conclusi in Roma, tra l’Italia ed il Belgio, il 18 aprile 1946».

«Approvazione dei seguenti Accordi, conclusi a Roma, fra l’Italia e la Svezia, il 19 aprile 1947:

  1. a) Accordo italo svedese relativo all’emigrazione di operai italiani in Svezia;
  2. b) Protocollo addizionale all’Accordo italo-svedese relativo all’emigrazione di operai italiani in Svezia».

«Approvazione dei seguenti Accordi, conclusi a Roma, tra l’Italia ed il Belgio:

Protocollo italo-belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio e scambio di note 23 giugno 1946; Scambio di note per l’annullamento dell’articolo 7 del Protocollo suddetto 26-29 ottobre 1946; Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga del 26 aprile 1947; Scambio di note per l’applicazione immediata, a titolo provvisorio, dell’Annesso suddetto del 27-28 aprile, 1947».

PRESIDENTE. Comunico che queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Interrogazioni con richiesta d’urgenza.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:

«Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non stimi si tradisca la dignità e la serenità della giustizia quando se ne devii il corso per considerazioni di carattere politico, come è avvenuto recentemente alle Assise di Locri per il processo Cavallaro, che, dopo esaurita la discussione, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza presidenziale per speciosi motivi, che tradiscono pressioni di evidente natura politica.

«Mancini».

«Al Presidente del Consiglio dei Ministri, e ai Ministri del bilancio, del tesoro e delle finanze, per sapere se non ritengano equo ed umano corrispondere ai pensionati la tredicesima mensilità per il 1947, per dare a questi benemeriti della Nazione la possibilità di fronteggiare bisogni contingenti ed inderogabili.

«Non è necessario porre in rilievo le misere condizioni di questa classe di diseredati, i quali, dopo di aver dato, con il lavoro quotidiano, assiduo, silenzioso, tutte le loro energie alla vita nazionale, nel periodo che dovrebbe essere di meritato riposo si vedono precluse tutte le porte, e per i quali non solo il domani, ma l’oggi è fonte di gravi preoccupazioni ed offre difficoltà insormontabili.

«Gli interroganti ritengono che il Governo debba in questo speciale momento alleviare le sofferenze materiali e morali dei pensionati, e lo invitano a venire in aiuto di questi paria della società con tutte quelle altre provvidenze che sono in suo potere.

«Silipo, Montagnana Rita, Lombardi Carlo, Gullo Fausto, Musolino, Farina, Bibolotti, Bitossi, Pastore Raffaele».

«Al Presidente del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica), per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per l’assistenza del gran numero di tubercolotici che vivono in provincia di Agrigento, espressione questa delle condizioni di estrema miseria di quelle popolazioni e della mancanza assoluta di sanatori antitubercolari, per cui non possono effettuarsi ricoveri in provincia. E per sapere – inoltre – se non intenda provvedere con la costruzione di urgenza di qualche sanatorio o con l’adattare altri edifici in condizioni di contingenza.

«Borsellino».

«Al Ministro dell’interno, per conoscere quali provvedimenti di urgenza abbia preso o intenda prendere, dopo il nuovo assassinio politico, verificatosi qualche giorno fa a Zeme Lomellina, di cui è stato vittima il trentatreenne profugo giuliano Silvestro Zoppini, iscritto al Fronte democratico liberale dell’uomo qualunque.

«Tumminelli».

«Al Ministro dell’interno, per conoscere quali provvedimenti di urgenza abbia preso o intenda prendere di fronte al fatto che il Sindacato venditori ambulanti e giornalai del Biellese, riunitosi il 18 novembre 1947, nella sede della Camera del lavoro, col pretesto della minaccia della popolazione democratica di Biella, che considererebbe la vendita dei giornali: L’Uomo Qualunque, La Sferza, Candido, Brancaleone, La Rivolta Ideale, come un «incitamento alla reazione popolare», ha deliberato di non più ritirare e vendere i detti giornali e gli altri che potessero essere invisi alla popolazione democratica del Biellese.

«Tumminelli».

«Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’interno, sugli annunziati disordini nelle province calabresi, sulle informazioni avute, sui provvedimenti presi, e per sapere se si intende provvedere finalmente ad adeguare le necessità delle popolazioni calabre sul piano delle necessità nazionali.

