ASSEMBLEA COSTITUENTE
CCLXIII.
SEDUTA DI SABATO 18 OTTOBRE 1947
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI
INDICE
Congedi:
Presidente
Comunicazione del Presidente:
Presidente
Presentazione di una relazione:
De Palma
Presidente
Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):
Presidente
Nitti
Perassi
De Vita
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione
Corbino
Nobile
Costantini
Tosato
Targetti
Persico
Veroni
Condorelli
Nobili Tito Oro
Uberti
Presentazione di una relazione:
Colitto
Presidente
Interrogazione con richiesta d’urgenza (Annunzio):
Presidente
Interrogazioni (Annunzio):
Presidente
La seduta comincia alle 11.
RICCIO, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana.
(È approvato).
Congedi.
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Angelucci, Fantoni e Gasparotto.
(Sono concessi).
Comunicazione del Presidente.
PRESIDENTE. Comunico che la Commissione per l’esame delle leggi elettorali, nella sua riunione di ieri, ha nominato Presidente l’onorevole Scoccimarro e Vicepresidente l’onorevole Fuschini.
Presentazione di una relazione.
DE PALMA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PALMA. Mi onoro di presentare all’Assemblea la Relazione sul disegno di legge:
«Approvazione dello scambio di note effettuato fra l’Italia e la Francia, il 1° giugno 1946, circa il recupero di navi mercantili francesi affondate in acque territoriali italiane».
PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.
Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Onorevoli colleghi, nel corso dei nostri lavori avevamo soprasseduto all’esame del secondo comma dell’articolo 52, nel quale viene inizialmente impostato il problema della costituzione dell’Assemblea Nazionale.
È giunto il momento di esaminare e risolvere tale questione.
Il secondo comma dell’articolo 52 dice:
«Le Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale, nei casi preveduti dalla Costituzione».
A questo comma sono stati presentati alcuni emendamenti.
L’onorevole Nitti ha proposto di sopprimerlo.
Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.
NITTI. Io spero che sia tolta tutta quella parte dell’articolo 52 che riguarda l’equivoco dell’Assemblea Nazionale. Puro equivoco perché si vuole costituire – come ho accennato l’altra volta – una terza Camera al di sopra delle altre, cosa che non esiste in nessun Paese. Lo ripeto, perché vedo che si nega, facendo confusione. Assemblea Nazionale vuol dire in Francia soltanto Camera dei deputati; e poi, al di fuori della Camera dei deputati, c’è (ed è solamente in Francia in questa forma) il Consiglio della Repubblica, cioè il Senato, il quale è composto da un piccolo numero di persone.
Noi aumentiamo fino al paradosso tutti gli organi legislativi.
Noi facciamo adesso un Senato che sarà presso a poco di 550 o 600 persone, e più, con le aggiunte che si vogliono fare, aumenterà; e abbiamo una Camera dei deputati numerosissima.
E poi vogliamo fare permanente – qui è l’assurdo! – un’Assemblea, che noi chiamiamo Nazionale, ma che non ha niente a che fare con l’omonimo Senato francese, ma che non è altro che l’unione permanente di Camera dei deputati e Senato, che devono decidere d’un certo numero di questioni.
Qui è tutto l’equivoco. Perché? Perché si fissano anche le attribuzioni di questa nuova e strana Assemblea che è creata per l’occasione e che non ha, nella forma in cui è, né precedenti da noi, né precedenti altrove. Assemblee del tipo proposto sono solo prodotto di fantasia.
Lasciamo stare qualche piccolo Paese mal congegnato. Dove esiste – io domando al relatore – un’Assemblea Nazionale del tipo che si vuole formare da noi, che si sovrappone all’altra? È solo assurda fantasia.
Qual è la funzione di questo organo? In fondo, non si tratta che di riunire queste due Assemblee, Camera e Senato, perché su certe questioni determinate decidano insieme. Dunque non c’è niente di nuovo nella composizione. Si tratta solo della forzata unione di Camera e Senato per certe questioni. Finora la Camera ed il Senato si riunivano solo in una occasione solenne. Ora Camera e Senato si dovrebbero riunire, secondo l’idea che è venuta fuori non so come, per le cose più diverse e, se mi permettete, più assurde. Camera e Senato si riunirebbero in Assemblea per decidere:
Primo: la nomina del Capo dello Stato. Fin qui siamo d’accordo, è perfettamente regolare. Questo si fa in Francia e si fa nei Paesi dove è proprio dalle Camere legislative che dipende la nomina del Capo dello Stato. Questa Assemblea, che dovrebbe essere chiamata Assemblea Nazionale, esiste in Francia, nel senso che la Camera ed il Senato si riuniscono soltanto per nominare il Capo dello Stato. Ma ciò è cosa di un giorno. È come un giorno di festa. Vengono migliaia e migliaia di persone, vengono donne da tutto il Paese per assistere all’avvenimento. Non c’è niente di più solenne. La cerimonia della nomina si fa a Versaglia. Versaglia, secondo la Costituzione, doveva essere la sede della capitale, perché durante il periodo della Comune, la città di Parigi era stata in continuo subbuglio ed allora si era voluto trasportare via la capitale. Poi di nuovo è stata riportata a Parigi. Ora, le Assemblee si riuniscono a Versaglia e nominano il Capo dello Stato. Questa funzione non dura più di poche ore perché nella parte principale è assorbita dai trattenimenti che non hanno niente a che fare con l’elezione del Capo dello Stato. Quando il Presidente è eletto, si mette in una vettura e va con le Guardie della Repubblica solennemente a Parigi.
Questa è la funzione della Camera legislativa formata dalle due Camere e nient’altro che questa e finisce sempre lo stesso giorno. Ora, noi non ci fermiamo qui, perché questa sarebbe una cosa logica, ma, siccome in Italia si vuol far tutto all’in grande, si creano anche le Camere così numerose che non esistono altrove, e si danno a queste Camere funzioni che non hanno altrove. Noi siamo disposti a ingrandire tutto. Siamo un’Assemblea provvisoria che non ha altre funzioni o che non dovrebbe avere altre funzioni che fare quella Costituzione che non riusciamo a fare, perché perdiamo del tempo a discutere anche le cose più inutili.
Noi vogliamo attribuire a questa Camera legislativa nuova, questa supercamera formata, alte funzioni. Quali sono queste funzioni? Prima di tutto, fare l’elezione del Presidente. Questa funzione dura solo qualche ora. In Francia, questa riunione delle due Camere si scioglie lo stesso giorno. Ognuno va per la sua via.
Nessuno pensa mai all’assurdo di dar loro un ufficio permanente con funzioni permanenti. Questo non c’è.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non c’è neppure qui.
NITTI. Quali sono le altre funzioni? Si è concepita una Camera nuova che si sovrappone alle due altre. Si sono poi inventate funzioni illogiche. La prima funzione, importante nell’apparenza, è di dichiarare la guerra e di regolare il momento e gli scopi della guerra. Questa funzione è soltanto ridicola, e non vi è ragione che l’assumano le due Camere riunite insieme. In tutti i paesi la Camera dei deputati e il Senato votano la guerra o non la votano. Noi non abbiamo premura; noi non siamo in condizioni di fare la guerra a nessun Paese. Disgraziatamente e opportunamente questi problemi che preoccupano gli altri popoli non ci riguardano in questo periodo della nostra storia.
In Francia, come è regolata la cosa? Il Senato e la Camera hanno funzioni diverse: il Senato studia e prepara, la Camera dei deputati vota. Ma ciò avviene in due momenti diversi e in due funzioni diverse.
Noi invece le vogliamo unire. Si riuniscono in mille persone, deputati e senatori insieme, e non sanno che fare. Stanno bene separatamente.
Voi avete votato che l’Italia non deve fare la guerra; abbiamo votato un articolo che sopprime la guerra, come se la cosa dipendesse da noi. La verità, invece, è che non possiamo fare la guerra, anche se la vogliamo. Dunque, è un problema non immediato. Ora, mille persone si riuniscono insieme per regolare questa terribile materia: se fare o non fare la guerra; bisogna per lo meno domandare se fanno o no sul serio.
Vi è poi una terza funzione, e piuttosto comica, che si vuole attribuire all’Assemblea legislativa: l’amnistia. Questa assurdità non è mai avvenuta in nessun Paese della terra. Perciò, la Camera dei deputati e il Senato, composti da oltre un migliaio di persone che non sono giuristi e fra chi solo alcuni hanno solo un’idea approssimativa della parola amnistia, si dovrebbero riunire per decidere se fare o non fare l’amnistia. Si può far ridere di più che con questa ipotesi? L’amnistia è argomento così tecnico che solamente dei giuristi professionali la devono preparare.
Io ho dovuto fare la più grossa amnistia, che mi fu rimproverata, ma della quale ho motivo di essere orgoglioso. Si vide poi che avevo ragione. L’amnistia che io feci riguardava 600 mila persone. Voi tutti, suppongo, sapete che cosa vuol dire fare una amnistia. Fare un’amnistia vuol dire rendersi conto di tutte le leggi che concernono la materia in questione. Io chiamai allora il maggior giurista e procedurista italiano del tempo, Ludovico Mortara, che era anche Ministro della giustizia, e fui assistito anche dai capi militari e soprattutto – quello di cui i miei accusatori fascisti non tennero conto quando mi vollero rimproverare questa amnistia – dai generali Diaz ed Albricci, i quali ne assunsero tutta la responsabilità dal punto di vista militare. Io chiamai questi generali per emanare l’amnistia. Vi assicuro che non riuscivo a raccapezzarmi quando mi portarono il primo schema di decreto di amnistia, con tutte quelle citazioni e riferimenti a leggi speciali. In tutta quella inviluppata materia io mi sentii confuso e pregai l’amico Mortara di venire da me per rendermi più facile lo studio, in quanto io non potevo dedicare settimane a studiare daccapo l’amnistia.
