Come nasce la Costituzione

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GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1946

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

31.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Per una pubblicazione giornalistica

Lussu – Conti – Laconi – Rossi Paolo – Targetti – Presidente – La Rocca – Piccioni.

Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione)

Uberti – Lussu – Ambrosini – Presidente – Mortati, Relatore – Vanoni – Nobile – Piccioni – Laconi – Fuschini – Patricolo – Perassi – Codacci Pisanelli – Targetti – Calamandrei – Einaudi – Porzio – Lami Starnuti – Tosato – Bozzi – Ravagnan – Mannironi.

La seduta comincia alle 16.35.

Per una pubblicazione giornalistica.

LUSSU eleva la più viva protesta contro il comportamento della stampa dei partiti socialista e comunista, la quale ha dato notizia, alludendo a quanto la Sottocommissione aveva deciso nell’ultima riunione, del trionfo di una tesi di destra o reazionaria. Osserva che, superata la fase iniziale dei lavori, la Sottocommissione ha affrontato più con criteri tecnici che con criteri politico-sociali i problemi che le si presentavano; e ciò ha fatto sì che spesso, su una determinata questione, si sia avuto un assoluto frammischiamento tra la destra e la sinistra.

Rivendica la sua intera e piena indipendenza di giudizio, non solo, ma anche il diritto di indirizzare, sotto il profilo politico, il suo atteggiamento, sempre ispirato dalla propria coscienza e dalla propria esperienza politica. In tal modo intende contribuire al buon andamento dei lavori della Sottocommissione.

Del resto – per ciò che riguarda l’elezione alla seconda Camera – ricorda che anche i rappresentanti del partito comunista avevano ammesso in un primo tempo – ed hanno presentato in proposito un ordine del giorno – che l’elezione di secondo grado fosse compatibile con la loro posizione politica.

Conclude deplorando queste forme di sfruttamento a scopo elettoralistico di posizioni e problemi che devono essere affrontati con serenità scientifica e non costituire materia di pubblico comizio.

CONTI si associa pienamente alla protesta dell’onorevole Lussu, perché ritiene che non si debbano trasformare in materia da comizio le discussioni che hanno luogo in seno alla Sottocommissione, e che è incompatibile con la funzione di deputato fare sui giornali, circa l’operato della Sottocommissione, apprezzamenti che certamente sono stati formulati da colleghi presenti alla riunione.

LACONI premette che, a suo parere, la stampa del suo partito non merita rimproveri così accesi come quelli che le sono stati testé rivolti ed osserva che ogni giornale di partito giudica secondo il proprio punto di vista politico le deliberazioni della Sottocommissione, di cui ha notizia attraverso indiscrezioni provenienti da fonti diverse.

Quanto al comportamento del proprio gruppo circa il problema dell’elezione alla seconda Camera, osserva che l’ordine del giorno, cui ha fatto allusione l’onorevole Lussu, fu presentato quando si riteneva che non vi fosse restrizione alcuna alla eleggibilità, e mirava appunto a porre qualche limitazione all’elettorato attivo, al fine di distinguere la prima dalla seconda Camera; ma, avendo poi il suo gruppo acceduto alla proposta di ammettere determinate condizioni alla eleggibilità, fu ritirato, intendendosi tutelare il carattere democratico e popolare della seconda Camera attraverso il suffragio universale. Perciò ritiene non esservi stata contraddizione fra le due posizioni assunte, le quali si studiavano – sia la prima che la seconda – di tutelare nel modo più sicuro il carattere democratico della seconda Camera.

Concludendo, dichiara di ritenere non democratica la soluzione alla quale si è giunti, cioè non rispondente alle esigenze popolari ed alle necessità del mondo moderno. Questo è stato osservato dalla stampa del suo partito, la quale, a suo parere, si è servita di un linguaggio assai meno aspro di quello usato dagli oratori che lo hanno preceduto.

ROSSI PAOLO non trova opportune le parole pronunciate dall’onorevole Conti, dai cui rimproveri si sente immune.

Riconosce che non è possibile fare, in seno alla Sottocommissione, una netta distinzione fra destra e sinistra; ritiene però che sarebbe assolutamente antidemocratico pretendere che la stampa – sia indipendente che di partito – non esprima liberamente il proprio giudizio sui lavori della Sottocommissione.

TARGETTI dichiara di essere stato lui a riferire ai giornalisti quanto è stato deciso nella passata seduta; ma osserva che il titolo apposto ad una notizia o il commento in un determinato senso fatto dai giornali sui lavori della Sottocommissione non sono, a suo modo di vedere, materia per una questione che possa essere sollevata in questa sede.

PRESIDENTE, richiamandosi alla consuetudine parlamentare, secondo la quale, in casi del genere, ci si limita a brevi dichiarazioni all’inizio dei lavori, invita i colleghi a non ampliare la discussione.

LA ROCCA si associa all’onorevole Rossi.

