Come nasce la Costituzione

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POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1947

ASSEMBLEA COSTITUENTE

CCCXXVI.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1947

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOSCO LUCARELLI

INDI

DEL PRESIDENTE TERRACINI

INDICE

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Norme per la istituzione dell’opera di valorizzazione della Sila. (19).

Presidente

Risultato della votazione segreta:

Presidente

Verifica di poteri:

Presidente

Disegno di legge (Seguito della discussione):

Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (35).

Presidente

Sullo

Gonella, Ministro della pubblica istruzione

Lozza

Martino Gaetano, Relatore

Rodi

Colonnetti

Tonello

Galati

Camposarcuno

Bertola

Bernini

Nobile

Perassi

Preti

Donati

Rescigno

Bettiol

Caronia

Calamandrei

Interrogazioni con richiesta d’urgenza (Annunzio):

Presidente

Grassi, Ministro di grazia e giustizia

Sui lavori dell’Assemblea:

Bonomi Paolo

Grassi, Ministro di grazia e giustizia

Grazi

Presidente

Bertola

Carboni Enrico

Interrogazioni (Annunzio):

Presidente

La seduta comincia alle 17.

RICCIO, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Norme per la istituzione dell’Opera di valorizzazione della Sila.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Norme per la istituzione dell’opera di valorizzazione della Sila. (19).

Indico la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Le urne resteranno aperte per proseguire nello svolgimento dell’ordine del giorno.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella riunione odierna, ha verificato non essere contestabile l’elezione del deputato Cortese Pasquale per la circoscrizione di Palermo (XXX) e, concorrendo in esso i requisiti previsti dalla legge, ne ha dichiarato valida l’elezione.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (35).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (35).

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1, che nel testo ministeriale è del seguente tenore:

«Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 46 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni, la prima per l’istruzione superiore, la seconda per l’istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e la terza per l’istruzione elementare».

Poiché gli emendamenti si riferiscono anche al testo della Commissione, è necessario tener presente quest’ultimo, che è così formulato:

«Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione è composto di quarantotto membri, oltre il Ministro che lo presiede.

«Il Consiglio, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro.

«Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri».

Prego l’onorevole Sullo, quale componente della Commissione, di esprimere il parere della stessa.

SULLO. La Commissione ritiene di mantenere il principio delle tre Sezioni, che è già stato vagliato e discusso precedentemente.

Il principio delle quattro Sezioni non è nuovo nella nostra legislazione, perché in periodo fascista vi erano appunto quattro sezioni: una per la scuola elementare, una per la scuola media classica, una per la scuola media tecnica ed una per la scuola universitaria. Il Consiglio Superiore in periodo fascista era appunto formato di quattro Sezioni per questi quattro distinti rami dell’istruzione.

Indubbiamente vi sono vantaggi e svantaggi per quel che riguarda la divisione in quattro Sezioni, ma noi teniamo presente anche soprattutto le argomentazioni dell’onorevole Colonnetti per quel che riguarda la divisione delle quattro Sezioni. L’onorevole Colonnetti ha detto infatti che egli è incerto e che la divisione in quattro sezioni sarebbe possibile quando si fosse sicuri che il lavoro della seconda e terza Sezione, quella dell’istruzione classica e dell’istruzione tecnica, siano due lavori distinti, che hanno bisogno di due organi diversi. Siccome, allo stato attuale non abbiamo la sensazione esatta che vi sia questa necessità dei due organi, perché le funzioni sono state, dall’ordine del giorno approvato, rinviate ad altra legge, è opportuno per adesso rimanere fermi alla distinzione delle tre Sezioni, come nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. L’onorevole Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Mi associo al voto espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli emendamenti, proposti all’articolo 1 nel testo della Commissione.

L’onorevole Lozza assieme agli onorevoli Silipo, Bernamonti, Farina e Cerreti ha proposto il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente: «Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 56 membri, oltre il Ministro che lo presiede».

L’onorevole Lozza ha facoltà di svolgerlo.

LOZZA. Ritiro il mio emendamento, aderendo alla richiesta del Ministro.

Il numero totale dei membri del Consiglio Superiore risulterà della somma dei membri delle tre sezioni.

PRESIDENTE. Ricordo che sono stati già svolti i seguenti emendamenti:

«Al primo comma, alla parola: quarantotto, sostituire: quarantanove.

«Marchesi».

«Al primo comma, alla» parola: quarantotto, sostituire: cinquanta.

«Bernini».

Il seguente emendamento già svolto, è stato presentato al testo ministeriale:

«Sostituire le parole: ed è diviso, con le parole: ed è diviso in 4 Sezioni: superiore, media, tecnica ed elementare.

Miccolis, Rodi, Corsini.

È stato anche svolto il seguente emendamento presentato al testo della Commissione:

«Aggiungere i seguenti commi:

«Il Consiglio è diviso in tre Sezioni: la prima per l’istruzione superiore; la seconda per l’istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e la terza per l’istruzione elementare.

«Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri eletti dal Consiglio stesso».

Galati».

L’onorevole Perassi ha proposto il seguente emendamento al testo della Commissione:

«Al secondo comma, alle parole: nominato dal Ministro, aggiungere le seguenti: fra i professori universitari e gli accademici».

L’onorevole Perassi non è presente.

MARTINO GAETANO, Relatore. Faccio mio l’emendamento Perassi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Relatore, per esprimere il parere della Commissione sulla questione del numero dei componenti il consiglio Superiore.

MARTINO GAETANO, Relatore. Stamani l’onorevole Ministro della pubblica istruzione propose che si lasciasse in sospeso il numero dei componenti il Consiglio, in attesa di vedere quale dovrà esserne la struttura.

Aderisco, a nome della Commissione, alla richiesta dell’onorevole Ministro e prego quindi il Presidente di non mettere in votazione gli emendamenti riguardanti il numero dei componenti il Consiglio.

Per quanto riguarda l’emendamento Perassi, desidero far notare che stamani, a nome della Commissione, ho dichiarato di accettarlo.

Pertanto, qualora l’onorevole Perassi non fosse presente, farei mio il suo emendamento, avvertendo che deve trasferirsi all’articolo 2 del testo unico ministeriale.

PRESIDENTE. Possiamo procedere alla votazione della prima parte dell’articolo 1, nel testo ministeriale, lasciando indeterminato il numero dei componenti del Consiglio Superiore, salvo a precisarlo in un secondo momento:

«Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione è composto di… membri, oltre il Ministro che lo presiede».

(È approvata).

Passando alla seconda parte, è da tener presente l’emendamento degli onorevoli Miccolis, Rodi e Corsini: «ed è diviso in quattro sezioni: superiore, media, tecnica ed elementare.

RODI. Quale secondo firmatario, lo ritiro.

COLONNETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNETTI. Io avevo presentato un emendamento dello stesso tenore di quello dell’onorevole Miccolis, salvo una piccola variante di forma, tendente a precisare che la seconda Sezione era per la scuola media classica e scientifica e la terza per la media tecnica e professionale. Ora, io posso anche non insistere in questo emendamento se il Ministro è del parere che nella economia attuale della legge una variante di questo genere non possa venire inserita, ma non posso accettare l’interpretazione che del mio emendamento ha dato un momento fa l’onorevole Sullo, il quale riferendosi alla mia perplessità dovuta alla mancanza di precisazione dei compiti di queste sezioni ne ha dedotto che meglio fosse quieta non movere.

Ora, non si tratta qui di lasciare le cose come sono, perché è notorio che oggi il Consiglio Superiore ha una Sezione sola, si tratta di stabilire se si devono fare tre piuttosto che quattro Sezioni, e il fatto che sia difficile accogliere l’idea delle quattro Sezioni dipende solo da ciò che non siamo preparati a discuterne e sceverarne le competenze. Sicché la mia perplessità potrebbe tradursi eventualmente in una ragione di sospendere ogni discussione sull’argomento; non si può tradurre in motivo di adesione alla proposta della Commissione.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. All’onorevole Colonnetti dico che inizialmente il primo progetto prevedeva una di queste Sezioni, la prima, istituita per l’istruzione tecnica, ma poi si è vista l’opportunità di non parlarne per il momento. Non accetto l’ordine del giorno Colonnetti, non perché non riconosca l’importanza della sua proposta, ma perché questa scompaginerebbe l’equilibrio generale del Consiglio stesso. Per questo mi associo al voto della Commissione per le tre Sezioni.

PRESIDENTE. Onorevole Colonnetti, mantiene l’emendamento dopo avere ascoltato le dichiarazioni del Ministro?

COLONNETTI. Rinunzio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell’articolo 1 nel testo ministeriale:

«ed è diviso in tre Sezioni, la prima per l’istruzione superiore, la seconda per l’istruzione secondaria e la terza per l’istruzione elementare».

(È approvato).

Dobbiamo ora decidere se la discussione nell’articolo 2 debba farsi sul testo governativo o su quello della Commissione. L’onorevole Ministro ha chiesto che avvenga sul testo governativo.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Io credo che per facilitare i nostri lavori sia meglio attenerci al testo governativo, perché sarà più facile inserirvi gli emendamenti che ci premono.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell’onorevole Tonello, di procedere alla discussione prendendo come base il testo ministeriale.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Si dia lettura dell’articolo 2 nel testo ministeriale.

RICCIO, Segretario, legge:

«Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che riguardino comunque vari rami dell’istruzione.

«Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro tra i componenti della prima Sezione.

«Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri».

PRESIDENTE. Ricordo che l’onorevole Perassi aveva presentato all’articolo 1 del testo della Commissione il seguente emendamento, fatto proprio dal Relatore, con l’avvertenza che dovesse trasferirsi all’articolo in esame:

«Al secondo comma, alle parole: nominato dal Ministro, aggiungere le seguenti: fra i professori universitari e gli accademici».

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Faccio presente che l’emendamento dell’onorevole Perassi era dettato dalla necessità di integrare una lacuna del testo della Commissione; ma attualmente l’emendamento Perassi è già accolto nell’articolo 2 del progetto ministeriale, il quale, alla fine del secondo comma dice: «…nominato dal Ministro tra i componenti della prima Sezione». Era proprio quello che voleva dire l’onorevole Perassi: quindi è già assorbito nel testo dell’articolo, mentre non resta assorbito l’emendamento Galati, che è aggiuntivo al primo comma.

PRESIDENTE. L’onorevole Galati aveva presentato all’articolo 1 del testo della Commissione il seguente emendamento, che deve intendersi ora trasferito all’articolo 2 in esame:

«Aggiungere i seguenti commi:

«Il Consiglio è diviso in tre Sezioni: la prima per l’istruzione superiore; la seconda per l’istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e la terza per l’istruzione elementare.

«Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio stesso».

Onorevole Galati, lo mantiene?

GALATI. Lo mantengo, per la parte non assorbita dall’approvazione dell’articolo 1, in quanto tende ad allargare la competenza del Consiglio plenario.

PRESIDENTE. L’onorevole Martino Gaetano ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione.

MARTINO GAETANO, Relatore. L’emendamento presentato dalla Commissione avrebbe dovuto essere svolto dall’onorevole Camposarcuno, ma non è stato ancora svolto; mi pare comunque che l’Assemblea non ne abbia avuta precisa conoscenza, perché non mi risulta che sia stato distribuito un nuovo fascicolo di emendamenti che lo contenga.

PRESIDENTE. Lo svolgerà poi l’onorevole Camposarcuno. Continui pure, onorevole Martino Gaetano.

MARTINO GAETANO, Relatore. Poiché ho la parola, desidererei dire che non condivido l’opinione espressa testé dall’onorevole Ministro Gonella, che l’emendamento Perassi sia già assorbito dal testo ministeriale, perché in questo figurano fra i componenti della prima Sezione del Consiglio gli assistenti universitari, gli incaricati, i liberi docenti e gli studiosi estranei ai ruoli universitari. L’onorevole Perassi vorrebbe con il suo emendamento che il vicepresidente fosse scelto fra i professori universitari o gli accademici; mi pare quindi che esso non si possa considerare assorbito e che debba essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti agli articoli 2 e 3 dagli onorevoli Camposarcuno, Martino Gaetano, Condorelli, Foresi:

Art. 2.

