Come nasce la Costituzione

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VENERDÌ 25 OTTOBRE 1946

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

37.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 25 OTTOBRE 1946

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI

INDICE

Organizzazione costituzionale dello Stato (Seguito della discussione)

Presidente – Mortati, Relatore – Targetti – Laconi – Fuschini – Fabbri – Ravagnan – Perassi – Calamandrei – Bozzi – Vanoni – Nobile – Zuccarini – Patricolo – CAPPI – BULLONI – La Rocca – Piccioni.

La seduta comincia alle 17.20.

Seguito della discussione sull’organizzazione costituzionale dello Stato.

PRESIDENTE fa presente ai colleghi l’opportunità di nominare un Comitato con il compito di provvedere alla formulazione in articoli dei principî che la Sottocommissione ha approvato nelle ultime riunioni. Propone che a far parte di questo Comitato siano chiamati gli onorevoli Bozzi, Conti, Grieco, Mortati e Perassi.

(Così rimane stabilito).

MORTATI, Relatore, prospetta alla Sottocommissione l’opportunità di inserire nella Costituzione una norma analoga a quella stabilita nell’articolo 55 dello Statuto Albertino, per cui «ogni proposta di legge deve essere dapprima esaminata dalle giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori». Ritiene che tale concetto potrebbe esprimersi in una formula come la seguente: «Ogni proposta di legge sarà preventivamente esaminata dalle Commissioni permanenti di ciascuna Camera, secondo le norme da essa dettate».

Osserva che con tale disposizione, che ha lo scopo di vincolare le Camere, limitando il loro potere regolamentare, si sancisce l’esame preliminare delle proposte di legge da parte di Commissioni permanenti, il cui sistema ha dato risultati migliori di ogni altro, anche di quello degli Uffici sorteggiati, permettendo uno studio più approfondito delle varie proposte di legge.

Aggiunge di non aver nulla in contrario a completare l’espressione «Commissioni permanenti» con la parola «elettive», come taluno desidererebbe, al fine di assicurare a ciascuna Commissione una rappresentanza di tutte le forze politiche, comprese quelle della minoranza.

TARGETTI ritiene che il concetto ispiratore della norma proposta dall’onorevole Mortati debba incontrare il consenso di tutti, perché tende a far funzionare più utilmente ed efficacemente il Parlamento; ma crede che non sia il caso di includerla nella Costituzione, rientrando, a suo avviso, in quella materia prettamente regolamentare che dovrebbe essere lasciata alla decisione di ciascuna Camera.

MORTATI, Relatore, osserva che non esistono norme che debbano considerarsi a priori materia regolamentare; ed aggiunge che dipende dall’apprezzamento della Sottocommissione includerle o meno nella Costituzione.

LACONI domanda come sia possibile fare riferimento a Commissioni, quando non si è precedentemente precisato in che cosa esse consistano.

MORTATI, Relatore, fa notare che quando si parla di «Commissioni permanenti» si fa riferimento ad un concetto acquisito nel diritto costituzionale.

FUSCHINI ritiene che la materia dei sistemi per l’approvazione delle leggi abbia avuto una tale elaborazione storica da escludere che si possa far luogo a nuove soluzioni. Riconosce che il sistema delle Commissioni permanenti è stato quello che ha dato i migliori risultati, ma osserva che in tanto si è giunti a questa conclusione, in quanto lo Statuto Albertino, limitandosi a parlare di «giunte», consentiva una notevole libertà, la quale ha permesso di fare molti esperimenti in materia. Ritiene quindi che non convenga ora elaborare una norma troppo restrittiva, onde sia .possibile alle Camere, nella loro discrezionalità sovrana, di darsi il regolamento che riterranno migliori. A suo parere, la formula proposta dall’onorevole Mortati è troppo limitativa, escludendo tra l’altro il sistema delle Commissioni speciali, che pure è sempre esistito nelle consuetudini parlamentari ed ha dato buoni risultati.

FABBRI non comprende perché non si dovrebbe includere nella Costituzione la disposizione contenuta nello Statuto Albertino, che non ha dato luogo ad inconvenienti ed ha anzi determinato una prassi soddisfacente.

