Come nasce la Costituzione

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Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 20
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale che gli è precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al reo.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Al primo comma, sopprimere le parole: “che gli è”.
LEONE GIOVANNI (DC).
Sostituire il secondo comma col seguente:
“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto commesso”.
LEONE GIOVANNI, BETTIOL, MASTINO GESUMINO, NOTARIANNI, FIRRAO, BALDUZZI, LAZZATI, GATTA, DE MICHELE, FANFANI (DC).
Aggiungere, dopo il secondo, il seguente comma:
“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
BETTIOL, LEONE GIOVANNI (DC).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
15/04/1947 Antimeridiana
discussione generale:
26/03/1947
27/03/1947 Pomeridiana
28/03/1947 Pomeridiana
29/03/1947

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