I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 55
La Camera dei senatori è eletta a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito, oltre ad un numero fisso di cinque Senatori, un Senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. La Valle d’Aosta ha un solo Senatore. Nessuna Regione può avere un numero di Senatori maggiore di quello dei Deputati che manda all’altra Camera.
I Senatori sono eletti per un terzo dai membri del Consiglio regionale e per due terzi a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Già art. 56
Sono eleggibili a Senatori gli elettori, nati o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto trentacinque anni d’età, e sono o sono stati:
decorati al valore nella guerra di liberazione 1943-1945, capi di formazioni regolari o partigiane con grado non inferiore a comandante di divisione;
presidenti della Repubblica, Ministri o Sottosegretari di Stato, Deputati all’Assemblea Costituente o alla Camera dei Deputati, membri non dichiarati decaduti del disciolto Senato;
membri per quattro anni complessivi di Consigli regionali o comunali;
professori ordinari di università e di istituti superiori, membri dell’Accademia dei Lincei e di corpi assimilati;
magistrati e funzionari dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni di gradi non inferiori o equiparati a quelli di consigliere di cassazione o direttore generale;
membri elettivi per quattro anni di consigli superiori presso le amministrazioni centrali; di consigli di ordini professionali; di consigli di Camere di commercio, industria ed agricoltura; di consigli di amministrazione o di gestione di aziende private o cooperazione con almeno cento dipendenti o soci; imprenditori individuali, proprietari conduttori, dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende di eguale importanza.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituirlo col seguente: “Sono eleggibili a senatori gli elettori, nati o domiciliati nella regione, che hanno compiuto quaranta anni di età”.
DE VITA (PRI).
Solo l’eleggibilità a quarant’anni.
Dopo le parole: “gli elettori”, sopprimere l’inciso: “nati o domiciliati nella regione”.
CIFALDI (PLI), CAIRO (PSLI).
Identico emendamento venne presentato dal deputato:
DONATI (PDL).
Idem dai deputati:
BASTIANETTO, BAZOLI, MONTINI, CASO, BETTIOL, LIZIER, CORSANEGO, MARTINELLI, SPATARO, COTELESSA (DC).
Idem dai deputati:
TARGETTI (PSI); DONATI (PDL); NOBILI TITO ORO (PSIUP-PSI); CIFALDI (PLI); CODACCI PISANELLI, BASTIANETTO (DC).
Alle parole: “trentacinque anni di età”, sostituire le altre: “quaranta anni di età”. Sopprimere le categorie.
CONTI (PRI).
Al primo comma sopprimere le parole: “nati o domiciliati nella Regione”. Nel caso che il detto emendamento soppressivo non fosse approvato dall’Assemblea, aggiungere, alla fine dell’articolo stesso, il seguente comma:
“Il requisito della nascita o del domicilio nella Regione, di cui alla prima parte del presente articolo, non si applica a coloro che siano stati, in uno dei collegi della Regione, deputati alla Costituente o alla Camera dei deputati”.
CODACCI PISANELLI, CASTELLI AVOLIO, CHATRIAN, CINGOLANI, ERMINI, TUPINI, TOZZI CONDIVI, DE PALMA (DC).
Solo l’emendamento soppressivo.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
24/09/1947 Pomeridiana
25/09/1947 Pomeridiana
07/10/1947
08/10/1947 Antimeridiana
08/10/1947 Pomeridiana
09/10/1947 Antimeridiana
09/10/1947 Pomeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana