Come nasce la Costituzione

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LUNEDÌ 15 DICEMBRE 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCCXXXIII.

SEDUTA DI LUNEDÌ 15 DICEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Sul processo verbale:

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione

Commemorazione:

Gasparotto

Presidente

Congedi:

Presidente

Comunicazioni del Presidente:

Presidente

Inversione dell’ordine del giorno:

Presidente

Disegno di legge (Seguito della discussione):

Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per l’elezione della Camera dei deputati. (48).

Presidente

Fuschini, Relatore per la maggioranza

Coletto

Nobili Tito Oro

Corbino

Lussu

Mazza

Scoccimarro, Presidente della Commissione

Morelli Renato

Moro

Cianca

Covelli

Fabbri

Lucifero

Condorelli

Schiavetti

Tonello

Nobile

Piemonte

Martino Gaetano

Chiostergi

Lagravinese Pasquale

Grassi, Ministro di grazia e giustizia

Cevolotto

Andreotti, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio

Fantoni

Perassi

Rescigno

Cappugi

Laconi

Mazzei

Candela

Coppi

Persico

Miccolis

Mortati

Micheli

Clerici

Scoca

Mattarella

Gullo Fausto

Bubbio

Gasparotto

Bovetti

Tripepi

Votazione nominale:

Presidente

Risultato della votazione nominale:

Presidente

Interpellanza e interrogazioni con richiesta d’urgenza (Annunzio):

Presidente

Marazza, Sottosegretario di Stato per l’interno

Interrogazioni (Annunzio):

Presidente

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, ff. Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta.

Sul processo verbale.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Nella seduta di sabato sono stati fatti alcuni rilievi sull’assenza del Comitato di redazione, che non si è pronunciato sopra le questioni dell’ordine del giorno Uberti-Perassi e della pregiudiziale Nitti per la composizione del Senato. Il Comitato di redazione si è riunito ieri ed ha ritenuto e confermato che sabato non avrebbe potuto far altro se non dichiarare che questo è uno dei casi in cui il Comitato non ha possibilità di pronunciarsi. Anche sull’ordine del giorno Nitti, che è l’origine dell’attuale dibattito, e che concerneva l’adozione del collegio uninominale per il Senato, il Comitato a suo tempo non si è pronunciato; e così ha fatto del resto in tutti i consimili casi, nei quali non tanto per il fatto che si trattasse di materia costituzionale o non, ma perché vi era una divisione netta di parti, a carattere politico, il Comitato non poteva prendere un atteggiamento unitario. Questo costante criterio del Comitato fu sempre dall’Assemblea ritenuto giusto ed inevitabile.

Ecco perché sabato scorso il Comitato non ha preso posizione. Quanto alla mia assenza, sapendo che non c’era in discussione che questo punto, sul quale il Comitato non si sarebbe potuto pronunciare, non sentendomi bene (in questi giorni lavoro eccessivamente) e compiendo proprio sabato settanta anni, sono andato a casa, coi miei. (Applausi).

Una voce. Auguri. Ad multos annos!

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s’intende approvato.

(È approvato).

Commemorazione.

GASPAROTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Onorevoli colleghi, si è spento l’altro ieri, nella storica villa Berra, che nei primi giorni delle cospirazioni del Risorgimento aveva ospitato Garibaldi, Mazzini e Carlo Cattaneo, l’Ambasciatore d’Italia presso il Belgio, e già deputato della XXVI legislatura, marchese Rino De Nobili.

Di lui ricorderò due episodi che tornano a suo alto onore. Dopo il fatto Matteotti, Rino De Nobili, deputato fascista e diplomatico italiano, per protesta contro il regime e l’atto nefando, ha rinunciato alla deputazione e all’ufficio diplomatico, lacerando sdegnosamente la tessera.

La sera del 25 settembre del 1943, quando la radio di Roma ha trasmesso il discorso pronunciato al Teatro Adriano dal Maresciallo Graziani, e l’onda sonora ha trasmesso queste parole: «Combatteremo perciò i fratelli contro i fratelli; sarà sparso il sangue comune nel suolo della Patria», Rino De Nobili, già infermo, è scattato in pianto, gridando: «Maledizione! È la guerra civile!».

Io non so quale sorte la indulgente giustizia italiana riserbi al Maresciallo Graziani; certo che, se il vecchio infermo ha ancora cuore di italiano, dentro di sé porterà fino ai suoi ultimi giorni, se non il rimorso, la inquietudine e il tormento di queste severe parole.

Io mi inchino perciò alla nobile figura di questo diplomatico, che rinuncia al proprio ufficio per mantenere fede alle sue idee, ed a nome dei deputati italiani che hanno avuto rifugio ed ospitalità nella Svizzera, reco la parola della riconoscenza a colui che ha aperto la sua casa a tutti coloro che, valicando di contrabbando il confine, hanno cercato ristoro presso la sua famiglia. Ed alla vedova di lui, Baby Nathan, uscita da quella famiglia gloriosa e generosa che ebbe amicizia e solidarietà di affetti con Giuseppe Mazzini, prego il Presidente di mandare l’espressione di cordoglio dell’Assemblea Costituente italiana. (Applausi).

PRESIDENTE. Aderendo alle parole pronunciate dall’onorevole Gasparotto, prendo l’impegno di mandare a nome dell’Assemblea Costituente italiana l’espressione del suo cordoglio alla famiglia del deputato deceduto Rino De Nobili. (Generali applausi).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Arata e Guerrieri Emanuele.

(Sono concessi).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo l’onorevole Saggin rinunciato a far parte della Commissione per l’esame del disegno di legge: «Elezione del Senato della Repubblica», ho chiamato a sostituirlo l’onorevole Micheli.

La Commissione, riunitasi ieri per procedere alla propria costituzione, ha eletto Presidente l’onorevole Micheli, Vicepresidente l’onorevole Gullo Fausto e Segretario l’onorevole Villabruna.

Comunico che la Commissione speciale, nominata su richiesta dell’onorevole Chieffi, è convocata oggi alle ore 18 per procedere alla propria costituzione.

Inversione dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ed ora dovremmo riprendere i nostri lavori al punto preciso in cui sono stati interrotti l’altra sera, in seguito alla constatata mancanza del numero legale, sulla pregiudiziale sollevata dagli onorevoli Nitti e Cevolotto. Si tratterebbe di ripetere la votazione.

Io propongo tuttavia alla Assemblea una inversione delle materie all’ordine del giorno e cioè, invece di riprendere l’esame del progetto di Costituzione, in rapporto al quale si era appunto discusso e si era votato sulla pregiudiziale sollevata dagli onorevoli Nitti e Cevolotto, potremmo iniziare oggi i nostri lavori proseguendo l’esame del disegno di legge relativo alla elezione della Camera dei deputati.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per l’elezione della Camera dei deputati. (48).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per l’elezione della Camera dei deputati. (48).

La Commissione che ha esaminato questo disegno di legge e che si era riservata di far conoscere all’Assemblea il suo avviso sopra vari emendamenti presentati nel corso della precedente seduta, ha proceduto al suo lavoro e, pertanto, possiamo riprenderne l’esame all’articolo 2-bis, al quale ci eravamo arrestati proprio per attendere che la Commissione esprimesse il suo avviso su alcuni emendamenti.

Per l’articolo 2-bis era rimasta in sospeso soltanto una proposta dell’onorevole Grilli, che si riferiva alla questione dell’utilizzazione dei resti sulla base del collegio nazionale.

Poiché eravamo rimasti d’accordo di raggruppare tutto quello che si riferisce alla lista nazionale, anche per questo procederemo nello stesso modo.

Passiamo ad esaminare l’emendamento presentato all’articolo 2-ter dagli onorevoli Schiavetti, Togliatti, Basso, Iotti Leonilde, Fantuzzi, Cremaschi Olindo, Merlin Angelina, Carpano Maglioli, Malagugini, Fornara e Tonello:

«Sostituire alla seconda parte dell’articolo 7 proposto dalla Commissione, dalle parole: giorno delle elezioni in poi, il seguente testo:

«Non sono eleggibili per cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo:

1°) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;

2°) le ex fiduciarie o vice fiduciarie delle federazioni dei fasci femminili;

3°) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni;

4°) gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti;

5°) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviarie, postelegrafoniche, universitarie, alla G.I.L., alla D.I.C.A.T. e Da. cos., nonché alla milizia forestale, stradale e portuale;

6°) chiunque abbia ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano;

7°) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate della pseudo repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome, e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale;

8°) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;

9°) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato, dall’8 settembre 1943, colle forze armate che combattevano contro l’Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

10°) gli impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore al VII dell’ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

11°) coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa, l’una e l’altra passate in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore;

12°) gli appartenenti all’O.V.R.A.

«Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che siano dichiarati non punibili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159».

L’onorevole Schiavetti aveva già svolto l’emendamento nella seduta dell’altro giorno.

Invito pertanto il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a proposito dell’articolo 2-ter presentato dall’onorevole Schiavetti, occorre a mio avviso, in linea preliminare, che la Assemblea riconosca positivamente che le esclusioni dall’elettorato attivo, come sono state approvate col noto ordine del giorno del 29 ottobre dall’Assemblea possono essere ampliate per quanto riguarda l’elettorato passivo.

Vi è, cioè, una questione anche qui di carattere preclusivo o meno, a seconda che l’Assemblea deciderà. Su questo punto la Commissione non può esprimere il suo parere; esprimo semplicemente l’avviso della maggioranza, la quale ha ritenuto e ritiene che le esclusioni determinate per l’elettorato attivo non siano sufficienti a determinare le esclusioni per l’elettorato passivo. Siamo cioè d’accordo con le affermazioni fatte qui nella precedente seduta dall’onorevole Corbino, che cioè le esclusioni per l’elettorato passivo debbano essere più ampie di quelle per l’elettorato attivo.

Quindi, la Commissione è venuta in questa determinazione, indipendentemente dalla risoluzione di questo quesito, che può costituire, secondo quello che penserà l’onorevole Presidente, una pregiudiziale. Noi abbiamo esaminato, indipendentemente da questa questione, l’articolo 2-ter proposto dall’onorevole Schiavetti punto per punto, e la Commissione, ha ritenuto che potesse essere presentato all’Assemblea per lasciare la medesima arbitra di decidere in merito.

Noi quindi, in linea di massima, possiamo dire che la Commissione, nel suo complesso, indipendentemente dalla questione pregiudiziale, è favorevole all’articolo 2-ter proposto dall’onorevole Schiavetti, salvo poi ad esaminare l’articolo stesso punto per punto, quando l’Assemblea ne sarà investita e crederà di farlo.

PRESIDENTE. La Commissione pone una questione pregiudiziale: se cioè, dopo avere l’Assemblea stessa, in base alla II norma transitoria deciso l’esclusione dal diritto di voto di un certo numero di categorie di persone che hanno ricoperto cariche durante il periodo fascista ed avere inoltre indicato, nella stessa norma transitoria, che questa esclusione si riferiva tanto all’eleggibilità quanto al diritto di voto, tanto quindi all’elettorato attivo, che a quello passivo, sia ora possibile che l’Assemblea stabilisca altre categorie di persone cui venga inibito l’esercizio dell’elettorato passivo.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Io mi permetto di sostenere che la deliberazione presa dall’Assemblea nella seduta del 29 ottobre ultimo scorso costituisce una preclusiva alla votazione dell’articolo 2-ter, così come proposto. Nella seduta del 29 ottobre l’Assemblea Costituente approvò, infatti, la seguente norma costituzionale: «In deroga all’articolo 45, sono stabilite con leggi limitazioni temporanee all’eleggibilità e al diritto di voto per i capi responsabili del regime fascista».

Si tratta, quindi, di limitazioni, che noi abbiamo stabilito in materia non soltanto di elettorato attivo, sì bene anche di elettorato passivo. E chi tali limitazioni riguardano? All’interrogativo la norma risponde: «I capi responsabili del regime fascista». E quali sono i capi responsabili del regime fascista? A tale altro interrogativo risponde l’ordine del giorno che venne approvato nella stessa seduta del 29 ottobre 1947.

Questo ordine del giorno contiene, infatti, un lungo elenco di persone, ritenute appunto responsabili del regime fascista. Può ora tale elenco essere ampliato o diventare – come si è detto – più nutrito nel momento in cui ci occupiamo dell’elettorato passivo? Rispondo subito un bel no, se vogliamo rimanere fedeli all’ordine del giorno predetto. È redatto esso in guisa, da non lasciare dubbi. Rileggiamolo: «L’Assemblea Costituente afferma che le limitazioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 1 delle disposizioni transitorie sono da applicarsi a coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche» (e seguono sei gruppi di cariche).

Le limitazioni, pertanto, previste nella norma costituzionale, che dianzi ho ricordato, sono da applicare a queste categorie, non a una categoria di più, né ad una categoria di meno. E quali limitazioni? Nella norma costituzionale è detto chiaramente: sia le limitazioni relative al diritto di voto, sia quelle relative alla eleggibilità. Dato quanto innanzi, non è possibile essere più o meno severi a seconda che ci troviamo in materia di diritto di voto o in materia di elettorato passivo. No. L’Assemblea ha stabilito le stesse limitazioni sia per l’elettorato attivo sia per l’elettorato passivo. Lo ha detto nella norma costituzionale e lo ha ripetuto nell’ordine del giorno del 29 ottobre.

Del resto, quello che noi stiamo affermando è perfettamente aderente all’articolo 54 della Costituzione, perché con tale articolo si proclama che è eleggibile chi è elettore. Non è concepibile, secondo il dettato della Costituzione, che vi possano essere persone, che siano elettori e non siano eleggibili.

Una norma pertanto, la quale stabilisse, invece, che determinate persone possono essere elettori, ma non essere nello stesso tempo eleggibili, sarebbe una norma, che male si inquadrerebbe nel sistema, così come è stato determinato dalle norme costituzionali, che l’Assemblea ha approvato. Si possono sì stabilire delle eccezioni. E delle eccezioni sono state appunto stabilite con la norma transitoria più volte ricordata, ma al di là di tale norma, illustrata dall’ordine del giorno, anche più volte ricordato, noi non possiamo andare.

L’articolo 2-ter, a mio modesto avviso, si pone pertanto, sia contro la norma già approvata sia contro il sistema della Costituzione. Mi pare, quindi, che la pregiudiziale che sollevo debba essere accolta e che l’articolo non possa, in conseguenza, essere posto in votazione.

NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI TITO ORO. Esprimo un pensiero soltanto personale e credo di poterlo fare in poche parole. Qui si ripropone per implicito anche la questione del valore che deve essere attribuito a deliberazioni già adottate e connesse a questioni che si pongono in discussione.

Pare a me opportuno di sospendere ogni decisione in proposito, fino alla constatazione del rispetto che l’Assemblea deciderà di portare alla deliberazione assunta coll’ordine del giorno Nitti, in rapporto all’emendamento che si propose al sistema di elezione del Senato. In altri termini, mentre dovrebbesi riconoscere che il voto sulle limitazioni dell’elettorato attivo rispetto ai responsabili fascisti non può considerarsi preclusivo di un allargamento della limitazione stessa sul terreno dell’elettorato passivo, sta di fatto che una parte dell’Assemblea non si dimostra di questa opinione e, tratta in errore da un’evidente traslato concettuale, ritiene coincidenti nella estensione soggettiva l’elettorato attivo a quello passivo.

L’errore è troppo evidente e tuttavia non lo si vuole riconoscere. E più meraviglia il fatto che esso provenga proprio da quei colleghi che ieri combattevano la pregiudiziale Nitti, relativa alla inammissibilità dell’emendamento aggiuntivo alle disposizioni transitorie tendente a sostituire al sistema del Collegio uninominale quello proporzionale nelle elezioni del primo Senato della Repubblica.

È manifesta la contradizione in questo duplice sistema polemico. E la mia proposta tende alla chiarificazione della questione nucleare, prima di passare ad esaminare quella della pretesa coincidenza fra l’estensione dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo nel senso preteso dai contradittori, che cioè chi è elettore debba considerarsi sol per questo eleggibile.

Occorre che i contradittori si mettano d’accordo con se stessi: se per loro l’ordine del giorno Nitti, votato a suo tempo per l’adozione del sistema del Collegio uninominale per le elezioni del Senato, non preclude l’emendamento che le vuole ora a sistema proporzionale, perché la più ristretta limitazione dell’elettorato attivo pei responsabili fascisti deliberata colla apposita leggina dovrebbe precludere la più larga limitazione che l’articolo 2-ter della legge per la elezione della prima Camera legislativa propone di apportare alla loro eleggibilità? La mia proposta tende a restringere il campo del dissenso e ad evitare contraddittorietà fra le due decisioni che ci sono demandate collo stralcio del detto articolo 2-ter fino alla decisione sulla pregiudiziale Nitti…

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Nobili, non so se lei fosse presente alla prima parte della nostra seduta, quando io ho proposto – e nel silenzio acquiescente di tutta l’Assemblea si è inteso accettato – di procedere all’inversione dell’ordine del giorno; ed è per questo che si è dato inizio all’esame del disegno di legge per le elezioni della Camera.

Lei adesso ripresenta una proposta contraria.

NOBILI TITO ORO. No, ripeto che io propongo di stralciare l’articolo 2-ter per riparlarne quando avremo deciso sulla questione del Senato. Naturalmente, con ciò, ogni possibile questione resta impregiudicata e si rinvia il voto a un momento in cui l’Assemblea sia più completa…

PRESIDENTE. Non vedo la connessione di materia.

NOBILI TITO ORO. Spiego: se l’Assemblea deciderà (e i precedenti e la logica giuridica lo dimostrano assurdo) che le proprie deliberazioni possono essere oggetto di revisione, da una parte dovremo passare all’esame dell’emendamento alle disposizioni transitorie per sostituire la elezione del Senato col sistema proporzionale a quella col collegio uninominale deliberata in precedenza, ma dall’altra avremo diritto di passare, senza ulteriore discussione, all’esame del paventato articolo 2-ter. Viceversa, se si ritenesse il contrario, noi dovremmo considerare precluso l’emendamento relativo alle elezioni del primo Senato della Repubblica, senza avere rinunciato a dimostrare che l’estensione soggettiva dell’elettorato attivo non è necessariamente coincidente con quella dell’elettorato passivo, e che ben può questa, per speciali ragioni, limitarsi più che non si sia limitata quella dell’elettorato attivo.

Tale è la mia proposta, la quale, pertanto, non invita a sconvolgere il predisposto ordine dei lavori, come l’onorevole Presidente ha temuto, ma soltanto a tener sospesa una decisione al fine di poter acquisire un elemento di più sicura risoluzione. S’intende comunque che, non trattandosi di un richiamo al regolamento ma di una semplice proposta relativa all’ordine della discussione, spetta soltanto all’onorevole Presidente di tenerne, nel suo illuminato giudizio, quel conto che crederà.

PRESIDENTE. Sta bene. Le faccio peraltro osservare che, o è una connessione puramente formale, e allora è troppo limitata; o si richiama in fondo ad una posizione politica sostanziale, e allora non si può risolvere come lei propone, onorevole Nobili. Perché anche la questione pregiudiziale sollevata dall’onorevole Nitti non risolverebbe di per sé la questione di principio che sia o non sia possibile all’Assemblea di rivedere le proprie decisioni. Perché l’altro giorno lei, che è sempre diligente ai nostri lavori, avrà ben sentito che i sostenitori dell’ordine del giorno relativo alla riforma del Senato hanno invocato ben diversi argomenti per cercare di variare la decisione e per cercare di dimostrare che la loro proposta si conciliava con l’ordine del giorno Nitti precedentemente votato. Quindi bisognerebbe fare una discussione che esorbiterebbe molto dal nostro argomento.

D’altra parte, lei tenta di ripresentare una questione già risolta, salvo ad esaminare l’altra in successione di tempo. E poiché si tratta di una decisione presa dall’Assemblea un quarto d’ora fa, penso che non possiamo riesaminarla.

Rimane da esaminare se bisogna pregiudizialmente risolvere la questione sollevata dall’onorevole Colitto, cioè se con questa disposizione si va contro una norma, se vi è una preclusione che impedisca l’esame di questa proposta.