PICCIONI dichiara di ritenere poco simpatico e parlamentare – ed egli si è sempre astenuto dal farlo – il sistema di comunicare alla stampa, per trarne interpretazioni assolutamente unilaterali ed arbitrarie, indiscrezioni su problemi che si discutono, prima ancora che siano risolti nella loro integrità, perché altro è mettere in rilievo alcuni aspetti unilaterali e parziali di un problema complesso – come quello dell’elezione della seconda Camera – ed altro è esporre il risultato di un lungo lavoro che la Sottocommissione ha compiuto per risolvere il problema nella sua integrità.

Non vede la necessità di informare la stampa, seduta per seduta, di quanto si discute, prima che le varie risoluzioni siano votate; e osserva che, se ci si astenesse dal farlo, si eviterebbero interpretazioni soggettive su vari aspetti dei singoli problemi.

Rispettoso dei diritti della stampa libera, non solleva eccezioni in ordine alle interpretazioni che la stampa di partito può dare; ma dichiara nel modo più reciso di non riconoscere ad alcun partito una particolare investitura per qualificare e definire ciò che è democratico e ciò che è antidemocratico. Conclude affermando che la Sottocommissione sta appunto lavorando per realizzare le forme più moderne ed autentiche di democrazia, le quali devono corrispondere agli interessi ed ai desideri del popolo italiano.

LA ROCCA dà lettura del comunicato apparso sul giornale L’Unità, concernente i lavori della Sottocommissione, e domanda agli onorevoli Lussu e Conti se tali informazioni possano dirsi tendenziose o arbitrarie o possano considerarsi come deprecabili manovre.

PRESIDENTE ritiene che la citazione testé fatta dall’onorevole La Rocca costituisca la risposta più opportuna a quanto è stato osservato in proposito. Rileva poi che il principio più elementare che regge la libertà di stampa in un Paese moderno è che colui il quale scrive un articolo e lo firma, ne assume la responsabilità ed ha pieno diritto di farlo; naturalmente la parte contraria potrà controbattere la sua tesi con un altro articolo.

CONTI precisa che egli non intendeva riferirsi alla stampa comunista, ma a quella socialista.

PRESIDENTE prende atto della dichiarazione dell’onorevole Conti e dichiara chiuso l’incidente.

Seguito della discussione sull’ordinamento costituzionale dello Stato.

UBERTI domanda se la raccolta dei dati relativi alle regioni – in merito alla quale la Sottocommissione ha preso una deliberazione – si stia effettuando.

LUSSU informa la Sottocommissione che parte dei dati di carattere fiscale, estremamente interessanti, gli è stata consegnata dall’onorevole Ambrosini.

AMBROSINI fa presente all’onorevole Uberti (il quale del resto dovrebbe esserne al corrente, poiché collabora ai lavori del Comitato di redazione del progetto sulle autonomie locali) che è stata fatta richiesta alla Presidenza della Commissione plenaria di continuare questa raccolta di dati.

UBERTI dichiara di aver formulato la sua domanda in quanto gli risultava che si incontravano difficoltà nella ricerca di questi dati. Dopo i chiarimenti dell’onorevole Ambrosini si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE ricorda, a proposito del problema dell’elettorato passivo per la seconda Camera, i punti principali contenuti nelle proposte e negli ordini del giorno presentati nel corso delle ultime sedute, e cioè quello del limite di età, quello che si riferisce al luogo di nascita o di residenza o di svolgimento dell’attività principale o quello riguardante le categorie, le attività professionali o produttive nello quali devono rientrare gli eligendi.

Fa presente che, per quanto riguarda il requisito dell’età, l’onorevole Laconi ha proposto il limite di 30 anni, l’onorevole Perassi quello di 35, l’onorevole Fuschini quello di 40.

Pone ai voti la prima proposta, cioè che gli eligendi alla seconda Camera debbano avere il requisito di almeno 30 anni di età.

(Non è approvata).

Mette in votazione la proposta che fissa a 35 anni tale limite di età.

(È approvata).

Quanto al problema del legame degli eligendi con la regione nella quale si presentano candidati, sono state avanzate tre proposte. A suo avviso, non sarebbe sufficiente il solo requisito della nascita.

MORTATI, Relatore, ritiene che si potrebbe tener presente anche il requisito del domicilio.

VANONI ritiene indispensabile che si faccia riferimento alla nascita ed alla residenza, perché molte persone possono essere costrette, per motivi inerenti alla loro professione, a trasferire il loro domicilio in un’altra regione, pur continuando a risiedere nella città natale.

NOBILE darebbe importanza, più che alla nascita – che può essere puramente casuale – al requisito della residenza e a quello dello svolgimento dell’attività principale.

PICCIONI è favorevole ai requisiti della nascita e del domicilio; escluderebbe invece la residenza, perché può verificarsi il caso di persona la quale, dopo aver risieduto per 5 anni in una regione, si trasferisca altrove sciogliendosi da qualsiasi vincolo con la regione stessa. Ricorda che anche per la elezione alla Costituente si faceva riferimento al domicilio e non alla residenza.

LACONI ritiene condizione essenziale, per rappresentare una regione, quella dell’attività che si svolge nell’ambito della regione stessa, alla quale si potrebbe unire un altro requisito: o quello della nascita o quello del domicilio.