Sostituirlo col seguente:

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare proposte di riforme di leggi o di regolamenti o questioni generali che riguardino qualsiasi branca della pubblica istruzione.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro tra i componenti della prima Sezione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

La prima sezione è presieduta dal vicepresidente del Consiglio superiore ed è composta di 32 membri. Di questi, 26 sono eletti dalle Facoltà universitarie, tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori, o tra professori che abbiano appartenuto ai ruoli universitari, nelle proporzioni seguenti: 4 sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 4 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall’Istituto universitario orientale di Napoli; 4 dalle Facoltà di medicina e chirurgia; 4 dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; 4 dalle Facoltà di ingegneria, ingegneria aeronautica e di architettura; 3 dalle Facoltà di economia e commercio e dall’Istituto universitario navale di Napoli; 1 dalle Facoltà di medicina veterinaria; 1 dalle Facoltà di agraria ed 1 dalle Facoltà di farmacia.

Gli altri sei sono scelti dal Ministro tra i professori di ruolo delle Università tra accademici o studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere (nel caso in cui nessun professore di Università libera venga eletto) ed uno quale rappresentante dei liberi docenti.

La seconda sezione è composta di 12 membri oltre ad un professore universitario componente della prima Sezione, scelto dal Ministro, che la presiede; di due ispettori centrali per l’insegnamento medio; di un provveditore agli studi, di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l’istruzione tecnica, scelti dal Ministro; di un preside di prima categoria e di tre professori di ruolo di Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale congiuntamente eletti da tutti i presidi e professori di ruolo dei predetti Istituti, di un preside di prima categoria e di due professori di ruolo di Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, congiuntamente eletti da tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dei predetti Istituti e scuole, e di un preside o professore di Istituto di istruzione media non governativa, scelto dal Ministro.

La terza Sezione è composta di 12 membri oltre ad un professore universitario componente della prima Sezione, scelto dal Ministro, che la presiede; di un Ispettore centrale per l’istruzione elementare, di un Provveditore agli studi, di un rappresentante dei Patronati scolastici, scelti dal Ministro; di 2 ispettori scolastici, di 2 direttori didattici e di 3 maestri elementari di ruolo, congiuntamente eletti dagli ispettori scolastici, dai direttori didattici e dai maestri elementari di ruolo; di un direttore o insegnante delle scuole magistrali governative o legalmente riconosciute e di un direttore o insegnante di scuola elementare non governativa, scelti dal Ministro.

Per i rappresentanti dell’istruzione secondaria e della primaria l’elezione sarà di secondo grado ed avverrà secondo le norme che saranno emanate dal Ministro. Le candidature saranno depositate e rese note al corpo elettorale almeno 15 giorni prima delle elezioni, secondo le modalità che saranno indicate nell’ordinanza ministeriale.

Per la validità delle deliberazioni della prima Sezione è richiesta la presenza di almeno 21 consiglieri; per la validità delle deliberazioni della seconda o della terza Sezione è richiesta la presenza di almeno 8 consiglieri.

Art. 3.

Sostituirlo col seguente:

Alla prima Sezione sono deferite le attribuzioni che fino all’entrata in vigore della presente legge erano di competenza del Consiglio superiore in materia di istruzione superiore.

In seno ad essa è costituita una Giunta di 12 membri, dei quali 4 scelti dal Ministro ed 8 eletti dalla prima Sezione del Consiglio. Essa è presieduta dal vicepresidente del Consiglio superiore. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 8 membri.

Alla seconda Sezione sono deferite le questioni concernenti l’istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, che sono di competenza del Consiglio Superiore o della Giunta del Consiglio.

La terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l’istruzione elementare e le relative opere di assistenza, per le quali è richiesto il parere della Giunta del Consiglio Superiore, sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione dall’ufficio concernenti i maestri elementari.

La seconda e la terza Sezione si pronunciano, inoltre, su tutte le questioni riguardanti l’istruzione secondaria e la primaria che il Ministro intenda sottoporre all’esame del Consiglio e su quelle altre per le quali sarà richiesto il parere di esse dalle future leggi sull’istruzione secondaria e primaria.

L’onorevole Camposarcuno ha facoltà di svolgerli.

CAMPOSARCUNO. Onorevoli colleghi, vorrei dare qualche chiarimento in merito a questi emendamenti.

La Commissione ha portato al presente disegno di legge il suo più attento esame, soprattutto dopo i pareri espressi, in questa Assemblea, nelle sedute dello scorso luglio, quando erano per farsi le elezioni del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Dopo esauriente discussione, a grande maggioranza, la Commissione decise di non accettare la proposta ministeriale, di dividere il Consiglio in sezioni, e precisamente nella sezione universitaria, nella sezione media e in quella elementare.

Il tal senso il Relatore ha fatto la sua relazione all’Assemblea. I Commissari dissenzienti non ritennero di fare una relazione di minoranza.

Dopo che ieri è venuto in discussione il disegno di legge, la Commissione, tenendo conto dei pareri espressi dagli oratori favorevoli al disegno governativo, di creare cioè il Consiglio Superiore diviso in tre sezioni, ha avuto un colloquio con l’onorevole Ministro della pubblica istruzione, al quale lo stesso Relatore ha espresso i punti di vista che avrebbero potuto guidarlo nel proporre di rivedere il disegno di legge della Commissione, nell’intento di addivenire ad una soluzione che avesse potuto raccogliere l’unanimità dei consensi dei suoi componenti.

In tale intesa è stata fatta la revisione degli articoli già proposti e sono stati redatti l’articolo 2 e l’articolo 3, ora in discussione. Pensiero della Commissione è stato soprattutto quello di non discostarsi, per quanto possibile, dalle proposte fatte dall’onorevole Ministro e di riordinarle secondo un certo criterio.

L’articolo 2 stabilisce la composizione delle tre sezioni del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, l’articolo 3 precisa i compiti e le attribuzioni di ciascuna sezione.

Il primo comma dell’articolo 2, da me presentato come emendamento, precisa che il Consiglio funziona normalmente per sezioni, e in questa maniera la Commissione ha accolto in pieno le proposte e il desiderio dell’onorevole Ministro.

Il Consiglio si riunisce in seduta plenaria tutte le volte che si tratta di esaminare proposte di riforme di leggi, di regolamenti o questioni generali che riguardano qualsiasi branca della pubblica istruzione.

Qui vi è una lieve divergenza fra le proposte della Commissione e il disegno governativo, nel senso che la Commissione ha ritenuto, all’unanimità, che il Consiglio debba essere convocato in adunanza generale nei casi sopradetti, sicché dovrebbe, in definitiva, il Consiglio stesso, in seduta plenaria, occuparsi di questioni generali o riforme che riguardino sia l’ordinamento universitario che l’ordinamento medio e quello elementare, salva la competenza delle singole sezioni per le attribuzioni specificate nell’articolo 3.

Nell’articolo 2 si sono raggruppate le disposizioni che si trovano un po’ sparse in diversi articoli del disegno governativo, stabilendo che il Consiglio plenario è presieduto sempre dal Ministro e, in sua assenza, da un vicepresidente nominato dal Ministro stesso, e che, per la validità delle sue decisioni, occorrono almeno i due terzi dei consiglieri.

Viene poi la questione della composizione delle singole sezioni.

Badino gli onorevoli colleghi, che la Commissione non ha mutato in nulla quello che è stabilito dal disegno governativo in merito alle Facoltà universitarie che debbono eleggere i componenti delle sezioni. Ha soltanto proposto che i membri eletti della prima sezione debbano essere 26, fissando nel numero di 4 per ciascuna i rappresentanti delle varie Facoltà, tranne per quelli della Facoltà di economia e commercio e dell’Istituto Universitario Navale di Napoli che si propone siano 3, mentre il disegno ministeriale li fissa rispettivamente nel numero di 3 e di 2.

Siccome l’onorevole Ministro aveva lasciato impregiudicata la questione, la divergenza, soltanto apparente, in definitiva si riduce al numero dei rappresentanti delle singole Facoltà, mentre – come l’onorevole Gonella può confermare – la Commissione ha mantenuto integralmente il primo, il secondo e il terzo comma dell’articolo 2 del disegno ministeriale ed ha mantenuto altresì integralmente la prima parte dell’articolo 3.

La divergenza, adunque, ripeto, non è nella elencazione delle singole Facoltà che eleggono i componenti del Consiglio, ma soltanto nel numero dei componenti che ciascuna Facoltà deve eleggere.

Io sono certo che il Ministro accoglierà le proposte della Commissione, alle quali ha mostrato di non essere avverso.

La Commissione è d’accordo col Ministro che, nella prima sezione, oltre i 26 eletti, vi siano sei membri scelti dal Ministro stesso.

Per quanto riguarda il numero definitivo di tutti i componenti del Consiglio, esso dipenderà da quello che sarà stabilito per ciascuna sezione. Il Ministro ha chiesto, a tale scopo, che si sospenda, per ora, la determinazione di tale numero, che sarà fissato quando sarà esaurita la discussione sulla composizione dell’intero Consiglio.

La seconda sezione è composta di 12 membri, oltre un professore universitario componente della prima sezione, scelto dal Ministro, che la presiede. I membri, ripeto, sono proposti nel numero di 12, di cui cinque scelti dal Ministro e sette elettivi. Per la validità delle decisioni della sezione occorre la presenza di almeno otto consiglieri.

Per quanto riguarda l’elezione dei componenti di questa sezione, che riguarda la scuola secondaria, essa sarà di secondo grado, e poiché la Commissione non ha creduto di fare proposte di sorta sul sistema da seguirsi per queste elezioni, le norme relative saranno fissate dal Ministro, con le modalità e i termini che saranno stabiliti. Le candidature dovranno essere rese di pubblica ragione almeno quindici giorni prima delle elezioni.

Per quanto riflette, infine, la terza sezione, che riguarda la scuola elementare, essa è pure presieduta da un professore universitario della prima sezione, scelto dal Ministro; i membri sono dodici, oltre il Presidente, e di essi cinque scelti dal Ministro e sette eletti col sistema di secondo grado, come per la seconda sezione.

Per la validità delle decisioni occorre, anche per questa sezione, la presenza di almeno otto consiglieri.

Un punto di divergenza è quello che riguarda le Giunte. Qui ci siamo un po’ distaccati dal progetto ministeriale nel senso che la Commissione propone che la Giunta sia esclusivamente nella prima sezione e non nella seconda e nella terza.

Per le attribuzioni deferite alle tre sezioni, contemplate nell’articolo 3, non vi sono divergenze fondamentali fra il disegno di legge ministeriale e le proposte della Commissione.

In definitiva, queste proposte della Commissione hanno l’unico scopo di andare incontro alle esigenze fondamentali manifestate dall’onorevole Ministro. Pensiamo, perciò, di aver fatto opera che può riscuotere il consenso di tutti.

Altro punto di divergenza, se male non interpreto i due disegni – quello ministeriale e quello della Commissione – è questo: mentre il primo disegno all’ultimo comma dell’articolo 3 dice che «fanno parte della sezione – la prima – un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo, eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza», il progetto della Commissione invece stabilisce che «fa parte della sezione un libero docente». Perché sono stati esclusi gli altri? Perché si è ritenuto che, siccome per gli assistenti di ruolo, per gli incaricati e per gli aiuti si è richiesto, nello stesso disegno ministeriale, il titolo di abilitazione alla libera docenza, ed è già compreso nella sezione un rappresentante dei liberi docenti, anche queste categorie specifiche – incaricati, aiuti, assistenti di ruolo – sono rappresentate dal libero docente, e non vi è bisogno di aggiungere un rappresentante di ciascuna categoria, anche per non dare un carattere sindacale a questo Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda infine la riunione plenaria delle tre sezioni, la Commissione, ripeto, ha ritenuto che, quando si tratta di problemi che investono in pieno la scuola di qualunque ramo – universitaria, media, elementare – è utile, opportuno, addirittura doveroso che l’esame sia portato non alle singole sezioni interessate, ma a tutte e tre le sezioni riunite insieme.

