ASSEMBLEA COSTITUENTE
CCXLIX.
SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1947
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI
INDICE
Congedi:
Presidente
Comunicazione del Presidente:
Presidente
Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):
Presidente
Vigna
Dominedò
Bozzi
Targetti
Nitti
Mortati
Lussu
Togliatti
Badini Confalonieri
Reale Vito
Moro
Pignatari
Lucifero
Candela
Votazione nominale:
Presidente
Risultato della votazione nominale:
Presidente
La seduta comincia alle 11.
AMADEI, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.
(È approvato).
Congedi.
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Caroleo e Simonini.
(Sono concessi).
Comunicazione del Presidente.
PRESIDENTE. Comunico che, in sostituzione del compianto onorevole Modigliani, ho chiamato l’onorevole Romita a far parte della Giunta per il Regolamento interno.
Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Riprendiamo l’esame dell’articolo 55.
VIGNA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VIGNA. Onorevoli colleghi; io penso che sia indispensabile in questo momento richiamarci ai veri limiti della discussione nella quale ci siamo intrattenuti ieri sera, limiti che sono stati reiteratamente precisati dall’illustre nostro Presidente, che sono stati precisati anche dal Presidente della Commissione dei settantacinque, ma dai quali vari oratori sono andati via via discostandosi.
La questione che ci interessa si concreta in un quesito: se, cioè, dopo le deliberazioni dell’Assemblea di rigetto dell’ordine del giorno dell’onorevole Perassi e di approvazione dell’ordine del giorno dell’onorevole Nitti, sia sorta, o quanto meno sia sorta entro determinati limiti, una preclusione all’ulteriore deliberazione da parte dell’Assemblea sulle ipotesi formulate dall’articolo 55 del Progetto. L’ordine del giorno dell’onorevole Perassi è stato respinto in toto nella sua formulazione concreta e quindi io penso non sia consentito un ulteriore esame e tanto meno ulteriori decisioni su questo ordine del giorno. Onde la questione si restringe all’esame del contenuto dell’ordine del giorno dell’onorevole Nitti e dell’articolo 55 del Progetto.
Con l’approvazione dell’ordine del giorno dell’onorevole Nitti l’Assemblea afferma che il Senato, nella sua entità unica, indivisibile, dovrà essere eletto a suffragio universale e diretto. Dico nella sua entità unica e indivisibile perché non è concepibile che si possa frazionare il Senato, e che una parte di esso possa venire eletta ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 55 ed un’altra parte venga eletta, invece con suffragio universale diretto…
PRESIDENTE. Onorevole Vigna, mi permetta, il suo riassunto e la sua esposizione sono molto interessanti, ma ho l’impressione che lei ci faccia fare un passo indietro perché ieri sera, per bocca di numerosi colleghi, si è già ampiamente discusso questo punto – si era giunti almeno a precisarne i termini concreti. Non so se sia veramente necessario, per l’andamento della nostra discussione, che lei in questo momento riprenda una tesi già tanto dibattuta, suffragandola con nuovi argomenti. Io mi ero ripromesso, riprendendo oggi i nostri lavori, di partire dal punto acquisito per modo che si potesse discutere su qualche cosa di determinato. Ma ho l’impressione che lei ci ripiombi in pieno nella discussione di ieri sera.
VIGNA. Ogni sua osservazione per me è un ordine. Vuol dire che salterò quella parte che tende a dimostrare come effettivamente, su parte dell’articolo 55, sia intervenuta quella preclusione di cui lei ha fatto cenno ieri sera. Ma a me pare che in questo momento la questione di maggiore importanza che noi dobbiamo affrontare sia questa: se una preclusione esiste, a chi la funzione di dichiarare tale preclusione? Io sostengo che l’Assemblea non può essere interrogata su questo argomento. Richiamare l’Assemblea a deliberare se esista o no una preclusione, vorrebbe dire porre l’Assemblea in condizioni tali da arrivare a una deliberazione, eventualmente contradittoria con quella che è stata presa in precedenza; vorrebbe dire soprattutto privare le minoranze di quelle garanzie che alle minoranze stesse derivano dal Regolamento e dal regime parlamentare.
Onde io penso che l’Assemblea non possa, non debba essere chiamata a pronunziarsi su questa questione: se la preclusione esista o non esista. Il Regolamento della Camera detta, a mio avviso, la via maestra che dobbiamo seguire. Il Presidente ha facoltà, e io penso che in determinati momenti e particolarmente in momenti come questi abbia il dovere, di porre le questioni all’Assemblea: le questioni come sorgono, come si risolvono e si esauriscono. Soltanto al Presidente spetta questa funzione. Ed allora io concludo affermando che soltanto Ella, signor Presidente, dovrà decidere fino a quale punto si sia maturata quella tale preclusione; dovrà decidere su quali questioni ancora comprese nell’articolo 55 potrà l’Assemblea essere chiamata a deliberare. E dico subito che, a mio avviso, le questioni insolute restano tre, e precisamente: il rapporto numerico fra l’entità nazionale o popolazione e gli eleggendi al Senato, la rappresentanza per la Val d’Aosta e il limite di età degli elettori.
Su queste tre sole questioni, potrà la Camera essere invitata a deliberare; sulle altre no, perché la preclusione impedisce ulteriori deliberazioni che possano essere prese dall’Assemblea.
PRESIDENTE. Onorevole Vigna, mi pare che lei si preoccupi di controbattere una proposta che nessuno ha fatto; perché nessuno aveva proposto di sottoporre all’Assemblea di decidere se una preclusione esisteva o no.
Io ho ricevuto ad esempio un emendamento all’articolo 55, del quale adesso darò lettura, ma in esso non si toccano argomenti che possano far sorgere una questione di preclusione o di non preclusione.
VIGNA. La questione non è stata posta formalmente; però, dalle argomentazioni di vari oratori derivava la conseguenza necessaria che effettivamente si impugnasse l’esistenza di questa preclusione.
PRESIDENTE. Lei ha contestato la ipotetica proposta che, esistendo la preclusione, dovesse essere l’Assemblea a decidere in merito. Ora ieri molti colleghi hanno parlato di preclusione, ma, a quanto mi ricordo ed a quanto risulta dai processi verbali, nessuno aveva proposto, anche solo in forma iniziale, che una tale questione fosse deferita all’Assemblea.
Entriamo finalmente nel merito delle nostre questioni, la prego.
È stato presentato dagli onorevoli Mortati, Tosato, Uberti, Dominedò, Bastianetto, Perlingieri, Recca, Alberti, Ferrarese, Storchi il seguente emendamento all’articolo 55:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
«Il numero dei senatori è determinato in ragione di uno ogni 250.000 abitanti, attribuendosi però a ciascuna Regione un numero minimo di sei senatori».
Ora, riguardo al contenuto degli emendamenti, abbiamo due questioni, essenziali, da risolvere, secondo quanto ieri sera si era detto da varie parti: il quoziente ed il numero minimo di senatori.
Su questo secondo punto, vi è da risolvere la questione di principio se debba esservi o no questo numero minimo di senatori per ogni Regione. Risolta la questione di principio, si tratterà di indicare il quoziente; evidentemente occorrerà esaminare tutte le proposte fatte in relazione alla proposta iniziale della Commissione; ma l’Assemblea fisserà questo quoziente, sempre tenendo presente la decisione, già presa, di un numero fisso o meno di senatori per ogni singola Regione.
In merito al primo comma «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale», ieri sera l’onorevole Bozzi aveva affacciato questa idea: che questo primo comma potesse essere rinviato come ultimo argomento; non era una proposta di rinvio o di sospensiva, ma semplicemente una subordinazione di questa decisione a quelle sugli altri argomenti in oggetto ai quali, evidentemente, la formulazione è connessa; il che ritengono tutti coloro che hanno parlato ieri sia difensori della formula, sia oppugnatori.
Penso che si potrebbe accedere a questo criterio: cioè, risolvere prima le questioni relative al numero fisso o – qualche altro propone – al numero minimo dei senatori per Regione e poi, la questione del quoziente, come ultima decisione, facendola discendere dalla decisione che si sarà presa su questo punto: decidere, quindi, sopra il primo comma, il quale può acquistare un preciso significato, ed è necessario, a seconda delle decisioni concrete prese in ordine alla costituzione del Senato.
Se questo risulterà formato in certo modo, è evidente, anche se non lo si dicesse – ma bisognerebbe dirlo – che sarebbe eletto su base regionale. Se fosse, invece, formato in altro modo, è evidente che non sarebbe l’affermazione posta al primo comma, che modificherebbe la natura e la struttura del Senato stesso.
Pertanto, se non vi sono obiezioni a questo proposito, io passerei subito alla votazione, salvo le dichiarazioni eventuali che si desiderasse fare su queste due questioni: il quoziente ed il numero minimo o fisso di senatori per ogni Regione.
DOMINEDÒ. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DOMINEDÒ. Prima di scendere all’esame del merito del secondo comma, cui si riferisce il nostro emendamento, relativamente alla determinazione del numero dei senatori e del criterio per arrivare a tale determinazione, mi pare che, dal punto di vista sistematico e logico, preceda la votazione del primo comma. Questo ha un valore indicativo di carattere generale, essendo rivolto ad affermare in via di principio la base regionalistica, nell’ambito della quale deve operare il concetto uninominalistico ieri approvato, ed essendo quindi destinato ad influenzare il sistema nel campo delle possibili applicazioni.
Ciò è tanto vero, che non si spiegherebbe diversamente come si possa senz’altro entrare nel merito di una determinazione numerica dei senatori, da fare in relazione alla Regione, se non si fosse prestabilito, in linea direttiva, il criterio regionale stesso, come dal primo comma dell’articolo 55.
Perciò, mi permetto di formulare la proposta che si proceda alla votazione secondo quest’ordine logico, cominciando dal primo comma, di portata generale e introduttiva.
PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario ad accettare la richiesta dell’onorevole Dominedò. Vorrei però che egli si rendesse conto di questo fatto: che una tale votazione non impegna senz’altro l’Assemblea, e cioè, ogni singolo membro dell’Assemblea, a votare poi in un certo senso sui due problemi concreti: questa è una semplice affermazione di principio. Successivamente bisognerà votare invece su due questioni non di principio, ma di valutazione e di opportunità e potrebbe avvenire, onorevole Dominedò, che, approvata la determinazione di principio, l’Assemblea, nella sua sovranità, voti poi, in relazione al quoziente ed all’esistenza o meno di un numero fisso o di un numero minimo, in tal modo, da portare necessariamente a rivedere la decisione presa in ordine al primo comma.
