Come nasce la Costituzione

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RELAZIONE DEL DEPUTATO BASSO LELIO SULLE LIBERTÀ CIVILI

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

I SOTTOCOMMISSIONE

RELAZIONE

del deputato BASSO LELIO

SULLE LIBERTÀ CIVILI

Art. 1.

Nessuno può essere privato della libertà personale se non per atto della autorità giudiziaria, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

La privazione della libertà personale può essere disposta anche dall’autorità di pubblica sicurezza; tuttavia in questo caso l’individuo non può essere trattenuto per più di 48 ore, a meno che entro tale termine non sia intervenuta denunzia all’autorità giudiziaria, e questa non la abbia convalidata, con proprio atto motivato, entro le successive ulteriori 48 ore. La convalida deve essere ripetuta periodicamente, secondo quanto dispongono le leggi.

È vietato sottoporre l’individuo privato della libertà personale a trattamenti brutali e a costrizioni morali e materiali.

Art. 2.

L’imputato è presunto innocente, fino a che un atto dell’autorità giudiziaria non lo abbia dichiarato colpevole.

La norma penale non può essere retroattiva; nessuno può essere sottoposto se non a giudici precostituiti.

Le sanzioni detentive devono tendere alla rieducazione del colpevole. La pena di morte non è ammessa se non nei codici penali militari di guerra. Non possono istituirsi pene crudeli: sono vietate le sanzioni collettive.

 

Con i due precedenti articoli si regola la libertà personale, secondo quei criteri informatori che sono ormai accolti in tutte le Costituzioni moderne. Si è avuto unicamente cura di dare ad essi un contenuto il più possibile esatto e preciso, in modo che l’azionabilità del diritto di libertà personale – regolata dal successivo articolo 11 – sia non un nome vuoto, ma una effettiva realtà.

Il termine di 48 ore più 48, stabilito per l’arresto o per il fermo di polizia, costituisce un termine medio tra quello di otto o dieci giorni di alcune Costituzioni, e quello di 24 ore, proprio di altre.

All’articolo 2 viene esplicitamente data veste costituzionale ai principî di irretroattività delle norme penali, e di non sottrazione ai giudici precostituiti al compimento del fatto (così detti giudici naturali, secondo una locuzione di gergo). La norma relativa al divieto di giudici speciali troverà più idonea sede nella parte relativa al potere giudiziario.

Necessario appare il comma in cui è detto che le pene detentive debbono aver scopo rieducativo: ciò per far cadere molte norme di diritto penitenziario oggi superate dai tempi.

Art. 3.

Il domicilio è inviolabile. Nessuno può introdurvisi se non per ordine dell’autorità giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato, o altri casi eccezionali, tassativamente regolati dalle leggi, per necessità di ordine pubblico.

Le ispezioni e le perquisizioni domiciliari debbono essere fatte in presenza dell’interessato o di persona di famiglia o, in mancanza, di due vicini facenti fede, e secondo le forme stabilite dalle leggi.

 

Anche questa norma ha contenuto preciso, in vista dell’azionabilità del diritto di libertà domiciliare. Per il resto essa riproduce con lievi varianti la formulazione della Commissioni del Ministero per la Costituente, alla cui relazione si rinvia per la motivazione.

Art. 4.

Ogni cittadino può circolare e fissare la propria residenza o domicilio in ogni parte del territorio, salvi i limiti imposti dalla legge per motivi di sanità o di ordine pubblico.

 

Con questa norma vengono stabilite le libertà dette di residenza e di circolazione. Non pare il caso di sancire costituzionalmente il diritto a non essere estradato, che non è accolto, nelle legislazioni moderne, se non per i reati politici (eccettuati alcuni pochi casi) e che non ha carattere costituzionale.

Neppure è necessario dare formulazione costituzionale alla così detta libertà di emigrazione, che appare piuttosto come un corollario di tutti i diritti di libertà nel loro insieme, e di alcuni di essi in particolare, e che è quindi un implicitum. Egualmente deve dirsi per la libertà professionale, che oltre tutto va posta in relazione con le norme che saranno stabilite in materia di lavoro.

Art. 5.

Nessuno può essere privato della cittadinanza come sanzione, anche indirettamente, di carattere politico.

 

È l’unica parte del diritto di cittadinanza che appaia idonea a rivestire carattere costituzionale. Non è nelle nostre tradizioni dar rilievo costituzionale a quanto riflette la cittadinanza, né ricorrono per noi quei presupposti che altrove – Stati plurinazionali dell’Europa orientale e balcanica – ne hanno consigliato l’assunzione in rilevanza costituzionale.

Data poi la complicazione inerente allo status di cittadinanza, propria di tutte le legislazioni moderne, si sarebbe piuttosto imbarazzati nello scegliere delle statuizioni costituzionali, a meno che non si vogliano porre numerose e particolareggiate norme in materia, il che però appesantirebbe inutilmente la Costituzione.

Art. 6.

La libertà e la segretezza di comunicazione e corrispondenza sono garantite. Solo in tempo di guerra e in casi tassativamente regolati possono essere stabilite limitazioni e istituite censure. Tuttavia la divulgazione di notizie, conosciute per questi tramiti, è punita dalla legge.

 

Anche per questa norma è stato seguito il criterio che ha prevalso nella Commissione del Ministero per la Costituente, alla cui relazione si invia per i motivi. Le sanzioni a tutela di tale libertà dovranno essere particolarmente rigorose.

Art. 7.

Ognuno è libero di professare la propria fede religiosa, e di manifestare le proprie convinzioni politiche, sociali, filosofiche e scientifiche, e può porre in essere ogni atto idoneo a diffondere le proprie credenze e opinioni, purché non leda i diritti altrui. Nessuna differenza può farsi tra gli individui in base alla religione e alle opinioni politiche, sociali, filosofiche e scientifiche. Nessun limite può porsi alla libertà di coscienza.

L’esercizio di ogni culto è libero.

 

Nessun limite può porsi alla libertà di coscienza, che dev’essere in ogni tempo e luogo azionabile, verso qualunque autorità.

Sembra opportuno disciplinare in questa sede la libertà di religione e di culto, anziché rinviarla alla norma relativa ai rapporti tra Stato e Chiesa, se dovrà esservi. Non appare invece necessario scendere a specificazioni delle varie estrinsecazioni della libertà di coscienza, di religione e di culto, come fanno alcune Costituzioni, in ordine, per esempio, al giuramento, ai rapporti di lavoro, al servizio militare, ecc., poiché queste specificazioni per un lato non sono complete, onde danno luogo a difficoltà interpretative per i casi non enunciati; per un altro sono superflue, in quanto conseguenze immediate e dirette del principio enunciato.

Art. 8.

In nessun caso possono essere impedite le riunioni pacifiche e senza armi in luogo privato. Di quelle in luogo pubblico debbono essere preavvisate le autorità, le quali possono vietarle, ma solo per comprovate ragioni di sicurezza pubblica e di sanità.

Art. 9.

Tutti i cittadini, senza autorizzazione preventiva, possono liberamente associarsi per il raggiungimento di scopi considerati leciti per i singoli dalle leggi penali. Non sono consentite le associazioni a tipo militare.

Il regime patrimoniale delle associazioni è regolato dalla legge.

 

Anche a questa norma è stato dato un contenuto tale da consentire una piena e rapida azionabilità. Per essa si è seguita l’indicazione della Commissione ministeriale.