FUSCHINI fa presente che non è facile dimostrare qual è l’attività normale.

PATRICOLO è favorevole al principio contenuto nella formula dell’onorevole Perassi; eleverebbe però la durata della residenza da 5 a 10 anni, per avere una maggiore garanzia di attaccamento alla regione da parte dell’eligendo.

LUSSU è del parere che non si debbano adottare criteri eccessivamente esclusivisti, che potrebbero dar luogo a difficoltà. Ritiene che sia sufficiente richiedere la nascita o la residenza abituale.

PRESIDENTE pone ai voti la condizione che l’eligendo debba essere nato nella regione, salvo a decidere poi se un’altra condizione, alternativa, debba essere posta.

(È approvata).

PERASSI, circa l’altra condizione alternativa, insiste nella sua proposta, sia perché ritiene che il requisito della residenza possa indicare meglio di quello del domicilio l’attaccamento alla regione, sia perché il limite di 5 anni rappresenta una via intermedia fra le varie proposte.

NOBILE concorda con l’onorevole Perassi.

FUSCHINI, a parte il fatto che, secondo la nuova legge elettorale, non si può essere elettori se non dove si ha il domicilio, rileva che il requisito della residenza abituale potrà aprire l’adito a numerose eccezioni in occasione della verifica dei poteri, perché sarà più difficile dare la prova della residenza che non quella del domicilio, che investe anche sotto il profilo giuridico tutta l’attività dell’individuo.

CODACCI PISANELLI fa presente un altro aspetto del problema e cioè che alcune carriere comportano l’obbligo della residenza in determinati luoghi, e quindi, accettando tale requisito, si finirebbe con l’escludere dalla eleggibilità persone che invece meriterebbero di esservi ammesse.

PATRICOLO prospetta le difficoltà che si incontrerebbero nel provare l’esistenza del domicilio, e aggiunge che gli uffici rilasciano un certificato di residenza, ma non quello di domicilio.

CODACCI PISANELLI osserva che per dare la prova del domicilio non occorre un certificato, ma basta dimostrare che quello è il luogo in cui – come dice il Codice – una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi.

CALAMANDREI aggiunge che nella legislazione civile e processuale civile vi sono numerosissime norme che fanno riferimento al domicilio, il quale è un concetto giuridico preciso ed elementare.

PERASSI osserva che ora non si discute della elementarità del concetto di domicilio, bensì della difficoltà di provarlo.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta dell’onorevole Perassi di considerare requisito di eleggibilità quello della residenza nella regione da almeno 5 anni.

(Non è approvata).

Mette quindi ai voti il requisito del domicilio, da considerare alternativamente a quello della nascita, senza alcun limite di tempo.

(È approvato).

Apre ora la discussione sul terzo punto relativo ai requisiti – da richiedere agli eligendi – di capacità e di esperienza nei diversi rami dell’attività produttiva. Richiama l’attenzione dei colleghi, oltre che sui problemi principali, ai quali hanno accennato i vari ordini del giorno presentati, anche su altre questioni che aspettano una soluzione, quali quella se l’indicazione delle categorie debba essere contenuta nella Costituzione o rimandata ad una legge speciale, se la distribuzione degli eligendi fra le singole categorie debba essere determinata dalla legge o possa esser lasciata alla libera volontà degli elettori o dei gruppi presentatori, ecc.

TARGETTI fa presente l’inopportunità di porre determinate condizioni per l’eleggibilità dei membri alla seconda Camera, una volta approvato il sistema della elezione di secondo grado. Osserva in proposito che quando la massa elettorale è libera di scegliere gli eligendi, può essere opportuno dare qualche indicazione con la precostituzione di categorie; mentre, una volta ristretto il corpo elettorale, una limitazione nelle categorie degli eleggibili può ritenersi superflua.

Fa poi presente un inconveniente pratico, e cioè che se nella formazione delle categorie si adotterà un criterio estensivo, queste perderanno molta parte del loro significato, perché l’elettore sceglierà il candidato, indipendentemente dalle categorie, secondo il partito che predilige; se si userà un criterio restrittivo, si finirà col fare un’elezione aristocratica ed antidemocratica.

Ritiene poi – nel caso che si dovesse accedere alla proposta Perassi – poco felice l’espressione «attività produttiva», che è, a suo parere, troppo vaga. Conclude proponendo di rinunziare ad ogni limitazione nella eleggibilità dei membri della seconda Camera.

MORTATI, Relatore, dichiara di dissentire dall’onorevole Targetti sul concetto della incompatibilità fra corpo elettorale ristretto e determinazione di categorie. Osserva a tale proposito che non si può parlare di incongruenza logica – perché non è raro il caso che anche in un collegio ristretto la scelta cada su persone specificamente qualificate – né di carattere aristocratico o antidemocratico, se le categorie si determinano in modo tale che chiunque possa accedervi.

