Come nasce la Costituzione

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Art. 13

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Testo della Commissione dei 75
Già art. 8
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie, che devono essere comunicate entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria.
Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

Emendamenti approvati dall’Assemblea Costituente
Sostituire l’articolo 8 col seguente:
“La libertà personale è inviolabile. Nessuno può esserne privato, salvo il caso di flagranza di reato, se non per atto dell’autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Il fermo di polizia non è ammesso che per fondato sospetto di reato e di fuga. Il fermo e l’arresto di polizia non possono durare più di quarantotto ore.
Decorso tale termine, la persona fermata o arrestata deve essere rimessa in libertà, a meno che l’autorità giudiziaria, informata del caso, non abbia convalidato il provvedimento.
È vietata ogni violenza fisica o morale nei confronti delle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”.
BETTIOL, LEONE GIOVANNI, MEDA (DC).
Approvato solo ultimo comma; ritirati gli altri.
Al terzo comma, sostituire le parole: “autorità di pubblica sicurezza”, con le parole: “autorità di polizia”.
All’ultimo comma, aggiungere: “E’ assolutamente vietato privare della libertà personale chiunque sia estraneo al fatto per il quale l’autorità di polizia procede”. CRISPO (PLI).
Al terzo comma, sopprimere l’ultimo periodo: “Se questa non le convalida nei termini di legge, sono revocate e restano prive di ogni effetto”, sostituendolo col seguente: “la quale ha l’obbligo di provvedere alla convalida di esse entro le successive quarantotto ore, altrimenti si intendono revocate e prive di ogni effetto”.
PREZIOSI (PDL).
Aggiungere alla fine dell’articolo 8: “La legge determina i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
MURGIA, AVANZINI, BENVENUTI (DC).
Scindere l’articolo 8 in due articoli al fine di dare rilievo speciale alla libertà di domicilio.
LUCIFERO (PLI); BASSO (PSIUP-PSI); BULLONI (DC).

Testo della Costituzione approvato dall’Assemblea Costituente
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
10/04/1947
discussione generale:
26/03/1947
27/03/1947 Pomeridiana
28/03/1947 Pomeridiana
29/03/1947

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