«Turco».

«Al Ministro dell’interno, per conoscere, in relazione anche con i recenti disordini accaduti nella città di Cosenza, a qual punto dovranno giungere le devastazioni delle sedi del Partito liberale italiano, prima che si provveda alla tutela delle sedi stesse.

«Quintieri Quinto, Bonino, Perrone Capano, Condorelli, Morelli Renato, Cortese Guido, Badini Confalonieri, Colonna, Villabruna».

«Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga doveroso, di fronte alla netta e ben nota inferiorità delle condizioni dell’economia agricola della Sardegna, adottare d’urgenza speciali criteri che valgano a diminuire adeguatamente l’aliquota e a rendere più agevole il pagamento dei contributi unificati che, ove restino immutati, metterebbero i contribuenti sardi, e particolarmente i piccoli proprietari e coltivatori diretti, nella dura alternativa o di uno sciopero fiscale o della vendita dei beni.

«Murgia».

«Al Ministro dell’interno, per conoscere in base a quale ordine e per quali motivi i carabinieri di Giugliano (Napoli) hanno perquisito senza preavviso le abitazioni di numerosi cittadini iscritti ai partiti socialisti e comunisti.

«Per conoscere, altresì, se tale abusiva operazione di polizia venne portata preventivamente a conoscenza del Ministero dell’interno o del comando dei carabinieri ed infine per conoscere quali energici provvedimenti intende adottare contro i responsabili.

«Sansone».

«Al Ministro dell’interno, sul tumulti organizzati e sulle violenze che hanno culminato con la devastazione di sedi qualunquiste.

«Capua, Rodi».

«Al Ministro delle finanze, per conoscere se e quando intende prendere opportuni provvedimenti tendenti a regolarizzare il monopolio di Stato, per migliorare la qualità e aumentare la quantità dei manufatti di tabacco, per incoraggiare l’esportazione dei pregiati prodotti della nostra terra e per reprimere la borsa nera.

«Leone Giovanni, Mazza».

«Ai Ministri dei trasporti e delle finanze, per conoscere i criteri che presiedono al risarcimento dei danni alle cose spedite per ferrovia.

«Morini, Sampietro, Salerno».

Avverto che il Ministro dell’interno ha comunicato che risponderà a tutte le interrogazioni riguardanti l’ordine pubblico nella seduta di martedì.

Interpellerò i Ministri interessati per sapere quando intendano rispondere alle altre interrogazioni.

TURCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO. Vorrei fare osservare che una parola del Governo potrebbe contribuire a sedare queste gravi agitazioni, che tendono a ripetersi.

PRESIDENTE. Solleciterò il Ministro dell’interno per lo svolgimento di queste interrogazioni.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCHIRATTI, Segretario, legge:

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’interno, per conoscere come intenda risolvere la posizione dell’Agenzia Stefani, la quale è sotto gestione commissariale, non svolge attività alcuna e non liquida il personale a suo tempo assunto. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Tumminelli».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se gli risulta il grave stato di dissesto e di cattiva manutenzione in cui (secondo quanto è stato ripetutamente pubblicato dalla stampa) verserebbe lo stabilimento tipografico dell’U.E.S.I.S.A. delle cessate Confederazioni fasciste; ed in caso affermativo per conoscere quali provvedimenti intende adottare per mettervi riparo, a tutela soprattutto delle categorie lavoratrici particolarmente interessate alla vita dell’azienda. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Cortese Guido».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se ritiene opportuno revocare il provvedimento emanato dal comando generale dell’Arma dei carabinieri, il 29 settembre 1947, col quale è stato disposto il collocamento in congedo per il 31 dicembre 1947 dei sottufficiali richiamati e trattenuti delle classi dal 1892 al 1895 inclusa.

«Un analogo provvedimento emesso dal comando generale della guardia di finanza è stato revocato per ragioni di equità e di giustizia. Lo stato giuridico dei sottufficiali stabilisce di massima che tutti i sottufficiali possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del 55° anno di età e di tale disposizione beneficiano, naturalmente, i sottufficiali dell’esercito; i sottufficiali di pubblica sicurezza possono rimanere in servizio fino al compimento del 65° anno di età.

