ASSEMBLEA COSTITUENTE
cccxxvii.
SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1947
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI
INDICE
Sul processo verbale:
Scalfaro
Gavina
Presidente
Disegni di legge (Discussione e approvazione):
Norme per la compilazione delle liste elettorali nella provincia di Gorizia. (49).
Presidente
Bettiol
Uberti, Relatore
Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista. (50).
Presidente
Disegno di legge (Seguito della discussione):
Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (35).
Presidente
Calamandrei
Fabbri
GALATI
Gonella, Ministro della pubblica istruzione
Martino Gaetano, Relatore
Cremaschi Carlo
Bertola
Lozza
Tonello
Marchesi
Bernini
Gui
Perassi
Rescigno
Colonnetti
Rodi
Sullo
Preti
Stampacchia
Disegno di legge (Presentazione):
Scelba, Ministro dell’interno
Presidente
Per una interrogazione sui fatti di Primavalle:
Lizzadri
Presidente
Scelba, Ministro dell’interno
Corbi
Presidente
La seduta comincia alle 10.
TOZZI CONDIVI, ff. Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.
Sol processo verbale.
SCALFARO. Chiedo di parlare sul processo verbale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFARO. Ho chiesto di parlare sul processo verbale per un chiarimento sulle critiche che sono sorte ieri, con tono, non dico non parlamentare, ma addirittura inurbano in questa Assemblea, e soprattutto per il voto dell’Assemblea.
Dai verbali della Commissione per l’autorizzazione a procedere risulta che, per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’onorevole Colombi, di cui si è discusso ieri, il giorno 27 settembre 1947, alla seduta della medesima Commissione, erano presenti ed hanno tutti votato all’unanimità perché venisse proposta all’Assemblea la concessione dell’autorizzazione a procedere in entrambi i casi: l’onorevole Di Giovanni, Presidente, Clerici, Vice presidente; membri Fietta, La Rocca, Scalfaro.
Le relazioni, da me scritte per disposizione del Presidente, furono approvate all’unanimità dalla Commissione nella seduta 15 ottobre 1947, presenti Di Giovanni, Presidente, Clerici, Vice presidente, Ciampitti, La Rocca, Scalfaro.
Dunque se in tutto ciò si vuole vedere soltanto un atteggiamento politico, anche il Partito comunista, attraverso l’onorevole La Rocca, membro autorevole della Commissione, era stato garantito. E d’altra parte lo stesso onorevole La Rocca aveva votato in favore dell’autorizzazione a procedere insieme agli altri.
Le mie dimissioni, che ho avuto l’onore ieri di presentare per iscritto al Presidente Terracini, vogliono essere proprio una protesta, di fronte a tante proclamazioni di eguaglianza di giustizia ed al fare, ripeto, di una immunità parlamentare una impunità ad ogni costo, rendendo soprattutto impossibile che ottenga giustizia il cittadino privato, il quale è stato ingiuriato e diffamato, e si presenta al cittadino deputato dicendo: tu, cittadino deputato, prova, mentre io ti querelo, i fatti che porti come accusa contro di me. L’Assemblea, con il suo voto, ha voluto, in sostanza, in nome del querelato, dichiarare: poiché sono cittadino deputato, sono disposto a formulare ingiurie, diffamazioni, insolenze e non sono tenuto a provare nulla. (Applausi).
GAVINA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAVINA. Mi si riferisce e riferisco all’Assemblea che ieri i Segretari, nel computo dei voti, sarebbero giunti ad un apprezzamento errato, in quanto la relazione di minoranza presentata dall’onorevole Scalfaro per il caso Cremaschi Olindo sarebbe stata votata a parità di voti. Non so se di questa fattispecie l’Assemblea debba o non debba rivedere gli estremi, se l’onorevole Scalfaro peraltro permette. Ma poiché egli ha voluto fare un suo apprezzamento personale, permetta a noi di parte sinistra, di dire all’onorevole collega che qui non è giudizio di magistrato; non è giudizio di giudice inquirente che possa dare al cittadino la possibilità di perseguire un reato di un collega.
COPPI. La Rocca è un giudice inquirente?
GAVINA. Io sto parlando, onorevole Coppi, del Relatore della minoranza, perché ieri nessuno della maggioranza ha parlato in favore della relazione di maggioranza, di guisa che voi, onorevoli colleghi di centro, avreste dovuto diversamente valutare i ragionamenti dell’onorevole Scalfaro, eminente magistrato, ma imbevuto di quella teorica e di quella mentalità che porta i magistrati all’accusa. Questo è un consesso politico. Io penso che qualcuno di voi dovrebbe riflettere bene prima di concedere la richiesta autorizzazione nei confronti di un collega il cui scopo era quello di impedire che eventuali manifestazioni di massa potessero inficiare le operazioni degli ammassi. (Commenti).
Noi abbiamo presentato fin dal 22 luglio proprio una interpellanza su questi fatti, per dire che nelle provincie di Como e di Pavia avvenivano i fatti lamentati dall’onorevole Cremaschi, e che l’intervento politico del deputato deve essere considerato non come azione individuale contro un funzionario, ma come esplicazione di un mandato politico. Se queste cose non le sapete apprezzare, vuol dire che non avete il senso di quella che è la funzionalità della Costituente. La Costituente è Un’Assemblea…
ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. Che dovrebbe essere formata da tutti galantuomini.
GAVINA. L’Assemblea afferma un principio: quando un deputato crede di far valere un interesse politico generale non può essere perseguito…
ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio. Offendendo un terzo.
GAVINA. …alla stregua del ragionamento del Magistrato, onorevole Andreotti. Vengo al punto. Se è vero che ieri i Segretari sarebbero giunti a quell’apprezzamento, non era per chiedere la tenuità nei rapporti col magistrato nei confronti del collega Cremaschi, che io ho parlato, ma pel fatto politico in rapporto alla immunità parlamentare.
PRESIDENTE. Sul quesito che lei ha posto, io devo rispondere subito che la votazione è stata proclamata dal Presidente su riferimento dei Segretari.
Da nessuno è stata fatto osservazione alcuna, ed io non posso assolutamente ammettere che la dichiarazione del Presidente sia messa in discussione. Il verbale fa fede per tutti.
GAVINA. E sta bene, ma a noi interessa che nel processo verbale risulti ben chiaro quello che ho detto; perché se un errore di fatto avviene, non siamo dei mummificati e codificati legislatori, siamo gente viva, ripariamo gli errori e ripariamo l’offesa: facciamo sì che non si venga a scalfire il principio della immunità parlamentare.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
(È approvato).
Discussione del disegno di legge: Norme per la prima compilazione delle liste elettorali nella provincia di Gorizia. (49).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la prima compilazione delle liste elettorali nella provincia di Gorizia» (49).
Dichiaro aperta la discussione generale.
BETTIOL. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BETTIOL. Onorevoli colleghi, è con un senso di profonda commozione e di trepidazione che mi accingo a dare il mio voto favorevole a questa breve e piccola legge, la quale, però, ha un significato morale e politico altissimo, perché, chiamando alle urne i cittadini di Gorizia e della provincia, viene ad essere confermata indissolubilmente l’unione alla Madre-patria di quella nobilissima città, della mia nobilissima e carissima città, che il Trattato di pace ha così ingiustamente trattato.
Accanto a questa gioia, provo anche un profondo dolore per coloro che, fratelli di sangue e di lingua, non potranno però nel prossimo avvenire essere chiamati a manifestare la loro volontà, onde contribuire col loro voto a formare la volontà generale del popolo italiano.
Mentre mando il mio saluto commosso alla mia città, che ritorna così in seno alla Madre-patria, sono sicuro che le prime elezioni che si svolgeranno in quella città, tanto provata ed ancora addolorata per la sorte incerta di tanti suoi figli, saranno indubbiamente un plebiscito di italianità ardente ed accesa. (Applausi).
PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo all’esame degli articoli nel testo ministeriale, che non è stato modificato dalla Commissione. Si dia lettura dell’articolo 1.
MOLINELLI, Segretario, legge:
Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con le seguenti modificazioni:
Art. 13. – È sostituito dal seguente:
«Non oltre il 15 dicembre 1947 la Commissione elettorale comunale procede alla formazione delle liste generali, distinte per uomini e donne, in ordine alfabetico e in doppio esemplare.
«In un elenco a parte sono segnati i nominativi di coloro la cui domanda di iscrizione nelle liste non sia stata accolta, con la indicazione, a fianco di ciascun nominativo, delle ragioni del diniego».
Art. 15. – Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il 16 dicembre 1947 il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all’albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale, a presentarli non oltre il 26 dicembre 1947 con le modalità di cui al successivo articolo 17.
«Durante questo periodo un esemplare delle liste generali, maschili e femminili, sottoscritto dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell’ufficio comunale, insieme con i titoli e i documenti relativi a ciascun nominativo. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione».
Art. 16. – Il secondo comma è sostituito dal seguente:
«A coloro la cui domanda d’iscrizione non sia stata accolta o che non siano stati inclusi nelle liste generali per essere incorsi in una delle incapacità previste dall’articolo 2, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre cinque giorni dalla pubblicazione delle liste».
Art. 17. – Il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni cittadino, entro il 26 dicembre 1947, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione o diniego di iscrizione nelle liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale».
Art. 22. – Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Non più tardi del 31 dicembre 1947, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:
1°) una copia delle liste generali, maschili e femminili, corredata da tutti i documenti relativi;
2°) i ricorsi presentati contro dette liste, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
3°) i verbali delle operazioni e deliberazioni della Commissione elettorale comunale.
«L’altro esemplare delle liste rimane conservato nella segreteria del Comune».
Art. 23. – Il n. 2 del primo comma è sostituito dal seguente:
«2°) cancella dalle liste generali formate dalla Commissione elettorale comunale i cittadini che vi sono stati indebitamente compresi, anche quando non vi sia reclamo».
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione si raduna non prima del sesto giorno successivo a quello nel quale ha ricevuto gli atti».
Art. 24. – È sostituito dal seguente:
«Entro il 25 gennaio 1948 la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all’approvazione delle liste generali. Nel medesimo termine le liste devono essere restituite al comune insieme con tutti i documenti.
«Nei sei giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con l’assistenza del segretario, apporta, in conformità della copia delle liste generali approvate dalla Commissione elettorale mandamentale, le conseguenti variazioni all’esemplare delle liste generali depositato nel Comune.
«Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale al quale è restituita anche la copia delle liste generali approvata dalla Commissione stessa.
«Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli interessati con le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 16.
«Le liste generali rettificate debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 1° al 10 febbraio 1948 ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell’avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso».
Art. 27. – È sostituito dal seguente:
Entro il 15 dicembre 1947 la Commissione elettorale comunale provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del Comune in sezioni elettorali, alla delimitazione delle circoscrizioni delle sezioni, alla designazione del luogo di riunione di ciascuna di esse ed all’assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonché alla compilazione delle liste degli elettori per ogni sezione».
Art. 31. – I termini di cui al primo comma sono anticipati rispettivamente al 16 dicembre 1947 e al 26 dicembre 1947.
Il termine di cui al penultimo comma è anticipato al 31 dicembre 1947.
Art. 32. – Il termine di cui al primo comma è anticipato al 25 gennaio 1948.
Art. 56. – Al primo comma è aggiunto il seguente periodo:
«In provincia di Gorizia il prefetto provvede con decreto alla prima costituzione delle Commissioni elettorali mandamentali che rimarranno in carica fino al 30 giugno 1948».