RAVAGNAN riconosce la giustezza del ragionamento dell’onorevole Fabbri, ma dichiara di non vedere l’opportunità di includere nella Costituzione una formula vaga e generica.

MORTATI, Relatore, osserva che, piuttosto che usare una formula imprecisa, la quale non specifica il sistema prescelto per l’esame preliminare delle leggi – come fa lo Statuto Albertino che, tra l’altro, ha tradotto in «giunte» la parola francese bureaux per comprendere in essa tutte le Commissioni, gli Uffici, le Commissioni speciali ecc. – sarebbe conveniente adottare una norma di puro e semplice rinvio ai regolamenti delle rispettive Assemblee, come quella da lui già proposta.

PERASSI è d’accordo con l’onorevole Mortati sull’opportunità di affermare il concetto di un esame preliminare delle proposte di legge attraverso Commissioni, senza però specificarne alcun carattere, sia di elettività che di durata, per non escludere l’eventualità della nomina di Commissioni speciali. Osserva che in tal modo si lascerebbe libertà di iniziativa alle assemblee legislative.

MORTATI, Relatore, osserva che il primo problema, sul quale la Sottocommissione deve esprimere il proprio parere, è quello sull’opportunità di stabilire che, per ogni proposta di legge, si abbia un esame preventivo da parte di un organo interno della Camera. Ove questo sia risolto in senso affermativo si dovrà passare al secondo: se la composizione di questi organi debba essere fissata nella Costituzione o lasciata al Regolamento.

LACONI pensa che non si debba trascurare di esaminare l’opportunità di assicurare, in qualsiasi tipo di Commissione, una rappresentanza proporzionale di tutte le forze politiche che compongono l’Assemblea. Suggerisce quindi che alla parola «Commissioni» si facciano seguire le altre «proporzionalmente elette».

FUSCHINI osserva che l’attuale sistema elettorale potrebbe anche mutare.

LACONI fa presente che la questione riguarda non tanto il sistema elettorale – poiché essa sussisterebbe anche se al sistema proporzionale se ne sostituisse un altro – quanto il fatto di assicurare a tutti i gruppi politici una rappresentanza proporzionale in seno alle Commissioni.

FUSCHINI rileva che, stabilendo nella Costituzione una norma circa la elettività di queste Commissioni, non sarà più possibile – come si è ritenuto opportuno fare in casi eccezionali – affidare al Presidente, che ha tra l’altro il compito di tutelare le minoranze, la scelta dei membri delle Commissioni stesse.

CALAMANDREI osserva che la considerazione dell’onorevole Laconi – il quale, parlando di composizione proporzionale, fa un esplicito riferimento ai vari gruppi politici esistenti nella Camera – pone in evidenza una manchevolezza nell’impostazione delle discussioni che hanno luogo in questa sede: quella cioè di non aver posto il problema dei partiti. La situazione odierna, ben diversa da quella di un secolo fa, rende necessario un formale riconoscimento di questa realtà politica, cioè della funzione precostituzionale o paracostituzionale assunta dai partiti in tutte le democrazie moderne. Si domanda perché non si affronti coraggiosamente la situazione in sede costituzionale, dando ai partiti un esplicito riconoscimento.

MORTATI, Relatore, chiarisce che su questo problema, che già è stato posto, si dovrà tornare in un secondo momento ed aggiunge che forse della questione si occuperà la prima Sottocommissione.

TARGETTI riconosce che il Parlamento, così come ha funzionato fino all’avvento del fascismo, ha ormai fatto il suo tempo; e ritiene che la funzione parlamentare sia ora matura per essere trasportata dall’Assemblea plenaria alle Commissioni. Dichiara perciò che, se la Sottocommissione entrasse nell’ordine di idee di considerare uh diverso funzionamento del Parlamento, cadrebbe l’osservazione fatta da lui precedentemente circa l’opportunità di rinviare la disciplina di tale problema in sede di regolamento interno delle Assemblee.

PERASSI obietta che un provvedimento di questo genere avrebbe molti punti di contatto con la legge del 1939, che istituì la Camera dei fasci e delle corporazioni.