«Il provvedimento di cui si chiede la revoca colpisce oltre 800 marescialli dell’Arma, che improvvisamente verrebbero a trovarsi in una insostenibile situazione economica; d’altra parte, non può non essere considerato il grave svantaggio che proverrebbe al servizio dall’allontanamento dalle file dell’Arma di elementi tuttora fisicamente e professionalmente idonei e di sicuro e provato attaccamento. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Cortese Guido».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’interno, per sapere perché, malgrado la precisa assicurazione contenuta nella sua risposta del 26 luglio 1947 ad altra interrogazione in merito, il prefetto di Frosinone non ha ancora provveduto alla ricostituzione della amministrazione ordinaria del Consorzio idrico di Capofiume. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Camangi».

«I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell’interno, per sapere se non ritenga opportuna, oltre che giusta, l’estensione ai funzionari di pubblica sicurezza dello stesso trattamento economico di cui fruiscono i carabinieri nel caso in cui quelli restino vittime di incidenti in occasione di un servizio espletato insieme con questi ultimi a tutela dell’ordine pubblico.

«È noto infatti che per tutta la durata dell’infermità contratta per causa di servizio a tutela dell’ordine pubblico ai carabinieri soltanto vengono corrisposti tutti quanti gli assegni, come se in effetti fossero sempre in attività di servizio. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

«Di Gloria, Persico».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se esistano motivi che ostino alla erezione in Ente morale, da lungo tempo richiesta, della Confederazione perseguitati politici antifascisti; e se non ritenga doveroso di accordare un riconoscimento giuridico ai genitori, alle vedove, agli orfani degli antifascisti morti nei campi di sterminio, nelle carceri e comunque nella lotta contro il fascismo ed il nazismo, prima e dopo l’8 settembre 1943, così da sottrarre questa categoria – cui dovrebbe volgersi la riconoscenza della Nazione – alla umiliazione della indigenza e della carità. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Vigorelli».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della difesa, per conoscere, se non ritenga opportuno, mettere a disposizione del comune di Foggia, la caserma «Pastore», tenuta inutilizzata dall’Esercito da diversi anni.

«Detta caserma, convenientemente riattata, potrà servire come edificio scolastico, tenuto conto che le gravi distruzioni subite dalla città in seguito ai noti bombardamenti aerei, hanno messo quel Comune in gravissime difficoltà nella destinazione di qualsiasi locale ad uso di scuola.

«Si voglia inoltre tenere presente, che la predetta caserma è situata nel centro più popolare della città, dove maggiormente è sentita la necessità di scuole di ordine elementare e dove appunto manca un qualsiasi edificio scolastico. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Imperiale».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’industria e del commercio, per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente procedere alla nomina del presidente dell’Ente Fiera di Foggia, in considerazione che quella fiera che tanta importanza ebbe in passato, oggi rimane abbandonata con conseguenti notevoli danni all’economia del Paese. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Imperiale».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della difesa, sulla insufficienza dei distretti militari di Udine e di Sacile per quanto riguarda:

1°) le pratiche inerenti alla liquidazione degli assegni familiari dei militari dispersi in Russia e in Balcania (risultando che, a 8 mesi e mezzo dal telegramma ministeriale 6 febbraio 1947, n. 60.000 AIE, i distretti suaccennati non hanno ancora trasmesso al Ministero le richieste dichiarazioni di irreperibilità);

2°) la compilazione dei fogli matricolari e degli altri documenti necessari per istruire le domande di pensione di guerra, che pervengono (quando pervengono) alla competente Direzione generale a molti mesi di distanza dalla richiesta. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Gortani».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro del tesoro, sulla necessità di accelerare prontamente ed effettivamente il lavoro delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, aumentando il numero di esse o dei loro componenti in modo adeguato, affinché non accada che i loro responsi, chiesti dalla competente Direzione generale, siano in ritardo di anche un anno, come avviene per la Commissione medica di Udine. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Gortani».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno trasmesse ai Ministri competenti per la risposta scritta.

La seduta termina alle 20.30.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11 e alle 16:

Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.