Come nasce la Costituzione

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Art. 14

Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti o le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Testo della Commissione dei 75
Articolo non presente.

Articoli aggiuntivi al Progetto della commissione dei 75
Già art. 8 bis
Il domicilio è inviolabile.
Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi di legge o per ordine dell’autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanità o di pubblica incolumità.
Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie che debbono essere comunicate entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria. per la convalida valgono le disposizioni dell’articolo precedente.
Gli ufficiali della pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi, diversi dall’abitazione, ove la persona esplichi la sua attività, per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale.
LUCIFERO (PLI); RUSSO PEREZ (UQ); CORBINO (GM); CONDORELLI, COLONNA, BELLAVISTA, QUINTERI QUINTO, PERRONE-CAPANO, CORTESE, BADINI CONFALONIERI (PLI).
Il domicilio è inviolabile.
Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Per i casi eccezionali di necessità e di urgenza valgono le disposizioni dell’articolo precedente a tutela della libertà della persona.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
BASSO (PSI); LACONI (PCI); MORTATI (DC); PERASSI (PRI).

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Nessuno.

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti o le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
10/04/1947
discussione generale:
26/03/1947
27/03/1947 Pomeridiana
28/03/1947 Pomeridiana
29/03/1947

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