L’ultima osservazione riguarda una questione che è accennata nell’articolo 3 e della quale dirò brevemente.

Anche per quest’articolo 3 la Commissione non si è discostata, in definitiva, notevolmente dalle premesse ministeriali. L’ultimo comma dice testualmente così: «La seconda e la terza sezione si pronunciano, inoltre, su tutte le questioni riguardanti l’istruzione secondaria e la primaria che il Ministro intenda sottoporre all’esame del Consiglio e su quelle altre per le quali sarà richiesto il parere di esse dalle future leggi sull’istruzione secondaria e primaria».

Questo parere che potrà, in futuro, essere richiesto dalle future leggi, è la proposta nuova della Commissione, sulla quale l’onorevole Ministro dovrà esprimere il suo parere.

In tal maniera la Commissione pensa di avere dato una struttura organica alle tre sezioni del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, di averne ben delimitate le attribuzioni e di essere andata incontro alle esigenze vitali della scuola italiana (Approvazioni).

PRESIDENTE. Il testo dell’articolo 2, proposto dalla Commissione che deve considerarsi come emendamento al testo governativo, investe la materia di parecchi articoli e precisamente quella degli articoli 2, 3, 8, e 10. Quindi bisogna che questo articolo sia smembrato e votato nelle singole parti in riferimento ai singoli articoli del testo ministeriale.

Così dicasi dell’emendamento Galati all’articolo 2, che riguarda anche gli articoli 8 e 10 del testo della Commissione.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell’emendamento della Commissione, che è uguale al testo ministeriale:

«Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni».

(È approvata).

Pongo ora in votazione le parole:

«In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare».

(Sono approvate).

Seguono le parole del testo Camposarcuno aggiuntive al testo ministeriale: «proposte di riforme di leggi o di regolamenti». Il Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Mi rimetto all’Assemblea, poiché non vedo delle differenze fondamentali.

MARTINO GAETANO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO, Relatore. L’Assemblea non si è resa conto di quale sia la differenza sostanziale fra il testo del Ministro e l’emendamento della Commissione. Non se ne è reso conto neanche il Ministro, perché ha detto di rimettersi all’Assemblea non vedendo sostanziale differenza fra i due testi.

In tali condizioni un’oculata votazione non mi sembra che possa avvenire e desidero quindi chiarire brevemente la ragione di questo emendamento sostitutivo.

Nel testo originario ministeriale è detto: «esaminare questioni generali che riguardino comunque vari rami dell’istruzione». Ciò significa: questioni che riguardino contemporaneamente più rami dell’istruzione.

Ora, noi che sosteniamo che i problemi della cultura non possono essere divisi in compartimenti stagni, noi che sosteniamo che è necessario mantenere un carattere unitario al Consiglio Superiore, chiediamo che invece tutte le questioni di ordine generale, e particolarmente quelle che si riferiscono a proposte di riforme di leggi o di regolamenti sulla pubblica istruzione, le quali riguardino una qualsiasi branca della pubblica istruzione, siano esaminate dal Consiglio in seduta plenaria.

Questo è il punto di divergenza, questa è la differenza sostanziale fra il nostro testo e il testo del Ministro.

Io raccomando all’Assemblea di accogliere il nostro principio e di votare il nostro testo, e sarei grato al Ministro se volesse dichiarare che anch’egli l’accetta.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Ripeto che mi rimetto all’Assemblea.

BERTOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA. Dichiaro a nome del mio Gruppo che noi voteremo il testo del Ministro con l’emendamento Galati, perché ci sembra che l’emendamento Galati fissi meglio la funzione che noi vogliamo affidare al Consiglio Superiore.

BERNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI. Dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, che voteremo il testo del Ministro con l’aggiunta proposta dal collega Galati, anche per una questione di forma. Infatti, leggendo, là dove si dice: «di esaminare proposte di riforme di leggi o di regolamenti o questioni generali, ecc., ccc.», non si capisce bene se s’intenda che si dovranno esaminare tutte le proposte di riforme di leggi o regolamenti. Quindi la dizione si potrebbe domani prestare a questa interpretazione: che tutte le riforme di leggi o regolamenti dovranno essere esaminate dal Consiglio plenario. Pertanto voteremo contro l’emendamento della Commissione.

LOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOZZA. Il mio Gruppo voterà a favore del testo ministeriale con l’emendamento dell’onorevole Galati.

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto e, nello stesso tempo, desidero chiedere un chiarimento. Se la questione da trattarsi riguardasse soltanto due branche, supponiamo la scuola elementare e la scuola media, il Ministro sarebbe obbligato a convocare il Consiglio in seduta plenaria o potrebbe convocare soltanto due Sezioni interessate?

Nel porre questo quesito vorrei suggerire per l’appunto che sia data facoltà al Ministro di convocare solo due Sezioni.

Ad ogni modo desidero che la sua osservazione rimanga negli atti perché in pratica, la questione avrà il suo valore. Sarà inutile convocare l’intero Consiglio per questioni che riguardino esclusivamente due Sezioni, come, ad esempio, i titoli di scuole medie richiesti per l’ammissione nelle Università.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole «proposte di riforme di leggi o di regolamenti».

(Non sono approvate).

Passiamo adesso alle restanti parole del primo comma nel testo Camposarcuno: «questioni generali che riguardino qualsiasi branca della pubblica istruzione».

Non vi sono differenze sostanziali col testo ministeriale. Se la Commissione non insiste, metteremo senz’altro in votazione il testo ministeriale, il quale dice:

«questioni generali che riguardano comunque vari rami dell’istruzione».

MARTINO GAETANO, Relatore. La Commissione non insiste.

(Il testo ministeriale è approvato).

Pongo in votazione l’emendamento aggiuntivo dell’onorevole Galati: «o riforma di struttura di uno degli ordini scolastici».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo ministeriale.

«Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda dì persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro tra i componenti della prima Sezione».

(È approvato).

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Io ho presentato un emendamento all’articolo 1 del disegno di legge della Commissione. Ora, allo stato attuale, quel comma a cui si riferiva il mio emendamento figura tanto nel disegno di legge del Governo quanto in quello formulato dalla Commissione nell’articolo 2, come secondo comma. In esso si dice: «Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro fra i componenti della prima Sezione».

Allo stato attuale, ufficialmente, non sappiamo ancora quali saranno i membri della prima Sezione, ma il mio emendamento tende a precisare la norma nel senso che questa libera scelta del Ministro incontri un limite che, del resto, corrisponde alla tradizione e cioè che la scelta del vicepresidente cada sui membri del Consiglio che appartengono alla categoria dei professori universitari o degli accademici. Mi pare che questa precisazione sia opportuna anche perché è probabile che fra i componenti della prima Sezione, fra i quali dovrebbe esser scelto il vicepresidente, ve ne siano varie categorie.

PRESIDENTE. Mi permetto osservare all’onorevole Perassi che il comma è stato già votato. Comunque siccome si tratta di un chiarimento, non voglio attenermi strettamente al regolamento. Il suo emendamento non l’ho messo in votazione, perché quando l’ho annunziato lei era assente ed il Ministro ha dichiarato che era assorbito.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Io non vedevo una radicale differenza perché per me la distinzione non ha un eccessivo rilievo, ed in questo ero confortato dal fatto che l’onorevole Martino Gaetano, che faceva suo l’emendamento Perassi, nel testo che porta la sua firma ha messo proprio la dizione «componenti della prima Sezione».

Comunque, malgrado la votazione già avvenuta di questa formula, se il Presidente lo consente, non ho nulla in contrario che si ripeta la votazione ed accetto senz’altro l’emendamento proposto dall’onorevole Perassi.

PRESIDENTE. Chiedo all’Assemblea se consenta che si ponga in votazione l’emendamento Perassi, che è accettato dal Governo.

(L’Assemblea non consente).

Pongo in votazione l’ultimo comma dell’articolo 2 nel testo ministeriale:

«Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri».

(È approvato).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti; frattanto si proseguirà nell’ordine del giorno.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L’articolo 2 nel suo complesso risulta così approvato:

«Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che riguardino comunque varî rami dell’istruzione o riforme di struttura di uno degli ordini scolastici.

«Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro tra i componenti della prima Sezione.

«Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri».

PRETI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI. Vorrei chiedere al Presidente perché non sia stato posto in votazione l’emendamento Galati, aggiuntivo al testo dell’articolo 1 della Commissione e che, per una parte, deve riferirsi al secondo comma dell’articolo 2 del testo ministeriale.

GALATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALATI. Se il signor Presidente lo mette in votazione, io preciso anche meglio il mio pensiero. Il mio emendamento suona così: «Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un Vicepresidente nominato dal Ministro fra i componenti della prima Sezione e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio stesso».

PRESIDENTE. Avverto che questo emendamento era effettivamente sfuggito in quanto risulta nel fascicolo come emendamento all’articolo 1.

L’onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Mi rimetto all’Assemblea.

MARTINO GAETANO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO, Relatore. Mi pare sia necessario, per l’ordine delle nostre votazioni, partire da un punto fermo, il quale, dopo le votazioni già fatte sugli articoli 1 e 2, mi pare debba essere questo: che il testo base è il testo originario ministeriale. Se questo è, tutte le proposte della Commissione diventano emendamenti al testo del Ministro; e tutte le altre proposte di emendamenti, presentate al testo della Commissione, devono riferirsi al testo del Ministro.

Ora, nel caso specifico, credo che il Presidente, valendosi delle sue facoltà discrezionali, voglia riaprire la questione dell’articolo 2 già votato.

Esprimo pertanto il parere della Commissione nei riguardi dell’emendamento proposto dall’onorevole Galati. Ma io desidero pregare l’onorevole Presidente, per ragioni di equità, di fare lo stesso trattamento anche all’emendamento dell’onorevole Perassi, che io avevo fatto mio. Questo emendamento non è stato messo in votazione, probabilmente per la confusione creatasi fra testo della Commissione e testo ministeriale, per cui non si sapeva quale fosse il testo base e quale l’emendamento.

L’onorevole Perassi col suo emendamento propone di aggiungere «scelto fra i professori universitari o gli accademici».

Io convengo con l’onorevole Ministro che, in sostanza, l’emendamento Perassi potrebbe considerarsi superfluo, giacché la tradizione ha sempre indotto il Ministro a scegliere fra gli accademici o fra i professori universitari il Vicepresidente del Consiglio Superiore.

Però, poiché la proposta è fatta ed in sostanza si tratta di precisare i limiti nei quali l’Assemblea ritiene che dovrebbe cadere la scelta del Ministro, io credo sia opportuno che l’emendamento Perassi venga posto in votazione.

Per ciò che riguarda, invece, l’emendamento Galati, io mi rimetto all’Assemblea, poiché non mi pare che la cosa abbia grande importanza. Tuttavia desidero far notare che non bisogna esagerare con questo desiderio di «democratizzare» ad ogni piè sospinto la struttura del Consiglio Superiore. Il Ministro ha sempre avuto la facoltà di scegliere da sé il suo sostituto, cioè il Vicepresidente del Consiglio Superiore, il quale lo sostituisce quando egli è assente. Non è necessario limitare questa sua scelta nell’ambito di una terna designata dal Consiglio stesso. Evidentemente, il Vicepresidente deve essere anche persona di fiducia del Ministro, deve potersi intendere col Ministro ad ogni momento circa i lavori del Consiglio Superiore.

Se dunque l’onorevole Galati insiste nel mantenere il suo emendamento, la Commissione si rimette all’Assemblea. Io però vorrei pregare l’onorevole Galati di non insistere. Non mi pare che sia questione di così grande importanza, da fare una votazione a questo proposito.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire quanto ha detto l’onorevole Martino.

A me non pare che sia perfettamente identica la posizione degli emendamenti Galati e Perassi, nel senso che, in assenza dell’onorevole Perassi, la Commissione ha fatto proprio il suo emendamento, che il Ministro ha dichiarato assorbito nel nuovo testo.

