ASSEMBLEA COSTITUENTE
CCLXX.
SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 1947
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI
INDICE
Sul processo verbale:
Bordon
Lussu
Presidente
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione
Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):
Presidente
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione
Corbino
Colitto
Tosato
Benvenuti
Badini Confalonieri
Fuschini
Perassi
Costa
Nobile
Mastino Pietro
Bettiol
Sicignano
Bozzi
De Martino
Preti
Conti
La Rocca
Nitti
Fabbri
Laconi
Moro
Votazione nominale:
Presidente
Risultato della votazione nominale:
Presidente
Presentazione di una relazione:
Bettiol
Presidente
Interrogazioni con richiesta d’urgenza (Annunzio):
Presidente
Andreotti, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Interrogazioni (Annunzio):
Presidente
La seduta comincia alle 16.
RICCIO, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.
Sul processo verbale.
BORDON. Chiedo di parlare sul processo verbale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORDON. Sono venuto ieri in quest’Aula, dopo che era stato votato l’articolo 79 ed ho appreso che, mentre nella mattinata era stato approvato l’emendamento presentato dagli onorevoli Laconi, Carboni ed altri, secondo il quale l’articolo 79 sarebbe così formulato: «II Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea Nazionale con la partecipazione di tre delegati per ogni Consiglio regionale eletti dal Consiglio, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza», successivamente, nel pomeriggio, l’onorevole Corbino aveva presentato un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: «ad eccezione della Valle d’Aosta».
Ora, a prescindere dal fatto che l’emendamento non è stato adottato con procedura conforme al Regolamento, di fronte a questa formula imprecisa e generica, mi domando quale portata essa abbia e cosa siasi voluto dire con essa. Deve intendersi che con l’articolo 79 la Val d’Aosta non potrà, in base al criterio numerico della sua popolazione, partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica senza alcun delegato, che non siano il suo rappresentante alla Camera e al Senato, o significa solo che la Regione non vi partecipa col numero fissato per le altre Regioni? Ecco le ragioni di dubbio che richiedono maggiori precisazioni e chiarimenti, poiché ritengo che la prima ipotesi sia senz’altro da scartare.
Se è vero che la Val d’Aosta non possa, in base alla sua popolazione (che non è però solo di 60.000 abitanti, come erroneamente si disse, ma di 90.000) partecipare a tale elezione con tre delegati, non mi parrebbe logicamente fondata che essa non possa prendervi parte anche con un delegato.
Comunque, la formula deve rispecchiare la volontà precisa dell’Assemblea, e poiché lo stesso onorevole Corbino conviene nel riconoscere che egli non intendeva dare al suo emendamento altra portata che quella di ridurre, per la Valle d’Aosta, in ragione della sua popolazione, il numero dei delegati ad uno solo, è evidente che questa formula va chiarita, perché ad essa non si dia un contenuto diverso da quello che fu nell’intenzione dell’Assemblea.
La precisazione tanto più si impone, in quanto non si potrebbe in ogni caso introdurre nel testo l’eccezione proposta, ad evitare false interpretazioni, senza menzionare espressamente la ragione numerica della popolazione, dalla quale tale emendamento fu suggerito.
Per queste ragioni, formulo il voto che il Comitato voglia, in sede di redazione dell’articolo in esame, esprimere esattamente quella che è la volontà dell’Assemblea, e in conformità ad essa, precisare che, la Valle d’Aosta, parteciperà all’elezione del Presidente con un solo delegato.
LUSSU. Chiedo di parlare sul processo verbale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUSSU. È una semplice dichiarazione sul processo verbale. Effettivamente ieri nel pomeriggio, quando si è votato l’emendamento dell’onorevole Corbino, io, distratto da un’altra riunione per un altro problema costituzionale, non mi sono trovato nell’Aula. Se fossi stato presente, sento il dovere di dichiarare, che secondo la mia coscienza, non avrei permesso che senza nessuna obiezione l’emendamento dell’onorevole Corbino passasse. Mi sembra, infatti, straordinario che mentre con quell’emendamento si vuole difendere la partecipazione delle Regioni, nel modo con cui è indicata, alle elezioni del Presidente, si escluda da questa partecipazione la Regione della Valle d’Aosta. Se fossi stato presente avrei proposto una modifica a quell’emendamento. Sarebbe stato opportuno cambiare totalmente sistema, se tale sistema non avesse potuto consentire la partecipazione di tutte le Regioni, nessuna esclusa, alle elezioni presidenziali.
PRESIDENTE. Onorevole Bordon, poiché ella ha, quanto meno, sfiorato la questione procedurale, quasi facendo una censura per il metodo che si è seguito, voglio farle presente che, ogni volta che l’Assemblea con la sua azione concreta, modifica di fatto una norma del Regolamento, senza che si sollevino eccezioni, ciò significa che l’Assemblea ha inteso di farlo con la potestà che le compete, né da parte di deputati assenti si possono sollevare obiezioni. Lei non doveva neppure accennare a ciò. Ma poiché lei ha parlato, era mio dovere fare questa precisazione.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Anche io non sono lieto del modo con cui l’onorevole Bordon ha messo la questione, infirmando ciò che, con assoluta correttezza, il nostro Presidente ha fatto, nei riguardi di una deliberazione presa dall’Assemblea, come era suo diritto.
Del resto, tutta la posizione che l’onorevole Bordon ha preso è inesatta. Non si può ora dire: noi ritorniamo su una deliberazione. Io dovrei oppormi. Non c’è che un punto di vista che merita considerazione, ed è questo: l’Assemblea ha preso una deliberazione, la cui interpretazione può essere dubbia. Può apparir dubbio che si sia voluto togliere alla Valle d’Aosta ogni rappresentante del Consiglio regionale nell’elezione del Capo dello Stato; o si sia voluto attribuirne meno di tre. A nome del Comitato dichiaro che non abbiamo nulla in contrario ad attribuire un rappresentante alla Val d’Aosta, e considereremo la questione nella revisione e nel coordinamento finale del testo di Costituzione.
(Il processo verbale è approvato).
Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
PRESIDENTE. Ricordo che, poiché l’Assemblea ha stamane deciso di rinviare di qualche giorno l’elezione di tre membri dell’Alta Corte prevista dall’articolo 24 dello Statuto della Regione siciliana, iniziamo ora col secondo punto dell’ordine del giorno: «Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana».
Stamattina abbiamo proceduto, in sede di articolo 71, all’approvazione per alzata di mano del primo comma; poi all’approvazione per appello nominale della prima parte del secondò comma dell’emendamento Bozzi. Dopo che ho proclamato il risultato di quella votazione, l’onorevole Bozzi ha dichiarato di ritirare l’ultima parte del suo emendamento; e pertanto la votazione alla quale abbiamo proceduto questa mattina esaurisce il nostro lavoro nei confronti dell’emendamento Bozzi.
Pongo ora in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:
«Se le Camere ne dichiarano l’urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge è promulgata nel termine fissato dalle Camere stesse».
(È approvato).
Al terzo comma c’è l’emendamento dell’onorevole Codacci Pisanelli, in parte sostitutivo del terzo comma e in parte aggiuntivo, del seguente tenore:
«Le leggi non potranno avere effetto retroattivo, né entreranno in vigore prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che contengano la dichiarazione di urgenza.
«Le norme giuridiche non costituzionali, disciplinanti una determinata materia, potranno essere raccolte e coordinate in unico testo mediante decreto del Capo dello Stato.
«I testi unici avranno valore di promulgazione novativa delle leggi in essi comprese, alle quali potranno solo recare modificazioni di pura forma, salvo apposita più ampia delega legislativa».
La Commissione ha dichiarato di non accogliere questo emendamento.
Pongo in votazione il primo comma di questo emendamento.
(Non è approvato).
Pongo in votazione il secondo e il terzo comma aggiuntivi.
(Non sono approvati).
Pongo in votazione il terzo comma dell’articolo 71, nel testo della Commissione, includendovi i due emendamenti Perassi e Colitto, accettati dalla Commissione:
«Le leggi entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere stabiliscano d’accordo un termine diverso».
(È approvato).
L’articolo 71 nel suo complesso resta pertanto così approvato:
«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
«Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione, se le Camere confermano la precedente deliberazione.
«Se le Camere ne dichiarano l’urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge è promulgata nei termini fissati dalle Camere stesse.
«Le leggi entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere stabiliscano d’accordo un termine diverso».
Possiamo passare ora all’esame dell’articolo 67, che avevamo provvisoriamente accantonato, in attesa di decidere sopra gli altri articoli di questo Titolo.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Proporrei di soprassedere ancora all’articolo 67, per la grossa questione se la fiducia o la sfiducia debba essere data dall’Assemblea Nazionale o no. Intanto si potrebbe seguire l’ordine indicato dall’onorevole Corbino.
CORBINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORBINO. In relazione alla votazione avvenuta sull’articolo 71, si potrebbe completare l’articolo 83, per quel capoverso dell’emendamento Caronia, che era rimasto in sospeso e che era subordinato appunto all’articolo 71.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Questo si farà in sede di coordinamento.
PRESIDENTE. Esaminiamo allora l’articolo 67. Se ne dia lettura.
RICCIO, Segretario, legge:
«La funzione legislativa è collettivamente esercitata dalle due Camere».
PRESIDENTE. L’onorevole Bozzi ha già svolto il seguente emendamento e ha dichiarato di ritirarlo:
«La funzione legislativa è collettivamente esercitata dal Presidente della Repubblica e dalle due Camere».
L’onorevole Colitto ha proposto di sostituire l’articolo col seguente:
«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».
Ha facoltà di svolgere l’emendamento.
COLITTO. Rinunzio a svolgerlo.
PRESIDENTE. Gli onorevoli Caronia e Giordani hanno presentato il seguente emendamento:
«Sopprimere la parola: collettivamente.
«Subordinatamente, sostituire il comma col seguente:
«Le leggi sono formate con il concorso delle due Camere».
Poiché i proponenti sono assenti, s’intende che abbiano rinunziato allo svolgimento.
L’onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
TOSATO. Essendo l’emendamento presentato dall’onorevole Colitto di carattere formale, lo pregherei di volerlo trasformare in raccomandazione; ne sarà tenuto conto in sede di revisione formale.
Per quanto riguarda la sostanza dell’articolo 67, mi pare che, dopo la votazione intervenuta relativamente al potere del Presidente della Repubblica di rinviare alle Camere le leggi da esse deliberate, il principio fissato nell’articolo 67 per cui il potere legislativo spetta alle due Camere resta confermato.
PRESIDENTE. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?