Non gli sembra soddisfacente la formula proposta dall’onorevole Perassi, la quale mirava evidentemente a trovare un addentellato più o meno stretto tra gli eligendi e quelle forze vive, cui si riferiva un criterio ispiratore che può oggi considerarsi superato: non soddisfacente soprattutto per una considerazione formale, e cioè perché ritiene che tali requisiti debbano essere stabiliti nella Costituzione e non in una legge speciale. Osserva in secondo luogo che in tale formula è troppo genericamente indicato il rapporto fra il requisito di capacità e l’appartenenza ad una attività produttiva. Ritiene però

che anche con una maggiore specificazione non si raggiungerebbe lo scopo voluto, e che sarebbe necessario collegare più intimamente queste categorie di eleggibili con i vari rami dell’attività produttiva, fissando quote (da attribuire alle varie categorie, sentite le Assemblee regionali) o che siano in proporzione all’importanza di queste categorie in ogni regione e rivedibili ogni 5 anni per adeguarle agli eventuali spostamenti di proporzione fra le varie categorie.

Dà lettura di un articolo che ha formulato tenendo presenti i concetti testé esposti:

«Le Assemblee regionali procederanno alla nomina dei membri della seconda Camera, ad essa affidata a norma del precedente articolo, in base a quote proporzionali (nella misura che sarà fissata, in relazione alla composizione sociale di ogni regione, e previa consultazione degli organi rappresentativi di ciascuna, con apposita legge, da sottomettere a revisiono ogni 5 anni), fra cittadini appartenenti ad una delle seguenti categorie di attività: 1°) agricoltura, caccia e pesca; 2°) industria e artigianato; 3°) commercio, trasporti e banche; 4°) professioni liberali.

«Sono eleggibili coloro che esercitino effettivamente l’attività corrispondente alla categoria per la quale sono eletti, e che inoltre abbiano ricoperto o coprano una delle cariche appresso elencate: a) membri dei consigli direttivi delle camere di commercio, industria ed agricoltura, dopo almeno 5 anni di effettivo funzioni; b) membri dei consigli direttivi di consorzi agrari, dopo almeno 5 anni di funzioni elettive; c) membri di consigli direttivi di associazioni di categoria registrate aventi almeno mille iscritti, dopo cinque anni di funzioni effettive; d) membri dei consigli direttivi di collegi o albi professionali, dopo almeno cinque anni di effettive funzioni.

«Ogni membro dell’Assemblea regionale può votare per un numero di candidati non superiore ai 4/5 dei seggi assegnati complessivamente al collegio.

«Sono eleggibili anche i membri delle assemblee in quanto abbiano i requisiti richiesti».

PERASSI rileva anzitutto che nel suo schema la questione dei requisiti si pone soltanto per il terzo degli eleggibili di competenza dell’Assemblea regionale. Osserva poi di avere volutamente usato una dizione alquanto generica, anche in considerazione del fatto che il numero di membri che ogni Assemblea regionale è chiamato ad eleggere può oscillare sensibilmente da regione a regione, per arrivare anche ad un livello molto basso nelle piccole regioni. Del resto è disposto a rinunciare alla formula «attività produttiva» ove se ne trovi una migliore.

Quanto alla parola «esperienza», gli sembra che essa corrisponda, almeno in parte, al concetto contenuto nella proposta dell’onorevole Mortati; tale parola, a suo parere, significherebbe che deve trattarsi di persona che ha già qualche importanza nella categoria di cui si tratta.

Riconosce poi che, da un punto di vista teorico, sarebbe desiderabile che questi requisiti fossero rigidamente stabiliti nella Costituzione, ma segnala gli inconvenienti a cui tale rigidità di elencazione potrebbe dar luogo. Soggiunge che a questo inconveniente si potrebbe rimediare consentendo – come in Belgio – di modificare le categorie stabilite nella Costituzione con una legge speciale.

EINAUDI dichiara di essere contrario ad un articolo nel quale si consideri requisito di eleggibilità il fatto di svolgere una «attività produttiva», che ritiene espressione priva di significato. È invece favorevole a che si faccia un elenco di qualifiche che possano essere richieste agli eleggibili, ma senza attribuire ad esse un significato di produttività, giacché, a suo parere, non esiste scientificamente una distinzione fra individui produttori ed individui non produttori.

FUSCHINI ritiene che la proposta dell’onorevole Perassi non risponda, nel suo complesso, alla esigenza, riconosciuta in seno alla Sottocommissione, di avere una maggiore selezione nell’elezione della seconda Camera.

Concorda anzitutto con quanto in una precedente seduta osservò l’onorevole Einaudi nel ritenere inopportuna la frase «attività produttiva», anche per la sua eccessiva genericità.

Quando ai requisiti di eleggibilità, ritiene che debbano essere i medesimi per tutti gli eligendi, sia per il terzo da eleggere dalle assemblee regionali, che per i due terzi da nominare dai consigli comunali, perché, a suo parere, non è possibile che un’Assemblea, la quale deve avere la sua unità di formazione, sia composta di elementi aventi requisiti diversi a seconda del modo di elezione.

Ritiene poi, per ciò che si riferisce alle categorie, che si possa trovare una frase comprensiva – come aveva sommariamente proposto nel suo ordine del giorno – che non ne escluda alcune.