Art. 10.

La libertà di esposizione del pensiero mediante la stampa non può essere limitata da autorizzazioni e censure. Il sequestro può essere disposto solo dall’autorità giudiziaria.

Tuttavia per la stampa periodica, può procedersi a sequestro senza atto dell’autorità giudiziaria in caso di assoluta urgenza, e solo per violazione delle norme amministrative che regolano l’esercizio del diritto e per quei reati tassativamente elencati dalla legge. Il sequestro deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria. Per le funzioni speciali proprie della stampa periodica, la legge prescrive severe pene per i reati commessi mediante la stessa, e cautele amministrative idonee a garantire la fede pubblica.

Solo la legge può limitare le manifestazioni del pensiero compiute con mezzi differenti dalla stampa.

 

In questa norma è condensata la disciplina – anch’essa concreta – della libertà di stampa e di pensiero, secondo le indicazioni della Commissione del Ministero della Costituente. Una legge speciale costituzionale sulla stampa stabilirà poi la disciplina amministrativa della stampa periodica, le forme dei procedimenti penali inerenti alla stampa, nonché i reati e le pene che riguardano la stampa, pene che, secondo quanto avviene negli Stati Uniti di America e in Gran Bretagna, dovranno essere particolarmente severe.

Troverà in questa legge disciplina più acconcia che nella Costituzione quanto riflette alcune misure che oggi reclama una gran parte della pubblica opinione, quale la pubblicità dei fondi e dei bilanci dei quotidiani, l’indicazione dei titolari delle aziende giornalistiche, l’indicazione delle fonti delle notizie e la disciplina delle agenzie di stampa; in una parola tutto ciò che concorre a garantire il gran pubblico dei lettori, e quindi la pubblica opinione, contro le notizie false o deformate; misure già in atto in paesi di alta civiltà, quali quelli scandinavi e anglosassoni.

L’ultima parte dell’articolo si riferisce soprattutto al cinema, alla radio, agli spettacoli, ecc., manifestazioni di pensiero e di arte per le quali da alcuni si reclama l’opportunità di porre in atto misure atte a difendere la pubblica moralità. Queste misure saranno eventualmente stabilite in apposite leggi, essendo sufficiente nella Costituzione la tutela contro atti arbitrari del potere esecutivo, dei quali abbiamo avuto numerosi esempi in passato.

Art. 11.

Le violazioni dolose o colpose dei diritti di libertà stabiliti negli articoli da 1 a 10, comportano il diritto del cittadino ad avere dallo Stato la riparazione in forma specifica e, ove impossibile, il risarcimento dei danni.

Il funzionario o i funzionari dello Stato che hanno violato i diritti di libertà sono responsabili di fronte allo Stato e di fronte ai cittadini, secondo quanto stabilisce la legge.

 

Solo azionando i diritti di libertà, è possibile dare ad essi quella piena tutela, che è nei voti di tutti, e che finora resta frammentata o limitata all’ambito delle norme penali. Stabilendo la responsabilità civile dello Stato (1a parte), e rinviando alla legge speciale per la responsabilità dei funzionari – non essendo opportuno che la Costituzione vada oltre l’affermazione del principio generale – non si fa che portare lo Stato su quel piano in cui, fin dal periodo romano, si trovano tutti i privati. Analoghi principî vigono in Inghilterra, ove la responsabilità statale è del tutto identica a quella di qualunque privato.

Art. 12.

Qualora, nell’esercizio di un’attività lecita, i pubblici poteri arrechino ai cittadini un nocumento materiale di ragguardevole entità – commisurata al patrimonio del danneggiato – essi sono tenuti a versare una riparazione a titolo di solidarietà nazionale. La legge disciplina la forma di questa responsabilità.

 

La responsabilità dello Stato per atti legittimi trova oggi attuazione in molte leggi speciali, ed è, sia pure timidamente, riconosciuta dalla giurisprudenza. È necessario che essa trovi statuizione e dignità costituzionale, con la formulazione su riportata, che la contiene in modo generale e generico.

Art. 13.

Tutti gli italiani sono eguali dinanzi alla legge, senza differenza di sesso, di opinione politica, di fede religiosa e di altre condizioni.

La donna ha gli stessi diritti civili e politici dell’uomo e gli stessi obblighi, nei limiti delle sue capacità naturali.

I titoli nobiliari sono aboliti né possono essere più concessi; i predicati di quelli attualmente esistenti divengono parte integrante del nome, secondo quanto dispone la legge.

Art. 14.

Spetta alla collettività eliminare quegli ostacoli d’ordine sociale ed economico che, limitando la libertà e l’eguaglianza di fatto degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della persona umana, e il pieno sviluppo fisico e intellettuale, morale e materiale di essa.

 

Queste due norme non vanno certo collocate a questo punto; ma o al principio di tutta la ripartizione relativa ai rapporti tra pubblici poteri e cittadini, oppure al principio della parte – anche se di fatto poi non formalmente delimitata – dedicata ai principî di libertà ed eguaglianza nel campo sociale ed economico.

La prima di queste norme non solleva osservazioni particolari, potendosi ritenere di universale accettabilità; per i titoli nobiliari si propone di seguire il criterio che già si seguì a Weimar, con buoni risultati. Quanto attiene agli ordinamenti detti cavallereschi – ordini cavallereschi e onorificenze – trova sede più idonea nella parte propria dell’organizzazione dello Stato, essendo da presumere che essa rientrerà nella competenza di un qualche organo costituzionale.

La seconda è una norma nuova, non esistendo in alcuna Costituzione. È una norma-principio, che viene a costituire poi la chiave di tutte quelle altre norme, che la Costituzione conterrà, attinenti al lavoro, all’impresa, alla proprietà, ai servizi pubblici. Sotto tale aspetto essa appare particolarmente consigliabile, e dà alla Costituzione una chiarezza di inquadratura e una solidità di base che altrove non è riscontrabile.

Avvertenza. – Qualora nella parte della Costituzione che regolerà l’organizzazione costituzionale venga posta una norma sulle situazioni di guerra e di emergenza, dovranno modificarsi gli articoli di questo schema nei quali a tali situazioni si fa riferimento.

 

Questa norma appare molto opportuna; essa potrebbe disciplinare in primo luogo i rapporti tra legislativo ed esecutivo, col verificarsi di situazioni di guerra o emergenza. In secondo luogo il regime dei diritti pubblici del cittadino, stabilendone restrizioni da un lato, ma anche garanzie adeguate – da far valere eventualmente in periodo successivo – dall’altro.

MARTEDÌ 30 LUGLIO 1946

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

PRIMA SOTTOCOMMISSIONE

2.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 30 LUGLIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI

INDICE

Sui lavori della Sottocommissione

Presidente – Moro – Cevolotto – Lucifero – Dossetti – Basso – La Pira – Grassi – Togliatti – Marchesi – Corsanego.

La seduta comincia alle 18.

Sui lavori della Sottocommissione.

PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Cevolotto, Basso e Moro, incaricati nella precedente seduta di riferire sulla divisione sistematica della materia attribuita alla competenza della Sottocommissione, si sono riuniti ieri, insieme con il Presidente e con il Segretario della Sottocommissione stessa, ed hanno adempiuto al loro incarico.

Invita l’onorevole Moro a riferire sul lavoro svolto.