COLITTO. Aderisco all’invito dell’onorevole Tosato.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 67 nel testo proposto dalla Commissione:
«La funzione legislativa è collettivamente esercitata dalle due Camere».
(È approvato).
Passiamo all’esame dell’articolo 85. Se ne dia lettura.
RICCIO, Segretario, legge:
«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità.
«Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.
«In tali casi può essere messo in stato di accusa dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri».
PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.
Il primo è quello degli onorevoli Dominedò e Benvenuti, del seguente tenore:
«Al primo comma, alle parole: Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato, sostituire le parole: Gli atti del Presidente della Repubblica, esclusi quelli in via di prerogativa, non sono validi se non controfirmati».
L’onorevole Benvenuti ha facoltà di svolgerlo.
BENVENUTI. Il concetto di dare un potere autonomo al Presidente deriva dalla necessità – a mio avviso – di metterlo in condizioni di affrontare un’azione di incostituzionalità per leggi e decreti e regolamenti che gli fossero proposti e che fossero in contrasto con l’ordinamento costituzionale dello Stato. Vorrei porre un quesito alla Commissione, nel senso cioè che fosse chiarito nell’articolo 85 cosa si intende con questa forma: «il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione». Vorrei porre formalmente il quesito alla Commissione, affinché sia chiarito se per violazione della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica debba intendersi la violazione di quelle norme specifiche che riguardano le sue specifiche attribuzioni, ovvero anche, come io fermamente ritengo, il perfezionamento di atti legislativi di qualsiasi tipo, che nel loro contenuto sostanziale concretino una violazione delle libertà, costituzionali o dell’ordinamento costituzionale dello Stato. Io mi schiero, ripeto, a favore di questa seconda soluzione. Ritengo cioè che il Presidente della Repubblica sia responsabile per violazione della Costituzione anche in relazione agli atti legislativi, alla cui elaborazione egli naturalmente non ha partecipato, ma ai quali egli conferisce efficacia colla promulgazione. Responsabilità da limitarsi rigorosamente al caso della incostituzionalità, direi anzi, di anticostituzionalità dei provvedimenti legislativi sottoposti alla sua firma.
Naturalmente, qui sorge un problema delicato: è il problema della situazione che si viene a creare qualora il Presidente della Repubblica, posto dinanzi ad atti, leggi, regolamenti, che violino sostanzialmente le libertà dei cittadini o l’ordinamento costituzionale dello Stato, si rifiuti di firmarli e di promulgarli, onde non incorrere in responsabilità per violazione della Costituzione. In questo caso vi è una soluzione semplice, che evita ogni arresto al meccanismo legislativo dello Stato. Quella cioè di munire il Presidente di azione di incostituzionalità da esercitarsi (all’atto stesso del rifiuto della firma) contro qualsiasi atto che il Presidente stesso, per non incorrere in responsabilità per violazione della Costituzione, non firma né promulga. Solo dopo che la Corte Suprema avrà confermato la costituzionalità, il Presidente firmerà e promulgherà.
Ecco, onorevoli colleghi, come risorge il problema della «prerogativa»: termine che riconosco improprio e che dovrebbe piuttosto definirsi potere autonomo del Presidente della Repubblica: tale potere, di agire per incostituzionalità, non potrebbe evidentemente mai venire esercitato qualora il Presidente dovesse munirsi della controfirma di quegli organi (nella fattispecie del Governo) i quali a lui sottopongono per l’approvazione proprio quegli atti che, costituzionalmente, egli non può firmare perché anticostituzionali.
Onorevoli colleghi, il giorno in cui il Presidente della Repubblica, nell’assumere la propria funzione, giura fedeltà alla Costituzione, potrà tale atto venire interpretato nel senso che egli, dopo il giuramento, diventi costituzionalmente obbligato a firmare e promulgare atti incostituzionali, atti violatori delle libertà dei cittadini? In questo senso risorge fatalmente la necessità di introdurre l’emendamento da me proposto che modificherei così: nel senso cioè che nessun atto del Presidente della Repubblica sarà valido se non controfirmato dal suo Governo «salvo le eccezioni stabilite dalla Costituzione».
PRESIDENTE. Segue l’emendamento degli onorevoli Crispo, Cifaldi, e Morelli Renato, del seguente tenore:
«Al terzo comma, alle parole: può essere messo, sostituire le seguenti: sarà messo; e dopo le parole: stato di accusa, aggiungere le seguenti: e giudicato».
Nessuno dei firmatari è presente.
BADINI CONFALONIERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BADINI CONFALONIERI. In assenza dell’onorevole Crispo e degli altri firmatari dell’emendamento, lo faccio mio.
PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerlo.
BADINI CONFALONIERI. Si tratta di un emendamento esclusivamente formale.
È chiaro che se il Presidente della Repubblica commette un alto tradimento o una violazione della Costituzione, egli «deve» essere messo in istato di accusa, non «può» essere messo in istato di accusa.
Per quanto riguarda il secondo emendamento, cioè l’aggiunta dell’espressione «e giudicato», dichiaro di ritirarlo.
PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Fuschini:
«Al terzo comma, alle parole: dall’Assemblea Nazionale, sostituire le parole: da ciascuna Camera».
Ha facoltà di svolgerlo.
FUSCHINI. Al terzo comma si accenna al caso che il Presidente può essere messo in istato di accusa dall’Assemblea Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ora, io ho sostituito alle parole «dall’Assemblea Nazionale», le altre «da ciascuna Camera», perché su questo punto dell’accusa a carico del Presidente, ogni Camera deve essere libera nella sua autonomia di mettere in istato di accusa il Presidente della Repubblica. Questo emendamento non ha bisogne di ulteriore illustrazione. Una volta che l’Assemblea Nazionale non esiste più, è necessario sostituire all’Assemblea Nazionale la potestà di ogni Camera separata, per poter stabilire il caso di tradimento, ecc. Effettivamente, quando noi abbiamo chiesto che il Presidente della Repubblica giuri fedeltà alla Costituzione, ciò è già abbastanza impegnativo perché egli adempia al suo primo dovere di fare rispettare la Costituzione.
Se il Presidente della Repubblica dovesse egli stesso garantire, con il proprio esame sulle leggi che gli vengono sottoposte per la firma, il rispetto della Costituzione, noi daremmo al Presidente della Repubblica una preoccupazione quotidiana, perché anche senza volerlo, anche quando egli avesse i mezzi adatti per fare questo esame minuto dal punto di vista giuridico, il Presidente sarebbe messo nella condizione di essere sempre titubante nelle sue decisioni, e nella stessa situazione si troverebbe il Ministro che controfirma i decreti del Presidente della Repubblica.
Ora bisogna avere un po’ di garbo in queste disposizioni, altrimenti, per volere tutelare il rispetto della Costituzione, rischiamo di porre gli organi più importanti, come il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro, in una condizione di perenne travaglio.
Dal momento che noi abbiamo creato un organo apposito per garantire il rispetto della Costituzione, e dal momento che le Camere sono esse sole responsabili della formazione delle leggi, non è concepibile di rendere responsabile il Presidente della Repubblica, che è obbligato a promulgare le leggi anche se in queste vi è qualche disposizione che viola la Costituzione.
Vi è il rimedio della Corte Costituzionale, per cui non vi è alcuna necessità di chiamarne responsabile il Presidente della Repubblica.
Pertanto, limiterei la messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica soltanto al caso di alto tradimento.
Mi sono permesso di fare queste osservazioni che non so se possano essere accolte dall’Assemblea; comunque, esse rispecchiano il mio modo di vedere.
In sostanza, si tratta di sopprimere al secondo comma le parole: «e per violazione della Costituzione».
PRESIDENTE. L’onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:
«Sostituire il primo comma coi seguenti:
«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
«Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica che saranno determinati dalla legge devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri».
L’onorevole Perassi ha facoltà di svolgerlo.
PERASSI. Il primo comma dell’articolo 85 nel testo del progetto dice:
«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità».
Perché è stato detto che ogni atto del Presidente della Repubblica esige la controfirma, non soltanto dei Ministri proponenti, ma anche del Primo Ministro? L’idea che ha ispirato questa disposizione si riconnette ad altre del progetto nelle quali si delinea, con particolare rilievo, la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri. Seguendo questa idea, si è voluto includere la disposizione che stiamo discutendo. Senonché, considerando bene le cose da un punto di vista pratico, ci sembra che la disposizione sia andata un po’ oltre il necessario, in quanto dicendosi che qualsiasi atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato anche dal Primo Ministro, si stabilisce una norma eccessivamente pesante: basti pensare alle conseguenze pratiche della sua applicazione.
Tenuto conto di queste considerazioni essenzialmente pratiche, ho presentato un emendamento col quale si propone di modificare la disposizione in questo senso:
«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
«Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica, che saranno determinati dalla legge, devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri».
Le ragioni di questo emendamento, come ho detto, sono ragioni essenzialmente pratiche. Rilevo, a questo riguardo, che la prassi attuale è stabilita dal Testo unico delle leggi sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e decreti, il cui articolo 14 dice: «Le leggi e i decreti devono portare alla fine, oltre la data, la firma del re e la controfirma del Ministro proponente. Le leggi devono essere controfirmate anche dal Capo del Governo, Primo Ministro, e così pure i decreti per i quali sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri». Questo è il sistema attuale; ora, senza scendere a troppi particolari nella Costituzione, quello che sembra opportuno è di indicare certi atti particolarmente importanti del Presidente della Repubblica per i quali sembra consigliabile e necessario costituzionalmente che, oltre la firma del Ministro proponente, vi sia anche la controfirma del Presidente del Consiglio.
Per gli altri, è bene lasciare alla legge il compito di determinare per quali occorra anche tale controfirma del Presidente del Consiglio e per quali invece essa non si ravvisi necessaria. Ritengo opportuno rilevare che per alcuni atti costituzionali del Presidente della Repubblica, non espressamente indicati nel secondo comma del mio emendamento, la controfirma del Presidente del Consiglio è costituzionalmente obbligatoria in base al primo comma, in quanto si tratta di atti emanati su proposta del Presidente del Consiglio.
Queste dunque le ragioni, di carattere essenzialmente pratico, che hanno inspirato l’emendamento che propongo all’Assemblea.
PRESIDENTE. L’onorevole Costa ha presentato il seguente emendamento:
«Alle parole: Primo Ministro, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri».
Ha facoltà di svolgerlo.
COSTA. Rinuncio a svolgerlo.
PRESIDENTE. Sta bene. Invito l’onorevole Tosato a esprimere il parere della Commissione intorno agli emendamenti presentati.
