ASSEMBLEA COSTITUENTE
COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE
SECONDA SOTTOCOMMISSIONE
32.
RESOCONTO SOMMARIO
DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 18 OTTOBRE 1946
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI
INDICE
Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione)
Presidente – Rossi Paolo – Vanoni – Ambrosini – Einaudi – Mortati, Relatore – Cappi – Bulloni – Fuschini – Laconi – Fabbri – Conti, Relatore – Lussu – Uberti – Mannironi – Nobile – Piccioni – Perassi – Ravagnan – Bozzi.
La seduta comincia alle 16.15.
Seguito della discussione sull’organizzazione costituzionale dello Stato.
PRESIDENTE ricorda che nella riunione precedente la Sottocommissione affidò l’incarico a un comitato composto dagli onorevoli Mortati, Perassi e Rossi Paolo di redigere un testo contenente l’indicazione delle varie categorie, tra i cui appartenenti dovranno essere scelti gli eligendi alla seconda Camera. Prega l’onorevole Rossi di voler riferire in proposito.
ROSSI PAOLO dichiara che è stato raggiunto un accordo di massima sul seguente testo:
Salve le incompatibilità stabilite dalla legge per l’esercizio cumulativo delle funzioni, sono eleggibili alla seconda Camera i cittadini italiani che rivestano, o abbiano rivestito, una delle seguenti cariche:
1°) componenti, per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni, dei consigli direttivi di organizzazioni sindacali, aventi carattere nazionale, regionale o provinciale;
2°) membri dei consigli di gestione, per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni, di aziende con oltre 100 dipendenti;
3°) membri dei consigli direttivi di società cooperative di produzione con oltre 100 soci;
4°) membri, per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni, dei consigli di relativi delle Camere di commercio e industria;
5°) Ministri, Sottosegretari di Stato, Ambasciatori, Deputati al Parlamento e alla Costituente;
6°) sindaci e consiglieri, per un periodo non inferiore a 3 anni, di comuni aventi più di 10.000 abitanti;
7°) presidenti delle Assemblee regionali, Presidenti dei Consigli, delle Deputazioni provinciali, Deputati alle Assemblee regionali, questi ultimi quando abbiano esercitato il mandato per almeno 3 anni;
8°) membri dei Consigli superiori consultivi;
9°) membri dei Consigli direttivi degli Ordini professionali;
10°) professori di ruolo delle Università e degli istituti equiparati;
11°) membri delle Accademie e società scientifiche e letterarie, riconosciute dalla legge».
Fa rilevare che al n. 5, là dove si parla di Deputati al Parlamento e alla Costituente, forse sarebbero da aggiungere anche i membri della Consulta nazionale; che sul n. 6 è stata anche prospettata l’opportunità di considerare eleggibili i sindaci di tutti i comuni o i sindaci di comuni aventi più di 5.000 abitanti; che al n. 8 i Consigli superiori consultivi, quali ad esempio il Consiglio superiore forense, quello dei lavori pubblici, della sanità e così via, non sono stati specificati perché potrà darsi il caso che siano creati altri organismi del genere, da tener presenti per analogia secondo la prassi seguita per le categorie del vecchio Statuto; che al n. 11, là dove si parla di Accademie e società scientifiche e letterarie, occorrerà badare al fatto che di queste società alcune sono molto serie e autorevoli, come l’Istituto lombardo di scienze e lettere e la Società di storia patria, mentre altre sono prive di autorità e consistenza: bisognerà quindi fare una distinzione.
È stato anche osservato da qualche collega che può darsi il caso di un professionista di non comune valore o di un grande artista che non abbiano avuto tempo o desiderio di diventare membri dei Consigli degli Ordini professionali, o anche di un grande uomo di affari non appartenente a Consigli direttivi delle Camere di commercio e industria: costoro, appunto perché non hanno mai rivestito la qualità di membri dei consigli anzidetti, non potrebbero essere eleggibili; inconveniente a cui si potrebbe riparare includendo un’altra categoria per tutti coloro che abbiano reso nella scienza, nell’arte, nelle professioni, nell’industria e nel commercio servizi eminenti al Paese. Si tratterebbe però di una categoria assai indeterminata che potrebbe far sorgere inconvenienti spiacevoli. Poiché con ogni probabilità la seconda Camera sarà un organo spiccatamente politico, potrebbe aversi una valutazione politica, e quindi non obiettiva, del valore di questi uomini. Chi, come l’onorevole Mortati, è favorevole all’adozione di tale categoria, forse è ancora dominato dal ricordo del vecchio Senato, nel quale venivano nominati dei membri in riconoscimento dell’attività prestata a vantaggio del Paese, mentre ciò non sarà più con un Senato elettivo. D’altra parte le grandi personalità quasi sempre appartengono ai vari consigli, accademie, società scientifiche e culturali previste.
Un’altra osservazione è stata fatta dall’onorevole Calamandrei, circa l’opportunità d’includere una speciale categoria per gli appartenenti al Comitato nazionale di liberazione e per i comandanti di grandi unità partigiane. Tale categoria, però, a suo avviso, non dovrebbe essere inserita nella Costituzione, ma dovrebbe essere prevista in una disposizione transitoria, perché il grande episodio della recente guerra di liberazione è augurabile che non debba ripetersi nel corso della nostra storia avvenire. Un’altra disposizione transitoria infine sarebbe opportuno adottare per i deputati della XXVIII e XXIX legislatura, che, in quanto eletti con metodi non democratici, non dovrebbero avere la qualità di eleggibili.
VANONI osserva che nelle categorie indicate dall’onorevole Rossi non si fa parola dei funzionari dello Stato. Un generale, così, o un ammiraglio o un alto magistrato o un prefetto non potrebbero diventare membri della seconda Camera. Ciò non gli sembra giusto perché, in genere si tratta di funzionari che possono portare nello svolgimento dei lavori della seconda Camera un notevole contributo di cognizioni tecniche.
ROSSI PAOLO risponde che si potrebbe aggiungere un’altra categoria per i funzionari dello Stato oltre un certo grado.
AMBROSINI ritiene che, per i professionisti, il requisito di eleggibilità dovrebbe consistere soltanto nell’appartenenza alla categoria e non già nel fatto di essere membri dei Consigli direttivi, così da non impedire l’accesso alla seconda Camera a tutti quei professionisti che non facciano parte dei Consigli anzidetti.
EINAUDI si associa, da un punto di vista generale, all’osservazione dell’onorevole Ambrosini, ma crede che per gli esercenti le libere professioni occorrerebbe fissare qualche altro requisito di eleggibilità che non sia quello costituito dall’appartenenza ai consigli direttivi.
MORTATI, Relatore, rileva che l’esigenza prospettata dall’onorevole Einaudi riveste senza dubbio un carattere di particolare gravità. Difatti non si può richiedere per i professionisti la sola condizione di appartenenza alla loro categoria, altrimenti tutti i professionisti diventerebbero eleggibili, come ad esempio è disposto dalla Costituzione belga. Affinché il significato della determinazione delle categorie non venga meno, occorre in qualche modo qualificare gli appartenenti alle categorie stesse e, se non si vuole porre come condizione di eleggibilità per gli esercenti le libere professioni l’appartenenza ai Consigli direttivi, sarà necessario trovare altro criterio. Ma allora sorgono diverse difficoltà. Non è infatti facilmente valutabile l’attività svolta da certi professionisti, come ad esempio quella di un direttore di aziende; e allora si dovrebbe ricorrere al criterio del censo, che non risponde alle vedute sociali odierne.
CAPPI ritiene che come condizione di eleggibilità per i professionisti si potrebbe richiedere l’esercizio effettivo della professione per almeno un certo periodo di tempo dal conseguimento della laurea.
BULLONI propone, sul concetto espresso dall’onorevole Cappi, la seguente formula: «Membri di collegi o albi professionali dopo 15 anni di effettivo esercizio della professione».
FUSCHINI osserva che nelle categorie elencate nel progetto del Comitato non si fa parola dei dirigenti di aziende. Anche costoro dovrebbero essere compresi fra gli eleggibili, perché si tratta quasi sempre di persone fornite di preziose cognizioni tecniche e che svolgono attività assai importanti.
CAPPI ritiene che il concetto accennato dall’onorevole Fuschini potrebbe essere espresso in una formula così concepita: «sono eleggibili i membri dei consigli di amministrazione di società industriali o commerciali aventi un capitale di x lire».
FUSCHINI osserva che occorrerebbe tener presenti anche le società non anonime.
PRESIDENTE rileva che non occorrerebbe andare oltre una certa linea nella determinazione delle categorie, altrimenti, muovendo dal campo delle competenze, si arriverebbe a quello di una vera e propria divisione di classi, ciò che non sarebbe giusto. È necessario che la seconda Camera diventi l’organo rappresentativo di tutti i cittadini e non di determinati gruppi sociali.
LACONI condivide pienamente l’osservazione del Presidente e ritiene necessario allargare quanto più possibile l’ambito delle condizioni di eleggibilità per dare modo a persone che svolgano le più svariate funzioni sociali di accedere alla seconda Camera. Così, per la sesta categoria prevista nel progetto letto dall’onorevole Rossi, dovrebbero essere eleggibili soltanto i sindaci e i consiglieri di comuni aventi più di 10.000 abitanti, mentre ci si può domandare perché non debbano essere eleggibili anche i membri di un Consiglio comunale di una cittadina avente un minor numero di abitanti. Non si può presupporre in termini assoluti che un sindaco di un paese con più di 10.000 abitanti abbia maggiore capacità e competenza di un sindaco di un paese meno popolato. Si tratta quindi di condizioni di eleggibilità fissate con un criterio empirico, per non dire arbitrario, che a suo avviso dovrebbe assolutamente essere abbandonato.
FABBRI osserva che nel progetto di cui ha dato testé lettura l’onorevole Rossi sono state omesse tanto la categoria dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni quanto quella dei pubblicisti. Occorrerà riparare a tale omissione, perché chi ha passato gran parte della sua vita nelle amministrazioni pubbliche o a dirigere un grande quotidiano ha senza dubbio adeguate cognizioni tecniche e politiche per poter essere eletto alla seconda Camera.
Vorrebbe poi sapere se con la parola «dirigenti» ci si intenda riferire anche ai consiglieri delegati, e ciò perché, come è noto, le due cariche possono essere affidate tanto a persone diverse quanto a una sola. Nel primo caso il consigliere delegato non avrebbe titolo per essere eletto, il che, a suo avviso, non sarebbe giusto né opportuno.
CONTI, Relatore, ritiene che si stia procedendo su una strada sbagliata per giungere alla risoluzione del problema in esame, e si corra il pericolo di riprodurre la composizione del vecchio Senato, forse perché si ha ancora, senza volerlo, l’abito mentale di tener presente lo schema dello Statuto albertino. Occorre quindi tornare al concetto fondamentale che, sin dall’inizio del dibattito sul problema relativo alla formazione di una seconda Camera, aveva guidato i lavori della Sottocommissione, e cioè che la seconda Camera dovesse essere un organo non nominato dall’alto, avente una funzione di perfezionamento delle leggi elaborate dalla prima. Se si vuole accedere alle proposte riferite dall’onorevole Rossi, si deve eliminare ogni riferimento al criterio della dirigenza ed allargare quanto più possibile l’ambito delle condizioni di eleggibilità, includendo due imponenti forze sociali, contadini od operai, che sono rimaste escluse. Meglio, però, sarebbe rifarsi a un concetto più largo ed elastico per procedere alla formazione della seconda Camera: tener presenti solo alcuni enti o istituzioni, quali ad esempio le università, le accademie, la magistratura, e soprattutto i sindacati e lo confederazioni, cioè quei raggruppamenti di forze costituitisi per la tutela dei vitali interessi del Paese, escludendo ogni altra formazione che potrebbe portare a una cristallizzazione della realtà sociale.
BULLONI ritiene che con l’accoglimento della sua proposta non si stabilirebbe un criterio classista, com’è stato obiettato dal Presidente. La sua richiesta di considerare eleggibili i professionisti con 15 anni almeno di esercizio effettivo della professione è dettata soltanto dalla preoccupazione di inviare alla seconda Camera persone fornite di adeguata coltura e competenza, senza di che è impossibile avere buone leggi. Quanto poi agli appartenenti alle classi lavoratrici, se arrivano a distinguersi e a qualificarsi, essi possono essere eletti secondo quanto è previsto nello stesso progetto letto dall’onorevole Rossi.
MORTATI, Relatore, osserva che per la determinazione delle varie categorie degli eleggibili è necessario far ricorso a un criterio unitario, per non smarrirsi in una casistica che non porterebbe ad alcuna conclusione; criterio che potrebbe essere quello della capacità desunta o dall’appartenenza a determinati corpi rappresentativi delle singole professioni e attività, o dal solo esercizio di tali professioni e attività, o da benemerenze acquisite indipendentemente dal fatto di essere iscritti negli albi professionali o dall’aver esercitato un’attività professionale. Ritiene che il terzo criterio debba essere scartato per le gravi difficoltà inerenti alla determinazione delle benemerenze. Restano quindi gli altri due. Per il secondo, v’è da obiettare che l’esercizio puro e semplice di un’attività non può essere assunto come criterio di eleggibilità, perché allora bisognerebbe riferirsi a tutte le attività e la determinazione della categoria non avrebbe la funzione praticamente utile di selezionare le attitudini e le competenze. Viceversa il criterio relativo all’appartenenza a un dato consiglio professionale, sindacale, oppure a una amministrazione pubblica, può essere assai utile, in quanto con esso sarà sempre possibile selezionare non solo la capacità professionale, ma anche l’attitudine a interessarsi di problemi di politica legislativa.
Condivide l’opinione dell’onorevole Laconi che sia opportuno allargare l’eleggibilità dei sindaci e dei consiglieri comunali; ma non porrebbe una differenziazione fra comuni più popolati e comuni che lo siano meno; richiederebbe piuttosto per i sindaci e i consiglieri di questi ultimi una maggiore anzianità di carica.
Osserva infine che la seconda e la terza categoria del progetto non si conformano allo stesso criterio che ispira le altre. Non si comprende, ad esempio, perché gli operai che facciano parte dei consigli di gestione (che fra l’altro non sono stati ancora riconosciuti ufficialmente e quindi non si sa se potranno essere indicati nella Costituzione) abbiano titolo per essere eletti alla seconda Camera e non lo abbiano invece i presidenti di azienda.
LACONI fa osservare che anche i presidenti di azienda sono membri dei consigli di gestione.
MORTATI, Relatore, obietta che, se si procede con l’ordine di idee espresso dall’onorevole Laconi, si viene ad adottare nella determinazione della condizione di eleggibilità il criterio del solo esercizio della professione o attività, criterio che allora, per le esigenze di univocità anzidette, bisognerebbe estendere anche alle altre categorie. Lo stesso si può dire per i membri dei consigli direttivi delle società cooperative. Perché considerare eleggibili tali membri e non quelli dei consigli direttivi di società gestite da singoli? A suo parere, quindi, la seconda e la terza categoria nel progetto dovrebbero essere o ampliate, o soppresse.
EINAUDI ritiene innanzitutto che la seconda e la terza categoria del progetto dovrebbero essere fuse in una sola, perché non è possibile distinguere le imprese cooperative da tutte le altre, secondo un’opinione che fu espressa anche da Maffeo Pantaleoni in un saggio famoso che non ancora ha suscitato obiezioni teoriche di un certo rilievo. Le differenze esistenti tra un’impresa normale e un’impresa cooperativa sono infatti di ordine politico, sociale o se si vuole sentimentale, non di ordine economico, nel senso, cioè, che a capo delle imprese cooperative si trovano persone che sacrificano se stesse per il bene dei soci; ma questa caratteristica, che non è quella delle imprese cosiddette capitalistiche, non può formare il substrato di una legge o di una norma costituzionale. Questa categoria unificata dovrebbe poi essere allargata in modo da riferirsi ad un maggior numero di eleggibili, comprendendovi i dirigenti o membri di consigli di amministrazione, di gestione o di controllo di imprese di qualsiasi genere, non escluse quelle cooperative.
In ogni modo, non vede perché debbano essere incluse soltanto le cooperative di produzione, che hanno dato il minor contributo all’affermazione del movimento cooperativistico: bisognerebbe tener presenti anche le cooperative di consumo e quelle bancarie.
Osserva pure, come da qualcuno già è stato rilevato, che la categoria n. 6 è troppo ristretta. Se veramente si vuole estendere l’eleggibilità ai contadini e agli operai, secondo quanto ha auspicalo l’onorevole Conti, occorre accordarla ai sindaci di tutti i comuni. Tuttal’più per i comuni meno popolali gli eleggibili potrebbero essere, invece dei consiglieri, gli assessori.
Un’altra categoria di cui non si fa parola nel progetto è quella dei magistrati, il che non è giusto, perché i magistrati hanno più di molti altri attitudine all’elaborazione delle leggi.
A proposito, poi, della categoria n. 10, osserva che si sono menzionati soltanto professori di università, mentre sarebbe opportuno allargarla anche ai professori di liceo che siano tali da un certo numero di anni, che si potrebbe stabilire in sette.
Circa i membri di accademie, propone che la qualifica di eleggibile sia riconosciuta agli appartenenti alle istituzioni culturali e scientifiche equiparate alla Accademia delle scienze di Torino, così come era previsto nello Statuto albertino.
LUSSU dichiara di non essere favorevole a che i rappresentanti della seconda Camera siano scelti tra i membri dei consigli direttivi delle organizzazioni sindacali o delle società cooperative o delle camere di commercio e così via. Indubbiamente i compilatori dei progetto, di cui l’onorevole Rossi ha dato lettura, fissando come condizione di eleggibilità l’esercizio di una funzione direttiva, si son prefissi lo scopo di inviare alla seconda Camera cittadini assai qualificati per provata esperienza e cognizioni tecniche. Ma allo stesso risultato si giungerebbe senza porre tanti limiti ed obblighi agli elettori nella loro scelta.
L’onorevole Einaudi ha auspicato che siano eleggibili anche i professori di scuole medie: a suo avviso la categoria degli insegnanti dovrebbe essere allargata sino ad includervi i maestri elementari.
Non condivide il pensiero espresso dall’onorevole Rossi nei confronti dei rappresentanti del Comitato di liberazione nazionale e dei partigiani. Lo Statuto della Repubblica italiana, nata da una sanguinosa guerra di liberazione, che è la più grande pagina della storia d’Italia dopo quella del Risorgimento, dovrebbe, a suo avviso, menzionare al primo posto gli appartenenti al Comitato nazionale di liberazione e i partigiani, che sono indubbiamente i più puri rappresentanti dell’odierna democrazia in Italia. L’alto riconoscimento che in questo modo si verrebbe a dare a questi benemeriti cittadini potrebbe servire di esempio alle generazioni avvenire.
Dichiara poi che, pur non essendo stato mai troppo favorevole alla burocrazia, non crede che sia opportuno escludere i funzionari dello Stato dal novero degli eligendi, perché fra gli impiegali delle pubbliche amministrazioni vi sono uomini di provata competenza e cultura, degni in tutto di rappresentare il Paese nella seconda Camera.
Osserva infine che la qualifica di eleggibilità dovrebbe essere accordata ai sindaci di tutti i comuni e non soltanto a quelli dei comuni aventi più di 10.000 abitanti.
FUSCHINI ritiene ingiusto escludere dalle categorie degli eleggibili i funzionari dello Stato, che possono portare un grande contributo di esperienza e di cognizioni tecniche nelle discussioni della seconda Camera; e propone di fissare l’eleggibilità di tutti i funzionari dal primo al sesto grado, come già egli aveva proposto, o almeno fino al quinto, se ciò potrà sembrare più opportuno.
Sarebbe anche necessario estendere l’eleggibilità ai sindaci e ai consiglieri di tutti i comuni. Tutt’al più per quelli aventi non più di 2.000 abitanti si potrebbe aderire alla proposta fatta dall’onorevole Einaudi, di limitarla ai soli sindaci e assessori, escludendone i consiglieri. Ma per tutti gli altri sarebbe una grave ingiustizia politica non accordare la qualifica di eleggibile ai sindaci e ai consiglieri comunali dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Nella categoria degli insegnanti dovrebbero anche essere inclusi i professori delle scuole medie pubbliche e private, nonché i direttori didattici dopo un decennio di esercizio della loro attività.