La questione è un po’ complessa, ma, forse, collegando i vari episodi precedenti che hanno condotto fino a questa disposizione, possiamo riuscire ad ordinare le nostre idee o per lo meno a chiarirle.

Rammento che vi è una disposizione transitoria; la prima, nel testo originario, è che l’Assemblea, nel momento in cui ha preso in esame il progetto di legge relativo alla formazione delle liste elettorali si è trovata di fronte all’articolo 47, nel quale erano indicate le limitazioni temporanee al diritto di voto per i capi del regime fascista, e che, allo scopo di poter risolvere il quesito posto da quell’articolo, avendo già chiarito la questione dal punto di vista costituzionale, ha deciso di cambiare la disposizione transitoria prima e l’ha fatto venendo alla votazione di un ordine del giorno, che è quello richiamato dall’onorevole Colitto, e di cui si valse il Ministro dell’interno per risolvere la questione delle limitazioni temporanee del diritto di voto ai capi e responsabili del regime fascista.

Desidero ricordare che, se è vero che in questa norma transitoria – che è divenuta poi la seconda – è detto: «In deroga all’articolo 45, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla data dell’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto», e quindi con questa norma si uniscono le due disposizioni; e se è vero che l’ordine del giorno votato dall’Assemblea per tradurle in elencazione pratica dice: «l’Assemblea Costituente afferma che le limitazioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 1 delle disposizioni transitorie sono d’applicarsi a coloro che hanno ricoperto le cariche seguenti» (e segue l’elencazione delle cariche), forse non bisogna dimenticare che quell’ordine del giorno è stato votato nei confronti di una legge la quale non poneva il problema della eleggibilità, ma soltanto quello del diritto di voto. Ed io stesso, a quel momento, prima di porre in votazione quell’ordine del giorno, mi sono espresso all’Assemblea in questi termini, che tolgo da resoconto stenografico: «Si tratta di vedere se in questo momento dobbiamo affrontare questa questione oppure l’elenco delle Regioni. Io penso che sarebbe meglio affrontare la discussione della norma transitoria per i riferimenti che ha con la legge sull’elettorato attivo, terzo comma della prima disposizione, etc.».

Se vediamo poi successivamente la legge che si è votata per dare applicazione a quell’ordine del giorno, è la legge che ha per titolo: «Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista».

Ora io osservo che nel testo costituzionale è scritto: «Sono stabilite con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto», e per intanto l’Assemblea ha fatto una legge che limita il diritto di voto e in quella legge è stata riassunta quella elencazione di categorie che era contenuta nell’ordine del giorno.

C’è da supporre che, se l’Assemblea avesse voluto risolvere nello stesso modo i due problemi, avrebbe a quella legge mutato il titolo e avrebbe a quella legge aggiunto un articolo: mutato il titolo, nel senso che venisse riaffermata non soltanto la limitazione del diritto di voto ma anche quella eleggibilità, e un articolo che – dopo quello che elenca le condizioni per il non godimento del diritto di voto – avesse elencato quelle per la non eleggibilità, o meglio avesse aggiunto un comma che dicesse: Negli stessi casi non vi è diritto alla eleggibilità.

Ma poi che l’Assemblea, invece, si è fermata alla legge, così come è stata votata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, mi pare di poter concludere che in realtà, quando l’Assemblea si è posta di fronte a quella elencazione, aveva solo dinanzi a sé il problema della limitazione del diritto di voto, lasciando aperto il problema della eleggibilità.

Pertanto non credo di potere affermare una preclusione, ma credo che l’Assemblea debba – come ha invitato l’onorevole Fuschini – deliberare se intende che, con la votazione di quella legge, si sia data soddisfazione anche a questo secondo compito dell’Assemblea.

Ma in questo caso bisognerà provvedere a redigere la legge necessaria, perché il secondo comma dice che «sono state stabilite con legge limitazioni temporanee» alla eleggibilità e al diritto di voto. In caso contrario, ove l’Assemblea ritenga, invece, che non si debba provvedere in questo modo, allora bisognerà inserire in questo testo di legge una norma apposita ed eventualmente – se l’Assemblea vuole – quella proposta dall’onorevole Schiavetti.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Se consente, signor Presidente, io prendo atto di quello che lei ha dianzi rilevato. Mi permetto, però, di richiamare la sua attenzione sull’ordine del giorno, approvato dall’Assemblea il 29 ottobre ultimo scorso, in relazione alla norma costituzionale, che costituisce ora la II delle norme finali e transitorie.

L’ordine del giorno si richiama espressamente a tale norma e l’ordine del giorno indica con precisione a quali persone possono essere applicate le limitazioni non solo del diritto di voto, ma anche della eleggibilità.

È vero che precedentemente, nell’annunziare l’ordine del giorno, lei ebbe a dire che bisognava di esso occuparsi, poi ch’era in relazione con l’elettorato attivo; ma, così dicendo, lei non escludeva affatto che l’ordine del giorno potesse essere in relazione anche all’elettorato passivo. È vero che l’Assemblea ha approvato una legge, nella quale si parla soltanto di diritto di voto, ma non è men vero che, se noi teniamo presente, come dicevo dianzi, quello che è il sistema costituzionale voluto dall’Assemblea, basta accertare quali sono gli elettori, perché in conseguenza si accertino anche quali sono gli eleggibili, non potendosi negare che, secondo il nostro sistema costituzionale, sono eleggibili soltanto gli elettori, per modo che, signor Presidente, quando la Camera si è occupata dell’elettorato attivo, noi possiamo ben dire (e ribadiamo il sistema introdotto dalla nostra Costituzione) che si è occupata insieme dell’elettorato passivo, se non può, ripeto, disconoscersi che noi non possiamo concepire persona che sia elettore e non sia nello stesso tempo eleggibile. Proprio questo è scritto nell’articolo 54 della Carta Costituzionale. Una legge, quindi, che oggi dicesse che vi sono persone, le quali sono elettori, ma non sono eleggibili, sarebbe, a mio modesto avviso, una legge incostituzionale.

Tale legge potrebbe essere emanata solo eccezionalmente, in virtù della II norma, innanzi ricordata, delle disposizioni finali e transitorie, ma allora la Camera trovasi vincolata, a mio avviso, dall’ordine del giorno approvato il 29 ottobre, per cui non può stabilire categorie di ineleggibili diverse o più estese di quelle riguardanti i non aventi diritto al voto.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Signor Presidente, non avrei gran che da aggiungere a quello che ha detto l’onorevole Colitto, anche se ciò non corrisponde a quelli che potevano essere i miei desideri personali, nel senso che io, come altri, forse, eravamo sempre partiti dalla convinzione che in tema di elettorato passivo si dovesse essere alquanto più severi che in tema di elettorato attivo. Purtroppo pare che la legge, o per lo meno, disposizioni che noi abbiamo approvato, siano troppo vincolative per poterci consentire nuove deliberazioni, più adatte a quelle che potevano essere le intenzioni di parecchi di noi. Quindi devo francamente dire che, malgrado io abbia desiderato di vedere realizzata una maggiore restrizione nel campo dell’elettorato passivo, penso che allo stato delle cose non ci sia consentito di realizzarla.

È una mia opinione personale che l’Assemblea può anche non condividere.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io credo, per quanto non condivida tutte le cose che ha detto l’onorevole Colitto, di aver capito assai chiaramente il problema, tanto più che il collega onorevole Corbino lo ha anche egli sviluppato, ripiegando sulla sua proposta iniziale. Credo che l’eccezione fatta dal collega onorevole Colitto non debba avere per noi un valore categorico. Basterebbe la norma transitoria per risolvere quelle difficoltà alle quali anche l’onorevole Corbino ha accennato e sulle quali si è fermato. Nella nostra legislazione elettorale vi è una infinità di esempi nei quali l’elettore non è eleggibile, e mi riferisco, proprio per questa esclusione di eleggibilità politica, al decreto luogotenenziale legislativo del 7 gennaio 1946, n. 1, il quale stabilisce una serie di categorie di cittadini che sono tutti elettori, ma non sono eleggibili. Non vedo quindi quale importanza debba avere l’eccezione del collega Colitto. Penso dunque che quella non sia una difficoltà e che si possa addivenire alla votazione di quelle categorie che secondo la stessa Commissione, sono proposte perché vengano escluse dall’elettorato passivo. È fermo in tutti, perfino nel collega onorevole Corbino, l’intendimento che l’elettorato passivo sia molto più sorvegliato di quanto non sia e non debba essere l’elettorato attivo.

MAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Vorrei far notare all’onorevole Lussu che evidentemente dev’essere caduto in un errore, perché deve aver confuso la incompatibilità con la ineleggibilità. Quando egli afferma che vi sono altri casi, questi casi si riferiscono a casi di incompatibilità, per cui, in un secondo tempo, il candidato deve scegliere fra l’accettazione della carica e la sua posizione di prima. Non mi pare che quella sia ineleggibilità; ma si tratta di incompatibilità.

PRESIDENTE. Circa l’osservazione fatta dall’onorevole Lussu, vi sono dei casi nei quali degli elettori non sono eleggibili, e non perché poi possono optare e pertanto annullare questa loro particolare situazione. Mi riferisco a coloro che sono vincolati allo Stato per concessioni, per contratti di opere, ecc. Non si tratta, evidentemente, di incompatibilità e la legge infatti dice che non sono eleggibili, e lo stabilisce in maniera tassativa.

Comunque, vi è da risolvere questa questione pregiudiziale. L’onorevole Colitto ha sollevato l’eccezione di preclusione. Io pongo all’Assemblea il compite di risolvere in merito la questione, ponendo in votazione l’eccezione che è stata sollevata.

La Commissione ha qualche cosa da aggiungere a quanto ha detto il Relatore?

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Desidero far rilevare all’Assemblea che l’ordine del giorno al quale oggi ci si riferisce per stabilire un elemento di preclusione all’esame del nuovo articolo, fu votato da questa Assemblea, pensando esclusivamente alla legge per l’elettorato attivo. Questo era nel pensiero di tutti coloro che hanno votato in quella occasione, anche se oggi taluno dice di no. Nella passata seduta la Commissione ha chiesto all’Assemblea se quell’ordine del giorno dovesse ritenersi vincolativo o puramente indicativo. Dando incarico alla Commissione di esaminare l’emendamento Schiavetti e di portare delle proposte all’Assemblea, si è evidentemente dato a quell’ordine del giorno puro valore indicativo. Se l’Assemblea, nella passata seduta, avesse ritenuto che quell’ordine del giorno aveva valore vincolativo, non avrebbe dato alla Commissione quel mandato. Oggi la Commissione porta delle proposte concrete, e si sente obiettare che c’è un motivo di preclusione, per cui non si possono discutere le sue proposte.

La Commissione mantiene il suo parere: il problema può e deve essere esaminato. Ma io voglio far presente ai colleghi un’altra questione: qui si tratta di una norma transitoria. Se noi non applicassimo questo criterio di maggior rigore nell’elettorato passivo rispetto all’elettorato attivo, potremmo trovarci in questa situazione: che i futuri colleghi dell’Assemblea legislativa potranno veder sedere su questi banchi degli ufficiali comandanti delle brigate nere, dei prefetti nominati per titoli fascisti o altri che hanno avuto cariche di eminenti responsabilità politiche, persino nel periodo della guerra civile.

Se è questo che i colleghi vogliono, allora l’eccezione di preclusione ha un senso; ma se questo non si vuole, la Commissione chiede che si discuta punto per punto l’emendamento Schiavetti.

MORELLI RENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI RENATO. Tengo a dichiarare che già in Commissione avevo sollevato l’eccezione pregiudiziale, ed avevo insistito su di essa. Questo, per quanto riguarda un’anticipazione della mia dichiarazione di voto.

Voglio aggiungere che, poiché l’onorevole Scoccimarro ha fatto presente la giusta prevenzione verso alcune categorie, io, che appartengo a quelli che insistono nella pregiudiziale, sono convinto che sarà il popolo italiano a fare giustizia di certi casi, ed ho piena fiducia nelle decisioni del popolo italiano. (Commenti).

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Noi dobbiamo prendere delle misure preventive con la legge.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. A nome del mio gruppo dichiaro che noi voteremo a favore della pregiudiziale sollevata dall’onorevole Colitto, in quanto che l’ordine del giorno che doveva dare attuazione alla norma transitoria doveva – o almeno da parte nostra così fu inteso – concludere in questa delicata materia una lunga discussione, una faticosa discussione durata parecchi giorni, nella quale ci trovammo d’accordo con i rappresentanti degli altri partiti, nell’intento di dare la maggiore obiettività, precisione e possibilità di rapida attuazione della norma.

Posso anche riconoscere che per qualche categoria si potrebbe forse, da un punto di vista di opportunità politica, riprendere l’esame; ma confesso di essere preoccupato che non si sollevi anche questa volta come l’altra volta una discussione lunghissima, che non vengano portate qui le proposte più impensate, prolungandosi così una discussione la quale invece deve essere, anche per poter porre termine in tempo ai nostri lavori, rapidamente conclusa.

Per queste ragioni di opportunità noi riteniamo di dover confermare la nostra deliberazione, ritenendo applicabile anche in questo caso l’ordine del giorno votato in sede di norma transitoria dall’Assemblea.

CIANCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Io credo che dobbiamo riportarci con la memoria al dibattito che si svolse in questa Aula sul disegno di legge per l’elettorato attivo, quando la discussione sull’articolo 47 venne sospesa per esaminare le disposizioni transitorie della Costituente. Era pacifico che si sarebbe ripresa la discussione soltanto per quel che riguardava l’elettorato attivo. Il Presidente ha ricordato con lucidità e con precisione le varie fasi di quel dibattito. Ed io penso di essere nel vero quando affermo che quella elencazione si riferiva precisamente ai casi relativi all’elettorato attivo.

Ora, ci troviamo di fronte ad una legge, che investe l’elettorato passivo; l’importanza politica di questa legge è stata messa in rilievo anche ieri dall’onorevole Corbino, il quale ha brevemente spiegato le ragioni per cui, nei confronti di coloro che devono essere eletti dal popolo, la legge debba essere più rigorosa che non nei confronti di coloro che devono votare.

È veramente strano che si sia addotta una specie di pregiudiziale, opponendosi che l’Assemblea non potrebbe ritornare sul suo voto, quando l’altro ieri abbiamo discusso intorno ad una proposta, per la quale si vorrebbe che l’Assemblea ritornasse su un altro voto per un problema di importanza fondamentale: il problema del Senato.

È stato detto che non vale l’obiezione, per cui tutti coloro, i quali sono elettori, sono per ciò stesso eleggibili: infatti la legislazione prova che tale obiezione non è fondata; non è fondato, a mio giudizio, neppure il rilievo relativo al carattere vincolativo dell’ordine del giorno, che approvammo in sede di dibattito costituzionale, per quel che riguarda l’elettorato passivo.

Dobbiamo oggi compiere un atto di valore politico. Le conseguenze che deriverebbero dal votare la pregiudiziale proposta dall’onorevole Colitto, sono state fatte presenti dal Presidente della Commissione. Noi apriremmo le porte di questa Aula ad uomini, sui quali pesano in modo particolare le più gravi responsabilità di tutto quello che il regime fascista rappresenta nella storia politica del nostro Paese.

Per conto nostro respingiamo tale responsabilità. Chi se la vuole assumere, se la assuma dinanzi alla propria coscienza ed al paese.

LUSSU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso darle la facoltà di parlare una seconda volta.

LUSSU. È per esporre una mia preoccupazione. Credo che l’onorevole Presidente non possa mettere ai voti questa pregiudiziale, perché la questione di principio sollevata dal collega onorevole Colitto non regge. Mi è stato controbattuto dal settore di destra che la ineleggibilità contemplata nel decreto luogotenenziale legislativo 7 gennaio 1946, n. 1 non si riferisce alla ineleggibilità, ma alle incompatibilità. Questo non è esatto. Cito un solo caso: nella modifica alla legge comunale è detto che chi è stato podestà dal 1925 al 1945 non può essere eleggibile come Consigliere comunale. Ecco un caso specifico di ineleggibilità politica. Quindi la nostra legislazione contempla già questi casi. Quello invocato dall’onorevole Colitto è un presunto principio.

PRESIDENTE. Sulla pregiudiziale è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Costantini, Nobile, Merighi, Vigna, Lombardi Carlo, Stampacchia, Bordon, Schiavetti, Mariani Enrico, Mariani Francesco, Priolo, Zappelli, Tonello, Nobili Tito Oro, Luisetti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione, per appello nominale, sulla pregiudiziale sollevata dall’onorevole Colitto.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall’onorevole Rossi Paolo. Si faccia la chiama.

COVELLI, Segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Adonnino – Alberti – Ambrosini – Angelini – Angelucci.

Balduzzi – Bastianetto – Bencivenga – Benedettini – Bertola – Bettiol – Bonomi Paolo – Borsellino – Bosco Lucarelli – Braschi – Bubbio – Burato.

Caccuri – Cappi Giuseppe – Capua – Carboni Enrico – Caso – Cassiani –Castelli Edgardo – Castiglia – Chieffi – Ciampitti – Ciccolungo – Cingolani Mario – Colitto – Colombo Emilio – Colonna di Paliano – Conci Elisabetta – Condorelli – Corsanego – Covelli.

De Caro Gerardo – De Maria – De Michele Luigi – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Dominedò.

Ferrario Celestino – Firrao – Franceschini – Fresa – Froggio.

Galati – Garlato – Gatta – Gotelli Angela – Guariento – Guidi Cingolani Angela.

Jervolino.

Lagravinese Pasquale – La Pira – Lazzati – Leone Giovanni – Lizier – Lucifero.

Mannironi – Marconi – Marinaro – Marzarotto – Mastino Gesumino – Mastrojanni – Mazza – Medi Enrico – Morelli Renato – Moro – Mortati.

Nicotra Maria – Notarianni – Numeroso.

Pat – Penna Ottavia – Petrilli – Piccioni – Pignedoli – Ponti.

Raimondi – Recca – Rodi – Rodinò Mario – Rodinò Ugo – Romano – Rumor.

Salvatore – Sampietro – Scalfaro – Schiratti – Selvaggi – Siles – Spataro – Stella – Sullo Fiorentino.

Tambroni Armaroli – Taviani – Terranova – Titomanlio Vittoria – Togni – Trimarchi – Tripepi – Trulli – Turco.

Valmarana – Venditti – Viale – Vigo – Volpe.

Zerbi – Zotta.

Rispondono no:

Aldisio – Arcaini – Azzi.

Badini Confalonieri – Baldassari – Barbareschi – Bargagna – Barontini Anelito – Bartalini – Basile – Basso – Bei Adele – Bellavista – Bellusci – Belotti – Benvenuti – Bernabei – Bernamonti – Bernini Ferdinando – Bianchi Bruno – Bocconi – Bolognesi – Bonomelli – Bonomi Ivanoe – Bordon – Bosi – Bozzi – Bruni – Bucci – Bulloni Pietro.

Cairo – Camangi – Candela – Canepa – Canevari – Caporali – Cappugi – Carbonari – Carboni Angelo – Caristia – Carpano Maglioli – Cartia – Castelli Avolio – Cavalli – Cavallotti – Cerreti – Cevolotto – Chiaramello – Chiarini – Chiostergi – Cianca – Clerici – Coccia – Colonnetti – Coppi Alessandro – Corbi – Corbino – Corsi – Cortese Pasquale – Costantini – Cotellessa – Cremaschi Olindo.

Damiani – Del Curto – Della Seta – Delli Castelli Filomena – De Mercurio – De Michelis Paolo – De Palma – De Vita – Donati – D’Onofrio.

Fabbri – Fabriani – Fantoni – Fantuzzi – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Armando – Ferrari Giacomo – Fiorentino – Foa – Foresi.

Gallico Spano Nadia – Gasparotto – Gavina – Gervasi – Ghidetti – Giacchero – Giacometti – Giua – Gorreri – Grazi Enrico – Grieco – Grilli – Gronchi – Guerrieri Filippo – Gullo Fausto – Gullo Rocco

Imperiale – Iotti Nilde.

Laconi – La Malfa – Lami Starnuti – Landi – La Rocca – Lettieri – Li Causi – Lombardi Carlo – Lombardi Riccardo – Longo – Lozza – Lussu.

Macrelli – Maffi – Magnani – Magrassi – Magrini – Malagugini – Marchesi – Mariani Enrico – Mariani Francesco – Marinelli – Martinelli – Martino Gaetano – Massola – Mattarella – Mazzei – Mazzoni – Mentasti – Merighi – Merlin Angelina – Mezzadra – Miccolis – Minella Angiola – Minio – Molinelli – Montagnana Rita – Montalbano – Monticelli – Morandi – Morini – Mùrdaca – Musolino – Musotto.

Nasi – Negarville – Negro – Nenni – Nitti – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro – Novella.

Pacciardi – Paolucci – Paris – Parri – Pastore Raffaele – Pera – Perassi – Perrone Capano – Persico – Pesenti – Piemonte – Platone – Pollastrini Elettra – Priolo – Pucci.

Rapelli – Reale Eugenio – Reale Vito – Rescigno – Restagno – Ricci Giuseppe – Romita – Rossi Paolo – Rubilli.

Salerno – Santi – Sapienza – Sardiello – Scarpa – Schiavetti – Scoccimarro – Sicignano – Silipo – Spallicci – Spano – Stampacchia.

Targetti – Tega – Togliatti – Tonello – Tonetti – Treves.

Valenti – Veroni – Vigna – Villabruna – Villani – Vischioni.

Zanardi – Zappelli – Zuccarini.

Si sono astenuti:

Andreotti.

Cappa Paolo – Carratelli – Chatrian – Cimenti – Conti.

Fuschini.

Malvestiti – Micheli.

Pallastrelli – Proia.

Quintieri Adolfo.

Riccio Stefano.

Scelba.

Tosato.

Sono in congedo:

Arata.

Carmagnola – Cavallari.

Ghidini – Guerrieri Emanuele.

Jacini.

Lopardi.

Preziosi.

Ravagnan.

Vanoni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della votazione nominale.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale:

Presenti                               331

Votanti                                316

Astenuti                               15

Maggioranza           159

Hanno risposto     112

Hanno risposto no    204

(L’Assemblea non approva).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per l’elezione della Camera dei deputati. (48).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’emendamento Schiavetti ed altri, testé letto, sul quale la Commissione, favorevole in linea di principio, si riserva di esprimere, categoria per categoria, il proprio parere.

Esaminiamo la prima parte dell’emendamento:

«Non sono eleggibili per cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo:

1°) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative.

Invito il Presidente ad esprimere il parere della Commissione.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. La Commissione è favorevole a questa formulazione.

COVELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLI. Non so se sia a conoscenza della Commissione, che ha emesso parere favorevole, così come mi domando se sia a conoscenza dell’onorevole Veroni (Interruzione del deputato Veroni), che ha presentato in altra occasione questo emendamento, che i membri dei direttori federali erano persone le quali – per nulla volenti – si trovavano ad essere componenti di un direttorio che non aveva né poteri consultivi, né poteri deliberanti.

Siccome qui echeggiò la voce dell’onorevole Veroni, perché fu lui che propose questo emendamento e ci fece conoscere che il direttorio federale era quel complesso di persone che avrebbe deciso spedizioni punitive ed altro, io prego l’Assemblea di voler tener presente che i componenti dei direttori federali erano, forse, le uniche persone che non avevano alcuna responsabilità di quanto si faceva e si disponeva dalla federazione dei fasci.

Osai domandare all’onorevole Veroni…

VERONI. Ma che c’entro io?

COVELLI. …mi riferisco all’emendamento da lei proposto.

VERONI. Ma è cosa ormai superata!

COVELLI. Comunque, domandai all’onorevole Veroni se, per caso, questo emendamento avesse il sapore di una vendetta personale perché, se così fosse, certo l’Assemblea deve tener presente che non sul piano della vendetta personale possono essere emanate delle norme punitive.

Una voce a sinistra. Non sono vendette personali.

COVELLI. E se non sono vendette personali, egregio collega, non credo sia il caso di porre sullo stesso piano i membri dei direttori federali i quali, ripeto, non avevano alcun potere, neppure consultivo, nonché deliberante, con gli altri che hanno invece delle particolari responsabilità, mentre poi, alcuni di costoro che hanno delle reali responsabilità, vengono tenuti fuori.

Noi abbiamo ascoltato con interesse l’onorevole Scoccimarro che poneva all’Assemblea un quesito in merito alla preclusiva: ma ci dica l’onorevole Scoccimarro perché egli voglia, a nome della Commissione, escludere dal diritto di eleggibilità i membri dei direttori federali quando – e qui potrebbe essere presa in esame la legge istitutiva della federazione dei fasci – quando, dicevo, a costoro non è stata attribuita alcuna responsabilità ed alcuna colpa anche in sede di Commissione.

Io dissi, nell’occasione in cui l’onorevole Veroni presentò il suo emendamento (Interruzione del deputato Veroni), che ove per caso potessero riconoscersi responsabilità specifiche nei confronti di alcun determinato membro di direttorio federale, allora si colpisca, ma si limiti a questo solo caso la sanzione. Se pertanto l’onorevole Veroni sa di qualcuno cui possano essere imputate responsabilità sotto l’aspetto di cui la legge si occupa, egli porti a conoscenza e della Commissione e dell’Assemblea quanto conosce: potremo allora contenere, nei limiti giusti, un’esclusione che altrimenti potrebbe essere a buon diritto considerata un arbitrio.

PRESIDENTE. Onorevole Covelli, le faccio osservare che l’emendamento su cui stiamo discutendo non reca la firma dell’onorevole Veroni, il quale pertanto è fuori causa.

COVELLI. Sta di fatto che anche l’onorevole Veroni si è inserito nei pareri della Commissione.

FABBRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Dichiaro che voterò contro questo emendamento perché mi pare che, fra l’altro, non vi sia un fatto di sicura obiettività circa la discriminazione, difficile fra coloro che hanno avuto o non hanno avuto funzioni amministrative.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Ma come non c’è! Onorevole Fabbri, legga.

FABBRI. Bisogna che la legge indichi delle caratteristiche di fatto precise, facilmente rilevabili, altrimenti con essa si degenererà nell’esercizio di un potere assolutamente discrezionale e ciò è particolarmente da evitarsi in una legge di carattere, in sostanza, penale.

PRESIDENTE. L’onorevole Lucifero ha proposto il seguente emendamento:

«Aggiungere dopo le parole: funzioni esclusivamente amministrative, le altre: o assistenziali».

Ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFERO. Vorrei semplicemente chiarire all’Assemblea che, qualora passasse questo numero 1), su cui io mi pronuncerò contro, si consacrerebbe un testo lacunoso nel senso che, nei direttori federali delle federazioni fasciste, vi erano molti membri cui erano commesse funzioni di mera assistenza: erano alle volte dei medici, gente che si occupava di colonie o di altre attività del genere.

Ora, a me pare che egualmente questa gente debba venire esclusa, insieme con coloro che hanno esercitato funzioni puramente amministrative.

PRESIDENTE. L’onorevole Covelli presenta, in linea subordinata, il seguente emendamento:

«Aggiungere dopo le parole: funzioni esclusivamente amministrative, le altre: o di diritto».

COVELLI. Chiedo di parlare per svolgere l’emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Covelli, ha già parlato prima.

D’altra parte è chiaro che si tratta dei membri di diritto – se esistevano – dei direttori federali.

COVELLI. Con il mio emendamento intendo riferirmi a coloro i quali si sono trovati ad essere membri del direttorio di diritto. (Interruzioni – Commenti a sinistra).

PRESIDENTE. Ho compreso la sua formula, onorevole Covelli. Per quanto io ricordi – non sono un esperto in statuti e programmi del partito fascista – non c’era nessuna persona che per la carica che ricopriva al di fuori del partito fascista fosse membro del direttorio.

COVELLI. No, esistevano.

FEDELI ARMANDO. Se ne intende bene, onorevoli Covelli?

COVELLI. Può darsi; in ogni caso non sono il solo in quest’Aula!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CONDORELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Voterò contro tutte quante queste categorie, per una ragione principale, perché sono assolutamente incostituzionali le decisioni che stiamo per prendere nonostante la votazione contraria testé avvenuta.

Comunque, su questo problema specifico dei direttori federali voglio ricordare all’Assemblea quanto segue: facevano parte di diritto dei direttori federali i segretari dei G.U.F.; i ragazzi cioè, che attraverso le leve universitarie entravano fra gli universitari fascisti, e i migliori fra questi, e scolasticamente e per condotta, divenivano segretari dei G.U.F. Questi ragazzi, la maggior parte brillantissimi, ora dovrebbero essere esclusi dalle competizioni politiche. (Commenti a sinistra).

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Volevo rilevare, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che è specificatamente indicata l’eccezione dei membri dei direttori federali del partito nazionale fascista che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative. Questa è una discriminazione sufficiente per poter stabilire che coloro che abbiano esercitato altre funzioni noi li riteniamo nel loro complesso come aventi funzioni politiche.

La Commissione è, invece, d’avviso che si possa accettare l’aggiunta proposta dall’onorevole Lucifero, in quanto la parola «assistenziale» serve a determinare una funzione di carattere amministrativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell’articolo:

«Non sono eleggibili per cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo:

1°) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative».

(È approvata).

Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole. Lucifero, accettato dalla Commissione:

«o assistenziali».

(È approvato).

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Viene fatto presente alla Commissione che vi è il caso di membri di direttori federali che avevano tale carica in quanto presidenti di istituti culturali o di associazioni sportive, come per esempio il C.O.N.I. Sembra dunque equo, che anche le funzioni di questi membri siano considerate alla stessa stregua delle funzioni amministrative ed assistenziali.

PRESIDENTE. Allora la Commissione accetta l’emendamento dell’onorevole Covelli?

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Sì.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Covelli, accettato dalla Commissione:

«o di diritto».

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Passiamo al numero successivo:

) «le ex fiduciarie o vice-fiduciarie delle federazioni dei fasci femminili».

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Devo dichiarare che la Commissione, a maggioranza, ha creduto di non poter accogliere questa categoria per le ragioni che sono evidenti. Noi non crediamo che sia proprio necessario colpire le fiduciarie del partito fascista. (Interruzioni – Commenti a sinistra).

Se siete di pensiero diverso, noi manteniamo questa opinione. Ripeto che la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto di non accogliere questa proposta. (Commenti).

SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che lei ha già svolto un emendamento.

SCHIAVETTI. Due sole parole. Io sono stato favorevole alla inclusione delle fiduciarie e vice-fiduciarie perché credo che, nel mondo d’oggi, non sia più attuale far distinzioni per quanto riguarda la responsabilità politica fra uomini e donne. Questa è una cavalleria di vecchio stile che torna poi a diminuzione della stessa dignità femminile!

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Lo dice lei!

SCHIAVETTI. Avendo giustamente dato alle donne parità di diritti e di doveri, dobbiamo riconoscer loro parità di responsabilità.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Mi associo toto corde a quanto ha detto l’onorevole Schiavetti.

L’esclusione delle donne sarebbe un’ingiustizia ed una umiliazione per le donne stesse.

E poi, sapete, le donne fasciste italiane hanno avuto la loro parte anche nello spionaggio, a danno delle povere famiglie dei colpiti dal fascismo! Quindi, assumano anch’esse la loro responsabilità, e si abbiano la punizione dell’Assemblea e del Paese per la loro opera nefanda!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il numero 2:

«Le ex fiduciarie o vice-fiduciarie delle federazioni dei fasci femminili».

(È approvato).

Passiamo al n. 3:

«Gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni».

Nessuno chiedendo di parlare, invito l’onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. La Commissione a maggioranza è contraria all’inclusione dell’ultima parte: «ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni». (Commenti a sinistra).

PRESIDENTE. Voteremo questo punto per divisione. Pongo in votazione le parole: «Gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936).

(Sono approvate).

Pongo in votazione la seconda parte non accettata dalla Commissione: «e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni».

(È approvata).

Passiamo al punto 4°):

«gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti».

La Commissione accetta?

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Questo emendamento è stato approvato dalla Commissione a maggioranza.

NOBILE. Chiedo di parlare per un chiarificazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Preferirei che, anziché «nominati per titoli fascisti», si dicesse «ex prefetti o questori non di carriera nominati dal governo fascista».

PRESIDENTE. Onorevole Nobile, si tratta di una chiarificazione, ma, anche nel parlare corrente, coloro che furono nominati a certi posti per titoli fascisti si comprende che non erano nei ruoli o nella carriera, ma vi erano stati immessi soltanto per questo particolare merito.

NOBILE. Ma è possibile che nel decreto di nomina non si parlasse di titoli fascisti, sibbene di competenze, nascondendo sotto questa parola le benemerenze fasciste.

PRESIDENTE. La formula da adottarsi potrebbe essere la seguente: «Nominati per titoli fascisti o per chiamata diretta».

Pertanto prego l’onorevole Relatore di esprimere il parere della Commissione.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Osservo che questa formula si può prestare a degli equivoci perché «chiamata diretta» da parte del governo fascista, sta bene; ma è evidente che è compresa già nel titolo fascista la chiamata diretta.

NOBILE. Ma non è così.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Le nomine, tranne che per i funzionari di carriera, non poteva essere che «per titoli fascisti». Del resto nella vecchia legge, articolo 6, si parla appunto di «Prefetti o Questori nominati per titoli fascisti».

PRESIDENTE. Onorevole Nobile, insiste ancora?

NOBILE. Se si dicesse, come ho proposto, «ex prefetti o questori non di carriera, nominati dal Governo fascista», la dizione sarebbe più chiara, e non darebbe luogo ad ambiguità.

PRESIDENTE. Onorevole Nobile insiste nel suo emendamento?

NOBILE. Posso anche non insistere, ma confermo che il testo della Commissione lascia dei dubbi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto: 4°) «gli ex prefetti o questori nominati pei titoli fascisti».

(È approvato).

Passiamo al punto 5°):

«gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G.I.L., alla D.I.C.A.T. e Da. cos., nonché alla milizia forestale, stradale e portuale»;

Invito il Relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Faccio presente che la Commissione, nella sua maggioranza, non ha ritenuto di potere accogliere la proposta dell’onorevole Schiavetti che si riferisce a tutti gli ex ufficiali della milizia. Invece avrebbe approvato a maggioranza l’inclusione soltanto degli ex ufficiali superiori della milizia. Quindi si dovrebbe aggiungere alle parole «ex ufficiali» la parola: «superiori».

Per il resto la Commissione è d’accordo.

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Dicendo soltanto «ufficiali superiori» implicitamente si escludono gli «ufficiali generali». Bisognerebbe, pertanto, dire: «ufficiali generali e superiori».

PRESIDENTE. Prego il Relatore di esprimere il parere della Commissione.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Devo far presente all’onorevole Nobile che gli ufficiali generali della M.V.S.N. sono esclusi dall’elettorato attivo e quindi non possono essere eleggibili perché non sono elettori. Sono già contemplati nella legge sull’elettorato attivo.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Propongo che nella elencazione delle categorie escluse dall’elettorato passivo sia inclusa la milizia confinaria.

PRESIDENTE. La sua aggiunta, onorevole Piemonte, non è necessaria in quanto la milizia confinaria non figura fra quelle escluse e rientra quindi, fra quelle colpite dalla sanzione.

Pongo in votazione la prima frase del punto 5°):

«gli ex moschettieri del duce».

(È approvata).

Pongo in votazione le parole:

«e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l’inclusione dell’aggettivo «superiori» proposto dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova non è approvata).

Pongo in votazione la restante parte:

«eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafica, universitaria, alla G.I.L. alla D.I.C.A.T. e Da cos., nonché alla milizia forestale, stradale e portuale».

(È approvata).

Pongo in votazione il punto 6°):

«chiunque abbia ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano».

(È approvata).

Passiamo al punto 7°):

«gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate della pseudo repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome, e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale».

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Devo osservare che gli ufficiali delle brigate nere sono già stati esclusi dall’elettorato attivo e quindi non sono eleggibili. Quanto ai «componenti delle brigate nere», la Commissione si è divisa, e nella sua maggioranza ha ritenuto di escluderli.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Oserei proporre la soppressione del termine «pseudo», che può essere utile ed opportuno nel linguaggio corrente, ma non in una legge.

Infatti, si tratta della «repubblica sociale italiana»; è bene che così sia chiamata nella legge.

SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVETTI. Il criterio estensivo a tutti coloro che componevano queste formazioni, ha la sua ragion d’essere. Ad esempio, quando si parla di reparti speciali della polizia della repubblica sociale fascista, si deve riconoscere che non occorre avervi appartenuto come ufficiali per esser stati responsabili di attività oltraggiosa alla dignità umana ed ostili alla causa della liberazione; ci sono stati dei provocatori anche fra i semplici agenti o sottufficiali.

Quindi, credo sia bene parlare in generale di componenti di tutte queste formazioni, le quali sono state fra le più feroci del regime fascista.

PRESIDENTE. L’onorevole Fuschini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sulla proposta soppressiva fatta dall’onorevole Martino.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. La Commissione è d’accordo.

CHIOSTERGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIOSTERGI. È opportuno lasciare la parola «pseudo» così come a suo tempo in una legge fatta dallo Stato Pontificio si parlò della pseudo repubblica romana dopo la caduta di questa.

PRESIDENTE. Onorevole Martino, insiste nella sua proposta?

MARTINO GAETANO. Non vorrei offendere. i sentimenti dei miei amici repubblicani storici; la ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole:

«gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate della pseudo repubblica sociale».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole:

«gli ex componenti delle brigate nere».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l’ultima parte del punto 7°):

«delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale».

(È approvata).

Passiamo al punto 8°):

«i presidi delle provincie e i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi ed i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano».

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. In questa norma non si fa che riprodurre una disposizione contenuta nell’articolo 6 della legge del 1946; cioè, abbiamo aggiunto i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, perché questi podestà hanno esercitato la loro funzione amministrativa in centri di notevole importanza.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Desidero richiamare l’attenzione dell’Assemblea su questo punto, vivamente pregandola di non inserire fra gli ineleggibili anche i presidi delle provincie ed i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti.

Trattasi di persone, come tutti sanno, che spesso in momenti delicati e gravi (Rumori e commenti a sinistra) e pieni di responsabilità hanno assunto il peso della cosa pubblica, preoccupandosi soltanto di rendere o la città o la provincia, di cui erano a capo, più belle, più accoglienti, più progredite, più civili. Essi spesso hanno molto dato di proprio, affrontando anche sacrifizi e soffrendo dolori e nulla hanno ricevuto. (Rumori e interruzioni a sinistra).

PASTORE RAFFAELE. Si sbaglia!

COLITTO. Stando essi nei loro paesi non hanno avuto – questo è certo – la possibilità di esplicare alcuna influenza su quelle che erano le decisioni del centro. Se le decisioni venivano, essi non avevano che da obbedire. Mi pare, quindi, che non sia né giusto, né equo, né umano, privare tali probe ed oneste persone dell’elettorato passivo. (Commenti a sinistra).

LAGRAVINESE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGRAVINESE PASQUALE. Alle considerazioni dell’onorevole Colitto debbo farne seguire un’altra. Noi abbiamo escluso al comma primo i membri dei direttori che hanno avuto funzioni esclusivamente amministrative: li abbiamo già esclusi al comma primo, ripeto. Non si capisce ora, perché dobbiamo includere i presidi delle deputazioni e i podestà che hanno avuto, durante il ventennio, funzioni esclusivamente amministrative. (Commenti a sinistra).

PASTORE RAFFAELE. Facevano anche della politica.

LAGRAVINESE PASQUALE. Non è vero, perché gli incarichi politici erano assolti nei capoluoghi dai federali e nei piccoli comuni dei segretari politici. Tutti costoro curavano le questioni politiche, mentre i podestà erano i sindaci: si chiamavano podestà, ma erano sindaci. (Commenti a sinistra). I presidi delle provincie erano presidenti del Consiglio provinciale ed avevano funzioni esclusivamente amministrative. Ora, se noi li abbiamo esclusi al primo comma, non capisco perché dobbiamo invece includerli adesso.

C’è poi un’altra considerazione, di carattere morale, onorevoli colleghi: non capisco perché si debba punire in riferimento alla popolazione di una città. Infatti finora noi non abbiamo colpito che gli individui, e giustamente. Ma quando si tratta di podestà dei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, per questo solo voi ritenete senz’altro che si tratti di fior di fascisti?

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Perché erano nominati e non eletti!

LAGRAVINESE PASQUALE. Perché escludere i podestà dei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti ed includere gli altri? È evidente, quindi, che voi avete presente una situazione di carattere numerico e non personale ed è per questo, oltre che per le altre argomentazioni addotte dall’onorevole Colitto, che voterò contro questa formulazione del punto ottavo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il punto 8°):

«i presidi delle provincie e i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano».

(È approvato).

Passiamo al punto 9°):

«gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato, dall’8 settembre 1943 con le Forze armate che combattevano contro l’Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado».

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Faccio presente che questo numero 9 non è che la riproduzione dell’articolo 8, lettera b), della vecchia legge del 1946, che la Commissione ha ritenuto di dover inserire.

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Onorevole Presidente, a proposito di questo comma vi è qualche punto che vorrei chiarito. Davanti alla prima Commissione legislativa è in esame, proprio in questi giorni, un provvedimento legislativo inviatoci dal Governo, che riguarda per l’appunto l’epurazione. Secondo questo provvedimento per tutti i funzionari pubblici, e per conseguenza anche per gli ufficiali delle Forze armate dal grado 7° in giù, il giudizio di epurazione verrebbe completamente annullato. Se questa disposizione rimarrà, com’è probabile, inalterata, ci troveremmo in contraddizione con la disposizione del numero 9, perché in detto numero si parla di ufficiali superiori, e per conseguenza sono inclusi anche ufficiali del grado 7°.

Se ci si vuol mettere d’accordo col testo del progetto di legge in elaborazione bisognerebbe dire: «I colonnelli e i generali», escludendo così gli altri ufficiali superiori.

Se non si vuole accettare il mio suggerimento e si vogliono includere, com’è nel testo Schiavetti, anche i tenenti colonnelli ed i maggiori, bisognerebbe cambiare la dizione e dire: «ufficiali superiori ed ufficiali generali, per i quali abbia avuto luogo un procedimento di epurazione con esito sfavorevole». In questo modo, l’esclusione resterebbe anche se il giudizio fosse stato annullato in applicazione di una legge successiva a quella che stiamo discutendo.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Mi pare che il suggerimento dell’onorevole Nobile è del tutto superfluo e non fa che imbrogliare una questione molto semplice. Quando si parla di ufficiali superiori che siano dispensati dal servizio è chiaro che non sono dispensati dal servizio quelli dal grado 7° in giù. È chiaro che nella categoria degli ufficiali superiori cadono sotto questa norma solo quelli che sono dispensali dal servizio. Se fino al 7° grado non c’è dispensa dal servizio, è chiaro che la norma non si applica.

NOBILE. Ma, c’è una legge in esame che rimetterebbe in servizio questi ufficiali che sono stati già esonerati.

PRESIDENTE. Se si riammettono in servizio, cade la condizione dell’esclusione.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. La questione sollevata dall’onorevole Nobile è esatta fino a un certo punto. È vero che è in esame davanti alla Commissione legislativa un progetto di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri, per il quale dovrebbero essere estinti i procedimenti di epurazione in corso per alcuni gradi e fino al grado 7°; però quelle osservazioni che ha già fatto il Presidente dell’Assemblea sono esattissime perché, se fosse accolto quel provvedimento, quei funzionari non sarebbero più epurati e quindi la questione cadrebbe e il provvedimento varrebbe per gli epurati.

PRESIDENTE. Onorevole Nobile, ella insiste?

NOBILE. Dopo questi chiarimenti non insisto.

PRESIDENTE. Chiarita la questione passiamo alla votazione. Pongo in votazione il punto n. 9, testé letto.

(È approvato).

Passiamo al punto 10°):

«gli impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore al VII dell’ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al punto 11°):

«coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa, l’una e l’altra passate in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al punto 12°);

«gli appartenenti all’O.V.R.A.».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in voi azione.

(È approvata).

Comunico che gli onorevoli Cevolotto, Lussu ed altri hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

«Coloro che hanno avuto posti di responsabilità, direttori e redattori capi di giornali o riviste, nella stampa fascista».

L’onorevole Cevolotto ha facoltà di svolgerlo.

CEVOLOTTO. Propongo una aggiunta, e cioè propongo che si dica: «stampa politica fascista» perché la responsabilità politica è quella che noi vogliamo colpire. È la responsabilità di quella stampa italiana che ha tanto abbassato il livello di così alta e nobile libera tribuna di idee da renderla uno strumento senza dignità al servizio del regime fascista.

Non è pensabile che chi abbia diretto quei giornali fascisti, che per 20 anni hanno inquinato l’anima degli italiani, debba sedere in quest’Aula. Non ho altro da aggiungere per chiarire le ragioni evidentissime della mia proposta. (Applausi a sinistra).

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Se la memoria non mi inganna, mi pare che relativamente all’elettorato attivo abbiamo già escluso coloro che sono stati cancellati dagli albi professionali, coloro cioè che hanno già subito un giudizio ispirato a criteri politici relativamente alla questione sollevata dall’onorevole Cevolotto; e quindi non vorrei che noi disseminassimo nelle leggi delle formule le une contrastanti con le altre, dando luogo a tutte quelle famose e inestricabili questioni di un giudizio di apprezzamento politico, che, relativamente alla eleggibilità di una persona, non so quale sia il giudice che possa risolverle bene. Noi abbiamo bisogno e sarebbe desiderabile che ci fossero nella legge delle indicazioni di condizioni di fatto precise, precostituite. Ora, relativamente alla avvenuta cancellazione dall’albo professionale, c’è un fatto a cui il futuro decidente può riferirsi; ma quando si voglia escludere per esempio un giornalista che sia incorso in responsabilità di propaganda, questi in avvenire da chi sarà giudicato? Con quali forme? In quali modi? Mi pare che entriamo nell’arbitrio più sconfinato, e quindi io credo che si debba tener ferma una formula obiettiva: se relativamente all’elettorato attivo è già stato deliberato, come mi pare, l’esclusione di coloro che sono stati cancellati dagli albi professionali e per i motivi indicati dall’onorevole Cevolotto, credo che non ci sia bisogno d’altro. Quindi, in questo senso, se non mi sbaglio nella premessa – che ricordo a memoria – voterò contro la proposta dell’onorevole Cevolotto.

CEVOLOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEVOLOTTO. Vorrei dare una spiegazione. In questo momento la materia degli albi è tutta in formazione; non vi sono gli albi. Si parla di una legge in elaborazione sugli albi dei giornalisti. Ma oggi questi albi non ci sono, e quindi non possiamo riferirci al caso che ha prospettato l’onorevole Fabbri, perché, per queste elezioni almeno, la sua formula non servirebbe.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Vorrei aggiungere che si dovrebbe escludere dall’elettorato passivo i professori universitari che tennero cattedre di mistica fascista, i quali hanno grandemente danneggiato la cultura italiana. (Commenti).

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Chiedo che si voti per divisione, perché, per mio conto, farei distinzione tra i direttori di giornali e i redattori capi. Se la scelta del direttore veniva fatta sempre per grandi benemerenze fasciste, al posto di redattore capo si poteva, credo, pervenire anche per meriti tecnici. Se si escludessero tutti i giornalisti che hanno scritto nei giornali politici, non resterebbe, probabilmente, eleggibile più alcun giornalista. (Commenti).

PRESIDENTE. Onorevole Cevolotto, se mi permette, vorrei proporre una formulazione più precisa ed oggettiva del suo emendamento.

Io direi senz’altro: «direttori e redattori capi di giornali e riviste politiche», senza l’espressione: «coloro che hanno avuto posti di responsabilità».

CEVOLOTTO. Sta bene, onorevole Presidente. Aggiungerei anche i condirettori.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. Io credo che basti conoscere la vita di un giornale quotidiano per sapere che il redattore capo non raramente in un giornale rappresenta un elemento semplicemente tecnico. Di questo hanno esperienza tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere un giornale.

Mi sembrerebbe strano colpire, da un punto di vista politico, una persona che abbia avuto solo un incarico di carattere tecnico. E penso che dovremmo limitare anche per i direttori questa causa di incompatibilità al periodo repubblichino, per il quale ogni severità non è mai eccessiva.

Io penso che chi sia stato direttore di un giornale anche nel periodo fascista precedente al 1943 ed abbia poi agito positivamente, con atti a vantaggio della liberazione, o almeno con una dignitosa astensione da qualsiasi attività in quel momento, possa oggi essere considerato in una maniera diversa dagli altri e possa essere non compreso tra gli esclusi. (Commenti a sinistra – Interruzione del deputato Micheli).

PRESIDENTE. Pongo in votazione successivamente le parole:

«i direttori»

(Sono approvate).

«condirettori»

(È approvata).

«e redattori capi»

(Sono approvate).

SCHIAVETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVETTI. Per l’esatta dizione di questa disposizione, propongo che si aggiunga la parola «vicedirettori». (Commenti a destraInterruzione del deputato Mazza).

PRESIDENTE. Onorevole Schiavetti, tenga presente che è stata già votata la voce «condirettori»: mi pare la stessa cosa.

SCHIAVETTI. No, onorevole Presidente: è una cosa diversa, condirettore è qualche cosa di più che vicedirettore.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la parola:

«vicedirettori». (Commenti).

(Dopo prova e controprova, è approvataCommenti).

Pongo in votazione l’ultima parte:

«di giornali e riviste politiche fascisti».

(È approvata).

Vi è ora un emendamento aggiuntivo dell’onorevole Fantoni del seguente tenore:

«i commissari prefettizi preposti ai comuni con più di diecimila abitanti, nell’ambito del litorale adriatico». (Commenti).

Ha facoltà di svolgerlo.

FANTONI. Questo mio emendamento aggiuntivo ha per iscopo di includere i podestà e i commissari dei Comuni con più di diecimila abitanti che fossero nell’ambito della repubblica di Salò. Debbo far presente all’Assemblea, che certamente lo ricorderà, che le province di Udine, Belluno, Gorizia e Trieste, non dipendevano dalla repubblica di Salò, ma dipendevano dal luogotenente generale di Trieste, perché erano comprese nell’ambito del cosiddetto Litorale adriatico.

Ora, è avvenuto che prefetti nominati dalle autorità occupanti, e precisamente dal governatore Rainer, avessero nominato commissari prefettizi, nell’ambito della circoscrizione del Litorale stesso. Di conseguenza io credo che, se si è ritenuto di dover escludere dall’eleggibilità i podestà nell’ambito della repubblica di Salò, devono essere esclusi anche quelli che nel periodo dell’occupazione nemica sono stati nominati per il tramite delle autorità prefettizie direttamente dalle autorità occupanti, cioè dal governatore militare di Trieste, Rainer.

Chiedo, quindi, che il mio emendamento venga accolto. Soltanto, per quanto riguarda la sua collocazione – e ciò si potrà vedere in sede di coordinamento – esso dovrebbe essere inserito dopo il punto riguardante i podestà.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. La Commissione concorda con la opinione espressa dall’onorevole Fantoni. È effettivamente una lacuna della legge il non aver compreso i casi del litorale adriatico.

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Mi pare che l’espressione «litorale adriatico» non dovrebbe figurare nelle nostre leggi, perché è un’espressione austriaca. Converrebbe, quindi, usare una diversa dizione per indicare i casi a cui si intende far riferimento.

FANTONI. Era però generalmente adoperata.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire del «cosiddetto litorale adriatico».

FANTONI. Accetto la correzione. (Interruzione del deputato Mazza).

PRESIDENTE. Pongo in votazione, salvo collocazione, l’emendamento aggiuntivo proposto dell’onorevole Fantoni con la modifica accolta:

«i commissari prefettizi preposti ai Comuni con più di diecimila abitanti, nell’ambito del cosiddetto litorale adriatico».

(È approvato).

Gli onorevole Cappugi, Tonello ed altri, hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo. (Commenti).

«Gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista».

L’onorevole Fuschini, ha facoltà di esprimere il parere della Commissione?

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Io non posso esprimere, signor Presidente, alcun parere della Commissione, perché la Commissione non ha potuto prendere in esame questa proposta. Comunque, per mio conto personale, sarei contrario; io sono per la libertà di pensiero.

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Secondo il solito, credo che ci vorrebbe qualche precisazione obiettiva, perché con questi docenti di mistica fascista non vorrei che si andasse in alto mare, in quanto vi sono state delle circolari per cui tutti i professori delle scuole secondarie e della Facoltà di lettere e filosofia, in certe ricorrenze o solennità, dovevano fare delle illustrazioni. (Commenti a sinistra).

Ci vorrebbe una certa chiarezza, perché veri e propri corsi di mistica fascista non credo ci siano stati.

PRESIDENTE. Onorevole Fabbri, la formulazione è la seguente: «docenti di scuole di mistica fascista».

FABBRI. Ma queste scuole di mistica fascista – credo che ve ne fosse una – insegnavano probabilmente molte altre cose. Mi pare strano che insegnassero proprio solo mistica fascista. (Commenti a sinistra).

Stiamo attenti, perché qui si tratta di disposizioni di indole penale. Ora, in queste scuole di mistica fascista – so che ce ne era una a Milano; non so se ve ne fossero anche delle altre – oltre la mistica fascista, si insegnavano altre cose, per esempio, credo, la geografia o la statistica. Confesso che io non so il contenuto dei programmi delle scuole di mistica fascista.

RESCIGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

RESCIGNO. Non sono stato né sono autore di libri scolastici. Però, come capo d’istituto, devo ricordare che v’erano disposizioni che stabilivano che i testi scolastici, che non comprendessero una parte relativa al fascismo, non potevano adottarsi nelle scuole. Perciò l’emendamento in questione, per la parte che riguarda i testi scolastici, mi sembra inopportuno.

CAPPUGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPUGI. Ricordo all’onorevole Fabbri che in quasi tutte le provincie, a cura delle federazioni provinciali fasciste, venivano istituite delle vere e proprie scuole di mistica fascista. Inoltre v’erano scuole pubbliche che accoglievano cattedre di mistica fascista. Io mi sono limitato alle scuole di mistica fascista per non estendere troppo il concetto. Comunque, mi pare che chi si è fatto docente ed esaltatore della teoria del fascismo non abbia il diritto di venire in quest’Aula. (Applausi a sinistra).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Cappugi:

«gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista».

(È approvato).

Passiamo all’ultimo comma del testo dell’emendamento Schiavetti:

«Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che siano dichiarati non punibili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159».

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Per tranquillizzare i colleghi che abbiano dei dubbi, ricordo che l’ultimo capoverso è tratto dalla legge del marzo 1946. Non è dunque una cosa nuova che si afferma in questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma testé letto.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Vi è ora un emendamento presentato dall’onorevole Morelli Renato del seguente tenore:

«All’ultimo comma aggiungere:

«e con l’esclusione per le persone indicate ai numeri 1, 2, 3 e 8, di coloro i quali non avevano compiuto il ventunesimo anno di età al 3 gennaio 1925».

Ha facoltà di svolgerlo.

MORELLI RENATO. L’emendamento aggiuntivo da me presentato vuole avere un significato morale e politico: quello della massima comprensione verso le generazioni più giovani.

La severità, che la maggioranza dell’Assemblea ha manifestato nella classifica, che abbiamo poc’anzi esaminata, dovrebbe essere attenuata nei riguardi di coloro che alla data del 3 gennaio 1925, ossia quando le pubbliche libertà furono soppresse, non avevano ancora la possibilità di un chiaro discernimento, che, potremmo dire fra parentesi, mancava anche ad altri di maggiore età i quali danno ora prova di un puritanesimo che ha il solo torto di essere postumo.

Quindi, prego l’Assemblea e la Commissione di considerare che la disposizione riguarderebbe soltanto una categoria che ha minori responsabilità ed escluderebbe coloro che sono colpiti per giudizio singolo e non per categoria indiscriminata.

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. A me non pare che si possa accogliere l’emendamento dell’onorevole Morelli a meno che egli non acconsenta a modificare la data, e cioè: anziché parlare del 1925, si parli del 1939 e del 1943. Le ragioni sono evidenti.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Devo fare rilevare all’Assemblea che coloro che non avevano 21 anni o che erano intorno ai 21 anni nel 1925, dopo 20 anni – nel 1945 – potevano averne 40. È assurdo che siano meno responsabili degli altri. (Commenti al centro).

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. La Commissione esprime parere contrario all’emendamento dell’onorevole Morelli, perché esso presuppone che una certa dose d’ingenuità giovanile possa perdurare nella vita col passar degli anni, anche quando si arriva ai margini della vecchiaia!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Morelli Renato, testé letto.

(Non è approvato).

Abbiamo così concluso l’esame dell’articolo 2-bis che nel complesso risulta così approvato:

«L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, eccettuati i casi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto-legislativo 10 marzo 1946, n. 74, con le modificazioni di cui alla presente legge.

«Non sono eleggibili per cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo:

1°) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali o di diritto;

2°) le ex fiduciarie o vice fiduciarie delle federazioni dei fasci femminili;

3°) gli ex segretari politici dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni;

4°) gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti;

5°) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G.I.L., alla D.I.C.A.T. e Da. cos., nonché alle milizie forestale, stradale e portuale;

6°) chiunque abbia ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano;

7°) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate della pseudo repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo repubblica sociale;

8°) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;

9°) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato dall’8 settembre 1943 con le forze armate che combattevano contro l’Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

10°) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al VII dell’ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

11°) coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa, l’una e l’altra passate in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore;

12°) gli appartenenti all’O.V.R.A.;

13°) i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste;

14°) i commissari prefettizi preposti ai Comuni con più di 10.000 abitanti nell’ambito del cosiddetto litorale adriatico;

15°) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e docenti di scuole di mistica fascista.

«Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilità coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159».

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 2-quater. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Non sono eleggibili:

  1. a) i deputati regionali o i consiglieri regionali;
  2. b) i presidenti delle deputazioni provinciali;
  3. c) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
  4. d) i capi di Gabinetto dei Ministri;
  5. e) l’Alto Commissario per la Sardegna, i prefetti o chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza;
  6. f) i magistrati, eccetto quelli delle giurisdizioni superiori, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi;
  7. g) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

«Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Tale termine è stabilito, per la prima legislatura, in venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge».

PRESIDENTE, Quest’articolo, proposto dalla Commissione, considera i casi di ineleggibilità per coloro che abbiano ricoperto determinate cariche.

Gli onorevoli Mazzei e Mortati hanno proposto il seguente emendamento:

«Sopprimere le lettere a) e b)».

Si vuole, con esso, riconoscere la eleggibilità dei deputati regionali e consiglieri regionali e dei presidenti delle deputazioni provinciali. L’argomento è stato anche trattato nella seduta scorsa da altri colleghi, che hanno sollevato l’eccezione, pur senza formularla.

In attesa che l’onorevole Mazzei entri nell’Aula, l’onorevole Perassi ha facoltà di svolgere il suo emendamento, che tende a sostituire la lettera a) come segue:

«a) membri di giunte regionali».

PERASSI. Rilevo, anzitutto, che il testo della Commissione dice che non sono eleggibili i deputati regionali e i consiglieri regionali. Le due formule si equivalgono. La Commissione ha evidentemente usato le due parole, perché in una Regione attualmente i membri del Consiglio regionale si chiamano deputati, ma le due categorie sono identiche.

Ciò premesso, io pongo una questione: nella Costituzione, all’articolo 114 si dice: «Nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento».

Questa formula sta ad indicare una incompatibilità fra i due uffici. Ora, io mi domando se, avendo la Costituzione stabilito che fra i due uffici vi è soltanto incompatibilità, si possa stabilire che la qualità di Consigliere regionale implichi la ineleggibilità a deputato. Mi pare che vi sia a questo riguardo una contraddizione. Quindi si pone, in fondo, una questione pregiudiziale.

In sede di disposizioni sulla ineleggibilità nulla esclude, invece, che si possa stabilire che sono ineleggibili i membri delle Giunte regionali, cioè i membri dell’organo esecutivo della Regione. Se l’Assemblea lo ritiene (ed io l’ho proposto) è possibile, senza contraddire a quanto è stato già stabilito nella Costituzione, stabilire per essi la ineleggibilità. Ma per i consiglieri regionali, non mi sembra possibile.

PRESIDENTE. L’onorevole Mazzei ha facoltà di svolgere il suo emendamento, testò letto.

MAZZEI. Dopo le considerazioni che ha svolto l’onorevole Perassi, io posso abbreviare di molto. In fondo, a me pareva incongruo assimilare i deputati regionali o consiglieri regionali e i presidi delle deputazioni provinciali alle altre categorie ineleggibili, che sono comprese nell’articolo 2-quater del disegno di legge della Commissione. Le altre categorie sono di tutt’altra natura, il Capo della polizia, Capo Gabinetto, l’Alto Commissario, magistrati ecc., ed evidentemente, se si concedesse l’eleggibilità a quelle categorie, si avrebbe oltre tutto un danno grave per l’Amministrazione pubblica. Viceversa, nel caso dei membri di Assemblee locali, non è questa la ragione che può suggerire l’opportunità di considerarli ineleggibili. Mi pare quindi molto saggia la proposta che ha fatto l’onorevole Perassi, nel senso cioè che, se si vuole proprio considerare come un impedimento l’eventuale esercizio da parte di deputati regionali di funzioni esecutive agli effetti della eleggibilità alla Camera legislativa, l’ineleggibilità si potrebbe limitare solo ai membri di Giunte regionali. Ma è da escludere la ineleggibilità per coloro che sono semplici membri di Assemblee locali, perché a questa stregua si verrebbe a contraddire una vecchia prassi democratica, per cui le Assemblee locali sono un po’ anche la palestra attraverso la quale si formano gli uomini che dovranno poi essere i rappresentanti nelle Assemblee legislative nazionali.

Mi pare quindi che le due cose siano da distinguersi e che questi due casi siano chiaramente dei casi di incompatibilità.

Mi associo quindi alla proposta che ha fatto l’onorevole Perassi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Candela, Bellavista, Martino Gaetano, Rubilli, Tripepi, Miccolis, Rodi, Mastrojanni, Maltagliati e Musotto hanno presentato il seguente emendamento:

«Alla fine dell’articolo 2-quater aggiungere:

«I deputati alla Costituente che siano pure deputati regionali dovranno dimettersi dalla carica regionale all’atto del deposito delle liste dei candidati alla Camera dei deputati».

L’onorevole Candela ha facoltà di svolgerlo.

CANDELA. Credo che sia abbastanza chiaro, e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L’onorevole Fuschini ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Credo che l’osservazione che ha fatto l’onorevole Perassi sia esatta, perché effettivamente l’articolo 114 della Costituzione stabilisce espressamente che nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una Camera del Parlamento o di altro Consiglio regionale. Evidentemente si tratta di una vera e propria incompatibilità. Su questo punto mi pare che sia giusta l’osservazione dell’onorevole Perassi. Noi dovremmo dichiarare che i deputati regionali non sono ineleggibili, ma diventano incompatibili allorquando siano diventati deputati. Mi pare quindi esatta l’interpretazione dell’onorevole Perassi, e quinci io concordo con quel suo criterio, che cioè per questi deputati regionali sia dichiarata l’incompatibilità della loro funzione con quella di deputato, e che ci sia la possibilità di optare, una volta nominato deputato, per l’una e per l’altra.

Si presenta però al nostro esame la situazione attuale.

La situazione attuale porta alla discussione se i deputati regionali, vale a dire i nostri colleghi deputati alla Costituente, che sono anche deputati regionali nella Sicilia, abbiano la possibilità di essere eleggibili; se noi dicessimo incompatibili, tutto andrebbe bene e non vi sarebbe bisogno di fare eccezioni. Ma siccome a questi nostri colleghi, che si trovano in condizione di incompatibilità, questa non è stata loro applicata, perché non è ancora andata in attuazione la disposizione tassativa stabilita nella Costituzione, mi pare che possiamo fare un’eccezione, e considerare valido il fatto che non si siano dimessi da deputati regionali, pur rimanendo deputati alla Costituente. È evidente per me che, se ci sarà la proroga della Costituente, i ricordati nostri colleghi potranno rimanere tanto deputati regionali che deputati della Costituente, fino al momento della presentazione delle liste. Questo mi pare che possa accogliersi dall’Assemblea.

Comunque io esprimo la mia opinione personale, perché ho rilevato che qui c’è proprio un errore di carattere costituzionale e che le osservazioni fatte dall’onorevole Perassi dal punto di vista costituzionale e quindi dal punto di vista giuridico sono esatte. Io ho insistito genericamente, perché tutti i casi di ineleggibilità che sono contemplati in questo articolo fossero trasformati in categorie di incompatibilità.

Per quanto si riferisce ai presidi del Consiglio provinciale e ai sindaci di capiluoghi di provincia, la Commissione ha ritenuto che si debba mantenere la ineleggibilità, perché i presidi delle provincie ed i sindaci dei capiluoghi di grandi comuni, per l’influenza che hanno per l’esercizio delle loro mansioni esecutive nell’ambito della provincia e nell’ambito dei Comuni, possono, dirò così, essere in una situazione privilegiata di fronte ad altri candidati che non sono investiti di poteri amministrativi esecutivi. Per queste ragioni dobbiamo mantenere ferma la proposta, perché la Commissione così ha deliberato, salvo, si intende, l’approvazione dell’Assemblea. Il concetto generale è questo: che tutti coloro che sono investiti di poteri esecutivi e amministrativi siano «ineleggibili» alla carica di deputato e non «incompatibili»; perché l’esercizio della loro funzione può esercitare una influenza sul corpo elettorale.

Per queste ragioni anche nelle precedenti leggi queste cariche davano luogo ad «ineleggibilità» e non ad «incompatibilità».

Per quel che si riferisce invece al resto dell’articolo, mi pare che non avrei nulla da aggiungere, salvo a vedere gli emendamenti che mano a mano il Presidente crederà di porre in votazione.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Signor Presidente, io non riesco a rendermi conto di quanto hanno sostenuto gli onorevoli Perassi e Mazzei ed il Presidente della Commissione. Io non vedo perché ci sia o ci debba essere contrasto fra l’espressione «incompatibilità» e l’espressione «ineleggibilità». Mi riferisco al comma a) di questo articolo. Il fatto che la Costituzione sancisca l’incompatibilità non mi pare debba significare che noi non possiamo dichiarare la ineleggibilità, in quanto la ineleggibilità non contrasta con la incompatibilità. Non vedo, in altri termini, il contrasto fra la norma che siamo chiamati a votare e la Costituzione che già abbiamo approvata.

Qui la questione è un’altra, e va posta a parer mio sul terreno morale. Non mi sembra morale che i deputati regionali siano autorizzati a presentare la candidatura per il Senato o per la Camera, senza aver prima presentato le proprie dimissioni da deputato regionale. Perché in questo modo si può consentire che venga tentata l’avventura. Se l’avventura ha esito felice, allora si opta per la Camera (o per il Senato); se ha esito infelice, si continua ad esercitare la propria attività di deputato regionale.

Mi sembra che sul terreno della morale sia opportuno stabilire nella legge elettorale che debbano considerarsi non solo incompatibili, ma ineleggibili i deputati regionali. (Approvazioni – Commenti).

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Avevo una questione pregiudiziale: vorrei richiamare ancora l’attenzione dell’Assemblea su di essa.

L’onorevole Martino non ha creduto che le mie osservazioni fossero fondate, mentre la Commissione sì. Comunque, esiste questo problema: se l’articolo 114 della Costituzione, avendo contemplato soltanto una incompatibilità fra la qualità di deputato e la qualità di consigliere regionale, consenta che in sede di legge si stabilisca invece la ineleggibilità dei consiglieri regionali. Questo è problema di ordine giuridico che occorre risolvere prima, prescindendo dalle questioni di merito e di opportunità.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ministro di grazia e giustizia. Non c’è dubbio che la disposizione approvata in tema di Costituzione costituisce una incompatibilità tra membro della deputazione regionale e delle Assemblee legislative.

Tale incompatibilità è evidente. In ogni modo bisognerebbe su questo punto, come dice l’onorevole Perassi, stabilire un articolo chiaro in sede di legge elettorale, perché tale principio costituzionale vi venga trasfuso. Si potrebbe andare anche oltre, forse. La prima proposta della Commissione era di dichiarare la ineleggibilità; può darsi che non ci sia contraddizione e che si possa fare. Lasciando all’Assemblea piena libertà bisogna tener presente che lo scopo della ineleggibilità è diverso di quello della incompatibilità. Questa si riferisce alla impossibilità di esercitare contemporaneamente due uffici, per i quali si può essere eleggibili. L’ineleggibilità, invece è cosa diversa: si ritiene che un funzionario, per l’attività che esercita, possa essere ineleggibile in quella determinata circoscrizione. È lo stesso principio sancito nella legge sulla Costituente per alcune categorie di funzionari, che erano eleggibili in se stesse, ma non eleggibili in quella determinata circoscrizione. Potremmo pensare alla eventualità di dichiarare ineleggibile chi ha esercitato un importante ufficio nella stessa zona, nella quale si appella al popolo per avere il suffragio.

In altri termini, vogliamo che nessuna influenza dell’ufficio regionale possa esercitarsi sulla elezione del deputato all’Assemblea legislativa? Questo è il quesito; se lo volete risolvere nel senso classico, dovete dichiarare la ineleggibilità. Altrimenti, potete dichiarare che i due uffici siano eventualmente incompatibili.

A nome del Governo, per dare una serietà alle future Assemblee legislative e per staccarle da quelle regionali, prego di dichiarare la ineleggibilità. (Applausi).

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Desidero aggiungere qualche cosa. La Commissione si è divisa su tale questione. Tutte le volte che ci si è trovati di fronte alla possibilità che l’esercizio di determinate funzioni o l’uso di determinate concessioni od autorizzazioni potessero avere influenza elettorale nella elezione del titolare, si è affermato un principio di ineleggibilità.

Pur rispettando l’opinione dei colleghi che affermano il criterio della incompatibilità, personalmente ritengo che sarebbe bene affermare quello della ineleggibilità.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Ritengo che si possano conciliare le due tesi in questo senso: dichiarare la ineleggibilità dei deputati provinciali e regionali nelle circoscrizioni, in cui essi esercitano il loro mandato. Resterebbe poi la incompatibilità derivante dall’articolo 114 della Costituzione.

MAZZEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZEI. Il punto è questo; l’onorevole Perassi ha proposto una questione pregiudiziale, dalla quale evidentemente non ci possiamo spostare.

Non possiamo entrare nel merito, se non dopo aver risolta la questione pregiudiziale: l’articolo 114 della Costituzione parla di incompatibilità; ora la incompatibilità implica la eleggibilità. Ed allora, noi in sede di legge elettorale possiamo contraddire al testo della Costituzione? Questa è la questione pregiudiziale, sulla quale l’Assemblea si deve pronunziare. Nel merito poi vedremo come fare.

MORELLI RENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI RENATO. Come membro della Commissione e come componente dell’Assemblea dichiaro che voterò per l’ineleggibilità. C’è un punto, mi pare, non toccato finora. Cioè che i deputati della Regione Siciliana esercitano, così come sono configurati nel nuovo ordinamento dello Stato, disgraziatamente – e dico «disgraziatamente» perché sono antiregionalista – poteri normativi. Non si può partecipare ad un’Assemblea che esercita potere normativo e poi partecipare ad altre; e così non si può essere deputato e senatore, o deputato dell’Assemblea regionale e del Parlamento. (Commenti al centro).

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Non voglio ripetermi: la questione è puramente giuridica. Riconfermo che avendo l’articolo 114 stabilita l’incompatibilità, è ora impossibile, a mio avviso, stabilire l’ineleggibilità. (Interruzione del deputato Candela). Non facciamo confusioni: una cosa è ineleggibilità ed un’altra è incompatibilità. Io pongo alla Commissione questa domanda; se essa ha ritenuto di mettere fra gli ineleggibili, per ragioni che ignoro, i consiglieri regionali, perché non ha messo fra gli ineleggibili anche i senatori? Anche per l’ufficio di deputati e quello di senatori vi è incompatibilità, ma il senatore è eleggibile deputato come il deputato è eleggibile senatore. (Commenti).

NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI TITO ORO. Se non ho mal compreso, l’onorevole Grassi ha giustificate le ragioni di ineleggibilità di coloro che rivestano carica di presidente di deputazione provinciale o di sindaco di città capoluogo di provincia, anche con la influenza che essi potrebbero esercitare sul corpo elettorale della circoscrizione. Non so se sia proprio questo il pensiero dell’onorevole Grassi.

PRESIDENTE. Questo è il pensiero espresso da tutti!

NOBILI TITO ORO. Se così è, sarà ammesso che l’ineleggibile faccia parte della lista elettorale presentata al suffragio degli elettori? E se questo sarà permesso, quale sarà la condizione di coloro che partecipano alla lista nella quale è escluso l’ineleggibile? (Commenti).

Occorre avvertire, anche se questo criterio di ineleggibilità appaia proprio generalmente condiviso, che esso appariva bene giustificato rispetto al sistema di elezione a collegio uninominale, ma è da dubitare fortemente che lo sia altrettanto nel sistema elettorale a scrutinio di lista col metodo proporzionale in circoscrizioni a base regionale, nelle quali l’autorità e l’influenza locale propendente da cariche del genere si disperdono e non bastano più da sole a determinare il successo. È vero che nella legge elettorale del 1919 le due cause di ineleggibilità furono tuttavia comprese; ma è altrettanto vero che il loro mantenimento nel nuovo sistema fu aspramente criticato, e si finì per considerarlo come effetto di sbadataggine, desunta anche dal fatto che la ineleggibilità non fu estesa agli altri partecipanti alla lista che, vero il presupposto, avrebbero potuto impunemente beneficiare della influenza esercitata dall’ineleggibile.

Questo rilievo persuase la Giunta delle elezioni del 1921 a convalidare l’elezione del sottoscritto, che era sindaco di Terni, e quelle dei compianti onorevoli Noseda, Innamorati e Mastracchi, sindaci rispettivamente di Como, di Foligno e di Catanzaro. Considerò la Giunta, che per le su esposte ragioni si dovesse escludere la ineleggibilità e pensare piuttosto a una condizione di incompatibilità, che era stata nella specie rimossa dalle dimissioni, seguite, bensì, fuori del termine della legge, ma prima delle elezioni. D’altra parte la legge non prevedeva il controllo della eleggibilità dei componenti la lista come condizione per l’ammissione della medesima al suffragio elettorale.

Tutto ciò m’è sembrato che fosse utile ricordare, perché, anche se tali cause di ineleggibilità si vogliano conservare, non si manchi di disporre che il controllo delle condizioni di eleggibilità sia eseguito dall’ufficio che esamina preventivamente la regolarità delle liste da ammettere all’esperimento elettorale, pena la estensione della sanzione a tutti quanti fanno parte della lista in cui sia compreso un ineleggibile per una delle dette cause. (Interruzione del deputato Candela).

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Vorrei dare un chiarimento. Non vorrei sbagliarmi, ma le Commissioni che sono incaricate di ricevere le liste possono scartare tutti i casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione, comma per comma. Pongo in votazione la formulazione Perassi, in sostituzione della lettera a): «membri di Giunte regionali».

(Non è approvata).

Pongo in votazione l’alinea a) nel testo della Commissione: «Non sono eleggibili: a) i deputati regionali o i consiglieri regionali».

(È approvato).

Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Corbino: «Nella circoscrizione di loro competenza».

(Non è approvato).

Passiamo alla lettera b):

«i presidenti delle deputazioni provinciali».

COPPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COPPI. Non abbiamo ancora deciso quale dovrà essere l’ordinamento della provincia; ora, come possiamo prendere una decisione di questo genere, quando non sappiamo se domani avremo o no la provincia?

PRESIDENTE. Onorevole Coppi, allo stato dei fatti, al momento delle elezioni imminenti, certamente esisteranno dei presidenti di deputazioni provinciali. Questa non è una legge eterna, ma regola le prossime elezioni.

Pongo ai voti la formulazione della lettera b), avvertendo che è stata presentata proposta soppressiva:

«I presidenti delle deputazioni provinciali».

(È approvata).

Onorevoli colleghi, per questa lettera b) vale anche l’emendamento dell’onorevole Corbino…

CORBINO. Vi rinunzio, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Persico, lei ha presentato con gli onorevoli Bianchi Bianca, Miccolis, D’Amico, Puoti, Rodinò Mario, Cannizzo, Lussu, Coppa, Caporali, Salerno, Bassi, Abozzi, Filippini il seguente emendamento, già svolto:

«Alla fine della lettera a) aggiungere: ad eccezione per i deputati alla Costituente che rivestano anche la qualità di deputati regionali. Essi potranno porre la loro candidatura alla Camera dei deputati senza preventiva rinunzia alla qualità di deputati regionali. In caso di elezione alla Camera dei deputati, dovranno optare per la carica prescelta entro i cinque giorni dalla convalida della loro elezione. In mancanza di tale opzione si farà luogo alla dichiarazione di decadenza per incompatibilità».

PERSICO. Lo ritiro perché ve n’è un altro simile, a cui potrei associarmi.

PRESIDENTE. Vi sono ora i seguenti emendamenti già svolti:

«Aggiungere:

«c) i sindaci dei capoluoghi di provincia».

«Mastrojanni, Miccolis, Tripepi, Venditti».

«Aggiungere:

«e) i sindaci dei capoluoghi di provincia».

«Covelli, Condorelli, Targetti, Amadei, Schiratti».

LCGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Il nostro Gruppo sarebbe favorevole a votare per l’incompatibilità tra la carica di sindaco di un grande centro e la carica di deputato. Ci sembra assurdo votare per l’ineleggibilità, soprattutto quando è introdotto il limite dei capiluoghi di provincia, mentre vi sono città che hanno importanza maggiore dei capiluoghi di provincia.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Però si possono dimettere.

LACONI. Questo non è un argomento, perché il fatto che si possono dimettere vale per tutti.

Noi proporremmo che si votasse contro questa proposta. Nel caso che questa proposta venisse respinta, noi ci riserveremmo di presentare una proposta tendente ad introdurre il criterio della incompatibilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo degli onorevoli Mastrojanni, Covelli, e altri accettati dalla Commissione.

«I sindaci dei capoluoghi di provincia».

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera c):

«il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza».

(È approvata).

Passiamo alla lettera d):

«i capi di Gabinetto dei Ministri».

L’onorevole Nobile propone di aggiungere: «e i capi delle segreterie particolari». L’onorevole Nobile ha facoltà di svolgere la sua proposta.

NOBILE. Mi sembra che non occorra svolgere questo emendamento. Accanto ai Gabinetti dei Ministri, in questi ultimi anni, hanno preso importanza le segreterie particolari dei Ministri, ed io sono convinto che, attraverso le segreterie particolari, si può agire elettoralmente altrettanto bene e forse meglio che non attraverso i Gabinetti.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Per la forma, vorrei notare che nella legge non esistono i capi delle segreterie particolari; esiste semplicemente il segretario particolare del Ministro.

Per la natura di questa carica, la Commissione è contraria all’emendamento Nobile.

NOBILE. Ritiro l’emendamento; però, confermo che esistono oggi, presso i Ministeri, i capi delle segreterie particolari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera d):

«i capi di Gabinetto dei Ministri».

(È approvata).

Passiamo alla lettera e):

«l’Alto Commissario per la Sardegna, i prefetti o chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza».

L’onorevole Mortati, ha proposto di aggiungere:

«il Commissario dello Stato nella Regione siciliana».

L’onorevole Nobile, ha proposto di sopprimere le parole:

«nella circoscrizione di loro competenza».

MICCOLIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICCOLIS. Io mi sono fermato sulle parole «Alto Commissario per la Sardegna». Perché non anche tutti gli Alti Commissari, che possono influire sui risultati elettorali? (Commenti).

Io proporrei di dire: «gli Alti Commissari, i prefetti, ecc.».

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Allora anche i Ministri e i Sottosegretari. (Commenti).

PRESIDENTE. L’onorevole Nobile ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

NOBILE. Onorevole Presidente, non arrivo a comprendere come possa un prefetto in attività di servizio a Roma, putacaso, essere candidato a Catanzaro, o a Palermo in tempo di elezioni.

A me pare che in tempo di elezioni un prefetto abbia l’obbligo di restare nella sua provincia.

Ecco perché penso che i prefetti non possano essere eleggibili finché siano in attività di servizio.

PRESIDENTE. Onorevole Nobile, c’è l’ultimo comma dell’articolo che stiamo discutendo il quale dice:

«Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali».

NOBILE. Onorevole Presidente, la sua osservazione avvalora la mia tesi. Appunto perché v’è l’ultimo comma, un prefetto in attività di servizio deve essere dichiarato ineleggibile. Se egli vuol presentarsi candidato, non ha altro da fare che farsi dispensare dal servizio attivo tre mesi prima dell’elezione. Il suo argomento, che è anche quello espostomi poco fa dell’onorevole Scoccimarro, giuoca, quindi, in favore della mia tesi.

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Relatore a esprimere il parere della Commissione.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Accogliamo l’emendamento dell’onorevole Mortati, in quanto pensiamo che il Commissario dello Stato per la Sicilia abbia funzioni di prefetto: gli altri no.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Miccolis, conserva il suo emendamento?

MICCOLIS. Lo conservo.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Vorrei fare una dichiarazione relativa tanto alla lettera e), quanto alla lettera f), rispetto a quella parte comune che dice testualmente: «nella circoscrizione di loro competenza». Tanto per i magistrati, quanto per i funzionari superiori della pubblica amministrazione, quanto per quelli della pubblica sicurezza, noi siamo favorevoli a stabilire l’esclusione dalle elezioni senza alcuna limitazione. (Commenti).

Noi voteremo cioè sia contro l’inciso della lettera f): «eccetto quelli delle giurisdizioni superiori», sia contro l’inciso: «nella circoscrizione di loro competenza».

A noi pare, infatti, che sarebbe assurdo dichiarare eleggibili coloro che non possono essere iscritti a partiti politici. Se fosse stato schiettamente sancito, come noi proponevamo, che i funzionari di pubblica sicurezza e i magistrati possano essere iscritti a partiti politici, l’eleggibilità ne sarebbe discesa naturalmente; ma poiché così non si è voluto stabilire, stante il fatto che, con la proporzionale, non si può essere presentati candidati se non attraverso una lista politica, ci sembra che sarebbe un’incongruenza ammettere la eleggibilità.

FABBRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, io ho votato nel senso della premessa dell’onorevole Laconi, ma non mi sento di arrivare alla conseguenza che egli trae, e pertanto, illudendomi almeno di essere più coerente, dichiaro che voterò per l’eleggibilità. (Commenti a sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento dell’onorevole Miccolis, sostitutivo della lettera e), che la Commissione non accetta:

«gli Alti Commissari regionali».

MORTATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTATI. Osservo questo: che se noi facciamo una legge elettorale che non valga soltanto per la prima elezione della futura Camera, se cioè questa legge elettorale ha valore anche per l’avvenire, bisogna evidentemente tener conto dell’articolo 116 della Costituzione, che parla di Commissari del Governo. E allora bisognerebbe dire che i Commissari del Governo non sono eleggibili.

Se invece si ritiene che questa legge abbia un valore provvisorio, limitato alla prossima Camera, allora bisogna adottare la dizione: Alto Commissario per la Sardegna e Commissario dello Stato per la Sicilia, che sono i due unici Alti Commissari regionali esistenti.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Vorrei proporre che su ciò che non esiste ancora non si legiferi, siccome oggi i Commissari regionali non esistono, ci pare superfluo fare una norma che li riguardi.

MICCOLIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICCOLIS. Debbo insistere sulla formula generale, in quanto nel testo della Commissione non è compreso il Commissario dello Stato per la Sicilia.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. È una dimenticanza, lo aggiungiamo, aderendo alla proposta Mortati.

PRESIDENTE. Onorevole Miccolis, praticamente la Commissione, accettando l’emendamento dell’onorevole Mortati, indica in questo comma ciò che esiste. Sta di fatto che abbiamo un Alto Commissario per la Sardegna e poi un Commissario dello Stato nella Regione siciliana.

MICCOLIS. Aderisco all’emendamento Mortati.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione le seguenti parole della lettera e):

«l’Alto Commissario per la Sardegna»

(Sono approvate).

Pongo ora in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Mortati, a cui ha aderito l’onorevole Miccolis, e che è stato accettato dalla Commissione:

«il Commissario dello Stato nella Regione siciliana».

(È approvato).

Pongo in votazione le parole:

«i prefetti e chi ne fa le veci».

(Sono approvate).

Ed infine, pongo in votazione la formulazione conclusiva, di cui l’onorevole Nobile ha proposto la soppressione:

«nella circoscrizione di loro competenza».

(Non è approvata).

Passiamo alla lettera f):

«i magistrati, eccetto quelli delle giurisdizioni superiori, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi».

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Chiedo che sia votato per divisione in questo senso: cioè che siano votati a parte gli incisi: «eccetto quelli delle giurisdizioni superiori» e «nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi dei quali chiede la soppressione».

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Noi votiamo contro la proposta soppressiva dell’onorevole Laconi in quanto le precisazioni addotte dal collega non ci hanno persuaso. Innanzitutto perché è una legge – a quanto ha dichiarato la Commissione – che deve valere soltanto una volta, e per ora non v’è alcuna norma che proibisca ai magistrati di iscriversi ai partiti politici. Dal punto di vista della sostanza non vi è il collegamento prospettato dall’onorevole Laconi, in quanto potrebbero i magistrati entrare nella lista come indipendenti.

LAGRAVINESE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGRAVINESE PASQUALE. Faccio osservare che v’è un’espressione pleonastica: «i viceprefetti», dal momento che nella lettera precedente abbiamo già votato: «il prefetto e chi ne fa le veci».

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per divisione. Rammento che l’onorevole Laconi propone la soppressione di due incisi, quello che si riferisce ai magistrati, e precisamente «eccetto quelli delle giurisdizioni superiori»; e poi quello che si riferisce, oltre che ai magistrati, anche ai viceprefetti e funzionari di pubblica sicurezza, cioè: «nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi».

Pongo in votazione le parole:

«I magistrati».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole di cui l’onorevole Laconi ha proposto la soppressione:

«eccetto quelli della giurisdizione superiore».

(Dopo prova e controprova, non sono approvate).

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Io faccio distinzione fra funzionari di pubblica sicurezza e viceprefetti, e chiedo che si voti per divisione anche in questo caso.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione le parole:

«i viceprefetti».

(Sono approvate).

Pongo in votazione le parole:

«e i funzionari di pubblica sicurezza».

(Sono approvate).

Passiamo ora all’ultima parte di questa lettera, della quale l’onorevole Laconi chiede la soppressione:

«nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi».

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Credo di interpretare il pensiero della Commissione insistendo perché questa formulazione, semplicemente limitativa per la circoscrizione nella quale esercitano la loro funzione, sia mantenuta, ché altrimenti creeremmo l’ineleggibilità per tutti i magistrati. (Interruzioni a sinistra).

Fino a tanto che noi facciamo delle limitazioni nella circoscrizione dove esercitano le loro funzioni, io capisco e comprendo che questo sia fatto ma non arrivo a capire per quali ragioni, per quali demeriti i magistrati che non esercitano la loro funzione in una determinata circoscrizione possano essere ineleggibili.

A proposito poi dei partiti, bisogna tener presente – e io sono uno di coloro che difendono i partiti – che vi sono dei funzionari che non appartengono a nessun partito e possono meritare di essere eletti. (Commenti a sinistra).

MORELLI RENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI RENATO. Osservo che avendo l’Assemblea approvato di sopprimere l’inciso: «eccetto quelli delle giurisdizioni superiori» dalla norma che resta nel testo attuale si desume che sono ineleggibili tutti i magistrati «nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi». Dal che consegue che un magistrato di Cassazione con la sua esperienza non potrà presentarsi come candidato, perché ineleggibile, e viceversa un giovane pretore potrà presentarsi alle elezioni. Questa è una incongruenza che dovrà essere eliminata.

MICHELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI. Non v’è che un rimedio, ed è la sollecita applicazione delle Cassazioni regionali. (Si ride).

PRESIDENTE. Comunico che è stata chiesta la votazione per appello nominale, su questa ultima parte della lettera, dagli onorevoli Bertola, Benvenuti ed altri.

MORELLI RENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI RENATO. Prima di procedere ad un appello nominale io credo che sia necessario invitare la Commissione a proporre una formula che risolva l’incongruenza da me denunziata.

PRESIDENTE. Non è per oppormi alla sua proposta, ma non vedo proprio in che modo la Commissione potrebbe trovare una formula la quale, salvando ciò che è stato già votato, eviti che con la nuova votazione, se per ipotesi desse un certo risultato, si ottenesse quello che lei teme.

CLERICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLERICI. Osservo che, quando voteremo l’ultimo capoverso: «Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali», potremo aggiungere che per i magistrati della Cassazione, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato basta la sospensione dall’ufficio. In sostanza si chiede di essere posti in aspettativa. Questa potrebbe essere una formula che salverebbe tutto, e che l’onorevole Morelli potrebbe accettare.

MORELLI RENATO. Accetto.

PRESIDENTE. Desidero chiarire ancora una volta il valore di questa votazione. L’Assemblea ha votato l’ineleggibilità dei magistrati; adesso dovrebbe votare un inciso che dice: «nelle circoscrizioni di competenza di ciascuno di essi». Votando la ineleggibilità per tutti i magistrati, l’Assemblea evidentemente ha votato anche per i magistrati delle magistrature superiori; votando ora l’inciso, «nelle circoscrizioni di competenza di ciascuno di essi», per quei magistrati che hanno una competenza su tutto il territorio nazionale evidentemente l’ineleggibilità è assoluta. In sostanza: la Cassazione è unica; un magistrato di Cassazione sarà ineleggibile per tutto il territorio. Un pretore invece sarà ineleggibile solo in quella circoscrizione di sua competenza. La proposta soppressiva eviterebbe questa disparità di trattamento fra i magistrati della Corte di cassazione e gli altri che hanno circoscrizioni più limitate, lasciandoli tutti nella stessa condizione di ineleggibilità.

SCOCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCA. Ho l’impressione che in questa questione non si abbia, almeno da parte di alcuni di noi, l’esatta sensazione di quello che stiamo votando. A me è parso che l’osservazione dell’onorevole Morelli sia di una grande importanza, e credo che la richiesta di appello nominale era diretta a che fosse mantenuta l’ultima parte dell’articolo.

Nonostante la votazione avvenuta si potrebbe sempre dire questo: siccome il divieto vale per la eleggibilità nell’ambito della circoscrizioni, e siccome i magistrati superiori non hanno una propria circoscrizione, sono eleggibili.

Quando la legge parla di circoscrizione intende sempre una parte limitata del territorio dello Stato. Perciò non si può parlare di circoscrizioni per quelle magistrature centrali che giudicano senza averne una. Ad ogni modo mi corre l’obbligo di ricordare che se diversa fosse l’interpretazione da dare, noi staremmo votando una norma opposta a quella finora esistita, poiché nelle leggi elettorali varie che si sono succedute nel nostro Paese dall’epoca dall’unificazione in poi è stata sempre esclusa la ineleggibilità per quanto si riferisce ai magistrati dei gradi più elevati, sia della magistratura ordinaria, sia del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Fino all’avvento del fascismo era sancita la ineleggibilità per gli altri impiegati, ma non esisteva per gli alti magistrati. Ora, mi sembra strano che in questo momento si voti senza una preparazione adeguata, una norma di tanta importanza che capovolge la situazione.

MORELLI RENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI RENATO. Il dubbio che io avevo ritenuto doveroso sollevare mi pare risolto dall’emendamento Clerici. E d’altra parte, interpretando ormai – credo – il sentimento di quasi tutti i Gruppi, ritengo che possiamo votare l’emendamento Clerici non come aggiuntivo all’ultimo comma, ma insieme con l’ultima parte della lettera f); vale a dire che l’Assemblea, nel votare questa limitazione della «circoscrizione di competenza di ciascuno di essi», è sicura di votare l’eccezione che riguarda i magistrati di Cassazione. Se onorevole Clerici accetta farei questa proposta.

CLERICI. Accetto.

MORTATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTATI. Mi sembra opportuno esprimere il mio dissenso dall’interpretazione data dal Presidente circa il significato da attribuire alla frase: «circoscrizione di competenza di ciascuno di essi». In relazione alla votazione precedente che aveva approvato l’eliminazione dell’inciso: «eccetto quelli delle giurisdizioni superiori», il Presidente ha osservato che in presenza di essa l’approvazione della formula «circoscrizione di competenza di ciascuno di essi» porterebbe alla conseguenza che i magistrati, dei supremi consessi giudiziari, avendo una circoscrizione estesa a tutto il territorio dello Stato, sono da includere fra gli ineleggibili.

Questa interpretazione mi sembra incompatibile con il significato sempre attribuito all’espressione in parola dalle leggi precedenti e contraria anche all’intenzione di chi ha redatto il progetto, come si può desumere dal confronto con gli altri commi, o con gli altri casi della stessa lettera f), i quali tutti si riferiscono a funzionari che hanno circoscrizione limitata a singole parti del territorio nazionale. Quando si è voluto sancire, per certe categorie di funzionari, l’ineleggibilità, all’infuori del loro ambito di competenze, o per funzionari che non hanno uffici territoriali, si è considerata a parte, come per il capo della polizia.

Quindi io penso che se dovesse essere approvato questo inciso e quindi respinto l’emendamento Laconi, ne dovrebbe conseguire necessariamente l’eleggibilità dei magistrati superiori della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti secondo del resto la tradizione costante del nostro diritto elettorale, che ha sempre eccettuato costoro dalle categorie degli ineleggibili. Tale eccettuazione ha un ovvio fondamento razionale, perché l’estensione dell’ambito di competenza a tutto lo Stato esclude la possibilità per organi giurisdizionali di esercitare un’influenza penetrante su singoli nuclei del corpo elettorale, che è la ragione della ineleggibilità.

Altrimenti, per coerenza logica, si dovrebbero escludere altre categorie di funzionari che, anch’essi forniti di competenza non limitata territorialmente, sono per la natura dei loro compiti suscettibili di influire, ben più efficacemente dei magistrati, sugli elettori. Si pensi per esempio ai direttori generali.

La nostra votazione su questo punto dovrebbe avere questo significato: di interpretare quella precedente, e di chiarire pertanto che la eliminazione della frase che eccettua i magistrati dei corpi supremi ha avuto il solo scopo di affermare la superfluità della disposizione. Questa interpretazione appare tanto più accettabile quando si pensi che, allorché si votava su questo inciso, si aveva presente il testo dell’articolo, che riferiva la disposizione votata alle circoscrizioni territoriali, cioè ipotizzava casi di funzionari forniti di competenza limitata nel territorio, il che rendeva implicita l’esclusione dei magistrati superiori dalla regola della ineleggibilità.

MATTARELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA. Desidero rilevare che, ove fosse approvato l’ultimo comma, l’inconveniente lamentato sarebbe eliminato. L’ultimo comma infatti dice: «Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali». Quello che abbiamo votato si riduce a questo: che i magistrati dell’ordine superiore devono fare quello che deve fare un presidente di tribunale o pretore: rinunziare alla funzione entro novanta giorni dalla data di convocazione dei comizi o, per la prima volta, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Non mi pare che l’inconveniente rilevato sia insuperabile, perché sarebbe invece superato con l’approvazione dell’ultimo comma.

GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO FAUSTO. Per rendere più armonica la disposizione, penso che dovrebbe essere soppresso l’inciso «circoscrizione di competenza». Poiché abbiamo Votato la soppressione della formula «eccetto quelli delle giurisdizioni superiori» accade che il magistrato superiore deve completamente cessare dalla funzione novanta giorni prima, normalmente, o venti giorni per questa prima elezione, mentre il magistrato inferiore potrebbe cessare dalla funzione nella propria circoscrizione ed esercitarla fuori di essa; avrebbe cioè questo vantaggio sul magistrato superiore.

Riprendendo la proposta Laconi, sopprimerei l’inciso «nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi»; tutti i magistrati sarebbero così posti sullo stesso livello, in quanto che tutti dovrebbero cessare dalla loro funzione; e la contraddizione non vi sarebbe più.

PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Morelli Renato propone la seguente formulazione:

«nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi, per i magistrati della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti cessa l’ineleggibilità con la domanda di aspettativa presentata nel termine di novanta giorni».

MATTARELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA. Mi parrebbe, dal punto di vista della tecnica, che questo inciso, il quale mette in una situazione di favore i magistrati superiori, debba essere votato con l’ultimo comma, dove si parla delle cause che fanno venir meno le ragioni di ineleggibilità.

PRESIDENTE. La ragione per cui si chiede da alcuni colleghi la votazione in uno stesso testo è appunto quella di avere la sicurezza che, approvando la prima parte, sia approvata anche la seconda.

CLERICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLERICI. Credo che dire: «nel termine di novanta giorni» potrebbe creare equivoco. Si dovrebbe dire per questa categoria: all’atto della accettazione della candidatura, la quale – come la legge dice – deve essere accettata. Pertanto proporrei questa formula: «prima dell’accettazione della candidatura debbono essere in stato di aspettativa», trascurando i novanta giorni.

MORO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Chiedo che si voti per divisione, perché ritengo che la seconda parte proposta dall’onorevole Morelli Renato trovi più propriamente posto nell’articolo 8, anziché in questa sede.

MORELLI RENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI RENATO. Mi pareva che il Presidente avesse interpretato esattamente la mia intenzione. In realtà votando insieme l’emendamento e la fine dell’articolo stabiliamo la connessione; nessuno impedirà al Comitato di redazione di dare all’articolo una forma più razionale.

GULLO FAUSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO FAUSTO. Per usare a tutti i magistrati lo stesso trattamento bisognerebbe sopprimere l’inciso: «nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi», perché questo pone i magistrati inferiori in posizione di vantaggio di fronte agli altri magistrati, perché per i primi basterebbe che cessassero dalle funzioni nella circoscrizione di propria competenza, mentre potrebbero continuare ad esercitarla in altre circoscrizioni, mentre gli alti magistrati sarebbero costretti a cessare completamente. Pertanto, ripeto, propongo che si sopprimano le parole: «nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi» e si sancisca che per tutti i magistrati la condizione è questa: che cessino realmente dalle loro funzioni all’atto dell’accettazione della candidatura, oppure venti giorni prima. Ma è bene che tutti i magistrati siano posti nelle stesse condizioni.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Sull’appartenenza ai partiti politici dei magistrati la maggioranza dell’Assemblea si schierò contro e stabilì: i magistrati non debbono appartenere ai partiti politici. Io, che allora ero di avviso contrario, ora, logico, dico: se non debbono appartenere a nessun partito non possono nemmeno essere candidati, perché è evidente che un magistrato se vuol diventare deputato o consigliere regionale deve essere messo nella lista di un partito.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Poiché si tratta di concludere, la Commissione farebbe una proposta concreta: bisogna separare la posizione dei magistrati da quella dei vice prefetti e dei funzionari di pubblica sicurezza in rapporto al problema della circoscrizione di competenza. Per i magistrati si può sopprimere la circoscrizione di competenza e rimane la norma che entro novanta giorni – o venti giorni per la prossima legislatura – prima della presentazione della candidatura devono cessare dalle loro funzioni. Per i vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza rimane la norma relativa alla circoscrizione di competenza.

Devo inoltre aggiungere che in altri punti della legge per i funzionari dello Stato è stato accettato il criterio del congedo straordinario invece dell’aspettativa. Per uniformità, sarebbe bene che lo stesso concetto fosse adottato anche in questo caso.

Quindi, proporremmo che per i magistrati si togliesse, come propone l’onorevole Gullo, l’inciso «nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi», e tutti possono essere eletti quando esistano le condizioni indicate nell’ultimo comma.

Per i vice prefetti e funzionari di pubblica sicurezza farei un capoverso a parte con l’indicazione della circoscrizione di competenza.

PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Molinelli propone la seguente altra formulazione:

«f) i magistrati, salvo che non si trovino in aspettativa all’atto dell’accettazione della candidatura; i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi».

SCOCCIMARRO, Presidente della Commissione. Invece che «aspettativa», bisognerebbe mettere «congedo straordinario».

SCOCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCA. Volevo semplicemente osservare che l’aspettativa si può chiedere per certe determinate cause. Anche il congedo si può chiedere per certe determinate cause: ma se non v’è una norma di legge che autorizzi la messa in congedo per la presentazione come candidato, l’amministrazione non metterà il funzionario in congedo.

PRESIDENTE. Onorevole Morelli, questa formulazione la sodisfa?

MORELLI RENATO. Per conto mio, sono sodisfatto.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Io preferirei la altra formula, non quella proposta dalla Commissione; cioè, preferirei l’aspettativa al congedo straordinario. È vero che successivamente si parla di «congedo straordinario» per i funzionari dell’amministrazione, ma solo a proposito di quelli che sono stati eletti: congedo straordinario durante il periodo di esercizio del mandato parlamentare. Qui si tratta di un’altra cosa: qui si tratta di eleggibilità e non può evidentemente essere preso in considerazione il congedo straordinario. Occorre, secondo me, che i magistrati, i viceprefetti e i questori chiedano l’aspettativa; salvo poi ad essere collocati in congedo straordinario, come tutti gli altri funzionari dello Stato, se saranno eletti, per tutto il periodo dell’esercizio del mandato parlamentare.

BUBBIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO. Volevo fare la stessa osservazione dell’onorevole Martino che mi ha preceduto. Il congedo straordinario è una conseguenza della elezione. Non è da considerarsi prima; prima v’è o l’aspettativa o la dichiarazione di dimissioni: non vi sono altre soluzioni.

Ora, di fronte alla gravità del caso, io sarei di opinione che, senza mancare di riguardo alla Commissione, si dovesse rinviare questo punto, che è assai delicato, per dare modo alla Commissione stessa di riferire domani su un testo vagliato e definitivo con tutti gli elementi di giudizio.

PRESIDENTE. Onorevole Bubbio, ormai l’accordo è stato raggiunto. Resta soltanto da risolvere se considerare la aspettativa o il congedo.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Forse sarebbe necessario di distinguere con due lettere: lettera f) «i magistrati che abbiano ottenuto l’aspettativa al momento della accettazione della candidatura»; e poi un’altra lettera «vice-prefetti e funzionari della pubblica sicurezza nelle Circoscrizioni di competenza di ciascuno di essi».

PRESIDENTE. Cioè si dovrebbe dividere la lettera f), in due altre lettere: f) e f-1).

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Pongo pertanto in votazione la lettera f), così formulata:

«I magistrati, salvo che non si trovino in aspettativa all’atto della accettazione della candidatura».

(È approvata).

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Chiedo che si voti per divisione la lettera f-1).

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la prima parte della lettera f-l):

«i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza».

(È approvata).

Pongo ora in votazione la seconda parte:

«nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi».

(Dopo prova e controprova non è approvata).

Passiamo alla lettera g). Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«g) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale».

PRESIDENTE. L’onorevole Nobile ha proposto di sostituire alle parole: «nella circoscrizione del loro comando territoriale» le altre: «in quanto esercitino un comando territoriale».

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

NOBILE. Onorevoli colleghi, per i medesimi motivi per cui poco prima ho sostenuto che i prefetti in attività di servizio non potessero essere eleggibili, sostengo che un comandante di forze armate, in quanto effettivamente presti servizio, non possa essere eleggibile in nessuna circoscrizione, perché il suo dovere, mentre è in attività di servizio, è di rimanere nella propria circoscrizione territoriale.

Per questa ragione il testo della Commissione non mi sembra accettabile. Proporrei di sostituire le ultime parole con le altre: «in quanto esercitino un comando territoriale.

La mia proposta è opportuna, in quanto si è sempre voluto restringere la categoria degli ufficiali non eleggibili solo a quelli che esercitino effettivamente un comando territoriale. D’altronde, lasciando il testo come è, si arriverebbe alla incongruenza che un comandante di distretto militare, ad esempio, sarebbe eleggibile, mentre non lo sarebbe un capo di stato maggiore, in quanto costui, pur esercitando un comando, non ha in effetti alcuna circoscrizione.

PRESIDENTE. Prego il Relatore di esprimere il parere della Commissione sulla proposta dell’onorevole Nobile.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. La motivazione addotta dall’onorevole Nobile non ha consistenza, perché anche questa disposizione è soggetta all’ultimo comma. Anche se gli ufficiali rinunziano alle loro funzioni, non possono presentarsi candidati dove hanno avuto il comando…

NOBILE. Ma appunto per questo!

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Non c’è nessuna ragione, se non hanno il comando, di mettere un divieto. Qui si dice: dove hanno avuto il comando non possono essere eleggibili.

PRESIDENTE. L’onorevole Nobile dice che non possono essere eleggibili né nella circoscrizione in cui hanno avuto il comando, né nelle altre circoscrizioni.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Non possiamo accettare questo concetto. L’onorevole Nobile dice che non possono esercitare le funzioni politiche perché devono fare il loro servizio.

GASPAROTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Mi associo alla proposta dell’onorevole Nobile, e vorrei confortarla con questo esempio: un ammiraglio che comandi una base navale può sedere in Parlamento, lasciando la base abbandonata?

Quindi, l’eccezione che fa l’onorevole Nobile è connaturata con l’ufficio stesso che gli ufficiali superiori esercitano. È ovvio che se un ufficiale esercita le sue funzioni al confine delle Alpi non può essere a Roma per esercitare il mandato parlamentare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per divisione della lettera g), dovendo tener conto della proposta dell’onorevole Nobile. Pongo in votazione la prima parte:

«gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato».

(È approvata).

Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Nobile, sostitutivo della seconda parte:

«in quanto esercitino un comando territoriale».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la seconda parte nel testo della Commissione:

«nella circoscrizione del loro comando territoriale».

(È approvata).

Passiamo all’ultimo comma:

«Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Tale termine è stabilito, per la prima legislatura, in venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge».

L’onorevole Bubbio ha proposto il seguente emendamento:

«Sostituire l’ultimo comma col seguente:

«Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno entro quindici giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali».

Ha facoltà di svolgerlo.

BUBBIO. Io credo che non occorrano troppe parole per illustrare questo mio emendamento. Bisogna innanzitutto che io osservi che tutti questi casi di incompatibilità, o meglio di ineleggibilità dipendono da un criterio di eccessiva prevenzione. Nel tempo in cui il suffragio era molto limitato, si sarebbe anche potuto concepire che un sindaco di una grande città o un magistrato potessero esercitare una certa influenza, ma ora le cose sono radicalmente mutate, dato che con il suffragio universale e con l’estensione delle circoscrizioni a sistema proporzionale si tratta di centinaia di migliaia di elettori.

D’altra parte, dobbiamo pure metterci nella condizione di un qualsiasi candidato, il quale, entro tre mesi di distanza nelle elezioni future ed in quelle prossime entro tre mesi dal giorno dell’emanazione di questa legge elettorale che potrà avvenire ai primi di gennaio, deve prendere la sua decisione sulle dimissioni dalla carica o dal posto quando non sa ancora a quale lista potrà appartenere, anzi se sarà tra i candidati, e deve ben esaminare mille altre circostanze prima di potersi decidere. Non dobbiamo mettere tanti amministratori in condizione di lasciare le loro alte cariche prima del tempo ed in situazioni di incertezza.

Abbiamo bisogno che questi sindaci, che questi alti funzionari continuino fino all’ultimo, per quanto possibile, la loro funzione nei posti di comando. Noi non dobbiamo sprecarli anzitempo. Quando saranno candidati, o almeno entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto che convoca i comizi elettorali, questi uomini avranno stabilito la loro linea elettorale e di fronte ad una certa probabilità, se non alla certezza di riuscire, solo allora potranno fare il sacrificio dalla legge richiesto presentando la domanda di aspettativa o rinunziando a quei posti che ricoprono nell’amministrazione.

Quindi ritengo che almeno per questa volta, essendo mancata completamente la diffusione dei principî cui si è ispirato l’attuale sistema di regolamento delle ineleggibilità e delle incompatibilità, estendendo i casi con criteri illiberali, si debba attenuare gli inconvenienti del sistema, dando agli interessati un maggior tempo per decidere.

Propongo quindi che, per la prima attuazione della legge, queste cause di ineleggibilità vengano a cessare se l’interessato abbia rassegnato le sue dimissioni o abbia chiesto l’aspettativa entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto che convoca i comizi elettorali.

PRESIDENTE. L’onorevole Bovetti propone i seguenti emendamenti:

«Sostituire l’ultimo periodo dell’ultimo comma con il seguente:

«Tale termine è stabilito, per la prima legislatura, in sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge».

«Aggiungere il seguente comma:

«Prima dell’accettazione delle candidature politiche i sindaci e i presidenti delle deputazioni provinciali dovranno aver presentato le dimissioni da tali cariche».

Ha facoltà di svolgerli.

BOVETTI. Mi associo alle considerazioni esposte dal collega Bubbio.

La Commissione si è occupata egregiamente della legge elettorale politica, ma il nostro senso di responsabilità deve farci considerare la condizione in cui verranno a trovarsi le amministrazioni locali, comuni e province, per via di quel termine minimo di venti giorni. Bisogna dare un certo respiro ai capi di queste amministrazioni per non porle in crisi improvvisamente.

Con il mio secondo emendamento propongo che i presidenti di deputazione, i sindaci, ecc. debbano rassegnare le loro dimissioni dalle cariche amministrative che ricoprono al momento dell’accettazione della candidatura politica.

BUBBIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO. Accetto l’emendamento dell’onorevole Bovetti.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Faccio presente all’Assemblea che noi ci siamo resi conto della grave posizione in cui vengono a trovarsi specialmente i presidenti delle deputazioni provinciali e di quella ancora più grave dei sindaci dei capoluoghi di provincia. Ci siamo preoccupati di ciò quando abbiamo stabilito in tempo normale un termine generale di novanta giorni; ma, per la prima legislatura, abbiamo stabilito il termine minimo di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

La Commissione non ha nessuna difficoltà acché per la prima legislatura venga stabilito che le cariche che rendono ineleggibile un candidato debbano essere lasciate prima dell’accettazione della candidatura.

Io credo che ciò si possa consentire anche per tutti gli altri casi, e cioè anche per i consiglieri delle Regioni, per i magistrati e per tutti gli altri. Sarà opportuno per ciò stabilire che ci sia la prova che quando uno si presenta candidato si sia dimesso da tutte dette cariche.

In questo modo andiamo incontro, mi pare, ai desideri dell’Assemblea, desideri che sono perfettamente attendibili.

PRESIDENTE. Onorevole Bovetti, ella accetta la proposta dell’onorevole Relatore?

BOVETTI. Accetto.

PRESIDENTE. E l’onorevole Bubbio?

BUBBIO. Sono d’accordo anch’io.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora gli emendamenti rimangono assorbiti e la formulazione sarebbe la seguente:

«Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Tale termine è stabilito, per la prima legislatura, al giorno dell’accettazione della candidatura».

TRIPEPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPEPI. Io propongo che anche per le future legislature non si ponga il termine di novanta giorni ma si stabilisca il termine al giorno dell’accettazione della candidatura. Come si fa infatti a conoscere la data di un decreto che dovrà essere emanato? Ci troveremo allora in questa condizione: che molti lascerebbero le loro cariche troppo presto ed altri troppo tardi.

PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. La questione è chiara, dato che noi abbiamo ritenuto che questa legge modificativa della legge del 1946 sia una legge provvisoria.

La nuova legislatura avrà certamente il modo di rimaneggiare tutta la materia elettorale secondo le esigenze del momento.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Volevo far considerare che l’osservazione dell’onorevole Tripepi è molto seria, perché dobbiamo contemplare la eventualità che nel corso della legislatura la Camera sia sciolta. Allora l’elezione sarebbe fatta con questa legge. E come faranno gli amministratori a presentare la domanda di aspettativa novanta giorni prima, visto che il decreto arriverà all’improvviso?

In questo momento dovremmo stabilire una norma di carattere transitorio, ed una che valga anche per dopo. Penserà se mai il futuro Parlamento a modificarla con le disposizioni successive.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Non bisogna confondere, onorevole Corbino, i funzionari in genere indicati nell’articolo da coloro che sono i capi elettivi dei comuni e delle provincie. Se voi volete per la prima legislatura disporre che tutte queste ineleggibilità siano sanate prima dell’accettazione della candidatura, io personalmente non ho difficoltà ad accettare, ma inconvenienti che potranno nascere non sono lievi.

Perché abbiamo voluto inserire che i capi di gabinetto dei ministri e tutti coloro che si trovano in una funzione esecutiva o amministrativa non sono eleggibili? Lo ripeto ancora: perché riteniamo che codesti candidati possano esercitare una specifica influenza nei confronti degli elettori per le funzioni che esercitano.

Ora è evidente che in tempo normale non basta dimettersi alla vigilia della candidatura, ma bisognerà che le dimissioni siano effettive e date in tempo congruo. Ricorderò che nelle vecchie leggi si parla di un anno o di sei mesi prima della convocazione dei comizi. È vero che la improvvisa e straordinaria convocazione dei comizi non si può prevedere, ma sappiamo che per norma statutaria della nostra Costituzione ogni legislatura ha una durata di 5 anni. Quindi, fatta eccezione per la prima legislatura, per le altre legislature si potrà ben dimettersi da determinati uffici o cariche secondo il termine indicato di almeno novanta giorni prima della data della convocazione dei comizi. Certo in politica l’imprevisto c’è, ma non possiamo fare la legge per l’imprevisto. Noi facciamo la legge tenendo presenti le disposizioni della Costituzione.

Che per ragioni politiche si interrompa il periodo della legislatura e si convochino straordinariamente comizi elettorali, è sempre avvenuto e non si può escludere che non avvenga nel futuro. Del resto non sarà gran male se alcuni funzionari o alcuni titolari di cariche elettive non potranno essere eleggibili per non aver dato le dimissioni in tempo.

Per queste considerazioni, noi manteniamo fermo che in tempo normale le dimissioni di cui si tratta siano date almeno novanta giorni prima del decreto di convocazione dei comizi. In linea transitoria, per la prima legislatura queste dimissioni potranno essere fatte prima dell’accettazione della candidatura.

Una voce al centro. E il caso di scioglimento della Camera non si contempla?

FUSCHINI, Relatore per la maggioranza. Non si contempla. Non è stato mai contemplato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Propongo che si voti per divisione il primo periodo del comma fino alla parola: «cessate», poi il resto del periodo fino a «elettorali».

Se questa seconda parte è respinta, la proposta dell’onorevole Bubbio, di cui al secondo periodo, ne prenderebbe il posto.

PRESIDENTE. Onorevole Corbino, non v’è più un testo Bubbio; v’è una unica formulazione che è il risultato dell’accordo fra il testo primitivo della Commissione e le proposte degli onorevoli Bubbio e Bovetti.

Occorre che Ella mi proponga una nuova formulazione, che porrò allora in votazione come emendamento.

CORBINO. Propongo allora che, alle parole «siano cessate almeno novanta giorni prima della data ecc.» si sostituiscano le parole: «siano cessate il giorno precedente l’accettazione della candidatura».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in Vvtazione questa formulazione dell’onorevole Corbino.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la prima parte dell’ultimo comma nel testo della Commissione:

«Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte nel testo concordato:

«Tale termine è stabilito, per la prima legislatura, al giorno precedente l’accettazione della candidatura».

(È approvata).

Il testo completo dell’articolo 1-quater quale risulta dalle varie votazioni è il seguente:

«L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Non sono eleggibili:

  1. a) i deputati regionali o i consiglieri regionali;
  2. b) i presidenti delle deputazioni provinciali;
  3. c) i sindaci dei capoluoghi di provincia;
  4. d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
  5. e) i capi di gabinetto dei Ministri;
  6. f) l’Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;
  7. g) i magistrati, salvo che non si trovino in aspettativa all’atto dell’accettazione della candidatura;
  8. h) i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
  9. i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

«Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Tale termine è stabilito, per la prima legislatura, al giorno precedente l’accettazione della candidatura».

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani alle 10.

Interpellanza e interrogazioni con richiesta d’urgenza.

PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Negarville ha presentato la seguente interpellanza con richiesta di svolgimento urgente:

«Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri, per conoscere se non intendano elevare protesta contro le dichiarazioni del signor Truman, Presidente degli Stati Uniti d’America, le quali, prospettando la eventualità di un intervento americano negli affari italiani, tale che né il Trattato di pace, né la Carta delle Nazioni Unite autorizzano, tendono a stabilire nel nostro Paese un protettorato americano.

Il Governo ha facoltà di dichiarare quando intende rispondere.

MARAZZA, Sottosegretario di Stato per l’interno. Interesserò i Ministri interpellati affinché facciano sapere quando intendano rispondere.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:

«Ai Ministri dell’agricoltura, delle finanze, del tesoro e del lavoro, per conoscere se non credano che sia arrivato il momento di rivedere i «comprensori di bonifica», rimasti pressoché quelli stabiliti all’epoca fascista.

«Questo «congelamento» della situazione di allora porta ad una sperequazione gravemente compromettente la produzione, in quanto si seguita ad erogare danaro dello Stato in alcune zone già in passato beneficate e che ebbero perciò modo di provvedere alle opere più urgenti e più redditizie, mentre non si finanziano opere necessarie, urgenti e capaci di fortemente incrementare la produzione, di altri territori, sol perché esse non ricadono in comprensori di bonifica, tali dichiarati specialmente dal passato regime.

«Rivera, Carbonari, Cremaschi Carlo, Fuschini, Conci Elisabetta, Viale, Borsellino, Castelli Avolio, Micheli, De Caro Gerardo, Giordani, Monticelli, Angelucci, Galati, Cassiani, Mùrdaca, Fabriani, Delli Castelli Filomena, Gortani, Valmarana, Foresi, Bonomi Paolo, Giacchero, Siles, Lettieri, Dossetti, Carignani, Recca, Stella, Baracco, Del Curto, Numeroso, Bettiol, Di Fausto, Codacci Pisanelli, Tozzi Condivi, Bosco Lucarelli, Bellato, Rescigno, Donati, Cappi, Scalfaro».

«Al Ministro degli affari esteri, per conoscere quali criteri abbiano guidato il Governo nei recenti negoziati con la Francia per sostituire all’antica convenzione del 1896, tanto deplorevolmente abbandonata dal Governo italiano con l’accordo 28 febbraio 1945, una sistemazione che dovrebbe garantire agli italiani di Tunisia una conveniente protezione e la opportuna salvaguardia dei loro interessi morali e materiali.

«Se fra le clausole del nuovo trattato siano previsti il ripristino dei consolati italiani in Tunisia e l’abolizione delle misure eccezionali che equivalgono a vere e proprie persecuzioni degli italiani che, con il loro lavoro e con il loro sacrificio, hanno fecondato ed arricchito quel lembo di terra africana.

«Castiglia».

