Come nasce la Costituzione

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ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCCVI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Congedi:

Presidente

Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguilo della discussione):

Presidente

Targetti

Grassi

Federici Maria

Rossi Maria Maddalena

Canepa

Rossi Paolo

Perrone Capano

Targetti

Leone Giovanni

Musolino

Calosso

Colitto

Mastino Pietro

Adonnino

Persico

Abozzi

Carboni Angelo

Caccuri

Romano

Murgia

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione

Laconi

Condorelli

Corbino

Conti

Mastrojanni

Mannironi

Bellavista

Disegni di legge (Presentazione):

Grassi, Ministro di grazia e giustizia

Presidente

Votazione segreta:

Presidente

Risultato della votazione segreta:

Presidente

Presentazione di una relazione:

Martino Gaetano

Presidente

La seduta comincia alle 11.

MATTEI TERESA, Segretaria, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Cairo, Ghidini e Gui.

(Sono concessi).

Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Passiamo all’esame dell’articolo 98. Se ne dia lettura:

MATTEI TERESA, Segretaria, legge:

«I magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura può designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalla legge giudici singoli; e può designare all’ufficio di Consigliere di cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati dopo quindici anni d’esercizio».

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

Gli onorevoli Carpano Maglioli e Targetti hanno proposto di sopprimere l’articolo.

Onorevole Targetti, mantiene l’emendamento?

TARGETTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. I seguenti emendamenti devono intendersi assorbiti dalle votazioni di ieri:

«Sostituirlo col seguente:

«Le assunzioni, le promozioni, i trasferimenti, la disciplina e tutto quanto concerne il governo della magistratura e dei funzionari ed ausiliari dell’ordine giudiziario rientrano nell’esclusiva competenza del potere giudiziario, che la esercita col Consiglio Superiore della Magistratura».

Mastino Pietro.

«Sostituirlo col seguente:

«Le nomine, le promozioni, i trasferimenti e la disciplina dei magistrati spettano al Consiglio Superiore della Magistratura».

Costa.

L’onorevole Grassi ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«I magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica in base a concorso. Possono essere anche assunti in Magistratura, previa deliberazione del Consiglio Superiore, professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati dopo 15 anni di esercizio, in considerazione di meriti eminenti nel campo del diritto e dalla pratica giudiziaria.

«La nomina dei magistrati onorari, in tutte le funzioni attribuite dalla legge ai giudici singoli, è consentita in conformità dell’ordinamento giudiziario».

GRASSI. Lo ritiro, e aderisco al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole Castiglia ha già svolto il seguente emendamento:

«Al primo comma, dopo la parola: tirocinio, inserire le seguenti: È fatta eccezione per i conciliatori».

L’onorevole Adonnino ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, dopo la parola: tirocinio, aggiungere:

«Secondo le norme stabilite dall’ordinamento giudiziario. Ai concorsi per le giurisdizioni speciali saranno ammesse le categorie che abbiano formazione psicologica e culturale adatta. I vincitori, entrando in Magistratura, dovranno completamente e definitivamente lasciare l’Amministrazione di origine.

«Alla Magistratura fiscale si può essere ammessi senza il concorso, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, e per tempo determinato, secondo le norme stabilite dalla legge sull’ordinamento giudiziario».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

L’onorevole Federici Maria ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, sopprimere le parole: Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario».

Ha facoltà di svolgerlo.

FEDERICI MARIA. Vorrei rassicurare l’onorevole Villabruna (che mi pare non sia presente) e quanti altri siano caduti con lui nello stesso errore, che l’emendamento da me proposto, e cioè la soppressione del comma dell’articolo 98: «Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario» non tende a precludere alla donna la via della Magistratura; al contrario tende ad aprirla, a spianarla.

Veramente, dopo aver sostenuto, insieme con le mie colleghe e con non meno fervore di esse, i diritti della donna madre, della donna lavoratrice, della donna professionista, io non mi dovevo attendere che si volesse dare un senso così restrittivo e limitativo al mio emendamento.

Insisto su questo, perché si è verificato un caso singolare. Altri colleghi hanno proposto un emendamento a prima vista simile al mio, cioè un emendamento che tende alla soppressione del comma, con spirito nettamente contrario, cioè con la intenzione di non parlare neppure del diritto della donna ad accedere alla Magistratura.

Perché allora ho presentato questo emendamento? L’ho presentato perché, per quanto riguarda i diritti della donna, io mi ritengo paga di quanto abbiamo stabilito nell’articolo 48. Infatti nell’articolo 48 – forse è necessario che io lo ricordi – abbiamo stabilito che tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive ed agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

È ben vero che l’articolo 48 sta sotto il Titolo IV «Rapporti politici», ma non v’è dubbio che, votandolo, l’Assemblea non ha dato ad esso, in nessun modo, valore restrittivo o significato particolare. Né è men vero che, parlando nell’articolo 48 di uffici pubblici, non sia compresa fra essi la Magistratura, ché anzi fra gli uffici pubblici la Magistratura è ufficio pubblico per eccellenza.

Quando al Titolo, sotto il quale è compreso l’articolo 48, io penso che sia stato meglio comprendere i diritti tutti sotto il Titolo IV, perché quella era la sede più adatta per un’affermazione che investe tutta la capacità di diritto sotto ogni aspetto.

Onorevoli colleghi, durante la discussione su questa parte dell’articolo 98, che particolarmente mi sta a cuore, abbiamo inteso voci intonate e voci stonate, voci favorevoli e voci sfavorevoli; abbiamo sentito portare innanzi argomenti così triti e così superficiali da generare, almeno in me, un senso di mortificazione. Abbiamo sentito citare argomenti di puro valore accademico, che molto spesso mi hanno fatto ripensare a quella accolta di illustri accademici che perse il suo tempo per discutere se un pesce vivo pesasse più di un pesce morto! Si trattava di fare una semplice prova e di rimettersi alla bilancia.

Ora anche qui, onorevoli colleghi, facciamo la prova, vediamo se la donna è veramente in grado di coprire le cariche che sono inerenti all’alto esercizio della Magistratura. A tutto quanto è stato detto, io potrei rispondere che una raffinata sensibilità, una pronta intuizione, un cuore più sensibile alle sofferenze umane e un’esperienza maggiore del dolore non sono requisiti che possano nuocere, sono requisiti preziosi che possono agevolare l’amministrazione della giustizia. Potrei rispondere che le donne avranno la possibilità di fare rilevare attraverso un lungo tirocinio la loro capacità; saranno sottomesse e sottoposte ai concorsi e a una rigida selezione. Le donne che si presenteranno a chiedere di salire i gradi della Magistratura devono avere in partenza (e li avranno) i requisiti che possono dare loro una certa garanzia di successo.

Non so invece che cosa rispondere a coloro i quali ci hanno proposto di imitare i modelli domestici. Prima di tutto è uno sbaglio psicologico, perché noi donne amiamo differenziarci fra noi sia pure nel dettaglio di un vestito o nel particolare di un ornamento, e se qualcuno che siede qui ha la propria moglie che in casa fa la calza, non ritengo questo un argomento valido per invogliare una donna che chieda una toga ad accettare anziché una toga una calza.

Se voi, onorevoli colleghi, stabilirete una norma limitativa nella nostra Costituzione per quanto riguarda il diritto della donna di accedere alla Magistratura, commetterete molti errori. Rileggete, onorevoli colleghi, quanto siete andati dicendo nel corso di questi nostri lavori, contate quante volte avete parlato di libertà civili, di parità di diritti, di uguaglianza di diritti, senz’altra discriminazione all’infuori di quella stabilita dalla legge e limitata alla incapacità naturale o legale. Lo avete fatto per logomachia, Dio vi perdoni, o per ansia di rinnovare sotto il segno della giustizia il nostro Paese, la vita sociale italiana? Commetterete un grave errore, e prima di tutto entrerete in contraddizione con voi stessi, poiché voi non soltanto nell’articolo 48 avete parlato di parità di diritti, ma nell’articolo 3 voi avete stabilito che: «I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizione sociale, di opinioni religiose e politiche, hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge». Ed avete anche aggiunto che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il completo sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale dello Stato».

Entrerete, dunque, in contradizione con voi stessi. In più infirmerete la Costituzione, poiché mentre nell’articolo 48 voi rimettete tutto alla legge, nell’articolo 98 voi rimettete la definizione della materia che ci interessa a un ordinamento come supremo regolatore ma anche modificatore di una norma generale. Voi offendete inoltre la giustizia, poiché nell’articolo 31 la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto, e l’articolo conclude con l’affermazione che

«ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’attività o una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta». Che cosa sta per diventare, per la vostra volontà negativa, questo diritto e questo dovere, per quanto riguarda la donna?

Sono argomenti, dunque, che voi avete già considerato; è una affermazione solenne che voi avete già fatto e che ora vorreste annullare. Quando noi parliamo della donna magistrato noi dobbiamo evidentemente sottintendere una vocazione; vocazione, sì, sia pure per andare soltanto a difendere il fanciullo colpevole, sia pure per intendere meglio i gravi dolori che hanno potuto spingere una donna fino alle soglie del delitto. Che cosa potrete obiettare contro questa vocazione? Inoltre, onorevoli colleghi, a me pare che il diritto di farsi giustizia da sé, che ogni uomo possiede, ma che ogni uomo, ad un certo momento, trasferisce ad un altro uomo, mi fa considerare che la donna deve avere anche essa il diritto di trasferire a chi vuole il diritto di farsi giustizia. Non può accettare da voi il giudice che voi volete; deve poterlo scegliere. (Applausi a sinistra).