Desidera anche esprimere un suo punto di vista personale circa la quotizzazione delle categorie, a cui ritorna, in un certo senso, l’ordine del giorno Mortati. Tale quotizzazione può far sì, a suo parere, soltanto per il terzo che viene nominato dalle assemblee regionali con una forma di votazione che, data la ristrettezza di tali assemblee, non crea imbarazzi di organizzazione. Una volta ammesso questo principio, riserverebbe la decisione sulla proporzionalità alle assemblee regionali stesse, le quali, conoscendo le esigenze locali, potrebbero graduare le proporzioni meglio di quanto non possa fare una legge di carattere generale.

PORZIO è del parere che non si possano, senza ledere i principî della tecnica giuridica, non includere in una Costituzione le condizioni di eleggibilità alla seconda Camera, condizioni che, come ha sostenuto l’onorevole Fuschini, devono essere eguali per tutti e non variare col variare del corpo elettorale.

È d’accordo con l’onorevole Einaudi nel ritenere troppo vaga e imprecisa la locuzione «forze produttive».

LACONI, riferendosi all’affermazione dell’onorevole Targetti circa la interdipendenza tra l’accettazione delle condizioni di eleggibilità e la votazione a suffragio universale, fa presente che l’astensione del suo gruppo dalla votazione, che ha avuto luogo nella passata seduta, deve essere interpretata come affermazione di un punto di vista diverso, che il gruppo stesso si ripromette di sostenere in sede di Commissione plenaria.

Prospetta l’opportunità di lasciare aperta la questione delle condizioni di eleggibilità (limitandosi ora la Sottocommissione a decidere se tali norme debbano essere comprese nella Costituzione o in una legge particolare) che potrà essere risolta successivamente in sede di articolazione. Pensa che la Sottocommissione dovrebbe limitarsi a fissare i criteri generali, che potrebbero sintetizzarsi nelle attività di carattere economico, sociale e culturale, affidando il lavoro particolare ad un Comitato ristretto.

Dichiara infine che il suo gruppo è contrario alle quote ed alle proporzioni fra le varie quote.

MORTATI, Relatore, dichiara di non aver considerato i requisiti degli eligendi da parte dei consiglieri comunali, perché riteneva che la discussione fosse limitata a quelli degli eligendi da parte delle Assemblee regionali. Dà lettura di una sua proposta concernente i requisiti dei membri della seconda Camera da eleggérsi da parte dei consiglieri comunali:

«L’elezione dei membri della seconda Camera da parte dei consiglieri comunali sarà effettuata su liste liberamente formate fra cittadini i quali abbiano coperto o coprano una delle cariche di cui al precedente articolo, oppure una delle altre seguenti: a) membri del Governo; b) membri del Parlamento con almeno una legislatura; c) membri di Assemblee regionali dopo almeno 5 anni di funzioni; d) sindaci di comuni con almeno 30 mila abitanti o capi di comunità dopo almeno 5 anni di funzioni; e) funzionari dello Stato o di enti pubblici locali, dei primi quattro gradi gerarchici o gradi equiparati; f) professori di ruolo di istituti superiori che abbiano ricoperto per almeno un biennio la carica di rettore, preside o direttore; g) membri dell’Accademia dei Lincei o del Consiglio superiore dello ricerche; h) membri dei consigli superiori delle pubbliche amministrazioni dopo almeno 5 anni di funzioni; i) presidi di istituti di istruzione media dopo almeno 10 anni di funzioni.

«Sono eleggibili anche i consiglieri elettori i quali siano in possesso dei requisiti richiesti.

«Ogni consigliere potrà votare per non più dei quattro quinti dei seggi da coprire».

Rispondendo all’onorevole Perassi, insiste sull’opportunità di inserire nella Costituzione l’indicazione delle categorie; né riterrebbe accettabile, al fine di non complicare il sistema delle fonti, la soluzione suggerita dall’onorevole Perassi di mutare le categorie, elencate nella Costituzione, per mezzo di una legge speciale.

Per quanto riguarda le quote per le elezioni da parte delle Assemblee regionali, è del parere che la loro determinazione debba esser fatta dalla legge, tenute presenti le situazioni particolari di ogni regione.

LA ROCCA osserva che, dal momento che la Sottocommissione ha ritenuto nella sua maggioranza di restringere il corpo elettorale della seconda Camera, non sarebbe più il caso di limitare le condizioni di eleggibilità.

A suo parere, un corpo elettorale già selezionato, quale quello posto alla base della seconda Camera, è sufficiente ad assicurare una diversità di composizione a questa Assemblea, i cui membri già si differenziano da quelli della prima Camera per il fatto di avere un limite minimo di età più elevato, e di essere legati alla vita della regione che li elegge. Restringere ancora il numero degli eleggibili, stabilendo che non possano essere membri della seconda Camera se non quelli che appartengono a determinate categorie, significa, a suo parere, porre delle condizioni di privilegio.

Ritiene infine che non si debba parlare di suddivisione delle quote, il che farebbe sorgere confusioni.

