ASSEMBLEA COSTITUENTE
CLXX.
SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1947
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TERRACINI
indi
DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI
E DEL VICEPRESIDENTE BOSCO LUCARELLI
INDICE
Congedo:
Presidente
Dimissioni di un Deputato:
Presidente
Comunicazioni del Presidente:
Presidente
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio):
Presidente
Sul disastro di Porto Santo Stefano:
Cingolani, Ministro della difesa
Votazione per la nomina di un Vicepresidente:
Presidente
Progetto di Costituzione della Repubblica italiana (Seguito della discussione):
Presidente
Tosato
Mortati
Ambrosini, Relatore
Colitto
Preti
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione
Piemonte
Mannironi
Negarville
Piccioni
Togliatti
Risultato della votazione per la nomina di un Vicepresidente:
Presidente
Votazione segreta:
Presidente
Risultato della votazione segreta:
Presidente
Interrogazioni (Annunzio):
Presidente
La seduta comincia alle 17.
SCHIRATTI, Segretario, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.
(È approvato).
Congedo.
PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il deputato Baldassari.
(È concesso).
Dimissioni di un Deputato.
PRESIDENTE. Comunico che ho ricevuto una lettera dell’onorevole Natoli Lamantea, il quale, avendo ricevuto dal Ministero degli esteri un incarico che, allontanandolo da Roma, non gli permetterà di seguire i lavori della Costituente, pur non essendo tale incarico incompatibile col mandato parlamentare, rassegna le sue dimissioni da deputato.
Pongo ai voti l’accettazione di queste dimissioni.
(Sono accettate).
Comunicazioni del Presidente.
PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato i seguenti deputati a far parte delle Commissioni rispettivamente indicate:
l’onorevole Bertone, della Giunta per il Regolamento, in sostituzione dell’onorevole Cingolani, nominato Ministro;
gli onorevoli Froggio e Storchi, della Commissione per la Costituzione (Sottocommissioni prima e seconda), in sostituzione degli onorevoli Tupini e Fanfani, nominati Ministri;
l’onorevole Cremaschi Carlo, della prima Commissione permanente per l’esame dei disegni di legge, in sostituzione dell’onorevole Andreotti, nominato Sottosegretario di Stato.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.
PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte a interrogazioni presentate da onorevoli deputati.
Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi.
Sul disastro di Porto Santo Stefano.
PRESIDENTE. Il Ministro della difesa ha chiesto di parlare per fornire notizie suppletive sull’esplosione del Panigaglia. Ne ha facoltà.
CINGOLANI, Ministro della difesa. Credo mio dovere, onorevoli colleghi, di comunicare notizie suppletive a quelle date già ieri dal Presidente del Consiglio sull’esplosione del Panigaglia.
Mi sono recato sul posto ieri sera e tutta la notte ho assistito ai tentativi di innalzamento della poppa del relitto della nave saltata in aria. Posso dire che, tanto da parte degli elementi della Marina e dell’Esercito, come da parte di marinai civili, è stato fatto tutto quello che si poteva per tentare di penetrare nella poppa della nave affondata.
La voce che si era sparsa, e che sembrava seria, che fossero rinchiusi nella poppa e protetti da una bolla d’aria cinque superstiti, è purtroppo priva di fondamento.
Il lavoro per poter trarre a salvamento l’unico scampato, cioè tale Salvatore Somma, militarizzato, è stato intensissimo. La perforazione della lamiera è stata fatta con molta difficoltà, anche perché le scintille e il fumo arrivavano nell’interno del piccolissimo locale ripieno di rottami di macchine, nel quale si sosteneva, con l’acqua fino alla gola, questo operaio che era indubbiamente dotato di energia fisica e di energia morale veramente notevoli. Ed infatti dall’interno ha potuto, attraverso due fori che erano stati praticati al principio per potergli fare arrivare un poco di luce e d’aria, dirigere l’operazione, avvertendo di sospenderla al momento in cui il fumo e le scintille minacciavano di togliergli quel poco di aria che poteva respirare.
Da uno dei due fori che erano stati praticati, gli è stata passata una bottiglia di cognac che egli ha appena assaggiato, dicendo che sentiva che gli avrebbe fatto male. Il militarizzato Somma aveva vicino a sé un compagno di cui conosceva appena il nome; questi però non gli era tanto vicino da concertare con lui il numero dei colpi da dare alla parete per far conoscere quanti erano i salvati, secondo quanto, dal primo foro praticato nella carcassa, gli era stato domandato.
Il rifugiato che era vicino a lui, che egli ricorda come un essere molto gracile, non ha potuto mai battere la parete; il Somma ha pertanto battuto i colpi ripetutamente, senza pensare di proposito al numero di essi. Ne viene di conseguenza che quando, con ripetuti sforzi, dall’unica perforazione resa possibile dal mare che era frattanto divenuto cattivo, egli fu potuto trarre fuori, non vi fu più alcuna speranza di poter salvare con lui altri superstiti. Così che la speranza cui ci si era attaccati, dopo l’interrogatorio del Somma, di poter salvare i presunti cinque uomini, era destituita di fondamento.
Posso aggiungere che il lavoro notturno fu effettuato da un solo palombaro della marina militare, perché gli altri civili accorsi non hanno creduto di poter lavorare di notte con l’ausilio di un grande faro che illuminava solo, sott’acqua, a minima profondità. I marinai civili hanno fatto una bellissima opera con dei sacchi di rena, per cercare di delimitare la zona per tutta la durata del mare mosso, intorno al portello aperto con la fiamma ossidrica. Ma purtroppo il mare lungo succeduto al mare mosso ha impedito che si potesse proseguire nell’opera intrapresa.
Sono stati immediatamente convogliati al punto del disastro i pontoni più potenti che possieda la nostra marina e in particolare quello di La Spezia che può sollevare fino a 400 tonnellate. Per poter far presto, essi sono stati anzi fatti partire immediatamente a rimorchio, senza neppure accendere i fuochi. Ma tutti sanno che i pontoni hanno una velocità limitatissima; essi sarebbero pertanto potuti arrivare nelle acque di Santo Stefano soltanto nel pomeriggio di oggi. Il palombaro militare, che ha lavorato con estrema abnegazione, è riuscito ad imbragare la poppa; dico la poppa, perché la esplosione è stata tanto violenta da sollevare completamente in aria il Panigaglia, da rovesciarlo su se stesso e da lanciarlo ad oltre 100 metri dalle boe.
Intorno, relitti umani sono stati raccolti in piccola quantità. Forse molti morti sono ancora nello scafo. Quattro cadaveri sono stati raccolti nell’ospedale di Orbetello, dove ci sono due feriti: il Somma, che va riprendendosi rapidamente, in preda a choc nervoso e ferito alle parti posteriori in seguito alle lacerazioni prodotte dai rottami di macchina, e un ferito civile che passava in camion sulla strada e che è stato proiettato fuori del veicolo dalla violenza dello spostamento d’aria. Non vi sono altri feriti.
Due case sono state colpite, delle quali una è veramente danneggiata; un enorme pezzo di lamiera, ha perforato il tetto e si è fermato al piano superiore della casa. La violenza del colpo è stata tale da far distaccare completamente tutto l’intonaco e rovinare tutto il mobilio. Per fortuna è una casa restaurata per la villeggiatura; e proprio la sera del giorno in cui il disastro è avvenuto doveva essere occupata dalla famiglia di un ingegnere della «Montecatini». Questa assenza della famiglia dei pigionanti ha evitato altre vittime.
Posso dare altri dettagli sui soccorsi inviati. Da Anzio sono state dirottate due corvette e un rimorchiatore; da Talamone sono partiti il pontone Maciste e il pontone Plutone.
Sono stati inviati autocarri con compressori d’aria ed alcuni sommozzatori della marina militare, i quali sono palombari per lavori a poca profondità. Essendo a poca profondità il relitto (pare che sia affondato per sette metri), bastavano i sommozzatori.
Comunque, il problema è unico: siccome la poppa con le eliche e parte del timone sono fuori dell’acqua, basta una forte imbragatura ed un sollevamento, soprattutto da parte del Maciste, per poter conoscere il mistero di tante morti avvenute a bordo.
Ho nominato immediatamente una Commissione di inchiesta, la quale è così costituita: presidente l’ammiraglio di squadra Luigi Sansonetti; membri: il tenente, generale Mainardi Giuseppe, dei servizi tecnici di artiglieria, maggiore generale dell’arma navale Pellegrini Sergio, capitano di vascello Pelosi Gaetano, tenente colonnello Mendoza Crispino, dei servizi tecnici di artiglieria.
Questa Commissione deve ricercare le cause che hanno potuto determinare l’esplosione della nave, esaminare la situazione del residuo del munizionamento, accertare le eventuali responsabilità o manchevolezze circa lo scoppio e le operazioni di salvataggio per i provvedimenti da prendere al riguardo.
Il lavoro di sbarco delle munizioni procedeva sempre lentamente, con grande accuratezza. Non più di 80 tonnellate per volta erano trasportate attraverso grandi telai giapponesi per poter calare senza scossoni le munizioni in due pontoni. Un pontone della «Montecatini» è stato travolto dall’esplosione ed il marinaio che era a bordo è scomparso. L’altro pontone non ha avuto a bordo nessun morto o ferito, perché si trovava ad una certa distanza dal punto della sciagura.
L’inchiesta dovrà indagare a fondo sull’accuratezza del carico del materiale su queste navi che sono fatte apposta per il trasporto di munizioni.
Posso dire che, da accertamenti fatti, disgrazie di questo genere mai sono accadute nella Marina. Durante la guerra mondiale, scoppi sono avvenuti sulla Benedetto Brin e sulla Leonardo da Vinci, ma per altre cause, in seguito ad attentato.
C’è ancora un trasporto carico di materiale esplosivo che si trovava a Messina e che doveva essere trasportato a Trapani; ho fatto fare indagini sul carico prima di addivenire allo sbarco di queste munizioni.
Quello che a me preme è assicurare l’Assemblea circa lo zelo immediato nel prestare soccorsi.