TOSATO. La Commissione accoglie anzitutto l’emendamento proposto dall’onorevole Perassi per evidenti ragioni di carattere pratico.
Per quanto riguarda poi, l’emendamento presentato or ora dall’onorevole Costa, io pregherei il collega Costa e l’Assemblea di volere per il momento soprassedere sulla questione della denominazione più opportuna da riservare al Presidente del Consiglio. La questione terminologica è collegata con quella più sostanziale della figura e delle attribuzioni del Presidente del Consiglio; sarà opportuno quindi esaminarla in sede di discussione del successivo articolo 86. La definizione che prevarrà in quella sede avrà valore anche per tutti gli altri articoli ove si fa menzione del Presidente del Consiglio.
Per quanto riguarda poi gli altri emendamenti, di carattere sostanziale, non ho bisogno di molte parole per pronunciarmi. Con l’emendamento presentato dall’onorevole Benvenuti si insiste nella proposta di escludere dalla necessità della controfirma dei Ministri responsabili taluni atti del Presidente della Repubblica.
Ricordo che, a questo proposito, già ieri sera l’onorevole Orlando ci ha illustrato le ragioni fondamentali in base alle quali non è possibile accogliere l’emendamento. Io non entro qui nella questione teorica e storica intorno all’origine e al contenuto del concetto di prerogativa. Qui la prerogativa ha un significato del tutto particolare: qui significa atto del Presidente non controfirmato dal Ministro responsabile.
Ora, è evidente che noi non possiamo accogliere l’emendamento perché esso infirmerebbe un principio relativo ad un argomento che non consente posizioni eccezionali. L’irresponsabilità del Presidente non può patire eccezioni. Noi riteniamo essenziale al tipo di ordinamento che si sta creando con questa Costituzione, che nessun atto del Presidente sia valido se non è controfirmato dal Ministro competente, il quale ne assume la responsabilità. Altrimenti la figura del Capo dello Stato subisce una radicale trasformazione.
Per quanto riguarda poi l’emendamento presentato dall’onorevole Crispo e da altri colleghi, la Commissione propone la dizione «è messo in stato di accusa», anziché «sarà messo», come i presentatori dell’emendamento propongono.
Circa i due emendamenti presentati dall’onorevole Fuschini, il secondo dei quali coincide in parte, se non erro, con quello presentato dall’onorevole Benvenuti, la Commissione si pronuncia sfavorevolmente. L’onorevole Fuschini propone che la messa in stato di accusa del Presidente sia di competenza non dell’Assemblea Nazionale, ma delle due Camere.
La Commissione non è concorde per questa ragione: qui non si tratta di riaprire la discussione sull’Assemblea Nazionale; la Commissione ricorda soltanto questo elemento di fatto: il Presidente della Repubblica è eletto a Camere riunite; ora, sembra che se il Presidente è eletto dalle Camere riunite, anche l’accusa deve essere riservata alle Camere sempre riunite. Ciò tanto più per la considerazione che un atto di accusa del Presidente può portare effettivamente alla deposizione del Presidente stesso. Mi pare che sia tale la delicatezza, l’importanza e la gravità dell’atto di accusa del Presidente che, se organo competente ad eleggere il Presidente sono le due Camere riunite, siano egualmente competenti le stesse Camere riunite per l’atto di accusa.
Ad ogni modo, su questo deciderà, come sempre, del resto, l’Assemblea.
Per quanto riguarda l’altro emendamento presentato all’articolo 85, cioè relativamente alla proposta di escludere una responsabilità del Presidente della Repubblica per violazione della Costituzione, io debbo richiamare l’attenzione dell’Assemblea su un punto che ha una certa importanza. Noi ci siamo preoccupati di dare al Presidente della Repubblica una certa consistenza, sia pure limitata a quella di essere guardiano e custode della Costituzione. Era logico, quindi, che, partendo da questo concetto, si rendesse il Presidente responsabile per violazione della Costituzione. Se il Presidente è responsabile degli atti posti in essere in contrasto con la Costituzione, è chiaro che il Presidente avrà il potere e il dovere di opporsi agli atti incostituzionali del Governo, appunto per non essere coinvolto ed essere corresponsabile. Quindi, il fatto che il Presidente sia responsabile per violazione della Costituzione, rafforza in un certo senso la posizione del Presidente. Indubbiamente, la responsabilità del Presidente per violazione della Costituzione può dar luogo a gravi inconvenienti. Siamo perfettamente d’accordo. Ma, a che cosa di riferisce sostanzialmente il pensiero della Commissione proponendo di sancire la responsabilità del Presidente per violazione della Costituzione? Evidentemente a violazioni gravi, commesse con dolo o colpa grave. È chiaro che per una violazione della Costituzione puramente formale non si avrà mai la messa in accusa del Presidente. Ma una responsabilità del Presidente per violazioni sostanziali e gravi della Costituzione a noi sembra un elemento indispensabile per concretare quella figura di Presidente che noi abbiamo precisamente voluto creare.
Mi pare che non vi siano altri emendamenti.
PRESIDENTE. L’onorevole Benvenuti ha fatto pervenire la redazione definitiva del suo emendamento a questo articolo:
«Il Presidente della Repubblica non promulga le leggi e non firma atti di nessun genere che violino le libertà costituzionali o gli ordinamenti costituzionali della Repubblica. Ove tali leggi o atti siano proposti alla sua approvazione, egli propone azione di incostituzionalità nelle forme previste dalla Costituzione».
NOBILE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOBILE. Vorrei proporre la soppressione dell’ultimo comma dell’articolo 85, che si riferisce alla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica in caso di alto tradimento; e la ragione che mi muove a fare questa proposta è la seguente: che se si parla di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, e non si dice altro, rimane poi, a sapere come mai si regolerà la rappresentanza dello Stato mentre pende il procedimento davanti all’Assemblea Nazionale.
Quindi, mi sembra che la miglior cosa sarebbe abolire il comma in questione, a meno che non si precisi nella Costituzione stessa chi regge lo Stato mentre pende il giudizio contro il Presidente della Repubblica.
PRESIDENTE. Prego l’onorevole Tosato di esprimere il parere della Commissione su questi emendamenti.
TOSATO. La Commissione non può accettare l’emendamento dell’onorevole Benvenuti.
Per quanto riguarda la promulgazione delle leggi il Presidente si troverà in questa situazione: egli è obbligato a promulgare le leggi. Se avesse da fare osservazioni e rilievi rispetto alla costituzionalità di una legge per motivi di indole formale, ma soprattutto di indole sostanziale, è evidente che avrà il diritto e il dovere di usare del suo potere di rinviare la legge. Dopo di che è obbligato a promulgarla, e per un atto obbligatorio egli non può essere responsabile. Abbiamo stabilito infatti che il potere legislativo spetta alle due Camere. Se le Camere hanno deliberato, e nel caso di rinvio, confermato l’approvazione di una legge, il Presidente deve promulgarla e sarà esente da responsabilità, limitatamente s’intende alla costituzionalità sostanziale, non formale, della legge.
Per tutti gli altri atti che non attengono all’esercizio della funzione legislativa, è evidente che la responsabilità del Presidente della Repubblica sussiste, nei limiti, s’intende, in cui può essere accertata la sua responsabilità per violazioni della Costituzione, per tutti gli atti cioè, in cui il Capo dello Stato deve costituzionalmente intervenire.
Quanto all’emendamento dell’onorevole Nobile, mi permetto di ricordare che quando ieri abbiamo parlato dei casi di impedimento del Presidente si è fatto esplicito riferimento al caso della messa in istato d’accusa del Presidente.
Per queste ragioni la Commissione non può accogliere le proposte degli onorevoli Benvenuti e Nobile.
PRESIDENTE. Onorevole Benvenuti, ella mantiene il suo emendamento?
BENVENUTI. A me sembra che si debba tener conto delle considerazioni del collega onorevole Fuschini, il quale ha messo in relazione il problema della responsabilità costituzionale del Capo dello Stato con la creazione della Corte costituzionale. Senonché tutto il ragionamento dell’onorevole Fuschini, nel merito del quale non entro, ha come premessa che esista il sindacato di costituzionalità e l’organo relativo.
Poiché a tutt’oggi quest’organo non è entrato nella Costituzione, io, onorevole Presidente, proporrei che la decisione sul mio emendamento sia rinviata in quella sede per esaminare se fra i soggetti attivi dell’azione di incostituzionalità debba stare come io ritengo, il Presidente della Repubblica e in quali condizioni.
Quindi rinvierei a quella sede la discussione e la votazione di questa materia.
PRESIDENTE. Onorevole Benvenuti, lei chiede che il suo emendamento sia rinviato a dopo che sia decisa la questione della Corte costituzionale. Ma osservo che, comunque, la Corte costituzionale, se sarà costituita, avrebbe un compito che nulla ha a che fare con la violazione della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica, perché la Corte dovrebbe controllare se le leggi sono o no costituzionali, mentre, quando si parla di violazione della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica, ci si riferisce agli atti del Presidente indipendentemente dalla formazione delle leggi e quindi dal loro contenuto. Comunque la Commissione si è pronunciata circa la sua proposta.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei far rilevare che l’Alta Corte costituzionale giudica anche dei Ministri. Quindi un certo riferimento vi può essere con quello che l’onorevole Benvenuti propone. Si tratta di vedere, se il Presidente della Repubblica (io non sarei di questa opinione) possa promuovere azione di incostituzionalità; mentre d’altra parte potrebbe egli essere oggetto di giudizio di incostituzionalità. La proposta Benvenuti di rinvio è opportuno sia accolta.
PRESIDENTE. Faccio osservare che il rinvio dell’emendamento implicherebbe anche il rinvio dell’esame del secondo comma dell’articolo in discussione.
MASTINO PIETRO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTINO PIETRO. Io penso che, nel momento in cui si stanno stabilendo le responsabilità del Presidente della Repubblica e, nello stesso tempo, si considera la possibilità di renderlo responsabile per violazioni della Costituzione, il principio sul quale dovrebbe poggiare l’eventuale sua responsabilità debba essere subito stabilito, e debba essere subito stabilito indipendentemente dalle riserve e dalle considerazioni dell’onorevole Fuschini. S’intende che la responsabilità per violazione della Costituzione dev’essere limitata ai casi in cui sussista una responsabilità personale e dolosa del Presidente della Repubblica.
Ove invece si tratti di una responsabilità puramente fondata sul fatto che egli completa, in base alla Costituzione, l’operato delle Assemblee, allora non vi sarà una responsabilità punibile.
Ove noi rimandassimo la questione a quando sarà discussa l’istituzione dell’Alta Corte costituzionale, potremmo creare l’organo diretto a correggere le violazioni della Costituzione, ma lasciare impunite le violazioni commesse e volute dal Presidente.
Siccome poi la valutazione cui si dovrà procedere per decidere se vi sia una tale violazione che determini o no l’opportunità di una denuncia, sorgerà solo di fronte ai casi pratici, toglierei la formula «sarà denunciato» e metterei «può» essere denunciato, così come è detto ora nell’articolo 85.
PRESIDENTE. Prego l’onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Cerchiamo d’intenderci. Onorevole Benvenuti, se lei insiste perché sia modificato il testo dell’articolo 85, la Commissione deve respingere il suo emendamento e chiedere che si voti l’articolo 85, per le ragioni dette dall’onorevole Tosato, perché verremmo a creare una figura di Capo dello Stato diversa da quella che abbiamo voluto. L’onorevole Benvenuti, sia pure per un nobile scrupolo di tutela della costituzionalità, verrebbe a distruggere la figura del Capo dello Stato che abbiamo delineato. Se si vota ora l’articolo 85 nel nostro testo, non abbiamo difficoltà acché sia a suo tempo, a proposito della Corte costituzionale, esaminato se e come sarà possibile un intervento del Capo del Governo. Rinvio dell’emendamento Benvenuti, per quella parte che può coesistere con l’articolo 85, va bene; ma non rinvio dell’articolo 85. Bisogna dunque, la prego, che ella rinunci alla prima parte del suo emendamento.
PRESIDENTE. Onorevole Benvenuti, mantiene il suo emendamento?
BENVENUTI. Ritiro la prima parte. Quanto alla seconda, mi riservo di ripresentarla in sede di garanzie costituzionali.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Benissimo.
PRESIDENTE. Onorevole Fuschini, lei mantiene il suo emendamento?
FUSCHINI. Io ho ascoltato le ragioni che ha addotto l’onorevole Tosato. Ritengo che la sua dichiarazione possa tradursi in una formula da inserirsi nel testo della Costituzione nel senso che si dica: «violazione dolosa della Costituzione».
Se la Commissione accetta la inclusione della parola «dolosa» io ritiro il mio emendamento.
PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.
TOSATO. La Commissione accoglie l’emendamento in via di raccomandazione, accettandone il concetto, sul quale siamo d’accordo. Si tratta di trovare la formula più opportuna.
BETTIOL. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BETTIOL. Presenterò un emendamento all’articolo 85, perché mi pare, in sostanza, che nel secondo comma dove è detto: «tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione» i fatti non siano specificati. Bisognerebbe mantenere per il Presidente della Repubblica un principio di libertà, fondamentale per tutti i cittadini, dal più umile a quello che è più in alto nella gerarchia politica. Vorrei che questo articolo suonasse un po’ diversamente, nel senso che si dicesse «tranne che per i delitti di alto tradimento», in modo che ci si richiamasse ai delitti di «alto tradimento», quei delitti che sono pubblicati nel Codice penale sotto un apposito titolo.
Vorrei anche che si dicesse «o per attentato alla Costituzione», perché la formula «violazione della Costituzione», anche se si specifica che si tratta di violazione dolosa, non configura un reato. Nel Codice penale, invece, esiste un articolo particolare nel quale si parla di «attentato alla Costituzione».
Quindi credo che dal punto di vista tecnico e politico sia più felice la mia espressione che quella contenuta nel progetto di Costituzione, per cui, ripeto, propongo che si dica al secondo comma del l’articolo 85 «tranne per i delitti di alto tradimento o per attentato alla Costituzione».
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Onorevole Bettiol, sono le formule costituzionali consuete. Si tratta di questo: noi non possiamo lasciare che la nostra Costituzione non dica una parola delle violazioni della Costituzione che il Presidente della Repubblica può compiere. È vero che il Presidente è irresponsabile, e che la responsabilità dei suoi atti è dei Ministri che li controfirmarono; ma vi possono essere dei casi nei quali il Presidente, agisce senza chiedere la controfirma, e viola la Costituzione; o altri atti predeterminati da lui personalmente, sia pure con l’assenso dei Ministri, per violare la Costituzione; ed allora deve esser colpito. Né basterebbe dire «alto tradimento», che è ipotesi più specifica; mentre vi sono altre violazioni, che meritano di esser colpite.
Sembrerebbe giusto che fossero colpite solo le violazioni dolose, o anche solo quelle dove è colpa grave, non le altre semplicemente colpose; ma è un punto che, per la sua espressione giuridica, dovrei ancora meditare.
Debbo poi osservare, su un altro punto, all’onorevole Bettiol che, in giudizi di violazione della Costituzione, e di denuncia, a tale effetto, del Presidente della Repubblica, non occorre che il Presidente della Repubblica incorra in una rubrica di reato specificato dalla legge penale. In materie analoghe, per giudizi di Ministri all’Alta Corte (e cioè al Senato) durante lo Statuto albertino, si è ritenuto – ed Orlando ha scritto al riguardo una pagina ammirabile – che vi possa esser giudizio e condanna anche per atti non rubricati appositamente nel Codice penale, ma che implichino violazione costituzionale. E del resto la rubrica è qui: nella disposizione della Costituzione, che cercheremo di precisare in sede di revisione e coordinamento.
Pregherei l’onorevole Bettiol di non insistere nel suo emendamento.
PRESIDENTE. L’onorevole Sicignano, insieme con l’onorevole Musolino, ha presentato il seguente emendamento:
«Al secondo comma, sostituire le parole: per violazione della Costituzione, con le altre: per azione contro la Costituzione».
D’onorevole Sicignano ha facoltà di svolgerlo.
SICIGNANO. Ho creduto di presentare questa mia modifica, alla quale avevo per altro pensato molto tempo fa, perché dallo svolgimento della discussione mi sono accorto che l’Assemblea vuole formulare un concetto più chiaro e preciso di quello che si legge nel progetto, il quale parla semplicemente di violazione della Costituzione.
Ora poiché si è detto che questa violazione della Costituzione potrebbe indurre a gravissimi provvedimenti, col deferimento ad una speciale Corte di Giustizia del Presidente della Repubblica, io credo che questo concetto vada formulato nei termini da me precisati, perché il concetto espresso dalla parola azione include l’altra di dolo ossia azione voluta scientemente.
Perché un’azione contro la Costituzione implica e contiene sicuramente il concetto della volontarietà dell’atto compiuto dal Presidente della Repubblica. Non qualunque involontaria violazione della Costituzione, che potrebbe essere eventualmente consumata anche dalle normali Camere legislative, può far sottoporre il Presidente della Repubblica a questo grave procedimento, ma soltanto un’azione con la quale egli viola la Costituzione e pertanto la sovranità popolare e le pubbliche libertà.
Soltanto in questi casi si può dire che il Presidente della Repubblica si pone contro la Costituzione dello Stato; e soltanto in questi casi potremmo chiedere che si ricorra a questo gravissimo provvedimento, e che il Presidente della Repubblica non sia più degno di coprire l’altissima carica. Perciò prego di accettare questa precisazione che dà una maggiore chiarezza al concetto che vogliamo esprimere.
BOZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOZZI. Io non intendo fare un emendamento, ma intendo chiedere una spiegazione senza la quale mi troverei in difficoltà nel votare. Qui si prevede la irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.
Io domando: per gli atti illeciti, per i reati, che il Presidente può compiere fuori dell’esercizio delle sue funzioni, esiste una regolamentazione o no?
TOSATO. No!
BOZZI. Se, per esempio, il Presidente della Repubblica guida un’automobile, investe una persona e l’uccide può essere o no processato?
PRESIDENTE. Di questo si dovrebbe parlare in sede di Commissione.
BOZZI. Io noto come dicevo che vi è una grave lacuna, ed è bene che l’Assemblea lo sappia. Metto da parte l’idea del delitto doloso; ma per i reati colposi, per le contravvenzioni, il Presidente può essere chiamato in giudizio. Ci si dovrà richiamare per analogia all’immunità prevista per i deputati, ma vi potrà essere un giudice che constaterà che l’immunità è prevista per i deputati e i senatori e non per il Presidente della Repubblica. Il problema è di responsabilità: secondo me, va risolto. Noto questa lacuna. Non faccio un emendamento, ma richiamo l’attenzione dell’Assemblea su questo punto.
PRESIDENTE. L’onorevole De Martino propone di sostituire la forma negativa dell’articolo 85 con una forma positiva e cioè:
«Gli atti del Presidente della Repubblica sono validi se controfirmati, ecc.».
L’onorevole De Martino ha facoltà di svolgere il suo emendamento.
DE MARTINO. Rinunzio a svolgerlo.
PRESIDENTE. Prego l’onorevole Tosato di esprimere il parere della Commissione a proposito dell’emendamento Sicignano.
TOSATO. Prego l’onorevole Sicignano di non insistere nel suo emendamento, perché la formula «violazione della Costituzione» è una formula ormai comune, rispetto alla quale non vedo nessuna ragione di modificazioni. In una Costituzione non si possono fare tutte le precisazioni che si vorrebbero.
Desidero rispondere a una domanda dell’onorevole Bozzi. Perché il progetto di Costituzione non parla della responsabilità del Presidente per atti che non si connettono all’esercizio delle sue funzioni? L’onorevole Bozzi sa perfettamente che abbiamo discusso la questione in sede di Commissione, e ne abbiamo discusso ampiamente. Siamo giunti alla conclusione che non era opportuno stabilire a questo proposito una norma precisa. Si tratta dei reati compiuti dal Presidente fuori dell’esercizio delle sue funzioni.
È evidente che per questi reati egli è responsabile. Questo almeno il punto di vista della Commissione. Ma noi abbiamo ritenuto egualmente inopportuno sia stabilire l’improcedibilità verso il Presidente durante il periodo del suo mandato, sia assimilare a questo proposito il Presidente ai membri delle Camere, attribuendogli le medesime immunità.
PRETI. Chiedo di parlare per un chiarimento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PRETI. Chiedo se votando questo comma si pregiudichi la questione del decreto di scioglimento delle Camere. Cioè, se noi votando secondo quanto ci viene proposto e stabilendo che ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, intendiamo dire che anche il decreto di scioglimento delle Camere deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio, di guisa che questi ne assume la responsabilità? Oppure no?
TOSATO, Relatore. Senz’altro.
PRETI. Dunque votando in questo modo pregiudicheremo senz’altro la votazione dell’articolo 84.
PRESIDENTE. L’onorevole Tosato ha facoltà di rispondere.
TOSATO. Nessun atto del Presidente può essere posto in essere senza la controfirma del Ministro responsabile.
D’altra parte, se la Costituzione assicura al Presidente il potere di scioglimento, è evidente che questo potere può essere posto in essere dal Presidente della Repubblica in quanto ci sia il Ministro che ne assuma la responsabilità.
PRETI. L’interpretazione data dall’onorevole Tosato mi conferma che noi pregiudichiamo l’articolo 84. Infatti dello scioglimento delle Camere non deve essere propriamente responsabile il Primo Ministro, dato che questo atto, così come la designazione del Presidente del Consiglio, costituisce una effettiva decisione del Presidente della Repubblica.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi dispiace di dover fare un’osservazione. Si ha pienamente diritto di discutere, ma a questo modo si va all’infinito.
Gli emendamenti, dice il Regolamento, devono essere presentati due giorni prima, o in caso diverso con dieci firme; e la Commissione ha diritto di chiedere il rinvio per quelli che vengono presentati all’ultima ora.
Finora non ci siamo valsi di questo diritto. Ma, se continua la pioggia di emendamenti all’ultima ora, dovremo chiedere il rinvio, perché, anche su questioni puramente tecniche, non si può decidere su due piedi.
L’onorevole Bozzi si è riservato di presentare una formulazione concreta per la questione se il Presidente della Repubblica sia perseguibile o no per reati commessi fuori dell’esercizio delle sue funzioni. Presenti le sue proposte, e le esamineremo. Non so se, come si è accennato, potrebbe adottarsi la garanzia di una autorizzazione del Parlamento per dar corso al giudizio penale. Mi pare istituto non adeguato.
BOZZI. E per i deputati?
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Pei deputati e senatori è un’altra cosa. Qui è in giuoco il Capo dello Stato; e se vi deve essere espressa garanzia, dovrebbe essere un’altra. Ma riparleremo a parte della questione, quando discuteremo dell’emendamento che l’onorevole Bozzi presenterà; ed allora vedremo se mettere una garanzia o no.
COSTA. Ma nell’articolo 65 si è provveduto per i deputati ed i senatori!
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. L’onorevole Preti osserva che non si può approvare l’articolo 85, senza decidere implicitamente sull’articolo 84, che abbiamo rinviato. Non mi sembra; si potrebbe, ammesso il principio generale della irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti controfirmati dai Ministri, ammettere una sola eccezione, lo scioglimento delle Camere, in cui non vi sarebbe controfirma, e vi sarebbe quindi responsabilità. Ma l’onorevole Preti è recisamente contrario alle funzioni che sarebbero «prerogative» del Capo dello Stato; e mi sembra che non dovrebbe ammettere eccezione al principio dell’articolo 85, anche nel caso dell’articolo 84.
BOZZI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOZZI. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall’onorevole Ruini, nel senso cioè che il problema da me sollevato non è pregiudicato dalla votazione del secondo comma dell’articolo 85, che riguarda un altro ordine di problemi, cioè la responsabilità del Presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue funzioni.
Io, se lei consente, onorevole Presidente, mi riservo di presentare domani un emendamento.
PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, naturalmente non si tratterà di un emendamento all’articolo 85, ma di un articolo aggiuntivo.
BOZZI. Evidentemente.
PRESIDENTE. Allora concludiamo. Onorevole Costa, per l’emendamento da lei presentato resta inteso che, a seconda della decisione che si prenderà sull’articolo 86 esso acquisterà validità o meno.
Onorevole De Martino Carmine: la proposta da lei presentata sarà presa in considerazione dal Comitato nella redazione definitiva del testo della Costituzione. Lei, onorevole Sicignano, insiste nel suo emendamento?
SICIGNANO. Non insisto.
PRESIDENTE. E lei, onorevole Bettiol?
BETTIOL. Lo mantengo.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del testo dell’emendamento Perassi accettato dalla Commissione come sostitutivo del primo comma dell’articolo 85:
«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.
«Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica che saranno determinati dalla legge, devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri».
Voteremo questi due commi separatamente. Pongo in votazione il primo comma:
(È approvato).
Pongo in votazione il secondo comma:
(È approvato).
E adesso passiamo al secondo comma del testo della Commissione, che è del seguente tenore:
«Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione».
A questo comma l’onorevole Bettiol ha proposto di sostituire alle parole: «tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione», le altre: «tranne che per i delitti di alto tradimento e per attentato alla Costituzione».
La Commissione ha dichiarato di non accettare questo emendamento.
Pongo ora in votazione la prima parte di questo secondo comma, nel testo della Commissione:
«Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni».
(È approvata).
Pongo in votazione la seconda parte nella formulazione Bettiol: «tranne che per i delitti di alto tradimento e per attentato alla Costituzione».
(Dopo prova e controprova, non è approvata).
Pongo in votazione il testo della Commissione: «tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione».
(È approvato).
Onorevole Fuschini, le chiedo se mantiene il suo emendamento a questo comma, tendente ad aggiungere la parola «dolosa» dopo «violazione».
FUSCHINI. Sono ossequiente alla dichiarazione che ha fatto la Commissione e aderisco alla sua proposta.
PRESIDENTE. Passiamo ora all’ultimo comma dell’articolo 85.
Faccio presente che l’onorevole Nobile ha presentato una proposta soppressiva di tutto il comma. Chiedo all’onorevole Nobile se mantiene la sua proposta.
NOBILE. La ritiro.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ultimo comma con l’emendamento Crispo nella forma accettata dalla Commissione:
«In tali casi è messo in stato di accusa dalle Camere riunite a maggioranza assoluta dei loro membri».
(È approvato).
L’articolo 85 risulta nel suo complesso così approvato:
«Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti aventi valore di legge e gli altri atti del Presidente della Repubblica che saranno determinati dalla legge devono essere controfirmati anche dal Presidente del Consiglio.
«Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.
«In tali casi è messo in stato di accusa dalle Camere riunite a maggioranza assoluta dei loro membri».
Onorevoli colleghi, abbiamo così finito di esaminare il Titolo relativo al Parlamento e al Capo dello Stato, salvo gli articoli ed i commi che riguardano l’Assemblea Nazionale.
Ma per esaurire del tutto questa materia, dobbiamo ancora prendere in esame l’emendamento presentato dall’onorevole Preti, che riguarda il Titolo di questa parte della Costituzione. L’onorevole Preti ha proposto di sostituire l’attuale intestazione «Il Capo dello Stato» con l’altra: «Il Presidente della Repubblica».
L’onorevole Preti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.
PRETI. Avevo presentato lo stesso emendamento a proposito dell’articolo 83: ma mi arresi in quella sede alle ragioni esposte dall’onorevole Tosato.
Per quanto riguarda l’intitolazione, però, credo che la Commissione dovrebbe a sua volta rendersi conto delle ragioni già da me esposte.
In tutte le Costituzioni democratiche il corrispondente Titolo è intestato a «Il Presidente della Repubblica», in quanto vengono con ciò meglio precisate e designate le funzioni di questo organo costituzionale. Conservare ancora nel titolo «Il Capo dello Stato» potrebbe anche significare un riallacciamento a quelle costituzioni ottocentesche, con la tradizione delle quali – come ha detto oggi l’onorevole Ruini – noi vogliamo nettamente rompere.
Per questo confido che la Camera vorrà accogliere il mio emendamento.
PRESIDENTE. L’onorevole Perassi ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
PERASSI. La Commissione accetta l’emendamento proposto dall’onorevole Preti.
PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Preti di sostituire l’intestazione del Titolo: «Il Capo dello Stato» con l’altra: «Il Presidente della Repubblica».
(È approvata).
Passiamo ora all’esame del titolo III.
IL GOVERNO
Sezione I.
Il Consiglio dei Ministri.
Si dia lettura dell’articolo 86:
RICCIO, Segretario, legge:
«Il Governo della Repubblica è composto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, e dei Ministri.
«Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i Ministri».
PRESIDENTE. A questo articolo l’onorevole Conti ha presentato il seguente emendamento:
«Al primo comma, alle parole: Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sostituire le parole: Presidente dei Ministri; o, subordinatamente: Presidente del Governo».
Ha facoltà di svolgerlo.
CONTI. Rinunzio a svolgerlo.
PRESIDENTE. Segue l’emendamento proposto dall’onorevole Colitto:
«Al primo comma, dopo le parole: del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, aggiungere le seguenti altre: del Consiglio dei Ministri».
L’onorevole Colitto ha facoltà di svolgerlo.
COLITTO. La norma dell’articolo 86, a mio avviso, deve subire una piccola modificazione.
Gli organi, infatti, dell’Amministrazione centrale sono non soltanto il Primo Ministro e i Ministri, ma anche il Consiglio dei Ministri. Questo è tanto vero che la sezione prima della parte del progetto di Costituzione di cui ci stiamo occupando, è intitolata appunto «Consiglio dei Ministri». Ora, se il titolo ha per intestazione «Il Governo» e la Sezione prima ha per intestazione «Il Consiglio dei Ministri» vuol dire che, secondo il progetto, non può ritenersi che l’espressione Governo sia uguale a Consiglio dei Ministri.
Anche nel primo comma dell’articolo 86 è scritto che il Primo Ministro è Presidente del Consiglio. Senonché non si vede, poi, il Consiglio tra gli organi centrali dell’Amministrazione dello Stato. Il Consiglio dei Ministri, come tutti sanno, è l’organo che svolge di continuo la funzione di coordinamento dell’attività amministrativa posta in essere dai vari Ministri, seguendo l’indirizzo politico generale segnato dalle Camere e dal Capo del Governo, e delibera su tutti gli affari che, per la loro natura o per la loro importanza, richiedono un accordo ed una collaborazione dei membri del Governo.
Ecco perché ho presentato un emendamento, che tende appunto a porre tra gli organi dell’amministrazione attiva dello Stato, a fianco del Primo Ministro e dei Ministri, il Consiglio dei Ministri.
Che se poi con la parola «Governo» s’intende indicare il Consiglio dei Ministri, allora propongo che nel primo comma dell’articolo alle parole «Il Governo» siano sostituite le altre «Il Consiglio dei Ministri».
Mi rendo conto che nell’articolo ricorre più volte la parola «Ministri», il che dà vita ad un periodo che all’orecchio suona non troppo dolcemente; ma io penso che occorra, per ora, guardare alla sostanza, rinviando ad un secondo momento il lavoro di lima, da un punto di vista, starei per dire, musicale.
PRESIDENTE. Gli onorevoli La Rocca, Grieco, Spano e altri hanno presentato il seguente emendamento:
Sostituirlo con il seguente:
«Il Governo della Repubblica è costituito dal Consiglio dei Ministri.