LAMI STARNUTI ricorda di essersi già dichiarato favorevole alla determinazione dei requisiti personali di eleggibilità in quanto, nel suo concetto, vedeva l’elezione della seconda Camera fatta non con votazione di secondo grado, ma a suffragio universale e diretto; e pensa – come ha osservato l’onorevole Targetti – che con un corpo elettorale di secondo grado possa diventare superflua la determinazione dei requisiti di eleggibilità, in quanto la garanzia di selezione data dal corpo elettorale ristretto può benissimo sostituire il precetto di legge sui requisiti di eleggibilità.

Richiama l’attenzione dei colleghi sul congegno della formula Mortati, la quale ripresenta in modo indiretto una proposta che la Sottocommissione aveva respinto qualche giorno prima. Fa presente che tale formula subordina l’elezione a membro della seconda Camera ad una prima elezione interna a carattere di categoria; in altro parole, se una persona non è stata eletta nel consiglio direttivo della propria categoria (le proposta Mortati ne indica quattro gruppi) non potrà essere eleggibile alla seconda Camera.

Si dichiara perciò contrario alla proposta dell’onorevole Mortati e disposto ad accedere, in via subordinata – salvo la riserva di riprendere tale questione in seno alla Commissione plenaria – alla proposta, opportunamente modificata, dell’onorevole Perassi.

Fa infine le sue riserve anche su altre norme proposte nell’articolazione dell’onorevole Mortati, e sulle quali la Sottocommissione non ha ancora portato la sua attenzione.

PERASSI, a parte il fatto che la sua proposta non è stata formulata per essere testualmente riprodotta nella Costituzione, ma ha soltanto lo scopo di delineare dei criteri di massima, dichiara che non ha nulla in contrario a che alla frase «attività produttiva» se ne sostituisca un’altra, come la seguente: «attività economica, sociale e culturale».

NOBILE è contrario alla proposta dell’onorevole Perassi, fra l’altro anche per le osservazioni fatte dall’onorevole Einaudi.

LUSSU osserva che è necessario giungere ad un compromesso, specialmente fra i maggiori partiti, per poter compilare una Costituzione rispondente alle esigenze generali del Paese. È appunto in omaggio a tale concetto che il gruppo della Democrazia Cristiana dovrebbe rinunciare definitivamente alla questione del collegio elettorale rappresentato per categorie, mentre i gruppi socialista e comunista dovrebbero rinunciare alla votazione a scrutinio universale e diretto ed accettare quella di secondo grado.

Dichiara poi di ritenere indispensabile anche per le Assemblee regionali la fissazione di un sistema che garantisca un’equa proporzionalità nei confronti dell’entità numerica del corpo elettorale, per assicurare la tutela delle minoranze.

Ritiene infine che la Costituzione debba indicare, nelle grandi linee, le categorie, la cui determinazione non può essere rinviata alla legge elettorale. Concludendo, afferma che se si potesse pervenire, per ciò che attiene alle categorie, ad una libera espressione, tale soluzione potrebbe essere accettabile da tutti.

TOSATO ritiene che, per giungere ad una conclusione sollecita, la Sottocommissione si debba pronunciare su quattro questioni di principio.

La prima è se i deputali alla seconda Camera debbano avere determinati requisiti speciali di eleggibilità; ed egli ritiene che tutti siano d’accordo nel non voler fare della seconda Camera un doppione della prima. Alla prima selezione che ha luogo attraverso l’elezione di secondo grado, ritiene sia opportuno unire l’altra della richiesta di determinali requisiti di eleggibilità.

La seconda questione è se tali requisiti si debbano esigere non soltanto dagli eletti dall’Assemblea regionale, ma anche da quelli eletti dal corpo dei consiglieri comunali, ed egli manifesta il parere che debbano essere richiesti per tutti.

Sulla terza questione – se cioè i requisiti per i membri da eleggersi da parte dei due collegi elettorali debbano essere identici – ritiene che, dal momento che si sono costituiti due collegi elettorali distinti, si debbano richiedere requisiti diversi; altrimenti non vi sarebbe alcuna giustificazione alla diversità dei collegi.

Nei riguardi dell’ultima questione, sulla opportunità di inserire i requisiti di eleggibilità nella Costituzione o in una legge speciale, ritiene che si debba rispondere in senso affermativo alla prima soluzione.

BOZZI ritiene anzitutto che i requisiti di eleggibilità debbano essere determinati dalla Sottocommissione, la quale si potrebbe limitare per ora a questa affermazione di principio, salvo a rimandare l’esame dei connotati specifici delle varie categorie ad un più ristretto Comitato.

È poi del parere che i requisiti di eleggibilità siano necessari tanto per i membri eletti dall’Assemblea regionale, quanto per quelli nominati dal corpo costituito dai consiglieri comunali, e che, per evitare che l’antitesi fra i due corpi elettorali divenga ancor più profonda, non debbano richiedersi agli appartenenti al primo gruppo requisiti di eleggibilità diversi da quelli che si esigono dai componenti del secondo gruppo.