Quanto dicono i giornali, riportando le frasi addolorate e sincere del medico, cioè che si potevano mandare più palombari e meno autoambulanze, non ha base per questo motivo, perché le prime notizie a noi giunte e che ha riferito ieri il Presidente del Consiglio, parlavano di proiezione di proiettili nell’abitato; e difatti molti proiettili sono disseminati per un raggio di un chilometro. Essendo Porto Santo Stefano molto popolato nella stagione estiva ed essendo molte case sparse nella rada intorno alla baia, c’era da presumere che ci fossero anche vittime umane fra la popolazione. Fortunatamente a terra non ci sono vittime umane. D’altra parte, la prima notizia dell’esplosione non dava particolari intorno alla positura della nave e alla possibilità di poter salvare qualche vivo a bordo. Questo si è saputo dal telegramma che è arrivato quando il Presidente stava parlando dinanzi agli onorevoli colleghi. Le sedici autoambulanze sono tornate fortunatamente vuote; ma preferisco aver avuto un eccesso di zelo piuttosto che essere accusato di manchevolezza nell’inviare i soccorsi necessari. Non appena avrò particolari e quando i lavori saranno compiuti – spero nella nottata – metterò l’Assemblea al corrente di quanto è sciaguratamente avvenuto, di quanto si è nobilmente compiuto e delle risultanze della inchiesta.
Votazione per la nomina di un Vicepresidente.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un Vicepresidente.
Prima che si proceda alla votazione, estraggo a sorte i nomi di 12 deputati, che comporranno la Commissione di scrutinio.
(Segue il sorteggio).
La Commissione risulta così composta: Bennani, Borsellino, La Gravinese Nicola, Turco, Mattarella, Scotti Alessandro, Cannizzo, D’Onofrio, De Filpo, Sardiello, Carratelli, Ayroldi.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli scrutatori a recarsi nella sala all’uopo destinata per procedere immediatamente alle operazioni di scrutinio.
Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Riprendiamo l’esame degli emendamenti al nuovo testo unificato degli articoli 109, 110 e 111 proposto dal Comitato di redazione.
L’onorevole Tosato ha presentato il seguente emendamento:
«Sostituire il primo periodo col seguente:
«La Regione ha potestà di emanare norme legislative, nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle singole leggi dello Stato, nelle seguenti materie».
Ha facoltà di svolgerlo.
TOSATO. Il mio emendamento mira soltanto a chiarire, precisare e semplificare la formula proposta dal Comitato di redazione.
Ieri l’onorevole Bozzi manifestava, appunto, la preoccupazione che il testo proposto dal Comitato di redazione non fosse sufficientemente chiaro e preciso e potesse dar luogo a diverse interpretazioni; diversità di interpretazione, che, in materia così delicata e importante, sarebbe da evitare. Ed io sono perfettamente d’accordo con lui.
Il testo proposto dal Comitato di redazione dice:
«La Regione ha potestà di emanare norme legislative…».
Fino a questo punto credo che tutti ormai siano perfettamente d’accordo.
Non è assolutamente conveniente parlare genericamente d’una potestà normativa della Regione; perché, se si parlasse semplicemente di potestà normativa, si lascerebbe precisamente in sospeso la questione se questa potestà normativa si esprime col vigore della legge oppure con la forza del regolamento.
D’altra parte non sembra nemmeno possibile qualificare senz’altro la potestà legislativa della Regione come potestà di «integrazione», perché, se andiamo alla sostanza delle cose, quando si parla di potestà legislativa di integrazione, nel senso specifico e restrittivo attribuito a questo termine, si adopera la parola «legislativa» in un modo del tutto improprio. In realtà si tratta né più né meno che di una semplice potestà regolamentare. E se noi attribuissimo alla Regione soltanto una potestà regolamentare, saremmo nei limiti di un semplice decentramento autarchico, amministrativo, e non si avrebbe quella vera e propria autonomia, quell’autonomia che noi desideriamo consacrata nella Costituzione, e che implica, sia pure con tutte le garanzie, un decentramento legislativo.
Ancora: non è nemmeno possibile accettare l’altra formula proposta, secondo la quale la Regione potrebbe essere soggetto di una potestà legislativa soltanto delegata, perché quando si tratta di potestà legislativa delegata si esclude una competenza propria della Regione, competenza legislativa propria della Regione che invece noi riteniamo necessaria, e indispensabile per l’affermazione di una vera e propria autonomia regionale. Autonomia che dev’essere costituzionalmente garantita, e non rimessa alla discrezionalità del Parlamento.
Quindi io ritengo che fino a questo punto il testo presentato dal Comitato sia preciso ed esatto. Basta parlare semplicemente di potestà legislativa. S’intende però che, quando si parla di potestà legislativa, bisogna anche stabilire entro quali limiti si deve svolgere, si deve mantenere questa potestà legislativa delle Regioni. Orbene, l’articolo presentato dal Comitato prevede due ordini di limiti, dei limiti sostanziali e dei limiti formali. I limiti sostanziali sono dati dall’elenco delle materie nelle quali potrà affermarsi la potestà legislativa della Regione. Discuteremo di questo elenco. Vedremo se esso sarà integralmente accolto dall’Assemblea, se da esso escluderemo qualche materia e ve ne includeremo qualche altra.
Ad ogni modo il principio di un limite sostanziale di materia della potestà legislativa della Regione è chiaramente affermato, ed è un limite molto importante, in quanto significa che costituzionalmente le Regioni non potranno emanare norme giuridiche, se non nelle materie esplicitamente previste dal testo costituzionale, non in altre materie, a meno che leggi successive, come prevede l’attuale capoverso del Progetto, non ammettano la possibilità di un pacifico intervento legislativo delle Regioni.
Il testo presentato dal Comitato prevede poi dei limiti d’ordine formale, in quanto afferma che la Regione può bensì emanare norme legislative, ma nei limiti delle direttive o dei principî generali stabiliti dalle leggi della Repubblica.
È a questo proposito che l’onorevole Bozzi specialmente ha manifestato le sue perplessità. Principî generali. Che cosa sono questi principî generali? Direttive. Che cosa sono queste direttive? Vi è una differenza fra principî e direttive? E a quali principî si riferisce? Queste direttive in quale direzione possono manifestare, il loro vigore? Sono problemi questi, sollevati dall’onorevole Bozzi, che meritano di essere esaminati, e che suggeriscono l’opportunità di un chiarimento, di una precisazione al testo proposto dal Comitato.
Il pensiero del Comitato di redazione che ha formulato il testo in esame, è, a mio avviso, indubbio.
Il Comitato di redazione è animato da una preoccupazione, dalla preoccupazione di salvaguardare l’esigenza già solennemente affermata dall’articolo 106, in cui si stabilisce il principio che la Repubblica italiana è una Repubblica unitaria ed indivisibile. Ora l’unità della Repubblica è data dall’unità dell’ordinamento giuridico. Con la formula «nei limiti dei principî generali o direttive…», secondo me, il Comitato di redazione pur riconoscendo e ammettendo, in determinate materie, la potestà di un intervento di carattere legislativo della Regione, si è preoccupato al tempo stesso, ed ha voluto salvaguardarla dell’unità fondamentale dell’ordinamento giuridico dello Stato. In questo senso si pongono, come limiti della legislazione regionale, i principî generali e le direttive stabiliti dalle leggi della Repubblica. Pertanto, quando l’onorevole Bozzi chiede che cosa sono questi principî e domanda se essi si riducono ai principî generali dell’ordinamento giuridico, a quei principî, per intendersi, ai quali si riferiscono le disposizioni preliminari del Codice civile, evidentemente bisogna rispondere di no. Che la legislazione regionale sia subordinata alla Costituzione dello Stato, non solo, ma anche ai principî generalissimi dell’ordinamento giuridico che di per sé hanno carattere costituzionale, risulta per implicito da tutto il sistema, senza che vi sia bisogno di una disposizione espressa. I principî e le direttive richiamate dal testo del Comitato, non sono i principî generalissimi di tutto l’ordinamento giuridico, ma i principî relativi alle singole materie deferite alla legislazione regionale. Il Comitato intende precisamente che in tutte le materie attribuite alla competenza legislativa della Regione devono essere rispettati quei principî che nelle materie stesse siano stabiliti dalle leggi dello Stato. I rapporti fra legislazione statale e regionale vengono a delinearsi pertanto nel modo seguente: in determinate materie possono intervenire con attività normativa di carattere legislativo le Regioni; però l’attività legislativa delle Regioni è limitata nelle stesse materie attribuite alla loro competenza dai principî di carattere fondamentale posti in ciascuna materia dalle leggi dello Stato. Questo il sistema dei rapporti che il Comitato intende instaurare. Ed è evidente per tal modo l’unità della legislazione, e quindi l’unità dello Stato, l’unità del sistema, è perfettamente salvaguardata.
Ora, appunto al fine di togliere qualsiasi dubbio, qualsiasi incertezza, e qualsiasi preoccupazione che potrebbe sorgere da una diversa interpretazione di questi principî generali, io ritengo che sia più opportuno, intanto, di parlare semplicemente di principî fondamentali e non generali. L’onorevole Bozzi suggeriva di togliere senz’altro la qualifica di «generali» e di parlare semplicemente di principî. Io ritengo più opportuno, anche in riferimento ad una terminologia invalsa in altre costituzioni, in cui si parla di grundsätzliche Gesetzgebung, più proprio ed esatto usare il termine «principî fondamentali», per significare appunto che nelle materie attribuite alla legislazione regionale tale legislazione è purtuttavia sempre subordinata ai principî generali posti alla base, a fondamento di essa, direttamente dello Stato. Resta così esclusa qualsiasi potestà legislativa esclusiva della Regione. Lo Stato ha sempre il diritto di intervenire in qualsiasi materia, con questo solo limite, che in determinate materie, attribuite alla competenza legislativa della Regione, l’intervento legislativo dello Stato deve essere limitato all’imposizione di principî fondamentali.