MARTINO GAETANO, Relatore. Io ho fatto osservare che non era assorbito; ma forse la mia osservazione non è stata raccolta.

PRESIDENTE. Comunque, se l’Assemblea consente, porrò in votazione gli emendamenti.

GALATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALATI. Io insisto nel mio emendamento.

LOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOZZA. Proprio perché dobbiamo democratizzare il più possibile le nostre istituzioni, dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore dell’emendamento dell’onorevole Galati.

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Come ho già detto, il mio emendamento riguarda l’articolo 2. L’onorevole Presidente ed il Relatore hanno già fatto rilevare come in realtà questo secondo comma del mio emendamento non sia stato messo ai voti: non se ne è parlato. D’altra parte risulta che questo emendamento è stato accettato dal Relatore e dal Ministro. Ora io dichiaro questo: se il Presidente mette in votazione, come è giusto, l’emendamento dell’onorevole Galati, chiedo che, qualora questo emendamento non fosse accolto, sia messo in votazione anche il mio emendamento, accettato – ripeto – dal Relatore e dal Ministro.

PRESIDENTE. Se l’Assemblea è d’accordo porrò in votazione i due emendamenti. Porrò per primo in votazione l’emendamento Perassi tendente a sostituire alle parole: «tra i componenti della prima Sezione», le altre: «tra i professori universitari ed accademici».

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. Mi sembra che secondo la prassi parlamentare si dovrebbero prima porre ai voti gli emendamenti che più si allontanino dal testo. Il criterio di misura, in questo caso, è quello della limitazione alla libertà di scelta del Ministro. Mi pare che sia più limitativo l’emendamento il quale dice che il Ministro deve scegliere su una terna di membri; per conseguenza, dal punto di vista del regolamento, appare più giusto che prima si debba votare l’emendamento dell’onorevole Galati, e poi, ove questo non venisse accolto, il mio emendamento.

PRESIDENTE. Chiede il parere dell’onorevole Ministro su questo punto.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Non sono dell’idea che gli emendamenti Galati e Perassi si escludano a vicenda. Infatti, accettato l’emendamento Galati, il Consiglio superiore cosa fa? Designa tre nomi, ma ne potrebbe designare, fra questi tre, qualcuno che non appartenesse alla categoria dei professori universitari ed accademici.

Vorrei far presente all’onorevole Perassi gli inconvenienti possibili, ove venisse accettato il suo emendamento.

Facciamo infatti un’ipotesi-limite, cioè l’ipotesi per cui Benedetto Croce dovesse entrare nel Consiglio superiore della pubblica istruzione, pur non essendo professore universitario ed accademico.

Vi potrebbero essere altri casi di scienziati non appartenenti ad accademie in maniera specifica, i quali, per questa ragione, non potrebbero mai presiedere il Consiglio stesso. In sostanza questo emendamento crea, in seno al Consiglio, una diminutio capitis per coloro i quali non appartengono specificamente alle determinate categorie. Se però il collega Perassi insiste, accetto il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Galati tendente a sostituire al secondo comma dell’articolo 2 le parole: «tra i componenti della prima Sezione» con le altre: «e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio stesso».

(È approvato).

PERASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERASSI. A seguito dell’approvazione dell’emendamento Galati, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 3. Se ne dia lettura.

RICCIO, Segretario, legge:

«La prima Sezione è presieduta dal vice presidente del Consiglio superiore ed è composta di 28 membri. Di questi, 19 sono eletti dalle Facoltà universitarie, tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori o tra professori che abbiano appartenuto ai ruoli universitari, nelle proporzioni seguenti: 3 sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 3 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di Magistero e dall’Istituto universitario orientale di Napoli; 3 dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; 3 dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; 3 dalle Facoltà di ingegneria, ingegneria aeronautica e di architettura; 2 dalle Facoltà di economia e commercio e dall’Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facoltà di medicina veterinaria e uno dalle Facoltà di agraria.

«Ciascun votante designerà due nomi ove siano tre i consiglieri da nominare nel gruppo di Facoltà cui il votante appartiene, e uno ove siano due oppure uno.

«Altri 6 membri sono scelti dal Ministro tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori, tra i membri di accademie o tra studiosi estranei ai ruoli universitari.

«Fanno parte della Sezione un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo, eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza».

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

Il primo è quello dell’onorevole Bernini, che lo ha già svolto:

«Sostituire l’articolo 3 col seguente:

«In seno al Consiglio è costituita una Giunta ripartita in tre Sezioni, dell’istruzione superiore, media ed elementare, ognuna di sette membri. Cinque membri sono scelti dal Consiglio fra i componenti elettivi rispettivamente dell’istruzione superiore, media ed elementare. Due membri sono scelti dal Ministro».

BERNINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l’emendamento dell’onorevole Bertola, che lo ha già svolto:

«Sostituirlo col seguente:

«In seno al Consiglio è costituita una Giunta ripartita in tre Sezioni, secondo i tre ordini di scuole, di sette membri ognuna e formate di rappresentanti rispettivamente della scuola superiore, media ed elementare.

«Cinque membri di ciascuna Sezione sono eletti dal Consiglio e due sono scelti dal Ministro».

L’onorevole Bertola ha già svolto il suo emendamento.

BERTOLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Seguono due emendamenti dell’onorevole Galati, già svolti:

«Al primo comma, dopo le parole: sette membri, aggiungere le seguenti: dei quali 2 scelti dal Ministro e 5 eletti dal Consiglio.

«Al secondo comma, sopprimere le parole: I membri della Giunta sono scelti dal Ministro».

GALATI. Li ritiro e intendo svolgere quelli che ho presentato come articoli aggiuntivi all’articolo 2.

PRESIDENTE. Allora, l’onorevole Galati ha facoltà di svolgere i tre emendamenti presentati insieme con gli onorevoli Bernini, Lozza, Marchesi, Preti, Titomanlio Vittoria, Gotelli Angela, Giordani, Binni, Rivera, Moro, Andreotti, Gullo Fausto, Cremaschi Carlo, Rescigno, Ermini, Lazzati e La Pira:

Art. …

«La prima Sezione è presieduta dal vicepresidente del Consiglio superiore ed è composta di 35 membri. Di questi 26 sono eletti dalle Facoltà universitarie tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori o tra professori che abbiano appartenuto ai ruoli universitari, nelle proporzioni seguenti: quattro sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali: quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall’Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; quattro dalle Facoltà di ingegneria, di ingegneria aeronautica e di architettura; tre dalle Facoltà di economia e commercio e dall’Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facoltà di medicina veterinaria; uno dalle Facoltà di agraria ed uno dalle Facoltà di farmacia.

«Qualora tra i designati dalle Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o il più anziano di grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto maggiori voti.

«Fanno parte della Sezione un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza.

«Altri sei membri sono scelti dal Ministro tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori o tra membri di Accademie o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun processore di Università libera venga eletto».

Art. …

«La seconda Sezione è composta di 14 membri, e cioè: di 1 professore universitario, componente della prima Sezione, scelto dai membri della seconda Sezione, con funzione di presidente; di 2 ispettori centrali per l’insegnamento medio (1 dell’ordine classico, 1 dell’ordine tecnico), scelti dal Ministro; di 1 provveditore agli studi, eletto dalla categoria; di 1 rappresentante dei Consorzi provinciali per l’istruzione tecnica e professionale, scelto dal Ministro; di 2 capi di Istituto, uno dell’ordine classico e uno dell’ordine tecnico; di 6 professori (3 dell’ordine classico e 3 dell’ordine tecnico), eletti congiuntamente da tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dell’ordine classico e dell’ordine tecnico; di 1 capo di Istituto o professore di scuola non governativa, nominato dal Ministro.

«Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti».

Art. …

«La terza Sezione è composta di 14 membri, e cioè: di 1 professore universitario componente della prima Sezione, scelto dai membri della terza Sezione, con funzione di presidente; di 1 ispettore centrale per l’istruzione elementare; di 1 rappresentante dei patronati scolastici, scelti dal Ministro; di 1 provveditore agli studi, eletto dalla categoria; di 1 capo di Istituto o professore della seconda Sezione, scelto dai membri della terza Sezione tra gli 8 presidi e professori eletti; di 1 direttore o insegnante di scuola non governativa; scelto dal Ministro; di 1 ispettore scolastico; di 1 direttore didattico; di 6 maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti i direttori, ispettori e maestri di ruolo.

«Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti».

GALATI. Faccio notare che questi emendamenti, che dovrebbero formare 3 articoli della legge, hanno un significato particolare. Se si fa attenzione ai nomi dei firmatari, ci si accorge che con l’intervento di rappresentanti di quasi tutti i settori si è raggiunto un accordo in base a quello che sostanzialmente molti abbiamo detto ieri, circa la necessità della costituzione delle Sezioni e circa la necessità di garantire un adeguato numero di membri elettivi in tutte le Sezioni.

La prima parte dell’emendamento, che dovrebbe diventare articolo 3, comprende parte dell’articolo 2 della Commissione, vale a dire, accoglie il numero precisato dalla Commissione stessa per gli universitari, cioè, 26 membri universitari, ma aggiunge che, fanno parte della Sezione un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo eletti dalle rispettive categorie. Anche in questo noi abbiamo inteso di andare incontro a quanto è stato detto persuasivamente nell’Assemblea ed accolto anche dal Ministro.

Circa l’obiezione fatta stamani dall’onorevole Calamandrei sulla opportunità di escludere i sei membri scelti dal Ministro, io e gli amici firmatari non siamo di questo avviso. Soprattutto perché la presenza di questi membri di nomina ministeriale può costituire un temperamento al criterio della assoluta elettività, e poi consente anche la scelta di un membro di università libere, che hanno diritto di rappresentanza.

Nella composizione della seconda Sezione abbiamo mantenuto anche questo criterio: elettività e corrispondenza alle esigenze della rappresentanza adeguata della scuola secondaria.

Non è il caso di fermarmi su quanto aveva proposto l’onorevole Colonnetti, (che ha ritirato il suo emendamento) ma debbo dire d’altra parte che l’esigenza da lui manifestata è una esigenza molto grave, anche se noi non possiamo, in questa sede, tenerne conto. Ritengo che, solo in una riforma della scuola secondaria che accolga il principio della separazione dell’insegnamento umanistico dal tecnico, sia possibile la creazione di due Sezioni dell’ordine medio. Cioè a dire, noi manteniamo il punto di vista della unicità della Sezione, dato l’ordinamento attuale dell’insegnamento secondario.

Gli stessi criteri sono stati tenuti nella composizione della terza Sezione, cioè della Sezione elementare.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dell’onorevole Perassi del seguente tenore:

«Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«Qualora fra i designati da un gruppo di Facoltà siano compresi due o più professori universitari della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto maggiori voti ed in caso di parità il più anziano di grado».

L’onorevole Perassi ha facoltà di svolgerlo.

PERASSI. La ragione di questa aggiunta sta in questo: nella relazione dell’onorevole Martino Gaetano, giustamente si osserva che conviene che queste elezioni da parte delle varie facoltà portino in concreto ad una designazione di cultori di discipline diverse. Questa esigenza logica è lasciata al giuoco della elezione. Ora questo può anche portare a che questa esigenza non sia sodisfatta. Perciò mi sembra conveniente, per poter avere una maggiore garanzia, di inserire espressamente nel testo una disposizione che corrisponda alle esigenze richieste; cioè, nella ipotesi che un gruppo di facoltà elegga due o più professori della stessa disciplina, eletto è soltanto quello che ha ottenuto maggiori voti, ed in caso di parità il più anziano. Nella formulazione di questo emendamento, quale risulta nel testo dell’onorevole Galati, vi sono soltanto due differenze di dettaglio; una riguarda la prima parte, dove si dice «qualora fra i designati delle facoltà». Nel mio emendamento si dice invece: «da un gruppo di facoltà».

Se invece diversi gruppi di facoltà eleggono professori che per ipotesi insegnano la stessa materia, non c’è ragione di far intervenire questa disposizione. Per ipotesi qui si prevede come un gruppo di facoltà a sé quelle di economia e commercio, distinte da quelle di giurisprudenza. Non è escluso che la Facoltà di commercio elegga un professore di diritto e che anche la Facoltà di giurisprudenza elegga un professore di economia politica. Ora io dico che questa disposizione, di rendere eleggibile di fatto soltanto uno, credo che convenga limitarla all’ipotesi dell’elezione che si svolga nel medesimo gruppo di facoltà, senza allargare.

La seconda differenza è una differenza di precisazione. Io la ritengo anche inutile, in certo senso: ho già previsto il problema ed ho distinto la designazione dall’elezione.

Nel testo Galati si dice: «Qualora tra i designati della Facoltà siano compresi due o più professori di una stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti, o il più anziano di grado – e fin qui corrisponde al mio testo; poi aggiunge – e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto maggiori voti».

È una precisazione forse neppure necessaria e forse anche un po’ impropria, perché dicendo «subentrano» si suppone che siano stati eletti; viceversa, distinguendo la designazione dall’elezione, vuol dire che eletto è soltanto chi ha ottenuto maggiori voti. Si produce un caso di ineleggibilità.

Mi pare quindi più corretto rimettersi alla formulazione da me proposta, che chiarisce in maniera sufficiente il concetto e non esige quella precisazione ulteriore che è stata aggiunta.

Qualora da un gruppo di Facoltà siano eletti, per ipotesi, due professori di diritto civile, soltanto il più anziano è eletto, e l’altra resta una designazione, che non produce elezione.

Presidenza del Presidente TERRACINI

LOZZA. Chiedo di parlare a proposito dell’emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOZZA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento firmato anche dagli onorevoli Silipo, Bernamonti, Farina e Cerreti:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«I membri della Giunta sono eletti dal Consiglio. I presidenti delle Sezioni sono scelti dal Ministro».

Ciò perché, avendo firmato un emendamento concordato, voterò per quest’ultimo.

PRESIDENTE. Avverto che, poiché la materia dell’articolo 3 del testo ministeriale comprende anche gran parte di questa dell’articolo 2 nel testo Camposarcuno, debbono riferirsi a quello anche gli emendamenti presentati all’articolo 2 da numerosi deputati.

Gli onorevoli Donati e Cevolotto hanno presentato i seguenti emendamenti:

«Dopo il primo comma dell’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Fanno inoltre parte del Consiglio superiore un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo, eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza».

«Al primo comma dell’articolo 2, dopo le parole: scienze politiche, sopprimere le parole: e di scienze statistiche, demografiche e attuariali; dopo la parola: Farmacia, aggiungere le parole: una della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali».

L’onorevole Donati ha facoltà di svolgerli.

DONATI. Avevo presentato due emendamenti; ma qualora si adotti il testo ministeriale, soltanto il primo rimane rilevante, perché il secondo non costituisce che il ritorno al testo suddetto.

Per ciò che riguarda il primo, osservo che, per l’elezione dei membri del Consiglio superiore, sono state raggruppate nel progetto Facoltà affini. Io non posso riscontrare affinità fra le Facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche da un lato e la Facoltà di scienze statistiche e attuariali dall’altro, come d’altronde nello stesso progetto sono state separate le Facoltà di medicina e di medicina veterinaria da quella di farmacia.

Vero è che la Facoltà di scienze statistiche ed attuariali ha un numero di professori di ruolo più limitato di altra Facoltà e quindi mi si potrebbe osservare che non c’è proporzione nella rappresentanza; ma poiché non si tratta di rappresentanza di interessi e di persone, ma di rappresentanza di branca scientifica e didattica, e d’altro canto la Facoltà di scienze statistiche ed attuariali acquisterà sempre maggiore importanza nello sviluppo tecnico e finanziario del Paese, insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. L’onorevole Rescigno ha presentato i seguenti due emendamenti:

«Al terzo comma, alla prima e alla seconda proposizione, dopo le parole: un preside, sopprimere le parole: di prima categoria».

«Al quarto comma, sostituire la prima parte con la seguente:

«Per i rappresentanti dell’istruzione secondaria e della primaria l’elezione avverrà con voto diretto, libero e segreto, secondo le norme che saranno emanate dal Ministro».

Ha facoltà di svolgerli.

RESCIGNO. Onorevole Presidente, li trasferisco all’articolo 7 del testo ministeriale, perché ivi è trattata questa materia.

PRESIDENTE. Sta bene. L’onorevole Moro ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo il primo comma dell’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Fanno parte della Sezione un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo, eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili, se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

L’onorevole Bettiol insieme con gli onorevoli Ermini, Numeroso, Mannironi, Rivera, Carboni Enrico, La Pira, Titomanlio Vittoria, Lazzati e Coppi ha presentato il seguente emendamento all’articolo 3:

«Al primo comma sostituire: 29 a 28.

«Aggiungere alla fine del comma: ed uno dalle Università libere come loro rappresentante».

Ha facoltà di svolgerlo.

BETTIOL. Dall’attenta lettura del disegno di legge presentato dal Ministero, mi sono accorto che c’è una lacuna: quella relativa alla rappresentanza delle Università libere. È noto a tutti come le Università si distinguano in due categorie: quelle statali e quelle libere, e come nel nostro Paese, in nome della libertà d’insegnamento e della libertà della scuola, queste Università esistano, siano attive, apprezzatissime tanto dal punto di vista scientifico per il valore degli insegnanti, come dal punto di vista didattico, e da quello della frequenza degli studenti.

Ora, a me pare che un progetto di legge relativo al Consiglio Superiore della pubblica istruzione debba tener conto anche di questa realtà e non possa quindi dimenticare le Università libere, le quali dovrebbero avere in seno al Consiglio un loro rappresentante, eletto direttamente dai professori di ruolo di queste Università libere. Vi sono invero degli interessi specifici, che riguardano queste Università libere e che non possono identificarsi con gli interessi generali di tutte le Università.

Ed è per questo che è opportuno aggiungere all’articolo 3 anche un rappresentante delle Università libere. Dico subito «eletto», non nominato dal Ministro, perché io ho letto molti emendamenti presentati da colleghi di questa Assemblea, da cui risulterebbe che gli interessi delle Università libere sarebbero tutelati da un rappresentante scelto dal Ministro, ma non di diretta elezione, di diretta provenienza dai professori delle Università libere. Mi sembra che questo sia poco e che sia opportuno, invece, insistere sull’elezione stessa, onde vi sia questa diretta rappresentanza delle Università libere e dei loro interessi in seno al Consiglio superiore.

Si dirà: ma così i professori delle Università libere vengono a votare due volte! Non vedo nulla di male in questa doppia votazione, perché le Università libere hanno degli interessi comuni a tutte le Università – e in quanto tali possono votare per i rappresentanti degli interessi di tutta la categoria; e in secondo luogo potranno votare per il loro rappresentante che avrà specificamente il compito di tutelare gli interessi delle Università libere.

Questo lo dico perché – ripeto – noi dobbiamo tener presenti e cercare di tutelare gli interessi di questi benemeriti istituti liberi, che esplicano accanto alle Università statali la loro funzione di educatone della nuova gioventù studiosa e democratica del nostro Paese.

Anzi – e questo lo aggiungo a titolo del tutto personale, prendendo l’occasione da questo mio brevissimo intervento – credo che sia da apprezzare moltissimo questa attività di tutti gli istituti privati, e in modo particolare delle Università libere, perché è mio convincimento che in sostanza lo Stato – questo organismo che gli uomini hanno creato nel loro duro e faticoso cammino attraverso millenni di storia e di fatica – abbia dei compiti che sono diversi da quelli specifici relativi all’insegnamento e all’educazione. Io credo – cari colleghi, vi prego di non scandalizzarvi – che lo Stato sia il più grande somaro che mai sia apparso nel corso della storia, e che quindi i problemi relativi all’educazione debbano essere demandati in primo luogo a coloro che sono più direttamente interessati: vale a dire ai privati.

Questo lo dico a titolo esclusivamente personale.

PRESIDENTE. L’onorevole Calamandrei ha già svolto in sede di discussione generale il seguente emendamento:

«Sostituire il terzo comma col seguente:

«Altri sei membri sono designati, a maggioranza di voti, dai suddetti diciannove, fra persone di alti meriti scientifici o di chiara rinomanza nel campo degli studi, che non facciano o non abbiano fatto parte del corpo insegnante universitario di ruolo, e dei quali almeno tre siano competenti per le tre branche dell’istruzione elementare, dell’istruzione media classica, scientifica e magistrale e dell’istruzione media tecnica».

L’onorevole Caronia ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il quarto comma col seguente:

«Fanno parte della prima sezione 3 liberi docenti eletti dalla categoria stessa».

Non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Mi rincresce di non poter condividere il desiderio espresso dall’onorevole Bettiol, e si capisce.

Per me il Consiglio superiore dell’istruzione è un organo statale, che esercita una funzione legislativa e di vigilanza sulla scuola privata, ed è costituito da insegnanti dei vari gradi delle scuole pubbliche, insegnanti che hanno delle responsabilità che i professori delle università private non hanno.

Sono due mondi, onorevole Bettiol, sono due indirizzi diversi, e non potranno mai fondersi queste due forme di cultura.

Noi anche siamo per la libertà di insegnamento, e riconosciamo che essa è una realtà. Ma lasciate che la scuola dello Stato sia padrona ad arbitra dentro i propri confini e che le libertà delle scuole libere siano sanzionate dallo Stato. Non si può fare assumere alle scuole libere quasi la fisionomia di organismi di Stato, mentre non lo sono, e mentre i loro professori non sono funzionari dello Stato.

E lasciamo stare le polemiche che potrebbero aprirsi sulle Università private laiche o confessionali, cattoliche o non cattoliche…

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Vi sono anche le Università di Urbino e Camerino.

TONELLO. Comunque queste discussioni non troverebbero ora il loro momento opportuno. Io mi limito a dire che sarebbe bene che il Consiglio superiore dell’istruzione fosse formato dai rappresentanti legittimi della scuola italiana.

NOBILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. Qui è detto: «tre dalle facoltà di ingegneria, ingegneria aeronautica e di architettura», quindi si ammette che sia l’architettura come l’ingegneria aeronautica debbano avere un loro rappresentante nel Consiglio. Ora, per quanto riguarda l’aeronautica comprendo, data l’importanza che oggi ha assunto questa branca dell’ingegneria, che si voglia che essa sia rappresentata, ma non posso comprendere perché la stessa cosa si voglia prescrivere per l’architettura.

Più avanti, quando si discuterà del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, vedremo che vi è una sezione, quella degli edifici monumentali e dell’urbanistica, nella quale sarà eletto a rappresentare le facoltà di architettura un professore universitario di ruolo. Non mi sembra, perciò, giusto che l’architettura sia rappresentata due volte, una volta nel Consiglio superiore dell’antichità e belle arti e un’altra nel Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per questa considerazione, in sede di Commissione avevo proposto che fosse qui cancellata la parola «architettura», e la Commissione si mostrò d’accordo con me. In conseguenza ritengo opportuno ripresentare qui l’emendamento. Proporrei che si dicesse così: «tre dalle facoltà d’ingegneria, di cui uno rappresentante dell’ingegneria aeronautica», tacendo dell’architettura. Ma ciò, naturalmente, non impedirebbe che i professori delle facoltà di ingegneria eleggessero un professore del ruolo di architettura.

Pertanto presento un emendamento, così formulato:

«3 dalle facoltà d’ingegneria, di cui uno rappresentante dell’ingegneria aeronautica».

PRESIDENTE. Invito l’onorevole Relatore ad esprimere il pensiero della Commissione sugli emendamenti.

MARTINO GAETANO, Relatore. L’emendamento svolto dall’onorevole Galati in gran parte coincide esattamente con quello presentato stamane, per la Commissione, dall’onorevole Camposarcuno e da questi svolto poco fa.