Già fin dall’inizio di questi nostri lavori costituzionali, si è detto, fra l’altro, che non si ritorna su votazioni già fatte, salvo il caso in cui nuove votazioni creino contraddizioni con decisioni prese in precedenza e sorga, evidentemente, la necessità di coordinare le due decisioni: coordinamento significa sempre, almeno in parte, modificazione.
Fatta questa premessa osservo che sarà, in definitiva, dalle decisioni relative al quoziente ed all’esistenza o meno di un numero fisso o di un numero minimo di senatori per ogni Regione, che dipenderà la conservazione o meno della affermazione di principio.
Non ho nulla in contrario a mettere in votazione il primo comma dell’articolo 55 contenuto nel suo emendamento, che riprende a questo proposito, sostanzialmente, il testo della Commissione.
BOZZI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOZZI. Ieri nel mio intervento avevo fatto cenno dell’opportunità che del primo comma si parlasse dopo la votazione del secondo ed oggi ho visto che l’onorevole Presidente ha ripreso questo concetto e l’ha proposto quasi formalmente all’Assemblea. Ora questo primo comma, sebbene venga per primo, è in sintesi il proemio, come diceva ieri l’onorevole Ruini, di quel che era il contenuto dell’articolo 55 del progetto della Commissione dei Settantacinque. Ora questo articolo 55 è stato già in parte distrutto nella sua parte fondamentale, che è l’ultimo comma dell’articolo. Che cosa significa dire: «Il Senato è eletto a base regionale»? L’espressione: «a base regionale» – ed io ricordo i lavori della seconda Sottocommissione – è una espressione vaga e incerta. Può significare due cose: può significare che si assume la Regione come una circoscrizione elettorale; può significare che le Regioni, come enti di diritto pubblico, concorrono alla formazione del Senato. Questo ultimo concetto era quello espresso nell’ultimo comma, in quanto i Consigli regionali eleggevano, sia pure per una frazione ed una quota, i senatori. Quest’ultimo concetto è venuto meno.
Come possiamo affermare senz’altro, aprioristicamente che il Senato è eletto a base regionale, se non sapremo se vi sarà un numero fisso di senatori attribuito alla Regione, indipendentemente dal rapporto di un senatore ogni 200 mila od ogni 250 mila abitanti? Come potremo votare preventivamente questo concetto se non sapremo il contenuto di queste parole: «a base regionale»? Può essere che quando avremo determinato il modo di formazione e di elezione del Senato e dei senatori, vi sarà una base regionale ed allora metteremo questo primo comma come un proemio; ma se la frase dovesse essere svuotata di contenuto, mi sembra che votare in anticipo sia una cosa, non dirò tanto inutile, onorevoli colleghi, ma dannosa perché dopo si potrebbe dire: abbiamo già affermato che il Senato deve avere base regionale e bisogna dare assolutamente un contenuto a questa espressione che di per sé è troppo vaga.
Quindi, onorevole Presidente, ritornerei sulla proposta che feci ieri, così per incidens, e le darei un carattere formale.
TARGETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARGETTI. Mi associo, in sostanza, alle osservazioni fatte dal collega Bozzi, ma vorrei aggiungere qualche altra osservazione. È proprio necessario procedere alla votazione di un principio quando vi sono degli emendamenti sostitutivi dell’articolo 55 che negano il principio che dovrebbe essere messo in votazione? Il signor Presidente sa che vi sono vari emendamenti: quello dell’onorevole Lami Starnuti ed il nostro che sono emendamenti sostitutivi dell’articolo 55. Quando l’Assemblea approvasse uno di questi emendamenti avrebbe già risolto la questione del primo comma dell’articolo 55. E faccio osservare che questi emendamenti sono intonati all’ordine del giorno Nitti, che abbiamo approvato.
Riconosco che non si potrebbe mettere in votazione un emendamento che si basi sulla rappresentanza proporzionale, perché andrebbe contro al concetto approvato dall’Assemblea attraverso l’ordine del giorno Nitti; ma gli altri emendamenti che parlano di elezione di senatori a suffragio universale diretto non vedo la ragione per la quale non debbano essere proposti senz’altro all’approvazione dell’Assemblea, senza passare attraverso una votazione di un principio di massima.
NITTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NITTI. L’ordine del giorno che è stato votato ieri ha cambiato alcuni articoli, se non molti, della Costituzione, e bisognerà tener conto di questa realtà.
Quale era il progetto ministeriale, che poi la Commissione, in gran parte, aveva fatto suo? La Camera dei senatori, come si diceva impropriamente, è in fondo una rappresentanza locale delle Regioni, e la Regione è formata soprattutto da elementi che hanno carattere locale. Difatti, si incominciava col dire che condizione per l’eleggibilità per i candidati al Senato era di essere nati o domiciliati nella determinata Regione dove essi presentassero la candidatura, quindi una concezione del tutto diversa da quella che noi abbiamo ammessa e che vogliamo.