Vorrei anche dire – e specialmente ai colleghi del Partito al quale mi onoro di appartenere – che se una donna ha ricevuto dalla Provvidenza talenti speciali, che la Provvidenza è ben libera di seppellire in un cervello femminile, quale diritto avete voi per impedire che questa donna possa sfruttare i talenti che ha ricevuto e che è suo dovere mettere a profitto? Quale fondamento hanno dunque i vostri timori? Le esperienze passate non sono contro la donna. In quei Paesi dove la donna è stata ammessa nella Magistratura, essa ha fatto eccellentemente la sua prova. Di che cosa avete paura? Ricordatevi che tutte le moderne Costituzioni non fanno più restrizioni in questo senso. Ricordate che la Francia ha detto chiaramente che alla donna sono accordati in tutti i campi gli stessi diritti che sono accordati agli uomini. Volete forse voi che la patria del diritto sia al di sotto degli altri Paesi, anche di minore civiltà di quella italiana? Ed allora, onorevoli colleghi, la severità della carriera farà cadere le incapaci, non temete. Ma salutate fin d’ora, onorevoli costituenti, quella donna che, anche per vostro merito, salirà per prima ad amministrare la giustizia, con coscienza virile, illuminata, sorretta e riscaldata da un cuore femminile. (Vivi applausi – Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. I seguenti emendamenti sono stati già svolti:

«Al primo comma, sopprimere le parole: Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario».

Villabruna, Badini Confalonieri.

«Al primo comma, sopprimere le parole: Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario»

Ruggiero Carlo.

Segue l’emendamento dell’onorevole Geuna:

«Al primo comma, sopprimere le parole: possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario».

Non essendo presente, s’intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l’emendamento dell’onorevole Bianchi Bianca:

«Al primo comma sopprimere le parole: nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario».

Non essendo presente, s’intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Segue l’emendamento dell’onorevole Merlin Angelina:

«Al primo comma, sopprimere le parole: nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario».

Non essendo presente, s’intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l’emendamento delle onorevoli Mattei Teresa e Rossi Maria Maddalena:

«Al primo comma, sostituire il secondo periodo col seguente:

«Le donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura».

Non essendo presente l’onorevole Mattei Teresa, ha facoltà di svolgere l’emendamento l’onorevole Rossi Maria Maddalena.

ROSSI MARIA MADDALENA. Onorevoli colleghi, all’articolo 98 noi abbiamo proposto questo emendamento: «Le donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura».

Così emendato, il secondo comma dell’articolo 98 diventa un corollario logico dell’articolo 48, nel quale è affermato il diritto della donna ad accedere a tutte le cariche elettive ed agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza rispetto agli uomini.

Voler limitare o addirittura vietare l’accesso delle donne alla Magistratura, come è nello spirito dell’articolo nel testo del progetto e come ancor più chiaramente è nelle intenzioni di alcuni colleghi, secondo quanto è emerso nel corso del dibattito su questo Titolo, contraddice e alla lettera e allo spirito dell’articolo 48.

L’Assemblea non vorrà dare una prova così palese di incoerenza.

Il problema fu posto quasi negli stessi termini nella Costituzione francese. Tanto nella prima Costituzione del 1946, quanto nel preambolo della seconda è enunciato il principio:

«La legge garantisce alla donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli dell’uomo». Ed ecco la legge 11 aprile 1946 n. 46-643 enunciare nel suo unico articolo:

«Ogni francese, dell’uno o dell’altro sesso, avente i requisiti legali, può accedere alle funzioni della Magistratura».

Tutto è semplice e chiaro. Se noi chiediamo oggi all’Assemblea Costituente italiana di risolvere nello stesso modo un problema che si presenta a noi negli stessi termini, non le chiediamo di compiere un atto rivoluzionario. Noi non faremo altro che questo: raggiungere, non la Francia soltanto, ma le numerose nazioni che ci hanno preceduto su questa via.

Ancora prima della seconda guerra mondiale, le donne erano infatti ammesse senza restrizione alcuna all’esercizio della Magistratura nei seguenti Paesi: nell’Unione Sovietica, anzitutto, e questo è naturale, negli Stati Uniti, in Cecoslovacchia, in Finlandia, Danimarca, Norvegia, Turchia, Brasile, Cuba, Cile, Honduras. Anche in Australia, nel Canada e nella Nuova Zelanda le donne sono ammesse alla Magistratura, ma limitatamente alle funzioni di giudice di pace. In Polonia prima della guerra erano già ammesse a giudicare nei tribunali dei minorenni, e la prima donna che esercitò questa funzione, la signora Gabinska, effettuò anzi allora un giro di conferenze in numerosi paesi d’Europa, ove ottenne un immenso successo esponendo le proprie esperienze di magistrato. Recentemente è stato riconosciuto alle donne il diritto di accesso alla Magistratura senza restrizioni in tutta una serie di Stati democratici, dalla Jugoslavia alla Cina e perfino al Giappone.

Perciò noi non possiamo non meravigliarci del tono che il dibattito ha assunto a questo proposito in seno all’Assemblea, dei dissensi che vi si sono manifestati e della volontà espressa da parte di alcuni colleghi di non tener conto alcuno dell’articolo 48, venendo così meno allo spirito di giustizia al quale l’Assemblea, approvandolo, si è ispirata. La donna, in Italia, gode di tutti i diritti politici, è elettrice ed eleggibile; può partecipare alla direzione degli Affari dello Stato, anche se, in pratica, l’esperienza dei quattro Governi De Gasperi ci abbia dimostrato che la Democrazia cristiana non intende tenerne alcun conto. Noi siamo però certi che in avvenire le donne parteciperanno al Governo anche in Italia, così come recentemente è avvenuto in altri Paesi democratici, fra cui la Francia e la Romania.

Già in seno a quest’Assemblea noi partecipiamo a discussioni e a decisioni che investono non il destino di singole persone, ma quello di tutto il nostro popolo. Noi abbiamo quindi occasione di emettere giudizi che hanno immenso valore, mentre, secondo alcuni colleghi, noi non avremmo il diritto di partecipare a giudizi che riguardano una sola persona o fatti d’importanza infinitamente minore.

Il diritto di partecipare all’amministrazione della giustizia, noi lo rivendichiamo tanto nel campo del diritto civile quanto in quello del diritto penale. Una donna può possedere un proprio patrimonio, può esercitare un commercio, è fattore essenziale nel processo produttivo. Lo sviluppo economico della società moderna ha posto e pone quotidianamente di fronte alla Magistratura una serie di problemi complessi e delicati, in cui la donna è coinvolta quanto l’uomo. Perché non dovrebbe essa avere il diritto di concorrere ad emettere giudizi allo stesso titolo?

Ma la donna non ha soltanto il diritto di partecipare alla amministrazione della giustizia, essa ne ha anche il dovere, in determinati campi, come quello dei tribunali dei minorenni, nell’interesse della stessa giustizia.

Ad un Convegno internazionale tenutosi recentemente a San Remo, il Presidente del Tribunale dei minorenni di Milano, Domenico Medugno, ed il dottor Colucci, capo dell’Ufficio per lo studio dei problemi minorili presso il Ministero della giustizia, affermarono concordemente che la giustizia italiana non può più privarsi dell’aiuto della donna in questo settore.

E così in quello che riguarda la difesa della famiglia e quindi nel campo del diritto penale.

Si è parlato di divergenze, che sarebbero, secondo alcuni, fattore di turbamento in seno ai collegi misti giudicanti, rese più acute dalla presenza delle donne, a causa del loro diverso modo di sentire. Secondo noi ciò torna a vantaggio dell’esattezza del giudizio, che risulta da un esame più largo e più completo delle cose. Il fatto è cioè esaminato da ogni punto di vista e sotto ogni profilo: proprio per questo, se non sbaglio, esiste il giudice collegiale. E quindi le argomentazioni dei nostri oppositori non reggono.

La nostra profonda convinzione sulla idoneità della donna, proprio per le sue particolari doti, a partecipare all’amministrazione della giustizia non è stata scossa nemmeno dagli altri argomenti che gli oppositori hanno citato a sostegno della loro tesi. Durante il dibattito ci è anzi sembrato riecheggiassero gli stessi luoghi comuni di cui si servirono gli oppositori di Lidia Poët, quando, circa 70 anni or sono, esercitata la pratica, pretese il diritto di vestire la toga e chiese l’iscrizione all’Ordine degli avvocati di Torino. La sua richiesta fu in un primo tempo accolta da quel Consiglio dell’ordine, ma suscitò polemiche senza fine. Due consiglieri indignati si dimisero, e non so se uno di essi non fosse per caso parente dell’onorevole Villabruna. Ad ogni modo, la Corte di Appello di Torino, con sentenza 9 agosto 1883, revocò il provvedimento.

Le stesse polemiche si riaccesero nel 1912 intorno al nome di una donna eletta, Teresa Labriola, la quale non ebbe migliore sorte di quella toccata alla Poët trent’anni prima.

Soltanto con la legge 17 luglio 1919 fu riconosciuto alle donne il diritto di esercitare la professione di avvocato e di procuratore legale. Si avverava così la profezia di Domenico Giuriati il quale, durante le polemiche citate, aveva detto: «Il mondo cammina: l’ultima parola è riservata al prossimo avvenire».

Una prima, grande vittoria fu dunque riportata nel 1919 con la conquista da parte della donna del diritto di vestire la toga; vittoria contro lo spirito di conservazione che si faceva scudo degli stessi luoghi comuni sul temperamento inadatto a pronunciare giudizi, sulla mancanza di autorità e sulla suggestionabilità femminili. Luoghi comuni che non tornano ad onore di chi li ha riesumati in quest’occasione.