Differisce l’emendamento dell’onorevole Galati soltanto in questo: 1°) perché contiene in più, rispetto all’emendamento della Commissione, la rappresentanza degli aiuti, assistenti e incaricati; 2°) perché contiene in meno, rispetto all’emendamento della Commissione, qualche cosa a cui la Commissione – per le ragioni esposte nella relazione – tiene moltissimo: cioè la precisazione che l’elezione dei membri della seconda e della terza Sezione (dei professori delle scuole medie e dei maestri elementari) avvenga col procedimento di secondo grado e previo deposito delle candidature e notificazione di esse al corpo elettorale.

Io mi riservo di ribadire al momento opportuno le ragioni che inducono la Commissione ad insistere sul proprio punto di vista a proposito di questa omissione e di quell’ammissione, che la Commissione non condivide.

Per il resto, dichiaro che la Commissione accetta l’emendamento Galati, il quale coincide col proprio.

Sono poi d’accordo con l’onorevole Perassi che la formulazione dell’emendamento da lui proposto sia preferibile a quella che risulta nel testo dell’emendamento Galati. Potrebbe accadere – come giustamente ha detto l’onorevole Perassi – che due professori della stessa materia venissero eletti da due diverse facoltà; e in qualche caso – dirò – potrebbe essere anche opportuno che più d’un professore di una determinata materia si trovasse fra i membri del Consiglio superiore.

È meglio (e condivido in questo l’opinione dell’onorevole Perassi) limitare l’incompatibilità soltanto al caso in cui due professori della stessa materia vengano eletti dallo stesso gruppo di Facoltà.

Quanto all’emendamento proposto dall’onorevole Donati, io riconosco l’opportunità che tutte le branche della scienza, che tutti i gruppi di discipline dell’insegnamento universitario e tutte le facoltà abbiano possibilmente una loro rappresentanza nel Consiglio superiore. Anzi, nella relazione, questo pensiero della Commissione è sottolineato e precisato. La Commissione ritiene che sia bene che le competenze specifiche nel Consiglio superiore della pubblica istruzione siano quanto più estese è possibile. Però mi sembrerebbe – francamente – esagerato che la Facoltà di scienze attuariali (che se non ricordo male è una sola) abbia un proprio rappresentante specifico nel Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La medesima questione potrebbe essere posta anche da altre facoltà che votano in gruppi: valga come esempio il caso segnalato ora dall’onorevole Nobile della Facoltà di ingegneria e della Facoltà di ingegneria aeronautica o della Facoltà di architettura. Ora, non è possibile, evidentemente, che ogni Facoltà elegga da sé il proprio o i propri rappresentanti. Io penso che così come essa è prevista nel disegno di legge ministeriale e nei vari emendamenti presentati la distribuzione data alle varie Facoltà sia equa ed opportuna.

La questione posta dall’onorevole Bettiol col suo emendamento riguarda le Università libere. Devo dire che essa è sorta nell’occasione di un recente convegno dei rettori delle Università presso il Ministro della pubblica istruzione. Fu sollevata da Padre Gemelli, magnifico rettore dell’Università cattolica di Milano (Interruzione del deputato Tonello) e tutti i rettori presenti si trovarono d’accordo nel riconoscere che effettivamente è opportuno che le Università libere abbiano un proprio rappresentante nel Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ma, d’altra parte, si è notato che non sarebbe giusto, non sarebbe opportuno, che i professori di Università libere votassero due volte: una prima volta perché membri, poniamo, della Facoltà di giurisprudenza o della Facoltà di lettere e filosofia ed una seconda volta perché membri di una Università libera. Si concordò un emendamento proposto, se non ricordo male, dal professore Pannain, rettore dell’università di Camerino ed accettato da tutti i rettori presenti, compreso Padre Gemelli, che è proprio quello che trova posto e nel testo della Commissione e nell’emendamento dell’onorevole Galati, ora presentato. Quindi io pregherei l’onorevole Bettiol di non insistere perché, in sostanza, la rappresentanza delle Università libere è assicurata in ogni modo dal disegno dì legge.

Qualora nessun professore di Università libera risulti eletto dai professori dei diversi gruppi di Facoltà di tutte le Università italiane, il Ministro dovrà, in base a questa legge, destinare uno dei posti a sua disposizione al rappresentante delle Università libere.

E vengo alla questione sollevata dall’onorevole Calamandrei. Io pure, in una prima riunione della Commissione, ebbi a proporre che, piuttosto che lasciare alla nomina del Ministro un certo numero di posti, fosse seguito il sistema che era già previsto nel decreto De Ruggiero, della cooptazione da parte dello stesso Consiglio superiore eletto. E la medesima opinione manifestai in quel convegno dei rettori al quale ora accennavo, dove pure si discussero le linee generali di questa riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Devo dichiarare che sia la maggioranza della Commissione, sia la maggioranza dei rettori convenuti al convegno presso il Ministro della pubblica istruzione si manifestarono contrari alla proposta della cooptazione e più favorevoli invece alla nomina ministeriale. Particolarmente energico, a questo punto ed a questo proposito, fu, se ben ricordo, l’onorevole Marchesi.

Io quindi, personalmente, sarei d’accordo con l’onorevole Calamandrei, ma come Relatore della Commissione devo sostenere invece il testo proposto dal Ministro, poiché questo è il pensiero della maggioranza della Commissione.

Ed infine v’è la proposta dell’onorevole Nobile. È vero che i professori della Facoltà di architettura figurano fra gli elettori…

NOBILE. E fra gli eleggibili.

MARTINO GAETANO, Relatore. …e fra gli eleggibili per il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, ma si tratta di un corpo consultivo che non ha niente a che fare con il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Io non vedo perché, se la funzione che esercitano i professori di una Facoltà di architettura è tale, per cui essi debbono trovare posto come competenti specifici nel Consiglio superiore delle antichità e delle belle arti, debbano essere esclusi, per questo solo fatto, dalla rappresentanza nel Consiglio superiore della pubblica istruzione. Occorre poi rilevare che, con l’emendamento che in questo punto ha apportato la Commissione al testo del Ministro, sarebbero eleggibili nel Consiglio superiore delle antichità e delle belle arti non soltanto i professori delle facoltà di architettura, ma anche i professori di architettura generale o tecnica delle Facoltà di ingegneria. Ed allora, se questo concetto dell’onorevole Nobile dovesse essere accettato, dovremmo estenderlo fino a queste estreme conseguenze: escludere dal diritto di partecipazione attiva e passiva all’elezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione non soltanto i professori delle Facoltà di architettura, ma anche i professori di architettura generale e di architettura tecnica delle Facoltà di ingegneria. E questo mi sembra addirittura eccessivo. Prego quindi l’onorevole Nobile di non insistere su questa sua proposta.

Concordo esattamente con quanto egli ha detto e riconosco che l’opinione da lui espressa in seno alla Commissione nella prima delibazione che la Commissione fece del disegno di legge ministeriale non trovò oppositori, ma, successivamente, quando la Commissione si è addentrata di più nello studio del disegno di legge, malauguratamente l’onorevole Nobile non fu presente alle riunioni e quindi non si pervenne ad una discussione della proposta che egli allora aveva fatta.

Esprimendo ora il pensiero mio personale non ho che da confermare quello che ho già detto e rinnovare la preghiera ora rivolta all’onorevole Nobile.

NOBILE. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILE. L’onorevole Martino evidentemente ha frainteso le mie osservazioni e la mia proposta.

La Facoltà di ingegneria comprende generalmente una sezione per l’ingegneria civile e un’altra per la meccanica. L’architettura è una delle materie di insegnamento della prima sezione. Ora, se qui si menziona espressamente l’architettura, non comprendo perché poi non si debba parlare piuttosto di ingegneria civile o ingegneria meccanica. È una incongruenza che vi sia un rappresentante speciale per l’architettura e non per altre branche dell’ingegneria. A rigore, anzi, non si dovrebbe parlare nemmeno di ingegneria aeronautica, ma posso comprendere che nel progetto governativo si sia voluto dare un rilievo speciale all’ingegneria aeronautica. Come cultore di questa materia, ne sono felice, ma trovo che in fondo sarebbe stato più ragionevole dire puramente e semplicemente «tre rappresentanti della Facoltà di ingegneria»,

PRESIDENTE. L’onorevole Ministro ha facoltà di esprimere il suo parere.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Mi rimetto all’Assemblea.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Desidero portare qui la voce anche dei liberi docenti per i quali nessuna voce si è finora levata. Ho ricevuto proprio oggi un ordine del giorno dell’associazione dei liberi docenti, che si ricollega al mio emendamento, che mi dispiace sapere decaduto.

PRESIDENTE. Non ancora. Ho semplicemente dichiarato che ha rinunciato a svolgerlo, non essendo presente.

CARONIA. Chiedo allora il permesso di svolgerlo.

PRESIDENTE. Tenga presente che l’emendamento Galati considera anche una rappresentanza di liberi docenti.

CARONIA. Sì, ma di liberi docenti in veste di assistenti o incaricati.

PRESIDENTE. In via eccezionale ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CARONIA. I liberi docenti senza altra qualifica nell’ordine del giorno protestano contro la legge e soprattutto contro i rettori, perché il testo della legge è attribuito erroneamente ai rettori. L’ordine del giorno dice: «Presa cognizione del voto formulato nel recente convegno dei rettori universitari, con cui veniva proposto al Ministro della pubblica istruzione di riservare la rappresentanza dei liberi docenti, in seno al Consiglio superiore, ai soli docenti incaricati ed assistenti, escludendo così la gran massa dei docenti della quale gli incaricati ed assistenti rappresentano solo una esigua minoranza, con funzioni ed interessi diversi, e talvolta contrastanti, fanno voto che sia assicurata la rappresentanza dei liberi docenti ecc. ecc.».

In verità era stata la maggioranza dei rettori a chiedere che si desse la rappresentanza ai liberi docenti e si escludesse la rappresentanza di categoria degli assistenti, degli aiuti, degli incaricati.

Con il mio emendamento intendo ritornare sulla questione di tale rappresentanza di categoria che, secondo me, non ha alcun senso dal punto di vista delle competenze. Tutti i professori sono stati per lunghi anni assistenti, aiuti, e qualcuno è stato incaricato; quindi, tutti i problemi riguardanti gli assistenti, gli aiuti, gli incaricati, possono essere benissimo trattati dai professori.

Quale contributo può portare l’assistente, distolto dal suo lavoro di preparazione?

Potrebbe tutto al più la sua presenza avere il valore di rappresentanza sindacale.

È il Consiglio superiore un organo tecnico fatto di competenti o un organo sindacale? Che alla rappresentanza degli assistenti si sia voluto dare un significato sindacale, si può rilevare da una relazione, pervenutami oggi, di un’assemblea di un così detto sindacato universitario che comprende bidelli, assistenti e professori. Si è elevata in essa una protesta contro la mia persona, perché opponendomi alla rappresentanza degli assistenti e degli aiuti nel Consiglio superiore della pubblica istruzione avrei svolto azione contraria alle iniziative sindacali! Sono tutt’altro che avverso alle iniziative sindacali, ma sono contro ogni confusione di poteri e di funzioni.

Circa gl’incaricati dirò soltanto che non capisco la rappresentanza di una figura puramente transitoria qual è quella dell’incaricato, che viene oggi mandato al Consiglio superiore e che cessa dopo breve tempo dal suo incarico. Dal punto di vista tecnico non è necessaria la sua presenza, perché vi sono già vari cultori di quel determinato ordine di studi, dal punto di vista degli interessi non si trova nel posto adatto, perché, ripeto, il Consiglio superiore della pubblica istruzione non deve essere un sindacato.

Concludendo, io prego il Ministro di non insistere nella proposta riguardante gli assistenti, gli aiuti, gl’incaricati, di lasciare tranquilli questi giovani studiosi a curare la loro preparazione per il raggiungimento della loro meta, e prego l’Assemblea di accogliere il mio emendamento, che oltre a dare un apporto di competenti al Consiglio superiore, darebbe una giusta soddisfazione ad una benemerita classe di studiosi da cui tanti validi contributi sono venuti all’alta cultura.