Che cosa dice l’ordine del giorno votato? Non vi è nessun dubbio su questa materia. L’ordine del giorno votato dice che il Senato deve essere eletto con suffragio universale diretto, col sistema del collegio uninominale; in dipendenza di ciò, dunque, sono cadute molte disposizioni. Ogni carattere locale del Senato più non sussiste perché con questa deliberazione il Senato ha ora carattere nazionale. È caduta quindi tutta una serie di articoli: si erano stabilite perfino le categorie di elettori e di eleggibili. Si era stabilito che gli elettori dovevano essere scelti in alcune categorie, e gli eleggibili, a loro volta, erano scelti in alcune categorie. Questo è caduto.
Dunque, ora la situazione è semplice. Noi dobbiamo adattare tutti gli altri articoli a questi due concetti essenziali. Che significa la disposizione che il Senato è eletto a base regionale? Ora non c’è più la base regionale. La Regione non elegge nessuno, non designa nessuno e l’elezione è fatta a collegio uninominale e non vi sono più privilegi o limitazioni.
Noi dobbiamo sancire, dunque, il sistema del collegio uninominale con suffragio universale, suffragio universale naturalmente limitato dall’età, perché in tutti i Paesi l’eleggibilità dei senatori dipende da condizioni diverse dalla Camera dei Deputati. Così l’eleggibilità come l’elettorato dipendono da condizioni diverse. Pertanto, dobbiamo formare il Senato diversamente dalla Camera dei Deputati, che è eletta, come abbiamo stabilito – con mio dispiacere, – sulla base del sistema proporzionale. Il Senato è eletto col sistema del collegio uninominale. Dunque su questo non si può tornare. È mutile girare la questione.
Che significa la proposta: «Il Senato è eletto a base regionale»? Che le circoscrizioni dentro cui si fanno le elezioni rimangono regionali, se volete. Non più di questo.
Dunque vi sarà una Regione Puglie o Basilicata dentro cui, come era con la legge del 1919, si faranno le partizioni per il collegio uninominale. Quindi le Puglie, la Calabria, la Basilicata, come tutte le altre Regioni formeranno delle circoscrizioni elettorali sulla base del numero degli elettori che noi stabiliremo.
Viene l’altra questione: vi saranno al di fuori di questo senatori che non sono in rapporto al numero o ad una quantità fissa per ogni collegio quale che sia il numero degli abitanti? Io ho riconosciuto questo e sono io stesso esitante, perché sono disposizioni le quali spesso danno luogo a inconvenienti e dire che ogni Regione all’infuori del numero dei senatori che elegge in ragione appunto della popolazione, ha un numero fisso di senatori non manca di un certo pericolo.
Questo è comprensibile in certi paesi i quali arrivano, come l’America, perfino a non dare importanza al numero dei votanti e al numero dei voti per il Senato, ma si tratta di un Paese con ordinamento federale. Al Senato americano, i senatori non rappresentano la massa degli elettori. La massa degli elettori è rappresentata dalla Camera dei Deputati. La Camera dei Deputati in America è eletta ogni due anni; ha una vita turbinosa perché lo Stato vuole mantenersi a contatto dell’opinione pubblica.
Il Senato, poi, non si scioglie mai. Un altro degli errori di questo progetto. Noi parliamo di scioglimento del Senato.
PRESIDENTE. Onorevole Nitti, per favore, resti nell’argomento. Dello scioglimento parleremo dopo.
NITTI. Benissimo. Le altre questioni però sono legate a questo. Quando diciamo: «Il Senato è eletto a base regionale» abbiamo considerato il vecchio progetto governativo, invece adesso, questo implica solo che le circoscrizioni elettorali saranno fissate nell’ambito della Regione. Non più di questo. Del resto siamo completamente legati alla disposizione che abbiamo presa e che non possiamo più cambiare. Quindi prego di tener conto di questa situazione nella votazione.
MORTATI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORTATI. Sono state affacciate due tesi: una, secondo la quale la votazione del primo comma dell’articolo 55 sarebbe inibita dalla votazione precedente, sull’ordine del giorno Nitti; l’altra, affacciata dall’onorevole Bozzi, secondo cui si tratterebbe semplicemente di sospendere la votazione, rinviandola a dopo che sarà approvato il secondo comma.
Sul primo punto, cioè sulla tesi più drastica, preclusiva, affacciata dall’onorevole Nitti, mi permetto richiamare le osservazioni fatte ieri, osservazioni, che stanno a dimostrare che la votazione sull’ordine del giorno incide, escludendole, su alcune delle applicazioni che si erano dedotte dal principio della base regionale, ma non esclude la possibilità di altre. E fra queste ho ricordato il numero fisso per ogni Regione, le circoscrizioni, lo scrutinio regionale, ecc.
Non è esatto ritenere che senza una espressa formulazione nella Costituzione della base regionale, per lo meno della circoscrizione regionale, sia pacifico che i nuovi collegi uninominali saranno contenuti nell’ambito di una stessa Regione, perché nulla toglierebbe al futuro legislatore di fare collegi che comprendano elettori di due Regioni. Basterebbe questa sola eventualità a giustificare la menzione della base regionale del Senato. Ma, in via più generale, è da ribadire che si tratta di un principio direttivo suscettibile di applicazioni varie, applicazioni che possono essere imprevedibili oggi, ma potrebbero trovare nel legislatore di domani degli svolgimenti verso singole concretizzazioni che, ripeto, oggi sarebbe opportuno non discutere o rinviare.
È un’affermazione di principio, è una direttiva che, essendo – come dicevo – suscettibile di applicazioni varie, sia in questa sede, sia nella sede legislativa futura, ha una ragion d’essere, che è stata illustrata anche da altri oratori, nel suo collegamento con la riforma regionale, che non può non ripercuotersi, per il carattere costituzionale ad essa conferito, sulla organizzazione dei poteri centrali dello Stato.
Da quanto si è dettò sembra dimostrato non solo che la votazione di ieri non è preclusiva dell’affermazione del principio che il Senato è a base regionale, ma altresì che questa affermazione ha carattere preliminare rispetto all’esame di altri punti.
Mi pare appunto che, dalla funzione direttiva da attribuire all’inciso del primo comma, si argomenti la necessità di una votazione preventiva del medesimo, pure ammettendo quanto ha detto il Presidente, che questa votazione preliminare non impegna ad adottare questa o quella singola applicazione del principio, ma impegna a mantenerlo fermo con quelle modalità, con quei limiti, che si vedranno di volta in volta.
Quindi, insisto nell’affermare elle la votazione di ieri non è preclusiva dell’esame di questo primo punto, e che inoltre tale esame debba precedere quello sui commi successivi.
LUSSU. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. Io condivido la proposta del collega onorevole Dominedò. Sono, cioè, contrario a quanto ha testé proposto il nostro onorevole Presidente seguito in questo dall’onorevole Bozzi, e sono altresì contrario a quanto ha detto l’onorevole Presidente Nitti.
Se io non ho mal sentito, ho l’impressione che l’onorevole Presidente Nitti – me lo consentirà – abbia espresso oggi un pensiero che può apparire contradittorio con quello espresso ieri. Infatti ieri l’onorevole. Presidente Nitti ci ha detto, se non ho mal compreso, che era perfettamente inutile votare su questa prima parte dell’articolo 55, perché era implicita. Oggi invece ci dice che è incompatibile, perché abbiamo votato ieri il suo ordine del giorno. Ora, a mio parere, questo non è giusto, ed ho anche l’impressione che l’onorevole Presidente Nitti, dopo avere ottenuto sulla sua proposta una vittoria relativa, voglia oggi farla diventare assoluta.
Non è esatto, secondo il mio avviso, il ragionamento dell’onorevole Presidente Nitti, perché, ad esempio, può essere ancora votato l’articolo 56. E la votazione avvenuta sul suo ordine del giorno non esclude appunto che si voti l’articolo 56, là dove si dice, ad esempio, nel primo comma, che i senatori debbono risiedere nella Regione.
Ciò dunque indiscutibilmente significa, onorevoli colleghi, che il criterio della rappresentanza, per quanti eufemismi si possano adoperare, è basato sulla Regione. Io penso dunque, tenendo presente ciò, che noi dobbiamo prima adottare il principio e poi, rispettando il principio stesso, attenerci ad esso. Io penso dunque che, siccome questa prima parte di tale articolo ha avuto la grande maggioranza in seno alla Commissione, possa con facilità avere del pari la maggioranza in seno all’Assemblea.
Debbo dire pertanto che, circa quanto il collega onorevole Targetti ha detto poc’anzi, io ritengo che, se egli si pone a riflettere su quanto egli stesso ha in modo molto bello espresso in quest’Aula, deve ammettere che non è possibile allontanarsi dal principio regionalistico.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io non credo che la richiesta dell’onorevole Targetti possa essere accolta. Infatti gli emendamenti sostitutivi di articoli complessi non sono stati mai votati in toto dall’Assemblea, ma sempre sono stati votati in contrapposto alla correlativa parte del testo della Commissione; non c’è pertanto ragione di abbandonare in questo momento tale metodo.
In secondo luogo, quando vi sono delle formulazioni soppressive – implicite o esplicite – noi abbiamo sempre adottato il criterio di votare contro la formulazione positiva, mentre non abbiamo posto in votazione emendamenti soppressivi a sé stanti.
All’onorevole Nitti desidererei far presente che la votazione di ieri sul suo ordine del giorno, come del resto è stato sostenuto anche da altri colleghi questa mattina stessa, non ci impedisce di votare il primo comma dell’articolo 55. È stato pure sottolineato ieri dal collega onorevole Mortati, quando sedeva al banco della Commissione, in qual forma, anche applicando il criterio del collegio uninominale, si possa tuttavia dare un carattere regionale alla formazione del Senato. E pertanto quella votazione di ieri sul collegio uninominale non impedisce oggi all’Assemblea eventualmente di pronunziarsi su proposte concrete, le quali tengano conto del principio regionale e pertanto ammettano l’affermazione anche del principio regionale nella formulazione dell’articolo 55.
All’onorevole Mortati vorrei soltanto dire che ho preso atto di quanto egli ha esposto, perché corrisponde anche alla mia opinione, espressa poco fa, che cioè, anche se adesso votiamo il primo comma dell’articolo 55, il risultato non precluderà poi nessuna votazione in ordine agli elementi relativi al quoziente e al numero fisso. E pertanto resti chiaro che, anche votando adesso il primo comma, ciò non potrà poi essere impugnato successivamente se, per ipotesi, respingendo il numero fisso per ogni Regione, si venisse con ciò, in fondo, a svuotare l’articolo 55 del solo elemento concreto che giustificherebbe la prima affermazione regionale.
Ha ragione l’onorevole Lussu quando dice che resta sempre salva la votazione sull’articolo 56, che reca un inciso, sul quale non ci siamo ancora pronunziati, secondo cui per essere eleggibili, bisogna essere nati o domiciliati nella Regione. Ma suppongo che, anche se l’Assemblea accettasse questa formulazione, essa sarebbe insufficiente a dare carattere regionale al Senato. Se fosse sufficiente, comunque, e se ne accontentassero coloro che difendono il carattere regionale delle elezioni del Senato, questa formula resterebbe in piedi in relazione solo alla determinazione dell’articolo 56 e non per la determinazione dell’articolo 55, cioè in funzione di un requisito di eleggibilità, e non in relazione al sistema e al metodo della elezione del Senato.
Queste le cose che mi pare dovessi dire per chiarire le votazioni alle quali in questo momento dobbiamo procedere.
Vi sono numerosi colleghi che chiedono insistentemente che si voti, comunque, il primo comma: «La Camera dei Senatori è eletta a base regionale», e ripreso nelle proposte di emendamento: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale».
Ho detto che non ho nulla in contrario a porlo in votazione; ma sottolineo ancora una volta che, qualunque sia il risultato di questa votazione, nessun collega successivamente, quando si votino le determinazioni concrete, e una risoluzione favorevole ad esse non si determinasse, ma fosse nettamente in contrasto con questa prima affermazione, possa riferirsi a tale contradittorietà per impugnare la votazione avvenuta o per proporre che a questa votazione non si addivenga.
E questa votazione – diciamolo subito, per avere chiara la cosa – è quella relativa al numero fisso di senatori per ogni Regione o al numero minimo. E da questo punto di vista – mi perdoni, onorevole Nitti, a ciascuno di noi le idee si chiariscono progressivamente nelle cose complesse, e vediamo chiare oggi cose che ieri parevano oscure – è chiaro che, quando l’onorevole Nitti nella sua proposta di emendamento indicava il numero fisso di tre senatori per Regione, contraddiceva al sistema generale che poi esponeva nel suo emendamento e contraddiceva a quanto questa mattina ci ha detto.
Resti, dunque, chiaro che se si vota un numero fisso o un numero minimo di senatori per ogni Regione, con ciò si afferma il carattere regionale del Senato. Ma, onorevoli colleghi, bisognerà poi accettare la conseguenza che i senatori non saranno tutti eletti dallo stesso numero di elettori, o meglio, non ci sarà un quoziente unico per tutti i membri del Senato. Questo lo dico, non perché io lo desideri, ma perché ciascuno si renda conto di questa conseguenza particolare del voto, quando vi procederemo.
Comunico che su questo primo comma dell’articolo 55, nella formulazione dell’emendamento Mortati è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Uberti, Dominedò, Moro, Bertone ed altri.
Faccio presente che, d’altra parte, questo primo comma, era stato preso in considerazione in numerosi emendamenti: ad esempio, l’emendamento dell’onorevole Targetti, l’emendamento dell’onorevole Russo Perez, sia pure con alcune modificazioni, accoglievano in sé qualcosa che si avvicinava alla definizione regionale del Senato o della sua base; mentre abbiamo altri emendamenti – per esempio, degli onorevoli Lami Starnuti, Preti e Laconi – che proponevano implicitamente od esplicitamente la soppressione di questo comma.
Il problema dunque non è sorto stamani, né ieri: esso era stato considerato e risolto secondo varie formule in precedenza.
Adesso troveremo la soluzione definitiva.
TOGLIATTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOGLIATTI. Dichiaro a nome del Gruppo comunista che noi voteremo a favore di questa formulazione, e ciò anche allo scopo di sottolineare che non vediamo contradizione formale in questa formulazione; per dire cioè che noi consideriamo che il voto di questa formula non annulla i risultati acquisiti con la votazione di ieri, cioè che il voto per l’elezione dei senatori dovrà essere diretto e sulla base del collegio uninominale.
BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BADINI CONFALONIERI. Dichiaro di votare contro questo primo comma dell’articolo 55 in quanto, a malgrado delle molte delucidazioni qui avute, a mio parere questa formulazione non è soltanto vaga ed imprecisa ma non significa nulla. Se si vuole dire «nell’ambito della circoscrizione regionale», si deve allora mutare totalmente la formulazione e si deve dire: «le circoscrizioni saranno regionali» oppure si deve trovare un’altra formulazione, ma non questa «a base regionale» che non ha nessun significato. (Commenti).
TARGETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARGETTI. Dichiaro che il nostro Gruppo – non per preconcetti antiregionalisti ma per la convinzione che il concetto espressovi non possa avere una pratica applicazione – voterà contro questo primo comma dell’articolo 55.