Ritiene anche che tali requisiti debbano essere compresi nella Costituzione, perché essi costituiscono un elemento essenziale che attiene alla definizione giuridica della seconda Camera e stanno a sottolineare quel diverso principio politico che giustifica l’esistenza di una seconda Camera, rispetto alla prima eletta a suffragio universale.

È stato in un primo tempo favorevole al sistema delle quote, oggi proposto dall’onorevole Mortati, perché lo vedeva impostato su un meccanismo di formazione del Senato che partiva da un collegio unico e a suffragio diretto e universale; ma, una volta ristretto il corpo elettorale, gli sembra che porre queste ulteriori distinzioni, prima di categorie – che approva – e poi di quote predeterminate e fisse nell’ambito della categoria, faccia sì che i membri della seconda Camera vengano eletti da un troppo ristretto numero di persone ed abbiano un suffragio limitatissimo, con grande pericolo per il loro prestigio e per la funzione che devono svolgere.

Osserva inoltre che l’Assemblea regionale dovrebbe, a suo parere, esprimere la propria opinione per stabilire quali devono essere queste quote nel momento in cui compie l’elezione e non cristallizzare tale volontà in una legge compilata in precedenza, così come ha proposto l’onorevole Mortati.

Concludendo, riconosce l’opportunità di fermare nella Costituzione il principio delle categorie da estendere a tutti i membri della seconda Camera, abbandonando l’idea della quotizzazione per il terzo affidato all’elezione delle Assemblee regionali.

RAVAGNAN, alle argomentazioni dell’onorevole Lami Starnuti circa la proposta Mortati, aggiunge la considerazione che, se si accogliesse tale proposta, che circoscrive così strettamente gli eleggibili alla seconda Camera, si finirebbe con l’avere una specie di designazione dall’alto, sì che il collegio elettorale, già ristretto e costituito in via indiretta, non potrebbe fare la sua scelta che fra poche migliaia di eleggibili. Si domanda come ad una Camera eletta in siffatto modo possa riconoscersi la parità legislativa rispetto alla prima.

Conclude, quindi, prospettando l’opportunità che la Sottocommissione approvi una determinazione di categorie la più ampia possibile, a meno che non si voglia dare alla seconda Camera un potere limitato rispetto a quello della prima.

MORTATI, Relatore, fa presente innanzi tutto che il concetto della differenziazione degli eleggibili non è una tesi esclusiva della Democrazia cristiana; ricorda infatti che alcuni progetti i quali considerano la quotizzazione non hanno avuto origine nel suo gruppo.

Rispondendo poi all’onorevole Bozzi, dichiara non esser esatto che l’avere spostato la formazione del corpo elettorale abbia fatto venir meno l’esigenza della distinzione in quote. Osserva in proposito di aver suggerito che fosse una legge dello Stato a stabilire le quote, per evitare che ad un certo momento la maggioranza le proporzionasse in modo non corrispondente all’equità.

Quanto alla preoccupazione manifestata dall’onorevole Lami Starnuti e da altri colleghi circa l’eccessiva ristrettezza delle categorie, osserva che esse sono state specificate nel suo progetto soltanto a titolo indicativo.

Conclude facendo presente alla Sottocommissione l’opportunità di considerare in un primo momento soltanto la tesi di carattere generale, l’ammissibilità, cioè, o meno di queste categorie.

EINAUDI è d’accordo con l’onorevole Bozzi sia nel concetto di escludere le quote dal terzo dei candidali da eleggersi dall’Assemblea regionale, sia in quello di non porre alcuna differenziazione fra le condizioni di eleggibilità del terzo e dei due terzi.

È poi contrario, per le ragioni già accennate, alla formula dell’onorevole Perassi.

Ritiene estremamente grave l’osservazione dell’onorevole Lami Starnuti, il quale ha fatto presente che con la formula proposta dall’onorevole Mortati si subordina l’elezione a membro della seconda Camera ad un’altra elezione a carattere di categoria, la quale costituisce una pericolosa limitazione del campo degli eleggibili. Fa presente tanto la necessità che i requisiti di eleggibilità siano i più larghi possibili, quanto l’altra di dare alla seconda Camera gli stessi poteri della prima, al fine di concederle la possibilità di fornire un contributo di esperienza che riesca utile alla Nazione.

Quanto alla proposta dell’onorevole Mortati, di cui è stata data lettura, osserva che le liste di eleggibili non dovrebbero essere formate soltanto dai dirigenti di categorie di attività, ma da tutti i componenti tali categorie. Così pure non ritiene opportuna la distinzione che tale proposta fa tra rettori e professori universitari.

MORTATI, Relatore, spiega di aver considerato nella sua proposta coloro che, per il posto che occupano, danno garanzia di aver acquistato una buona esperienza amministrativa.

EINAUDI aggiunge poi che, a suo parere, oltre all’Accademia dei Lincei ed al Consiglio superiore delle ricerche, tutti i gloriosi istituti culturali e scientifici italiani dovrebbero essere chiamati a fornire gli eleggibili.

