Come nasce la Costituzione

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 99
I magistrati sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti o destinati ad altra sede o funzione se non col loro consenso o con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
I magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di gradi.
Il pubblico ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati.

Già art 97
La Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, è composto del Primo Presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, di un altro vicepresidente nominato dall’Assemblea Nazionale e di membri designati per sette anni, metà da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, metà dall’Assemblea Nazionale fuori del proprio seno. Gli eletti dall’Assemblea Nazionale iscritti agli albi forensi non possono esercitare la professione finché fanno parte del Consiglio.
Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede e di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il Governo della magistratura ordinaria, sono di competenza del consiglio superiore secondo le norme dell’ordinamento giudiziario.
Il Ministro della giustizia promuove l’azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Al secondo comma sopprimere la parola: “retrocessi”.
COLITTO (UQ).
Identico emendamento venne presentato dal deputato:
PERSICO (PSLI).
Idem dal deputato:
MONTICELLI (DC).
Idem dal deputato:
CASTIGLIA (UQ).
Al secondo comma, alle parole: “od ufficio”, sostituire: “né destinati ad altre funzioni”. Nello stesso comma, alla parola: “stabilite”, sostituire: “stabiliti”.
MANNIRONI, CACURRI, GUERRIERI FILIPPO, QUINTIERI ADOLFO, ROMANO, BENVENUTI, FERRERI, CARBONI ENRICO, PONTI, CAPPI (DC).
I magistrati sono inamovibili. non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né trasferiti ad altra sede od ufficio, se non dal Consiglio Superiore della Magistratura, in base al loro consenso od a de liberazione del Consiglio per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. l magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di grado.
CONTI (PRI); LEONE GIOVANNI (DC); PERASSI (PRI).
All’ultimo comma dell’emendamento conti sopprimere le parole: “e non di grado”.
LEONE GIOVANNI (DC).
Aggiungere il seguente comma: Il pubblico ministero gode le garanzie stabilite dall’ordinamento giudiziario.
GRASSI (UDN); LEONE GIOVANNI (DC).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
26/11/1947 Pomeridiana
discussione generale:
06/11/1947 Pomeridiana
07/11/1947 Antimeridiana
07/11/1947 Pomeridiana
08/11/1947
11/11/1947 Antimeridiana
11/11/1947 Pomeridiana
12/11/1947 Antimeridiana
12/11/1947 Pomeridiana
13/11/1947 Antimeridiana
14/11/1947 Antimeridiana
14/11/1947 Pomeridiana
15/11/1947
20/11/1947 Pomeridiana

Leggi di modifica
Nessuna.