ROSSI PAOLO rileva che la soluzione migliore del problema in esame era, a suo avviso, quella di eleggere a suffragio universale i rappresentanti della seconda Camera. Questa è stata respinta; ma ora si tenta di tornarvi attraverso l’estensione dell’eleggibilità a un numero sempre maggiore di persone. Se si dovesse continuare su questa strada, tanto varrebbe ammettere apertamente il suffragio universale per la formazione della seconda Camera.
All’inconveniente giustamente rilevato dagli onorevoli Einaudi e Mortati, che la seconda e la terza categoria non rispondono a un criterio univoco e, inoltre, non comprendono i capi delle industrie, si potrebbe ovviare sopprimendo la terza categoria e modificando la dizione relativa alla seconda, nel senso di considerare eleggibili i «membri dei consigli di gestione e dei consigli di amministrazione di aziende con altre 100 soci o dipendenti». In tal modo fra queste aziende sarebbero comprese anche le cooperative a cui si fa riferimento nella terza categoria, che sarebbe soppressa.
Trova giuste anche le obiezioni mosse relativamente alla categoria dei sindaci e consiglieri comunali. Per estendere la qualifica di eleggibile anche agli amministratori dei comuni meno popolali propone di formulare il n. 6 nei seguenti termini:
«Sindaci e consiglieri, per un periodo non inferiore a 3 anni, di comuni con più di 10.000 abitanti; sindaci e assessori per un periodo non inferiore a 5 anni, di comuni con più di 2.000 abitanti».
Non ha difficoltà a fissare un’apposita categoria per i magistrati e i funzionari della pubblica amministrazione dal primo fino al sesto grado. In tale categoria, però, dovrebbero anche essere compresi i funzionari dei futuri enti regionali.
Trova eccessiva infine la proposta di estendere l’eleggibilità ai professori delle scuole medie e ai maestri elementari. Seguendo questo criterio non potrebbero essere esclusi, ad esempio, i medici condotti, i segretari comunali e così via. Tutte queste persone del resto, se vogliono percorrere una carriera politica, possono farsi eleggere deputati alla prima Camera e possono anche giungere alla seconda attraverso le cariche di membri dell’Ordine professionale o di consiglieri comunali nei loro comuni di residenza.
UBERTI rileva che con le varie proposte finora fatte si tende ad allargare eccessivamente le categorie in esame, estendendo, ad esempio, l’eleggibilità a tutti i consiglieri comunali, mentre sarebbe opportuno limitarla ai soli sindaci ed assessori.
LACONI osserva che nel progetto sono previsti tre grandi aggruppamenti: persone che hanno rivestito funzioni di ordine economico nazionale, persone che hanno rivestito cariche pubblico-amministrative, persone che hanno particolari titoli culturali. Il primo aggruppamento comprende le prime quattro categorie; il secondo le successive tre, e il terzo le ultime quattro.
Circa il primo gruppo, rileva che in sostanza si intende fare affidamento, non già su uomini che abbiano svolto determinate attività economiche partecipando alle cariche direttive di dati organismi, ma su coloro che abbiano rivolto la loro attività economica a fini sociali. Per questo sono state considerate anche le cooperative, circa le quali l’onorevole Einaudi ha mosso qualche obiezione, ma che non potevano non essere incluse come categoria speciale proprio per il carattere politico-sociale che le contraddistingue, anche se da un punto di vista di pura scienza economica non possono essere distinte dalle altre imprese.
Quanto al secondo gruppo, ritiene che le relative categorie dovrebbero essere maggiormente allargate, soprattutto conferendo la qualifica di eleggibile ai sindaci e ai consiglieri di tutti i comuni e non soltanto a quelli dei comuni aventi un dato numero di abitanti. Non ritiene giusto limitare l’eleggibilità agli assessori, perché le giunte comunali sono espressione della maggioranza dei consigli, e con questa limitazione si creerebbe un privilegio pei la maggioranza. Né dovrebbe essere stabilita – in questo gruppo – una speciale categoria per i funzionari di Stato, secondo quanto è stato proposto da qualcuno, perché in fondo essi sono dei lavoratori che possono diventare eleggibili partecipando come membri ai Consigli direttivi dei loro sindacati, allo stesso titolo, cioè, dei contadini e degli operai.
Circa le categorie del terzo gruppo, afferma che esse sono state selezionate con criteri adeguati alle necessità del caso. Non si poteva fare di meglio. In questo gruppo si dovrebbe comprendere la categoria dei partigiani e dei membri del Comitato di liberazione nazionale; uomini che si sono battuti per la libertà della Patria e che indubbiamente debbono essere valorizzati, anche se la valutazione della loro generosa, encomiabile attività possa forse risultare assai difficoltosa.
MANNIRONI osserva, per quanto riguarda le società cooperative, che dovrebbero considerarsi eleggibili anche i membri dei consigli direttivi dei consorzi di cooperative. Dovrebbero anche essere tenuti presenti gli amministratori delle società di pubblica assistenza e beneficenza, come, ad esempio, i membri dei consigli di amministrazione degli ospedali e delle congregazioni 5 di carità.
NOBILE dichiara di essere stato sempre contrario alla distinzione per categorie, per cui, quando sarà messo in votazione il progetto in esame, si asterrà dal votare. Tuttavia ritiene che ciò non debba impedirgli di collaborare all’esame delle proposte formulate.
Osserva, così, che alcune esclusioni gli sembrano ingiustificate. Perché, ad esempio, non considerare eleggibile un consigliere di Stato e considerare tale, invece, un professore di università? Un consigliere di Stato ha di solito una preparazione culturale assai più vasta di quella di un professore universitario, che è quasi sempre competente in una sola determinata materia.
Egualmente, perché non dovrebbero essere eleggibili i professori di scuole medie od anche i capitani di lungo corso? In altri termini, si dovrebbe seguire il criterio di accrescere quanto più sia possibile il numero delle categorie, e non già di restringerlo. Dichiara infine di condividere le osservazioni fatte dall’onorevole Einaudi in merito alle cooperative. In ogni caso, sarebbe meglio parlare di cooperative di lavoro anziché di cooperative di produzione.
VANONI, rispondendo all’onorevole Laconi circa l’ammissione della categoria dei pubblici funzionari, osserva che il criterio generale in base al quale sono state formulate le categorie è quello di individuare determinate persone che abbiano – sia per attività svolta, sia per le qualifiche che rivestono – una certa esperienza nel campo amministrativo o che comunque, appartenendo a determinati complessi anche scientifici, si ritiene siano sufficientemente qualificati per essere eletti alla seconda Camera. Ma i pubblici funzionari, per il loro stato giuridico, sono in parte eliminati dalla possibilità di assumere certe determinate qualifiche. Quanto alla categoria dei professori universitari, osserva che la scelta si basa sul fatto che nell’ambiente universitario si trovano persone di particolare esperienza in materie giuridiche, economiche e sociali. Ritiene comunque che il criterio suggerito di considerare eleggibili sino al grado sesto i funzionari delle pubbliche amministrazioni risponda perfettamente alla esigenza di avere elementi di particolare esperienza in problemi amministrativi.