Dopo tante prove mirabili date dalle donne italiane in questi anni tempestosi, noi avremmo il diritto, onorevoli colleghi, di scandalizzarci che da parte di alcuni si contesti ancora alla donna il diritto di partecipare all’amministrazione della giustizia. Soprattutto quando si apprendono notizie come quelle riportate recentemente dai giornali circa certe sentenze emesse da nostri magistrati in applicazione del decreto di amnistia, dalle quali risulta che sottoporre un patriota, per indurlo a parlare, a scariche elettriche al capo per mezzo di una specie di telefono da campo non costituisce sevizia. Oppure, tra le molte altre del genere, quella sentenza pronunciata in Cassazione, che riguarda un famigerato capitano delle brigate nere, un certo Progresso, il quale abbandonò una donna, una patriota, alle violenze di non so quanti dei suoi sgherri, dopo averle bendato gli occhi e legato le mani. Questo, secondo un magistrato, non costituisce sevizia, no, ma soltanto oltraggio al pudore, e quindi reato soggetto ad amnistia. Ebbene, nessuna donna al mondo, mai, sarebbe capace di pronunciare un simile giudizio, avvilire la giustizia fino a questo punto! Sono sentenze, queste, che offendono la legge nella lettera e nello spirito, sentenze che offendono l’umanità, la civiltà!

Una voce al centro. È la legge per l’amnistia che fu fatta male! (Commenti a sinistra – Interruzione del deputato Tonello).

ROSSI MARIA MADDALENA. È vero invece, onorevoli colleghi, che le qualità di sensibilità, di intuizione, di tenacia, di pazienza, di coscienza, il senso di umanità che spesso si riscontrano nella donna, uniti alla conoscenza profonda del diritto, troverebbero un impiego infinitamente utile nel campo della Magistratura.

Lo comprese Guglielmo Shakespeare 350 anni or sono. Voi ricorderete certamente la singolare vicenda che portò di fronte alla Corte di giustizia di Venezia un usuraio, Shylock, il quale avrebbe voluto, in nome della legge, commettere un delitto a danno di un mercante suo debitore. Un caso veramente singolare, a giudicare il quale Shakespeare richiede un giudice dotata di finezza, di cuore, d’intelligenza ed onestà, un giudice che amministri la giustizia vera, onorevoli colleghi, la giustizia dello spirito della legge e non della lettera soltanto. Questo magistrato è una donna, Porzia, la quale salva, insieme con la maestà della legge, la vita di un innocente e domina alla fine, con la sua sottile ed umana misericordia, il malvagio usuraio. Rileggano gli onorevoli colleghi le parole che Porzia pronuncia nell’aula del tribunale di Venezia allorché Bassanio le chiede di violare, per una volta, la legge, perché non sia permesso commettere in suo nome un delitto «Nessuna autorità in Venezia – risponde Porzia – potrebbe modificare una legge in vigore. Ciò sarebbe invocato come un precedente e, per quell’esempio, molti abusi s’infiltrerebbero nello Stato. Non è possibile».

Ricordate la sua saggia sentenza e le parole che essa rivolge a chi, dopo il giudizio, vorrebbe compensarla col denaro.

«È ben ricompensato chi è ben sodisfatto; ed io sono soddisfatta di avervi liberato…», cioè di aver fatto trionfare la giustizia, «quindi, ritengo di essere ben ricompensata. Il mio animo non è mai stato finora più mercenario di così».

E infine la carità, la clemenza: «La clemenza – dice Porzia – è più del potere scettrato. Essa ha il suo trono nel cuore dei re ed è un attributo di Dio stesso…». Così che il malvagio alla fine appare non domato soltanto, ma, forse, pentito, forse umanamente redento.

Trecentocinquant’anni fa Shakespeare affermava nella sua opera immortale che una donna può possedere le qualità del giudice. Trecentocinquant’anni dopo, nell’Assemblea Costituente italiana si contesta alle donne il diritto di partecipare all’amministrazione della giustizia, negando loro le qualità per farlo.

Ed ora, onorevoli colleghi, ancora un’ultima osservazione. Si è affermato qui che la giustizia è amministrata in nome del popolo. Due giorni or sono il Ministro Guardasigilli disse in quest’Aula che «il popolo partecipa sempre all’amministrazione della giustizia». Non è vero, onorevole Grassi, non è esatto: soltanto la metà del popolo italiano ha finora partecipato all’amministrazione della giustizia! Ma forse la sua affermazione significa che, condividendo la nostra tesi, anch’ella ritiene che, d’ora innanzi, la giustizia sarà veramente amministrata in nome di tutto il popolo italiano. Onorevoli colleghi, se negassimo alle donne l’accesso alla Magistratura, noi tradiremmo la fiducia della grandissima maggioranza di coloro, uomini e donne, che ci affidarono la tutela dei loro diritti. Ho fiducia che ciò non accadrà. Ma, se le parole di Domenico Giuriati dovessero ancora una volta rispondere alla decisione sfavorevole di quest’Assemblea, se un voto negativo fosse pronunciato oggi, ebbene, noi non desteremo certo dalla nostra battaglia. Resterebbe a voi il rammarico di non aver compreso in tempo.

Noi ci auguriamo però che il nostro emendamento sia approvato: vorremmo anzi che questa pietra miliare sulla via della libertà, del progresso, della giustizia sociale fosse posta oggi dalle mani concordi dei colleghi di tutti i settori dell’Assemblea Costituente. (Vivi applausi – Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Canepa e Pera hanno presentato il seguente emendamento:

«Dopo il primo comma aggiungere:

«I giudici conciliatori, competenti per le cause di lieve valore da determinarsi dalla legge, sono nominati, per ogni comune, dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione il comune è sito».

L’onorevole Canepa ha facoltà di svolgerlo.

CANEPA. Io credo che la Commissione non possa non tener conto del concetto espresso nel mio emendamento, e credo che nessuno possa essere contrario alla vita dell’istituto del giudice conciliatore perché sarebbe un atto contro la giustizia popolare. Un operaio, un artigiano, un esercente di un piccolo villaggio, che abbia un credito modesto, ed il cui debitore sia moroso, come fa ad ottenere il pagamento del suo avere se deve ricorrere alla sede della Pretura, pagare avvocati, uscieri, carte bollate ecc.? Sarebbe costretto evidentemente a rinunciare al suo credito, per lui non vi sarebbe giustizia. Io credo che la nomina del giudice conciliatore per ogni comune dovrebbe essere fatta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; mi pare la cosa migliore, perché esclude la possibilità di intervento dei partiti, ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale è sempre in grado di avere quelle informazioni che sono necessarie per fare una scelta che dia le maggiori garanzie.

PRESIDENTE. L’onorevole Sapienza ha presentato i seguenti emendamenti:

«Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

«Il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione sono eletti dai magistrati della Repubblica per il tempo e con le modalità che saranno determinati dall’ordinamento giudiziario.

«Con le stesse modalità sono eletti il primo presidente ed il procuratore generale delle Corti di appello, da parte dei magistrati del distretto; il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, limitatamente alle sedi dei capoluoghi di distretto, da parte dei magistrati del circondario».

Sapienza.

«Sostituire il secondo comma con i seguenti:

«La giustizia civile e penale non può essere amministrata che da magistrati nominati a norma del primo comma del presente articolo; le funzioni di conciliatore sono esercitate dai notai secondo la circoscrizione territoriale assegnata all’ufficio notarile, onorificamente e con procedura speciale sommaria, nella quale sia consacrato il sistema del contradittorio.

«Nelle sedi giudiziarie dove esista una Università degli studi con Facoltà di giurisprudenza possono essere istituiti seminari giudiziari per la formazione spirituale e culturale dei giovani alle funzioni giudiziarie».

Sapienza.

Non essendo presente, s’intende che abbia rinunziato a svolgerli.

I seguenti emendamenti sono stati già svolti.

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura può designare all’ufficio di consigliere di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati di chiara fama dopo 25 anni di esercizio».

Abozzi.

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«I giudici civili di pace e i pretori civili e penali saranno di nomina elettiva, secondo le modalità che verranno stabilite per legge. Il Consiglio Superiore della Magistratura può designare all’ufficio di consigliere di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati dopo quindici anni di esercizio».

Persico.

L’onorevole Cairo ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura può designare all’ufficio di consiglieri di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati aventi 25 anni di effettivo esercizio professionale, inscritti nell’albo speciale delle Magistrature superiori e previo parere dei competenti Consigli dell’Ordine».

Non essendo presente, s’intende che vi abbia rinunziato.

I seguenti emendamenti sono stati già svolti:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura può designare per la nomina magistrati onorari limitatamente alle funzioni di vicepretore. Può designare all’ufficio di consigliere di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Università italiane ed avvocati iscritti nell’albo degli esercenti in Cassazione da almeno dieci anni».

Castiglia.

«Sostituire la prima parte del secondo comma con la seguente:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura designa per la nomina i vicepretori e conciliatori onorari».

Rossi Paolo.

«Al secondo comma, alle parole: in tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli, sostituire le parole: nella funzione di giudice conciliatore».

Carboni Angelo, Lussu, Fietta.

«Sostituire la seconda parte del secondo comma col testo seguente: e può designare all’ufficio di consigliere di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati dopo 25 anni di esercizio professionale ed inscritti da almeno 10 anni nell’Albo speciale delle Magistrature superiori».

Sardiello.

«Al secondo comma, dopo le parole: può designare all’ufficio il consigliere di Cassazione; aggiungere: per meriti insigni».

Caccuri.

«Al secondo comma, sopprimere le parole: dopo 15 anni di esercizio».

Romano.

Gli onorevoli Ghidini, Filippini e Rossi Paolo hanno presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, sopprimere le ultime parole: dopo 15 anni di esercizio».

Non essendo presente l’onorevole Ghidini, ha facoltà di svolgerlo l’onorevole Rossi Paolo.

ROSSI PAOLO. Lo mantengo e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L’onorevole Perrone Capano ha presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, sostituire le parole: dopo quindici anni di esercizio, con le parole: dopo venti anni di esercizio».

Ha facoltà di svolgerlo.