«I Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica».
L’onorevole La Rocca ha facoltà di svolgerlo.
LA ROCCA. Questo nostro emendamento, onorevoli colleghi, è ispirato al concetto di impedire che il Gabinetto, cioè l’organo dell’esecutivo governativo, appaia come costituito di due elementi diversi e distinti: il Primo Ministro e i Ministri. Il concetto veramente democratico – praticato del resto per anni anche in Italia – è che il Gabinetto debba costituire un organo collegiale, che risponda nel suo insieme dell’indirizzo generale del Governo.
Non è che ci si voglia opporre ad una dizione di sapore più o meno mussoliniano, ma è che tendiamo ad impedire che nel Gabinetto venga a costituirsi una funzione staccata, preminente, avulsa e del tutto indipendente dal Ministero: quella del suo Presidente. Il Gabinetto deve essere un organo unico, investito nella fiducia dei Parlamento, lasciando da parte, a questo proposito, la questione dei Ministri, che sono poi nominati dal Presidente della Repubblica, senza, cioè, entrare nel merito del particolare che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, il quale, poi provvede a proporre i singoli Ministri.
PRESIDENTE. Ricordo che l’onorevole Costa si era riservato di ripresentare all’articolo 86 l’emendamento già svolto in sede di esame dell’articolo 85, col quale proponeva di sostituire alle parole: «Primo Ministro» le altre: «Presidente del Consiglio dei Ministri».
Invito pertanto l’onorevole Tosato a pronunziarsi a nome della Commissione sugli emendamenti presentati, tenendo presente anche quello dell’onorevole Costa.
TOSATO. Prescindiamo per un momento da quella che può essere una pura questione di parole, se si debba cioè parlare di Primo Ministro o di Presidente del Consiglio dei Ministri: è una questione, sotto un certo aspetto, puramente terminologica. Esaminerò quindi senz’altro l’emendamento proposto dall’onorevole La Rocca e dagli altri colleghi. Secondo questo emendamento, «il Governo della Repubblica è costituito dal Consiglio dei Ministri». Ora, faccio presente che, se l’Assemblea approva questo emendamento, ne deriverebbero conseguenze inaccettabili. La conseguenza sarebbe questa: che il Governo dello Stato sarebbe un organo collegiale, che dovrebbe agire sempre collegialmente, in quanto i Ministri, come tali, non figurano più come organi costituzionali; esistono soltanto in quanto fanno parte del Consiglio dei Ministri e deliberano in Consiglio dei Ministri. Questa sarebbe la conseguenza logica dell’accoglimento di questa formula.
Altra conseguenza dell’accoglimento di questa formula sarebbe la seguente: il ritorno a posizioni antiche, superate, caratteristiche dei primi ordinamenti costituzionali, quando tutti i Ministri erano nella stessa posizione di fronte al Capo dello Stato, e il Capo dello Stato nominava indistintamente, uno per uno, i singoli Ministri, ponendoli tutti, però, sullo stesso piano. Donde, in definitiva, un aumento del potere del Capo dello Stato, al quale è riservato lo stesso potere di scelta sia per quanto riguarda il Primo Ministro, sia per quanto riguarda tutti gli altri Ministri. Io credo che queste semplici considerazioni siano sufficienti a far comprendere la inammissibilità di questo emendamento che viene proposto dall’onorevole La Rocca.
In secondo luogo, l’onorevole La Rocca ha riconosciuto che il Governo deve essere qualche cosa di organico. Orbene, se l’onorevole La Rocca e gli altri firmatari di questo emendamento avvertono questa necessità dell’unità organica del Governo, è evidente che questa unità organica può essere assicurata soltanto in quanto vi sia un Primo Ministro, il quale ha precisamente il compito di ridurre ad unità organica la pluralità dei Ministri, di mantenere l’unità organica del Gabinetto e di far sì che la politica necessariamente unitaria del Governo sia concordemente e fedelmente perseguita da tutti i membri del Governo.
Per queste ragioni i colleghi della Commissione qui presenti non possono accogliere l’emendamento proposto dall’onorevole La Rocca.
Vorrei pregare inoltre l’onorevole Conti di non insistere nel suo emendamento. Presidente del Governo: è una formula del tutto nuova. In queste materie credo sia opportuno seguire la tradizione. Vi sono due termini tradizionali relativamente a questa materia: Primo Ministro e Presidente del Consiglio. L’Assemblea scelga fra questi due quello che ritiene più opportuno.
Quanto all’emendamento dell’onorevole Colitto: è una questione di forma. Sostanzialmente siamo d’accordo. Ella propone la formula: «Il Governo è composto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, del Consiglio dei Ministri, e dei Ministri, ecc.». Esattissimo. Ma vi sono esigenze di forma, ripetizioni che conviene evitare. La formula del progetto: «Primo Ministro, Presidente del Consiglio», è ellittica, ma contiene quanto ella vorrebbe specificare.
PRESIDENTE. Chiedo ai singoli presentatori di emendamenti se li mantengono. Onorevole Conti?
CONTI. Lo mantengo.
PRESIDENTE. Onorevole Colitto?
COLITTO. Lo mantengo.
PRESIDENTE. Onorevole La Rocca?
LA ROCCA. Lo mantengo.
NITTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NITTI. Mi pare questa una discussione in gran parte inutile. In ogni Paese il Capo dello Stato incarica un deputato o un senatore, diciamo così, di formare il Governo. Questa è la regola, dovunque; dovunque esistono queste forme costituzionali, vi è un incaricato di fare il Governo. L’incaricato di fare il Governo è un uomo che riassume o tutta la situazione politica o una gran parte, ed è sempre, o quasi sempre, dotato, se non di grande autorità, per lo meno di esperienza. Ora, l’idea di abolire, diciamo così, il Primo Ministro e di fare una specie di formazione collettiva, l’idea di dire che il Primo Ministro e tutti i Ministri sono eguali mi pare assurda. Ma eguali in che cosa? Sono disuguali, perché il Primo Ministro ha una grande funzione: egli deve agire non solo come coordinatore, ma deve assumere la responsabilità politica dell’azione di Governo.
In ogni Paese il Primo Ministro ha una speciale funzione. Nel Paese da cui vengono le forme costituzionali, l’Inghilterra, il Primo Ministro è una figura a sé, e non si può considerare che si possano formare organizzazioni collettive senza la responsabilità del Primo Ministro.
Perché il Primo Ministro ha una funzione non solo di capo, ma di coordinatore. Tutti i Ministri variano frequentemente, ma non il Primo Ministro. Nei grandi Paesi costituzionali come l’Inghilterra, i Primi Ministri variano pochissimo. Voi troverete che in cento anni di storia parlamentare i Primi Ministri durano ciascuno nella loro carica dieci, dodici, quattordici o quindici anni. Perché il Primo Ministro che rappresenta tutti i partiti e tutte le organizzazioni, è una persona che deve avere non solo un prestigio personale, ma anche una grande esperienza politica. Ed in un Paese come l’Inghilterra, maestra nella pratica costituzionale, il Primo Ministro viene in generale da un’alta carica politica, in modo da riassumere tutta una storia costituzionale. Negli ultimi cinquant’anni il Primo Ministro è stato scelto fra i Cancellieri dello Scacchiere; è cioè un uomo che ha potuto studiare la formazione di tutti i dicasteri.
Il Primo Ministro è dunque diverso dagli altri, sia per autorità, sia per esperienza. Non si nomina mai Primo Ministro una persona nuova alla vita politica. Anche un giovane può essere un grande Ministro, ma un giovane non è mai Primo Ministro. Bisogna risalire nella storia ad una figura come quella di un Pitt per trovare un’eccezione.
Provenendo, come dicevo, dalla carica di Cancelliere dello Scacchiere, il Primo Ministro in Inghilterra ha già potuto rendersi conto dell’andamento di tutti i Ministeri e conoscere tutte le amministrazioni. Quindi non è soltanto un propulsore, ma anche un coordinatore.
La nomina di Ministri che non abbiano alcuna differenza fra loro, non è un concetto democratico, ma semplicemente un equivoco. Si capisce che in un Governo di Gabinetto tutti i Ministri, avendo la loro azione particolare, hanno anche la loro personale responsabilità e con i loro errori e con le loro diversità d’indirizzo possono provocare la crisi di Governo. Ma la direzione finale della politica spetta sempre al Primo Ministro.
Quindi prego di non insistere in una modificazione che non ha alcuna necessità storica, né alcuna necessità politica. È un’idea demagogica che tutti i Ministri debbano essere uguali. In pratica questa uguaglianza forzata è impossibile e non risponde ad alcuna utilità.
Quanto al nome di Primo Ministro o Presidente del Consiglio la cosa è piuttosto indifferente. Ma credo che sia meglio conservare il vecchio titolo italiano di Presidente del Consiglio. Perché cambiare? Le novità devono servire per le cose utili, e non per le inutili.
FABBRI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FABBRI. Vorrei osservare che la distinzione fra i Ministri e il Presidente del Consiglio dei Ministri è già acquisita – se non mi sbaglio – alla nuova Costituzione attraverso l’emendamento che oggi stesso abbiamo approvato dell’onorevole Perassi.
Quindi, rimettere in discussione un punto già definitivamente acquisito mi pare superfluo. Una differenza fra Presidente del Consiglio e singoli Ministri è stata già statuita.
Si riduce dunque la questione, secondo me, ad una questione di nomenclatura: se si debba parlare di Presidente del Consiglio dei Ministri o di primo Ministro. Confesso che questa dicitura «primo Ministro» mi suona straordinariamente male e, quindi, sarei propenso a parlare esclusivamente del Presidente del Consiglio e dei singoli Ministri. In questo senso è la mia proposta formale.
PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. L’emendamento dell’onorevole La Rocca deve avere la precedenza, poiché si allontana più di ogni altro dal testo della Commissione.
Lo rileggo:
«Il Governo della Repubblica è costituito dal Consiglio dei Ministri.
«I Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica».
È stato chiesto su questo emendamento l’appello nominale dagli onorevoli Bettiol, Siles, Lizier, Coppi, Angelucci, Bosco Lucarelli, Rapelli, Monticelli, Bertone, Restagno, Rodinò Ugo, Recca, De Michele, Chieffi, De Martino, Jervolino.
LACONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACONI. Dato che sulla interpretazione di questo emendamento si è stabilito un certo equivoco, che tiene distinti perfino i colleghi del Partito socialista da noi, io penso sia utile che io dichiari a nome del mio Gruppo che noi voteremo favorevolmente all’emendamento dell’onorevole La Rocca, intendendo che esso non esclude affatto la figura del Presidente del Consiglio (Commenti al centro), la cui esistenza è non solo contemplata da un articolo che abbiamo già votato, ma sarà anche contemplata, senza nostra opposizione, da articoli che voteremo in seguito.
BERTONE. Chi lo nomina?
LACONI. L’unica cosa che noi vogliamo escludere è la doppia nomina che attualmente è contemplata dall’articolo 86. Questa doppia nomina noi crediamo non abbia ragione d’essere; basta un solo atto di nomina di tutto il Governo, dato che concepiamo la figura del Presidente del Consiglio come un primus inter pares.
Con questa precisazione dichiaro che voteremo a favore dell’emendamento dell’onorevole La Rocca.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Vorrei spiegare all’onorevole La Rocca ciò che avviene finora e che non ha dato luogo a nessun dubbio, e risponde ad una corretta piassi costituzionale; venuta fuori con un senso profondamente democratico in Inghilterra. Il Consiglio dei Ministri inglese era presieduto dal Re, ma una volta un balordo Re di Casa Hannover, che non sapeva parlare l’inglese, non andò più alle sedute; ed allora il Consiglio dei Ministri acquistò una sua individualità, si svolse in Governo di Gabinetto; e lo presiedé il più autorevole dei Ministri, un personaggio a ciò indicato, che assunse un compito di preminenza e di direzione sugli altri Ministri. Nacque di qui la figura del Primo Ministro, che non ha nulla da fare con quella del Cancelliere, responsabile davanti al Capo dello Stato e non al Parlamento. Il Primo Ministro, designato in sostanza dal Parlamento, è un istituto che difatti esiste nelle Costituzioni scritte ed in quelle non scritte, come l’inglese. Badate bene, voi oppositori che non volete parlarne, non vi opponete ad una innovazione; cancellate ciò che già esiste dovunque. Altro è la questione del nome; se non volete mettere Primo Ministro e volete attenervi invece alla espressione per noi tradizionale di Presidente del Consiglio dei Ministri, niente di male; ciò che importa è la sostanza dell’istituto, che non vogliamo distruggere, ma confermare nel testo della Costituzione.
Anche l’onorevole Laconi mi sembra non tenga conto di quanto già avviene, e non vi è nessuna ragione che sia modificato. In caso di crisi il Capo dello Stato, dopo aver incaricato un uomo politico di formare il nuovo Gabinetto, lo nomina, ove egli riesca, Presidente del Consiglio con un decreto distinto; poi, su proposta del Presidente stesso, nomina i Ministri che comporranno, sotto la presidenza del già nominato Presidente, il Consiglio dei Ministri. Sono due atti distinti di nomina; e che siano distinti è perfettamente logico e costituzionalmente corretto.
Volete buttar giù la prassi ormai consolidata ? Noi vogliamo conservarla; e – poiché la nostra è una Costituzione scritta – scriverla nella Costituzione. Se non la mettessimo, sembrerebbe che accogliessimo le obiezioni che abbiamo qui udite e che vanno al di là dell’espressione formale, volendo intaccare il concetto stesso di Presidente del Consiglio; togliamo pure il nome di Primo Ministro; ma resta la figura direttiva e coordinatrice del Presidente, che traduce in atto l’indispensabile esigenza della unità e solidarietà di Gabinetto. (Proteste al centro).
LA ROCCA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA ROCCA. Aderisco, nella sostanza, al concetto espresso dall’onorevole Ruini.
Noi non intendiamo in alcun modo sopprimere la figura del Presidente del Consiglio che, d’altra parte, è definita dal successivo articolo 89; la nostra proposta comporta che il Presidente della Repubblica nomini il Presidente del Consiglio e questi i Ministri. (Commenti al centro).
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Prendo atto con piacere che ella viene incontro ad una soluzione che era stata proposta dall’onorevole Fabbri, e che potrebbe essere accolta.
LACONI. V’è un equivoco (Commenti).
PRESIDENTE. Desidero far presente che v’è un emendamento il quale modifica in tutto il testo proposto dalla Commissione. Mi pare quindi che non si possa parlare di equivoco, quando ci si trova di fronte a due testi completamente diversi.
LACONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LACONI. L’equivoco sorge dall’interpretazione che della nostra proposta dà l’onorevole Ruini. Se il Presidente della Commissione dice che noi, attraverso l’emendamento che abbiamo proposto, vogliamo sostituire una tecnica ad un’altra, sbaglia, perché noi non vogliamo affatto abolire l’attuale tecnica della nomina del Governo, cioè la consultazione di un particolare esponente politico e la nomina, attraverso questa consultazione, del Governo. Tutto questo noi sappiamo che è nella prassi e rimarrà; però questo non ha rilievo costituzionale e pensiamo che non debba risultare nella Costituzione. Il farlo risultare nella Costituzione significa rendere responsabile rispetto al Capo dello Stato e rispetto alle Camere il Primo Ministro: significa accettare il metodo delle dimissioni del Primo Ministro che comportano automaticamente le dimissioni del Governo. Noi pensiamo che questo metodo non sia democratico (Commenti al centro), anche se è stato introdotto dal Gabinetto De Gasperi. (Commenti).
Riteniamo che, anche se questa prassi dovesse essere seguita in avvenire, essa non debba però avere rilievo costituzionale. Non si deve riconoscere al Presidente del Consiglio il diritto di considerarsi rappresentante unico di tutto il Governo; la sua volontà deve essere sempre condizionata al voto di tutto l’organo collegiale, che egli presiede.
Per queste ragioni, insistiamo nel nostro emendamento. (Commenti al centro).
Votazione nominale.
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sull’emendamento La Rocca che è stato così modificato:
«Il Governo della Repubblica è costituito dal Consiglio dei Ministri.
«Il Presidente del Consiglio e i Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica».
Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.
(Segue il sorteggio).
Comincerà dall’onorevole Trulli.
Si faccia la chiama.
COVELLI, Segretario, fa la chiama:
Rispondono sì:
Allegato – Assennato.
Baldassari – Bardini – Barontini Anelito – Barontini Ilio – Bei Adele – Bernamonti – Bianchi Bruno – Bonomelli – Bucci.
Cacciatore – Carpano Maglioli – Cavallotti – Cerreti – Chiarini – Colombi Arturo – Corbi – Cremaschi Olindo.
De Michelis Paolo – D’Onofrio.
Fantuzzi – Faralli – Farina Giovanni – Fedeli Armando – Ferrari Giacomo – Finocchiaro Aprile – Fiore – Fiorentino – Flecchia – Fogagnolo.
Gallico Spano Nadia – Gavina – Gervasi – Ghidetti – Ghislandi – Giacometti – Giolitti – Giua – Gorreri – Grazi Enrico – Grieco.
Imperiale – Iotti Nilde.
Laconi – Landi – La Rocca – Lizzadri – Lombardi Carlo – Longo – Lozza.
Maffi – Magnani – Maltagliati – Mancini – Mariani Enrico – Mattei Teresa – Mezzadra – Molinelli – Montalbano – Moranino – Moscatelli – Musolino.
Nasi – Negarville – Nenni – Nobili Tito Oro.
Pajetta Giuliano – Pastore Raffaele – Pieri Gino – Pistoia – Platone – Pollastrini Elettra – Pressinotti – Pucci.
Reale Eugenio – Ricci Giuseppe – Rossi Giuseppe – Ruggeri Luigi.
Saccenti – Sansone – Sapienza – Scarpa – Scoccimarro – Scotti Francesco – Sicignano – Stampacchia.
Togliatti.
Vischioni.
Zannerini.
Rispondono no:
Adonnino – Alberti – Aldisio – Amadei – Ambrosini – Andreotti – Angelini – Arata – Arcaini – Arcangeli – Avanzini – Azzi.
Bacciconi – Badini Confalonieri – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bastianetto – Bellusci – Belotti – Bencivenga – Benedettini – Bennani – Benvenuti – Bergamini – Bertola – Bertone – Bettiol – Bianchini Laura – Binni – Bocconi – Bonino – Bonomi Ivanoe – Bordon – Bosco Lucarelli – Bovetti – Bozzi – Braschi – Brusasca – Bubbio – Bulloni Pietro – Burato.
Caccuri – Camangi – Camposarcuno – Canevari – Caporali – Cappa Paolo – Cappelletti – Cappi Giuseppe – Carbonari – Carboni Angelo – Carboni Enrico – Carignani – Caronia – Carratelli – Cartia – Cassiani – Castelli Edgardo – Castiglia – Cavalli – Cevolotto – Chatrian – Chieffi – Chiostergi – Ciampitti – Ciccolungo – Cifaldi – Cimenti – Cingolani Mario – Clerici – Coccia – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombo Emilio – Colonnetti – Conci Elisabetta – Condorelli – Conti – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbino – Corsanego – Corsi – Corsini – Cortese – Cosattini – Costa – Costantini – Cotellessa – Covelli – Cremaschi Carlo.
De Caro Gerardo – De Gasperi – Del Curto – Della Seta – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Martino – De Michele Luigi – De Palma – De Unterrichter Maria – De Vita – Di Fausto – Dominedò – Dossetti.
Einaudi.
Fabbri – Fabriani – Facchinetti – Fanfani – Fantoni – Fedeli Aldo – Federici Maria – Ferrarese – Ferrario Celestino – Ferreri – Foa – Foresi – Franceschini – Fuschini – Fusco.
Gabrieli – Galati – Garlato – Gasparotto – Germano – Ghidini – Giacchero – Giordani – Gonella – Gortani – Grassi – Gronchi – Guerrieri Emanuele – Guerrieri Filippo – Gui – Guidi Cingolani Angela.
Jervolino.
Labriola – Lagravinese Pasquale – La Malfa – Lami Starnuti – La Pira – Lizier – Longhena – Luisetti – Lussu.
Macrelli – Maffioli – Magrini – Malvestiti – Mannironi – Manzini – Marazza – Marconi – Marinaro – Marzarotto – Mastino Gesumino – Mastino Pietro – Mastrojanni – Mattarella – Matteotti Carlo – Mazza – Meda Luigi – Merlin Umberto – Miccolis – Micheli – Momigliano – Montemartini – Monterisi – Monticelli – Montini – Morini – Moro – Mortati – Murgia.
Nitti – Notarianni – Numeroso.
Orlando Camillo.
Pallastrelli – Paolucci – Paratore – Parri – Pat – Pecorari – Pella – Penna Ottavia – Perassi – Perrone Capano – Perugi – Piccioni – Ponti – Preziosi – Proia.