BULLONI chiede se i funzionari dello Stato, eletti alla seconda Camera, cesserebbero temporaneamente dalle loro funzioni.
FUSCHINI fa osservare che vige una legge, in proposito, che potrebbe essere riveduta ed aggiornata.
CONTI, Relatore, dichiara che la formazione della seconda Camera, verso la quale ormai ci si avvia, non risponde alle sue personali vedute. Per tale ragione si riserva di risollevare la questione in sede di Commissione plenaria e di presentare, se sarà il caso, una relazione di minoranza.
PRESIDENTE desidera fare alcune osservazioni di carattere personale. Innanzitutto si dichiara favorevole ad allargare il più che è possibile il campo della scelta degli eligendi alla seconda Camera, pur essendo convinto che, così facondo, si creerà un assai strano sistema elettorale, per cui il corpo elettorale attivo sarà immensamente più ristretto di quello passivo. Ritiene però che questo sia l’unico modo di porre un correttivo al progetto in esame.
PICCIONI rileva che l’inconveniente accennato dal Presidente si verifica sempre nelle elezioni di secondo grado.
PRESIDENTE ritiene che, pur essendo giusta l’obiezione dell’onorevole Piccioni, l’inconveniente costituisca egualmente una anomalia.
Osserva quindi che uno solo dovrebbe essere il criterio per stabilire la caratteristica dei candidati alla seconda Camera, e cioè che gli eligendi siano già stati sottoposti ad una scelta precedente, in modo che si tratti di persone che abbiano in un certo senso subito il giudizio delle masse. Tutti gli altri criteri, a suo avviso, dovrebbero essere respinti ed è per questo che, durante le votazioni, voterà favorevolmente solo per quelle categorie che rispondano al criterio da lui accennato.
Aggiunge che occorrerebbe togliere dall’attuale articolazione alcune categorie già previste nel vecchio Statuto, come ad esempio quelle relative ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato, agli Ambasciatori, e ai Deputati al Parlamento, perché gli appartenenti a queste categorie rientrano in quella di coloro che hanno già subito una prima scelta del corpo elettorale, in quanto in genere si arriva alle cariche anzidette dopo essere stati consiglieri provinciali o comunali o anche dopo aver rivestito, se si tratta di professionisti, cariche direttive in seno alle organizzazioni professionali.
Dopo tali osservazioni ritiene che si possa passare all’esame delle singolo proposte formulate dal Comitato.
MORTATI, Relatore, si richiama alla discussione svoltasi nella seduta precedente, durante la quale si sono avute alcune votazioni, a suo avviso, non del tutto razionali, per cui, a un determinato momento, può darsi che dei membri della Sottocommissione non si siano resi perfettamente conto di ciò che dovevano votare. Per evitare il ripetersi di tale inconveniente, sarebbe opportuno fissare in precedenza i criteri generali che dovranno informare l’esame delle singole proposte del Comitato e metterli in votazione prima di discutere punto per punto sulle diverse categorie elencate.
PRESIDENTE osserva che con la proposta dell’onorevole Mortati si potrebbe correre il rischio di riaprire la discussione generale sulla questione in esame. In ogni modo, è anche da rilevare che parecchi oratori nei loro stessi discorsi hanno accennato di volta in volta a criteri diversi relativamente alla determinazione delle varie categorie. Ciò sta a provare che molti colleghi non hanno la preoccupazione pregiudiziale manifestata dall’onorevole Mortati.
FABBRI dichiara di non essere favorevole alla proposta dell’onorevole Mortati. Votare dei criteri generali astratti significherebbe prestabilire vincoli o impedimenti alla libertà di apportare modificazioni alle singole proposte formulate nel progetto del Comitato.
MORTATI, Relatore, non insiste nella sua proposta.
PICCIONI ritiene che si dovrebbe procedere a una votazione preliminare del progetto in esame, prima di votare su ogni categoria. Ciò per accertare se la Sottocommissione sia pronta ad accogliere l’elencazione delle varie categorie predisposte dal Comitato. In seguito, quando si procederà all’esame delle singole categorie, si potrà decidere se ognuna di esse dovrà avere una maggiore ampiezza o eventualmente subire qualche restrizione.
FABBRI osserva che non è possibile votare il progetto nel suo complesso, perché sarà necessario aggiungere ad esso altre categorie.
PRESIDENTE rileva che la proposta dell’onorevole Piccioni è contraria alla procedura parlamentare. Non si può infatti approvare pregiudizialmente un testo legislativo a cui si ha intenzione di apportare modificazioni. Secondo la procedura parlamentare, si vota il complesso di una legge solo dopo la discussione generale e dopo quella sui singoli articoli e l’approvazione, uno ad uno, di questi.
MORTATI, Relatore, propone di votare preliminarmente un ordine del giorno così concepito:
«La seconda Sottocommissione ritiene che le categorie degli eleggibili alla seconda Camera debbano corrispondere ai seguenti criteri:
1°) capacità risultanti da scelte effettuate nei consigli degli ordini professionali;
2°) capacità risultanti dall’esercizio di uffici elettivi politico-amministrativi;
3°) capacità risultanti da cariche ricoperte nei pubblici impieghi».
PRESIDENTE non crederebbe, personalmente, opportuno procedere ad una votazione sull’ordine del giorno proposto dall’onorevole Mortati, perché tale votazione non rientrerebbe nelle consuetudini parlamentari. Comunque lo mette in votazione.
(Non è approvato).
(La riunione, sospesa alle 18.35, è ripresa alle 19.05)
.
PRESIDENTE avverte che da parte dell’onorevole Mortati è stata presentata la seguente elencazione di categorie:
1°) Ministri e Sottosegretari di Stato;
2°) Deputati al Parlamento;
3°) sindaci e consiglieri di comuni con più di 10.000 abitanti, per un periodo non minore di quattro anni;
4°) sindaci e consiglieri di comuni con meno di 10.000 abitanti, per un periodo non minore di otto anni;
5°) membri delle Assemblee regionali e dei Consigli provinciali, per almeno tre anni;
6°) membri elettivi dei Consigli superiori presso le Amministrazioni centrali;
7°) membri elettivi dei consigli direttivi degli Ordini professionali, dopo almeno cinque anni di funzioni;
8°) membri elettivi dei consigli direttivi delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, dopo almeno cinque anni di funzioni;
9°) membri elettivi dei consigli direttivi di organizzazioni sindacali aventi carattere nazionale, regionale e provinciale, dopo almeno cinque anni di funzioni;
10°) membri dei consigli di gestione o dei consigli di amministrazione di aziende, anche cooperative, con cento o più dipendenti, o cento o più soci;
11°) professori ordinari di Università o equiparati;
12°) Magistrati di grado di appello o superiore;
13°) funzionari dello Stato o degli enti pubblici dal grado I al grado IV.
Avverte che questa elencazione di categorie può considerarsi come una vera e propria proposta di emendamento del progetto degli onorevoli Rossi, Mortati e Perassi.