Conclude riaffermando la necessità che le categorie degli eleggibili siano le più ampie possibili, per eliminare il pericolo che soltanto coloro che ricoprono le cariche più elevate possano esservi compresi.

TARGETTI dichiara che, pur essendo, in linea di massima, contrario alle categorie, il suo gruppo non si oppone a che queste vengano stabilite, intendendo con ciò portare un contributo fattivo ai lavori della Sottocommissione, così come auspicava l’onorevole Lussu.

Quanto all’opportunità di considerare dette categorie nella Carta costituzionale, riconosce che questa sarebbe, dal punto di vista giuridico, la soluzione migliore; ma deve rilevare che non è priva di difficoltà.

Si augura che l’accordo possa frattanto raggiungersi sui principî da porre a base delle categorie.

MANNIRONI fa presente come il concetto manifestato dagli onorevoli Laconi, Lussu e Targetti – i quali si preoccupano di stabilire una definizione generica, per non ridurre troppo le categorie e dare alla maggior parte dei cittadini la possibilità di partecipare alle elezioni – debba essere contemperato con quello messo in rilievo dall’onorevole Einaudi, il quale, richiamandosi ad un principio di sana democrazia, ha fatto presente la necessità di eleggere elementi capaci di dare un utile contributo all’opera legislativa. Ritiene che la Conciliazione di queste due tendenze sia rappresentata dalla formula dell’onorevole Mortali, il quale è disposto ad elencare le categorie in modo larghissimo, sì che tutti possano esser messi in condizione di essere eletti.

PRESIDENTE, poiché da vari Commissari si domanda la chiusura della discussione, la mette ai voti.

(È approvata).

Fa presente che i quattro problemi, cui ha accennato l’onorevole Tosato, richiedono una maggiore specificazione, perché le questioni sollevate sono numerose, prima fra queste per importanza quella dell’onorevole Mortati che, nell’articolo relativo all’elezione di un terzo dei membri della seconda Camera, vorrebbe fosse stabilito che le Assemblee regionali procedessero alla nomina in base a quote proporzionali.

MORTATI, Relatore, osserva che, a suo parere, la questione pregiudiziale è quella se debbano esservi categorie di eleggibili differenziate per i due gruppi di eligendi.

PRESIDENTE ritiene che le questioni più importanti sulle quali la Sottocommissione deve decidere siano lo seguenti:

1°) se fra i requisiti di eleggibilità si debba richiedere l’appartenenza a determinate categorie da definirsi ulteriormente;

2°) in caso affermativo, se tali categorie debbano stabilirsi per tutti gli eligendi;

3°) se tali requisiti debbano essere i medesimi, sia per il primo che per il secondo gruppo di eligendi;

4°) se, per definire queste categorie, si richieda una formula generica (come quella proposta dall’onorevole Perassi) o sia necessaria una elencazione specifica (come quella suggerita dall’onorevole Mortati);

5°) se tale definizione – qualunque essa sia – debba essere inserita nella Carta costituzionale od in una legge speciale;

6°) se – una volta stabilita l’esistenza dei requisiti con le accennate specificazioni – tali requisiti debbano corrispondere a delle quote; e se tali quote debbano aver valore soltanto per il primo gruppo di eligendi od anche per il secondo;

7°) se queste quote debbano essere stabilite nella Costituzione o essere rimesse alla legge particolare; oppure se siano le Assemblee regionali a decidere, in rapporto alla situazione delle rispettive regioni, come devono essere distribuite le quote tra le singole categorie.

Mette ai voti il primo quesito testé enunciato.

LACONI dichiara di votare in senso favorevole alle condizioni di eleggibilità, per coerenza alla posizione assunta riguardo all’elezione diretta a suffragio universale.

(È approvato).

PRESIDENTE pone in votazione il secondo quesito.

LACONI dichiara di astenersi dalla votazione coerentemente al voto negativo precedentemente dato.

(È approvato).

PRESIDENTE mette ai voti il terzo quesito.

(È approvato).

Nei riguardi del quarto e quinto quesito, fa presente che, se la votazione risulterà favorevole all’inserzione nel testo della Costituzione di una elencazione specifica delle categorie, si dovrà provvedere poi a questa specificazione; se al contrario risulterà favorevole al rinvio di tale elencazione alla legge speciale, si potrà provvedere in un momento successivo a tale formulazione.

Pone ai voti il seguente quesito, che abbraccia la quarta ce la quinta questione precedentemente ricordate: se cioè l’elencazione specifica delle categorie debba essere inserita nel testo della Costituzione.

(Con 16 voli favorevoli e 12 contrari è approvato).

PICCIONI propone che l’incarico di redigere l’elencazione delle categorie venga demandato ad un Comitato.

PRESIDENTE, accogliendo il suggerimento dell’onorevole Piccioni, propone che tre membri della Sottocommissione siano invitati a costituire tale Comitato, e suggerisce i nomi dei colleghi Mortati, Perassi e Rossi Paolo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 20.20.

Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Einaudi, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Porzio, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Tosato, Uberti, Vanoni, Zuccarini.

Assenti: Castiglia, Di Giovanni, Grieco, Leone Giovanni.