Ora voi con questo progetto volete far decidere l’amnistia da mille persone quasi tutte incompetenti. Si è mai vista una cosa più assurda e ridicola? Io suppongo che non tutti potranno essere competenti qui in questa difficile materia. Supponiamo che due o trecento persone siano più o meno informate; ma mille e più e tutti dovremo essere competenti a discutere nel dettaglio l’amnistia.
La Camera dei deputati può fare un voto, e così pure il Senato; d’accordo, ma non possono decidere l’amnistia, e tanto meno prepararla.
Quando io decisi la cosiddetta «amnistia dei disertori», la proposta venne dall’onorevole Turati, di accordo con tutti i suoi amici. Si limitarono ad esprimere un voto. Io volli riflettere: si trattava di seicentomila persone incolpate di gravi reati. Rendevano le campagne di tutta Italia oltremodo malsicure ed aumentavano il fermento degli animi che pareva ormai divenuto insostenibile. Io volli dapprima studiare dal punto di vista sociale la questione; seicentomila persone non si potevano mettere in carcere in un Paese che non ha trentamila posti soli. Tutte le cose in Italia si fanno sommariamente, un giorno per il nazionalismo, poi per il fascismo ed ora per tutte queste utopie. Prima le povere Assemblee politiche del fascismo e ora le assurde ed enormi Assemblee che ci propongono. Ebbene vi prego, signori, non possiamo fare nuovi scherzi di cattivo genere. Questa Assemblea si riunisce per decidere ogni sette anni (io proporrei ogni quattro anni come in America) la nomina del Capo dello Stato e fin qui sta bene; si riunisce poi per la guerra. Voi non farete guerre ogni giorno, perché noi non siamo in condizioni di farle e non le faremo. Cosa deve fare dunque questa Assemblea? Le amnistie: non avrebbe altra funzione che quella di fare amnistie. Questa Assemblea è particolarmente incompetente e probabilmente la maggior parte dei suoi membri non comprende che cosa giuridicamente sia un’amnistia e tutte le cognizioni che questa amnistia rende necessarie.
BOZZI. Ma l’Assemblea, secondo il progetto, ha anche il voto di fiducia.
NITTI. Voto di fiducia? come e perché? Signori, queste cose noi non siamo in condizioni di farle. Che cosa farebbe tutto l’anno questa povera Assemblea costituzionale? Io non mi preoccuperei se questa Assemblea Costituente, come risulta dagli articoli del progetto, non fosse permanente e non minacciasse di dilatarsi ancora.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Ma non è permanente!
NITTI. Ebbene qui dovremmo costituire una superassemblea con Camere e magistrature ancora più numerose! Si arriva poi all’assurdo, di ficcare questa superassemblea anche nelle questioni in cui si tratta direttamente del Governo, perché quando, nell’attrito che si può verificare, il Governo non vuole dimettersi, o non intende dimettersi, deve essere convocata questa superassemblea di mille persone per dirimere questioni di questa natura. Tutto questo è assurdo, oltre che paradossale, tutto questo non può avere applicazioni pratiche. Lasciamole a qualche piccolo giurista, o a qualche professore, queste divagazioni. La nostra razza di professori quanto male spesso ha fatto con le migliori intenzioni!
Noi non dobbiamo legiferare e tanto meno per l’avvenire. Noi dobbiamo seguire i fatti, non li possiamo cambiare secondo la nostra volontà.
Io dunque vorrei che tutta questa parte scomparisse. Non è questione di modificare un articolo od un altro, ma di sopprimere l’Assemblea Nazionale come è stata concepita, perché l’Assemblea Nazionale come unione delle due Camere per la nomina del Presidente, e se volete per la dichiarazione di guerra, può anche andare, ma ficcarci dentro tante cose, come l’amnistia, per cui l’Assemblea diventa permanente, con uffici permanenti…
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. No.
NITTI. Ed allora, mi faccia vedere come funziona.
PERASSI, Relatore. Come la vecchia Assemblea Nazionale francese.
NITTI. L’Assemblea Nazionale francese è adesso la Camera dei Deputati.
PERASSI. Io parlo dell’Assemblea Nazionale francese della Costituzione della terza Repubblica del 1875.
NITTI. Benissimo. Allora, l’Assemblea 1875 non si è occupata dell’amnistia.
PERASSI. Si è occupata della revisione della Costituzione. Lei, come professore di scienza delle finanze, ricorderà una notevole legge francese, all’epoca del Presidente Doumergue, a proposito della tassa di ammortamento. Fu una legge costituzionale. Ed a questo scopo venne riunita a Versailles l’Assemblea Nazionale, la quale non era un organo permanente.
CLERICI. In Svizzera funziona.
NITTI. Il Presidente Doumergue a quel tempo aveva una idea non felice di fare una specie di revisione della Costituzione, senza dichiarare che doveva arrivare appunto a qualcosa che era un documento reazionario. Questo era lo scopo di Doumergue, che non ebbe fortuna, perché egli dovette subito andar via. Quindi, l’Assemblea francese non fece niente di quello che può interessare.
Un’Assemblea di carattere permanente, come questa che si vuole con l’Assemblea Nazionale proposta, non è esistita, e non esiste, perché questa Assemblea, dopo che avrà votato il Presidente della Repubblica (voi dite ogni sette anni, io penso ogni quattro) se ne va e non può fare più altro, salvo che non vogliate attribuirle l’assurdo di farle fare l’amnistia. Ma voi volete fare questa Assemblea in tale forma che le date pure un superpresidente.
PERASSI. È uno dei due.
NITTI. Sì, ma li mettete vicini come uffici.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. No, è escluso. Non v’è un ufficio apposito.
NITTI. Come volete allora che funzioni?
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Come funzionava in Francia.
NITTI. Ma in Francia l’Assemblea Nazionale si riuniva in generale a lunghi intervalli e solo per la nomina del Presidente della Repubblica per uno o due giorni al più e quasi sempre per poche ore.
Come volete che funzioni se avendo un carattere speciale di permanenza…
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non vi è permanenza.
NITTI. Non si riunisce soltanto in una occasione. Questa Assemblea che avete creato dandole numerose funzioni, deve per forza avere un suo ufficio, e anzi numerosi uffici. Quale sede essa ha? Per un’Assemblea simile non basta nessun edificio di Roma e forse nemmeno piazza Colonna.
PERASSI. Non ha né ufficio, né sede.
PERSICO. Ha il regolamento.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Solo il regolamento.
NITTI. Quando stabilisce il suo regolamento stabilisce anche la sua permanenza, la sua esistenza.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Un regolamento deve esservi anche per una sola adunanza.
NITTI. Se l’Assemblea riunisce mille persone per fare un regolamento, deve avere degli uffici e per avere degli uffici deve proporsi dei compiti permanenti.
Ora, questa Assemblea deve finire il giorno in cui si è riunita per quello scopo determinato. Invece essa è congegnata in guisa che deve per forza rimanere permanente ed io potrei leggere tanti articoli con i quali si dimostra che l’Assemblea Nazionale non avrà nessuna voglia di andarsene a casa e che quando sarà costituita funzionerà permanentemente.
Siccome ogni organismo giuridico, come ogni organismo umano, tende a durare e svilupparsi, questa Assemblea non vorrà mai andar via immediatamente dopo essersi riunita. Il lavoro affidatole dovrebbe naturalmente finire in un brevissimo periodo che deve essere di uno o due giorni, periodo in cui le due Camere si riuniscono per eleggere il Presidente. Ma deliberare la guerra e nello stesso tempo l’amnistia e decidere delle crisi ministeriali è cosa che richiede molti giorni. Come ciò può concludersi immediatamente se affidate alle Camere riunite una funzione che ha carattere permanente? Voi dovete dire semplicemente che nei casi previsti, come per la nomina del Presidente, si riuniscono Camera e Senato, come dice la legge francese, e togliere la parola Assemblea Nazionale. In questo caso saremo d’accordo.
La Camera dei deputati ed il Senato si riuniscono per deliberare ed è finito. Allora non c’è più l’equivoco.
Perché dunque volete che le Camere riunite si diano un regolamento particolare? Vi è solo da stabilire chi presiederà queste riunioni e lo avete già stabilito. (Interruzioni dei deputati Tonello, Veroni e Persico).
Io vorrei, quindi, senza entrare in troppi dettagli, che si parlasse di Camera e Senato riuniti per quelle questioni delle quali si affida ora la decisione all’Assemblea Nazionale includendo dopo la nomina del Presidente della Repubblica ed al di fuori dell’amnistia, che è un assurdo, quanto riguarda la dichiarazione di guerra.
Dunque, la Camera ed il Senato si riuniscono; ed allora, se voi volete chiamare la riunione di queste due Camere «Assemblea Nazionale» senza dare a questa alcuna funzione e senza far sì che si possa determinare l’unione permanente di queste due Assemblee, non ci sarebbero opposizioni trattandosi di una semplice questione di denominazione.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Siamo d’accordo.
NITTI. Allora bisognerà fare la legge con questa chiara dizione, senza parlare di regolamento, perché allora si confonderebbe.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Possiamo toglierlo.
NITTI. Io credo che se la Commissione vorrà incaricarsi di fare una revisione in questo senso, non ci sarebbe nessuna difficoltà ad essere d’accordo, e credo che, chiarito questo punto, ci saremo tolti da una penosissima situazione.
Presentazione di una relazione.
COLITTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLITTO. Mi onoro di presentare la relazione della Sottocommissione incaricata dell’esame del disegno di legge: «Modificazioni al Codice penale per la difesa delle istituzioni repubblicane».
PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.
Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
PRESIDENTE. L’onorevole De Vita ha presentato il seguente emendamento all’articolo 52:
«Al secondo comma, alle parole: nei casi preveduti dalla Costituzione, sostituire le parole: nei casi preveduti dagli articoli 75 e 79.
«Correlativamente, sopprimere il secondo comma dell’articolo 87 e il terzo comma dell’articolo 88».
Ha facoltà di svolgerlo.
DE VITA. Questo emendamento è connesso con l’emendamento già svolto dall’onorevole Macrelli; credo pertanto che non abbia bisogno di ulteriore svolgimento.
Ritengo che l’Assemblea Nazionale debba avere soltanto i poteri di cui agli articoli 75 e 79 e non ritengo invece opportuno che l’Assemblea stessa deliberi in ordine a quanto è previsto nel secondo comma dell’articolo 87 e nel terzo comma dell’articolo 88.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Non arrivo a comprendere la ragione e la logica di questo emendamento De Vita. Non possiamo anticipare le decisioni per date funzioni da attribuirsi all’Assemblea Nazionale, né per altre da escludersi. Checché avvenga in seguito, se si riducono le proposte di attribuzioni indicate nel progetto, il testo sempre rimarrà: «casi preveduti dalla Costituzione».
CORBINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORBINO. Ho non sono favorevole all’Assemblea Nazionale così come è configurata nel testo della Costituzione. Credo, anzi, che in questa forma noi non potremmo più neanche prenderla in considerazione, perché l’Assemblea ha già deliberato che il Parlamento debba funzionare sul sistema della bicameralità. Qualunque cosa intacchi questo principio fondamentale, su cui l’Assemblea si è ripetutamente espressa, urterebbe, a mio giudizio, contro la disposizione generale in base alla quale noi non possiamo approvare norme che siano in contradizione con quelle precedentemente approvate. C’è però nel concetto dell’Assemblea Nazionale concepita dal progetto di Costituzione un qualche cosa che noi possiamo accettare e siamo disposti ad accettare, e cioè il funzionamento delle due Camere riunite, non più come ente avente una personalità costituzionale a sé, per decidere su determinati casi. Non starò qui a ripetere quanto è stato detto a proposito di tutti i casi che nel progetto di Costituzione richiederebbero l’intervento dell’Assemblea Nazionale: quello che, ad esempio, è stato detto a proposito dell’amnistia credo ci trovi tutti concordi. (Approvazioni).
Penso poi, che sia da escludere l’ipotesi di affidare all’Assemblea Nazionale la deliberazione della mobilitazione: ci aggrediscono, occupano il nostro territorio, e non sappiamo come e dove si dovrebbe riunire l’Assemblea Nazionale per deliberare la mobilitazione delle Forze armate. Potrebbe essere questo un argomento per chiedere che ci restituiscano le colonie, perché vi sia almeno un punto sicuro dove eventualmente l’Assemblea Nazionale potrebbe essere convocata! (Commenti).
Vi sono altri due punti che richiedono un esame accurato rispetto alla funzione da assegnare all’Assemblea Nazionale: quello della dichiarazione di guerra, per il quale si può ammettere che questo atto solenne sia compiuto dalle Camere riunite, e quello che, negli articoli dei quali l’onorevole De Vita propone la soppressione, rinvia all’Assemblea Nazionale il voto di fiducia al Governo, sia al momento in cui il Governo si forma dopo le elezioni generali, sia nell’ipotesi che una delle due Camere neghi la fiducia al Governo esistente.
Io ricordo che un principio elementare di aritmetica vuole che non si possano sommare cose eterogenee. Ora, come stanno le cose? Un senatore, dato il numero dei senatori che noi abbiamo fissato, ha in sé un duecentoquarantesimo del potere del Senato, mentre un deputato ha approssimativamente un cinquecentosessantesimo del potere della Camera. Ciascun senatore è uguale a tutti gli altri senatori, nel Senato, come ciascun deputato è uguale a tutti gli altri deputato, nella Camera. Ma, quando noi li mettiamo insieme in un organismo unico, due sono le possibilità: o noi adottiamo il criterio della ponderazione, come si usa nei numeri indici, o noi sommiamo delle frazioni che non hanno lo stesso denominatore.
È evidente, infatti, che quando noi mettiamo insieme duecentoquaranta senatori con cinquecentosessanta deputati, è come se mettessimo un organo collegiale fatto da due insieme con un organo collegiale fatto da cinque. (Commenti).
TONELLO. Sono tutti rappresentanti del popolo.
CORBINO. Un momento: spiego subito che cosa avverrebbe. Facciamo un esempio concreto. Poniamo che il Governo, ottenuta la fiducia presso la Camera dei Deputati con 30 voti di maggioranza, se la veda negata dal Senato con 5 voti di minoranza. Riuniamo allora l’Assemblea Nazionale e il Governo avrà la fiducia con 15 voti di maggioranza. Che cosa conta allora la sfiducia della seconda Camera? Non conta nulla, ed il risultato sarà che la seconda Camera, non avendo potuto rovesciare il Governo, boccerà sistematicamente tutti i disegni di legge che il Governo le sottoporrà, in quanto non le si presenta altro mezzo per uscire da questa situazione. È evidente quindi che il rimettere all’Assemblea Nazionale il voto di fiducia al Governo o l’esame del conflitto fra il voto di sfiducia di una Camera e il voto di fiducia dell’altra significa non risolvere il problema. Si noti che il caso si presenta proprio quando la fiducia o la sfiducia sono ai margini; perché un Governo, il quale, fatti i conti, veda che dalla riunione dell’Assemblea Nazionale non gli verrebbe un voto di fiducia, anche se l’ha avuto in una sola delle due Camere, si dimetterà subito. Il Governo non si dimetterà proprio nel caso in cui, fatti i conti, esso avrà la certezza che l’Assemblea Nazionale non gli dà la sfiducia. E allora, a quali conflitti andiamo incontro?
Ecco perché io ritengo che se noi vogliamo o dobbiamo accettare il principio di una riunione plenaria dei due organi costituzionali per il caso dell’elezione del Capo dello Stato ed eventualmente per la dichiarazione di guerra, dobbiamo escluderlo per tutti gli altri casi, nei quali l’Assemblea verrebbe ad avere la funzione di una Camera sola, superiore alle volontà delle due Camere che la formano, alterando o sopprimendo addirittura il principio della bicameralità, che noi abbiamo ripetutamente votato. (Applausi a destra).
NOBILE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOBILE. Lo stesso onorevole Nitti ha ricordato implicitamente che esiste qualche paese il quale ha adottato questo istituto dell’Assemblea Nazionale; e infatti, uno di questi – non so se ve ne siano altri – è la Cecoslovacchia.
L’articolo 6 della Costituzione della Cecoslovacchia dice così:
«Il potere legislativo è esercitato dall’Assemblea Nazionale, che si compone di due Camere: la Camera dei deputati e il Senato». E fissa poi più avanti le attribuzioni di questa Assemblea Nazionale, e dice che essa si riunisce nei casi previsti dai paragrafi 56, 59, 61 e 65. Però tutti e quattro questi paragrafi si riferiscono in realtà all’elezione del Presidente della Repubblica, perché nel paragrafo 56 si parla dell’elezione del Presidente come prima nomina; nel 59 si parla dell’elezione del Presidente in caso di morte del predecessore; nel paragrafo 61 si parla della nomina di un supplente, nel caso che il Presidente sia impedito o ammalato, e finalmente, nel paragrafo 65, si parla dell’Assemblea Nazionale riunita per accogliere il giuramento del Presidente.
In realtà, quindi, questa Assemblea Nazionale nella Costituzione cecoslovacca non ha altre funzioni che quella relativa alla nomina del Presidente della Repubblica. Essa non ha altre funzioni, nemmeno quella che si vorrebbe dare all’Assemblea Nazionale nella nostra Costituzione, per quanto riguarda il voto di sfiducia al Governo, perché il voto di sfiducia è regolato dall’articolo 78 di quella Costituzione, il quale dice così: «Se la Camera dei deputati esprime la sua sfiducia al Governo, questi deve rassegnare le dimissioni»; vale a dire che chi pronuncia la sfiducia al Governo è la Camera dei deputati, e non il Senato e nemmeno l’Assembla Nazionale.
Quindi, delle varie attribuzioni che si vorrebbero dare nella nostra Costituzione all’Assemblea Nazionale, in realtà non ce n’è che una sola che trovi un precedente nella Costituzione cecoslovacca.
Questo è quanto volevo dire. Il resto, poi, è questione di nomi: se le due Camere riunite si debbano chiamare Assemblea Nazionale, è una pura questione di denominazione. Il fatto è che se si danno a questa Assemblea Nazionale molte attribuzioni, se le si desse, ad esempio, una funzione importante come quella di pronunciare la sfiducia al Governo, indubbiamente questa Assemblea Nazionale dovrebbe avere un ufficio, essere regolarmente costituita, ecc., e sorgerebbero allora quei pericoli ai quali ha accennato l’onorevole Nitti, vale a dire che si avrebbe inevitabilmente un’Assemblea che tenderebbe a sovrapporsi alle due Camere.
Per queste ragioni sono contrario all’istituzione dell’Assemblea Nazionale.
COSTANTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COSTANTINI. Onorevoli colleghi, ho brevi considerazioni da fare, a titolo personale e non in rappresentanza del mio Gruppo, perché gli oratori che mi hanno preceduto hanno già enunciato qualcuno dei motivi che mi fanno contrario al funzionamento di questa Assemblea Nazionale.
La nostra Assemblea si è pronunciata a favore del sistema bicamerale, il che significa che deve aversi un funzionamento distinto e separato della Camera dei Deputati e del Senato.
Questa disposizione, questa concezione ha la sua ragion d’essere inquantoché è da ritenersi che attraverso questo separato funzionamento – che implica separato esame, separata discussione, separata decisione – sia possibile ad una Camera correggere un errore, ovviare le manchevolezze, forse anche rettificare le decisioni precipitose dell’altra Camera.
Ora, quando i due organismi si riuniscano e di essi, che sono due, se ne faccia un solo, sia pure per discutere determinati problemi, noi veniamo sostanzialmente a violare il principio della bicameralità. In effetti questa violazione è pregiudizievole anche sotto un altro punto di vista, in quanto io non credo che sia utile far discutere da Assemblee troppo numerose (anche per l’esperienza, sia pur breve, dei nostri lavori) problemi di qualche importanza e di qualche gravità. Non è detto che aumentando il numero dei partecipanti ad una discussione si moltiplichino i pregi, forse se ne moltiplicano i difetti.
Ora, fra i compiti deferiti a questa Assemblea Nazionale vi sarebbe quello dell’amnistia, su cui ci ha intrattenuti l’onorevole Nitti, quello della dichiarazione di guerra e quello del voto di fiducia o sfiducia al Governo.
Io osservo, onorevoli Colleghi, che nella questione del voto di fiducia o sfiducia al Governo – così come ci è stata prospettata dall’onorevole Corbino – sta un solo lato della questione. Vi è però un altro lato, quello della opportunità che una Assemblea di circa mille fra deputati e senatori discuta questa materia, perché abbiamo già veduto che le discussioni fatte nel solo Parlamento – Assemblea Costituente – nei riguardi della fiducia al Governo, si sono trascinate per qualche settimana per cui viene naturale chiedersi, se domani dovesse l’Assemblea Nazionale discutere la fiducia o la sfiducia al Governo, se non avremmo una carenza di Governo che durerà qualche mese.
E allora non è conveniente mantenere il funzionamento separato di questi due organismi, funzionamento che tutelerà quei principî che ci hanno determinato ad essere favorevoli al bicameralismo?
In effetti, vi può essere una materia nella quale l’Assemblea Nazionale dovrebbe convocarsi – attraverso la riunione dei componenti delle due Camere – e questa è proprio quella della nomina del Capo dello Stato perché è una funzione semplicemente elettorale, dove non si avranno delle discussioni particolari da fare, dove il compito dei singoli membri sarà quello di scrivere un nome su una scheda, mettere la scheda nell’urna e tutto sarà finito.
Ma ritengo che, al di fuori di questa funzione, l’Assemblea Nazionale non si debba riunire per nessun’altra questione e questo per le ragioni di opportunità già dette e per rispetto di quel principio di esame duplice e separato, di discussione distinta, di separata decisione che costituiscono la caratteristica del sistema bicamerale adottato a tutela della nostra democrazia.
NITTI. Chiedo, di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NITTI. Io devo chiarire ancora un punto.
Noi abbiamo parlato e parliamo di Assemblea Nazionale ma le parole: «Assemblea Nazionale» danno luogo a molti equivoci, perché in Francia l’Assemblea nazionale non è che la Camera dei deputati. In Italia questa espressione indica soltanto un equivoco: Camera dei deputati e Senato, non già Camera e Senato, uniti insieme.
Ma bisogna mettere in guardia contro alcune espressioni perché vi è qui proprio all’articolo 61 la conferma della mia preoccupazione, perché si dice: ciascuna Camera e l’Assemblea nazionale adottano il proprio regolamento… Ma quale regolamento? Ognuna ha il regolamento suo, ognuna si riunisce separatamente o insieme all’altra Camera, ma sempre secondo il regolamento che è stabilito.
TOSATO. E quando sono insieme?
NITTI. Funziona il regolamento solo se vi sono compiti e uffici permanenti. Ma dobbiamo ad ogni costo evitare l’equivoco non sufficientemente determinato della terza Camera.
In Francia la Costituzione ha stabilito il numero dei senatori. Ed ecco la preoccupazione dell’onorevole Corbino. La Costituzione francese ha stabilito: il numero dei senatori è determinato tassativamente. Il Senato non può essere inferiore a 250 membri né superiore a 300 membri. Quindi tutto è determinato. Ma il fatto più grave è questo. In Francia (mi riferisco alla decisione a proposito della dichiarazione di guerra) la funzione delle due Camere di fronte alla guerra è nettamente stabilita. La guerra non può essere votata dall’Assemblea nazionale senza un avviso, senza una decisione precedente del Consiglio della Repubblica, cioè del Senato. Quindi, il Consiglio della Repubblica, cioè il Senato, propone e la Camera dei deputati decide.
Queste funzioni sono nettissimamente definite.
Si deve evitare che ci sia una terza Assemblea la quale decida poi al di sopra, come avviene per le dimissioni o per le crisi ministeriali. Questa superfetazione assurda deve assolutamente scomparire. Se il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri non possono essere licenziati per un voto contrario, è assolutamente assurdo che si riuniscano poi Camera dei deputati e Senato per decidere che cosa si debba fare.
È un procedimento così tumultuario e stravagante, che non si potrà trovare una via di soluzione. Quindi, quando il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri hanno il voto contrario di una delle due Camere è inutile metterle insieme. Il Consiglio dei Ministri prenderà le decisioni che sono inevitabili: si dimetterà o verrà una crisi. Non possiamo prevedere tutte queste cose. Non sono cose che si mettono in articoli di legge. E in una ipotesi di crisi volete riunire qualche migliaio di legislatori. Non c’è nessuna sede in Roma che possa riunire questa stranissima Assemblea che non si sa che cosa sia.
Fissiamo nettamente le funzioni che devono esplicare insieme. Per questo occorrerà qualche giorno all’anno; ma senza nessun ufficio che possa avere carattere di permanenza, e senza nessuna attribuzione che possa dar luogo ad equivoci. In questo senso credo che l’opera della Commissione sia facile.
Accordiamoci su questi punti essenziali che ci liberano il cammino da questo imbarazzo.
PRESIDENTE. L’onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
TOSATO. L’istituto dell’Assemblea Nazionale, quale è previsto dal progetto di Costituzione, ha turbato e turba tuttora molti onorevoli colleghi. Specialmente l’onorevole Nitti, mi pare, è intervenuto più volte nell’argomento, e qualche volta anche in termini poco amabili. Egli ha richiamato l’attenzione dell’Assemblea su questa stoltezza, questa bestialità, questa mostruosità, che sarebbe l’Assemblea Nazionale: una di quelle tali cose che saranno consegnate a quel tal libro che scriverà Benedetto Croce: «Die Geschichte der Monstruositäten». Ad ogni modo, questa mattina l’onorevole Nitti, in definitiva, dopo tutto quello che ha detto, ha concluso che si tratta di un equivoco; e, in sostanza, di una questione di parole, se ho bene intesa la conclusione dei suoi interventi.
Ad ogni modo, andiamo direttamente alla sostanza. I problemi che possono sorgere intorno all’Assemblea Nazionale sono di triplice ordine: intorno alla sua natura, intorno alla sua organizzazione ed intorno ai suoi compiti.
Premetto, anzitutto, che noi oggi non siamo chiamati a decidere sulle singole attribuzioni, che potranno o non, essere accordate all’Assemblea Nazionale. Questa è questione che si dovrà decidere caso per caso, esaminando attribuzione per attribuzione.
Ho sentito da parte dei colleghi, come da parte dell’onorevole Nitti e dell’onorevole Corbino, che non si sarebbe recisamente contrari a prevedere la riunione delle due Camere per deliberare su qualche oggetto.
NITTI. Determinato.
TOSATO. L’articolo 52 – e qui mi pare sta proprio l’equivoco, nel quale è caduto l’onorevole Nitti – dice semplicemente:
«Le Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale nei casi preveduti dalla Costituzione». Ed evidentemente, soltanto nei casi preveduti nella Costituzione. Si tratta di vedere quali saranno questi casi. Oggi non è il momento di discuterne. Da parte di vari banchi sento che non si è assolutamente contrari a dare qualche attribuzione alle Camere riunite insieme. Ora, se noi siamo d’accordo nel ritenere che le due Camere, su qualche oggetto, anziché deliberare separatamente, debbano deliberare congiuntamente, io mi domando: qual è la difficoltà a chiamare la riunione delle due Camere «Assemblea Nazionale»?
Mi permetto ricordare all’onorevole Nitti che il termine Assemblea Nazionale, in verità, non è proprio una invenzione nostra, perché si ritrova in molte Costituzioni; non ovunque l’Assemblea Nazionale è simile a quella prevista nel nostro progetto ed ha le stesse attribuzioni, che le abbiamo attribuito noi, ma dell’Assemblea Nazionale si fa menzione in diverse Costituzioni.
Mi permetto di ricordarne alcune: per esempio, quella a tutti nota, la legge costituzionale francese del 1875. L’articolo 2 dice esattamente:
«Il Presidente della Repubblica è eletto dalla maggioranza assoluta dei suffragi del Senato e della Camera dei deputati, riuniti in Assemblea Nazionale».
L’articolo 8, onorevole Nitti, dice:
«Le Camere avranno diritto, con deliberazioni separate, prese in ciascuna a maggioranza assoluta dei voti, sia spontaneamente, sia su richiesta del Presidente della Repubblica, di dichiarare che vi ha luogo alla revisione della costituzione.
«Dopo che ciascuna delle due Camere avrà preso questa risoluzione, esse si riuniranno in Assemblea Nazionale per procedere alla revisione».
«Le deliberazioni recanti la revisione della legge costituzionale, in tutto od in parte, dovranno essere prese dalla maggioranza assoluta dei membri componenti l’Assemblea Nazionale».
E questo è forse un compito molto più importante di quelli previsti dal Progetto.
Vediamo ora la Costituzione svizzera, onorevole Nitti. Intanto essa ha una premessa diversa, stabilisce gli organi: l’Assemblea federale, che si divide in due sezioni, il Consiglio degli Stati ed il Consiglio Nazionale. Ed all’articolo 92 dispone:
«Ciascun Consiglio delibera separatamente» (principio della bicameralità). Eccezioni: «Ma per le elezioni, per l’esercizio del diritto di grazia e per le decisioni in questioni di competenza, i due Consigli si riuniscono sotto la direzione della Presidenza del Consiglio Nazionale per deliberare in comune». È questa l’Assemblea federale.
Notate bene che in Svizzera l’Assemblea federale, come tale, ha competenze piuttosto notevoli, in quanto ad essa è deferita l’elezione del Consiglio federale, dei Tribunale federale, del Cancelliere, del Generale d’armata, la grazia e le questioni di competenza.
C’è poi la Costituzione austriaca del 1920 (basti ricordare tra i suoi creatori Kelsen, che è credo, un giurista rispettabile), la quale all’articolo 38 dice: «Il Consiglio nazionale ed il Consiglio dei paesi e delle professioni (cioè i due rami del Parlamento) si riuniscono in Assemblea federale in seduta pubblica comune, nella sede della prima, per ricevere il giuramento, per pronunziare la dichiarazione di guerra ed in molti altri casi previsti dalla Costituzione». Io potrei citarvi, oltre a questi casi, molti altri ancora: la Cecoslovacchia, ricordata dall’onorevole Nobile, e tutta una serie di casi in cui si fa ricorso alla riunione delle due Camere per deliberare su determinati argomenti.
Per l’elezione del Capo dello Stato si fa ricorso alla riunione delle due Camere in un solo organo nei seguenti Paesi: Francia, Svizzera, Portogallo, Polonia, Turchia, Cecoslovacchia, Austria ed Unione Sovietica, dove il «praesidium» è eletto dalle due Camere che costituiscono il Consiglio Supremo.
Le Camere vengono riunite in Assemblea Nazionale per la revisione della Costituzione in Francia, Grecia, Cile, Portogallo e Venezuela.
Per dirimere i conflitti tra le due Camere in Islanda, Portogallo, Norvegia, Iraq, Cile, Bolivia, Venezuela ed altri Paesi. In altri Stati, come ad esempio il Venezuela e l’Austria, vengono date moltissime attribuzioni all’Assemblea Nazionale.
Ripeto, oggi non si tratta di stabilire se e quali attribuzioni questa Assemblea intende deferire alla competenza delle due Camere riunite: sulle singole attribuzioni bisognerà discutere e si discuterà a fondo, specialmente su quella che, a mio avviso, è l’attribuzione principale attribuita dal Progetto all’Assemblea Nazionale, cioè l’espressione della fiducia o della sfiducia al Governo. Questo è un argomento molto grave che non si esaurisce in cinque minuti. Ma, come rilevavo prima, nessuna obiezione pregiudiziale a rimettere alla riunione delle due Camere la deliberazione su determinati argomenti.
L’onorevole Nitti rimprovera: «voi avete fatto un’Assemblea permanente che ha una propria organizzazione e che si sovrappone alle singole Camere. Io posso ammettere, dice l’onorevole Nitti, che le due Camere possano riunirsi insieme, ma assolutamente non chiamiamole Assemblea Nazionale».
Ora, onorevole Nitti, prima di tutto io direi che non bisogna fare questione di parole. Se noi siamo d’accordo nell’attribuire, sia pure in casi determinati e solo per questi casi determinati, date attribuzioni alle due Camere riunite insieme, è evidente che in tali casi la competenza a deliberare su questi determinati oggetti non spetta né alla Camera dei deputati, né al Senato, ma a quell’ente che risulta dalla riunione delle due Camere e che necessariamente è un ente a sé. Che questo ente a sé si voglia chiamare in un modo o in un altro, o che dobbiamo lasciarlo del tutto senza nome, mi pare sia una questione priva di qualsiasi importanza. Certo è che nella sostanza, se prevediamo l’ipotesi della riunione delle due Camere per deliberare su determinati argomenti, competente non è né il Senato né la Camera dei deputati, ma un nuovo organo, perché, notate bene, è un nuovo organo che sorge, sia pure riunendosi per poche ore e solo per oggetti determinati. È un organo che ha una propria competenza. Non si può sfuggire alla logica. In questo senso, istituito questo ente, non è irrazionale dargli un determinato nome.
Ma, l’onorevole Nitti dice di più: «voi mi fate un’Assemblea Nazionale permanente che si sovrappone e che finisce in fondo per distruggere il sistema bicamerale». Ora, a questo proposito, io mi permetto di rilevare ancora che oggi viene in discussione soltanto l’articolo 52 del progetto, il quale articolo 52, ripeto, stabilisce soltanto che le Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale nei casi preveduti dalla Costituzione. Si forma con ciò un organo permanente che si sovrappone alle due Camere? Niente affatto. È un organo che durerà tanto quanto dura la necessità ed il tempo che occorre per l’esercizio delle sue funzioni; e non può essere considerato un organo permanente, quando quest’organo si riunisce soltanto per determinati oggetti che non implicano affatto una competenza continuativa tale da sovrapporsi e da escludere la competenza delle singole Camere.
L’onorevole Nitti però dice: «voi fate qualcosa di più di una riunione per i casi preveduti, perché prevedete un Presidente, una Presidenza, un Regolamento». Ora, onorevole Nitti, se noi, sia pure per determinati oggetti, riuniamo le due Camere, queste Camere dovranno pure avere un Presidente che le presiede. Vogliamo stabilire chi sarà il Presidente di queste due Camere riunite insieme, vogliamo non prevedere questo nella Costituzione: questa è un’altra questione, ma voi non potete negare la necessità che le due Camere riunite abbiano una persona che le presieda. Così pure per quanto riguarda il Regolamento. Potrete rinviare al Regolamento della Camera o a quello del Senato, ma indubbiamente è un fatto, una esigenza imprescindibile che, se queste due Camere si riuniscono per determinare su atti di loro competenza, dovranno pure avere una norma che regoli il procedimento della formazione della loro volontà. Sia questa norma il Regolamento della Camera; dei deputati, sia del Senato, sia un nuovo regolamento, questa è una questione di secondaria importanza. Certo è che del Regolamento non potete fare a meno.
Ed allora, onorevoli colleghi, mi pare che se voi siete tutti d’accordo che, almeno in determinati casi, le due Camere bisognerà riunirle insieme, se voi siete d’accordo che queste due Camere, come tali, avranno una propria competenza in quanto sono riunite insieme, io non capisco quali difficoltà vi siano a lasciare il testo del progetto, il quale non dice nulla di più di quello che voi stessi riconoscete essere necessario, cioè che le Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale, nei casi preveduti dalla Costituzione.
CORBINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORBINO. Io vorrei fare una proposta sospensiva di questo capoverso dell’articolo 52, in questo senso: stabiliamo prima quali sono i casi nei quali vogliamo che le due Camere si riuniscono per esercitare una certa attribuzione, e poi vediamo che cosa spunta dal complesso di questi casi. A me pare che sinora il caso sul quale ci sia un largo consenso sia solo quello della nomina del Capo dello Stato. Dunque, la cosa migliore è vedere che cosa noi vogliamo che le due Camere facciano insieme o separatamente, perché potrebbe darsi che a furia di eliminare, sorga proprio la constatazione che l’Assemblea nazionale esisterebbe soltanto nell’articolo 52 e che poi negli articoli successivi non si faccia più alcun riferimento.
Faccio perciò formale proposta di sospendere qualsiasi decisione sul capoverso dell’articolo 52 e d’incominciare a discutere, caso per caso, secondo il progetto di Costituzione, la competenza dell’Assemblea nazionale.
TARGETTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARGETTI. Io mi associo alla proposta dell’onorevole Corbino facendo osservare anche questo: il tenore dell’articolo 52, così come è, può dar luogo ad equivoci se si prende alla lettera. Le norme valgono anzitutto per quello che dicono.
L’articolo 52 non porta all’affermazione del principio della istituzione della terza Camera, perché prevede i casi in cui le due Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale; prevede cioè, non l’istituzione di una nuova assemblea, ma un fatto, che del resto certamente accadrà perché, almeno per la nomina del Presidente della Repubblica, le due Camere dovranno riunirsi. Se invece, si volesse sostenere che l’articolo 52 decide anche una questione di principio, cioè la questione della istituzione della terza Camera, si direbbe, a parer mio, una cosa arbitraria, perché non possiamo dare all’articolo una efficacia che non ha, fargli creare un’istituzione, un ente, di cui non parla. E allora la questione di principio non si può fare votando l’articolo 52 perché quando si è votato tale articolo non si è risolta nessuna questione del genere. Dove è il luogo in cui la questione di principio viene ad essere proposta? È agli articoli 60 e 61; l’articolo 60, infatti parla esplicitamente della Presidenza dell’Assemblea Nazionale ecc.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. E allora rinviate anche questo.
TARGETTI. …e l’articolo 61 prevede i singoli regolamenti. In quel momento si verrebbe a decidere in un senso o nell’altro la questione della istituzione della terza Camera.
Per queste ragioni mi associo alla proposta dell’onorevole Corbino di sospendere la votazione in merito all’articolo 52.
PERSICO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERSICO. Non sono favorevole alla proposta dell’onorevole Corbino di sospendere, anche perché noi stiamo prendendo l’abitudine di sospendere diversi articoli che poi dovremo a suo tempo riesaminare. Non c’è bisogno di sospendere, perché, come ha spiegato benissimo l’onorevole Tosato, e come del resto è testuale nell’articolo, noi non creiamo un organismo con speciali funzioni, ma creiamo una speciale Assemblea che tutti riconoscono necessaria, cioè Camera e Senato riuniti per certi casi determinati. Che vi siano dei casi, nei quali è opportuna la riunione delle due Camere, lo ammettono tutti; non c’è dubbio. Per lo meno per la nomina del Capo dello Stato, se non si arriva alla nomina diretta, poiché allora sarebbe inutile l’Assemblea Nazionale.
Che cosa dice il capoverso dell’articolo 52? Che «le Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale». È il nome Assemblea Nazionale che spaventa. Ma in fondo il Parlamento è l’Assemblea Nazionale, perché sono i due rami del Parlamento che si riuniscono insieme per adempiere a determinate funzioni. Le funzioni sono stabilite nei casi preveduti dalla Costituzione. Quando voteremo gli articoli relativi, vedremo se approvare o non tali funzioni.
L’articolo 60 stabilisce come deve essere presieduta questa speciale Assemblea – direi a sezioni riunite, Camera e Senato – e lo stabilisce in modo pratico: un anno la presidenza spetterà al Presidente della Camera dei deputati e un anno al Presidente del Senato.
Questo non vuole ancora dire che si costituisce un organo permanente. Quando si raduna l’Assemblea Nazionale, se è l’anno nel quale tocca presiedere al Presidente della Camera, presiederà il Presidente della Camera, se è l’anno nel quale tocca presiedere al Presidente del Senato, presiederà il Presidente del Senato.
Che l’Assemblea Nazionale abbia un regolamento (articolo 61) si capisce. Ogni Assemblea, anche se si riunisce una sola volta, deve avere un regolamento per il modo di deliberare, di votare, ecc. Si potrebbe dire che si regola secondo il Regolamento della Camera. E perché non secondo quello del Senato? In fondo il Regolamento che si farà, sarà simile a quello della Camera e del Senato.
Viene poi l’articolo 79: elezione del Presidente. Se ci sarà l’elezione indiretta, questa è una funzione che spetterà certo all’Assemblea Nazionale.
Segue l’articolo 88.
Questa è la funzione più delicata: quella del voto di fiducia.
CORBINO. E l’articolo 75?
PERSICO. Io non me ne occupo, perché ritengo che la Camera ed il Senato siano esse che debbono deliberare sia la mobilitazione che l’amnistia, come ho proposto in un mio emendamento sospeso. Comunque di questo discuteremo a suo tempo. Per la amnistia sono nettamente contrario all’Assemblea Nazionale, perché è una questione tecnica-politica sulla quale soltanto le Camere separatamente potranno deliberare; per quanto riguarda la guerra – come è avvenuto per la guerra del 1915-18 – noi ricordiamo che Camera e Senato, ad un’ora di distanza, votarono la dichiarazione di guerra.
Quando esamineremo gli articoli 87 e 88 vedremo sé è il caso di dare all’Assemblea Nazionale questa speciale facoltà, ed in quella occasione le considerazioni dell’onorevole Corbino potranno avere un certo valore. Si potrà rispondere che i membri dell’Assemblea Nazionale sono tutti egualmente rappresentanti del popolo e che non sono vincolati al voto che hanno dato nella Camera a cui appartengono, ecc.; ma ora si tratta soltanto di approvare il capoverso dell’articolo 52 che dice: «Le Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale». È un diritto che nessuno nega alle Camere. Potremmo chiamare questo speciale istituto «Parlamento a sezioni riunite», ma la dizione sarebbe inelegante e molto più lunga, mentre «Assemblea Nazionale» è un nome storico che ha una tradizione e che anche altri Stati hanno adottato. Io sono comunque contrario alla sospensiva e proporrei di mettere in votazione il capoverso dell’articolo 52.
NOBILE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOBILE. Io non comprendo perché non si debba adottare la proposta pratica fatta dall’onorevole Corbino. Non mi pare sia il caso di votare quest’articolo, dove si parla di un’Assemblea Nazionale, prima che si sappia che cos’è quest’Assemblea e quali sono i suoi attributi. La proposta dell’onorevole Corbino è la più pratica: prima decidiamo che cosa debbano fare queste Camere riunite, e poi, se è il caso, le chiameremo «Assemblea Nazionale» o con altra denominazione.
VERONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERONI. Il collega Nobile mi pare che non abbia riprodotto esattamente il pensiero dell’onorevole Corbino, il quale ha invece detto: sospendiamo ogni discussione sull’articolo 52 e discutiamo viceversa sui compiti che dovrà avere l’Assemblea Nazionale.
Ora, quella proposta non può essere accolta, perché noi ci dovremmo mettere a discutere sui compiti di un’Assemblea Nazionale di cui non abbiamo ancora approvato l’esistenza. Perciò io sono contrario alla proposta dell’onorevole Corbino, che è stata a sua volta male interpretata dall’onorevole Nobile.
CONDORELLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONDORELLI. Mi associo alla proposta dell’onorevole Corbino che mi sembra la più pratica, perché sino a quando noi non sappiamo di che contenuto dobbiamo riempire questa istituzione, non possiamo nemmeno sceglierne il nome.
Certo, si prospetteranno, nel corso dei nostri studi e deliberazioni, dei casi nei quali il Parlamento si dovrà riunire, come si è detto qui, a sezioni riunite.
Ma in tali casi, se il Parlamento non funzionerà come organo, cioè se a queste riunioni non si darà il compito di formare una volontà, cioè di prendere una decisione, sarà inutile parlare di una Assemblea Nazionale.
Noi qui abbiamo questo titolo: il Parlamento. Si usa una parola che poi non appare più nel testo della Costituzione. In realtà, cosa c’è? Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato, due Camere che si riuniscono separatamente, visto che abbiamo scelto il sistema bicamerale. Non possiamo fare altro che prevedere nella Costituzione che il Parlamento si riunisce unitamente, ma non cessa di essere il Parlamento. Perché dovremmo creare una parola nuova? Noi abbiamo soltanto il Parlamento che si riunisce unitamente – scusatemi la ripetizione che è nella parola. Il Parlamento che normalmente si riunisce separatamente è lo stesso Parlamento che per certi casi si riunisce unitamente.
Io penso che l’Assemblea Costituente dovrà creare la parola nuova «Assemblea Nazionale» se a queste riunioni plenarie dei due rami del Parlamento darà determinate funzioni. Perché, se non saranno altro che delle riunioni delle Camere per fare l’elezione del Presidente della Repubblica, o per ricevere insieme il giuramento del Presidente della Repubblica, creare la parola nuova non avrebbe nessun significato: sarebbe sempre il Parlamento che si riunisce unitamente.
Da quello che ho detto si deduce la necessità di accogliere la proposta dell’onorevole Corbino. Vediamo prima che funzioni dovranno avere queste riunioni plenarie del Parlamento e dopo potremo anche stabilire se si dovrà chiamare Parlamento riunito unitamente o se si dovrà parlare di Assemblea Nazionale.
Oggi questo non lo possiamo decidere. Penso che la discussione di oggi abbia avuto il valore di una delibazione del problema, ma che importi la necessità di rinviare ogni decisione.
NOBILI TITO ORO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOBILI TITO ORO. Esprimo un pensiero soltanto personale, perché il nostro Gruppo non si è ancora riunito e non ha potuto prendere decisioni in proposito. Mi devo, quindi, richiamare alla preghiera che è stata rivolta all’onorevole Presidente nella seduta di ieri, perché non si proceda oggi ad alcuna votazione: d’altra parte votare sul secondo comma dell’articolo 52 potrebbe portare, malgrado ogni riserva, a pregiudicare la risoluzione migliore.
Abbiamo iniziato, come bene ha detto l’onorevole Condorelli, la delibazione del tema; questo carattere è bene mantenere oggi alla discussione.
Se qualche cosa si potesse ancora aggiungere, allo stato al quale la discussione è pervenuta, sarebbe questo: che occorre riconoscere che noi ci aggiriamo ormai entro un circolo vizioso, in quanto non ci rendiamo conto della necessità di dare alla disamina, anziché l’ordine del progetto, quello imposto dalla logica.
In altri termini non potremo uscire da questo circolo vizioso se non attraverso una mozione d’ordine; ed è tale la proposta che io mi permetto di avanzare. Si domanda sei noi dobbiamo dunque approvare la istituzione di una terza Assemblea, dal nome risonante di sacri ricordi, e dar vita così a una terza Camera destinata a rappresentare il terzo ramo di un Parlamento che si sarebbe voluto unicamerale. Un’Assemblea per giunta permanente in quanto non dovrebbe riunirsi soltanto in circostanze di formale solennità o di mera contingibilità quali la elezione del Presidente della Repubblica (art. 79), la deliberazione della mobilitazione generale, dell’entrata in guerra, dell’amnistia e dell’indulto (art. 75); che dovrebbe assurgere ad organo del Parlamento, con propria disciplina, con proprio Regolamento (art. 61), con proprio Ufficio di Presidenza (art. 60), con un Presidente che dovrebbe disimpegnare le più svariate e delicate funzioni (art. 82), e con proprio carico di mansioni ordinarie, quali la nomina del Vicepresidente e la designazione della metà dei membri del Consiglio superiore della Magistratura (art. 97), la nomina dei Giudici della Corte Costituzionale (art. 127), la risoluzione degli appelli del Governo nei casi di eccesso e di contrasto con gli interessi nazionali nell’esercizio del potere legislativo da parte dei Consigli Regionali (art. 118), la risoluzione, mediante votazione su mozioni motivate, del conflitto fra Governo e Camere dopo il voto di sfiducia (art. 88).
Queste essendo le funzioni che il progetto propone di attribuire all’Assemblea Nazionale, io penso che sia preliminare l’indagine sulla necessità, utilità e competenza di ciascuna di esse. Sarà il Parlamento che dovrà nominare il Presidente della Repubblica? E saranno istituiti la Corte costituzionale e il Consiglio superiore della Magistratura? Dovrà concorrere il Parlamento alla nomina dei rispettivi membri? Sarà utile e dignitoso per il Governo l’appello alle Camere riunite dopo un voto di sfiducia? Le risposte a questi quesiti ci diranno se basterà, in casi eccezionalissimi e determinati, promuovere le deliberazioni delle due Camere riunite o creare addirittura l’organo progettato e determinarne il nome. In altri termini si precisino prima le funzioni che devono essere assolte fuor dell’ambito o al disopra di ciascuna Camera; e, siccome sono le funzioni che creano l’organo, stabiliremo poi quale sarà l’organo all’uopo più adatto per disimpegnarle. Questo è lo spirito della mia mozione d’ordine, e sono queste le ragioni per le quali non ritengo che possa essere oggi votato lo stesso comma secondo dell’articolo 52. Esaminiamo prima di tutto gli articoli che sono venuto elencando: esamineremo da ultimo l’articolo 52.
Sostanzialmente, al fondo delle considerazioni svolte da tutti gli altri colleghi, dagli onorevoli Nitti, Corbino, Tosato, Nobile e Persico, sono apparsi gli elementi che danno ragione alla mia mozione d’ordine. Nessuno di loro ha disconosciuto che, in determinate circostanze, le due Camere dovranno o potranno utilmente riunirsi per assumere corrispondenti deliberazioni. Il disaccordo si manifesta sulla estensione di questa necessità e di questa utilità. Il nostro primo esame occorrerà dunque sulla determinazione di questa estensione: quali saranno le funzioni contingibili o certe, temporanee o permanenti, che le due Camere riunite dovranno utilmente assolvere? Sarà alla fine di tale accertamento, quando queste funzioni saranno state determinate e circoscritte, che noi potremo stabilire, in base al loro carattere e alla loro portata, se un organo apposito, per il loro espletamento, dovrà essere proprio creato e quale eventualmente dovrà essere la sua figura, il suo ordinamento in armonia colle due Camere, e infine la sua denominazione.
In caso contrario non si parlerà di Assemblea Nazionale ma di Camere riunite o di Parlamento plenario. In ogni caso l’Assemblea Nazionale, formata dalle due Camere, non potrà mai costituire un terzo ramo del Parlamento ma sarà soltanto la realizzazione del modo e della forma per la contemporanea consultazione, in casi straordinari od urgenti, delle due Camere. Questa è la questione. E pertanto io ritengo che martedì prossimo, quando riprenderemo questa discussione…
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. No, no: bisogna aspettare.
PRESIDENTE. È una questione che decideremo, onorevole Ruini.
NOBILI TITO ORO. …quando dunque noi riprenderemo questa discussione – io espongo, onorevole Ruini, un punto di vista personale, non comprometto niente – potremo procedere all’esame degli articoli sospesi allo scopo di orientare le nostre definitive determinazioni sul problema dell’Assemblea Nazionale.
Non ho altro da dire per ora e fervidamente mi auguro che, battendo la strada indicata, noi possiamo pervenire, anche in questa parte della Costituzione, a risoluzioni degne del conquistato ordine democratico e repubblicano. (Approvazioni).
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. La proposta che ha fatto l’onorevole Corbino va chiarita nei suoi termini. Io non ho altro che da richiamare ciò che dissi nella seduta di ieri, quando si accennò alla opportunità di trattare oggi questo tema, ed io osservai che una anteriore deliberazione dell’Assemblea rimetteva la decisione, dopo che si sarebbero esaminate, al loro posto, le attribuzioni da affidarsi all’Assemblea generale.
Bisogna ad ogni modo chiarire la proposta Corbino. Che cosa dovremo fare? Rinviato l’articolo 52, dovremo rinviare anche quelle parti del 60 e del 61 che concernono modalità di funzionamento (presidenza, regolamento) e non attribuzioni dell’Assemblea generale? È bene intendersi fin da ora. Esamineremo l’articolo 75 sulla dichiarazione di guerra e sull’amnistia? E poi negli altri titoli, gli articoli attinenti all’Assemblea Nazionale? È bene intendersi fin da ora.
Sono in ogni modo lieto che si sia ieri deliberata la discussione immediata, e sono lieto che sia oggi avvenuta. Ha dissipato alcuni equivoci. Ieri l’onorevole Nitti ha investito questi poveri diavoli della Commissione dei Settantacinque con dei titoli piuttosto forti; ha usato una infinità di aggettivi…
NITTI. Li confermo.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. …assurdo, inconcepibile, stupefacente, miserevole, ridicolo; disposizioni da far ridere tutto il mondo. Termini che certamente non riguardano personalmente, ma i Settantacinque, che riguardano pure l’opera loro, e che pertanto sono dispiaciuti. Non dobbiamo qui nell’Assemblea criticare troppo l’opera che è in sostanza nostra, di tutti, perché tutti, anche gli amici politici più stretti dell’onorevole Nitti, facevano parte dei Settantacinque. Si può criticare, non vituperare. Le critiche eccessive ed intemperanti si ripercuotono fuori di qui, nel grosso pubblico, che si diverte un mondo a dir male dell’Assemblea, e ciò che più conta della vita politica italiana. Non parliamo dell’impressione che si fa poi all’estero. È possibile che non ci possiamo criticare senza coprirci di ridicolo?
La non buona impressione nei miei colleghi dei Settantacinque è però dissipata da quanto è avvenuto oggi. Pur riprendendo, ma in tono un po’ minore, le sue invettive, l’onorevole Nitti ha ridotto sostanzialmente la portata delle sue critiche e del dissenso dal testo della Commissione. Egli ha, infatti, ammesso che si può e si deve stabilire che le due Camere si riuniscano insieme in alcune occasioni; se non altro per l’elezione del Capo dello Stato. Lascerebbe dunque il secondo comma dell’articolo 52. Fa soltanto questione di nome; e del resto, nel suo primo intervento di oggi, è arrivato ad ammettere che, si chiami pure Assemblea Nazionale, purché non sia un organo permanente. Nel suo secondo intervento sembra ritornare, indietro, e preferire l’anonimato. Ma, insomma, se si tratta di questione di nome, perché farne una battaglia tragica, che si ripercuote fuori di qui?
In realtà l’onorevole Nitti, con la vivacità del suo ingegno, che crea essa stessa il bersaglio, è partito in battaglia contro un’idra, un’orca, un ircocervo, un serpente di mare, che non è mai esistito. L’Assemblea Nazionale non è, nel testo della Commissione, l’ente permanente, macchinoso, pericoloso, che egli ha immaginato. Non è un organo permanente. Infatti nulla è stabilito in tal senso nel progetto; dove sono attribuite all’Assemblea Nazionale funzioni che possono essere – e saranno certamente – ridotte nel corso di questa discussione; ma anche se restassero tutte, tali e quali, non darebbero occasione all’Assemblea Nazionale di riunirsi per interi anni. Cosa vi è dunque di permanente? L’Assemblea nazionale potrà benissimo funzionare (se volete lo possiamo mettere nel testo, sebbene sia un dettaglio non di sapore costituzionale) senza uffici propri, mediante quelli della Camera dei deputati e del Senato, senza aggiungervi un solo funzionario.
Si può dedurre che l’Assemblea Nazionale sia un organo permanente e macchinoso, dal fatto che l’articolo 60 dice che è presieduta dal Presidente di una delle due Camere? Anzi: vuol dire che non ha Presidente proprio; e ciò va contro la tesi dell’onorevole Nitti.
Si può dedurre che sia un organo permanente, perché per l’articolo 61 ha la facoltà di darvi un regolamento? Ma anche quando cinquanta persone si riuniscono insieme per qualsiasi deliberazione, è opportuno che vi sia un regolamento. Volete togliere l’accenno che l’Assemblea Nazionale si dia un regolamento proprio? Ebbene togliamolo; potrà essa stessa uniformarsi al Regolamento di una delle due Camere.
Insomma, questa terribile e totalitaria Assemblea Nazionale non avrebbe né Presidente proprio, né (se volete) regolamento proprio, né appositi uffici, e neppure sede e palazzo proprio, come aveva in Francia a Versailles. Potrà, nelle sue rare riunioni, stare qui a Montecitorio.
Ed allora? Che difficoltà vi può essere ad ammettere l’istituto? Vedremo le funzioni che le sono affidate nel successivo l’amnistia e l’indulto. Si passerebbe poi al Capo dello Stato e al Governo, dopo di che delibereremmo sul secondo comma dell’articolo 52.
UBERTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UBERTI. Per economia di lavoro, propongo, modificando la proposta dell’onorevole Corbino, che ha incontrato adesione da parte di vari settori dell’Assemblea, che si esaminino oggi tutti gli emendamenti che si riferiscono all’Assemblea Nazionale, sia perché le varie proposte costituiscono tutte un blocco, una questione unica, sia perché l’illustrazione degli emendamenti servirà ad illuminare il problema. Esaminati oggi tutti gli emendamenti sarà possibile martedì decidere sia sulle funzioni che sul nome. Avremo guadagnato tempo.
NITTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NITTI. Ma tutta questa materia noi dobbiamo considerarla nell’insieme. Siamo d’accordo che Camera e Senato possono riunirsi…
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Benissimo!
NITTI. …e debbono anzi riunirsi per casi determinati. La funzione di cui tutti siamo d’accordo è l’elezione del Capo dello Stato.
Una voce. Se non è eletto dal popolo.
NITTI. Si propongono altre funzioni: la dichiarazione di guerra e l’amnistia. Altre questioni non esistono.
Però vengono poi, non in questo capitolo, ma in altri, altre questioni di natura più delicata. Se il Governo ha un voto contrario da parte di una delle Camere elettive, convoca l’Assemblea plenaria, questa solenne e assurda Assemblea, perché giudichi e dia la soluzione. È una cosa inverosimile, perché non soltanto qui si tratta di una supercamera, la quale ha la diversità (come ha detto l’onorevole Corbino) del numero dei componenti delle due Camere che deve decidere, ma si tratta di una decisione che non può essere fatta da mille persone, in un momento di concitazione. Noi sappiamo che cosa vogliono dire le crisi: nessuno dice di voler andare al Governo, ma molti si agitano per andare al Governo. (Ilarità).
Vi sono questioni di natura tale su cui non è possibile far decidere un’Assemblea di oltre mille persone. Limitiamoci dunque a quello che riguarda la riunione per l’elezione del Presidente della Repubblica.
Siamo tutti d’accordo invece che non è possibile includere la materia dell’amnistia (Interruzioni). Rimane il dubbio per quanto riguarda la dichiarazione di guerra.
Vediamo chiaramente. Anche la Francia, che è il paese che ha fatto di più la guerra e se non fosse in cattive condizioni desidererebbe ancora fare la guerra, ha precisato qual è la funzione delle due Camere di fronte alla guerra, perché ha fissato che la guerra deve essere dichiarata dall’Assemblea Nazionale, ma dopo sentito l’avviso preventivo del Senato. Quindi ha considerato le due Camere in modo diverso l’una dall’altra.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il voto del Senato francese è soltanto consultivo, onorevole Nitti.
NITTI. Sì, consultivo, ma perché c’è l’Assemblea Nazionale. Quindi potremmo non occuparci della guerra. Del resto non è una questione d’immediata urgenza. Se parliamo seriamente, non ne vedo l’imminenza, e non vedo quindi la necessità che ci accapigliamo per questo. Noi non siamo in condizioni di fare la guerra, ed è inutile ora parlare di dichiarazioni di guerra. Adesso la guerra non si dichiara più. Noi non sappiamo se da un momento all’altro possa scoppiare una guerra. E allora se dovesse scoppiare, chiunque si trovi al Governo prenderà i provvedimenti che riterrà necessari e consulterà le Camere. E può darsi anche che da un momento all’altro ci si trovi in guerra senza saperlo, e quindi senza aver avuto la possibilità di consultare nessuno. Lasciamo dunque questo argomento allo stato di necessità quale possa prodursi.
Vorrei pregare in conseguenza di limitare la riunione delle due Camere al caso di nomina del Capo dello Stato.
BERTONE. Se la nomina sarà di competenza del Parlamento.
NITTI. Naturalmente. Se non sarà di competenza del Parlamento, perché così venga deciso, allora cade ogni proposta del genere.
PRESIDENTE. Ci troviamo dinanzi a proposte precise, che in fondo sono proposte di rinvio. La proposta dell’onorevole Uberti, non per il contenuto, ma per il tempo che richiederebbe la sua attuazione, non può essere accolta adesso, data l’ora tarda. Non si può cominciare subito l’esame di tutti gli emendamenti.
A coloro tuttavia che chiedono, come è implicito nella proposta Corbino, di non decidere ora, ma di rinviare per poter discutere, desidero domandare che cosa allora si è fatto stamane. Si è parlato di tutti i problemi connessi alla riunione delle Camere, trattando delle funzioni eventuali dell’Assemblea Nazionale. Di tutto ciò, stando alla proposta Corbino, dovremmo riparlare nelle prossime sedute.
Vi è anche la proposta di emettere stamane un voto che non abbia carattere preclusivo, di votare cioè sul secondo comma dell’articolo 52, restando inteso che la sua eventuale approvazione significherebbe soltanto che si ammette la possibilità di riunioni delle due Camere per certe materie, le quali dovrebbero poi essere specificate in seguito.
Si è tuttavia fatto notare che il numero dei deputati presenti questa mattina non è adeguato all’importanza della decisione da prendere. La discussione, comunque, è stata ampia e perciò proporrei che nella prossima seduta dedicata al progetto di Costituzione senz’altro si ponga in votazione il secondo comma dell’articolo 52. Verrebbe così superata la questione pregiudiziale se approvare prima l’organo o le funzioni. Se nel progetto di Costituzione la Commissione dei Settantacinque ha ritenuto che prima bisognasse fare l’affermazione sull’organo, non credo che sia necessario capovolgere qui il procedimento ed esaminare prima le funzioni. Se pertanto non sorgono obiezioni, nella prossima seduta destinata all’esame del progetto di Costituzione si voterà innanzi tutto sul secondo comma dell’articolo 52, la cui approvazione, in seguito alle dichiarazioni del Presidente della Commissione, non significa creazione di un organo stabile; successivamente si voterà sulle proposte contenute nel progetto e nei vari emendamenti circa le materie da sottoporre all’esame delle Camere riunite, limitatamente per ora a quelle riferentisi al Titolo sul Parlamento: quindi si affronteranno le questioni di cui agli articoli 60 e 61 sulla Presidenza e sul regolamento dell’Assemblea Nazionale.
(Così resta stabilito).
Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.
Interrogazione con richiesta d’urgenza.
PRESIDENTE. È stata presentata la seguente interrogazione con richiesta di urgenza:
«Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi che hanno determinato il recente provvedimento di sospensione del decreto di aggregazione dei mandamenti di Roccamonfina e di Mignano al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, provvedimento che procrastina, ai danni della provincia di Caserta, l’applicazione del principio costantemente seguito della coincidenza della circoscrizione giudiziaria con quella amministrativa.
«Gli interroganti chiedono ancora di conoscere quali assicurazioni e precisazioni possa il Governo dare sulla revoca della disposta sospensione, di fronte alla grave agitazione manifestatasi nell’intera provincia di Caserta, giustificata dal fatto che recentemente, in applicazione dello stesso principio, i mandamenti di Nola, Acerra e Cicciano sono stati trasferiti dalla circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a quella del Tribunale di Napoli.
«Fusco, De Michele, Numeroso, Caso».
Non essendo presente alcun membro del Governo, interesserò il Ministro di grazia e giustizia perché faccia sapere al più presto quando intenda rispondere.
Interrogazioni.
PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
DE VITA, Segretario, legge:
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno disporre ulteriori sondaggi e studi per appurare l’alto valore storico e artistico delle grotte tufacee, che in numero di oltre un centinaio si trovano alle falde del Monte Jovis, in Santarcangelo di Romagna.
«L’interrogante chiede di sapere le risultanze conseguite negli studi e sondaggi finora eseguiti. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Braschi».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’interno, per conoscere gli intendimenti del Governo di fronte alla marea dilagante dei periodici, dedicati alla pornografia ed alla cronaca nera, e che traggono enormi profitti dalla speculazione sugli istinti più torbidi e esame del progetto. Voglio intanto ricordare che il progetto prevede cinque attribuzioni: due delle quali – la nomina del Capo dello Stato e di membri del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale – hanno un semplice carattere elettorale e dureranno poche ore. Anche altre due – dichiarazione di guerra ed amnistia ed indulto – saranno ben rare e si sbrigheranno sollecitamente (anche perché l’Assemblea potrà stabilire principî generali e dar criteri direttivi per l’amnistia e l’indulto). Resta la quinta funzione; il voto in appello per la fiducia e la sfiducia al Governo; che è più complicata; ma se verrà soppressa (ed io sono personalmente favorevole a sopprimerla), il carattere di permanenza, nel senso usato dall’onorevole Nitti, perderà ogni ombra di sospetto.
«Gortani»
L’onorevole Nitti ha finora dichiarato che accetta, naturalmente, l’elezione del Capo dello Stato da parte delle Camere unite (il che implica che, come avviene in altri paesi dove ha solo questa funzione, la riunione delle due Camere si chiami Assemblea Nazionale).
L’onorevole Nitti ha poi detto con grande passione che noi non potremo mai dichiarare guerre; però ha detto: «Se volete fare la dichiarazione di guerra a Camere riunite, fatelo pure». Sarebbero dunque almeno due funzioni; e basterebbero a giustificare il nome di Assemblea Nazionale, senza che, per il solo nome, diventasse il museo degli orrori che l’onorevole Nitti ci ha denunciati.
Discuteremo la questione dell’amnistia, in cui vi sono delle ragioni pro e contro. Potremo lasciare alle Camere distintamente la nomina di membri del Consiglio superiore della magistratura e di un altro istituto, che fa orrore all’onorevole Nitti, la Corte costituzionale. Discuteremo il caso del ricorso all’Assemblea Nazionale per la fiducia o sfiducia al Governo. Io sono disposto a cancellarlo. Ma dunque dove è l’abisso di contrasto che la vivace immaginazione dell’onorevole Nitti ha creduto di vedere? Se non faremo questione di nomi ma di sostanza, si potrà trovare una buona soluzione.
Non comprendo l’obiezione che l’onorevole Corbino trova nel fatto che con l’Assemblea Nazionale si violerebbe il principio della bicameralità. Ma come? Egli stesso parla di «riunione collegiale» delle due Camere. (Interruzione del deputato Corbino). Posto che l’Assemblea Nazionale non è una terza Camera permanente, ma solo una riunione delle due Camere per casi ben limitati e molto rari, non si può parlare di contradizione con la bicameralità.
Voglio finire con una dichiarazione generale. Quale è stato lo spirito che ha informato la Sottocommissione presieduta dall’onorevole Terracini, e poi la Commissione plenaria da me presieduta, nel proporre quella disgraziata Assemblea Nazionale? Non si è voluto creare un organo permanente, una terza Camera, una supercamera; non si è voluto andare verso l’unicameralità ed il totalitarismo di una Camera sola. Si è ritenuto che, poiché nel nuovo ordinamento democratico esisteranno due Camere, tutte e due elettive e di pari dignità, nulla vieta che si possano riunire insieme per deliberare su alcuni punti che rendono indispensabile o meglio si addicono ad una deliberazione comune. La Commissione ha proceduto, con molta prudenza, a determinare i casi di riunione. Potete ridurli, ma il principio deve restare, è una porta aperta all’avvenire. Noi non possiamo riprodurre oggi uno statuto del quarantotto; dobbiamo cercare – senza pericolose avventure – vie nuove. Il domani potrà consigliare che all’Assemblea Nazionale si affidino, con revisione costituzionale, altri compiti. Intanto ne stabiliamo alcuni.
Onorevoli colleghi, sono lieto che la discussione di oggi abbia sgonfiato degli equivoci, e sono disposto ad andare incontro all’onorevole Nitti, restando fermo, come egli ha ammesso, che le due Camere si possono e devono riunire insieme, per determinati compiti. Potremo dissentire soltanto sul nome; e sopra alcuni di questi determinati compiti. Ma non si può massimizzare una controversia, che deve essere ricondotta alla sua portata effettiva. E, come non è ridicola la proposta, non dovrà esserlo neppure la soluzione a cui arriveremo. (Approvazione).
Come ordine dei nostri lavori, non dico che aderisco alla proposta dell’onorevole Corbino; mi richiamo a quello che ieri prevedevo. Oggi vi è stata una utile discussione generale; esamineremo in seguito i vari punti del problema.
CORBINO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORBINO. Io penso che noi potremmo riprendere la discussione dell’articolo 75, lasciando da parte – come propone l’onorevole Ruini – gli articoli 60 e 61, perché, avendo essi carattere regolamentare interno, non potranno essere discussi che quando si sia decisa la creazione dell’organo. L’articolo 75 importa una deliberazione di principio per quel che concerne la mobilitazione, la guerra, malsani, avvelenando animi e coscienze, e sciupando grandi quantità di carta nel periodo in cui essa manca per libri e quaderni scolastici. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno inviate ai Ministri competenti, per la risposta scritta.
La seduta termina alle 13.5.
Ordine del giorno per la seduta di lunedì 20 ottobre 1947 alle ore 16:
Interrogazioni.