PERRONE CAPANO. Questo emendamento chiarisce, evidentemente, e precisa da sé il proprio testo; esso tende ad acquisire il contributo di una maggiore esperienza da parte dei componenti la Corte di Cassazione, che siano tratti dalle professioni forensi. Si è giustamente ricordato anche da altri oratori che il diritto è un campo così vasto che non pochi anni occorrono perché se ne acquisti una compiuta cognizione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Targetti, Amadei e Bordon avevano presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, sostituire le parole: ed avvocati dopo quindici anni d’esercizio, con le seguenti: ed avvocati dopo almeno venti anni d’esercizio, nel numero massimo stabilito dalla legge».

Di questo emendamento l’onorevole Targetti ha presentato la seguente ultima formulazione:

«Sostituire la seconda parte del secondo comma col seguente:

«e può designare all’ufficio di consigliere di Cassazione, nei limiti e con le modalità di legge, professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati dopo cinque anni di iscrizione all’Albo speciale della Cassazione».

L’onorevole Targetti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

TARGETTI. Pochissime parole ad illustrazione di questo emendamento, tanto più che si riferisce ad un argomento che in pratica ha un’importanza relativa; il principio ne ha molta, ma la sua applicazione, almeno per il passato, è stata così eccezionale, da diminuire l’importanza dell’argomento stesso. Come l’Assemblea ricorda furono proprio eccezionalissimi i casi in cui un professore universitario o un avvocato furono chiamati a far parte della Cassazione.

Comunque, la norma figura ed io ritengo che sia necessario che essa venga accompagnata da alcune indicazioni, che devono rappresentare altrettante cautele.

Questo mio concetto viene espresso dalle parole: «nei limiti e con le modalità di legge».

Ritengo che la legge debba determinare i limiti e il modo dell’esercizio di questa facoltà che si attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura di inserire nella Cassazione elementi estranei alla Magistratura stessa.

Ma una limitazione ritengo opportuno venga stabilita fin da ora e fissata nella norma che si sta esaminando. Quando si ammette che avvocati possano essere chiamati a far parte della Cassazione ritengo che sia bene indicare un periodo di tempo minimo di iscrizione nell’albo speciale della Cassazione per la loro eleggibilità.

Potrebbe darsi il caso – ripeto, l’argomento ha più un’importanza dottrinale che pratica – potrebbe darsi il caso, che il Consiglio Superiore della Magistratura scegliesse un avvocato che avesse venti anni di professione, pur non essendo mai stato iscritto nell’albo speciale della Cassazione; donde la conseguenza strana che andasse a far parte della Cassazione un avvocato il quale non avrebbe mai avuto la possibilità neppure di comparire come patrono in un’aula della Cassazione.

Per questo propongo che sia messa la condizione dell’iscrizione almeno per cinque anni nell’albo dei patrocinanti in Cassazione.

Queste limitazioni le ritengo necessarie, come anche la fissazione di un limite massimo di tali nomine, nell’interesse specifico della Magistratura, perché i magistrati hanno ben diritto di vedersi cautelati e difesi da un pericolo lontano, sia pure, ma possibile, dal pericolo della immissione nella Cassazione di un tale numero di elementi estranei, da danneggiare le loro legittime aspettative.

PERSICO. Sono pochi cinque anni, occorrono dieci anni.

TARGETTI. Il collega Persico sa che, per essere iscritti nell’albo della Cassazione, occorrono almeno dieci anni di esercizio professionale.

PERSICO. Con la guerra il periodo di tempo fisso è diminuito.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi hanno presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«Le nomine hanno luogo in base a concorso. Possono essere nominati magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli. Possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di Cassazione docenti ordinari di diritto nelle Università ed avvocati dopo 20 anni di esercizio».

In assenza dell’onorevole Conti, ha facoltà di svolgerlo l’onorevole Leone.

LEONE GIOVANNI. Lo mantengo rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Gullo Fausto e Musolino hanno presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, dopo la parola: tirocinio, aggiungere le seguenti: o in base al risultato delle elezioni nei casi e secondo i modi stabiliti dalla legge».

«Al secondo comma, sopprimere le parole:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura può designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli».

L’onorevole Musolino ha facoltà di svolgerlo.

MUSOLINO. Lo mantengo, non solo per i motivi addotti dal compagno onorevole Gullo nel suo intervento in sede di discussione generale, ma anche per non precludere al futuro legislatore la possibilità di accettare il principio e introdurlo nella legge.

PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole Leone Giovanni ha presentato il seguente emendamento:

«Aggiungere il seguente comma:

«Per garantirne l’indipendenza lo Stato assicura al magistrato un particolare trattamento economico».

Ha facoltà di svolgerlo.

LEONE GIOVANNI. Onorevole Presidente, mi riservo di svolgerlo quando parlerò a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole Calosso ha presentato un emendamento del seguente tenore:

«Aggiungere il seguente comma:

«Sono istituiti i giudici di pace elettivi. La legge determinerà il modo della loro elezione e i limiti della loro competenza».

Ha facoltà di svolgerlo.

CALOSSO. Prendo la parola su questo argomento unicamente perché alla radio, ne «La voce della Costituente», insistetti a lungo su tale questione, in seguito a consigli di uomini di diritto.

Avevo soprattutto presente una pubblicazione del collega onorevole Persico, con prefazione di Vittorio Emanuele Orlando, che mi sembrò molto probante sotto questo riguardo.

Io mi domando perché il popolo lo si consideri naturaliter reationarius, cioè gli si neghi quasi per istinto quella fiducia che sovente poi conferiamo con tanta facilità ai duci, alla classe dirigente, la quale ci ha diretto in modo… così commendevole.

A me sembra naturale, onorevoli colleghi, che un atto di sovranità così importante venga esplicato da giudici di pace di nomina elettiva. Sarebbe infatti, in tal modo affermato il principio che il nostro popolo è un popolo civile, europeo, da non trattarsi con il disprezzo con cui alle volte la nostra classe diligente lo tratta, come fosse un popolo negro.

Sarebbe una cosa, a mio parere, importante, anche perché i giudici di pace ci sono in tanti paesi ordinati. Ma c’è poi un altro punto di vista, quello dell’indipendenza della Magistratura, di cui tanto si è discusso da noi in questi ultimi giorni. Non essendo io un uomo di legge, non mi periterò di confessarvi che non ho ben inteso che cosa si sia veramente fatto al riguardo. Si è detto, sì, che la Magistratura è indipendente, ma è evidente che certe cose non basta soltanto affermarle: che la Magistratura dovesse essere indipendente non poté negarlo neppure Mussolini. Noi sappiamo invece che l’indipendenza è una conquista interna, una conquista quindi la quale implica una capacità: è come salire una montagna, è una cosa difficile. Cosa abbiamo fatto dunque noi per questa indipendenza? Io non l’ho inteso.

Ora, perché la Magistratura sia veramente indipendente, un vero metodo sarebbe quello, mi pare, di dare una radice elettiva a questo organo, in modo da far sì che esso riceva direttamente dal popolo la sua sovranità, derivi dal popolo quella forza stessa che hanno gli altri due poteri, il legislativo e l’esecutivo.

Io non vedo altro sistema. Naturalmente il fare elettivi i giudici di pace, questo rendere elettiva almeno la base della Magistratura, qualche inconveniente è innegabile che possa presentarlo. Io capisco che quelli che sostenevano il sistema inquisitorio o segreto di giudizio prima del Risorgimento, prima del partito liberale, di tipo Cavour, dirò così per intenderci – non quello che è in quest’Aula (devo pur dirlo) – non mancavano di una certa logica, perché c’è una maggiore esattezza tecnica se il popolo non sa quello che avviene; non c’è nemmeno l’influenza della opinione pubblica, e nemmeno dei rischi, fuorché il grande rischio di depotenziare un popolo e condurlo alla decadenza; non si corrono rischi tecnici. Ma è chiaro che noi non dobbiamo fare una legge che piaccia ai tecnici, in particolare agli avvocati. Bisogna anzi che abbiamo un po’ di sospetto verso gli avvocati, perché essi sono dei tecnici; i loro pareri hanno grandissima importanza, ma non possono essere decisivi.

So ci fossero alla base della Magistratura i giudici di pace elettivi, la Magistratura automaticamente prenderebbe dal popolo quella data forza per cui potrebbe guardare al potere esecutivo con un senso di indipendenza, di autonomia. Perciò, se noi vogliamo veramente questa autonomia, dobbiamo dare, direi così, alla Magistratura una base elettiva.

Il mio emendamento, molto moderato, non è altro che una copia di quello del mio amico Persico, da cui ho preso queste idee. Ma è semplicemente più moderato, per indurre più facilmente la Camera ad approvarlo. Se non adotterà l’emendamento Persico, che vuole giustamente anche i pretori elettivi, potrà forse accettare il mio per i giudici di pace elettivi.

PRESIDENTE. L’onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, sopprimere le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, e le altre: seguito da tirocinio».

COLITTO. L’articolo 98 del progetto di Costituzione dispone che i magistrati sono nominati «con decreto del Presidente della Repubblica». Io propongo che queste ultime parole siano soppresse.

La difesa di questo mio emendamento soppressivo è affidata a due ragioni. La prima è che già nell’articolo 83 si è stabilito che il Presidente della Repubblica nomina i funzionari dello Stato, per cui le parole, di cui propongo la soppressione, costituirebbero una inutile ripetizione.

La seconda è che non la sola nomina dei magistrati ha luogo mediante decreto del Capo dello Stato, ma anche, ad esempio, la dispensa ed il trasferimento. Potrebbe ora sorgere il dubbio, dicendosi che i magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, che la dispensa o il trasferimento debbano, poi, aver luogo non con decreto del Presidente della Repubblica, ma in altro modo.

Ho anche proposto che siano soppresse le parole «seguito da tirocinio», in quanto mi sembra che le stesse accennino ad un dettaglio di non grande importanza, di cui non è opportuno che si parli in una norma costituzionale.