MORO rende noto che, a conclusione della riunione di ieri, è stato compilato un elenco sistematico dei diritti e dei doveri del cittadino. Un punto di contrasto si è manifestato circa la collocazione delle dichiarazioni generali sull’ordinamento costituzionale e politico dello Stato, dichiarazioni che, secondo l’avviso degli onorevoli Grassi, Basso e Cevolotto, dovrebbero precedere quelle sulle libertà personali. Egli ritiene invece che, per ragioni di opportunità sistematica, tali dichiarazioni debbano essere collocate in seguito.

Fa presente che si è ritenuto di dover iniziare con dichiarazioni di principio che avrebbero soprattutto una funzione educativa, in quanto una Costituzione deve avere anche valore di insegnamento per il popolo. Queste dichiarazioni di principio dovrebbero corrispondere all’orientamento antifascista che è comune a tutti i membri della Commissione.

La materia dovrebbe poi essere divisa in tre parti, una relativa alle libertà civili, la seconda alle libertà economiche e la terza a quelle politiche.

A questa distinzione corrisponde nelle sue principali linee lo schema predisposto, il quale, dopo le dichiarazioni di principio, reca una prima parte che si è voluta intitolare «L’uomo», e che comprende tre capitoli: libertà civili; libertà sociali (che vengono distinte in libertà generali, economiche e culturali) e libertà politiche. Seguono poi i principî relativi alla famiglia, alle caratteristiche istituzionali dello Stato e ai principî costituzionali dello Stato stesso, considerato nei suoi elementi costitutivi: territorio, popolo, ordinamento giuridico. Chiudono infine i rapporti dello Stato con altri ordinamenti giuridici internazionali ed ecclesiastici.

Dà quindi lettura del seguente schema predisposto:

DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO

  1. – Autonomia della persona umana di fronte allo Stato.
  2. – Eguaglianza di valore della persona e diritto all’eguale trattamento.

III. – Solidarietà tra gli uomini nella vita sociale e nel lavoro comune.

L’UOMO

I.

Libertà civili

  1. – Inviolabilità della persona in particolare.
  2. – Inviolabilità dagli arresti.
  3. – Diritto di essere giudicato dai giudici naturali.
  4. – Diritto ad essere punito secondo una legge preventiva e con pene legali.
  5. – Diritto ad una libera ed efficace difesa processuale e presunzione di innocenza fino alla condanna.
  6. – Divieto di pene corporali e diritto ad un trattamento penale umano (pena di morte).
  7. – Diritto a non essere estradato.
  8. – Diritto al nome.
  9. – Diritto alla cittadinanza.
  10. – Inviolabilità di domicilio.
  11. – Diritto di circolazione nell’interno dello Stato e libertà di residenza.
  12. – Diritto di emigrare.
  13. – Diritto alla libertà di corrispondenza postale, telegrafica e telefonica ed alla segretezza di essa.
  14. – Libertà di coscienza e di opinione e diritto di esprimere e diffondere il proprio pensiero (stampa).
  15. – Libertà di professare la propria fede religiosa.
  16. – Libertà di riunione.
  17. – Libertà di associazione, diritto al riconoscimento della capacità giuridica dell’ente ed alla permanenza di tale riconoscimento.
  18. – Diritto alla legalità dei tributi.
  19. – Diritto alla inviolabilità degli obblighi assunti dallo Stato verso i creditori.
  20. – Diritto di azione giudiziale.
  21. – Diritto di resistenza all’atto illegale dell’autorità.

II.

Libertà sociali

A.

Libertà generali.

  1. – Diritto all’esistenza della persona.
  2. – Diritto all’assistenza sanitaria.
  3. – Diritto ad ottenere protezione sociale per le madri e i fanciulli.

B.

Libertà economiche.

  1. – Diritto di lavorare scegliendo il proprio lavoro.
  2. – Dovere del lavoro.
  3. – Diritto di organizzare i mezzi per controllare le condizioni del lavoro.
  4. – Diritto di associarsi per la tutela degli interessi di categoria.
  5. – Diritto di sciopero economico.
  6. – Diritto all’equa remunerazione del lavoro, ad un orario umano, al riposo settimanale ed annuale retribuito.
  7. – Diritto al risparmio ed alla proprietà privata; suoi limiti.
  8. – Condizioni per procedere a collettivizzazione.
  9. – Diritto di successione e suoi limiti.
  10. – Diritto all’assistenza statale in caso di disoccupazione, invalidità e vecchiaia.

C.

Libertà culturali.

  1. – Libertà di insegnamento col diritto di scelta della scuola.
  2. – Dovere dello Stato a promuovere l’istruzione e la cultura con proprie scuole.
  3. – Diritto dello Stato a controllare le scuole private per il rendimento didattico e lo stato giuridico degli insegnanti.
  4. – Diritto alla istruzione ed al riaddestramento professionale.
  5. – Diritto ed obbligo dell’istruzione elementare.
  6. – Diritto all’istruzione superiore per i meritevoli.
  7. – Libertà di creare organismi educativi paralleli alle scuole pubbliche e private.

III.

Libertà politiche

  1. – Diritto di elettorato attivo e passivo, in condizioni di universalità e di uguaglianza.
  2. – Diritto ad organizzarsi in partiti politici.
  3. – Diritto di accedere alle cariche pubbliche in condizioni di uguaglianza.
  4. – Obbligo di eseguire prestazioni personali a favore dello Stato e di Enti pubblici a termini di legge.
  5. – Diritto all’esistenza ed alla autonomia degli enti che esercitano funzioni pubbliche.
  6. – Diritto di petizione.

LA FAMIGLIA

  1. – Diritto a costituire la famiglia; protezione dello Stato.
  2. – I poteri direttivi nella famiglia.
  3. – Libertà della donna di dedicarsi ai lavori domestici.
  4. – Diritto-dovere di istruire ed educare la prole.
  5. – Diritto all’assistenza da parte dello Stato.
  6. – Filiazione naturale.

LO STATO

  1. – Denominazione e caratteristiche istituzionali dello Stato italiano.
  2. – Simboli dello Stato.
  3. – Principio della personalità giuridica dello Stato.
  4. – Principî costituzionali sul territorio.
  5. – Principî costituzionali sul popolo (cittadinanza).
  6. – Principî costituzionali sull’ordinamento giuridico (per proposta degli onorevoli Grassi, Cevolotto e Basso questa parte dovrebbe essere trasferita in principio).

RAPPORTI DELLO STATO CON ALTRI ORDINAMENTI GIURIDICI

A.

Lo Stato e l’ordinamento internazionale

  1. – Dichiarazione sulla politica internazionale e sulle autorità internazionali riconosciute.
  2. – Adattamento del diritto interno al diritto internazionale.
  3. – Diritto delle minoranze etniche.

B.

Rapporti tra Stato e Chiesa

PRESIDENTE richiama l’attenzione sulla opportunità di risolvere una questione fondamentale: se sia necessario cioè compiere una delibazione di merito dei singoli problemi, o se la Sottocommissione possa limitarsi ad esaminare l’indice così come è stato proposto. A suo avviso, sarebbe più razionale questa seconda soluzione in quanto lo schema deve costituire una base per il lavoro che sarà svolto dai relatori.

CEVOLOTTO dopo aver espresso l’opinione che la parte dell’indice concernente lo Stato debba precedere le nozioni concernenti la persona, fa presente che già nella delibazione dei vari temi fatta presso il Comitato di redazione sono stati individuati alcuni punti di attrito sui quali vi sarà certamente la necessità di discutere e cercare, se possibile, una soluzione di maggioranza. Su questi temi sarebbe opportuno nominare non uno ma due relatori, rappresentanti ciascuno il pensiero opposto. Ritiene necessario quindi individuare gli eventuali punti di attrito, mentre per gli altri non vi saranno che questioni di tecnica, di dettaglio. È d’accordo, comunque, con il Presidente sulla opportunità di un ordinamento preliminare della materia.

LUCIFERO si dichiara anch’egli favorevole alla opinione del Presidente circa un ordinamento sistematico che gioverà anche ad un migliore inquadramento dei vari problemi. Ritiene però impossibile una immediata discussione su tale ordinamento dato che l’indice è stato solo ora distribuito mentre da un esame anche superficiale si vede che in esso vi sono questioni di indole giuridico-costituzionale delicate ed interessanti che vanno studiate attentamente. Esprime subito, in proposito, l’avviso che alcune di tali questioni non dovrebbero trovar posto in una Costituzione, ma in sede più adatta, ad esempio nei Codici.

DOSSETTI osserva che l’aver posto nell’indice alcuni problemi non vuol dire che essi debbano essere risolti con l’inclusione nella Costituzione. La questione ora è soltanto di tecnica e di distribuzione di lavoro. Posto che un determinato principio, un determinato diritto o una determinata libertà debbano essere affermati nella Costituzione, occorre stabilire il punto in cui debbano essere indicati e trattati. Ritiene quindi che, senza gravi pregiudizi per l’avvenire, la Sottocommissione potrebbe mettersi d’accordo sullo schema senza scendere ad un esame di dettaglio sui singoli punti.

BASSO, premesso che i componenti il ristretto Comitato incaricato della redazione dell’indice non si sono trovati d’accordo nell’elencazione dei temi contenuta nello schema, troppo ampia a suo avviso, e che è necessario avere una Costituzione non troppo rigida onde evitarne continue modifiche, conviene con il Presidente circa l’opportunità di un ordinamento sistematico della materia. Ritiene inutile però che si incarichino dei relatori di svolgere tutta la serie degli argomenti elencati, se prima non si è d’accordo sui temi da discutere.

Dallo schema proposto ha tutta l’impressione che si tenda a presentare la Costituzione come un’elencazione di libertà; con questo si cadrebbe a suo avviso in un vecchio schema di rivendicazione di diritti subiettivi che potrebbe dare l’impressione di una Costituzione che nasca come un’opposizione del popolo contro il potere assoluto. Pensa che sia necessario evitare questa visione unilaterale e che, dovendosi fare un elenco di diritti e di doveri, sarebbe più opportuno introdurre un capitolo sui «Rapporti fra i cittadini e lo Stato» che eviti l’impressione che si sia voluto porre l’accento soltanto sull’individualismo.

LA PIRA concorda sulla necessità di impostare lo schema calcando sul concetto dei diritti anziché su quello delle libertà. In base poi al principio che i diritti della persona umana non sono integralmente tutelati se non sono tutelati anche i diritti delle comunità nelle quali la persona umana si espande, adotterebbe la locuzione generale: «Diritti della persona umana», procedendo poi ad un primo raggruppamento naturale: «Diritti della famiglia, diritti della comunità, del lavoro, ecc.». Tratterebbe quindi i diritti della persona e delle comunità naturali nelle quali la persona si integra e si espande, ma tutto però con una aggiunta sistematica, in modo che oltre a parlare della famiglia, ci si occupi anche di queste altre comunità che sono essenziali. Tenuto presente il principio che la struttura della Costituzione deve essere conforme alla struttura reale del corpo sociale, poiché questa struttura è organica e si svolge per la comunità, la medesima organicità sarebbe bene – a suo avviso – proiettare nella Costituzione in modo che questa sia lo specchio della realtà sociale.

LUCIFERO osserva che mentre la prima parte della Costituzione può essere mantenuta rigida, la seconda e la terza parte hanno invece una rigidità condizionata che può subire modifiche secondo le esigenze dei tempi. Ma poiché nella prima parte si formulano alcune affermazioni assiomatiche, teme che una eventuale modificazione delle altre parti possa portare ad una confusione. Ritiene quindi che volendo portare nella prima parte tutti i diritti di comunità, di associazione, ecc. non come affermazione di principio, ma come sviluppo di principio, con una funzione più legislativa che costituzionale, si finirebbe con il creare una Costituzione che, per essere troppo perfetta, non sarebbe applicabile. È d’avviso che la prima parte debba essere ridotta ai soli diritti dell’uomo; da questo, in sede legislativa e costituzionale, deriverà il resto.

GRASSI crede che, seguendo un indirizzo pratico e completo, sia necessario esaminare l’elencazione prospettata dall’onorevole Moro per giungere ad una formulazione precisa e ridotta di principî generali sui quali tutti si trovino d’accordo e che potranno essere sviluppati dalle future disposizioni legislative.

Per quanto riguarda la sistematica, egli ed altri colleghi avrebbero preferito .che si facesse una prima enunciazione delle disposizioni generali dello Stato e poi seguisse la dichiarazione dei diritti e dei doveri dei cittadini in tutti i campi. Ritiene che la prima discussione della Sottocommissione, lasciando impregiudicata la sistematica generale, che verrà assorbita dalla competenza della Commissione plenaria e della Presidenza, debba svolgersi non sui principî ormai acquisiti, relativi alla società e alle relazioni umane, ma sui punti di frizione dove effettivamente non c’è accordo completo. Si potrebbe così procedere alla nomina di un relatore che presenti articoli concreti per la parte generale sulla quale tutti sono d’accordo, e nominare altri relatori per le parti in cui si manifestino divergenze. Questi relatori potranno presentare una formulazione articolata dei principî affermati, sulla quale, in successive sedute, potrà svolgersi una discussione concreta e positiva.

TOGLIATTI rileva che la prima impressione avuta dallo schema è stata quella che esso, attraverso la semplicità delle formulazioni, fa affiorare problemi teorici e politici di tale importanza da rendere necessario, come ha rilevato l’onorevole Lucifero, un esame più approfondito.

Crede però che avendo la Sottocommissione iniziato uno scambio di idee, sia opportuno vedere subito se si è d’accordo sul modo di preparare la dichiarazione e sul carattere che essa dovrà avere perché da questo dipenderà l’orientamento di tutta la Costituzione. Ora, di fronte alla lunga elencazione di diritti contenuta nello schema, osserva che questa può andar bene in un trattato o in un documento teorico, non in una Costituzione che è un documento storico e politico.

Quanto alla dichiarazione di principio, ad esempio, che si intende far precedere, osserva che essa gli sembra troppo generale. Ritiene che dopo oltre venti anni di fascismo, punto di partenza dovrebbe essere la negazione del regime fascista e la riaffermazione della riconquista della libertà dei cittadini: una dichiarazione storica e precisa che potrebbe contenere un richiamo a qualche nuova libertà di carattere economico e sociale, di cui il popolo italiano ha acquistato coscienza attraverso l’esperienza stessa del fascismo e di fronte ai problemi che stanno al cospetto del popolo italiano. Una simile introduzione avrebbe effettivamente un significato politico profondo e diventerebbe la base della unità politica del Paese.

Passando alla elencazione delle libertà, si dichiara d’accordo con quei colleghi che ne sostengono la scelta e la limitazione, che dovrebbero avvenire sotto un duplice aspetto: graduazione della importanza politica ed effettività. Non si possono mettere allo stesso livello determinate affermazioni, che potrebbero andar bene anche in un Codice, con altre affermazioni di diritto proprie di una Costituzione; ed egli vorrebbe che si compisse una scelta, dando rilievo a quelle particolari libertà la cui riconquista, la cui affermazione e la cui consacrazione in un testo costituzionale oggi hanno un valore politico decisivo, lasciando ad altri testi legislativi, ad altri documenti, l’affermazione e la precisazione delle altre libertà.

In secondo luogo, tenuto conto del carattere effettivo reale delle libertà, afferma che dovranno scriversi nella Costituzione quelle libertà che si è in grado di garantire, dichiarando che lo Stato le garantisce; altrimenti si correrebbe il rischio di fare affermazioni soltanto dottrinarie e la lotta politica e sociale si svilupperebbe al di fuori della Costituzione. Si riferisce innanzi tutto ai diritti di carattere sociale e si domanda come questi diritti saranno garantiti, una volta che sono stati scritti nella Costituzione.

Pensa pertanto che tutta la parte relativa ai problemi economici debba essere considerata tenendo presente che se si afferma il diritto al lavoro si deve anche dire che lo Stato garantisce questo diritto in una determinata misura.

Concludendo, sostiene la necessità: di dare un carattere più storico e politico alla introduzione; di ridurre il numero dei diritti e delle libertà a quelli effettivamente garantiti e, entrando nel campo sociale e culturale, legare all’affermazione dei diritti quella dei mezzi concreti con i quali se ne garantisce l’effettiva realizzazione; di lasciar fuori dalla Costituzione quelle affermazioni di diritti che meglio troverebbero posto in un codice.

DOSSETTI è d’accordo sul fatto che la Costituzione debba essere collegata con qualcosa di storicamente definito rispetto al momento in cui essa nasce, ma ritiene che lo schema proposto non pregiudichi, né in senso positivo né in senso negativo, questa necessità. È evidente che chi dovrà stendere il primo abbozzo della dichiarazione di principio dovrà sentire questa esigenza per darvi concretezza storica. Se si guardano altre Costituzioni, si nota che tale esigenza è soddisfatta; e si riferisce in particolare alla nuova Costituzione francese, e anche a quella russa.

Conviene anche sulla opportunità di non insistere troppo sul concetto delle libertà, ma non trova giustificata la critica fatta ad una pretesa esuberanza dei singoli punti elencati.

Rileva che nello schema sono accennati tutti i concetti che potrebbero essere oggetto di discussione; ed un raffronto con le altre più recenti Costituzioni dimostra che qui non vi è nulla più di quanto è materia normale di tutte le Costituzioni.

Quando si passerà ad una elencazione concreta, si vedrà che tutti i punti potranno compendiarsi in pochissimi articoli.

Quanto all’affermazione dell’onorevole Togliatti che bisogna anche preoccuparsi del modo con cui le libertà ed i diritti dichiarati debbano realizzarsi, si dichiara d’accordo con lui, rilevando che proprio questo deve essere lo scopo di una nuova Costituzione. Osserva però che non si deve dimenticare che si tratta di una materia riservata ad altre Sottocommissioni. Compito della prima è solo quello di dichiarare i diritti, i quali poi dovranno essere realizzati in altra sede, e precisamente: i diritti di democrazia generica e di struttura politica, dalla seconda Sottocommissione, quella di carattere economico e sociale, dalla terza.

TOGLIATTI osserva che egli ha inteso porre l’aspetto sociale della questione.

DOSSETTI fa presente che la terza Sottocommissione ha appunto lo scopo di sistemare la struttura sociale in maniera tale che i diritti affermati possano trovare concreta realizzazione. Ciò è conforme allo schema tecnico comune in ogni Costituzione. Occorre ricordare che la prima Sottocommissione, pur non dovendo limitarsi ad astratte enunciazioni, ha solo la competenza di dichiarare i diritti e fissare la posizione del cittadino e dei membri della società di fronte allo Stato; alle altre Sottocommissioni spetta il compito di studiare le strutture politiche, economiche e sociali attraverso le quali quei determinati diritti dichiarati si realizzano. Se invece per ogni diritto che intende dichiarare la prima Sottocommissione volesse porre anche il problema della pratica realizzazione con la pretesa di risolverlo, invaderebbe il campo delle altre Sottocommissioni.

CEVOLOTTO è d’accordo con l’onorevole Togliatti per quanto si riferisce alla formulazione delle dichiarazioni di principio; crede però che questo debba far parte del preambolo alla Costituzione e non proprio della Costituzione.

Quanto all’indice, è d’avviso che esso sia troppo ampio, e riferendosi alla necessità espressa dall’onorevole Basso di non fare una Costituzione troppo rigida, sostiene che nella Costituzione debbano trovar posto soltanto quei principî generali che non occorra poi modificare, lasciando al Parlamento la elaborazione delle leggi speciali.

Circa l’osservazione sulla competenza della terza Sottocommissione in materia di principî economici e sociali, ritiene che la enunciazione di quelli che sono i principî fondamentali competa alla prima Sottocommissione, la quale dovrà tuttavia coordinare i propri lavori con quelli della terza Sottocommissione, alla quale spetta un compito più specifico.

Concorda infine con l’onorevole Togliatti sulla opportunità di tenere presente la Costituzione sovietica laddove essa alla enunciazione dei diritti economici e sociali fa seguire sistematicamente la specificazione del modo onde tali diritti vengono assicurati.

TOGLIATTI, ad integrazione di quanto testé detto dall’onorevole Cevolotto, precisa che l’esempio della Costituzione russa deve essere, a suo avviso, tenuto presente non soltanto per le questioni di carattere economico-sociale, ma anche per quelle essenzialmente politiche. Non basta pertanto affermare che lo Stato garantisce le libertà politiche ai cittadini, ma occorre indicare il modo con cui questa garanzia è assicurata. Nel caso dell’Italia, che è appena uscita dal periodo della tirannide fascista, si tratta appunto di assicurare le libertà politiche con norme che vietino la propaganda delle dottrine fasciste. Soltanto così la Costituzione potrà veramente essere uno strumento che diriga tutta la vita politica della Nazione.

DOSSETTI si dichiara d’accordo con gli onorevoli Cevolotto e Togliatti. Osserva tuttavia che le formulazioni con le quali la Costituzione sovietica indica i mezzi di garanzia dei diritti economici e sociali sono alquanto generiche, e comunque si richiamano ad un ordinamento strutturale che è in atto nell’U.R.S.S., ed è anche sancito in altri capitoli della Costituzione russa. Ora bisogna evitare formulazioni che potrebbero apparire una mera tautologia. Pertanto, avuto riguardo all’ordinamento economico esistente in Italia, e poiché il compito di modificare eventualmente con norme statutarie tale ordinamento spetta alla terza Sottocommissione, è necessario un coordinamento fra i lavori delle due Sottocommissioni.

BASSO considera non agevole la formulazione di principî preliminari di carattere filosofico sulle funzioni dello Stato nei confronti dei cittadini. Su siffatte dichiarazioni di principio non sarà facile l’accordo. D’altra parte occorre, a suo avviso, evitare le formulazioni troppo astratte, sul tipo di quelle della Costituzione germanica di Weimar e della Costituzione spagnola, in cui vi è un eccesso ideologico a scapito della corrispondenza con la realtà in atto.

D’altro lato, ci si deve guardare dal pericolo di cadere nel particolare e nello stesso tempo di dovere rinviare troppo spesso alle leggi speciali.

Ritiene che sulle libertà civili si possa anche ricorrere ad un’ampia elencazione, mentre per le altre libertà ci si dovrebbe limitare ai concetti generali.

Non concorda infine con l’opinione espressa dall’onorevole Dossetti e ritiene che oltre alla enunciazione del diritto, possa essere inserito un capoverso esplicativo che non costituirebbe sempre una tautologia.

GRASSI fa presente che per la parte concernente le libertà civili la Sottocommissione è sostanzialmente d’accordo sulle enunciazioni, salvo a riassumere i principî fondamentali, adattandoli al clima storico attuale. La formulazione tecnica sarà discussa in seguito, ma si può intanto dare ad un relatore l’incarico di preparare gli articoli che riguardano le libertà civili.

Per quanto riguarda le libertà sociali e le libertà economiche, evidentemente si viene ad invadere il campo della terza Sottocommissione con la quale bisogna agire d’accordo; potrebbe quindi essere opportuno, in un primo tempo, che il relatore accantonasse questa parte per trattarla poi insieme con l’altra Sottocommissione.

La parte culturale spetta invece alla prima Sottocommissione anche per quel che riguarda la famiglia e quindi su questi punti il relatore designato dovrà avere un incarico concreto.

Riassumendo, propone che sia affidato ad un relatore l’incarico di preparare tutta la parte delle libertà civili; che la parte riguardante i diritti sociali ed economici sia in un primo momento accantonata onde poter procedere d’accordo con la terza Sottocommissione; che infine sia discussa compiutamente la parte culturale e della famiglia che fa parte della stretta competenza della Sottocommissione onde stabilire l’indirizzo da assegnare al relatore.

MARCHESI osserva che per quanto riguarda le libertà culturali, ci sono alcuni diritti dei quali bisogna tener conto e che investono anche la competenza della Sottocommissione economica, quali ad esempio il diritto all’istruzione e all’addestramento professionale, e per questi occorrerà indicare i mezzi per la concreta realizzazione.

DOSSETTI fa presente che la terza Sottocommissione ha già deliberato una relazione speciale su questo punto.

LUCIFERO osserva che mentre tutti dicono di essere in fondo d’accordo, lo sono invece solo alla superficie. Una Costituzione è un documento storico più che politico, ma appunto perché documento storico ha un suo spirito. Se ad un certo punto non si stabilisce quale debba essere lo spirito di questa Costituzione, non si sarà concluso nulla. E poi, documento politico, sì, e che ha un contenuto giuridico, ma che è essenzialmente un documento empirico e non programmatico; perché se si dice come il principio deve essere attuato, si entra già nel campo legislativo e si crea questo problema: che ogni qual volta per circostanze economiche, per circostanze storiche o politiche il meccanismo di applicazione di quel principio, che rimane salvo, debba esser mutato, si deve mutare la Costituzione. Ora, mentre in uno Stato socialistico questo si può fare nella Costituzione, in uno Stato che accetta molti criteri sociali ma che non è socialistico come impalcatura, questo non è possibile.

Ritiene sia necessario stabilire quali sono i principî programmatici sui quali la maggioranza concorda e dai quali deve partire questa dichiarazione di diritti; affermare dei diritti giuridici e lasciare poi alla legislazione la loro pratica attuazione.

Quanto al concetto dell’onorevole Togliatti, della reazione cioè al fascismo dalla quale la Costituzione deve sorgere, vorrebbe che tale reazione più che formulata fosse nel contenuto stesso della Costituzione: non il contrasto polemico col fascismo, ma qualche cosa di più che lo escluda, che sia l’afascismo tanto più che definire il fascismo diventa una difficoltà enorme. Quello che diceva l’onorevole Togliatti, fare cioè una dichiarazione preliminare in merito al fascismo, avrebbe – a suo avviso – un significato molto relativo. Egli è inoltre contrario ad entrare troppo nel particolare, perché teme la facilità con la quale si sarebbe costretti a modificare continuamente una Costituzione siffatta.

Conclude riaffermando la necessità di cercare di accordarsi preliminarmente sullo spirito, per stabilire cioè fino a che punto ognuno può cedere e venire incontro allo spirito dell’altro; altrimenti non si farà nulla di pratico e di positivo.

DOSSETTI propone uno schema molto sintetico che non pregiudichi le definitive decisioni, nel quale distinguerebbe una prima parte, l’uomo e il cittadino, come titolo generale, comprendente tre capitoli: i rapporti civili, i rapporti sociali ed economici ed i rapporti culturali; una seconda parte sulla famiglia ed un terza sullo Stato e l’ordinamento giuridico.

Ad ognuno di questi punti potrebbero essere assegnati uno o più relatori, sulle cui relazioni potrebbe svolgersi una discussione particolareggiata.

CORSANEGO fa presente che quanto ha detto l’onorevole Lucifero potrebbe avere la sua attuazione pratica se si facesse precedere una discussione generale dalla quale dovrebbe sorgere quello spirito della Costituzione del quale l’onorevole Lucifero ha parlato.

DOSSETTI insiste sulla necessità di un procedimento sistematico. Non vede come si possa, ad esempio, discutere della cultura e della scuola, prima di aver discusso dei diritti dei cittadini e di aver stabilito la posizione dell’uomo soggetto e oggetto dell’attività scolastica.

PRESIDENTE crede che la Sottocommissione debba venire ad una conclusione della discussione nel senso di Stabilire se, sulle linee che sono state esposte, sia possibile arrivare alla nomina di un relatore che, su determinate parti già discusse, possa presentare fra una ventina di giorni una relazione. Sulla prima parte dello schema, ad esempio, osservazioni di dettaglio sono già state fatte, e il relatore prescelto potrà tener conto di quanto è stato detto e compendiare in una relazione il pensiero di quanti sono variamente intervenuti nella discussione.

Per quanto riguarda l’accenno dell’onorevole Togliatti in ordine ad una dichiarazione di principio, crede che questa dovrebbe essere posta in testa alla Costituzione, quando se ne farà la stesura definitiva. Ma tutto quello che dovrà essere compendiato come sintesi nel preambolo, non potrà essere che la risultante dello sviluppo razionale che avrà avuto la Costituzione. Non concepisce un preambolo che sia basato su d’una formula negativa che si esprime con un «anti»: quando si fa una Costituzione che tenga conto, in tutta la sua sostanza, della negazione dello Stato che ci ha preceduto, e sia in antitesi con quanto ha fatto il fascismo, crede che essa precisi già sufficientemente un orientamento nuovo in cui sia riflesso il momento storico in cui è stata elaborata. Tanto più che sarebbe assai difficile definire il fascismo: ognuno ne darebbe una definizione diversa, mentre – a suo giudizio – deve ritenersi fascista ogni regione totalitario e quindi soppressore dei diritti della personalità umana.