Quarello – Quintieri Adolfo.
Raimondi – Rapelli – Recca – Restagno – Restivo – Riccio Stefano – Rivera – Rodi – Rodinò Mario – Rodinò Ugo – Rognoni – Romano – Roselli – Rossi Paolo – Rubilli – Ruini – Rumor – Russo Perez.
Salizzoni – Sampietro – Saragat – Scalfaro – Scelba – Schiratti – Scoca – Scotti Alessandro – Segni – Sforza – Siles – Simonini – Spallicci – Stella – Sullo Fiorentino.
Tambroni Armaroli – Targetti – Taviani – Tega – Terranova – Tessitori – Titomanlio Vittoria – Togni – Tomba – Tonello – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi –; Treves – Trimarchi – Trulli – Tumminelli – Tupini – Turco.
Uberti.
Valenti – Valmarana – Vanoni – Venditti – Vernocchi – Veroni – Viale – Vicentini – Villabruna – Villani.
Zaccagnini – Zanardi – Zappelli – Zerbi – Zuccarini.
Sono in congedo:
Abozzi – Angelucci.
Cairo – Caldera – Caristia – Carmagnola – Caroleo – Caso.
Dozza – Dugoni.
Guariento.
Jacini.
Lazzati.
Martino Gaetano – Mentasti.
Pignatari – Porzio.
Ravagnan – Romita.
Sardiello.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.
(Gli onorevoli Segretari fanno il computo dei voti).
Risultato della votazione nominale.
PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale sull’emendamento La Rocca:
Presenti e votanti 348
Maggioranza 175
Hanno risposto sì 90
Hanno risposto no 258
(L’Assemblea non approva).
Presentazione di una relazione.
BETTIOL. Chiedo di parlare per la presentazione di una relazione.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BETTIOL. Ho l’onore di presentare la relazione al disegno di legge:
«Norme per la repressione dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto monarchico».
PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.
Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
PRESIDENTE. Passiamo ora al primo comma dell’articolo 86, che l’onorevole Costa ha proposto sia così modificato:
«Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente, dal Consiglio dei Ministri e dai Ministri».
CORBINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORBINO. Aderirei all’emendamento Costa se si dicesse: «il Presidente del Consiglio dei Ministri».
PRESIDENTE. Questa è la proposta dell’onorevole Colitto, che voteremo dopo.
CORBINO. Il Consiglio dei Ministri, che forma il titolo della Sezione, non è ricordato in nessuno degli articoli della Sezione stessa, salvo che nell’articolo 89 in via incidentale.
COLITTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLITTO. Io, subordinatamente, ho chiesto che la formulazione dell’articolo fosse modificata. Invece di dire «Il Governo della Repubblica è composto», ho proposto che si dica «Il Consiglio dei Ministri è composto». Se la Commissione accetta questa formulazione la si potrebbe votare.
TOSATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO. Il Comitato di redazione non ha avuto la possibilità di raccogliersi per esaminare questi emendamenti. Quindi, non posso rispondere che a titolo personale.
Personalmente, vorrei pregare l’onorevole Corbino e gli altri proponenti di queste modificazioni, che dopo il voto testé intervenuto hanno un carattere solamente formale, di trasformarle in raccomandazioni, delle quali sarà tenuto conto in sede di revisione finale. Ormai, sostanzialmente, la questione è decisa attraverso il voto dato.
CORBINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORBINO. Propongo di votare il primo comma dell’articolo 86 per divisione. Automaticamente, si verranno in tal modo a risolvere tutti i quesiti proposti.
PRESIDENTE. Ma v’è una diversa formulazione proposta dall’onorevole Colitto. La mantiene, onorevole Colitto?
COLITTO. Non insisto su questa proposta. Mantengo invece il mio primitivo emendamento, che non è soltanto di forma.
PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento?
COSTA. Lo mantengo.
PRESIDENTE. Onorevole Conti, mantiene l’emendamento?
CONTI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Procediamo allora alle votazioni sul primo comma dell’articolo 86 per divisione, inserendo via via i vari emendamenti sostitutivi e aggiuntivi.
Pongo in votazione le parole, di cui all’emendamento sostitutivo proposto dall’onorevole Costa:
«Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri».
(Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, sono approvate).
Occorre ora porre ai voti le parole, di cui all’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Colitto:
«dal Consiglio dei Ministri».
MORO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORO. Vorrei chiedere quale è il pensiero della Commissione su questo emendamento.
PRESIDENTE. Onorevole Moro, la Commissione ha fatto questa sola osservazione: che l’articolo non risulterà troppo piacevole dal punto di vista fonetico, per la continua ripetizione della parola «Ministri», e ha rivolto ai presentatori di emendamenti l’invito di rimettersi per l’elaborazione conclusiva alla Commissione stessa, che avrebbe tenuto conto delle varie proposte.
Pongo in votazione l’emendamento Colitto:
«dal Consiglio dei Ministri».
(È approvato).
Pongo in votazione le parole del progetto:
«e dai Ministri».
(Sono approvate).
Pongo in votazione il secondo comma nel testo del progetto, coordinato con il risultato delle votazioni testé avvenute:
«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi, i Ministri».
(È approvato).
CORBINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORBINO. Evidentemente il coordinamento con la sostituzione delle parole «Primo Ministro» con le altre «Presidente del Consiglio dei Ministri» dovrà avvenire anche per le altre norme già approvate: ad esempio per l’articolo 85.
PRESIDENTE. Certamente.
Do lettura del testo dell’articolo 86 quale risulta approvato, salvo, naturalmente, il coordinamento:
«Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai Ministri.
«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questi, i Ministri».
Il seguito della discussione è rinviato alle ore 11 di domani.
Interrogazioni con richiesta d’urgenza.
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta d’urgenza:
«Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere se non credano opportuno diminuire l’onere delle tasse universitarie, che rendono difficile la possibilità di frequenza ai corsi agli studenti meno forniti di mezzi di fortuna.
«Spallicci, De Mercurio, Paolucci, Della Seta, Macrelli, Facchinetti, Fortuna».
«Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’interno, sui recenti fatti di Gravina: per conoscere esattamente le cause determinatrici, il modo come si sono svolti e i rimedi che si intendono adottare per eliminare in Puglia e nel Mezzogiorno episodi del genere.
«Perrone Capano».
«Ai Ministri dell’interno, dell’agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati per assodare le responsabilità per i fatti di Gravina e conoscere quali provvedimenti intendono adottare per fronteggiare la disoccupazione in provincia di Bari, allo scopo di evitare il ripetersi di incidenti.
«Pastore Raffaele, Assennato».
«Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere se intendano rivedere la posizione giuridica dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, inquadrando i primi nel grado VIII e ciò per eliminare la grave ingiustizia per cui essi, all’apice della carriera, raggiungano soltanto il grado IX, come i maestri elementari. L’interrogante segnala l’urgenza del problema, data l’agitazione in atto e lo sciopero minacciato.
«Riccio».
Chiedo al Governo quando intenda rispondere.
ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Governo si riserva di far conoscere quando potrà rispondere a queste interrogazioni.
Interrogazioni.
PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
COVELLI, Segretario, legge:
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere quando presumibilmente sarà riattivata del tutto la ferrovia Porrettana (tratto Pistoia-Bologna), così necessaria alla ripresa del traffico in quel settore montano e se non ritenga opportuno accelerare i lavori di ricostruzione con tutti i mezzi possibili. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Di Gloria».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti ha adottato o intende adottare per la migliore manutenzione o sistemazione delle strade nella provincia di Pistoia, oggetto di precedenti premure dell’interrogante. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Di Gloria».
«Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere:
- a) se nella imminenza della scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni, agli effetti della imposta progressiva sul patrimonio, non ritenga opportuno ed urgente di dare istruzioni e chiarimenti ai denuncianti sul modo con cui essi debbono contenersi relativamente al valore da dichiarare per i fabbricati nei casi in cui essi abbiano presentato domanda di rettifica ai sensi della circolare 18 giugno 1947, n. 79880;
- b) se non ritenga equo ed opportuno di dare disposizioni agli Uffici delle imposte affinché, in attesa di definizione delle domande di rettifica presentate dai contribuenti, ai sensi della predetta circolare, diano esecuzione agli sgravi in tutti i casi in cui siano rivalutati per cinque i valori dei fabbricati definiti almeno negli anni 1945 e 1946 e ciò prima della scadenza della rata del ruolo ora passato in riscossione. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Santi».
«I sottoscritti chiedono d’interrogare i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze, per sapere come gli Istituti per le case popolari, finanziati dallo Stato per la ripresa della costruzione delle abitazioni, possono integrare le somme loro assegnate con prestiti a mutuo, dato che gli istituti di credito dichiarano di non essere in grado di fornire i capitali richiesti a lungo termine ed alle condizioni che sarebbero compatibili coi canoni di affitto che gli inquilini di tali Istituti possono corrispondere. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).
«Simonini, D’Aragona».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se creda di emettere senza ulteriore ritardo le norme relative alla liquidazione dei danni per le case occupate dalle truppe degli Alleati, considerando che molte famiglie hanno subito la perdita quasi completa di mobili, suppellettili, indumenti anche di non lieve valore, e ridotte quasi in uno stato d’indigenza aspettano con ansia un giusto, legittimo risarcimento, mentre le autorità locali competenti dicono di non poter procedere in alcun modo all’esame delle relative pratiche, essendo ancora in attesa delle suddette norme.
«L’interrogante fa rilevare l’urgenza del problema. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Rubilli».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’interno, per conoscere quali difficoltà si frappongano alla pubblicazione dei risultati dell’inchiesta espletata dalla Giunta provinciale amministrativa di Frosinone sulle irregolarità con cui si svolsero il 31 marzo 1946 le elezioni amministrative nel comune di Torrice. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Cifaldi».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non intenda accogliere la deliberazione del Consiglio comunale di Burgio (Agrigento), in data 24 novembre 1946, diretta ad ottenere il ripristino in detto comune della Pretura, arbitrariamente soppressa nel 1923 dal governo fascista. Il pretore di Ribera ha trasmesso la richiesta anzidetta con parere favorevole, basandosi sui dati dei procedimenti civili e penali del quinquennio 1942-46, secondo i quali nell’antica giurisdizione della ripristinanda Pretura si sono avuti 806 processi penali e 141 processi civili. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Montalbano».
PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno trasmesse ai Ministri competenti, per la risposta scritta.
La seduta termina alle 19.45.
Ordine del giorno per le sedute di domani.
Alle ore 11 e alle 16:
Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.