Ma, questo detto, io devo subito aggiungere che non ho ragione di insistere sulle mie proposte di emendamento, perché ho letto poco fa l’emendamento sostitutivo, che porta le firme degli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi. E, poiché in questo emendamento le parole di cui ho proposto la soppressione, sono state effettivamente soppresse, non ho nessuna difficoltà ad aderire al loro emendamento, rinunciando al mio.

PRESIDENTE. Sono stati così svolti tutti gli emendamenti all’articolo 98.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L’onorevole Ministro di grazia e giustizia ha chiesto di parlare per la presentazione di disegni di legge. Ne ha facoltà.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. A nome del Ministro dell’interno, mi onoro di presentare il decreto del Capo provvisorio dello Stato che autorizza il ritiro del disegno di legge riguardante l’elezione dei membri della Camera dei deputati.

Presento, inoltre, il disegno di legge:

«Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, per l’elezione dei membri della Camera dei deputati».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione del decreto di ritiro e della presentazione del disegno di legge, il quale ultimo sarà inviato alla Commissione competente.

Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole Leone Giovanni per esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti all’articolo 98.

LEONE GIOVANNI. Il primo problema che si presenta all’attenzione della Commissione in sede di esame di emendamenti è quello che concerne l’assunzione delle donne nella Magistratura. Ci occupiamo quindi in concreto degli emendamenti delle onorevoli colleghe Federici Maria e Rossi Maria Maddalena.

Il testo proposto dalla Commissione non vuole costituire, così come è presentato ai voti, un limite alla introduzione delle donne nella Magistratura. Vuol soltanto contribuire a dare possibilità alla legge sull’ordinamento giudiziario – quando verrà affrontato questo nuovo problema – di organizzare la partecipazione delle donne in modo che sia più idonea ad un contributo degno della loro personalità.

L’articolo 48, in precedenza votato, ne parla. Stabilisce infatti la perfetta parità dei due sessi nei confronti dell’assunzione agli uffici pubblici e alle cariche elettive, e aggiunge: «secondo i requisiti richiesti dalla legge». Il che importa che, per ciascun settore dell’amministrazione, la legge che ne disciplinerà la vita e lo sviluppo dovrà tener conto della particolare adattabilità della donna ai singoli settori dell’amministrazione. Noi abbiamo voluto, con la formula proposta dal progetto, ripetere in questa sede quella stessa possibilità di adattamento della partecipazione della donna all’amministrazione della giustizia.

Ciò premesso, mi pare che la Camera non debba drammatizzare questo problema, e che possiamo tutti convenire su questo punto di vista: libera introduzione della donna nella Magistratura; mentre si lascia all’ordinamento giudiziario la facoltà di adeguare le funzioni della donna ai gradi della Magistratura più conformi al suo proficuo rendimento.

ROSSI MARIA MADDALENA. La donna deve partecipare a tutti gli ordini e gradi della Magistratura.

LEONE GIOVANNI. Questo è un problema sul quale la Commissione non deve dire altro, rimettendo all’Assemblea ogni decisioni.

Dobbiamo rimandare poi – come ieri già decidemmo – all’esame dell’articolo 99 quella parte dell’emendamento presentato dall’onorevole Grassi che riguarda il trasferimento su domanda del magistrato, perché, come si ricorderà, l’onorevole Grassi propose ieri che, se i trasferimenti devono essere assegnati come competenza al Consiglio Superiore, quelli su domanda dei magistrati devono essere affidati al Ministro di giustizia. Poiché questo problema verrà più idoneamente in discussione a proposito della inamovibilità dei magistrati, la Commissione è d’accordo nel ritenere che in quella sede si debba riproporre il problema.

Il terzo problema veramente interessante e suggestivo, che purtroppo è venuto in discussione ed ha assunto maggiore ampiezza di discussane solo in questa sede, è quello che attiene all’elettività dei giudici.

Qui ci troviamo di fronte a tre gradi di proposte. C’è una proposta massima, che è contenuta nell’emendamento dell’onorevole Gullo. Detto emendamento rimanda in genere alla legge sull’ordinamento giudiziario la disciplina della elettività dei giudici, poiché quell’emendamento è così formulato: «o in base al risultato delle elezioni nei casi e secondo i modi stabiliti dalla legge». Con questo emendamento, in altri termini, si riconoscerebbe in misura ampia, senza alcun limite, la possibilità alla legge sull’ordinamento giudiziario di stabilire l’assunzione elettiva dei giudici.

Vi sono poi due diversi gradi di emendamenti di minore ampiezza; l’emendamento dell’onorevole Persico, nel quale si richiede che l’elettività sia limitata soltanto ai giudici conciliatori e ai pretori; e, in un ulteriore grado minore, l’emendamento dell’onorevole Calosso, col quale si chiede che l’elettività sia limitata soltanto ai giudici di pace, cioè ai giudici conciliatori attuali.

PERSICO. Un po’ più vasta.

LEONE GIOVANNI. Salvo il dettaglio: è un termine più storico che tecnico; ma siamo d’accordo nel volerci riferire alla giurisdizione più bassa.

Ora, la Commissione su questo punto non può dare alcun parere, perché la Commissione è stata soltanto oggi investita di questi emendamenti e non ha potuto quindi, in forma legale, poter predisporre un orientamento che possa esprimere all’Assemblea quello che è il suo pensiero. Ritiene, però, la Commissione, che la formulazione dell’emendamento degli onorevoli Conti e Perassi, al quale ho dato la mia modesta firma, corretto nei modi che dirò da qui ad un istante (la correzione è stata determinata dal desiderio di noi, presentatori dell’emendamento, di convogliare nel nostro la parte accettabile degli altri emendamenti), sia accoglibile; e che in essa, a nostro avviso, sia posta la valvola, il congegno perché la legge possa rendere elettive alcune Magistrature minori. In altri termini, poiché la legge sull’ordinamento giudiziario è quella che dovrà dare il complesso della risoluzione del problema giudiziario in Italia; poiché questa legge sarà di prossima emanazione – e penso che uno dei primi compiti del prossimo Parlamento sia quello di attendere alla legge che riguarda l’ordinamento giudiziario, perché senza l’approvazione di quella legge non potranno vivere ed essere messe in attuazione le norme, altamente innovativi, che abbiamo posto nella Costituzione; poiché è da augurarsi – anzi, a mio avviso, è certezza – che il prossimo Parlamento sarà sensibile a queste aspirazioni ad organizzare certe minori magistrature secondo talune esigenze; noi pensiamo che basti demandare alla legge sull’ordinamento giudiziario la disciplina di alcune magistrature minori.

Ora, il nuovo emendamento degli onorevoli Conti e Perassi, al quale ho dato anche la mia firma, stabilisce che la nomina dei magistrati avrà luogo in base a concorso. Nello stesso emendamento è ammessa, in conformità alla legge sull’ordinamento giudiziario, la nomina anche elettiva, di «magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli».

Con questo non diciamo: nomina dei magistrati onorari.

Possiamo anche sostituire altra espressione a quella di «magistrati onorari».

In altri termini, accanto al magistrato di carriera, dove esiste – come il pretore –, in sostituzione, dove non esiste – come il conciliatore – la legge sull’ordinamento giudiziario potrà o ricorrere ad altri criteri o mantenere il criterio attuale, per cui la nomina dei giudici onorari viene fatta da alcuni organi (dal presidente di Corte d’appello per il conciliatore; dal Ministro per il vicepretore); ma sappiamo che queste nomine in gran parte sono sensibili al dato politico, perché il presidente di Corte d’appello come il Ministro provvedono a queste nomine dopo larghe informazioni circa la capacità, l’idoneità, la probità, il disinteresse di certe persone.

Ora, la nuova legge sull’ordinamento giudiziario, in base a questa formula, potrà, con maggiore meditazione e con maggiore libertà di discussione, stabilire se sia il conciliatore, o il giudice di pace, e dirla con l’espressione dell’onorevole Calosso. Anzi con la nostra formula perfino il vicepretore ordinario può essere elettivo. Per quanto attiene a questi giudici da assumere fuori carriera, cioè senza il concorso, io anzi preferisco l’elettività alla nomina dall’alto. Preferirei, invece, se si dovesse mantenere la magistratura onoraria (contro la cui ammissione ho presentato un emendamento che ritiro), se questa magistratura deve sopravvivere, preferirei che sopravviva con la garanzia dell’elettività. Proveniente da questa fonte, mi pare che questa affermazione debba avere per la Camera un certo valore, essendo noto il mio orientamento contrario al principio generale dell’elettività dei giudici.

Il terzo comma dell’emendamento Conti-Perassi-Leone si occupa del problema dell’inserzione nella Magistratura dei professori ordinari di diritto e degli avvocati di chiara fama; in quanto è opportuno che la magistratura possa, in certi momenti, richiamare nel suo seno queste alte personalità del mondo forense e scientifico idonee a portare il loro contributo tecnico e scientifico.

Ed allora abbiamo formulato l’ultimo di questi tre commi nella seguente maniera: «Su designazione del Consiglio Superiore possono essere chiamati all’ufficio di consigliere di Cassazione, ecc. ecc.» e qui, facendo nostro l’emendamento Targetti, aggiungiamo: Riscritti all’albo speciale, ecc., ecc.».

VERONI. Si potrebbe dire esercenti.

LEONE GIOVANNI. No, esercenti non si può dire. Per lo meno si deve chiedere da parte di questi avvocati l’iscrizione in questi albi particolari, la quale dovrebbe importare per lo meno la presunzione di un attivo servizio professionale dinanzi alla Corte di cassazione.