Così non crede conveniente addentrarsi nel ginepraio di una definizione del fascismo, per cui i pareri sarebbero certamente discordi.

Non è d’avviso che la Sottocommissione debba pretermettere e nemmeno sospendere la parte che riguarda i diritti sociali, perché è sua competenza definire, almeno in via generale, tali diritti.

Riepilogando, ritiene che per la prima parte, concernente i diritti che attengono alla integrità fisica e alla protezione della persona, si sia sostanzialmente d’accordo, salvo una elencazione, più o meno ampia. Per questa parte si potrebbe giungere alla nomina di un relatore.

Per quanto attiene al secondo punto, relativo alle libertà sociali, avverte tutta l’importanza di quello che ha detto l’onorevole Togliatti. Benché la Sottocommissione non sia la sede competente per dettare le norme attraverso le quali sarà possibile realizzare questi diritti, essa ne potrà discutere e coordinare con la terza Sottocommissione il risultato del suo lavoro, in modo da rendere effettivo il riconoscimento di questi diritti che si vogliono proclamati nella Costituzione. Crede che anche da questo lato, dato il carattere panoramico della discussione, un relatore sarà in grado di poter sufficientemente riferire.

Ritiene che, al punto in cui è giunta la discussione, si possa passare alla nomina dei relatori, prendendo per base lo schema ridotto formulato dall’onorevole Dossetti.

Propone che relatori sui singoli punti siano: gli onorevoli La Pira e Basso, per le libertà civili; gli onorevoli Togliatti e Lucifero, per le libertà sociali ed economiche; gli onorevoli Marchesi e Moro, per le libertà culturali; gli onorevoli Basso (o Mancini) e Mastrojanni (o Merlin Umberto), per le libertà politiche; gli onorevoli Corsanego e Iotti Leonilde, per la famiglia; gli onorevoli Dossetti e Cevolotto, per lo Stato e i rapporti dello Stato con altri ordinamenti civili.

(Così rimane stabilito).

La ripartizione dei temi tra i vari relatori rimane pertanto così fissata:

1°) I principî dei rapporti civili (La Pira, Basso);

2°) i principî dei rapporti sociali (economici) (Togliatti, Lucifero);

3°) i principî dei rapporti sociali (culturali) (Moro, Marchesi);

4°) i principî dei rapporti politici (Basso o Mancini, Mastrojanni o Merlin Umberto);

5°) la famiglia (Corsanego, Iotti Leonilde);

6°) lo Stato come ordinamento giuridico (i rapporti con gli altri ordinamenti: l’internazionale e l’ecclesiastico) (Cevolotto e Dossetti).

Resta inteso che i relatori si manterranno in contatto, per la necessaria collaborazione, con il Presidente e con il Segretario della Sottocommissione, il quale ultimo sarà una specie di correlatore di tutti i relatori, funzionando ai fini del coordinamento. In caso di disaccordo, potranno farsi relazioni e articolazioni separate.

Propone che la Sottocommissione venga riconvocata il 9 settembre prossimo venturo con l’impegno, da parte dei relatori, di consegnare le singole relazioni non oltre il 27 agosto per dar modo a tutti i membri della Sottocommissione di arrivare preparati alla ripresa dei lavori.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 20.15.

Erano presenti: Basso, Cevolotto, Corsanego, Dossetti, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Lucifero, Marchesi, Moro, Togliatti, Tupini.

Erano assenti: Caristia, De Vita, Mancini.

Assenti giustificati: Lombardi Giovanni, Mastrojanni.

In congedo: Merlin Umberto.

VENERDÌ 26 LUGLIO 1946

ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

PRIMA SOTTOCOMMISSIONE

1.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 26 LUGLIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TUPINI

INDICE

Comunicazioni del Presidente

Presidente.

Sui lavori della Sottocommissione

Presidente – Marchesi – Grassi – La Pira – Dossetti – Mancini – Mastrojanni – Lombardi Giovanni – Moro – Lucifero – Togliatti – Cevolotto.

La seduta comincia alle 11.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che l’onorevole Pertini ha presentato le dimissioni da membro della Sottocommissione; egli è stato sostituito con l’onorevole Lombardi Giovanni.

Sui lavori della Sottocommissione.

PRESIDENTE rivolge il saluto ai componenti della Sottocommissione esprimendo l’augurio che essa possa svolgere un lavoro proficuo, intenso e possibilmente concorde.

Rileva che compito della Sottocommissione è quello di elaborare i principî generali della nuova Costituzione nonché i diritti fondamentali delle libertà della persona umana. Non intende sottoporre a discussione un piano specifico di lavoro. Osserva soltanto che occorre affrontare una questione di merito ed una di metodo. Questione di merito nel senso di decidere circa la suddivisione della materia da esaminare; questione di metodo, per stabilire il sistema migliore per giungere ad attuazioni efficaci e concrete, se convenga cioè affrontare subito in linea generale una discussione, oppure se sia preferibile affidare lo studio della materia a relatori.

Fa presente l’opportunità di giungere nel più breve tempo a risultati positivi, in modo da dare sensazione che finalmente l’Assemblea si è messa al lavoro per dare al Paese una Costituzione.

MARCHESI ha ascoltato con molto piacere l’augurio del Presidente, soprattutto per quanto riguarda l’appello alla concordia. Tuttavia non crede si possa dimenticare che in seno alla Commissione esistono contrasti e divergenze di opinioni.

Quanto ai criteri da seguire nelle discussioni, propone di stabilire subito un ordine di lavori per determinati argomenti, da trattare da un punto di vista unitario, in modo che i singoli problemi possano essere affrontati nella loro interezza.

GRASSI ritiene che il compito della Commissione sia duplice: elaborare dichiarazioni generali che sono contenute in tutte le Costituzioni e determinare i diritti e doveri dei cittadini.

Propone la nomina di due relatori: uno per le disposizioni di carattere generale, l’altro per il programma dei diritti di libertà e dei doveri. Sugli scherni tracciati dai due relatori, potrebbe svolgersi una discussione concreta.

LA PIRA, pur concordando con quanto è stato detto dai precedenti colleghi, ritiene necessario fissare il compito della Sottocommissione nei seguenti termini: definire un sistema integrale organico dei diritti della persona e dei diritti degli enti sociali – compresi quelli economici – in cui la persona si espande. In tale modo sarà data una fisionomia della struttura sociale e giuridica della Costituzione.

A suo avviso gioverà molto allo scopo riferirsi un poco al tipo della Costituzione sovietica la quale va dal piano economico a quello culturale, fissando un sistema integrale di attività che comincia dalla base, dalla vita fisica, per giungere alla vita familiare, economica, amministrativa, politica, culturale, religiosa.

Anche la Costituzione di Weimar potrà in un certo senso èssere ripresa, mentre occorrerà differenziarsi dal progetto francese che riecheggia il tipo di Costituzione dell’89 che ritiene debba essere da tutti respinto.

DOSSETTI rileva che il tema affidato alla Sottocommissione (diritti e doveri del cittadino) sarebbe alquanto limitato se da questi diritti e doveri dovessero essere esclusi quelli di natura economico-sociale. Ritiene pertanto che la Sottocommissione possa entrare anche nel merito dei diritti economici, limitatamente ai principî generali, salvo il coordinamento con i lavori della terza Sottocommissione, riservando naturalmente un esame più dettagliato agli altri diritti e doveri del cittadino. La Costituzione dovrà apparire come un tutto organico, e nella sua interpretazione non si dovrà avere riguardo soltanto a questa o a quella norma, ma si dovrà scendere all’esame dello spirito informatore di tutto il sistema costituzionale.