MORTATI, Relatore, fa rilevare che si tratta di due questioni diverse: il problema in discussione riguarda lo studio preliminare dei progetti che saranno poi esaminati dalle Camere, mentre quello accennato dall’onorevole Targetti si riferisce al procedimento della formazione delle leggi, cioè alla cosiddetta «deflazione legislativa», per la quale l’esame e l’approvazione dei progetti di legge è fatto dalle Commissioni e non dalla Camera in seduta plenaria.

TARGETTI precisa che le Commissioni dovrebbero avere soltanto il compito di elaborazione e non di approvazione delle leggi.

PRESIDENTE informa la Sottocommissione che l’onorevole Mortati ha presentalo due formulazioni, da servire come orientamento della discussione, così concepite:

1°) «Ogni proposta di legge sarà preventivamente esaminala dalla competente Commissione eletta in modo proporzionale da ciascuna Camera, secondo le norme del regolamento interno».

2°) «Ogni proposta di legge sarà preventivamente esaminata dalla Commissione di ciascuna Camera, competente secondo lo norme del regolamento interno».

Inoltre comunica che dagli onorevoli Bozzi e Zuccarini è stata proposta la seguente dizione:

«Nessuna proposta di legge può essere messa in discussione so non sia stata preventivamente esaminata da Commissioni permanenti formate con la rappresentanza proporzionale delle varie correnti politiche, ovvero da Commissioni speciali nominate dal Presidente della Camera e formate con gli stessi criteri di rappresentanza».

FABBRI propone il mantenimento della norma contenuta nello Statuto Albertino con la sola sostituzione della parola «giunto» con l’altra «Commissioni».

PRESIDENTE, nella formula proposta dagli onorevoli Bozzi e Zuccarini, sostituirebbe all’espressione «delle varie correnti politiche» l’altra «dei vari gruppi politici».

BOZZI, anche a nome dell’onorevole Zuccarini, aderisce al suggerimento del Presidente.

VANONI dichiara che l’unico principio che, a suo parere, merita di essere affermato nella Costituzione è quello che stabilisce che l’esame dei progetti di legge da parte dell’Assemblea plenaria deve essere preceduto da uno studio da compiersi da un organo più ristretto, che oggi si chiama Commissione. Ritiene pericolosa l’affermazione nella Carta costituzionale di norme più dettagliate. Così, ad esempio, il principio che le Commissioni devono essere nominate col sistema proporzionale costituisce senza dubbio una bella affermazione di carattere generale, che però potrebbe rivelarsi inapplicabile all’atto pratico. Poiché ogni norma costituzionale crea dei vincoli alla futura attività legislativa ed al funzionamento dei vari organi costituzionali o del Parlamento, occorre evitare che questi vincoli siano tali da non permetterne il funzionamento; ché altrimenti, anziché un ordine, si avrebbe un disordine costituzionale.

PRESIDENTE informa la Sottocommissione che l’onorevole Perassi ha presentato una formula così concepita:

«Ogni proposta di legge deve essere preventivamente esaminata da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del regolamento».

Pone ai voti anzitutto la proposta pregiudiziale che sia opportuno prevedere nella Costituzione l’istituzione di Commissioni aventi il compito di esaminare preventivamente le proposte di legge.

(È approvata).

Mette quindi in votazione la formula più generica, che è quella proposta dall’onorevole Perassi, della quale ha testé dato lettura, avvertendo che, in caso di approvazione di questa, si dovrà passare alla votazione di quella proposta dagli onorevoli Bozzi e Zuccarini che assorbono le due, suggerite come orientamento dall’onorevole Mortati.

(È approvata).

NOBILE ritiene che, per evitare l’inconveniente citato dall’onorevole Vanoni come esempio, sia necessario aggiungere in fine alla formula proposta dagli onorevoli Bozzi e Zuccarini, una frase come la seguente: «secondo le modalità che saranno fissate dal regolamento».

PERASSI prospetta l’opportunità di sopprimere la parola «permanenti», contenuta nella proposta degli onorevoli Bozzi e Zuccarini.

ZUCCARINI accetta, anche a nome dell’onorevole Bozzi, tanto la proposta dell’onorevole Nobile, quanto quella dell’onorevole Perassi.

PRESIDENTE pone ai voti la formula proposta dagli onorevoli Bozzi e Zuccarini, la quale, con gli emendamenti accettati dai proponenti, rimane così formulata:

«Nessuna proposta di legge può essere messa in discussione, se non sia stata preventivamente esaminata da Commissioni formate con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi politici, ovvero da Commissioni speciali nominate dal Presidente della Camera e formate con gli stessi criteri di rappresentanza, secondo le modalità che saranno fissate dal regolamento».

(Con 10 voti favorevoli e 10 contrari non è approvata).

MORTATI, Relatore, sottopone all’esame della Sottocommissione la norma contenuta nel capoverso dell’articolo 55 dello Statuto Albertino: «Le discussioni si faranno articolo per articolo».

FABBRI ritiene che non si debba rinunciare a questa disposizione che costituisce una notevole garanzia per la formazione della legge.

LACONI non ritiene inutile la disposizione; ma pensa che non sia il caso di includerla nella Costituzione.

FABBRI obietta che, se non si stabilirà questo principio nella Carta costituzionale, difficilmente una minoranza riuscirà ad ottenere che la discussione di un progetto si faccia articolo per articolo. Aggiunge che non è sufficiente che la Camera approvi il concetto informatore di una legge, ma è necessario che esamini il progetto stesso articolo per articolo; in tal modo si eviterà il pericolo che nel corpo di un articolo sia inclusa una disposizione poco opportuna.

PRESIDENTE concorda con l’onorevole Fabbri sull’opportunità di inserire questo principio nella Costituzione.

LACONI insiste nel ritenere che tale norma costituisca materia regolamentare.

PRESIDENTE pone ai voti il principio che le discussioni dei progetti di legge si debbono fare articolo per articolo.

(È approvato).

MORTATI, Relatore, dato il risultato della votazione, ritiene che la Sottocommissione sarà anche favorevole alla disposizione contenuta nel primo periodo dell’articolo 63 dello Statuto Albertino:

«Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per squittinio segreto».

PRESIDENTE pone ai voti l’inserimento nella Costituzione della norma indicata dall’onorevole Mortati, con la sostituzione della parola «squittinio», con l’altra «scrutinio».

(È approvata).

MORTATI, Relatore, aggiunge che sarà opportuno tener presente in questa disposizione anche le altre forme di votazione non considerate nello Statuto Albertino come, ad esempio, quella per appello nominale.

(Così rimane stabilito).

Prospetta poi alla Sottocommissione l’opportunità di inserire nella Costituzione una norma che fissi il limite di tempo entro il quale deve pronunciarsi la Camera che esamina il provvedimento per ultima. Propone la seguente dizione:

«Le proposte di legge discusse ed approvate da una Camera sono trasmesse all’altra Camera, che dovrà pronunciarsi su di esse entro 6 mesi dal ricevimento. Tale termine potrà essere variato per accordo fra le due Camere».

Fa presente che rimane insoluta l’ipotesi che il termine decorra senza che la seconda Camera abbia esaminato il progetto.

BOZZI sopprimerebbe le parole «discusse» e fisserebbe il termine in 4 mesi.

FABBRI ritiene in primo luogo che si debba fissare l’obbligo da parte della Camera di deliberare, senza fare ostruzionismo, sui progetti di legge che le sono trasmessi dall’altra Camera; e secondariamente sia necessario stabilire il termine entro il quale una Camera dovrà deliberare su tali progetti.

BOZZI ritiene troppo vaga l’espressione «dovrà pronunciarsi».

MORTATI, Relatore, spiega che «pronunciarsi» ha, a suo avviso, il significato di «approvare o respingere»; in una parola «deliberare».

BOZZI preferirebbe che si dicesse «deliberare».

NOBILE è invece favorevole ad una maggiore specificazione: direbbe «approvare o respingere».

FUSCHINI osserva che si può deliberare anche né affermativamente né negativamente.

FABBRI fa presente che una deliberazione che non ha una portata positiva, pur non essendo esplicitamente negativa, costituisce, a suo parere, una manifestazione di dissenso, ed è quindi sostanzialmente negativa.

PERASSI dichiara che l’essenziale è che si arrivi ad un voto della Camera, il quale può essere di approvazione pura e semplice, di approvazione con emendamenti, di rigetto. Propone si dica «dovrà esprimere il voto».

LACONI prospetta l’opportunità di usare una formula chiara per indicare qual è l’obbligo della Camera che riceve il progetto di legge.

BOZZI concorda con l’onorevole Laconi. Ritiene che si potrebbe aderire alla proposta Perassi e stabilire che la Camera deve esprimere il proprio voto.

NOBILE ritiene che si debba indicare con assoluta chiarezza quale specie di deliberazione la Camera deve prendere, perché una formulazione generica potrebbe dar luogo ad una manovra ostruzionistica.

PATRICOLO ritiene che la maggiore chiarezza si raggiunga dicendo «approvare o respingere».

CAPPI osserva che la formula suggerita dall’onorevole Patricolo non considera il caso dell’approvazione con emendamenti. Proporrebbe la formula: «pronunciarsi nel merito della proposta», che abbraccia tutti i casi ed esclude la deliberazione di sospensiva.

PRESIDENTE è favorevole al concetto formulato dall’onorevole Perassi.

NOBILE completerebbe la dizione suggerita dall’onorevole Patricolo dicendo: «dovrà approvare con eventuali emendamenti o respingere».

VANONI, poiché trova inutile servirsi di un giro di parole per indicare un concetto che si può esprimere con un solo vocabolo, propone di usare l’espressione «pronunciarsi», la quale comprende tutte le possibili ipotesi. Fa poi osservare che risulterà dal verbale che a tale parola si intende attribuire il significato di «dare una deliberazione concreta».

BULLONI propone si dica «esprimerà il suo voto».

PERASSI aggiungerebbe, alla parola «voto», l’altra «definitivo».

LA ROCCA direbbe: «deciderà col suo voto».

VANONI propone di demandare la scelta dell’espressione più opportuna al Comitato di coordinamento.

FABBRI dubita dell’opportunità di lasciare al Comitato la scelta della formulazione. Ritiene che nella Costituzione ci si debba limitare a stabilire l’obbligo da parte della Camera, che esaminerà il progetto di leggo per ultima, di «deliberare in merito» entro un determinato periodo di tempo. Aggiunge che, se tale deliberazione non sarà conforme a quella presa dalla prima Camera, sorgerà un conflitto fra le due Camere che bisognerà poi disciplinare; ma, per il momento, gli sembra che non sia il caso – ed il farlo sarebbe anche tecnicamente difficile – porre dei vincoli alla pronuncia di una delle Camere.

LACONI concorda con l’onorevole Vanoni sull’opportunità di incaricare il Comitato di trovare una dizione più soddisfacente.

PRESIDENTE direbbe «approvare, emendare o respingere».

LACONI osserva che l’ipotesi dell’emendamento non costituisce un caso a sé, ma rientra in quello dell’approvazione.

PICCIONI è d’avviso di dire «approvare o respingere», essendo implicito nell’approvazione il diritto di emendare.

MORTATI, Relatore, concorda con l’onorevole Piccioni.

PRESIDENTE osserva che le dizioni che riscuotono i maggiori consensi sono quelle di dire «pronunciarsi» o «approvare o respingere», e pone in votazione il concetto contenuto in queste parole, con l’intesa che della formulazione esatta sarà dato incarico al Comitato di coordinamento.

(Con questa intesa, è approvato).

Pone in discussione la questione del termine, che l’onorevole Mortati ha proposto di fissare in sei mesi e l’onorevole Bozzi in quattro.

NOBILE limiterebbe il termino ad un mese, dal momento che, come propone l’onorevole Mortati, esso potrà essere variato per accordo fra le due Camere.

MORTATI, Relatore, ritiene eccessivamente ristretto il termine proposto dall’onorevole Nobile.

PERASSI concorda con l’onorevole Mortati, in considerazione anche del fatto che il ricorso all’accordo fra le due Camere è evidentemente un meccanismo eccezionale.

VANONI pensa che il termine di sei mesi possa costituire una base di accordo, per quanto dubiti che anch’esso sia troppo breve. A proposito della lentezza con la quale si svolgono i lavori parlamentari, cita il recente esempio della Consulta – il cui compito era semplicemente quello di dare un parere e non di approvare i provvedimenti sottoposti al suo esame – la quale difficilmente riuscì ad assolvere il suo compito nel termine accordatole di un mese, malgrado che molte delle sue Commissioni si riunissero frequentemente.

Fa presente inoltre che se si arriverà alla sanzione, ove la Camera che esaminerà per ultima il provvedimento non l’approvi entro il termine fissato, di intendere egualmente approvato il provvedimento, si potrà verificare il caso che detta Camera, nel corso di una rapida seduta, respinga il progetto per il solo fatto di non aver avuto il tempo materiale di discuterlo.

BULLONI concorda, con l’onorevole Valloni, nel concetto che non si deve fissare un termine iugulatorio, ma di sufficiente ampiezza, il quale garantisca il regolare processo di formazione della legge; e rileva l’incongruenza che si verificherebbe se si pretendesse dalla seconda Camera un rapido esame di un provvedimento, quando la prima Camera avesse impiegato parecchi mesi od anche un anno nella relativa discussione.

NOBILE rileva che la maggior parte dei provvedimenti legislativi – ad eccezione di pochissimi che richiedono una lunga elaborazione ed un’ampia discussione – potrebbero essere approvati dalle Camere entro breve tempo. Ritiene che l’acceleramento e lo snellimento dei lavori delle due Camere porterà di conseguenza una riduzione nel numero dei decreti legge, perché il Governo non avrà più ragione di servirsi in larga misura di tale mezzo di urgenza. Ripete quindi di essere favorevole a stabilire nella Costituzione un breve termine.

LACONI crede che l’esempio citato dall’onorevole Vanoni non sia molto probante. Ritiene al contrario che, avviati i lavori parlamentari, la trasmissione dei progetti di legge dall’una all’altra Camera si svolgerà gradatamente e quindi il loro esame non richiederà – salvo il caso di provvedimenti di notevole importanza – un periodo di tempo eccessivamente lungo. Propone perciò la seguente formula: «entro il termine di due mesi, escludendo dal computo il periodo di vacanza parlamentare».

PATRICOLO, per evitare il pericolo che si possa strozzare in seno alla seconda Camera la discussione di progetti di legge che invece sono stati discussi molto a lungo dalla prima Camera, propone a che si fissi un termine piuttosto largo, che consenta un esame relativamente ampio del provvedimento, o che si stabilisca un periodo di tempo proporzionale a quello impiegato dalla prima Camera.

NOBILE insiste per il termine di un mese. In via subordinata, dichiara di aderire alla proposta dell’onorevole Patricolo, nel senso di proporzionare il tempo che la seconda Camera ha a disposizione per l’esame di un progetto di legge a quello impiegato dalla prima nell’esame del medesimo provvedimento.

PRESIDENTE pensa che in tal caso si potrebbe stabilire che il termine sarà concordato tra le due Camere, in relazione alla ampiezza della discussione svoltasi in seno alla prima.

VANONI distingue il problema di discutere e approvare celermente provvedimenti che interessano il Governo (problema che può essere risolto attraverso la richiesta della procedura d’urgenza da farsi successivamente all’una e all’altra Camera), dall’altro della determinazione del limite di tempo entro il quale la Camera, che per ultima esamina il provvedimento, dovrà deliberare sul medesimo, e che, come ha osservato giustamente l’onorevole Bulloni, non dove essere iugulatorio.

FABBRI suggerisce il termine di sei mesi, lasciando alle Camere la facoltà di ridurre, nei casi d’urgenza, tale termine a tre o quattro mesi.

PRESIDENTE pone in votazione la proposta dell’onorevole Bozzi, come quella che concilia le varie opinioni e per cui il termine accordato alla Camera, che per ultima esaminerà il progetto di legge, sia fissato in quattro mesi.

(È approvata).

La seduta termina alle 19.40.

Erano presenti: Ambrosini, Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Castiglia, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Fabbri, Farini, Fuschini, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Mannironi, Mortati, Nobile, Patricolo, Perassi, Piccioni, Ravagnan, Targetti, Uberti, Vanoni, Zuccarini.

In congedo: Leone Giovanni, Lussu, Rossi Paolo, Terracini.

Assenti: Di Giovanni, Einaudi, Finocchiaro Aprile, Grieco, Porzio, Tosato.