Riteniamo che così, senza occuparci dettagliatamente di tutti gli emendamenti, la Commissione abbia espresso da una parte il suo parere per quanto attiene agli emendamenti più drastici; mentre, alcuni modesti membri della Commissione, in un loro emendamento – che vuole essere, più che altro, un emendamento di coordinamento di tutti gli orientamenti della Camera – hanno tenuto conto delle aspirazioni di più larga portata di parte di questa Assemblea. Riteniamo che possa quindi la votazione concentrarsi su questo emendamento, salvo a portare quelle rettifiche che voi riterrete opportune e che speriamo di accettare.

Esiste poi un emendamento mio personale (ma su questo punto la Commissione ha espresso il suo giudizio e cioè che non sia materia di Costituzione) che riguarda il trattamento economico particolare del magistrato. Questo problema può essere rimandato, a giudizio della Commissione, ad un ordine del giorno da formulare in questa sede.

Soltanto a titolo personale mi permetto insistere sul mio emendamento, perché ritengo che quando noi organizziamo la Magistratura come un ordine autonomo ed indipendente, così come abbiamo votato ieri, con una organizzazione al vertice della quale partecipa, sia pure in misura minima, il potere politico, quest’organo debba sentire in questa sede l’affermazione che merita un particolare trattamento economico il quale, non disconoscendo le necessità ed i bisogni di tutta la classe impiegatizia, riconosca questo dovere dello Stato di destinare al magistrato un trattamento economico che gli renda possibile l’indipendenza indispensabile nell’esercizio delle sue funzioni.

Pertanto, sotto questo aspetto, in questo punto, staccando la mia opinione personale da quella che è la responsabilità della Commissione, la quale già segnalava l’opportunità di trasferire questa preoccupazione in sede di ordine del giorno, io insisto su questo emendamento mio personale e ritengo che la Camera, nella sua altissima sensibilità, non vorrà negare alla Magistratura – quale che sarà, elettiva o di carriera – al corpo giudiziario, cioè a questo corpo a cui spetta la divina funzione dello Stato, una particolare segnalazione, che non è una provvidenza per i magistrati, ma è una garanzia per i cittadini, i quali, attraverso l’indipendenza economica del magistrato, possono vedere assicurata l’indipendenza della funzione.

MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO PIETRO. Ho presentato e svolto il seguente emendamento come articolo 102-bis:

«Lo Stato garantisce l’indipendenza economica del magistrato e dei funzionari dell’ordine giudiziario». Lo sottolineo perché non vorrei che con la dichiarazione fatta dall’onorevole Leone, secondo la quale egli riduce la propria proposta concreta a un ordine del giorno, si intendesse esaurito l’argomento. Non intendo rinunziare a che sia messo in votazione il mio emendamento.

LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE GIOVANNI. Ho distinto il giudizio della Commissione da quello mio personale. La Commissione è per il trasferimento nell’ordine del giorno. Io mantengo l’emendamento, anzi vorrei associarmi all’emendamento Mastino, perché sia fatta una sola votazione su questo problema.

PRESIDENTE. Onorevole Mastino Pietro, lei mantiene il suo emendamento?

MASTINO PIETRO. Lo mantengo, in quanto la sostanza risponde all’altro emendamento.

PRESIDENTE. Chiederò ai presentatori di emendamenti se li mantengono. Non essendo presente l’onorevole Castiglia, i suoi emendamenti si intendono decaduti.

Onorevole Adonnino, lei mantiene il suo emendamento?

ADONNINO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Dopo la presentazione del nuovo testo della Commissione, sono da considerarsi assorbiti gli emendamenti degli onorevoli Federici Maria, Villabruna, Ruggiero Carlo, Geuna. Gli emendamenti delle onorevoli Bianchi Bianca e Merlin Angelina erano soppressivi soltanto in parte: quindi penso si possano ripresentare i loro emendamenti con una formulazione positiva, considerato il nuovo testo che terremo a base delle nostre votazioni.

L’onorevole Rossi Maria Maddalena mi ha comunicato di mantenere il suo emendamento, trasformandolo in formulazione aggiuntiva.

Onorevole Canepa, mantiene il suo emendamento?

CANEPA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Sapienza, mantiene i suoi emendamenti?

PERSICO. Faccio miei i due emendamenti, non essendo l’onorevole Sapienza presente.

PRESIDENTE. Onorevole Abozzi, mantiene il suo emendamento?

ABOZZI. Accetto il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Persico?

PERSICO. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendo l’onorevole Cairo presente, il suo emendamento si intende decaduto.

Onorevole Rossi Paolo?

ROSSI PAOLO. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Carboni Angelo?

CARBONI ANGELO. Mantengo l’emendamento.

PRESIDENTE. Non essendo l’onorevole Sardiello presente, si intende decaduto il suo emendamento.

Onorevole Caccuri?

CACCURI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Romano?

ROMANO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevoli Ghidini e Rossi Paolo?

ROSSI PAOLO. Manteniamo l’emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Perrone Capano?

PERRONE CAPANO. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, mantiene il suo ultimo emendamento?

TARGETTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L’onorevole Gullo Fausto non è presente.

MUSOLINO. Quale firmatario dell’emendamento, lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Calosso, mantiene l’emendamento?

CALOSSO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Colitto?

COL1TTO. Lo mantengo.

MURGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURGIA. Avevo presentato un emendamento come articolo 94-bis, così formulato: «Norme speciali regolano il trattamento economico dei magistrati».

Io ero assente e chiedo ora che sia ripreso con la seguente aggiunta: «atte a garantirne l’indipendenza economica».

PRESIDENTE. Onorevole Murgia, se avesse assistito all’inizio della seduta di stamani, avrebbe sentito l’onorevole Leone, il quale si è molto diffuso su un emendamento analogo. L’onorevole Mastino Pietro ha richiamato ora altro emendamento analogo, presentato in precedenza. Pertanto, onorevole Murgia, il suo emendamento si allinea a quelli degli onorevoli Leone Giovanni e Mastino Pietro e ne seguirà la sorte.

RUINI. Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Confermo che l’onorevole Leone, come egli stesso ha detto, ha parlato non come relatore, ma a titolo personale, per l’inserimento nella Costituzione della proposizione sul trattamento economico dei magistrati. Il Comitato ritiene che ciò non sia opportuno. Per due ragioni. La prima è che non ha nessun carattere costituzionale. La seconda è che, per quanto i magistrati siano una categoria che merita particolare riguardo, non si può parlare soltanto di loro per i miglioramenti economici necessari per tutti gli impiegati; e non si può affermare, solo per essi, che deve assicurarsi l’indipendenza economica.

Il Comitato propone che si voti un ordine del giorno, per segnalare questa particolare posizione dei magistrati, ma di non dedicarvi un articolo della Costituzione.

MURGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURGIA. Il mio emendamento si distacca dagli altri, in quanto tende a svincolare i magistrati, attraverso la riforma amministrativa della categoria, dagli altri impiegati statali, limitatamente, si intende, al trattamento economico. Non so concepire una indipendenza economica elettiva dei magistrati, senza sganciarne precedentemente la categoria da quelle di tutti gli altri impiegati statali, perché è ovvio – diversamente – che un miglioramento ai magistrati di una determinata categoria comporterebbe automaticamente un identico miglioramento a tutti gli altri impiegati non magistrati della stessa categoria.

In questo senso io ho formulato il mio emendamento sul quale insisto.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Prego gli onorevoli colleghi di non proseguire su questa via, di mettere nella Costituzione norme minute che non hanno nulla di costituzionale.

Siamo d’accordo che si debba sganciare le categorie dei magistrati dal parallelismo con quelle degli altri impiegati e funzionari dello Stato; ma non credo che se ne possa fare una norma costituzionale.

Questa nostra Costituzione ha già il difetto di essere troppo particolareggiata e minuta.

CACCURI. La proposta si riallaccia alla disciplina della indipendenza della Magistratura.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Altro è affermare il principio della indipendenza, altro è dire che le categorie degli impiegati statali e dei magistrati non devono essere parallele.

CACCURI. L’indipendenza economica è una forma di indipendenza.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Neppure quello dell’indipendenza economica è tema da inserire nella Costituzione. E tanto meno inserirlo pei soli magistrati. Se facessimo tale affermazione per essi solo, ne risulterebbe che per gli altri impiegati lo Stato non è obbligato ad assicurare la loro indipendenza economica! È un’esigenza elementare nei riguardi di tutti. Si pensi ai funzionari del genio civile, che devono avere i mezzi necessari per vivere e per non subire tentazioni pericolose. Io sono dispostissimo ad accettare un ordine del giorno il quale affermi due punti: la necessità di provvedere all’indipendenza economica dei magistrati, e di dare ad essi nel loro ordinamento giuridico, collocazioni e categoria distinte dagli altri impiegati. Mi oppongo nettamente, a nome del Comitato, che queste cose diventino un articolo della Costituzione.

PRESIDENTE. La formulazione definitiva dell’emendamento presentato dagli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi, accettato come testo base dalla Commissione, è la seguente:

«Le nomine dei magistrati hanno luogo in base a concorso.

«È ammessa, in confronto alla legge sull’ordinamento giudiziario, la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli.

«Su designazione del Consiglio Superiore possono essere chiamati all’ufficio di consigliere di cassazione: docenti ordinari di diritto nelle Università e avvocati dopo venti anni d’esercizio, iscritti nell’albo speciale dei patrocinatori dinanzi alle giurisdizioni superiori».

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Vorrei pregare i colleghi Leone e Conti di accettare questa formula: «la nomina, anche elettiva, di magistrato onorario, ecc.», lasciando immutato il resto. Ove questa nostra formula venisse accolta, io ed il collega Calosso ritireremmo i nostri emendamenti. Si tratta, in fondo, di una semplice possibilità.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Accettiamo la formula proposta dall’onorevole Persico, nel senso (l’espressione potrà poi essere formalmente riveduta) che «la legge può ammettere la nomina anche elettiva» di magistrati onorari nei casi già indicati dal nostro testo.

PRESIDENTE. Cosicché la formula del testo verrebbe ad essere del seguente tenore: «La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite dalla legge a giudici singoli».