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 2. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Qualora i comizi elettorali abbiano luogo prima della scadenza del termine previsto dall’ultimo comma dell’articolo 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le Commissioni elettorali comunali e mandamentali debbono cancellare, entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, dalle liste di sezione depositate presso di esse, gli «elettori nati dopo il 31 maggio 1926».
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 3. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Per le spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali previste dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 55».
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’articolo 4. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
UBERTI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UBERTI, Relatore. All’articolo 4 è necessario dire, anziché «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ecc.», l’espressione «lo stesso giorno», perché, siccome gli articoli 13 e 27 esigono delle scadenze per il 15 dicembre, è necessario anticipare il più possibile l’entrata in vigore della legge. Su questo punto sono d’accordo anche col Ministro dell’interno.
PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione l’articolo 4 così concepito: «La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
(È approvato).
Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.
Discussione dei disegno di legge: Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista. (50).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: «Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista» (50).
Apro la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo all’esame dei singoli articoli nel testo ministeriale, che non è stato modificato dalla Commissione:
Si dia lettura dell’articolo 1.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Oltre i casi previsti dall’articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non sono elettori, per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali hanno ricoperto le seguenti cariche nel regime fascista e in quello repubblicano sociale fascista:
1°) ministri e sottosegretari di Stato in carica dal 5 gennaio 1925;
2°) senatori, tranne quelli non deferiti all’Alta Corte di giustizia, o per i quali l’Alta Corte abbia respinto la proposta di decadenza; deputati delle legislature XXVII, XXVIII e XXIX, tranne i deputati della XXVII che non giurarono o che esercitarono l’opposizione nell’Aula o che furono dichiarati decaduti con la mozione del 9 novembre 1926 o che fecero parte della Consulta Nazionale o dell’Assemblea Costituente; consiglieri nazionali;
3°) membri del consiglio nazionale del partito fascista o del partito fascista repubblicano; membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato e dei tribunali speciali della repubblica sociale fascista;
4°) alti gerarchi del partito fascista, sino al grado di segretario federale (provinciale) incluso;
5°) ufficiali generali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi speciali; ufficiali della guardia nazionale repubblicana, delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia della repubblica sociale fascista;
6°) capi di provincia e questori nominati dalla repubblica sociale fascista;
7°) coloro che per la loro attività fascista siano stati esclusi dall’insegnamento o dagli albi professionali».
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’esame dell’articolo 2. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«La cancellazione dalle liste elettorali di coloro che abbiano ricoperto talune delle cariche od esplicata l’attività di cui all’articolo precedente può aver luogo in ogni tempo e qualunque sia lo stato delle operazioni di revisione delle liste, ma non oltre il quarantacinquesimo giorno anteriore alla data stabilita per le elezioni.
«La Commissione elettorale comunale provvede d’ufficio agli accertamenti necessari ed alle conseguenti cancellazioni dalle liste generali e sezionali. Il sindaco notifica, entro cinque giorni, agli interessati, ai sensi dell’articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le decisione della Commissione. Il segretario comunale elimina dallo schedario elettorale le schede corrispondenti.
«Copia dei verbali relativi alle operazioni predette è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio e al presidente della Commissione elettorale mandamentale.
«La Commissione elettorale mandamentale effettua le cancellazioni, sulla scorta degli anzidetti verbali, nelle liste generali e sezionali depositate presso di essa ed ha facoltà di richiedere gli atti al Comune.
«Contro le cancellazioni disposte a norma del presente articolo è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla notificazione di cui al terzo comma. Per i cittadini residenti all’estero, si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.
«Nel caso in cui il ricorso sia accolto, l’interessato ha diritto alla reiscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi tempo, ma non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data stabilita per le elezioni».
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’esame dell’articolo 3. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Per i Comuni nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora costituita la Commissione elettorale comunale, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 54 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058».
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’esame dell’articolo 4. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge.
«Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge».
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Passiamo all’esame dell’articolo 5. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.
Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (35).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della Pubblica Istruzione. L’Assemblea ricorda che è stato approvato ieri l’articolo 3 di questo disegno di legge.
Proseguiamo con l’esame dell’articolo 4 e dei relativi emendamenti.
CALAMANDREI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALAMANDREI. Mi permetto di ricordare che ho presentato e già svolto il seguente emendamento all’articolo 4 come articolo 4-bis:
«Oltre alle altre funzioni stabilite dalla legge, il Consiglio superiore ha funzioni di inchiesta sulle condizioni generali del pubblico insegnamento e di studio e di consulenza per la preparazione delle relative riforme».
PRESIDENTE. Sta bene; il suo emendamento sarà messo in votazione al momento opportuno.
Si dia lettura dell’articolo 4.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Alla prima Sezione sono deferite le attribuzioni che fino all’entrata in vigore della presente legge erano di competenza del Consiglio superiore in materia di istruzione superiore.
«Per la validità delle decisioni della Sezione è richiesta la presenza di almeno 18 componenti».
PRESIDENTE. Il testo della Commissione corrisponde perfettamente al testo ministeriale.
Pongo pertanto in votazione il primo comma.
(È approvato)
Passiamo il secondo comma.
FABBRI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FABBRI. Mi pare che a questo punto si debba prendere in esame l’emendamento Calamandrei.
PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento aggiuntivo.
GALATI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Galati?
GALATI. Sull’emendamento dell’onorevole Calamandrei.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALATI. Mi pare che questo emendamento si riferisca, piuttosto che alla Sezione di cui paliamo, al Consiglio plenario; e ieri noi abbiamo votato l’articolo 2 con una mia aggiunta al primo comma. L’articolo suona così:
«Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che riguardino comunque vari rami dell’istruzione o riforma di struttura di un ordine di scuola».
Mi pare quindi che le attribuzioni del Consiglio siano state già definite e che sia quindi impossibile tornare indietro.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Desidero associarmi alla osservazione che è stata fatta, l’emendamento dell’onorevole Calamandrei riguarda, se non erro, la competenza di tutto il Consiglio, non della prima Sezione soltanto. Poiché siamo ora in sede di discussione sulla competenza della prima Sezione, non credo debba essere questo il punto dell’inserzione.
PRESIDENTE. Lei comunque, onorevole Ministro, ove io ponessi in votazione l’emendamento, si dichiarerebbe contrario o favorevole?
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Mi rimetterei all’Assemblea.
CALAMANDREI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALAMANDREI. Desidero far rilevare che io non sono contrario a che questo emendamento, una volta che sia approvato, venga poi, nel coordinamento, aggregato all’articolo 2, anziché all’articolo 4. Osservo soltanto che, mentre nel primo comma dell’articolo 2, cui alludeva l’onorevole Galati, viene stabilito quali siano le materie per deliberare sulle quali il Consiglio debba adunarsi in Sezioni unite, non c’è invece un comma che dica che è funzione del Consiglio plenario di dare consulenza circa la preparazione delle relative riforme.
Che poi ciò sia venuto in discussione in sede di articolo 4, questo non dipende se non dal modo frammentario e caotico come ha proceduto la discussione, tanto che ieri si è avuta l’impressione che si trattasse di un gioco a tombola. Trattandosi quindi di un gioco a tombola, il mio emendamento è stato tirato fuori oggi e quindi votiamolo oggi.
PRESIDENTE. Invito l’onorevole Relatore a esporre il parere della Commissione.
MARTINO GAETANO, Relatore. Concordo sostanzialmente con quanto ha detto poco fa l’onorevole Calamandrei. Ritengo opportuno che questo suo emendamento venga posto in votazione, salvo a collocarlo poi all’articolo 2. Ritengo che sia veramente rilevante la questione che l’onorevole Calamandrei ha sollevata. Tale questione riguarda infatti, a mio parere, non tanto l’ultima parte del suo emendamento, quella cioè relativa alla consulenza per la preparazione delle riforme (la quale si può ritenere in sostanza assorbita dalla votazione avvenuta ieri), quanto soprattutto la prima parte: «ha funzioni di inchiesta sulle condizioni generali del pubblico insegnamento».
Qui dovrebbe fermarsi, secondo me, la votazione su questo emendamento. Questa era una norma che esisteva nella nostra legislazione fin dalla legge Casati del 1859, e che è stata successivamente abbandonata. Il riprenderla io penso sia utile per l’insegnamento e per la scuola.
PRESIDENTE. Allora, lei è favorevole alla prima parte?
MARTINO GAETANO, Relatore. Io chiederei che fosse messo in votazione – e dichiaro di essere favorevole all’accettazione di questa norma – l’emendamento proposto dall’onorevole Calamandrei fino alle parole «e del pubblico insegnamento».
CREMASCHI CARLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CREMASCHI CARLO. Dichiaro di essere contrario e voterò quindi contro.
BERTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTOLA. Vorrei completare alcune osservazioni che sono già state fatte; e cioè prima di tutto, questa proposta di emendamento è già stata assorbita da quanto avevamo votato ieri nell’articolo 2 del progetto ministeriale. Dal quale articolo 2 non vedo come questo emendamento si differenzi sostanzialmente, perché quanto abbiamo votato ieri, la proposta ministeriale più l’emendamento Galati, dice precisamente che il Consiglio Superiore funziona normalmente per Sezioni, ma in seduta plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare: 1°) questioni generali che riguardino, comunque, i varî rami dell’istruzione; 2°) riforma di struttura su qualsiasi ordine scolastico. Perciò mi pare che ci sia già tutto.
Seconda osservazione (e questa mia vale anche come dichiarazione di voto): non è possibile trovare un altro sistema, per salvare l’emendamento né metterlo in qualsiasi altro articolo, né aggiungerlo all’articolo 2, perché sostanzialmente vi è già contenuto.
Per questo dichiaro che voterò contro.
LOZZA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOZZA. Dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore dell’emendamento Calamandrei.
PRESIDENTE. Sta bene. Allora passiamo alla votazione per divisione, secondo la proposta del Relatore, dell’emendamento Calamandrei che, se approvato, sarà inserito nell’articolo 2.
Pongo in votazione la seguente formulazione:
«Oltre alle funzioni stabilite dalla legge, il Consiglio superiore ha funzioni di inchiesta sulle condizioni generali del pubblico insegnamento».
(Dopo prova e controprova non è approvato).
Non so se l’onorevole Calamandrei voglia insistere perché sia messa in votazione la seconda parte del suo emendamento.
CALAMANDREI. Rinuncio.
PRESIDENTE. Torniamo al secondo comma dell’articolo 4, che nel testo ministeriale dice:
«Per la validità delle decisioni della Sezione è richiesta la presenza di almeno diciotto componenti».
La Commissione invece propone che il numero dei componenti sia ventuno.
MARTINO GAETANO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTINO GAETANO, Relatore. Il testo originario del disegno di legge ministeriale richiedeva diciotto presenti per la validità delle deliberazioni della prima Sezione in quanto il numero previsto per la prima Sezione nel disegno stesso era di ventotto membri. Il testo dell’emendamento presentato dalla Commissione riguarda il numero complessivo di trentadue membri e su trentadue la Commissione propone che siano presenti almeno ventuno membri per la validità delle decisioni.
In altri termini il principio che ha guidato sia il Ministro, sia la Commissione, è quello tradizionale del Consiglio Superiore, e cioè che almeno due terzi dei membri del Consiglio siano presenti per la validità delle decisioni. Poiché il numero dei membri è stato elevato a trentacinque, io propongo che siano ventiquattro i membri dei quali si richiede la presenza affinché siano valide le decisioni della Sezione.
PRESIDENTE. Chiedo il parere del Governo.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Mi associo.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento proposto dalla Commissione che dice:
«Per la validità delle decisioni della Sezione è richiesta la presenza di almeno ventiquattro componenti».
(È approvato).
L’articolo 4 nel suo complesso è così approvato:
«Alla prima Sezione sono deferite le attribuzioni che fino all’entrata in vigore della presente legge erano di competenza del Consiglio Superiore in materia di istruzione superiore.
«Per la validità delle decisioni della Sezione è richiesta la presenza di almeno ventiquattro componenti».
Presentazione di un disegno di legge
SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCELBA, Ministro dell’interno. Mi onoro di presentare all’Assemblea il seguente disegno di legge:
«Norme per l’elezione del Senato della Repubblica».
PRESIDENTE. Do atto all’onorevole Ministro dell’interno della presentazione di questo disegno di legge. Sarà trasmesso alla Commissione competente.
SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo che sia nominata dal Presidente dell’Assemblea un’apposita Commissione per l’esame di questo disegno di legge.
PRESIDENTE. Come l’Assemblea ha udito, l’onorevole Ministro dell’interno propone che l’esame del disegno di legge sia demandato ad una Commissione speciale nominata dal Presidente. Pongo in votazione questa proposta.
(È approvata).
Per una interrogazione sui fatti di Primavalle.
LIZZADRI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIZZADRI. Ho presentato un’interrogazione sui fatti avvenuti a Roma, nella borgata di Primavalle, che era fissata per oggi. La presenza del principale responsabile… (Proteste al centro e a destra).
SCHIRATTI. Siete voi i responsabili! (Rumori a sinistra – Scambio di apostrofi fra il deputato Tonello e deputati del centro).
PRESIDENTE. Io domando all’Assemblea se si crede che con questo sistema si possa andare avanti! (Interruzioni dei deputati Piccioni, Merlin Angelina, Mazza).
Facciano silenzio! Onorevole Lizzadri, le domande ai Ministri per avere risposta ad una interrogazione si rivolgono alla fine della seduta. Tuttavia, io, essendo il Ministro in procinto di uscire dall’Aula, ho ritenuto opportuno accordarle la parola per darle modo di avere una risposta. Però mi duole che lei abbia usato termini i quali hanno provocato delle proteste. La prego, onorevole Lizzadri, di contenere il suo discorso in termini parlamentari, di dire quello che deve dire al Ministro, il quale è pronto qui per rispondere, senza turbare i nostri lavori.
LIZZADRI. C’è un errore di fatto, cioè la discussione della mia interrogazione è stata fissata per oggi e la presenza del Ministro dell’interno mi aveva dato la speranza che, non trattandosi di un caso di ordinaria amministrazione (quello che avviene oggi in Italia non è un fatto di ordinaria amministrazione). (Proteste al centro e a destra – Interruzione del deputato Mazza). …mi aveva dato la speranza, dicevo, di poter avere subito una risposta. (Rumori al centro e a destra – Applausi a sinistra).
SCELBA, Ministro dell’interno. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCELBA, Ministro dell’interno. L’onorevole Lizzadri avrà letto l’ordine del giorno dell’Assemblea ed in esso non sono iscritte interrogazioni. Tuttavia è stato concordato col Presidente che alle interrogazioni presentate sui fatti di Roma il Governo avrebbe risposto alla fine della seduta pomeridiana di oggi. E questo sarà fatto secondo gli impegni presi. (Applausi al centro).
CORBI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa?
CORBI. Per una mia interrogazione sui fatti di Pescara.
SCELBA, Ministro dell’interno. Anche per i fatti di Pescara risponderemo oggi. Siamo pronti a rispondere a tutte le interrogazioni.
Si riprende la discussione del disegno di legge: Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (35).
PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 5. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«In seno alla prima Sezione è costituita una Giunta di undici membri, composta del presidente della Sezione e di dieci consiglieri, dei quali cinque scelti dal Ministro e cinque dalla Sezione.
«La Giunta si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle vigenti norme e su tutte le altre che il Ministro ritenga, per motivi d’urgenza, di sottoporre al suo esame.
«Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno sei componenti».
PRESIDENTE. Ricordo che al primo comma di questo articolo 5 gli onorevoli Camposarcuno, Martino Gaetano, Condorelli e Foresi hanno presentato il seguente emendamento fatto proprio dalla Commissione:
«In seno ad essa è costituita una Giunta di 12 membri dei quali 4 scelti dal Ministro ed 8 eletti dalla prima Sezione del Consiglio. Essa è presieduta dal vicepresidente del Consiglio Superiore. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno otto membri».
L’onorevole Galati ha presentato il seguente emendamento:
«Sostituire il primo comma con il seguente:
«In seno alla prima Sezione è costituita una Giunta di 14 membri, composta dal presidente della Sezione e da 13 membri, dei quali 4 scelti dal Ministro e 9 dalla Sezione».
Siamo di fronte a variazioni di numero per la composizione di questa Sezione.
L’onorevole Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di esprimere il parere del Governo.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Accetto l’emendamento dell’onorevole Galati.
PRESIDENTE. L’onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
MARTINO GAETANO, Relatore. La Commissione accetta l’emendamento. Galati
PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Galati, sostitutivo del primo comma, testé letto.
(È approvato).
Passiamo al secondo comma:
«La Giunta si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle vigenti norme e su tutte le altre che il Ministro ritenga, per motivi d’urgenza, di sottoporre al suo esame».
MARTINO GAETANO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTINO GAETANO, Relatore. La Commissione aveva emendato a questo punto il disegno di legge ministeriale per le ragioni che sono esposte nella relazione della Commissione stessa; ed io La prego, signor Presidente, di voler mettere in ogni caso in votazione per divisione questo comma: occorrerebbe votare prima «la giunta si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle vigenti norme», e successivamente «su tutte le altre che il Ministro ritenga, per motivi d’urgenza, di sottoporre al suo esame».
Ho ragione di ritenere, onorevole Presidente, che l’onorevole Ministro rinuncerà a questa seconda parte del secondo comma del suo disegno di legge. La questione è di importanza notevole, a parer mio, e credo meriti l’attenzione dell’Assemblea. Io cercherò di riassumerla brevemente. La nostra legislazione (il Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore) precisa quali sono i compiti del Consiglio e quali i compiti della Giunta. Vi sono delle attribuzioni che devono essere necessariamente affidate, perché ci sia una sufficiente garanzia, all’organo più vasto, cioè al Consiglio. Vi sono delle attribuzioni di carattere amministrativo che invece possono essere affidate all’organo più ristretto, cioè alla Giunta.
Ora, il dare la facoltà al Ministro di sottoporre, sia pure per motivi di urgenza, alla Giunta quei compiti che sono propri del Consiglio, significa sopprimere ogni garanzia che a questo proposito è stabilita dalla legge. Se noi potessimo avere la sicurezza che, per lo meno fino a tanto che durerà in vigore la legge che stiamo approvando, il Ministro della pubblica istruzione sarà l’onorevole Gonella, io non insisterei su questo punto perché so bene che l’onorevole Gonella non abuserebbe mai di questo privilegio che con questa legge gli si vorrebbe concedere, quello cioè di deferire a suo insindacabile giudizio i compiti del Consiglio alla Giunta. Ma noi non abbiamo questa garanzia, noi non sappiamo chi sarà domani il Ministro della pubblica istruzione. Potrebbe essere persona interessata ad esautorare il Consiglio e deferire tutti i compiti del Consiglio alla Giunta. Trovare i motivi dell’urgenza non è difficile per chi voglia valersi della Giunta piuttosto che del Consiglio. D’altra parte, ciò crea degli inconvenienti notevoli, inconvenienti che lo stesso Ministro Gonella ha potuto apprezzare recentemente. Perché, quando per ragioni di effettiva urgenza egli si è trovato costretto a deferire alla Giunta i compiti che sarebbero del Consiglio, egli si è visto poi nell’impossibilità di valersi efficacemente del parere consultivo di questo organo particolare. Preciso: sono stati deferiti alla Giunta i pareri circa proposte di revisione di concorsi universitari; pareri che la legge invece richiede vengano dati dal Consiglio. E allora è successo questo: che, essendoci una richiesta di revisione di un concorso di patologia chirurgica e mancando in seno alla Giunta qualsiasi membro appartenente alla facoltà di medicina e chirurgia, ha dovuto fare da relatore un professore di anatomia comparata della facoltà di scienze. Il quale, naturalmente, si è dichiarato incapace di dare un oculato giudizio su questa materia; e la Giunta non ha potuto esprimere al Ministro quel parere che il Ministro desiderava. Sono inconvenienti questi che occorre vengano eliminati. Non vedo la ragione perché la legge debba dare al Ministro quella facoltà che il Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore non gli dà. Il Testo unico è preciso a questo proposito; stabilisce quali sono i pareri che devono essere dati dal Consiglio e quali invece devono essere dati dalla Giunta.
Io insisto perché questa seconda parte del comma secondo dell’articolo 5 non venga votata dall’Assemblea. Prego l’onorevole Ministro di voler dichiarare che egli rinuncia a questa seconda parte.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Io mi rimetto all’Assemblea; però, vorrei far presente all’onorevole Relatore che gli inconvenienti da lui rilevati sarebbero veramente notevoli nel caso in cui la Giunta fosse di nomina ministeriale; ma siccome essa è nominata per più di due terzi, nove membri, dal Consiglio, in fondo è espressione diretta della fiducia del Consiglio.
MARTINO GAETANO, Relatore. È più ristretta.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. L’onorevole Relatore non vorrà negare che possono presentarsi dei motivi urgenti che richiedano un sollecito intervento per il quale potranno anche essere possibili abusi. Di fatto il Consiglio Superiore non può funzionare solo due volte all’anno; le questioni urgenti non possono essere rinviate in attesa della convocazione del Consiglio.
Comunque, non insisto sopra questo inciso e mi rimetto all’Assemblea.
TONELLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONELLO. Io appoggio toto corde la proposta dell’onorevole Relatore; riconosco che è una necessità ammettere che la Giunta non esorbiti dai suoi poteri, assorbendo quelli del Consiglio; ma perché ciò non avvenga è meglio predisporre opportuni accorgimenti.
MARTINO GAETANO, Relatore. Desidero dare una precisazione.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTINO GAETANO, Relatore. È vero che ordinariamente il Consiglio si riunisce due volte all’anno, ma il Ministro ed il vicepresidente hanno la possibilità di convocarlo ogni volta che se ne presenti la necessità; due volte all’anno rappresentano il minimo.
Non credo sia opportuno affidare i compiti del Consiglio alla Giunta, in nessun caso; e non perché la Giunta non sia organo democratico – qui c’è un equivoco – ma semplicemente la Giunta è organo più ristretto, non contiene nel suo seno quella vasta gamma di competenze, che contiene invece il Consiglio.
MARCHESI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCHESI. Ritengo effettivamente che questa seconda parte dell’articolo 5 possa incoraggiare qualche volta il Ministro a conferire alla Giunta poteri, che dovrebbero spettare al Consiglio.
Devo tuttavia riconoscere che esistono casi di urgenza, che richiedono pronta risoluzione per cui convenga valersi dell’opera della Giunta, in sostituzione del Consiglio, non facilmente convocabile.
D’altra parte – faccio una dichiarazione mia personale – il Ministro, il quale è responsabile di tutti i suoi atti, deve anche poter esercitare liberamente, dentro i giusti limiti, la sua autorità. Accanto alle responsabilità collettive, le quali devono avere la loro prevalenza, occorre sia lasciato un posto, un piccolo posto, anche alla responsabilità personale del Ministro, unica persona cui si possa rimproverare di avere male operato.
Ieri il Relatore, onorevole Martino, mi indicava all’Assemblea come un fautore di diritti speciali, quasi di privilegi da conferire al Ministro. Qualche volta mi accade di indulgere a certe tentazioni antidemocratiche, perché ritengo che la democrazia possa essere gravemente minacciata dalla democrazia stessa. (Commenti).
Condivido la preoccupazione del Relatore Martino, riguardo alla seconda parte dell’articolo 5, ma riconosco anche la fondatezza di quanto ha osservato il Ministro, che cioè possono presentarsi casi che necessitano di una urgente soluzione da affidare eccezionalmente alla Giunta.
Il Relatore ha citato testé, a esempio dei gravi inconvenienti che potrebbero nascere da tale procedura, quello relativo alla revisione del concorso di patologia chirurgica. Gli atti di quel concorso furono affidati all’esame di un biologo, che non si dichiarò incompetente, ma non sufficientemente informato per poter decidere. Questa dichiarazione avrebbe potuto farla un professore di patologia o un direttore di clinica chirurgica. Quel processo di revisione rimase sospeso per una dichiarazione di insufficiente informazione da parte del relatore.
Sono personalmente favorevole al mantenimento dell’articolo.
BERNINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNINI. A nome del mio Gruppo, credo di poter dichiarare che noi ci associamo alle proposte del Relatore. Non ho pratica diretta dell’amministrazione del Consiglio Superiore e certamente non posso smentire quanto ha affermato il collega Marchesi, ma credo che, per quanto in questo campo una questione possa essere urgente, non sarà mai tanto urgente che debba essere risolta prima del tempo che occorrerebbe per convocare il Consiglio Superiore.
Per queste ragioni, ripeto, tanto più che il Ministro ha lui stesso accettato quella che sarà la deliberazione dell’Assemblea, voteremo secondo le conclusioni del Relatore.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare per un chiarimento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Ribadito che mi rimetto all’Assemblea, voglio dare un solo chiarimento. Questa dizione non è introdotta per iniziativa di chi ha presentato il disegno di legge, perché è riportata integralmente dalla legge attualmente vigente, vale a dire dalla legge De Ruggiero, la quale all’articolo 5 dice: «La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritiene per motivi di urgenza di sottoporre al suo esame». Non è quindi una novità. La differenza è questa: che mentre la legge De Ruggiero dava al Ministro la facoltà di scegliere tutti i membri della Giunta, in questo disegno di legge si è divisa la responsabilità, perché una parte dei membri è per nomina ministeriale ed una parte è eletta dalla Giunta.
Il progetto ministeriale ha introdotto una sola novità, e la novità riguarda appunto la diminuzione delle facoltà che erano riconosciute al Ministro dalla legge precedente.
TONELLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONELLO. Io vorrei dire qualche cosa all’illustre collega Marchesi. Egli ha manifestato dei dubbi sulla democrazia e ha detto che qualche volta bisogna anche saper correggere la democrazia. Non nego che vi siano degli eccessi di democrazia, ma quando la democrazia va fuori delle sue linee è segno che non è più democrazia. Quindi, io rimango ancora convinto che un Ministro abbia più autorità, specialmente un Ministro della pubblica istruzione, quando egli agisca in un perfetto accordo e in perfetta intesa con gli organismi che lo Stato gli mette accanto per aiutarlo nel suo difficile compito. Capisco che un uomo che è capo degli studi in Italia debba avere dell’autorità, anche in certi momenti, per determinarsi ad un gesto che può essere anche giudicato autoritario; ma, credete pure, che un Ministro non offende la democrazia, specialmente nel campo scolastico, quando si attiene ai suggerimenti del Consiglio superiore dell’istruzione.
Ritengo che un po’ per volta certe simpatie, per quello che non è perfettamente democratico, minaccino poi di traportarci in un campo tutt’affatto estraneo alla libertà. Io sono nemico di tutti i dittatori, egregi colleghi; non posso vederli i dittatori, li odio, perché sono socialista, sono per la libertà, per la democrazia e per l’uguaglianza di tutti.
(Applausi).
GALATI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE; Ne ha facoltà.
GALATI. Desidererei chiarire che, da quanto han detto l’onorevole Relatore e l’onorevole Marchesi, mi sembra che si confonda il Consiglio nel suo complesso con la prima Sezione del Consiglio stesso. Bisogna chiarire questo equivoco. Se si considera che la prima Sezione, così come ora è stata approvata, è costituita di 35 membri, allora si comprende l’importanza e direi la necessità del funzionamento della Giunta di 14 membri, così come or ora l’abbiamo approvata. Quindi, una cosa è attribuire alla prima Sezione di 35 membri quanto è richiesto dall’articolo 5, un’altra cosa è attribuirlo alla Giunta che può lavorare più speditamente.
Non si tratta perciò di convocare l’intero di Consiglio, ma la prima Sezione. Ritengo, per queste ragioni, che sia opportuno attribuire alla Giunta di 14 membri, con 9 membri elettivi, quanto è richiesto dal secondo comma dell’articolo 5.
FABBRI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FABBRI. Io avevo chiesto la parola per fare la stessa osservazione dell’oratore che mi ha preceduto, ma per arrivare a conseguenze opposte, cioè che qui non si tratta di fare la contrapposizione con il Consiglio, ma la contrapposizione con la Sezione, perché in seno a ciascuna Sezione è prevista una Giunta. Dal momento che il Consiglio è già articolato e non c’è motivo di preoccuparsi della difficoltà della convocazione dell’intero Consiglio, si possono convocare normalmente le Sezioni senza bisogno di ricorrere ad un successivo frazionamento. Nella normale esplicazione della sua attività il Ministro non deve riversare la sua responsabilità su deliberati collettivi. Ma, se egli desidera di essere confortato da questi deliberati collettivi, ci sia almeno il parere della Sezione.
GUI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUI. Vorrei richiamare l’attenzione su una imprecisione contenuta nel testo della Commissione: stabilito che la Giunta è della prima Sezione e non del Consiglio, io domando se esistono (come è scritto nel secondo comma) norme vigenti che si riferiscano alla Giunta di una Sezione. Mi pare che queste parole «vigenti norme» non si riferiscano esattamente a quello che abbiamo votato.
PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
MARTINO GAETANO, Relatore. Onorevole Presidente, io desidero dire qualche parola di più, oltre che rispondere alla interrogazione dell’onorevole Gui. Poiché Ella mi concede di parlare, desidero dire che riconosco l’equivoco segnalato dal collega Galati. Quando io ho parlato di Consiglio superiore intendevo parlare della prima Sezione del Consiglio superiore. Ed allora, l’argomento dell’onorevole Galati, io più non lo comprendo. È un argomento controproducente, come si diceva una volta (non so se sia prova di buon gusto adottare ancora questo termine); la verità è questa: noi abbiamo nella legislazione universitaria attribuzioni del Consiglio superiore – nel caso specifico della prima Sezione del Consiglio – ed attribuzioni della Giunta – nel caso specifico la Giunta della prima Sezione –. Quando si tratta di materia di istruzione superiore, poiché è precisato dal disegno di legge che alla prima Sezione sono deferite le attribuzioni che fino alla entrata in vigore della presente legge erano di competenza del Consiglio superiore, ci si intende sempre riferire alla Giunta della prima Sezione.
Ripeto, la legge sulla istruzione superiore precisa i compiti della Giunta, e quindi i compiti della Giunta della prima Sezione: può darsi che dal punto di vista formale abbia un qualche valore l’osservazione dell’onorevole Gui, e non sarà difficile correggere nel testo qualche dizione impropria, ma evidentemente il significato è quello cui accennavo. Dice l’onorevole Ministro: io ho riportato questo dalla legge De Ruggiero, ed è vero, perché l’articolo 5 di quella legge è esplicito; ma l’onorevole Ministro dimentica che quella legge è del 7 settembre 1944, quando in Italia non si viaggiava come oggi e quando venire da Palermo a Roma non era una cosa così agevole come oggi. Ed allora, per evitare la impossibilità di convocare frequentemente il Consiglio Superiore (perché i membri del Consiglio Superiore non potevano spostarsi agevolmente nel Paese) il Ministro pensò di deferire con legge alla Giunta i compiti che la legislazione universitaria attribuisce al Consiglio, e nominò la Giunta scegliendo persone residenti a Roma, in maniera da poter agevolmente convocare la Giunta. Oggi non siamo più in quelle condizioni, onorevole Ministro, e convocare quattordici o trentacinque persone a Roma è perfettamente la medesima cosa.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Su questo non insisto.
MARTINO GAETANO, Relatore. Né è concepibile che noi si debba fare in modo che i membri della Giunta siano persone tutte residenti in Roma. Ed allora, qual è la difficoltà? Perché non si può convocare la prima Sezione del Consiglio superiore, quando si tratta di decidere questioni che per legge debbano essere decise dal Consiglio e non dalla Giunta? Perché la difficoltà è maggiore quando si tratta di convocare trentacinque persone piuttosto che quando si tratta di convocarne quattordici? Questo io non lo capisco, onorevole Ministro. Io la prego ancora una volta, in omaggio a quello spirito democratico di cui ella ha dato tante prove, e che ha voluto anche sottolineare nel suo discorso di ieri, quasi in contrapposto al progetto della Commissione, di rinunziare a questo suo desiderio di attribuire alla Giunta i poteri che la legge, invece, attribuisce al Consiglio.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Ho già detto di non insistere. Non ho che riportato il testo della legge De Ruggiero.
PRESIDENTE. Passiamo al secondo comma dell’articolo 5, che voteremo per divisione.
Pongo in votazione la prima parte del comma, sulla quale il Ministro ed il Relatore sono d’accordo:
«La Giunta si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle vigenti norme».
(È approvata).
Pongo in votazione la seconda parte del comma:
«e su tutte le altre che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame».
(Dopo prova e controprova, non è approvata).
Passiamo all’ultimo comma.
MARTINO GAETANO, Relatore. Propongo a nome della Commissione, che si richieda per la validità della riunione la presenza di 9 anziché di 6 consiglieri.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Accetto la modifica proposta dalla Commissione.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ultimo comma con la modifica apportata dalla Commissione:
«Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno nove componenti».
(È approvato).
L’articolo 5 risulta nel suo complesso così approvato:
«In seno alla prima Sezione è costituita una Giunta di 14 membri, composta del presidente della Sezione e di 13 membri, dei quali 4 scelti dal Ministro e 9 dalla Sezione.
«La Giunta si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle vigenti norme.
«Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno nove componenti».
Passiamo all’articolo 6. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«Per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari, degli aiuti e assistenti di ruolo e dei liberi docenti è costituita una Corte di disciplina, composta del vicepresidente del Consiglio che la presiede e di 6 membri eletti nel proprio seno dalla prima Sezione.
«Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno 4 componenti, oltre il presidente.
«Davanti alla Corte interviene, come Relatore, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione».
L’onorevole Marchesi ha presentato il seguente emendamento che è accettato dalla Commissione:
«Al terzo comma, alla parola: relatore, sostituire l’altra: informatore».
Domando all’onorevole Marchesi se vi insista.
MARCHESI. Lo mantengo.
PRESIDENTE. L’onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:
«Al primo comma, alle parale: eletti nel proprio seno dal Consiglio, aggiungere le seguenti: fra i professori di ruolo delle Università o che abbiano appartenuto ai ruoli universitari o gli accademici o studiosi estranei ai ruoli universitari».
Ha facoltà di svolgerlo.
PERASSI. Il mio emendamento era stato presentato in relazione al testo della Commissione, che figura nel documento 35-A, là dove si diceva che la Corte disciplinare è composta del presidente del Consiglio che la presiede e di 6 membri eletti nel proprio seno dal Consiglio. La redazione attuale dell’articolo 6 reca invece che la Corte è composta del vicepresidente del Consiglio che la presiede e di 6 membri eletti nel proprio seno dalla prima Sezione. La prima Sezione del Consiglio è così sostituita al Consiglio come organo che elegge i 6 componenti della Corte disciplinare.
Le ragioni per le quali avevo presentato l’emendamento all’articolo 4 del progetto della Commissione non sono con ciò venute interamente a mancare. Quando si trattava del progetto della Commissione, mi pare che l’emendamento da me proposto fosse assolutamente necessario; ma anche dopo la sostituzione che è stata fatta, resta, mi pare, opportuno, perché nella prima Sezione non vi sono soltanto professori universitari.
Ora, è un principio tradizionale che i professori universitari, come è disposto per altre categorie di alti funzionari dello Stato, siano giudicati dai propri pari. Occorre quindi che gli eletti da parte della prima Sezione siano – e qui bisogna modificare un poco la forma letterale dell’emendamento in relazione al testo votato ieri – eletti appunto fra i professori universitari di ruolo, i membri di accademia o gli studiosi estranei ai ruoli universitari.
Per non dover poi prendere una seconda volta la parola, vorrei ora aggiungere qualche osservazione sull’emendamento dell’onorevole Marchesi, il quale propone che, anziché dirsi «relatore», si dica «informatore». Ora, forse qui vi è un piccolo equivoco. La parola «relatore» infatti riproduce una dizione, che è nel Testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili. Questo rappresentante del Ministero è un po’ in fondo quello che si potrebbe chiamare il pubblico ministero, che promuove l’azione disciplinare; dire quindi che si tratta di un informatore, a parte l’espressione un po’ generica, mi pare soprattutto che non corrisponda alla funzione di questo rappresentante.
Quello infatti che è essenziale, e che risulta del resto già dal Testo unico sullo stato giuridico, è che il relatore interviene nel processo orale, espone i fatti per i quali l’azione è promossa, ma poi si ritira. Non è, cioè, giudice relatore. Gli articoli 73 e 74 del citato Testo unico recano infatti testualmente: «Il capo del personale o un suo delegato interviene a detta trattazione – la trattazione orale del processo disciplinare – quale relatore». «Chiusa la trattazione orale, la commissione, ritiratisi il capo del personale e l’incolpato, procede alle proprie risoluzioni».
Quindi, in relazione al testo della legge generale, mi pare che non vi sia alcun inconveniente a lasciare la parola «relatore», intendendosi questa figura nel significato che essa ha secondo la legge generale sullo stato giuridico degli impiegati.
PRESIDENTE. L’onorevole Marchesi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.
MARCHESI. Ignoravo questo particolare, che cioè il funzionario ministeriale, fatta la sua relazione, debba ritirarsi lasciando libero il Consiglio nelle sue decisioni.
Ma nei procedimenti disciplinari vorrei che l’informazione successiva ad un’inchiesta e ad un esame dei documenti sia data non soltanto da un funzionario ministeriale, ma anche da un consigliere del corpo giudicante.
La presenza del funzionario del Ministero è utile, è indispensabile, anzi, perché tutti siano informati sugli elementi della imputazione dell’azione disciplinare che si svolge; ma la funzione di relatore, che esprima il suo giudizio sulla base di una indagine diretta e personale, deve spettare a un consigliere. Perciò mantengo il mio emendamento.
PERASSI. Allora è la parola «informatore» che non va.
MARCHESI. Va bene; mettetene un’altra, di vostra scelta.
PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti degli onorevoli Perassi e Marchesi.
MARTINO GAETANO, Relatore. La Commissione accoglie l’emendamento proposto dall’onorevole Perassi.
Per quanto riguarda l’emendamento dell’onorevole Marchesi, io dichiarai ieri di essere favorevole al suo accoglimento. Ma, così come egli ora espone la questione, mi pare che il suo significato sia leggermente diverso da quello che a me ieri era sembrato il significato vero della proposta dell’onorevole Marchesi. D’altra parte non possono non prendersi in considerazione le osservazioni fatte testé dall’onorevole Perassi.
Io credo che si potrebbe risolvere la questione, aggiungendo alle parole «interviene come relatore» le parole «per l’amministrazione» e facendo seguire «un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, ecc.». Ciò significa che questi non sarà il relatore in seno alla Corte di disciplina. La Corte di disciplina ascolterà la relazione che per conto dell’amministrazione centrale farà questo relatore, e poi nominerà il proprio relatore e, se è necessario, i propri organi inquirenti.
Penso che l’onorevole Marchesi potrebbe accogliere questa mia proposta.
MARCHESI. Sono d’accordo.
PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vuole esprimere il suo parere?
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Accolgo anch’io gli emendamenti dell’onorevole Perassi e dell’onorevole Marchesi con la rettifica apportatavi dalla Commissione.
Mi limito a far presente che anche in questo caso il progetto cita integralmente la vecchia legge De Ruggiero, la quale appunto parla di «relatore», e questo praticamente non ha dato motivo ad alcun inconveniente. Però, se è utile quella precisazione, non ho difficoltà ad accettarla.
PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell’articolo 6:
«Per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari, degli aiuti e assistenti di ruolo e dei liberi docenti, è costituita una Corte di disciplina, composta del vicepresidente del Consiglio che la presiede e di 6 membri eletti nel proprio seno dalla prima Sezione».
(È approvato).
Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Perassi, che dopo le parole «eletti nel proprio seno dalla prima Sezione» aggiunge: «fra i professori di ruolo delle Università o che abbiano appartenuto ai ruoli universitari o gli accademici o studiosi estranei ai ruoli universitari».
(È approvato).
Pongo in votazione il secondo comma:
«Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno 4 componenti oltre il presidente».
(È approvato).
Segue l’ultimo comma, con la modificazione, accettata dal Ministro e dal Relatore, proposta dall’onorevole Marchesi nel senso di sostituire alla parola «relatore» le parole «come relatore per l’Amministrazione».
Il testo che pongo in votazione è pertanto il seguente:
«Davanti alla Corte interviene, come relatore per l’Amministrazione, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione».
(È approvato).
L’articolo 6 risulta nel suo complesso così approvato:
«Per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari, degli aiuti e assistenti di ruolo e dei liberi docenti è costituita una Corte di disciplina, composta del vice presidente del Consiglio, che la presiede, e di sei membri eletti nel proprio seno dalla prima Sezione fra i professori di ruolo delle Università o che abbiano appartenuto ai ruoli universitari o gli accademici o studiosi estranei ai ruoli universitari.
«Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno quattro componenti, oltre il presidente.
«Davanti alla Corte interviene, come relatore per l’Amministrazione, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione».
Passiamo all’articolo 7. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«La seconda Sezione è composta di 11 membri e cioè: di 2 professori universitari componenti della prima Sezione, scelti dal Ministro tra quelli di cui al comma primo del precedente articolo 3, di 2 ispettori centrali per l’insegnamento medio, di un provveditore agli studi, di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l’istruzione tecnica, parimenti scelti dal Ministro, di un preside di prima categoria e di un professore di ruolo di Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, congiuntamente eletti da tutti i presidi e professori di ruolo, dei predetti Istituti, di un preside di prima categoria e di un professore di ruolo di Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, congiuntamente eletti da tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dei predetti istituti e scuole; e di un preside o professore di istituto di istruzione media non governativa, scelto dal Ministro.
«Il Ministro sceglie il presidente della Sezione tra i due professori universitari che ne fanno parte.
«Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 8 componenti».
Sono stati presentati vari emendamenti. Il primo è quello degli onorevoli Camposarcuno, Martino Gaetano, Condorelli, Foresi, accettato dalla Commissione come nuovo testo del primo comma dell’articolo:
«La seconda Sezione è composta di 12 membri oltre ad un professore universitario componente della prima Sezione, scelto dal Ministro, che la presiede; di due ispettori centrali per l’insegnamento medio, di un provveditore agli studi, di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l’istruzione tecnica, scelti dal Ministro; di un Preside di prima categoria e di tre professori di ruolo di Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale congiuntamente eletti da tutti i presidi e professori di ruolo dei predetti Istituti, di un preside di prima categoria e di due professori di ruolo di Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, congiuntamente eletti da tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dei predetti Istituti e scuole, e di un preside o professore di Istituto di istruzione media non governativa, scelto dal Ministro».
Invito l’onorevole Relatore a dare ragione di questo nuovo testo accettato dalla Commissione.
MARTINO GAETANO, Relatore. Onorevole Presidente, esiste un altro emendamento che è quello dell’onorevole Galati. Poiché ho la parola, io desidero dichiarare che la Commissione non ha niente in contrario ad accettare l’emendamento Galati, rinunciando al proprio.
Vi è solo un punto sul quale la Commissione desidererebbe sentire l’opinione dell’onorevole Galati stesso e del Ministro: e cioè il punto che riguarda le modalità per l’elezione dei membri della seconda Sezione.
Se l’onorevole Galati e il Ministro aderiscono, su questo punto, al concetto della Commissione, questa rinunzia al proprio emendamento ed accoglie quello dell’onorevole Galati.
PRESIDENTE. Il testo dell’onorevole Galati, firmato anche dagli onorevoli Bernini, Lozza, Marchesi, Preti, Titomanlio Vittoria, Gotelli Angela, Giordani, Binni, Rivera, Moro, Gullo Fausto, Cremaschi Carlo, Rescigno, Ermini, Lazzati, La Pira, è del seguente tenore:
«La seconda Sezione è composta di 14 membri, e cioè: di un professore universitario, componente della prima Sezione, scelto dai membri della seconda Sezione, con funzione di presidente; di due ispettori centrali per l’insegnamento medio (uno dell’ordine tecnico), scelti dal Ministro; di un provveditore agli studi, eletto dalla categoria; di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l’istruzione tecnica e professionale, scelto dal Ministro; di due capi di Istituto, uno dell’ordine tecnico; di sei professori (tre dell’ordine classico e tre dell’ordine tecnico), eletti congiuntamente da tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dell’ordine classico e dell’ordine tecnico; di un capo di Istituto o professore di scuola non governativa, nominato dal Ministro.
«Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti».
Qual è il parere dell’onorevole Galati?
GALATI. Io sono favorevole all’elezione di secondo grado.
PRESIDENTE. L’onorevole Ministro accetta?
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Io accetto l’emendamento dello onorevole Galati, però mi permetto di precisare che sarebbe necessario ad un certo momento inserire un avverbio. Si dice: «congiuntamente eletti da tutti i presidi, direttori e professori di ruolo». Io aggiungerei: «rispettivamente dell’ordine classico e dell’ordine tecnico», per fare comprendere che tutti i professori dell’ordine classico votano per i professori e presidi dell’ordine classico e tutti i professori dell’ordine tecnico votano per i professori e presidi dell’ordine tecnico.
Se non v’è questo avverbio, sembra che il corpo elettorale sia unico.
MARTINO GAETANO, Relatore. Sono d’accordo.
RESCIGNO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RESCIGNO. Ho presentato un emendamento, che riguarda i presidi di seconda categoria, che dovrebbe essere votato, a mio parere, prima di quello dell’onorevole Galati, perché contiene una certa diversità.
Vorrei che si dicesse espressamente che uno dei due presidi debba essere di seconda categoria.
Nell’emendamento dell’onorevole Galati si dice: «due capi di istituto», i quali potranno essere tutti e due di prima categoria.
Nel testo ministeriale si escludevano i presidi di seconda categoria ed era una grave ingiustizia.
Adesso si generalizza e si dice: «due capi di istituto», ma non si specifica se debbano essere uno di prima categoria e uno di seconda categoria. La cosa è importante, perché i presidi di seconda categoria costituiscono una vasta categoria di educatori. Vi sono soprattutto quelli della scuola media, che hanno visto nascere questo istituto, lo hanno accompagnato nei suoi sette anni di vita; sono quelli che hanno la maggiore esperienza di questa scuola media la quale, poi, è il ramo più importante, tanto è vero che è stata oggetto di tutte le riforme, da parte di tutti i Ministri che si sono via via susseguiti.
PRESIDENTE. Prego il Relatore di esprimere il parere della Commissione.
MARTINO GAETANO, Relatore. La Commissione è contraria all’emendamento Rescigno. Nel testo originario del Ministero era precisato che i presidi dovessero essere di prima categoria. In questo testo non si dice niente. Non è escluso quindi che sia eletto un capo di istituto di seconda categoria. Rendere obbligatoria l’elezione di un capo di istituto di seconda categoria mi sembra eccessivo. Nulla impedirà che lo eleggano i suoi colleghi se essi ritengono opportuno che vi sia un capo di istituto di seconda categoria; ma che sia la legge ad imporlo mi pare non necessario e non opportuno. Per queste ragioni siamo contrari all’emendamento dell’onorevole Rescigno.
PRESIDENTE. L’onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Sono contrario anch’io, non perché non accetti le argomentazioni dell’onorevole Rescigno, tanto è vero che abbandono il mio inciso, ma perché penso che già nell’emendamento dell’onorevole Galati sia incluso il concetto espresso dall’onorevole Rescigno.
COLONNETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLONNETTI. Vorrei osservare che nell’emendamento che stiamo per votare è previsto che la seconda Sezione sia presieduta da un professore universitario componente della prima Sezione, scelto dai membri della seconda Sezione. Ora, neppure per la prima Sezione è stata ammessa l’eleggibilità diretta da parte dei membri della Sezione del presidente. Il presidente della prima Sezione, vicepresidente del Consiglio superiore, sarà, secondo le nostre precedenti deliberazioni, nominato dal Ministro sopra una terna proposta dalla Sezione. Ora mi pare che almeno questo si potrebbe chiedere anche per i presidenti della seconda e della terza Sezione; e chiedo al Ministro, che aveva proposto che i presidenti della seconda e della terza Sezione fossero nominati senz’altro da lui, se non crede di aderire a questa soluzione che tende a conciliare i desideri delle singole categorie colla opportunità di mantenere al Ministro una certa prerogativa di scelta; e ciò in conformità con quello che abbiamo fatto per la prima Sezione.
TONELLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONELLO. Per la prima Sezione naturalmente non v’era l’organo e non poteva essere che il Ministro a nominare, ma nella seconda, dal momento che vi è la Commissione, mi pare che essa possa nominarsi il suo presidente senza rimandare al Ministro questa funzione. È anche più democratico che siano i membri della stessa Sezione che nominino il proprio presidente.
PRESIDENTE. Prego l’onorevole Colonnetti di precisarmi l’espressione che vorrebbe inserita.
COLONNETTI. La stessa formula che è stata adottata per la prima Sezione.
Io propongo che sia detto che si tratta di un professore universitario della prima Sezione nominato dal Ministro sopra una terna proposta dai membri della seconda Sezione.
BERNINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNINI. Forse l’onorevole Colonnetti dimentica che v’è una diversità di composizione fra la prima Sezione da una parte e la seconda e la terza dall’altra. Nella prima Sezione, il vicepresidente fra i professori universitari è universitario; invece, nella seconda e nella terza Sezione, fra i professori di scuole inedie e maestri, il presidente è un professore universitario. Quindi, se i professori e i maestri devono accogliere in mezzo a loro un professore universitario che non appartenga alla loro categoria (il che non avviene per la prima Sezione) almeno, ripeto, se queste due Sezioni hanno tal diversità che non è in loro favore, possano le Sezioni stesse scegliersi fra i professori universitari quelli che esse ritengono più idonei. Quindi ritengo che sia da respingere la proposta dell’onorevole Colonnetti.
COLONNETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLONNETTI. Ho capito benissimo e riconosco questa opportunità di un diritto di scelta. Soltanto, penso che questo diritto vada limitato nel senso che la Sezione scelga fra i professori universitari della prima Sezione una terna e che sia riservata al Ministro la scelta nell’ambito di questa terna.
PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
MARTINO GAETANO, Relatore. Ieri, quando venne in discussione l’emendamento che fu approvato e per cui si decise che il vicepresidente del Consiglio superiore sia scelto dal Ministro in una terna eletta dai membri della prima Sezione del Consiglio, io mi dichiarai contrario a questo emendamento e dissi che, a parer mio, occorre lasciare al Ministro la facoltà di scelta del presidente delle Sezioni del Consiglio. Non posso evidentemente che mantenere il mio punto di vista personale. Ma la questione ora è diversa da quella che ieri si presentava. Non si tratta più di decidere se è il Ministro che deve nominare il presidente della seconda e della terza Sezione, o se questo deve essere scelto in una terna, come ieri si proponeva, di eletti dalla seconda e dalla terza Sezione. Qui, l’emendamento Galati è diverso. Esso propone che questo professore universitario sia direttamente eletto dai membri rispettivamente della seconda e della terza Sezione. Gli argomenti addotti poco fa dall’onorevole Bernini sono evidentemente suggestivi. Io mantengo, per ciò che mi riguarda, il mio punto di vista personale; però dichiaro che la maggioranza della Commissione è favorevole all’emendamento Galati, e contraria quindi all’emendamento Colonnetti.
PRESIDENTE. Onorevole Ministro?
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Ho già dichiarato che accolgo l’emendamento Galati.
PRESIDENTE. Onorevole Colonnetti?
COLONNETTI. Non vedo perché dovrei insistere a difendere quella che mi sembrava una ragionevole prerogativa del Ministro, se questi se ne disinteressa; perciò ritiro la mia proposta.
PRESIDENTE. Onorevole Rescigno, ella insiste?
RESCIGNO. Insisto.
PRESIDENTE. Pongo in votazione la seguente parte del primo comma:
«La seconda Sezione è composta di 14 membri e cioè: di un professore universitario, componente della prima Sezione, scelto dai membri della seconda Sezione, con funzione di presidente; di 2 ispettori centrali per l’insegnamento medio (uno dell’ordine classico, uno dell’ordine tecnico), scelti dal Ministro; di 1 provveditore agli studi, eletto dalla categoria; di 1 rappresentante dei Consorzi provinciali per l’istruzione tecnica e professionale, scelto dal Ministro; di 2 capi di istituto».
(È approvata).
Segue ora l’emendamento Rescigno:
«uno di prima ed uno di seconda categoria».
Questo emendamento non è accettato né dal Ministro né dalla Commissione. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).
Pongo in votazione la restante parte del primo comma con l’emendamento proposto dal Ministro.
«1 dell’ordine classico e 1 dell’ordine tecnico; di 6 professori (tre dell’ordine classico e tre dell’ordine tecnico), eletti congiuntamente da tutti i presidi, direttori e professori di ruolo, rispettivamente dell’ordine classico e dell’ordine tecnico; di 1 capo di istituto o professore di scuola non governativa, nominato dal Ministro».
(È approvata).
Pongo in votazione il secondo comma:
«Per la validità delle deliberazioni della. Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti».
(È approvato).
È così approvato l’articolo 7.
Passiamo all’articolo 8. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l’istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione e su tutte le altre che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.
«La seconda Sezione sostituisce, inoltre, in tutte le sue attribuzioni, la Commissione istituita dall’articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che, con la presente legge, è soppressa».
PRESIDENTE. Ricordo che gli onorevoli Camposarcuno, Martino Gaetano, Condorelli e Foresi hanno proposto il seguente emendamento al primo comma, che la Commissione ha fatto proprio:
«Alla seconda Sezione sono deferite le questioni concernenti l’istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale che sono di competenza del Consiglio superiore o della Giunta del Consiglio».
L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
MARTINO GAETANO, Relatore. Su questo punto credo che vi sia l’accordo completo dell’Assemblea.
Si tratta di aggiungere in sostanza alle parole «deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione» le parole «o della Giunta del Consiglio».
Credo che nell’emendamento presentato dall’onorevole Galati e concordato fra vari settori dell’Assemblea non sia prevista la costituzione di una Giunta per la Sezione seconda del Consiglio.
GALATI. È prevista, si identificano.
MARTINO GAETANO, Relatore. Su questo punto non vi sono ragioni di contrasto. V’è l’altro comma dell’articolo. Ieri, rispondendo agli oratori, a proposito dell’emendamento presentato dall’onorevole Bernini, io dissi che la Commissione riteneva che si potesse trovare una maggiore garanzia nella speciale Commissione prevista dall’articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 1947 piuttosto che nella seconda Sezione del Consiglio superiore.
Poiché mi pare, però, che sia l’onorevole Bernini che altri colleghi insistano su questo punto e desiderino che la seconda Sezione del Consiglio superiore assuma le funzioni disciplinari che da quel decreto erano state attribuite alla seconda Commissione di disciplina, la Commissione dichiara di non insistere nel suo punto di vista e di accogliere pertanto la proposta dell’onorevole Bernini.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Quanto al secondo comma mi associo alla proposta fatta e mi rimetto al voto dell’Assemblea.
Riguardo al primo comma ho sentito poco fa le argomentazioni del Relatore, il quale dice di aggiungere anche la competenza della Giunta. Ma si riferisce alla Giunta della vecchia legge od alla Giunta futura? Per quanto riguarda la Giunta futura, sarà questo argomento dell’articolo successivo, vale a dire il nono.
L’articolo 8 parla delle competenze che secondo la vecchia legge erano attribuite al Consiglio, e non vedo quindi la necessità di aggiungervi anche queste parole, perché se parliamo della Giunta futura, che secondo l’emendamento dell’onorevole Galati si identifica con la Sezione, è un’altra questione. Si dirà infatti che le competenze della Giunta e della Sezione si identificano. Ma se facciamo qui questa aggiunta, ci riferiamo alle competenze della Giunta come è stata finora.
Per queste ragioni non la ritengo necessaria.
MARTINO GAETANO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTINO GAETANO, Relatore. Non avendo io malauguratamente con l’onorevole Galati la medesima dimestichezza che ha l’onorevole Ministro della pubblica istruzione, ignoravo l’esistenza di questo emendamento, che soltanto ora mi è dato di conoscere. L’emendamento dell’onorevole Galati vorrebbe che all’articolo 9 venisse sostituita la dizione del testo con la seguente: «Le funzioni di Giunta per la seconda e la terza Sezione sono assunte dalle Sezioni stesse». Evidentemente, chiarito questo punto, non vale quanto io ho detto in precedenza.
PRESIDENTE. Pertanto il testo dell’articolo 8 resta nella dizione ministeriale.
RODI. Desidero chiedere un chiarimento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RODI. Ad un certo punto è detto che la seconda Sezione si pronuncia su determinate questioni e «su tutte le altre che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame». Questa proposizione implica un fatto: che la Sezione non ha mai l’iniziativa per l’eventuale esame di questioni che possono sorgere da un momento all’altro, e cioè che soltanto il Ministro ha facoltà di sottoporre questioni alla Sezione. Se la Sezione volesse di sua iniziativa esaminare un problema, può farlo o ne è impedita dall’articolo 8?
SULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SULLO. È stato votato un ordine del giorno che si riferiva proprio a questa obiezione. Abbiamo pensato che discutere in questa sede di tutti i casi in cui potesse essere obbligatorio o facoltativo il parere della seconda o terza Sezione, sarebbe stato come apprestarci ad un lavoro che poteva essere frammentario, anche se utile per precisare i compiti di queste due Sezioni.
Ripeto quanto è stato detto allorché si è votato l’ordine del giorno: vi è praticamente un impegno, preso attraverso l’ordine del giorno, di determinare i casi anche più concreti (infatti qualche caso è già stabilito nell’articolo) nei quali è obbligatorio e facoltativo il parere della seconda Sezione. Pertanto credo che sia sufficiente questa spiegazione, cioè rimetterci e richiamarci all’ordine del giorno che è stato votato ed all’impegno che attraverso quell’ordine del giorno è stato assunto.
RODI. Non si tratta di un parere, ma di una iniziativa che la Sezione non può prendere per l’articolo 8.
SULLO. Trattandosi di un organo consultivo, questa obiezione non ha alcun significato. Infatti ci troviamo dinanzi ad un organo consultivo che deve servire da consulente. È chiaro che l’iniziativa non è mai propria di un organo di siffatta natura. Può tuttavia la legge stabilire che in determinati casi questa consulenza è obbligatoria o facoltativa. Ma evidentemente di iniziativa, quando si tratta di un organo consultivo, non si può nemmeno lontanamente discutere.
PRESIDENTE. Onorevole Rodi, presenti un emendamento scritto, se lo ritiene opportuno.
RODI. Si potrebbero aggiungere queste parole: «e su tutte le altre che il Ministro o la Sezione stessa ritengano di sottoporre al comune esame»: per la forma letteraria mi affido al Ministro.
MARTINO GAETANO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTINO GAETANO, Relatore. La Commissione non accoglie la proposta dell’onorevole Rodi. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha mai avuto facoltà di iniziativa, ed è naturale che non ne abbia perché è un corpo consultivo che deve dare pareri al Ministro quando il Ministro glieli richieda: ed il Ministro è obbligato a richiedere questi pareri in determinati casi previsti dalla legge. Il parere poi può essere vincolante o non vincolante per il Ministro.
L’inciso, che è stato oggetto dell’attenzione dell’onorevole Rodi, a me sembra pleonastico e potrebbe eliminarsi senza danno per l’economia della legge, perché in sostanza il dire che il Ministro sottoporrà alla Sezione del Consiglio superiore quelle questioni che crederà opportuno, non mi pare necessario, per un corpo consultivo che è a disposizione del Ministro. Il Ministro ha sempre la facoltà di chiedere il parere, su qualsiasi argomento, al Consiglio superiore nelle sue diverse Sezioni.
Penso che sarebbe molto più semplice eliminare questo inciso che, a parer mio, non ha ragion di essere.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Sono d’accordo.
PRESIDENTE. Onorevole Rodi, insiste nella sua proposta?
RODI. Non insisto.
PRESIDENTE. Sta bene. Come l’Assemblea ha udito, il Governo e la Commissione sono d’accordo nel sopprimere dall’articolo 8 l’inciso: «e su tutte le altre che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame». Pongo pertanto in votazione il primo comma del l’articolo 8 nella seguente formulazione:
«La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l’istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione».
(È approvato).
Pongo in votazione il secondo comma: «La seconda Sezione sostituisce, inoltre, in tutte le sue attribuzioni, la Commissione istituita dall’articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 che, con la presente legge, è soppressa».
(È approvato).
Gli onorevoli Galati, Bertola, Fabriani ed altri, propongono il seguente emendamento aggiuntivo:
«I pareri, di cui all’articolo 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione stessa nel proprio seno».
L’onorevole Galati ha facoltà di svolgerlo.
GALATI. Siccome il decreto n. 629 prevede un Comitato che esprime i pareri richiesti, è necessario che la Sezione, che sostituisce la Commissione, esprima detti pareri attraverso la istituzione di un Comitato di tre membri. Per questo ho proposto questo emendamento aggiuntivo.
PRESIDENTE. Il Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.
MARTINO GAETANO, Relatore. La Commissione l’accetta.
PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di esprimere il proprio parere.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Siccome sopprimiamo un articolo che prevede questo Comitato, dobbiamo riprendere in vita il Comitato e pertanto accetto la proposta Galati.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo Galati, accolto dalla Commissione e dal Governo, testé letto.
(È approvato).
L’articolo 8 nel suo complesso risulta così approvato:
«La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l’istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
«La seconda Sezione sostituisce, inoltre, in tutte le sue attribuzioni, la Commissione istituita dall’articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che, con la presente legge, è soppressa.
«I pareri, di cui all’articolo 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione stessa nel proprio seno».
Passiamo all’articolo 9. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«In seno alla seconda Sezione è costituita una Giunta di 5 membri, composta del presidente della Sezione e di 4 consiglieri, dei quali 2 scelti dal Ministro e 2 dalla Sezione.
«La Giunta si pronuncia sulle questioni in materia di istruzione secondaria e professionale già deferite dalle vigenti norme alla Giunta del Consiglio superiore, su tutte le altre che il Ministro ritenga, per motivi d’urgenza, di sottoporre al suo esame, e dà i pareri di cui all’articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.
«Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno 3 componenti».
PRESIDENTE. A questo articolo è stato proposto dall’onorevole Galati, un emendamento sostitutivo così formulato:
«Le funzioni di Giunta per la seconda e terza Sezione sono assunte dalle rispettive Sezioni».
Il Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
MARTINO GAETANO, Relatore. La Commissione accetta l’emendamento sostitutivo. Semplicemente osservo che, poiché sin qui si è parlato soltanto della seconda Sezione, questo articolo sostitutivo dovrebbe costituire invece un articolo aggiuntivo da inserire dopo l’articolo 12; frattanto si dovrebbe sopprimere l’articolo 9.
PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Concordo, facendo presente che l’emendamento sostituisce anche l’articolo 12.
PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ora in votazione l’emendamento sostitutivo dell’onorevole Galati, sostitutivo dell’articolo 9, che resta pertanto soppresso:
«Le funzioni della Giunta per la seconda e terza Sezione sono assunte dalle rispettive Sezioni».
(È approvato).
Passiamo all’articolo 10. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«La terza Sezione è composta di 11 membri, e cioè: di 2 professori universitari, componenti della prima Sezione, scelti dal Ministro tra quelli di cui al comma primo del precedente articolo 3; di 1 ispettore centrale per l’istruzione elementare, di 1 provveditore agli studi, di 1 rappresentante dei patronati scolastici, scelti dal Ministro, di 1 ispettore scolastico, di 1 direttore didattico e di due maestri elementari di ruolo, congiuntamente eletti dagli ispettori scolastici, dai direttori didattici e dai maestri elementari di ruolo, di 1 direttore o insegnante delle scuole magistrali governative o legalmente riconosciute, e di 1 direttore o insegnante di scuola elementare non governativa, scelti dal Ministro.
«Nel designare i membri elettivi della terza Sezione, ciascun votante indicherà il nome di 1 ispettore scolastico, di 1 direttore didattico e di 1 solo maestro elementare.
«Il Ministro sceglie il presidente della Sezione tra i due professori universitari, che ne fanno parte.
«Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 8 componenti».
PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato, dagli onorevoli Galati, Bernini, Lozza, Marchesi, Preti, Titomanlio Vittoria, Gotelli Angela, Giordani, Binni, Rivera, Moro, Andreotti, Gullo Fausto, Cremaschi Carlo, Rescigno, Ermini, Lazzari e La Pira il seguente emendamento sostitutivo:
«La terza Sezione è composta di 14 membri, e cioè; di 1 professore universitario componente della prima Sezione, scelto dai membri della terza Sezione, con funzione di presidente; di 1 ispettore centrale per l’istruzione elementare; di 1 rappresentante dei patronati scolastici, scelti dal Ministro; di 1 provveditore agli studi, eletto dalla categoria; di 1 capo di istituto o professore della seconda Sezione, scelto dai membri della terza Sezione tra gli 8 presidi e professori eletti; di 1 direttore o insegnante di scuola non governativa, scelto dal Ministro; di 1 ispettore scolastico; di 1 direttore didattico; di 6 maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti i direttori, ispettori e maestri di ruolo.
«Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti».
Il relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
MARTINO GAETANO, Relatore. La Commissione rinunzia al proprio emendamento, ed accetta quello Galati.
SULLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SULLO. Pregherei l’onorevole Galati di sostituire alla parola «presidi» l’espressione «capi di istituto».
GALATI. Accetto.
PRESIDENTE. Prego l’onorevole Ministro di voler esprimere il parere del governo sull’emendamento Galati.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Accetto in pieno questo emendamento. Propongo soltanto una rettifica formale: alla sesta riga, dove si dice «di 1 ispettore centrale per l’istruzione elementare; di 1 rappresentante ecc.», in luogo del punto e virgola bisognerebbe porre una «e».
PRESIDENTE. Il Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione su queste modifiche.
MARTINO GAETANO, Relatore. Concordo con le modificazioni proposte dall’onorevole Sullo e dal Ministro.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 10 nel testo Galati, con le modificazioni di forma proposte dall’onorevole Sullo e dal Ministro:
«La terza Sezione è composta di 14 membri, e cioè: di 1 professore universitario componente della prima Sezione, scelto dai membri della terza Sezione, con funzione di presidente; di 1 ispettore centrale per l’istruzione elementare e di 1 rappresentante dei patronati scolastici, scelti dal Ministro; di 1 provveditore agli studi, eletto dalla categoria; di 1 capo di istituto o professore della seconda Sezione, scelto dai membri della terza Sezione tra gli 8 capi di istituto e professori eletti; di 1 direttore o insegnante di scuola non governativa, scelto dal Ministro; di 1 ispettore scolastico; di 1 direttore didattico; di 6 maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti i direttori, ispettori e maestri di ruolo.
«Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti».
(È approvato).
Passiamo all’articolo 11 del testo ministeriale. Se ne dia lettura.
MOLINELLI, Segretario, legge:
«La terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l’istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame, sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione dall’ufficio concernenti i maestri elementari».
PRESIDENTE. Chiedo al Relatore se la Commissione accetta il testo ministeriale.
MARTINO GAETANO, Relatore. La Commissione rinunzia al proprio testo e accetta quello ministeriale.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l’articolo 11 nel testo ministeriale.
(È approvato).
L’articolo 12, nel testo ministeriale, è del seguente tenore:
«In seno alla terza Sezione è costituita una Giunta di 5 membri, composta del presidente della Sezione e di 4 consiglieri, dei quali due scelti dal Ministro e due dalla Sezione.
«La Giunta si pronuncia su tutte le questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.
«Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno 3 componenti».
Abbiamo deciso che esso venga soppresso, in relazione alla votazione sull’articolo 9.
La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:
«Per i rappresentanti dell’istruzione secondaria e della primaria l’elezione sarà di secondo grado ed avverrà secondo le norme che saranno emanate dal Ministro. Le candidature saranno depositate e rese note al corpo elettorale almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo le modalità che saranno indicate nell’ordinanza ministeriale».
Gli onorevoli Preti, Galati e Bernini propongono il seguente emendamento sostitutivo:
«Le elezioni per la seconda e terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni. La data viene comunicata dal Ministro 45 giorni prima e le candidature sono depositate almeno 25 giorni prima e rese note al corpo elettorale almeno 20 giorni prima secondo le modalità stabilite con ordinanza ministeriale».
L’onorevole Preti ha facoltà di svolgerlo.
PRETI. Lo mantengo rinunziando a svolgerlo.
PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di dichiarare se la Commissione lo accetti.