PRESIDENTE. L’onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sulla proposta fatta dall’onorevole Caronia.

MARTINO GAETANO, Relatore. Ho esposto stamani all’Assemblea, credo con sufficiente dettaglio, il mio punto di vista circa l’inclusione degli aiuti, degli assistenti e degli incaricati nel Consiglio superiore.

Devo dire che personalmente – parlo in questo momento a titolo personale – io condivido perfettamente la preoccupazione legittima espressa dall’onorevole Caronia, che il Consiglio superiore per la pubblica istruzione non abbia a trasformarsi in organo di rappresentanza di interessi di categorie.

Mi diceva stamani in un privato colloquio l’onorevole Fabbri che egli era stupito per il fatto che questo disegno di legge non comincia, come dovrebbe cominciare, con la definizione del Consiglio superiore. Si propone in questo disegno di legge la Costituzione del Consiglio superiore e non si dice che cosa esso è, quali compiti ha.

Se è vero che, essendo il Consiglio superiore organo antichissimo, non è necessario, nel modificare la sua struttura o nel dettare le norme per la sua ricostituzione, darne la definizione e delimitarne i compiti, d’altra parte non è men vero, a parer mio, che l’osservazione acuta dell’onorevole Fabbri ha il suo valore, qualora in virtù della nuova legge il significato del Consiglio superiore venga a mutare. E sostanzialmente, a parer mio, muta il significato del Consiglio superiore, quando noi andiamo ad immettere in questo organo, che è il supremo organo consultivo del Ministro per la pubblica istruzione, rappresentanti delle più minute categorie del personale insegnante o assistente delle Università e del personale delle scuole medie ed elementari.

Ripeto quello che dissi stamani: se si vuole includere la rappresentanza degli incaricati nel Consiglio superiore, al che io sono contrario, non vedo perché ci si debba limitare agli incaricati dell’insegnamento universitario e non pure ai supplenti ed agli incaricati della scuola secondaria ed elementare.

Quali sono, sostanzialmente, le differenze fra gli incaricati dell’insegnamento universitario e gli incaricati dell’insegnamento medio o primario? Io non le vedo. Se gli incaricati, tanto in quanto incaricati, devono portare la propria voce nel Consiglio superiore, ciò deve valere non solo per gli universitari, ma anche per quelli della scuola media ed elementare.

Questo è il mio pensiero personale; non ho avuto modo di interpellare la Commissione circa la proposta specifica formulata ora dall’onorevole Caronia. Ritengo che qualche collega della Commissione possa essere contrario.

Personalmente io aderisco alla proposta Caronia.

PRESIDENTE. L’onorevole Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di esprimere il pensiero del Governo.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Su questo problema io accetto l’emendamento presentato dall’onorevole Galati ed altri, che lo risolve in maniera analoga a quella con cui è risolto nel disegno di legge presentato dal Governo, attraverso l’immissione di elementi, che non sono rappresentanti di categoria, ma di tre attività nel seno della scuola, o tutt’al più di categorie di studio: categorie intese in senso scolastico più che professionale.

Quindi, non vedo quel pericolo di rappresentanza professionale che si è creduto rilevare. E poi devo aggiungere che v’è la condizione specifica che i tre rappresentanti siano liberi docenti; si pone, cioè, una condizione di appartenenza al mondo dell’insegnamento universitario.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione.

BERTOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA. Dichiaro, a nome del mio Gruppo, che voteremo a favore dell’emendamento Galati. Non credo che occorra particolare illustrazione, dopo quanto è stato detto. L’unica osservazione da fare è questa: che al comma secondo, che include l’emendamento Perassi, si può accettare – e noi accettiamo – la proposta dell’onorevole Perassi di sostituire alle parole: «della stessa disciplina», e altre: «di un gruppo di facoltà». Vorrei far presente all’onorevole Perassi che nell’ultima frase: «e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto i maggiori voti», ci sembra necessaria una specificazione, anche se dal punto di vista letterario lascerebbe a desiderare.

BERNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI. A nome del Gruppo socialista italiano, dichiaro che voteremo a favore dell’emendamento Galati.

PRESIDENTE. Votiamo sulla base del testo proposto dall’onorevole Galati da altri colleghi, tenendo presenti, nella votazione, gli emendamenti mantenuti, cioè quelli degli onorevoli Donati e Cevolotto, Caronia, nonché quello dell’onorevole Nobile.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell’emendamento Galati:

«La prima Sezione è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio superiore ed è composta di 35 membri. Di questi 26 sono eletti dalle Facoltà universitarie tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori o tra professori che abbiano appartenuto ai ruoli universitari, nelle proporzioni seguenti: quattro sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche».

(È approvata).

Pongo in votazione l’inciso: «e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali», che gli onorevoli Donati e Cevolotto hanno proposto di sopprimere, trasferendo l’indicazione di queste facoltà alla fine del comma, e conferendo a queste tre discipline una propria rappresentanza specifica e differenziata.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Pongo in votazione le parole:

«quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall’Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali e di chimica industriale».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l’emendamento dell’onorevole Nobile:

«quattro dalle Facoltà di ingegneria, di cui uno rappresentante dell’ingegneria aeronautica».

(Non è approvato).

Pongo in votazione le parole del testo Galati:

«quattro dalle Facoltà di ingegneria, di ingegneria aeronautica e di architettura».

(Sono approvate).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma:

«tre dalle Facoltà di economia e commercio e dall’Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facoltà di medicina veterinaria; uno dalle Facoltà di agraria ed uno dalle Facoltà di farmacia».

(È approvata).

BETTIOL. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL. A questo punto si dovrebbe votare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione l’emendamento aggiuntivo al primo comma dell’articolo, proposto dall’onorevole Bettiol, del seguente tenore:

«ed uno dalle Università libere, come loro rappresentante».

(Segue la votazione per alzata e seduta).

Essendo incerto l’esito della votazione, indico la votazione per divisione sull’emendamento Bettiol.

(Non è approvato).

Passiamo al secondo comma che, nel testo proposto dall’onorevole Perassi ed accettato dal Relatore, è del seguente tenore:

«Qualora fra i designati dalle Facoltà siano compresi due o più professori dello stesso gruppo di Facoltà è eletto solo quello che ha ottenuto più voti, o il più anziano di grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto maggiori voti».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma nel testo proposto dall’onorevole Galati.

L’onorevole Caronia propone la seguente formulazione:

«Fanno parte della prima Sezione tre liberi docenti eletti dalla categoria stessa».

Pongo in votazione per primo l’emendamento Caronia.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo proposto dall’onorevole Galati:

«Fanno parte della Sezione un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza».

(È approvato).

Pongo in votazione l’ultimo comma nel testo Galati:

«Altri sei membri sono scelti dal Ministro tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori o tra membri di Accademia o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera venga eletto».

(È approvato).

Vi sarebbe ancora un comma del testo ministeriale, del seguente tenore:

«Ciascun votante designerà due nomi ove siano tre i consiglieri da nominare nel gruppo di Facoltà cui il votante appartiene, e uno ove siano due oppure uno».

L’onorevole Relatore e l’onorevole Ministro hanno facoltà di dichiarare se occorra porlo in votazione, ed in caso affermativo, quali le modificazioni da apportarvi per coordinarlo con gli altri commi già votati.

GONELLA, Ministro della pubblica istruzione. Vi rinunzio.

MARTINO GAETANO, Relatore. Sono d’accordo con l’onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Sta bene.

CALAMANDREI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALAMANDREI. Onorevole Presidente, v’era un mio emendamento al terzo comma dell’articolo 3 che, ritengo, avrebbe dovuto essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Calamandrei, quella sua proposta si riferiva al testo ministeriale e noi abbiamo preso a base della discussione con l’accordo del Ministro e del Relatore, senza obiezioni da parte dell’Assemblea ed anche da parte sua, il testo dell’onorevole Galati, nei cui confronti mi sembra che il suo emendamento non fosse per nulla coordinato.

CALAMANDREI. Ma ella mi aveva domandato, onorevole Presidente, se io intendevo mantenere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Calamandrei, poiché ella ha seguito la discussione, la pregherei di dirmi in sostituzione di quale parte avrebbe potuto essere posto in votazione il suo emendamento.

CALAMANDREI. In sostituzione di quel comma, che è stato votato, in cui si ammette che una parte di componenti il Consiglio superiore, anziché essere eletti dai professori, siano nominati dal Ministro, venendo cioè in tal modo a riprodurre il terzo comma dell’articolo 3 del testo ministeriale.

PRESIDENTE. In sostituzione cioè del quinto comma del testo che abbiamo votato.

CALAMANDREI. Precisamente, onorevole Presidente.

PRESIDENTE Onorevole Calamandrei, riconosco effettivamente che il suo emendamento avrebbe potuto esser posto in votazione, ma credo di potere, con molto spirito di giustizia, affermare che, poiché l’Assemblea – che è certamente consapevole di ciò che vota – ha votato all’unanimità un testo, esso corrisponda alle intenzioni dell’Assemblea.

CALAMANDREI. Non insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

«Norme per la istituzione dell’Opera di valorizzazione della Sila»:

Presenti e votanti     347

Maggioranza           174

Voti favorevoli        334

Voti contrari                        13

(L’Assemblea approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abozzi – Adonnino – Alberti – Allegato – Amadei – Ambrosini – Amendola – Andreotti – Arcaini – Arcangeli – Avanzini – Azzi.

Badini Confalonieri – Baldassari – Balduzzi – Baracco – Barbareschi – Bardini – Bargagna – Barontini Anelito – Basile – Basso – Bastianetto – Bei Adele – Bellato – Bellusci – Belotti – Bencivenga – Benedetti – Benedettini – Bennani – Bernabei – Bernamonti – Bernini Ferdinando – Bertini Giovanni – Bertola – Bertone – Bettiol – Biagioni – Bianchi Bruno – Bianchini Laura – Bibolotti – Binni – Bocconi – Bonomelli – Bonomi Ivanoe – Bonomi Paolo – Bordon – Borsellino – Bovetti – Bozzi – Braschi – Bruni – Bulloni Pietro – Buonocore – Burato.

Cacciatore – Caccuri – Caiati – Cairo – Calamandrei – Camangi – Camposarcuno – Canepa – Canevari – Caporali – Cappa Paolo – Cappelletti – Cappi Giuseppe – Cappugi – Carbonari – Carboni Angelo – Carboni Enrico – Carignani – Caristia – Caroleo – Caronia – Carpano Maglioli – Carratelli – Cassiani – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Cavalli – Cavallotti – Cerreti – Cevolotto – Chatrian – Chiaramello – Chiarini – Chieffi – Chiostergi – Cianca – Ciccolungo – Clerici – Coccia – Colitto – Colombo Emilio – Colonnetti – Conci Elisabetta – Condorelli – Conti – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbi – Corbino – Corsanego – Corsi – Corsini – Cortese Guido – Cortese Pasquale – Costa – Cotellessa – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo.

Damiani – D’Amico – De Caro Gerardo – De Caro Raffaele – Del Curto – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Martino – De Mercurio – De Palma – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Di Gloria – Donati – D’Onofrio – Dossetti.

Ermini.

Fabbri – Fabriani – Facchinetti – Fantuzzi – Farina Giovanni – Ferrarese – Ferrari Giacomo – Ferrario Celestino – Ferreri – Fietta – Finocchiaro Aprile – Fiorentino – Fioritto – Firrao – Flecchia – Foa – Foresi – Fornara – Fresa – Froggio – Fuschini.

Gabrieli – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gavina – Gervasi – Geuna – Giacchero – Giolitti – Giordani – Giua – Gonella – Gorreri – Gotelli Angela – Grassi – Grazi Enrico – Grilli – Gronchi – Guariento – Guerrieri Emanuele – Guerrieri Filippo – Gui – Guidi Cingolani Angela – Gullo Rocco.