Questo è, a mio avviso, il pensiero ed il proposito della Commissione. Ora, appunto al fine di specificare questo pensiero e questo proposito della Commissione, al fine di eliminare qualsiasi incertezza, qualsiasi equivoco, qualsiasi dubbio, per escludere che i principî che fungono da limite della legislazione regionale siano soltanto i principî generalissimi di tutto l’ordinamento giuridico, per affermare invece esplicitamente che si tratta dei principî particolari relativi alle singole materie, per questo io mi permetto di suggerire l’emendamento proposto, secondo il quale la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti «dalle singole leggi dello Stato». Con questa formula qualsiasi preoccupazione dovrebbe cadere. È chiarito e precisato che la legislazione regionale potrà intervenire in tutte le materie elencate, ma intervenendo in queste materie, essa dovrà comunque rispettare i principî stabiliti, relativamente ad esse, dalla legislazione dello Stato. S’intende che il richiamo a tali principî è mobile, non statico. Lo Stato potrà sempre modificare, rinnovare i principî. In ogni caso la legislazione regionale dovrà sempre adeguarli ai principî modificati o nuovi posti dalla legislazione statale. Il testo della Sottocommissione parla di principî o direttive. L’onorevole Bozzi ha sollevato il problema: che cosa sono queste direttive? Egli ha cercato di dare un’interpretazione del testo della Sottocommissione e ha detto: per direttive si possono intendere quelle norme fondamentali emanate dallo Stato che non sono immediatamente vincolanti per i cittadini, ma che hanno per destinatario il legislatore regionale, rispetto al quale soltanto hanno efficacia direttamente vincolante. È un’interpretazione possibile, però è anche possibile un’altra interpretazione, soprattutto se teniamo presente una dottrina secondo la quale sarebbero direttive le norme vincolanti bensì, ma non assolutamente vincolanti. Ed altre interpretazioni sono ancora possibili. A mio avviso, di certe distinzioni, che hanno soprattutto un’importanza teorica, scientifica, è meglio fare a meno.
Bisogna evitare qualsiasi possibilità di dubbi, di incertezze, di interpretazioni diverse. Io parlerei soltanto di principî fondamentali, genericamente, senza alcun riferimento alle direttive. In fondo, i principî costituiscono pur sempre delle direttive; ed essi possono agire e funzionare in vario senso, con un contenuto che può essere immediatamente vincolante per i cittadini, oppure vincolante soltanto per il legislatore. Queste varie possibilità vanno lasciate, a mio modo di vedere, alla discrezionalità del legislatore.
Queste sono, brevemente, le ragioni dell’emendamento da me proposto. Ritengo che l’esigenza dell’unità fondamentale dell’ordinamento giuridico, e tutte le preoccupazioni che sorgono attorno a questa esigenza, siano da esso sodisfatte, in modo che la legislazione regionale non abbia a turbare mai l’armonia e l’unità dell’ordinamento giuridico, ma possa servire soltanto a rendere le norme che lo costituiscono più aderenti alla varietà dei differenti interessi locali.
PRESIDENTE. L’onorevole Mortati ha proposto di sostituire alle parole: «La Regione ha potestà di emanare norme legislative», le altre: «Compete alla Regione di emanare norme legislative».
Ha facoltà di svolgere questo emendamento.
MORTATI. Il mio emendamento tende a questo: sostituire la parola «compete» alla parola «ha potestà», e ciò per evitare che l’esercizio di questa competenza della Regione sia intesa come puramente facoltativa.
Faccio osservare che questa interpretazione potrebbe praticamente dar luogo a gravi inconvenienti, poiché, nel caso che la Regione non usufruisse di questa facoltà, nascerebbe uno stato di incertezza e non si saprebbe, una volta emanate le direttive, come queste direttive possano essere svolte e come sia possibile dar vita a quella serie di attività amministrative che presuppongono l’esercizio dell’attività normativa della Regione. La mia proposta tende, quindi, a tornare al testo originario del Comitato e a dare alla Regione esclusivamente il compito di legiferare in quella materia in cui si sono avute direttive da parte dello Stato.
PRESIDENTE. È così terminato lo svolgimento degli emendamenti relativi al primo periodo del nuovo testo unificato degli articoli 109, 110 e 111.
Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su di essi.
Presidenza del Vicepresidente TARGETTI
AMBROSINI, Relatore. Onorevoli colleghi, dopo la lunga discussione svoltasi su questo punto, che è fondamentale per tutta la riforma che andiamo ad affrontare, viene il momento di esaminare gli emendamenti presentati da varie parti al testo degli articoli 109-111 adottato dalla Commissione dei Settantacinque, e la nuova proposta di un unico articolo riassuntivo che il Comitato di redazione ha raccolto per cercare di andare incontro a molti di tali emendamenti. Naturalmente l’accettazione da parte nostra di quest’ultimo testo, che tende a raggiungere il maggior numero di consensi sulla votazione dell’istituto in questione, presuppone l’accordo ed è condizionato al mantenimento di esso.
E siccome alcuni colleghi mi hanno sollecitato a chiarire quale è stata l’origine della disposizione, io lo farò, sia pur brevemente.
Quando la seconda Sottocommissione, votando l’ordine del giorno Piccioni, previde che dovesse attribuirsi alla Regione una potestà legislativa, io mi trovai, dovendo elaborare il progetto, di fronte a questo problema fondamentale, che è stato discusso poi in Assemblea, e ritenni di risolvere la questione adottando due tipi di legislazione: quella che ora è prevista nell’articolo 109 del progetto della Commissione dei Settantacinque e l’altra prevista nell’articolo 111. Debbo anche ora chiarire che quella dell’articolo 109, che è stata da molti chiamata facoltà di legislazione «esclusiva», sicuramente non è tale. Ed a dimostrarlo basta ripetere che si tratta sempre di una potestà legislativa subordinata: subordinata alle norme della Costituzione e ai principî generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, e condizionata, inoltre, all’osservanza degli impegni internazionali dello Stato e degli interessi delle altre Regioni. È evidente che, quando c’è la subordinazione, non può esserci l’esclusività.
É questa la ragione per la quale il primo Comitato per le autonomie, poi la Sottocommissione, e poi la Commissione dei 75, sia pure a lievissima maggioranza, credettero di accedere alla mia proposta superando le critiche relative al preteso pericolo che essa avrebbe costituito per l’unità legislativa e per la compagine politica dello Stato.
D’altra parte, si prevedeva, nel mio progetto primitivo, soltanto un secondo tipo di legislazione, di integrazione ed attuazione delle leggi dello Stato, il tipo segnato nell’articolo 111 del progetto attuale.
Come l’Assemblea sa, la seconda Sottocommissione ritenne di integrare, per una maggiore precisazione, i due tipi suindicati di legislazione regionale con un terzo tipo, quello previsto dall’articolo 110.
Di fronte alle maggiori critiche insortene e alle opposizioni correlative, il Comitato di redazione – come ha detto il Presidente Ruini – ha accettato un testo concordato, col quale, allo scopo di ottenere un maggior numero di consensi, si rinuncia al tipo di potestà legislativa prevista dall’articolo 109, ed a fondere, in un solo articolo, le norme stabilite degli articoli 110 e 111. Non è ormai più il caso di accennare alle ragioni per cui a diversi colleghi e a me stesso sembrava preferibile il sistema prospettato nel mio progetto originario. Passiamo, quindi, senz’altro ad esaminare gli emendamenti apportati al testo «concordato», che rappresenta una conciliazione tra le diverse tendenze.
Potremo raggrupparli in poche categorie. C’è una prima categoria che, secondo noi, può chiamarsi di «emendamenti di rinvio». La proposta fatta dall’onorevole Targetti ed altri e quella dell’onorevole Nobile rientrano in questa categoria. L’emendamento dell’onorevole Targetti rimanderebbe in sostanza la disciplina di tutta la materia alla legislazione ordinaria, a singole leggi; è quindi il più lontano dal testo proposto dalla Commissione dei Settantacinque prima e ora dal Comitato di redazione, che lo ritenne per ciò assolutamente inaccettabile.
Non è nemmeno accettabile l’emendamento dell’onorevole Nobile, il quale, sia pure demandando la determinazione delle materie da attribuire alla competenza legislativa della Regione ad una legge di natura costituzionale, comporta sempre un rinvio, e quindi contrasta anch’esso con quello che ha già deliberato l’Assemblea. Con un voto esplicito infatti l’Assemblea ha voluto affermare non solo l’istituzione dell’ente Regione, ma anche il principio che la Regione deve avere un proprio potere normativo, legislativo, sia pur limitato.
Andando ad un altro gruppo di emendamenti, che potremmo chiamare «restrittivi», viene primo in considerazione quello presentato dall’onorevole Lami Starnuti e da altri colleghi. In sostanza l’onorevole Lami Starnuti, insistendo sulla posizione che egli aveva assunto fin dal primo momento in sede di seconda Sottocommissione, con questo emendamento tende a ridurre la potestà normativa della Regione ad una potestà semplicemente di integrazione e di attuazione. Ma, appunto per ciò, il Comitato di redazione non può accettare l’emendamento, il quale mortificherebbe il più ampio potere normativo che deve caratterizzare la istituzione dell’ente Regione.
Il collega Lami Starnuti ha fatto però delle osservazioni degne di essere prese in considerazione. Egli ha prospettato dei dubbi per i quali forse voleva una risposta, ed anzitutto questo dubbio: che cosa se ne fa di tutta la legislazione statale esistente? Potrebbe la Regione cominciare a dettare norme sue quando esiste questa legislazione, oppure deve aspettare che lo Stato emani nuove leggi prima che essa Regione possa cominciare a mettere in funzione la sua potestà legislativa?
A noi sembra che la risposta sia semplice: resta in vita tutta la legislazione esistente. Non occorre dettare in proposito una applicativa norma esplicita, giacché si tratta di una conseguenza implicita, necessaria. Ipotizzare una conseguenza diversa significherebbe ammettere la possibilità che si stabilisca il vuoto nell’ordinamento legislativo, per lo meno relativamente ad un determinato gruppo di materie.
Ora, questo non è possibile. È assolutamente chiaro che tutta la legislazione esistente deve restare in vita fino a quando lo Stato, attraverso i modi ordinari di produzione di norme giuridiche, vada ad elaborare nuove leggi, infra i cui principî fondamentali le Regioni possono esercitare la loro potestà legislativa subordinata, complementare, perché tale è in ogni caso, ripeto, la caratteristica della legislazione regionale.
Un’altra osservazione faceva l’onorevole Lami Starnuti: se, per avventura, ci fossero delle materie per le quali non esistesse una legge dello Stato, sarebbe possibile alla Regione emanare norme proprie? Teoricamente, anzi, astrattamente, la domanda potrebbe porsi, perché, richiedendo una norma subordinata il presupposto di una norma principale, fondamentale, sarebbe imbarazzante ed incerta la posizione della Regione nell’ipotesi configurata dall’onorevole Lami Starnuti.
Ma in concreto il caso ipotizzato non esiste, come osservò l’onorevole Ruini ieri, in una sua interruzione. In concreto, tenendo presenti le materie elencate nell’articolo «concordato», o negli stessi tre articoli del progetto approvato dal Comitato dei Settantacinque – 109, 110, 111 – sicuramente possiamo dire che esse sono già impegnate, e completamente, dalla legislazione dello Stato.
Quindi, il pericolo derivante dall’ipotesi che concettualmente prospettava l’onorevole Lami Starnuti non esiste.
Passiamo all’emendamento dell’onorevole Codignola, il quale, in sostanza, si preoccupa della dizione «legislazione generale». Nella sua dimostrazione, egli ha finito per porre un quesito e una domanda che, da un certo punto di vista – per quanto con una formulazione diversa – coincidono con i dubbi e con le domande che ci pose ieri l’onorevole Bozzi.
L’onorevole Codignola dice: Che cosa significa «principî generali», «legislazione generale?». E ha aggiunto: Si tratta forse di quei principî generali dei quali si parla nelle preleggi?
Io credo che non occorra spendere molte parole per rispondere subito nettamente, tassativamente, che non si tratta affatto dei principî generali delle preleggi, né dei principî generali dell’ordinamento giuridico a cui io avevo fatto richiamo nel testo originario dell’attuale articolo 109. Allora sì che il richiamo ai principî generali dell’ordinamento giuridico aveva una ragione di essere, ma non più ora e riguardo al testo dell’articolo cosiddetto «concordato» accettato dal Comitato, nel quale il richiamo ai principî generali, fondamentali, deve intendersi riferito ai principî affermati nelle singole leggi nazionali che si occuperanno delle materie particolari attribuite alla Regione per l’emanazione di norme giuridiche complementari. Se questo è vero – e a me pare che sia vero – è evidente che la giusta preoccupazione (tutte le preoccupazioni, ripeto, è bene che siano qui avanzate per essere chiarite) la giusta preoccupazione dell’onorevole Codignola, dell’onorevole Bozzi e di altri egregi colleghi può considerarsi completamente superata.
E così ugualmente la preoccupazione, che or ora esponeva al Presidente Ruini ed a me l’onorevole Dugoni, a proposito dell’emendamento Tosato al testo concordato. Temo di non avere completamente raccolto le sue obiezioni perché, mentre egli ci parlava, dovevo seguire il discorso dell’onorevole Mortati. Ma, se non mi sbaglio – ed egli può correggermi e precisare – in sostanza egli avanzava il dubbio che il richiamo ai principî generali, ai soli principî generali, rappresentasse un limite molto ristretto alla potestà legislativa della Regione, un limite tanto ristretto da importare in sostanza l’attribuzione ad essa di una potestà legislativa pienissima.
Senonché tale opinione e preoccupazione è infondata, giacché i principî generali, fondamentali, dei quali discutiamo, sono quelli che il legislatore andrà segnando nelle singole leggi particolari, e che ora sono contenuti nelle leggi esistenti che regolano le materie che saranno attribuite alla competenza legislativa della Regione. Ogni equivoco dovrebbe risultarne così chiarito, e conseguentemente sorpassata e superata l’obiezione che si muove al testo da ultimo proposto.
Se è così, i nostri oppositori potrebbero accedere al testo suddetto, potrebbero accedervi se effettivamente la loro opposizione si basa sul motivo suaccennato.
Se poi, invece, si basasse su un motivo più ampio, riferentesi ad una questione più vasta di principio, e se tendesse in effetti a sminuire il tipo di legislazione da attribuire, alla Regione riducendola ad una legislazione di integrazione o regolamentare, come espressamente dice l’onorevole Lami Starnuti, allora il problema sarebbe diverso; e noi risponderemmo all’obiezione con le stesse argomentazioni che abbiamo esposte a proposito dell’emendamento dell’onorevole Lami Starnuti.
Nel discorso, ugualmente organico, che ieri pronunciò, l’onorevole Preti avanzò le sue preoccupazioni e ritornò, in sostanza, sullo stesso argomento, pure prospettandolo in modo diverso. Egli disse che, se la portata delle norme contenute sia nel progetto primitivo che nel testo concordato fosse quella da noi indicata, sarebbe evidente che non può parlarsi di facoltà legislativa e che, quindi, dovrebbe cambiarsi la dizione del progetto primitivo o del testo concordato.
In proposito io rispondo che noi dobbiamo preoccuparci della sostanza, del contenuto cioè effettivo del potere normativo che si crede opportuno di attribuire alle Regioni. Naturalmente anche alle espressioni bisogna badare.
Ora, venendo a queste, non vediamo la ragione perché non potrebbero qualificarsi come legislative le norme previste nel testo concordato accettato dal Comitato di redazione.
Rilevo che diversi onorevoli colleghi, che pur sono contrari o che non completamente accettano il testo suddetto, non hanno esitato, come l’onorevole Bozzi, a ritenere che tali norme hanno carattere legislativo. Ed anzi, è stato proprio per questa ragione che alcuni di essi hanno ritenuto di non potere adottarle.
L’onorevole Preti e, se non sbaglio, anche l’onorevole Zotta, hanno fatto in proposito accenni al diritto comparato, specie alla Costituzione austriaca del 1920 e a quella tedesca di Weimar.
Orbene, in base alla dizione formale che su questo punto si ha in tali Costituzioni, mi pare che ne risulti legittimato, o meglio suffragato da un esempio notevole ed autorevole il modo di qualificare le norme di cui trattiamo nel progetto, cioè l’espressione di norme «legislative».
Gli onorevoli colleghi sanno che, dal punto di vista della tecnica giuridica, le due Costituzioni suddette possono considerarsi esemplari.
Ebbene, la Costituzione della Repubblica austriaca del 1920, all’articolo 12, laddove si occupa in riguardo ai Länder di un tipo di legislazione simile a quella di cui discutiamo, parla di Ausführungsgesetzen, cioè di leggi complementari. Malgrado sia accentuato il carattere «esecutivo» delle norme, queste vengono pur chiamate Gesetzen, cioè leggi.
E questa qualificazione acquista tanto più rilievo, in quanto nell’articolo precedente, comma secondo, parlandosi di un altro tipo di norme, queste vengono qualificate come Durchführungsverordnungen, cioè «regolamenti complementari». Le norme di cui all’articolo 12 suindicato sono le più interessanti per noi. Esse debbono emanarsi nei limiti dei principî generali, fondamentali, fissati dalle leggi dello Stato, di quelle leggi, che stabiliscono, secondo dice l’articolo 12 citato, le Grundsätze. La stessa parola era stata adoperata dalla Costituzione di Weimar all’articolo 10.
L’onorevole Ruini, in un suo intervento di un mese fa, parlò di Ramengesetze. Si tratta di quelle leggi che stabiliscono i principî fondamentali, che disegnano la cornice nella quale deve inquadrarsi lo svolgimento dell’attività legislativa della Regione.
Prospettando il principio fondamentale della riforma relativamente alla legislazione regionale, rileviamo che il nuovo ente incontra due limiti. Uno deriva dalla delimitazione delle materie che l’Assemblea Costituente attribuirà in concreto alla competenza legislativa della Regione, l’altro si riferisce al merito e al contenuto delle norme giuridiche, che possono essere emanate soltanto nei limiti dei principî generali, fondamentali, stabiliti dalle leggi dello Stato per ognuna delle materie in questione.
C’è inoltre un limite ulteriore relativo al perfezionamento della legge regionale. Ce ne occuperemo quando verrà in discussione l’articolo 118 che ne tratta espressamente.
Quindi, stabiliti questi principî, a noi pare che le opposizioni e titubanze da varie parti avanzate possano essere superate, salvo naturalmente che si ritorni ad una questione ancora più fondamentale e cioè che si avversi lo spirito generale di tutta la riforma.
Peraltro, mi permetterei, a titolo personale, di osservare, a proposito dei denunciati presunti pericoli che deriverebbero dal tipo di legislazione proposta, che tali pericoli si presenterebbero anche per la legislazione cosiddetta di integrazione. Non riesco, quindi, a rendermi conto dell’atteggiamento di coloro che sono favorevoli a quest’ultimo tipo di legislazione, ma che combattono il tipo proposto dal Comitato, in base alla denuncia di presunti pericoli, i quali, siccome ho detto, si prospetterebbero ugualmente efficienti per il potere legislativo di integrazione.
Ma la verità è che, così come è congegnato, il progetto elimina tali pericoli. Ed allora, se noi siamo convinti, come credo molti di noi sono convinti (naturalmente non tutti), se la maggioranza di quest’Assemblea è convinta che l’attribuire alle Regioni una certa potestà legislativa, con i limiti di materie e i limiti sostanziali ai quali abbiamo fatto cenno, non costituisce pericolo per l’unità legislativa e per le direttive politiche generali dello Stato, allora io credo che si possa, senza ulteriori titubanze, accedere al testo proposto dal Comitato di redazione.
I chiarimenti fin qui dati valgono anche per le considerazioni esposte dall’onorevole Bozzi nel suo lucido e serrato discorso di ieri. Ma egli fece due domande specifiche, chiedendo alla Commissione di rispondere partitamente. Era il suo diritto; era ed è il dovere nostro, ma anche il nostro diritto chiarire la situazione, perché non intendiamo assolutamente che passi nessuna norma sotto un qualsiasi voto equivoco.
Risponderò a tali domande in fine, perché credo che investano quasi tutto il congegno della riforma su questo punto.
Mi occupo, prima, degli altri emendamenti, che l’onorevole Ruini questa mattina chiamò esplicativi o ampliativi. Vi è l’emendamento perspicuo dell’onorevole Persico che, in sostanza, non si differenzia molto da quello accettato dal Comitato di redazione col testo concordato. Quindi, può darsi che non sia il caso di ricorrere in proposito ad una votazione specifica. Naturalmente, questo, nella sua saggezza, lo deciderà l’onorevole Persico. Egli vedrà se insistere nel suo emendamento o aderire a quello accettato dal Comitato.
C’è un altro emendamento, proposto dal collega onorevole Zotta, il quale suggerisce di aggiungere «ai limiti stabiliti» le parole «e nel rispetto degli interessi delle altre Regioni».
Devo subito dire che io, personalmente, ed alcuni membri del Comitato ci siamo pronunziati senz’altro in senso favorevole. Rammento che tale fu la proposta che io feci all’inizio e che venne accettata anche dalla Commissione dei Settantacinque. Senonché la maggioranza del Comitato ha osservato che questo limite è previsto nell’articolo 118, in base al quale spetta al Governo nazionale la facoltà di arrestare la legislazione regionale, quando essa trascenda dai limiti di competenza per materia della Regione o quando interferisca negli interessi della Nazione o di altre singole Regioni.
Per non trattare due volte della stessa materia e due volte affermare lo stesso principio, il Comitato nella sua maggioranza ha ritenuto di far presente all’onorevole Zotta la opportunità di rimandare l’esame specifico di questo argomento al momento nel quale si discuterà l’articolo 118.
L’emendamento proposto dall’onorevole Tosato risponde all’esigenza di maggiori precisazioni di fronte alle obiezioni venute da vari onorevoli colleghi di quest’Assemblea. Il Comitato non ha nulla da obiettare, perché i principî affermati in questo emendamento corrispondono a quello che finora si è chiamato «testo concordato». Quindi, vedrà l’Assemblea quello che ritiene più saggio di fare.
Riguardo all’emendamento proposto dal collega onorevole Mortati, io personalmente le accetterei senz’altro. Egli rammenta che quella espressione fu da me proposta fin dal primo momento. Nell’articolo 3 del primo progetto che presentai al Comitato di redazione si diceva infatti: «Compete alla Regione la potestà legislativa nelle seguenti materie».
Ma da una rapida consultazione avvenuta fra i componenti del Comitato qui presenti non è risultata una decisione concorde. È stato osservato che la sostanza del testo concordato non verrebbe modificata da questo emendamento; ma che esso potrebbe causare una certa incertezza nella votazione. Mi limito a riferire queste osservazioni.
Vengo ai due punti su cui si era soffermato l’onorevole Bozzi. Egli nel secondo emendamento ha proposto che si inserisca prima dell’ultimo comma dell’articolo concordato il seguente comma: «Le leggi della Repubblica stabiliscono il termine entro il quale la Regione deve esercitare la potestà legislativa prevista dal primo comma».
Su questo punto il Comitato osserva che la preoccupazione che ha spinto l’onorevole Bozzi e presentare l’emendamento non solo sembra eccessiva ma forse infondata. Questa preoccupazione si riconnette, se non mi sbaglio, a quell’altra che con insistenza avanzò l’onorevole Lami Starnuti, quando disse: «Se la Regione resta inattiva, che cosa succede?». La risposta l’abbiamo data: succede questo, che restano in vigore non solo tutte le leggi, ma anche, aggiungo, tutti i regolamenti dello Stato, che regolano la determinata materia. L’onorevole Bozzi ha fatto bene a porre tassativamente la questione, perché così si arriva al chiarimento opportuno. Fino a quando la Regione non esercita il suo diritto di emanare le norme legislative secondarie delle quali abbiamo parlato, resteranno in vigore le norme similari che già erano state emanate dallo Stato, e quindi anche i regolamenti. L’Assemblea regionale non legifererà senza una debita ponderazione, e non apporterà, io credo e spero, innovazioni alle norme giuridiche esistenti per semplice desiderio di innovare, specie quando tali norme si addimostrino giuste e rispondenti anche ai bisogni locali. Onorevoli colleghi, noi non dobbiamo pensare che le Regioni siano prese da una furia innovatrice semplicemente per il piacere di affermare la propria potestà legislativa. L’Assemblea regionale, che sarà composta da persone con la testa sulle spalle, dotate di senso patriottico e di responsabilità, eserciterà questo diritto cum grano salis.
Non è il caso di avere paura! Comunque, sembra al Comitato che non sia necessario prescrivere per la Regione un termine perché essa eserciti la potestà legislativa attribuitale, giacché nessun danno può venire alla Regione dal mancato o tardivo esercizio di tale potestà; e ciò per il fatto che, fino a quando non è esercitata, resta in vigore l’insieme delle norme giuridiche stabilite dallo Stato. Non si crea, lo ripeto, nessun vuoto giuridico.
Vengo in ultimo ad un’osservazione delicata fatta dall’onorevole Bozzi.
Qui è per assoluto dovere di chiarezza che io devo dire l’opinione del Comitato e mia.
Se non la dicessi, forse il silenzio passerebbe inosservato; ma, nella mia coscienza, sentirei di non aver fatto completamente il mio dovere.
L’onorevole Bozzi, ed altri con lui, hanno prospettato la necessità o l’opportunità che la potestà dello Stato di emanare le direttive, i principî generali e fondamentali, entro i limiti dei quali la Regione esercita il suo potere legislativo subordinato, possa talvolta arrivare ad avere un carattere, che l’onorevole Bozzi mi pare abbia qualificato «proibitivo»; cioè: una legge dello Stato potrebbe inibire alla Regione la possibilità di emanare norme, sia pure complementari o subordinate, in taluna delle materie rientranti normalmente nella sua competenza legislativa.
Egregi colleghi, su questo punto è bene essere chiarissimi ed eliminare qualsiasi dubbio. Il tentativo dell’onorevole Bozzi va senz’altro respinto. Noi non possiamo nemmeno accettare alcuna interpretazione equivoca, perché se ciò facessimo – anche col solo silenzio – saboteremmo il Progetto, o indurremmo in equivoco – non importa se solo pochi – al momento del voto.
Mentre alla Regione attribuiamo una certa potestà legislativa subordinata per talune materie tassativamente indicate, non possiamo poi, senza mandare in aria tutto il sistema, accettare l’altro principio, che in casi, sia pure eccezionali, lo Stato abbia facoltà di inibire alla Regione l’esercizio della potestà legislativa attribuitale dalla Costituzione.
Con questo chiarimento e gli altri dati in riferimento ai punti più controversi, crediamo che l’Assemblea possa affrontare il problema e venire alla votazione.
Gli onorevoli colleghi hanno constatato lo sforzo di rinunzia, che molti di noi hanno fatto, per arrivare a stabilire una maggiore quantità di consensi.
Noi presentiamo un Progetto, che, mentre salvaguarda completamente l’unità dello Stato, è tale da indirizzare la vita pubblica per una via nuova, creando istituti adeguati per arrivare all’eliminazione dei mali dell’accentramento statale, anche nel campo legislativo. (Applausi).
Presidenza del Presidente TERRACINI
Risultato della votazione segreta per la nomina di un Vicepresidente.
PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta per l’elezione di un Vicepresidente:
Votanti 331
Ha ottenuto voti: Bosco Lucarelli 224
Voti dispersi 37
Schede bianche 70
Proclamo eletto Vicepresidente dell’Assemblea l’onorevole Bosco Lucarelli. (Vivissimi, prolungati applausi).
Hanno preso parte alla votazione:
Abozzi – Adonnino – Alberganti – Aldisio – Allegato – Amadei – Ambrosini – Amendola – Andreotti – Angelucci – Assennato – Avanzini – Azzi.
Badini Confalonieri – Balduzzi – Barbareschi – Bardini – Barontini Anelito – Barontini Ilio – Basile – Bastianetto – Bei Adele – Bellusci – Belotti – Bergamini – Bernini Ferdinando – Bertola – Bertone – Bettiol – Bianchi Bruno – Bianchi Costantino – Bianchini Laura – Bibolotti – Binni – Bocconi – Bolognesi – Bonomelli – Bonomi Paolo – Bordon – Borsellino – Bosco Lucarelli – Bozzi – Braschi – Brusasca – Bucci – Burato.
Cacciatore – Caccuri – Calosso – Camangi – Campilli – Camposarcuno – Canepa – Canevari – Caporali – Cappa Paolo – Cappelletti – Cappi Giuseppe – Cappugi – Caprani – Capua – Carbonari – Carboni Angelo – Caristia – Carmagnola – Caroleo – Caronia – Carpano Maglioli – Carratelli – Caso – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Castiglia – Cavalli – Cevolotto – Chatrian – Ciampitti – Cianca – Ciccolungo – Cifaldi – Cimenti – Cingolani Mario – Clerici – Coccia – Codacci Pisanelli – Colitto – Colombi Arturo – Colombo Emilio – Colonnetti – Conci Elisabetta – Conti – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbi – Corbino – Corsanego – Corsi – Cotellessa – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo.
Damiani – D’Amico Diego – D’Aragona – De Caro Gerardo – De Filpo – Del Curto – Della Seta – Delli Castelli Filomena – De Maria – De Michele Luigi – De Palma – De Unterrichter Maria – Di Fausto – Dominedò – D’Onofrio – Dozza – Dugoni.
Ermini.
Fabbri – Fabriani – Faccio – Fantoni – Fantuzzi – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Aldo – Fedeli Armando – Federici Maria – Ferrarese – Ferrari Giacomo – Fietta – Finocchiaro Aprile – Fiore – Fiorentino – Firrao – Foa – Fogagnolo – Foresi – Fornara – Franceschini.
Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gasparotto – Gavina – Germano – Gervasi – Giannini – Giolitti – Giordani – Gonella – Gotelli Angela – Grassi – Grieco – Grilli – Gronchi – Guerrieri Emanuele – Guerrieri Filippo – Guidi Cingolani Angela – Gullo Fausto.
Imperiale – Iotti Leonilde.
Jervolino.
Laconi – Lami Starnuti – Landi – Lazzati – Leone Francesco – Leone Giovanni – Li Causi – Lizier – Lombardi Riccardo – Longo – Lussu.
Macrelli – Magrini – Malagugini – Maltagliati – Mannironi – Manzini – Marazza – Marinaro – Martinelli – Massini – Massola – Mastino Gesumino – Mastino Pietro – Mastrojanni – Mattarella – Mattei Teresa – Mazzoni – Medi Enrico – Mentasti – Merighi – Merlin Angelina – Merlin Umberto – Miccolis – Micheli – Minio – Molinelli – Momigliano – Montagnana Mario – Montalbano – Monterisi – Montini – Morandi – Morelli Renato – Morini – Moro – Mortati – Mùrdaca – Musolino.
Nasi – Negarville – Negro – Nenni – Nicotra Maria – Nitti – Nobile Umberto – Nobili Oro – Noce Teresa – Notarianni – Numeroso.
Orlando Camillo.
Pajetta Gian Carlo – Pajetta Giuliano – Pallastrelli – Paolucci – Paratore – Paris – Pastore Giulio – Pastore Raffaele – Pat – Patrissi – Pella – Pellegrini – Pera – Perassi – Perlingieri – Perrone Capano – Persico – Perugi – Pesenti – Petrilli – Piccioni – Piemonte – Pignatari – Pignedoli – Pistoia – Pollastrini Elettra – Ponti – Pratolongo – Preti – Preziosi – Priolo – Proia – Puoti.
Quintieri Adolfo – Quintieri Quinto.
Raimondi – Recca – Rescigno – Ricci Giuseppe – Rivera – Rodi – Rodinò Mario – Rodinò Ugo – Romano – Romita – Roselli – Rossi Giuseppe – Rossi Maria Maddalena – Rubilli – Ruggeri Luigi – Ruini – Russo Perez.
Saccenti – Salerno – Sampietro – Scalfaro – Scarpa – Schiavetti – Schiratti – Scoca – Scoccimarro – Scotti Alessandro – Scotti Francesco – Segala – Selvaggi – Sicignano – Siles – Silipo – Spallicci – Spano – Spataro – Stampacchia – Stella – Sullo Fiorentino.
Tambroni Armaroli – Targetti – Taviani – Tega – Terranova – Tessitori – Tieri Vincenzo – Titomanlio Vittoria – Togliatti – Tonello – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi – Tremelloni – Treves – Trimarchi – Turco.
Uberti.
Valenti – Valiani – Valmarana – Venditti – Vernocchi – Veroni – Viale – Vicentini – Vigorelli – Volpe.
Zaccagnini – Zanardi – Zappelli – Zerbi – Zotta – Zuccarini.
Sono in congedo:
Alberti – Arata – Arcangeli.
Baldassari – Bellavista.
Cairo – Chiaramello.
D’Amico Michele.
Ferrario Celestino – Froggio – Fuschini.
Galioto – Ghidini – Gortani – Gullo Rocco.
Jacini.
La Pira – Lombardo Ivan Matteo.
Malli – Martino Gaetano – Matteotti Matteo – Molè – Moscatelli.
Rapelli – Reale Vito.
Saragat.
Tumminelli.
Varvaro – Villani.
Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
PRESIDENTE. Passiamo ora alle votazioni relative al primo periodo del testo unificato. La Commissione ha dichiarato, per mezzo dell’onorevole Ambrosini, di accettare la formulazione presentata dall’onorevole Tosato, che è del seguente tenore:
«La Regione ha potestà di emanare norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle singole leggi dello Stato, nelle seguenti materie».
Ritengo che l’emendamento presentato dall’onorevole Targetti sia quello che maggiormente si allontana da questa formulazione.
L’onorevole Colitto ha però presentato il seguente emendamento all’emendamento dell’onorevole Targetti:
«La Regione ha potestà di emanare norme in armonia e nei limiti delle direttive, dei principî generali stabiliti dalle leggi dello Stato sulle materie dalle stesse indicate».
Si tratta, in sostanza, della soppressione dell’aggettivo: «legislative». Aumenta, pertanto, il distacco dalla formulazione dell’onorevole Tosato. Deve avere quindi la precedenza l’emendamento dell’onorevole Colitto.
COLITTO. Chiedo di parlate.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLITTO. Se il Presidente consente, vorrei far presente che non ho difficoltà ad aggiungere l’aggettivo. Il mio emendamento mira a sottolineare che la Regione ha la potestà di emanare norme legislative, ma in armonia e «nei limiti delle direttive» e dei principî generali, per modo che si distacca da quello dell’onorevole Targetti per queste due aggiunte «dei limiti» e «delle direttive».
PRESIDENTE. Ella insiste sull’emendamento?
COLITTO. Per l’ultima parte dichiaro di non insistere.
PRESIDENTE. Allora il suo emendamento risulta così formulato:
«La Regione ha potestà di emanare norme legislative, in armonia e nei limiti delle direttive e dei principî generali stabiliti dalle leggi della Repubblica, su materie particolari indicate dalle leggi stesse».
Quale è il parere dell’onorevole Relatore?
AMBROSINI, Relatore. Il Comitato di redazione ritiene che l’emendamento Colitto non sia accettabile per le stesse ragioni per cui non ha accettato l’emendamento Targetti e quello proposto dall’onorevole Lami Starnuti.
PRETI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PRETI. Onorevole Presidente, se fosse accolto, ad esempio, l’emendamento Targetti, oppure l’emendamento Colitto, i quali, parlano già di «potestà di emanare norme legislative», l’onorevole Lami Starnuti ed io, che escludiamo le norme legislative e parliamo soltanto di «potestà normativa», avremo maniera di far valere il nostro emendamento?
PRESIDENTE. Onorevole Preti, la sua domanda ha un fondamento, ma ciò che caratterizza in questo momento la nostra discussione è l’elemento seguente: se bisogna includere nel testo della Costituzione un elenco di materie determinate, o se questo elenco non deve essere incluso. Nella proposta dell’onorevole Targetti ed in quella dell’onorevole Nobile, infatti si propone di non includere un’elencazione di materie, e questa è la ragione che mi ha suggerito di dare la precedenza all’emendamento dell’onorevole Targetti. Vi è poi un altro elemento di distinzione tra la potestà legislativa, direi, completa, e quella che, nella proposta dell’onorevole Lami Starnuti, è indicata come potestà di integrazione e potestà normativa per l’attuazione delle leggi.
Ma, a mio giudizio, ritengo che il primo elemento abbia valore preminente; ed infatti all’inizio della discussione, in base alla precisa proposta formulata dall’onorevole Ruini, abbiamo deciso di discutere e di votare innanzi tutto sul primo periodo, rimandando ad un successivo momento l’elencazione delle materie.
PRETI. Onorevole Presidente, potremmo anche accettare le sue considerazioni, ma resta il fatto che una eventuale approvazione degli emendamenti Colitto e Targetti precluderebbe la votazione del mio emendamento e di quello dell’onorevole Lami Starnuti.
PRESIDENTE. Sentito anche il parere della Commissione, ritengo che siano da accettare i rilievi dell’onorevole Preti, nel senso che debba precedere la decisione sul carattere della potestà legislativa, da attribuire alla Regione. Pertanto, incominceremo la votazione dall’emendamento dell’onorevole Preti, o da quello dell’onorevole Lami Starnuti, in quanto i due emendamenti quasi si identificano.
PRETI. Li unifichiamo.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUINI, Presidente della Commissione per la Costituzione. Resta inteso che il Comitato mantiene l’espressione «potestà legislativa» e respinge l’altra «potestà normativa», per le ragioni che sono state già esposte.
PRESIDENTE. Onorevoli Preti e Lami Starnuti, quali delle due formule conservano?
PRETI. La formulazione ultima.
PRESIDENTE. Allora, la formula sulla quale dobbiamo votare è la seguente:
«La Regione ha potestà normativa per la integrazione e l’attuazione delle leggi dello Stato, secondo le esigenze locali».
PIEMONTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIEMONTE. L’onorevole Presidente ha ben chiarito che vi sono emendamenti che tendono a restringere e a diminuire le facoltà della Regione nei confronti delle proposte della Commissione. Altri emendamenti tendono invece ad allargarle. Gli emendamenti degli onorevoli Preti e Colitto tendono a restringere i poteri della Regione.
Dichiaro che voterò contro tutti gli emendamenti che diminuiscono l’essenza sostanziale dell’autonomia regionale, tendente a rinnovare il Paese. (Approvazioni).
MANNIRONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANNIRONI. Desidererei fare una questione pregiudiziale, nel senso che l’Assemblea non dovrebbe passare alla votazione dell’emendamento proposto dagli onorevoli Lami Starnuti e Preti, perché su questo punto l’Assemblea stessa ha già preso posizioni, respingendo gli ordini del giorno proposti dagli onorevoli Grieco e Laconi, nei quali si affermava che alla Regione si dovesse dare soltanto la facoltà legislativa di integrazione e di attuazione.
Ora, se il concetto affermato dall’Assemblea è questo, mi pare che non si debba più tornare sull’argomento, votando nuovamente su una identica proposta degli onorevoli Lami Starnuti e Preti.
PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, sulla pregiudiziale che lei ha sollevato, si può rispondere in questo modo: ciò che ha valore in una proposta che l’Assemblea vota è la parte deliberativa e non i considerando.
Ora, l’ordine del giorno firmato dagli onorevoli Bonomi Ivanoe, Grieco e Laconi si limita ad affermare che nella Carta costituzionale debba trovare sede l’affermazione della esistenza della Regione accanto ai Comuni e alle Provincie.
Obiettivamente dobbiamo riconoscere che respingendo tale ordine del giorno l’Assemblea non ha pregiudicato il carattere del potere da affidare alla Regione, anche se nei «considerando» si trova l’affermazione cui ha fatto cenno l’onorevole Mannironi.
Ritengo, pertanto, che la sua pregiudiziale non possa essere accolta.
MANNIRONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANNIRONI. Mi permetto di dissentire, perché ritengo che l’Assemblea ha voluto respingere in blocco l’ordine del giorno proposto dall’onorevole Bonomi ed altri. Ricordo che l’onorevole Corbino aveva proposto che questo ordine del giorno fosse votato per divisione, ma i proponenti vi si opposero e pretesero che l’Assemblea votasse in blocco. Le premesse non erano dei considerando o motivazioni a una decisione finale come in una sentenza. Costituivano invece affermazioni staccate sulle quali l’Assemblea si è pronunciata, respingendole. Perciò, non si dovrebbe ripetere oggi la votazione.
PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa sua osservazione. Tuttavia, pongo in votazione l’emendamento degli onorevoli Preti e Lami Starnuti:
«La Regione ha potestà normativa per l’attuazione e l’integrazione delle leggi dello Stato, secondo le esigenze locali».
(Non è approvato).
Passiamo alla votazione dell’emendamento Colitto.
COLITTO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLITTO. Per evitare all’Assemblea molteplici votazioni su questioni che non sono di sostanza ma di forma, dichiaro di non insistere sul mio emendamento e di aderire a quello dell’onorevole Targetti.
PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione sull’emendamento Targetti, Malagugini, Vernocchi, Cacciatore:
«Sostituire all’articolo proposto dal Comitato di coordinamento, in luogo degli articoli 109, 110, 111, il seguente:
«La Regione ha potestà di emanare norme legislative in armonia coi principî generali stabiliti dalle leggi della Repubblica su materie particolari indicate dalle leggi stesse».
Votazione segreta.
PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto, tra gli altri, dagli onorevoli Nobile, Costantini, Ruggeri, Ferrari, Sicignano, Ricci, Pastore Giulio, Rubilli, Musolino, Fedeli Armando, Tonello, Landi, Barontini Ilio, Barontini Anelito, Maffioli, De Filpo, Colombi Arturo, Corbino, Alberganti, Gavina, Morelli Renato, Bolognesi, Bei Adele, Binni, Roveda, Nobili Tito Oro, Fornara.
Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.
(Segue la votazione).
Presidenza del Vicepresidente BOSCO LUCARELLI
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.
(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).
Presidenza del Presidente TERRACINI
Risultato della votazione segreta.
PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:
Presenti e votanti 336
Maggioranza 169
Voti favorevoli 152
Voti contrari 184
(L’emendamento non è approvato – Applausi al centro).
Hanno preso parte alla votazione:
Abozzi – Adonnino – Alberganti – Aldisio – Allegato – Amadei – Ambrosini – Amendola – Angelucci – Assennato – Avanzini – Azzi.
Balduzzi – Barbareschi – Bardini – Barontini Anelito – Barontini Ilio – Basile – Bassano – Bastianetto – Bei Adele – Bellusci – Belotti – Benedetti – Benedettini – Bergamini – Bernini Ferdinando – Bertini Giovanni – Bertola – Bertone – Bettiol – Bianchi Bianca – Bianchi Bruno – Bianchi Costantino – Bianchini Laura – Bibolotti – Binni – Bocconi – Bolognesi – Bonomelli – Bonomi Paolo – Bordon – Borsellino – Bosco Lucarelli – Bozzi – Braschi – Bucci – Burato.
Cacciatore – Camangi – Campilli – Camposarcuno – Canepa – Canevari – Caporali – Cappa Paolo – Cappelletti – Cappi Giuseppe – Cappugi – Caprani – Carbonari – Carboni Angelo – Caristia – Carmagnola – Caroleo – Caronia – Carpano Maglioli – Carratelli – Caso – Cassiani – Castelli Edgardo – Castelli Avolio – Castiglia – Cavallari – Cavalli – Cevolotto – Chatrian – Chieffi – Ciampitti – Cianca – Ciccolungo – Cifaldi – Cimenti – Cingolani Mario – Clerici – Coccia – Codignola – Colitto – Colombi Arturo – Colombo Emilio – Conci Elisabetta – Conti – Coppa Ezio – Coppi Alessandro – Corbi – Corbino – Corsanego – Corsi – Costa – Cotellessa – Cremaschi Carlo – Cremaschi Olindo.
D’Amico Diego – D’Aragona – De Caro Gerardo – De Filpo – De Gasperi – Del Curto – Della Seta – De Maria – De Michele Luigi – De Palma – De Unterrichter Maria – De Vita – Di Fausto – Di Vittorio – Dominedò – D’Onofrio – Dozza – Dugoni.
Einaudi – Ermini.
Fabbri – Fabriani – Facchinetti – Faccio – Fanfani – Fantoni – Fantuzzi – Farina Giovanni – Farini Carlo – Fedeli Armando – Federici Maria – Ferrarese – Ferrari Giacomo – Finocchiaro Aprile – Fiore – Fiorentino – Firrao – Foa – Fogagnolo – Foresi – Fornara – Franceschini.
Galati – Gallico Spano Nadia – Garlato – Gasparotto – Gavina – Gervasi – Giannini – Giolitti – Giordani – Gonella – Gotelli Angela – Grassi – Grieco – Grilli – Gronchi – Guerrieri Emanuele – Guerrieri Filippo – Guidi Cingolato Angela – Gullo Fausto.
Imperiale – Iotti Leonilde.
Jervolino.
Laconi – La Malfa – Lami Starnuti – Landi – La Pira – La Rocca – Lazzati – Leone Francesco – Leone Giovanni – Li Causi – Lizier – Lombardi Riccardo – Longo – Lussu.
Macrelli – Magrini – Malagugini – Maltagliati – Mannironi – Manzini – Marazza – Mariani Enrico – Marinaro – Martinelli – Massini – Massola – Mastino Gesumino – Mastino Pietro – Mattarella – Mattei Teresa – Mazzoni – Medi Enrico – Mentasti – Merighi – Merlin Angelina – Merlin Umberto – Miccolis – Minio – Molinelli – Montagnana Mario – Montalbano – Monterisi – Moranino – Morelli Renato – Morini – Moro – Mortati – Mùrdaca – Musolino.
Nasi – Negarville – Negro – Nenni – Nicotra Maria – Nitti – Nobile Umberto – Nobili Tito Oro – Noce Teresa – Notarianni – Numeroso.
Pacciardi – Pajetta Gian Carlo – Pajetta Giuliano – Pallastrelli – Paolucci – Paratore – Paris – Pastore Raffaele – Pat – Pella – Pellegrini – Pera – Perassi – Perlingieri – Perrone Capano – Persico – Perugi – Pesenti – Petrilli – Piccioni – Piemonte – Pignatari – Pignedoli – Pistoia – Pollastrini Elettra – Ponti – Pratolongo – Preti – Preziosi – Proia – Puoti.
Quintieri Adolfo.
Raimondi – Recca – Rescigno – Restagno – Ricci Giuseppe – Rodi – Rodinò Ugo – Romano – Romita – Roselli – Rossi Giuseppe – Rossi Maria Maddalena – Rubilli – Ruggieri Luigi – Ruini.
Saccenti – Salerno – Salizzoni – Sampietro – Sartor – Scalfaro – Scarpa – Schiavetti – Schiratti – Scoca – Scoccimarro – Scotti Alessandro – Scotti Francesco – Segala – Sereni – Sicignano – Siles – Silipo – Spallicci – Spano – Spataro – Stampacchia – Stella – Sullo Fiorentino.
Tambroni Armaroli – Targetti – Taviani – Tega – Terranova – Tessitori – Tieri Vincenzo – Titomanlio Vittoria – Togliatti – Togni – Tonello – Tosato – Tosi – Tozzi Condivi – Tremelloni – Treves – Trimarchi – Trulli – Tupini – Turco.
Uberti.
Valenti – Valmarana – Vanoni – Venditti – Vernocchi – Veroni – Viale – Vicentini – Vigorelli – Volpe.
Zaccagnini – Zanardi – Zappelli – Zerbi – Zotta – Zuccarini.
Sono in congedo:
Alberti – Arata – Arcangeli.
Baldassari – Bellavista.
Cairo – Chiaramello.
D’Amico Michele.
Ferrario Celestino – Froggio – Fuschini.
Galioto – Ghidini – Gortani – Gullo Rocco.
Jacini.
Lombardo Ivan Matteo.
Maffi – Martino Gaetano – Matteotti Matteo – Molè – Moscatelli.
Repelli – Reale Vito.
Saragat.
Tumminelli.
Varvaro – Villani.
Si riprende la discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, respinto l’emendamento dell’onorevole Targetti, dobbiamo passare alla votazione dell’emendamento dell’onorevole Nobile, che è del seguente tenore:
«La Regione avrà potestà di emanare norme legislative per le materie di interesse strettamente regionale che saranno stabilite da una legge del Parlamento avente valore costituzionale. La legge stessa fisserà i limiti e le condizioni entro cui la suddetta facoltà legislativa potrà essere esercitata.
«Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro esecuzione».
NEGARVILLE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NEGARVILLE. Credo di interpretare il pensiero di parecchi colleghi chiedendo che, di fronte ad una serie di emendamenti, le cui operazioni di voto impegneranno un tempo non breve, e data l’ora tarda, si rinvii la seduta a domani.
PRESIDENTE. Faceto presente che già da molte sedute l’Assemblea discute attorno a questo articolo che è essenziale. Sarebbe pertanto utile e opportuno procedere con una certa sollecitudine.
PICCIONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PICCIONI. Devo dichiararmi contrario alla proposta dell’onorevole Negarville, per mantenere ferma una prassi costante dell’Assemblea, per la quale, quando si è iniziata la votazione di un articolo, abbiamo sempre ritenuto di arrivare fino in fondo, anche andando oltre i termini normali delle sedute dell’Assemblea. D’altra parte, a me sembra che da troppo lungo tempo ci si aggiri intorno alla formulazione di questo articolo; e poiché, malgrado gli affidamenti ricevuti dal Presidente della Commissione e del Comitato di redazione di un certo accordo su una determinata formula, questo accordo si è rivelato – mi pare – inesistente, si rende necessario procedere oltre perché, attraverso le votazioni necessarie che possono essere accelerate senza abusare degli appelli nominali e delle votazioni segrete – così come è stato rilevato l’altro giorno, mi pare, dall’onorevole Lussu – si possa arrivare con una certa rapidità alla conclusione di questa parte fondamentale dell’ordinamento regionale. Per questa ragione mi dichiaro contrario alla proposta dell’onorevole Negarville.
TOGLIATTI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOGLIATTI. Vorrei spiegare perché abbiamo chiesto questo rinvio. Non è per un motivo legato agli emendamenti, perché domani saranno votati come oggi. Ci appelliamo alla cortesia dei colleghi democristiani: abbiamo in corso, come partito, una riunione nazionale. Noi diamo tutte le nostre energie all’Assemblea, ma non bisogna trascurare la vita dei partiti. Parecchie volte, quando era in corso il Congresso del Partito democristiano, l’Assemblea non ha tenuto sedute per permettere queste riunioni. Questo è il solo motivo per cui chiediamo il rinvio.
PICCIONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PICCIONI. Di fronte alla motivazione dell’onorevole Togliatti non ho nessuna difficoltà da muovere e non insisto nella mia opposizione. Se la motivazione fosse stata fatta precedentemente, mi sarei risparmiato di assumere posizione contraria.
PRESIDENTE. Ritengo che, se non vi sono osservazioni, la richiesta dell’onorevole Negarville possa ritenersi accolta.
(Così rimane stabilito).
Poiché domattina vi è Consiglio dei Ministri, è stato richiesto che non si tenga seduta antimeridiana che doveva essere dedicata alla prosecuzione dell’esame del progetto di legge sulla «patrimoniale». Terremo quindi soltanto seduta nel pomeriggio. Il seguito della discussione è pertanto rinviato a domani alle 17.
Interrogazioni.
PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
MOLINELLI, Segretario, legge.
«I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per sapere se non ritengano urgente provvedere di concerto a che siano banditi senz’altro ritardo i concorsi a posti di assistente universitario di ruolo.
«Bettiol, Lazzati».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non ritenga necessario, per una insopprimibile esigenza di giustizia, portare i pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ad una parità di trattamento economico con quelli statali.
«La recente concessione a questi ultimi di un aumento mensile di lire 1000 e di lire 500, rispettivamente alle pensioni dirette ed indirette, ha accresciuta la notevole sperequazione già esistente.
«Tale sperequazione si verifica, inoltre, nella misura della indennità di caro-vita, la quale, mentre per i pensionati statali aventi più di 60 anni di età è da tempo fissata in lire 30.000 annue, si limita invece a sole lire 18.000 per quelli di pari età dipendenti dai summenzionati. Istituti di previdenza. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Zaccagnini».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non ritenga equo e necessario, al fine di una identità di trattamento per tutti i combattenti della guerra di liberazione, che il premio di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421, venga esteso ai militari che nelle unità da combattimento combatterono effettivamente come i partigiani contro i tedeschi. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Zaccagnini».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga giusto e necessario provvedere ad un adeguamento dei modestissimi indennizzi che vengono attualmente corrisposti ai lavoratori agricoli per gli infortuni sul lavoro. Quanto meno l’interrogante chiede se l’onorevole Ministro non ritenga necessario introdurre un giusto criterio di discriminazione in favore della categoria dei salariati agricoli, i quali, in caso d’infortunio, vengono a trovarsi attualmente in condizioni estremamente pietose, data l’esiguità degli indennizzi corrisposti. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Zaccagnini».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali risultati abbia dato l’ispezione disposta sopra il Centro emigrazione di Milano, e particolarmente sul dipendente servizio della stazione centrale, del quale sono state denunciate alla direzione regionale le gravissime deficienze, causa di danni deprecabili fisici e morali ai nostri connazionali colà transitanti sulla via dell’estero; e quali provvedimenti siano stati presi o si intenda di prendere a sanzione dei responsabili e a riparo della situazione. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Scotti Francesco».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro dell’interno, per conoscere perché il Ministero dell’interno ha ritenuto di considerare cittadini italiani i signori Hermann, Walter, August e Friedrich Krüll fu Hermann, favorendo la restituzione del loro ingente patrimonio (H. Krüll S.A. trevigiana di Treviso) di grande valore, già sequestrato per la legge di guerra. (Decreto ministeriale 18 marzo 1947, in Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1947).
«Il provvedimento riesce inspiegabile quando si consideri che, notoriamente, trattasi di cittadini germanici, quantunque nati in Italia, dei quali è altrettanto notorio e di dominio pubblico che:
1°) tutti hanno portato le armi contro l’Italia, come tedeschi;
2°) tutti, quali sudditi germanici, nel 1914 si rifugiarono in Germania per rientrare in Italia dopo la pace;
3°) come tedesco, il padre Hermann Krüll nel 1915 ebbe le proprietà in Treviso confiscate;
4°) Hermann e Walter Krüll compirono il 21° anno di età quando erano sotto le armi nell’esercito tedesco durante la guerra 1914-18:
5°) August Krüll venne incorporato e prestò servizio nell’esercito tedesco durante la guerra 1914-18;
6°) tutti hanno sempre ostentata la loro cittadinanza germanica e come tali erano inscritti fra la popolazione di Treviso fino al 31 luglio 1946, quando trasportarono il loro domicilio legale a Campo Tures (Bolzano) (Hermann da Venezia) per ottenervi, forse, quei certificati di cittadinanza italiana che non avrebbero certamente potuto avere a Treviso dove erano noti i loro precedenti;
7°) tutti hanno sempre figurato fra gli stranieri censiti dalla Questura di Treviso (per Hermann quella di Venezia);
8°) non hanno mai prestato servizio nell’esercito italiano perché sudditi germanici;
9°) August e Friedrich Krüll, quali sudditi germanici, vennero chiamati alle armi ed incorporati nella Wehrmacht nel 1941;
10°) August e Friedrich Krüll, dopo 1’8 settembre 1943, hanno fatto parte del corpo tedesco di occupazione in Italia;
11°) Walter Krüll fondò e resse la cellula nazista di Treviso dal 1938 alla liberazione, quando ritenne opportuno di fuggire da Treviso con tutti i suoi. Da tutti, inoltre, è stato visto fino all’ultimo portare i segni dell’invasore al servizio di una oppressione morale e materiale;
12°) August e Friedrich Krüll, come militari germanici, sono stati fatti prigionieri dagli Alleati ed internati in campi di concentramento, da dove sono stati rilasciati in epoca imprecisata non si sa come;
13°) il fratello Hans Krüll che era stato incorporato nella Wehrmacht è caduto nel settembre 1943 in Corsica, combattendo sotto bandiera tedesca.
«Per sapere, inoltre, se quanto sopra era a conoscenza del Ministero dell’interno e se, comunque, si è provveduto e con quale esito ai dovuti relativi accertamenti prima della decisione che tende a riconoscere ai fratelli Krüll la cittadinanza italiana con le enunciate conseguenze che ledono l’interesse dello Stato, offendono i sentimenti della popolazione e turbano l’opinione pubblica per il palese abuso.
«Al prefetto e alla Prefettura di Treviso era stata fatta opportuna segnalazione in proposito.
«Altre gravi circostanze di fatto circa la cittadinanza dei fratelli Krüll e la documentazione relativa per arrivare al citato decreto ministeriale 18 marzo 1947 in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 1947 sono riportate dalla stampa locale di Treviso in una serie di articoli sui quali si richiama l’attenzione di codesto Ministero.
«L’interrogante domanda infine quali determinazioni saranno adottate in relazione a quanto sopra. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Ferrarese».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro del tesoro, sul decreto ministeriale del tesoro 18 marzo 1947 in Gazzetta Ufficiale, n. 74 del 31 marzo 1947, che ha revocato il sequestro della H. Krüll S. A. trevigiana di Treviso per un preteso riconoscimento della cittadinanza italiana a favore dei proprietari: Hermann, Walter, August, Friedrich Krüll fu Hermann che ha consentito loro la restituzione di ingente patrimonio, già sequestrato loro per la legge di guerra trattandosi di proprietà germanica.
«L’interrogante chiede di conoscere come questo provvedimento, che lede interessi dello Stato, ha potuto essere adottato a favore di notori sudditi germanici, quantunque nati in Italia, dei quali è altrettanto notorio e di dominio pubblico che:
1°) tutti hanno portato le armi contro l’Italia, come tedeschi;
2°) tutti, quali sudditi-germanici, nel 1914 si rifugiarono in Germania per rientrare in Italia dopo la pace;
3°) come tedesco, il padre Hermann Krüll nel 1915 ebbe le proprietà in Treviso confiscate;
4°) Hermann e Walter Krüll compirono il 21° anno di età quando erano sotto le armi nell’esercito tedesco durante la guerra 1914-18;
5°) August Krüll venne incorporato e prestò servizio nell’esercito tedesco durante la guerra 1914-18;
6°) tutti hanno sempre ostentata la loro cittadinanza germanica e come tali erano inscritti fra la popolazione di Treviso fino al 31 luglio 1946, quando trasportarono il loro domicilio legale a Campo Tures (Bolzano) (Hermann da Venezia) per ottenervi, forse, quei certificati di cittadinanza italiana che non avrebbero certamente potuto avere a Treviso dove erano noti i loro precedenti;
7°) tutti hanno sempre figurato fra gli stranieri censiti dalla Questura di Treviso (per Hermann quella di Venezia);
8°) non hanno mai prestato servizio nell’esercito italiano perché sudditi germanici;
9°) August e Friedrich Krüll dopo l’8 settembre 1943 hanno fatto parte del corpo tedesco di spedizione in Italia;
10°) August e Friedrich Krüll, quali sudditi germanici, vennero chiamati alle armi dalla Germania ed incorporati nella Wehrmacht nel 1941;
11°) Walter Krüll fondò e resse la cellula nazista di Treviso dal 1938 alla liberazione, quando ritenne opportuno fuggire da Treviso con tutti i suoi. Da tutti, inoltre, è stato visto fino all’ultimo portare i segni dell’invasore al servizio di una oppressione morale e materiale;
12°) August e Friedrich Krüll, come militari tedeschi, sono stati fatti prigionieri dagli alleati nel 1945 ed internati in campi di concentramento, da dove sono stati rilasciati in epoca imprecisata non si sa come;
13°) il fratello Hans Krüll è caduto nel 1916 combattendo con l’esercito tedesco;
14°) ugualmente il fratello Gunter Krüll che era stato incorporato nella Wehrmacht nel 1941 è caduto combattendo in Corsica nel 1943 sotto bandiera tedesca;
15°) è pubblicamente discussa dalla stampa l’esattezza delle affermazioni assunte in atti notori della pretura di Treviso nel maggio, luglio e ottobre 1946, che si ritengono prodotti a codesto Ministero.
«L’interrogante domanda, inoltre se quanto sopra era a conoscenza del Ministero del tesoro e se, comunque, si è provveduto e con quale esito ai relativi accertamenti da parte dei competenti organi prima di adottare il citato provvedimento che offende i sentimenti della popolazione di Treviso e turba l’opinione pubblica per il palese abuso.
«In proposito al prefetto e alla Prefettura di Treviso era stata fatta per tempo opportuna segnalazione.
«Altre gravi circostanze di fatto circa la cittadinanza dei fratelli Krüll e la documentazione relativa sono pubblicate dalla stampa locale di Treviso in una serie di articoli sui quali si richiama l’attenzione di codesto Ministero.
«Domanda infine, quali determinazioni vengono prese su quanto sopra. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Ferrarese».
«Il sottoscritto chiede d’interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non creda opportuno sollecitare l’emanazione del regolamento per l’applicazione del decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, e affrettare la liquidazione – attualmente sospesa con grave danno dei proprietari danneggiati – delle indennità di requisizione e dei danni subiti dai proprietari medesimi della zona di Barcellona Pozzo di Gotto, dove fu costruito nel 1943 un campo di aviazione degli Alleati. (L’interrogante chiede la risposta scritta).
«Basile».
PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni testé letta sarà iscritta all’ordine del giorno e svolta al suo turno, trasmettendosi ai Ministri competenti le altre per le quali si chiede la risposta scritta.
La seduta termina alle 20.5
Ordine del giorno per la seduta di domani.
Alle ore 17:
- – Elezione contestata per la circoscrizione di Catania (Giuseppe Lupis). (Doc. III, n. 5 e 5-bis).
- 2. – Seguito della discussione sul progetto di Costituzione della Repubblica italiana.