Come nasce la Costituzione

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Art. 27

La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 21
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
Non è ammessa la pena di morte.
Possono fare eccezione soltanto le leggi militari di guerra.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire l’ultimo comma col seguente:
“Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.
VERONI (PDL).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
15/04/1947 Antimeridiana
discussione generale:
26/03/1947
27/03/1947 Pomeridiana
28/03/1947 Pomeridiana
29/03/1947

Leggi di modifica
La legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007) stabilisce (art. 1, c. 1):  “al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle  leggi  militari  di  guerra»  sono soppresse”.