MARTINO GAETANO, Relatore. La Commissione accetta.
BERNINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNINI. Io propongo che si dica:
«almeno 45 giorni prima, e le candidature sono depositate (e non presentate) al Ministero, e rese note ecc.».
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Accetto la precisazione «depositate al Ministero»; ma allora mi sembra che non sia possibile la coesistenza della presentazione e del renderle note nello stesso giorno. Se il Ministero le riceve l’ultimo giorno, come fa a renderle note il giorno stesso?
STAMPACCHIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STAMPACCHIA. Si potrebbero stabilire due termini: venticinque giorni per l’uno e venti giorni per l’altro.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Accetto anche questa proposta. Mi sembra più ragionevole che vi siano due termini: l’uno per la presentazione e l’altro per rendere note le candidature.
PRESIDENTE. L’onorevole Preti è d’accordo?
PRETI. Va bene; dato che il Ministro è d’accordo, accetto le modifiche proposte.
PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione.
MARTINO GAETANO, Relatore. La Commissione aveva parlato di deposito di candidature, non di presentazione di candidature.
Il deposito delle candidature è un atto formale noto a tutti e non ha bisogno di chiarimenti; ma la presentazione delle candidature è qualche cosa di diverso, e potrebbe essere oggetto di equivoco se di presentazione si parlasse nella legge.
D’altra parte, il precisare che devono essere presentate le candidature al Ministero mi sembra un errore, perché è meglio lasciare all’ordinanza ministeriale di stabilire dove debba avvenire il deposito delle candidature. Facendo le elezioni di secondo grado, può darsi che il Ministro – immagino che questo egli farà – vorrà disporre che in un primo momento le elezioni avvengano per province; e allora si potrebbe fare il deposito delle candidature presso i Provveditorati agli studi, per esempio, e non presso il Ministero. E così sarebbe più facile rendere noto rapidamente al corpo elettorale e il numero e il nominativi delle persone che aspirano a far parte del Consiglio Superiore.
Io mi limiterei, quindi, a dire: «le candidature sono depositate», senza dire dove, «almeno venticinque giorni prima e rese note al corpo elettorale almeno venti giorni, ecc.».
GUI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUI. A titolo personale volevo far presente che non sono d’accordo che le elezioni avvengano col sistema di secondo grado, anche per la seconda Sezione.
Faccio osservare che i professori di scuole medie, di ruolo, sono meno di ventimila, e che inoltre noi abbiamo votato all’articolo 7 che l’elezione avvenga per i rappresentanti della scuola classica e della scuola tecnica distintamente. Quindi io credo che la massa dei votanti, professori di scuola media, non sia così ingente da giustificare questo sistema, meno democratico, dell’elezione di secondo grado. I professori della scuola media, per i loro requisiti di studio e di conoscenza reciproca, mi pare che siano perfettamente in grado di eleggere direttamente i loro rappresentanti.
Riconosco invece che le elezioni di secondo grado sono giustificate per i maestri elementari, data la loro massa imponente: sono centomila, e le condizioni che si hanno per i professori delle scuole medie non si verificano per essi.
Perciò chiedo che la votazione avvenga su questo punto per divisione.
PRESIDENTE. L’onorevole Rescigno ha presentato il seguente emendamento sostitutivo, che si riferisce al quarto comma dell’articolo 12 nel testo della Commissione:
«Per i rappresentanti dell’istruzione secondaria e della primaria le elezioni avverranno con voto diretto, libero e segreto, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro».
Ha facoltà di svolgerlo.
RESCIGNO. Chiedo innanzitutto agli onorevoli colleghi insegnanti di prestare un minuto di attenzione, anche se l’ora è un po’ tarda, a questo mio svolgimento. Lo chiedo agli insegnanti, soprattutto perché mi pare che la legge della quale ci stiamo occupando sia il risultato soltanto dello studio e dell’attenzione di questo gruppetto di insegnanti che la va preparando.
Non vedo la necessità che le elezioni dei rappresentanti della scuola secondaria, e anche primaria, siano fatte col sistema del secondo grado. Le ragioni addotte dalla Commissione non persuadono affatto.
Queste ragioni sarebbero tre.
La prima ragione dedotta dalla Commissione è la difficoltà di questa elezione da parte di ventimila insegnanti secondari e di centomila insegnanti elementari.
La seconda ragione è la difficoltà della conoscenza da parte del corpo elettorale di coloro che pongono la propria candidatura.
Con la terza osservazione la Commissione dice: il sistema diretto farebbe entrare un po’ anche la politica nella scuola, in quanto si darebbero i voti ad appartenenti ad un certo partito politico anziché ad un altro.
Tutte tre le ragioni sono infondate, e innanzitutto non eliminano gli inconvenienti che vogliono prospettare, anzi non fanno che raddoppiarli, sicché gli inconvenienti si verificano due volte.
Ma nella sostanza, onorevoli colleghi, c’è veramente questa difficoltà di far votare gli insegnanti secondari ed elementari? Se vogliamo escogitare un sistema di elezioni complesso come quello che serve per la Camera dei deputati, si capisce che la difficoltà c’è, ma trovandoci di fronte ad una categoria che ha una certa cultura, basterà che in ogni scuola il preside, con due professori scelti dal corpo insegnante, raccolga il voto segreto dei professori, ne faccia lo spoglio, e trasmetta i risultati al provveditore, il quale, raccolti i risultati di tutta la provincia, li trasmetta ai Ministero. È un metodo semplicissimo, e non vedo alcuna difficoltà.
Seconda osservazione: quella cioè della scarsa conoscenza dei candidati. Non è vera affatto. Innanzi tutto, non so se la seconda schiera di elettori acquisti poi questa conoscenza. Se non c’è, non c’è per tutti.
Ma la conoscenza c’è. Il professor Bernini, per esempio, tutti i professori d’Italia sanno che è un insigne insegnante, un educatore illustre; e ciò perché attraverso le pubblicazioni, attraverso i giornali della nostra classe, si conoscono coloro i quali hanno interessamento, esperienza e passione per la scuola.
Terza osservazione: la politica che entra nella scuola. Diceva ad un certo momento il Relatore che si potrebbe finire col votare per coloro che sono designati o che sono espressione di organizzazioni sindacali.
Io trovo che ciò non è un male, anzi potrebbe essere anche un bene, perché certamente le organizzazioni sindacali si preoccuperebbero di designare coloro che della scuola si occupano.
Ma è precisamente il sistema dell’elezione di secondo grado quello che fa di più penetrare la politica nella scuola, perché lì si verificano le tendenze, i gruppetti, come vediamo nel solo campo in cui abbiamo esperienza di questo sistema: i congressi dei partiti. Del resto, questo sistema è tramontato in tutti i Paesi: che io sappia, le elezioni di secondo grado vi sono soltanto negli Stati Uniti, per il Presidente e il Vicepresidente degli Stati Uniti, e ciò si spiega per la moltitudine di Stati componenti quella Confederazione.
Ma i gruppi e le tendenze – dicevo – e i compromessi e le transazioni si avverano soprattutto fra gli elettori di secondo grado, i quali dimenticano il più delle volte la volontà espressa dagli elettori di primo grado.
E allora, onorevoli colleghi, lasciamo a questi insegnanti elementari e a questi insegnanti medi – giacché avete loro concesso questo diritto di avere rappresentanti nel Consiglio Superiore – lasciamo ad essi la libertà e il diritto, singolarmente e direttamente, di scegliere coloro i quali hanno veramente esperienza ed amore per la scuola! (Applausi al centro).
LOZZA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOZZA. Concordo con l’emendamento Rescigno e lo voterò.
BERTOLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTOLA. Se mi si permette, farei una proposta di mediazione. Noi abbiamo due tesi opposte: una data dall’emendamento Bernini e dalla Commissione per l’elezione di secondo grado per l’ordine elementare e per l’ordine medio; poi v’è la proposta dell’onorevole Rescigno che l’elezione sia di primo grado per tutti e due gli ordini.
Stiamo alle cifre, le quali ci dicono che i professori di ruolo delle scuole medie sono 19.210. Questi professori voteranno per due categorie così come sono state proposte; cioè: categoria degli insegnanti dell’ordine classico e categoria degli insegnanti dell’ordine tecnico.
I maestri elementari sono invece 96.226.
Mi pare che si possa concludere e fare una proposta concreta: per i maestri elementari (siamo sinceri!) è difficile fare le elezioni di primo grado: essi sono anche sparsi secondo una – diciamo così – irradiazione più estesa; i maestri sono sparsi in tutti i casolari. Invece, i professori sono più concentrati e più facilmente possono conoscersi.
Io propongo dunque le elezioni di secondo grado per la scuola elementare; per la scuola media, elezioni di primo grado, secondo le disposizioni che le ordinanze ministeriali chiariranno.
PRETI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PRETI. Onorevole Presidente, sono già passate le 13 e, mentre prima sembrava si fosse d’accordo, adesso la discussione minaccia di prolungarsi.
Data l’importanza della materia proporrei di rinviare ad altra seduta.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. E perché? Abbiamo già finito.
PRESIDENTE. Onorevole Preti, la pregherei di non insistere nella proposta perché siamo quasi alla fine.
PRETI. Non insisto.
PRESIDENTE. Faccio osservare all’onorevole Bertola che tutto quello che ha detto non può essere tenuto in considerazione perché si tratta di una proposta che deve essere scritta e presentata nei termini regolamentari.
BERTOLA. Pregavo la Commissione di far propria la mia proposta.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Devo confermare la mia adesione all’emendamento degli onorevoli Preti, Galati e Bernini nella sua integrità. Originariamente anch’io ero di diverso parere, tant’è che nel primo disegno v’era l’elezione di primo grado. Mi sono stati fatti presenti dei possibili inconvenienti (e sarebbe troppo lungo illustrarli adesso) che possono consigliare quest’altra soluzione che credo convenga all’onorevole Rescigno. Non è una diminuzione morale del corpo elettorale. Sono sempre esistite assemblee di alto prestigio morale nominate attraverso il procedimento di secondo grado.
BERNINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNINI. L’onorevole Rescigno ha usato verso di me parole così benevole, delle quali lo ringrazio, che io dovrei dargli ragione, ma mi dispiace dover insistere, e sono lieto di essere d’accordo anche con l’onorevole Ministro. Vi prego di voler credere ad uno che ha pratica di questa materia. Insegnanti medi siamo ventimila, ma credo che non ci conosciamo affatto. Se farete la votazione di primo grado, avremo almeno centinaia di candidati, con enorme dispersione di voti.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l’emendamento Rescigno: «Per i rappresentanti dell’istruzione secondaria e della primaria l’elezione avverrà con voto diretto, libero e segreto, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro».
(Non è approvato).
Comunico che gli onorevoli Bertola e Gui mi hanno fatto pervenire il seguente emendamento, in cui sono precisate le proposte avanzate dall’onorevole Bertola nel suo intervento:
«Le elezioni per la seconda Sezione saranno di primo grado mentre quelle per la terza Sezione saranno di secondo grado secondo le disposizioni ministeriali».
Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).
Passiamo all’emendamento proposto dagli onorevoli Preti, Galati e Bernini che, nel testo accettato dal Ministro e dalla Commissione, è del seguente tenore:
«Le elezioni per la seconda e terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni.
«La data viene comunicata dal Ministro almeno 45 giorni prima e le candidature sono depositate almeno 25 giorni prima e rese note al corpo elettorale almeno 20 giorni prima, secondo le modalità stabilite con ordinanza ministeriale».
Lo pongo in votazione.
(È approvato).
Data l’ora tarda, il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.15.