«Al Ministro dell’interno, per conoscere se non crede opportuno sospendere per i funzionari di pubblica sicurezza di grado IX, così come vien praticato per quelli delle altre Amministrazioni, gli esami di idoneità al grado VIII; il che danneggia tale categoria di funzionari che pure hanno le stesse benemerenze dei dipendenti dalle altre Amministrazioni dello Stato.

«Sansone».

«Al Ministro dei trasporti, per conoscere a quali criteri di amministrazione o politici si è ispirato per disporre:

1°) che il premio cosiddetto di ricostruzione fosse assegnato solo al 7 per cento degli agenti e del perché, nella scelta di tale 7 per cento, siano stati preferiti quasi tutti funzionari di categoria A, alla quale categoria appartiene il Ministro stesso, quale capo servizio della trazione, con la conseguente esclusione di quasi tutto il personale esecutivo. E del perché nella scelta dei funzionari premiati vi siano stati molti che erano rimasti fuori servizio per epurazione e che quindi non avevano contribuito in alcun modo alla ricostruzione delle ferrovie;

2°) che venisse assegnata una indennità di carica da un minimo di lire 4000 a un massimo di lire 18.000 solo ai funzionari di gruppo A, per modo che si è determinata una forte disparità fra gli stipendi dei gradi alti e dei gradi medi e minimi;

3°) che al grado VI delle categorie B e C fossero promossi agenti che fino al 25 luglio 1943 erano in servizio permanente di milizia, che nel febbraio 1944 erano stati epurati e che avendo ripreso servizio alla fine dell’anno 1946 si sono visti promossi «per merito» con decorrenza 1° gennaio 1946;

4°) infine, per conoscere i provvedimenti che intende adottare a favore dei ferrovieri anziani, i quali vanno in pensione con assegni di fame e che da tempo attendono la riforma della legge in proposito.

«Sansone».

«Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se e quali norme intenda emettere per adeguare il prezzo di affrancazione dei fondi concessi in enfiteusi al valore attuale dei fondi stessi.

«Il provvedimento è della maggiore urgenza, dato il numero delle procedure di affrancazione in corso, a norma delle disposizioni del Codice civile, non più rispondenti alle mutate condizioni del mercato.

«Crispo».

«Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se, in considerazione del fatto che il 31 del corrente mese scade il blocco dei fitti, non ritengano nel nuovo decreto che dovrà promulgarsi, di stimolare un inizio, sia pure molto temperato, di ritorno alla normalità di libera contrattazione, almeno per determinate categorie di stabili e di locali e per taluni strati sociali.

«Oltre ad un leggero adeguamento dei prezzi in genere, si potrebbe pensare a sbloccare i locali adibiti ad uso industriale e commerciale di grande rendimento, attraverso una speciale Commissione comunale presieduta dal sindaco.

«Gli interroganti si preoccupano soprattutto di cominciare a ristabilire un’atmosfera tale, che permetta, da parte della iniziativa privata, di concorrere nella maniera più efficace ad alleviare la triste penuria delle abitazioni, rendendosi conto della pressione esercitata da tutte le autorità provinciali e comunali su quelle centrali, perché provvedano, purtroppo da sole, ad alleviare il disagio determinato, specialmente negli strati sociali meno abbienti, dalla quasi assoluta mancanza di costruzioni da parte dei privati.

«Monterisi, Caso, De Michelis, Di Fausto, Condorelli, Miccolis, Bovetti, Corbino, Perrone Capano, Carboni Enrico, Selvaggi, Recca, Caronia, Salizzoni, Mastino Gesumino, Firrao, Lizier, Giordani, Fantoni, De Maria, La Pira, Trimarchi, De Caro, Pecorari».

Al Ministro dell’interno, per conoscere le ragioni per cui il segretario comunale di Sant’Agata di Puglia è stato trasferito ad altra sede contro il parere unanime dell’Amministrazione comunale.

«Grazi».

«Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e dell’agricoltura e foreste, per conoscere se, di fronte al crescente malcontento per la pressione dei contributi unificati in agricoltura non intendano – indipendentemente dal sospendere la riscossione per procedere ad una generale revisione dei ruoli e degli elenchi anagrafici come è stato da varie parti chiesto – ripristinare le norme contenute nella legge 13 giugno 1942, n. 1063, che esonerava dai contributi i datori di lavoro e lavoratori dei terreni ubicati oltre gli 800 metri sul mare e li riduceva al 50 per cento per i terreni situati tra i 400 e gli 800 metri sul mare. Tale ripristino è urgente e necessario perché il fiscalismo si esercita principalmente in queste zone per le quali la esenzione per talune di esse dall’imposta sui terreni è diventata una beffa rispetto alle conseguenze del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 576, abrogativo della legge 13 giugno 1942, n. 1063.

«Sullo, Colombo Emilio, Mannironi, Turco, Froggio, Caronia, Numeroso, Coccia, Mastino Gesumino, Valmarana, Guariento, Pallastrelli, Scoca, De Maria, Micheli, Orlando Camillo, Aldisio, Ferreri, Lizier, Caccuri».

«Al Ministro degli affari esteri, sulla sorte di circa 600 militari italiani fra cui trenta medici, utilizzati coattivamente dalle forze militari albanesi; sulla esistenza ed i termini di un preteso accordo con l’avvocato Palermo, già Sottosegretario di Stato alla guerra, sul quale il Governo albanese afferma di fondare il proprio diritto a trattenere i militari italiani anche dopo lo scadere dei termini previsti dal Trattato di pace; sull’azione svolta dal Governo italiano a tutela di questi benemeriti ed infelici cittadini, sulle speranze di prossima liberazione che possono essere nutrite dalle loro famiglie che da molto tempo implorano invano azione o, quanto meno, spiegazioni ed informazioni.

«Condorelli».

Interesserò i Ministri interrogati affinché facciano sapere al più presto quando intendano rispondere.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, Segretario, legge:

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della difesa, per sapere:

  1. a) se e quando ritenga opportuno evitare la disparità di trattamento tra il personale non di ruolo dell’Aeronautica e quello dell’Esercito, consistente nella qualifica di avventizi per il personale dell’Aeronautica e di diurnisti per il personale dell’Esercito;
  2. b) se e quando si vorranno impiegare i laureati e i diplomati dell’Esercito non già a semplici servizi di copiatura e scritturazione (con retribuzione di terza e quarta categoria), ma a lavori di concetto, a seconda del titolo di studio (con retribuzione di prima e seconda categoria);
  3. c) se e quando l’esercito vorrà concedere le lire 400 giornaliere, così come, in atto, concede l’aeronautica per «assegno mensa»;
  4. d) se non si ritiene più conforme a giustizia rettificare l’erroneo contenuto della circolare n. 141955, in data 4 luglio 1947, del Ministro del tesoro, nel senso che per il personale, già appartenente ad altre amministrazioni statali e licenziato per i fatti bellici del 1943, non venga tenuto conto della soluzione di continuità nei rapporti di impiego a tutti gli effetti, allorché viene assunto presso altre amministrazioni dello Stato, indipendentemente dalla qualifica;
  5. e) se non si ritiene di adottare lo stesso sistema, già adottato per i salariati dell’Esercito, che da giornalieri sono passati a temporanei, anche per gli impiegati dell’Esercito, che da diurnisti non passano invece nella categoria degli avventizi.

«Sapienza».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali disposizioni intende adottare per regolamentare la revisione dei prezzi per i contratti di appalto di opere pubbliche, stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 5 aprile 1945, n. 192, contratti nei quali taluni uffici del Genio civile non inserirono la clausola della rivedibilità, ritenendola, con errata interpretazione, non necessaria.

«La mancata adozione di opportune disposizioni in merito danneggerebbe, particolarmente in Calabria, moltissime aziende costruttrici, le quali sottoscrissero il contratto ed eseguirono i lavori, ritenendosi garantite da eventuali variazioni in aumento. Avrebbe anche purtroppo dolorose ripercussioni per gli operai edili, su molti dei quali incomberebbe il pericolo di non avere corrisposte talune loro spettanze dagli imprenditori a corto di fondi.

«Mazzei».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della difesa, per conoscere i motivi per i quali sono state sospese le licenze natalizie per i marinai e per gli ufficiali delle navi della base di Taranto e per quali ragioni sono stati dati ordini agli equipaggi di dette navi di prelevare viveri secchi per cinque giorni.

«Grieco».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia vero che nell’Istituto magistrale di Reggio Calabria, nell’ultima sessione di esame di Stato, un candidato, bocciato da una Commissione, sia stato poi trasferito in un’altra, il giorno dopo, per essere riesaminato e quindi promosso; se sia vero che tale grave infrazione alla legge sia avvenuta col consenso del provveditore agli studi, attualmente in carica e per sollecitazione di un professore dello stesso Istituto, ex fascista già epurato e poi riassunto in servizio; se sia vero che il suddetto professore, ricoprente cariche durante il fascismo a Reggio Calabria, di spiccato carattere fazioso, molto attivo in organizzazioni clandestine fasciste dopo la caduta del fascismo, sia stato favorito da un direttore generale della pubblica istruzione, il quale, in seguito alla ispezione sollecitata dall’interrogante, abbia spiegato tutta la sua influenza per mettere a tacere le conclusioni dell’inchiesta, allo scopo di proteggere in modo particolare il suddetto professore ex fascista.

«In caso affermativo di quanto sopra richiesto, l’interrogante chiede quali provvedimenti si intenda adottare nei riguardi dei responsabili, perché la dignità e la serietà dalla scuola, gravemente diminuite dal regime fascista, siano una volta per sempre reintegrate.

«Musolino».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non ritiene opportuno dare istruzioni agli uffici distrettuali delle Imposte dirette dipendenti dal Compartimento di Genova, perché usino della facoltà di accertare i profitti di contingenza sull’olio di oliva, di cui al decreto legislativo presidenziale 28 aprile 1947, n. 330, solo in casi eccezionali di conclamata e reale esistenza, tenendo presente:

  1. a) che i maggiori profitti dell’elevazione del prezzo dell’olio sono andati non già agli olivicoltori, ma agli esercenti la borsa nera;
  2. b) che l’olivo è l’unica risorsa degli agricoltori liguri i quali, obbligati a consegnare l’olio all’ammasso a prezzo che non ha mai compensato neppure il costo di produzione, hanno dovuto invece acquistare tutti i generi di prima necessità ed i concimi a prezzi di borsa nera;
  3. c) che dal 1943 al 1945 l’ammasso dell’olio fu totalitario e che venne rigidamente controllato non solo dalle autorità civili, ma da quelle militari italiane e tedesche;
  4. d) che ancora in detto periodo, oltre alle devastazioni dovute ai quotidiani bombardamenti, ad incendi, alla posa di mine ed alla costruzione di opere di guerra nei terreni olivati, i produttori dovettero sottostare a prelevamenti continui di olii e olive, senza corrispettivo da parte di reparti armati;
  5. e) che, come è noto, in Liguria l’olivo produce un raccolto adeguato solo una volta ogni due anni;
  6. f) che la coltura dell’olivo è costosissima, perché fatta in terreni di difficile accesso privi di irrigazione e di strade.

«Nonostante quanto sopra, sono stati fatti accertamenti dagli uffici di Taggia (Imperia), Chiavari (Genova) e Levanto (La Spezia) a carico di piccoli e medi proprietari, che non hanno mai esercitato alcuna attività illecita o speculativa. Per tali accertamenti è stata presa come base un’ipotetica stima della produzione in ragione da uno a due chilogrammi d’olio per pianta, calcolando il numero di esse secondo quello risultante dagli erratissimi ruoli del cessato Ente dell’olivicoltura. Dal quantitativo d’olio così ottenuto è stato detratto quello consentito per l’approvvigionamento familiare del produttore, nonché il quantitativo d’olio versato all’ammasso solo quando il produttore sia stato in grado di esibire i bollettini di conferimento: cosa, nella quasi totalità dei casi, impossibile perché tali bollettini, risalenti ad annate arretrate, non sono stati conservati o sono stati smarriti.

«Tale differenza fu considerata profitto di contingenza.

«Da così fatto procedere sono risultati accertamenti sommamente ingiusti e vessatori, che raggiungono anche il valore degli stessi

uliveti, tali da determinare uno stato di giustificata esasperazione nei produttori colpiti e una legittima preoccupazione per le conseguenze che possono derivare all’economia agricola della regione ligure, ove si tenga particolarmente presente che i contribuenti colpiti dovranno pagare i pretesi profitti di contingenza riferentisi a sei campagne olivicole arretrate in un’unica annata (1948) nella quale scadono altre numerose e gravose imposte e tasse, fra queste compresi i contributi unificati in agricoltura.

«Ciò stante l’interrogante chiede ancora all’onorevole Ministro delle finanze se non ritenga necessario ed urgente, in conformità ad esigenze di giustizia e di equità, intervenire presso gli uffici distrettuali anzi detti, perché provvedano a correggere opportunamente gli errati criteri di accertamento già adottati nei confronti degli agricoltori colpiti. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Viale».

«I sottoscritti chiedono d’interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’interno, per sapere quando sarà provveduto al pagamento del credito di circa 4 milioni e mezzo a favore dell’Istituto Pio Costante Gris di Magliano Veneto (Treviso) per rimborso spese di degenza di quaranta infermi istriani, per i quali dal 1° luglio 1945 la Direzione generale della Post-bellica non corrisponde il dovuto. Le condizioni finanziarie dell’Opera Pia, già segnalate al Ministero, sono per la suddetta scopertura gravemente pregiudicate, anche per il gravare di interessi passivi (circa mezzo milione all’anno) e per il persistere dell’onere del mantenimento e cura degli infermi istriani. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

«Costantini, Cevolotto».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’industria e commercio e del tesoro, per sapere se non ritengano doveroso ed urgente disporre (a mezzo del Comitato interministeriale competente) il rimborso delle penalità pecuniarie disposte ed incassate dai prefetti in periodo repubblichino, per reati annonari attribuiti a cittadini successivamente assolti dalla competente autorità giudiziaria, che ha ordinato inutilmente il rimborso delle suddette penalità. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Costantini».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali intendimenti e quali provvidenze abbia in corso e in programma per la ricostruzione del Tempio Malatestiano di Rimini e per la sua restituzione all’arte e al culto. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Braschi».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere come si concilia la circolare n. 85, del luglio 1932, circa il conferimento dell’incarico per l’insegnamento della storia dell’arte nei licei classici, col bando di concorso per l’abilitazione all’insegnamento stesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159, del 14 luglio 1947, supplemento n. 2.

«Per vero, mentre a norma della circolare sono da preferire quali ispettori ai monumenti gli ingegneri civili, ecc., vengono, invece, giusta il bando suddetto, ammessi agli esami di abilitazione soltanto i laureati in lettere e filosofia.

«Per sapere, inoltre, se ritenga opportuno vietare il cumulo degli incarichi e delle supplenze, specie in istituti o provveditorati diversi, per dare maggiori possibilità d’impiego agli eventuali aspiranti. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Crispo».

«I sottoscritti chiedono d’interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se nel provvedimento allo studio, circa i fitti delle abitazioni, intende tener conto dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, che, non potendo abitare la casa di loro proprietà, sono costretti a pagare fitti esosi. Le condizioni a tutti note dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici, giustificano un trattamento particolare per farli rientrare in possesso delle loro abitazioni. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

«Numeroso, Titomanlio Vittoria».

«I sottoscritti chiedono d’interrogare il Ministro dell’interno, per conoscere quali provvedimenti intende prendere il Governo per venire incontro alle gravi necessità delle istituzioni di pubblica assistenza e di beneficenza, i cui bilanci presentano notevoli disavanzi, tenuto conto che, mentre non v’è possibilità di migliorare i redditi, particolarmente delle abitazioni, aumentano le spese e i carichi di ogni genere. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

«Titomanlio Vittoria, Numeroso».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dei lavori pubblici, sui finanziamenti delle opere pubbliche a sollievo della disoccupazione. Premesso: che per tali opere pubbliche lo Stato concorre nella spesa per il 50 per cento, limitatamente all’importo dei lavori ed espropri, e rimborsa solo il 2 per cento delle spese tecniche di rilievi, progetto, direzione, liquidazione e sorveglianza dei lavori in favore dei Comuni che, non avendo uffici tecnici, sono obbligati a ricorrere alle prestazioni di liberi professionisti; che il Ministro dei lavori pubblici, in vista dell’impossibilità materiale del Genio civile di curare tutti i lavori, assicurava (vedi Bollettino di Legislazione Tecnica n. 12 del dicembre 1946, pagina 195, sotto rubrica «Notizie») che i citati oneri sarebbero stati compresi nel finanziamento globale dell’opera e che sarebbe stata aumentata congruamente la percentuale assegnata, come ripetutamente sollecitato dai Sindacati ingegneri; che nessun provvedimento è ancora stato adottato; che i Comuni sono, quindi, costretti ad assumere a carico del proprio bilancio aggravi non indifferenti e difficilmente sopportabili; che è logico ritenere che anche le spese tecniche concorrono a costituire il costo dell’opera, onde la ripartizione degli oneri tra Stato e Comune dovrebbe essere fatta sulla spesa complessiva risultante; l’interrogante chiede di sapere se e quando il Ministero intenda dar corso ai provvedimenti enunciati. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Fantoni».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’interno e l’Alto Commissario per l’alimentazione, sul grave scandalo annonario di Catania, nel quale sono implicati funzionari pubblici, nonché dell’Amministrazione comunale e carabinieri; per conoscere quali provvedimenti intendano adottare nei confronti dei responsabili e delle negligenti autorità, al fine di assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni e di troncare favoritismi e complicità. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Martino Gaetano».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno prorogare al 31 dicembre il termine per la presentazione delle domande di rateazione dell’imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

«Ciò perché a moltissimi contribuenti, specialmente se domiciliati nei lontani paesi di provincia, è sfuggito il termine del 30 novembre, ed in conformità anche alla disposizione per la quale venne assai lodevolmente prorogato il termine delle denuncie, dato che lo scopo da raggiungere è uno solo: quello di ottenere il pagamento del tributo. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Persico».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non ritiene incompatibile con il principio fondamentale della libertà di associazione la disposizione di legge (articolo 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016) che subordina la concessione o la rinnovazione della licenza di caccia o di uccellagione alla presentazione del tagliando della tessera di iscrizione alla Federazione della caccia e se non crede opportuno, anche in accoglimento dei voti della grande maggioranza dei cacciatori, di promuovere la modifica di detta disposizione nel senso che l’antidemocratica imposizione venga senz’altro abolita come già era stato fatto al Nord al tempo dell’Amministrazione dell’A.M.G. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Viale».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni per le quali non sono state ancora emanate le norme ormai da tanto tempo attese, per il riordinamento del Corpo delle foreste in conformità delle conclusioni di massima, cui si pervenne nel Congresso di Firenze di aprile-maggio 1947. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Colitto»

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, per conoscere se e quali studi sono stati finora compiuti circa l’ordinamento produttivo agricolo nelle regioni meridionali e ciò con particolare riguardo per le possibilità di creare nuove fonti agricole per la produzione del legno, in relazione ai progressi compiuti nel campo dell’industria chimica e particolarmente in quello delle sintesi che partono dal carbone.

«Se, nel caso che nulla sia stato fatto, non si ritenga utile ed opportuno promuovere iniziative in tal senso, in vista dei grandi beneficî che se ne potrebbero trarre per il Paese e per le regioni meridionali in particolare. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Rodinò Mario».

«Il sottoscritto chiede di interrogare l’Alto Commissario per l’igiene e la sanità pubblica, circa i criteri di assegnazione della streptomicina e circa la possibilità di spiegare con criteri obiettivi la circostanza che alle cliniche mediche ed agli istituti sanatoriali del Nord la streptomicina è stata assegnata in ordine di chilogrammi, mentre alla clinica medica ed alla clinica pediatrica di Catania sono stati offerti complessivamente 60 grammi di streptomicina scaduta, che naturalmente è stata rifiutata. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Condorelli».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all’ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 21.40.

Ordine del giorno per le sedute di domani

Alle ore 10:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per l’elezione della Camera dei deputati. (48).

Alle ore 16:

  1. – Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
  2. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per l’elezione della Camera dei deputati. (48).