PERSICO. Naturalmente rinuncio al mio emendamento.

CALOSSO. Ritiro anche il mio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passino alla votazione del primo comma del testo proposto dagli onorevoli Conti, Leone Giovanni e Perassi.

«Le nomine dei magistrati hanno luogo in base a concorso».

(È approvato).

Vi è ora l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Canepa così formulato:

«Dopo il primo comma aggiungere:

«I giudici conciliatori, competenti per le cause di lieve valore da determinarsi dalla legge, sono nominati, per ogni comune, dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione il comune è sito».

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Osservo all’onorevole Canepa, che secondo l’emendamento concordato con i colleghi Persico e Calosso, abbiamo stabilito una norma più vasta, perché abbiano ammesso anche l’elettività. Se mettessimo ora soltanto la formula suggerita dall’onorevole Canepa, verrebbe a cadere l’elettività. Quanto ha detto l’onorevole Canepa sull’esigenza che non si ricorra sempre al centro per le designazioni dei magistrati onorari nei gradi inferiori, può benissimo essere accolto in sede di legge sull’ordinamento giudiziario, ma metterlo ora nella Costituzione sarebbe troppo minuto e sembrerebbe eliminare la via elettiva, che vogliamo rendere possibile.

Con l’esplicita assicurazione che la legge sull’ordinamento giudiziario potrà prevedere nel senso da lui desiderato, pregherei l’onorevole Canepa di non insistere nel suo emendamento.

CANEPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEPA. La ragione per la quale io propongo di affidare la nomina al procuratore della Repubblica presso il tribunale, è questa: la vicinanza del tribunale ad ogni piccolo paese, per cui le informazioni possono essere più dirette, mentre, se si demanda la cosa al presidente della Corte di appello, si stabilisce una distanza maggiore e quindi tale da rendere meno dirette, meno sicure le informazioni medesime.

PRESIDENTE. L’emendamento dell’onorevole Canepa, così come lo stesso proponente ha in questo momento spiegato, essenzialmente acquista il suo valore nell’affermazione che il giudice conciliatore debba ritrovarsi in ogni comune. Questa è la parte sostanziale.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Desideravo soltanto far notare che c’è anche l’emendamento degli onorevoli Gullo Fausto e Musolino:

«Al primo comma, dopo la parola: tirocinio, aggiungere le seguenti: o in base al risultato delle elezioni nei casi e secondo i modi stabiliti dalla legge».

PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole Leone Giovanni ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

LEONE GIOVANNI. La Commissione non accetta questo emendamento, perché la parte accettabile è stata già introdotta in quel secondo comma che, in coordinamento con altri emendamenti, abbiamo formulato.

CALOSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALOSSO. Domando se non si possa togliere dal testo accettato dalla Commissione la parola: «onorari».

PRESIDENTE. L’onorevole Leone ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

LEONE GIOVANNI. La parola «onorari» sta a indicare che la carica è elettiva e non di carriera. Se noi manteniamo il concetto del giudice onorario, allora avremo una distinzione anche agli effetti della carriera.

Sia sotto questo profilo, sia sotto un diverso profilo – perché è una funzione che si presta non come attività professionale, ma come una partecipazione spontanea che esce dalle normali occupazioni della propria vita – non si può accettare la soppressione della parola «onorario».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento degli onorevoli Gullo e Musolino:

«Al primo comma, dopo la parola: tirocinio, aggiungere le seguenti: «o in base al risultato delle elezioni nei casi e modi stabiliti dalla legge».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Canepa:

«Dopo il primo comma aggiungere:

«I giudici conciliatori, competenti per le cause di lieve valore da determinarsi dalla legge, sono nominati, per ogni comune, dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione il comune è sito».

(Non è approvato).

Vi è adesso l’emendamento dell’onorevole Sapienza, fatto proprio dall’onorevole Persico:

«Sostituire il secondo comma con i seguenti:

«La giustizia civile e penale non può essere amministrata che da magistrati nominati a norma del primo comma del presente articolo; le funzioni di conciliatore sono esercitate dai notai secondo la circoscrizione territoriale assegnata all’ufficio notarile, onorificamente e con procedura speciale sommaria, nella quale sia consacrato il sistema del contradittorio.

«Nelle sedi giudiziarie dove esista una Università degli studi con Facoltà di giurisprudenza possono essere istituiti seminari giudiziari per la formazione spirituale e culturale dei giovani alle funzioni giudiziarie».

Prego l’onorevole Leone Giovanni di esprimere il parere della Commissione.

LEONE GIOVANNI. La Commissione è dolente di non potere accettare questo emendamento, perché la parte sostanziale di esso è già tradotta nel secondo comma che ci accingiamo a votare.

La seconda parte dell’emendamento è degna, non dico del Codice di procedura, ma delle norme di attuazione di esso e quindi di norme regolamentari.

Io per primo sarò felice che a suo tempo nell’ordinamento giudiziario possano istituirsi seminari giudiziari per la formazione spirituale e culturale dei giovani alle funzioni giudiziarie, ma non mi pare che ciò possa esser materia da disciplinare nella Costituzione.

PERSICO. Ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento dell’onorevole Rossi Paolo:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura designa per la nomina i vicepretori e conciliatori onorari».

Onorevole Rossi Paolo, ella mantiene questo suo emendamento?

ROSSI PAOLO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo al comma secondo nel testo della Commissione:

«La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, dei magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli».

L’onorevole Carboni Angelo ha proposto che la nomina dei magistrati onorari sia possibile non a tutte le funzioni attribuite a giudici singoli, ma soltanto alle funzioni dei giudici conciliatori.

CONDORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Chiedo che la votazione sia fatta per divisione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione le parole:

«La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di magistrati onorari».

(È approvata).

Pongo in votazione l’inciso: «anche elettiva» accettato dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Ed ora abbiamo l’emendamento dell’onorevole Carboni Angelo. Ricordo che il testo della Commissione reca: «per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli». L’onorevole Carboni Angelo propone invece: «nella funzione di giudice conciliatore».

Pongo in votazione questo emendamento dell’onorevole Carboni.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione l’ultima parte del secondo comma nel testo della Commissione:

«per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli».

(È approvato).

Passiamo ora al terzo comma, per il quale la Commissione propone la seguente formulazione:

«Su designazione del Consiglio Superiore, possono essere chiamati all’ufficio di consigliere di cassazione:

docenti ordinari di diritto nelle Università;

avvocati dopo venti anni di esercizio, iscritti nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori».

A questo comma sono stati presentati vari emendamenti. L’onorevole Caccuri propone di aggiungere dopo le parole: «consigliere di Cassazione» le altre: «per meriti insigni». L’onorevole Ghidini propone invece di sopprimere ogni indicazione di termine, mentre l’onorevole Perrone Capano ha vista accolta la sua proposta, di venti anni di esercizio, nel nuovo testo della Commissione, e l’onorevole Romano propone la soppressione della categoria degli avvocati.

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Dichiaro che voterò contro, perché, nel momento, in cui ci preoccupiamo dell’indipendenza economica – che non so che cosa voglia dire – della Magistratura, introduciamo nella Costituzione una disposizione che è destinata a stroncare la carriera dei magistrati.

Ora, io dico che i professori di diritto delle Università debbono restare a fare i professori di diritto nelle Università. (Approvazioni). Gli avvocati, se sono dei buoni avvocati, continuino a fare gli avvocati. (Approvazioni). Temo che se alcuni non sono dei buoni avvocati, cercheranno di diventare consiglieri di cassazione (Applausi) al posto di magistrati che, quando sono entrati in carriera, avevano tutto il diritto di credere che sarebbero arrivati agli alti gradi, ove ne avessero avuto il merito.

Bisognerebbe smetterla, a mio giudizio, con questo voler introdurre negli alti gradi della Magistratura, della diplomazia, ed in altri rami, gente che proviene dal di fuori e che per lo più arriva a quei posti per motivi politici. (Approvazioni).

PERRONE CAPANO. In questo modo non sarebbe mai entrato nella Magistratura italiana Ludovico Mortara!

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Leone Giovanni di esprimere il parere della Commissione.

LEONE GIOVANNI. Vorrei ricordare a chi ha proposto degli emendamenti soppressivi e all’onorevole Corbino, che la norma esiste da vecchia data, e vorrei aggiungere che questa norma è stata applicata sempre con il massimo rigore. Vorrei aggiungere anche che uno dei casi più degni di ricordo per l’applicazione della norma è stato quello di Ludovico Mortara, che portò alla Magistratura italiana il contributo della sua altezza scientifica, talché la Cassazione italiana ancor oggi si onora di averlo avuto suo primo presidente.

Vorrei inoltre aggiungere che non sono esatte le osservazioni pratiche fatte testé, perché non bisogna impedire – a mio avviso – questa immissione, sia pure con quel rigore di applicazione che fu adottato perfino in tempi fascisti. Queste assunzioni saranno eccezionalissime, rarissime, ma tali da consentire l’immissione nel corpo della Magistratura di quelle personalità altissime nel campo scientifico e in quello professionale – il quale non è inferiore al campo scientifico – che possano dare il loro contributo di esperienza, e soprattutto di dottrina, nelle più alte funzioni giurisdizionali della Repubblica. (Applausi).

CONTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Ieri, mentre l’onorevole Mancini difendeva la classe degli avvocati, l’ho interrotto per dichiarare che non accettavo il suo punto di vista. Non si può generalizzare mai, in nessuna materia. Oggi, di fronte alla questione che è stata sollevata, dichiaro che sono favorevole all’emendamento. Non si può vietare che avvocati insigni, che uomini di grande altezza intellettuale, passino alla Magistratura dalla professione.

