Testo della Commissione dei 75
Già art. 14
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto, purchè non si tratti di principi o riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
12/04/1947 Antimeridiana
12/04/1947 Pomeridiana
discussione generale:
26/03/1947
27/03/1947 Pomeridiana
28/03/1947 Pomeridiana
29/03/1947
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Nessuna.