Sostiene la necessità di elaborare innanzi tutto uno schema di lavoro, una specie di indice di questi diritti e doveri del cittadino, e all’uopo propone che siano nominati uno o due relatori, con il compito appunto di articolare la materia assegnata alla competenza della Sottocommissione.

MANCINI prospetta l’opportunità, qualora venga accolta la proposta dell’onorevole Grassi, di dividere innanzi tutto in due parti la materia di cui la Sottocommissione è stata investita, nominando i rispettivi due relatori e di aggiungere una terza parte, relativa alla scuola, nominando un terzo relatore. Il diritto alla istruzione è, a suo avviso, se non il più importante certo uno dei più importanti tra i diritti del cittadino, poiché non si deve dimenticare che uno degli elementi principali dai quali dipende la rinascita dell’Italia è quello della educazione del popolo.

MASTROJANNI, riferendosi all’osservazione fatta dall’onorevole Marchesi, conviene con lui nel ritenere che nel corso dei lavori affioreranno certamente ad ogni istante questioni che difficilmente potranno essere superate di volta in volta. Crede pertanto prudente che sia sgomberato aprioristicamente il terreno da ogni contrasto di carattere ideologico che investa questioni di principio. Sarà allora più agevole proseguire nei lavori, adattando tecnicamente alle norme da elaborare le soluzioni di massima e gli orientamenti già deliberati.

In merito al criterio sistematico accennato dall’onorevole La Pira, concorda sulla considerazione che la Costituzione sovietica deve essere tenuta presente, ma ritiene più rispondente alle caratteristiche storiche ed alle tradizioni italiane che il criterio sistematico di tale Costituzione sia invertito, nel senso di dare il primo posto ai diritti dello spirito, e il secondo posto ai diritti e ai doveri di natura soprattutto materialistica.

LOMBARDI GIOVANNI afferma che la storia non è che la dimostrazione, ogni giorno più realistica, della concezione economica di Carlo Marx. Non può pertanto tacere la propria sorpresa nel constatare che nell’assegnare alla Sottocommissione i principî generali di libertà si è fatta astrazione da quelli economici e sociali. Afferma che in fatto di libertà non è possibile svolgere una seria indagine prescindendo da quella che, a suo avviso, è la fondamentale e primordiale libertà, la libertà dal bisogno. Per questo appunto l’indagine della Sottocommissione non può non essere anche di natura economica.

Non si nasconde che questa sua concezione materialistica potrà non incontrare il consenso della maggioranza della Sottocommissione; i cattolici sperano in un altro mondo migliore, ma egli crede che occorra preoccuparsi di assicurare una migliore esistenza su questa terra, e ciò non sarà mai possibile se non si conquista ai cittadini la prima libertà, quella dal bisogno.

Pensa che la nomina di un relatore per ciascuna delle parti in cui la materia di competenza della sottocommissione verrà divisa, debba essere preceduta da una discussione, in modo che, determinandosi una maggioranza ed una minoranza sulle questioni di principio, venga riservata alla maggioranza la nomina del relatore, libera rimanendo la minoranza di elaborare per una propria relazione, da sottoporre al giudizio della Commissione in seduta plenaria e quindi della Costituente.

Chiede formalmente che nella discussione sui diritti della persona si tenga conto dei diritti e dei doveri economici e sociali, del presupposto che la Chiesa e lo Stato sono due parallele che non si incontreranno mai, e che la Scuola deve essere rivendicata dalla scienza.

MORO rileva che il punto essenziale deve rimanere quello di stabilire un piano sistematico di lavori. Considera pertanto anticipazioni interessanti ma sempre anticipazioni quelle fatte da alcuni onorevoli colleghi, con le quali si è tentato di portare la discussione su un piano sostanziale.

LUCIFERO rileva che molto spesso le divergenze appaiono maggiori di quanto in realtà non siano quando vengono sollevate fuori tempo provocando uno schieramento aprioristico che rappresenta poi un ostacolo per tutto il lavoro successivo.

Propone pertanto che la Sottocommissione si preoccupi innanzi tutto di individuare e formulare i diritti e i doveri del cittadino nello Stato, soprattutto da un punto di vista sistematico, dopo di che, sulla falsariga del lavoro compiuto, sarà molto più facile trarre le opportune conclusioni risolvendo le questioni concrete.

TOGLIATTI fa presente che se la Sottocommissione dovrà occuparsi di formulare una dichiarazione dei diritti dell’uomo, come primo capitolo della nuova Costituzione, entrerà subito su un terreno politico, nel quale i motivi di contrasto verrebbero ad acuirsi. Non crede che si renderebbe un servigio all’Assemblea e al Paese, se si partisse da questi punti di contrasto. Ci sono invece altri punti sui quali si profilano determinate linee di accordo. È evidente, ad esempio, che quando si tratterà di sancire i diritti del cittadino tutti si troveranno d’accordo nell’includere i principî sanciti nell’89. Ma non bisogna fermarsi a questi; occorre andare al di là di questi principî, i quali non comprendono i diritti al lavoro, al riposo, alle assicurazioni sociali, all’educazione.

Ritiene quindi che sarebbe un errore se, partendo da un punto di dissenso su qualcuno dei diritti più avanzati, si rendesse difficile trovare un terreno di accordo per andare al di là della formulazione dell’89. Suggerisce di studiare la formulazione di uno schema su cui si possa stabilire l’accordo, per poi discutere in seno alla Sottocommissione i punti di dissenso, i quali saranno certamente limitati.

CEVOLOTTO, riferendosi alla proposta dell’onorevole Grassi di nominare due relatori, fa presente che sarà difficile ad essi compilare una relazione se prima non conosceranno il pensiero della Sottocommissione.

Propone quindi di formulare prima un indice degli argomenti da trattare, stabilendo i punti da discutere; questo indice sarà portato all’esame della Sottocommissione e successivamente si procederà alla nomina del relatore.

DOSSETTI si dichiara d’accordo con i concetti espressi dagli onorevoli Togliatti e Cevolotto, ritenendo necessario arrivare alla formulazione di un indice, in modo che la discussione della Sottocommissione possa prendere un tono di assoluta concretezza.

MORO richiama l’attenzione sulla necessità di una preventiva definizione della competenza della Sottocommissione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e suggerisce la nomina di un ristretto comitato incaricato di preparare l’indice dei lavori che dovranno essere svolti dalla Sottocommissione, salvo, in un secondo tempo, procedere alla nomina dei relatori per i singoli argomenti che dovranno formare oggetto delle discussioni.

Propone che a far parte del Comitato siano designati gli onorevoli Basso, Moro, Cevolotto. Essi si riuniranno preventivamente per uno scambio di idee, presentando poi l’indice concordato alla Sottocommissione, la cui riunione potrebbe aver luogo martedì alle ore 18.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.30.

Erano presenti: Basso, Cevolotto, Corsanego, Dossetti, Grassi, Iotti Leonilde, La Pira, Lombardi Giovanni, Lucifero, Mancini, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Togliatti, Tupini.

Erano assenti: Caristia e De Vita.