Se ne persuadano i colleghi regionalisti. Una volta approvato l’ordine del giorno dell’onorevole Nitti – che le elezioni avvengono col sistema del collegio uninominale – la base regionale non abbiamo ancora avuto il piacere di sapere che cosa significhi. Perché quando si dice che significa impedire che un collegio si formi con un pezzo di regione ed un pezzo di un’altra ci si richiama ad un pericolo inesistente. Non c’è ragione di vietare ciò che non è mai avvenuto e non potrà mai avvenire per ragioni logiche. D’altra parte il comma proposto non ha altro significato.
REALE VITO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
REALE VITO. Io vorrei – ad eliminare ogni equivoco – proporre un emendamento a questo comma.
Una voce. Ma siamo in votazione, in sede di dichiarazioni di voto.
REALE VITO. Questo per avere un voto chiaro e non equivoco.
Io propongo che al comma sia sostituita questa formula: «Il Senato è eletto nell’ambito delle Regioni». (Interruzione del deputato Uberti).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l’onorevole Reale Vito ed altri mi ha fatto pervenire un emendamento al testo dell’articolo.
Mi pare che la soluzione possa essere trovata in questo senso che, se è respinta la formulazione dell’onorevole Mortati, allora subentra la formulazione dell’onorevole Reale Vito; perché, a rigore di termini, onorevole Uberti, non eravamo ancora in sede di votazione. Nel Regolamento si prevede il caso: quando sia cominciata la votazione non si possono presentare emendamenti, ma la votazione ha inizio quando effettivamente si comincia a votare. (Interruzione del deputato Piccioni).
Onorevole Piccioni, ho anticipato la soluzione, e la soluzione credo che dia sodisfazione a lei e all’onorevole Reale Vito. Tuttavia, a termini di Regolamento, così spesso invocato, la votazione ha inizio quando comincia la chiama. (Interruzione del deputato Piccioni).
Procederemo ora alla votazione del primo comma nella formula dell’onorevole Mortati e, se questa non ottenesse la maggioranza, la proposta di emendamento dell’onorevole Reale Vito avrebbe diritto di essere presentata all’Assemblea.
Chiedo ai firmatari della richiesta di appello nominale se, dopo le dichiarazioni di voto, conservano la loro richiesta.
MORO. Poiché si tratta di uno schieramento di forze molto importante di natura politica, riteniamo opportuno mantenere la richiesta di appello nominale.
PRESIDENTE. Sta bene.
PIGNATARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIGNATARI. Dichiaro di essere contrario al primo comma dell’articolo 55 perché, votandolo, è evidente che non si vuole soltanto che l’elezione dei senatori avvenga su base regionale, intendendo per base regionale lo ambito territoriale della regione, ma attraverso l’approvazione del primo comma dell’articolo 55, come d’altra parte è dimostrato dall’insistenza della richiesta di un appello nominale, si vuol far rivivere e si vuole annullare il voto dato ieri.
LUCIFERO. Chiedo di parlare per dichiarazione.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIFERO. Voglio semplicemente dichiarare, perché non ci possano essere equivoci sul mio voto, che io voterò contro la formula proposta dall’onorevole Mortati, perché mi riservo di votare a favore dell’emendamento Reale, che è molto più chiaro.
CANDELA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDELA. Se l’emendamento Mortati è uguale al testo, della Commissione, si deve votare per primo l’emendamento dell’onorevole Vito Reale.
PRESIDENTE. Io ritenevo che da ciò che ho detto poco fa si fosse compreso che l’emendamento a firma Vito Reale è stato presentato in ritardo e che solo per non respingerlo senz’altro ho fatto quelle considerazioni. Ma ciò non significa che possa addirittura avere la precedenza.
Votazione nominale.
PRESIDENTE. Pongo in votazione per appello nominale il primo comma dell’articolo 55 nella formulazione dell’emendamento Mortati:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale».
Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.
(Segue il sorteggio).
Comincerà dal deputato Sansone.
Si faccia la chiama.
SCHIRATTI, Segretario, fa la chiama.
Hanno risposto sì:
Adonnino – Alberti – Aldisio – Allegato – Ambrosini – Amendola – Andreotti – Angelucci – Arcangeli – Assennato – Azzi.
Baldassari – Balduzzi – Baracco – Bardini – Bargagna – Barontini Anelito – Barontini Ilio – Bastianetto – Bazoli – Bei Adele – Bellato – Bellusci – Belotti – Benedettini – Benvenuti – Bernabei – Bernamonti – Bertola – Bertone – Bettiol – Biagioni – Bianchi Bruno – Bianchini Laura – Bibolotti – Bitossi – Bolognesi – Bonomi Paolo – Bordon – Borsellino – Bosco Lucarelli – Bosi – Bovetti – Braschi – Bruni – Brusasca – Bubbio – Bucci – Bulloni Pietro – Burato.
Caccuri – Calosso – Camposarcuno – Cappa Paolo – Cappelletti – Cappi Giuseppe – Carbonari – Carboni Angelo – Carboni Enrico – Carignani – Caristia – Ca– ronia – Carratelli – Caso – Cassiani – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Cavallari – Cavalli – Cavallotti – Chatrian – Chiarini – Chieffi – Chiostergi – Ciampitti – Cianca – Ciccolungo – Cimenti – Cingolani Mario – Clerici – Coccia – Codacci Pisanelli – Colombi Arturo – Colombo Emilio – Conci Elisabetta – Condorelli – Conti – Coppi Alessandro – Corbi – Corbino – Corsanego – Corsi – Cotellessa – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo.