Imperiale – Iotti Leonilde.

Jacometti – Jervolino.

Laconi – La Malfa – Lami Starnuti – Landi – La Pira – La Rocca – Lazzati – Leone Francesco – Lizier – Lizzadri– Lombardi Carlo – Lombardo Ivan Matteo – Longhena – Longo – Lozza – Lucifero – Lussu.

Macrelli – Maffi – Magnani – Magrini – Maltagliati – Mannironi – Marazza – Marchesi – Marconi – Mariani Enrico – Marinaro – Marinelli – Martinelli – Martino Gaetano – Mastino Gesumino – Mattarella – Mattei Teresa – Matteotti Matteo Mazza – Mazzei – Medi Enrico – Merighi – Merlin Angelina – Mezzadra – Miccolis – Minio – Molinelli – Montagnana Rita – Montalbano – Monterisi – Monticelli – Morandi – Morelli Luigi – Morelli Renato – Mortati – Moscatelli – Mùrdaca – Musolino.

Nasi – Nicotra Maria – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro – Notarianni – Numeroso.

 

Orlando Camillo.

Pacciardi – Paolucci – Paratore – Paris – Pastore Raffaele – Pat – Pecorari – Pellegrini – Perassi – Perlingieri – Perrone Capano – Persico – Perugi – Pesenti – Piccioni – Piemonte – Pignedoli – Pistoia – Platone – Pollastrini Elettra – Ponti – Porzio – Pressinotti – Preti – Priolo – Proia – Pucci.

Quarello – Quintieri Quinto.

Raimondi – Rapelli – Reale Eugenio – Reale Vito – Recca – Rescigno – Restagno – Ricci Giuseppe – Riccio Stefano – Rivera – Rodi – Romano – Romita – Rossi Maria Maddalena – Rossi Paolo – Rubilli – Ruggeri Luigi – Ruini – Rumor.

Saccenti – Saggin – Salerno – Salizzoni – Salvatore – Sampietro – Sansone – Santi – Sartor – Scalfaro – Schiavetti – Schiratti – Scoca – Sereni – Sicignano – Siles – Silipo – Simonini – Spallicci – Spano – Spataro – Stampacchia – Stella – Sullo Fiorentino.

Tambroni Armaroli – Taviani – Tega – Terranova – Tessitori – Titomanlio Vitto-ria – Togliatti – Togni – Tomba – Tonello – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi – Tremelloni – Treves – Trimarchi – Trulli – Turco.

Uberti.

Valenti – Valmarana – Venditti – Veroni – Viale – Vigna – Vigorelli – Villabruna – Villani – Vischioni – Volpe.

Zaccagnini – Zanardi – Zotta – Zuccarini.

Sono in congedo:

Carmagnola – Caso – Cavallari.

Dugoni.

Ghidini – Gortani.

Jacini.

Mastino Pietro.

Preziosi.

Quintieri Adolfo.

Ravagnan.

Sardiello.

Vanoni.

Interrogazioni con richiesta d’urgenza.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute le seguenti interrogazioni con richiesta di risposta urgente:

«Ai Ministri dell’interno e di grazia e giustizia, sui fatti verificatisi a Modena, lesivi della libertà dell’esercizio della professione forense e conseguentemente del diritto del cittadino di adire il magistrato, nonché, sa pure indirettamente, della funzione indipendente dello stesso magistrato.

«Coppi».

«Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia, per esaminare se di fronte al dilagare, specie sulla stampa ed in libelli, di accuse e diffamazioni a danno di cittadini, che si risolvono in processi che vengono definiti con la condanna degli imputati a pene pecuniarie inadeguate all’entità del reato, non credano opportuno di promuovere la modifica dell’articolo 595 del Codice penale, ritornando alle sane tradizioni giuridiche del Codice del 1889.

«Coccia».

«Al Ministro dell’interno, per sapere la esatta portata degli incidenti avvenuti a Matera il 9 dicembre e per conoscere in base a quali criteri sarebbe stata autorizzata, nella atmosfera di legittima indignazione causata da oltraggiose provocazioni di elementi monarchici e filofascisti, una manifestazione antirepubblicana, che doveva necessariamente provocare l’indignazione della cittadinanza.

«Schiavetti, Sansone».

«Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per alleviare i gravissimi danni derivati ad opere pubbliche e beni agricoli della provincia di Torino, a seguito delle recenti alluvioni.

«Risulta, per vero, da accertamenti operati dalla Deputazione provinciale di Torino che tali danni assurgono alla cifra di circa 6 miliardi.

«Risulta ancora che per la rovina di non poche opere pubbliche (ponti, strade, ecc.), varie zone dell’Alto Piemonte si trovano completamente isolate e prive di comunicazioni.

«Le Amministrazioni locali sono nella impossibilità di provvedere, date le loro rovinose condizioni finanziarie, a tali opere, ed in analoga situazione si trova l’Amministrazione della provincia di Torino per assoluta carenza di mezzi.

«Occorre, quanto meno, siano date disposizioni per provvedere ai lavori di assoluta urgenza, dando a tal uopo istruzioni al locale Provveditorato per le opere pubbliche ed all’ufficio tecnico della provincia.

«A tale uopo, la Deputazione provinciale di Torino già ebbe ad elaborare un dettagliato piano corredandolo di tutti quei dati peritali e documentali che renda possibile l’immediata effettuazione degli invocati provvedimenti.

«Occorre poi che il Ministero provveda a porre in opera quei mezzi preventivi (arginature, cautele nei disboscamenti, ecc.), senza dei quali non poche zone sono indifese dai danni e dai pericoli delle alluvioni.

«Bovetti».

«Al Ministro dell’interno, per conoscere i motivi per cui è stata sciolta l’Amministrazione comunale di Pescara.

«Grazi».

Chiedo al Governo quando intende rispondere.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Farò conoscere il giorno nel quale il Governo intende rispondere a queste interrogazioni.

PRESIDENTE. Avverto che è pervenuta la seguente altra interrogazione urgente:

«Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali misure intende adottare il Governo, per regolare le complesse questioni delle locazioni, degli affitti e degli sfratti.

«La Rocca, Sereni».

Il Governo ha facoltà di dichiarare quando intende rispondere.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Interesserò i ministri interrogati perché facciano sapere quando intendono rispondere.

Sui lavori dell’Assemblea.

BONOMI PAOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI PAOLO. Chiedo al Governo quando ritiene che si possa discutere la mozione relativa all’amnistia per i reati annonari.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo non ha nulla in contrario perché sia posta all’ordine del giorno di venerdì prossimo.

GRAZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZI. Desidero sapere quando potrà essere posta all’ordine del giorno la mia interrogazione presentata oggi sullo scioglimento dell’Amministrazione comunale di Pescara.

PRESIDENTE. Informerò stasera il Ministro Scelba della presentazione di questa interrogazione perché egli possa domani comunicare quando intenda rispondere.

BERTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA. Vorrei pregarla, onorevole Presidente, di fare in modo che la discussione del progetto di legge sul riordinamento dei corpi consultivi della pubblica istruzione possa essere conclusa entro domani.

PRESIDENTE. Le faccio presente, onorevole Bertela, che è assolutamente necessario iniziare l’esame della legge elettorale, la quale non può subire alcun ritardo, e spero che i colleghi si rendano conto di questa esigenza. Si potrà successivamente proseguire nella discussione del disegno di legge per il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione; domattina potremo dedicare almeno due ore a questo disegno di legge e potremo andare molto avanti.

Se l’Assemblea consente, possiamo anticipare domani l’inizio della seduta antimeridiana alle 10, in modo da guadagnar tempo.

Voci. Sì.

PRESIDENTE. Sta bene. Ed allora domattina seduta alle 10; nel pomeriggio alle 16.

CARBONI ENRICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI ENRICO. Vorrei pregarla di invitare il Ministro Fanfani, che è rientrato a Roma, a comunicare se in settimana è disposto a rispondere alle interrogazioni sui contributi unificati.

PRESIDENTE. Mi informerò. Ritengo però che per questa settimana non sarà possibile discutere quelle interrogazioni.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CHIEFFI, Segretario, legge:

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’interno, per sapere per quali ragioni l’autorità tutoria di Matera, per motivi di ordine pubblico, ha revocato il permesso di tenere un comizio del Partito nazionale del lavoro, concesso con un anticipo di ventiquattro ore, su un comizio social-comunista, che fu però tenuto regolarmente lunedì 8 dicembre 1947.

«Benedettini».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’interno, per conoscere se non intenda annullare i concorsi già indetti da tempo dai Comuni, e non ancora espletati, dando disposizioni perché col nuovo anno 1948 vengano posti a concorso tutti i posti in organico, ed attualmente ricoperti da avventizi. Questo per giungere rapidamente alla riorganizzazione degli organici ed alla sistemazione definitiva della massa degli avventizi. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Tozzi Condivi».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intende adottare per una sollecita sistemazione della sponda destra del fiume Dora Baltea a Valle di Ivrea, per impedire un ulteriore danneggiamento alle coltivazioni circostanti. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Scotti Alessandro».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare perché il servizio telefonico della provincia di Caserta sia finalmente ripristinato nei Comuni, in cui da anni è interrotto e istituito nelle zone in cui è sempre mancato.

«La Prefettura di Caserta è collegata telefonicamente solo con pochissimi centri urbani e la città di Aversa ed altri Comuni, nonostante le premure e le pressioni delle autorità locali e della stampa, non riescono ad ottenere il ripristino delle linee telefoniche, con gravissimi danni degli uffici pubblici, delle categorie industriali e commerciali e di tutta la popolazione.

«L’interrogante insiste per un sollecito ed energico intervento del Ministro, perché la società concessionaria e gli organi competenti si decidano una buona volta a rimettere in efficienza i servizi interrotti e ad estendere la rete nei Comuni che ne sono privi. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Numeroso».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se risponde al vero quanto è stato pubblicato nel numero 272 de Il Risorgimento liberale del 19 novembre 1947, di avere, cioè, il dottor Pietro Cova, direttore generale dei Monopoli di Stato, in un discorso da lui pronunziato al congresso dei Sindacati dei Monopoli di Stato tenutosi a Firenze, «aizzato gli operai contro lo Stato»; e, nel caso affermativo, quali provvedimenti abbia adottato, o intenda adottare, nei riguardi del predetto funzionario. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Fresa».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga necessario, in vista della promessa modifica degli statuti dei Consorzi di bonifica, far soprassiedere alle riunioni di assemblee per le elezioni dei Consigli di amministrazione, là dove queste sono state indette.

«L’interrogante fa osservare che il provvedimento richiesto deve essere adottato con estrema urgenza, in quanto alcuni commissari, come per esempio quello dei Consorzi raggruppati di Catanzaro, hanno già indetto l’assemblea per le elezioni per i prossimi giorni, nonostante l’avvertimento del provvedimento preannunziato, il che denota che si intende mantenere e difendere particolari interessi in netto contrasto con i più elementari principi democratici. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Silipo».

«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e come intenda risolvere il problema di Pizzo Calabro, in cui i mancati lavori di sistemazione della spiaggia determinano danni ingentissimi ai fabbricati.

«L’interrogante fa notare che il progetto dei lavori è da molto tempo allo studio e che ogni ulteriore ritardo provocherebbe il crollo di moltissimi edifici siti lungo la spiaggia. (L’interrogante chiede la risposta scritta).

«Silipo».

PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni testé lette sarà iscritta all’ordine del giorno e svolta al suo turno, trasmettendosi ai Ministri competenti le altre per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 20.10.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10:

  1. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme per la prima compilazione delle liste elettorali nella provincia di Gorizia;

Norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.

  1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.

Alle ore 16:

  1. – Votazione per la nomina:

di tre membri dell’Alta Corte prevista dall’articolo 24 dello Statuto della Regione siciliana;

di un membro supplente dell’Alta Corte medesima.

  1. – Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
  2. Discussione del disegno di legge:

Modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, per l’elezione della Camera dei deputati.

  1. Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione.