Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
Testo della Commissione dei 75
Già art. 84
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.
Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Alle parole: “sciogliere le Camere”, sostituire le parole: “sciogliere entrambe le Camere o anche una sola di esse”.
COLITTO (UQ).
Aggiungere il seguente comma:
“Non può usare di tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato”.
LACONI (PCI).
Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.
22/10/1947 Pomeridiana
23/10/1947 Antimeridiana
23/10/1947 Pomeridiana
24/10/1947 Pomeridiana
discussione generale:
10/09/1947
12/09/1947
15/09/1947
16/09/1947 Pomeridiana
17/09/1947 Pomeridiana
18/09/1947 Pomeridiana
19/09/1947 Pomeridiana
Leggi di modifica
Legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 «Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (G.U. n. 262 dell’8 novembre 1991) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 88, secondo comma.