Sono convinto della importanza di questo principio: che nella Magistratura dovrebbero avere ingresso elementi che escano anche dalla professione di avvocati, perché la Magistratura ha bisogno di elementi esperti, preparati con l’esercizio dell’avvocatura. Disse un giorno qui un grande avvocato della parte politica alla quale io appartengo, Antonio Pellegrino: «il giudice prendetelo fatto», cioè formato, cioè preparato alla grande funzione del giudicare. La classe degli avvocati può dare alla Magistratura ottimi elementi. E non mi pare che l’onorevole Corbino, che dice spesso cose sensatissime, questa volta abbia visto chiaro in questa questione.

Io, che non sono amico degli avvocati, benché avvocato, dico che dobbiamo votare l’emendamento.

MASTROJANNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTROJANNI. Dichiaro di votare a favore dell’emendamento; condivido le argomentazioni dell’onorevole Conti; la possibilità di inserzione di avvocati nell’ordine giudiziario, e nei più alti gradi della Magistratura, non può che aumentarne il prestigio, la dignità e il decoro.

Esempio recente è quello dell’inserzione nella Magistratura militare di avvocati con un determinato numero di anni di esercizio professionale. La Magistratura militare ha aumentato il suo prestigio ed ha illustrato la sua dottrina attraverso l’apporto che gli avvocati italiani le hanno dato. (Approvazioni).

D’altra parte deve considerarsi che gli avvocati d’Italia non hanno mai respinto i magistrati che, cessati dalla loro carriera, hanno intrapreso l’esercizio professionale. Noi avvocati li abbiano accolti, riconoscendo in loro capacità giuridiche e preparazione seria che consentivano di metterli alla nostra pari e di concedere loro i nostri stessi diritti.

Le argomentazioni dell’onorevole Corbino mi sembra che possano anche non essere opportune per l’ordine degli avvocati d’Italia (Commenti), sia perché la storia insegna che, se pochissimi avvocati hanno lasciato l’esercizio professionale per inserirsi fra i magistrati, costoro furono insigni avvocati, che per amore esclusivo della scienza, e per speciale temperamento personale, rinunziarono ai più lauti guadagni che concede la professione: l’avvocato che intende di concorrere ai posti della Corte suprema di cassazione, vi è spinto esclusivamente dall’amore per la scienza e da un più quieto tenore di vita e non dal gretto interesse per uno stipendio che sarà sempre inferiore al reddito che anche un modesto avvocato può sempre ricavare dall’esercizio professionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le seguenti parole del terzo comma:

«Su designazione del Consiglio superiore, possono essere chiamati all’ufficio di consigliere di cassazione».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l’emendamento Caccuri: «Dopo le parole: all’ufficio di consigliere di cassazione, aggiungere: per meriti insigni».

(È approvato).

Pongo in votazione le parole:

«docenti ordinari di diritto nelle Università».

(Sono approvate).

Passiamo ora alla successiva formulazione:

«avvocati, dopo venti anni di esercizio, iscritti nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori».

LEONE GIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE GIOVANNI. A nome del Comitato, dichiaro di accettare l’emendamento Targetti, riducendo quindi la durata dell’esercizio professionale a quindici anni.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora, la formulazione, secondo la proposta fatta dall’onorevole Targetti ed accettata dal Comitato, risulta la seguente:

«avvocati, dopo quindici anni di esercizio, iscritti nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori».

MANNIRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNIRONI. Propongo che questa ultima parte sia posta in votazione per divisione, votando cioè, in un secondo momento, le parole: «iscritti nell’albo speciale dei patrocinanti, ecc.».

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione la frase:

«e avvocati dopo quindici anni di esercizio».

(È approvata).

Pongo in votazione l’altra frase:

«iscritti nell’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori».

(È approvata).

Ritengo che si possa ora, contrariamente a quanto stabilito in precedenza, e se non sorge opposizione, passare alla votazione dell’emendamento aggiuntivo proposto dall’onorevole Rossi Maria Maddalena.

La proposta è del seguente tenore:

«Le donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura».

Comunico che è stato chiesto l’appello nominale dagli onorevoli: Rossi Maria Maddalena, Togliatti, Molinelli, Farini, Minio, Fantuzzi, Montagnana Rita, D’Onofrio, Leoni, Gallico Spano Nadia, Lozza, Montalbano, Moranino, Barontini Anelito, Ferrari e Scoccimarro.

Sullo stesso emendamento è stato chiesto lo scrutinio segreto dagli onorevoli Mastrojanni, Perugi, Villabruna, Mastino Gesumino, Corbino, Penna Ottavia, Corsini, Colitto, Scalfaro, Giacchero, Micheli, Badini Confalonieri, Bellavista, Valenti, Alberti, Colonnetti, Corsanego, Baracco, Coppi e Bubbio.

ROSSI MARIA MADDALENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI MARIA MADDALENA. Ritiro la mia richiesta di appello nominale se i presentatori della domanda di scrutinio segreto acconsentono a fare altrettanto.

PRESIDENTE. I presentatori della richiesta dello scrutinio segreto la mantengono dinanzi alla rinunzia dell’appello nominale?

BELLAVISTA. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di insistere nella richiesta dello scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull’emendamento aggiuntivo proposto dall’onorevole Rossi Maria Maddalena, testé letto.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta. Invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti     273

Maggioranza           137

Voti favorevoli        120

Voti contrari                         153

(L’Assemblea non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abozzi – Adonnino – Alberti – Aldisio – Allegato – Amadei – Assennato – Avanzini.

Bacciconi – Badini Confalonieri – Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barontini Anelito – Bartalini – Basile – Bastianetto – Bei Adele – Bellato – Bellavista – Belotti – Bencivenga – Benedetti – Benvenuti – Bernabei – Bernamonti – Bertola – Bettiol – Bianchi Bruno – Bianchini Laura – Bibolotti – Bocconi – Bordon – Bosco Lucarelli – Bovetti – Bubbio – Bulloni Pietro.

Caccuri – Calosso – Camangi – Camposarcuno – Canepa – Caporali – Cappi Giuseppe – Carboni Angolo – Carboni Enrico – Carignani – Carpano Maglioìi – Carratelli – Cassiani – Castelli Avolio – Cevolotto – Chiaramello – Chieffi – Chiostergi – Ciampitti – Ciccolungo – Cimenti – Coccia – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombo Emilio – Colonna di Paliano – Colonnelli – Conci Elisabetta – Condorelli – Conti – Coppi Alessandro – Corbi – Corbino – Corsini – Cortese Pasquale – Costantini – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo.

D’Amico – D’Aragona – De Caro Gerardo – Della Seta – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Martino – De Mercurio – De Michele Luigi – De Michelis Paolo – De Palma – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Di Giovanni – Dominedò – D’Onofrio – Dossetti.

Ermini.

Fabbri – Fabriani – Fantoni – Fantuzzi – Faralli – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Armando – Federici Maria – Ferrari Giacomo – Ferrario Celestino – Ferreri – Filippini – Fiore – Fiorentino – Firrao – Franceschini – Froggio – Fuschini.

Gabrieli – Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gasparotto – Gavina – Germano – Gervasi – Ghidetti – Giacchero – Giannini – Giolitti – Giua – Gotelli Angela – Gronchi – Guariento – Guerrieri Filippo – Guidi Cingolani Angela – Gullo Fausto – Gullo Rocco.

Jacometti.

Laconi – La Malfa – Lami Starnuti – Landi – La Pira – La Rocca – Lazzati – Leone Giovanni – Lettieri – Lizier – Lombardi Carlo – Lombardo Ivan Matteo – Longhena – Lozza – Lucifero – Lussu.

Maffi – Maffioli – Malagugini – Mancini – Mannironi – Mariani Enrico – Marinaro – Marinelli – Martinelli – Martino Gaetano – Mastino Gesumino – Mastino Pietro – Mastrojanni – Mattarella – Mazza – Mazzoni – Meda Luigi – Merighi – Merlin Angelina – Miccolis – Micheli – Minella Angiola – Minio – Molè – Molinelli – Momigliano – Montagnana Rita – Montalbano – Monticelli – Moranino – Morelli Renato – Morini – Moro – Mùrdaca – Murgia – Musolino.

Nasi – Nicotra Maria – Nobili Tito Oro – Notarianni – Novella.

Pallastrelli – Paolucci – Pastore Raffaele – Pat – Pecorari – Penna Ottavia – Pera – Perassi – Perlingieri – Perrone Capano – Perugi – Piccioni – Pignatari – Pistoia – Platone – Pollastrini Elettra – Ponti – Preti – Priolo – Pucci.

Quintieri Adolfo.

Rapelli – Reale Eugenio – Recca – Rescigno – Ricci Giuseppe – Rivera – Rodi – Rodinò Ugo – Rognoni – Romano – Rossi Maria Maddalena – Rossi Paolo – Ruggeri Luigi – Ruini – Rumor.

Saccenti – Saggin – Salerno – Salvatore – Sampietro – Sansone – Santi –Saragat – Sardiello – Sartor – Scalfaro – Scarpa – Schiavetti – Schiratti – Scoccimarro – Sicignano – Siles – Silipo – Simonini – Spallicci – Spataro – Stampacchia – Stella.

Targetti – Taviani – Tega – Tessitori – Titomanlio Vittoria – Togliatti – Tonetti – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi – Treves – Trimarchi.

Uberti.

Valenti – Varvaro – Veroni – Villabruna – Villani – Vischioni – Volpe.

Zaccagnini – Zagari – Zanardi – Zerbi.

Sono in congedo:

Bergamini.

Cairo – Carmagnola – Cavallari.

Dugoni.

Ghidini – Gui.

Jacini.

Lizzadri.

Pellizzari– Preziosi.

Ravagnan – Rubilli.

Vanoni – Viale.

Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Presentazione di una relazione.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare per la presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Mi onoro presentare la relazione della prima Commissione permanente sul seguente disegno di legge:

«Ordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta termina alle 13.45.