MORTATI, Relatore, dichiara che il progetto a cui ha fatto riferimento il Presidente è stato redatto soltanto dall’onorevole Rossi e che quindi può considerarsi come una proposta dell’onorevole Rossi stesso.
PERASSI fa presente che sostanzialmente non si può parlare di un progetto del Comitato, bensì di un progetto formulato dall’onorevole Rossi, secondo quanto è già stato osservato dall’onorevole Mortati. Dichiara inoltre che, partecipando ai lavori del Comitato, egli già aveva fatto qualche riserva in merito al progetto anzidetto. Del resto, egli aveva sostenuto in una seduta precedente che soltanto per un terzo del numero complessivo dei futuri rappresentanti alla seconda Camera fosse opportuna un’elencazione di categorie. La discussione odierna, anziché convincerlo di aderire al parere della maggioranza, lo induce piuttosto a restare fedele ai punti di vista espressi nella formulazione già da lui proposta. Per conseguenza dichiara che si asterrà dal votare.
MORTATI, Relatore, fa presente che nel suo progetto, per un’omissione involontaria, non si fa parola dei membri delle Accademie scientifiche e culturali. Tale categoria, del resto, era anche indicata nel progetto dell’onorevole Rossi.
PRESIDENTE avverte che gli onorevoli Bozzi e Bulloni hanno presentato la proposta di aggiungere le seguenti categorie: 1°) magistrati dell’ordine giudiziario, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di grado non inferiore al VI; 2°) funzionari dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, di grado non inferiore al IV della gerarchia statale o ad esso equiparati.
In questa proposta si fa anche notare che l’inserzione delle suddette categorie è condizionata all’accettazione del principio che, durante il mandato, i funzionari cessino da ogni attività di servizio.
Pone quindi in discussione il disposto del n. 1 del progetto dell’onorevole Rossi, relativo ai «componenti, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, dei consigli direttivi di organizzazioni sindacali aventi carattere nazionale, regionale e provinciale», facendo presente che l’onorevole Mortati al n. 9 della sua elencazione propone che tali membri siano elettivi e abbiano fatto parte dei consigli anzidetti per un periodò almeno di 5 anni.
VANONI domanda se con l’espressione di «consigli direttivi di organizzazioni sindacali aventi carattere nazionale, regionale e provinciale» ci si intenda riferire al solo consiglio direttivo centrale, oppure ai consigli direttivi nazionali, regionali e provinciali. In altri termini, esistendo un’organizzazione sindacale nazionale avente propri organi regionali e provinciali, c’è da domandarsi se l’appartenenza ai consigli direttivi regionali e provinciali costituisca titolo o pur no ad essere compresi tra il numero degli eligendi alla seconda Camera. L’espressione proposta dall’onorevole Rossi, a suo parere, può dar luogo a qualche dubbio di interpretazione.
PRESIDENTE osserva che potrebbe essere usata la seguente formulazione: «componenti dei consigli direttivi nazionali, regionali e provinciali di organizzazioni sindacali».
ROSSI PAOLO dichiara di accettare l’aggiunta della parola «elettivi» proposta dall’onorevole Mortati.
RAVAGNAN osserva che, invece della parola «elettivi», sarebbe meglio usare la parola «eletti».
PRESIDENTE condivide il punto di vista espresso dall’onorevole Ravagnan.
CONTI, Relatore, dichiara che voterà contro, per le considerazioni già da lui esposte.
LUSSU dichiara che la sua partecipazione alla votazione su questo come sui seguenti punti del progetto in esame è soltanto dettata dalla volontà di collaborare alla soluzione del problema in discussione, poiché egli resta fedele al principio che la scelta dei candidati alla seconda Camera debba essere libera.
PRESIDENTE mette intanto in votazione la seguente parte del n. 1, quale risulta dagli emendamenti proposti: «membri eletti dei consigli direttivi nazionali regionali e provinciali di organizzazioni sindacali».
(È approvata).
Fa presente che resta ora da fissare il termine minimo di permanenza dei membri nei suddetti consigli, che per l’onorevole Rossi dovrebbe essere di 3 anni, mentre per onorevole Mortati dovrebbe essere di 5.
EINAUDI chiede se con le parole «per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni» ci si intenda riferire a un periodo consecutivo e se comunque sia condizione di eleggibilità l’appartenenza ai consigli direttivi al tempo delle elezioni.
UBERTI domanda se debba intendersi computato anche il periodo di attività sindacale prefascista.
PRESIDENTE osserva che evidentemente non è necessario un periodo consecutivo di appartenenza ai consigli direttivi, come pure non è necessario che il candidato occupi la carica sindacale al tempo delle elezioni e che naturalmente si terrà conto anche dell’attività sindacale prefascista, visto che il sindacalismo non è nato nel 1926.
Mette in votazione, quindi, la seguente formula con il termine di 3 anni proposto dall’onorevole Rossi: «che abbiano ricoperto la carica per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni».
(È approvata).
Fa presente che la formula approvata, relativamente alla categoria di cui al n. 1 del progetto dell’onorevole Rossi, nel suo complesso è la seguente: «membri eletti dei consigli direttivi nazionali regionali e provinciali di organizzazioni sindacali, che abbiano ricoperto la carica per un periodo complessivo non inferiore a tre anni».
Avverte che è ora in discussione la seguente formula proposta al n. 2 dell’onorevole Rossi: «membri dei consigli di gestione, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, di aziende con oltre cento dipendenti».
Nel progetto invece dell’onorevole Mortati, al n. 10, si propone un’altra formula così concepita: «membri dei consigli di gestione o dei consigli di amministrazione di aziende, anche cooperative, con 100 o più dipendenti, o 100 o più soci».
EINAUDI non comprende perché debbano essere escluse le imprese non costituite in società, e quindi senza consigli di amministrazione.
FABBRI propone l’aggiunta delle seguenti parole «nonché i dirigenti tecnici e amministrativi». Fa presente che con l’accoglimento del suo emendamento aggiuntivo sarebbero compresi anche gli imprenditori di aziende non sociali.
PICCIONI osserva che la formula proposta dall’onorevole Mortati è più completa.
Infatti non è possibile considerare a sé il consiglio di gestione. Esso collabora con il consiglio di amministrazione: quindi non può fare oggetto di una categoria a parte, in quanto non può esservi un consiglio di gestione, se non v’è un consiglio di amministrazione.
PRESIDENTE rileva che la differenza tra i due organismi consiste nel fatto che, mentre il consiglio di gestione ha la sua origine nel seno stesso del processo di lavoro, cioè nell’interno della azienda, il consiglio di amministrazione trova la sua origine in elementi esterni, ossia negli azionisti.
EINAUDI non condivide l’osservazione fatta dal Presidente, in quanto la funzione degli azionisti che eleggono il consiglio di amministrazione ha lo stesso significato di quella delle maestranze che eleggono i loro rappresentanti in seno al consiglio di gestione. Si tratta sempre di scegliere i dirigenti. La scelta potrà avvenire in modo diverso, ma è sempre una funzione interna aziendale.
PICCIONI rileva, a sostegno della formulazione proposta dall’onorevole Mortati, che l’elenco testé approvato relativo ai consigli direttivi di organizzazioni sindacali è comprensivo dei rappresentanti tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro. Non vede perché non debba essere usato lo stesso criterio per il punto in questione.
PRESIDENTE fa presente che i consigli di gestione sono costituiti pariteticamente di rappresentanti tanto dei lavoratori, quanto dei datori di lavoro. L’argomentazione, quindi, dell’onorevole Piccioni non regge. Se fossero ammessi infatti nella categoria in esame anche i membri dei consigli di amministrazione, si avrebbe un duplicato di rappresentanza.
UBERTI osserva che i consigli di gestione non sono stati ancora legalmente costituiti.
PRESIDENTE risponde all’onorevole Uberti che il Governo e i partiti politici si sono già chiaramente espressi circa l’istituzione dei consigli di gestione. Comunque, accettando la formula proposta dall’onorevole Rossi, non si viene a pregiudicare la possibilità di approvare con una successiva votazione l’inclusione, tra le categorie proposte, di quella dei membri dei consigli di amministrazione.
MORTATI, Relatore, dichiara, anche a nome dei rappresentanti del suo gruppo, che il suo voto favorevole alla proposta di includere tra le categorie degli eligendi i membri dei consigli di gestione dovrà intendersi in senso contrario, se non sarà successivamente approvata la sua proposta di considerare eleggibili anche i membri dei consigli di amministrazione.
FABBRI si associa alla riserva formulata dall’onorevole Mortati.
PRESIDENTE, per evitare ogni motivo di dissenso, mette prima in votazione la proposta relativa all’inclusione, fra le categorie degli eligendi, dei membri dei consigli di amministrazione.
(È approvata).
Mette quindi in votazione la proposta di considerare eleggibili i membri dei consigli di gestione.
(È approvata).
Ricorda che è stato proposto di fondere insieme i numeri 2 e 3 del progetto dell’onorevole Rossi, in modo da raggruppare in una sola formulazione le aziende e le cooperative, e, quanto alle cooperative, è stato proposto di considerare non solo quelle di produzione, ma anche le altre.
Mette pertanto in votazione la seguente formula: «aziende e cooperative di produzione, di lavoro, di consumo e di credito con 100 o più dipendenti, o 100 o più soci».
(È approvata).
Fa presente che, per ragioni di armonia con quanto è stato testé approvato per i membri dei consigli direttivi delle organizzazioni sindacali, anche per i membri dei consigli di gestione e dei consigli di amministrazione di aziende e cooperative dovrà porsi la specificazione di essere eletti.
Resta ora da approvare il termine minimo di appartenenza dei membri ai suddetti consigli, fissato dall’onorevole Rossi in un periodo complessivo non inferiore a 3 anni.
Lo mette in votazione.
(È approvato).
Mette in votazione la proposta dell’onorevole Fabbri relativa all’aggiunta delle seguenti parole: «nonché i dirigenti tecnici e amministrativi delle aziende».
(È approvata).
Fa presente che la formulazione complessiva delle proposte testé approvate è la seguente:
«Membri eletti, per un periodo complessivo non inferiore a 3 anni, dei consigli di gestione e dei consigli di amministrazione di aziende e cooperative di produzione, lavoro, consumo e credito con 100 o più dipendenti, o 100 o più soci, nonché dirigenti tecnici e amministrativi di aziende».
Avverte che ora è in discussione la seguente formula proposta al n. 4 dall’onorevole Rossi:
«Membri, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, dei consigli direttivi delle Camere di commercio e industria». Relativamente a tale categoria l’onorevole Mortati propone al n. 8 un’altra formula così concepita: «membri elettivi dei consigli direttivi delle Camere di commercio, industria e agricoltura, dopo almeno 5 anni di funzioni».
EINAUDI ritiene che sia più opportuno, relativamente alla categoria in esame, accettare il termine di 5 anni proposto dall’onorevole Mortati.
PRESIDENTE fa presente che nella formula proposta dall’onorevole Mortati si parla di membri elettivi e dei consigli direttivi anche delle Camere di agricoltura. Tenendo presente le suddette indicazioni e ponendo prima in votazione il periodo di appartenenza ai consigli direttivi in questione fissato in 3 anni, la formulazione del n. 4 del progetto dell’onorevole Rossi potrebbe essere la seguente:
«Membri eletti, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, dei consigli direttivi delle Camere di commercio, industria e agricoltura».
Mette in votazione la formula di cui ha dato lettura.
(È approvata).
Deve ora mettere in votazione il numero 5 del progetto dell’onorevole Rossi relativo alla categoria dei Ministri, Sottosegretari di Stato, Ambasciatori, Deputati al Parlamento e alla Costituente.
ROSSI PAOLO dichiara di rinunciare alle categorie dei Ministri, Sottosegretari di Stato e Ambasciatori e di limitare quindi la sua proposta ai soli Deputati al Parlamento e alla Costituente.
LUSSU dichiara di essere favorevole alla primitiva formula proposta dall’onorevole Rossi.
PRESIDENTE osserva che la categoria degli Ambasciatori potrebbe rientrare in quella dei funzionari di cui si fa menzione al n. 13 del progetto dell’onorevole Mortati. Potrebbe quindi per ora non essere considerata.
UBERTI domanda se con la parola «Parlamento» ci si intenda riferire soltanto alla prima Camera.
PRESIDENTE trova giusta l’osservazione dell’onorevole Uberti e suggerisce di usare le parole «Camera dei Deputati». La formulazione del n. 5 del progetto dell’onorevole Rossi potrebbe essere la seguente:
«Ministri, Sottosegretari di Stato, Deputati alla Camera dei Deputati e all’Assemblea Costituente».
La mette in votazione.
(È approvata).
BOZZI propone di aggiungere le seguenti parole «i Presidenti della Repubblica».
PRESIDENTE mette in votazione la proposta dell’onorevole Bozzi.
(È approvata).
EINAUDI fa presente l’opportunità di includere nello categorie di cui al n. 5 anche i senatori non dichiarati decaduti.
MORTATI, Relatore, osserva che una disposizione relativa ai senatori non decaduti dovrebbe trovar posto in norme transitorie, non già nella Costituzione, essendo stato soppresso il Senato.
PRESIDENTE fa presente che per il momento occorre soltanto decidere sul merito della proposta fatta dall’onorevole Einaudi. La questione accennata dall’onorevole Mortati potrà essere decisa in seguito. Mette pertanto in votazione la seguente formula: «Senatori appartenenti al disciolto Senato, non dichiarati decaduti».
(È approvata).
Fa presente che la formulazione complessiva delle proposte testé approvate è la seguente:
«Ministri, Sottosegretari di Stato, Deputati alla Camera dei Deputati e all’Assemblea Costituente, Presidenti della Repubblica e Senatori appartenenti al disciolto Senato non dichiarati decaduti».
Avverte che ora è in discussione la seguente formula proposta al n. 6 dall’onorevole Rossi:
«Sindaci e consiglieri, per un periodo non inferiore a tre anni, dei comuni aventi più di 10.000 abitanti».
A tale proposito l’onorevole Mortati, ai n. 3 e 4 del suo progetto, propone un’altra formula così concepita:
«Sindaci e consiglieri di comuni con più di 10.000 abitanti, per un periodo non minore di quattro anni.
«Sindaci e consiglieri di comuni con meno di 10.000 abitanti, per un periodo non minore di otto anni».
Fa presente inoltre che l’onorevole Uberti ha proposto la seguente altra formulazione: «Sindaci e assessori dei comuni, che abbiano coperto almeno per un quadriennio tale carica».
FUSCHINI si associa alla proposta dell’onorevole Mortati.
LUSSU chiede che la votazione avvenga per divisione, perché egli non è favorevole all’inclusione degli assessori.
PRESIDENTE mette in votazione l’inclusione dei sindaci di tutti i comuni.
(È approvata).
Circa la durata in carica dei sindaci, mette in votazione la proposta dell’onorevole Uberti che prevede un periodo di almeno un quadriennio.
(È approvata).
Circa la questione se debbano essere inclusi anche gli assessori, mette in votazione la proposta dell’onorevole Uberti di considerare eleggibili gli assessori di tutti i comuni che abbiano ricoperto tale carica per almeno un quadriennio.
(È approvata).
Sulla questione dell’inclusione dei consiglieri comunali, mette in votazione la proposta dell’onorevole Mortati.
(È approvata).
Fa presente che la formulazione complessiva delle proposte testé approvate è la seguente:
«Sindaci c assessori dei comuni, che abbiano coperto almeno por un quadriennio tale carica, consiglieri di comuni con più di 10.000 abitanti, per un periodo non minore di quattro anni, e consiglieri di comuni con meno di 10.000 abitanti, per un periodo non minore di otto anni».
Avverto che ora è in discussione la seguente formula proposta al n. 7 dall’onorevole Rossi:
«Presidenti delle assemblee regionali, presidenti dei consigli e delle deputazioni provinciali, deputati alle assemblee regionali, questi ultimi quando abbiano esercitato il mandato per almeno tre anni».
A tale proposito l’onorevole Mortati, al n. 5 del suo progetto, propone un’altra formula così concepita:
«Membri delle assemblee regionali e dei consigli provinciali, per almeno tre anni».
ROSSI PAOLO dichiara di accettare la formulazione proposta dall’onorevole Mortati.
LUSSU osserva che, con il futuro ordinamento regionale, potrà accadere di non avere più una divisione in provincie. Se quindi dovesse essere accolta o l’una o l’altra formula proposta, bisognerebbe in seguito modificare il testo della formula approvata, nel senso di coordinarlo alle disposizioni relative al nuovo ordinamento regionale.
PRESIDENTE mette in votazione la formula proposta dall’onorevole Mortati.
(È approvata).
Avverte che ora è in discussione la seguente formula proposta al n. 8 dall’onorevole Rossi:
«Membri dei Consigli superiori consultivi».
A tale proposito l’onorevole Mortati propone, al n. 6 del suo progetto, un’altra formula così concepita:
«Membri elettivi dei Consigli superiori presso le amministrazioni centrali».
EINAUDI propone di sopprimere la parola «consultivi».
BOZZI desidera sapere se a proposito dei Consigli superiori si debba fare riferimento all’elettività o soltanto al corpo al quale si appartiene. Secondo il suo avviso, ci si dovrebbe riferire soltanto all’appartenenza ai Consigli anzidetti, in quanto alcuni membri di tali Consigli possono non essere elettivi.
MORTATI, Relatore, dichiara che la ragione della sua proposta è in relazione al futuro svolgimento legislativo, in quanto a suo avviso tutti i membri dei Consigli superiori dovrebbero diventare elettivi. In ogni modo dichiara di rinunciare alla parola «elettivi».
LACONI fa sua la proposta dell’onorevole Mortati, avvertendo che invece della parola «elettivi» sarebbe meglio usare la parola «eletti».
PRESIDENTE mette in votazione la seguente formula proposta dall’onorevole Mortati con la modificazione suggerita dall’onorevole Laconi: «membri eletti dei Consigli superiori presso le amministrazioni centrali».
(È approvata).
Avverte che ora è in discussione la seguente formula proposta al n. 9 dall’onorevole Rossi:
«Membri dei consigli direttivi degli Ordini professionali».
A tale proposito l’onorevole Mortati, al n. 7 del suo progetto, propone un’altra formula così concepita:
«Membri eletti dei consigli direttivi degli Ordini professionali, dopo almeno cinque anni di funzioni».
Mette in votazione innanzitutto la questione di principio relativa all’elettività dei membri dei consigli anzidetti.
(È approvata).
Mette in votazione il termine di 3 anni relativamente alle funzioni di membro dei consigli direttivi anzidetti, in armonia a quanto è stato già approvato relativamente alle precedenti categorie.
(È approvato).
Avverte che la formulazione complessiva delle proposte testé approvate è la seguente:
«Membri eletti dei consigli direttivi degli Ordini professionali dopo almeno tre anni di funzioni».
È ora in discussione la seguente formula proposta al n. 10 dall’onorevole Rossi:
«Professori di ruolo delle Università e istituti equiparati».
A tal proposito l’onorevole Mortati, al n. 11 del suo progetto, propone un’altra formula così concepita:
«Professori ordinari di Università o equiparati».
LACONI propone la seguente formulazione:
«Membri eletti dei consigli accademici delle Università o istituti equiparati».
MORTATI, Relatore, domanda all’onorevole Laconi che cosa egli intenda per consigli accademici.
LAGONI dichiara di riferirsi ai consigli di Facoltà.
MORTATI, Relatore, osserva che i membri dei consigli di Facoltà non sono eletti.
LUSSU fa presente che la proposta dell’onorevole Laconi si ispira al criterio che è stato già accolto per le precedenti categorie.
EINAUDI dichiara che per i professori di Università il criterio dell’elezione è implicito, in quanto o sono stati chiamati della Facoltà – e questa è una forma di elezione – o pure sono stati eletti per concorso.
PRESIDENTE mette in votazione la seguente formula: «professori ordinari di Università o di istituti equiparati».
(È approvata).
È ora in discussione la seguente formula proposta al n. 11 dall’onorevole Rossi:
«Membri delle Accademie e società scientifiche e letterarie riconosciute dalla legge».
EINAUDI propone per la categoria dei membri delle Accademie la seguente formula:
«Membri dell’Accademia nazionale dei Lincei e delle Accademie e società scientifiche e storiche a questa equiparate».
PRESIDENTE mette in votazione la formulazione proposta dall’onorevole Einaudi.
(È approvata).
La seduta termina alle 20.40.
Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.
Assenti: Castiglia, Di Giovanni, Farini, Grieco, Leone Giovanni, Patricolo, Porzio, Targetti.