D’Amico – De Caro Gerardo – De Filpo – De Gasperi – Del Curto – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Martino – De Michele Luigi – De Palma – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Di Vittorio – Dominedò –– D’Onofrio – Dossetti – Dozza.
Ermini.
Fabriani – Fanfani – Fantoni – Fantuzzi – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Armando – Federici Maria – Ferrarese – Ferrari Giacomo – Ferrario Celestino – Ferreri – Fiore – Firrao – Flecchia – Foresi – Franceschini – Fresa – Froggio – Fuschini.
Gabrieli – Galati – Gallico Spano Nadia – Gatta – Gavina – Germano – Geuna – Ghidetti – Giacchero – Giolitti – Giordani – Gonella – Gorreri – Gotelli Angela – Grassi – Gronchi – Guariento – Guerrieri Filippo – Gui – Guidi Cingolani Angela.
Imperiale – Iotti Nilde.
Jervolino.
Laconi – La Malfa – Landi – La Pira – La Rocca – Lazzati – Leone Francesco – Leone Giovanni – Lettieri – Li Causi – Lizier – Lombardi Carlo – Longo – Lozza – Lussu.
Maffi – Magnani – Magrini – Malvestiti – Manzini – Marazza – Marconi – Martinelli – Massini – Massola – Mastino Gesumino – Mastino Pietro – Mattarella – Meda Luigi – Mentasti – Merlin Umberto – Mezzadra – Micheli – Minella Angiola – Minio – Molinelli – Montagnana Mario – Montagnana Rita – Montini – Moranino – Morelli Luigi – Moro – Mortati – Moscatelli – Murdaca – Murgia.
Negarville – Negro – Nicotra Maria – Noce Teresa – Notarianni – Novella – Numeroso.
Pacciardi – Pajetta Giuliano – Pallastrelli – Pastore Giulio – Pastore Raffaele – Pat – Patricolo – Pecorari – Pella – Pellegrini – Perassi – Perlingieri – Persico – Pesenti – Petrilli – Piccioni – Platone – Pollastrini Elettra – Ponti – Proia – Pucci – Puoti.
Quarello – Quintieri Adolfo.
Raimondi – Rapelli – Ravagnan – Reale Eugenio – Recca – Restagno – Rivera – Rodinò Ugo – Romano – Roselli – Rossi Giuseppe – Rossi Maria Maddalena – Roveda – Ruggeri Luigi – Ruini – Rumor.
Saccenti – Salerno – Salizzoni – Sampietro – Scalfaro – Scarpa – Scelba – Schiratti – Scoca – Scoccimarro – Scotti Alessandro – Scotti Francesco – Secchia – Segni – Sereni – Silipo – Spallicci – Spataro – Stella – Storchi – Sullo Fiorentino.
Tambroni Armaroli – Taviani – Terranova – Tessitori – Titomanlio Vittoria – Togliatti – Togni – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi – Trimarchi – Tupini – Turco.
Uberti.
Valenti – Valmarana – Vanoni – Veroni – Viale – Vicentini.
Zaccagnini – Zerbi – Zotta – Zuccarini.
Hanno risposto no:
Abozzi – Amadei – Arata.
Badini Confalonieri – Basso – Bencivenga – Bergamini – Bianchi Bianca – Bocconi – Bonino – Bonomelli – Bozzi.
Cacciatore – Candela – Canevari – Costantini – Covelli – Cuomo.
De Michelis Paolo – Di Gloria – Donati.
Fabbri – Faccio – Filippini – Finocchiaro Aprile – Fiorentino – Fioritto – Fo– gagnolo – Fornara.
Ghislandi – Giacometti – Giua – Grazi Enrico – Grilli.
Jacometti.
Labriola – Lagravinese Pasquale – Lami Starnuti – Lizzadri – Lombardi Riccardo – Lopardi.
Mancini – Mariani Enrico – Marinaro – Mastrojanni – Mazzoni – Merlin Angelina – Miccolis – Molè – Momigliano – Morandi – Morelli Renato – Morini.
Nasi – Nenni – Nitti – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro.
Paris – Pera – Pertini Sandro – Perugi – Piemonte – Pignatari – Pistoia – Preziosi – Priolo.
Reale Vito – Rodi – Romita – Rossi Paolo – Rubilli.
Sapienza – Segala – Stampacchia.
Targetti – Tega – Tieri Vincenzo – Tonello – Tonetti – Tripepi.
Vernocchi – Vigna – Villabruna – Villani.
Zanardi.
Sono in congedo:
Angelini.
Cairo – Carmagnola – Caroleo – Cevolotto.
De Vita – Dugoni.
Jacini.
Mannironi – Martino Enrico – Martino Gaetano.
Perrone Capano – Porzio.
Russo Perez.
Simonini.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.
(Gli onorevoli Segretari procedono al computo dei voti).
Risultato della votazione nominale.
PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale.
Presenti e votanti 380
Maggioranza 191
Hanno risposto sì 294
Hanno risposto no 86
(L’Assemblea approva).
Il seguito della discussione è rinviato alle ore 16.
La seduta termina alle 13.